Dossier del Servizio Studi sull A.S. n. 1642
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1 XVII legislatura Dossier del Servizio Studi sull A.S. n "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio" novembre 2014 n. 178
2 Servizio Studi (Consigliere parlamentare anziano: F. Marcelli) tel _2114 Segreteria tel _2451 Uffici ricerche e incarichi Documentazione Settori economico e finanziario Vladimiro Satta _2057 (Compito particolare: R. Loiero) _2424 Letizia Formosa _2135 Maria Paola Mascia _3369 Questioni del lavoro e della salute Simone Bonanni _2932 Capo ufficio: M. Bracco _2104 Luciana Stendardi _2928 Michela Mercuri _3481 Attività produttive e agricoltura Beatrice Gatta _5563 Capo ufficio: G. Buonomo _3613 Ambiente e territorio Capo ufficio: R. Ravazzi _3476 Infrastrutture e trasporti Capo ufficio: F. Colucci _2988 Questioni istituzionali, giustizia e cultura Capo ufficio: L. Borsi _3538 Capo ufficio: F. Cavallucci _3443 Politica estera e di difesa Capo ufficio: A. Mattiello _2180 Capo ufficio: A. Minichiello _4761 Questioni regionali e delle autonomie locali Capo ufficio: F. Marcelli _2114 Legislazione comparata e CERDP Capo ufficio: L. Gianniti _2134 I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
3 XVII legislatura Dossier del Servizio Studi sull A.S. n "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio" novembre 2014 n. 178 Classificazione Teseo: Reddito di capitale. Società finanziarie. Evasioni fiscali. Società costituite all'estero. Agevolazioni fiscali.
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5 I N D I C E SINTESI DEL CONTENUTO... 7 SCHEDE DI LETTURA Articolo 1, comma 1 (art. 5-quater del d.l. 167/90) (Collaborazione volontaria) Scheda di lettura Articolo 1, comma 1 (art. 5-quinquies del d.l. 167/90) (Effetti della procedura di collaborazione volontaria) Scheda di lettura Articolo 1, comma 1 (art. 5-sexies del d.l. 167/90) (Ulteriori disposizioni in materia di collaborazione volontaria) Scheda di lettura Articolo 1, comma 1 (art. 5-septies del d.l. 167/90) (Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero) Scheda di lettura Articolo 1, comma 2 (Ulteriori destinatari della procedura) Scheda di lettura Articolo 1, comma 3 (Richiesta di accesso e versamento) Scheda di lettura Articolo 1, comma 4 (Applicazione alla procedura di collaborazione volontaria di norme introdotte dal comma 1) Scheda di lettura Articolo 1, comma 5 (Esclusione della punibilità e diminuzione della pena nei confronti dei concorrenti nel reato) Scheda di lettura Articolo 1, comma 6 (Responsabilità erariale dei funzionari dell'amministrazione finanziaria) Scheda di lettura Articolo 1, commi 7 e 8 (Destinazione sanzioni) Scheda di lettura... 51
6 Articolo 1, comma 9 (Disposizioni circa l'assunzione di personale dell'agenzia delle entrate e circa il personale dell'agenzia delle dogane e dei monopoli) Scheda di lettura...55 Articolo 2 (Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227) Scheda di lettura...59 Articolo 3 (Modifiche al codice penale in materia di autoriciclaggio) Scheda di lettura...61 Articolo 4 (Copertura finanziaria) Scheda di lettura...65 D.L. 28 GIUGNO 1990, N. 167, CON LE MODIFICHE PREVISTE DALL'A.S. N. 1642, IN CORSO DI ESAME AL SENATO...67 ARTICOLI QUATER DEL CODICE PENALE, CON LE MODIFICHE PREVISTE DALL'A.S. N. 1642, IN CORSO DI ESAME AL SENATO...79
7 SINTESI DEL CONTENUTO
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9 A.S. n Sintesi del contenuto Articolo 1, comma 1 (art. 5-quater del d.l. 167/90) (Collaborazione volontaria) L'articolo 5-quater - introdotto nel decreto-legge n. 167 del 1990 dall'articolo 1 del disegno di legge in commento - individua gli elementi principali della procedura di disclosure. Destinatario della procedura è chiunque abbia violato gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi della detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività finanziarie estere di cui all'articolo 4, comma 1, del richiamato D.L. n. 167 del Potranno accedere alla procedura le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici ed equiparate (ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi TUIR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986) che abbiano violato i suddetti obblighi fino al 30 settembre Le violazioni devono avvenire in materia di imposte sui redditi, sostitutive, Irap e IVA, nonché relativamente alla dichiarazione dei sostituti d'imposta. La procedura, in particolare, dispone che l'autore della violazione debba: a) indicare spontaneamente all'amministrazione finanziaria tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, fornendo i relativi documenti e una serie di informazioni riguardanti i redditi che servirono per costituire o acquistare le attività, i redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione, nonché i documenti e le informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili, non connessi con le attività costituite o detenute all'estero, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1; b) versare le somme dovute in base all'invito dell'amministrazione finanziaria di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 218 del 1997 entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione e secondo le ulteriori modalità (comunicazione di adesione al competente ufficio unita alla quietanza dell'avvenuto pagamento dell'unica rata) indicate nel comma 1-bis del medesimo articolo, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione, oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1. Il versamento può essere eseguito in unica soluzione, ovvero essere ripartito in tre rate mensili di pari importo. Il comma 2 dell'articolo 5-quater dispone che la collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali relativi all'ambito 9
10 A.S. n Sintesi del contenuto oggettivo di applicazione della procedura stessa. La preclusione opera anche se la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. Il comma 3 dell'articolo 5-quater dispone che l'agenzia delle entrate abbia trenta giorni di tempo per comunicare all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria per l'utilizzo dell'informazione ai fini dell'esclusione della punibilità per i delitti di cui all'articolo 5-quinquies, comma 1, lettere a) e b) (cfr. infra). Il comma 4 dell'articolo 5-quater prevede che ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, e qualora ricorrano congiuntamente le condizioni previste dall'articolo 5-quinquies, commi 4, primo periodo, lettera c), 5 e 7 (cfr. infra), per la determinazione dei periodi d'imposta per i quali non sono scaduti i termini di accertamento, non si applica il raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78 del Il comma 5 dell'articolo 5-quater dispone che la procedura di collaborazione volontaria possa essere attivata fino al 30 settembre 2015 e che tra la data di ricevimento della richiesta di collaborazione volontaria e quella di decadenza dei termini per l'accertamento e dei termini per la notifica dell'atto di contestazione debbano intercorrere non meno di novanta giorni. Qualora entro detti termini, l'autore della violazione non abbia proceduto alla definizione mediante adesione ai contenuti dell'invito o alla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione e alla definizione agevolata, i termini sono automaticamente prorogati fino a concorrenza dei novanta giorni. Il comma 6 dell'articolo 5-quater stabilisce che entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione il direttore dell'agenzia delle entrate debba individuare specifiche disposizioni per gli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute in Svizzera dai residenti nel comune di Campione d'italia, già esonerati dalla dichiarazione delle disponibilità detenute presso istituti elvetici. Articolo 1, comma 1 (art. 5-quinquies del d.l. 167/90) (Effetti della procedura di collaborazione volontaria) L'articolo 5-quinquies - introdotto nel decreto-legge n. 167 del 1990 dall'articolo 1 del disegno di legge in commento - indica gli effetti della procedura di collaborazione volontaria, sia sul piano sanzionatorio penale tributario, sia dal punto di vista delle sanzioni amministrative tributarie. Sul piano penale si dispone che nei confronti del contribuente che si avvale della procedura di collaborazione volontaria è esclusa la punibilità per i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o mediante altri artifici, di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione, di cui agli articoli da 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 10
11 A.S. n Sintesi del contenuto 74 del 2000, nonché per i delitti di omesso versamento di ritenute certificate e omesso versamento di IVA, di cui agli articoli 10-bis e 10-ter del medesimo decreto legislativo. E' esclusa inoltre la punibilità per i delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previste dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, commessi in relazione ai delitti sopra citati. Le condotte riguardanti il delitto di autoriciclaggio previste dall'articolo 648-ter.1 del codice penale, come introdotto dal disegno di legge in esame, non sono punibili, se commesse in relazione ai delitti richiamati, sino alla data del 30 settembre 2015, entro la quale può essere attivata la procedura di collaborazione volontaria. Il medesimo articolo chiarisce anche quali sono gli effetti della collaborazione volontaria dal punto di vista delle sanzioni amministrative tributarie, consentendo di comminare una pena inferiore al minimo edittale in presenza di specifiche condizioni. Inoltre, sono previste misure idonee a garantire, in caso di trasferimento delle attività presso altro intermediario, che l'amministrazione finanziaria italiana possa continuare ad ottenere le informazioni necessarie, pena il pagamento di una sanzione pari alla metà di quella già pagata dal contribuente a seguito della procedura di collaborazione volontaria. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni per le violazioni dichiarative è ricondotto alle regole di cui al decreto legislativo n. 472 del 1997, recante la disciplina generale in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie. Sono infine dettate le norme sulle conseguenze del mancato versamento tempestivo delle somme dovute per effetto della collaborazione volontaria: in tale ipotesi, la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e non si producono gli effetti penali e tributari. Articolo 1, comma 1 (art. 5-sexies del d.l. 167/90) (Ulteriori disposizioni in materia di collaborazione volontaria) L'articolo 5-sexies - introdotto nel decreto-legge n. 167 del 1990 dall'articolo 1 del disegno di legge in commento - attribuisce al direttore dell'agenzia delle entrate il compito di disciplinare le modalità di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi debiti tributari. Articolo 1, comma 1 (art. 5-septies del d.l. 167/90) (Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero) L'articolo 5-septies - introdotto nel decreto-legge n. 167 del 1990 dall'articolo 1 del disegno di legge in commento - prevede il reato di esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero nell'ambito della procedura di 11
12 A.S. n Sintesi del contenuto collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater, anch'esso introdotto nel citato decreto legge dall'articolo 1 in commento e già in precedenza sunteggiato. Articolo 1, comma 2 (Ulteriori destinatari della procedura) Il comma 2 individua quali soggetti che possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria prevista dalle disposizioni di cui al comma 1 anche contribuenti diversi da quelli indicati nell articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 e i contribuenti destinatari degli obblighi dichiarativi ivi previsti che vi abbiano adempiuto correttamente. Articolo 1, comma 3 (Richiesta di accesso e versamento) Il comma 3 individua gli adempimenti cui sono tenuti i contribuenti che intendono accedere alla procedura. Essi consistono nella presentazione di apposita richiesta di accesso e nella effettuazione del versamento delle somme dovute in base all invito di cui all articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, ovvero le somme dovute in base all accertamento con adesione. Articolo 1, comma 4 (Applicazione alla procedura di collaborazione volontaria di norme introdotte dal comma 1) Il comma 4 rende applicabili alla procedura di collaborazione volontaria definita dal comma 2 (contribuenti diversi da quelli che abbiano violato gli obblighi dichiarativi relativi alla compilazione del quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi, nonché contribuenti destinatari degli stessi obblighi dichiarativi che vi abbiano adempiuto correttamente) alcune disposizioni introdotte dal comma 1 dell'articolo1. Articolo 1, comma 5 (Esclusione della punibilità e diminuzione della pena nei confronti dei concorrenti nel reato) Il comma 5 prevede che l'esclusione della punibilità prevista dall'articolo 5- quinquies, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, introdotto dal 12
13 A.S. n Sintesi del contenuto comma 1 del presente articolo, operino nei confronti di tutti coloro che hanno commesso o concorso a commettere i delitti in commento. Articolo 1, comma 6 (Responsabilità erariale dei funzionari dell'amministrazione finanziaria) Il comma 6 interviene in materia di responsabilità erariale dei funzionari dell'amministrazione finanziaria modificando il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 29 del decreto-legge n. 78 del Questa disposizione, con riferimento ad alcuni casi tassativamente enumerati, limita la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica alle ipotesi di dolo. Le modifiche proposte estendono l'applicabilità della sopra richiamata disposizione agli accordi in materia di ruling internazionale conclusi dall'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge n. 269 del 2003, alle procedure previste in via generale per l'irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997, nonché al fine della definizione delle procedure amichevoli relative a contribuenti individuati, previste dalle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi e dalla convenzione 90/436/CEE. Articolo 1, commi 7 e 8 (Destinazione sanzioni) Il comma 7 destina le entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotti dal comma 1, nonché quelle derivanti dall'attuazione dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione a quattro finalità: pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale, anche prevedendo l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno; esclusione dai medesimi vincoli del PSI delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi dell'unione europea e di quelle derivanti dal riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione; investimenti pubblici; Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n Il comma 8 affida ad appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle entrate di cui al comma 7 tra le finalità ivi indicate, nonché per l'attribuzione delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato, di cui al medesimo comma 7, per ciascuna finalizzazione. 13
14 A.S. n Sintesi del contenuto Articolo 1, comma 9 (Disposizioni circa l'assunzione di personale dell'agenzia delle entrate e circa il personale dell'agenzia delle dogane e dei monopoli) La lettera a) autorizza l'agenzia delle entrate a procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato - aggiuntive rispetto a quelle già autorizzate dalla normativa vigente - nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 4,5 milioni di euro per il 2014, 24 milioni per il 2015, 41,5 milioni per il 2016 e 55 milioni euro a decorrere dal 2017, assicurando la priorità agli idonei inseriti in graduatorie vigenti. La lettera b) conferma l'autorizzazione per l'agenzia delle dogane a procedere ad assunzioni di personale nella misura di per 34 milioni per il 2008, 46 milioni per il 2009 e 62 milioni annui a decorrere dal 2010, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), e stabilisce che tali risorse possono essere utilizzate anche per il passaggio del personale tra le sezioni del ruolo del personale non dirigenziale dell'agenzia delle dogane e dei monopoli. Articolo 2 (Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227) Il comma 3 innalza il limite al di sotto del quale non vi è l'obbligo di indicazione nella dichiarazione dei redditi relativamente ai depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero, portandolo a euro a fronte degli attuali euro. Articolo 3 (Modifiche al codice penale in materia di autoriciclaggio) Il comma 3 del presente articolo inserisce il nuovo articolo 648-ter.1 nel codice penale dedicato al reato di autoriciclaggio. Esso punisce chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, sostituisce, trasferisce ovvero impiega in attività economiche o finanziarie, nonché imprenditoriali o speculative, denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Il medesimo articolo prevede poi alcune circostanze aggravanti e attenuanti speciali e stabilisce che la nuova disposizione incriminatrice si applichi anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. Inoltre il nuovo reato di 14
15 A.S. n Sintesi del contenuto autoriciclaggio è inserito anche nell'articolo 648-quater del codice penale - che contiene alcune previsioni speciali in materia di confisca per i delitti di riciclaggio e impiego di beni di provenienza illecita - nonché nella disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 25-octies del decreto legislativo n. 231 del 2001). Ulteriori disposizioni dell'articolo in esame riguardano l'innalzamento dei limiti edittali della multa per i delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - previsti rispettivamente dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale - in analogia con quanto previsto dalla nuova disposizione in materia di autoriciclaggio. Articolo 4 (Copertura finanziaria) Il comma 1 stabilisce che all'onere derivante dall'articolo 1, comma 9, lettera a), pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decretolegge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n Il comma 2 contiene la consueta clausola di autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 15
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17 SCHEDE DI LETTURA
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19 A.S. n Articolo 1, comma 1 (art. 5-quater del d.l. 167/90) Articolo 1, comma 1 (art. 5-quater del d.l. 167/90) (Collaborazione volontaria) 1. Dopo l'articolo 5-ter del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono inseriti i seguenti: «Art. 5-quater. -- (Collaborazione volontaria) L'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, commessa fino al 30 settembre 2014, può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato, per la definizione delle sanzioni per le eventuali violazioni di tali obblighi e per la definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio di cui alla lettera b) per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, nonché per le eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta. A tal fine deve: a) indicare spontaneamente all'amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, unitamente ai documenti e alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, non connessi con le attività costituite o detenute all'estero, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1; b) versare le somme dovute in base all'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione e secondo le ulteriori modalità indicate nel comma 1- bis del medesimo articolo per l'adesione ai contenuti dell'invito, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il versamento può essere eseguito in unica soluzione ovvero essere ripartito, su richiesta dell'autore della violazione, in tre rate mensili di pari importo. Il pagamento della prima rata deve essere effettuato nei termini e con le modalità di 19
20 A.S. n Articolo 1, comma 1 (art. 5-quater del d.l. 167/90) cui alla presente lettera. Il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura. 2. La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria indicato al comma 1 del presente articolo. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona. 3. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti indicati al comma 1, lettera b), l'agenzia delle entrate comunica all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria, per l'utilizzo dell'informazione ai fini di quanto stabilito all'articolo 5-quinquies, comma 1, lettere a) e b). 4. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, per la determinazione dei periodi d'imposta per i quali non sono scaduti i termini di accertamento, non si applica il raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, comma 2-bis, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, qualora ricorrano congiuntamente le condizioni previste dall'articolo 5-quinquies, commi 4, primo periodo, lettera c), 5 e 7 del presente decreto. 5. La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre Tra la data di ricevimento della richiesta di collaborazione volontaria e quella di decadenza dei termini per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dei termini per la notifica dell'atto di contestazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, intercorrono non meno di novanta giorni. In difetto e in mancanza, entro detti termini, della definizione mediante adesione ai contenuti dell'invito o della sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione e della definizione agevolata relativa all'atto di contestazione per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, secondo quanto previsto al comma 1, lettera b), del presente articolo, il termine di decadenza per la notificazione dell'avviso di accertamento e quello per la notifica dell'atto di contestazione sono automaticamente prorogati, in deroga a quelli ordinari, fino a concorrenza dei novanta giorni. 6. Per i residenti nel comune di Campione d'italia, già esonerati dalla compilazione del modulo RW in relazione alle disponibilità detenute presso istituti elvetici derivanti da redditi di lavoro, da trattamenti pensionistici nonché da altre attività lavorative svolte direttamente in Svizzera da soggetti residenti nel suddetto comune, il direttore dell'agenzia delle entrate adotta, con proprio provvedimento, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, specifiche disposizioni relative agli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute 20
21 A.S. n Articolo 1, comma 1 (art. 5-quater del d.l. 167/90) in Svizzera in considerazione della particolare collocazione geografica del comune medesimo. L'articolo 5-quater - introdotto nel decreto-legge n. 167 del 1990 dall'articolo 1 del disegno di legge in commento - individua gli elementi principali della procedura di disclosure. Destinatario della procedura è chiunque abbia violato gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi della detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività finanziarie estere di cui all'articolo 4, comma 1, del richiamato D.L. n. 167 del Si rammenta che il citato articolo 4, comma 1, del D.L. n. 167 del 1990 obbliga le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia ad indicare nella dichiarazione annuale dei redditi gli investimenti all'estero ovvero le attività finanziarie estere detenuti. Sono parimenti tenuti all'obbligo di dichiarazione i titolari effettivi dell'investimento che pur non ne siano possessori diretti (secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera u), e dall'allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di antiriciclaggio). Ai sensi delle richiamate norme per titolare effettivo s'intende: a) in caso di società: 1. persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale; 2. persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica; b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi: 1. se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica; 2. se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica; 3. persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica. Potranno accedere alla procedura le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici ed equiparate che abbiano violato i suddetti obblighi fino al 30 settembre
22 A.S. n Articolo 1, comma 1 (art. 5-quater del d.l. 167/90) La fissazione di detto termine ha la funzione di evitare che si avvalgano degli effetti della collaborazione i contribuenti che hanno trasferito all estero le attività solo dopo l introduzione della procedura di collaborazione. Le violazioni devono essere relative ad imposte sui redditi, sostitutive, Irap e IVA, nonché alla dichiarazione dei sostituti d'imposta. La procedura, in particolare, dispone che l'autore della violazione debba: a) indicare spontaneamente all'amministrazione finanziaria tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, fornendo i relativi documenti e una serie di informazioni riguardanti i redditi che servirono per costituire o acquistare le attività, i redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione, nonché i documenti e le informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili, non connessi con le attività costituite o detenute all'estero, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1; b) versare le somme dovute in base all'invito dell'amministrazione finanziaria di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 218 del 1997 entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione e secondo le ulteriori modalità (comunicazione di adesione al competente ufficio unita alla quietanza dell'avvenuto pagamento dell'unica rata) indicate nel comma 1-bis del medesimo articolo, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione, oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1. Il versamento può essere eseguito in unica soluzione, ovvero essere ripartito in tre rate mensili di pari importo. Il citato articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 218 del 1997 specifica il contenuto dell'invito a comparire al contribuente con cui l'ufficio finanziario avvia la procedura di accertamento con adesione. L'invito indica: a) i periodi d'imposta suscettibili di accertamento, b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione, c) le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata, d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla lettera c). Il comma 2 dell'articolo 5-quater dispone che la collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura stessa. La preclusione opera anche se la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita da 22
23 A.S. n Articolo 1, comma 1 (art. 5-quater del d.l. 167/90) soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. Il comma 3 dell'articolo 5-quater dispone che l'agenzia delle entrate abbia trenta giorni di tempo per comunicare all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria per l'utilizzo dell'informazione ai fini dell'esclusione della punibilità per i delitti di cui all'articolo 5-quinquies, comma 1, lettere a) e b) (cfr. infra). Il comma 4 dell'articolo 5-quater prevede che ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, e qualora ricorrano congiuntamente le condizioni previste dall'articolo 5-quinquies, commi 4, primo periodo, lettera c), 5 e 7 (cfr. infra), per la determinazione dei periodi d'imposta per i quali non sono scaduti i termini di accertamento, non si applica il raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78 del L'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2009 contiene le disposizioni attuative delle intese tra gli Stati aderenti all'ocse in materia di emersione di attività economiche e finanziarie detenute in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati (c.d. paradisi fiscali). Il comma 2-bis, in particolare, dispone che gli investimenti e le attività finanziarie detenute nei paradisi fiscali si presumono costituite, ai soli fini fiscali e salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste in caso di violazioni relative alle dichiarazioni dei redditi sono raddoppiate. Il comma 5 dell'articolo 5-quater dispone che la procedura di collaborazione volontaria possa essere attivata fino al 30 settembre 2015 e che tra la data di ricevimento della richiesta di collaborazione volontaria e quella di decadenza dei termini per l'accertamento e dei termini per la notifica dell'atto di contestazione debbano intercorrere non meno di novanta giorni. Qualora entro detti termini, l'autore della violazione non abbia proceduto alla definizione mediante adesione ai contenuti dell'invito o alla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione e alla definizione agevolata, i termini sono automaticamente prorogati fino a concorrenza dei novanta giorni. Il comma 6 dell'articolo 5-quater stabilisce che entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione il direttore dell'agenzia delle entrate debba individuare specifiche disposizioni per gli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute in Svizzera dai residenti nel comune di Campione d'italia, già esonerati dalla dichiarazione delle disponibilità detenute presso istituti elvetici. 23
24
25 A.S. n Articolo 1, comma 1 (art. 5-quinquies del d.l. 167/90) Articolo 1, comma 1 (art. 5-quinquies del d.l. 167/90) (Effetti della procedura di collaborazione volontaria) 1. Dopo l'articolo 5-ter del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono inseriti i seguenti: (...) Art. 5-quinquies. -- (Effetti della procedura di collaborazione volontaria) Nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-quater: a) è esclusa la punibilità per i delitti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10- ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni; b) è altresì esclusa la punibilità delle condotte previste dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, commesse in relazione ai delitti di cui alla lettera a) del presente comma. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alle imposte e alle ritenute oggetto della collaborazione volontaria. 3. Limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria, le condotte previste dall'articolo 648-ter.1 del codice penale non sono punibili se commesse in relazione ai delitti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo sino alla data del 30 settembre 2015, entro la quale può essere attivata la procedura di collaborazione volontaria. 4. Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto sono determinate, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in misura pari alla metà del minimo edittale: a) se le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'italia, inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996; ovvero b) se le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero c) se l'autore delle violazioni di cui all'articolo 5-quater, comma 1, fermo restando l'obbligo di eseguire gli adempimenti ivi previsti, rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. Nei casi diversi da quelli di cui al primo periodo, la sanzione è determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto. Nei confronti del contribuente che si avvale della procedura di collaborazione volontaria, la misura minima delle sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive, di imposta sul valore aggiunto e di ritenute è fissata al minimo edittale, ridotto di un quarto. 5. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo periodo del comma 4, qualora l'autore della violazione trasferisca, successivamente alla presentazione della richiesta, le attività oggetto di collaborazione volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori dell'italia 25
26 A.S. n Articolo 1, comma 1 (art. 5-quinquies del d.l. 167/90) o di uno degli Stati di cui alla citata lettera a), l'autore della violazione è obbligato a rilasciare, entro trenta giorni dalla data del trasferimento delle attività, l'autorizzazione di cui alla lettera c) del primo periodo del comma 4 all'intermediario presso cui le attività sono state trasferite e a trasmettere, entro sessanta giorni dalla data del trasferimento delle attività, tale autorizzazione alle autorità finanziarie italiane, pena l'applicazione di una sanzione pari alla metà della sanzione prevista dal primo periodo del comma Il procedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto è definito ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. Il confronto previsto all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997, e successive modificazioni, è operato tra il terzo della sanzione indicata nell'atto e il terzo della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi o, se più favorevole, il terzo della somma delle sanzioni più gravi determinate ai sensi del comma 4, primo e secondo periodo, del presente articolo. 7. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la misura della sanzione minima prevista per le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, indicata nell'articolo 5, comma 2, secondo periodo, nei casi di detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, è fissata al 3 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati se le attività oggetto della collaborazione volontaria erano o sono detenute in Stati che stipulino con l'italia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 26 del modello di Convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, anche su elementi riconducibili al periodo intercorrente tra la data della stipulazione e quella di entrata in vigore dell'accordo. Al ricorrere della condizione di cui al primo periodo non si applica il raddoppio delle sanzioni di cui all'articolo 12, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n Su istanza del contribuente, da formulare nella richiesta di cui all'articolo 5-quater, comma 1, lettera a), l'ufficio, in luogo della determinazione analitica dei rendimenti, calcola gli stessi applicando la misura percentuale del 5 per cento al valore complessivo della loro consistenza alla fine dell'anno e determina l'ammontare corrispondente all'imposta da versare utilizzando l'aliquota del 27 per cento. Tale istanza può essere presentata solo nei casi in cui la media delle consistenze di tali attività finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo d'imposta oggetto della collaborazione volontaria non ecceda il valore di 2 milioni di euro. 9. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la disponibilità delle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione si considera, salva prova contraria, ripartita, per ciascun periodo d'imposta, in quote eguali tra tutti 26
27 A.S. n Articolo 1, comma 1 (art. 5-quinquies del d.l. 167/90) coloro che al termine degli stessi ne avevano la disponibilità. 10. Se il contribuente destinatario dell'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, o che abbia sottoscritto l'accertamento con adesione e destinatario dell'atto di contestazione non versa le somme dovute nei termini previsti dall'articolo 5-quater, comma 1, lettera b), la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e non si producono gli effetti di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 del presente articolo. L'Agenzia delle entrate notifica, anche in deroga ai termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, un avviso di accertamento e un nuovo atto di contestazione con la rideterminazione della sanzione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notificazione dell'invito di cui al predetto articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 218 del 1997, e successive modificazioni, o a quello di redazione dell'atto di adesione o di notificazione dell'atto di contestazione. L'articolo 5-quinquies - introdotto nel decreto-legge n. 167 del dall'articolo 1 del disegno di legge in commento - indica gli effetti della procedura di collaborazione volontaria, sia sul piano sanzionatorio penale tributario, sia dal punto di vista delle sanzioni amministrative tributarie. Sul piano penale (comma 1, lettera a) dell'articolo 5-quinquies)si dispone che nei confronti del contribuente che si avvale della procedura di collaborazione volontaria è esclusa la punibilità per i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o mediante altri artifici, di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione, di cui agli articoli da 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 74 del , nonché per i delitti di omesso versamento di ritenute certificate e omesso versamento di IVA, di cui agli articoli 10-bis e 10-ter del medesimo decreto legislativo. La lettera b) del comma 1 esclude inoltre la punibilità per i delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previste dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, commessi in relazione ai delitti sopra citati. Le condotte riguardanti il delitto di autoriciclaggio previste dall'articolo 648-ter.1 del codice penale, come introdotto dal disegno di legge in esame, non sono punibili, se commesse in relazione ai delitti richiamati, sino alla data del 30 settembre 2015, entro la quale può essere attivata la procedura di collaborazione volontaria (comma 3). Tali esclusioni di punibilità (comma 2 dell'articolo 5-quinquies) si applicano alle imposte e alle ritenute oggetto della collaborazione volontaria. 1 Recante Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n
28 A.S. n Articolo 1, comma 1 (art. 5-quinquies del d.l. 167/90) Il successivo comma 4 chiarisce quali sono gli effetti della collaborazione volontaria dal punto di vista delle sanzioni amministrative tributarie, consentendo di comminare una pena inferiore al minimo edittale in presenza di specifiche condizioni. In particolare, per chi aderisce alla voluntary disclosure, le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 167 del 1990 sono determinate in misura pari alla metà del minimo edittale: a) se le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'italia, inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996; ovvero b) se le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero c) se l'autore delle violazioni di cui al sopra illustrato articolo 5-quater, comma 1, fermo restando l'obbligo di eseguire gli adempimenti ivi previsti, rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. Nei casi diversi, la sanzione è determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto. Inoltre, sempre nei confronti del contribuente che si avvale della procedura di collaborazione volontaria, la misura minima delle sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive, di imposta sul valore aggiunto e di ritenute, è fissata al minimo edittale, ridotto di un quarto. Il comma 5 contiene misure idonee a garantire, in caso di trasferimento delle attività presso altro intermediario, che l'amministrazione finanziaria italiana possa continuare ad ottenere le informazioni necessarie, pena il pagamento di una sanzione pari alla metà di quella già pagata dal contribuente a seguito della procedura di collaborazione volontaria. Il comma 6 dispone che il procedimento di irrogazione delle sanzioni per le violazioni dichiarative segua le regole di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n Il richiamato articolo 16 prevede, tra l'altro, che il procedimento si apre con la notifica dell'atto di contestazione che contiene alcuni elementi a pena di nullità (tra cui i fatti attribuiti al trasgressore, le prove le norme applicate) e che, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie. Il comma in esame dispone una deroga a queste previsioni generali, stabilendo in particolare che, nell'ipotesi di voluntary disclosure, il confronto di cui sopra è operato tra il terzo della sanzione indicata nell'atto di 3 Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n
Collaborazione volontaria (art.1)
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