STATUTO DMO DOLOMITI Art. 1 Costituzione e denominazione Art. 2 Oggetto e finalità Art. 3 Sede legale Art. 4 Durata Art. 5 Soggetti partecipanti

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1 STATUTO DMO DOLOMITI In osservanza sia della disciplina contemplata nella Legge Regione Veneto del 14 giugno 2013 n. 11, Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto, sia, in particolare, delle norme della Legge Regione Veneto 8 agosto 2014 n. 25, Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla Provincia di Belluno in attuazione dell art. 15 dello Statuto del Veneto, Titolo III, che attribuiscono alla Provincia di Belluno le funzioni amministrative, regolamentari e sanzionatorie in materia di turismo, oltre alle risorse umane e strumentali per l esercizio delle stesse, si prevede: Art. 1 Costituzione e denominazione È costituita, nella veste giuridica del consorzio, come previsto dagli articoli 2602 e segg. e 2612 e segg. c.c., un Organizzazione di Gestione della Destinazione (OGD) (Destination Management Organization DMO) ai sensi dell art. 9 della legge Regione Veneto n. 11/2013, in materia di turismo denominata DMO Dolomiti. Art. 2 Oggetto e finalità La DMO Dolomiti ha per oggetto la promozione, lo sviluppo e l incremento del turismo nel Sistema Turistico Tematico Dolomiti, così come definito dall art.11 della legge Regionale 11/2013. Sarà attività propria della DMO Dolomiti quella: 1. di costituire la governance del territorio; 2. di organizzare, gestire, aggiornare le informazioni sull offerta turistica locale; 3. di qualificare i servizi e i prodotti turistici della destinazione, anche promuovendo gli studi, la ricerca di mercato e la formazione; 4. di creare sinergie e forme di cooperazione tra soggetti pubblici e privati coinvolti nel governo della destinazione e nello sviluppo dei prodotti turistici; 5. di rafforzare il sistema di offerta, di gestione in maniera unitaria delle funzioni di informazione, accoglienza turistica; 6. di coordinare la promozione e commercializzazione dei prodotti turistici della destinazione, di concerto con i Consorzi di Impresa previsti dall art. 18 L. Regione Veneto 11/13, nel rispetto della normativa e della programmazione regionale e provinciale; 7. di provvedere all acquisizione ed alla gestione di tutti i beni mobili ed immobili e dei servizi necessari al raggiungimento dello scopo sociale; 8. di effettuare presso banche ed istituti finanziari tutte quelle operazioni indispensabili per le proprie finalità, incluso il rilascio di fideiussioni o malleverie ad enti pubblici; La DMO Dolomiti non ha scopo di lucro. Art. 3 Sede legale La sede legale della DMO Dolomiti è presso la sede del Consorzio di Imprese come previsto dalla L. Regione Veneto n. 11/13 art. 18 denominato Consorzio Dolomiti, all indirizzo risultante dall apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell art. 111 ter Disposizioni di attuazione del codice civile. Art. 4 Durata La durata della DMO Dolomiti è fissata al e si prorogherà tacitamente di anno in anno salvo diversa durata che dovrà essere deliberata dall Assemblea. Art. 5 Soggetti partecipanti Alla DMO Dolomiti possono partecipare soci privati, quali i soci territoriali dei Consorzi di Imprese come previsti dalla L. Regione Veneto n. 11/13 art. 18, le Associazioni di categoria economiche, interessate ed attive nel settore turistico provinciale, e UNPLI. I soci pubblici sono costituiti dalla Provincia di Belluno, dalla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura, da un rappresentante per 1

2 la Vallata Bellunese-Alpago-Feltrino (BAF) e dai Comuni con almeno presenze turistiche medie registrate nel triennio risultanti dall ultima certificazione regionale disponibile. Art. 6 Categorie di soci I soci della DMO Dolomiti si distinguono in soci privati e soci pubblici. I soci privati sono Associazioni di categoria, soci territoriali dei Consorzi di Imprese come previsti dalla L. Regione Veneto n. 11/13 art. 18 ed UNPLI. I soci pubblici sono la Provincia di Belluno, un rappresentante per la Vallata Bellunese-Alpago- Feltrino (BAF), i Comuni di cui all art. 5 e la Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura. Le successive adesioni alla DMO Dolomiti dovranno essere presentate in forma scritta e dovranno essere accompagnate dal versamento delle quote fissate dall Assemblea. Art. 7 Cessazione, recesso, decadenza ed esclusione dei soci Cessazione: i soci cessano di far parte della DMO Dolomiti per recesso, decadenza ed esclusione. Le deliberazioni relative sono di competenza dell Assemblea. Esse devono essere comunicate agli interessati a mezzo raccomandata A.R. Recesso: è ammesso il recesso. Il socio che intende recedere dalla DMO Dolomiti deve motivare la scelta e darne comunicazione scritta all Assemblea a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e diviene efficace al termine dell esercizio in corso. Decadenza: la decadenza ha luogo per il socio privato quando cessa la propria attività. La decadenza ha luogo anche nel caso che un socio privato venga assoggettato a procedure concorsuali, come stabilito dal codice civile. Esclusione: l Assemblea potrà deliberare l esclusione dalla DMO Dolomiti dei soci che non osservino le disposizioni statutarie, legislative e regolamentari o le deliberazioni legalmente prese dagli organi competenti, ovvero non rispettino puntualmente gli obblighi assunti verso la DMO Dolomiti. In tali casi i soci devono essere invitati, per iscritto, a regolarizzare la loro posizione. La loro esclusione potrà essere deliberata se, trascorsi tre mesi dal sollecito, resteranno inadempienti. L esclusione dei soci potrà essere deliberata se i soci stessi svolgono azioni in contrasto con le finalità e gli indirizzi della DMO Dolomiti. L esclusione potrà essere deliberata anche in ipotesi di perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla DMO Dolomiti. Art. 8 Patrimonio Il patrimonio iniziale, alla data del, è costituito dalle quote di adesione nominali, determinate dall Assemblea, versate dai soggetti costituenti. Le successive adesioni alla DMO Dolomiti verranno presentate secondo le modalità previste dall art. 6 dello Statuto. Il patrimonio della DMO Dolomiti potrà altresì aumentare con il contributo di Enti pubblici o privati, o per atti di liberalità a favore della DMO Dolomiti che, se non destinati alla realizzazione dei programmi, dovranno essere accantonati a riserva. Gli eventuali avanzi di esercizio derivanti dalla gestione della DMO Dolomiti saranno interamente destinati alle attività dirette al conseguimento degli scopi, ovvero accantonati a riserva. Non avendo scopo di lucro, la sua gestione non comporta il conseguimento, né la distribuzione di utili sotto qualsiasi forma. I Comuni, similmente all UNPLI, non parteciperanno alle spese di gestione e di funzionamento della DMO Dolomiti, mentre le attività della stessa saranno finanziate da contributi pubblici regionali, statali ed europei, oltre che dalle risorse messe a disposizione dai soci privati. Ciascun Ente pubblico, nel limite delle proprie disponibilità di bilancio, potrà concorrere economicamente, e con modalità consentite dalle norme vigenti, alla realizzazione di singoli progetti a beneficio del territorio di propria competenza o del territorio provinciale. Art. 9 Organi della DMO Dolomiti 2

3 Gli organi della DMO Dolomiti sono: 1. l'assemblea; 2. il Consiglio di Amministrazione; 3. il Presidente e due Vice Presidenti, di cui uno Vicario. Art. 10 Assemblea L Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il versamento delle quote nominali di adesione. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio mediante delega scritta. Il socio non potrà avere più di 3 deleghe. L assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario e le deliberazioni devono risultare da verbale, sottoscritto dal Presidente o dal Vice Presidente Vicario e dal Segretario di assemblea e trascritte in apposito libro di cui i soci possono prendere visione. Per la regolare costituzione dell assemblea ordinaria, in prima convocazione, è necessaria la presenza, anche a mezzo delega, di almeno la metà dei soci iscritti nel libro soci alla data della riunione assembleare e delibera a maggioranza assoluta. L assemblea ordinaria, in seconda convocazione, delibera validamente con la maggioranza dei voti espressi dai soci presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. L assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci consorziati, iscritti nel libro soci alla data della riunione assembleare. L assemblea straordinaria, in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre 1/3 dei soci (anche a mezzo delega) e delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci presenti in assemblea. L assemblea ordinaria: 1. approva il bilancio; 2. approva il regolamento; 3. approva la programmazione e il piano strategico triennale; 4. determina le quote consortili di ammissione e delle eventuali quote operative; 5. determina l ammissione, la decadenza e l esclusione dei soci di cui all art. 7; 6. approva il piano operativo annuale predisposto dal Consiglio di Amministrazione; 7. elegge il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione della DMO Dolomiti. L assemblea straordinaria: 1. delibera sulle modifiche dell atto costitutivo e dello statuto; 2. delibera sull eventuale scioglimento anticipato della DMO Dolomiti; 3. delibera sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori. L assemblea della DMO Dolomiti è convocata su decisione del Consiglio di Amministrazione ad iniziativa del Presidente o del Vice Presidente Vicario, in caso di sua assenza, o su iniziativa di almeno 1/5 dei soci, a mezzo lettera, fax o , da spedirsi almeno 7 giorni prima della data fissata per la convocazione. Art. 11 Composizione Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 anni ed è composto da 15 membri, sempre rieleggibili. Di questi 7 sono da nominare a cura dell Assemblea tra i candidati indicati dai soci privati, di cui 5 rappresentativi dei soci territoriali dei Consorzi di Imprese (art. 18 L. 11/13), nel rispetto della rappresentanza di tutte le macroaree della Provincia di Belluno, come definite dal regolamento, e 2 da nominare tra gli altri soci privati; 7 invece vengono nominati tra coloro che rappresentano i soci pubblici. Il Presidente, eletto dall Assemblea, è espressione della scelta condivisa dei soci pubblici e privati e il suo voto prevarrà nel caso di votazioni a pareggio. 3

4 Art. 12 Funzioni e competenze del Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione è l organo esecutivo. E presieduto dal Presidente della DMO Dolomiti e si riunisce in una località all interno della Provincia di Belluno ogni qualvolta il Presidente o, in caso di sua assenza, il Vice Presidente Vicario, lo ritenga opportuno, ovvero ne faccia richiesta almeno la metà dei suoi componenti. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce per deliberare sul bilancio di previsione da sottoporre a giudizio e ratifica dell assemblea dei soci, per redigere la situazione patrimoniale di cui all art c.c., per approvare ogni altra iniziativa. Il Consiglio di Amministrazione è investito dai più ampi poteri ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione che ritenga più opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali. L esercizio finanziario della DMO Dolomiti termina il 31 dicembre di ogni anno. La presenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione ed il voto non può essere dato per rappresentanza. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Competono al Consiglio di Amministrazione: 1. l elezione di due Vice Presidenti, di cui uno vicario; 2. l attuazione del programma e il perseguimento degli scopi in ottemperanza all oggetto sociale della DMO Dolomiti; 3. la nomina e la revoca di dirigenti, funzionari, impiegati della DMO Dolomiti, l emanazione di qualsiasi provvedimento riguardante il personale dipendente; 4. la definizione delle collaborazioni e consulenze ritenute opportune al fine del raggiungimento degli obiettivi consortili; 5. l elaborazione del piano operativo annuale da presentare all Assemblea; 6. l attuazione della programmazione e del piano strategico triennale approvati dall Assemblea; 7. l osservanza degli adempimenti fiscali e delle prescrizioni imposte dall Ente Regionale e Provinciale; 8. la convocazione dell assemblea dei soci, entro il mese di aprile, per l approvazione del bilancio consuntivo. I verbali delle riunioni sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. Nel caso di dimissione da parte di uno o più Consiglieri, la categoria dei soci del dimesso/i sostituisce quello/i venuto/i meno tramite cooptazione da operarsi nell ambito della medesima categoria; nel caso di dimissioni di Consiglieri espressione dei soci privati, la loro sostituzione per cooptazione deve avvenire anche nel rispetto delle macroaree come definite dal regolamento. I membri così nominati rimangono in carica sino alla decadenza naturale del Consiglio. Nel caso di dimissione di più della metà dei Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione decade. Al Presidente, ai membri del Consiglio di Amministrazione ed al personale della DMO Dolomiti saranno rimborsate le spese sostenute per lo svolgimento delle attività attuate in nome e per conto della DMO Dolomiti, previamente autorizzate. Non sono previste indennità di carica, né gettoni di presenza per la partecipazione ai Consigli di Amministrazione. Art. 13 Presidente e Vice Presidenti La DMO Dolomiti è rappresentata dal Presidente che ne assume la rappresentanza legale e in giudizio, e, in caso di sue dimissioni, di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario. I due Vice Presidenti vengono scelti tra i membri del Consiglio di Amministrazione e vengono nominati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione stesso. Il Presidente esegue le deliberazioni degli organi consortili ed adotta i provvedimenti di urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio di Amministrazione alla sua prima riunione. 4

5 Articolo 14 Regolamento interno Per disciplinare il funzionamento tecnico ed amministrativo della DMO Dolomiti, il Consiglio di Amministrazione elabora e l Assemblea approva un apposito regolamento, che potrà essere integrato o modificato di anno in anno, onde facilitare il conseguimento degli scopi sociali. Articolo 15 Scioglimento In caso di scioglimento della DMO Dolomiti, l Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Le eventuali residue disponibilità saranno devolute ad iniziative che interessino il settore turistico, predisposte, di concerto, dai soci. Articolo 16 Riferimento normativo Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alla normativa del Codice Civile ed alle altre leggi in materia di Consorzi. Articolo 17 Collegio arbitrale ed arbitrato Eventuali controversie tra consorziati o tra costoro e la DMO Dolomiti, concernenti l interpretazione e l esecuzione del presente Statuto, saranno definite mediante un arbitrato irrituale ed inappellabile. Il collegio arbitrale sarà composto di tre membri, dei quali due designati dalle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, sarà individuato congiuntamente delle parti ovvero, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Belluno. 5

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