Roma, 2 agosto A TUTTE LE ASSOCIATE - Loro Sedi - VOL.DISC_COM_2017_159
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1 Roma, 2 agosto 2017 A TUTTE LE ASSOCIATE - Loro Sedi - VOL.DISC_COM_2017_159 OGGETTO: D.L. 193/2016 conv. in L. 225/2016 Riferimento analitico: Voluntary disclosure 2 - Circolare dell Agenzia delle Entrate del , n. 21/E: Modifiche alla disciplina della voluntary disclosure recate dall articolo 1-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 nel testo modificato in sede di conversione dalla legge 21 giugno 2017 n Imposte pagate all estero - Pagamento spontaneo - Esonero da obblighi dichiarativi - Convenzione OCSE contro doppie imposizioni - Accordo conforme al modello di accordo per lo scambio di informazioni elaborato nel 2002 dall OCSE (TIEA) Si segnala alle Associate la circolare dell Agenzia delle Entrate del 20 luglio 2017, n. 21/E: Modifiche alla disciplina della voluntary disclosure recate dall articolo 1-ter del decretolegge 24 aprile 2017, n. 50 nel testo modificato in sede di conversione dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, allegata alla presente comunicazione unitamente al relativo comunicato stampa. La circolare illustra le novità introdotte dall art. 1-ter, d.l. n. 50 del 2017 alla nuova procedura di collaborazione volontaria (c.d. Voluntary Disclosure-bis, VD-bis). Nel prosieguo sono indicati i principali chiarimenti, che fanno seguito a quelli già forniti in precedenza con la circolare dell Agenzia delle Entrate n. 19/E del 12 giugno Detrazione delle imposte pagate all estero nell ambito della collaborazione volontaria: ai sensi della nuova lett. a-bis) del comma 1 dell art. 5-octies, d.l. n. 167 del 1990, è previsto che, nell ambito della VD-bis, nel caso in cui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo concorrano a formare il reddito complessivo del contribuente, non si 1 Per un commento a tale circolare si veda la comunicazione VOL.DISC_COM_2017_126.
2 applica la disposizione contenuta nel comma 8 dell art. 165 t.u.i.r.. Come noto, l art. 165 t.u.i.r. prevede, in generale, che la detrazione delle imposte pagate all estero non spetti in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all estero nella dichiarazione presentata. Conseguentemente la novità indicata consente, esclusivamente nell ambito della VDbis, di detrarre le imposte pagate all estero a titolo definitivo relative a redditi esteri da lavoro dipendente o autonomo anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione di tali redditi. Nel determinare le somme da versare a titolo di imposta e sanzioni, il contribuente dovrà, dunque, considerare quale maggiore imposta l importo risultante al netto della detrazione relativa alle imposte pagate all estero a titolo definitivo per i redditi di lavoro ivi prodotti. Come ricordato nel documento di prassi, ai sensi del comma 2 del citato art. 1-ter, d.l. n. 50 del 2017, la disposizione in commento si applica anche agli atti non ancora definiti alla data di entrata in vigore della disposizione medesima (24 giugno 2017), emanati in relazione alla precedente edizione della procedura di collaborazione volontaria. Resta, invece, precluso in ogni caso il rimborso delle imposte già pagate. Determinazione delle somme dovute in caso di pagamento spontaneo carente: la circolare ricorda che, nell ambito della nuova VD-bis, è prevista un importante novità consistente nella possibilità per il contribuente di usufruire delle medesime riduzioni sanzionatorie previste per la precedente edizione della procedura, purché lo stesso autoliquidi e versi spontaneamente le somme dovute entro il 30 settembre L Amministrazione Finanziaria ricorda, altresì, le conseguenze per il contribuente che non proceda all autoliquidazione o al pagamento spontaneo, ovvero vi proceda ma il versamento risulti poi carente. È previsto, in particolare, che se gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute entro il 30 settembre 2017, le sanzioni previste in caso di violazione degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale (art. 5, comma 2, d.l. n. 167 del 1990) sono determinate: o in misura pari al 60% del minimo edittale qualora ricorrano le ipotesi previste dalle lett. a), b) o c) del comma 4 dell art. 5-quinquies, d.l. n. 167 del ; o in misura pari all 85% del minimo edittale negli altri casi. In caso di mancato pagamento spontaneo, la medesima misura dell 85% del minimo edittale si applica anche alle violazioni in materia di imposte sui redditi e relative 2 In particolare, le sanzioni previste in caso di violazione degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale sono determinate in misura pari al 60% del minimo edittale qualora ricorrano le ipotesi previste dalle lett. a), b) o c) del comma 4 dell art. 5-quinquies d.l. n. 167 del 1990, ovverosia: se le attività vengono trasferite in Italia o in Stati Membri UE/SEE che consentono un effettivo scambio di informazioni con l Italia, inclusi nella lista di cui al Decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni; se le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; se l autore delle violazioni, fermo restando l obbligo di eseguire gli adempimenti previsti, rilascia all intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute, l autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria (cosiddetto waiver) e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. 2
3 addizionali, di imposte sostitutive, di IRAP, di IVIE, di IVAFE, di IVA e di ritenute. In caso di insufficiente versamento spontaneo, è previsto che le somme ancora dovute siano maggiorate del 10% se l insufficienza del versamento supera: o il 10% delle somme da versare, se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi; o il 30% delle somme da versare negli altri casi. La maggiorazione prevista in caso di pagamento spontaneo insufficiente è, invece, del 3%, qualora la carenza sia inferiore o uguale: o al 10% delle somme da versare, se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi; o al 30% delle somme da versare negli altri casi. La circolare ricorda che il legislatore, in sede di conversione del citato d.l. n. 50 del 2017, è intervenuto nella disciplina della collaborazione volontaria introducendo alcuni correttivi al procedimento. In particolare, le modifiche hanno riguardato la modalità di determinazione, da parte del competente Ufficio, delle somme dovute dal contribuente nel caso in cui il pagamento spontaneo effettuato a seguito di autoliquidazione risulti carente all esito dei controlli. Il legislatore è, infatti, intervenuto sul regime applicabile in caso di insufficiente versamento spontaneo, modificando l art. 5-octies, comma 1, lett. g), nn. 2) e 3), d.l. n. 167 del 1990, prevedendo che l importo della sanzione base su cui calcolare i suddetti aumenti del 10% o del 3% sia determinato utilizzando le riduzioni sanzionatorie previste in caso di versamento spontaneo (art. 5-octies, comma 1, lett. e), d.l. n. 167 del 1990) e che l importo totale ottenuto a seguito delle operazioni di maggiorazione, compreso quanto già versato, non possa in nessun caso essere superiore rispetto a quanto sarebbe dovuto in caso di comportamento inerte da parte dell istante. Tale disciplina è finalizzata ad evitare che il contribuente che effettui il versamento spontaneamente possa trovarsi in una situazione più onerosa rispetto al contribuente che è rimasto completamente inerte, attendendo l azione dell Amministrazione Finanziaria. Esonero dagli obblighi dichiarativi: l Amministrazione Finanziaria evidenzia che, in sede di conversione del d.l. n. 50 del 2017, è stata anche modificata la normativa in materia di esonero dagli obblighi dichiarativi per i soggetti che presentano istanza di accesso VD-bis, estendendola anche agli adempimenti dichiarativi relativi all IVIE e all IVAFE. In particolare, ai sensi dell art. 5-octies, comma 1, lett. c), d.l. n. 167 del 1990, è previsto che i soggetti che accedono alla riapertura dei termini per la collaborazione volontaria sono esonerati dagli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale previsti dall art. 4 del medesimo decreto, limitatamente al 2016 e alla frazione del periodo 3
4 d imposta antecedente la data di presentazione dell istanza di collaborazione volontaria. I medesimi soggetti, come ricordato nella circolare, in relazione all ambito temporale sopra indicato, sono altresì esonerati dalla indicazione in dichiarazione dei redditi, generati da attività oggetto di collaborazione volontaria, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, e per i redditi derivanti dall investimento in azioni o quote di fondi comuni di investimento non conformi alla Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, per i quali è versata l IRPEF con l aliquota massima oltre alla addizionale regionale e comunale. Tali esoneri dagli obblighi dichiarativi sono, però, previsti a condizione che le informazioni non indicate nella dichiarazione siano analiticamente illustrate nella relazione di accompagnamento all istanza di collaborazione volontaria e sia versato spontaneamente, in un unica soluzione entro il 30 settembre 2017, quanto dovuto a titolo di imposte, di interessi e (ove applicabili) di sanzioni ridotte nei termini previsti dalle norme sul ravvedimento operoso, per il 2016 e per la frazione del periodo d imposta antecedente la data di presentazione dell istanza. L esonero dagli obblighi dichiarativi, sempre limitatamente al 2016 e alla frazione del periodo d imposta antecedente la data di presentazione dell istanza di collaborazione volontaria, per i soggetti che accedono alla VD-bis e in relazione alle attività che ne sono oggetto, vale alle medesime condizioni anche per l IVIE e all IVAFE. È stato, pertanto, reso omogeneo l esonero per tutti gli obblighi dichiarativi connessi alla mera detenzione all estero di attività sia finanziarie che patrimoniali (a prescindere dalla maturazione sulle stesse di eventuali redditi). Ne consegue, come chiarito dall Agenzia delle Entrate, che nel versamento unico da effettuarsi entro il 30 settembre 2017, dovranno includersi anche l IVAFE e l IVIE dovute per il 2016 e per la frazione dell anno di imposta La circolare fornisce, inoltre, ulteriori delucidazioni con riguardo alla frazione del 2017 che può essere oggetto di esclusione da tali adempimenti. L esonero da vari adempimenti dichiarativi per i soggetti che accedono alla procedura di collaborazione volontaria è limitato al 2016 e alla frazione del periodo d imposta antecedente la data di presentazione dell istanza di collaborazione volontaria. Il termine finale della frazione di anno 2017 che può beneficiare dell esonero in argomento coincide, dunque, con la data di presentazione dell istanza da parte del contribuente che accede alla procedura di collaborazione volontaria. Sul punto, è precisato che in caso di presentazione di istanza integrativa, che in base alla legge può essere trasmessa entro il 30 settembre 2017, il termine finale della frazione di 2017 che può essere oggetto di esonero dagli obblighi dichiarativi andrà a coincidere con la data di presentazione di quest ultima. Ulteriori chiarimenti sui Paesi che consentono di massimizzare gli effetti premiali della procedura: il documento di prassi ricorda che l accesso alla VD-bis consente di 4
5 usufruire di vari benefici anche in relazione a Paesi Black list da cui emergono gli investimenti e le attività finanziarie estere oggetto della procedura. Tali effetti premiali, come chiarito dalla circolare, sono differenziati a seconda delle varie ipotesi normativamente previste. In particolare, possono beneficiare della sanzione minima prevista per le violazioni dichiarative in materia di monitoraggio fiscale (pari al 3%) i contribuenti che accedono alla procedura per l emersione di investimenti all estero ovvero di attività estere di natura finanziaria detenuti in Paesi Black list, nei confronti dei quali sia entrato in vigore prima del 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del d.l. n. 193 del 2016) un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell art. 26 del Modello di convenzione contro le doppie imposizioni OCSE, ovvero, sia entrato in vigore prima di tale data un accordo conforme al modello di accordo per lo scambio di informazioni elaborato nel 2002 dall OCSE e denominato Tax Information Exchange Agreement (TIEA). Pertanto, come evidenziato nella circolare, l elenco dei Paesi per i quali è possibile usufruire di tale beneficio si è ampliato rispetto a quello della precedente edizione della VD, includendo oltre i Paesi che già erano in tal senso agevolati, anche i Paesi che hanno sottoscritto un accordo di scambio informativo in vigore alla data del 24 ottobre 2016 (Guernsey, Hong Kong, Isole Cayman, Isola di Man, Isole Cook, Jersey, Gibilterra). Come rilevato dall Agenzia delle Entrate, tali considerazioni valgono anche per il beneficio della disapplicazione del raddoppio delle sanzioni per le violazioni di omessa o infedele dichiarazione (previsto dall art. 12, comma 2, ultimo periodo, d.l. 1 luglio 2009, n. 78), in relazione ai redditi sottratti a tassazione con cui il contribuente ha costituito investimenti e attività di natura finanziaria nei paradisi fiscali, detenuti in violazione degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale, qualora non sia in grado di dimostrare una diversa origine delle somme che servirono alla loro costituzione. L ulteriore effetto premiale consistente nella riduzione alla metà del minimo edittale della sanzione prevista per la violazione degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale (art. 5-quinquies, comma 4, d.l. n. 167 del 1990) è poi riconosciuto a favore di contribuenti che facciano emergere investimenti e attività estere di natura finanziaria detenuti in Stati membri UE o SEE che consentono un effettivo scambio di informazioni con l Italia, inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle Finanze 4 settembre In caso di emersione di attività detenute in Paesi diversi da questi ultimi, invece, per usufruire del beneficio sopra indicato, secondo l Agenzia delle Entrate occorre il rimpatrio fisico o in alternativa il rilascio all intermediario finanziario estero, presso cui le attività sono detenute, dell autorizzazione a trasmettere alle Autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione (c.d. waiver), da allegare alla richiesta di collaborazione volontaria. Le medesime considerazioni, come indicato nella circolare, valgono anche per il beneficio della disapplicazione del raddoppio dei termini per l accertamento e la contestazione delle violazioni dichiarative in materia di monitoraggio fiscale, previsto 5
6 dall art. 5-octies, comma 2, d.l. n. 167 del L Amministrazione Finanziaria evidenzia che per la fruizione di tale beneficio occorre anche l ulteriore requisito che ad emergere nell ambito della procedura siano investimenti all estero ovvero di attività estere di natura finanziaria detenuti nei Paesi Black list, per i quali sia entrato in vigore prima del 24 ottobre 2016 un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell art. 26 del Modello di convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall OCSE, o un accordo conforme al modello di accordo per lo scambio di informazioni elaborato nel 2002 dall OCSE (TIEA). I migliori saluti. All.: c.s. LF/al 6
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