Comune di Issime Regione Autonoma Valle d Aosta

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2 INDICE Articolo 1 - Oggetto del Regolamento Articolo 2 - Mestieri affini Articolo 3 - Attività di estetista Articolo 4 - Autorizzazione all esercizio Articolo 5 - Natura e limiti dell autorizzazione Articolo 6 - Autorizzazioni rilasciabili Articolo 7 - Termine e validità dell autorizzazione Articolo 8 - Richiesta dell autorizzazione Articolo 9 - Accertamenti per rilascio autorizzazione Articolo 10 - Organi competenti per gli accertamenti Articolo 11 - Accertamento dei requisiti di impresa artigiana Articolo 12 - Accertamento della qualificazione professionale del richiedente oppure del titolare o del direttore dell azienda Articolo 13 - Rifiuto di autorizzazione Articolo 14 - Commissione consultiva Articolo 15 - Divieto di esercizio delle attività in forma ambulante Articolo 16 - Ubicazione degli esercizi Articolo 17 - Requisiti igienico-sanitari dei locali Articolo 18 - Accertamenti igienico sanitari Articolo 19 - Accertamento dei requisiti di sicurezza statica Articolo 20 - Personale addetto Articolo 21 - Controllo sanitario dei procedimenti tecnici Articolo 22 - Conduzione igienica dell attività Articolo 23 - Arredamento, suppellettili, attrezzature e corredo dell esercizio Articolo 24 - Difesa dei locali contro le mosche Articolo 25 - Impiego di solventi Articolo 26 - Pulizia del personale Articolo 27 - Esposizione dell autorizzazione e delle tariffe Articolo 28 - Orario di apertura dell esercizio Articolo 29 - Trasferimento dell esercizio Articolo 30 - Cessazione di attività e modifica della titolarità Articolo 31 - Sospensione e revoca licenza Articolo 32 - Pubblicità del Regolamento Articolo 33 - Norma di rinvio Articolo 34 - Controlli e sanzioni Articolo 35 - Provvedimenti d urgenza Articolo 36 - Entrata in vigore del presente regolamento 2

3 Articolo 1 Oggetto del Regolamento 1. Le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, compresi gli istituti di bellezza comunque denominati, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitali, dovunque siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio del Comune di Issime, dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata con legge 23 dicembre 1970, n. 1142, dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1, dalla legge regionale 20 agosto 1993, n. 63 e dalle disposizioni del presente regolamento. Articolo 2 Mestieri affini 1. Sono considerati mestieri affini a quelli di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna, le attività inerenti l adeguamento estetico dell aspetto a determinati canoni di moda o di costume che non implicano prestazioni di carattere medico curativo - sanitario e cioè quelli di estetica, truccatore, estetista - visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale, pedicure estetico. Articolo 3 Attività di estetista 1. Con il termine "estetista" si designa l'attività comprendente tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico. Articolo 4 Autorizzazione all esercizio 1. Chiunque intenda esercitare nel territorio del Comune di Issime le attività indicate nel precedente articolo 1, o anche soltanto alcune di esse, sia in luogo pubblico, sia in luogo privato (alberghi, case di cura, centri medici specializzati, caserme, circoli privati e discoteche), compresi tutti gli istituti di bellezza e attività similari, comunque denominati e qualunque siano le forme o la natura giuridica dell impresa, deve essere munito di apposita autorizzazione comunale valida per l intestatario della stessa e per i locali in essa indicati, ai sensi dell articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificato dalla legge 23 dicembre 1970, n e dell articolo 6 della legge regionale 20 agosto 1993, n L'autorizzazione è rilasciata per una o più delle seguenti tipologie: a) Parrucchiere. L'autorizzazione consente l'esercizio dell'attività indifferentemente su uomo e donna, e riguarda il taglio dei capelli, 3

4 l'acconciatura degli stessi, l'applicazione di parrucche, il taglio della barba, la manicure e la pedicure esclusivamente estetica e ogni altro servizio complementare teso al mantenimento e miglioramento dell'aspetto estetico della cute, ad esclusione di quelli compresi nell'attività di estetica. b) Estetica. Tale autorizzazione consente l'attività di prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali o con l'utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla Legge 4 gennaio 1990, n. 1 (allegato A alla Legge e al presente regolamento) e secondo quanto previsto al punto 1 dell'articolo 10 della medesima Legge, o con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11 ottobre 1986, n Sono escluse dall'attività di estetica le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico. Sono comunque soggette al presente Regolamento e pertanto a preventiva autorizzazione, le attività svolte anche con l'utilizzo esclusivo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui al suddetto allegato A alla L. 1/90, compresi il bagno turco o quelle finalizzate al dimagrimento. 3. L autorizzazione di cui al precedente comma 1 è rilasciata dall organo comunale competente, così come individuato dalle norme statutarie e regolamentari, sentita la Commissione consultiva di cui all articolo 14. Articolo 5 Natura e limiti dell autorizzazione 1. L autorizzazione si intende valida per l intestatario della stessa e per un determinato esercizio. I locali nei quali le attività autorizzate potranno essere esercitate, dovranno essere specificati nell autorizzazione medesima. 2. Nel caso di impresa gestita in forma societaria la concessione dell autorizzazione è subordinata all accertamento della qualificazione professionale della maggioranza dei soci, quando si tratta di impresa avente i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, o della persona che assume la direzione dell azienda quando si tratti di imprese diverse da quelle previste dalla legge n. 443/ Ogni cambiamento nella persona del titolare dà luogo a una nuova autorizzazione, da concedersi con le stesse modalità della concessione originaria. 4. In caso di trasferimento della sede dell esercizio o di variazione del numero o della destinazione dei locali, dovrà richiedersi e ottenersi nuova autorizzazione, che sarà rilasciata a seguito di nulla osta del competente servizio sanitario, previo accertamento dei soli requisiti igienici dei locali, secondo le modalità di cui al presente regolamento. 5. L autorizzazione dovrà essere conservata nei locali del negozio per essere resa estensibile ad ogni richiesta dei soggetti preposti al controllo. Articolo 6 Autorizzazioni rilasciabili 1. Le autorizzazioni rilasciabili sul territorio del Comune di Issime per l esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento sono: 4

5 n. 1 esercizio di parrucchiere per uomo e donna ogni 180 persone residenti n. 1 esercizio di estetista ogni 360 persone residenti con arrotondamento all unità inferiore. Articolo 7 Termine e validità dell autorizzazione 1. Trascorso il termine di novanta giorni dalla data di concessione dell autorizzazione, senza che le attività per le quali l autorizzazione stessa è stata rilasciata abbiano avuto inizio, la stessa s intende automaticamente revocata. Articolo 8 Richiesta dell autorizzazione 1. Per ottenere l autorizzazione prescritta, l interessato deve presentare domanda al Comune, su carta legale. 2. Nella domanda il richiedente deve indicare: a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e professione del richiedente. Per le imprese societarie diverse da quelle previste dall articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, tali dati si dovranno riferire alla persona cui e affidata la direzione dell azienda; b) le attività che si intendono esercitare, con la specificazione di eventuali procedimenti tecnici da usarsi nelle attività stesse; c) il luogo nel quale le attività suddette dovranno essere esercitate e il numero e la destinazione dei locali che compongono l esercizio; d) se l attività stessa sarà svolta presso il domicilio dell esercente o del cliente o presso enti, associazioni, istituti ed uffici. Qualora l attività sia svolta nei locali del richiedente, questi dovrà consentire i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all esercizio della professione; e) se i locali sono posti o meno al piano terreno; f) data dalla quale il negozio o salone, nella località indicata, dovrebbe iniziarsi il trasferimento o l apertura; g) la dichiarazione che l impresa di parrucchiere o di estetista di cui all articolo 1 del presente regolamento, trovasi o meno iscritta come tale in un albo delle imprese artigiane di cui all articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, o articolo 4 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 24, con gli estremi della eventuale iscrizione; h) per le imprese societarie, diverse da quelle previste dall articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, la richiesta di autorizzazione deve contenere l indicazione della persona cui è affidata la direzione dell azienda. Articolo 9 Accertamenti per rilascio autorizzazione 1. La concessione dell autorizzazione e subordinata all accertamento: a) del compimento del 18 anno di età; b) del possesso da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente dei requisiti previsti dalla legge regionale 20 maggio 1986, n. 24. Tale accertamento non è richiesto se l'impresa risulti già iscritta in un albo 5

6 regionale delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 08 agosto 1985 n. 443 e all'articolo 4 della legge regionale 20 maggio 1986 n. 24. c) della regolare costituzione della società e per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla legge regionale 20 maggio 1986, n. 24 dell'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese e nell'albo della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura. d) dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività di, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività, secondo le norme e disposizioni vigenti in materia; e) del possesso del certificato di agibilità dei locali; f) del possesso dei requisiti di sicurezza statica dei locali che non siano posti al piano terreno; g) della qualificazione del richiedente l autorizzazione oppure del titolare o del direttore dell azienda, e, quando si tratta di impresa avente i requisiti previsti dalla legge regionale 20 maggio 1986, n. 24, della qualificazione professionale di tutti i soci che esercitano l attività; h) del numero delle autorizzazioni rilasciabili dal Comune, che è determinato dall articolo 6 comma 1; i) della distanza minima fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti che e fissata in metri 10, con una tolleranza del 5%. Articolo 10 Organi competenti per gli accertamenti 1. Gli accertamenti di cui al precedente articolo sono di competenza: a) della Commissione Regionale per l artigianato, quelli relativi alle lettere b) e g); b) dell Unità Sanitaria Locale, quelli relativi alla lettera d); c) degli organi del Comune, i restanti. Articolo 11 Accertamento dei requisiti di impresa artigiana (articolo 2 lett. a) della legge , n. 1142) 1. Non appena pervenuta la domanda, nel caso che l impresa di barbiere, parrucchiere e estetista abbia dichiarato di essere già iscritta in un albo provinciale delle imprese artigiane e non ne abbia eventualmente prodotto documentazione, l ufficio comunale richiederà la relativa conferma dalla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura territorialmente competente. 2. In difetto di tale inscrizione, dovrà promuoversi l accertamento, da parte della Commissione provinciale per l artigianato presso la Camera di Commercio, Industria e Agricoltura, che l impresa di cui sarà titolare il richiedente è in possesso dei requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 o dalla legge regionale 20 maggio 1986, n. 24, e se ne dovrà ottenere la relativa dichiarazione. 3. Per le imprese societarie non sono aventi i requisiti previsti dalle suddette leggi, gli organi comunali preposti al rilascio dell autorizzazione devono accertare la regolare costituzione della società e l avvenuta iscrizione nel registro delle imprese e nell albo della Camera di Commercio. 6

7 Articolo 12 Accertamento della qualificazione professionale del richiedente oppure del titolare o del direttore dell azienda (articolo 2 lett. c) della legge , n. 1142) 1. Alla Commissione provinciale per l artigianato dovrà pure, in ogni caso, essere richiesta la certificazione relativa al possesso della qualificazione professionale da parte del richiedente l autorizzazione, o del titolare o del direttore dell azienda. 2. La qualificazione professionale si intende conseguita dal richiedente l autorizzazione o dall eventuale direttore d azienda, se costui sia, ovvero sia stato, già titolare di un esercizio di barbiere o parrucchiere o estetista, iscritto in un albo provinciale delle imprese artigiane; oppure se presti o abbia già presentato la sua opera professionale qualificata presso un impresa di barbiere o di parrucchiere o estetista, iscritta in un albo provinciale delle imprese artigiane, in qualità di dipendente o di collaboratore. 3. L accertamento di quest ultima condizione spetta alla commissione provinciale per l artigianato, la quale rilascia la relativa certificazione previa indagine circa l effettività del precedente esercizio professionale qualificato. 4. Si ritiene comunque conseguita la qualificazione professionale con un periodo di attività lavorativa qualificata non inferiore a due anni da accertarsi attraverso l esibizione del libretto di lavoro o documentazione equipollente. 5. La qualificazione professionale si intende altresì conseguita dal richiedente se egli abbia seguito in precedenza un regolare corso di apprendistato ed ottenuta la qualificazione ai sensi della legge 19 gennaio 1955 n. 25, e delle norme applicative previste nei contratti collettivi di lavoro delle categorie interessate. 6. Non costituiscono titolo al riconoscimento della qualificazione professionale gli attestati ed i diplomi rilasciati a seguito di frequenza di corsi di addestramento e di scuole professionali, che non siano stati autorizzati e riconosciuti dai competenti organi dello stato. 7. Per le attività esercitate in un altro Stato membro della Comunità economica europea la qualificazione professionale è accertata mediante apposito attestato rilasciato dall autorità o organismo competente designato dallo stato membro della Comunità di origine o di provenienza e prodotto dall interessato a sostegno della domanda di autorizzazione. Articolo 13 Rifiuto di autorizzazione 1. Il rifiuto di accordare l autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. 2. Contro il provvedimento che rifiuti l autorizzazione è ammesso ricorso agli organi della giurisdizionale amministrativa, entro il termine di giorni trenta dalla notifica. Articolo 14 Commissione consultiva 1. Presso il Comune è costituita una Commissione consultiva, presieduta dal Sindaco o da un suo delegato e composta: a) da tre rappresentanti della categoria artigianale; 7

8 b) da tre rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative; c) dall Ufficiale sanitario comunale; d) dal Comandante la polizia municipale; e) da un rappresentante della Commissione regionale per l artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune; f) da un rappresentante degli imprenditori estetisti designato dall Associazione di categoria. 2. La Commissione dura in carica cinque anni; i suoi componenti possono essere riconfermati, previo assenso del soggetto da cui sono stati nominati. 3. Alla Commissione di cui al precedente comma 1 compete: a) esprimere il proprio parere obbligatorio ma non vincolante sul presente regolamento b) esprimere il parere per il rilascio di ogni autorizzazione di cui al precedente articolo Alla Commissione stessa compete altresì esprimere il proprio parere relativamente a: a) domande di trasferimento b) domande di modifica della tipologia dell esercizio c) inattività dell esercizio d) proposte di revoca dell autorizzazione e) modifica del regolamento f) ogni altro argomento interessante il comparto specifica che venga sottoposto dal Presidente. 5. Nell ipotesi in cui gli organismi preposti non esercitino la facoltà di individuazione dei propri rappresentanti, la commissione è validamente costituita anche senza la nomina di tutti i soggetti indicati al comma 1, qualunque sia il numero dei partecipanti. Articolo 15 Divieto di esercizio delle attività in forma ambulante (articolo 1 legge 23 dicembre 1970, n. 1142) 1. Le attività disciplinate dal presente regolamento non possono svolgersi in forma ambulante. Articolo 16 Ubicazione degli esercizi 1. Gli esercizi devono aprirsi sulla pubblica via o, se ubicati ai piani superiori di un edificio, devono aprirsi sul pianerottolo delle scale. 2. Qualora l attività sia svolta nell abitazione dell esercente i locali debbono avere l ingresso separato. Articolo 17 Requisiti igienico-sanitari dei locali 1. I locali destinati all esercizio dell attività di parrucchiere devono possedere i seguenti requisiti: a) l altezza minima stabilita dalle norme del Piano Regolatore comunale; 8

9 b) buona illuminazione e aerazione; c) i pavimenti devono essere in materiale impermeabile, tale da permettere il lavaggio e la disinfezione completa; d) nei locali di lavoro, le pareti, fino all altezza di metri 1,80, devono essere rivestite di materiale impermeabile e lavabile; e) nei locali di lavoro devono esistere lavandini fissi di maiolica o materiali similari e acqua corrente potabile calda e fredda, per l uso diretto dei clienti e per la pulizia delle attrezzature; f) ogni esercizio deve essere dotato di bagno con antibagno, con pavimenti e pareti come indicato nei punti precedenti. Nell antibagno deve essere sistemato un lavandino con acqua corrente, provvisto di distributori automatici per l uso individuale. E ammessa la ventilazione artificiale sia del bagno sia dell antibagno; g) le porte di accesso all esterno dovranno essere munite, durante la stagione estiva, di mezzi idonei alla protezione contro le mosche; h) gli esercizi nei quali si usino solventi volatili per permanenti e/o tinture, devono essere provvisti di un apposito locale, con adeguata aspirazione dei vapori e opportunamente aerato per un facile e rapido ricambio dell aria. Le porte di comunicazione con il suddetto locale devono essere ad anta e tali da non permettere l esalazione dei vapori e odori. Articolo 18 Accertamenti igienico sanitari 1. L ufficio comunale promuoverà, inoltre, da parte del competente servizio dell Unità sanitaria locale, l accertamento dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali è richiesta l autorizzazione, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività, e della idoneità sanitaria delle persone che saranno addette all esercizio. Articolo 19 Accertamento dei requisiti di sicurezza statica 1. Per i locali che non siano posti al piano terreno, l autorizzazione stessa è subordinata al possesso di apposita certificazione attestante i requisiti di sicurezza statica. 2. A tale scopo si dovranno tenere presenti l affluenza dei clienti e le attrezzature installate. Articolo 20 Personale addetto 1. Il personale di lavoro e di assistenza di ambo i sessi, comunque adibito nell esercizio, deve essere munito di certificato di idoneità al lavoro, rilasciato dal competente medico di sanità pubblica. 2. I certificati delle suddette persone devono essere tenuti in custodia dal titolare dell esercizio ed esibiti ad ogni richiesta degli organi di vigilanza e sono soggetti a rinnovo annuale di validità. 9

10 Articolo 21 Controllo sanitario dei procedimenti tecnici 1. Nelle attività soggette ad autorizzazione, secondo le norme del presente regolamento, dovrà in ogni caso essere evitato l impiego di procedimenti, di prodotti e di attrezzi non conformi alle comuni norme di igiene e che possano comunque recare pregiudizio alla salute dei clienti e dei lavoranti. Articolo 22 Conduzione igienica dell attività 1. L obbligo e la responsabilità dell osservanza delle norme igieniche, è posto in capo al titolare dell autorizzazione, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente, e più precisamente: a) l esercizio e i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente con prodotti idonei; b) gli attrezzi taglienti devono essere sempre tenuti accuratamente puliti e, prima dell uso, devono essere sempre immersi nell alcol denaturato o in altra sostanza riconosciuta idonea allo scopo dal servizio di igiene pubblica; durante l uso essi devono essere puliti su carta sterile o sulla quale sia stata cosparsa sostanza disinfettante in polvere; c) nelle attività di manicure e di pedicure, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata; d) dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua corrente e la superficie rasata deve essere spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri idonei preparati disinfettanti; e) per spargere il talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore; è proibito l uso di piumini e dei preparati essicatori (allume, ecc.); f) le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio; g) tutti gli attrezzi in genere occorrenti per l attività devono essere sempre tenuti con la massima pulizia e, ove la loro natura lo richieda, anche disinfettati. La disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente, come rasoio, forbici, pennelli e simili, può anche eseguirsi a mezzo del calore; h) le tinture fissative ed altri preparati impregnanti non dovranno contenere sostanze tossiche o nocive alla salute e dovranno rispondere, per le tinture, ai requisiti prescritti dal D.M. 18 giugno 1976 e successive modificazioni; i) coloro che intendono effettuare il servizio a domicilio del cliente dovranno recarsi forniti di contenitore contenente gli strumenti necessari per il rispetto delle norme igieniche sopra elencate; j) obbligo dell uso dei guanti al personale che adopera cosmetici o altro materiale velenoso di cui all articolo 7 del R.D. 30 ottobre 1924, n e che, per il sistema di permanente a freddo maneggi preparati a base di acido tioglicolico e di tioglicolati. Il contenuto di acido tioglicolico dei prodotti in questione non deve superare il 6%. Articolo 23 Arredamento, suppellettili, attrezzature e corredo dell esercizio 10

11 1. Il mobilio e l arredamento dei locali devono essere semplici e tali da permettere una completa pulizia giornaliera e una periodica disinfezione. 2. Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiati a ogni servizio, di rasoi, forbici, pennelli e accessori in proporzione all importanza dell esercizio stesso e al numero dei lavoranti, nonché di una cassetta contente medicinali per il pronto soccorso. 3. Tutti gli esercizi relativi alle attività previste dal presente regolamento devono essere dotati di una cassetta a perfetta chiusura, lavabile e disinfettabile, per contenere la biancheria usata, e di un armadio con sportelli per la conservazione di quella pulita, nonché di una cassetta, pure a perfetta chiusura, lavabile e disinfettabile, per la raccolta giornaliera delle immondizie. 4. Gli strumenti e le suppellettili dell esercizio dovranno essere tenuti costantemente con la più rigorosa e scrupolosa pulizia e quelli che vengono a contatto diretto con la parte cutanea dovranno essere di volta in volta disinfettati. 5. Deve essere posta la massima cura nella separazione delle attrezzature e della biancheria usata da quella pulita. 6. I sedili dell esercizio dovranno essere in materiale lavabile. 7. Gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere certificati con apposita dichiarazione di conformità alla normativa vigente. Articolo 24 Difesa dei locali contro le mosche 1. È fatto obbligo ai titolari degli esercizi oggetto del presente regolamento di osservare e fare osservare esattamente tutte le norme legislative, i regolamenti e le ordinanze emanate dalle autorità per la lotta contro le mosche. 2. In particolare, nella stagione estiva, le aperture degli esercizi e dei locali annessi dovranno essere munite di dispositivi atti alla difesa contro le mosche. 3. Le porte di accesso all esterno dovranno essere munite di tende pendule. Articolo 25 Impiego di solventi 1. I procedimenti tecnici di lavorazione, nei quali vengano impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide ed abbondanti aerazioni dell ambiente. 2. Durante le applicazioni o l uso di liquidi o sostanze imfiammabili, devesi evitare che nell esercizio siano accese fiamme o si fumi. Articolo 26 Pulizia del personale 1. Il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e igiene, con speciale riguardo alle mani e alla unghie. 2. Prima di iniziare ciascun servizio e alla presenza del cliente, l addetto al servizio deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone. 11

12 Articolo 27 Esposizione dell autorizzazione e delle tariffe 1. L autorizzazione per l esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento deve essere esposta nei locali dell esercizio stesso, a visione del pubblico, unitamente alle tabelle contenenti l orario di apertura e di chiusura e la tariffa dei corrispettivi per i vari servizi. Articolo 28 Orario di apertura dell esercizio 1. Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi per le attività disciplinate dal presente regolamento saranno determinati dal Sindaco, sentita la Commissione consultiva. 2. Per effetto della classificazione del Comune di Issime quale Comune a prevalente economia turistica, disposta con deliberazione della Giunta regionale n del , è ammessa la facoltà di non effettuare la chiusura nei giorni di domenica e lunedì. In tal caso è fatto obbligo ai titolari delle attività di fissare un altro giorno di riposo settimanale. 3. È fatto obbligo ai titolari delle attività disciplinate dal presente regolamento, di comunicare al Comune l articolazione di orario prescelta, unitamente a ogni sua variazione. Articolo 29 Trasferimento dell esercizio 1. Le imprese che intendono trasferire il loro esercizio da una località all altra del territorio comunale dovranno presentare apposita domanda alla quale dovrà essere allegata una pianta del nuovo locale con chiaramente indicato l edificio in cui si intende trasferire l attività. 2. Il trasferimento e subordinato all accertamento: della distanza minima di cui all articolo 9, comma 1, lettera i); dei requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature, nonché dei requisiti tecnici dei locali. Articolo 30 Cessazione di attività e modifica della titolarità 1. Entro 30 giorni dalla cessazione di attività il titolare deve restituire all ufficio comunale competente l autorizzazione a suo tempo rilasciatagli. 2. In difetto di quanto sopra l autorizzazione deve intendersi revocata salvo proroghe da concedersi a richiesta, presentata nei termini, con provvedimento comunale, sentita la Commissione consultiva. 3. Nel caso in cui il richiedente, in possesso della qualificazione professionale, subentri in una attività esistente e regolarmente autorizzata, questi potrà ottenere dal sindaco una nuova autorizzazione, allegando alla domanda copia del contratto di cessione d azienda, debitamente registrata all Ufficio Registro degli Atti Privati. 4. Gli aventi diritto al mantenimento dell iscrizione all albo delle imprese artigiane ai sensi del 3 comma dell articolo5 della legge 8 agosto 1985 n. 443, possono 12

13 divenire titolari dell autorizzazione purché l attività venga svolta da personale qualificato. Articolo 31 Sospensione e revoca licenza 1. Le autorizzazioni comunali disciplinate dal presente regolamento, possono essere sospese qualora i concessionari non si attengano alle prescrizioni di cui al presente regolamento e alle disposizioni vigenti in materia. 2. La revoca dell'autorizzazione è disposta qualora: a) vengano meno i requisiti soggettivi o oggettivi che ne hanno determinato il rilascio o non sia stata presentata la documentazione richiesta entro i termini di cui al precedente articolo 8; b) mancata attivazione dell'esercizio entro novanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione; c) sospensione dell'attività per oltre trenta giorni senza il preventivo benestare dell'autorità comunale. 3. Il Sindaco può per comprovate necessità o per altri gravi motivi prorogare di tre mesi il termine di attivazione dell'esercizio. I relativi provvedimenti sono notificati al titolare entro sessanta giorni. 4. Nel caso di sospensioni temporanee dell'attività per un periodo superiore a 10 giorni e fino a un massimo di trenta è fatto obbligo di darne preventiva comunicazione al Sindaco. 5. Per periodi superiori a trenta giorni, il Sindaco può autorizzare la sospensione dell'attività fino a 3 mesi eventualmente prorogabili di ulteriori 3 mesi, su richiesta dell'interessato, per motivi di necessità o per altre gravi ragioni da documentare. 6. La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute non comporta la decadenza dell'autorizzazione. 7. Le revoche e le sospensioni delle attività oggetto del presente regolamento, sono disposte dall autorità competente, sentita la Commissione consultiva di cui al precedente articolo 14. Articolo 32 Pubblicità del Regolamento 1. Copia del presente regolamento, sarà tenuta a disposizione pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Articolo 33 Norma di rinvio 1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, valgono le leggi e i regolamenti generali in vigore, e in particolare le disposizioni contenute nella legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n e dalla legge 29 ottobre 1984, n. 735, e nel Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n

14 Articolo 34 Controlli e sanzioni 1. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscano un reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e soggette a sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro, da applicarsi con le modalità previste dal regolamento comunale in materia. 2. Gli agenti della Polizia Municipale, della Forza Pubblica e degli altri Corpi e istituzioni incaricati della vigilanza delle attività previste dal presente regolamento, sono autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli in tutti i locali, anche se presso il domicilio dell esercente, in cui si svolgono le attività previste nel presente regolamento. 3. In caso di esercizio senza autorizzazione il Sindaco ne ordina la cessazione e, in caso di mancata ottemperanza, dispone l esecuzione forzata del provvedimento. Articolo 35 Provvedimenti d urgenza 1. Indipendentemente dall applicazione delle sanzioni contemplate nell articolo precedente, nei casi contingibili e d urgenza determinati da ragioni di igiene, anche se non previsti dal presente regolamento, potranno essere adottati dal Sindaco provvedimenti d ufficio, quali la chiusura dell esercizio, la sospensione della licenza, l allontanamento del personale affetto da malattie infettive e diffusive o non più fisicamente idoneo, la effettuazione di disinfezioni speciali. Articolo 36 Entrata in vigore del presente regolamento 1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo all avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione. --==ooooo==-- Il presente regolamento comunale è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 7 del , divenuta esecutiva in data C:\Documenti\Regolamenti\parrucchieri settembre 2004.doc EC/ Il Segretario comunale Elvina Consol 14

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C O M U N E D I S U E L L I C O M U N E D I S U E L L I (Provincia di Cagliari) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI PARRUCCHIERE E MESTIERI AFFINI 1 ART. 1 Il presente regolamento disciplina le attività di barbiere,

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