PROGETTO DI PROTOCOLLO SULLA GESTIONE INTEGRATA DELLE ZONE COSTE DEL MEDITERRANEO PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI. Articolo 1 Oggetto del Protocollo

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1 PROGETTO DI PROTOCOLLO SULLA GESTIONE INTEGRATA DELLE ZONE COSTE DEL MEDITERRANEO Versione finale del 21 marzo Le Parti contraenti al presente Protocollo,.. Hanno convenuto quanto segue: PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Oggetto del Protocollo In conformità con i principi generali della Convenzione sulla protezione dell ambiente marino e del litorale del Mediterraneo e dei suoi Protocolli, il presente Protocollo ha per oggetto di stabilire un quadro comune per una gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo e di rafforzare a tale fine la cooperazione regionale. Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente Protocollo, si intende per: a) Convenzione, la Convenzione per la protezione del Mediterraneo contro la polluzione, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976, come emendata il 10 giugno 1995 sotto il titolo di Convenzione per la protezione dell ambiente marino e del litorale del Mediterraneo; b) Parte, ogni Stato o raggruppamento economico internazionale per i quali il presente Protocollo è in vigore; c) Organizzazione, l organizzazione trattata all art.2, paragrafo b, organizzazione della Convenzione; d) Centro, il Centro di Attività Regionali per il Programma di Azioni Prioritarie, e) area litoranea, lo spazio geomorfologico dalle due sponde del mare dove interagisce la parte marittima con la parte terrestre attraverso sistemi ecologici complessi che comprendono componenti biotiche e abiotiche, uno spazio di vita per gli insediamenti umani e le loro attività socio-economiche; f) gestione integrata delle zone costiere, un processo dinamico di gestione e di utilizzazione sostenibile delle zone costiere che tiene conto sia della fragilità degli

2 ecosistemi e dei paesaggi costieri, che della diversità delle attività e degli usi, delle loro interazioni, della vocazione marittima di alcuni e dei loro impatti sulla parte marittima e sulla parte terrestre; g) ecosistema costiero, un sistema di interazioni tra le diverse popolazioni che vivono sulla zona costiera o che la attraversano e tra queste popolazioni e l ambiente costiera; h) piano e programma costiero, ogni documento con valenza giuridica che abbia per oggetto o per effetto, direttamente o indirettamente, la localizzazione e lo sviluppo degli insediamenti umani e delle attività insieme alla protezione della zona costiera. 1. Ai fini del presente Protocollo: Articolo 3 Campo di applicazione geografica a) il limite verso il mare della zona costiera è il limite esterno del mare territoriale degli Stati Parti; b) il limite verso la terra della zona costiera è il limite del territorio delle unità amministrative locali delle zone costiere. 2. Se, nel limite della propria giurisdizione, uno Stato Parte decide di fissare dei limiti diversi di quelli previsti al paragrafo 1 del presente articolo, deve indirizzare una dichiarazione al depositario nel momento del deposito legale della ratificazione, accettazione, approvazione o adesione relativa al presente Protocollo o in tutto altro momento in seguito, nella misura in cui: a) il limite verso il mare è più vicino della costa; b) il limite verso la terra è diverso, in più o in meno, del limite del territorio delle unità amministrative locali costiere per motivi pertinenti che possono essere l approccio ecosistemico, le zone economiche e sociali oppure il caso specifico delle isole. 3. Le unità amministrative locali costiere, le popolazioni e i diversi attori interessati sono informati del campo di applicazione del presente Protocollo attraverso gli Stati Parti. Articolo 4 Riserva di diritti 1. Nessuna disposizione del presente Protocollo e nessun atto adottato sulla base del presente Protocollo può modificare i diritti, le rivendicazioni o le posizioni giuridiche attuali o future di qualsiasi Parte in materia di diritto marittimo, in particolare la natura e l estensione delle zone marittime e la delimitazione di queste zone tra Stati

3 confinanti o situati l uno di fronte all altro, il diritto e le modalità di passaggio negli stretti utilizzati dalla navigazione internazionale e il diritto di passaggio inoffensivo nel mare territoriale, così come la natura e l estensione della giurisdizione dello Stato costiero, dello Stato della bandiera e dello Stato del porto. 2. Nessun atto o attività operante sulla base del presente Protocollo costituirà una base che permette di fare valere, di sostenere o di contestare una rivendicazione di sovranità o di giurisdizione nazionale. 3. Le disposizioni del presente Protocollo non possono modificare disposizioni più rigide in materia di protezione e di gestione della zona costiera comprese in altri strumenti e programmi nazionali o internazionali già esistenti o futuri. 4. Non ci può essere niente nel presente protocollo che possa limitare le attività e installazioni destinate alla difesa nazionale; tuttavia, ogni Stato Parte si deve assicurare che queste attività e installazioni siano condotte o stabilite in modo compatibile col presente Protocollo. PARTE II PRINCIPI E ELEMENTI PER UNA GESTIONE INTEGRATA DELLE ZONE COSTIERE Articolo 5 Principi e obiettivi generali della gestione integrata 1. Le Parti fanno in modo che la gestione integrata della propria zona costiera verta sui seguenti principi e obiettivi: a) la zona costiera è gestita in quanto spazio di sviluppo sostenibile rispettoso dell ambiente grazie ad un approccio globale e concertato che contempli la zona costiera come una entità unica e tenendo conto della sua capacità di carico; b) l interazione e l interdipendenza tra le parti marittime e la parte terrestre della zona costiera sono sistematicamente prese in considerazione e integrate nei piani e programmi costieri nazionali e locali; c) il coordinamento di tutti i livelli amministrativi di decisione e la coerenza tra tutti gli strumenti di gestione integrata delle zone costiere sono assicurati dalle diverse autorità pubbliche nazionali e locali; d) la prevenzione e la gestione dei rischi e danni dovuti a catastrofe naturali e al mutamento climatico è simultaneamente presa in considerazione nei diversi strumenti di gestione integrata della zona costiera;

4 e) deve essere assicurato un equilibrio tra la protezione delle risorse naturali e lo sviluppo economico e sociale della zona costiera; f) le zone costiere sono protette dalle degradazioni e l integrità degli ecosistemi costieri è preservata; g) la produzione di rifiuti è quanto possibile ridotta e l eliminazione ecologica razionale dei rifiuti è assicurata; h) le diverse utilizzazioni delle zone costiere sono rese compatibile tra di loro garantendo priorità ai servizi pubblici e alle attività professionali dipendenti dal mare; i) l uso e il ripartizione delle risorse naturali si inspirano dei criteri di una gestione equa e sostenibile e privilegiano quanto possibile le popolazioni locali; j) il ruolo delle popolazioni locali è riconosciuto tenendo conto delle pratiche tradizionali locali compatibili col rispetto delle risorse naturali e degli ecosistemi costieri; 2. Questi principi e obiettivi costituiscono l oggetto di una politica d informazione appropriata. Articolo 6 Coordinazione delle istituzioni Per una gestione integrata delle zone costiere: 1. Gli Stati Parti istituiscono, se ce ne fosse bisogno, degli organi preposti e fanno in modo che una coordinazione interministeriale permetta di evitare gli approcci settoriali e faciliti gli approcci globali. 2. Gli Stati Parti organizzano un coordinamento appropriato tra le diverse autorità marittime e terrestre delle diverse amministrazioni competenti nelle zone costiere, sia a livello regionale che locale. 3. Gli Stati Parti organizzano uno stretto coordinamento delle strategie, piani e programmi costieri nonché del rilascio delle diverse autorizzazioni di attività. Un tale coordinamento può risultare da istanze comuni di concertazione o da procedure di decisioni congiunte. 4. Le entità locali e regionali delle zone costiere devono, per quanto possibile, raggrupparsi per rinforzare la coerenza e l efficacia delle strategie, piani e programmi costieri messi in opera.

5 Articolo 7 Modalità di protezione e di utilizzazione della zona costiera Nel rispetto dei principi e degli obiettivi enunciati all articolo 5 precitato, le Parti si impegnano affinché la zona costiera sia utilizzata preservando l integrità degli abitati, dei paesaggi, delle risorse naturali e degli ecosistemi costieri. Per questo scopo, le autorità competenti: a) Istituiscono, a partire dal livello raggiunto dal flusso più alto dell inverno, una banda di terra non edificabile e ne fissano la larghezza che non potrà essere inferiore a 100 metri; b) Identificano e delimitano, al di fuori delle aree specialmente protette, le zone naturali dove l urbanizzazione ed altre attività sono interdette; c) Limitano lo sviluppo lineare degli insediamenti lungo la costa; d) Evitano la creazione di nuove strade lungo la costa; e) Integrano le esigenze di tutela ambientale nelle regole di gestione e di utilizzo del demanio pubblico marittimo; f) Organizzano l accesso libero e gratuito al mare e lungo la riva per i pedoni, escluso per specificità locali geografiche o ecologiche; g) Regolamentano o proibiscono la circolazione e lo stazionamento dei veicoli motorizzati sulle spiagge e le dune; Articolo 8 Esercizio delle attività economiche Nel rispetto dei principi e degli obiettivi elencati all articolo 5 citato sopra, le Parti convengono di promuovere una economia litorale e marittima rispettosa della specificità delle zone costiere, di sostenere la qualità dei prodotti del mare e di accordare una particolare attenzione alle attività direttamente dipendenti del mare, secondo le seguenti regole: 1. Agricoltura e industria: La localizzazione e il funzionamento delle attività agricole e industriali nelle zone costiere devono garantire il livello più elevato di protezione dell ambiente per preservare gli ecosistemi costieri e i paesaggi e evitare l inquinamento del mare, dell aria e dei suoli. 2. Mitilicoltura, acquacoltura e pesca:

6 I progetti di sviluppo devono tenere conto della necessità di proteggere le zone di pesca, di mitilicoltura e di acquacoltura. L acquacoltura deve essere sottoposta a preventiva autorizzazione al fine di regolamentare l utilizzo di prodotti chimici, di additivi alimentari e di concimi e garantire lo smaltimento dei rifiuti. 3. Turismo e attività sportive e di tempo libero: a) Lo sviluppo del turismo costiero deve essere sostenibile e preservare le risorse naturali e gli paesaggi, promovendo in particolare progetti ambientali di qualità ed il turismo culturale, ecologico e rurale. b) Indicatori di sviluppo del turismo costiero sostenibile sono elaborati di concerto dalle Parti nella prospettiva di determinare delle soglie di capacità di accoglienza. c) L esercizio delle diverse attività sportive e di tempo libero nella zona costiera è oggetto di regolamentazione e può prevedere interdizioni. d) Dei codici di buone pratiche sono elaborati tra i poteri pubblici, gli attori economici e sociali interessati e gli organismi rappresentativi delle attività sportive e del tempo libero. 4. Utilizzo delle risorse naturali: a). Gli scavi e estrazioni minerali, compreso l utilizzo dell acqua di mare nelle installazioni di desalinazione nella zona costiera devono essere oggetto di una autorizzazione preventiva. b) L estrazione di sabbia è regolamentata, può essere interdetta se rischia di intaccare l equilibrio degli ecosistemi costieri. c) Una attenzione particolare deve essere accordata alle falde acquifere costiere e alle zone di contatto o di interfaccia dinamica tra acque dolci e acque salate che potrebbero essere colpite dall estrazione delle acque sotterranee o i rigetti nell ambiente naturale. 5. Energia: La presenza, nella zona costiera, di installazioni di produzione di energia rinnovabile e non deve prendere in considerazione l insieme dei loro effetti sull ecosistema costiero e i paesaggi. 6. Porti, infrastrutture e opere marittime: a) Le attività e le infrastrutture portuali, compresi i porti turistici, le infrastrutture stradali, aeroportuali e ferroviarie assieme a tutte le opere marittime non devono compromettere gli ecosistemi costieri quali estuari, zone umide, scogliere, spiagge, dune e arcipelaghi. b) Tutti i lavori sul suolo o parasuolo della parte marittima della zona costiera, compresa la costruzione di scogliere artificiali, dighe, pontili o spiagge

7 artificiali dovranno essere regolamentati o proibiti al fine di limitarne gli impatti sugli ecosistemi costieri e gli effetti diretti o indiretti sull erosione. Articolo 9 Ecosistemi costieri particolari Le Parti devono tenere conto delle caratteristiche di alcuni ecosistemi costieri particolari secondo le seguenti modalità: 1. I paesaggi costieri: Le Parti riconoscono il valore specifico delle zone costiere indipendentemente della loro collocazione in zone protette. Adottano misure che garantiscono la protezione, la gestione e la sistemazione dei paesaggi costieri. Si impegnano a incoraggiare la cooperazione regionale e internazionale in materia di paesaggio e a mettere in opera programmi comuni per i paesaggi costieri transfrontalieri. 2. Le zone umide e gli estuari: Al di fuori della creazione di aree specialmente protette e per impedire la scomparsa di zone umide e di estuari nelle strategie nazionali, nei piani e programmi costieri e nelle autorizzazioni, le Parti tengono conto dell importanza della funzione ambientale delle zone umide e degli estuari nelle loro strategie nazionali, nei piani e programmi costiere e nel rilascio delle autorizzazioni. Le Parti prendono le misure necessarie per regolamentare o proibire ogni attività che potrebbe avere effetti nocivi sulle zone umide e gli estuari. La restaurazione delle zone umide costiere degradate dovrà essere fatta per riattivare il loro ruolo positivo nei processi costieri. 3. Le foreste del litorale e i boschi: Le Parti adottano misure per la protezione o lo sviluppo delle foreste del litorale e i boschi siti al di fuori delle zone specialmente protette. 4. Le dune: Le Parti si impegnano a preservare e restaurare i massicci e i cordoni dunali. 5. Le isole e gli isolotti: perciò: Le Parti si impegnano ad assicurare alle isole e isolotti una protezione speciale e a) incoraggiano su questi spazi delle attività che rispettino l ambiente e promuovono in particolare la partecipazione degli abitanti alla protezione degli ecosistemi costieri secondo gli usi e saper fare locale;

8 b) prendono in considerazione le specificità dell ambiente insulare nelle strategie nazionali, piani e programmi costieri e negli strumenti di gestione, in particolare nei campi dei trasporti, dei rifiuti e dell acqua. Articolo 10 Erosione costiera 1. Al fine di meglio controllare l erosione costiera, le Parti si impegnano ad adottare le misure necessarie per mantenere e rafforzare la capacità naturale della costa ad adattarsi ai cambiamenti, ivi compresi quelli provocati dall elevazione del livello del mare. 2. Tutte le attività site nella zona costiera, compresi le opere marittime e tutti i lavori per la difesa costiera in particolare, devono prendere in considerazione i loro effetti sull erosione costiera e i costi diretti o indiretti che ne potranno risultare. 3. Le Parti si impegnano ad anticipare l erosione costiera con l adozione di piani specifici di gestione dei sedimenti e dei lavori costieri. Articolo 11 Patrimonio culturale 1. Gli Stati Parti adottano individualmente o collettivamente tutti mezzi appropriati per preservare il patrimonio culturale delle zone costiere sulla base degli strumenti nazionali e internazionali applicabili. 2. La conservazione in situ del patrimonio culturale delle zone costiere in particolare del patrimonio subacquatico deve essere considerata come una scelta prioritaria prima di intervenire sul patrimonio. Gli elementi del patrimonio culturale subacquatico delle zone costiere derivati dall ambiente marino devono essere conservati e gestiti in modo di assicurare la loro conservazione a lungo termine. Gli elementi del patrimonio culturale delle zone costiere non possono essere sfruttati in alcun modo ai fini commerciali. Articolo 12 Partecipazione 1. In vista di garantire una governance efficiente lungo tutto il processo di gestione integrata delle zone costiere, le Parti prendono le misure necessarie per associare alle diverse fasi di elaborazione e di messa in opera di strategie, piani e programmi costieri come delle diverse autorizzazioni: - le collettività territoriali e le persone pubbliche interessate; - gli operatori economici in quanto partners della gestione integrata attraverso i propri rappresentanti,

9 - il pubblico, comprese le ONG. 2. Questa partecipazione implica degli organi consultivi, delle inchieste o audizioni pubbliche. Delle procedure di mediazione o di conciliazione nonchè un diritto di ricorso amministrativo o giurisdizionale devono essere previste in caso di contestazione di un piano o programma costiero o di un progetto di realizzazione di opera o di attività nella zona costiera. Articolo 13 Sensibilizzazione, formazione, educazione e ricerca 1. Le Parti si impegnano ad intraprendere, al livello nazionale o locale, delle azioni di sensibilizzazione sulla gestione integrata delle zone costiere e a sviluppare degli insegnamenti e delle azioni formative sull argomento. 2. Le Parti organizzano, direttamente o con l aiuto del Centro o delle organizzazioni internazionali interessate, l educazione del pubblico sui vantaggi della gestione integrata delle zone costiere al fine di assicurare il loro sviluppo sostenibile. 3. Le Parti creano i meccanismi necessari per l approfondimento delle conoscenze sullo stato dell ambiente delle zone costiere e sugli impatti delle attività umane all origine del processo di degradazione. 4. Dei centri di ricerca specializzati sulla gestione integrata delle zone costiere dovranno essere creati e utilizzati sia per l informazione e la formazione che la preparazione e la messa in opera delle decisioni pubbliche e private. PARTE III STRUMENTI PER UNA GESTIONE INTEGRATA DELLE ZONE COSTIERE Articolo 14 Osservatori, inventari e reti 1. Le Parti creano degli osservatori e preparano degli inventari nazionali delle zone costiere regolarmente aggiornati. Questi inventari comprendono da un lato le risorse e le attività come gli spazi naturali, i paesaggi, i siti culturali, l agricoltura del litorale, gli insediamenti umani, le installazioni economiche e, dall altro, sulle istituzioni specifiche e i piani e programmi costieri che esercitano una influenza sulla zona costiera.

10 2. Per facilitare il monitoraggio permanente dello stato e dell evoluzione delle zone costiere, le Parti mettono in comune i dati raccolti per gli inventari nazionali, all interno di una rete di zone costiere istituita in cooperazione col Centro. Articolo 15 Strategia mediterranea di gestione integrata delle zone costiere 1. Le Parti adottano una strategia mediterranea di gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo che fissa gli orientamenti di sviluppo sostenibile della zona costiera e che dovrà inspirare le strategie nazionali. 2. La strategia mediterranea di gestione integrata delle zone costiere è elaborata in conformità con la Strategia mediterranea di sviluppo sostenibile prendendo in conto gli obiettivi e i principi di gestione integrata del presente Protocollo. Deve costituire oggetto di un monitoraggio e di una revisione periodica. Articolo 16 Strategie nazionali, piani e programmi costieri Ciascun Stato Parte elabora una strategia nazionale di gestione integrata delle zone costiere di messa in opera nel rispetto degli obiettivi e dei principi di gestione integrata del presente Protocollo. 1. La strategia nazionale, a partire dell analisi della situazione esistente, fissa degli obiettivi e determina delle priorità giustificandole, identifica gli attori e i processi sociali, individua le misure da prendere e i mezzi giuridici e finanziari disponibili e stabilisce il calendario della loro attivazione. 2. I piani e programmi costieri, che possono essere specifici o integrati in altri piani e programmi, precisano gli orientamenti della strategia nazionale determinando le capacità di carico e le condizioni di gestione e di utilizzo delle parti marittimi e terrestre delle zone costiere. Articolo 17 Valutazioni ambientali 1. Tenuto conto della fragilità delle zone costiere, il contenuto degli studi sull impatto dei lavori e delle attività pubbliche e private che possono modificare l equilibrio della zona costiera deve essere rafforzato per prendere in considerazione la sensibilità particolare di questo ambiente, la sua capacità di carico e l interrelazione tra gli spazi marittimi e terrestri.

11 2. Secondo gli stessi criteri, le Parti dovrebbero elaborare una valutazione strategica ambientale dei piani e programmi che influiscano sulla zona costiera. Articolo 18 Politica fondiaria Per promuovere la gestione integrata delle zone costiere, assicurare la conservazione delle zone non urbanizzate e permettere l accesso del pubblico a dei fini ricreativi e di tempo libero, gli Stati parti: 1. Adottano dei meccanismi per le acquisizioni fondiarie, di cessione al demanio pubblico e di controllo su ogni nuovo insediamento urbano. 2. Possono istituire delle servitù sulle proprietà. Articolo 19 Strumenti economici e finanziari Per mettere in opera le strategie nazionali e i piani e programmi costieri, gli Stati Parti: 1. Adottano strumenti finanziari e economici pertinenti destinati ad accompagnare le iniziative locali, regionali e nazionali relative alla gestione integrata delle zone costiere. 2. Possono istituire delle tasse e canoni destinati a dissuadere e prevenire le attività dannose per la zona costiera e il loro importo sarà devoluto a provvedere alla manutenzione e alla gestione delle zone costiere. Una parte dell importo di queste tasse e canoni potrebbe alimentare un fondo speciale per il finanziamento di una gestione integrata delle zone costiere. PARTE IV COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Articolo 20 Formazione e ricerca 1. Le Parti si impegnano, direttamente o con l aiuto del Centro o delle organizzazioni internazionali implicate, a cooperare nella formazione del personale scientifico,

12 tecnico e amministrativo nel campo della gestione integrata delle zone costiere, in particolare per: a) censire e rafforzare le capacità professionali impegnate; b) sviluppare i mezzi scientifici e tecnici della ricerca; c) promuovere centri specializzati nella gestione integrata delle zone costiere; d) incoraggiare programmi di formazione per i professionisti locali. 2. Le Parti si impegnano, direttamente o con l aiuto del Centro o delle organizzazioni internazionali implicate, a promuovere la ricerca scientifica e tecnica sulla gestione integrata delle zone costiere, in particolare scambiando informazioni di ordine scientifico e tecnico e coordinando i loro programmi di ricerca. Articolo 21 Assistenza scientifica e tecnica Le Parti si impegnano, direttamente o con l aiuto del centro o delle organizzazioni internazionale implicate, a cooperare per fornire, alle Parti che ne hanno necessità per migliorare la gestione integrata delle zone costiere, una assistenza scientifica e tecnica, compreso l accesso alle tecnologie ecologicamente avanzate e il loro trasferimento, oltre ad altre forme possibili di assistenza. Articolo 22 Scambi di formazione e progetti di dimostrazione 1. Le Parti si impegnano, direttamente o con l aiuto del Centro o delle organizzazioni internazionali interessate, a cooperare per scambiare informazioni sull uso delle migliore pratiche ambientali e delle tecnologie avanzate per la gestione integrata delle zone costiere. 2. Le parti decidono con l appoggio del Centro di: a) Definire degli indicatori costieri b) Stabilire e aggiornare lo stato dei luoghi sull utilizzo e la gestione delle zone costiere c) Condurre progetti di dimostrazione di gestione integrata delle zone costiere Articolo 23 Catastrofi naturali 1. Le Parti si impegnano ad organizzare il coordinamento dell utilizzo dei mezzi di avvistamento, allarme e comunicazione a loro disposizione, per assicurare in tempo breve

13 la trasmissione di informazioni urgenti sui terremoti, eruzioni vulcaniche o slittamento di terreno, suscettibili di provocare un maremoto nelle zone costiere del Mediterraneo. Le Parti notificano all Organizzazione quale sia l Autorità nazionale competente per acquisire e ricevere queste informazioni 2. Le Parti elaborano, sia individualmente sia in cooperazione bilaterale o multilaterale, dei piani d emergenza ed altri mezzi per far fronte alle conseguenze di una catastrofe naturale nelle zone costiere del Mediterraneo. Le Parti informano il Centro ogni due anni delle misure prese. Il Centro presenta un rapporto alle Parti sulla base delle informazioni ricevute. 3. Le Parti si impegnano a cooperare tra loro comprese anche le Autorità locali e le Organizzazioni non governative, per fornire, con immediatezza, ogni tipo di assistenza umanitaria e tecnica per fronteggiare una catastrofe naturale nelle zone costiere del Mediterraneo. Il rimborso dei costi di assistenza è regolamentato salvo accordo particolare contrario e, mutatis mutandis, secondo le disposizioni previste dall articolo 13 del Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell inquinamento per le navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l inquinamento del Mediterraneo adottato a La Vallette il 25 gennaio Articolo 24 Cooperazione transfrontaliera Gli stati partner si impegnano, direttamente o con l aiuto del Centro o delle Organizzazioni internazionali coinvolte, a coordinare le loro strategie nazionali, piani e programmi costieri di gestione delle zone costiere frontaliere. Le entità locali regionali e locali sono associati a questi lavori di coordinamento. Articolo 25 Studi di impatto e valutazioni strategiche transfrontaliere 1. Gli Stati parti decidono di cooperare tra loro per valutare l impatto sull ambiente della zona costiera di quelle attività, piani e programmi poste sotto la loro giurisdizione e che sono suscettibili di arrecare un danno importante alle zone costiere di altri Stati o all ambiente marino del Mediterraneo, attraverso notifiche, scambi di informazione o di consultazione. a) Prima di autorizzare queste attività o di approvare questi piani o programmi, una notifica deve essere trasmessa all Organizzazione e agli Stati che possono essere coinvolti. La notifica contiene in particolare: - delle informazioni sull attività proposta e del suo eventuale impatto transfrontaliero; - l indicazione di un termine ragionevole e l autorità nazionale abilitata a ricevere dei suggerimenti da parte dell organizzazione e degli Stati suscettibili di essere coinvolti. b) Nel termine ragionevole fissato, la Parte coinvolta risponde alla Parte agente per accusare ricevuta della notifica e comunica se ha intenzione di partecipare alla procedura di studio di impatto ambientale o di valutazione ambientale strategica. In quel caso la Parte coinvolta comunica alla Parte agente ogni informazione pertinente sull argomento dell ambiente costiero di sua competenza che è suscettibile di essere coinvolto ovvero danneggiato. La Parte agente comunica alla Parte coinvolta il dossier dello studio di

14 valutazione di impatto ambientale o di valutazione ambientale strategica. Questo dossier deve in particolare prendere in considerazione la fragilità delle zone costiere, la loro capacità di carico e l interrelazione fra spazi marittimi e spazi terrestri. c) Le Parti interessate provvedono affinché il pubblico sia informato in tempo utile dei progetti sottoposti allo studio di impatto o valutazione strategica ambientale transfrontaliera in modo che possa formulare, in termini ragionevoli, delle osservazioni o controproposte da trasmettere all autorità nazionale competente. Il pubblico interessato, comprese le ONG, comprende sia il pubblico dello stato d origine sia il pubblico dello o degli stati le cui zone costiere sono suscettibili di subirne l impatto. d) Se le Parti iniziano delle consultazioni sull argomento, in particolare circa l impatto transfrontaliero che l attività proposta potrebbe avere e delle misure destinate a ridurre questo impatto o eliminarlo, prima che una decisione definitiva sia presa dalla parte agente. 2. Le Parti possono adottare, se è il caso, accordi bilaterali o multilaterali, per dare pieno effetto alle disposizioni di cui sopra. PARTE IV DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI Articolo 26 Punti di contatto Ogni Parte designa un punto di contatto con il centro per diffondere nel proprio paese l informazione degli aspetti tecnici e scientifici per l applicazione del presente protocollo. I punti di contatto si riuniscono periodicamente su iniziativa del centro, per seguire l attuazione del presente protocollo e fare delle proposte pertinenti in vista delle riunioni tra le parti contraenti. Articolo 27 Rapporti e sorveglianza 1. Le parti indirizzano all Organizzazione, nelle forme e secondo le frequenze determinate dalla riunione delle parti, dei rapporti periodici su: a) Lo stato e l evoluzione della gestione integrata delle zone costiere; b) l efficacia delle misure prese ed i problemi riscontrati nella loro applicazione. 2. Le riunioni delle Parti, sulla base di rapporti periodici presentati da ciascuna parte, valutano il rispetto del presente protocollo e delle misure adottate per la sua applicazione. Raccomandano se occorre, le misure necessarie, affinché il protocollo sia pienamente rispettato e favoriscono la messa in opera delle decisioni e raccomandazioni.

15 Articolo 28 Coordinamenti istituzionali L Organizzazione è incaricata di coordinare l applicazione del presente protocollo e di cooperare con le ONG. Si avvale, a tal fine, del Centro che può incaricare delle seguenti funzioni: a) aiutare le Parti a: - creare una rete di zone costiere conformemente all articolo 14; - preparare ed applicare le loro strategie nazionali di gestione integrata delle zone costiere conformemente all articolo 16; - condurre a buon fine i programmi di ricerca ed organizzare delle attività di formazione conformemente all articolo 20; - organizzazione il controllo ed il monitoraggio concernente le catastrofi naturali conformemente all articolo 23; - coordinare le gestione delle zone costiere transfrontaliere conformemente all articolo 24; - valutare gli impatti transfrontalieri conformemente all articolo 25; c) elaborare la strategia mediterranea di gestione integrata delle zone costiere prevista dall articolo 15 e condurre a buon fine le funzioni che gli sono affidate da tale strategia; d) presentare regolarmente alle Parti un rapporto sullo stato e l evoluzione della gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo; e) presentare ogni due anni alle Parti un rapporto sui piani di urgenza per fare fronte alle catastrofe naturali conformemente all articolo 23; f) convocare e organizzare le riunioni dei punti di contatto nazionali in virtù dell articolo 26; g) ogni altra funzione affidata dalle Parti; Articolo 29 Riunioni della Parti 1. Le riunioni ordinari delle Parti per il presente Protocollo si svolgono durante le riunioni ordinari delle Parti alla Convenzione organizzate in virtù dell articolo 18 della convenzione. 2. le riunioni delle Parti per il presente Protocollo hanno in particolare l obiettivo: a) di seguire l applicazione del presente Protocollo; b) di assicurarsi che l applicazione del presente Protocollo si realizzi in coordinazione e sinergia degli altri protocolli; c) di soprintendere ai lavori dell Organizzazione e del centro relativi all applicazione del presente Protocollo e fornire degli orientamenti per le loro attività; d) di esaminare l efficacia delle misure adottate per la gestione integrata delle zone costiere e la necessità di altre misure, in particolare sotto forma di allegati e ammendamenti a questo Protocollo:

16 e) di fare delle raccomandazioni alle Parti sulle misure da prendere per l attuazione del presente Protocollo; f) di esaminare le proposte formulate dai punti di contatto nazionali conformemente all articolo 27; g) di esaminare i rapporti trasmessi dalle Parti e adottare le raccomandazioni pertinenti conformemente all articolo 27; h) di esaminare ogni altra informazione pertinente trasmessa dal Centro; i) di esaminare, se occorre, ogni altra argomento previsto dal presente Protocollo. PARTE VI DISPOSIZIONI FINALI Articolo 30 Rapporti con la Convenzione Le disposizioni della Convenzione verso ogni Protocollo si applicano al presente Protocollo. Articolo 31 Rapporti con i terzi 1. Le Parti invitano gli Stati non Parti al presente Protocollo e le organizzazioni riconosciute dal diritto internazionale per assicurare che nessuno intraprenda delle attività contrarie ai principi e obiettivi del presente Protocollo. Articolo 32 Clausole finali 1. Il presente Protocollo è aperto alla firma ( luogo e date) degli stati Parti alla convenzione. È aperto alle stesse date alla firma di ogni gruppo economico internazionale similare che comprenda come membro almeno uno Stato rivierasco della zona di applicazione del Protocollo.

17 2. Il presente Protocollo sarà sottoposto a ratificazione, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratificazione, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Governo della Spagna che assumerà le funzioni di depositario. 3. A partire dal., il presente Protocollo è aperto all adesione degli stati e dei gruppi economici regionali facendo parte della Convenzione. 4. Il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo (30mo) giorno a partire della data di deposito di almeno sei (6) strumenti di ratificazione, di accettazione, di approvazione o adesione.

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