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1 Presentazione del documento La mailing list Europa - da più di dieci anni attiva nell'ambito della diffusione di tematiche legate alla conoscenza e alla tutela dei diritti fondamentali in chiave nazionale, internazionale e sovranazionale - aderisce alla proposta della Commissione europea in una prospettiva volta a evidenziare il contributo che le corti nazionali, non solo italiane, e internazionali europee danno per mantenere alto il livello di approfondimento e discussione sulla tutela dei diritti fondamentali. A questo scopo la lista utilizza uno strumento al quale possono partecipare magistrati, avvocati e professori universitari, insieme ad altri esperti o anche solo incuriositi dalla materia, mettendo a disposizione di tutti coloro che sono interessati un sistema di aggiornamento sulle novità giurisprudenziali e scientifiche che si collega al sito così favorendo anche un dibattito quasi quotidiano sull'attuale situazione dei diritti in Europa e sul futuro stesso dell'unione. L'ideale che anima gli oltre 570 iscritti alla lista è quello di rendere concreti, effettivi, non virtuali né vacui tanto i meccanismi di tutela dei diritti fondamentali quanto i diritti stessi. In una prospettiva apertamente volta a rompere le barriere fra "mondi diversi" - quali sono stati tradizionalmente in Italia quello dell'avvocatura, della Magistratura e dell'università - è entusiasmante constatare come i protagonisti della lista parimenti attenti al tema dei diritti- nel pieno ed assoluto rispetto del principio di equiordinazione -, siano riusciti a dialogare formandosi e contribuendo a formare anche gli utilizzatori anche occasionali di essa, in un clima di serena e costruttiva partecipazione che, in questi anni, non ha reso mai necessario l'intervento di un moderatore né ha dato luogo ad incomprensioni o frizioni fra i partecipanti. È con questo spirito che alcuni dei partecipanti alla mailing list Europa offrono all'attenzione della Commissione europea alcune personali riflessioni sui temi sollecitati dalla Call. Roberto Conti Consigliere della Corte di Cassazione robertogiovanni.conti@gmail.com Nicoletta Parisi Professore ordinario di Diritto UE Università degli studi di Catania nparisi@lex.unict.it I. Il ruolo dei giudici nazionali e della Corte di Giustizia nell'applicazione e attuazione dei diritti fondamentali in Europa 1.La violazione dei diritti fondamentali. Inquadramento del problema. Sul tema delle misure che possono essere introdotte per rendere più efficace ed effettiva la tutela dei diritti fondamentali di matrice eurounitaria, appare necessario partire dalla progressiva, costante attenzione mostrata dalla Corte di giustizia e dai giudici nazionali alle tutele offerte dalla Carta dei diritti fondamentali approvata a Nizza e rivista a Strasburgo. Questo dato di fatto, di sicuro rilievo, se induce l'interprete a considerare l'estrema rilevanza offerta ai diritti fondamentali attraverso la formalizzazione di una carta dei diritti interna all'unione europea impone, per altro verso, una riflessione di sistema su eventuali criticità dell'attuale sistema di protezione dei diritti fondamentali.

2 Se, infatti, non sembra potersi dubitare che dal punto di vista degli strumenti normativi esistenti può affermarsi senza indugio che l'unione Europea si è dotata di una strumento giuridico capace di incidere direttamente sui diritti dei cittadini europei, non possono nascondersi alcuni aspetti critici che sono collegati per un verso alle modalità di riconoscimento della responsabilità e, per altro verso, all'ambito di applicazione della Carta ed alla sua rilevanza per gli atti c.d. Interni. Esaminando il primo aspetto, è sufficiente ricordare che il sistema di responsabilità riconosciuto per il caso di violazioni dei diritti fondamentali è incentrato sull'accertamento della violazione da parte del giudice nazionale, al quale viene riconosciuta la possibilità di attivare il meccanismo del rinvio pregiudiziale -facoltativo o obbligatorio- innanzi alla Corte di Giustizia. I maggiori problemi incidenti sull'effettività della tutela riconosciuta in via astratta sono rappresentati dalle ipotesi di mancato erroneo riconoscimento dei diritti fondamentali ad opera delle giurisdizioni di ultima istanza. In questi casi, infatti, il meccanismo di reciproca fiducia fra giudice nazionale e Corte di Giustizia viene messo in crisi dall'affermata responsabilità dello Stato per la violazione del diritto eurounitario da parte del giudice di ultima istanza. Tale problema assume, ovviamente, tratti di particolare delicatezza quando la lesione lamentata integra una violazione di un diritto fondamentale della persona. Attualmente la giurisprudenza della Corte di Giustizia, a far data dalle sentenze Kobler (causa C-224/01), Traghetti del Mediterraneo (causa C-173/03) e Commissione c. Italia (causa C-379/10), ha tracciato con chiarezza i principi che rendono obbligato il rimedio risarcitorio a carico dello Stato che non ha garantito la tutela riconosciuta a livello dell'unione Europea. Il sistema lascia immutata la forza del giudicato formatosi a livello nazionale, ma offre al soggetto che ha subito una violazione un ulteriore rimedio giudiziale che consente di eliminare il torto subito, attraverso un meccanismo che è generalmente risarcitorio, non risultando l'esistenza di rimedi che consentano l'eliminazione degli effetti prodotti dalla violazione di un diritto fondamentale come la riapertura del processo innanzi al giudice nazionale che non ha accertato la violazione del diritto fondamentale. 2.Le forme di tutela attualmente in vigore. Ciò dipende dal fatto che il sistema di protezione dei diritti di matrice UE non prevede un sistema di controllo dell'operato del giudice nazionale da parte del giudice sovranazionale come viene, invece, disciplinato dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo chiamata ad accertare, attraverso il giudizio svolto innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, l'esistenza della violazione quando sono stati esauriti i rimedi interni. Il confronto fra i due sistemi di tutela - quella della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e quello di violazione dei diritti fondamentali UE - al quale un osservatore attento è orientato a pensare anche in ragione della programmata adesione della UE alla CEDU, risulta dunque difficile per il fatto che la Corte di Giustizia non ha, tra le sue prerogative, quella di accertare eventuali violazioni dei diritti fondamentali, intervenendo con diverse modalità nei procedimenti iniziati davanti al giudice nazionale, in genere attraverso le pronunzie rese nell'ambito dei procedimenti di rinvio pregiudiziale e dunque prima che l'eventuale violazione risulti definitivamente accertata.

3 3. Quali misure per rendere più effettiva la tutela dei diritti fondamentali? Certo, non può negarsi che l'accentramento innanzi alla Corte europea di Giustizia consentirebbe alla stessa di adottare misure capaci di rendere più effettiva ed efficace la decisione che accerta la violazione, eventualmente eliminando gli effetti della sentenza passata in giudicato nell'ordinamento nazionale che ha violato il diritto fondamentale e garantendo, in relazione ai singoli casi, le misure più idonee ad eliminare gli effetti della violazione accertata. In questa direzione, la modifica dei Trattati rivolta a aumentare le ipotesi di ricorso diretto alla Corte di giustizia da parte dei singoli, magari con la previsione di opportuni filtri di ammissibilità, potrebbe costituire misura adeguata ed efficace. Tale meccanismo, tuttavia, imporrebbe di ripensare dalle fondamenta al ruolo della Corte di giustizia in un momento storico già particolarmente complesso per effetto della prevista adesione dell'ue alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Sarebbe infatti agevole evidenziare i rischi di una sovrapposizione fra le Corti sovranazionali - Corte europea di giustizia e Corte europea dei diritti dell'uomo- che induce a recedere da questa prospettiva 1. Appare, infatti, forse impossibile prefigurare meccanismi di tutela diversi da quelli che i singoli ordinamenti devono prevedere per eliminare gli effetti delle violazioni dei diritti fondamentali. Pensare a una modifica del ruolo della Corte di giustizia non pare a chi scrive essere misura adeguata a rendere più efficace ed effettiva la tutela dei diritti fondamentali, apparendo evidente che l'accentramento innanzi al giudice europeo renderebbe macchinoso e problematico l'accesso alla giustizia dei soggetti danneggiati. Sembra allora più corretto pensare a meccanismi che rendano concreta ed effettiva la tutela risarcitoria o eventualmente ripristinatoria ad opera delle autorità giudiziarie interne. Se si segue tale strada, appare però necessaria e indilazionabile una riflessione sul grado di conoscenza delle tematiche che ruotano attorno alla tutela dei diritti fondamentali UE presso le giurisdizioni superiori e alle conseguenze che l'eventuale accertamento della responsabilità dello Stato può produrre sull'apparato giudiziario. Benché infatti la giurisprudenza della Corte di giustizia abbia avuto modo di chiarire che non è in discussione la responsabilità dell'autorità che ha dato luogo alla violazione del diritto UE accertata 2, il tema assume tratti di estrema delicatezza, ponendo in discussione le radici dei sistemi di tutela giurisdizionali interni e, con essi, i 1 E' noto che, allo stato, i rapporti fra ordinamento UE e CEDU si sono stabilizzati per effetto della sentenza resa dalla Corte dei diritti umani Bosphorus c. Irlanda del 30 giugno 2005 ric. n /98. In forza di tale decisione il test di compatibilità del diritto comunitario con i diritti umani protetti dalla Convenzione sembra incentrarsi su una verifica di compatibilità in astratto, esso attribuendo al sistema di tutela giurisdizionale garantito ai diritti umani dalla Comunità europea ed ai principi fondamentali costruiti al suo interno supremazia del diritto comunitario, efficacia diretta ed indiretta delle fonti comunitaria, responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario pur nell assenza di un meccanismo di azione diretta pieno del cittadino come è quello riconosciuto in forza del Protocollo n. 11 alla CEDU (ma v., ora, art. 263 TFUE), un grado di effettività soddisfacente, soprattutto per effetto dell incorporazione della Convenzione nel sistema legale della Comunità 164 sent. Bosphorus-. 2 Corte giust. (Grande Sezione) 17 aprile 2007, C-470/03, Suomen valtio and Tarmo Lehtinen ha, fra l'altro, sottolineato che in caso di violazione del diritto eurounitario, questo non osta all accertamento della responsabilità in capo a un soggetto di diritto diverso da uno Stato membro- in quel caso funzionario dell'amministrazione - in aggiunta a quella dello Stato membro stesso, per i danni provocati ai singoli da provvedimenti che tale soggetto di diritto abbia adottato in violazione del diritto comunitario, ma neanche l impone.

4 principi supremi di indipendenza e autonomia della magistratura nazionale che sono a base delle tradizioni costituzionali comuni dei paesi aderenti all'ue. E' per questo che una riflessione sui temi qui discussi non può tralasciare di considerare il ruolo dell'autorità giudiziaria nazionale, soprattutto se di ultima istanza, spesso chiamata, come è nel caso della Cassazione italiana, a garantire l'uniforme interpretazione del diritto per un numero enorme di ricorsi per anno definiti- pari a per il settore civile a nell'anno 2011 e a nell'anno Appare dunque indispensabile approntare in via istituzionale meccanismi stabili di collegamento, anche dal punto di vista formativo, fra le Corti supreme e la Corte di giustizia, in modo da rendere possibile la realizzazione di momenti di formazione tematici che, d'altra parte, favorirebbero la reciproca fiducia fra le Corti nazionali e la Corte di giustizia. La maturazione di un humus eurounitario 3 all'interno delle giurisdizioni di ultima istanza rappresenta l'elemento indispensabile per garantire il minor numero di violazioni del diritto UE e, al contempo, un minore contenzioso relativo ai giudizi di responsabilità a carico dello Stato. Sembra quindi utile una riflessione sulla costituzione di seminari tematici curati dai referendari presso la Corte di Giustizia e dei funzionari della Commissione europea che dovrebbero farsi carico ciclicamente di diffondere presso le Corti supreme i principi del diritto dell'unione europea rilevanti in tema di diritti fondamentali, in modo da elidere le possibili violazioni da parte delle Corti stesse e al contempo di garantire effettività ed efficacia si diritti fondamentali stessi. Nè meno utili sembra essere l'organizzazione stabile di sessioni di confronto non seminariale e non formale fra giudici nazionali ed eurounitari sui temi di cui si è detto, sfruttando anche i mezzi informatici. 4. Il ruolo della Carta dei diritti fondamentali nelle situazioni puramente interne. Il dibattito sul tema e la sentenza Åklagaren Fransson. Un altro capitolo estremamente delicato è quello dell'ambito di applicazione della Carta dei diritti fondamentali rispetto alle situazioni c.d. interne sul quale pure la Commissione ha sollecitato il confronto. Il dibattito si è nell'ultimo periodo particolarmente acceso ritenendosi da parte di alcuni studiosi che la Corte di Giustizia, in una recente occasione- Corte Giust., Grande Sezione, 26 febbraio 2013, causa C-617/10, Åklagaren Fransson,- avrebbe "aperto" alla tutela della Carta di Nizza-Strasburgo anche fuori delle competenze dell'ue. La vicenda, in effetti, presenta dei tratti talmente peculiari da non consentirne, in modo agevole, un'automatica generalizzazione. Anzi, un'attenta lettura della decisione non sembra affatto confermare tale prospettiva. Essa consente di approfondire il pensiero della Corte di Giustizia su un tema centrale, qual è quello della portata della Carta dei diritti fondamentali varata a Nizza e modificata a Strasburgo rispetto a questioni che esulano dalle competenze dell'ue. A tale quesito la Corte di Giustizia ha dato risposta negativa univoca 4, 3 Si è scelto di utilizzare in questo scritto il termine eurounitario, ormai invalso tra gli studiosi italiani e nella giurisprudenza della Corte di Cassazione- v.,da ultimo, Cass.7 novembre 2013 n (ord.) che ha sollevato un rinvio pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia soffermandosi specificamente su tale questione terminologica. 4 Corte giust. 17 marzo 2009, causa C-217/08, Mariano. Conf. Corte giust. 26 marzo 2009, causa C- 535/08, Pignataro; Corte Giust., 3 ottobre 2008, causa C-287/08, Crocefissa Savia; Corte Giust., 23 settembre 2008, causa C-427/06, Birgit Bartsch; Corte Giust. 5 ottobre 2010, causa C-400/10 PPU, J. McB,p.51;Corte Giust. 12 novembre 2010, causa C-339/10, Asparuhov Estov e a., p.12 e ss.; Corte Giust.

5 evidenziando che la Carta non trova applicazione quando il diritto UE non entra in gioco. Si tratta di una posizione che costituisce naturale prosecuzione di quell indirizzo, pure patrocinato dai giudici di Lussemburgo, rivolto a confinare l incidenza del diritto comunitario rispetto alla controversia posta al vaglio del giudice nazionale, escludendone la rilevanza al di fuori delle competenze riservata al diritto UE 5. Si deve quindi ritenere che riconoscere, per la regolamentazione di una vicenda interna non direttamente regolata dal diritto dell Unione europea, l efficacia precettiva di un diritto fondamentale garantito dalla Carta di Nizza-Strasburgo (o ritenuto principio generale dalla Corte di Giustizia) potrebbe costituire operazione culturalmente commendevole, ma giuridicamente poco persuasiva- ancorché ventilata autorevolmente in dottrina. In effetti, la Carta di Nizza non sembra essere in grado di modificare i confini del diritto dell Unione, avuto anche riguardo al contenuto dell art.5 par.2 del TUE come modificato per effetto dell entrata in vigore del Trattato di Lisbona - In virtù del principio di attribuzione, l'unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti.- e ancor di più all art. 6 par.1 TUE, - Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'unione definite nei trattati- e par.2 - L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'unione definite nei trattati-e dello stesso art.51 della Carta dei diritti fondamentali, a cui tenore Le disposizioni della presente Carta si applicano...esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'unione 6. Ora, la sentenza Åklagaren Fransson della Grande Camera si inserisce pienamente nel solco del precedente orientamento. Il fatto che ivi si affermi che "... quando un giudice di uno Stato membro sia chiamato a verificare la conformità ai diritti fondamentali di una disposizione o di un provvedimento nazionale che, in una situazione in cui l operato degli Stati membri non è del tutto determinato dal diritto dell Unione, attua tale diritto ai sensi dell articolo 51, paragrafo 1, della Carta, resta consentito alle autorità e ai giudici nazionali applicare gli standard nazionali di tutela dei diritti fondamentali, a patto che tale applicazione non comprometta il livello di tutela previsto dalla Carta, come interpretata dalla Corte, né il primato, l unità e l effettività del diritto dell Unione", non sembra segnare l'apertura della Corte a un'efficacia della Carta diversa da quella tradizionalmente espressa dal giudice di Lussemburgo, semmai confermando che il concetto di diritto eurounitario va sempre di più aprendosi verso territori che venivano considerati tradizionalmente come di pertinenza statale. L'avere, così, considerato che le misure repressive di condotte evasive degli obblighi fiscali sanciti a livello UE non potessero sottrarsi alla disciplina dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta di Nizza-Strasburgo non appare capace di determinare un'apertura significativa della Carta ad ambiti non UE, semmai dimostrando la capacità 1 marzo 2011, causa C-457/09, Chartry, p.25; Corte Giust. 15 novembre 2011, causa C-256/11, Dereci e a., p.71 ss.- 5 Corte giust.,13 giugno 1996, n, C-144/95 Jean-Louis Maurin; Corte giust.,29 maggio 1997, n. C-299/95 Kremzow; Corte giust., 24 giugno 2004, n. C328/04 Attila Vajnai; Corte giust.18 dicembre 1997, n. C- 309/96, Daniele Annibaldi c sindaco del Comune di Guidonia e Presidente Regione Lazio. 6 Sul significato dell'espressione nell'attuazione del diritto dell'unione v. le interessanti conclusioni dell'avvocato Generale Sharpston nella causa C 390/12 Robert Pfleger e altri presentate il 14 novembre 2013.

6 espansiva degli ambiti UE 7. In quest'ultima direzione, del resto, militano le aperture in tema di cittadinanza, ma anche nell'ambito dei c.d. diritti di soggiorno derivati in favore dei familiari di lavoratori migranti, rispetto ai quali la Corte, per spiegare che l effettivo esercizio delle libertà di circolazione dei cittadini UE è strettamente connesso a quello dei loro familiari a raggiungerli o accompagnarli nel territorio ove si sono recati o soggiornano, ha precisato che la «... finalità e la ratio di tali diritti derivati si basano sulla constatazione che negarne il riconoscimento pregiudica la libertà di circolazione del cittadino dell Unione, dissuadendolo dall esercitare i suoi diritti di ingresso e soggiorno nello Stato membro ospitante» 8. Del resto, la stessa Corte di Giustizia ha fornito una lettura della sentenza Åklagaren Fransson in piena linea di continuità con il proprio indirizzo e, dunque, analoga a quella qui prospettata. 9 In definitiva, prendendo a prestito le parole usate dall'avvocato generale Sharpston presentate il 12 dicembre 2013 nella causa C-456/12, Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, "...è necessario considerare la situazione giuridica attraverso il prisma della Carta se, e solo se, una disposizione di diritto dell UE impone un obbligo positivo o negativo allo Stato membro (a prescindere dal fatto che tale obbligo discenda dai Trattati o dal diritto derivato dell UE)". Con questo si vuol dire che l'efficacia giuridica della Carta di Nizza non può essere che quella che i Trattati le danno. Il corpus dal quale proviene è quello e solo quello. Ciò significa che gli Stati contraenti potrebbero, modificando i Trattati, certamente decidere di ampliare la portata della Carta anche alle situazioni puramente interne. 7 V. Corte giust. 8 marzo 2011, causa C 34/09, Ruiz Zambrano, punto 41 e la giurisprudenza ivi citata;corte giust , causa C-434/09, Shirley McCarthy, p. 46 ss.; Corte giust. 15 novembre 2011, Dereci (C 256/11, punto 66). 8 Corte. giust. 8 maggio 2013, Ymeraga e a. (C 87/12, punto 35);Corte giust. 10 ottobre 2013, Alokpa e a., C 86/12, punto 22). 9 Corte giust , causa C 258/13, Sociedade Agrícola e Imobiliária da Quinta de S. Paio Lda, p.18: "...A tale riguardo, occorre ricordare che l ambito di applicazione della Carta, per quanto riguarda l operato degli Stati membri, è definito all articolo 51, paragrafo 1, della medesima, ai sensi del quale le disposizioni della Carta si applicano agli Stati membri esclusivamente nell attuazione del diritto dell Unione (sentenza del 26 febbraio 2013, Åkerberg Fransson, C 617/10, punto 17). Tale disposizione conferma pertanto la costante giurisprudenza secondo la quale i diritti fondamentali garantiti nell ordinamento giuridico dell Unione si applicano in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell Unione, ma non al di fuori di esse (v., in questo senso, ordinanza del 14 dicembre 2011, Boncea e a., C 483/11 e C 484/11, punto 29, nonché sentenza Åkerberg Fransson, cit., punto 19 e giurisprudenza ivi citata). Ove una situazione giuridica non rientri nella sfera d applicazione del diritto dell Unione, la Corte non è competente al riguardo e le disposizioni della Carta eventualmente richiamate non possono giustificare, di per sé, tale competenza (v., in tal senso, ordinanza del 12 luglio 2012, Currà e a., C 466/11, punto 26, nonché sentenza Åkerberg Fransson, cit., punto 22)."V. anche Corte giust., 8 maggio 2013, causa C 73/13,T., p.11:"... L articolo 51, paragrafo 1, della Carta stabilisce che le disposizioni della medesima si applicano «agli Stati membri esclusivamente nell attuazione del diritto dell Unione». Al punto 24 dell ordinanza del 1 marzo 2011, Chartry (C 457/09, Racc. pag. I 819), la Corte ha rilevato che tale limite non è stato modificato per effetto dell entrata in vigore, il 1 dicembre 2009, del Trattato di Lisbona, momento a partire dal quale, ai sensi dell articolo 6, paragrafo 1, TUE, la Carta ha lo stesso valore giuridico dei Trattati. Tale articolo precisa, infatti, che le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell Unione definite nei Trattati.".Cfr., infine, Corte giust.14 marzo 2013, C 555/12, Loreti, p.15.

7 E vuol dire, altresì, che i singoli Stati potrebbero, nell'esercizio delle prerogative che competono ai singoli legislatori nazionali, operare un "rinvio diretto e incondizionato" alla Carta, prevedendo che la stessa si applichi alle situazioni interne. Ciò in relazione alla riconosciuta possibilità che essi hanno di ampliare la portata del diritto UE anche a territori non toccati dal diritto UE e purchè il rinvio ai principi dell ordinamento dell Unione - nel caso di specie la Carta dei diritti- sia effettivamente volto ad assicurare un trattamento identico alle situazioni interne e a quelle disciplinate dal diritto dell Unione 10. Ma fuori da tali possibilità, affidate, secondo chi scrive, ad una modifica normativa dei Trattati o dei singoli ordinamenti, l'operatività della Carta fuori dal diritto UE resta limitata al piano - per nulla marginale, peraltro- interpretativo del diritto interno, al pari di tutti gli altri strumenti internazionali e nazionali che possono incidere sulla decisione del giudice, sempre più condizionata dal ricorso al metodo comparativo. La Carta dei diritti fondamentali è, infatti, come ci insegna la dottrina interna, un documento sui generis, proprio perché si tratta di una carta dei diritti. Il giudice nazionale che si occupa di fatti interni può e deve averne conoscenza, come hanno mostrato di fare anche i giudici italiani della Cassazione 11, ma non credo che possa da quella sola Carta desumere un principio che nell'ordinamento nazionale ha una diversa configurazione -quando il caso è interno- e farne diretta applicazione. Del resto, se la Carta vive nell'ue e il giudice "maximo" che la interpreta è la Corte di Giustizia, la quale si fa fedele garante della rilevanza solo eurounitaria della Carta, non pare si possa prescindere dagli ambiti di competenza della Carta stessa, a meno di ammettere che i giudici nazionali possano procedere a interpretazioni "autonome" della Carta, slegate dal filo diretto rappresentato dal rinvio pregiudiziale. La stessa Corte, infatti, non potrebbe interloquire su questione puramente interna, ad eccezione delle ipotesi di rinvio diretto ed incondizionato del diritto interno alla Carta stessa 12, ovvero di pericolo di discriminazioni alla rovescia 13. Se si volesse ragionare diversamente rispetto a quanto qui sostenuto ed a volere essere coerenti, si dovrebbe giungere alla conclusione che la norma interna contrastante con la Carta dei diritti in una situazione puramente interna andrebbe disapplicata, non potendosi certo prendere la Carta "a pezzi" ed omettere di considerare che essa è, prima di tutto, diritto dell'ue, da lì traendo la sua origine e che, dunque, opera secondo le "regole" di quel sistema ordinamentale. Conclusione, quest'ultima che, in assenza di precise disposizioni normative di segno analogo a quelle ipotizzabili de iure condendo, determinerebbe un effetto 10 Corte giust. 7 novembre 2013, causa C 313/12, Romeo, p V.di recente, Cass. n /13; Cass. n / Corte giust. 21 dicembre 2011, Cicala (C 482/10) ha dichiarato irricevibile una questione pregiudiziale per la mancanza di un «rinvio diretto e incondizionato» al diritto dell Unione da parte della norma nazionale in questione affermando che «...un interpretazione, da parte della Corte, di disposizioni del diritto dell Unione in situazioni puramente interne si giustifica per il fatto che esse sono state rese applicabili dal diritto nazionale in modo diretto e incondizionato».infine, tale requisito è stato appena ribadito nella recente causa Nolan, in cui la Corte si è dichiarata incompetente a motivo della mancanza di un rinvio espresso e preciso al diritto dell Unione a partire dall'ordinamento giuridico nazionale. 13 V.Corte giust , causa C-111/12, p.35:"... occorre ricordare che, indubbiamente, la Corte non è competente a rispondere a una questione pregiudiziale quando è manifesto che la disposizione di diritto dell Unione sottoposta alla sua interpretazione non può trovare applicazione, come, ad esempio, nel caso di situazioni puramente interne. Tuttavia, anche in una simile situazione, la Corte può procedere all interpretazione richiesta nell ipotesi in cui il diritto nazionale imponga al giudice del rinvio, in procedimenti come quello principale, di riconoscere a un cittadino nazionale gli stessi diritti di cui il cittadino di un altro Stato membro, nella stessa situazione, beneficerebbe in forza del diritto dell Unione... Sussiste quindi un interesse certo dell Unione a che la Corte proceda all interpretazione della disposizione del diritto dell Unione di cui trattasi.".

8 difficilmente compatibile con il quadro degli ordinamenti nazionali, i quali giustificano la particolare forza del diritto UE proprio - e solo- in ragione delle limitazioni di sovranità che i singoli Paesi contraenti hanno operato, all'epoca della creazione della Comunità europea e, successivamente, dell'adesione alla stessa e alla UE, in favore di tali organismi e nell'ambito delle competenze ai medesimi riservate. La direzione sopra sinteticamente delineata, condivisa dalla Corte costituzionale italiana, certo assai prodiga nel riferirsi ai diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali, soprattutto nell'ultimo periodo di tempo, ma anche particolarmente attenta a non attribuire alla Carta un valore che essa non ha -v. sul punto, in termini estremamente chiari, Corte cost. n.236/12- consente, d'altra parte, di salvaguardare il ruolo comunque centrale svolto dalle Corti costituzionali nazionali, altrimenti destinata a subire un processo di emarginazione che non sembra obiettivamente proficuo. Quanto alle decisioni della Corte di Cassazione che una parte della dottrina interna ha stigmatizzato laddove sembrano orientarsi verso una visione espansiva della Carta fino a giungere a farne una base autonoma di riconoscimento dei diritti fondamentali, è certo che debba proseguirsi il dialogo e vedere quello che fanno i giudici altri, le Corti sovranazionali- recte la Corte di giustizia anche quando non viene in diretta rilievo il diritto UE- venendo la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo sempre in rilievo- evitando soluzioni che possono risultare - o anche solo apparire- eccentriche rispetto all'ambito operativo della Carta 14. Dunque, la Carta può e deve valere per sagomare i parametri interni che, grazie al loro carattere elastico, si prestano ad operazioni interpretative. In questa direzione va sottolineata, per l'un verso, la vocazione naturale delle corti costituzionali a essere garanti dei diritti fondamentali e interlocutori per ciò stesso ineliminabili quando si discute di situazioni puramente interne. Per altro verso, estendendo l'ambito della Carta ab extra, è fin troppo evidente che il baricentro della tutela uscirebbe dai confini nazionali senza peraltro potere beneficiare del controllo in sede di interpretazione da parte della Corte di Giustizia per le ragioni sopra esposte. Ciò che finirebbe con il risultare inaccettabile. A ben considerare, proprio questa posizione "formale"- ed apparentemente non assiologica- pare costituire il sicuro terreno sul quale gli operatori giudiziari possono contribuire a cambiare radicalmente - e così a implementare- il sistema di protezione dei diritti fondamentali, lavorando sulle Costituzioni nazionali e anche- recte, sempre...- sulla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Se, poi, la Carta di Nizza è per più aspetti speculare alla CEDU 15 e ad essa si affianca nelle tutele dalla stessa apprestate, sembra poco proficuo sforzarsi di approfondire il tema dell efficacia della Carta nelle situazioni interne. Anzi, è il caso di dire che si è in presenza di un "falso problema" se è vero, per l'un verso, che i rapporti fra ordinamento interno e CEDU non sono disciplinati dal diritto UE quando si è in presenza di situazione interna e, per l'altro, che la Convenzione dei diritti dell'uomo è naturalmente destinata a operare "sempre" nel campo interno, qualunque controversia sia in discussione fuorchè quelle relative al diritto UE -per le quali, peraltro, è l'art.52 della stessa Carta a disciplinare le "regole di ingaggio" fra le due Carte- 16 senza che sia possibile ipotizzare che il diritto UE determini l'efficacia della CEDU nelle situazioni interne Cass. n /2008; Cass. n. 5770/2010 e Cass. n. 2352/ La Corte di Giustizia si è sempre occupata della Cedu come serbatoio di diritti ora formalmente riconosciuto anche dall'art.6 TFUE, ma non può dir nulla sui rapporti Cedu ordinamenti-nazionali che trovano regolamentazione affatto armonizzata. 16 Corte giust. 7 novembre 2013, causa causa C-224/13, Sergio Alfonso Lorrai, in cui la Corte ribadisce la vocazione esclusivamente eurounitaria" della Carta di Nizza-Strasburgo, come tale non invocabile

9 E' per questo, allora, che i giudici- soprattutto di ultima istanza- dovrebbero fare corretta applicazione delle "regole" che governano i diversi sistemi, evitando di dare luogo a indirizzi che possano, a loro volta, essere interpretati come favorevoli a indiscriminate applicazioni di tali regole, pur di giungere al risultato che si intende perseguire, spacciandolo come dovuto 18. In definitiva, può riconoscersi che il valore della Carta di Nizza può essere molteplice vincolante, interpretativo e argomentativo Quando la Carta di Nizza, fuori dal campo di operatività suo proprio che si parametra in funzione dell estensione del diritto dell Unione europea o, se si vuole, della inerenza a questo della materia esaminata viene evocata con forza giuridicamente vincolante o addirittura come parametro che il giudice deve tenere in considerazione, si corre concretamente il rischio di depotenziarne la portata sicuramente elevata negli ambiti che sicuramente ad essa pertengono. Ciò consente, in definitiva, di scindere il piano dell efficacia diretta della Carta che la Corte di Giustizia sembra avere delineato in via definitiva, dal ruolo della Carta come strumento attivo di protezione dei diritti, rispetto al quale la stessa non può operare in posizione di primato come invece la Corte di Giustizia riconosce nelle ipotesi di efficacia diretta, ma esercita recte, può e deve esercitare- una forza propulsiva che gioca alla pari con quella delle altre Carte dei diritti fondamentali. Certo, sembra oltremodo difficile individuare in astratto la stella polare da seguire nell ambito dei rapporti fra le Carte dei diritti fondamentali. Ma c è, forse da chiedersi se mai le Corti potranno individuare con matematica certezza dei meccanismi di prevalenza, equivalenza o subordinazione fra le Carte ovvero se l epoca che già si affaccia sarà quella della costruzione, caso per caso, di un sistema policentrico nel quale l unica granitica certezza sembra rappresentata dal ruolo affidato al giudiziario. Ancora una volta, sembra emergere in modo evidente la centralità del giudice nel processo di implementazione dei diritti fondamentali che, per essere proficuamente esercitata richiede un particolare sforzo di conoscenza e di comprensione della Carta dei diritti fondamentali e di tutte le sue potenzialità da parte dei giudici nazionali. nelle situazioni puramente interne - si trattava di una questione relativa alle condizioni di salute di un imputato e alla sua partecipazione cosciente al processo-. Il giudice del rinvio aveva evocato, quali parametri per verificare la conformità dell'ordinamento interno ai diritti fondamentali, gli art.47 della Carta e 6 CEDU. La Corte, in questa occasione, non si è limitata a evidenziare l inconducenza della Carta, ma si occupa anche dell art.6 CEDU, chiarendo che "...sebbene il diritto di ogni persona a che la sua causa sia esaminata, entro un termine ragionevole, da un tribunale che decide della fondatezza di un accusa penale che le venga rivolta, quale garantito dall articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, costituisca effettivamente un principio generale del diritto dell Unione ed è stato ribadito all articolo 47 della Carta..., è pur vero che l ordinanza di rinvio non contiene alcun elemento concreto che consenta di ritenere che l oggetto del procedimento principale riguardi l interpretazione o l applicazione di una norma dell Unione diversa da quelle figuranti nella Carta. Il che val quanto dire che rispetto alla prospettiva della Corte di Giustizia, anche la CEDU, che alimenta i principi generali, in tanto rileva in quanto ci si occupi di fattispecie disciplinata dall UE. 17 Secondo la Corte di Giustizia il diritto dell Unione non disciplina il rapporto tra la CEDU e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri e nemmeno determina le conseguenze che un giudice nazionale deve trarre nell ipotesi di conflitto tra i diritti garantiti da tale Convenzione e una norma di diritto nazionale (v., in tal senso, sentenze del 24 aprile 2012, Kamberaj, C 571/10, punto 62; Corte Giust. 26 febbraio 2013, Åkerberg Fransson, C 617/10, punto 44; Corte giust. 12 dicembre 2013, causa C 523/12, Dirextra Alta Formazione srl, p.20). 18 Affermare, così, l immediata precettività ed efficacia all interno di una vicenda interna non direttamente regolata dal diritto dell Unione europea di un diritto riconosciuto dalla Carta di Nizza Strasburgo o ritenuto princìpio generale dalla Corte di Giustizia costituisce operazione culturalmente apprezzabile, ma giuridicamente poco persuasiva. 19 Cass. pen. 4 gennaio 2011 n. 7.

10 5. Il difficile rapporto fra i diritti fondamentali, nazionali, eurounitari e convenzionali. Un caso paradigmatico (Corte Giust. Unione Europea 26 febbraio 2013 (Grande Sezione) C-399/11, Melloni) 20. La delicatezza del tema dei rapporti fra le tutele dei diritti fondamentali è emersa in modo evidente in una recente decisione della Grande Sezione della Corte di Giustizia, chiamata a verificare, all'interno di una vicenda collocata nel prisma di operatività del diritto UE- la "forza di resistenza" del diritto di matrice eurounitario rispetto a una tutela "rafforzata" ipotizzabile per il medesimo diritto fondamentale a livello nazionale. Occorre qui incentrare il discorso sulla terza questione pregiudiziale volta a verificare la portata dell articolo 53 della Carta dei diritti fondamentali. Occorreva infatti stabilire se tale disposizione consenta allo Stato membro di esecuzione di subordinare la consegna di una persona condannata in absentia alla condizione che la sentenza di condanna possa essere oggetto di revisione nello Stato membro emittente, al fine di evitare una lesione del diritto ad un processo equo e ai diritti della difesa garantiti dalla sua Costituzione. La Corte esclude che l art.53 cit. consenta in maniera generale a uno Stato membro di applicare lo standard di protezione dei diritti fondamentali garantito dalla sua Costituzione quando questo è più elevato di quello derivante dalla Carta e a opporlo, se del caso, all applicazione di disposizioni di diritto dell Unione. Tale interpretazione dell articolo 53 della Carta sarebbe lesiva del principio del primato del diritto dell Unione, in quanto permetterebbe a uno Stato membro di ostacolare l applicazione di atti di diritto dell Unione pienamente conformi alla Carta, sulla base del rilievo che essi non rispetterebbero i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione di tale Stato. Ciò perché quel principio, che costituisce una caratteristica essenziale dell ordinamento giuridico dell Unione 21, impedisce a uno Stato membro di invocare disposizioni di diritto nazionale, quand anche di rango costituzionale rivolte a sminuire l efficacia del diritto dell Unione nel territorio di tale Stato 22. È vero, prosegue la Corte, che l articolo 53 della Carta consente alle autorità e ai giudici nazionali di applicare gli standard nazionali di tutela dei diritti fondamentali quando un atto di diritto dell Unione richiede misure nazionali di attuazione. Ma ciò a patto che tale applicazione non comprometta il livello di tutela previsto dalla Carta, come interpretata dalla Corte, né il primato, l unità e l effettività del diritto dell Unione. ( 60) Il punto esaminato nei paragrafi successivi è stato sviluppato, in modo più articolato, in Il caso Melloni:Corte Giust. Unione europea 26 febbraio 2013(Grande Sezione)C-399/11. Un'occasione da non perdere per alimentare il dialogo fra Giudici, in Cultura e diritti, 20132, 109 e in Da giudice (nazionale) a Giudice (eurounitario). A cuore aperto dopo il caso Melloni, in 21 v. pareri 1/91, del 14 dicembre 1991, Racc. pag. I 6079, punto 21, e 1/09, dell 8 marzo 2011, Racc. pag. I 1137, punto v. in tal senso, in particolare, sentenze del 17 dicembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft, 11/70, Racc. pag. 1125, punto 3, e dell 8 settembre 2010, Winner Wetten, C 409/06, Racc. pag. I 8015, punto Secondo la Corte l art.4 bis paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI, nella sua versione oggi vigente derivante dalla decisione quadro 2009/299/GAI non consente ai singoli Stati, nelle condizioni ivi disciplinate, la facoltà di rifiutare l esecuzione di un mandato d arresto europeo. Se, dunque, la finalità della decisione quadro sul MAE, tanto nella versione del 2002 che in quella modificata nel 2009, era quella di rimediare alle difficoltà del riconoscimento reciproco delle decisioni pronunciate in assenza dell interessato al suo processo derivanti dall esistenza, negli Stati membri, di differenze nella tutela dei

11 6. Conflitti fra diritti fondamentali, primati o aggregazione attorno alla Convenzione europea. Prove di un difficile bilanciamento fra sistemi (e diritti) I primi commenti a tale decisione sono stati piuttosto critici. La sentenza Melloni è stata da più parti percepita come una sorta di tradimento rispetto ad aspettative nutrite da settori peraltro tradizionalmente benevoli nei confronti dello sviluppo del ruolo delle Corti sovranazionali. Il punto 60 della sentenza non ha lasciato soddisfatti coloro che da anni hanno suggerito la ricerca del dialogo aperto, alla pari, fra Carte e Corti, tutto spostato e orientato sui diritti fondamentali, sulla loro protezione massima e, in definitiva, sul primato non di un sistema sull altro, ma dell uomo e della sua dignità. E per questo che la prospettiva, esplicitata nel discusso punto 60, di un primato del diritto UE sui diritti altri non UE - e, in definitiva, sulle protezioni che a livello dei paesi membri le Costituzioni possono offrire - è sembrata come un salto all indietro. La lettura che si è data di questo punto appare tutta inverata dalla vicinanza che salta agli occhi fra la Carta (di Nizza-Strasburgo) e il termine primato. Da tale vicinanza si è quindi inteso, per un verso, che la Corte europea abbia irrigidito gli ambiti di tutela interni, questi potendosi sviluppare solo se compatibili con lo standard previsto dalla Carta dei diritti fondamentali e, per altro verso, che la logica del primato abbia chiuso le porte al dialogo, negando il possibile bilanciamento fra valori dell Unione e valori costituzionali, in definitiva operando una sorta di taxatio di una norma di struttura qual è l art.4.2 del Trattato di Lisbona (alla quale il giudice di Lussemburgo non avrebbe dato alcun peso, né implicito né, tanto meno, esplicito). Tali critiche sembrano in parte eccessive, per diversi ordini di ragioni che provo qui a enumerare sinteticamente: a) non sembra vero che la Corte di Giustizia non abbia compiuto alcun bilanciamento fra valori; b) non sembra vero che detta Corte si sia chiusa nel primato del diritto UE; c) non sembra vero che il giudice di Lussemburgo abbia negato il dialogo, anzi. In aggiunta, non sembra essere stato adeguatamente sottolineato il contesto nel quale il punto 60 è nato, e il quadro normativo che ne costituiva il sostrato. Se, infatti, si parte dalla vicenda esaminata dalla Corte nella vicenda Melloni sembra che la Corte abbia abilmente evitato di lasciarsi attirare nella trappola dei diritti fondamentali adottando, invece, un verdetto giusto, fondamentalmente giusto, come pure uno studioso come Antonio Ruggeri non ha potuto fare a meno di riconoscere. E vero, la sentenza Melloni, come anche le conclusioni dell Avvocato Generale Bot, sembrano propendere per una visione piramidale dei diritti fondamentali che vede in testa quelli sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali ed in coda quelli sanciti a livello interno, addirittura dopo i diritti non fondamentali di matrice diritti fondamentali, la raggiunta armonizzazione delle condizioni di esecuzione di un mandato d arresto europeo in caso di condanna in absentia, riflettendo il consenso raggiunto dagli Stati membri nel loro insieme a proposito della portata da attribuire, secondo il diritto dell Unione, ai diritti processuali di cui godono le persone condannate in absentia raggiunte da un mandato d arresto europeo non può autorizzare uno Stato membro a valersi dell articolo 53 della Carta per subordinare la consegna di una persona condannata in absentia alla condizione, non prevista dalla decisione quadro 2009/299, che la sentenza di condanna possa essere oggetto di revisione nello Stato membro emittente, al fine di evitare una lesione del diritto ad un processo equo e dei diritti della difesa garantiti dalla Costituzione dello Stato membro di esecuzione. Ciò metterebbe in discussione l uniformità dello standard di tutela dei diritti fondamentali definito da tale decisione quadro, vulnerando i principi di fiducia e riconoscimento reciproci che essa mira a rafforzare.

12 eurounitaria. Il tutto secondo una lettura dell'art.53 che eliderebbe l'apertura a livelli più elevati di tutela, ove gli stessi fossero distonici rispetto a quelli UE. Ma così, a ben considerare, non pare essere stato. Anzitutto, sul piano letterale, il punto 60 potrebbe prestarsi a un interpretazione diversa da quella sopra ricordata, se solo si consideri che la Corte altro si è limitata ad affermare che gli standard nazionali non possono compromettere quelli della Carta dei diritti fondamentali. Il che potrebbe significare che quegli standard possono di certo aumentare i livelli di protezione offerti dalla Carta. Quanto poi alla parte finale del punto 60 ed al riferimento al primato, all unità ed effettività del diritto UE, sembra che il peso da attribuire a tale espressione non vada enfatizzato. Da esso potrebbe trarsi, al più una formula di stile o, comunque, una valvola di sicurezza che la Corte ha voluto prevedere a scopo preventivo e dissuasivo. In definitiva, la Corte sembra avere scelto un percorso comune a quello delle Corti supreme nazionali allorché queste si sono premunite - attraverso la dottrina dei controlimiti di un meccanismo capace di costituire un deterrente all imperante capacità del diritto UE di condizionare i territori nazionali. Escamotage che, salvo qualche eccezione, rimane tale, presidio posto a garanzia di un ordine. Certo, si può discutere sul fatto che questi controlimiti ostacolano il dialogo ovvero lo rendono più franco e aperto; ma è certo che la complessiva lettura della sentenza Melloni quei timori e quelle preoccupazioni se le lascia alle spalle, volando alto quando valorizza la capacità pervasiva e unificante della CEDU, quando valorizza il ruolo del consenso offerto dagli Stati e quando, in definitiva, mette avanti a sé una tavola di valori e principi ampia, ben più ampia del diritto UE, della Carta e delle Costituzioni nazionali. Ciò fa nel contraddittorio proprio del rinvio pregiudiziale, alla presenza di un numero di Stati quantitativamente e qualitativamente consistente. La Corte ha quindi dato dimostrazione di essere all altezza dei compiti che lo straordinario strumento del rinvio pregiudiziale le assegna e che la rende vicina ai giudici nazionali. Sono ben noti i principi che attraverso i leading cases la Corte di Giustizia ha nel tempo scolpito nel sistema di tutela dei diritti attraverso lo strumento del rinvio pregiudiziale, e sarebbe certo miope offrire del rinvio pregiudiziale una lettura che ne limita il peso e la portata al caso,sia pur lato sensu inteso. Quel che è certo è che il rinvio doveva servire a far chiarezza sul caso che una corte costituzionale di un paese membro aveva demandato al giudice di Lussemburgo: non altro. E proprio quel caso traeva origine e concerneva una questione che metteva in discussione le ragioni stesse dello stare insieme tra Paesi che, pur avvinti dalla bandiera blu a stelle, stentano a dialogare e a condividere strategie e orizzonti. Ecco perché deve essere emarginata la tendenza a leggere la sentenza in maniera disarticolata e, in definitiva, a focalizzare l attenzione sull esame della terza questione pregiudiziale operata dalla Corte di Giustizia e del fatidico punto 60 dovendosi, piuttosto, suggerire una lettura composita dell intera trama argomentativa espressa. Se si segue questa prospettiva, l aggancio alla CEDU ed alla portata che la Convenzione offre ai diritti dell imputato realizza un sistema armonizzato di tutela che, nello specifico campo esaminato, non pare giocare al ribasso ma sembra, invece, tutto rivolto a garantire una soluzione capace di non sfilacciare i già esili elementi di comunanza esistenti all interno dei Paesi dell UE. Quando la Corte richiama la fiducia fra i Paesi membri raggiunta con il difficile equilibrio espresso dagli strumenti normativi approvati a livello comunitario, ha giustamente colto quanto la disciplina posta al suo cospetto toccasse la vita stessa

13 dell Unione e il suo fondamento, una sorta di principio informatore che non poteva essere, in quel caso, compromesso dai singoli Stati. Quell equilibrio, osserva la Corte, trova il suo standard di tutela nella CEDU. Così dicendo la Corte europea ha dimostrato quanto sia poco persuasiva l idea di chi in quella sentenza vi legge una prospettiva egoista e trova argomenti per giustificare i controlimiti interni. Certo, la Corte richiama il principio del primato, ma ad esso quel Giudice offre una copertura nuova e diversa, appunto rappresentata dalla Convenzione europea dei diritti dell uomo 24. Ad ogni modo, il riconoscimento del principio del più elevato livello di tutela (che, comunque, non sembra affatto escluso dall art.53 della Carta dei diritti fondamentali al di fuori della disciplina specificamente esaminata ) non pare impedisca, come avviene per gran parte dei valori fondamentali inseriti nella Carta, una sua modulazione o, se si vuole, un bilanciamento - rispetto ad altri posizioni fondamentali non meno rilevanti. Un conto è ammettere e riconoscere, in forza dell art.53 della Carta, una tutela poziore nell'ordinamento interno rispetto a quella garantita dalla Carta, altro è legittimare che una protezione costituzionale nazionale più incisiva si scontri con le esigenze sovrane di un altro Stato in materia penale, diverse da quelle mediate nei testi dell Unione, sicuramente ancorati, nel caso di specie, alla protezione garantita dalla CEDU. Queste ultime riflessioni si collocano,in realtà in un divenire più che in un essere. E certo, infatti, che il procedere della Corte UE nei casi e per i casi offrirà al giudice europeo altre occasioni per ritornare sul tema; e che nel caso Melloni era in gioco anche un valore fondamentale qual è il giudicato formatosi in Italia nel rispetto delle regole della Corte di Strasburgo. E allora, la vicenda trascendeva dal diritto del singolo imputato e imponeva una considerazione di tutti i valori in gioco. Questo fa pensare che, in realtà, la Corte abbia in effetti compiuto il bilanciamento fra le tavole dei valori e l abbia compiuto adeguatamente, ponderando tutti i principi che dovevano comporsi, e non scegliendo pregiudizialmente il primato del diritto UE. Ciò, peraltro, consente nettamente di individuare i confini della decisione che pure devono essere ben delineati in relazione allo specifico tema trattato. Confini che, pertanto, fuori dal caso esaminato non consentono affatto di escludere, in termini generali, la possibilità che gli Stati offrano una tutela maggiore di quella garantita dalla Carta dei diritti fondamentali o dalla stessa CEDU. Ed allora si potrà dire che questo arresto del caso Melloni non favorisce la ricostruzione del sistema, né si pone nel solco di quelle pronunzie che fissano le regole in modo chiaro. Si è detto, autorevolmente, nella nostra dottrina che l invito a ricostruire sistematicamente l ordinamento dopo gli interventi del giudice di Lussemburgo sia un esercizio inutile, in realtà operando quel Giudice sul piano dei rapporti di forza fra il 24 Che, in definitiva, non si sia giocato al ribasso nella tutela dei diritti fondamentali sembra avvalorato dal fatto che la protezione offerta al condannato in absentia dalla Corte CEDU trae origine dalla Resolution on the criteria governing proceedings held in the absence of the accused adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d Europa nella seduta n. 245 del 21 maggio 1975, (peraltro evocata anche dalla nostra Corte costituzionale:corte cost.n.315/1990 e Corte cost. n.399/1998) che proprio per la delicatezza delle questione e per la difficoltà riscontrate in sede di cooperazione giudiziaria sul riconoscimento di giudicati penali emessi all esito di processi contumaciali si sforzò enucleare nove regole minime per garantire che il processo in contumacia rispettasse i canoni di cui all art.6 CEDU. Canoni che la decisione quadro, nella versione modificata nel 2009, certamente rispetta.

14 diritto europeo sovraordinato e i diritti nazionali, con occhio rivolto essenzialmente al caso pratico. Tale idea mi convince se la si affianca all ulteriore svolgimento di quel pensiero, che pone in discussione la possibilità stessa di prevedere e di razionalizzare futuri orientamenti di sistema. Sarà, semmai, la lettura di sistema dei tuoi arresti a consentire la ricostruzione del sistema. E saranno, ancora una volta, i casi, a condizionare, volta a volta, la decisione della Corte europea. In conclusione, continuo a credere che la sentenza Melloni non avvalora né le tesi di un gioco al ribasso della tutela offerta dalla Corte e dalla Carta dei diritti fondamentali né, ancora, l idea che quel Giudice abbia inteso definitivamente abbandonare la possibilità di fare applicazione delle tecniche di bilanciamento aperte fra diritti fondamentali come già la Corte fece in Omega, quando discusse con passione della dignità umana, sganciandola da ogni confine nazionale e sovranazionale. L'invito alla Corte di Giustizia di tenere a mente quella norma di struttura scolpita nell art.4.2 del Trattato UE attorno alla quale si gioca il futuro dell Europa e dei diritti dei suoi cittadini rappresenta, in definitiva, la vera sfida per un futuro europeo dei diritti fondamentali incentrato sul cammino verso una protezione sempre più elevata e generalizzata dei diritti fondamentali. Roberto Conti Consigliere Corte di Cassazione II. The way to increase the effectiveness of the fundamental rights of non UEpeople who live or wish to live in UE: (What actions at EU and national level are required to increase the effectiveness of the rights enshrined in the Charter of Fundamental Rights? Should the rights guaranteed in the Charter be directly applicable in the Member States in all cases, by abolishing the limitations of Article 51 of the Charter?) 1. Per aumentare l effettivo rispetto dei diritti consacrati dalla Carta dei diritti fondamentali della UE non è opportuna la adesione della UE alla CEDU perché tale adesione potrebbe comportare una specie di sottoposizione del sistema UE al sistema del Consiglio di Europa, che non comporterebbe specialmente per gli Stati di più antica tradizione democratica un aumento del livello di tutela dei diritti fondamentali, ma anzi potrebbe creare una grande confusione per le vittime degli abusi, in ordine alle rispettive competenze e quindi alla scelta della Corte cui rivolgersi. Del resto, dall accordo per l adesione licenziato il 5 aprile 2013 da sottoporre al vaglio di compatibilità con i Trattati da parte della Corte di Giustizia dell Unione Europea, in vista della successiva eventuale stipula risulta che una delle questioni più difficili da risolvere è proprio quella del delicato equilibrio derivante dalla sostanziale compresenza di due Corti supreme all interno del medesimo sistema giuridico (vedi paragrafo 6 dell art. 3 dell accordo citato). Attualmente il sistema giuridico europeo è molto complesso e questo può comportare e, di fatto, a volte comporta che entrambe le Corti siano chiamate ad

15 esaminare le stesse vicende oppure che si verifichino situazioni in cui la CGUE si pronunci in materia di lesione di diritti fondamentali che sono consacrati nella Carta dei diritti fondamentali della UE (ma anche nella CEDU) e che, d altra parte, la Corte di Strasburgo si pronunci in materia di violazioni di diritti che sono tutelati anche dal sistema UE. Quest ultima evenienza può verificarsi ancor più frequentemente dopo l entrata in vigore il 1 aprile 2005, in ambito internazionale del Protocollo n. 12 della CEDU, il quale prevede un divieto di discriminazione di carattere generale, eliminando la originaria restrizione applicativa dell art. 14 CEDU e garantisce che nessuno possa subire discriminazioni per nessuna ragione da parte di nessuna autorità pubblica. Infatti, il suddetto Protocollo rende giustiziabili dinanzi la Corte di Strasburgo anche i diritti sociali e quindi collega la Corte con il Comitato europeo dei diritti sociali, estendendo il controllo della Corte anche alla Carta sociale europea (riveduta). Ciò è addirittura rivoluzionario e comunque può incrementare i problemi di competenza tra la Corte di Strasburgo e quella di Lussemburgo che già, come si è detto, sono uno dei punti più delicati del sistema giuridico europeo. 2. In questa situazione, ciò di cui si ha bisogno, per aumentare il livello di effettività dei diritti fondamentali, non sembra essere la fusione dei sistemi giuridici e giurisdizionali UE e CEDU, quanto piuttosto stabilire con chiarezza i rispettivi ambiti di competenza tra le sue suddette Corti, onde evitare che possano sorgere confusioni o duplicazioni di ricorsi, con conseguente aumento del contenzioso, già oggi cospicuo. A tal fine sarebbe bene partire dalla premessa che a parte il diverso numero e la grande diversità, da molti punti di vista, degli Stati che rispettivamente aderiscono ai due suddetti sistemi le differenze tra i due rispettivi ordinamenti di base sono inconciliabili e si riflettono anche sul modo in cui si esprimono gli organi giurisdizionali di riferimento (in particolare: la Corte di Strasburgo e quella di Lussemburgo). Inoltre, per migliorare il livello di tutela dei diritti fondamentali sarebbe bene promuovere eventualmente con una iniziativa comune di CGUE e Corte EDU migliori prassi (individuali e collettive), attraverso un impegno in tal senso preferibilmente scritto e circostanziato delle autorità pubbliche e, quindi, dei Governi. La diretta applicazione della Carta dei diritti fondamentali della UE non può essere considerata nel presente momento storico uno strumento idoneo a garantire una maggiore effettività dei diritti fondamentali, anzi potrebbe consentire di perpetuare e rafforzare le disuguaglianze applicative che già oggi si riscontrano tra i diversi Stati UE, tanto più che non sempre al potere giudiziario è costituzionalmente garantita piena autonomia rispetto al potere esecutivo. La Carta rappresenta un importante traguardo della UE specialmente dal punto di vista simbolico, come elemento fondante della volontà di costruire una Europa che parli con una voce sola e che riconosca l importanza della tutela dei medesimi diritti. Fondamentali. Tuttavia, la Carta di per sé non può annullare le differenze esistenti tra i vari Stati ed una sua applicazione accentrata da parte della CGUE è lo strumento migliore per far crescere tutti gli ordinamenti dei diversi Paesi nello stesso modo colmando, a poco a poco, le differenze che comunque ci sono, specialmente nell UE a 27. Quello che si deve ritrovare è lo spirito che ha portato alla emanazione della Carta. Questa è la cosa più difficile e non è certo decidendo di consentire l applicazione diretta della Carta che si può ottenere tale risultato.

16 Del resto, la maggior parte degli ordinamenti degli Stati UE ha Costituzioni in grado di tutelare i diritti fondamentali e poi gli Stati sono impegnati a rispettare la normativa UE. Quindi già adesso, almeno teoricamente, i diritti fondamentali dovrebbero ricevere adeguata tutela in ambito UE. Se questo, nei fatti, non accade è perché i problemi maggiori e le maggiori violazioni che determinano il grande numero di ricorsi attualmente pendenti dinanzi alla Corte EDU e, in parte, anche alla CGUE nascono dai comportamenti delle autorità pubbliche ovvero dei cittadini. 3. Ciò è particolarmente evidente per quanto riguarda la protezione dei diritti degli extracomunitari e degli apolidi che vivono o vorrebbero vivere in Europa. E si tratta di un settore molto importante qualitativamente e quantitativamente, visto che ad esso si collega un contenzioso molto cospicuo dinanzi alla Corte di Strasburgo e anche alla CGUE come dimostra anche la recente nascita grazie anche al finanziamento della UE del nuovo sito web focalizzato sul diritto UE dell immigrazione e dell asilo: Com è noto, il quadro normativo di riferimento in materia è molto articolato e anche se in alcuni punti, anche fondamentali, meriterebbe una revisione, come si dirà più avanti comunque offre, sulla carta, molte garanzie. Questo però non impedisce il verificarsi di patenti e sempre più frequenti violazioni. È noto che la disciplina della condizione degli stranieri migranti si caratterizza per la coesistenza di ragioni di ordine pubblico e controllo delle frontiere con ragioni di tutela di diritti fondamentali, che vanno tra loro bilanciate e considerate in modo non separato, visto che le politiche riguardanti il primo aspetto hanno inevitabili ripercussioni su quelle che concernono il secondo. Tuttavia il CEAS Common European Asylum System (Sistema Europeo Comune di Asilo) fin dalle origini ha mostrato di essere maggiormente finalizzato al controllo dell immigrazione irregolare piuttosto che alla tutela del diritti fondamentali, a partire proprio dal diritto di asilo. Nel corso degli anni l Europa si è sempre di più preoccupata di blindare le frontiere esterne della UE, a partire da quando (nel 1999) l acquis di Schengen è stato integrato nel quadro istituzionale e giuridico dell Unione europea in virtù di un Protocollo allegato al trattato di Amsterdam. Nel corso del tempo, con il progressivo allargamento dello spazio Schengen, la necessità di rafforzare i controlli alle frontiere è stata avvertita con sempre maggiore intensità dagli Stati UE. Al rafforzamento dell aspetto securitario non si è accompagnato un corrispondente rafforzamento dell aspetto della tutela dei diritti fondamentali degli stranieri. Questa tendenza, con lo scoppiare della crisi economico-finanziaria ancora in atto, si è rafforzata. Come ha sottolineato Dean Spielmann, Presidente della Corte di Strasburgo, nel proprio discorso di benvenuto, al Seminario per l inaugurazione del presente anno giudiziario, tenuto il 25 gennaio 2013, nel presente momento di crisi economica così profonda quale è quella che stanno affrontando i Paesi europei, i Giudici nazionali sono in prima linea e devono trovare un supporto, ancora più incisivo dell ordinario nelle decisioni della Corte di Strasburgo (e, si potrebbe aggiungere, di Lussemburgo), in considerazione del fatto che l impatto della crisi sui diritti sociali ed economici è evidente, ma sono altrettanto notevoli le sue ripercussioni sui diritti umani.

17 In questa situazione si vedono emergere atteggiamenti di intolleranza e rifiuto per gli altri, con la tendenza ad applicare la legge del più forte e talvolta a mettere da parte i diritti umani da alcuni Governi considerati un lusso che non ci si può permettere in periodi di crisi. 4. Infatti, i progressi che si sono avuti, negli ultimi anni, nel riconoscimento concreto dei diritti fondamentali dei migranti non sono dipesi dalle scelte dei Governi, ma sono stati principalmente determinati dall opera delle Corti di Strasburgo e Lussemburgo, delle Corti costituzionali e supreme nazionali e dei Giudici europei di ogni ordine e grado. Di ciò si ha conferma nel fatto che dalla giurisprudenza della CGUE e della Corte di Strasburgo hanno origine molte delle modifiche introdotte nel giugno 2013 al CEAS, che si sono tradotte in due regolamenti e due direttive (il regolamento Dublino III n. 604/2013, il nuovo regolamento EURODAC n. 603/2013, la nuova direttiva procedure 2013/32/UE e la nuova direttiva accoglienza 2013/33/UE). Tuttavia, la suindicata normativa preceduta la estenuanti negoziati nei quali la loro maggiore preoccupazione manifestata dai Governi é stata quella di ottenere l accesso delle forze di polizia alla base dati con le impronte digitali dei richiedenti asilo (EURODAC) è stata varata solo quando dopo tre lunghi anni di negoziati il Parlamento europeo ha ceduto sul suddetto punto e questo ha consentito finalmente di licenziare le disposizioni in materia di condizioni di accoglienza e di procedure di esame delle richieste di asilo, peraltro piuttosto ridotte e comunque inserite sul medesimo impianto originario, che invece la Commissione chiedeva di modificare. Ne consegue che la nuova disciplina non può considerarsi complessivamente il frutto dell affermazione di una maggiore solidarietà e condivisione di responsabilità tra gli Stati UE, pur dovendo riconoscersi, comunque, che è positivo che il legislatore europeo abbia provveduto ad ordinare le norme in maniera più logica, così facilitando la lettura di strumenti che a partire dal regolamento Dublino III restano comunque molto complessi. Del resto, da recenti studi è stato accertato che, soprattutto dopo l insorgere della crisi economico-finanziaria, nei Paesi UE, al di là della presenza o meno di uno specifico reato di ingresso o soggiorno illegale, ciò che interessa ai diversi legislatori nazionali è garantire l effettività delle misure di allontanamento dal territorio nazionale degli immigrati irregolari, sicché, nonostante la diversità delle singole esperienze che possono caratterizzarsi per la non obbligatorietà dell azione penale (come Francia e Regno Unito), per la priorità data alle misure di allontanamento rispetto alla pena detentiva (Svizzera), oppure per l assenza tout court del reato di immigrazione clandestina (Spagna) il dato comune emerso è quello secondo cui all Amministrazione è attribuita una grande discrezionalità al fine di privilegiare la via che risulti più efficace per perseguire l obiettivo di fondo, condiviso da tutti gli Stati, che è l allontanamento dal territorio nazionale di chi vi è entrato o vi soggiorna illegalmente. Né va omesso di considerare che alcuni importanti Governi condividono i suddetti atteggiamenti xenofobi del proprio elettorato e così rischiano di mettere in pericolo la stessa libertà di circolazione all interno dell Europa, qualificata dal Commissaria agli Affari Interni Cecilia Malström, come uno dei risultati più preziosi dell integrazione europea. Basta pensare all inasprimento delle regole di assegnazione dei sussidi sociali agli immigrati europei annunciato a fine novembre 2013 in un editoriale apparso sul Financial Times dal Primo ministro britannico David Cameron, in vista dell apertura completa del mercato del lavoro ai rumeni e ai bulgari, il 1 gennaio Nell articolo

18 il Capo del Governo inglese, sotto la crescente pressione degli euroscettici, ha, fra l altro, sostenuto che sarebbe arrivato il momento per un nuovo accordo che riconosca che la libertà di movimento è un principio centrale della UE, ma che non può essere del tutto incondizionato. Anche questa iniziativa di Cameron che, come si ricorderà, fa eco al pesante attacco sferrato dal parte dello stesso Primo Ministro inglese alla Corte di Strasburgo, nel suo intervento svolto al Parlamento del Consiglio d Europa, all inizio della presidenza inglese del Consiglio stesso nel 2012 conferma che il problema nodale è rappresentato dal fatto che i Governi tendono a seguire, anziché indirizzare i propri elettorati, come del resto è accaduto anche in occasione della recente riforma del CEAS. E quindi il problema è dei comportamenti prima ancora che delle regole. Con il Trattato di Lisbona si è stabilito che, con riguardo alla condizione dei migranti, il bilanciamento tra le ragioni di ordine pubblico e quelle umanitarie che prima veniva effettuato, in via prioritaria, dai diversi legislatori nazionali venga effettuato in ambito comunitario. Ciò in quanto, per effetto del Trattato e del coevo Programma di Stoccolma, le politiche in materia di protezione delle frontiere, di gestione delle migrazioni (regolari e irregolari) e di asilo sono state configurate come politiche comuni della UE, che, come tali, sono, fra l altro, definite, di regola a maggioranza qualificata degli Stati UE e in co-decisione con il Parlamento europeo. Il suddetto programma di Stoccolma, in materia di giustizia e affari interni, scade nel 2014 e che starà proprio all Italia nel corso della presidenza del Consiglio UE orientare il nuovo programma che dovrà portarci al 2020, anche se probabilmente in quella sede potranno avanzate delle proposte anche per ridurre l ambito di applicazione del principio di libertà di movimento in ambito UE, come si è detto. Sappiamo che, di recente, su proposta dell Italia, è stata approvato un rafforzamento dei controlli alla frontiera attraverso il potenziamento della Agenzia FRONTEX e la messa in funzionamento di EUROSUR, a partire da 2 dicembre 2013, come sistema di scambio di informazioni tra i diversi Stati UE. Nella stessa occasione sono state rinviate a giugno 2014, dopo le elezioni europee, le decisioni cruciali sul diritto d asilo. È auspicabile che, in quella occasione, si rafforzi l idea che per la UE è basilare garantire la tutela dei diritti umani, in attuazione dei principi della Carta europea dei diritti fondamentali e quindi dirigere il dibattito in materia di immigrazione sul piano dell integrazione, piuttosto che su quello rigidamente securitario. A tal fine si potrebbe pensare a: (1) modificare il principio generale posto alla base del CEAS a partire dalla Convenzione di Dublino del 1990 (poi conservato nel regolamento Dublino II) secondo cui, salvo particolari eccezioni, ogni domanda di asilo ogni domanda di asilo deve essere esaminata da un solo Stato membro e la competenza per l esame di una domanda di protezione internazionale ricade in primis sullo Stato che ha svolto il maggior ruolo in relazione all ingresso e al soggiorno del richiedente nel territorio degli Stati membri, sicché la competenza è individuata attraverso i criteri obiettivi indicati dal regolamento, che lasciano uno spazio ridottissimo alle preferenze dei singoli; (2) pensare di strutturare una politica dell immigrazione realmente comune e diretta alla integrazione sostenibile nella quale ogni anno ciascuno Stato stabilisce le proprie quote di possibile immigrazione, ogni immigrato può esprimere il proprio gradimento in merito allo Stato di arrivo (nei limiti delle relative quote) mentre per le

19 domande rimaste inevase si potrebbe rafforzare e ristrutturare la politica di cooperazione con i diversi Paesi di origine; (3) rafforzare il ruolo dello EASO per quanto riguarda le COI accentrate, onde puntare a garantire uguale trattamento agli stranieri in tutti gli Stati UE, anche con riguardo ai rimpatri. In sintesi, si realmente si vuole aumentare il livello di effettività dei diritti fondamentali in ambito UE è bene porsi, in primo luogo, l obiettivo di alzare il livello di tutela dei diritti fondamentali dei migranti, abbandonando nei comportamenti, prima ancora che nelle proclamazioni la logica del c.d. double standard, secondo cui tali diritti sono più popolari se si difendono a casa degli altri che a casa propria. Del resto, è bene ricordare che il Presidente degli Stati Uniti d America il democratico Franklin Delano Roosevelt, nel discorso inaugurale del primo dei suoi quattro mandati presidenziali tenuto il 4 marzo 1933 quando ancora si sentivano gli esiti della grande depressione (Big Crash) che aveva colpito gli USA a partire dal 1929 affermò che se c è qualcosa da temere quella è la paura stessa, il terrore sconosciuto, immotivato e ingiustificato che paralizza. E poi, forte di questa convinzione, riuscì a varare il New Deal, cioè il radicale programma di riforme economiche e sociali attuato dal 1933 al 1937, che consentì all economia americana di riprendersi Lucia Tria, Consigliere della Corte di Cassazione III. "All the [EU] institutions commit to a common approach to guarantee the respect of fundamental rights throughout the legislative process". Principi in materia di politica legislativa penale dell Unione europea e tutela degli interessi finanziari dell Unione da condotte di frode (punto III.2 del Discussion Paper 5) 1. Il complesso articolarsi dell azione dell Unione nel settore penale ha destato a partire dalla riforma di Maastricht - sospetti, diffidenze, timori, se non altro a motivo del fatto che al trasferimento progressivo di competenze normative in materia non era parallelamente coincisa l individuazione di un quadro di princìpi e criteri condivisi capace di indirizzare l esercizio di poteri da parte di Comunità e Unione. La dottrina va offrendo un costruttivo contributo al dibattito. A un primo Manifesto per una politica criminale europea - elaborato da giuristi di diverse nazionalità 25 - ne è seguito assai di recente un secondo 26. Vi si svolge - alla luce della necessità che ogni norma penale abbia una legittimazione democratica fondata sui princìpi dello Stato di diritto - un attività di ricognizione dei fondamenti di un equilibrata politica criminale europea: vengono individuati come indefettibili i princìpi di proporzionalità ovvero del legittimo scopo di tutela, di extrema ratio, di colpevolezza, di legalità (nei suoi corollari: determinatezza, non retroattività, nulla poena sine lege), di sussidiarietà e di coerenza (interna al sistema penale). 25 Pubblicato, nella traduzione italiana, in sites.google.com/site/eucrimpol/manifest/italiano. 26 Zis, 2013, p. 430 ss.

20 Specificamente indirizzata a enucleare un minimo standard comune agli ordinamenti degli Stati membri dell Unione europea nel solo settore dell organizzazione della funzione giurisdizionale è la riflessione proposta da MEDEL 27 : il dibattito interno a questa associazione mira a mettere in relazione il principio del reciproco riconoscimento entro lo spazio europeo di giustizia penale con la necessaria indipendenza e imparzialità del magistrato nazionale, ai fini di una corretta amministrazione della giustizia. Se ne ricava fra l altro la necessaria accettazione, da parte degli ordinamenti nazionali, di alcuni princìpi: l esistenza di un organo indipendente di autogoverno della magistratura; uno statuto del magistrato e del procuratore che ne garantiscano l autonomia; l effettivo diritto di ricorso alle vie giudiziarie; la ricognizione circa i criteri per qualificare la natura giudiziaria di una corte penale interna Si tratta di riflessioni che tengono anzitutto in conto il fatto che l Unione europea si presenta oggi come un autorità di governo alla quale gli Stati membri hanno conferito competenze normative anche nel settore dell amministrazione della giustizia penale, competenze dunque suscettibili di incidere nei rapporti interindividuali al pari di uno Stato, pur senza avere la sua stessa natura di ente originario. Quest assetto determina che l Unione debba intervenire nel campo del diritto penale secondo i princìpi dello Stato di diritto, sui quali del resto si fonda 29. Un moderno diritto penale proprio di un ente statuale di impronta costituzionale si articola, come noto, intorno ad alcuni principi-cardine. Che l Unione possa procedere lungo il percorso segnato da questi princìpi sembra confermato da una prassi che aveva iniziato a radicarsi, sebbene con caratteri di sporadicità, anche in epoca precedente alla riforma di Lisbona. Il principio di offensività (ovvero l esistenza di un fatto oggettivamente lesivo di un bene o interesse socialmente rilevante) era emerso nelle argomentazioni degli avvocati generali 30, oltre che da certa disciplina normativa che coniugava con esso il principio di extrema ratio 31. La consacrazione del principio di offensività si è avuta nell art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell Unione europea e ha trovato accoglimento nelle riflessioni della Commissione relativamente ai princìpi fondanti il ravvicinamento delle sanzioni penali 32. Il principio di colpevolezza - pur non esplicitato nella Carta dei diritti - veniva già ritenuto vigente nell ordinamento dell Unione in virtù tanto della sua appartenenza alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri 33, quanto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell uomo 34, cui debbono ispirarsi l applicazione e l interpretazione delle norme dell Unione in tema di diritti fondamentali 35 : ne sono un esempio l art. 6 della decisione quadro sulla corruzione nel settore privato 27 Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés. 28 Memorandum to the European Institutions, contenuto in Justice: un pouvoir de la démocratie en Europe, 29 Art. 2 TUE. 30 V. ad es. Corte giust. 13 settembre 2005, causa C-176/03, Commissione c. Consiglio. 31 Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell ambiente. 32 Libro verde sul ravvicinamento, il reciproco riconoscimento e l esecuzione delle sanzioni penali nell Unione europea, COM (2004) 334 def. del 30 aprile 2004, pp Concl. Avv. gen. in causa C-326/58, Hansen; nonché in causa C-352/09, Thyssenkrupp Nirosta, p.to Sentenza 20 gennaio 2009, Sud Fondi srl c. Italia. 35 Art. 52, n. 3 e considerando n. 5 della Carta dei diritti fondamentali dell Unione europea, nonché art. 6, n. 3, TUE.

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