PERDITA O DISTRUZIONE DI BENI QUADRO NORMATIVO E PROCEDURE PER VINCERE LE PRESUNZIONI DI CESSIONE

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1 C i r c o l a r e d e l 7 n o v e m b r e P a g. 1 di 5 Circolare Numero 27/2011 Oggetto D.P.R. N. 441 DEL 10/11/1997 DECRETO SVILUPPO DECRETO LEGGE 70/2011 Sommario PERDITA O DISTRUZIONE DI BENI QUADRO NORMATIVO E PROCEDURE PER VINCERE LE PRESUNZIONI DI CESSIONE Contenuto Il D.L. n. 70 del 13 maggio 2011 o Decreto Sviluppo introduce un insieme di semplificazioni nell'ambito delle disposizioni tributarie, una delle quali riguarda il D.P.R. n. 441 del 10 novembre 1997 che disciplina le presunzioni di cessione ed acquisto di beni. L'intervento, in sé molto semplice, si esaurisce nell'innalzamento della soglia del valore complessivo dei beni oggetto di distruzione volontaria, dal quale ne consegue una più ampia semplificazione procedurale rispetto a quella che esisteva prima. La circolare, nel dare conto di questo intervento normativo, richiamerà più in generale alcune questioni che derivano dalla normativa contenuta nel predetto D.P.R. 441/1997. La presunzione di cessione L'assenza di beni - strumentali o merci - in uno dei luoghi in cui il contribuente ha dichiarato di svolgere l'attività d'impresa (magazzino, unità locale, ecc.) fa scattare la presunzione della loro cessione. Gli effetti della presunzione di cessione (o di acquisto), come la contestazione della violazione del disposto di cui all'art. 21, D.P.R , n. 633 per le vendite e della mancata regolarizzazione prevista dall'art. 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997, per gli acquisti, operano esclusivamente all'inizio degli accessi, ispezioni e verifiche. Tale presunzione non opera quando si dimostri che i beni sono stati: 1. impiegati per la produzione; 2. perduti, distrutti;

2 C i r c o l a r e d e l 7 n o v e m b r e P a g. 2 di 5 3. consegnati a terzi in lavorazione, deposito, comodato o in dipendenza di contratti estimatori, d'opera, d'appalto, di trasporto, di mandato, di commissione o di altro titolo non traslativo della proprietà. Di seguito ci si soffermerà sulla descrizione delle procedure da adottare al verificarsi di una perdita di beni o quando l'imprenditore decida di provvedere alla loro distruzione. Le cautele introdotte con una specifica procedura mirano ad evitare che la fittizia distruzione di beni celi una regolarizzazione contabile del magazzino a fronte di vendite per le quali non si è adempiuto all'obbligo della certificazione fiscale (emissione di fattura, ricevuta fiscale, scontrino, ecc.). Definizione di perdita del bene Con perdita si intende il venir meno della disponibilità dei beni, da parte dell'imprenditore, a causa di eventi fortuiti, con un evidente riferimento ad un'eliminazione giuridica e fisica degli stessi generalmente dovuta a fatti eccezionali non riconducibili e comunque indipendenti alla sua volontà. L'evento può generare un componente di reddito negativo: - per i beni merce: come minor rimanenza finale rispetto alle esistenze iniziali o rispetto ai beni prodotti o acquistati; - per i beni immobilizzati relativi all'impresa: come minusvalenza, purché si abbiano elementi certi e precisi a prova dell'avvenuta perdita (art. 101, comma 5, D.P.R. 917/1986). Se il bene non è ancora completamente ammortizzato, la deduzione del costo residuo avviene interamente nell'esercizio in cui si verifica la perdita. Definizione di distruzione del bene Per distruzione ci si riferisce ad una perdita dei beni dovuta a una precisa volontà dell'imprenditore. Vi rientrano anche i casi di trasformazione in beni di più modesto valore. Poiché la distruzione costituisce una causa di perdita, anche in detto caso l'ammortamento (in caso di beni strumentali) cessa di essere calcolato e il costo residuo non ammortizzato viene dedotto (art. 101, comma 1, D.P.R. 917/1986).

3 C i r c o l a r e d e l 7 n o v e m b r e P a g. 3 di 5 Si distingue il caso della distruzione (o demolizione) volontariamente decisa dal contribuente rispetto a quella involontaria (in quest'ultimo caso parliamo di perdita del bene). Procedure previste per dimostrare l effettività della perdita Poiché l'effettività della perdita, anche a seguito di distruzione, deve risultare da elementi certi e precisi (art. 101, comma 5, D.P.R. 917/1986) si pone il problema della dimostrazione mediante prove da fornire all'amministrazione finanziaria. Sul punto intervengono i commi 3 e 4 dell'art. 2, D.P.R. 441/1997, rispettivamente per le perdite (involontarie) e per le distruzioni (volontarie). Distruzione volontaria: Nel caso in cui il contribuente decida di demolire i beni mediante consegna a soggetti autorizzati allo smaltimento o al riciclaggio dei rifiuti, la prova dell'avvenuta eliminazione è costituita dall'apposito formulario di identificazione (art. 193, D.Lgs. 152/2006). L'eventuale provento derivante dalla vendita del materiale-rifiuto costituisce plusvalenza o ricavo a seconda che si tratti, rispettivamente, di beni strumentali o beni merce. In mancanza di tale documento, si deve attivare una particolare procedura, di seguito descritta, al fine di fornire elementi certi per considerare effettivamente usciti dal patrimonio dell'impresa i beni e in modo da avere una prova per vincere le presunzioni di cessione (art. 2, comma 4, D.P.R. 441/1997). Gli adempimenti da effettuare sono i seguenti (C.M. 193/1998): 1. comunicazione preventiva su apposito modello ministeriale (al momento non ancora approvato; nell'attesa si effettua su carta libera) da inviare all'agenzia delle Entrate e al Comando della Guardia di finanza competenti in relazione al luogo ove avviene la distruzione. La comunicazione deve pervenire agli Uffici almeno 5 giorni prima dell'operazione di distruzione, al fine di permettere agli Uffici di presenziare alle operazioni. La presenza dei funzionari degli Uffici dovrebbe costituire la regola: essi devono, infatti, riscontrare per iscritto, anche a mezzo fax, la comunicazione del contribuente, confermando, in tal modo, la propria presenza alle operazioni (C.M. 241/1998). Nel dubbio è opportuno che il contribuente chieda la partecipazione di un notaio. La comunicazione deve contenere: il luogo, la data e l'ora in cui verranno poste in essere le operazioni, le modalità di distruzione; la natura, qualità e quantità dei

4 C i r c o l a r e d e l 7 n o v e m b r e P a g. 4 di 5 beni; l'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni da distruggere, nonché il valore ottenibile dalla distruzione. È opportuno che la comunicazione venga inviata anche al Presidente del Collegio sindacale (se la società è soggetta al controllo legale dei conti) a motivo delle esigenze informative legate alla funzione di detto organo societario; 2. redazione di apposito verbale dello svolgimento delle operazioni effettuate che, in assenza dei funzionari dell'amministrazione finanziaria, viene compilato dal notaio che abbia presenziato; nel caso in cui l'ammontare dei beni distrutti o trasformati non sia superiore a euro 5.164,57 (con il Decreto Sviluppo il limite è passato ad euro dal ) il verbale può essere sostituito da dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa, si ritiene, al notaio (o altro pubblico ufficiale) presente. Dal verbale (o dalla dichiarazione sostitutiva) devono risultare: luogo, data e ora in cui avvengono le operazioni nonché il costo, la natura, la qualità e la quantità dei beni distrutti; 3. emissione di un documento di trasporto (D.P.R. 472/1996) progressivamente numerato dall'emittente, nel caso in cui si proceda alla movimentazione dei beni ottenuti dalla distruzione. Evidentemente si fa riferimento a beni, originati dalla distruzione, aventi una qualche rilevanza economica (es. rottami di ferro). È possibile derogare alla procedura descritta nei casi di urgenza: è necessaria la presenza di un notaio che indicherà nel verbale, oltre alle informazioni descritte al punto 2 di cui sopra, i motivi che hanno reso necessario l'urgente distruzione. Successivamente viene inviata agli Uffici la comunicazione di cui al punto 1. Perdita o distruzione fortuita (involontaria): Si può trattare di eventi che rientrano nel normale rischio legato all'attività d'impresa (ad es. un bene che distrattamente cade a terra e si rompe) oppure ad altri eventi imprevedibili di maggior entità non dipendenti dalla volontà dell'impresa (ad es. alluvioni, terremoti, incendi, ecc.). Generalmente le imprese si cautelano con idonee coperture assicurative che coprono alcuni rischi. La perdita fortuita viene comprovata da idonea documentazione rilasciata da un organo della pubblica Amministrazione (ad es. rapporto dei Vigili del Fuoco o denuncia di furto alle autorità di polizia) o, in mancanza, da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (cd. autocertificazione) resa entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento o dalla data in cui se ne ha conoscenza, da cui risulti il valore complessivo (sulla base del prezzo di acquisto) dei beni perduti (art. 2, comma 3, D.P.R. 441/1997).

5 C i r c o l a r e d e l 7 n o v e m b r e P a g. 5 di 5 L'autocertificazione non va inviata agli Uffici dell'amministrazione finanziaria, ma va soltanto sottoscritta entro il termine dei 30 giorni e, se richiesta, esibita agli organi di controllo, i quali possono anche chiedere che vengano forniti i criteri e gli elementi in base ai quali la società ha determinato il valore indicato (C.M , n. 6/E). In caso di distruzione disposta da pubblica autorità non occorre seguire questa procedura: l'atto di disposizione rilasciato fa venir meno l'obbligatorietà di qualsiasi adempimento, poiché l'ordine impartito formerà oggetto di verifica da parte dell'organo amministrativo che lo ha impartito (R.M , n. 136). Infine, la C.M , n. 23, che chiarisce le modalità di formazione della prova documentale per attestare l'avvenuta distruzione dei beni dell'impresa, precisa che le procedure generalmente previste non si applicano nei casi di distruzione ricorrenti per alterazione naturale dei prodotti, o per sfridi o cali naturali. Al riguardo, la prova della distruzione dei beni merce può essere fornita con qualsiasi mezzo: tra questi, rientra sicuramente la redazione di un verbale di parte, controfirmato dagli organi di controllo contabile, quali sindaci, revisori e amministratori. Ovviamente, non opera la presunzione di cessione qualora i beni siano ceduti ad altro soggetto con emissione di regolare fattura. Restando a vostra disposizione per ulteriori informazioni ed assistenza porgiamo cordiali saluti. Studio Brunello & Partner Dott. Daniele Liviero

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