FUNZIONE STRUMENTALE DSA- BES - SINTESI QUADRO NORMATIVO
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- Lazzaro Massari
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1 FUNZIONE STRUMENTALE DSA- BES - SINTESI QUADRO NORMATIVO D.S.A. B.E.S. Disturbi Specifici dell Apprendimento Bisogni Educativi Speciali NORME GENERALI Cost. - Art. 3...È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all organizzazione politica, economica e sociale del Paese DPR 275/1999 ( Regolamento autonomia ) Art L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo... Art. 4 Le istituzioni scolastiche possono adottare... l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo... Legge 53/2003 (Legge Moratti) Art.2... sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro... NORME SPECIFICHE DSA : Disturbi Specifici dell Apprendimento LEGGE 170/2010: Definisce 4 tipologie di disturbi: Dislessia : difficoltà nell imparare a leggere,nella decifrazione dei segni linguistici nella correttezza e nella rapidità della lettura. Disgrafia: difficoltà nella realizzazione grafica della scrittura Disortografia: difficoltà nei processi linguistici di transcodifica nella scrittura Discalculia: difficoltà negli automatismi del calcolo e nella elaborazione dei numeri. La scuola deve perseguire le seguenti finalità : garantire il diritto all'istruzione favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto,garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità ridurre i disagi relazionali ed emozionali
2 adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari duranteil percorso di istruzione e di formazione assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale. Introduce il diritto a fruire di provvedimenti specifici: Didattica individualizzata e personalizzata, strategie educative adeguate Strumenti compensativi (apprendimenti alternativi, tecnologie..) Misure dispensative (le prestazioni non essenziali non vengono richieste) Per le lingue straniere utilizzo di strumenti che favoriscano la comunicazione verbale fino alla possibilità, ove possibile, dell esonero. Impone il monitoraggio dei risultati Garantisce adeguate forme di verifica e valutazione durante gli Esami di Stato. DECRETO MINISTERIALE N del 12/7/2011 (Norme attuative della legge precedente) Fornisce le indicazioni operative per l applicazione della L. 170/2010, in particolare: Allega le LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO degli alunni con DSA Invita alla formulazione di obiettivi tratti dalle indicazioni nazionali per la costruzione di percorsi didattici individualizzati e personalizzati Fornisce indicazioni sulle forme di verifica e valutazione coerenti con i percorsi del punto precedente (condizioni ottimali per le prestazioni da valutare-tempi e modalità delle prove-apprendimenti che possano prescindere dall abilità deficitaria) In occasione degli Esami di Stato (1 e 2 ciclo) le Commissioni adeguano le modalità, i tempi, gli strumenti in coerenza con i percorsi didattici degli anni precedenti (scrittiprova Invalsi e colloquio) Nelle lingue straniere si privilegia l espressione orale, le prove scritte sono progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà DSA In particolari condizioni si può prevedere l esonero dalla lingua straniera in corso d anno e durante gli esami. Possono essere previsti percorsi differenziati. LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DSA (Allegate al Decreto N. 5669) Il documento, composto da 31 pagine, approfondisce i concetti espressi nei testi normativi, fornisce utili indicazioni didattiche, chiarisce le competenze delle figure coinvolte. BES: Bisogni Educativi Speciali DIRETTIVA MINISTERIALE del 27/12/2012 La direttiva, in premessa, sottolinea gli aspetti più inclusivi che selettivi del modello di integrazione scolastica;un punto di riferimento per le politiche di inclusione europee. Ogni alunno con continuità o
3 per determinati periodi può manifestare bisogni educativi speciali. L area dello svantaggio è molto più ampia di quella riferibile alla presenza esplicita di deficit. Occorre valutare la necessità per ogni alunno di una richiesta di speciale attenzione per svariate ragioni: Svantaggio sociale e culturale Disturbi specifici dell apprendimento Disturbi evolutivi specifici (deficit linguaggio,delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, dell attenzione, dell iperattività, disturbo oppositivo, provocatorio, della condotta in adolescenza, disturbi d ansia e dell umore Difficoltà derivanti dall estraneità alla cultura e alla lingua italiana(alunni stranieri) Area dello svantaggi Area dei bisogni educativi speciali, in inglese Special Educational Needs : SEN Ogni alunno Bes deve essere preso in carico da ciascun docente curricolare e da tutto il team docente coinvolto, oltre che dall insegnante di sostegno, se presente. Le esigenze educative speciali dovrebbero essere affrontate con strategie didattiche di intervento appropriate. Un approccio educativo non meramente clinico o che necessiti di norme specifiche come la L.53/2003 o la L. 170/2010 precedentemente citate. In particolare gli studenti A.D.H.D. (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) (disturbo dell attenzione e della iperattività) ( precedentemente indicato in italiano con D.D.A.I.) presentano una difficoltà di pianificazione, di apprendimento e di socializzazione con i coetanei. Si stima che soffra di tale disturbo in forma grave che pregiudica i risultati l 1% della popolazione scolastica. Inoltre vi sono gli studenti con Funzionamento cognitivo( intellettivo) limite ( o borderline), circa il 2,5% dell intera popolazione scolastica. Possiedono il QI globale che va da 70 a 85 punti ( media normalità - 100) e non presentano elementi di specificità e devono essere agevolati in questa loro lieve difficoltà, sostenuti e indirizzati nel loro percorso scolastico. La direttiva impone l estensione a tutti questi casi delle misure previste per i DSA tutelati dalla Legge 170/2010. Ciò comporta la formulazione di un Piano Didattico Personalizzato ( come per i DSA) individuale o anche riferito a tutti gli alunni della classe con Bes che abbia la funzione di pianificare gli obiettivi, le strategie didattiche e che abbia la funzione di documentare alle famiglie gli interventi programmati. I consigli di classe, esaminata la documentazione presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni psicopedagogiche e didattiche possono programmare l utilizzo di strumenti compensativi e l adozione di misure dispensative che la legge originariamente prevedeva solo per categorie specifiche di disturbo. Il fatto che la direttiva ministeriale abbia esteso diritti soggetti a riserva di legge per una categoria più ampia di quella originariamente prevista ha comportato il levarsi di numerose voci critiche, tuttavia occorre non dimenticare il carattere prescrittivo delle norme generali sulle finalità del sistema di istruzione nazionale. La direttiva prevede inoltre la costituzione di un Gruppo di Lavoro per l Inclusione (G.L.I.) a livello di Istituzione scolastica. CIRCOLARE MINISTERIALE n. 8 del 6/3/2013 La circolare fornisce indicazioni operative circa l applicazione della direttiva ministeriale sopra menzionata. Fra le altre cose si precisa quanto segue: I PDP ( Piani Didattici Personalizzati) non sono la mera esplicitazione di strumenti compensativi e misure dispensative ma rappresentano lo strumento privilegiato che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione dell apprendimento. Il documento verrà sottoscritto dal Dirigente
4 scolastico ( o suo delegato) dalla famiglia e dai docenti. Conterrà apposita autorizzazione nel caso sia previsto il trattamento di dati sensibili. In assenza di certificazione clinica o diagnosi il team dei docenti (consigli di classe,..) decideranno i percorsi più idonei in base a considerazioni pedagogiche e didattiche opportunamente verbalizzate. In presenza di una diagnosi rilasciata da struttura privata,seppur in attesa di diagnosi da strutture sanitarie pubbliche o accreditate la scuola porrà in essere immediatamente gli strumenti compensativi e le misure dispensative. Si costituisce il Gruppo di Lavoro per l Inclusione (GLI) per le seguenti funzioni: Rilevazione presenze Bes Raccolta di documentazione e di interventi Focus/confronto su casi, consulenza e supporto colleghi Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola Elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l Inclusività riferito a tutti gli alunni Bes da redigere al termine di ogni anno scolastico ( entro il mese di Giugno) Propone le azioni da inserire nel POF ESAMI STATO Secondo il disposto della L. 170/2010 in occasione degli Esami di Stato le commissioni devono tener conto della personalizzazione o individualizzazione dei percorsi didattici. Si riportano integralmente qui di seguito le indicazioni di interesse relative alle norme vigenti per gli esami di stato dello scorso anno scolastico. Esame finale 1 ciclo Circolare ministeriale prot.n del 5 giugno I candidati con disturbi specifici di apprendimento, di cui alla legge n. 170/2010, possono utilizzare per le prove scritte gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato (PDP) o da altra documentazione, redatta ai sensi dell art. 5 del D.M. 12 luglio È possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. I candidati possono usufruire di dispositivi per l ascolto dei testi della prova registrati in formato mp3. Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal citato decreto ministeriale, di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. In particolare, si segnala l opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte, con particolare riferimento all accertamento delle competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma. Al candidato può essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d anno o comunque siano ritenuti utili nello svolgimento dell esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove.
5 Esame di Stato 2 ciclo Ordinanza Ministeriale 37/ I candidati con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell articolo 6, comma 6, del decreto ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall insegnamento della/e lingua/e straniera/e, sono valutati dal consiglio di classe con l attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano. Sono pertanto, ammessi sulla base di motivata e puntuale deliberazione del consiglio di classe - a sostenere gli esami di Stato su prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate esclusivamente al rilascio dell attestazione.....il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato, per tutti i candidati di ciascuna classe, ivi compresi i candidati con DSA che abbiano sostenuto prove orali sostitutive delle prove scritte in lingua straniera, nell albo dell istituto sede della commissione d esame un giorno prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento dei colloqui.. La Commissione d esame sulla base di quanto previsto dall articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.122 e dal relativo decreto ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011 di attuazione della legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico nonché dalle Linee Guida allegate al citato decreto ministeriale n del 2011, - considerati gli elementi forniti dal Consiglio di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine il Consiglio di classe inserisce nel documento del 15 maggio di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.323 del 1998 il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi dell articolo 5 del decreto ministeriale n del 12 luglio Sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal Consiglio di classe, le Commissioni predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato......Sarà possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. I candidati possono usufruire di dispositivi per l ascolto dei testi della prova registrati in formati mp3. Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la Commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo delle Linee guida citate, di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. In particolare, si segnala l opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte, di curare con particolare attenzione la predisposizione della terza prova scritta, con particolare riferimento all accertamento delle competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma. Al candidato potrà essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove.
6 .. I candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell articolo 6, comma 6, del decreto ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del Per detti candidati, il riferimento all effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all albo dell istituto....per quanto riguarda i candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell articolo 6, comma 5, del decreto ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la Commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, dovrà sottoporre i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. La Commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio complessivo delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nell articolo 15, comma 8. Il punteggio, in quindicesimi, viene attribuito dall'intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, secondo i criteri di conduzione e valutazione previamente stabiliti in apposita o apposite riunioni e con l'osservanza della procedura di cui all'articolo 15, comma 7. Qualora la lingua o le lingue straniere siano coinvolte nella terza prova scritta, gli accertamenti relativi a tali discipline sono effettuati dalla commissione per mezzo di prova orale sostitutiva nel giorno destinato allo svolgimento della terza prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio complessivo delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nell articolo 15, comma 8. I risultati della prova orale relativa alla lingua o alle lingue straniere coinvolte nella terza prova scritta sono utilizzati per la definizione del punteggio da attribuire alla terza prova scritta.... Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dal Consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo Organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l esame di Stato.... La Commissione d esame sulla base di quanto previsto dalla Direttiva recante Strumenti di intervento per alunni con Bisogni educativi speciali ed organizzazione scolastica per l inclusione, dalla circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle successive note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 e del 22 novembre esaminati gli elementi forniti dal Consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES), per i quali sia stato redatto apposito Piano Didattico Personalizzato, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine il Consiglio di classe trasmette alla Commissione d esame il Piano Didattico Personalizzato. In ogni caso, per siffatte tipologie, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA.
7 NOTA BENE!! I disturbi specifici e i bisogni speciali non vanno confusi con la disabilità, la materia sulla disabilità è disciplinata dalla Legge 104/1992. I disabili sono coloro i quali presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Mentre per alunni con Dsa e Bes è previsto un PDP (Piano Didattico Personalizzato) per gli alunni con disabilità viene previsto l insegnante di sostegno e l elaborazione di un PEI (Piano Educativo Individualizzato). Per disabilità e Dsa si fa riferimento a certificazioni mentre per i Bes si fa riferimento a diagnosi. Individualizzazione e personalizzazione non sono sinonimi. In un percorso individualizzato gli obiettivi sono i medesimi degli altri alunni e le strategie didattiche per raggiungerli sono differenti mentre in un percorso personalizzato gli obiettivi sono diversi, eventualmente obiettivi minimi o percorsi differenziati. La Scuola in qualità di Pubblica Amministrazione che persegue il pubblico interesse deve privilegiare l individualizzazione per il conseguimento di un pieno successo formativo. La presenza di un percorso individualizzato o personalizzato così come previsto dal PDP non rappresenta un lasciapassare per la promozione all anno successivo. La scuola pone in essere le strategie didattiche più opportune che tuttavia non rappresentano, di per se stesse, delle garanzie automatiche per il successo formativo che deve comunque essere rilevato e rappresenta il presupposto essenziale per il proseguimento del percorso scolastico. I TESTI NORMATIVI CITATI SONO FACILMENTE REPERIBILI IN RETE. AL LICEO E NELLA SEDE DI SARRIA VERRA PREDISPOSTO UN CONTENITORE CON I VARI MATERIALI. I MATERIALI POTRANNO ESSERE VISIONATI ANCHE IN UN OPPORTUNO SPAZIO SU GOOGLE DRIVE (PER INFORMAZIONI PROF. CARLEVARO) PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI CONTATTARE LE FUNZIONI STRUMENTALI: PROF. DANIELE CORZANI (LICEO) daniele.corzani@gmail.com PROF.SSA MARIA ROSA GORCHS ( PRIMARIA SCUOLA MEDIA) gorchs@hotmail.it
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