ANTIRICICLAGGIO: OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ LA NORMATIVA E LE RECENTI NOVITÀ LEGISLATIVE. Diritto delle Banche e dei Mercati Finanziari

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1 Scuola di Diritto Scuola di Economia e Management Diritto delle Banche e dei Mercati Finanziari Anno Accademico 2014/2015 ANTIRICICLAGGIO: OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ LA NORMATIVA E LE RECENTI NOVITÀ LEGISLATIVE PROF. FERDINANDO PARENTE

2 Agenda! Antiriciclaggio: sintesi normativa e principali concetti " Il rischio di riciclaggio " I reati presupposto " Tecniche e modalità di attuazione! Organismi e autorità internazionali e nazionali! Segnalazione delle operazioni sospette " Obblighi di segnalazione e iter valutativo " Indicatori e Schemi di anomalia: " Trend nelle segnalazioni di operazioni sospette " Attività della UIF! Paesi non cooperativi e a fiscalità privilegiata! MEF: Elenco dei Paesi e Territori equivalenti! L adeguata verifica della clientela " Gli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/07 " Le novità introdotte dal Provvedimento della Banca d Italia sulle disposizioni attuative in materia di adeguata verifica 2

3 Antiriciclaggio in sintesi Il Codice penale! art. 648 bis riciclaggio : Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da 4 a 12 anni e con la multa da ad ! art. 648 ter "reimpiego : Chiunque impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa ; art. 648 ter 1 Autoriciclaggio: si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro a euro a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attivita' economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilita' provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La nozione amministrativa di riciclaggio (D.Lgs. 231/07) Costituisce riciclaggio:! Convertire o trasferire beni per occultarne o dissimularne l'origine illecita o per aiutare le persone coinvolte nell illecito! Occultare o dissimulare la reale natura, provenienza, ubicazione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi! Acquistare, detenere o utilizzare beni provenienti da attività criminosa! Partecipare o associarsi a uno degli atti di cui sopra, o anche tentare di commetterli o istigare qualcuno a farlo o agevolarne l esecuzione Il reato si realizza quando queste azioni sono conosciute, intenzionali e finalizzate. 1 Placement (Collocamento) Collocamento fisico dei proventi illeciti 2 LE 3 FASI DEL RICICLAGGIO Layering (Stratificazione) 3 Integration (Integrazione) 3! I Direttiva Antiriciclaggio (91/308/EEC, )! II Direttiva Antiriciclaggio (2001/97/EC, )! III Direttiva Antiriciclaggio ( 2005/60/CE, e 2006/70/CE, norme attuative)! IV Direttiva Antiriciclaggio: in attesa emanazione. Prevederà rafforzamento dei presidi di contrasto, il potenziamento della cooperazione internazionale e di alcuni adempimenti fondamentali. Esecuzione di diverse transazioni finanziarie e passaggi per rendere difficile l identificazione della provenienza illecita Immissione del denaro o beni ripuliti nel circuito legale.

4 Antiriciclaggio in sintesi Con il termine di riciclaggio si intende quindi l inserimento dei proventi (denaro, beni e altre utilità) derivanti da attività criminali in attività legali, con la finalità di occultarne la provenienza illecita tramite operazioni atte ad ostacolare la ricostruzione dei movimenti di capitale ed a rendere difficile il collegamento al reato presupposto. R e a t o presupposto Per antiriciclaggio si intende l'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio, mediante l adozione di una serie di adempimenti a carico dei soggetti obbligati (intermediari finanziari e non) allo scopo di proteggere la stabilità e l integrità del sistema economico e finanziario. NB Sono definiti reati di base o reati presupposto tutti i delitti non colposi da cui origina denaro sporco Fasi del riciclaggio Circuito legale La mancanza di regole comuni, consente alle organizzazioni criminali di sfruttare legislazioni più favorevoli, con un livello di regolamentazione antiriciclaggio limitato o assente. 4 I reati presupposto Tutti i delitti non colposi possono costituire reato presupposto. Sono esempi di reato presupposto :! False comunicazioni sociali (art c.c.)! Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art c.c.)! Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)! Truffa (art. 640 c.p.); Usura (art. 644 c.p.); Appropriazione indebita (art. 646 c.p.)! Bancarotta fraudolenta, Bancarotta semplice (artt. 216, 217 L.F.); Insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.)! Abuso di informazioni riservate; Manipolazione del mercato (artt. 184,185 TUF)! Mendacio e falso bancario (art. 137 D.lgs. 385/1993 TUB)! Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti o mediante altri artifici; Dichiarazione infedele e Omessa dichiarazione (artt. 2,3,4 e 5 D.lgs. 74/2000)! Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti! Occultamento o distruzioni di documenti contabili! Omesso versamento di ritenute; Omesso versamento di I.V.A.! Indebita compensazione di imposte! Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte!

5 Antiriciclaggio : Il rischio Manifestazione del fenomeno e definizione di rischio Rischio Operativo (Rischio Legale) Rischio Reputazionale Il rischio di subire perdite derivanti dall inadeguatezza o disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Tipologia di rischio di riciclaggio per l intermediario:! Rischio che l intermediario sia utilizzato da terzi per la commissione di reati di riciclaggio! Rischio che il reato di riciclaggio sia commesso da dipendenti infedeli (ad esempio, omissione di segnalazione di operazione sospetta)! Rischio di commissione del reato per inadeguatezza o disfunzioni del sistema informativo o per corruzione degli archivi informatici! Rischio di inadeguatezza delle procedure, del sistema dei controlli interni o del modello organizzativo 5

6 Antiriciclaggio: tecniche e modalità di attuazione Alcune tecniche e modalità di attuazione del riciclaggio (*)! Utilizzo di spalloni : corrieri che trasportano di persona o curano il trasporto di denaro contante al di fuori dei confini dello Stato! Circuiti e servizi bancari: versamento su conti e depositi, prelevamenti, bonifici, giroconti, emissione di assegni, aperture di credito, locazione di cassette di sicurezza! Intermediazione finanziaria non bancaria: ricorso all indebitamento garantito da fidejussioni (inosservanza contrattuale e riscossione dell importo fidejussorio costituito presso operatore compiacente)! Investimento in titoli e mercati azionari: titoli di Stato, operazioni di swap, costituzione, acquisizione e controllo di società finanziarie, fiduciarie e di assicurazione! Operazioni economiche fittizie: esportazioni fittizie, false prestazioni di servizi, consulenze o pareri professionali inesistenti (spesso organizzate tra soggetti residenti in Stati diversi per rendere più difficile la ricostruzione dei movimento finanziari)! Ricorso a strutture commerciali appositamente costituite: night club, ristoranti, grande distribuzione al dettaglio, complessi turistico-alberghieri (il commercio al minuto e attività assimilate consentono generalmente di effettuare transazioni in contanti)! Settore calcistico: la diversità delle legislazioni nazionali in materia con regole spesso blande attrae le organizzazioni criminali, in quanto i club sportivi sono caratterizzati da un notevole fabbisogno finanziario, spesso da un forte indebitamento e dall utilizzo di circuiti off-shore per le scommesse.! Case da gioco: acquisto di rilevante numero di gettoni senza partecipazione al gioco, emissione di certificati o assegni di vincita a nome di terzi, acquisto di gettoni da altri giocatori, ricariche di conti di gioco on-line mediante carte di credito rubate o clonate (*) Tratto da Antiriciclaggio. Obblighi per professionisti, intermediari e altri soggetti /IPSOA 6

7 Agenda! Antiriciclaggio: sintesi normativa e principali concetti " Il rischio di riciclaggio " I reati presupposto " Tecniche e modalità di attuazione! Organismi e autorità internazionali e nazionali! Segnalazione delle operazioni sospette " Obblighi di segnalazione e iter valutativo " Indicatori e Schemi di anomalia: " Trend nelle segnalazioni di operazioni sospette " Attività della UIF! Paesi non cooperativi e a fiscalità privilegiata! MEF: Elenco dei Paesi e Territori equivalenti! L adeguata verifica della clientela " Gli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/07 " Le novità introdotte dal Provvedimento della Banca d Italia sulle disposizioni attuative in materia di adeguata verifica 7

8 Antiriciclaggio: Organismi e Autorità preposti Il contrasto del riciclaggio non può essere limitato nell ambito dei confini nazionali. L integrazione e la globalizzazione delle economie e dei mercati finanziari facilità l attività di riciclaggio, che si avvale dell esistenza di regole e regimi diversi indirizzandosi verso ordinamenti più permissivi e con misure di contrasto del riciclaggio più lasche. Sono pertanto sempre più numerose le iniziative e gli organismi internazionali per la prevenzione e contrasto del riciclaggio. Se ne segnalano alcuni:! Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG)! Caribbean Financial Action Task Force on Money Laundering (CFATF)! Council of Europe Select Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures (MONEYVAL)! Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG)! Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing Terrorism (EAG)! Financial Action Task Force of South America (GAFISUD)! Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)! Financial Intelligence Unit Net Bureau (FIU.NET Bureau)! Groupe Intergouvernemental d'action Contre Le Blanchiment En Afrique (GIABA)! International Money Laundering Information Network (IMoLIN)! Middle East & North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF)! Offshore Group of Banking Supervisors (OGBS)! Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)! United Nations Global Programme against Money Laundering! United Nations International Drug Control Programme! United Nations Counter-Terrorism Committee Executive Directorate (CTED)! Wolfsberg Group! World Bank - AML/CFT 8

9 Antiriciclaggio Organismi e autorità preposte: FATF GAFI FATF - Financial Action Task Force GAFI - Group d Action Financière sur le blanchiment de Capitaux (organismo intergovernativo, costituito dal G7 nel 1989 per lo sviluppo di politiche internazionali a contrasto del riciclaggio) Quaranta raccomandazioni + 9 speciali Le Quaranta Raccomandazioni sono emanate per la prima volta nel 1990 per un piano d azione internazionale a contrasto del riciclaggio. A queste si aggiungono nel 2001 le 9 Raccomandazioni Speciali per il contrasto del finanziamento al terrorismo. L aggiornamento delle 40 Raccomandazioni del febbraio 2012 si focalizza su questi elementi: Le novità principali: # inclusione generalizzata dei reati fiscali tra quelli presupposto di riciclaggio # adozione di principi più stringenti in materia di trasparenza delle società e dei trust (identificazione Titolare Effettivo) # estensione della nozione di PEP anche ai soggetti che ricoprono importanti cariche pubbliche in ambito nazionale o presso organismi internazionali Annual Review Non-Cooperative Countries and Territories NCCT Black List : Nessun Paese iscritto dal 2006 (Myanmar, Nauru e Nigeria sono stati rimossi nel ) (**) (**) L inserimento di alcuni Paesi nella black-list era stato considerato fuorviante, in quanto questi Paesi presentavano più una carenza strutturale/organizzativa che una vera mancanza di volontà di contrastare il riciclaggio Il FATF presenta a oggi 3 differenti tipi di liste: 1. High-risk and non-cooperative jurisdictions that have strategic AML/CFT deficiencies and to which counter-measures apply 2. High-risk and non-cooperative jurisdictions with strategic AML/CFT deficiencies that have not made sufficient progress or have not committed to an action plan. 3. Jurisdictions with strategic AML/CFT deficiencies that have provided a high-level political commitment to address the deficiencies through implementation of an action plan developed with the FATF. 9

10 Antiriciclaggio: Organismi e Autorità preposti Egmont Group Organismo internazionale, di carattere informale, che nasce nel 1995 per dare attuazione a una delle Raccomandazioni del GAFI, che prevede la creazione di autorità in cui accentrare le funzioni di raccolta ed analisi delle segnalazioni di operazioni sospette. L idea di fondo è quella di contrastare il riciclaggio finanziario attraverso strutture in grado di individuare e tracciare i flussi di denaro sporco. E un network internazionale costituito dalle Financial Intelligence Units di tutto il mondo. Attualmente i membri sono 127. La FIU italiana è la UIF Unità di Informazione Finanziaria costituita nell ambito della Banca d Italia. Il Moneyval Che cos è una FIU? La Financial Intelligence Unit (FIU) è un autorità centrale nazionale in cui convergono tutte le informazioni relative ai movimenti di capitale di origine illecita e quindi le segnalazioni di operazioni sospette. Alla FIU compete l analisi finanziaria e l approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette ricevute per l eventuale trasmissione all autorità investigativa o giudiziaria. La FIU ha sia un compito di coordinamento dell attività nazionale, che di cooperazione internazionale con le altre FIU. E costituito nel 1997 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d Europa per valutare le misure di prevenzione del riciclaggio attuate dagli Stati membri, che non siano anche aderenti al GAFI. Moneyval opera in modo simile al GAFI: valuta i sistemi antiriciclaggio dei singoli Stati membri, verifica l efficacia delle misure e presidi di contrasto e formula raccomandazioni in materia. Stati aderenti: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaijan, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Georgia, Stato del Vaticano (dall aprile 2011), Ungaria, Israele, Latvia, Lichtenstein, Lituania, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, Polonia, Romania, Federazione Russa, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovernia, Macedonia e Ucraina. 10

11 Antiriciclaggio: Organismi e Autorità preposti Ministero dell Economia e delle Finanze Il MEF nasce dalla fusione del Ministero del Tesoro e del Ministero delle Finanze. E organizzato in 4 dipartimenti: Tesoro, Ragioneria, Amministrazione Generale, Finanze. In materia di antiriciclaggio, competono al MEF: - la predisposizione di politiche, proposte normative, provvedimenti d attuazione per la prevenzione dell utilizzo del sistema finanziario ed economico a fini di riciclaggio; - il monitoraggio del rispetto della normativa e l adozione delle sanzioni amministrative; - la promozione della collaborazione con UIF, DIA, GdF, Ordini professionali, autorità di vigilanza del settore. Banca d Italia Unità di Informazione Finanziaria Collaborazione tra le autorità Il D.Lgs. 231/07 dà rilievo alla collaborazione tra le diverse autorità preposte e, al Capo II, artt. 5-9, indica, in maniera sistematica, quali sono le specifiche competenze e responsabilità in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo : è costituita la UIF presso la Banca d Italia, in seguito alla soppressione dell UIC (Ufficio Italiano dei Cambi) La UIF opera in piena autonomia e indipendenza; collabora con la Banca d Italia per il raggiungimento dei rispettivi obiettivi. Tra le principali competenze e attività della UIF rientrano: - Ricezione delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) e loro analisi finanziaria - Ricezione delle segnalazioni aggregate (S.AR.A.) - Verifica del rispetto della normativa in materia di SOS e dei casi di omessa segnalazione (con la collaborazione della GdF) - Analisi e studio di tipologie di anomalie riferite a specifici settori economici ritenuti a rischio; elaborazione di schemi e modelli rappresentativi di comportamenti anomali. Direzione Investigativa Antimafia e Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di Finanza Svolgono gli approfondimenti investigativi delle segnalazioni di operazioni sospette che ricevono dalla UIF. 11

12 Agenda! Antiriciclaggio: sintesi normativa e principali concetti " Il rischio di riciclaggio " I reati presupposto " Tecniche e modalità di attuazione! Organismi e autorità internazionali e nazionali! Segnalazione delle operazioni sospette " Obblighi di segnalazione e iter valutativo " Indicatori e Schemi di anomalia: " Trend nelle segnalazioni di operazioni sospette " Attività della UIF! Paesi non cooperativi e a fiscalità privilegiata! MEF: Elenco dei Paesi e Territori equivalenti! L adeguata verifica della clientela " Gli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/07 " Le novità introdotte dal Provvedimento della Banca d Italia sulle disposizioni attuative in materia di adeguata verifica 12

13 Normativa Antiriciclaggio Riferimento Normativo Contenuto! D.Lgs 21 novembre 2007, n. 231! Legge antiriciclaggio! Delibera Banca d Italia, n. 616 ( ): Indicatori di Anomalia! UIF: Revisione sistema SOS (25 novembre 2010)! Provv. Banca d Italia 11 marzo 2011 (Funzione Antiriciclaggio)! Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 ( Salva Italia )! D.lgs 19 settembre 2012, n. 169 (Modifica TUB in recepimento direttiva credito al consumo)! Decreto MEF del 1 febbraio 2013 (Paesi White List)! Provv. Banca d Italia 3 aprile 2013 (Adeguata verifica)! Provv. Banca d Italia 3 aprile 2013 (Archivio Unico)! Provvedimento recante gli Indicatori di Anomalia per gli Intermediari.! Revisione del sistema di raccolta e segnalazione tramite canale telematico su portale Bankitalia (operativo da maggio 2011) per gli scambi informativi.! Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per prevenire l utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo! Limitazione all uso del contante: il limite per il trasferimento di contanti, titoli al portatore ed il saldo dei libretti di deposito è ridotto a Euro da Euro Tra le modifiche alla legge antiriciclaggio rilevano:! Nuove sanzioni per violazioni ai limiti sul contante e libretti di deposito! Obbligo restituzione dei fondi via bonifico con messaggio indicante l impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica (art. 23,comma 1-bis, D.Lgs. 231/07)! Stati extra-comunitari e Territori stranieri che impongono obblighi equivalenti alle Direttive comunitarie in materia di prevenzione del riciclaggio! Disposizioni attuative In materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi art. 7, comma 2, D.Lgs. 231/07! Disposizioni attuative per la tenuta dell AUI e per le modalità semplificate di registrazione ex art. 37, commi 7 e 8 del D.Lgs. 231/07! UIF: Schemi di anomalia 2013! 3 aprile Operatività connessa con il settore dei giochi e delle scommesse. 13

14 D.lgs. n. 231/2007: Principi generali Il D.lgs. 231/07 recepisce la Direttiva comunitaria in materia di prevenzione del riciclaggio (III Direttiva), introducendo criteri tecnici specifici per l adeguata verifica clientela, l obbligo di individuazione del Titolare Effettivo, delle Persone Politicamente Esposte e prevedendo il reato di auto-riciclaggio ai soli fini del Decreto. Ai destinatari è richiesta la collaborazione attiva nell adottare sistemi e procedure idonei ed appropriati per consentire:! l adeguata verifica della clientela! la segnalazione delle operazioni sospette! la conservazione di documenti! il controllo interno! la valutazione e gestione del rischio! la garanzia dell osservanza delle disposizioni pertinenti In particolare, per quanto riguarda obblighi di adeguata verifica della clientela, il D.Lgs. 231/07 prevede che gli obblighi siano commisurati al rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale, operazione o prodotto. Gli intermediari devono dimostrare che le misura adottate siano adeguate al tipo di rischio sostenuto. Rischio CLIENTE: Caratteristiche Soggettive! Tipo e natura del cliente! Attività svolta e interessi economici! Comportamento all apertura del rapporto o esecuzione dell operazione! Area geografica di residenza o di attività del cliente o della controparte Rischio OPERAZIONE: Caratteristiche Oggettive! Tipo di rapporto o operazione! Modalità di apertura e di /svolgimento del rapporto o esecuzione della transazione! Ammontare e frequenza delle operazioni! Ragionevolezza rapporto c operazione rispetto al profilo del cliente! Area geografica di destinazione fondi 14

15 D.Lgs. 231/07: Obblighi di adeguata verifica Art Contenuto degli obblighi di adeguata verifica Art modalità di adempimento a) Rapporti Continuativi b) Operazioni occasionali c) Rischio di riciclaggio d) Inadeguatezza dati identificati già raccolti! Identificare e verificare l identità: $ Cliente $ Titolare Effettivo $ Delegati alla firma in caso di società o enti! Effettuare l identificazione sulla base di documenti identificativi in corso di validità! In presenza del Cliente! Prima o contestualmente all apertura del rapporto o esecuzione dell operazione! Ottenere informazioni sullo scopo e natura del rapporto o dell operazione! Controllare costantemente il rapporto continuativo e le transazioni effettuate per verificare che siano compatibili con la conoscenza del cliente, le sue attività e il profilo di rischio $ Attraverso dipendenti o collaboratori dell intermediario $ In presenza del cliente $ Al momento dell apertura del rapporto continuativo o prima di porre in essere l operazione $ Mediante documento d identità non scaduto Identificazione e verifica del Titolare Effettivo $ Contestualmente all identificazione del cliente $ In caso di persone giuridiche, trust e simili: adottando misure adeguate e commisurate al rischio per comprendere la struttura proprietaria e di controllo $ Ricorrendo a pubblici registri, elenchi o atti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi $ Chiedendo ai propri clienti i dati pertinenti $ Ottenendo le informazioni in altro modo 15

16 D.Lgs. 231/07: Obblighi semplificati di adeguata verifica Artt Obblighi semplificati e modalità di applicazione Gli intermediari applicano obblighi semplificati di adeguata verifica, a meno che non vi sia sospetto di rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, se la controparte è un soggetto indicato all art. 11, comma 1 e comma 2 lettere b) c):! Banche, Poste Italiane SpA, IMEL e Istituti di Pagamento! SIM, SGR, SICAV! Imprese di assicurazione ramo vita! Agenti di cambio - Società di riscossione tributi! Intermediari ex art. 106 (e art. 107) TUB! Società fiduciarie ex art. 199 D.lgs. 58/1998 (TUF)! Succursali italiane dei soggetti di cui sopra con sede legale in uno Stato estero! Cassa depositi e prestiti SpA! Confidi! Soggetti che esercitano professionalmente l attività di cambiavalute! Ente creditizio o finanziario comunitario soggetto alla Direttiva! Ente creditizio o finanziario di Stato extra-ue con obblighi equivalenti alla Direttiva! Società o altro organismo quotato i cui strumenti finanziari sono negoziati su mercati regolamentati in uno Stato membro, ovvero società o organismo quotato di Stato estero soggetto a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria! Uffici della pubblica amministrazione ovvero istituzione o organismo che svolge funzioni pubbliche conformemente al trattato sull Unione Europea! Devono essere raccolte informazioni sufficienti per stabilire se il cliente rientra nelle categorie per cui possono essere adottate misure semplificate NB NON è richiesto di:! Identificare e verificare il Titolare Effettivo! Raccogliere informazioni sullo scopo e natura del rapporto! Svolgere controllo costante del rapporto! Registrare dati e informazioni nell Archivio Unico Informatico NB Modalità di applicazione NON possono essere adottate le misure semplificate di adeguata verifica:! se le informazioni raccolte non sono considerate attendibili! se vi è sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo 16

17 D.Lgs. 231/07: Obblighi rafforzati di adeguata verifica Art. 28 Obblighi rafforzati L intermediario deve adottare misure di rafforzata verifica nei seguenti casi: $ rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del $ cliente NON $ operazioni o rapporti $ conti di corrispondenza con terrorismo fisicamente presente continuativi con PEP banca extra-comunitaria a b c d! Accertare l identità tramite documenti, dati o informazioni supplementari! Adottare misure supplementari per la verifica dei documenti o richiedere una certificazione da un intermediario soggetto alla Direttiva (c.d. Idonea Attestazione)! Assicurarsi che il primo pagamento sia effettuato tramite conto intestato al cliente presso un ente creditizio Non si applicano le misure rafforzate se: a) Il cliente è già stato identificato per un rapporto in essere E la documentazione è aggiornata b) Quando i dati identificativi/informazioni risultino da atti pubblici, scritture private autenticate o da dichiarazione della rappresentanza e dell autorità consolare italiana E VIETATO 1: Instaurare rapporti/eseguire operazioni direttamente o indirettamente con società fiduciarie, anonime,trust o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede nei Paesi a rischio individuati dal MEF, di cui non sia possibile individuare/verificare il Titolare Effettivo 2: Mantenere, anche indirettamente, conti di corrispondenza con una banca di comodo 17! Stabilire adeguate procedure per individuare se il cliente è un PEP! Ottenere l autorizzazione del Direttore Generale o delegato, prima di instaurare il rapporto continuativo! Adottare misure adeguate per stabilire l origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto o operazione! Esercitare un controllo continuo e rafforzato del rapporto continuativo! Raccogliere informazioni da registri o atti pubblici per valutare attività, reputazione, qualità della vigilanza cui è soggetto l ente.! Ottenere l autorizzazione del Direttore Generale prima di aprire nuovi conti e definire tutti gli accordi e obblighi in forma scritta.! Assicurarsi che l ente assolva gli obblighi di adeguata verifica dei clienti con accesso diretto ai conti di passaggio e che possa fornire all intermediario controparte i dati del cliente e del titolare effettivo Conto di corrispondenza: conto bilaterale per il regolamento di servizi interbancari Banca di comodo: banca, costituita in un Paese dove non ha presenza fisica, che consenta di esercitare una direzione e gestione effettiva

18 D.Lgs. 231/07: Esecuzione da parte di terzi Artt Ambito, responsabilità e modalità di esecuzione da parte di terzi Gli obblighi di adeguata verifica sono assolti pur in assenza del cliente quando è fornita idonea attestazione da parte di soggetti, che hanno identificato il cliente di persona a fronte dell instaurazione di un rapporto continuativo. Terzi autorizzati a fornire Idonea attestazione! Intermediari di cui all art. 11, comma 1 (Banche, Poste, Sim, SGR, Sicav..) e loro succursali in Stati extracomunitari con misure equivalenti alla Direttiva! Enti creditizi e finanziari di Stati EU! Banche con sede legale e amministrativa in Stati extra-comunitari con misure equivalenti alla Direttiva Idonea attestazione 1) Deve essere idonea a confermare l identità tra il cliente da identificare e il titolare del rapporto continuativo presso il soggetto che rilascia l attestazione 2) Può consistere in un bonifico a valere sul conto per il quale il cliente è stato identificato di persona (con scambio di apposito codice rilasciato al cliente dall intermediario che deve procedere all identificazione) Idonea attestazione può essere rilasciata solo per i clienti identificati di persona con cui gli intermediari mantengono un rapporto continuativo 3) Può consistere nell invio di flussi informatici con i dati identificativi del cliente da parte del soggetto terzo che ha effettuato l identificazione in persona La responsabilità finale rimane in capo all intermediario che ricorre al soggetto terzo Attenzione Nell impossibilità di adempiere agli obblighi di adeguata verifica, l intermediario:! NON instaura il rapporto continuativo o NON esegue la transazione o operazione occasionale! TERMINA il rapporto continuativo in essere! VALUTA l opportunità di effettuare una segnalazione sospetta 18

19 2013: Novità in materia di adeguata verifica della clientela Banca d Italia Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 Completa la regolamentazione secondaria aggiungendosi alle norme sull AUI e sugli assetti organizzativi (governance) Intende fornire una normativa applicativa chiara e organica, indicando concrete modalità adempimento Dà concreta applicazione al principio dell approccio basato sul rischio, modulando gli adempimenti a seconda del grado di rischio Parte Prima l rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo Parte Seconda Obblighi di adeguata verifica per la clientela ordinaria Parte Terza Misure semplificate di adeguata verifica per la clientela Parte Quarta Obblighi rafforzati per la clientela ordinaria Parte Quinta Esecuzione da parte di terzi Parte Sesta Rapporti e operazioni tra intermediari: fattispecie particolari Parte Settima Allegato 1 L approccio basato sul rischio e gli elementi per la valutazione del rischio di riciclaggio Modalità di esecuzione e verifica del cliente, esecutore e titolare effettivo. Controllo del rapporto e obblighi di conservazione. Individuazione della clientela a cui possono essere applicate misure semplificate. Prodotti e transazioni esentati. Principi generali e casi tipici. Operatività a distanza; PEP; Operazioni in contanti e banconote di grosso taglio. Individuazione dei soggetti a cui può essere demandata l attività. Contenuto e modalità di esecuzione. Responsabilità. Intermediari extracomunitari; Servizi di investimento e gestione collettiva per conto dei clienti Disposizioni transitorie e finali Individuazione del Titolare Effettivo 19

20 2013: Nuove disposizioni in materia di adeguata verifica D.Lgs. 231/2007 GLOSSARIO Cliente : Il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con i destinatari ex artt. 11 e 14, o il soggetto al quale i destinatari indicati agli articoli 12 e13 rendono una prestazione professionale in seguito al conferimento di un incarico Dati identificativi : nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, codice fiscale e estremi documento di identificazione o, per soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, sede legale e codice fiscale o, per persone giuridiche, la partita IVA Provvedimento adeguata verifica GLOSSARIO Il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con i destinatari; in caso di rapporti o operazioni cointestati a più soggetti, si considera cliente ciascuno dei cointestatari. Nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, estremi documento identificazione e codice fiscale (1), o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, sede legale e codice fiscale (2) (1) (2): nel caso di soggetti esteri, rientra tra i dati identificativi il codice fiscale attribuito dall Autorità italiana, ove rilasciato. Esecutore : il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente (3) (3) : I soggetti incaricati da autorità pubblica dell amministrazione dei beni e dei rapporti del cliente o della sua rappresentanza (quali, ad esempio, i curatori fallimentari) sono considerati esecutori. Operazione : la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento; per i soggetti di cui all'articolo 12, un'attività determinata o determinabile, finalizzata a un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzare tramite una prestazione professionale Operazione frazionata : operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni singolarmente di importo inferiore ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale Operazione : la trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento, indipendentemente dalla o meno a un rapporto continuativo in essere Operazione occasionale : un operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere. di importo pari o superiore a

21 2013: Nuove disposizioni in materia di adeguata verifica D.Lgs. 231/2007 GLOSSARIO Provvedimento adeguata verifica GLOSSARIO Rapporto continuativo rapporto di durata rientrante nell'esercizio dell'attività' di istituto dei soggetti indicati all'articolo 11 che dia luogo a più operazioni di versamento, prelievo o trasferimento di mezzi di pagamento e che non si esaurisce in una sola operazione Rapporto contrattuale di durata rientrante nell esercizio dell attività istituzionale dei destinatari, che possa dare luogo a più operazioni di trasferimento o movimentazione di mezzi di pagamento e che non si esaurisca in una sola operazione; ai fini della qualificazione come rapporto continuativo si richiama l art. 3, commi 2 e 43, del Provvedimento AUI e per le modalità semplificate di registrazione di cui all art. 37, commi 7 e 8, D.Lgs. 231/07. Persone Politicamente Esposte : le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o Stati extracomunitari, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto Titolare Effettivo : la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività', ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità', ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto Non è modificata la definizione nel Glossario. Da notare la definizione al titolo della Parte IV, Sez. III: Persone Politicamente Esposte e persone residenti nel territorio nazionale che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche. 1) la persona o le persone fisiche per conto delle quali il cliente realizza un'operazione (in breve, titolare effettivo sub 1 ); 2) Nel caso in cui il cliente e/o il soggetto per conto del quale il cliente realizza un operazione siano entità diverse da una persona fisica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano l entità ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all Allegato tecnico del decreto antiriciclaggio (5) (in breve, titolare effettivo sub 2 ) (5): si rinvia all All.1 dove sono indicati anche i casi in cui non è necessaria l individuazione del titolare effettivo sub 2) 21

22 : Nuove disposizioni in materia di adeguata verifica D.Lgs. 231/2007 GLOSSARIO Provvedimento adeguata verifica GLOSSARIO Conti correnti di corrispondenza : conti tenuti dalle banche, tradizionalmente su base bilaterale, per il regolamento dei servizi interbancari (rimesse di effetti, assegni circolari e bancari, ordini di versamento, giri di fondi, rimesse documentate e altre operazioni) Conti di passaggio": rapporti bancari di corrispondenza transfrontalieri, intrattenuti tra intermediari finanziari, utilizzati per effettuare operazioni in nome proprio e per conto della clientela Art. 25, comma 2, D.Lgs. 231/07: Il Ministro dell economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua gli Stati extracomunitari il cui regime è ritenuto equivalente. Conti correnti di corrispondenza : conti tenuti dalle banche per il regolamento dei servizi interbancari (rimesse di effetti, assegni circolari e bancari, ordini di versamento, giri di fondi, rimesse documentate e altre operazioni); Rapporti assimilabili a conti di corrispondenza : i rapporti comunque denominati intrattenuti tra enti creditizi e finanziari utilizzati per il regolamento di transazioni per conto dei clienti degli enti corrispondenti (ad es.: cassette di sicurezza, deposito di titoli, servizi di investimento, operazioni in cambi, servizi di incasso di documenti emissione o gestione di carte di debito o di credito) Conti di passaggio : definizione invariata Rapporti assimilabili ai conti di passaggio : i rapporti comunque denominati intrattenuti tra enti creditizi e finanziari sui quali al cliente dell ente corrispondente è attribuita la facoltà di eseguire direttamente anche solo parte delle operazioni di loro pertinenza. u) paesi terzi equivalenti : Stati extracomunitari il cui regime di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo non è ritenuto equivalente a quello previsto dalla III Direttiva antiriciclaggio, così come indicati nel Decreto del MEF previsto dall art. 25, comma 2 del D.Lgs. 231/11 (In footnote: D.M. 28/9/11) Attività istituzionale : non definito MoneyVal : non definito Attività istituzionale : attività per la quale i destinatari hanno ottenuto l iscrizione ovvero l autorizzazione da parte dell Autorità Pubblica. MoneyVal : Comitato costituito in seno al Consiglio d Europa, che agisce nella veste di organismo regionale del GAFI per l area euro-asiatica

23 2013: Nuove disposizioni in materia di adeguata verifica Parte Prima Il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo Rif. D.Lgs. 231/07: Art. 20 Sezione 1: PRINCIPIO DELL APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO Opportunità " Consente di modulare l intensità ed estensione degli obblighi di adeguata verifica a seconda del grado di rischio di riciclaggio. " Applica un ampio principio di proporzionalità, che tende a: Razionalizzare l uso delle risorse Massimizzare l efficacia dei presidi aziendali Ridurre gli oneri a carico dei destinatari Obblighi " Predisposizione di sistemi valutativi e i processi decisionali chiari, oggettivi, aggiornati e periodicamente verificati, garantendo: Coerenza di comportamento per tutta la struttura Tracciabilità delle verifiche svolte e valutazioni Capacità di dimostrare adeguatezza presidi rispetto ai rischi assunti " Puntuale adempimento degli obblighi di legge e di quanto previsto dal Provvedimento. Non sono consentiti spazi di valutazione di situazioni concrete (no rapporti con soggetti inseriti in liste sanzioni) Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela Approvato il 3 aprile 2013 Centralità dell approccio basato sul rischio: prescrizioni orientate alla gestione del rischio Indicazioni prescrittive (non linee guida): le violazioni sono sanzionate ai sensi dell art. 56, D.Lgs. 231/07 23 Autonomia responsabile dell intermediario : Individuazione e approfondimento di tutti i fattori di rischio. Prevenzione e barriera all accettazione di clientela sporca Più SOSTANZA Meno BUROCRAZIA

24 2013: Nuove disposizioni in materia di adeguata verifica Parte Prima Il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo Sezione II: ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO Rif. D.Lgs. 231/07: Art. 20 Tipologia di adempimenti (Nota n. 6) " Frequenza ordinaria di aggiornamento profilatura cliente 1 Per l analisi del rischio, l intermediario utilizza gli elementi di valutazione tratti da: 1. Indicazioni del Decreto antiriciclaggio (D.Lgs. 231/07) 2. Prescrizioni del Provvedimento sull adeguata verifica 3. Ulteriori criteri di valutazione individuati dal singolo destinatario Il complesso degli elementi di valutazione viene utilizzato dall intermediario per procedere a: Profilare la clientela 2 Individuare gli adempimenti da porre in essere, nei casi in cui la tipologia di adempimenti dipenda dalla definizione del livello di rischio (Nota a piè di pagina n. 6) " Modalità ulteriori di verifica (oltre a quelle minimali previste) dei dati identificativi del cliente, dell esecutore e del titolare effettivo " Informazioni e modalità ulteriori di verifica (oltre a quelle minimali previste) sullo scopo e natura del rapporto continuativo o operazione occasionale " Modalità e frequenza del controllo costante nel corso del rapporto continuativo " Modalità e frequenza della verifica delle condizioni per applicazione regime semplificato di verifica " Valutazione in relazione alla decadenza dell applicazione del regime semplificato " Applicazione di misure rafforzate in casi diversi da quelli già previsti dalla normativa e individuazione di tali misure " Valutazione dei casi in cui l intermediario esclude l applicazione della rafforzata verifica in presenza di SOS " Intensità ed estensione delle verifiche in caso di PEP 24

25 2013: Nuove disposizioni in materia di adeguata verifica Parte Prima Il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo Rif. D.Lgs. 231/07: Art. 20 Sezione II: ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: I CRITERI DI VALUTAZIONE D.Lgs. 231/07: Art. 20 Criteri di valutazione del rischio a) Con riferimento al cliente: 1. Natura giuridica 2. Prevalente attività svolta 3. Comportamento tenuto 4. Area geografica di residenza b) Con riferimento all operazione: 1. Tipologia del rapporto, operazione, prestazione professionale 2. Modalità di svolgimento 3. Ammontare 4. Frequenza e durata 5. Ragionevolezza rapporto/ operazione 6. Area geografica di destinazione Provvedimento Adeguata Verifica: Il CLIENTE 1. Natura giuridica e caratteristiche del cliente: " Procedimenti penali [o procedimenti per danno erariale, responsabilità amministrativa ex 231/01, irrogazione di sanzioni amministrative per violazioni delle disposizioni antiriciclaggio] a carico del cliente, se notorie o note (se non coperte da obblighi di segretezza che ne impediscano l utilizzo) " Precedenti segnalazioni (SOS) inoltrate alla UIF Tali informazioni rilevano anche per soggetti notoriamente legati al cliente (sia per rapporti familiari/ NB che d affari) In caso di cliente-persona fisica rilevano le cariche ricoperte: " Cariche in ambito politico-istituzionale, societario, in associazioni o fondazioni, soprattutto se per entità residenti in Paesi terzi non-equivalenti (rientrano i PEP, nonché i soggetti che rivesto funzioni apicali nella pubblica amministrazione o in enti che gestiscono l erogazione di fondi pubblici) In caso di cliente-non persona fisica vanno considerate: " Finalità della sua costituzione e scopi perseguiti e modalità operative " Forma giuridica, soprattutto se di complessità o opacità tali da ostacolare l individuazione del Titolare Effettivo o dell effettivo oggetto sociale o di eventuali collegamenti azionari o finanziari " Connessioni (commerciali, operative, partecipative o medesimi membri degli organi societari) con entità residenti in paesi non-equivalenti " Situazioni di difficoltà economica e finanziaria (per rischio infliltrazioni criminali) " Caratteristiche dell esecutore e del titolare effettivo, quanto tali caratteristiche siano note all intermediario (o non coperte da obblighi di segretezza che ne impediscano l utilizzo) 25

26 2013: Nuove disposizioni in materia di adeguata verifica Parte Prima Il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo Rif. D.Lgs. 231/07: Art. 20 Sezione II: ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: I CRITERI DI VALUTAZIONE D.Lgs. 231/07: Art. 20 Criteri di valutazione del rischio a) Con riferimento al cliente: 1. Natura giuridica 2. Prevalente attività svolta 3. Comportamento tenuto 4. Area geografica di residenza b) Con riferimento all operazione: 1. Tipologia del rapporto, operazione, prestazione professionale 2. Modalità di svolgimento 3. Ammontare 4. Frequenza e durata 5. Ragionevolezza rapporto/ operazione 6. Area geografica di destinazione Provvedimento Adeguata Verifica: IL CLIENTE 2. Attività svolta e interessi economici: " Riconducibilità ad attività economiche potenzialmente ad elevato rischio riciclaggio: Presenza di movimentazione di flussi finanziari elevati Elevato uso del contante Erogazione di fondi pubblici (anche comunitari) ad esempio: Appalti Sanità Raccolta e smaltimento rifiuti Produzione energie rinnovabili 3. Comportamento del cliente Vanno considerati i comportamenti di natura dissimulatoria, ad es: " Riluttanza del cliente/esecutore a fornire le informazioni richieste o fornirle incomplete o errate (ad es. sui dati identificativi proprio o del titolare effettivo oppure su natura e scopo del rapporto o operazione) 4. Area geografica di interesse del cliente o della controparte: " Rilevano residenza o sede dell attività soprattutto se distante dalla sede/filiale dell intermediario " Operatività in territori a rischio di infiltrazioni della criminalità economica, soprattutto in presenza di fattori di debolezza socio-economica o istituzionale " Area di interesse estera, soprattutto in Stati extra-comunitari: valutazione della situazione politicoeconomica, giuridica ed istituzionale Vedere rilievi di GAFI, MoneyVal o condanne Corte di Giustizia dell Unione Europea. 26

27 2013: Nuove disposizioni in materia di adeguata verifica Parte Prima Il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo Rif. D.Lgs. 231/07: Art. 20 Sezione II: ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: I CRITERI DI VALUTAZIONE Provvedimento Adeguata Verifica: I RAPPORTI e le OPERAZIONI D.Lgs. 231/07: Art. 20 Criteri di valutazione del rischio a) Con riferimento al cliente: 1. Natura giuridica 2. Prevalente attività svolta 3. Comportamento tenuto 4. Area geografica di residenza b) Con riferimento all operazione: 1. Tipologia del rapporto, operazione, prestazione professionale 2. Modalità di svolgimento 3. Ammontare 4. Frequenza e durata 5. Ragionevolezza rapporto/operazione 6. Area geografica di destinazione 1. Tipologia del rapporto o dell operazione: " Rileva la maggiore o minore possibilità di utilizzare il rapporto/operazione per fini illeciti, ad es. quando consente: Operazioni per cassa bonifici, specie se da o verso paesi non-equivalenti 2. Modalità di instaurazione e svolgimento del rapporto o dell operazione: " Quando non è richiesta la presenza fisica del cliente o non è prevista l identificazione diretta " Rapporti gestiti esclusivamente tramite collaboratori esterni " Operatività in contanti o con risorse da/verso l estero soprattutto se con modalità o mezzi di pagamento inusuali o ingiustificatamente complessi 3. Ammontare: " Attenta valutazione dei rapporti di private banking, specie se per la gestione di patrimoni ingenti " Operazioni di importi elevati, specie se incoerenti con il profilo economico-patrimoniale del cliente " Operazioni frazionate apparentemente per eludere gli obblighi anti-riciclaggio 4. Frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo: " Valutare in rapporto a: necessità economico-finanziaria del cliente scopo e natura del rapporto 5. Ragionevolezza del rapporto continuativo o dell operazioni in rapporto all attività del cliente: " Profilo economico del cliente/informazioni disponibili (fabbisogno vs capacità reddituale e patrimoniale) " Comparazione con operatività di soggetti con caratteristiche simili (dimensione, attività,area geografica) 6. Area geografica destinazione fondi/strumenti finanziari: rimando a indicazioni valutazione del cliente 7. Effettuazione delle operazione in contanti: " Operatività non giustificata dalla natura e caratteristiche del cliente,soprattutto se con utilizzo di banconote di taglio elevato (200 e 500 euro) 27

28 2013: Nuove disposizioni in materia di adeguata verifica Parte Prima Il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo Rif. D.Lgs. 231/07: Art. 20 Sezione III: LA PROFILATURA DELLA CLIENTELA $ PROFILO di RISCHIO $ CLASSE di RISCHIO $ ADEMPIMENTI $ AGGIORNAMENTO Deve essere definito il profilo di rischio attribuibile ad ogni cliente sulla base delle informazioni acquisite, analisi effettuate e degli elementi di valutazione Devono essere pre-definite delle classi di rischio in cui far rientrare la clientela. I clienti sono inseriti nella classe di rischio coerente al profilo attribuito. Vengono pre-definiti i livelli di estensione e profondità degli adempimenti da adottare in coerenza con il rischio del cliente Per i rapporti continuativi è individuata la frequenza ordinaria di aggiornamento della profilatura cliente sulla base del livello di rischio Il destinatario individua i casi previsti per la verifica di congruità della classe di rischio attribuita (i.e. modifiche rilevanti per il rischio cliente) L intermediario utilizza procedure strutturate per la raccolta ed elaborazione dei dati, come: # Questionari o percorsi guidati per la raccolta notizie e informazioni # Procedure informatiche per l assegnazione automatica della classe di rischio. L operatore deve: - attribuire un profilo di rischio più elevato, rispetto alla valutazione automatica, se lo ritiene appropriato - l eventuale abbassamento del livello di controlli, dato dalla modifica manuale della classe di rischio, deve essere motivato per iscritto # In caso di clienti comuni a diversi intermediari di un gruppo (se il processo di assegnazione del rischio non accentrato), al cliente viene attribuito il livello più elevato di rischio tra quelli assegnati da tutte le società del gruppo. 28

29 : Nuove disposizioni in materia di adeguata verifica Parte Seconda Obblighi di adeguata verifica Sezione I: CONTENUTO DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA < Rif. D.Lgs. 231/07: Artt. 15, 18, 19 Sezione III: IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE E DELL ESECUTORE IDENTIFICAZIONE VERIFICA Acquisizione informazioni su SCOPO e NATURA CONTROLLO COSTANTE Sezione II: AMBITO DI APPLICAZIONE # CLIENTE # Eventuale ESECUTORE # Eventuale TITOLARE EFFETTIVO # CLIENTE # Eventuale ESECUTORE # Eventuale TITOLARE EFFETTIVO # del RAPPORTO CONTINUATIVO # dell OPERAZIONE OCCASIONALE, se rilevante # del RAPPORTO CONTINUATIVO Se PERSONA FISICA: tramite dati forniti dall interessato oppure presi da documenti identità non scaduti e previsti dal decreto antiriciclaggio Sono identificati anche i COINTESTATARI con la medesima modalità Identificazione e verifica anche in tempi diversi, ma sempre prima di rendere operativa la cointestazione Esecutori acquisizione delega/poteri di rappresentanza Se NON PERSONA FISICA: $ Per il cliente vanno acquisiti: Dati identificativi, tipologia, forma giuridica, fini e/o attività, se esistenti iscrizione registro imprese e albi di vigilanza. Organizzazione no-profit: informazione sulla classe di beneficiari dell attività svolta $ Per l esecutore vanno acquisiti: Dati identificativi Sussistenza poteri di rappresentanza # Instaurazione di un RAPPORTO CONTINUATIVO # Esecuzione di OPERAZIONE OCCASIONALE > (anche frazionata) # In presenza di RISCHIO di RICICLAGGIO o FINANZIAMENTO del TERRORISMO # Dubbi su COMPLETEZZA, VERIDICITA e ATTENDIBILITA delle informazioni e documentazione già acquisita sulla clientela

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