Monitoraggio fiscale. D.L. 28/6/1990, n.167 pubblicato sulla G.U. n.151 del 30/6/1990
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1 Monitoraggio fiscale D.L. 28/6/1990, n.167 pubblicato sulla G.U. n.151 del 30/6/1990
2 Trasferimenti all estero e obblighi di comunicazione
3 Trasferimenti attraverso intermediari Art. 1, comma 1, del D.L. 28/6/1990, n.167 Gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati nell articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l estero di mezzi di pagamento di cui all articolo 1, comma 2, lett. i), del predetto decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono tenuti a trasmettere all Agenzia delle entrate [ ]
4 Trasferimenti attraverso intermediari Art. 1, comma 1, del D.L. 28/6/1990, n.167 (dopo le modifiche) [ ] i dati relativi alle predette operazioni oggetto di rilevazione ai sensi dell articolo 36, comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo n. 231 del 2007 [n.d.r., operazioni di importo pari o superiore a euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un operazione unica o di più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un operazione frazionata], limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi [ ].
5 Intermediari finanziari Art. 11, commi 1 e 2, del D.Lgs. 21/11/2007, n.231 Rientrano nella definizione di intermediari finanziari e soggetti esercenti attività finanziaria, a titolo esemplificativo: le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, le SIM, le SGR, le SICAV, le imprese di assicurazione, gli agenti di cambio, gli intermediari finanziari ex art. 106 del TUB, le società fiduciarie.
6 Mezzi di pagamento rilevanti Art. 1, comma 2, lett. i), del D.Lgs. 21/11/2007, n.231 [ ] «mezzi di pagamento»: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie.
7 Trasferimenti attraverso intermediari Art. 1, comma 2, del D.L. 28/6/1990, n.167 I dati relativi ai trasferimenti e alle movimentazioni oggetto di rilevazione ai sensi del comma 1 sono trasmessi all Agenzia delle Entrate con modalità e termini stabiliti con Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate, anche a disposizione della Guardia di finanza con procedure informatiche, con il quale la trasmissione può essere limitata per specifiche categorie di operazioni o causali.
8 Trasferimenti attraverso non residenti Art. 2, comma 1, del D.L. 28/6/1990, n.167 Al fine di garantire la massima efficacia all azione di controllo ai fini fiscali per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all estero, l unità speciale costituita ai sensi dell articolo 12, comma 3, del decretolegge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e i reparti speciali della Guardia di finanza, di cui all articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, possono richiedere, in deroga ad ogni vigente disposizione di legge, previa autorizzazione, rispettivamente, del Direttore Centrale Accertamento dell Agenzia delle entrate ovvero del Comandante Generale della Guardia di finanza o autorità dallo stesso delegata: [ ]
9 Trasferimenti attraverso non residenti Art. 2, comma 1, del D.L. 28/6/1990, n.167 [ ] a) agli intermediari indicati all articolo 1 comma 1 del presente decreto, di fornire evidenza delle operazioni, oggetto di rilevazione ai sensi dell articolo 36, comma 2, lett. b), del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, intercorse con l estero anche per masse di contribuenti e con riferimento ad uno specifico periodo temporale; b) ai soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 [intermediari, professionisti, revisori contabili e altri soggetti], con riferimento a specifiche operazioni con l estero o rapporti ad esse collegate, l identità dei titolari effettivi rilevati secondo quanto previsto dall articolo 1, comma 2, lett. u), e nell allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
10 Trasferimenti attraverso non residenti Art. 2, comma 2, del D.L. 28/6/1990, n.167 Con provvedimento congiunto del direttore dell Agenzia delle Entrate e del Comandante generale della Guardia di finanza sono stabiliti le modalità e i termini relativi alle richieste di cui al comma 1, lettere a) e b), al fine di assicurare il necessario coordinamento e di evitare duplicazioni.
11 Trasferimenti attraverso non residenti
12 Trasferimenti attraverso non residenti Risoluzione n.88/e del 14/10/2014 In merito all obbligo in capo ai professionisti previsti dalla normativa antiriciclaggio di comunicare all Agenzia delle Entrate, entro il prossimo 31/10, l indirizzo PEC necessario per l invio delle richieste di informazioni sulle operazioni intercorse con l estero, è stato precisato che tali indirizzi saranno acquisiti direttamente dal pubblico elenco INI-PEC. Pertanto, i soggetti che hanno già effettuato la comunicazione dell indirizzo PEC (le società e le imprese individuali, al Registro delle imprese; i professionisti, ai rispettivi ordini; le Pubbliche amministrazioni, al Centro nazionale per l informatica nella Pubblica amministrazione) non sono tenuti al nuovo adempimento.
13 Obbligo di compilazione del quadro RW
14 Art. 4, comma 1, del D.L. 28/6/1990, n.167 Le persone fisiche, gli enti non commerciali, e le società semplici ed equiparate ai sensi dell articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che, nel periodo d imposta, detengono investimenti all estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. [ ]
15 Art. 4, comma 1, del D.L. 28/6/1990, n.167 [ ] Sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell investimento secondo quanto previsto dall articolo 1, comma 2, lett. u), e nell allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
16 Art. 4, comma 3, del D.L. 28/6/1990, n.167 Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. Gli obblighi di indicazione della dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per i depositi e conti correnti bancari costituiti all estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d imposta non sia superiore a euro [il D.D.L. sulla voluntary disclosure eleva tale limite a ]
17 Art. 4, comma 4, del D.L. 28/6/1990, n.167 Con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate, è stabilito il contenuto della dichiarazione annuale prevista dal comma 1 nonché, annualmente, il controvalore in euro degli importi in valuta da dichiarare.
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20 Istruzioni al Modello UNICO PF-2014 Il quadro RW deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini dell Imposta sul valore degli immobili all estero (IVIE) e dell Imposta sul valore delle attività finanziarie all estero (IVAFE).
21 Istruzioni al Modello UNICO PF-2014 Occorre indicare la consistenza degli investimenti e delle attività detenute all estero nel periodo d imposta, indipendentemente dal valore complessivo degli stessi; questo obbligo sussiste anche se il contribuente nel corso del periodo d imposta ha totalmente disinvestito. Non è più previsto l obbligo di monitoraggio dei trasferimenti da, verso e sull estero effettuati con riferimento alle suddette attività. Il quadro RW non va compilato per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.
22 Istruzioni al Modello UNICO PF-2014 Qualora il contribuente sia esonerato dal monitoraggio, è in ogni caso tenuto alla compilazione della dichiarazione per l indicazione dei redditi derivanti dalle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale, nonché del quadro per il calcolo dell IVIE e dell IVAFE. Se le attività finanziarie o patrimoniali sono in comunione o cointestate, l obbligo di compilazione del quadro RW è a carico di ciascun soggetto intestatario con riferimento all intero valore delle attività e con l indicazione della percentuale di possesso.
23 Istruzioni al Modello UNICO PF-2014 Sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione. Qualora un soggetto residente abbia la delega al prelievo su un conto corrente estero è tenuto alla compilazione del quadro RW, salvo che non si tratti di mera delega ad operare per conto dell intestatario, come nel caso di amministratori di società.
24 Obbligo di compilazione del quadro RW
25 Nella colonna 1 va indicato il codice che contraddistingue a che titolo i beni sono detenuti: 1. proprietà; 2. usufrutto; 3. nuda proprietà; 4. altro diritto reale.
26 Nella colonna 2 va indicato il codice 1 se il contribuente è un soggetto delegato al prelievo o alla movimentazione del conto corrente oppure il codice 2 se il contribuente risulta il titolare effettivo delle attività detenute per il tramite di soggetti esteri.
27 Nella colonna 3 va indicato il codice di individuazione del bene, ovverosia:
28 Nella colonna 4 va indicato il codice dello Stato estero, ovverosia:
29 Nella colonna 5 va indicata la quota di possesso (in percentuale) dell investimento situato all estero.
30 Nella colonna 6 va indicato il codice che contraddistingue il criterio di determinazione del valore: 1. Valore di mercato; 2. Valore nominale; 3. Valore di rimborso; 4. Costo d acquisto; 5. Valore catastale; 6. Valore dichiarato nella dichiarazione di successione o in altri atti.
31 Nella colonna 7 va indicato il valore all inizio del periodo d imposta o al primo giorno di detenzione dell attività.
32 Nella colonna 8 va indicato il valore al termine del periodo d imposta ovvero al termine del periodo di detenzione dell attività. Per i conti correnti e i libretti di risparmio va indicato il calore medio di giacenza.
33 Nella colonna 9 va indicato l ammontare massimo che l attività ha raggiunto nel corso del periodo d imposta se l attività riguarda conti correnti e libretti di risparmio detenuti in Paesi non collaborativi.
34 Nella colonna 10 va indicato il numero di giorni di detenzione per i beni per i quali è dovuta l IVAFE.
35 Nella colonna 11 va indicata l IVAFE calcolata rapportando il valore indicato in colonna 8 alla quota e al periodo di possesso. In particolare: I. applicando al valore indicato in colonna 8, rapportato alla quota e al periodo di possesso, l aliquota dello 0,15% per le attività finanziarie diverse dai conti correnti e libretti di risparmio; II. in misura fissa pari a 34,20 euro, rapportati alla quota e al periodo di possesso, per i conti correnti e libretti di risparmio (codice 1 nella colonna 3). In presenza di più conti presso lo stesso intermediario, per la verifica del superamento del limite va calcolato il valore medio di giacenza complessivo, sommando il valore di tutti i conti.
36 Nella colonna 12 va indicato il numero dei mesi di possesso per i beni per i quali è dovuta l IVIE (si considerano i mesi in cui il possesso è durato almeno 15 giorni).
37 Nella colonna 13 va indicata l IVIE calcolata rapportando il valore indicato in colonna 8 alla quota e al periodo di possesso. In particolare: I. applicando l aliquota dello 0,76%; II. applicando l aliquota dello 0,40% per l immobile, e relative pertinenze, se adibito ad abitazione principale; in tal caso l imposta è dovuta anche se l imposta sul valore complessivo dell immobile non supera 200 euro.
38 Nella colonna 14 va riportato il credito d imposta pari al valore dell imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l immobile o l attività finanziaria detenuta.
39 Nella colonna 15 va indicata l IVAFE dovuta pari alla differenza tra l imposta calcolata (colonna 11) e il credito d imposta spettante (colonna 14).
40 Nella colonna 16 va riportata la detrazione spettante di 200 euro rapportata al periodo dell anno durante il quale l immobile e relative pertinenze sono state adibite ad abitazione principale; se l abitazione principale è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l importo massimo di 400 euro.
41 Nella colonna 17 va indicata l IVIE dovuta pari alla differenza tra l imposta calcolata (colonna 13) e il credito d imposta spettante (colonna 14) e la detrazione (colonna 16).
42 Nella colonna 18 va barrata la casella nel caso in cui i redditi relativi alle attività finanziarie verranno percepiti in un successivo periodo d imposta ovvero se le predette attività sono infruttifere. In questo caso è opportuno che gli interessati acquisiscano dagli intermediari esteri documenti o attestazioni da cui risulti tale circostanza.
43 Nella colonna 19 va indicata la percentuale di partecipazione nella società o nell entità giuridica nel caso in cui il contribuente risulti titolare effettivo.
44 Nella colonna 20 occorre inserire il codice fiscale o il codice identificativo della società o altra entità giuridica nel caso in cui il contribuente risulti titolare effettivo.
45 Nella colonne 21 e 22 occorre inserire i codici fiscali degli altri soggetti che a qualsiasi titolo sono tenuti alla compilazione della presente sezione nella propria dichiarazione dei redditi.
46 Regime sanzionatorio
47 Sanzioni Art. 5, comma 1, del D.L. 28/6/1990, n.167 Per la violazione degli obblighi di trasmissione all Agenzia delle entrate previsti dall articolo 1, posti a carico degli intermediari, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 al 25 per cento dell importo dell operazione non segnalata.
48 Sanzioni Art. 5, comma 2, del D.L. 28/6/1990, n.167 La violazione dell obbligo di dichiarazione previsto nell articolo 4, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell ammontare degli importi non dichiarati. La violazione di cui al periodo precedente relativa alla detenzione di investimenti all estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, [ ]
49 Sanzioni Art. 5, comma 2, del D.L. 28/6/1990, n.167 [ ] e al decreto del Ministro dell economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento dell ammontare degli importi non dichiarati. Nel caso in cui la dichiarazione prevista dall articolo 4, comma 1, sia presentata entro novanta giorni dal termine, si applica la sanzione di euro 258.
50 Presunzione di evasione relativa agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenuti in Paesi black list Art. 12, comma 2, del D.L. 1/7/2009, n.78 In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273, [ ]
51 Presunzione di evasione relativa agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenuti in Paesi black list Art. 12, comma 2, del D.L. 1/7/2009, n.78 [ ] senza tener conto delle limitazioni ivi previste, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste dall articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate.
52 Art. 12, comma 2, del D.L. 1/7/2009, n.78 Prevede, in sintesi, che le attività e gli investimenti detenuti negli Stati a regime fiscale privilegiato - in violazione degli obblighi di compilazione del Modulo RW - si presumono costituiti mediante redditi sottratti a imposizione in Italia. La norma riguarda le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate. La presunzione è relativa; è, quindi, ammessa la prova contraria Le sanzioni sono raddoppiate.
53 Norme di contrasto ai paradisi fiscali Art. 12, comma 2-bis, del D.L. 1/7/2009, n.78 Per l accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2, i termini di cui all articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e successive modificazioni, e all articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, sono raddoppiati.
54 Norme di contrasto ai paradisi fiscali Art. 12, comma 2-ter, del D.L. 1/7/2009, n.78 Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell articolo 4 del decretolegge 28 giugno 1990, n.167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, riferite agli investimenti e alle attività di natura finanziaria di cui al comma 2, i termini di cui all articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono raddoppiati.
55 Norme di contrasto ai paradisi fiscali Art. 12, comma 3, del D.L. 1/7/2009, n.78 Al fine di garantire la massima efficacia all azione di controllo ai fini fiscali per la prevenzione e repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all estero, l Agenzia delle entrate istituisce, in coordinamento con la Guardia di finanza e nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio, una unità speciale per il contrasto della evasione ed elusione internazionale, per l acquisizione di informazioni utili alla individuazione dei predetti fenomeni illeciti ed il rafforzamento della cooperazione internazionale.
56 Norme di contrasto ai paradisi fiscali Art. 12, comma 3-bis, del D.L. 1/7/2009, n.78 Per le attività connesse alle finalità di cui al comma 3 da svolgere all estero, l Agenzia delle entrate si avvale del personale del Corpo della guardia di finanza di cui all articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, secondo modalità stabilite d intesa con il Comando generale della guardia di finanza.
57 Regime di tassazione presuntiva
58 Tassazione presuntiva Art. 6, comma 1, del D.L. 28/6/1990, n.167 Per i soggetti di cui all articolo 4, comma 1, gli investimenti esteri e le attività estere di natura finanziaria, trasferiti o costituiti all estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale di riferimento vigente in Italia nel relativo periodo d imposta, a meno che, in sede di dichiarazione dei redditi, venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avviene in un successivo periodo d imposta, o sia indicato che determinate attività non possono essere produttive di redditi. La prova delle predette condizioni deve essere data dal contribuente entro sessanta giorni dal ricevimento della espressa richiesta notificatagli dall ufficio delle imposte.
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