Angela Gerarda Fasulo IL RECUPERO DEL CREDITO TRIBUTARIO ALL ESTERO
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1 Angela Gerarda Fasulo IL RECUPERO DEL CREDITO TRIBUTARIO ALL ESTERO
2 Angela Gerarda Fasulo, Il recupero del credito tributario all estero Copyright 2015 Tangram Edizioni Scientifiche Gruppo Editoriale Tangram Srl Via Verdi, 9/A Trento Praxis Collana di informazione e cultura per le professioni NIC 03 Prima edizione: giugno 2015, Printed in EU ISBN In copertina: Archivio Fotografico Contabilità 123RF.com Stampa su carta ecologica proveniente da zone in silvicoltura, totalmente priva di cloro. Non contiene sbiancanti ottici, è acid free con riserva alcalina.
3 A mio padre Vincenzo, uomo esemplare e virtuoso, profondo osservante delle leggi di Dio e di quelle degli uomini.
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5 Qui iure suo utitur, nemini facit iniuriam
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7 Indice Introduzione 13 Capitolo Primo Limiti alla territorialità: tassazione, doppia imposizione, residenza fiscale e Inter Country Equity. Criticità operative nella Worlwide Income Taxation 1.1. Ancoraggio della norma tributaria al suo territorio Limiti spaziali e temporali Ultraterritorialità, imponibile reddituale e correlate congiunture reali e personali: limiti e interconnessioni della Worldwide Income Taxation Interrelazioni tra la Residence Taxation e Source Taxation Nozione di residenza fiscale, sua disciplina in Italia. Inter- Country Equity Pretese impositive combinate: perdita globale 33 Capitolo Secondo Superamento della Revenue Rule 2.1. Un nuovo scenario comunitario: la collaborazione dei paesi dell Unione Europea. Trasbordare in territorio straniero per attuare la riscossione del credito Pretesa di riscossione in base alla Revenue Rule Dalla Mansfield Rule al principio di non esazione Un indagine sul contrario principio di non collaborazione e superamento della Revenue Rule 42 Capitolo Terzo Riflessi della fiscalità negativa nel Global Approch e superamento del principio di non collaborazione nella riscossione credito tributario all estero 3.1. La lotta all evasione fiscale: i paradisi fiscali nel nuovo contesto comunitario Politiche ambientali ed elusione della fiscalità negativa 48
8 3.3. Crescente collaborazione interattiva nella riscossione dei crediti tributari tra gli stati membri Global approch Definitivo superamento del principio di non collaborazione 59 Capitolo Quarto Assistenza alla riscossione e cooperazione amministrativa tra stati membri 4.1. L assistenza alla riscossione La Direttiva 76/308/CEE e successive modifiche La Direttiva 2001/44/CEE. Reciproca assistenza e titolo uniforme. Principio dell automatico riconoscimento dei titoli esecutivi tributari UIPE. Sua disciplina. I meccanismi di cooperazione introdotti dalla direttiva 2010/24/CEE La direttiva 2010/24/UE. Le norme di attuazione in Italia 107 Capitolo Quinto Titolo uniforme. Modalità di recupero del credito 5.1. Compartecipazione nelle indagini amministrative e nella notifica documentale. UNF Uniform Notification Form Modalità di recupero UIPE Uniform Instrument Permitting Enforcement Titolo uniforme Confronti e affinità con il passaporto giudiziario europeo 121 Capitolo Sesto Titolo esecutivo nell ordinamento italiano 6.1. Richieste di assistenza pervente alle autorità italiane e tutela del contribuente L attuazione in Italia delle domande di assistenza ed efficacia del titolo esecutivo 130 Conclusioni 137 Bibliografia 143 Manuali, monografie e commentari 143 Giurisprudenza 147 Prassi professionale 147
9 IL RECUPERO DEL CREDITO TRIBUTARIO ALL ESTERO
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11 Introduzione Scopo di questo testo è fornire un quadro esaustivo della disciplina che governa il fenomeno della riscossione all estero dei crediti tributari. Per decenni la quasi totalità degli Stati hanno manifestato, espressamente, la volontà di non collaborare in modo reciproco e continuativo nel settore della riscossione dei crediti fiscali stranieri. La principale ragione di tale atteggiamento risiede nel fatto che la potestà impositiva rappresenta una delle massime espressioni del potere di sovranità territoriale di ogni Stato. In particolare fino agli anni 70 del XX secolo, la possibilità per le amministrazioni finanziarie di procedere al recupero di un credito tributario al di là dei confini nazionali è stata quindi rimessa in via esclusiva all applicazione di apposite convenzioni bilaterali sottoscritte dagli Stati. La giurisprudenza mondiale 1 è apparsa, al riguardo, pressoché monolitica nell affermare l esistenza del principio di non collaborazione fra Stati in materia di recupero di crediti fiscali, togliendo vigore alle spinte negazioniste. Il principio di non collaborazione ha però iniziato a essere eroso: a seguito dell introduzione della Direttiva 76/308/CEE datata 15 marzo 1976, che ha rappresentato, infatti, il primo 1 Sul punto Amatucci, F., 1998, Il principio di non discriminazione fiscale, Padova, Cedam. 13
12 trattato avente natura multilaterale in materia di assistenza reciproca assistenza nell attività di recupero di crediti fiscali. La Direttiva 76/308/CEE, modificata in più riprese: dalla Direttiva 2001/44/CE del 15 giugno 2001, dalla Direttiva 2002/94/CE del 9 dicembre 2002, dalla Direttiva 2004/79/CE del 4 marzo 2004 è stata, infine, abrogata e sostituita dalla Direttiva 2008/55/CE del 26 maggio Quest ultima rimasta in vigore fino al 31 dicembre 2011, a partire dal 1 gennaio 2012 è stata a sua volta rimpiazzata dalla Direttiva 2010/24/UE del 16 marzo Nel campo fiscale, come in quello civile, si è dovuta risolvere la questione del riconoscimento e dell esecuzione dei crediti erariali recati dai titoli esecutivi. La disciplina della riscossione coattiva dei crediti tributari e degli altri crediti pubblici è stata oggetto di importanti trasformazioni che hanno ampliato gli strumenti di tutela a disposizione dei vari paesi per combattere il grave fenomeno dell evasione da riscossione. Preliminarmente è opportuno evidenziare che il recupero del credito tributario ha successo se supportato dalla possibilità di ricostruire l intero patrimonio del debitore e celermente aggredirlo. Per tale ragione la procedura di riscossione coattiva dei tributi svolge un ruolo avente l effetto di deterrenza all evasione. Partendo da tale indefettibile premessa si comprende la ratio sottesa al generale sforzo collettivo dei vari Paesi di migliorare gli strumenti di tutela tesi all attuazione di reciproche modalità collaborative in materia di riscossione, ratio dalla quale scaturisce, chiaramente, l elevazione massima del livello di civiltà dei popoli nell ambito dell adempimento dell obbligazione tributaria. Nel campo fiscale e in quello civile si è dovuta risolvere la questione del riconoscimento e dell esecuzione dei crediti esecutivi emessi da paesi terzi. Per altro verso, si è assistito a un forte incremento del fenomeno delle frodi fiscali atteso che tanti ricorrevano a residenze all estero 14
13 per sfuggire all esazione erariale. Tale fenomeno ha reso emergente l esigenza di rafforzare gli strumenti di tutela che consentono l effettivo recupero dei crediti fiscali anche all estero, onde evitare di vedere irrimediabilmente compromessi i loro interessi territoriali. In ambito comunitario la soluzione si è trovata con la direttiva n. 76/308 che, come modificata dalla direttiva 2001/44, ha trovato applicazione in Italia con il d. lgs. 69/2003. Le correlate norme procedurali introdotte con la direttiva 2002/94, sono state recepite dal regolamento d attuazione approvato con decreto 179/2005. Inizialmente la cooperazione 2 era prevista solo per il recupero di quei crediti relativi ai finanziamenti erogati dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) ai prelievi agricoli e ai dazi all importazione e all esportazione. Solo successivamente è stato esteso a tutti i dazi dell importazione ed esportazione. È evidente che il grande merito imputabile alla direttiva 76/308 è decisamente l introduzione del concetto di cooperazione tra i vari paesi membri per la riscossione dei crediti tributari, riconoscendo efficacia ai titoli esecutivi provenienti da diversi paesi membri senza per questo prevedere una disciplina uniforme sulle esecuzioni (cosicché, quel titolo munito di efficacia esecutiva nello stato che lo ha emesso, conserva i medesimi effetti anche in quello adito). Essa pero presentava al contempo degli evidenti limiti, ostando al libero riconoscimento del titolo esecutivo emesso da altro stato membro. Difatti la direttiva del 1976 presupponeva una sorta di adeguamento da parte dello stato adito, mentre di fatto, solo con le modifiche apportate dalla successiva direttiva 2001/44 ci si è liberati del tale ostacolo affermando il principio generale dell automatico riconoscimento del titolo esecutivo di uno stato membro nel territorio comunitario. 2 Antonacchio, Monfreda, Mutua assistenza in ambito comunitario per il recupero dei crediti sorti in altri stati membri, in Il fisco n. 10, 2006, 1521 e ss. 15
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