CAPITOLATO TECNICO. Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato. Codice Identificativo Gara CIG: A

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1 CAPITOLATO TECNICO Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato Codice Identificativo Gara CIG: A

2 SOMMARIO Premesse Pag. 3 Articolo 1 Normativa di riferimento 3 Articolo 2 Definizioni 3 Articolo 3 Oggetto, finalità e durata dell appalto 4 Articolo 4 Modalità di attivazione del servizio 4 Articolo 5 Ordinativo di fornitura 5 Articolo 6 Effettuazione del servizio 5 Articolo 7 Obblighi a carico del Fornitore 6 Articolo 8 Sostituzione dei lavoratori 7 Articolo 9 Interruzione del rapporto di lavoro 7 Articolo 10 Obblighi a carico delle Amministrazioni contraenti 7 Articolo 11 Contabilizzazione del servizio 8 Articolo 12 Ferie e recupero festività soppresse 12 Articolo 13 Gestione, verifica e monitoraggio del Contratto quadro e del servizio svolto 12 2

3 PREMESSA Il presente capitolato tecnico riporta le modalità di svolgimento e le caratteristiche del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato da espletarsi presso le Amministrazioni di cui all articolo 43, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 26/2014 che aderiranno al Contratto quadro. Il presente capitolato tecnico farà parte integrante del Contratto quadro che verrà stipulato con l impresa aggiudicataria. Art. 1 - Normativa di riferimento 1. L esecuzione del servizio è principalmente disciplinata da: - Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni ed integrazioni (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30); - Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183); - Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro); 2. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti. 3. L Agenzia per il lavoro aggiudicataria del servizio si impegna a rispettare tutte le norme tempo per tempo vigenti in materia, oltre alle disposizioni contenute nel presente capitolato tecnico, nel Contratto quadro, nonché nei contratti attuativi emessi dalle Amministrazioni contraenti. Si impegna, altresì, a fornire il servizio richiesto alle condizioni offerte in sede di gara. Art. 2 - Definizioni 1. Nel presente capitolato valgono le seguenti definizioni: Amministrazioni contraenti: le Amministrazioni di cui all articolo 43, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 26/2014, che aderiranno al Contratto quadro e presso le quali il Fornitore si impegna a prestare i servizi richiesti; Fornitore: l Impresa o il Raggruppamento Temporaneo d Imprese o il Consorzio o la Rete di imprese risultata/o aggiudicataria/o della procedura di gara, che ha sottoscritto il Contratto quadro, obbligandosi a quanto nel stesso previsto e, comunque, ad eseguire i contratti attuativi del Contratto; Contratto quadro: contratto concluso tra il Servizio centrale unica di committenza della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e il Fornitore, il cui scopo è quello di stabilire la disciplina normativa e contrattuale per l esecuzione del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato; Contratti attuativi del Contratto: le Amministrazioni contraenti possono aderire al Contratto quadro e richiedere le prestazioni oggetto dello stesso con le seguenti modalità: - contratto derivato: contratto sottoscritto dalle Amministrazioni contraenti e per accettazione dal Fornitore, con il quale le Amministrazioni manifestano la loro volontà di aderire ed utilizzare il Contratto quadro, indicando la durata e l importo massimo stimato spendibile; il contratto derivato recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nel Contratto, impegnando il Fornitore alla prestazione dei servizi richiesti nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel Capitolato Tecnico e nell Offerta Tecnica del Fornitore, ove migliorativa ed integrativa, nonché alle condizioni economiche fissate dal Fornitore medesimo nell Offerta Economica; 3

4 - Ordinativo di Fornitura: documento applicativo del contratto derivato, che costituisce il contratto di somministrazione di lavoro di cui all articolo 33 del D.lgs. 81/2015, con il quale l Amministrazione contraente individua puntualmente le prestazioni richieste al Fornitore; Richiesta preliminare di fornitura: richiesta con la quale le Amministrazioni Contraenti comunicano al Fornitore le proprie necessità di personale somministrato, prima dell emissione dell Ordinativo di fornitura. Art. 3 Oggetto, finalità e durata dell appalto 1. Oggetto dell appalto è l affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, da svolgersi nel rispetto della normativa vigente, del presente Capitolato tecnico e dell Offerta tecnica presentata in sede di gara. 2. Il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato si concretizza in una prestazione articolata consistente nell attività di ricerca, selezione, formazione, somministrazione, gestione amministrativa e giuridica dei prestatori di lavoro, da adibire alle mansioni proprie delle categorie A, B, C, D ed equiparate, disciplinate dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, nei profili professionali e negli indirizzi, se previsti, del personale della Regione Friuli Venezia Giulia e degli Enti locali regionali. 3. Il ricorso all istituto della somministrazione di lavoro a tempo determinato ha come finalità precipua quella di procurare alle Amministrazioni contraenti uno strumento contrattuale dinamico, con cui consentire l impiego temporaneo di personale in relazione alle esigenze contingenti che si verranno a verificare nel corso della durata del Contratto quadro, nei casi consentiti alle Amministrazioni dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti. 4. Il Contratto quadro avrà durata di 48 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, e potrà essere rinnovato fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta della CUC, nell ipotesi in cui, alla scadenza del termine, non sia stato esaurito l importo massimo spendibile del Contratto (valore economico stimato massimo del Contratto quadro) indicato nel bando di gara pari ad ,00 IVA inclusa. 5. Nel corso della durata del Contratto quadro il Fornitore è obbligato ad accettare gli Ordinativi di fornitura che discendono dal Contratto quadro e dai contratti attuativi, emessi dalle Amministrazioni contraenti fino all importo massimo spendibile. 6. L aggiudicazione e la stipula del Contratto quadro non sono fonte di alcuna obbligazione nei confronti del Fornitore né per le Amministrazioni contraenti né per il Servizio centrale unica di committenza. Conseguentemente le Amministrazioni contraenti potrebbero non stipulare alcun contratto attuativo, escludendosi espressamente che il Fornitore possa avanzare diritti o pretese di sorta. Art. 4 Modalità di attivazione del servizio 1. Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente capitolato e dal successivo Contratto quadro, nel rispetto delle seguenti prescrizioni: a) l Amministrazione procederà, tramite la richiesta preliminare di fornitura a firma del soggetto autorizzato ad effettuare la spesa per conto dell Amministrazione stessa, a segnalare le proprie necessità, indicando distintamente per ciascun lavoratore: - denominazione dell Amministrazione di destinazione del personale; - casi e ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo; - descrizione della professionalità richiesta, della categoria, del profilo professionale, dell indirizzo, se previsto, e del titolo di studio attinente alle mansioni da svolgere; - sede e orario settimanale di lavoro; 4

5 - modalità e durata presunta della prestazione lavorativa richiesta. La richiesta verrà inoltrata mediante posta elettronica certificata all indirizzo indicato dal Fornitore; b) il Fornitore, entro il termine di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta preliminare di fornitura (ovvero nel termine minore eventualmente indicato in sede di offerta tecnica), fatte salve oggettive e motivate difficoltà di reperimento, dovrà comunicare i nominativi del personale richiesto e i relativi curricula vitae; c) l Amministrazione, verificata l idoneità delle figure professionali proposte, anche tramite colloqui di valutazione, ne comunicherà l esito al Fornitore, cui seguirà l emissione dell Ordinativo di Fornitura di cui al successivo articolo. Art. 5 - Ordinativo di Fornitura 1. Le somministrazioni saranno effettuate sulla base di specifici Ordinativi di Fornitura, sottoscritti dalle parti, il cui contenuto minimo è rappresentato dai sottoelencati elementi: a) estremi dell autorizzazione rilasciata al Fornitore; b) numero dei lavoratori da somministrare; c) i casi e le specifiche ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo; d) indicazione della presenza di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate; e) data di inizio e durata prevista della somministrazione del lavoro; f) mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori somministrati e loro inquadramento contrattuale; g) luogo, orario, trattamento economico e normativo dei lavoratori; h) dati relativi alla posizione e al tasso INAIL applicato ai lavoratori dall Amministrazione contraente inquadrati nel medesimo profilo; i) assunzione dell obbligazione da parte del Fornitore del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento degli oneri contributivi previdenziali, assicurativi, assistenziali. 2. Il Fornitore si obbliga a comunicare per iscritto al lavoratore, all atto della stipulazione del contratto e prima dell assegnazione all Amministrazione, le informazioni di cui al precedente comma. Art. 6 Effettuazione del servizio 1. Il Fornitore entro i successivi 5 giorni lavorativi dalla sottoscrizione dell Ordinativo di Fornitura (ovvero nel termine minore eventualmente indicato in sede di offerta tecnica) procederà all assunzione del lavoratore con contratto scritto, nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 81/2015, del CCNL per i lavoratori in somministrazione delle agenzie per il lavoro, nonché di quanto stabilito nel presente capitolato e nel Contratto quadro. 2. I lavoratori oggetto della somministrazione saranno adibiti alle mansioni indicate nella richiesta di somministrazione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa contrattuale vigente. 3. L orario di lavoro potrà essere a tempo pieno (attualmente 36 ore settimanali) o part-time, secondo l articolazione oraria vigente presso le Amministrazioni contraenti, fatte salve eventuali ore di lavoro straordinario che dovranno essere espressamente e preventivamente autorizzate dall Amministrazione e fatte salve esigenze diverse da manifestarsi per iscritto. 4. Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal Contratto collettivo di lavoro del Comparto Unico della Regione Friuli Venezia Giulia area non dirigenziale vigente per i lavoratori di pari categoria, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future. 5

6 5. La contribuzione previdenziale dovuta dal Fornitore ai lavoratori è quella prevista per i dipendenti delle Agenzie per il lavoro. 6. La contribuzione assistenziale è quella riferita alla posizione INAIL indicata nell Ordinativo di fornitura. 7. Il lavoratore dovrà prestare la propria attività negli uffici dell Amministrazione contraente, che saranno indicati nell Ordinativo di fornitura. 8. Il Fornitore provvederà ad informare i lavoratori somministrati sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e a formarli ed addestrarli all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal D. lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.. 9. Il personale richiesto dall Amministrazione contraente dovrà risultare idoneo in relazione alle competenze a cui sarà destinato, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme alle prestazioni professionali richieste dall Amministrazione stessa. 10. Il lavoratore somministrato è sottoposto ad un periodo di prova, in conformità al vigente CCNL per i lavoratori in somministrazione delle agenzie per il lavoro. Al termine del suddetto periodo, il Fornitore è tenuto alla sostituzione del lavoratore che sia risultato inidoneo rispetto alle mansioni e competenze a cui era destinato, con le modalità e nei termini di cui all articolo 4, comma 1, lettera b). Art. 7 - Obblighi a carico del Fornitore 1. Il Fornitore si obbliga, nei confronti dell Amministrazione, alle seguenti prestazioni: a) assumere il lavoratore mediante contratto scritto, nel rispetto delle previsioni di cui all art. 33 del D. lgs. 81/2015 e s.m.i. ; b) trasmettere all Amministrazione contraente prima dell inizio dell attività e comunque non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di stipulazione, copia del contratto sottoscritto con ciascun lavoratore avviato presso l Amministrazione stessa, ai fini di tutela dell Amministrazione in ordine alla obbligazione solidale prevista dall art. 35, comma 2, del richiamato D.Lgs. 81/2015 e s.m.i.; c) corrispondere direttamente ai lavoratori avviati presso l Amministrazione contraente il trattamento economico previsto dal Contratto collettivo di lavoro del Comparto Unico della Regione Friuli Venezia Giulia area non dirigenziale vigente per la categoria di inquadramento e relativa posizione economica ed ogni altra indennità retributiva, comunque dovuta al lavoratore per legge o per contratto se espressamente autorizzata dall Amministrazione. Nel caso in cui venissero stabiliti aumenti retributivi, per effetto di rinnovi contrattuali o di contratti integrativi per il personale dipendente dell Amministrazione, tali aumenti saranno applicati con la medesima decorrenza anche ai lavoratori somministrati; d) provvedere al versamento degli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi, assistenziali; e) provvedere all iscrizione del personale dipendente presso l INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; f) provvedere alla liquidazione della retribuzione ai lavoratori avviati presso l Amministrazione contraente con periodicità mensile. 2. Il Fornitore ha l obbligo di istruire e formare il personale somministrato, secondo le modalità da esso indicate nella propria offerta tecnica per garantire uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto dall Amministrazione contraente. 6

7 3. Il Fornitore ha l obbligo di informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attivita' produttive in generale e di formarli e addestrarli all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell attività lavorativa per la quale vengono assunti. 4. Fermo quanto previsto dall articolo 11 del Contratto quadro, il Fornitore si impegna a porre a disposizione dell'amministrazione contraente in via prioritaria i lavoratori che abbiano maturato precedenti esperienze lavorative presso Amministrazioni Pubbliche. 5. Il Fornitore ha l obbligo di trasmettere all Amministrazione contraente, su richiesta della stessa, la documentazione comprovante l avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a recepire negli ordinativi di fornitura le prescrizioni previste nel presente capitolato e nel Contratto quadro. Art. 8 - Sostituzione dei lavoratori 1. Nel caso in cui le prestazioni non fossero adeguate a quanto richiesto, su richiesta motivata dell Amministrazione contraente, il Fornitore sarà tenuto, con ogni onere a suo carico, a procedere alla sostituzione dei lavoratori con le modalità ed entro i termini di cui all articolo 4, comma 1, lettera b). 2. Nel caso di assenza del lavoratore superiore a 15 giorni, escluse le ferie, l Amministrazione contraente si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione temporanea del lavoratore assente con altro lavoratore ed il Fornitore si impegna alla relativa sostituzione. Art. 9 - Interruzione del rapporto di lavoro 1. In caso di interruzione del rapporto di lavoro, il Fornitore stesso dovrà sostituire il lavoratore con le modalità ed entro i termini di cui all articolo 4, comma 1, lettera b). 2. Nel caso in cui il Fornitore non provvedesse alla sostituzione ovvero l Amministrazione contraente non la accettasse, il rapporto relativamente a quel singolo lavoratore s intenderà risolto. L Amministrazione si riserva di valutare eventuali danni diretti o indiretti che detta mancata sostituzione potrà provocare. Art Obblighi a carico delle Amministrazioni contraenti 1. Le Amministrazioni contraenti si impegnano a: a) adibire il lavoratore alle mansioni indicate nell Ordinativo di fornitura, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina normativa e contrattuale vigente, assicurando al medesimo per quanto non di competenza del Fornitore, l adeguata formazione teoricopratica, a norma delle vigenti disposizioni anche in materia di sicurezza; b) comunicare al Fornitore i contratti collettivi di primo e secondo livello da applicarsi, nonché il relativo trattamento retributivo fondamentale ed accessorio; c) assicurare al lavoratore il diritto a prestare l opera lavorativa per l intero periodo di assegnazione, salvo i casi di mancato superamento del periodo di prova o di sopravvenienza di giusta causa di recesso o di sostituzione; d) comunicare al Fornitore per iscritto e tempestivamente l eventuale assegnazione del lavoratore a mansioni superiori o comunque non equivalenti a quelle dedotte in contratto; e) comunicare tempestivamente al Fornitore eventuali modifiche della sede di lavoro del lavoratore; f) comunicare tempestivamente e per iscritto al Fornitore gli elementi conoscitivi utili all eventuale contestazione di addebito disciplinare a carico del lavoratore inadempiente; 7

8 g) informare, immediatamente e per iscritto, il Fornitore in caso di infortunio, al fine di rendere possibile l adempimento tempestivo degli obblighi di legge; h) assicurare ai lavoratori somministrati la fruizione di tutti i servizi sociali ed assistenziali di cui beneficino i dipendenti dell Amministrazione addetti alla medesima sede di lavoro; i) adottare tutte le misure di sicurezza e ad osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di sorveglianza sanitaria, protezione e di informazione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008; j) rimborsare al Fornitore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori; k) versare direttamente al lavoratore e/o all ente previdenziale, in caso di inadempimento del Fornitore, il trattamento retributivo e i contributi previdenziali dovuti, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il Fornitore. Art.11 - Contabilizzazione del servizio 1. Per il servizio oggetto della presente procedura l Amministrazione contraente corrisponde al Fornitore, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata dal lavoratore, l importo calcolato secondo quanto riportato all articolo 6 Corrispettivo del servizio dello Schema di Contratto quadro. 2. Le voci che compongono la retribuzione lorda mensile e la tariffa oraria lorda, risultante dall applicazione del divisore alla retribuzione lorda mensile, sono le seguenti: Trattamento economico del personale dell area non dirigenziale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Amministrazione regionale, Consiglio regionale ed Enti regionali) Categoria A - posizione economica 1: stipendio Art. 60 del CCRL 7 dicembre 2006 del personale del Retribuzione mensile lorda Tariffa oraria lorda Euro 1.449,51 Euro 9,29 XIII mensilità Art. 30 CCRL 6 maggio 2008, area non dirigenziale Euro 120,79 Euro 0,77 salario aggiuntivo Art. 10 LR 26 ottobre 1987, n.33 Euro 120,79 Euro 0,77 Euro 10,87 Euro 0,07 TOTALI Euro 1.701,97 Euro 10,91 Categoria B - posizione economica 1: Retribuzione mensile lorda Tariffa oraria lorda 1 Divisore orario convenzionale mensile 8

9 stipendio Art. 60 del CCRL 7 dicembre 2006 del personale del Euro 1.537,03 Euro 9,85 XIII mensilità Art. 30 CCRL 6 maggio 2008, area non dirigenziale Euro 128,09 Euro 0,82 salario aggiuntivo Art. 10 LR 26 ottobre 1987, n.33 Euro 128,09 Euro 0,82 Euro 11,53 Euro 0,07 TOTALI Euro 1.804,43 Euro 11,57 Categoria C - posizione economica 1: stipendio Art. 60 del CCRL 7 dicembre 2006 del personale del Retribuzione Tariffa mensile lorda oraria lorda Euro 1.851,14 Euro 11,87 XIII mensilità Art. 30 CCRL 6 maggio 2008, area non dirigenziale Euro 154,26 Euro 0,99 salario aggiuntivo Art. 10 LR 26 ottobre 1987, n.33 Euro 154,26 Euro 0,99 Euro 13,88 Euro 0,09 TOTALI Euro 2.173,54 Euro 13,93 Categoria D - posizione economica 1: Stipendio Art. 60 del CCRL 7 dicembre 2006 del personale del Retribuzione Tariffa mensile lorda oraria lorda Euro 2.120,17 Euro 13,59 XIII mensilità Art. 30 CCRL 6 maggio 2008, area non dirigenziale Euro 176,68 Euro 1,13 salario aggiuntivo Art. 10 LR 26 ottobre 1987, n.33 Euro 176,68 Euro 1,13 Quadriennio normativo Euro 15,90 Euro 0,10 TOTALI Euro 2.489,43 Euro 15,96 9

10 Trattamento economico del personale dell area non dirigenziale degli Enti locali Categoria A - posizione economica 1: stipendio Art. 60 del CCRL 7 dicembre 2006 del personale del Retribuzione mensile lorda Tariffa oraria lorda Euro 1.449,51 Euro 9,29 Indennità specifica Art. 4, comma 3 del CCNL Euro 5,38 Euro 0,03 XIII mensilità Art. 30 CCRL 6 maggio 2008, area non dirigenziale Euro 120,79 Euro 0,77 salario aggiuntivo Art. 4 CCRL 27 febbraio 2012, area non dirigenziale Euro 43,98 Euro 0,28 Euro 10,87 Euro 0,07 TOTALI Euro 1.630,53 Euro 10,44 Categoria B - posizione economica 1: stipendio Art. 60 del CCRL 7 dicembre 2006 del personale del Retribuzione Tariffa mensile lorda oraria lorda Euro 1.537,03 Euro 9,85 Indennità specifica Art. 4, comma 3 del CCNL Euro 5,38 Euro 0,03 XIII mensilità Art. 30 CCRL 6 maggio 2008, area non dirigenziale Euro 128,09 Euro 0,82 salario aggiuntivo Art. 4 CCRL 27 febbraio 2012, area non dirigenziale Euro 51,73 Euro 0,33 Euro 11,53 Euro 0,07 TOTALI Euro 1.733,76 Euro 11,10 Categoria C - posizione economica 1: stipendio Art. 60 del CCRL 7 dicembre 2006 del personale del Retribuzione Tariffa mensile lorda oraria lorda Euro 1.851,14 Euro 11,87 XIII mensilità Art. 30 CCRL 6 maggio 2008, area non dirigenziale Euro 154,26 Euro 0,99 salario aggiuntivo Art. 4 CCRL 27 febbraio 2012, area non dirigenziale Euro 58,88 Euro 0,38 10

11 Euro 13,88 Euro 0,09 TOTALI Euro 2.078,16 Euro 13,33 Categoria D - posizione economica 1: Stipendio Art. 60 del CCRL 7 dicembre 2006 del personale del Retribuzione Tariffa mensile lorda oraria lorda Euro 2.120,17 Euro 13,59 XIII mensilità Art. 30 CCRL 6 maggio 2008, area non dirigenziale Euro 176,68 Euro 1,13 salario aggiuntivo Art. 4 CCRL 27 febbraio 2012, area non dirigenziale Euro 66,57 Euro 0,43 Quadriennio normativo Euro 15,90 Euro 0,10 TOTALI Euro 2.379,32 Euro 15,25 3. La tariffa oraria lorda per ogni categoria, aumentata dal valore del moltiplicatore unico come offerto in sede di offerta economica, dà la misura del prezzo orario offerto, IVA esclusa, cui si obbliga il Fornitore e che si intende comprensiva degli elementi già dettagliati all articolo 19 del disciplinare di gara. 4. L Amministrazione contraente, pertanto, corrisponderà al Fornitore esclusivamente il costo delle ore effettivamente lavorate dai lavoratori somministrati, rimanendo invece a carico del Fornitore l onere retributivo in caso di assenza legittima del lavoratore. 5. Per le ore di lavoro straordinario verrà rimborsato un incremento sulla tariffa oraria stabilito per il personale regionale dall art. 80 della L.R. n. 48/75 e successive modificazioni ed integrazioni e dall art. 114 della L.R. n. 53/81 e successive modificazioni ed integrazioni, e per il personale degli Enti locali dalla disciplina contrattuale vigente. 6. L effettuazione di lavoro straordinario da parte del lavoratore somministrato sarà consentita in casi del tutto eccezionali; pertanto, in tali casi al Fornitore verrà riconosciuta la tariffa oraria relativa all ora di straordinario, alla quale andrà applicato il moltiplicatore offerto in sede di gara. 7. Rimane ferma comunque la facoltà per l Amministrazione contraente, a suo insindacabile giudizio, di disporre, in alternativa al pagamento delle ore straordinarie, l applicazione del riposo compensativo in conformità alle disposizioni contrattuali vigenti. 8. Eventuali rimborsi spese per missioni spettanti al lavoratore saranno comunicati al Fornitore che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte dell Amministrazione contraente. 9. Se a seguito di accordi sindacali verrà disposto il riconoscimento di emolumenti a titolo di premialità per il periodo di riferimento, tali emolumenti saranno corrisposti dal Fornitore su richiesta dell Amministrazione contraente e da questi di seguito rimborsati, senza che il Fornitore possa richiedere compensi o adeguamenti del corrispettivo per tale servizio. 11

12 10. L Amministrazione contraente provvederà alla consegna del buono pasto al personale somministrato. Il Fornitore provvederà ad assoggettare agli oneri previsti dalla vigente normativa la quota del buono pasto non esente e l Amministrazione contraente provvederà al relativo rimborso. 11. Gli importi relativi alla missione e al buono pasto, nonché la retribuzione delle festività infrasettimanali, verranno computati in aggiunta al costo orario a rimborso di quanto effettivamente erogato al lavoratore ed agli istituti previdenziali. 12. Il lavoratore dovrà quotidianamente provvedere alla timbratura del badge al fine di consentire la rilevazione automatica delle presenze. Art Ferie e recupero festività soppresse 1. Ai sensi degli articoli 14 del Contratto collettivo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia stato giuridico del personale 1994/ area non dirigenziale e 22 Contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico non dirigenti quadriennio normativo (II fase) , biennio economico , in ogni anno di servizio il periodo di ferie retribuito ammonta a 30 (trenta) giornate lavorative, calcolate su una prestazione settimanale di 5 giorni a tempo pieno. 2. In ogni anno di servizio le festività soppresse, disciplinate dall articolo 23 del Contratto collettivo regionale di lavoro del personale del, quadriennio normativo (II fase) , biennio economico , constano per il personale regionale di 4 (quattro) giornate di riposo retribuite oltre a 2 (due) giornate di riposo non retribuite, e per il personale degli Enti locali di 28 ore e 48 minuti, calcolate su una prestazione settimanale di 5 giorni a tempo pieno. 3. La ricorrenza del Santo Patrono del Comune ove ha sede l ufficio ove il lavoratore presta servizio, se ricadente in giornata lavorativa, è considerata come ulteriore giornata di ferie. Art. 13 Gestione, verifica e monitoraggio del Contratto quadro e del servizio svolto 1. Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione del Servizio centrale unica di committenza la struttura organizzativa, gli strumenti e le procedure adottate per la gestione, la verifica e il monitoraggio del Contratto quadro, con le modalità e le tempistiche offerte in sede di gara. 2. In particolare, il servizio di reportistica dovrà essere prestato in relazione ad ogni singolo contratto attuativo attivato per tutta la durata del Contratto quadro, almeno trimestralmente (ovvero con la tempistica offerta in sede di gara, ove migliorativa), nonché su richiesta della CUC. 3. I dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali devono contenere almeno le seguenti informazioni: CIG derivato, Amministrazione contraente, numero lavoratori somministrativi, categoria e profilo professionale, durata somministrazione, importo fatturato per il periodo (Iva esclusa). 4. Il Fornitore si impegna, altresì, ad attivare i flussi comunicativi con le singole Amministrazioni contraenti per la gestione, la verifica e il monitoraggio dei contratti attuativi, secondo la proposta formulata in sede di gara, in stretto collegamento con le Amministrazioni contraenti. 12

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