COMUNE DI RAVENNA SERVIZIO COMMERCIO, ARTIGIANATO E PUBBLICI ESERCIZI

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1 COMUNE DI RAVENNA SERVIZIO COMMERCIO, ARTIGIANATO E PUBBLICI ESERCIZI REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL ATTIVITA DI ESTETISTA Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n /172 del 23 settembre In vigore dal 13 ottobre ART. 1 Premessa 1

2 1. Il presente regolamento disciplina l attività di Estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990 n. 1 e Legge Regione E.R. n.32 del 4 agosto 1992 e successive modificazioni; 2. L esercizio dell attività di cui al comma 1, svolta in forma individuale o in forma societaria di persone o di capitali, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è soggetto alla normativa predetta, al presente regolamento e ad ogni altra norma legislativa o regolamentare applicabile in materia. ART.2 Definizione 1. L attività di Estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l aspetto estetico modificandolo attraverso l eliminazione o l attenuazione degli inestetismi presenti. 2. A titolo esemplificativo, per attività di Estetista si intendono le attività, in particolare, di: Massaggiatore Visagista Truccatore Manicure Pedicure - Massaggiatore facciale - Depilatore e ogni altro intervento estetico eseguito su tutta la superficie del corpo umano. Sono comprese nelle attività di estetista e soggette all applicazione del seguente Regolamento anche le attività di Abbronzatura e Sauna. 3. E esclusa dall attività di Estetista qualsiasi prestazione che abbia carattere terapeutico. 4. L attività di estetista può essere svolta con l attuazione di tecniche manuali, con l utilizzo di apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990 n. 1 e con l applicazione di prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986 n. 713 e successive modifiche. ART.3 Modalità di svolgimento dell attività 1. Tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che intendono esercitare l attività di estetista devono munirsi di apposita autorizzazione amministrativa. 2. Requisito indispensabile per poter svolgere l attività di estetista è il possesso della qualificazione professionale di cui all art. 3 della legge n. 1 del 4 gennaio 1990 che deve essere posseduta: a) nelle imprese individuali: dal titolare; b) nelle imprese gestite in forma societaria: dai soci partecipanti che svolgono l attività in modo professionale espletando tutte le mansioni complesse inerenti l attività, o dal direttore dell azienda. 3. In ogni caso tutti gli addetti che esercitano professionalmente, ossia sistematicamente ed abitualmente tale attività, devono essere in possesso della qualificazione professionale di cui al 2 comma. 2

3 4. I soci partecipanti, i collaboratori familiari, i dipendenti e gli apprendisti che non sono in possesso della qualifica professionale di estetista, operano sotto la diretta responsabilità del titolare, socio partecipante o direttore dell azienda, rispettivamente in possesso di tale qualifica. 5. I locali in cui viene svolta l attività di estetista devono risultare conformi alla normativa urbanistica, edilizia, ed igienico-sanitario e alle disposizioni del presente regolamento. 6. Non è ammissibile il rilascio di più autorizzazioni di estetista in uno stesso locale o in locali fra loro comunicanti. 7. Un impresa esercitata in forma individuale non può essere titolare di più autorizzazioni di estetista, salvo le eccezioni previste al punto 5 dell art.4 del presente regolamento e salvo il caso in cui, nelle eventuali varie sedi decentrate, operino a tempo pieno collaboratori familiari in possesso della prescritta qualificazione professionale; 8. Un impresa esercitata in forma di società, salvo le eccezioni previste dal presente regolamento, può essere titolare di più autorizzazioni di estetista, purché in sedi diverse, nei seguenti termini: a) un impresa societaria avente i requisiti di cui alla legge n. 443/85 e successive modificazioni, e quindi iscrivibile all Albo delle Imprese Artigiane, può divenire titolare di più autorizzazioni di estetista relative ad esercizi diversi, pari al numero dei soci qualificati, a condizione che in ciascun esercizio operi manualmente un socio qualificato b) un impresa societaria non avente i requisiti di cui alla legge n. 443/85 e successive modifiche, può divenire titolare di più autorizzazioni di estetista relative ad esercizi diversi, a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa in possesso della prescritta qualificazione professionale. 9. L attività di estetista, nel rispetto di quanto previsto, per i locali, dalla normativa urbanistica, edilizia ed igienico-sanitario, può essere svolta anche unitariamente alle attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna in forma di imprese autonome esercitate nella medesima sede, ovvero mediante una delle forme di società previste dal 2 comma dell art. 3 della legge 443/85 e successive modifiche. In tale ultimo caso i soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l esercizio delle rispettive attività e verrà rilasciata un autorizzazione per ogni attività. 10. E vietato l esercizio dell attività di estetista in forma ambulante o mediante posteggi. 11. L esecuzione di prestazioni in luogo diverso dalla sede autorizzata è ammessa purché effettuata dal titolare dell impresa ovvero dai propri addetti in possesso di qualifica professionale nei seguenti ambiti: a) presso la dimora del cliente in caso di malattia, difficoltà di deambulazione o in occasione di particolari eventi che non consentano l accesso all esercizio. b) nelle sedi in cui hanno svolgimento manifestazioni inerenti la moda o lo spettacolo, nelle fiere, mostre, convegni o all interno di strutture adibite ad altri usi di carattere commerciale, artigianale o di pubblico spettacolo e gratuitamente; c) In via generale, nelle caserme negli ospedali, nelle case di cura e nelle case di riposo. ART. 4 Autorizzazione amministrativa 1. L autorizzazione amministrativa per l esercizio dell attività di estetista è valida per l intestatario della stessa (persona fisica o giuridica) e per i locali in essa espressamente indicati. 3

4 2. L autorizzazione deve contenere tutti i dati relativi al titolare nonché alla persona preposta per la direzione dell azienda in caso di società diversa da quelle previste dalla legge 443/85 e successive modifiche, inoltre deve contenere tutti i dati relativi all ubicazione dell esercizio. 3. L autorizzazione per l esercizio dell attività di estetista può essere rilasciata in forma permanente oppure in forma temporanea. 4. Le autorizzazioni in forma temporanea vengono rilasciate solo nelle località balneari e per il solo periodo turistico-balneare dal 1 maggio al 30 Settembre e, per il rinnovo, deve essere presentata domanda al Sindaco entro il 31 marzo di ogni anno pena, la revoca del titolo. 5. In via generica è consentito ad un impresa titolare di autorizzazione permanente di essere anche titolare di autorizzazione temporanea in località balneare e viceversa. ART. 5 Domanda e relativa documentazione 1. Chiunque intende: a) ottenere una nuova autorizzazione; b) trasferire l esercizio in nuovi locali; c) modificare i locali oggetto dell attività; d) subentrare nella titolarità di una autorizzazione già esistente; e) tramutare l autorizzazione da temporanea-stagionale a permanente o viceversa; deve presentare una domanda indirizzata al Sindaco in carta legale. 2. La domanda deve contenere le generalità dell interessato ovvero la ragione sociale e le generalità del legale rappresentante in caso di società, l esatta individuazione dei locali oggetto dell attività e l ubicazione territoriale. Qualora trattasi di locali di nuova costruzione l accoglimento della domanda è subordinato all avvenuto avvio dei lavori edificatori nonché all individuazione del cosiddetto punto di accesso, funzionale alla determinazione della distanza da analoghi esercizi; 3. La domanda deve essere corredata di: a) attestazione o autocertificazione comprovante il possesso della prevista qualificazione professionale; b) planimetria dei locali recante l indicazione dei vani ad uso laboratorio nonché del relativo punto di accesso; c) dichiarazione attestante la disponibilità dei locali; d) copia dell atto di cessione o affitto d azienda oppure copia della relativa dichiarazione notarile, nel caso di subingresso. 4. Qualora il richiedente sia una società non in possesso dei requisiti per l iscrizione all Albo delle Imprese artigiane di cui alla legge n.443/85, la domanda di autorizzazione deve contenere l indicazione della persona cui è affidata la direzione dell azienda, corredata dalla documentazione attestante il possesso della qualificazione professionale che può anche essere autocertificata. 5. In caso di variazione della ragione sociale deve esserne data comunicazione scritta al Sindaco, corredata di attestazione o autocertificazione comprovante il possesso della qualificazione professionale di eventuali nuovi soci partecipanti. ART. 6 Zone 4

5 1. Il territorio comunale, ai fini del presente Regolamento, è suddiviso in zone come di seguito distinte: 1) Zona Centro Storico: area compresa all interno delle mura antiche di Ravenna; 2) Zona Periferica: area compresa fra le mura antiche e i cartelli stradali di località indicanti Ravenna; 3) Zona Balneare: area relativa alle zone costiere ( Lido di Savio, Lido di Classe, Lido di Dante, Lido Adriano, Punta Marina, Marina di Ravenna, Porto Corsini, Marina Romea, Casalborsetti.) 4) Zona Forese: area del restante territorio comunale; ART. 7 Criteri per il rilascio delle autorizzazioni 1. L insediamento di nuovi esercizi o il trasferimento di esercizi già esistenti in altra sede è subordinato al rispetto di una distanza minima da altri esercizi preesistenti o già autorizzati per la stessa attività anche se non ancora avviati come di seguito specificato: a) l insediamento di nuovi esercizi (compresi i trasferimenti fuori zona) potrà avvenire a condizione che la distanza da altri esercizi dello stesso genere preesistenti non sia inferiore a m. 300 con una tolleranza del 10%, fatta eccezione per gli insediamenti nelle località balneari che potranno avvenire sulla base dei seguenti criteri: gli esercizi permanenti devono rispettare la distanza minima di m.300 con tolleranza del 10% da altri esercizi analoghi permanenti e di m. 50 con tolleranza del 10% da altri esercizi analoghi temporanei; gli esercizi temporanei devono rispettare la distanza minima di m. 300 con tolleranza del 10% da altri esercizi analoghi temporanei e di m. 50 con tolleranza del 10% da altri esercizi analoghi permanenti. b) il trasferimento nell ambito della stessa zona di esercizi già esistenti all entrata in vigore del presente regolamento potrà avvenire a condizione che la distanza da altri esercizi dello stesso genere preesistenti non sia inferiore a m. 50 con tolleranza del 10%; c) gli esercizi attivati con i criteri di cui al presente regolamento potranno trasferirsi nell ambito della stessa zona ad una distanza non inferiore a m. 50 con una tolleranza del 10% da altri esercizi analoghi preesistenti, solo dopo 3 (tre) anni di anzianità con riferimento al titolare originario; per ogni altro caso valgono le distanze previste per le nuove attività. 2. Ai fini dell applicazione dei suddetti criteri, per distanza si intende lo spazio esistente tra gli esercizi in esame misurato sul percorso pedonale più breve che collega i punti di accesso dei locali, indipendentemente dalla regolamentazione dei passaggi pedonali. 3. In caso di sfratto esecutivo ovvero di comprovate gravi necessità pregiudicanti l esercizio dell attività, il trasferimento può essere autorizzato anche fuori zona purché siano rispettate le distanze di cui al punto b). 4. In deroga a quanto previsto al punto 1 - lett. a) del presente articolo è sempre possibile il rilascio di una nuova autorizzazione per l esercizio dell attività di estetista sia a carattere permanente che temporaneo nei seguenti casi: nell ambito di Centri Commerciali, Industriali, Artigianali qualora consentito da specifiche norme; all interno di Ospedali, Case di Cura, Case di riposo, Caserme, Carceri, Campeggi, Villaggi Turistici e Stazioni ferroviarie, marittime e tranviarie. L esercizio così autorizzato non può essere trasferito all esterno della struttura in cui è stato autorizzato. ART. 8 Commissione comunale 1. Il Sindaco nomina la Commissione Comunale consultiva così composta: a) Sindaco o suo delegato, che la presiede; 5

6 b) tre rappresentanti della categoria artigianale, designati dalle Organizzazioni di categoria più rappresentative a livello comunale; c) tre rappresentanti dei lavoratori dipendenti, designati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore più rappresentative a livello nazionale; d) un rappresentante dell Azienda USL; e) Comandante della Polizia Municipale o suo delegato; f) un rappresentante della Commissione Provinciale per l Artigianato residente nel Comune di Ravenna. La funzione di Segretario viene svolta da un dipendente dell ufficio comunale competente. Assiste alle sedute il Dirigente del predetto ufficio. 2. La Commissione è competente ad esprimere il proprio parere, obbligatorio ma non vincolante nei seguenti casi : a) adozione del Regolamento comunale disciplinante l esercizio delle attività di Estetista e sue eventuali modifiche; b) risoluzione e definizione di ogni altra problematica di carattere generale o particolare riguardante le attività di cui al presente regolamento che il Sindaco o suo delegato, o il Dirigente del Servizio competente, ritenga opportuno sottoporre al suo esame. 3. La Commissione è riunita validamente quando è presente un numero di membri pari ad almeno la metà più uno dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole o contrario di almeno la metà più uno dei presenti. 4. Ai fini del calcolo del quorum necessario per la validità della votazione, l astensione dal voto è equiparata a voto contrario. 5. Qualora la votazione abbia esito pari, prevale il voto del Presidente. 6. La Commissione dura in carica per tutto il periodo corrispondente al mandato del Sindaco. ART. 9 Subingresso 1. Il trasferimento in proprietà o in gestione dell esercizio per atto tra vivi o per causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell autorizzazione a chi subentra nell attività purché il trasferimento stesso attenga anche alla cessione o all affitto dell azienda alla quale l autorizzazione si riferisce e la parte subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia e dal presente regolamento. 2. La parte subentrante per atto tra vivi, in possesso di qualificazione professionale, può continuare l attività della parte cedente solo dopo aver trasmesso all Amministrazione Comunale la domanda di subentro, comprendente, tra l altro, l orario di apertura al pubblico dell esercizio, se modificato rispetto a quello applicato dalla parte cedente. La parte subentrante deve, nel termine di sei mesi ottenere l autorizzazione ed iniziare l attività e qualora ciò non avvenga decade dal diritto di esercitare l attività del cedente. Nel caso di comprovata necessità tale termine può essere prorogato per un periodo massimo di un anno. La parte subentrante per atto tra vivi, non in possesso della qualificazione professionale o che non dimostri il titolo di disponibilità dell azienda, non può iniziare l attività, né può cedere ad altri l azienda in questa fase, e, se non consegue la qualificazione professionale entro 6 (sei) mesi dalla data di acquisto del titolo, decade dal diritto di continuare l attività del dante causa. 3. La parte subentrante per causa di morte non in possesso di qualificazione professionale ha facoltà di: 6

7 chiedere l autorizzazione alla sospensione dell attività per un periodo massimo di anni 1 (uno) dalla data del decesso del titolare; chiedere, entro 180 giorni dalla data del decesso del titolare l autorizzazione alla continuazione dell attività del dante causa per un periodo massimo di 5 (cinque) anni, purché all interno dell esercizio l attività venga svolta da persona in possesso della qualificazione professionale. 4. Il rilascio dell autorizzazione è, in ogni caso subordinato all acquisizione della necessaria documentazione e dell idoneità igienico-sanitario dei locali. ART. 10 Istruttoria per il rilascio di autorizzazioni per nuovi esercizi e per trasferimento di esercizi già esistenti 1. Le domande relative all apertura di nuovi esercizi e al trasferimento di esercizi già esistenti in altra sede vengono esaminate tenendo conto dell ordine cronologico di presentazione. 2. L ufficio competente, verificata la regolarità delle domande e dei documenti indicati all art. 5, avvia l istruttoria della pratica. Accertata l esistenza della distanza minima da altri esercizi analoghi preesistenti di cui ai punti a) b) e c) dell art. 7, l ufficio comunica all interessato la determinazione di accoglimento della domanda. 3. Il rilascio dell autorizzazione è subordinato all acquisizione, entro il termine di 180 giorni dalla data di ricevimento della determinazione di accoglimento della domanda, di tutti i documenti mancanti nonché dell idoneità urbanistica edilizia e sanitaria del laboratorio, necessari per la definizione dell istruttoria. In caso di comprovata necessità il suddetto termine può essere prorogato fino ad un periodo massimo di un anno. Scaduto il termine il provvedimento di accoglimento viene dichiarato decaduto. 4. L esercizio può essere attivato solo quando il titolare è in possesso di autorizzazione amministrativa. ART. 10 bis Tramutazione di autorizzazione da permanente a temporanea-stagionale o viceversa 1. Le domande relative alla tramutazione di autorizzazione da permanente a temporanea-stagionale o viceversa, vengono esaminate tenendo conto dell ordine cronologico di presentazione. Nella domanda dovrà, comunque, essere dichiarato che il locale non ha subito variazioni di sorta. 2. L ufficio comunale competente, verificata la regolarità della domanda, avvia l istruttoria della pratica e, qualora sia stata accertata l esistenza della distanza minima da altri esercizi analoghi (sia permanenti che stagionali) di cui alla lettera a) dell art. 7, rilascia l autorizzazione richiesta. ART. 11 Revoca dell autorizzazione 7

8 1. La mancata attivazione di un esercizio permanente nei tre mesi successivi alla data del rilascio del relativo titolo, comporta la revoca dell autorizzazione concessa. 2. La chiusura non autorizzata per oltre un mese di un esercizio permanente già attivato, comporta la revoca dell autorizzazione. 3. La mancata presentazione per il rinnovo dell autorizzazione temporanea entro i termini stabiliti, comporta la revoca dell autorizzazione. 4. La mancata attivazione di un esercizio stagionale entro un mese dalla data di inizio di validità del relativo titolo, comporta la revoca dell autorizzazione. 5. La chiusura non autorizzata per oltre 15 giorni di un esercizio stagionale già attivato, comporta la revoca della autorizzazione. 6. L autorizzazione concessa viene altresì revocata in ogni caso in cui non vengono rispettati i termini e i criteri stabiliti dal presente regolamento. 7. Il provvedimento di revoca verrà notificato all interessato che sarà tenuto a restituire il titolo comprovante l autorizzazione. 8. Qualora il titolare sia impossibilitato ad aprire o mantenere aperto l esercizio o non abbia rinnovato l autorizzazione stagionale per cause indipendenti dalla sua volontà (escluso il caso di malattia), potrà essere concesso su specifica domanda dell interessato, previ accertamenti, un congruo periodo di proroga la cui durata, in ogni caso, non dovrà essere superiore a dodici mesi. Nel caso, invece, gli impedimenti suddetti siano determinati da problemi di salute, l interessato dovrà darne comunicazione scritta, corredata da certificato medico, all ufficio comunale competente che ne prenderà semplicemente atto; il periodo di chiusura dell esercizio non dovrà comunque superare i dodici mesi. Qualora trattasi di comprovata grave malattia, la chiusura dell esercizio potrà, eccezionalmente, protrarsi per altri dodici mesi. ART. 12 Orari e tariffe 1. L apertura al pubblico degli esercizi è disciplinata dal Sindaco con propria ordinanza, sentite le proposte delle organizzazioni di categoria più rappresentative a livello comunale. 2. E fatto obbligo ai titolari dell attività di cui al presente regolamento, di esporre in modo visibile dall esterno gli orari di apertura e di chiusura dell esercizio, secondo le modalità più precisamente stabilite dal Sindaco con l ordinanza di cui al comma precedente. 3. E altresì obbligatoria l esposizione in modo chiaro e visibile delle tariffe aziendali di prestazione praticate alla clientela. ART. 13 Norme igenico-sanitarie 1. E fatto obbligo a tutti coloro che svolgono l attività disciplinata dal presente Regolamento, fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti in ordine ai requisiti di carattere igenico-sanitario dei locali oggetto dell attività, di dotarsi di attrezzature e di suppellettili idonee sotto il profilo igenico-sanitario e di osservare, nei procedimenti tecnici utilizzati, ogni prescrizione derivante da leggi e regolamenti vigenti in materia o impartita dai competenti organi. 8

9 ART. 14 Adeguamento alla Legge N.1/90 1. Tutte le attività di Estetista che vengono svolte all interno di Palestre, Club, Circoli Privati e qualsiasi altro luogo anche a titolo gratuito, sono soggette all autorizzazione prevista dal presente Regolamento ed alle disposizioni di cui alla Legge n. 1/ Le apparecchiature abbronzanti contemplate nella tabella allegata alla Legge n.1/90, messe a disposizione della clientela nei circoli privati, palestre e qualsiasi altro luogo anche a titolo gratuito, compresi i centri di abbronzatura, anche se possono essere utilizzate in modo autosufficiente, concretizzano la fattispecie dell attività di Estetica soggetta alle norme di cui alla Legge n. 1/90 e al presente Regolamento. ART. 15 Sanzioni 1. Le infrazioni al presente regolamento sono punite, salvo che il fatto costituisca reato, con l applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente, disciplinate con specifiche ordinanze. ART. 16 Decorrenza 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione che lo approva. Dalla sua entrata in vigore è abrogato il Regolamento Comunale per la disciplina dell attività di estetista approvato con provvedimento consiliare n /191 del 12/10/ E fatto salvo l esercizio dell attività di estetista da parte della imprese che alla data di entrata in vigore del presente regolamento siano munite di regolare autorizzazione. ******** 9

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