BANDO DI GARA 1. STAZIONE APPALTANTE

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1 BANDO DI GARA PER L AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE BIENNALE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E BLOCCO DEI VEICOLI CON RELATIVA CUSTODIA, SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA. CIG Nr D8 1. STAZIONE APPALTANTE Comune di Gravina in Puglia (Ba), Via Vittorio Veneto n. 12, c.f Comando di Polizia Municipale: tel. 080/ fax: 080/ internet: 2. OGGETTO Affidamento in concessione biennale del servizio di rimozione e custodia dei veicoli in sosta vietata o recanti grave intralcio alla circolazione ai sensi dell art. 159 e 215 del D.Lgs n.285/1992 e artt. 354 e 397 del D.P.R. n.495/ IMPORTO A BASE D ASTA E VALORE DELLA CONCESSIONE 3.a) Corrispettivo pari al 20% oggetto di rialzo in sede di gara, spettante al Comune di Gravina in Puglia sui proventi derivanti dall applicazione delle tariffe riportate all art.11 del Capitolato speciale di Appalto, al netto dell IVA, sulle somme mensilmente pagate alla concessionaria dai soggetti i cui veicoli sono stati rimossi, trasportati e custoditi, su richiesta del Comando di Polizia Municipale. 3.b) Il valore stimato della concessione nel biennio di riferimento, al netto dell IVA, viene calcolato in ,00 in base alla media delle rimozioni effettuate negli ultimi 3 (tre) anni , moltiplicando il valore ottenuto dalla media delle tariffe applicate nel periodo di riferimento. 4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA I concorrenti di cui all art. 34, comma 1, del D. L vo n. 163, costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b) e c) o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettere d), e) ed f) o da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell art. 37, comma 8 nonché le imprese che intendano avvalersi dell istituto dell avvilimento di cui all art. 49 del D.L.vo n. 163, che hanno presentato denuncia di inizio attività ai sensi dell art. 19 della legge 7/08/1990, n. 241 al Comune nel quale si svolge l attività di rimessa di veicoli (D.P.R. 19/12/2001 n. 480). 5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE I concorrenti interessati alla gara, oltre ad essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale di cui all art 38 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii., devono : - essere in possesso della licenza di autorimessa ai sensi dell art. 19 del D.P.R. 616/1977; - essere in possesso dei requisiti dettati dall art.354, comma 1, del D.P.R.495 del ; - disporre di n. due mezzi messi a disposizione per l effettuazione delle rimozioni con le caratteristiche tecniche definite dall art. 12 del D.P.R. n.495/1992; - disporre di un ufficio per l espletamento degli atti e la restituzione dei veicoli agli aventi diritto che sia ubicato all interno delle aree autorizzate per la custodia dei veicoli; - disporre di un area custodia con una superficie utile per la sosta e la custodia di almeno n.8 autoveicoli; - dimostrare la capacità finanziarie con dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi della L.1 settembre 1993 n PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E CRITERIO DI SCELTA Procedura aperta da esperirsi ai sensi dell art.55 del D.L.vo n. 163/2006, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 737 del Il criterio dell aggiudicazione è quello dell offerta economica più alta in percentuale sulla percentuale a base d asta di cui al punto 3.a) del presente bando a favore del Comune di Gravina in Puglia, da considerarsi minima inderogabile. Qualora siano state presentate più offerte uguali fra loro ed esse

2 risultino le più vantaggiose, in presenza delle ditte interessate, si inviteranno le stesse ad un ulteriore rialzo, in assenza, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio, a norma dell'art. 77 Regio Decreto n.827/1924. Si procederà all aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua. In caso di mancata stipulazione della convenzione o di rescissione da parte dell aggiudicatario, il servizio verrà aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria. 7. TERMINE DI ESECUZIONE L esecuzione del servizio dovrà avvenire con le modalità e i termini di cui al Capitolato Speciale di Gara. 8. COMPENSO DEL CONCESSIONARIO Il compenso spettante al Concessionario sarà pari alle somme complessivamente pagate dai trasgressori per la rimozione, custodia e riconsegna del veicolo derivanti dall applicazione delle tariffe riportate nel Capitolato Speciale di Gara, detratte il valore che si ottiene applicando la percentuale offerta in sede di gara alle somme corrisposte dall'utenza. L aumento unico percentuale offerto sulla percentuale a base d asta suindicata deve rimanere costante per il biennio di durata della concessione del servizio. 9. DURATA Anni 2 a partire dalla data di affidamento della concessione previo sottoscrizione di apposita convenzione. Il servizio di rimozione potrà essere rinnovato ai sensi dell art. 354 del DPR 495/92 per non più di una volta e per la stessa durata del presente servizio. 10. CONTRIBUTO Nessun contributo è dovuto all Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell art. 1, comma 67 della legge , n. 266 e della delibera dell Autorità del , pubblicata sulla GURI n. 23 del TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 11.1 I plichi contenenti la documentazione e l'offerta economica, sottoscritti dal titolare della Ditta o dal legale rappresentante della società, devono pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero a mezzo di agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio ed all'indirizzo di cui al successivo punto 11.4); è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, all'ufficio Protocollo della stazione appaltante presso sede della Polizia Municipale - Via Tagliamento Gravina in Puglia, che ne rilascerà apposita ricevuta. 11.2) I documenti da produrre e le modalità di relativa presentazione sono i seguenti: le ditte dovranno presentare un plico esterno debitamente sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non trasparente, recante il nominativo, il recapito telefonico e il numero di fax, la sede della Ditta e l'oggetto della gara: " BANDO DI GARA PER L AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE BIENNALE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E BLOCCO DEI VEICOLI CON RELATIVA CUSTODIA, SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA NON APRIRE, a sua volta contenente: la BUSTA A, anch'essa debitamente sigillata con le innanzi descritte modalità, recante il nominativo, il numero telefonico e il numero di fax, la sede della Ditta e l'oggetto della gara nel cui interno dovrà essere contenuta la seguente documentazione:

3 - a) la domanda di partecipazione e dichiarazione a corredo, ai sensi dell art. 47 del D.P.R. 445/2000, da predisporre mediante la compilazione dello schema allegato sub A) al presente atto, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, a pena di esclusione, con cui si attesta il possesso dei requisiti generali di partecipazione; - b) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., di data non anteriore a mesi 6 da quella fissata per la gara, dal quale risulti l iscrizione della ditta alla categoria relativa all oggetto della gara; - c) Copia della licenza di autorimessa ai sensi dell art. 19 del D.P.R n. 616 e dell art. 86 del T.U.L.P.S.; la BUSTA B, interna, anch'essa debitamente sigillata con le innanzi descritte modalità, recante il nominativo, il numero telefonico e del fax, la sede della Ditta e l'oggetto della gara, contenente l'offerta economica in bollo, secondo lo schema allegato sub B), espressa in cifre percentuali ed in lettere, fermo restando che in caso di contrasto tra le indicazioni prevarrà quella più vantaggiosa per l'amministrazione. L offerta economica deve esprimere la percentuale di incremento praticata sul prezzo a base d asta. L offerta economica deve essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal soggetto titolare o legale rappresentante della impresa o dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento d impresa di cui all art. 37 del D.Lgs. n.163/2006. Non saranno considerate valide le offerte pari o inferiori al 20% posto a base d asta. L offerta dovrà inoltre contenere l espresso impegno di mantenere fissa ed invariata la percentuale spettante al Comune fino alla scadenza della Convenzione. 11.3) Indirizzo al quale le offerte devono essere inviate: POLIZIA MUNICIPALE del COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA - via Tagliamento - Cap Gravina in Puglia (BA); 11.4) Termine ultimo per la ricezione delle offerte, a pena di esclusione: entro e non oltre le ore del Spirato il termine fissato per la presentazione delle offerte, non verrà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. Si precisa che farà fede la data di ricezione apposta dall Ufficio Protocollo presso la Polizia Municipale del Comune di Gravina in Puglia. Nel caso in cui il candidato si sia avvalso del servizio postale o di agenzia di recapito autorizzata, il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti fuori termine. 11.5) Data, ora e luogo: 25/11/ ore 10,00 presso la sede del Comando di Polizia Municipale di Gravina in Puglia alla Via Tagliamento nr ) L'offerta dovrà essere redatta esclusivamente in lingua italiana. 12. SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE Le sedute di gara sono pubbliche, ma la facoltà di rilasciare dichiarazioni e di interloquire durante le operazioni di gara è riconosciuta esclusivamente ai legali rappresentanti delle imprese concorrenti ed ai loro delegati, muniti di procura scritta, previa autorizzazione dell organo di gara. 13. RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI Si informa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 e 18 del D. Lgs n. 196 (T.U. sulla privacy), che i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la procedura di gara, potranno essere oggetto di comunicazione a soggetti aventi titolo, per via degli adempimenti di legge afferenti la predetta procedura, e saranno trattati mediante strumenti anche informatici. 14. ALTRE INFORMAZIONI - Ogni documentazione e/o informazione relativa all'affidamento del servizio in oggetto, durante il periodo di affissione del presente Bando potrà essere richiesta al Comando di Polizia Municipale, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 nei giorni di ricevimento del pubblico. - La convenzione sarà stipulata mediante scrittura privata con firme autenticate a spese dell aggiudicatario.

4 - L aggiudicatario, a richiesta, è tenuto a presentare i documenti originali, in luogo dei quali in sede di partecipazione alla gara sono state presentate dichiarazioni sostitutive. - Le ditte che si trovino nelle condizioni ostative previste dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1982 n. 936 e successive modificazioni ed integrazioni, devono astenersi tassativamente dal partecipare, a pena delle sanzioni previste. - Ai fini della stipula della convenzione l'aggiudicatario è tenuto, a produrre, entro 10 giorni della ricezione della richiesta la seguente documentazione in originale, non anteriore a mesi sei (6), presso il Servizio Gare e Contratti - Via Veneto GRAVINA IN PUGLIA: 1) Certificazione dimostrante il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnici; 2) Copia della carta di circolazione dei veicoli intestati all aggiudicatario ed utilizzati per il servizio di rimozione; 3) Planimetria dell area utilizzata per la custodia dei veicoli con l indicazione della superficie complessiva dell area, della superficie al chiuso e allo scoperto, del numero complessivo di ciclomotori, autovetture ed autocarri ospitabili nell area chiusa e in quella scoperta; 5) Copia del foglio di mappa catastale dell area utilizzata a depositeria; 6) Copia della polizza assicurativa responsabilità civile verso terzi, prevista dall art del Codice civile, per un massimale non inferiore ad ,69 quanto ai veicoli da impiegare per la rimozione dei veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t. e non inferiore a ,49 quanto ai veicoli da impiegare per la rimozione dei veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t; nel rispetto dei massimali previsti dall'art. 4 D.M. 04/09/1998, n I documenti da presentare dovranno essere prodotti nella prescritta carta da bollo, ad eccezione di quelli per i quali il bollo è esplicitamente escluso o per i quali, ovviamente, venga assolto in modo virtuale. La documentazione compilata in contravvenzione della legge sul bollo, pure essendo valida a tutti gli effetti per la partecipazione alla gara, sarà soggetta alle sanzioni previste dalle norme di legge in vigore. - Si farà luogo all'esclusione dalla gara nel caso che manchi o risulti incompleto qualcuno dei documenti richiesti e nel caso in cui il plico contenente la documentazione, e/o la busta contenente l'offerta economica, siano state presentate in difformità alle modalità e prescrizioni soprascritte. - Il presente avviso sarà affisso all Albo Pretorio della stazione appaltante nonché, unitamente al capitolato speciale di gara ed ai modelli sul sito internet comunale all indirizzo RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Tenente Antonio Masiello, responsabile dell Ufficio Segreteria della Polizia Municipale del Comune di Gravina in Puglia. Il Dirigente Comando di Polizia Municipale Dott. Amedeo Visci

5 DISCIPLINARE TECNICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E BLOCCO DEI VEICOLI CON RELATIVA CUSTODIA, SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA, ai sensi dell'art.159 del Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/1992 n. 285) e relativo Regolamento di Esecuzione - Art.354 (D.P.R. 16/12/1992 n. 495). CAPITOLATO SPECIALE Art.1 DISPOSIZIONI GENERALI Il presente disciplinare ha per oggetto il servizio di rimozione dei veicoli nel territorio del Comune di Gravina in Puglia e conseguente custodia e restituzione, ai sensi dell art. 159 del C.d.S. Disciplina le modalità di intervento del carro attrezzi per la rimozione dei veicoli e la custodia degli stessi disposta dall organo di Polizia sulle strade di proprietà dell Amministrazione Comunale di Gravina in Puglia, nelle strade anche private aperte al pubblico transito e nei tratti di essa in cui con ordinanza dell Ente proprietario della strada sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall apposito pannello aggiuntivo. La concessione avrà la durata di anni 2, così come stabilito dall art. 354 del D.P.R n. 495, a decorrere dalla data di stipula della convenzione, e sarà rinnovabile fino ad un massimo di ulteriori anni 2, salvo disdetta di una delle parti mediante raccomandata A.R. da comunicarsi almeno 6 mesi prima della scadenza. Art.2 SERVIZIO DI RIMOZIONE VEICOLI La rimozione va effettuata in tutti i casi previsti dal vigente C.d.S. (d.lgs.285/92), nei casi in cui i veicoli coinvolti in incidenti costituiscano intralcio o pericolo alla circolazione, nonché in tutti i casi in cui la rimozione materiale del veicolo avvenga in esecuzione di sanzioni accessorie o misure cautelari diverse, quali il sequestro penale del veicolo. La rimozione dovrà essere effettuata con le modalità stabilite dall art.215 del C.d.S. e dall art.397 del regolamento di esecuzione. Art.3 MODALITA DI RICHIESTA DI INTERVENTO DEL CARRO ATTREZZI Il servizio interviene su richiesta degli organi di Polizia che dispongono la rimozione del veicolo. Gli organi di Polizia a norma dell art.12 del codice della strada, sono rappresentati da: ina in Puglia; l servizio di Polizia Stradale. Art.4 CASI IN CUI VIENE DISPOSTA LA RIMOZIONE DEI VEICOLI Gli organi di Polizia dispongono la rimozione del veicolo nei casi previsti dall art.159 del nuovo codice della strada:

6 indicata con apposito segnale integrato da pannello aggiuntivo, costituisce grave intralcio e/o pericolo per la circolazione stradale; manutenzione e pulizia delle strade di proprietà dell Ente e del relativo arredo; e il veicolo sia in stato di abbandono; Nei casi in cui il veicolo è sottoposto dall organo di Polizia al sequestro o al fermo amministrativo salvo i casi in cui occorre obbligatoriamente consegnarli al Custode Acquirente disposto dalla Prefettura di Bari, e comunque nei casi stabiliti all art. 1 dello schema di convenzione. Art.5 MODALITA DI AFFIDAMENTO E DURATA DEL SERVIZIO L affidamento del servizio avverrà mediante bando di gara secondo le modalità previste nel bando stesso. Condizione essenziale dell'affidamento del Servizio in parola riguarda la territorialità del deposito ove i mezzi rimossi saranno depositati, vale a dire che l'area di deposito necessariamente dovrà ricadere in territorio di Gravina in Puglia. L affidamento del servizio, ai sensi dell art.354 del regolamento di esecuzione al C.d.S. avrà durata biennale, e potrà essere affidato in concessione ai soggetti che siano in possesso dell autorizzazione di rimessa di cui all art.19 del D.P.R. 24/07/77 n.616 e di tutti gli altri requisiti previsti dall art. 354 del regolamento di esecuzione del C.d.S. (DPR 495/92) e del bando. L individuazione del concessionario avverrà mediante indizione di procedura aperta secondo le disposizioni di cui al D.Lgs 12/4/2006 n. 163, con aggiudicazione all impresa che avrà offerto la migliore percentuale di incremento su quella minima del 20% spettante al Comune di Gravina in Puglia posta a base d asta. Le ditte interessate dovranno far pervenire l offerta e la documentazione necessaria attenendosi a quanto disposto dal presente capitolato e dal bando di gara. Il concessionario avrà cura di espletare l intervento del carro attrezzi con le modalità di cui all art.6. Eventuali danni recati ai veicoli rimossi saranno a carico del concessionario per cui nessuna azione di rivalsa potrà essere posta a carico dell Amministrazione comunale quale Ente concedente. Art.6 MODALITA INTERVENTO DEL CARRO ATTREZZI Il veicolo rimosso viene trasferito e depositato in luogo attrezzato in modo da garantirne la sicurezza. Della rimozione sarà data comunicazione al proprietario del veicolo a cura dell Organo di Polizia che ha disposto la rimozione. Il trasferimento del veicolo verso il deposito deve essere effettuato in modo da non apportare alcun danno al veicolo stesso. I servizi devono essere garantiti da parte del concessionario, tutti i giorni compresi i festivi, dalle ore 8,00 alle ore 22 ( ovvero negli orari di servizio della Polizia Municipale). Il concessionario si obbliga a tal fine ad indicare un soggetto referente e uno o più numeri di recapito telefonico sempre attivi. Gli interventi saranno effettuati su richiesta del Corpo di Polizia Municipale e dei soggetti di cui all art. 12 del Codice della Strada. La richiesta deve essere soddisfatta immediatamente e comunque non oltre 30 minuti dalla richiesta stessa. Nel caso in cui l interessato sopraggiunga durante le operazioni di rimozione del veicolo, la immediata restituzione dello stesso è consentita previo pagamento delle spese all incaricato del concessionario del servizio di rimozione che ne rilascia ricevuta, ai sensi dell art. 397/2 comma del d.p.r. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni. La somma dovuta è ridotta al solo diritto di chiamata e di indennità chilometrica qualora non sia ancora iniziata l operazione di carico del veicolo. Qualora invece sia iniziata l operazione di carico, sarà dovuta la tariffa di operazione completa. In caso di mancato pagamento delle sopra specificate spese si portano a termine le operazioni di rimozione del veicolo.

7 In caso di situazioni impreviste che impediscano temporaneamente l effettuazione del servizio, il concessionario deve darne tempestiva comunicazione al Comando di Polizia Municipale (anche a mezzo telefono, facendo comunque seguire nota scritta), specificandone le cause e la durata prevedibile di interruzione. Eventuali periodi di sospensione del servizio per ferie, dovranno essere comunicati al Comando di Polizia Municipale. Al fine di garantire la continuità dell effettuazione del servizio, il Comando di Polizia Municipale provvederà a redigere un apposito calendario di fruizione delle ferie prendendo atto delle stesse, comunicate con preavviso di almeno 7 giorni, in base all ordine cronologico di presentazione ovvero all accordo tra le parti. Dell avvenuta restituzione viene redatto verbale su modello predisposto dal Comando Polizia Municipale e sottoscritto dal personale di custodia e dal proprietario del veicolo. Nel verbale vanno indicati i danni che eventualmente sono stati determinati a seguito della rimozione del veicolo. Una copia del verbale è rilasciata all interessato. Del pagamento delle spese è rilasciata dal custode quietanza. Nei casi in cui l Amministrazione Comunale deve provvedere alla rimozione dei veicoli che, se pur in sosta non in violazione delle norme sulla circolazione stradale, possono ostacolare l intervento dei mezzi di soccorso o altri mezzi di pubblico servizio o pubblica utilità, le spese saranno a carico dell Amministrazione Comunale o di eventuali terzi soggetti che hanno richiesto l intervento dei mezzi di cui sopra. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, il concessionario si impegna ad attenersi alle modalità e prescrizioni operative disposte dal Comando di Polizia Municipale ai sensi della normativa vigente. Art.7 ATTREZZATURE La ditta aggiudicatrice deve assicurare il servizio con i veicoli rispondenti alle caratteristiche definite dagli artt. 12 e 354 del regolamento di esecuzione del C.d.S., nonché dall art. 159 del C.d.S. Ulteriori requisiti, potranno essere richiesti nel bando di assegnazione della concessione. Art. 8 DEPOSITERIA I veicoli rimossi saranno depositati nella depositeria in disponibilità del concessionario, la stessa dovrà essere autorizzata ai sensi di legge ed avere una superficie utile per la sosta e la custodia di almeno n.8 autoveicoli. La depositeria dovrà essere ubicata nel territorio di Gravina in Puglia. Art.9 ATTIVITA DI RIMOZIONE La ditta provvederà alla rimozione soltanto a seguito dell ordine di ciascun appartenente al Comando di Polizia Municipale oppure dagli organi competenti all espletamento del servizio di Polizia Stradale, di cui all art. 12 C.d.S. Essa non potrà procedere alla rimozione dei veicoli di propria iniziativa senza l autorizzazione degli organi di cui al comma 1. Art.10 ORARIO DI SERVIZIO ED ESTENSIONE DELLA CONVENZIONE 1. Per la restituzione del veicolo rimosso, l interessato o la persona da lui delegata si deve presentare al responsabile del luogo del deposito provando il titolo alla restituzione e versando le spese di intervento, rimozione e custodia secondo le tariffe di seguito indicate che il custode provvederà a riscuotere direttamente, rilasciandone quietanza. 2. La ditta dovrà garantire il servizio per l intero arco dell anno, festivi inclusi. L orario ordinario del servizio corrisponderà all orario di servizio vigente per gli appartenenti alla Polizia Municipale, fermo restando in caso di necessità, la facoltà di richiedere l intervento anche in orario notturno anche da parte degli altri organi competenti all espletamento del servizio di Polizia Stradale, di cui all art. 12 C.d.S. Il servizio di restituzione agli aventi diritto dei veicoli rimossi, dovrà essere garantito nell arco orario dalle alle per almeno otto ore nei giorni feriali, e per almeno quattro ore nei giorni festivi.

8 3. Dell avvenuta restituzione è redatto verbale sottoscritto dal custode e dal proprietario del veicolo o persona da lui delegata che espressamente deve dichiarare, previo accertamento, che il veicolo non ha subito danni palesi od occulti a seguito della rimozione; nel verbale dovranno essere riportate le generalità del ritirante e gli estremi di un documento di riconoscimento valido esibito dallo stesso. Una copia del verbale è rilasciata all interessato. Il custode deve, inoltre, rilasciare quietanza del pagamento delle spese sostenute per il ritiro del veicolo con la specifica delle voci di spesa. 4. Il custode deve trasmettere al Comando di Polizia Municipale (Ufficio Segreteria) con cadenza settimanale copia dei verbali di restituzione dei veicoli agli aventi diritto e, con la stessa cadenza, l elenco aggiornato di tutti i veicoli rimossi ex art. 159 C.d.S. e non ritirati; ricevuto tale elenco, il Comando di Polizia Municipale (Ufficio Segreteria), attiverà tempestivamente le procedure di alienazione/demolizione di tali veicoli come previsto dal DPR 189/2001. La ditta aggiudicataria dovrà, inoltre, tenere apposito registro contenente i dati identificativi dei veicoli rimossi nonché le date di inizio e termine della relativa custodia e prestare la massima collaborazione nel riscontrare le richieste del Comando. 5. I verbali di rimozione, custodia e restituzione dei veicoli sono a carico del concessionario del servizio che deve predisporli sulla base dei modelli forniti dal Comando di Polizia Municipale. 6. L utilizzo della convenzione che si andrà a stipulare si intende esteso anche agli altri organi di polizia stradale operanti sul territorio comunale. Art. 11 TARIFFE DEI SERVIZI Le tariffe per la rimozione dei veicoli, da applicare da parte del concessionario del servizio, sono quelle previste dal D.M. n.401 del 04/09/1998, aggiornate all'inizio di ogni anno secondo le previsioni di cui all'art.397, comma 4, del D.P.R. n. 495/1992, come modificato dall'art.224 del D.P.R. nr.610/1996 e con l aumento del 20% di cui al seguente capoverso, in considerazione della densità del traffico nell area urbana e la conseguente difficoltà di assicurare la fluidità della circolazione stradale, nei termini seguenti: Per l indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento del veicolo oggetto di rimozione al luogo di intervento e quindi, al luogo del deposito) viene stabilita una tariffa fissa di 5,00 per gli interventi sull intero territorio comunale per ogni categoria di veicoli. Le tariffe variano a seconda della massa complessiva a pieno carico del veicolo rimosso, sono soggette all'i.v.a. al 21% e l'ammontare totale da pagare deriva dalla somma di : diritto di chiamata operazioni connesse al carico e allo scarico del veicolo indennità chilometrica Se l'interessato alla restituzione del veicolo sopraggiunge durante le operazioni di rimozione la restituzione è consentita previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite e da eseguire allo scopo. Quindi se il veicolo ancora non è stato agganciato la cifra da corrispondere sarà quella relativa al diritto di chiamata; se invece le operazioni di aggancio sono già state eseguite dovrà essere corrisposto l'importo del diritto di chiamata e quello per le operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo oltre all'indennità chilometrica. Le tariffe per la rimozione, rivalutate ed aggiornate al mese di Maggio 2011, sono le seguenti: Servizio di rimozione (diurno) per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t: a) diritto di chiamata: 23,00 b) operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo: 30,00; c) indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento dell autoveicolo adibito alla rimozione al luogo di intervento e fino al deposito) /km 5,00; per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t: a) diritto di chiamata: 23,00; b) operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo: 50,00; c) indennità chilometrica (calcolata come sopra indicato): /km 5,00; per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t si applicano le tariffe specificate al punto precedente aumentate del 10% per ogni tonnellata o frazione di tonnellata superiore al valore di 3,5 t della massa complessiva a pieno carico del veicolo da rimuovere; (orario notturno o in giornata festiva) per la rimozione di veicoli in orario notturno o in giornata festiva si applica l aumento del 30% delle tariffe previste; per interventi effettuati con unico autoveicolo di rimozione, ma con prelevamento nello stesso luogo o in zone contigue di più veicoli, il diritto di chiamata e l indennità chilometrica devono essere suddivisi per il numero dei veicoli rimossi, mentre la tariffa relativa alle operazioni connesse al carico ed allo scarico deve essere corrisposta per ciascun veicolo.

9 Oltre a quanto previsto dal Decreto 401/98, le tariffe da applicare a titolo di custodia dei veicoli rimossi, rivalutate ed aggiornate al mese di Maggio 2011 sono lei seguenti: Servizio custodia giornalieri per la custodia di autoveicoli: 5,00; giornalieri per la custodia di ciclomotori: 2,50; giornalieri per la custodia di motocicli: 3,50; giornalieri per la custodia di biciclette: 1,50. Le tariffe stesse potranno essere aggiornate annualmente, con provvedimento dell'ente secondo la variazione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo. Art. 12 ASSICURAZIONI, PENALI E RESPONSABILITA Il concessionario dovrà assumersi la completa responsabilità stipulando idonea polizza assicurativa per eventuali danni provocati ai veicoli ed a terzi nel corso dell effettuazione delle operazioni relative al servizio, nonché per eventuali danni derivanti al personale ed ai mezzi impiegati. Esso è responsabile del veicolo dal momento dell aggancio al momento della restituzione nelle mani dell avente titolo. Il concessionario dovrà essere in regola con l assicurazione R.C.A.di ogni veicolo ad uso speciale impiegato nel servizio rimozione secondo quanto previsto dal vigente C.d.S. Art.13 ESCLUSIONE DAL PAGAMENTO DELLE SPESE Nel caso in cui per cause di forza maggiore e/o di pubblica sicurezza o pubblico interesse si dovesse procedere allo spostamento o alla rimozione di veicoli regolarmente parcheggiati, nulla sarà dovuto da parte dei proprietari degli stessi. Il compenso spettante alla ditta concessionaria sarà a carico di chi ha causato l evento che ha reso necessario l intervento. In caso di avaria ai mezzi della Polizia Municipale di Gravina in Puglia la ditta presterà soccorso stradale a titolo gratuito. Art.14 RESTITUZIONE DEI VEICOLI RIMOSSI- MODULISTICA REGISTRI Per la restituzione del veicolo rimosso, l avente titolo dovrà presentarsi al responsabile della depositeria, provando il titolo alla restituzione e versando le spese di intervento, rimozione e custodia. Dell avvenuta restituzione, il depositario redige apposito verbale, lo stesso dovrà contenere la data e l ora della restituzione, nonché la dichiarazione che il veicolo non ha subito danni. Il predetto verbale dovrà essere redatto in triplice copia, ( una da consegnarsi all interessato, una da trasmettere all organo accertatore e l altra da trattenersi da parte del depositario) e sarà sottoscritto dal depositario e dall interessato. Il depositario dovrà tenere un apposito registro di carico e scarico dei veicoli rimossi e restituiti e dovrà trasmettere ogni dieci giorni alla Polizia Municipale, l elenco dei veicoli giacenti. Delle somme riscosse il concessionario rilascerà quietanza in triplice copia secondo le modalità sopra esposte. Art.15 MANCATO RITIRO DEI VEICOLI RIMOSSI In caso di mancato ritiro dei veicoli rimossi da parte dei proprietari, si seguono le procedure stabilite dalla legislazione al momento vigente. Art.16 RITIRO DEGLI OGGETTI GIACENTI ALL INTERNO DEI VEICOLI RIMOSSI Nel caso in cui la persona legittimata al ritiro del veicolo non intendesse ritirare lo stesso ma soltanto gli oggetti giacenti al suo interno, si provvederà a compilare un apposito verbale, in

10 triplice copia, una da consegnarsi all interessato, una da trasmettere all organo accertatore e l altra da trattenersi da parte del depositario. Art.17 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E MODALITA DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO La ditta concessionaria è tenuta ad eseguire tutte le operazioni inerenti il servizio, con sollecitudine, cautela e diligenza, in modo da non creare intralcio alla circolazione. I veicoli carro-attrezzi dovranno raggiungere il luogo dell intervento entro il tempo massimo di trenta minuti dalla chiamata da parte dell organo accertatore. Art.18 ADEMPIMENTI DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE Il comando Polizia Municipale manterrà un registro su cui dovranno essere riportate le rimozioni disposte dai propri agenti o eventualmente da altri organi di Polizia Stradale ( la comunicazione dei prelievi sarà a cura di questi ultimi ) riportando i seguenti dati: Le condizioni del veicolo relative a danni di carrozzeria o altri oggetti visibili contenuti all interno dovranno essere riportate in apposito verbale di prelievo. Art.19 DIVIETO DI SUBAPPALTO Alla ditta aggiudicataria del servizio è vietato cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio a pena della risoluzione del contratto. Art.20 ZONE IN CUI NON SI GARANTISCE LA RIMOZIONE DEI VEICOLI Per motivi oggettivi di spazio non si garantisce la rimozione nelle strade in cui il carro attrezzi è impossibilitato ad accedere. Art.21 DISPOSIZIONI FINALI Quanto non espressamente previsto dalla normativa vigente e/o dal presente capitolato speciale relativo all affidamento del servizio, potrà essere disciplinato dal bando di gara. = = =

11 Allegato A DOMANDA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA E DELL OFFERTA CIG Nr D8 OGGETTO: Procedura aperta per l affidamento in concessione biennale del servizio di rimozione e custodia dei veicoli. Il sottoscritto nato a il residente in alla via n. in qualità di della Ditta con sede in n. tel. n. fax partita IVA CHIEDE di partecipare alla Gara per l affidamento in concessione biennale del servizio di rimozione e custodia dei veicoli. Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali previste dall art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. DICHIARA 1) Di non trovarsi nelle condizioni previste nell art.38, del D.L.gs n.163, e più precisamente dichiara: a) che la Società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; b) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 27/12/1956, n 1423 o di una delle cause ostative di cui all art. 10 L. 575/65; Tale dichiarazione deve essere resa, a pena di esclusione, da tutti i soggetti di cui alla nota (2) del presente allegato A c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno della Stato o della Comunità che incidono sull'affidabilità morale e professionale; né è stata emessa sentenza di condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all art. 45 paragrafo 1 direttiva Ce/2004/18 (vanno indicate anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione); Tale dichiarazione deve essere resa, a pena di esclusione, da tutti i soggetti di cui alla nota (2) del presente allegato A d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della L. n. 55/90; e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell Osservatorio;

12 f) di non aver commesso, secondo motivata valutazione dell Amministrazione appaltante, grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate, né errore grave nell esercizio della loro attività professionale accertato con qualsiasi mezzo dall Amministrazione appaltante; g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; h) che, nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell Osservatorio; i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito; l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) oppure (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti ovvero che occupa da 15 a 35 dipendenti dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000); m) che nei confronti della ditta rappresentata non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all art. 9 comma 2 lettera c) D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all art.36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n.248; m-bis) di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse e i conseguenti pagamenti ed adempimenti; m-ter) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 38, c.1, lett. m-ter, D.Lgs 163/2006, come introdotto dalla LEGGE 15 luglio 2009, n. 94 Disposizioni in materia di sicurezza pubblica ; m-quater) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; Oppure m-quater) di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta. Tale situazione sussiste con i seguenti concorrenti: ; Allego in busta chiusa separata la documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta. 2) di aver adempiuto all interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 3) di obbligarsi verso il concorrente (impresa avvalente) e la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente 4) di non trovarsi in situazione di controllo come controllante o come controllato ai sensi dell art del codice civile con alcuna impresa; Oppure di trovarsi in situazione di controllo come controllante o come controllato ai sensi dell articolo 2359 del codice civile con le seguenti imprese (denominazione, ragione sociale e sede legale):

13 5) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l INPS (matricola n.), l INAIL (matricola n..) e la Cassa Edile (matricola n..) e di essere in regola con i relativi versamenti. 6) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando di gara, e relativi allegati, nel Capitolato Speciale di Gara; 7) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l offerta economica presentata in sede di gara, tenuto conto anche degli elementi che influiscono tanto sul costo dei prodotti quanto sul costo della mano d opera e della fornitura da impiegare; 8) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l esecuzione del servizio, rinunciando fin d ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, fatte salve quelle previste da disposizioni normative in materia; 9) di avere accertato l esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d opera da impiegare nell esecuzione del servizio, in relazione ai tempi previsti per l esecuzione dello stesso; 10) di non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione; 11) di non avere riportato condanne penale o avere procedimenti penali in corso, per reati non colposi, che siano sanzionati con la pena della reclusione non inferiore a due anni; 12) di non avere riportato condanne e non essere sottoposto a procedimenti penali per reati commessi nell esercizio di attività di autoriparazione; 13) di non essere stati interdetti o inabilitati o avere in corso un procedimento per interdizione o inabilitazione; Si ricorda che ai sensi dell'art. 76, del DPR n 445 il dichiarante è responsabile per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. Data IL DICHIARANTE Al presente modello, ai sensi dell'art. 38 co.3 del DPR 445/2000, occorre allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del firmatario. (1) La presente dichiarazione va resa : - dal titolare, per le imprese individuali; - dall'amministratore o da chi rappresenta la società, ovvero da chi ha il potere di impegnare la medesima, a presentare l'istanza, formulare l'offerta. ecc.; - da tutti i soggetti che costituiscono o che costituiranno l associazione per i concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi. (2) La dichiarazione di cui alla lett. b) e c) della predetta dichiarazione deve essere resa dai seguenti soggetti: il titolare e il direttore tecnico se si tratta di imprese individuali; i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società.

14 Marca da bollo Da 14,62 Allegato B OFFERTA - CIG Nr D8 - DA RESTITUIRE FIRMATA CON L INDICAZIONE DELL AUMENTO PERCENTUALE EFFETTUATO DESCRIZIONE Affidamento in concessione biennale del servizio di rimozione e custodia dei veicoli. IMPORTO A BASE DI GARA 20% SUI PROVENTI PERCENTUALE DI RIALZO OFFERTO (IN CIFRE), PERCENTUALE DI RIALZO OFFERTO (IN LETTERE) IL SOTTOSCRITTO Nella qualità di amministratore/titolare della ditta Con sede in Forma la suddetta offerta per l affidamento in concessione biennale del servizio di rimozione e custodia dei veicoli. Nella formulazione dell offerta stessa, si è tenuto conto dei costi del lavoro, della sicurezza e assicurativi. Si impegna a mantenere fisso ed invariato la percentuale spettante al Comune fino alla scadenza della Convenzione. Data FIRMA E TIMBRO

15 CONVENZIONE PER L AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE BIENNALE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E BLOCCO DEI VEICOLI CON RELATIVA CUSTODIA, SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA, ai sensi dell'art.159 del Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/1992 n. 285) e relativo Regolamento di Esecuzione - Art.354 (D.P.R. 16/12/1992 n. 495). CIG nr D8 - Art. 1 Oggetto 1. La presente convenzione ha ad oggetto la concessione del servizio di rimozione e custodia dei veicoli disposti da uno degli Organi inseriti nell'art.12 del C.d.S. e dei quali sono regolate le modalità operative ed organizzative di seguito riportate: a. servizio di rimozione dei veicoli e custodia degli stessi in applicazione dell articolo 159 del Nuovo Codice della Strada (d.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992). b. rimozione e custodia dei veicoli nei casi in cui la rimozione materiale del veicolo avvenga in esecuzione di sanzioni accessorie o misure cautelari diverse, quali il sequestro penale del veicolo. c. nel caso in cui la Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia di cui all'art.12 C.d.S. per la esecuzione della sanzione accessoria del sequestro e del fermo ai sensi degli artt. 213 e 214 del Codice della Strada affidi la custodia al proprietario o al conducente o altro obbligato in solido che richiede di avvalersi della ditta concessionaria del servizio, l intervento della ditta per la rimozione e la custodia assume natura civilistica senza oneri e pretese nei confronti della Civica Amministrazione. d. Servizio di rimozione e custodia dei veicoli coinvolti in incidenti stradali allorché il proprietario non provveda al ricovero in via autonoma o sia impossibilitato. Il rapporto, anche in questo caso, è di natura esclusivamente civilistica tra la ditta affidataria ed il cittadino interessato, senza oneri e pretese nei confronti della Civica Amministrazione. e. servizio di rimozione e spostamento dei veicoli ed eventuale custodia, a richiesta dell'organo accertatore, per motivi ambientali, di sicurezza, ordine pubblico, per interventi su veicoli di provenienza furtiva, per casi contingenti ed urgenti, manifestazioni, calamità, avvenimenti, attività manutentive sul suolo, sottosuolo e similari, soccorso veicoli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e qualsiasi altra necessità di intervento legittimamente disposto dalla Polizia Municipale, anche in esecuzione di disposizioni di altre Forze di Polizia. 2. Relativamente ai veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo previste dall art. 214 bis del d.lgs. n. 285 del il veicolo dovrà essere affidato per la custodia ai custodi acquirenti legalmente individuati. Art. 2 Durata 1. La concessione dei servizi di cui al precedente art. 1 ha durata biennale (anni 2) a decorrere dalla data di stipula della presente convenzione e può essere soggetta a rinnovo espresso ex art. 354 d.p.r. 495/92 (Regolamento di Esecuzione al Nuovo Codice della Strada) per un massimo di ulteriori due anni. 2. L Amministrazione Comunale potrà rinnovare la presente convenzione, previo accertamento della sussistenza delle ragioni di convenienza e di pubblico interesse, mediante disposizione del dirigente della Polizia Municipale da rendere nota al concessionario con lettera raccomandata da inviare almeno un mese prima di ogni scadenza biennale. 3. Il concessionario ha facoltà di recesso dalla presente convenzione da esercitarsi mediante lettera raccomandata da inviare almeno quattro mesi prima di ogni scadenza biennale. 4. Sia nel caso di mancato rinnovo espresso da parte dell Amministrazione Comunale, sia nel caso di disdetta da parte del concessionario, quest ultimo sarà tenuto a garantire le prestazioni, alle condizioni della presente convenzione fino all individuazione del nuovo contraente, comunque per un periodo non superiore a sei mesi successivi alla scadenza biennale. Art. 3 Obblighi del concessionario 1. Il concessionario deve fornire idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dall art del Codice Civile che attesti, che copra tutti i rischi connessi all esercizio delle attività oggetto della presente convenzione e deve comprendere le ipotesi di danneggiamento per atti vandalici, incendio e furto. All uopo si precisa che lo stesso ha presentato polizza. Il concessionario solleva il Comune di Gravina in Puglia da ogni responsabilità e, pertanto, risponde personalmente anche in caso di mancanza di copertura assicurativa che si venga a verificare durante la vigenza della presente convenzione e per l eventualità che l ammontare dei danni cagionati possa risultare di importo superiore al massimale assicurato. 2. Il venir meno dei requisiti previsti dal presente articolo comporta la revoca della concessione a danno del concessionario. 3. Resta ferma la necessità da parte del concessionario di dotare ciascun veicolo adibito al servizio di rimozione di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi, prevista dall art del Codice Civile, nel rispetto dei massimali previsti dall art. 4 D.M. del n All uopo si precisa che lo stesso ha presentato polizza.

16 4. Il concessionario deve assolvere a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, rispettare le norme previste dal D.Lgs. 81/2008 in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro, e assumere a proprio carico tutti gli oneri relativi. Tali oneri ed obblighi devono essere mantenuti per tutto il periodo di vigenza della concessione. A tale proposito l Amministrazione si riserva di svolgere verifiche periodiche. 5. Il concessionario deve corrispondere al Comune di Gravina in Puglia, semestralmente, le somme pari alla percentuale di rialzo offerta in sede di gara applicata all ammontare delle tariffe applicate nel periodo di riferimento, mediante versamenti sulla tesoreria comunale a mezzo. Art. 4 Caratteristiche tecniche dei veicoli adibiti alla rimozione 1. Il concessionario si impegna ad eseguire il servizio di rimozione con i seguenti veicoli, per i quali, ai sensi dell art. 354, 2 comma del d.p.r. 495/92, vengono di seguito riportati gli estremi di identificazione e di omologazione: 2. Detti autoveicoli, ciascuno dei quali possiede le caratteristiche tecniche previste dall art. 12 del d.p.r. 495/92, così come specificate nell Appendice IV al titolo I dello stesso d.p.r., sono qualificati ad uso speciale per il soccorso stradale. La ditta concessionaria si impegna ad adeguare i suddetti veicoli alle eventuali prescrizioni successivamente adottate dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione ai sensi del comma 3 dello stesso art In caso di impedimento oggettivo e temporaneo, del quale il concessionario è tenuto a dare tempestiva comunicazione al Comando di Polizia Municipale tramite l invio di un fax alla centrale operativa specificandone le cause e la durata prevedibile, potrà essere utilizzato altro mezzo idoneo, omologato per lo scopo ed in possesso delle caratteristiche tecniche sopra richiamate. Art. 5 Modalità di esecuzione del servizio Il veicolo rimosso viene trasferito e depositato in luogo attrezzato in modo da garantirne la sicurezza. Della rimozione sarà data comunicazione al proprietario del veicolo a cura dell Organo di Polizia che ha disposto la rimozione. Il trasferimento del veicolo verso il deposito deve essere effettuato in modo da non apportare alcun danno al veicolo stesso. I servizi devono essere garantiti da parte del concessionario, tutti i giorni compresi i festivi, dalle ore 8,00 alle ore 22 ( ovvero negli orari di servizio della Polizia Municipale). Il concessionario si obbliga a tal fine ad indicare un soggetto referente e uno o più numeri di recapito telefonico sempre attivi. Gli interventi saranno effettuati su richiesta del Corpo di Polizia Municipale e dei soggetti di cui all art. 12 del Codice della Strada. La richiesta deve essere soddisfatta immediatamente e comunque non oltre 30 minuti dalla richiesta stessa. Nel caso in cui l interessato sopraggiunga durante le operazioni di rimozione del veicolo, la immediata restituzione dello stesso è consentita previo pagamento delle spese all incaricato del concessionario del servizio di rimozione che ne rilascia ricevuta, ai sensi dell art. 397/2 comma del d.p.r. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni. La somma dovuta è ridotta al solo diritto di chiamata e di indennità chilometrica qualora non sia ancora iniziata l operazione di carico del veicolo. Qualora invece sia iniziata l operazione di carico, sarà dovuta la tariffa di operazione completa. In caso di mancato pagamento delle sopra specificate spese si portano a termine le operazioni di rimozione del veicolo. In caso di situazioni impreviste che impediscano temporaneamente l effettuazione del servizio, il concessionario deve darne tempestiva comunicazione al Comando di Polizia Municipale (anche a mezzo telefono, facendo comunque seguire nota scritta), specificandone le cause e la durata prevedibile di interruzione. Eventuali periodi di sospensione del servizio per ferie, dovranno essere comunicati al Comando di Polizia Municipale. Al fine di garantire la continuità dell effettuazione del servizio, il Comando di Polizia Municipale provvederà a redigere un apposito calendario di fruizione delle ferie prendendo atto delle stesse, comunicate con preavviso di almeno 7 giorni, in base all ordine cronologico di presentazione ovvero all accordo tra le parti. Dell avvenuta restituzione viene redatto verbale su modello predisposto dal Comando Polizia Municipale e sottoscritto dal personale di custodia e dal proprietario del veicolo. Nel verbale vanno indicati i danni che eventualmente sono stati determinati a seguito della rimozione del veicolo. Una copia del verbale è rilasciata all interessato. Del pagamento delle spese è rilasciata dal custode quietanza. Nei casi in cui l Amministrazione Comunale deve provvedere alla rimozione dei veicoli che, se pur in sosta non in violazione delle norme sulla circolazione stradale, possono ostacolare l intervento dei mezzi di soccorso o altri mezzi di pubblico servizio o pubblica utilità, le spese saranno a carico dell Amministrazione Comunale o di eventuali terzi soggetti che hanno richiesto l intervento dei mezzi di cui sopra.

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