ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

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1 ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LA SEDE DELL ENIT -AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO CAPITOLATO TECNICO Art. 1 OGGETTO La procedura in oggetto è finalizzata all individuazione di una Agenzia per il Lavoro, ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, con la quale stipulare un Accordo Quadro per la successiva conclusione di contratti di somministrazione di personale destinati soddisfare le esigenze contingenti di ENIT. Tale servizio di somministrazione di lavoro: è a tempo determinato e ha ad oggetto una prestazione articolata, consistente nell attuazione di attività di ricerca, selezione, somministrazione, gestione e sostituzione dei prestatori di lavoro, da adibire alle mansioni proprie delle categorie contrattuali riferite ai livelli del CCNL per i dipendenti da aziende del Settore Turismo stipulato il , come rinnovato il , ed integrato con l accordo del ; trova puntuale specificazione nelle rispettive richieste di somministrazione di lavoro; è subordinato al rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti nonché all Accordo Quadro. Ai fini della presente procedura valgono le seguenti definizioni: Utilizzatore: ENIT Agenzia Nazionale del Turismo (Stazione appaltante); Somministratore: Agenzia di somministrazione lavoro che, all esito della presente procedura, risulterà essere soggetto aggiudicatario/contraente; Accordo quadro: contratto che sarà concluso tra l'utilizzatore e il Somministratore, il cui scopo è quello di stabilire le clausole principali relative ai contratti specifici da affidare durante il periodo di vigenza dell accordo stesso; Contratto specifico: contratto di somministrazione stipulato, a seguito di richieste di specifiche nell ambito di vigenza dell accordo quadro, tra l Utilizzatore e il Somministratore; Richiesta (o ordini) di somministrazione: richiesta inoltrata dall Utilizzatore al Somministratore, avente ad oggetto la messa a disposizione, in determinati periodi, di specifici profili di personale somministrato. Art. 2 DURATA E IMPORTO 2.1 Il presente appalto ha decorrenza dalla data della firma, che presumibilmente sarà entro il 13 maggio p.v., e scadenza fissata al 28 giugno É esclusa qualsiasi forma di tacita proroga.

2 2.3. Il valore complessivo stimato dell appalto è fissato in un massimo di ,00 (centoquarantamila/00), oltre IVA come dovuta calcolata sull utile di impresa indicato in sede di offerta. 2.4 Tale importo, avente la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni, ha carattere presuntivo, in quanto il valore delle retribuzioni e contribuzioni sarà determinato sulla base delle prestazioni effettivamente richieste nell ambito dei singoli ordini di somministrazione che saranno emessi e sulla base dell effettivo fabbisogno di ENIT, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla propria programmazione del personale, dalle previsioni di bilancio, nonché dagli accordi aziendali in materia di ricorso alle forme contrattuali flessibili di lavoro. Tale importo pertanto non è in alcun modo impegnativo e vincolante per ENIT. 2.5 Il valore indicato è da intendersi comprensivo del costo del lavoro dei lavoratori somministrati, del margine di agenzia e di ogni altro costo relativo al servizio in argomento. 2.6 Resta inteso che qualora l importo massimo contrattuale di cui al precedente comma 3 si esaurisca anticipatamente, la durata contrattuale sarà per l effetto cristallizzata a tale differente momento. Art. 3 FABBISOGNI E PROCEDURA DI STIPULA DEI CONTRATTI SPECIFICI 3.1 A mero titolo esemplificativo, e non esaustivo, si informa che i ruoli e profili che potranno rendersi necessari in corso di vigenza dell Accordo Quadro riguardano personale con competenze amministrative, di segreteria di direzione, di comunicazione e media, di gestione e inserimento dati statistici, con possibile inquadramento dal 3 al 1 livello del CCNL per i dipendenti da aziende del Settore Turismo Per la 1 ^ missione che decorrerà dalla data di efficacia dell accordo sino al , i livelli da CCNL ed i profili professionali saranno, indicativamente, i seguenti: Livello 1, laureato in scienze della comunicazione o in economia del turismo con comprovate competenze ed esperienze nella comunicazione del settore turistico sulle piattaforme social, con un valore di paga base mensile indicata dall Accordo del , integrata da un superminimo del 15%; Livello 2, laureato in giurisprudenza, con un valore di paga base mensile indicata dall Accordo del ; Livello 3, minimo diploma di scuola superiore, con esperienza, con un valore di paga base mensile indicata dall Accordo del , 3.2 ENIT procederà, sulla base delle effettive esigenze, alla Richiesta (Ordini) di somministrazione delle singole forniture di Lavoro al Somministratore. Le somministrazioni non potranno eccedere la scadenza dell Accordo Quadro e l importo contrattualmente previsto. 3.3 Le Richieste di somministrazione saranno formulate per iscritto e inviate esclusivamente via PEC all indirizzo indicato dal Somministratore. Le richieste conterranno, di norma, le seguenti informazioni: descrizione della professionalità richiesta; livello di inquadramento, retribuzione mensile lorda riconosciuta comprensiva di eventuale superminimo, grado di esperienza necessario ed eventuale titolo di studio attinente alle mansioni da svolgere;

3 le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che motivano la richiesta; i dati relativi alla posizione e al tasso INAIL applicato ai lavoratori dell Utilizzatore inquadrati nel medesimo profilo; modalità e durata della prestazione lavorativa richiesta. 3.4 Il Somministratore: entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, fatte salve oggettive e motivate difficoltà di reperimento, comunica i nominativi del personale richiesto e i relativi curricula vitae; se richiesto, il Somministratore provvede ad inviare presso l Utilizzatore uno o più candidati per effettuare colloqui di valutazione; 3.5 Verificata l idoneità, ENIT comunicherà l esito positivo al Somministratore e si procederà alla stipula del Contratto specifico. 3.6 Il Somministratore, entro i successivi 3 (tre) giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto specifico procede all assunzione del lavoratore con contratto scritto, nel rispetto delle previsioni di cui al D.lgs. n. 276/2003 e s.m.i, deld.lgs. n. 81/2015 e s.m.i., del C.C.N.L. per i lavoratori in somministrazione delle Agenzie per il Lavoro, nonché di quanto stabilito nella presente procedura negoziata. Art. 4 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI SOMMINISTRATI 4.1 Il servizio in oggetto è svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto nella normativa di riferimento di cui alla lettera di invito (c.d. lex specialis ) nel rispetto delle seguenti prescrizioni: a) i lavoratori oggetto della somministrazione sono adibiti alle mansioni indicate nella richiesta di somministrazione, nel rispetto di quanto previsto dal C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del Settore Turismo stipulato il , come rinnovato il , ed integrato con l accordo del b) l orario di lavoro è a tempo pieno per 40 ore settimanali, o part-time, secondo l articolazione oraria vigente attualmente presso l Utilizzatore, fatte salve eventuali ore di lavoro straordinario che dovranno essere espressamente e preventivamente autorizzate da ENIT; c) il trattamento economico e normativo corrisposto al lavoratore temporaneo è complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello di ENIT, a parità di mansioni svolte (come previsto dalla normativa in vigore) e pertanto sarà corrispondente a quello previsto dal vigente C.C.N.L., compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future; d) la contribuzione previdenziale dovuta dal Somministratore ai lavoratori è quella prevista per i dipendenti delle Agenzie per il lavoro; e) la contribuzione assistenziale è quella riferita alla posizione INAIL comunicata nella richiesta di somministrazione; f) il lavoratore presta la propria attività presso la sede centrale di ENIT sita in Via Marghera 2 a Roma;

4 g) il personale richiesto dall Utilizzatore deve risultare idoneo in relazione alle competenze e alle mansioni a cui è destinato, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme alle prestazioni professionali richieste dall Utilizzatore; h) il lavoratore somministrato è sottoposto ad un periodo di prova, in conformità al vigente C.C.N.L. per i lavoratori in somministrazione delle Agenzie per il Lavoro. Al termine del suddetto periodo, il Somministratore è tenuto alla sostituzione del lavoratore che sia risultato inidoneo rispetto alle mansioni e competenze a cui era destinato; i) eventuali indennità di missione, indennità accessorie, rimborsi spese spettanti al lavoratore saranno comunicati al Somministratore che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte di ENIT; j) ENIT provvede autonomamente all erogazione dei buoni pasto al lavoratore somministrato alle stesse condizioni previste per il personale dipendente. 4.2 Il lavoratore temporaneo: è tenuto allo svolgimento delle funzioni assegnate; svolge la propria attività nell interesse e sotto la direzione e controllo dell ENIT contraente; è tenuto all osservanza di tutte le disposizioni di legge e contrattuali applicabili ai dipendenti ENIT; è alle dirette dipendenze del responsabile della struttura di assegnazione. Al medesimo e agli uffici competenti dovrà fare riferimento per gli orari di lavoro e le attività da svolgere; dovrà mantenere il segreto su fatti e circostanze riguardanti il servizio nel quale saranno impiegati e delle quali abbiano avuto notizie durante l espletamento o comunque in funzione dello stesso, restando quindi vincolato al segreto professionale; 4.3 Al lavoratore somministrato sono riconosciute le libertà, e attività sindacali di cui alla Legge 300/1970 s.m.i. nonché la partecipazione alle assemblee del personale dipendente. Sono altresì riconosciuti i diritti sindacali previsti dal C.C.N.L. di riferimento. Art. 5 CONTRATTI SPECIFICI DI SOMMINISTRAZIONE 5.1 Le singole somministrazioni sono effettuate sulla base di Contratti specifici, stipulati in forma scritta tra le parti. 5.2 Il contratto specifico dovrà contenere almeno: a) gli estremi dell autorizzazione rilasciata al Somministratore; b) il numero dei lavoratori da somministrare con indicazione delle mansioni alle quali saranno adibiti; c) le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che motivano la somministrazione; d) l inquadramento contrattuale dei lavoratori somministrati e la specifica del costo orario omnicomprensivo; e) la data di inizio e la durata del contratto; f) luogo, orario, trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative;

5 g) l assunzione dell obbligazione da parte del Somministratore del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento degli oneri contributivi previdenziali, assicurativi e assistenziali; h) il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, secondo la normativa vigente. 5.3 Ciascun contratto specifico potrà prevedere inoltre: ulteriori prescrizioni relative alla riservatezza; ipotesi di risoluzione e/o recesso aggiuntive e diverse da quelle di cui al presente Capitolato; l esecuzione di verifiche ispettive e documentali in corso di fornitura. 5.4 Il Somministratore si obbliga a comunicare al lavoratore, prima dell assegnazione all Utilizzatore, le informazioni di cui al comma 2. Art. 6 NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI SICUREZZA 6.1 In considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara, non sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI e non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza. 6.2 Verrà consegnata al Somministratore copia del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e del Piano di Emergenza Interno (PEI) di ENIT al fine di fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nei locali sede dell ENIT. L impresa appaltatrice si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti destinati a prestare la loro opera nello svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato. Art. 7 OBBLIGHI DEL SOMMINISTRATORE 7.1 Il Somministratore si obbliga, nei confronti dell Utilizzatore, ad effettuare le seguenti prestazioni: assumere il lavoratore mediante contratto scritto; trasmettere ad ENIT prima dell inizio dell attività e comunque non oltre 8 (otto) giorni lavorativi dalla data di stipulazione, copia del contratto sottoscritto con ciascun lavoratore avviato presso l Utilizzatore stesso; stipulare separati contratti individuali di lavoro per ogni prestatore di lavoro temporaneo; garantire, quale datore di lavoro, l applicazione della normativa vigente in materia di inquadramento giuridico, retributivo, contributivo, assistenziale, previdenziale, assicurativo e antinfortunistico nei confronti dei lavoratori somministrati. corrispondere entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione direttamente ai lavoratori avviati presso l Utilizzatore il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. per la categoria di inquadramento e la relativa posizione economica e ogni altra indennità retributiva convenuta all atto della stipula del contratto e indicata nella richiesta di somministrazione o comunque dovuta al lavoratore per legge o per contratto se espressamente autorizzata da ENIT. provvedere al versamento degli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali dovuti; provvedere all iscrizione del personale dipendente presso l INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

6 nel caso in cui venissero stabiliti aumenti retributivi, per effetto di rinnovi contrattuali o di contratti integrativi per il personale dipendente dell Utilizzatore, tali aumenti saranno applicati con la medesima decorrenza anche ai lavoratori somministrati; informare i lavoratori somministrati sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale nonché a formarli ed addestrarli all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità alle disposizioni recate dal decreto D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; a fornire, all atto della produzione delle fatture, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati, al fine di accertarne la regolarità del inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata, la quantificazione dell imponibile IRAP, nonché degli eventuali integrativi; accettare la supervisione e la verifica delle attività svolte, nonché adottare tutte le indicazioni fornite dal Responsabile dell esecuzione contrattuale individuato da ENIT; trasmettere all Utilizzatore, prima dell inizio dell attività lavorativa, la documentazione comprovante l avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici; comunicare tempestivamente ad ENIT le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell esecuzione del contratto, indicando le variazioni intervenute e i nominativi dei nuovi responsabili; fornire ad ENIT, ogniqualvolta richiesto, documentazione idonea alla verifica della corretta attuazione degli obblighi inerenenti l applicazione del C.C.N.L. di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa; 7.2 Il Somministratore si impegna, altresì, a recepire nei contratti specifici di somministrazione le prescrizioni previste nel capitolato e nell accordo quadro. 7.3 La ditta aggiudicataria è obbligata, inoltre, a: mantenere il più assoluto segreto, anche successivamente alla cessazione del contratto, su informazioni in merito a fatti o soggetti di cui venga a conoscenza nell espletamento dell incarico di cui trattasi; individuare, all atto della stipula del contratto, un Responsabile del servizio che sarà referente nei confronti dell Ente, rappresentando ad ogni effetto l appaltatore.; far pervenire tempestivamente, e comunque entro le 24 ore, ad ENIT comunicazione scritta di ogni fatto di rilievo riscontrato durante l effettuazione dei servizi. 7.4 Il Somministratore si impegna a svolgere il servizio con la massima cura e diligenza, in conformità a quanto previsto. Art. 8 SOSTITUZIONE DEI LAVORATORI SOMMINISTRATI 8.1 Nel caso in cui le prestazioni non siano adeguate a quanto richiesto, il Somministratore è tenuto, con ogni onere a suo carico, a procedere alla sostituzione dei lavoratori entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall eventuale richiesta. 8.2 Nel caso di assenza del lavoratore superiore a 15 giorni, il Somministratore si impegna a sostituire lo stesso su espressa richiesta dell Utilizzatore. In tal caso, è corrisposto soltanto il costo delle ore effettivamente lavorate. Nel periodo di assenza l Utilizzatore si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione temporanea del lavoratore assente con altro lavoratore.

7 8.3 In caso di interruzione del rapporto di lavoro per cause di forza maggiore ovvero per cause imputabili al lavoratore somministrato o al Somministratore, questi è tenuto a sostituire il lavoratore entro 5 (cinque) giorni dall eventuale richiesta. 8.4 Nel caso in cui il Somministratore non provveda alla sostituzione ovvero l Utilizzatore non la accettasse, il rapporto relativamente a quel singolo lavoratore s intende risolto. L Utilizzatore si riserva di valutare eventuali danni diretti o indiretti che detta mancata sostituzione potrà provocare. 9.1 L Utilizzatore si impegna a: ART. 9 OBBLIGHI A CARICO DELL UTILIZZATORE adibire il lavoratore alle mansioni indicate nella richiesta di somministrazione, nel rispetto di quanto previsto dai vigenti CCNL di riferimento, assicurando al medesimo per quanto non di competenza del Somministratore, l adeguata formazione teorico-pratica, a norma delle vigenti disposizioni anche in materia di sicurezza; comunicare al Somministratore il trattamento retributivo fondamentale ed accessorio applicabile ai lavoratori somministrati; effettuare gli accertamenti sanitari previsti per il proprio personale al fine di verificare l idoneità fisica dei lavoratori somministrati; fornire al Somministratore il foglio mensile presenze di ciascun operatore entro il 5 del mese successivo all esecuzione della prestazione; assicurare al lavoratore il diritto a prestare l opera lavorativa per l intero periodo di assegnazione, salvo i casi di mancato superamento, qualora pattuito, del periodo di prova o di sopravvenienza di giusta causa di recesso o di sostituzione; comunicare tempestivamente e per iscritto al Somministratore l eventuale assegnazione del lavoratore a mansioni superiori o comunque non equivalenti a quelle dedotte in contratto; comunicare tempestivamente e per iscritto al Somministratore gli elementi conoscitivi utili all eventuale contestazione di addebito disciplinare a carico del lavoratore inadempiente. L azione disciplinare nei confronti dei lavoratori somministrati sarà eventualmente esercitata dal Somministratore ai sensi della normativa vigente in materia; informare, immediatamente e per iscritto, il Somministratore in caso di infortunio occorso al lavoratore somministrato, al fine di rendere possibile l adempimento tempestivo degli obblighi di legge; assicurare ai lavoratori somministrati la fruizione di tutti i servizi sociali ed assistenziali di cui beneficino i dipendenti dell Utilizzatore addetti alla medesima sede di lavoro; adottare tutte le misure di sicurezza e osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di sorveglianza sanitaria, protezione e informazione, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; erogare i buoni pasto ai lavoratori somministrati alle stesse condizioni previste per il personale dipendente. ART. 10 DETERMINAZIONE DEL PREZZO E CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO 10.1 Il prezzo offerto per la realizzazione del servizio si intende fissato dalla Società partecipante in base a calcoli e valutazioni di sua propria ed assoluta convenienza, che tengano anche conto:

8 del rischio d impresa derivante da possibili assenze del lavoratore per malattia, infortunio, permessi fruiti ai sensi della normativa vigente, del CCNL (Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori in somministrazione delle agenzie per il lavoro) del CCNL per i dipendenti da aziende del Settore Turismo come rinnovato il ed integrato con l accordo del Il Prezzo orario offerto deve intendersi onnicomprensivo, fisso e invariabile per tutta la durata dell appalto, fermo restando l eventuale adeguamento derivante da rinnovi dei C.C.N.L. Prezzo orario offerto (iva esclusa) = Moltiplicatore K x Retribuzione lorda oraria. A solo titolo indicativo e non esaustivo esso deve comprendere i costi relativi a: ricerca e selezione del personale; sostituzione del lavoratore eventualmente assente; retribuzione del lavoratore; oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali diretti e riflessi - ed ogni altro diritto spettante al lavoratore e conseguente all applicazione del C.C.N.L. e dei Contratti Collettivi decentrati integrativi in essere per i dipendenti dell Ente, nonché gli oneri derivanti all applicazione del C.C.N.L. dei dipendenti delle Agenzie di somministrazione di lavoro temporaneo; quota assicurativa INAIL; sostituzione del personale; festività infrasettimanali; ferie ed ex festività; tredicesima e quattordicesima mensilità; rateo trattamento fine rapporto; visite mediche ed accertamenti sanitari, preliminari all assunzione, di verifica dell idoneità fisica del lavoratore temporaneo alle mansioni da svolgere; rischio d impresa derivante da possibili assenze del lavoratore per malattia, infortunio, permessi fruiti ai sensi della normativa e dei C.C.N.L. vigenti; assicurazione RCT e RCO con massimale di ; contributi agli enti bilaterali di categoria; oneri di sicurezza aziendali da rischio specifico L Utilizzatore si obbliga a corrispondere al Somministratore, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata dal lavoratore, l importo derivante dall applicazione del moltiplicatore unico offerto in sede di offerta economica alla tariffa lorda oraria prevista oltre ad IVA ai sensi di legge, come calcolata sull utile di impresa La retribuzione oraria per ciascuna categoria di lavoratori somministrati potrà variare, nel periodo di vigenza contrattuale, solo a seguito delle variazioni del costo del lavoro determinate da eventuali miglioramenti contrattuali futuri, fermo restando comunque l invariabilità della misura del moltiplicatore offerto in sede di offerta economica.

9 10.5 L Utilizzatore corrisponde al Somministratore esclusivamente il costo delle ore effettivamente lavorate dai lavoratori somministrati, rimanendo invece a carico del Somministratore l onere retributivo in caso di assenza legittima del lavoratore Per le ore straordinarie è calcolato un aumento sulla tariffa oraria pari a quello stabilito dal C.C.N.L per i dipendenti da aziende del Settore Turismo come rinnovato il ed integrato con l accordo del ; 10.7 Rimane ferma comunque la facoltà per l Utilizzatore, a suo insindacabile giudizio, di disporre, in alternativa al pagamento delle ore straordinarie, l applicazione del riposo compensativo in conformità alle disposizioni contrattuali vigenti L effettuazione di lavoro straordinario o di missione da parte del lavoratore somministrato è consentita in casi del tutto eccezionali; in tali ipotesi il Somministratore non può richiedere alcuna maggiorazione per il servizio svolto, rispetto a quanto offerto in sede di gara Se, a seguito di accordi sindacali, è disposto il riconoscimento di emolumenti a titolo di premialità per il periodo di riferimento, gli stessi sono corrisposti dal Somministratore su richiesta dell Utilizzatore e da questi di seguito rimborsati, senza che il Somministratore possa richiedere compensi o adeguamenti del corrispettivo per tale servizio Gli importi relativi al trattamento di missione nonché la retribuzione delle festività infrasettimanali sono computati in aggiunta al costo orario a rimborso di quanto effettivamente erogato al lavoratore ed agli istituti previdenziali; Il lavoratore quotidianamente provvede alla timbratura del badge al fine di consentire la rilevazione automatica delle presenze Al fine del computo delle ore di lavoro effettuate dal lavoratore, l Utilizzatore ed il lavoratore sottoscrivono, a consuntivo, il resoconto mensile delle timbrature in un apposita scheda indicante le ore lavorate (c.d. foglio presenza), che è trasmessa alla sede del Somministratore entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo. Art. 11 TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l art. 3 della legge 136/2010, come modificata dall art. 7, comma 4, del D.L. n. 187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 217/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Art. 12 PENALI 12.1 Qualora vengano accertate inadempienze per ritardato, errato, mancato adempimento delle prestazioni contrattuali la relativa contestazione da parte di ENIT sarà effettuata al Somministratore, anche per il tramite del Responsabile del servizio referente nei confronti dell Utilizzatore, per iscritto assegnando un termine di 7 gg. per la presentazione di eventuali argomenti giustificativi. Accertata definitivamente l inadempienza, ENIT procederà all applicazione, nei confronti dell Impresa, di una penalità il cui importo sarà trattenuto dalla cauzione definitiva Tale penalità è così definita: a) mancata applicazione della normativa in materia di inquadramento giuridico, retributiva, contributiva, assistenziale, previdenziale, assicurativa nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo: 1.000,00 (mille/00) per singolo addetto;

10 b) ritardo nella risposta alla richiesta di fornitura: 200,00 (duecento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto concordato con ENIT; c) irregolare esecuzione 100,00. Art. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 13.1 L ENIT potrà dichiarare immediatamente risolto di diritto l Accordo Quadro, nonché di conseguenza i singoli Contratti specifici stipulati, assicurando direttamente a spese del Somministratore inadempiente la continuità del servizio: qualora, in caso di intimazione ad adempiere da parte di ENIT, la ditta aggiudicataria non adempia nel termine massimo di giorni 7 (sette); in caso di accertato subappalto non autorizzato, in tutto o in parte, del contratto; per violazione delle norme contrattuali disciplinanti il rapporto di lavoro con particolare riferimento al trattamento economico dei dipendenti, agli aspetti previdenziali, assistenziali e assicurativi; per gravi irregolarità o ritardi nell adempimento degli obblighi contrattuali; nel caso di cessione del contratto; per gravi violazioni delle clausole contrattuali ENIT si riserva, in ogni caso, di indire una nuova procedura o di rivolgersi alla Ditta che segue in graduatoria addebitando in entrambi i casi alla ditta inadempiente le eventuali spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto. L affidamento a terzi, in caso di risoluzione del contratto, verrà comunicato alla ditta inadempiente. Nel caso di minor spesa sostenuta per l affidamento a terzi nulla competerà alla ditta inadempiente. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte dell Aggiudicatario senza giustificato motivo o giusta causa In caso di risoluzione ENIT avrà il diritto di trattenere la cauzione definitiva a titolo di penale per l'inadempimento, salvo in ogni caso il risarcimento del danno ulteriore. In tal caso l aggiudicataria nulla avrà a pretendere come risarcimento, se non il pagamento dei corrispettivi spettanti fino alla data di recesso indicata nella comunicazione. Resterà salva, in ogni caso, per ENIT la possibilità di far applicare tutte le norme di legge e di regolamento in materia di inadempimento contrattuale ENIT avrà sempre facoltà, in relazione a motivate esigenze, di sospendere, ridurre o sopprimere il Servizio oggetto dell'appalto. Il corrispettivo contrattuale sarà diminuito in misura del minor onere di spesa calcolato in base alle unità lavorative effettivamente impiegate. In tutte le ipotesi precedenti di scioglimento o riduzione dell'oggetto del contratto la ditta aggiudicataria rinuncia, sin d'ora, a pretendere gli indennizzi del mancato guadagno di cui all'art c.c., fermo restando il pagamento delle prestazioni già eseguite. Art. 15 CESSIONE E SUBAPPALTO 15.1 È fatto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere il contratto ai sensi dell art. 105 comma 1 del D. Lgs. 50/2016.

11 15.2 Il subappalto non è consentito, anche in considerazione della particolare tipologia del servizio oggetto dell affidamento. Art. 16 ASSICURAZIONE L'Agenzia aggiudicataria dovrà inoltre far fronte ad ogni qualsiasi responsabilità dei lavoratori somministrati per danni diretti e/o indiretti causati agli immobili, a cose, agli utenti o a terzi, personale compreso, esonerando ENIT da qualsivoglia responsabilità, semprechè i danni non siano imputabili o derivanti da inadempienze di ENIT stessa. Ai fini di cui sopra la agenzia aggiudicataria è obbligata ad assicurarsi contro ogni possibile danno a persone o cose inerenti l oggetto del presente capitolato. La copia di idonea polizza di assicurazione a copertura dei danni a terzi, con massimale minimo di , dovrà essere consegnata in occasione della stipula del contratto con l ENIT Agenzia Nazionale del Turismo. ENIT dovrà essere considerata terzo a tutti gli effetti. Art. 17 IMPOSTE E TASSE 17.1 Tutte le spese dovute per stesure, registrazioni, imposte e tasse inerenti all Accordo Quadro e ai singoli Contratti specifici, anche se non richiamate espressamente nel presente Capitolato, sono a totale carico dell appaltatore, senza diritto di rivalsa nei confronti dell ENIT L I.V.A. è dovuta come per legge. Art. 18 CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE Per tutte le controversie comunque dipendenti dal contratto d appalto è competente il Foro di Roma. ART. 19 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ENIT tratterà i dati personali dell impresa aggiudicataria, anche mediante strumenti informatici, ai soli fini dell esecuzione del contratto di appalto.

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