2ª SERIE SPECIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Lunedì, 27 luglio 2015 UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

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1 2ª SERIE SPECIALE Spediz. Spediz. abb. abb. post. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge Legge , , n. n Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno Numero 58 UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA SI PUBBLICA PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 27 luglio 2015 IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO <<data_testata>> STATO - VIA SALARIA, ROMA - CENTRALINO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, ROMA UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE Regolamento n. 812/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, che modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, e i regolamenti (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l obbligo di sbarco e abroga il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio (15CE1160)... Pag. 1 Pubblicata nel n. L 133 del 29 maggio 2015 Regolamento n. 813/2015 del Consiglio, del 26 maggio 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 204/2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (15CE1161)... Pag. 21 Regolamento n. 814/2015 del Consiglio, del 26 maggio 2015, che attua l articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (15CE1162)... Pag. 25 Regolamento n. 815/2015 della Commissione, del 19 maggio 2015, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pastel de Chaves (IGP)] (15CE1163)... Pag. 29 Regolamento n. 816/2015 della Commissione, del 22 maggio 2015, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy) (IGP)] (15CE1164)... Pag. 30 Regolamento n. 817/2015 della Commissione, del 26 maggio 2015, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (15CE1165)... Pag. 31 Decisione PESC n. 818/2015 del Consiglio, del 26 maggio 2015, che modifica la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (15CE1166)... Pag. 33 Decisione n. 819/2015 della Commissione, del 22 maggio 2015, che modifica l allegato F della direttiva 64/432/ CEE del Consiglio per quanto riguarda il formato dei modelli di certificati sanitari per gli scambi all interno dell Unione di animali delle specie bovina e suina [notificata con il numero C(2015) 3304] (15CE1167)... Pag. 48

2 Decisione n. 820/2015 della Commissione, del 22 maggio 2015, che modifica la decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2015) 3373] (15CE1168)... Pag. 61 Decisione n. 1 del Consiglio di stabilizzazione e di associazione UE-Albania, del 11 maggio 2015, che sostituisce il protocollo n. 4 dell accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d Albania, dall altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2015/821] (15CE1169)... Pag. 70 Pubblicate nel n. L 129 del 27 maggio 2015 Regolamento n. 822/2015 della Commissione, dell 11 maggio 2015, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Capão de Freamunde (IGP)] (15CE1170)... Pag. 73 Regolamento n. 823/2015 della Commissione, dell 11 maggio 2015, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Glückstädter Matjes (IGP)] (15CE1171)... Pag. 75 Regolamento n. 824/2015 della Commissione, del 27 maggio 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 900/2008 che definisce i metodi di analisi e altre disposizioni di carattere tecnico necessarie per l applicazione del regime d importazione di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (15CE1172)... Pag. 76 Regolamento n. 825/2015 della Commissione, del 27 maggio 2015, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (15CE1173)... Pag. 80 Decisione n. 826/2015 della Commissione, del 22 maggio 2015, relativa alle disposizioni nazionali notificate dalla Danimarca concernenti l aggiunta di nitriti ad alcuni prodotti a base di carne [notificata con il numero C(2015) 3526] (15CE1174)... Pag. 82 Pubblicate nel n. L 130 del 28 maggio 2015 AVVERTENZA Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Uffi ciale delle Comunità europee». II

3 REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE REGOLAMENTO (UE) 2015/812 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2015 che modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, e i regolamenti (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di sbarco e abroga il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 1 ), deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ( 2 ), considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) ha fissato tra i suoi obiettivi la graduale eliminazione dei rigetti, grazie all'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura e di specie soggette a taglie minime nel Mediterraneo. Talune disposizioni dei vigenti regolamenti che istituiscono misure tecniche e di controllo sono incompatibili con l'obbligo di sbarco e impongono ai pescatori di rigettare in mare i pesci. Al fine di eliminare le incompatibilità tra tali regolamenti e l'obbligo di sbarco e rendere operativo l'obbligo di sbarco, tali disposizioni dovrebbero essere modificate o abrogate. (2) In particolare, al fine di garantire l'attuazione dell'obbligo di sbarco, è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio ( 4 ), imponendo l'obbligo di sbarcare e di imputare ai rispettivi contingenti tutte le catture non intenzionali di organismi marini di specie soggette all'obbligo di sbarco e che superano i limiti di composizione delle catture, sostituendo con taglie minime di riferimento per la conservazione le taglie minime di sbarco per gli organismi marini soggetti all'obbligo di sbarco, imponendo l'obbligo di sbarcare e di imputare ai rispettivi contingenti tutte le catture non intenzionali di organismi marini di specie soggette all'obbligo di sbarco e che superano i limiti in materia di catture accessorie applicabili in zone e periodi specifici e per particolari tipi di attrezzatura da pesca e chiarendo che il divieto di selezione qualitativa non deve applicarsi nei casi in cui siano introdotte esenzioni nell'ambito dell'obbligo di sbarco. ( 1 ) GU C 311 del , pag. 68. ( 2 ) Posizione del Parlamento europeo del 28 aprile 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'11 maggio ( 3 ) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del , pag. 22). ( 4 ) Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del , pag. 1). 1

4 (3) Inoltre, al fine di garantire la certezza del diritto è opportuno modificare le disposizioni relative all'istituzione di una zona di divieto nella divisione CIEM VIb per la protezione del novellame di eglefino. (4) Al fine di garantire l'attuazione dell'obbligo di sbarco, è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio ( 1 ), imponendo l'obbligo di sbarcare e di imputare ai rispettivi contingenti tutte le catture non intenzionali di organismi marini di specie soggette all'obbligo di sbarco nel Mar Baltico e che superano i limiti di composizione delle catture, sostituendo con taglie minime di riferimento per la conservazione le taglie minime di sbarco per gli organismi marini di specie soggette all'obbligo di sbarco e vietando la cattura del salmone e della trota di mare in zone e periodi specifici, salvo se effettuata con reti trappola. (5) Al fine di garantire l'attuazione dell'obbligo di sbarco, è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio ( 2 ), sostituendo con taglie minime di riferimento per la conservazione le taglie minime per gli organismi marini di specie soggette all'obbligo di sbarco, senza pregiudicare il principio e l'attuazione delle attuali taglie minime di cattura. (6) Al fine di garantire l'attuazione dell'obbligo di sbarco, è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio ( 3 ), imponendo l'obbligo di sbarcare e di imputare ai rispettivi contingenti tutte le catture non intenzionali di merluzzo bianco praticate nella pesca con palangari derivanti, reti da imbrocco, reti da posta impiglianti e tramagli in zone e periodi specifici. (7) In linea con il parere scientifico formulato dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), secondo cui la norma relativa alla limitazione dello sforzo nell'attuale piano di gestione per il merluzzo bianco nel Mar Baltico non deve rispondere agli obiettivi della politica comune della pesca riformata con riguardo agli stock soggetti all'obbligo di sbarco, i limiti dello sforzo di pesca per il merluzzo bianco nel Mar Baltico dovrebbero essere eliminati. (8) Al fine di garantire l'attuazione dell'obbligo di sbarco, è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 254/2002 del Consiglio ( 4 ), imponendo l'obbligo di sbarcare e di imputare ai rispettivi contingenti, nelle attività di pesca a strascico del pettine, tutte le catture non intenzionali di organismi marini di specie soggette all'obbligo di sbarco e che superano i limiti di catture accessorie. (9) Al fine di garantire l'attuazione dell'obbligo di sbarco, è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio ( 5 ), imponendo l'obbligo di sbarcare e di imputare ai rispettivi contingenti le catture non intenzionali di specie di acque profonde soggette all'obbligo di sbarco. (10) Al fine di garantire il monitoraggio e l'attuazione dell'obbligo di sbarco, è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ( 6 ), imponendo che i dati relativi alle catture di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione siano registrati separatamente, imponendo che le catture siano stivate separatamente e includendo disposizioni sulla commercializzazione delle catture di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione e sull'impiego di osservatori incaricati del controllo. (11) Poiché i rigetti rappresentano un notevole spreco e compromettono lo sfruttamento sostenibile degli organismi e degli ecosistemi marini e poiché il rispetto dell'obbligo di sbarco da parte degli operatori è essenziale per produrre i risultati sperati, è opportuno classificare le violazioni dell'obbligo di sbarco come un'infrazione grave a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009. L'obbligo di sbarco rappresenta un cambiamento sostanziale per gli operatori. Di conseguenza, è appropriato rinviare di due anni l'applicazione delle norme sulle infrazioni gravi per quanto riguarda tale tipo di infrazioni. ( 1 ) Regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'øresund che modifica il regolamento (CE) n. 1434/98 e che abroga il regolamento (CE) n. 88/98 (GU L 349 del , pag. 1). ( 2 ) Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del , pag. 11). ( 3 ) Regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 e abroga il regolamento (CE) n. 779/97 (GU L 248 del , pag. 1). ( 4 ) Regolamento (CE) n. 254/2002 del Consiglio, del 12 febbraio 2002, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel mare d'irlanda (divisione CIEM VIIa) applicabili nel 2002 (GU L 41 del , pag. 1). ( 5 ) Regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde (GU L 351 del , pag. 6). ( 6 ) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del , pag. 1). 2

5 (12) L'introduzione dell'obbligo di sbarco, unitamente a talune nuove disposizioni in materia di flessibilità interannuale dei contingenti, comporta la necessità di adeguare le norme in materia di detrazione dei contingenti e dello sforzo di pesca. (13) È opportuno prevenire lo sviluppo di attività parallele specificamente dedicate alla cattura di organismi marini al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione a fini diversi dal consumo umano ed è opportuno modificare il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) per tener conto di tale principio. (14) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 ha stabilito il principio delle taglie minime di riferimento per la conservazione al fine di garantire la protezione del novellame. Per quanto riguarda le specie soggette all'obbligo di sbarco, i pesci di taglia inferiore a tale taglia minima di riferimento per la conservazione non possono essere utilizzati per il consumo umano diretto. Il regolamento (UE) n. 1379/2013 prevede l'adozione di norme comuni di commercializzazione, comprese taglie minime di commercializzazione. Per non compromettere la finalità delle taglie minime di riferimento per la conservazione, tali taglie minime di commercializzazione dovrebbero corrispondere alle taglie minime di riferimento per la conservazione previste per le specie in questione. È pertanto necessario conformare le taglie minime di commercializzazione alle taglie minime di riferimento per la conservazione. (15) È opportuno che il regolamento (UE) n. 1380/2013 consenta espressamente che nei piani di rigetto siano incluse misure tecniche che siano strettamente connesse all'attuazione dell'obbligo di sbarco e che siano intese ad aumentare la selettività e a ridurre, per quanto possibile, le catture accidentali. (16) I pesci che sono stati danneggiati da predatori, quali mammiferi marini che si nutrono di pesce, pesci o uccelli predatori, possono rappresentare un rischio per le persone, gli animali domestici e altri pesci per via degli agenti patogeni e dei batteri che possono essere trasmessi da tali predatori. L'obbligo di sbarco non dovrebbe pertanto applicarsi alle catture di tali pesci danneggiati che dovrebbero essere immediatamente smaltiti in mare. (17) È opportuno pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, nonché i regolamenti (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. (18) È opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio ( 2 ), in quanto le norme sulla composizione delle catture e le restrizioni connesse sull'impiego delle aringhe ivi contemplate sono state rese obsolete dall'introduzione dell'obbligo di sbarco, in virtù del quale tutte le aringhe soggette a obbligo di sbarco devono essere sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti e le aringhe di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione devono essere utilizzate per scopi diversi dal consumo umano diretto. (19) Il termine «Comunità», utilizzato nei dispositivi dei regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009, dovrebbe essere modificato per tenere conto dell'entrata in vigore, il 1 o dicembre 2009, del trattato di Lisbona, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Modifiche del regolamento (CE) n. 850/98 Il regolamento (CE) n. 850/98 è così modificato: 1) all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), all'articolo 46, paragrafo 1, lettera b), e nell'allegato 1, nota a piè di pagina 5, il termine «Comunità» o le corrispondenti forme aggettivali sono sostituiti da «Unione», «dell'unione» o «unionale», con le modifiche grammaticali del caso; 2) l'articolo 1 bis è soppresso; ( 1 ) Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del , pag. 1). ( 2 ) Regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, che precisa le condizioni alle quali è ammesso lo sbarco di aringhe destinate a fini industriali diversi dal consumo umano diretto (GU L 191 del , pag. 10). 3

6 3) all'articolo 3 è aggiunta la seguente lettera: «i) per catture non intenzionali, le catture accidentali di organismi marini che, a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), devono essere sbarcate e imputate ai contingenti perché di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione oppure perché superano i quantitativi consentiti dalle norme sulla composizione delle catture e sulle catture accessorie. (*) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del , pag. 22).»; 4) l'articolo 4 è così modificato: a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente: «È vietata la pesca di specie elencate negli allegati da I a V con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a quelle specificate per le specie bersaglio elencate in tali allegati.»; b) al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente: «Le lettere a) e b) del primo comma non si applicano a catture non intenzionali di specie soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali catture non intenzionali sono sbarcate e imputate ai contingenti.»; 5) all'articolo 7, paragrafo 5, sono aggiunti i comma seguenti: «Il primo comma non si applica alle catture non intenzionali di crostacei del genere Pandalus soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali catture non intenzionali sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti. È vietata la pesca di crostacei del genere Pandalus con reti aventi maglie di dimensioni comprese tra 32 e 54 millimetri senza le attrezzature da pesca specificate al primo comma.»; 6) all'articolo 10 è aggiunto il comma seguente: «La lettera b) del primo comma non si applica alle catture non intenzionali di specie soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali catture non intenzionali sono sbarcate e imputate ai contingenti.»; 7) all'articolo 11, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «La lettera a) del primo comma non si applica alle catture non intenzionali di specie soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali catture non intenzionali sono sbarcate e imputate ai contingenti.»; 8) l'articolo 15 è sostituito dal seguente: «Articolo Quando organismi marini di una specie soggetta all'obbligo di sbarco sono catturati oltre le percentuali o i quantitativi consentiti specificati nell'articolo 20, paragrafo 2, nell' articolo 21, paragrafo 2, nell' articolo 22, paragrafo 2, lettera b), nell' articolo 27, paragrafo 2, nell' articolo 29, paragrafo 4, lettera b), nell' articolo 29 ter, paragrafi 2 e 4, nell' articolo 29 quinquies, paragrafo 5, lettera d), paragrafo 6, lettera d), e paragrafo 7, lettera c), nell' articolo 29 septies, paragrafo 1, nell' articolo 34 ter, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 10 del presente regolamento, e nei suoi allegati da I a VII, X e XI, si applica l'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali catture non intenzionali sono sbarcate e imputate ai contingenti. 2. Gli organismi marini di una specie non soggetta all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 che sono catturati oltre le percentuali consentite specificate nell' articolo 20, paragrafo 2, nell' articolo 21, paragrafo 2, nell' articolo 22, paragrafo 2, lettera b), nell' articolo 27, paragrafo 2, nell' articolo 29, paragrafo 4, lettera b), nell' articolo 29 ter, paragrafi 2 e 4, nell' articolo 29 quinquies, paragrafo 5, lettera d), paragrafo 6, lettera d), e paragrafo 7, lettera c), nell' articolo 29 septies, paragrafo 1, nell' articolo 34 ter, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 10 del presente regolamento, e nei suoi allegati da I a VII, X e XI, non sono sbarcati ma sono immediatamente rigettati in mare.»; 4

7 9) l'articolo 17 è sostituito dal seguente: «Articolo 17 Un organismo marino è sotto taglia se le sue dimensioni sono inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione specificata negli allegati XII e XII bis per la specie e la zona geografica in questione o alla taglia minima di riferimento per la conservazione altrimenti fissata conformemente al diritto dell'unione. Fatte salve le taglie minime di riferimento per la conservazione stabilite in un atto adottato a norma dell'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013, si applicano le taglie minime di riferimento per la conservazione stabilite negli allegati XII e XII bis del presente regolamento.»; 10) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 18 bis Procedura per stabilire le taglie minime di riferimento per la conservazione nell'ambito di piani di rigetto Ai fini dell'adozione degli atti di cui all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e per la relativa durata, alla Commissione è conferito il potere di stabilire taglie minime di riferimento per la conservazione delle specie soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 di tale regolamento. Tali taglie sono stabilite mediante un atto delegato adottato a norma dell'articolo 48 bis del presente regolamento e dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 al fine di garantire la protezione del novellame e possono derogare, ove opportuno, alle taglie minime di riferimento per la conservazione stabilite negli allegati XII e XII bis del presente regolamento.»; 11) l'articolo 19 è sostituito dal seguente: «Articolo Per le catture di organismi marini sotto taglia di una specie soggetta all'obbligo di sbarco, si applica l'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/ Se le catture di cui al paragrafo 1 sono state sbarcate, gli Stati membri mettono in atto misure volte a facilitarne il magazzinaggio o a trovare loro delle opportunità di smercio, come il sostegno agli investimenti per la costruzione e l'adattamento dei luoghi di sbarco e dei ripari di pesca, o il sostegno agli investimenti per la valorizzazione dei prodotti della pesca. 3. Gli organismi marini sotto taglia di una specie non soggetta all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 non sono tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita, ma sono immediatamente rigettati in mare. 4. I paragrafi 1 e 3 non si applicano alle sardine, alle acciughe, alle aringhe, ai suri e agli sgombri, entro il limite del 10 % in peso vivo delle catture totali di ciascuna di queste specie tenute a bordo. La percentuale di sardine, acciughe, aringhe, suri o sgombri sotto taglia è calcolata in proporzione al peso vivo di tutti gli organismi marini che si trovano a bordo dopo la cernita o al momento dello sbarco. Tale percentuale può essere calcolata in base ad uno o più campioni rappresentativi. Il limite del 10 % non può essere superato durante il trasbordo, lo sbarco, il trasporto, il magazzinaggio, l'esposizione o la messa in vendita. 5. Il paragrafo 3 non si applica alle sardine, alle acciughe, ai suri e agli sgombri sotto taglia catturati per essere utilizzati come esca viva che possono essere tenuti a bordo, purché conservati vivi.»; 12) all'articolo 19 bis, è aggiunto il paragrafo seguente: «3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle catture o alle specie che sono esentate dall'applicazione dell'obbligo di sbarco a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013.»; 13) all'articolo 20 è aggiunto il paragrafo seguente: «4. Se l'aringa è soggetta all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il paragrafo 1 del presente articolo non si applica. 5

8 È vietata la pesca di aringa nelle zone geografiche e nei periodi specificati al paragrafo 1 se praticata con: a) reti trainate aventi maglie di dimensioni inferiori a 55 mm; b) reti da circuizione; c) reti da imbrocco, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni inferiori a 55 mm; o d) reti da posta derivanti aventi maglie di dimensioni inferiori a 55 mm, tranne a norma del paragrafo 3.»; 14) all'articolo 20 bis sono aggiunti i comma seguenti: «Se l'aringa è soggetta all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il primo comma del presente articolo non si applica. Le catture non intenzionali di aringa sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti. È vietata la pesca di aringa nella zona geografica e nei periodi specificati nel primo comma se praticata con: a) reti trainate aventi maglie di dimensioni inferiori a 55 mm; b) reti da circuizione; o c) reti da imbrocco, reti da posta impiglianti, tramagli e reti da posta derivanti aventi maglie di dimensioni inferiori a 55 mm.»; 15) all'articolo 21 è aggiunto il paragrafo seguente: «3. Se lo spratto è soggetto all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il paragrafo 1 del presente articolo non si applica. È vietata la pesca di spratto nelle zone geografiche e nei periodi specificati nel paragrafo 1 se praticata con: a) reti trainate aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm; b) reti da circuizione; o c) reti da imbrocco, reti da posta impiglianti, tramagli e reti da posta derivanti aventi maglie di dimensioni inferiori a 30 mm.»; 16) all'articolo 22, paragrafo 1, sono aggiunti i comma seguenti: «Se lo sgombro è soggetto all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il primo comma del presente paragrafo non si applica. È vietata la pesca di sgombri nella zona geografica specificata nel primo comma se oltre il 15 % della cattura per tale specie avviene per mezzo di: a) reti trainate aventi maglie di dimensioni inferiori a 70 mm; o b) reti da circuizione.»; 17) all'articolo 23, paragrafo 1, sono aggiunti i comma seguenti: «Se l'acciuga è soggetta all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il primo comma del presente paragrafo non si applica. Le catture non intenzionali di acciuga sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti. È vietata la pesca di acciughe con reti da traino pelagiche nella zona geografica specificata nel primo comma.»; 18) all'articolo 27 è aggiunto il paragrafo seguente: «3. Se la busbana norvegese è soggetta all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il paragrafo 1 del presente articolo non si applica. È vietata la pesca di busbana norvegese nella zona geografica specificata nel paragrafo 1 se praticata con reti trainate aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm.»; 6

9 19) all'articolo 29, paragrafo 4, lettera b), sono aggiunti i comma seguenti: «Se il cicerello e/o lo spratto e la passera e/o la sogliola sono soggetti all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, i punti i), ii) e iii), della presente lettera non si applicano. È vietata la pesca di cicerelli e/o di spratti e di passere e/o di sogliole con pescherecci che utilizzino attrezzatura da pesca non specificata nella presente lettera.»; 20) all'articolo 29 bis, paragrafo 1, sono aggiunti i comma seguenti: «Se il cicerello è soggetto all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il primo comma del presente paragrafo non si applica. Le catture non intenzionali di cicerello sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti. È vietata la pesca di cicerelli con reti trainate aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm nella zona geografica specificata nel primo comma.»; 21) l'articolo 29 ter è così modificato: a) al paragrafo 2 sono aggiunti i comma seguenti: «Se lo scampo è soggetto all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il primo comma del presente paragrafo non si applica. È vietata la pesca di scampi mediante l'uso dell'attrezzatura da pesca e nelle zone geografiche di cui al paragrafo 1.»; b) al paragrafo 4 sono aggiunti i comma seguenti: «Se lo scampo è soggetto all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il primo comma del presente paragrafo non si applica. È vietata la pesca di scampi nelle zone geografiche e al di fuori dei periodi di cui al paragrafo 1.»; 22) l'articolo 29 quater è sostituito dal seguente: «Articolo 29 quater Zona di protezione dell'eglefino di Rockall nella sottozona CIEM VI È vietata ogni attività di pesca, eccetto quella con palangari, nelle zone delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84: N, W N, W N, W N, W N, W.»; 23) l'articolo 29 quinquies è così modificato: a) al paragrafo 3 sono aggiunti i comma seguenti: «Se le specie di cui alla lettera b) del primo comma, nonché altre specie soggette a limiti di cattura, sono catturate con l'attrezzatura da pesca di cui alla lettera a) del primo comma e tali specie sono soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, non si applica la lettera b) del primo comma. Le catture non intenzionali di tali specie sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti. È vietata la pesca delle specie non elencate alla lettera b) del primo comma.»; 7

10 b) al paragrafo 4 sono aggiunti i comma seguenti: «Se le specie di cui alla lettera b) del primo comma, nonché altre specie soggette a limiti di cattura, sono catturate con l'attrezzatura da pesca di cui alla lettera a) del primo comma e tali specie sono soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, non si applica la lettera b) del primo comma. Le catture non intenzionali di tali specie sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti. È vietata la pesca delle specie non elencate alla lettera b) del primo comma.»; 24) all'articolo 29 sexies, paragrafo 2, sono aggiunti i comma seguenti: «Se le specie di cui alla lettera b) del primo comma, nonché altre specie soggette a limiti di cattura, sono catturate con l'attrezzatura da pesca di cui alla lettera a) del primo comma e tali specie sono soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, non si applica la lettera b) del primo comma. Le catture non intenzionali di tali specie sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti. È vietata la pesca delle specie non elencate alla lettera b) del primo comma.»; 25) all'articolo 29 septies è inserito il paragrafo seguente: «1 bis. Se la molva azzurra è soggetta all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il paragrafo 1 del presente articolo non si applica. È vietata la pesca di molva azzurra con qualsiasi attrezzatura da pesca, nel periodo e nelle zone specificati nel paragrafo 1.»; 26) l'articolo 35 è soppresso; 27) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 47 Procedura per l'adozione di misure tecniche nell'ambito di piani di rigetto Ai fini dell'adozione degli atti di cui all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e per la relativa durata, alla Commissione è conferito il potere di adottare disposizioni specifiche relative alle attività di pesca o alle specie soggette all'obbligo di sbarco, consistenti nelle misure tecniche di cui all'articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento. Tali misure sono adottate mediante un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 48 bis del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, al fine di aumentare la selettività dell'attrezzatura da pesca ovvero di ridurre o, nella misura del possibile, eliminare le catture accidentali e possono, ove opportuno, derogare alle misure stabilite nel presente regolamento.»; 28) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 48 bis Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 18 bis e 47 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1 o giugno La delega di potere di cui agli articoli 18 bis e 47 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 8

11 5. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 18 bis e 47 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»; 29) agli allegati XII e XII bis, il termine «taglia/e minima/e» è sostituito dal termine «taglia/e minima/e di riferimento per la conservazione». Articolo 2 Modifiche del regolamento (CE) n. 2187/2005 Il regolamento (CE) n. 2187/2005 è così modificato: 1) all'articolo 2 è aggiunta la seguente lettera: «p) catture non intenzionali : le catture accidentali di organismi marini che, a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), devono essere sbarcate e imputate ai contingenti perché di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione oppure perché superano i quantitativi stabiliti dalle norme sulla composizione delle catture e sulle catture accessorie. (*) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del , pag. 22).»; 2) l'articolo 3 è così modificato: a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente: «È vietata la pesca di specie elencate negli allegati II e III con reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe, reti da imbrocco, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni inferiori a quelle specificate per le specie elencate in tali allegati.»; b) al paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente: «Il primo comma non si applica a catture non intenzionali di specie soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali catture non intenzionali sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti.»; c) al paragrafo 6 è aggiunto il comma seguente: «Il primo comma non si applica a catture non intenzionali di specie soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali catture non intenzionali sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti.»; 3) l'articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 Raggiungimento delle percentuali di cattura 1. Quando organismi marini di una specie soggetta all'obbligo di sbarco sono catturati oltre le percentuali autorizzate specificate negli allegati II e III si applica l'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali catture non intenzionali sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti. 2. Gli organismi marini di una specie non soggetta all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 che sono catturati oltre le percentuali autorizzate specificate negli allegati II e III del presente regolamento non sono sbarcati e sono rigettati immediatamente in mare.»; 9

12 4) all'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Un organismo marino è sotto taglia se le sue dimensioni sono inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione specificata nell'allegato IV per la specie e la zona geografica in questione o alla taglia minima di riferimento per la conservazione altrimenti fissata conformemente al diritto dell'unione. Fatte salve le taglie minime di riferimento per la conservazione stabilite in un atto adottato a norma dell'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013, si applicano le taglie minime di riferimento per la conservazione stabilite nell'allegato IV del presente regolamento.»; 5) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 14 bis Procedura per stabilire le taglie minime di riferimento per la conservazione nell'ambito di piani di rigetto Ai fini dell'adozione degli atti di cui all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e per la relativa durata, alla Commissione è conferito il potere di stabilire taglie minime di riferimento per la conservazione delle specie soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 di tale regolamento. Tali taglie sono stabilite mediante un atto delegato adottato a norma dell'articolo 28 ter del presente regolamento e dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 al fine di garantire la protezione del novellame e possono derogare, ove opportuno, alle taglie minime di riferimento per la conservazione specificate nell'allegato IV del presente regolamento.»; 6) all'articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Per quanto riguarda le catture di organismi marini sotto taglia di una specie soggetta all'obbligo di sbarco, si applica l'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/ bis. Se le catture di cui al paragrafo 1 sono state sbarcate, gli Stati membri mettono in atto misure volte a facilitarne l'immagazzinamento o a trovare loro delle opportunità di smercio, come il sostegno agli investimenti per la costruzione e l'adattamento dei luoghi di sbarco e dei ripari di pesca, o il sostegno agli investimenti per la valorizzazione dei prodotti della pesca. 1 ter. Gli organismi marini sotto taglia di una specie non soggetta all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 non sono conservati a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita, ma sono immediatamente rigettati in mare.»; 7) l'articolo 17 è così modificato: a) al paragrafo 1 sono aggiunti i comma seguenti: «Se il salmone atlantico (Salmo salar) è soggetto all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il primo comma del presente paragrafo non si applica alle catture di salmone. Se la trota di mare (Salmo trutta) è soggetta all'obbligo di sbarco ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il primo comma del presente paragrafo non si applica alle catture di trota di mare. Le catture non intenzionali di salmone (Salmo salar) o trota di mare (Salmo trutta) sono sbarcate e, nel caso del salmone, imputate ai rispettivi contingenti. È vietata la pesca di salmone atlantico (Salmo salar) e trota di mare (Salmo trutta) con qualsiasi attrezzatura da pesca, nelle zone geografiche e nei periodi di cui al primo comma del presente paragrafo e come specificato al paragrafo 2.»; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. In deroga al paragrafo 1, è consentita la pesca del salmone (Salmo salar) e della trota di mare (Salmo trutta) con reti trappola.»; 8) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 28 bis Procedura per l'adozione di misure tecniche nell'ambito di piani di rigetto Ai fini dell'adozione degli atti di cui all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e per la relativa durata, alla Commissione è conferito il potere di adottare disposizioni specifiche relative alle attività di pesca o alle specie soggette all'obbligo di sbarco, consistenti nelle misure tecniche di cui all'articolo 7, paragrafo 2, di tale 10

13 regolamento. Tali misure sono adottate mediante un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 28 ter del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, al fine di aumentare la selettività dell'attrezzatura da pesca ovvero di ridurre o, nella misura del possibile, eliminare le catture accidentali e possono, ove opportuno, derogare alle misure stabilite nel presente regolamento. Articolo 28 ter Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 14 bis e 28 bis è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1 o giugno La delega di potere di cui agli articoli 14 bis e 28 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 5. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 14 bis e 28 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»; 9) all'allegato IV il termine «taglie minime di sbarco» è sostituito dal termine «taglie minime di riferimento per la conservazione» e il termine «taglia minima» è sostituito dal termine «taglia minima di riferimento per la conservazione di scarto». Il regolamento (CE) n. 1967/2006 è così modificato: Articolo 3 Modifiche del regolamento (CE) n. 1967/2006 1) all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto ii), nel titolo dell'articolo 6, nell'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 16, paragrafo 2, nel titolo dell'articolo 18, all'articolo 26, paragrafo 1, all'articolo 27, paragrafo 3, e all'allegato I, sezione B, paragrafo 7, il termine «Comunità» o le corrispondenti forme aggettivali sono sostituiti da «Unione», «dell'unione» o «unionale» con le modifiche grammaticali del caso; 2) all'articolo 2 è aggiunto il punto seguente: «18) catture non intenzionali : le catture accidentali di organismi marini che, a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), devono essere sbarcate perché di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione. (*) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del , pag. 22).»; 3) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 14 bis Procedura per l'adozione di misure tecniche nell'ambito di piani di rigetto Ai fini dell'adozione degli atti di cui all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e per la relativa durata, alla Commissione è conferito il potere di adottare disposizioni specifiche relative alle attività di pesca o alle specie soggette all'obbligo di sbarco, consistenti nelle misure tecniche di cui all'articolo 7, paragrafo 2, di tale 11

14 regolamento. Tali misure sono adottate mediante un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 29 bis del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, al fine di aumentare la selettività dell'attrezzatura da pesca ovvero di ridurre o, nella misura del possibile, eliminare le catture accidentali e possono, ove opportuno, derogare alle misure stabilite nel presente regolamento.»; 4) l'articolo 15 è modificato come segue: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Un organismo marino è sotto taglia se le sue dimensioni sono inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione specificata nell'allegato III per la specie e la zona geografica in questione o alla taglia minima di riferimento per la conservazione altrimenti fissata conformemente al diritto dell'unione. Fatte salve le taglie minime di riferimento per la conservazione stabilite in un atto adottato a norma dell'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013, si applicano le taglie minime di riferimento per la conservazione stabilite nell'allegato III del presente regolamento. 1 bis. L'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle catture di organismi marini sotto taglia di una specie soggetta all'obbligo di sbarco. 1 ter. Se le catture di cui al paragrafo 1 bis sono state sbarcate, gli Stati membri mettono in atto misure volte a facilitarne l'immagazzinamento o a trovare loro delle opportunità di smercio, come il sostegno agli investimenti per la costruzione e l'adattamento dei luoghi di sbarco e dei ripari di pesca, o il sostegno agli investimenti per la valorizzazione dei prodotti della pesca. 1 quater. Gli organismi marini sotto taglia di una specie non soggetta all'obbligo di sbarco ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 non sono conservati a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita, ma sono immediatamente rigettati in mare.»; b) al paragrafo 3, la frase «paragrafo 1» è sostituito dalla frase «paragrafo 1 bis»; 5) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 15 bis Procedura per stabilire le taglie minime di riferimento per la conservazione nell'ambito di piani di rigetto Ai fini dell'adozione degli atti di cui all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e per la relativa durata, alla Commissione è conferito il potere di stabilire taglie minime di riferimento per la conservazione delle specie soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 di tale regolamento. Tali taglie sono stabilite mediante un atto delegato adottato a norma dell'articolo 29 bis del presente regolamento e dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 al fine di garantire la protezione del novellame e possono derogare, ove opportuno, alle taglie minime di riferimento per la conservazione specificate nell'allegato III del presente regolamento.»; 6) all'articolo 16, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, gli organismi marini sotto taglia possono essere catturati, conservati a bordo, trasbordati, sbarcati, trasferiti, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita vivi a fini di ripopolamento diretto o trapianto, con il permesso e sotto l'egida dello Stato membro in cui si svolgono tali attività.»; 7) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 29 bis Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 14 bis e 15 bis è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1 o giugno La delega di potere di cui agli articoli 14 bis e 15 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 12

15 4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 5. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 14 bis e 15 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»; 8) all'allegato III, i termini «taglie minime di organismi marini» sono sostituiti dai termini «taglie minime di riferimento per la conservazione» e i termini «taglia minima» sono sostituiti dai termini «taglia minima di riferimento per la conservazione». Il regolamento (CE) n. 1098/2007 è così modificato: Articolo 4 Modifiche del regolamento (CE) n. 1098/2007 1) agli articoli 2 e 10, all'articolo 11, paragrafo 1, all'articolo 16, paragrafo 2 e all'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 5, il termine «Comunità» o le corrispondenti forme aggettivali sono sostituiti da «Unione», «dell'unione» o «unionale», con le modifiche grammaticali del caso; 2) all'articolo 3 è aggiunta la seguente lettera: «g) catture non intenzionali : le catture accidentali di organismi marini che, a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), devono essere sbarcate e imputate ai contingenti perché di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione oppure perché superano i quantitativi previsti dalle norme sulla composizione delle catture e sulle catture accessorie. (*) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del , pag. 22).»; 3) il titolo del capo IV è sostituito dal seguente: «PERIODI DI PESCA»; 4) l'articolo 8 è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Periodi in cui non è autorizzata la pesca con taluni tipi di attrezzatura da pesca»; b) al paragrafo 2 sono aggiunti i comma seguenti: «Se il merluzzo bianco è soggetto all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il primo comma del presente paragrafo non si applica. Le catture non intenzionali di merluzzo bianco sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti. È vietata la pesca di merluzzo bianco con palangari derivanti nelle zone geografiche e nei periodi di cui al paragrafo 1.»; c) i paragrafi 3, 4 e 5 sono soppressi; d) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6. In deroga al paragrafo 1, ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri è consentito di pescare fino a cinque giorni al mese suddivisi in periodi di almeno due giorni consecutivi durante i periodi di riposo di cui al paragrafo 1. Durante tali giorni, i pescherecci possono soltanto gettare le reti e sbarcare le catture di pesce dalle 06:00 del lunedì alle 18:00 del venerdì della stessa settimana. L'articolo 16 si applica ai pescherecci di cui al primo comma del presente paragrafo che non detengono un permesso per la pesca del merluzzo bianco.»; e) il paragrafo 7 è soppresso; 13

16 5) all'articolo 9, paragrafo 3, sono aggiunti i comma seguenti: «Se il merluzzo bianco è soggetto all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il primo comma del presente paragrafo non si applica. Le catture non intenzionali di merluzzo bianco sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti. È vietata la pesca di merluzzo bianco mediante l'uso dei tipi di attrezzatura da pesca di cui al paragrafo 2 nelle zone e nei periodi di cui al paragrafo 1.». Articolo 5 Modifiche del regolamento (CE) n. 254/2002 Il regolamento (CE) n. 254/2002 è così modificato: 1) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 1 bis Per catture non intenzionali si intendono le catture accidentali di organismi marini che, a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), devono essere sbarcate e imputate ai contingenti perché di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione oppure perché superano i quantitativi previsti dalle norme sulla composizione delle catture e sulle catture accessorie. (*) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del , pag. 22).»; 2) all'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «Tuttavia, quando si utilizza l'attrezzatura da pesca specificata al primo comma, tutte le catture non intenzionali di specie soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti.»; 3) all'articolo 4 è aggiunto il comma seguente: «Il primo comma non si applica alle catture non intenzionali di organismi marini soggetti all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali catture non intenzionali sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti.». Articolo 6 Modifiche del regolamento (CE) n. 2347/2002 Il regolamento (CE) n. 2347/2002 è così modificato: 1) agli articoli 1 e 5, il termine «Comunità» o le corrispondenti forme aggettivali sono sostituiti da «Unione», «dell'unione» o «unionale», con le modifiche grammaticali del caso; 2) all'articolo 2 è aggiunta la lettera seguente: «f) catture non intenzionali, le catture accidentali di organismi marini che, a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), devono essere sbarcate e imputate ai contingenti perché di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione oppure perché superano i quantitativi consentiti dalle norme sulla composizione delle catture e sulle catture accessorie. (*) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del , pag. 22).»; 14

17 3) all'articolo 3, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Ai pescherecci che non siano in possesso di un permesso di pesca per acque profonde è vietato pescare, per ogni uscita in mare, quantitativi di specie di acque profonde superiori a 100 kg. I quantitativi di specie di acque profonde eccedenti 100 kg catturati da tali pescherecci non sono conservati a bordo, trasbordati o sbarcati. Il secondo comma non si applica a catture non intenzionali di specie di acque profonde soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali catture non intenzionali sono sbarcate e imputate ai contingenti.» Il regolamento (CE) n. 1224/2009 è così modificato: Articolo 7 Modifiche del regolamento (CE) n. 1224/2009 1) all'articolo 1, all'articolo 2, paragrafo 1, all'articolo 3, all'articolo 4, punti 2, 7, 9, 10, 18 e 24, all'articolo 5, paragrafi 2, 6 e 7, all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 9, paragrafi da 4 a 7, all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 12, all'articolo 14, paragrafi 1 e da 4 a 8, all'articolo 15, paragrafi da 1 a 5, nell'articolo 17, paragrafi 1 e 2, all'articolo 18, paragrafo 1, all'articolo 20, paragrafi 1 e 3, all'articolo 21, paragrafo 1, all'articolo 22, paragrafi da 1 a 3 e 5, all'articolo 23, paragrafi 1 e 3, all'articolo 24, paragrafi da 1 a 5, all'articolo 28, paragrafo 1, all'articolo 33, paragrafi 2, 5 e 8, all'articolo 36, paragrafo 2, all'articolo 37, paragrafo 1, all'articolo 40, paragrafo 1, all'articolo 43, paragrafo 2, all'articolo 44, paragrafi da 1 a 3, all'articolo 48, paragrafi 1, 2 e 5, all'articolo 49, paragrafo 1, all'articolo 50, paragrafi 1 e 5, all'articolo 55, paragrafo 1, all'articolo 56, paragrafo 2, all'articolo 58, paragrafi 2 e 7, all'articolo 62, paragrafo 5, all'articolo 65, paragrafo 1, all'articolo 68, paragrafo 1, all'articolo 71, paragrafo 1, all'articolo 73, paragrafi 1 e 7, all'articolo 74, paragrafo 2, negli articoli 77 e 79, all'articolo 80, paragrafi da 1 a 4, all'articolo 81, paragrafo 1, all'articolo 83, paragrafi 1 e 2, all'articolo 87, all'articolo 108, paragrafo 2, lettera c), all'articolo 112, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 113, paragrafi 2, 4 e 5, il termine «Comunità» o le corrispondenti forme aggettivali sono sostituiti da «Unione», «dell'unione» o «unionale», con le modifiche grammaticali del caso; 2) l'articolo 14 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei piani pluriennali, il comandante di ciascun peschereccio dell'unione di lunghezza fuori tutta pari o superiore a 10 metri tiene un giornale di pesca delle sue attività, in cui annota in particolare, per ciascuna bordata di pesca, tutti i quantitativi di ciascuna specie catturata e detenuta a bordo superiori a 50 kg in equivalente peso vivo. La soglia dei 50 kg si applica non appena le catture di una specie superano i 50 kg.»; b) al paragrafo 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) stime dei quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, il numero di individui, compresi i quantitativi o gli individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione, in una voce distinta;» c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. I comandanti dei pescherecci dell'unione registrano nel giornale di pesca tutte le stime dei rigetti di un volume superiore a 50 kg in equivalente peso vivo per ogni specie non soggetta all'obbligo di sbarco. I comandanti dei pescherecci dell'unione registrano inoltre nel giornale di pesca tutte le stime dei rigetti per ogni specie non soggetta all'obbligo di sbarco ai sensi dell'articolo 15, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*). (*) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del , pag. 22).»; 3) all'articolo 17, paragrafo 1, le lettere e) e f) sono sostituite dalle seguenti: «e) i quantitativi di ogni specie registrati nel giornale di pesca, compresi quelli di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione, in una voce distinta; f) i quantitativi di ogni specie da sbarcare o trasbordare, compresi quelli di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione, in una voce distinta.»; 15

18 4) all'articolo 21, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) stime dei quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso del prodotto, suddivisi per tipo di presentazione del prodotto o, se del caso, numero di individui, compresi i quantitativi o gli individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione, in una voce distinta;» 5) all'articolo 23, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso del prodotto, suddivisi per tipo di presentazione del prodotto o, se del caso, numero di individui, compresi i quantitativi o gli individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione, in una voce distinta;» 6) l'articolo 33 è così modificato: a) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) ai quantitativi di ogni stock o gruppo di stock soggetti a TAC o a contingenti sbarcati durante il mese precedente, compresi quelli di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione, in una voce distinta; e»; b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6. Le catture effettuate nel quadro di una ricerca scientifica che sono commercializzate e vendute, se del caso comprese quelle di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione, sono imputate al contingente applicabile allo Stato membro di bandiera nella misura in cui superano il 2 % del contingente interessato. L'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (*), non si applica alle uscite di ricerca scientifica durante i quali sono effettuate dette catture. (*) Regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (GU L 60 del , pag. 1).»; 7) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 49 bis Stivaggio separato delle catture di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione 1. Tutte le catture di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione detenute a bordo di un peschereccio dell'unione sono poste in casse, compartimenti o contenitori, in modo tale che siano identificabili rispetto alle altre casse, compartimenti o contenitori. Tali catture non sono mescolate con altri prodotti della pesca. 2. Il paragrafo 1 non si applica: a) se le catture comprendono più dell'80 % di una o più specie di piccoli pelagici o industriali, di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013. b) ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri se le catture di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono state sottoposte a cernita, stimate e registrate a norma dell'articolo 14 del presente regolamento. 3. Nei casi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri controllano la composizione delle catture mediante campionamento. Articolo 49 ter Regola de minimis Gli Stati membri provvedono affinché le catture rientranti nell'esenzione de minimis di cui all'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superino la percentuale dell'esenzione stabilita nella rilevante misura dell'unione. Articolo 49 quater Sbarco di catture di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione In caso di sbarco di catture di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione, tali catture sono conservate separatamente e trattate in modo che siano distinte dai prodotti della pesca destinati al consumo umano diretto. Gli Stati membri controllano il rispetto di tale obbligo a norma dell'articolo 5.»; 16

19 8) l'articolo 56 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Ciascuno Stato membro è responsabile, nel suo territorio, del controllo dell'applicazione delle norme della politica comune della pesca in tutte le fasi della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, dalla prima vendita alla vendita al dettaglio, compreso il trasporto. In particolare, gli Stati membri provvedono affinché l'uso di prodotti della pesca di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione soggetti all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sia limitato a fini diversi dal consumo umano diretto.»; b) è aggiunto il paragrafo seguente: «5. I quantitativi di prodotti della pesca di varie specie, costituiti di individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione che provengono dalla stessa zona geografica di rilevanza o dallo stesso peschereccio, o gruppo di pescherecci, possono essere suddivisi in lotti anteriormente alla prima vendita.»; 9) all'articolo 58, paragrafo 5, è inserito il punto seguente: «e bis) nei casi in cui pesci di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione siano presenti nelle quantità di cui alla lettera e), in una voce distinta, i quantitativi di ciascuna specie espressi in chilogrammi di peso netto o il numero di individui;» 10) all'articolo 64, paragrafo 1, la lettera h) è sostituita dalle seguenti: «h) h bis) se del caso, destinazione dei prodotti ritirati dal mercato per l'ammasso dei prodotti della pesca a norma dell'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1379/2013; se del caso, i quantitativi espressi in chilogrammi di peso netto o il numero di individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione e la loro destinazione;» 11) all'articolo 66, paragrafo 3, è aggiunta la seguente lettera: «h) se del caso, i quantitativi espressi in chilogrammi di peso netto o il numero di individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione;» 12) all'articolo 68, paragrafo 5, è aggiunta la seguente lettera: «g) se del caso, i quantitativi espressi in chilogrammi di peso netto o il numero di individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione;» 13) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 73 bis Osservatori incaricati del controllo per il monitoraggio dell'obbligo di sbarco Fatto salvo l'articolo 73, paragrafo 1, del presente regolamento, gli Stati membri possono inviare osservatori incaricati del controllo a bordo dei pescherecci battenti la loro bandiera al fine di garantire il monitoraggio delle attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. A tali osservatori incaricati del controllo si applicano le disposizioni dell'articolo 73, paragrafi da 2 a 9, del presente regolamento.»; 14) all'articolo 90, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) il fatto di non portare a bordo del peschereccio, conservare e sbarcare le catture di specie soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, a meno che tali operazioni non siano in contrasto con gli obblighi o siano soggette alle esenzioni previste dalle norme della politica comune della pesca per il tipo di pesca o le zone di pesca a cui tali norme si applicano.»; 15) all'articolo 92, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri applicano, per le infrazioni gravi di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1005/2008 e per le violazioni dell'obbligo di sbarco di cui all'articolo 90, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento, un sistema di punti in base al quale al titolare della licenza di pesca è assegnato un congruo numero di punti a seguito di infrazioni alle norme della politica comune della pesca.»; 17

20 16) l'articolo 105 è così modificato: a) al paragrafo 2, la tabella è sostituita dalla seguente: «Livello di superamento rispetto agli sbarchi autorizzati Fattore moltiplicatore Fino al 10 % Superamento *1,0 Dal 10 al 20 % Superamento *1,2 Dal 20 al 40 % Superamento *1,4 Dal 40 al 50 % Superamento *1,8 Qualsiasi altro superamento di oltre il 50 % Superamento *2,0»; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Oltre al fattore moltiplicatore di cui al paragrafo 2 e a condizione che il livello di superamento rispetto agli sbarchi consentiti superi il 10 %, si applica un fattore moltiplicatore di 1,5 se: a) nei due anni precedenti uno Stato membro ha superato ripetutamente il contingente, la quota o la parte dello stock o del gruppo di stock a esso assegnati e tale superamento ha dato luogo a detrazioni di cui al paragrafo 2; b) i pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e, segnatamente, le relazioni dello CSTEP hanno stabilito che il superamento costituisce una grave minaccia per la conservazione dello stock considerato; oppure c) lo stock è soggetto a un piano pluriennale.»; c) il paragrafo 3 bis è soppresso; 17) all'articolo 106, paragrafo 2, la tabella è sostituita dalla seguente: «Livello di superamento dello sforzo di pesca disponibile Fattore moltiplicatore Fino al 10 % Superamento * 1,0 Dal 10 al 20 % Superamento * 1,2 Dal 20 al 40 % Superamento * 1,4 Dal 40 al 50 % Superamento * 1,8 Qualsiasi altro superamento di oltre il 50 % Superamento * 2,0». Il regolamento (UE) n. 1379/2013 è così modificato: 1) all'articolo 28 è aggiunto il paragrafo seguente: Articolo 8 Modifiche del regolamento (UE) n. 1379/2013 «8. In linea con l'obiettivo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), le organizzazioni di produttori assicurano, nei piani di produzione e di commercializzazione da esse presentati a norma del paragrafo 1 del presente articolo, che lo sbarco degli organismi marini di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione non determini lo sviluppo di attività specificamente dedicate alla cattura di tali organismi marini. Con le verifiche di cui al paragrafo 7 del presente articolo, gli Stati membri garantiscono che le organizzazioni di produttori soddisfino l'obbligo previsto al primo comma del presente paragrafo.»; 18

21 2) l'articolo 47 è sostituito dal seguente: «Articolo 47 Regolamentazioni che stabiliscono norme comuni di commercializzazione 1. Fatto salvo il paragrafo 2, le regolamentazioni che stabiliscono norme comuni di commercializzazione, in particolare quelle di cui al regolamento (CEE) n. 2136/89 del Consiglio (*), nel regolamento (CEE) n. 1536/92 del Consiglio (**), e al regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio (***), nonché altre regolamentazioni adottate per l'applicazione di norme comuni di commercializzazione, quali quelle di cui al regolamento (CEE) n. 3703/85 della Commissione (****), continuano ad applicarsi. 2. Qualora siano stabilite taglie minime di riferimento per la conservazione, le stesse costituiscono taglie minime di commercializzazione. (*) Regolamento (CEE) n. 2136/89 del Consiglio, del 21 giugno 1989, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di sardine e fissa le denominazioni di vendita per le conserve di sardine e di prodotti affini (GU L 212 del , pag. 79). (**) Regolamento (CEE) n. 1536/92 del Consiglio, del 9 giugno 1992, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di tonno e di palamita (GU L 163 del , pag. 1). (***) Regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio, del 26 novembre 1996, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca (GU L 334 del , pag. 1). (****) Regolamento (CEE) n. 3703/85 del Consiglio, del 23 dicembre 1985, che stabilisce le modalità d'applicazione delle norme comuni di commercializzazione per alcuni pesci freschi o refrigerati (GU L 351 del , pag. 63).» Articolo 9 Modifiche del regolamento (UE) n. 1380/2013 L'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 è così modificato: a) al paragrafo 4 è aggiunta la lettera seguente: «d) pesci danneggiati da predatori.»; b) al paragrafo 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) disposizioni specifiche riguardanti attività di pesca o specie cui si applica l'obbligo di sbarco di cui al paragrafo 1, quali le misure tecniche di cui all'articolo 7, paragrafo 2, intese ad aumentare la selettività dell'attrezzatura da pesca ovvero a ridurre o, nella misura del possibile, eliminare le catture accidentali;» c) è aggiunto il paragrafo seguente: «14) Entro il 31 maggio 2016 ed entro il 31 maggio di ogni anno successivo, fino al 2020 compreso, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di sbarco, basata sulle informazioni trasmesse dagli Stati membri, dai consigli consultivi e altre fonti pertinenti alla Commissione. Le relazioni annuali comprendono: le misure adottate dagli Stati membri e dalle organizzazioni di produttori per conformarsi all'obbligo di sbarco; le misure adottate dagli Stati membri riguardanti il controllo del rispetto dell'obbligo di sbarco; informazioni sull'impatto socioeconomico dell'obbligo di sbarco; informazioni in merito agli effetti dell'obbligo di sbarco sulla sicurezza a bordo dei pescherecci; informazioni sull'uso e sullo smercio delle catture di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione di specie soggette all'obbligo di sbarco; informazioni sulle infrastrutture portuali e sulla conformità dei pescherecci rispetto all'obbligo di sbarco; per ciascuna attività di pesca interessata, informazioni sulle difficoltà incontrate nell'attuazione dell'obbligo di sbarco e raccomandazioni per affrontarle.» 19

22 Articolo 10 Abrogazione Il regolamento (CE) n. 1434/98 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento. Articolo 11 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. L'articolo 7, punti 14) e 15), si applica a decorrere dal 1 o gennaio Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Strasburgo, il 20 maggio 2015 Per il Parlamento europeo Il presidente M. SCHULZ Per il Consiglio Il presidente Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA 15CE

23 REGOLAMENTO (UE) 2015/813 DEL CONSIGLIO del 26 maggio 2015 che modifica il regolamento (UE) n. 204/2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 215, vista la decisione 2011/137/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia ( 1 ), vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio ( 2 ) attua le misure previste nella decisione 2011/137/PESC. (2) Il 27 marzo 2015 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione UNSCR 2213 (2015) che introduce, tra l'altro, talune modifiche ai criteri di inserimento nell'elenco in relazione alle restrizioni di viaggio e alle misure di congelamento dei beni. (3) Il comitato del Consiglio di sicurezza istituito a norma dell'unscr 1970 (2011) ha aggiornato l'elenco delle persone e delle entità soggette a restrizioni di viaggio e a misure di congelamento dei beni specificando, tra l'altro, le informazioni relative alle entità i cui fondi, congelati il 16 settembre 2011, devono rimanere congelati. (4) Il 26 maggio 2015 la decisione 2011/137/PESC del Consiglio è stata modificata dalla decisione (PESC) 2015/818 del Consiglio ( 3 ) per attuare le misure adottate dall'unscr 2213 (2015) e per disporre l'applicazione delle misure di congelamento dei beni di cui all'unscr 2213 (2015) ad altre persone ed entità non contemplate dagli allegati I, III o VII della decisione 2011/137/PESC. Inoltre, il Consiglio ha modificato anche i criteri per l'applicazione delle restrizioni di viaggio e delle misure di congelamento dei beni di cui agli allegati II e IV della decisione 2011/137/PESC in base ai chiarimenti contenuti nei considerando da 7 a 12 della decisione (PESC) 2015/818. (5) Poiché la misura in questione rientra nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'unione europea, la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. (6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 204/2011, ( 1 ) GU L 58 del , pag. 53. ( 2 ) Regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU L 58 del , pag. 1). ( 3 ) Decisione (PESC) 2015/818 del Consiglio, del 26 maggio 2015, che modifica la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (cfr. pag. 13 della presente Gazzetta ufficiale). 21

24 HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (UE) n. 204/2011 è così modificato: 1) all'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Rimangono congelati tutti i fondi e le risorse economiche che il 16 settembre 2011 appartenevano a o erano posseduti, detenuti o controllati dalle entità elencate nell'allegato VI e che in tale data si trovavano al di fuori della Libia.»; 2) l'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 1. Nell'allegato II figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni conformemente al punto 22 dell'unscr 1970 (2011), ai punti 19, 22 o 23 dell'unscr 1973 (2011), al punto 4 dell'unscr 2174 (2014) o al punto 11 dell'unscr 2213 (2015). 2. Nell'allegato III figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi non inclusi nell'allegato II e che: a) hanno ordinato, controllato o altrimenti diretto, o sono stati complici di, gravi violazioni dei diritti umani a danno di persone in Libia, anche pianificando, comandando, ordinando o conducendo attacchi, compresi i bombardamenti aerei, in violazione del diritto internazionale, contro le popolazioni o le infrastrutture civili; b) hanno violato o contribuito a violare le disposizioni dell'unscr 1970 (2011), dell'unscr 1973 (2011) o del presente regolamento; c) di cui è stato accertato il coinvolgimento nelle politiche repressive del precedente regime di Muammar Gheddafi in Libia, o altrimenti associati in passato a tale regime, e che continuano a costituire un rischio per la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, o per il positivo completamento della transizione politica in Libia; d) partecipano o danno il loro sostegno ad atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità in Libia o che ostacolano o pregiudicano il positivo completamento della transizione politica della Libia, anche: i) tramite la pianificazione, direzione o esecuzione di atti in Libia che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto umanitario internazionale applicabili, o di atti che costituiscono violazioni dei diritti umani in Libia; ii) tramite attacchi contro aeroporti, porti terrestri o marittimi in Libia, enti o impianti pubblici libici o contro missioni straniere in Libia; iii) tramite la fornitura di sostegno a gruppi armati o a reti criminali, anche mediante lo sfruttamento illecito di petrolio greggio o di altre risorse naturali in Libia; iv) tramite minacce o coercizioni nei confronti degli enti finanziari statali e della Libyan National Oil Company, o azioni che possono comportare o determinare la distrazione di fondi pubblici libici; v) tramite violazioni, o aiuto nell'elusione, delle disposizioni relative all'embargo sulle armi nei confronti della Libia di cui alla risoluzione 1970 (2011) e all'articolo 1 del presente regolamento; vi) in qualità di persone, entità o organismi che agiscono per conto o a nome o sotto la direzione di qualsiasi dei soggetti di cui sopra, oppure di entità od organismi posseduti o controllati da questi o da persone, entità o organismi elencati negli allegati II o III; o e) possiedono o controllano fondi pubblici libici distratti durante il precedente regime di Muammar Gheddafi in Libia che potrebbero essere utilizzati per minacciare la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, oppure per ostacolare o pregiudicare il positivo completamento della sua transizione politica. 3. Gli allegati II e III riportano i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone, entità ed organismi forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni riguardo all'allegato II. 22

25 4. Gli allegati II e III riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi interessati, fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni riguardo all'allegato II. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Con riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Nell'allegato II è inoltre menzionata la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza o del comitato delle sanzioni 5. L'allegato VI riporta i motivi dell'inserimento nell'elenco per le persone, le entità e gli organismi di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del presente regolamento forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni.»; 3) all'articolo 16, paragrafo 1, il riferimento all'allegato II è sostituito dal riferimento agli allegati II o VI. Articolo 2 L'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato VI del regolamento 204/2011. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2015 Per il Consiglio Il presidente F. MOGHERINI 23

26 ALLEGATO «ALLEGATO VI Elenco delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'articolo 5, paragrafo 4 1. Nome: LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY alias: Libyan Foreign Investment Company (LFIC) già: n.d. Indirizzo: 1 Fateh Tower Office No. 99, 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103 Libia Data di inserimento nell'elenco: 17 marzo 2011 Altre informazioni: Inserita nell'elenco a norma del punto 17 della risoluzione 1973, modificata il 16 settembre a norma del punto 15 della risoluzione Sotto il controllo di Muammar Gheddafi e famiglia e potenziale fonte di finanziamento del suo regime. 2. Nome: LIBYAN AFRICA INVESTMENT PORTFOLIO alias: n.d. già: n.d. Indirizzo: Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, Libia Data di inserimento nell'elenco: 17 marzo 2011 Altre informazioni: Inserita nell'elenco a norma del punto 17 della risoluzione 1973, modificata il 16 settembre a norma del punto 15 della risoluzione Sotto il controllo di Muammar Gheddafi e famiglia e potenziale fonte di finanziamento del suo regime.» 15CE

27 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/814 DEL CONSIGLIO del 26 maggio 2015 che attua l'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia ( 1 ), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il 2 marzo 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 204/2011. (2) Il comitato del Consiglio di sicurezza istituito a norma della risoluzione (UNSCR) 1970 (2011) concernente la Libia ha aggiornato l'elenco delle persone ed entità soggette a restrizioni di viaggio e a misure di congelamento dei beni. (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 204/2011, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato II del regolamento (UE) n. 204/2011 è sostituito dall'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2015 Per il Consiglio Il presidente F. MOGHERINI ( 1 ) GU L 58 del , pag

28 ALLEGATO «ALLEGATO II Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 1 A. Persone 6. Nome: ABU ZAYD UMAR DORDA Titolo: n.d. Designazione: a) Carica: Direttore dell'organizzazione per la sicurezza esterna. b) Capo dell'agenzia di intelligence esterna. Data di nascita: n.d. Luogo di nascita: n.d. Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia (Presunto status/luogo: in stato di detenzione in Libia) Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Fedele al regime. Capo dell'agenzia di intelligence esterna. 7. Nome: ABU BAKR YUNIS JABIR Titolo: Maggiore Generale Designazione: Carica: Ministro della Difesa. Data di nascita: 1952 Luogo di nascita: Jalo, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto. Responsabile di tutte le azioni delle forze armate. 8. Nome: MATUQ MOHAMMED MATUQ Titolo: n.d. Designazione: Carica: Segretario per i servizi Data di nascita: 1956 Luogo di nascita: Khoms, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Presunto status/luogo: ignoto, si presume catturato. Membro di alto livello del regime. Coinvolgimento nei comitati rivoluzionari. In passato è stato coinvolto nella repressione del dissenso e in violenze. 9. Nome: AISHA MUAMMAR MUHAMMED ABU MINYAR QADHAFI Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 1978 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: Aisha Muhammed Abdul Salam (numero di passaporto: ) Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Sultanato dell'oman (Presunto status/luogo: Sultanato dell'oman) Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei paragrafi 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Associazione stretta con il regime. Secondo quanto indicato dal gruppo di esperti sulla Libia nella sua relazione intermedia del 2013, ha viaggiato in violazione del punto 15 della risoluzione Nome: HANNIBAL MUAMMAR QADHAFI Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 20 settembre 1975 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: B/ Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Algeria (Presunto status/luogo: Algeria) Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). 26

29 Associazione stretta con il regime. 11. Nome: KHAMIS MUAMMAR QADHAFI Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 1978 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto. Associazione stretta con il regime. Comando di unità militari coinvolte nella repressione delle manifestazioni. 12. Nome: MOHAMMED MUAMMAR QADHAFI Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 1970 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Sultanato dell'oman (Presunto status/luogo: Sultanato dell'oman) Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Associazione stretta con il regime. 13. Nome: MUAMMAR MOHAMMED ABU MINYAR QADHAFI Titolo: n.d. Designazione: Leader della rivoluzione, comandante supremo delle forze armate Data di nascita: 1942 Luogo di nascita: Sirte, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: Inserito nell'elenco dell'onu a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto. Responsabile di aver ordinato la repressione delle manifestazioni e di violazioni dei diritti umani. 14. Nome: MUTASSIM QADHAFI Titolo: n.d. Designazione: Consigliere per la sicurezza nazionale Data di nascita: 1976 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto. Associazione stretta con il regime. 15. Nome: SAADI QADHAFI Titolo: n.d. Designazione: Comandante delle Forze Speciali Data di nascita: a) 27 maggio 1973 b) 1 o gennaio 1975 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: a) b) Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia (in stato di detenzione) Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Associazione stretta con il regime. Comando di unità militari coinvolte nella repressione delle manifestazioni. 16. Nome: SAIF AL-ARAB QADHAFI Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 1982 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto. 27

30 Associazione stretta con il regime. 17. Nome: SAIF AL-ISLAM QADHAFI Titolo: n.d. Designazione: Direttore, Fondazione Gheddafi Data di nascita: 25 giugno 1972 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: B Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia (Presunto status/luogo: in stato di detenzione in Libia) Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Associazione stretta con il regime. Dichiarazioni pubbliche aggressive che istigano alla violenza contro i manifestanti. 18. Nome: 1: ABDULLAH AL-SENUSSI Titolo: Colonnello Designazione: Direttore dell'intelligence militare Data di nascita: 1949 Luogo di nascita: Sudan Alias certo: a) Abdoullah Ould Ahmed (Passaporto n.: B ; data di nascita: 1948; luogo di nascita: Anefif (Kidal), Mali; data di rilascio: 10 gennaio 2012; luogo di rilascio: Bamako, Mali; data di scadenza: 10 gennaio 2017) b) Abdoullah Ould Ahmed (Numero di carta d'identità del Mali: 073/SPICRE; luogo di nascita: Anefif, Mali; data di rilascio: 6 dicembre 2011; luogo di rilascio: Essouck, Mali) Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia (Presunto status/luogo: in stato di detenzione in Libia) Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Coinvolgimento dell'intelligence militare nella repressione delle manifestazioni. Sospettato in passato di coinvolgimento nel massacro della prigione di Abu Selim. Condannato in contumacia per l'attentato dinamitardo al volo UTA. Cognato di Muammar Gheddafi. 19. Nome: SAFIA FARKASH AL-BARASSI Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: Approssimativamente 1952 Luogo di nascita: Al Bayda, Libia Alias certo: Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, nato il 1 o gennaio 1953 (passaporto dell'oman n ) Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Sultanato dell'oman Data di inserimento nell'elenco: 26 giugno 2011 Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 e del punto 19 della risoluzione 1973 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Notevole patrimonio personale che potrebbe essere utilizzato per conseguire scopi del regime. La sorella, Fatima FARKASH, è coniugata con ABDALLAH SANUSSI, capo dell'intelligence militare libica. 20. Nome: ABDELHAFIZ ZLITNI Titolo: n.d. Designazione: a) Ministro per la programmazione e le finanze del governo del colonnello Gheddafi. b) Segretario del Comitato popolare generale per le finanze e la pianificazione c) Direttore ad interim della Banca centrale della Libia Data di nascita: 1935 Luogo di nascita: n.d. Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 24 giugno 2011 Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 e del punto 19 della risoluzione 1973 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Coinvolto nelle violenze perpetrate contro i manifestanti. Segretario del Comitato popolare generale per le finanze e la pianificazione. Zltini svolge attualmente le funzioni di direttore ad interim della Banca centrale della Libia. In precedenza ha ricoperto l'incarico di presidente della National Oil Corporation. In base alle informazioni in nostro possesso, è attualmente impegnato nel tentativo di reperire fondi al fine di permettere al regime di ricostituire le riserve della Banca centrale già spese per sostenere la campagna militare in corso.» 15CE

31 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/815 DELLA COMMISSIONE del 19 maggio 2015 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pastel de Chaves (IGP)] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( 1 ), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Pastel de Chaves» presentata dal Portogallo è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea ( 2 ). (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Pastel de Chaves» deve essere registrata, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: La denominazione «Pastel de Chaves» (IGP) è registrata. Articolo 1 La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 2.3. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ( 3 ). Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2015 Per la Commissione, a nome del presidente Phil HOGAN Membro della Commissione ( 1 ) GU L 343 del , pag. 1. ( 2 ) GU C 461 del , pag. 46. ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del , pag. 36). 15CE

32 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/816 DELLA COMMISSIONE del 22 maggio 2015 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy) (IGP)] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( 1 ), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1338/2000 della Commissione ( 2 ). (2) Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea ( 3 ), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento. (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea relativa alla denominazione «Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)» (IGP). Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2015 Per la Commissione, a nome del presidente Phil HOGAN Membro della Commissione ( 1 ) GU L 343 del , pag. 1. ( 2 ) Regolamento (CE) n. 1338/2000 della Commissione, del 26 giugno 2000, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 154 del , pag. 5). ( 3 ) GU C 11 del , pag CE

33 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/817 DELLA COMMISSIONE del 26 maggio 2015 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ), visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ( 2 ), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2015 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 347 del , pag ( 2 ) GU L 157 del , pag

34 ALLEGATO Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice dei paesi terzi ( 1 ) Valore forfettario all'importazione AL 64,0 MA 99,2 MK 89,9 TR 87,9 ZZ 85, AL 36,9 MK 41,5 TR 105,8 ZZ 61, TR 123,9 ZZ 123, EG 49,3 MA 55,9 ZA 61,0 ZZ 55, BO 147,7 BR 103,9 MA 111,5 TR 67,0 ZA 178,1 ZZ 121, AR 102,5 BR 109,9 CL 156,3 NZ 155,6 US 232,9 UY 68,9 ZA 118,0 ZZ 134, US 413,6 ZZ 413,6 ( 1 ) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del , pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini». 15CE

35 DECISIONE (PESC) 2015/818 DEL CONSIGLIO del 26 maggio 2015 che modifica la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'unione europea, in particolare l'articolo 29, considerando quanto segue: (1) Il 28 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/137/PESC ( 1 ). (2) Da allora, il Consiglio ha più volte espresso grave preoccupazione per il deterioramento della situazione in Libia e, in particolare, per la diffusa violenza e instabilità. (3) Il 27 agosto 2014 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione (UNSCR) 2174 (2014) sulla scia delle precedenti UNSCR sulla Libia adottate a partire dall' UNSCR 1970 (2011). L' UNSCR 2174 (2014) condanna i combattimenti in corso tra gruppi armati e l'istigazione alla violenza in Libia e introduce ulteriori misure restrittive nei confronti di persone ed entità che intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, od ostacolano o pregiudicano il positivo completamento della sua transizione politica. (4) Il 6 marzo 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/382 ( 2 ), che estende l'applicazione delle restrizioni di viaggio e delle misure di congelamento dei beni nei confronti delle persone ed entità elencate negli allegati II e IV della decisione 2011/137/PESC alle persone ed entità che intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, od ostacolano o pregiudicano il positivo completamento della sua transizione politica. (5) Il 16 marzo 2015 il Consiglio ha concluso che la Libia si trova a un crocevia. Ha ricordato che solo una soluzione politica può offrire un percorso sostenibile e contribuire alla pace e alla stabilità in Libia e ha fatto riferimento, tra l'altro, all'importanza di astenersi da azioni che possono inasprire le attuali divisioni. (6) Il Consiglio ha inoltre condannato le azioni contro il patrimonio nazionale, le istituzioni finanziarie e le risorse naturali della Libia, che rischiano di privare il popolo libico dei benefici dello sviluppo sostenibile del loro paese. (7) Il 27 marzo 2015 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2213 (2015), che prevede, tra l'altro, una serie di modifiche ai criteri per l'inserimento nell'elenco in relazione alle restrizioni di viaggio e alle misure di congelamento dei beni. (8) Il comitato del Consiglio di sicurezza istituito a norma dell'unscr 1970 (2011) ha aggiornato l'elenco delle persone ed entità soggette a restrizioni di viaggio e a misure di congelamento dei beni. (9) I criteri per l'applicazione delle restrizioni di viaggio e delle misure di congelamento dei beni contenuti nell'unscr 2213 (2015) dovrebbero altresì essere estesi a talune altre persone ed entità che non figurano negli allegati I o III della decisione 2011/137/PESC. (10) La pace, la stabilità o la sicurezza della Libia e il positivo completamento della transizione politica in Libia continuano a essere minacciati, tra l'altro, dall'inasprimento delle attuali divisioni a opera di persone ed entità di cui è stato accertato il coinvolgimento nelle politiche repressive del vecchio regime di Muammar GHEDDAFI in Libia, o altrimenti associate in passato a tale regime, e in conseguenza del fatto che la maggior parte di tali persone o entità non sia stata chiamata a rispondere delle sue azioni. ( 1 ) Decisione 2011/137/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU L 58 del , pag. 53). ( 2 ) Decisione (PESC) 2015/382 del Consiglio, del 6 marzo 2015, che modifica la decisione 2011/137/PESC, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU L 64 del , pag. 38). 33

36 (11) Costituiscono altresì una minaccia le persone ed entità che possiedono o controllano fondi pubblici libici distratti durante il vecchio regime di Muammar GHEDDAFI in Libia che potrebbero essere utilizzati per minacciare la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, oppure per ostacolare o pregiudicare il positivo completamento della sua transizione politica. (12) Data la gravità della situazione in Libia e tenendo particolare conto dei rischi summenzionati, è opportuno modificare i criteri per l'applicazione delle restrizioni di viaggio e delle misure di congelamento dei beni nei confronti delle persone ed entità elencate negli allegati II e IV della decisione 2011/137/PESC. (13) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/137/PESC. (14) È necessaria un'ulteriore azione dell'unione per attuare talune di queste modifiche, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione 2011/137/PESC è così modificata: 1) l'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel rispettivo territorio alle persone designate e sottoposte a restrizioni di viaggio dal Consiglio di sicurezza o dal comitato conformemente al punto 22 dell'unscr 1970 (2011), al punto 23 dell'unscr 1973 (2011), al punto 4 dell'unscr 2174 (2014) e al punto 11 dell'unscr 2213 (2015), elencate nell'allegato I. 2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel rispettivo territorio alle persone: a) che sono coinvolte o complici nell'ordinare, controllare o dirigere in altro modo la commissione di gravi violazioni dei diritti umani contro persone in Libia e che sono, tra l'altro, coinvolte o complici nella pianificazione, nel controllo, nel comando o nella condotta di attacchi, in violazione del diritto internazionale, fra cui bombardamenti aerei su civili e infrastrutture, ovvero alle persone che agiscono per loro, o per loro conto o sotto la loro direzione; b) di cui è stato accertato il coinvolgimento nelle politiche repressive del vecchio regime di Muammar GHEDDAFI in Libia, o altrimenti associate in passato a tale regime, e che continuano a costituire un rischio per la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, o per il positivo completamento della sua transizione politica; c) che intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, od ostacolano o pregiudicano il positivo completamento della sua transizione politica, anche tramite: i) la pianificazione, direzione o esecuzione di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o di atti che costituiscono abusi dei diritti umani in Libia; ii) attacchi contro qualsiasi aeroporto, stazione o porto marittimo in Libia o contro un ente statale o installazione libici o contro qualsiasi missione estera in Libia; iii) la fornitura di sostegno a gruppi armati o a reti criminali, mediante lo sfruttamento illecito di petrolio greggio o di altre risorse naturali in Libia; iv) minacce o coercizioni nei confronti delle istituzioni finanziarie statali e della Libyan National Oil Company, o azioni che possono comportare o determinare la distrazione di fondi pubblici libici; v) violazioni o aiuto nell'elusione delle disposizioni relative all'embargo sulle armi nei confronti della Libia di cui all'unscr 1970 (2011) e all'articolo 1 della presente decisione; vi) l'azione per conto o a nome o sotto la direzione di persone o entità inserite nell'elenco; 34

37 d) che possiedono o controllano fondi pubblici libici distratti durante il vecchio regime di Muammar GHEDDAFI in Libia che potrebbero essere utilizzati per minacciare la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, oppure per ostacolare o pregiudicare il positivo completamento della sua transizione politica; elencate nell'allegato II. 3. I paragrafi 1 e 2 non comportano l'obbligo per uno Stato membro di rifiutare l'ingresso nel suo territorio ai propri cittadini. 4. Il paragrafo 1 non si applica se il comitato stabilisce che: a) il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie, inclusi obblighi religiosi; o b) una deroga contribuirebbe agli obiettivi di pace e riconciliazione nazionale in Libia e di stabilità nella regione. 5. Il paragrafo 1 non si applica se: a) l'ingresso o il transito sono necessari ai fini di un procedimento giudiziario; o b) è uno Stato membro a decidere caso per caso se tale ingresso o transito è necessario per promuovere la pace e la stabilità in Libia e a informarne successivamente il comitato entro 48 ore dalla decisione in questione. 6. Il paragrafo 2 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro è vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente: a) in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale; b) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dall'onu o sotto gli auspici di tale organizzazione; c) in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o d) in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patto del Laterano) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'italia. 7. Si considera che le disposizioni del paragrafo 6 si applicano anche qualora uno Stato membro ospiti l'organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). 8. Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi dei paragrafi 6 o Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite a norma del paragrafo 2 quando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse o ospitate dall'unione o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'osce, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto in Libia. 10. Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 9 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta. 11. Qualora uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 6, 7 e 9, l'ingresso o il transito nel suo territorio di persone elencate negli allegati I o II, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa.»; 2) l'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 1. Tutti i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone ed entità designate e assoggettate al congelamento dei beni dal Consiglio di sicurezza o dal comitato conformemente al punto 22 dell'unscr 1970 (2011), ai punti 19 e 23 dell'unscr 1973 (2011), al punto 4 dell'unscr 2174 (2014) e al punto 11 dell'unscr 2213 (2015), elencate nell'allegato III, sono congelati. 35

38 2. Sono congelati tutti i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo posseduti o controllati direttamente o indirettamente da persone ed entità: a) che sono coinvolte o complici nell'ordinare, controllare o dirigere in altro modo la commissione di gravi violazioni dei diritti umani contro persone in Libia e che sono, tra l'altro, coinvolte o complici nella pianificazione, nel controllo, nel comando o nella condotta di attacchi, in violazione del diritto internazionale, fra cui bombardamenti aerei su civili e infrastrutture, o dalle autorità libiche, o dalle persone ed entità che hanno violato o hanno contribuito a violare le disposizioni dell'unscr 1970 (2011) o della presente decisione, o dalle persone o entità che agiscono per loro, per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero da entità da esse possedute o controllate o dalle persone ed entità elencate nell'allegato III della presente decisione; b) di cui è stato accertato il coinvolgimento nelle politiche repressive del vecchio regime di Muammar Gheddafi in Libia, o altrimenti associate in passato a tale regime, e che continuano a costituire un rischio per la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, o per il positivo completamento della transizione sua politica; c) che intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, od ostacolano o pregiudicano il positivo completamento della sua transizione politica, anche tramite: i) la pianificazione, direzione o esecuzione di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o di atti che costituiscono abusi dei diritti umani in Libia; ii) attacchi contro qualsiasi aeroporto, stazione o porto marittimo in Libia o contro un ente statale o installazione libici o contro qualsiasi missione estera in Libia; iii) la fornitura di sostegno a gruppi armati o a reti criminali, mediante lo sfruttamento illecito di petrolio greggio o di altre risorse naturali in Libia; iv) minacce o coercizioni nei confronti delle istituzioni finanziarie statali e della Libyan National Oil Company, o azioni che possono comportare o determinare la distrazione di fondi pubblici libici; v) violazioni o aiuto nell'elusione delle disposizioni relative all'embargo sulle armi nei confronti della Libia di cui all'unscr 1970 (2011) e all'articolo 1 della presente decisione; vi) l'azione per conto o a nome o sotto la direzione di persone o entità inserite nell'elenco; d) che possiedono o controllano fondi pubblici libici distratti durante il vecchio regime di Muammar GHEDDAFI in Libia che potrebbero essere utilizzati per minacciare la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, oppure per ostacolare o pregiudicare il positivo completamento della sua transizione politica, elencate nell'allegato IV. 3. Rimangono congelati tutti i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, dalle entità elencate nell'allegato VI che sono congelati dal 16 settembre Non sono messi a disposizione delle persone fisiche o giuridiche o delle entità di cui ai paragrafi 1 e 2, o a loro beneficio, fondi, attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo, direttamente o indirettamente. 5. Per quanto riguarda le autorità portuali, il divieto di mettere fondi, attività finanziarie o risorse economiche a disposizione delle persone o entità di cui al paragrafo 2 non preclude l'esecuzione, fino al 15 luglio 2011, dei contratti conclusi anteriormente al 7 giugno 2011, a esclusione dei contratti relativi a petrolio, gas e prodotti raffinati. 6. Sono ammesse deroghe per i fondi, le attività finanziarie e le risorse economiche che sono: a) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti per generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici; b) destinati esclusivamente al pagamento per onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni legali in conformità delle legislazioni nazionali; 36

39 c) destinati esclusivamente al pagamento per diritti o spese, in conformità delle legislazioni nazionali, connessi alla normale custodia o gestione di fondi, altre attività finanziarie e risorse economiche congelati, purché lo Stato membro interessato abbia notificato al Comitato, se del caso, l'intenzione di autorizzare l'accesso a tali fondi, attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo e il Comitato non abbia espresso parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale notifica. 7. Sono altresì ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche che sono: a) necessari per coprire spese straordinarie, previa notifica al Comitato da parte dello Stato membro interessato, ove opportuno, e approvazione del Comitato stesso; b) oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo possono essere utilizzati per il soddisfacimento del vincolo o della decisione, purché detto vincolo o decisione sia anteriore alla data di adozione dell'unscr1970 (2011) e non vada a vantaggio di una delle persone o entità di cui al paragrafo 1 o 2, previa notifica al comitato da parte dello Stato membro interessato, ove opportuno. 8. Riguardo alle persone ed entità elencate nell'allegato IV, sono altresì ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche che sono necessari per scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, inclusi forniture mediche, alimenti, la fornitura di elettricità, operatori umanitari e relativa assistenza, o l'evacuazione di cittadini stranieri dalla Libia. 9. Riguardo alle entità di cui al paragrafo 3, sono altresì ammesse deroghe per i fondi, le attività finanziarie e le risorse economiche purché: a) lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato l'intenzione di autorizzare l'accesso ai fondi, attività finanziarie o risorse economiche per uno o più degli scopi seguenti e il comitato non abbia espresso parere negativo entro 5 giorni lavorativi da tale notifica: i) esigenze umanitarie; ii) combustibile, energia elettrica e acqua a uso esclusivamente civile; iii) ripresa della produzione e vendita di idrocarburi da parte della Libia; iv) creazione, funzionamento o rafforzamento delle istituzioni del governo civile e dell'infrastruttura pubblica civile; v) agevolazione della ripresa delle operazioni del settore bancario, anche per sostenere o facilitare il commercio internazionale con la Libia; b) lo Stato membro interessato abbia notificato al Comitato che tali fondi, attività finanziarie o risorse economiche non sono messi a disposizione o a beneficio delle persone di cui ai paragrafi 1, 2 e 3; c) lo Stato membro interessato abbia consultato preventivamente le autorità libiche sull'uso di tali fondi, attività finanziarie o risorse economiche; e d) lo Stato membro interessato abbia scambiato con le autorità libiche la notifica trasmessa a norma del presente paragrafo e le autorità libiche non si siano opposte entro 5 giorni lavorativi alla messa a disposizione di tali fondi, attività finanziarie o risorse economiche. 10. I paragrafi 1 e 2 non ostano a che la persona o entità indicata effettui il pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima dell'inclusione di tale persona o entità in elenco, purché lo Stato membro pertinente abbia determinato che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1 o 2 e purché lo Stato membro pertinente abbia notificato al Comitato, se del caso, l'intenzione di effettuare o percepire tali pagamenti o di autorizzare lo scongelamento dei fondi, delle attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo a tal fine, 10 giorni lavorativi prima di tale autorizzazione. 11. Il paragrafo 3 non osta a che un'entità ivi indicata effettui il pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima dell'inclusione di tale entità in elenco ai sensi della presente decisione, purché lo Stato membro pertinente abbia determinato che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 e purché lo Stato membro pertinente abbia notificato al Comitato l'intenzione di effettuare o percepire tali pagamenti o di autorizzare lo scongelamento dei fondi o delle attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo a tal fine, 10 giorni lavorativi prima di tale autorizzazione. 37

40 12. Per quanto riguarda le persone ed entità elencate nell'allegato IV e in deroga al paragrafo 2, le competenti autorità di uno Stato membro possono autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati, a condizione che: a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui al paragrafo 2 nell'elenco figurante nell'allegato IV, o di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'unione, o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data; b) i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti; c) la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo figurante negli allegati III o IV; nonché d) il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico nello Stato membro interessato. Uno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo. 13. Il paragrafo 4 non si applica al versamento su conti congelati di: a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi che sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati a misure restrittive; o c) pagamenti dovuti nell'ambito di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell'unione o esecutive nello Stato membro interessato, in relazione a persone ed entità elencate nell'allegato IV, purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti ai paragrafi 1 o 2.»; 3) all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Consiglio esegue le modifiche degli allegati I, III, V e VI sulla scorta di quanto determinato dal Consiglio di sicurezza o dal comitato.»; 4) all'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Qualora decida di applicare a una persona o entità le misure di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, il Consiglio modifica di conseguenza gli allegati II e IV.»; 5) l'articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo Gli allegati I, II, III, IV e VI riportano i motivi di inserimento nell'elenco delle persone ed entità interessate forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato in relazione agli allegati I, III e VI. 2. Gli allegati I, II, III, IV e VI riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per individuare le persone o entità interessate, fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato in relazione agli allegati I, III e VI. Con riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il genere, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle entità, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Gli allegati I, III e VI riportano inoltre la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza o del comitato.»; 6) all'articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Le misure di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, sono riesaminate periodicamente e almeno ogni 12 mesi. Esse cessano di applicarsi con riguardo alle persone o entità interessate se il Consiglio stabilisce, in conformità della procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2, che le condizioni necessarie alla loro applicazione non sono più soddisfatte.»; 38

41 7) l'allegato I della decisione 2011/137/PESC è sostituito dall'allegato I della presente decisione; 8) nell'allegato II della decisione 2011/137/PESC, il titolo è sostituito dal seguente: «Elenco delle persone di cui all'articolo 5, paragrafo 2»; 9) l'allegato III della decisione 2011/137/PESC è sostituito dall'allegato II della presente decisione; 10) nell'allegato IV della decisione 2011/137/PESC, il titolo è sostituito dal seguente: «Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 6, paragrafo 2»; 11) l'allegato III della presente decisione è aggiunto come allegato VI della decisione 2011/137/PESC. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2015 Per il Consiglio Il presidente F. MOGHERINI 39

42 ALLEGATO I «ALLEGATO I ELENCO DELLE PERSONE DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1 A. Persone 1. Nome: ABDULQADER MOHAMMED AL-BAGHDADI Titolo: Dr. Designazione: Responsabile dell'ufficio di collegamento dei comitati rivoluzionari Data di nascita: 1 o luglio 1950 Luogo di nascita: n.d. Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: B Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Tunisia (Presunto status/luogo: carcere in Tunisia.) Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: Inserito nell'elenco dell'onu a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Presunto status/luogo: deceduto. Al-Baghdadi è stato inserito nell'elenco il 26 febbraio 2011 dall'unscr a norma del punto 15 della risoluzione 1970 in quanto Responsabile dell'ufficio di collegamento dei comitati rivoluzionari. : I comitati rivoluzionari sono coinvolti in atti di violenza contro i dimostranti. 2. Nome: ABDULQADER YUSEF DIBRI Titolo: n.d. Designazione: Capo della sicurezza personale di Muammar Gheddafi Data di nascita: 1946 Luogo di nascita: Houn, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Dibri è stato inserito nell'elenco il 26 febbraio 2011 a norma del punto 15 della risoluzione 1970 in quanto Capo della sicurezza personale di Muammar Gheddafi. : Responsabile della sicurezza del regime. Ha diretto in passato atti di violenza contro i dissidenti. 3. Nome: SAYYID MOHAMMED QADHAF AL-DAM Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 1948 Luogo di nascita: Sirte, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: Inserito nell'elenco dell'onu a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Qadhaf Al-dam è stato inserito nell'elenco il 26 febbraio 2011 a norma del punto 15 della risoluzione 1970 in quanto Cugino di Muammar Gheddafi. Negli anni 1980, Sayyid è stato coinvolto in una campagna di uccisioni di dissidenti e ritenuto responsabile di diverse morti in Europa. È stato inoltre sospettato di essere stato coinvolto nell'approvvigionamento di armi. 4. Nome: QUREN SALIH QUREN AL QADHAFI Titolo: n.d. Designazione: Ambasciatore libico in Ciad Data di nascita: n.d. Luogo di nascita: n.d. Alias certo: Akrin Saleh Akrin ( ) Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Egitto Data di inserimento nell'elenco: 17 marzo 2011 Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Al Qadhafi è stato inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 15 della risoluzione 1970 in quanto Ambasciatore libico in Ciad. Ha lasciato il Ciad per Sabha. Direttamente coinvolto nel reclutamento e coordinamento di mercenari per il regime. 40

43 5. Nome: AMID HUSAIN AL KUNI Titolo: Colonnello Designazione: Governatore di Ghat (Libia meridionale) Data di nascita: n.d. Luogo di nascita: n.d. Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia (Presunto status/luogo: Libia meridionale) Data di inserimento nell'elenco: 17 marzo 2011 Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Direttamente coinvolto nel reclutamento di mercenari. 6. Nome: ABU ZAYD UMAR DORDA Titolo: n.d. Designazione: a) Carica: Direttore dell'organizzazione per la sicurezza esterna. b) Capo dell'agenzia di intelligence esterna. Data di nascita: n.d. Luogo di nascita: n.d. Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia (Presunto status/luogo: in stato di detenzione in Libia) Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Fedele al regime. Capo dell'agenzia di intelligence esterna. 7. Nome: ABU BAKR YUNIS JABIR Titolo: Maggiore Generale Designazione: Carica: Ministro della Difesa. Data di nascita: 1952 Luogo di nascita: Jalo, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto. Responsabile di tutte le azioni delle forze armate. 8. Nome: MATUQ MOHAMMED MATUQ Titolo: n.d. Designazione: Carica: Segretario per i servizi Data di nascita: 1956 Luogo di nascita: Khoms, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Presunto status/luogo: ignoto, si presume catturato. Membro di alto livello del regime. Coinvolgimento nei comitati rivoluzionari. In passato è stato coinvolto nella repressione del dissenso e in violenze. 9. Nome: AISHA MUAMMAR MUHAMMED ABU MINYAR QADHAFI Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 1978 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: Aisha Muhammed Abdul Salam (numero di passaporto: ) Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Sultanato dell'oman (Presunto status/luogo: Sultanato dell'oman) Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Associazione stretta con il regime. Secondo quanto indicato dal gruppo di esperti sulla Libia nella sua relazione intermedia del 2013, ha viaggiato in violazione del punto 15 della risoluzione Nome: HANNIBAL MUAMMAR QADHAFI Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 20 settembre 1975 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: B/ Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Algeria (Presunto status/luogo: Algeria) Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). 41

44 Associazione stretta con il regime. 11. Nome: KHAMIS MUAMMAR QADHAFI Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 1978 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto. Associazione stretta con il regime. Comando di unità militari coinvolte nella repressione delle manifestazioni. 12. Nome: MOHAMMED MUAMMAR QADHAFI Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 1970 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Sultanato dell'oman (Presunto status/luogo: Sultanato dell'oman) Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Associazione stretta con il regime. 13. Nome: MUAMMAR MOHAMMED ABU MINYAR QADHAFI Titolo: n.d. Designazione: Leader della rivoluzione, comandante supremo delle forze armate Data di nascita: 1942 Luogo di nascita: Sirte, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: Inserito nell'elenco dell'onu a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto. Responsabile di aver ordinato la repressione delle manifestazioni e di violazioni dei diritti umani. 14. Nome: MUTASSIM QADHAFI Titolo: n.d. Designazione: Consigliere per la sicurezza nazionale Data di nascita: 1976 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto. Associazione stretta con il regime. 15. Nome: SAADI QADHAFI Titolo: n.d. Designazione: Comandante delle Forze Speciali Data di nascita: a) 27 maggio 1973 b) 1 o gennaio 1975 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: a) b) Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia (in stato di detenzione) Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Associazione stretta con il regime. Comando di unità militari coinvolte nella repressione delle manifestazioni. 16. Nome: SAIF AL-ARAB QADHAFI Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 1982 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto. 42

45 Associazione stretta con il regime. 17. Nome: SAIF AL-ISLAM QADHAFI Titolo: n.d. Designazione: Direttore, Fondazione Gheddafi Data di nascita: 25 giugno 1972 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: B Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia (Presunto status/luogo: in stato di detenzione in Libia) Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Associazione stretta con il regime. Dichiarazioni pubbliche aggressive che istigano alla violenza contro i manifestanti. 18. Nome: 1: ABDULLAH AL-SENUSSI Titolo: Colonnello Designazione: Direttore dell'intelligence militare Data di nascita: 1949 Luogo di nascita: Sudan Alias certo: a) Abdoullah Ould Ahmed (Passaporto n.: B ; data di nascita: 1948; luogo di nascita: Anefif (Kidal), Mali; data di rilascio: 10 gennaio 2012; luogo di rilascio: Bamako, Mali; data di scadenza: 10 gennaio 2017) b) Abdoullah Ould Ahmed (Numero di carta d'identità del Mali: 073/SPICRE; luogo di nascita: Anefif, Mali; data di rilascio: 6 dicembre 2011; luogo di rilascio: Essouck, Mali) Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia (Presunto status/luogo: in stato di detenzione in Libia) Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Coinvolgimento dell'intelligence militare nella repressione delle manifestazioni. Sospettato in passato di coinvolgimento nel massacro della prigione di Abu Selim. Condannato in contumacia per l'attentato dinamitardo al volo UTA. Cognato di Muammar Gheddafi. 19. Nome: SAFIA FARKASH AL-BARASSI Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: Approssimativamente 1952 Luogo di nascita: Al Bayda, Libia Alias certo: Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, nato il 1 o gennaio 1953 (passaporto dell'oman n ) Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Sultanato dell'oman Data di inserimento nell'elenco: 24 giugno 2011 Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 e del punto 19 della risoluzione 1973 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Notevole patrimonio personale che potrebbe essere utilizzato per conseguire scopi del regime. La sorella, Fatima FARKASH, è coniugata con ABDALLAH SANUSSI, capo dell'intelligence militare libica. 20. Nome: ABDELHAFIZ ZLITNI Titolo: n.d. Designazione: a) Ministro per la programmazione e le finanze del governo del colonnello Gheddafi. b) Segretario del Comitato popolare generale per le finanze e la pianificazione c) Direttore ad interim della Banca centrale della Libia Data di nascita: 1935 Luogo di nascita: n.d. Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 24 giugno 2011 Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 e del punto 19 della risoluzione 1973 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Coinvolto nelle violenze perpetrate contro i manifestanti. Segretario del Comitato popolare generale per le finanze e la pianificazione. Zltini svolge attualmente le funzioni di direttore ad interim della Banca centrale della Libia. In precedenza ha ricoperto l'incarico di presidente della National Oil Corporation. In base alle informazioni in nostro possesso, è attualmente impegnato nel tentativo di reperire fondi al fine di permettere al regime di ricostituire le riserve della Banca centrale già spese per sostenere la campagna militare in corso.» 43

46 ALLEGATO II «ALLEGATO III ELENCO DELLE PERSONE E DELLE ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1 A. Persone 6. Nome: ABU ZAYD UMAR DORDA Titolo: n.d. Designazione: a) Carica: Direttore dell'organizzazione per la sicurezza esterna. b) Capo dell'agenzia di intelligence esterna. Data di nascita: n.d. Luogo di nascita: n.d. Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia (Presunto status/luogo: in stato di detenzione in Libia) Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Fedele al regime. Capo dell'agenzia di intelligence esterna. 7. Nome: ABU BAKR YUNIS JABIR Titolo: Maggiore Generale Designazione: Carica: Ministro della Difesa. Data di nascita: 1952 Luogo di nascita: Jalo, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto. Responsabile di tutte le azioni delle forze armate. 8. Nome: MATUQ MOHAMMED MATUQ Titolo: n.d. Designazione: Carica: Segretario per i servizi Data di nascita: 1956 Luogo di nascita: Khoms, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Presunto status/luogo: ignoto, si presume catturato. Membro di alto livello del regime. Coinvolgimento nei comitati rivoluzionari. In passato è stato coinvolto nella repressione del dissenso e in violenze. 9. Nome: AISHA MUAMMAR MUHAMMED ABU MINYAR QADHAFI Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 1978 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: Aisha Muhammed Abdul Salam (numero di passaporto: ) Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Sultanato dell'oman (Presunto status/luogo: Sultanato dell'oman) Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Associazione stretta con il regime. Secondo quanto indicato dal gruppo di esperti sulla Libia nella sua relazione intermedia del 2013, ha viaggiato in violazione del punto 15 della risoluzione Nome: HANNIBAL MUAMMAR QADHAFI Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 20 settembre 1975 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: B/ Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Algeria (Presunto status/luogo: Algeria) Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). 44

47 Associazione stretta con il regime. 11. Nome: KHAMIS MUAMMAR QADHAFI Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 1978 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto. Associazione stretta con il regime. Comando di unità militari coinvolte nella repressione delle manifestazioni. 12. Nome: MOHAMMED MUAMMAR QADHAFI Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 1970 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Sultanato dell'oman (Presunto status/luogo: Sultanato dell'oman) Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Associazione stretta con il regime. 13. Nome: MUAMMAR MOHAMMED ABU MINYAR QADHAFI Titolo: n.d. Designazione: Leader della rivoluzione, comandante supremo delle forze armate Data di nascita: 1942 Luogo di nascita: Sirte, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: Inserito nell'elenco dell'onu a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto. Responsabile di aver ordinato la repressione delle manifestazioni e di violazioni dei diritti umani. 14. Nome: MUTASSIM QADHAFI Titolo: n.d. Designazione: Consigliere per la sicurezza nazionale Data di nascita: 1976 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto. Associazione stretta con il regime. 15. Nome: SAADI QADHAFI Titolo: n.d. Designazione: Comandante delle Forze Speciali Data di nascita: a) 27 maggio 1973 b) 1 o gennaio 1975 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: a) b) Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia (in stato di detenzione) Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Associazione stretta con il regime. Comando di unità militari coinvolte nella repressione delle manifestazioni. 16. Nome: SAIF AL-ARAB QADHAFI Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 1982 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto. 45

48 Associazione stretta con il regime. 17. Nome: SAIF AL-ISLAM QADHAFI Titolo: n.d. Designazione: Direttore, Fondazione Gheddafi Data di nascita: 25 giugno 1972 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: B Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia (Presunto status/luogo: in stato di detenzione in Libia) Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Associazione stretta con il regime. Dichiarazioni pubbliche aggressive che istigano alla violenza contro i manifestanti. 18. Nome: 1: ABDULLAH AL-SENUSSI Titolo: Colonnello Designazione: Direttore dell'intelligence militare Data di nascita: 1949 Luogo di nascita: Sudan Alias certo: a) Abdoullah Ould Ahmed (Passaporto n.: B ; data di nascita: 1948; luogo di nascita: Anefif (Kidal), Mali; data di rilascio: 10 gennaio 2012; luogo di rilascio: Bamako, Mali; data di scadenza: 10 gennaio 2017) b) Abdoullah Ould Ahmed (Numero di carta d'identità del Mali: 073/SPICRE; luogo di nascita: Anefif, Mali; data di rilascio: 6 dicembre 2011; luogo di rilascio: Essouck, Mali) Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia (Presunto status/luogo: in stato di detenzione in Libia) Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Coinvolgimento dell'intelligence militare nella repressione delle manifestazioni. Sospettato in passato di coinvolgimento nel massacro della prigione di Abu Selim. Condannato in contumacia per l'attentato dinamitardo al volo UTA. Cognato di Muammar Gheddafi. 19. Nome: SAFIA FARKASH AL-BARASSI Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: Approssimativamente 1952 Luogo di nascita: Al Bayda, Libia Alias certo: Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, nato il 1 o gennaio 1953 (passaporto dell'oman n ) Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Sultanato dell'oman Data di inserimento nell'elenco: 24 giugno 2011 Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 e del punto 19 della risoluzione 1973 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Notevole patrimonio personale che potrebbe essere utilizzato per conseguire scopi del regime. La sorella, Fatima FARKASH, è coniugata con ABDALLAH SANUSSI, capo dell'intelligence militare libica. 20. Nome: ABDELHAFIZ ZLITNI Titolo: n.d. Designazione: a) Ministro per la programmazione e le finanze del governo del colonnello Gheddafi. b) Segretario del Comitato popolare generale per le finanze e la pianificazione c) Direttore ad interim della Banca centrale della Libia Data di nascita: 1935 Luogo di nascita: n.d. Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 24 giugno 2011 Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 e del punto 19 della risoluzione 1973 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Coinvolto nelle violenze perpetrate contro i manifestanti. Segretario del Comitato popolare generale per le finanze e la pianificazione. Zltini svolge attualmente le funzioni di direttore ad interim della Banca centrale della Libia. In precedenza ha ricoperto l'incarico di presidente della National Oil Corporation. In base alle informazioni in nostro possesso, è attualmente impegnato nel tentativo di reperire fondi al fine di permettere al regime di ricostituire le riserve della Banca centrale già spese per sostenere la campagna militare in corso.» 46

49 ALLEGATO III «ALLEGATO VI ELENCO DELLE ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 3 1. Nome: LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY Alias: Libyan Foreign Investment Company (LFIC) già: n.d. Indirizzo: 1 Fateh Tower Office No. 99, 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103 Libia Inserita nell'elenco il: 17 marzo 2011 Altre informazioni: Inserita nell'elenco a norma del punto 17 della risoluzione 1973, modificata il 16 settembre a norma del punto 15 della risoluzione Controllata da Muammar Gheddafi e famiglia e potenziale fonte di finanziamento del suo regime. 2. Nome: LIBYAN AFRICA INVESTMENT PORTFOLIO Alias: n.d. già: n.d. Indirizzo: Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, Libia Inserito nell'elenco il: 17 marzo 2011 Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 17 della risoluzione 1973, modificata il 16 settembre a norma del punto 15 della risoluzione Controllata da Muammar Gheddafi e famiglia e potenziale fonte di finanziamento del suo regime.» 15CE

50 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/819 DELLA COMMISSIONE del 22 maggio 2015 che modifica l'allegato F della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda il formato dei modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'unione di animali delle specie bovina e suina [notificata con il numero C(2015) 3304] (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ( 1 ), in particolare l'articolo 16, secondo comma, considerando quanto segue: (1) La direttiva 64/432/CEE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi all'interno dell'unione di bovini e suini. Essa dispone, tra l'altro, che durante il trasporto verso il loro luogo di destinazione i bovini e i suini debbano essere accompagnati da un certificato sanitario conforme, a seconda dei casi, al modello 1 o al modello 2 di cui al suo allegato F. (2) L'allegato F della direttiva 64/432/CEE è stato recentemente modificato dalla decisione di esecuzione 2014/798/UE della Commissione ( 2 ) al fine, tra l'altro, di adeguare il formato dei modelli di certificati sanitari al modello armonizzato allegato al regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione ( 3 ). (3) L'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) prescrive che i bovini debbano essere accompagnati da un passaporto basato sulle informazioni contenute nella base di dati informatizzata istituita dallo Stato membro di origine a norma dell'articolo 14 della direttiva 64/432/CEE, a meno che lo Stato membro d'origine effettui lo scambio elettronico di dati con lo Stato membro di destinazione mediante un sistema di scambio elettronico di cui all'articolo 5 del precitato regolamento. (4) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 911/2004 della Commissione ( 5 ), i vitelli di età inferiore a quattro settimane possono essere accompagnati, durante lo spostamento verso un altro Stato membro, da un passaporto provvisorio che riporti almeno le informazioni di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, nel formato approvato dall'autorità competente dello Stato membro di spedizione. (5) Tuttavia, alcuni Stati membri hanno notificato alla Commissione problemi relativi all'ulteriore onere amministrativo connesso all'obbligo di fornire al punto I.31 del modello di certificato sanitario per gli scambi di animali della specie bovina informazioni quali la data di nascita e il sesso degli animali che costituiscono la partita. Pertanto, e in quanto tali informazioni sono già incluse nei documenti di identificazione che, unitamente al certificato sanitario, devono accompagnare una partita di animali della specie bovina, è opportuno sopprimere tali informazioni dal suddetto punto e modificare di conseguenza le descrizioni pertinenti contenute nelle note di tale modello di certificato sanitario. (6) Inoltre alcuni Stati membri hanno chiesto di eliminare una voce relativa al sesso degli animali dal punto I.31 del modello di certificato sanitario per gli scambi di suini, dato che tale informazione non era richiesta nel modello di certificato sanitario di cui all'allegato F della direttiva 64/432/CEE prima delle modifiche introdotte dalla decisione di esecuzione 2014/798/UE. È pertanto opportuno eliminare tale voce dal suddetto punto e modificare di conseguenza la descrizione pertinente nelle note del modello di certificato sanitario per gli scambi di animali della specie suina. ( 1 ) GU 121 del , pag. 1977/64. ( 2 ) Decisione di esecuzione 2014/798/UE della Commissione, del 13 novembre 2014, che modifica l'allegato F della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda il formato dei modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'unione di animali delle specie bovina e suina e le ulteriori condizioni di polizia sanitaria relative alla presenza di Trichine per gli scambi all'interno dell'unione di suini domestici (GU L 330 del , pag. 50). ( 3 ) Regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale (GU L 94 del , pag. 44). ( 4 ) Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell' , pag. 1). ( 5 ) Regolamento (CE) n. 911/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i marchi auricolari, i passaporti e i registri delle aziende (GU L 163 del , pag. 65). 48

51 (7) Inoltre, per ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi per il veterinario ufficiale, è opportuno eliminare le informazioni sulle specie di animali oggetto dello scambio dal punto I.31 dei modelli di certificati sanitari di cui all'allegato F della direttiva 64/432/CEE in quanto tali informazioni si trovano già al punto I.19 di tali modelli di certificati sanitari. (8) Risulta pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato F della direttiva 64/432/CEE. (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'allegato F della direttiva 64/432/CEE è sostituito dal testo dell'allegato della presente decisione. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Articolo 2 Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2015 Per la Commissione Vytenis ANDRIUKAITIS Membro della Commissione 49

52 ALLEGATO «ALLEGATO F MODELLO 1 Certificato sanitario per animali della specie bovina destinati all'allevamento, alla produzione o alla macellazione 50

53 51

54 52

55 53

56 54

57 55

58 MODELLO 2 Certificato sanitario per animali della specie suina destinati all'allevamento, alla produzione o alla macellazione 56

59 57

60 58

61 59

62 15CE

63 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/820 DELLA COMMISSIONE del 22 maggio 2015 che modifica la decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2015) 3373] (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ( 1 ), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ( 2 ), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4, vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ( 3 ), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione ( 4 ) istituisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri. L'allegato di tale decisione delimita ed elenca determinate zone di tali Stati membri, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica. Tale elenco comprende alcune zone di Estonia, Italia, Lettonia, Lituania e Polonia. (2) Tra marzo e maggio 2015 sono pervenute tre notifiche di casi di peste suina africana nei cinghiali dalla Polonia, nel comune (gmina) di Narewka, e dall'estonia, nel comune (vald) di Rannu e in quello di Viljandi, nella zona soggetta a restrizioni di cui alla parte I dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. (3) L'evoluzione della situazione epidemiologica attuale dovrebbe essere tenuta in considerazione nella valutazione del rischio rappresentato dalla situazione zoosanitaria in Polonia e in Estonia. Al fine di concentrarsi sulle misure di lotta alla peste suina africana e di prevenirne la propagazione nonché di prevenire inutili turbative degli scambi all'interno dell'unione e di evitare che paesi terzi impongano ingiustificate barriere agli scambi commerciali, è opportuno modificare l'elenco dell'unione delle zone soggette a misure di protezione di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE in considerazione dell'attuale situazione zoosanitaria per quanto riguarda tale malattia in Polonia ed Estonia. (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2014/709/UE. (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dall'allegato della presente decisione. ( 1 ) GU L 395 del , pag. 13. ( 2 ) GU L 224 del , pag. 29. ( 3 ) GU L 18 del , pag. 11. ( 4 ) Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell' , pag. 63). 61

64 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Articolo 2 Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2015 Per la Commissione Vytenis ANDRIUKAITIS Membro della Commissione 62

65 ALLEGATO «ALLEGATO PARTE I 1. Estonia Le seguenti zone in Estonia: la contea (maakond) di Põlvamaa, la contea (maakond) di Jõgeva, il comune (vald) di Alatskivi, il comune (vald) di Häädemeeste, il comune (vald) di Haaslava, il comune (vald) di Imavere, il comune (vald) di Kambja, il comune (vald) di Kõpu, il comune (vald) di Laekvere, il comune (vald) di Laeva, il comune (vald) di Lasva, il comune (vald) di Luunja, il comune (vald) di Mäksa, il comune (vald) di Meeksi, il comune (vald) di Meremäe, il comune (vald) di Nõo, il comune (vald) di Paikuse, il comune (vald) di Peipsiääre, il comune (vald) di Piirissaare, il comune (vald) di Rägavere, il comune (vald) di Saarde, il comune (vald) di Sõmeru, il comune (vald) di Surju, il comune (vald) di Tahkuranna, il comune (vald) di Tähtvere, il comune (vald) di Tartu, il comune (vald) di Tori, il comune (vald) di Türi, il comune (vald) di Ülenurme, il comune (vald) di Vändra, il comune (vald) di Vara, il comune (vald) di Vastseliina, il comune (vald) di Vinni, il comune (vald) di Viru-Nigula, il comune (vald) di Võnnu, 63

66 il comune (vald) di Võru, la città (linn) di Kunda, la città (linn) di Tartu, la città (linn) di Vändra, la città (linn) di Võhma, la città (linn) di Võru. 2. Lettonia Le seguenti zone in Lettonia: il comune (novads) di Aizkraukles, nel comune (novads) di Alūksnes, le frazioni (pagasti) di Ilzenes, Zeltiņu, Kalncempju, Annas, Malienas, Jaunannas, Mālupes e Liepnas, nel comune (novads) di Krimuldas, la frazione (pagasts) di Krimuldas, il comune (novads) di Amatas, nel comune (novads) di Apes, la frazione (pagasts) di Virešu, il comune (novads) di Baltinavas, il comune (novads) di Balvu, il comune (novads) di Cēsu, il comune (novads) di Gulbenes, il comune (novads) di Ikšķiles, il comune (novads) di Inčukalna, il comune (novads) di Jaunjelgavas, il comune (novads) di Jaunpiepalgas, il comune (novads) di Ķeguma, il comune (novads) di Lielvārdes, il comune (novads) di Līgatnes, il comune (novads) di Mālpils, il comune (novads) di Neretas, il comune (novads) di Ogres, il comune (novads) di Priekuļu, il comune (novads) di Raunas, il comune (novads) di Ropažu, il comune (novads) di Rugāju, il comune (novads) di Salas, il comune (novads) di Sējas, il comune (novads) di Siguldas, il comune (novads) di Skrīveru, il comune (novads) di Smiltenes, il comune (novads) di Vecpiebalgas, il comune (novads) di Vecumnieku, il comune (novads) di Viesītes, il comune (novads) di Viļakas. 64

67 3. Lituania Le seguenti zone in Lituania: nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kėdainiai, i comuni (seniūnija) di Josvainių, Pernaravos, Krakių, Kėdainių miesto, Dotnuvos, Gudžiūnų e Surviliškio, nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Panevežys, i comuni (seniūnija) di Krekenavos, Upytės, Velžio, Miežiškių, Karsakiškio, Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio e Smilgių, nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Radviliškis, i comuni (seniūnija) di Skėmių e Sidabravo, nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kaunas, i comuni (seniūnija) di Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Taurakiemio, Vilkijos, Vilkijos apylinkių e Zapyškio, nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kaišiadorys, i comuni (seniūnija) di Kruonio, Nemaitonių, Žiežmarių, Žiežmarių apylinkės e la parte del comune (seniūnija) di Rumšiškių situata a sud dell'autostrada A1, il comune urbano (miesto savivaldybė) di Panevežys, il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Pasvalys, il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Prienai, il comune (savivaldybė) di Birštonas, il comune (savivaldybė) di Kalvarija, il comune (savivaldybė) di Kazlu Ruda, il comune (savivaldybė) di Marijampole. 4. Polonia Le seguenti zone in Polonia: nel voivodato della Podlachia: la provincia (powiat) di Suwałki, la provincia (powiat) di Białystok, i comuni (gminy) di Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki, Raczki nella provincia (powiat) di Suwałki, i comuni (gminy) di Krasnopol e Puńsk nella provincia (powiat) di Sejny, i comuni (gminy) di Augustów, con la città di Augustów, Nowinka, Sztabin e Bargłów Kościelny nella provincia (powiat) di Augustów, la provincia (powiat) di Mońki, i comuni (gminy) di Suchowola e Korycin nella provincia (powiat) di Sokółka, i comuni (gminy) di Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Zabłudów, Łapy, Poświętne, Zawady e Dobrzyniewo Duże nella provincia (powiat) di Białystok, la provincia (powiat) di Bielsk, i comuni (gminy) di Narew, Czyże, Hajnówka con la città di Hajnówka, Dubicze Cerkiewne, Kleszczele e Czeremcha nella provincia (powiat) di Hajnówka, i comuni (gminy) di Grodzisk, Dziadkowice e Milejczyce nella provincia (powiat) di Siemiatycze, il comune (gminy) di Rutki nella provincia (powiat) di Zambrów, i comuni (gminy) di Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie Mazowieckie con la città di Wysokie Mazowieckie, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo e Ciechanowiec nella provincia (powiat) di Wysokie Mazowieckie. 65

68 1. Estonia Le seguenti zone in Estonia: la contea (maakond) di IDA-Virumaa, la contea (maakond) di Valgamaa, il comune (vald) di Abja, il comune (vald) di Antsla, il comune (vald) di Haanja, il comune (vald) di Halliste, il comune (vald) di Karksi, il comune (vald) di Kolga-Jaani, il comune (vald) di Konguta, il comune (vald) di Kõo, il comune (vald) di Misso, il comune (vald) di Mõniste, il comune (vald) di Paistu, il comune (vald) di Pärsti, il comune (vald) di Puhja, il comune (vald) di Rannu, il comune (vald) di Rõngu, il comune (vald) di Rõuge, il comune (vald) di Saarepeedi, il comune (vald) di Sõmerpalu, il comune (vald) di Suure-Jaani, il comune (vald) di Tarvastu, il comune (vald) di Urvaste, il comune (vald) di Varstu, il comune (vald) di Viiratsi, la città (linn) di Viljandi. 2. Lettonia Le seguenti zone in Lettonia: il comune (novads) di Aknīstes, PARTE II nel comune (novads) di Alūksnes, le frazioni (pagasti) di Veclaicenes, Jaunlaicenes, Ziemeru, Alsviķu, Mārkalnes, Jaunalūksnes e Pededzes, nel comune (novads) di Apes, le frazioni (pagasti) di Gaujienas, Trapenes e Apes, nel comune (novads) di Krimuldas, la frazione (pagasts) di Lēdurgas, il comune (novads) di Alojas, il comune (novads) di Cesvaines, il comune (novads) di Ērgļu, il comune (novads) di Ilūkstes, la città (republikas pilsēta) di Jēkabpils, 66

69 il comune (novads) di Jēkabpils, il comune (novads) di Kocēnu, il comune (novads) di Kokneses, il comune (novads) di Krustpils, il comune (novads) di Līvānu, il comune (novads) di Lubānas, il comune (novads) di Limbažu, il comune (novads) di Madonas, il comune (novads) di Mazsalacas, il comune (novads) di Pārgaujas, il comune (novads) di Pļaviņu, il comune (novads) di Salacgrīvas, il comune (novads) di Varakļānu, la città (republikas pilsēta) di Valmiera. 3. Lituania Le seguenti zone in Lituania: nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Anykščiai, i comuni (seniūnija) di Andrioniškis, Anykščiai, Debeikiai, Kavarskas, Kurkliai, Skiemonys, Traupis, Troškūnai, Viešintos e la parte di Svėdasai situata a sud della strada n. 118, nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kėdainiai, i comuni (seniūnija) di Pelėdnagių, Vilainių, Truskavos e Šėtos, nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kupiškis, i comuni (seniūnija) di Alizava, Kupiškis, Noriūnai e Subačius, nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Panevėžys, i comuni (seniūnija) di Ramygalos, Vadoklių e Raguvos, nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kaunas, i comuni (seniūnija) di Domeikavos, Karmėlavos, la città di Kaunas, i comuni (seniūnija) di Lapių, Neveronių, Samylų, Užliedžių e Vandžiogalos, nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kaišiadorys, la città di Kaišiadorys, il territorio di Kaišiadorys, i comuni (seniūnija) di Palomenės, Paparčių, Pravieniškių, Žąslių e la parte del comune (seniūnija) di Rumšiškių situata a nord dell'autostrada A1, la contea (apskritis) di Alytus, il comune urbano (miesto savivaldybė) di Vilnius, il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Biržai, il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Jonava, il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Šalcininkai, il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Širvintos, il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Trakai, il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Ukmerge, il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Vilnius, il comune (savivaldybė) di Elektrenai. 4. Polonia Le seguenti zone in Polonia: nel voivodato della Podlachia: i comuni (gminy) di Giby e Sejny, con la città di Sejny, nella provincia (powiat) di Sejny, i comuni (gminy) di Lipsk e Płaska nella provincia (powiat) di Augustów, i comuni (gminy) di Dąbrowa Białostocka, Janów, Nowy Dwór e Sidra nella provincia (powiat) di Sokółka, 67

70 i comuni (gminy) di Czarna Białostocka, Supraśl e Wasilków nella provincia (powiat) di Białystok, i comuni (gminy) di Narewka e Białowieża nella provincia (powiat) di Hajnówka. 1. Lettonia Le seguenti zone in Lettonia: il comune (novads) di Aglonas, il comune (novads) di Beverīinas, il comune (novads) di Burtnieku, il comune (novads) di Ciblas, il comune (novads) di Dagdas, il comune (novads) di Daugavpils, il comune (novads) di Kārsavas, il comune (novads) di Krāslavas, il comune (novads) di Ludzas, il comune (novads) di Naukšēnu, il comune (novads) di Preiļu, il comune (novads) di Rēzeknes, il comune (novads) di Riebiņu, il comune (novads) di Rūjienas, il comune (novads) di Strenču, il comune (novads) di Valkas, il comune (novads) di Vārkavas, il comune (novads) di Viļānu, il comune (novads) di Zilupes, la città (republikas pilsēta) di Daugavpils, la città (republikas pilsēta) di Rēzekne. 2. Lituania Le seguenti zone in Lituania: PARTE III il comune distrettuale (rajono savivaldybe) di Ignalina, il comune distrettuale (rajono savivaldybe) di Moletai, il comune distrettuale (rajono savivaldybe) di Rokiškis, il comune distrettuale (rajono savivaldybe) di Švencionys, il comune distrettuale (rajono savivaldybe) di Utena, il comune distrettuale (rajono savivaldybe) di Zarasai, il comune (savivaldybe) di Visaginas, nel comune distrettuale (rajono savivaldybe) di Kupiškis, i comuni (seniūnija) di Šimonys e Skapiškis, nel comune distrettuale (rajono savivaldybe) di Anykščiai, la parte del comune (seniūnija) di Svėdasai situata a nord della strada n Polonia Le seguenti zone in Polonia: nel voivodato della Podlachia: i comuni (gminy) di Krynki, Kuźnica, Sokółka e Szudziałowo nella provincia (powiat) di Sokółka, i comuni (gminy) di Gródek e Michałowo nella provincia (powiat) di Białystok. 68

71 PARTE IV Italia Le seguenti zone in Italia: tutto il territorio della Sardegna.» 15CE

72 DECISIONE N. 1 DEL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE-ALBANIA dell'11 maggio 2015 che sostituisce il protocollo n. 4 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'albania, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2015/821] IL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE-ALBANIA, visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'albania, dall'altra ( 1 ), firmato a Lussemburgo il 12 giugno 2006, in particolare l'articolo 41, visto il protocollo n. 4 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'albania, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, considerando quanto segue: (1) L'articolo 41 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'albania, dall'altra («l'accordo») fa riferimento al protocollo n. 4 dell'accordo («il protocollo n. 4») che stabilisce le norme di origine e prevede il cumulo dell'origine tra l'unione europea, l'albania, la Turchia e qualsiasi paese o territorio coinvolto nel processo di stabilizzazione e di associazione dell'unione. (2) L'articolo 38 del protocollo n. 4 prevede che il consiglio di stabilizzazione e di associazione di cui all'articolo 116 dell'accordo possa decidere di modificare le disposizioni del protocollo n. 4. (3) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ( 2 ) («la convenzione») è intesa a sostituire i protocolli sulle norme di origine attualmente in vigore nei paesi della zona paneuromediterranea con un unico atto giuridico. L'Albania e gli altri partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dei Balcani occidentali sono stati invitati ad aderire al sistema del cumulo diagonale paneuropeo dell'origine previsto dall'agenda di Salonicco, approvata dal Consiglio europeo del giugno Essi sono stati invitati ad aderire alla convenzione con una decisione della conferenza ministeriale euromediterranea dell'ottobre (4) L'Unione e l'albania hanno firmato la convenzione rispettivamente il 15 giugno 2011 e il 27 giugno (5) L'Unione e l'albania hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 5 marzo Di conseguenza, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 3, della convenzione, la convenzione è entrata in vigore sia per l'unione sia per l'albania il 1 o maggio (6) È opportuno, pertanto, sostituire il protocollo n. 4 con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il protocollo n. 4 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'albania, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione. ( 1 ) GU L 107 del , pag ( 2 ) GU L 54 del , pag

73 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Essa si applica a decorrere dal 1 o maggio Articolo 2 Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2015 Per il consiglio di stabilizzazione e di associazione Il presidente F. MOGHERINI 71

74 ALLEGATO Protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa Articolo 1 Norme di origine applicabili 1. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si applicano l'appendice I e le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ( 1 ) («convenzione»). 2. Tutti i riferimenti al «pertinente accordo» nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee s'intendono come riferimenti al presente accordo. Articolo 2 Composizione delle controversie 1. Le eventuali controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 dell'appendice I della convenzione che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo sono sottoposte al consiglio di stabilizzazione e di associazione. 2. La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione di tale paese. Articolo 3 Modifiche del protocollo Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo. Articolo 4 Recesso dalla convenzione 1. Se l'unione europea o l'albania notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, l'unione europea e l'albania avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione del presente accordo. 2. Fino all'entrata in vigore delle norme di origine nuovamente negoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi al presente accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'unione europea e l'albania. Articolo 5 Disposizioni transitorie Cumulo In deroga all'articolo 16, paragrafo 5, e all'articolo 21, paragrafo 3, dell'appendice I della convenzione, quando il cumulo coinvolge esclusivamente gli Stati EFTA, le Isole Fær Øer, l'unione europea, la Turchia e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la prova dell'origine può essere un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione di origine ( 1 ) GU L 54 del , pag CE

75 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/822 DELLA COMMISSIONE dell'11 maggio 2015 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Capão de Freamunde (IGP)] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( 1 ), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Capão de Freamunde» presentata dal Portogallo è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea ( 2 ). (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Capão de Freamunde» deve essere registrata, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La denominazione «Capão de Freamunde» (IGP) è registrata. La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie) di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ( 3 ). Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. ( 1 ) GU L 343 del , pag. 1. ( 2 ) GU C 2 del , pag. 3. ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del , pag. 36). 73

76 Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2015 Per la Commissione, a nome del presidente Phil HOGAN Membro della Commissione 15CE

77 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/823 DELLA COMMISSIONE dell'11 maggio 2015 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Glückstädter Matjes (IGP)] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( 1 ), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Glückstädter Matjes» presentata dalla Germania è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea ( 2 ). (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Glückstädter Matjes» deve essere registrata, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: La denominazione «Glückstädter Matjes» (IGP) è registrata. Articolo 1 La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ( 3 ). Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2015 Per la Commissione, a nome del presidente Phil HOGAN Membro della Commissione ( 1 ) GU L 343 del , pag. 1. ( 2 ) GU C 2 del , pag. 7. ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del , pag. 36). 15CE

78 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/824 DELLA COMMISSIONE del 27 maggio 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 900/2008 che definisce i metodi di analisi e altre disposizioni di carattere tecnico necessarie per l'applicazione del regime d'importazione di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio ( 1 ), in particolare l'articolo 35, paragrafo 2, visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( 2 ), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 900/2008 della Commissione ( 3 ) definisce i metodi di analisi necessari per calcolare il dazio all'importazione di determinati prodotti agricoli trasformati in base al tenore di materie grasse del latte, di proteine del latte, di amido/glucosio e di saccarosio/zucchero invertito/isoglucosio. (2) Tali metodi di analisi sono utilizzati per verificare la composizione dei prodotti agricoli trasformati importati, quali indicati nella dichiarazione d'importazione. L'elemento agricolo del dazio all'importazione viene in molti casi calcolato in base alla composizione dichiarata. I metodi di analisi vengono applicati su campioni di merci importate prelevati dalle autorità doganali. (3) Quando, nella composizione delle merci, non sono dichiarate materie grasse diverse da quelle del latte, il tenore di materie grasse del latte dei prodotti agricoli trasformati importati è determinato mediante estrazione con etere di petrolio previa idrolisi con acido cloridrico. Quando, nella composizione delle merci, sono dichiarate materie grasse diverse da quelle del latte, il tenore di materie grasse del latte è calcolato in base alla percentuale di acido butirrico, supponendo che il tenore di acido butirrico nelle materie grasse del latte rimanga a un livello costante. In base a prove scientifiche, la concentrazione di acido butirrico, espresso come butirrato di metile, nelle materie grasse del latte corrisponde al 4 % e, a tal fine, nel calcolo si applica un coefficiente di 25. Le prove valutative, insieme a una lunga esperienza, hanno dimostrato, in generale, l'affidabilità di entrambi i metodi. (4) Alcuni prodotti lattiero-caseari, a motivo del loro processo produttivo, presentano tuttavia un impoverimento del tenore di acido butirrico nelle materie grasse del latte che essi contengono. In una relazione del 13 marzo 2015 ( 4 ), il Centro comune di ricerca della Commissione ha stabilito che l'impoverimento del tenore di acido butirrico nelle materie grasse del latte si verifica nei prodotti lattiero-caseari ottenuti mediante scrematura, zangolatura o caseificazione, come il latte scremato, il latticello e il siero di latte, nonché nei prodotti derivati dalla loro ulteriore trasformazione, come il latte scremato in polvere, il concentrato di proteine del latte, l'isolato di proteine del latte, il latticello in polvere, il siero di latte in polvere dolce, il siero di latte in polvere acido, il concentrato di proteine del siero di latte e l'isolato di proteine del siero di latte. Prove sperimentali hanno dimostrato che l'impoverimento del tenore di acido butirrico nelle materie grasse del latte isolate da tali prodotti raggiunge il 50 % circa. (5) Quando tali prodotti lattiero-caseari sono impiegati nella fabbricazione di prodotti agricoli trasformati, l'impoverimento del tenore di acido butirrico si verifica anche nelle materie grasse del latte contenute nei prodotti agricoli trasformati ottenuti da tali prodotti lattiero-caseari. Quando non sono aggiunti altri prodotti lattiero-caseari, lo stesso tasso di impoverimento si riflette nei prodotti agricoli trasformati. ( 1 ) GU L 150 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 256 del , pag. 1. ( 3 ) Regolamento (CE) n. 900/2008 della Commissione, del 16 settembre 2008, che definisce i metodi di analisi e altre disposizioni di carattere tecnico necessarie per l'applicazione del regime d'importazione di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (GU L 248 del , pag. 8). ( 4 ) Relazione del Centro comune di ricerca della Commissione, del 13 marzo 2015 «Technical analysis of anomalies in respect of the test set out in point (b) of Article 2(3) of Regulation (EC) No 900/2008 for the determination of milk fat content in processed agricultural products for the purpose of establishing import duties, when fats other than milk fats are present» (Analisi tecnica delle anomalie in relazione alle prove di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 900/2008 volte a determinare il tenore di materie grasse del latte per calcolare i dazi all'importazione quando sono presenti materie grasse diverse da quelle del latte) (ISBN , ISSN , DOI /781672, EUR 27105, OPOCE LA-NA EN-N). 76

79 (6) Il gruppo di prodotti lattiero-caseari nei quali si verifica un impoverimento del tenore di acido butirrico nelle materie grasse del latte in essi contenute presenta un ridotto tenore di materie grasse del latte e un elevato tenore di proteine del latte nella sostanza secca. In prevalenza, il tenore medio di proteine del latte in tali prodotti è almeno otto volte superiore al tenore medio di materie grasse del latte. (7) A causa dell'impoverimento del tenore di acido butirrico, il tenore di materie grasse del latte analizzato in un prodotto agricolo trasformato, determinato mediante il metodo finora applicabile, potrebbe essere inferiore al tenore di materie grasse del latte indicato nella dichiarazione d'importazione. Ciò può a sua volta determinare la classificazione di tali prodotti in un codice addizionale diverso e il calcolo di un dazio all'importazione differente da quello applicabile ai prodotti che non presentano un impoverimento del tenore di acido butirrico. (8) Nella maggior parte dei casi, un tenore apparentemente inferiore di materie grasse del latte, determinato mediante il metodo finora applicabile, induce ad una classificazione in un codice addizionale che comporta un dazio all'importazione inferiore a quello applicato ai prodotti contenenti la stessa quantità di materie grasse del latte e che non presentano un impoverimento del tenore di acido butirrico. In alcuni casi, un tenore apparentemente inferiore di materie grasse del latte induce tuttavia alla classificazione di un prodotto in un codice addizionale cui si applica un dazio all'importazione notevolmente più elevato, portando a un aumento ingiustificato di tale dazio. (9) Per i prodotti agricoli trasformati in questione dovrebbe pertanto essere introdotto un metodo alternativo per la determinazione del tenore di materie grasse del latte. (10) Il metodo introdotto dal presente regolamento dovrebbe riguardare soltanto i prodotti agricoli trasformati che presentano un impoverimento del tenore di acido butirrico, per i quali un metodo affidabile di determinazione del tenore di materie grasse del latte può essere stabilito tenuto conto delle prove scientifiche esistenti. Il nuovo metodo non dovrebbe essere utilizzato per i prodotti per i quali i risultati del metodo di analisi finora utilizzato sono affidabili o per i prodotti per i quali non sia possibile stabilire un metodo attendibile per determinare il tenore di materie grasse del latte con lo stesso livello di accuratezza e precisione. (11) Dalle prove scientifiche finora disponibili risulta che il tasso di impoverimento del tenore di acido butirrico può essere determinato in modo affidabile solo per i prodotti agricoli trasformati contenenti un tenore di proteine del latte uguale o superiore al 30 % e un tenore di materie grasse del latte inferiore al 6 %. Tali prodotti sono ottenuti unicamente da latte scremato, siero di latte, latticello o ingredienti lattiero-caseari da essi derivati, senza l'aggiunta di altri prodotti lattiero-caseari. (12) Un impoverimento pari al 50 % del tenore di acido butirrico nelle materie grasse del latte riduce al 2 % (anziché al 4 %) il tenore di acido butirrico, espresso in butirrato di metile, nelle materie grasse del latte. Nel calcolo del tenore di materie grasse del latte basato sul nuovo metodo dovrebbe pertanto essere applicato un coefficiente di 50 anziché di 25. (13) Il regolamento (CE) n. 900/2008 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. (14) Per assicurare che siano raggiunti gli obiettivi delle modifiche introdotte dal presente regolamento, la Commissione dovrebbe riesaminare il funzionamento del metodo di analisi introdotto dal presente regolamento dopo un adeguato periodo di tempo, che le consenta di raccogliere dagli Stati membri informazioni sufficienti in merito all'applicazione di tale metodo. Dette informazioni dovrebbero essere limitate ai soli elementi necessari al fine di valutare il funzionamento del nuovo metodo, senza imporre oneri amministrativi indebiti. (15) Il comitato del codice doganale non ha espresso il proprio parere entro i termini stabiliti dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Il regolamento (CE) n. 900/2008 è così modificato: 1) all'articolo 2, paragrafo 3: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: Articolo 1 «a) Salvo altrimenti disposto alle lettere b) o c), il tenore in peso di materie grasse del latte nelle merci allo stato in cui si trovano è determinato mediante estrazione con etere di petrolio, previa idrolisi con acido cloridrico.»; 77

80 b) è aggiunta la seguente lettera c): «c) Quando, nella composizione delle merci soggette all'imposizione di un elemento agricolo secondo quanto disposto nella parte seconda e nella parte terza, sezione I, allegato 1, della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, sono dichiarate materie grasse diverse da quelle del latte e contenenti un tenore di proteine del latte uguale o superiore al 30 %, determinato in conformità al punto 4 del presente articolo, e un tenore di materie grasse del latte inferiore al 6 % come indicato dal dichiarante, si applica la seguente procedura in luogo della procedura di cui alla lettera b): il tenore percentuale in peso delle materie grasse totali nelle merci è determinato come indicato alla lettera a); per la determinazione del tenore delle materie grasse del latte si utilizza un metodo basato sull'estrazione con etere di petrolio, previa idrolisi con acido cloridrico, seguita da cromatografia in fase gassosa degli esteri metilici degli acidi grassi. Ove la presenza di materie grasse del latte sia messa in evidenza, la sua percentuale viene calcolata moltiplicando la percentuale di butirrato di metile per 50, moltiplicando il valore così ottenuto per il tenore totale in peso, espresso in percentuale, di materia grassa delle merci e dividendolo per 100.» 2) è inserito il seguente articolo 4 bis: «Articolo 4 bis 1. Entro il 17 dicembre 2017 gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni sui risultati delle analisi effettuate secondo le procedure di cui all'articolo 2, paragrafi 3 e 4, relative alle merci aventi un tenore di proteine del latte uguale o superiore al 30 %, determinato in conformità all'articolo 2, paragrafo 4, e dichiarate alle autorità doganali tra il 17 giugno 2015 e il 17 giugno Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono comunicate in forma elettronica e contengono: a) la data di accettazione della dichiarazione doganale; b) la quantità delle merci in questione; c) la classificazione tariffaria delle merci in questione; d) il codice addizionale dichiarato e, per le merci alle quali è stato applicato il metodo di analisi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera c), il codice addizionale applicabile in base ai risultati di tale metodo; e) il tenore di proteine del latte determinato mediante il metodo di analisi di cui all'articolo 2, paragrafo 4; f) l'indicazione del metodo di analisi applicato per la determinazione del tenore di materie grasse del latte in conformità all'articolo 2, paragrafo 3; g) il tenore totale di materie grasse, determinato mediante il metodo di analisi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a); h) il tenore di materie grasse del latte determinato mediante uno dei metodi di analisi di cui all'articolo 2, paragrafo 3; i) ove opportuno, il tipo di materie grasse diverse da quelle del latte contenute nel prodotto agricolo trasformato. 3. In base alle informazioni trasmesse dagli Stati membri in conformità ai paragrafi 1 e 2, la Commissione presenterà agli Stati membri una relazione sul funzionamento della procedura di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera c), entro il 17 giugno 2018.» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. 78

81 Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2015 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER 15CE

82 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/825 DELLA COMMISSIONE del 27 maggio 2015 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ), visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ( 2 ), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2015 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 347 del , pag ( 2 ) GU L 157 del , pag

83 ALLEGATO Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice dei paesi terzi ( 1 ) Valore forfettario all'importazione AL 61,0 MA 88,7 MK 91,9 TR 87,9 ZZ 82, AL 41,5 MK 41,5 TR 105,8 ZZ 62, TR 122,6 ZZ 122, EG 59,9 MA 49,5 ZA 77,6 ZZ 62, BR 103,9 MA 111,5 TR 67,0 ZA 121,2 ZZ 100, AR 97,8 BR 93,8 CL 141,7 NZ 127,8 US 232,9 UY 68,9 ZA 115,3 ZZ 125, US 413,6 ZZ 413,6 ( 1 ) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del , pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini». 15CE

84 DECISIONE (UE) 2015/826 DELLA COMMISSIONE del 22 maggio 2015 relativa alle disposizioni nazionali notificate dalla Danimarca concernenti l'aggiunta di nitriti ad alcuni prodotti a base di carne LA COMMISSIONE EUROPEA, [notificata con il numero C(2015) 3526] (Il testo in lingua danese è il solo facente fede) visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 114, paragrafo 6, considerando quanto segue: I. FATTI E PROCEDURA (1) La decisione 2010/561/UE ( 1 ) ha approvato le disposizioni nazionali danesi sull'aggiunta di nitrito di potassio, E 249 e nitrito di sodio, E 250 (nitriti) ai prodotti a base di carne, contenute nel decreto n. 22 dell'11 gennaio 2005 relativo agli additivi alimentari (Bekendtgørelse nr 22 af om tilsætningsstoffer til fødevarer) e nell'elenco positivo danese degli additivi alimentari autorizzati (Liste over tilladte tilsætningsstoffer til fødevarer, 'Positivlisten') che il Regno di Danimarca ha notificato alla Commissione con lettera del 20 novembre 2009 a norma dell'articolo 114, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE). Tali disposizioni nazionali sono approvate fino al 25 maggio (2) La Danimarca non era tenuta a recepire la direttiva 2006/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) nel diritto nazionale per quanto attiene all'uso di nitriti nei prodotti a base di carne. In conformità della decisione 2010/561/UE la Danimarca doveva sistematicamente raccogliere e comunicare alla Commissione dati che consentano di stabilire se l'applicazione dei limiti fissati dalla direttiva 2006/52/CE garantisce il necessario livello di protezione e, in caso contrario, se comporta un rischio inaccettabile per la salute umana. La decisione stabiliva, al contempo, che la Commissione monitorasse l'applicazione della direttiva 2006/52/CE negli Stati membri, in particolare per quanto riguarda l'uso dei nitriti nell'industria in diverse categorie di prodotti a base di carne e consultasse gli Stati membri, le parti interessate e l'efsa. (3) Con il regolamento (UE) n. 1129/2011 della Commissione ( 3 ) i livelli e le altre condizioni d'uso dei nitriti nei prodotti a base di carne, di cui alla direttiva 2006/52/CE, sono stati trasferiti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ), applicabile a decorrere dal 1 o giugno (4) Con lettera del 25 novembre 2014, la Danimarca ha notificato alla Commissione la sua intenzione di continuare a mantenere le disposizioni nazionali relative all'uso di nitriti nei prodotti a base di carne che differiscono dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 1333/2008 [decreto n. 542 del 27 maggio 2013 sugli additivi alimentari ecc. negli alimenti (BEK nr 542 af (tilsætningbekendtgørelsen), Offentliggørelsedato: , Fødevarerministeriet)]. A sostegno della sua notifica, la Danimarca ha comunicato informazioni supplementari comprendenti dati sul consumo e sulle importazioni di prodotti a base di carne, sull'esposizione ai nitriti, sulla prevalenza del botulismo e sulla formazione di nitrosammine nei prodotti trasformati a base di carne. ( 1 ) Decisione 2010/561/UE della Commissione, del 25 maggio 2010, relativa alle disposizioni nazionali notificate dalla Danimarca concernenti l'aggiunta di nitriti ad alcuni prodotti a base di carne (GU L 247 del , pag. 55). ( 2 ) Direttiva 2006/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti e la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari (GU L 204 del , pag. 10). ( 3 ) Regolamento (UE) n. 1129/2011 della Commissione, dell'11 novembre 2011, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un elenco dell'unione di additivi alimentari (GU L 295 del , pag. 1). ( 4 ) Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del , pag. 16). 82

85 1. LEGISLAZIONE DELL'UNIONE 1.1. Articolo 114, paragrafi 4 e 6, del TFUE (5) L'articolo 114, paragrafo 4, del TFUE dispone che «[a]llorché, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, da parte del Consiglio o da parte della Commissione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo 36 o relative alla tutela dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse.» (6) A norma dell'articolo 114, paragrafo 6, del TFUE la Commissione, entro sei mesi dalla notifica, approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno Regolamento (CE) n. 1333/2008 (7) Secondo i principi generali del regolamento (CE) n. 1333/2008 l'approvazione di un additivo alimentare è subordinata a una necessità tecnica considerata ragionevole e al fatto che il suo impiego non ponga problemi di sicurezza per la salute e non induca i consumatori in errore. (8) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso. Soltanto gli additivi alimentari inclusi nell'elenco dell'unione possono essere immessi sul mercato come tali e utilizzati negli alimenti alle condizioni d'uso ivi specificate. (9) Da vari decenni i nitriti vengono utilizzati nei prodotti a base di carne, tra l'altro per garantire, unitamente ad altri fattori, la conservazione e la sicurezza microbiologica di tali prodotti, in particolare di quelli ottenuti mediante salatura; essi inibiscono, tra l'altro, la moltiplicazione del Clostridium botulinum, il batterio responsabile del botulismo, potenzialmente letale. D'altra parte è noto che la presenza di nitriti nei prodotti a base di carne può determinare la formazione di nitrosammine, risultate cancerogene. La normativa in questo settore deve quindi garantire un equilibrio tra il rischio di formazione di nitrosammine derivante dalla presenza di nitriti nei prodotti a base di carne e la funzione protettiva dei nitriti contro la moltiplicazione dei batteri, in particolare di quelli responsabili del botulismo. (10) Nel regolamento (CE) n. 1333/2008, allegato II, parte E, alle categorie di cui al numero 08.3, «Prodotti a base di carne», è indicata la dose massima di nitrito di potassio (E 249) e di nitrito di sodio (E 250) che può essere aggiunta durante la fabbricazione. Tale dose è di 150 mg/kg per i prodotti a base di carne in generale e di 100 mg/kg per i prodotti a base di carne sterilizzati. Per alcuni particolari prodotti a base di carne tradizionali ottenuti mediante salatura in determinati Stati membri la dose massima è di 180 mg/kg. (11) In deroga alla regola generale, il regolamento (CE) n. 1333/2008, allegato II, parte E, categorie di cui al numero : «Prodotti tradizionali a base di carne ottenuti mediante salatura con disposizioni specifiche riguardanti nitriti e nitrati» stabilisce le dosi massime residue relative ad alcuni particolari prodotti a base di carne tradizionali ottenuti mediante salatura con processi di fabbricazione tradizionali. La dose massima residua è di 50 mg/kg, 100 mg/kg e 175 mg/kg a seconda delle diverse tipologie di questi prodotti: ad esempio è di 175 mg/kg per il Wiltshire bacon, il dry cured bacon e prodotti affini e di 100 mg/kg per il Wiltshire ham e prodotti affini. Per quanto concerne tali prodotti è stata stabilita la dose massima residua, in quanto, data la natura stessa del processo di fabbricazione, non è possibile controllare quale sia la quantità introdotta di sali per la conservazione assorbita dalla carne. Il regolamento descrive il processo di produzione di questi particolari prodotti al fine di consentire l'individuazione dei «prodotti affini» e di chiarire a quali prodotti si applichino le diverse dosi massime residue. (12) Le dosi massime di cui al regolamento (CE) n. 1333/2008 si basano sui pareri del comitato scientifico dell'alimentazione umana (di seguito «SCF») del 1990 ( 1 ) e del 1995 ( 2 ) nonché sul parere dell'autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «EFSA») del 26 novembre 2003 ( 3 ). Le dosi massime che possono essere aggiunte ( 1 ) Parere sui nitrati e sui nitriti adottato il 19 ottobre 1990, Commissione europea Relazioni del comitato scientifico dell'alimentazione umana (26a serie), pag. 21. ( 2 ) Parere sui nitrati e sui nitriti adottato il 22 settembre 1995, Commissione europea Relazioni del comitato scientifico dell'alimentazione umana (38a serie), pag. 1. ( 3 ) Parere del gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici adottato a seguito di una richiesta della Commissione relativa agli effetti dei nitriti/nitrati sulla sicurezza microbiologica dei prodotti a base di carne, The EFSA Journal (2003) 14, pag

86 rispecchiano gli intervalli di valori di cui ai suddetti pareri scientifici i quali specificano che sono autorizzati fino a 100 mg/kg di nitriti nei prodotti a base di carne sterilizzati e fino a 150 mg/kg negli altri prodotti a base di carne. Data l'ampia gamma di prodotti a base di carne (ottenuti mediante salatura) e di metodi di fabbricazione esistenti nell'unione europea, il legislatore dell'unione ha ritenuto che non fosse possibile, all'epoca, precisare il livello di nitriti adeguato per ciascun prodotto. (13) Le eccezioni alla regola delle dosi massime aggiunte hanno carattere limitato: si applicano a determinati prodotti fabbricati tradizionalmente in alcuni Stati membri per i quali, data la natura stessa del processo di fabbricazione, non è possibile controllare quale sia la quantità introdotta di sali per la conservazione assorbiti dalla carne. I prodotti tradizionali cui si applicano le eccezioni vengono definiti mediante una descrizione del metodo di fabbricazione. 2. DISPOSIZIONI NAZIONALI NOTIFICATE (14) Il 25 novembre 2014 la Danimarca ha notificato il decreto n. 542 del 27 maggio 2013 relativo agli additivi alimentari ecc. nei prodotti alimentari [BEK nr 542 af (tilsætningbekendtgørelsen), offentliggørelsedato: , Fødevarerministeriet]. La Commissione ha già valutato le norme più severe applicate dalla Danimarca per quanto riguarda gli additivi E 249 ed E 250 nel contesto della decisione 2010/561/UE. Il decreto n. 542, prevede che i nitriti (E ) in prodotti a base di carne possono essere utilizzati unicamente alle condizioni specificate nell'allegato 3. Sulla base della decisione 2010/561/UE sono state stabilite condizioni e restrizioni per quanto riguarda l'uso dei nitriti (E ). I gruppi di prodotti alimentari riportati nella tabella corrispondono ai gruppi elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, relativo agli additivi alimentari e sostituiscono gli usi che derivano da detto regolamento: Prodotti alimentari Carne trasformata non sottoposta a trattamento termico Carne trasformata sottoposta a trattamento termico Dose di nitriti aggiunta (mg/kg) Quantità totale 60 mg/kg, ma nel salame fermentato, quantità totale 100 mg/kg e in prodotti conservati o semiconservati, quantità totale 150 mg/kg Quantità totale 60 mg/kg, ma non nelle tradizionali polpette di carne danesi né nel pâté di fegato. In prodotti conservati o semiconservati, quantità totale 150 mg/kg, in Rullepølse (salsiccia di carne), quantità totale 100 mg/kg, in prodotti conservati o semiconservati e nel prosciutto salato, quantità totale 150 mg/kg Prodotti a base di carne tradizionali soggetti a disposizioni specifiche riguardanti nitriti e nitrati Quantità totale 60 mg/kg, ma nel bacon di tipo Wiltshire e nei tagli simili, quantità totale 150 mg/kg (15) A vari prodotti a base di carne si applica quindi il limite di 60 mg/kg, mentre i corrispondenti limiti massimi stabiliti dal regolamento (CE) n. 1333/2008 sono 100 o 150 mg/kg. 3. PROCEDURA (16) Con lettera del 25 novembre 2014, la Danimarca ha notificato alla Commissione la sua intenzione di mantenere le disposizioni nazionali relative all'uso di nitriti nei prodotti a base di carne che differiscono dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 1333/2008. A sostegno della sua notifica, la Danimarca ha comunicato informazioni supplementari comprendenti dati sul consumo e sulle importazioni di prodotti a base di carne, sull'esposizione ai nitriti, sulla prevalenza del botulismo e sulla formazione di nitrosammine nei prodotti trasformati a base di carne. (17) La Commissione ha pubblicato un avviso riguardante detta notifica nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea ( 1 ) per informare le parti interessate delle disposizioni nazionali danesi e delle motivazioni addotte a sostegno della richiesta. Con lettera del 30 marzo 2015 la Commissione ha inoltre informato della notifica gli altri Stati membri ( 1 ) GU C 93 del , pag

87 dando loro la possibilità di presentare osservazioni entro trenta giorni. La Commissione ha ricevuto osservazioni, entro i termini prescritti, dalla Repubblica ceca e dalla Svezia. La Repubblica ceca rispetta la fissazione di limiti più severi per l'uso dei nitriti come additivi nei prodotti a base di carne, nel quadro dei requisiti nazionali per i produttori danesi, ma per quanto riguarda i prodotti provenienti da altri Stati membri, chiede di mantenere gli attuali livelli, stabiliti dal regolamento (CE) n. 1333/2008 relativo agli additivi alimentari. La Svezia ritiene che le disposizioni nazionali della Danimarca siano giustificate e non sembrano avere ripercussioni significative sulle sue condizioni interne. Sulla base di quanto indicato dalla Danimarca nella notifica la Svezia ritiene che non vi sia alcun motivo per rifiutare una proroga delle disposizioni nazionali vigenti. Un'ulteriore proroga avrebbe altresì il vantaggio di lasciare all'unione il tempo di rivedere i livelli di nitriti, affinché sia possibile integrare i risultati degli studi che l'efsa sta attualmente conducendo sui nitriti come additivi alimentari. 4. NUOVA VALUTAZIONE DEI NITRITI (18) Il regolamento (UE) n. 257/2010 ( 1 ) della Commissione stabilisce che l'autorità europea per la sicurezza alimentare sottoponga a nuova valutazione il nitrito di potassio (E 249) e il nitrito di sodio (E 250) entro la fine del Nell'ambito di tale nuova valutazione l'efsa deve esaminare i precedenti pareri dell'scf e dell'efsa, il fascicolo originale, ove disponibile, i dati presentati dagli operatori economici interessati e/o da qualsiasi altra parte interessata e i dati messi a disposizione dalla Commissione e dagli Stati membri, inoltre deve individuare tutta la letteratura scientifica pertinente pubblicata successivamente all'ultima valutazione di ciascun additivo alimentare. (19) I dati forniti dalla Danimarca a sostegno della sua notifica sul consumo di prodotti a base di carne, sull'esposizione ai nitriti, sulla prevalenza del botulismo e sulla formazione di nitrosammine nei prodotti a base di carne trasformati sono stati trasmessi all'efsa affinché ne tenga conto nella nuova valutazione in corso. 5. MONITORAGGIO DA PARTE DELLA COMMISSIONE (20) Nel 2014 la Commissione ha portato a termine uno studio compilativo volto a verificare l'attuazione da parte degli Stati membri della legislazione dell'ue in materia di nitriti. Lo studio si è basato sulle risposte fornite a un questionario proposto a tutti gli Stati membri. Dalle risposte è risultato che, salvo alcune eccezioni, la quantità normale di nitriti aggiunti ai prodotti a base di carne non sterilizzati è inferiore al livello massimo stabilito dall'ue, ma superiore ai livelli danesi. Nella relazione la Commissione ha concluso che potrebbe essere opportuno prendere maggiormente in considerazione un riesame degli attuali livelli massimi di nitriti. ( 2 ) (21) La Commissione ha quindi avviato uno studio ad hoc relativo all'uso nell'industria di nitriti in diverse categorie di prodotti a base di carne. Tale studio comprenderà, oltre a ricerche documentarie, l'organizzazione di un seminario con esperti in tecnologia relativa alle carni e un'indagine nell'ue sull'uso effettivo e sui livelli dell'uso dei nitriti nell'industria in funzione dei diversi tipi di prodotti a base di carne individuati. Le conclusioni di tale studio dovrebbero essere disponibili entro la fine del II. VALUTAZIONE 1. AMMISSIBILITÀ (22) A norma dell'articolo 114, paragrafi 4 e 6, del TFUE, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione uno Stato membro può mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo 36 del TFUE o relative alla tutela dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro qualora esso le notifichi alla Commissione e quest'ultima ne approvi l'applicazione. (23) La notifica danese riguarda disposizioni nazionali che derogano a quelle dell'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008 in relazione al nitrito di potassio (E 249) e al nitrito di sodio (E 250). Le attuali disposizioni danesi erano già vigenti in sostanza al momento in cui tali livelli massimi sono stati originariamente stabiliti nella direttiva 2006/52/CE. ( 1 ) Regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, che istituisce un programma relativo a una nuova valutazione degli additivi alimentari autorizzati conformemente al regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari (GU L 80 del , pag. 19). ( 2 ) 85

88 (24) Il decreto danese n. 542 consente di aggiungere nitriti ai prodotti a base di carne purché le aggiunte non superino determinati livelli. Tali livelli massimi si attestano, a seconda dei prodotti, a 60, 100 o 150 mg/kg e in certi casi sono inferiori a quelli fissati dal regolamento (CE) n. 1333/2008. A differenza del regolamento (CE) n. 1333/2008, inoltre, le disposizioni danesi non prevedono eccezioni al principio che fissa dosi massime aggiunte di nitriti e proibiscono perciò l'immissione sul mercato di determinati prodotti a base di carne fabbricati tradizionalmente, provenienti da altri Stati membri. (25) Le disposizioni danesi sono quindi più severe di quelle del regolamento (CE) n. 1333/2008, in quanto per vari tipi di prodotti stabiliscono dosi massime aggiunte inferiori per diversi tipi di prodotti (in molti casi 60 mg/kg) e in quanto non consentono l'immissione sul mercato di alcuni prodotti a base di carne tradizionali sulla base della dose residua massima. (26) Come disposto dall'articolo 114, paragrafo 4, del TFUE, la notifica precisava le motivazioni relative a una o più delle esigenze importanti di cui all'articolo 36 del TFUE, in questo caso la tutela della salute e della vita umana. Una relazione di accompagnamento del ministero danese dell'alimentazione, dell'agricoltura e della pesca fornisce dati supplementari sul consumo e sull'importazione di prodotti a base di carne, sull'esposizione ai nitrati, sulla prevalenza del botulismo e sulla formazione di nitrosammine nei prodotti a base di carne trasformati. (27) Stante quanto precede, la Commissione ritiene che la richiesta avanzata dalla Danimarca per ottenere l'autorizzazione a mantenere le proprie disposizioni nazionali relative all'uso dei nitriti nei prodotti a base di carne sia ricevibile a norma dell'articolo 114, paragrafo 4, del TFUE. 2. VALUTAZIONE DI MERITO (28) Secondo quanto disposto all'articolo 114, paragrafo 4 e paragrafo 6, primo comma, del TFUE, la Commissione deve verificare che siano soddisfatte tutte le condizioni ivi previste che consentono a uno Stato membro di mantenere le proprie disposizioni nazionali in deroga a una misura di armonizzazione dell'unione. (29) La Commissione deve in particolare valutare se le disposizioni nazionali siano giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo 36 del TFUE o relative alla tutela dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro e non vadano al di là di quanto necessario per conseguire il legittimo obiettivo perseguito. Se considera che le disposizioni nazionali soddisfano le condizioni di cui sopra, la Commissione, come disposto dall'articolo 114, paragrafo 6, del TFUE, deve inoltre verificare se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno. (30) Va rilevato che, in considerazione del termine stabilito dall'articolo 114, paragrafo 6, del TFUE, la Commissione, nel valutare se le misure nazionali notificate a norma dell'articolo 114, paragrafo 4, del TFUE siano giustificate, deve fondarsi sui motivi addotti dallo Stato membro che effettua la notifica. Ciò significa che, in base alle disposizioni del trattato, spetta allo Stato membro in questione dimostrare che le misure nazionali che intende mantenere sono giustificate. (31) Tuttavia, la Commissione, se è a conoscenza di informazioni alla luce delle quali può rivelarsi necessario un riesame della misura di armonizzazione europea alla quale derogano le misure nazionali notificate, può tenere conto di tali informazioni nel valutare le misure nazionali notificate Posizione della Danimarca (32) La Danimarca sostiene che la propria legislazione garantisce un livello di tutela della salute e della vita umana più elevato in quanto stabilisce dosi massime aggiunte di nitriti inferiori a quelle previste dal regolamento (CE) n. 1333/2008 e non consente l'immissione sul mercato dei prodotti a base di carne tradizionali per i quali non possono essere stabilite le dosi introdotte. La Danimarca ritiene che le proprie disposizioni nazionali siano pienamente coerenti con le raccomandazioni dell'scf del 1990 e del 1995 e con il parere dell'efsa del 26 novembre (33) La Danimarca ritiene inoltre che considerare come criterio per la regolamentazione dell'uso dei nitriti il fatto che le quantità utilizzate implichino o no un'assunzione superiore alla dose giornaliera accettabile stabilita, non permetta di tutelare adeguatamente la salute umana. La dose giornaliera accettabile stabilita per i nitriti non tiene 86

89 conto della formazione delle nitrosammine associate all'uso dei nitriti nei prodotti a base di carne. Secondo valutazioni scientifiche, le nitrosammine sono genotossiche e non è quindi possibile determinare un limite al di sotto del quale non sono cancerogene. La Danimarca precisa inoltre che la formazione delle nitrosammine dipende dalle quantità di nitriti aggiunte e non dalle quantità residue, molto inferiori, che, per effetto della trasformazione della sostanza negli alimenti, sono di norma presenti nel prodotto al momento del consumo. (34) Pertanto, a suo parere, la valutazione scientifica complessiva dimostra che: a) l'uso dovrebbe essere ridotto per quanto possibile differenziando le quantità secondo le esigenze tecniche relative ai diversi prodotti alimentari; b) l'uso dei nitriti e dei nitrati dovrebbe essere disciplinato in termini di quantità aggiunte piuttosto che di quantità residue e c) le esigenze di conservazione dovrebbero essere soddisfatte rispettando le quantità raccomandate dall'efsa. La Danimarca ritiene, a tale proposito, che le proprie disposizioni nazionali si attengano sistematicamente a dette raccomandazioni, mentre il regolamento (CE) n. 1333/2008 se ne discosta per quanto riguarda i nitriti. (35) La Danimarca sottolinea anche che le sue disposizioni nazionali sono in vigore da molti anni e non hanno mai dato luogo a problemi di conservazione dei prodotti in questione. In Danimarca, inoltre, i casi di botulismo sono meno numerosi che in altri Stati membri dell'unione: dal 1980 non si è registrato nessun caso dovuto al consumo di prodotti a base di carne e dal 2006 non si è rilevato alcun caso di tale intossicazione. Le disposizioni danesi sull'uso dei nitriti nei prodotti a base di carne sono quindi tuttora considerate atte a garantire una tutela adeguata contro le intossicazioni alimentari. (36) Per quanto riguarda le abitudini di consumo, la relazione del ministero danese dell'alimentazione, dell'agricoltura e della pesca fornisce ulteriori dati sul consumo e sulle importazioni di prodotti a base di carne nonché un'analisi dei nitriti nei prodotti a base di carne presenti sul mercato danese. Secondo le autorità danesi, tale relazione dimostra che il consumo dei prodotti a base di carne cui possono essere aggiunti nitriti è stabile nel corso degli anni. (37) Per quanto riguarda l'esposizione ai nitriti, la relazione del ministero danese dell'alimentazione, dell'agricoltura e della pesca fornisce stime basate su 384 analisi dei nitriti nei prodotti a base di carne e nelle carni fredde affettate nonché dati sul consumo ottenuti da indagini sulle diete. In base a queste stime, l'esposizione media si mantiene al di sotto della dose giornaliera ammissibile di nitriti. L'esposizione, per kg di peso corporeo, dei bambini di età compresa tra 4 e 5 è tre volte superiore a quella degli adulti. (38) Per quanto riguarda la formazione di nitrosammine nei prodotti a base di carne trasformati, il ministero danese dell'alimentazione, dell'agricoltura e della pesca, ha fornito una relazione di sintesi sulla presenza di N- nitrosammine in tali prodotti, redatta dall'istituto nazionale dell'alimentazione della Danmarks Tekniske Universitet, nella quale si conclude che è più facile contenere i livelli di nitrosammine utilizzando quantità minime in combinazione con acido eritorbico, acido ascorbico e ascorbato perché in tal modo si impedisce l'eventuale formazione di nitrosammine. (39) La Danimarca sostiene inoltre che le sue disposizioni sui nitriti non costituiscono un ostacolo agli scambi, riferendosi ai dati relativi alle importazioni di prodotti a base di carne da altri Stati membri, che dal 2010 sono in aumento. (40) In sintesi, la Danimarca ritiene legittimo ridurre al di là di quanto prescritto dal regolamento (CE) n. 1333/2008 il rischio per la salute umana derivante dall'esposizione alle nitrosammine mantenendo la propria legislazione. Secondo la Danimarca, il monitoraggio realizzato in applicazione della decisione 2010/561/UE dimostra che le considerazioni di carattere sanitario di cui si è tenuto conto in precedenza restano valide. La Danimarca sostiene infine che i dati più recenti disponibili dimostrano che le disposizioni danesi non costituiscono un ostacolo agli scambi dei prodotti in questione Valutazione della posizione della Danimarca Giustificazione sulla base delle esigenze importanti di cui all'articolo 36 del TFUE (41) La legislazione danese mira a garantire un più elevato livello di tutela della salute e della vita umana dall'esposizione ai nitriti e dalla possibile formazione di nitrosammine nei prodotti a base di carne, fissando per certi prodotti a base di carne dosi massime aggiunte di nitriti più basse di quelle previste dal regolamento (CE) n. 1333/2008 e vietando l'immissione sul mercato dei prodotti per i quali possono essere stabilite solo dosi residue massime. (42) Nel valutare se la legislazione danese sia effettivamente adeguata e necessaria per raggiungere il suddetto obiettivo è opportuno tenere conto di una serie di fattori. Si dovrebbe in particolare trovare un punto di equilibrio tra due rischi per la salute: da un lato quello connesso alla presenza di nitrosammine nei prodotti a base di carne e 87

90 dall'altro la sicurezza microbiologica dei prodotti a base di carne. Quest'ultimo aspetto è più di una semplice necessità tecnologica, costituendo di per sé un problema sanitario molto importante. Benché si riconosca che occorre limitare il livello dei nitriti nei prodotti a base di carne, livelli più bassi non determineranno automaticamente una maggiore tutela della salute umana. Il livello più adeguato di nitriti dipende da una serie di fattori riconosciuti nei pareri sull'argomento dell'scf e dell'efsa, quali ad esempio l'aggiunta di sale, l'umidità, il ph, la conservabilità del prodotto, l'igiene, il controllo della temperatura ecc. (43) In base alle considerazioni di cui sopra e a quanto precisato ai considerando 10 e 11, la Commissione ritiene che il regolamento (CE) n. 1333/2008 costituisca in linea di massima una risposta adeguata al problema di conciliare due rischi per la salute tra loro contrastanti, tenuto conto della diversità dei prodotti a base di carne presenti nell'unione. (44) La Commissione deve d'altro canto valutare le scelte specifiche del legislatore danese e l'esperienza nell'applicazione di queste norme, in vigore da un considerevole periodo di tempo. I dati forniti sui casi di intossicazione alimentare, in particolare quelli di botulismo, dimostrano che la Danimarca ha ottenuto finora risultati soddisfacenti con la propria legislazione. Da tali dati emerge che le dosi massime previste dalla legislazione danese sono sufficienti a garantire la sicurezza microbiologica dei prodotti a base di carne attualmente fabbricati in Danimarca e dei metodi di fabbricazione ivi impiegati. (45) La Commissione osserva che la legislazione danese è compatibile con i pareri scientifici espressi in materia dagli organismi scientifici dell'unione. La disciplina si basa sulle dosi massime aggiunte e rispetta per le dosi aggiunte di nitrito l'intervallo compreso tra 50 e 150 mg/kg di cui ai suddetti pareri. Al contempo, rispetto al regolamento, la Danimarca ha stabilito alcune specifiche dosi massime aggiunte per determinati gruppi di prodotti a base di carne, tenendo conto delle tipologie di prodotti a base di carne e dei metodi di fabbricazione più diffusi in Danimarca. (46) Va inoltre considerato che, secondo le informazioni fornite dalla Danimarca, la maggior parte dei prodotti a base di carne consumati dalla popolazione danese è costituita da prodotti per i quali il limite attuale è di 60 mg/kg, cui subentrerebbe un limite di 100 o 150 mg/kg. I produttori danesi, come pure i produttori in altri Stati membri, non sarebbero obbligati ad aumentare le quantità di nitriti attualmente aggiunte ai prodotti portandoli ai livelli massimi di cui al regolamento (CE) n. 1333/2008, tuttavia non si può escludere un aumento dell'effettiva esposizione della popolazione danese ai nitriti. (47) In base ai dati attualmente disponibili la Commissione ritiene che possa essere temporaneamente accolta la richiesta di mantenere le misure notificate per motivi di tutela della salute pubblica in Danimarca Assenza di discriminazioni arbitrarie, di restrizioni dissimulate nel commercio tra gli Stati membri e di ostacoli al funzionamento del mercato interno Assenza di discriminazione arbitraria (48) L'articolo 114, paragrafo 6, del TFUE fa obbligo alla Commissione di verificare che le disposizioni nazionali previste non costituiscano un mezzo di discriminazione arbitraria. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, l'assenza di discriminazione significa che non si può applicare un trattamento diverso a situazioni simili, né un trattamento simile a situazioni diverse. (49) Le norme nazionali danesi si applicano sia ai prodotti nazionali sia ai prodotti fabbricati in altri Stati membri. In mancanza di prove contrarie, si può concludere che le disposizioni nazionali non sono uno strumento di discriminazione arbitraria Assenza di una restrizione dissimulata nel commercio (50) Le disposizioni nazionali che limitano l'uso di prodotti in modo più restrittivo di un regolamento dell'unione costituiscono normalmente un ostacolo agli scambi, in quanto i prodotti che possono essere legalmente immessi sul mercato ed utilizzati nel resto dell'unione non sono immessi nel mercato dello Stato membro in questione a causa del divieto d'uso. Le condizioni di cui all'articolo 114, paragrafo 6, del TFUE sono intese ad evitare che le restrizioni basate sui criteri dei paragrafi 4 e 5 del medesimo articolo vengano applicate per motivi non ammissibili e costituiscano in realtà misure economiche volte a impedire l'importazione di prodotti da altri Stati membri, cioè un mezzo per proteggere indirettamente la produzione nazionale. (51) Le norme danesi rischiano di costituire una restrizione dissimulata nel commercio o un ostacolo al funzionamento del mercato interno poiché impongono anche agli operatori di altri Stati membri il rispetto, in un settore altrimenti armonizzato, di norme più severe per quanto riguarda l'aggiunta di nitriti ai prodotti a base di 88

91 carne. Va tuttavia notato che l'articolo 114, paragrafo 6, del TFUE deve essere interpretato nel senso che solo le misure nazionali che costituiscono un ostacolo sproporzionato al funzionamento del mercato interno non possono essere approvate. A tale proposito la Danimarca ha presentato dati secondo i quali i prodotti a base di carne provenienti da altri Stati membri non solo vengono importati nonostante la sua legislazione, ma che tali importazioni sono persino aumentate negli ultimi anni. (52) In mancanza di prove indicanti che le disposizioni nazionali costituiscono in realtà una misura intesa a proteggere la produzione nazionale, si può concludere che esse non costituiscono una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri Assenza di ostacoli al funzionamento del mercato interno (53) Questa condizione non può essere interpretata in modo da precludere l'approvazione di qualsiasi disposizione nazionale che possa avere ripercussioni sulla realizzazione del mercato interno. Infatti qualsiasi disposizione nazionale che deroga a una misura di armonizzazione finalizzata alla realizzazione e al funzionamento del mercato interno costituisce in sostanza una misura che può avere ripercussioni su di esso. Di conseguenza, per salvaguardare l'utilità della procedura di cui all'articolo 114 del TFUE, il concetto di ostacolo al funzionamento del mercato interno deve essere inteso, nell'ambito dell'articolo 114, paragrafo 6, come un effetto sproporzionato rispetto all'obiettivo perseguito. (54) Considerati i benefici per la salute che secondo il governo danese derivano dalla riduzione dell'esposizione ai nitriti contenuti nei prodotti a base di carne e tenuto conto del fatto che, a quanto risulta dai dati attualmente disponibili, l'incidenza sugli scambi è nulla o molto limitata, la Commissione ritiene che le misure notificate dalla Danimarca possano essere temporaneamente mantenute per motivi connessi alla tutela della salute e della vita umana, dato che non sono misure sproporzionate e non costituiscono quindi un ostacolo al funzionamento del mercato interno ai sensi dell'articolo 114, paragrafo 6, del TFUE. (55) Sulla base di tale analisi, la Commissione ritiene soddisfatta la condizione relativa all'assenza di ostacoli al funzionamento del mercato interno Limitazione di tempo (56) Le conclusioni di cui sopra si basano sulle informazioni attualmente disponibili, in particolare sui dati secondo i quali la Danimarca è riuscita a tenere sotto controllo il botulismo pur riducendo le dosi massime di nitrito aggiunte a determinati tipi di prodotti a base di carne, senza con ciò provocare perturbazioni sproporzionate degli scambi. (57) Un altro aspetto importante è il tasso di consumo di prodotti a base di carne in Danimarca, in relazione al quale l'applicazione del regolamento (CE) n. 1333/2008 potrebbe determinare un aumento dell'esposizione della popolazione danese ai nitriti e di conseguenza alle nitrosammine. (58) La Danimarca dovrà continuare a monitorare la situazione e a raccogliere dati che consentano di stabilire se i limiti fissati dal regolamento (CE) n. 1333/2008 garantiscono il necessario livello di protezione e, in caso contrario, se essi comportano un rischio inaccettabile per la salute umana. I dati raccolti dovranno concentrarsi in particolare sul controllo del botulismo. Inoltre la Danimarca dovrà continuare a raccogliere i dati relativi alle importazioni di prodotti a base di carne provenienti da altri Stati membri. La Danimarca dovrà comunicare alla Commissione i dati raccolti entro due anni dalla data di adozione della presente decisione. La Commissione, dal canto suo, dovrebbe prendere in considerazione le conclusioni dell'efsa circa la nuova valutazione dei nitriti in conformità del regolamento (UE) n. 257/2010 e dello studio ad hoc per quanto riguarda l'uso di nitriti nell'industria in diverse categorie di prodotti a base di carne. (59) Sulla base di quanto precede, la Commissione ritiene che le disposizioni nazionali, nei limiti sopra specificati, possano essere autorizzate per un periodo di tre anni. III. CONCLUSIONE (60) Alla luce delle considerazioni che precedono, e tenuto conto delle osservazioni formulate dagli Stati membri sulla notifica presentata dalle autorità danesi, la Commissione è del parere che la domanda presentata dalla Danimarca il 25 novembre 2014, al fine di mantenere le proprie disposizioni nazionali riguardanti l'aggiunta di nitriti, che sono più severe rispetto alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1333/2008, possa essere accolta per un periodo di tre anni dalla data di adozione della presente decisione. La Danimarca dovrà continuare a monitorare la situazione e a raccogliere dati che consentano di stabilire se i limiti fissati dal regolamento (CE) n. 1333/2008 garantiscono il necessario livello di protezione e, in caso contrario, se essi comportano un rischio inaccettabile per la salute umana. 89

92 HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Sono approvate le disposizioni nazionali sull'aggiunta di nitriti ai prodotti a base di carne contenute nel decreto n. 542, del 27 maggio 2013, relativo agli additivi alimentari ecc. (BEK nr 542 af (tilsætningbekendtgørelsen), Offentliggørelsedato: , Fødevarerministeriet) che il Regno di Danimarca ha notificato alla Commissione con lettera del 25 novembre 2014 a norma dell'articolo 114, paragrafo 4, del TFUE. La presente decisione scade il 22 maggio Articolo 2 Articolo 3 Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2015 Per la Commissione Vytenis ANDRIUKAITIS Membro della Commissione 15CE1174 LOREDANA COLECCHIA, redattore DELIA CHIARA, vice redattore (WI-GU GUE- 058 ) Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. 90

93 MODALITÀ PER LA VENDITA La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell Istituto sono in vendita al pubblico: presso il punto vendita dell'istituto in piazza G. Verdi, Roma presso le librerie concessionarie riportate nell elenco consultabile sui siti e L Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Via Salaria, Roma fax: informazioni@gazzettaufficiale.it avendo cura di specificare nell ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

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95 Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E Tipo F CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio) validi a partire dal 1 OTTOBRE 2013 GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa) Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione 257,04) (di cui spese di spedizione 128,52) Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione 19,29) (di cui spese di spedizione 9,64) Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione 41,27) (di cui spese di spedizione 20,63) Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione 15,31) (di cui spese di spedizione 7,65) Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione 50,02) (di cui spese di spedizione 25,01)* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione 383,93)* (di cui spese di spedizione 191,46) CANONE DI ABBONAMENTO - annuale - semestrale - annuale - semestrale - annuale - semestrale - annuale - semestrale - annuale - semestrale - annuale - semestrale 438,00 239,00 68,00 43,00 168,00 91,00 65,00 40,00 167,00 90,00 819,00 431,00 N.B.: L abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO 56,00 PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione) Prezzi di vendita: serie generale serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico I.V.A. 4% a carico dell Editore 1,00 1,00 1,50 1,00 6,00 PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI (di cui spese di spedizione 129,11)* (di cui spese di spedizione 74,42)* GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (di cui spese di spedizione 40,05)* (di cui spese di spedizione 20,95)* - annuale - semestrale - annuale - semestrale 302,47 166,36 86,72 55,46 Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) 1,01 ( 0,83 + IVA) Sulle pubblicazioni della 5 Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI Abbonamento annuo Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% Volume separato (oltre le spese di spedizione) I.V.A. 4% a carico dell Editore 18,00 190,00 180,50 N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale. RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO * tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

96 * * 6,00

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