COMUNE TRIBIANO Provincia di Milano CAPITOLATO D ONERI

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1 COMUNE TRIBIANO Provincia di Milano CAPITOLATO D ONERI Art.1 Oggetto Il presente Capitolato ha per oggetto l assegnazione, per TRENTA ANNI di una struttura pubblica destinata a gazebo posta all interno del parco F.lli Cervi, il tutto meglio descritto negli elaborati progettuali Progetto Preliminare che fanno parte integrante del presente capitolato, per la realizzazione a cura del gestore di un chiosco-bar delle dimensioni e caratteristiche di cui alle tavole progettuali approvate, secondo le vigenti normative edilizie ed urbanistiche. Il chiosco-bar dovrà essere adibito alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Alla scadenza della concessione, le opere realizzate, rientreranno nella piena disponibilità del Comune senza obbligo di pagamento d indennità, risarcimento ovvero rimborso alcuno a carico di quest ultimo. In ogni caso, tutte le opere realizzate, sia per i lavori di adeguamento, sia a titolo di manutenzione ordinaria e straordinaria, comprese migliorie ed addizioni con esclusione degli arredi interni al chiosco, si intenderanno acquisite al patrimonio del Comune di Tribiano senza obbligo d indennizzo. Art.2 Strutture, Attrezzature e Impianti tecnologici. a) Il chiosco-bar dovrà essere realizzato secondo quanto stabilito nel progetto preliminare e secondo le normative igienico sanitarie e sovracomunali in materia di somministrazione bevande e alimenti; b) dovranno essere realizzati a cura del gestore gli allacci e gli scarichi delle acque nere, gli allacci all acquedotto, gas e elettricità ovvero a tutti quei servizi necessari per svolgere l attività di pubblico esercizio intestandosi direttamente le utenze; c) qualsiasi superficie pubblica, compresa quella sottostante il pergolato, occupata da tavoli e sedie per la somministrazione di bevande o alimenti sarà soggetto ad autorizzazione e alla corresponsione della TOSAP sulla base del regolamento e tariffe vigenti al momento della richiesta; d) le due aree denominate nuova zona ludica meglio evidenziate nella planimetria 1/3 del progetto preliminare, potranno essere utilizzate dal gestore per l installazione di giochi amovibili quali, a solo titolo indicativo, giostrine per bambini, chioschetti tipo fiere, giochi gonfiabili ecc, saranno oggetto di autorizzazione comunale e alla corresponsione della TOSAP sulla base del regolamento e tariffe vigenti al momento della richiesta. Le strutture non dovranno in alcun modo ledere i diritti di terzi e gli stessi dovranno, dovranno rispettare la normativa in merito all inquinamento acustico. Spetta al gestore la richiesta di eventuali autorizzazioni sovracomunali per l utilizzo o verifica pre e durante l utilizzo. e) Alla scadenza della concessione la struttura realizzata sarà ceduta gratuitamente al patrimonio immobiliare del Comune di Tribiano, senza che il gestore possa vantare alcun indennizzo sia per l esecuzione delle opere. f) Alla scadenza della concessione gli arredi e le attrezzature installate dal gestore della struttura allo scopo di svolgere l attività qui concessa, dovrà liberare i locali dagli stessi. Lo svincolo della polizza prestata a garanzia degli obblighi contrattuali sarà svincolata solo dopo avvenuto sopralluogo da parte del direttore tecnico del servizio e approvazione di apposito verbale di constatazione dei luoghi. Si espongono qui di seguito il costo relativo all occupazione suolo pubblico (TOSAP) attualmente in vigore; resta inteso che gli importi potranno essere oggetto di variazione in base a nuove disposizioni comunale e 1 di 7

2 sovra comunali. Il concessionario nulla potrà vantare quale indennizzo per eventuali incrementi di tali importi prima della stipula della convenzione o durante la validità della stessa: - 0,83 al mq. per i primi 14 giorni di occupazione; - 0,66 al mq. per i successivi 15 giorni di occupazione; - 0,41 al mq. dal trentesimo giorno in poi; Il pagamento della TOSAP è regolato in base al regolamento comunale e delle norme comunali. Art.3 Licenze e autorizzazioni. Il gestore dovrà presentare idonea pratica edilizia presso il Comune di Tribiano, prima della realizzazione delle opere e a seconda dell atto autorizzativo presentato, dovrà essere corredato dalle opportune autorizzazioni igienico sanitarie e/o dove previsto, da autodichiarazione da parte del professionista incaricato dal gestore, del rispetto della normativa vigente. Il progetto presentato dal gestore, per la realizzazione del chiosco/bar, dovrà essere redatto da professionista in possesso di idonei requisiti professionali per l esercizio della professione nonché essere regolarmente iscritto agli appositi albi professionali. L impresa esecutrice delle opere dovrà essere in regola con le norme in materia di lavoro e previdenza e dovrà essere in regola con il Durc. Per errori costruttivi o di progettazione alcun indennizzo il gestore potrà richiedere al Comune di Tribiano, che si riserva l applicazione di eventuali penali per eventuali ritardi nell apertura della struttura la quale riveste interesse pubblico. Al termine della struttura il gestore dovrà presentare le previste dichiarazioni di ultimazione delle opere e richiesta di agibilità, la quale sarà rilasciata secondo la normativa vigente. Alla richiesta dovrà essere presentata la documentazione necessarie prevista dal dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i.. Il chiosco-bar, dovrà essere realizzato in modo tale da avere tutti i requisiti tecnici, igienico-sanitari per ottenere le licenze/autorizzazioni all esercizio dell attività che dovranno essere richieste direttamente dal gestore. Qualora la struttura non possedesse i requisiti prescritti dalla legge, gli Uffici Comunali non saranno vincolati in alcun modo al rilascio delle relative licenze. Il gestore che svolga l attività di somministrazione senza le predette licenze/autorizzazioni sarà perseguibile a termini di legge e non potrà invocare la mancanza delle stesse, quale causa di giustificazione dell eventuale inadempimento contrattuale. Art.4 Durata della concessione. La durata della concessione è fissata in anni 30 (trenta) a decorrere dalla data di stipula della convenzione per la costruzione del chiosco-bar. Alla scadenza della concessione la struttura e le aree concesse a plateatico e a nuove aree ludiche saranno concesse con bando pubblico. Pertanto allo scadere dei termini contrattuali, salva diversa comunicazione della stazione appaltante per una eventuale proroga, nei termini di legge, al solo scopo di concludere le procedure concorsuali relative al nuovo affidamento, il gestore dovrà liberare la struttura realizzata e le aree eventualmente occupate per attività ludiche o di plateatico senza vantare alcune indennizzo per contratti dallo stesso formalizzati per eventuali acquisti e/o forniture di materiali, arredi, alimenti ecc. finalizzati alla gestione del chiosco-bar. Art.5 Divieto di Cessione della Convenzione a Terzi. In caso di affitto, il Concessionario sarà tenuto a comunicare al Comune l avvenuto trasferimento per affitto d azienda o del ramo d azienda con la conseguenza che tutti gli obblighi derivanti dal presente atto rimangono in capo al Concessionario. In tal caso, l autorizzazione all esercizio dell attività di vendita di fiori su aree pubbliche, rilasciata al Concessionario, deve intendersi decaduta con la presentazione della S.C.I.A. da parte dell affittuario, con conseguente rilascio di una nuova autorizzazione all esercizio del commercio su aree pubbliche in favore del nuovo titolare. 2 di 7

3 In caso di cessione d azienda, il Concessionario sarà tenuto a comunicare al Comune l avvenuto passaggio di proprietà con conseguente decadenza sia dell autorizzazione all esercizio dell attività in oggetto che del presente atto di concessione. In tale ultima ipotesi il subentrante presenterà S.C.I.A. di subingresso con conseguente rilascio di una nuova autorizzazione in favore del subentrante e stipula di un nuovo atto di concessione. Il Comune riconoscerà solamente il gestore come responsabile della conduzione dei lavori ovvero delle attività svolte nell area in concessione, il quale quindi risponderà in proprio di eventuali inadempimenti da parte dei subappaltatori/contraenti. Art.6 Oneri a carico del gestore. Il gestore deve provvedere ad applicare tutte le norme vigenti, o che verranno emanate successivamente alla stipula della convenzione, in ambito igienico-sanitario riguardanti le attività contemplate dalla concessione in oggetto e sarà totalmente responsabile in caso di mancato rispetto delle stesse. In particolare sono a carico del gestore i seguenti oneri: pagamento del canone annuale offerto in sede di gara con rate semestrali anticipate, soggetto alla rivalutazione annua secondo i coefficienti ISTAT; redazione della progettazione e opera (comprensiva di tutti i pareri necessari per realizzare il chioscobar), dei relativi servizi igienici arredi e attrezzature ed impianti; realizzazione delle reti, allacciamenti alle utenze (acqua, luce, gas, ecc.) e pagamento dei canoni per le utenze e relativi consumi direttamente intestate al gestore; spostamento dei quadri elettrici e videosorveglianza dall interno del gazebo all esterno all interno del manufatti denominato (contatore Enel di cui alla tavola 2/3 del progetto preliminare) provvedendo affinché la nicchia sia al suo interno suddivisa in due parti separate per contenere i dispositivi comunali senza interferenza con i quadri del locale destinato a chiosco. oneri connessi all ottenimento di tutte le autorizzazioni o titoli necessarie allo svolgimento dell attività; cauzione a garanzia dell esecuzione delle opere (vedere art. 7 del presente Capitolato d Oneri); cauzione definitiva a garanzia della corresponsione dell importo offerto per la gestione esecuzione delle opere (vedere art. 7 del presente Capitolato d Oneri); polizza RCT (vedere art. 8 del presente Capitolato d Oneri); polizza RCO (vedere art. 8 del presente Capitolato d Oneri) sorveglianza, manutenzione ordinaria e straordinaria del chiosco; la cura dell intera area, come definita nella planimetria di cui all Allegato B, la pulizia e la collocazione e lo svuotamento dei cestini; il gestore prima della stipula della convenzione dovrà presentare all Amministrazione Comunale l elenco dei giorni di apertura e chiusura del chiosco e i relativi orari. Stante l ubicazione del chiosco all interno di un parco pubblico, il gestore si impegna a garantire una puntuale apertura dello stesso ai cittadini. applicare nei confronti dei lavoratori occupati nella realizzazione della struttura e nell esercizio dell attività di somministrazione di alimenti e bevande costituente oggetto della presente convenzione tutte le norme contenute nel relativo contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore, nonché l osservanza delle norme in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, esonerando espressamente l Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità al riguardo. L attività dovrà essere espletata con personale idoneo. E obbligo del gestore esercitare l attività nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, nel rispetto della destinazione d'uso del chiosco, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi. E a cura e spese del gestore ottenere tutte autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienicosanitaria nonché con quelle sulla destinazione d uso del chiosco-bar sicurezza e sorvegliabilità secondo la sua destinazione. Al termine della concessione, il Gestore non pretenderà dal Comune o dal nuovo gestore alcuna somma né a titolo di avviamento commerciale, ne a qualsiasi altro titolo, in quanto di ciò ne e stato tenuto conto in sede di determinazione dei patti e condizioni contrattuali. Alla scadenza della concessione la struttura 3 di 7

4 (comprensiva di chiosco) e tutte le opere realizzate, sia per i lavori di adeguamento, sia a titolo di manutenzione ordinaria e straordinaria, comprese migliorie ed addizioni, s intenderanno acquisite al patrimonio del Comune senza obbligo d indennizzo. Il gestore provvederà a propria cura e spese alla cessazione di tutti i contratti di utenza. Art.7 Cauzione esecuzione delle opere e Cauzione definitiva concessione. Cauzione definitiva a garanzia dell esecuzione delle opere: Prima della stipula della convenzione, pena la decadenza della aggiudicazione, aggiudicatario è tenuto a presentare a favore dell Ente una cauzione definitiva pari al 10% dell importo complessivo dei lavori pari a 6.325,92 (Euro ,16 (di cui ,66 per opere e 1.930,50 per allacciamento alla fognatura), costituita nelle forme e con le modalità di cui all art. 7 del Capitolato d Oneri e avente validità sino all avvenuta acquisizione delle necessarie autorizzazioni all esercizio dell attività commerciale. Cauzione definitiva a garanzia della gestione conduzione della struttura: Al momento della stipula della convenzione, oltre alla garanzia di cui sopra, l aggiudicatario presenterà, a favore del Comune, garanzia definitiva il cui importo sarà pari a 500,00 (importo minimo a base d asta per i primi cinque anni) + l incremento offerto in sede di gara al canone di concessione offerto pari al 10% dell importo complessivo dei canoni sui trentanni. La cauzione definitiva potrà essere presentata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o assegno circolare, non trasferibile intestato al Comune di Tribiano. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all eccezione di cui all art.1957, comma 2, del codice civile, nonché l operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale cauzione resta vincolata per l intera durata della convenzione a garanzia dell esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato e dagli obblighi convenzionali, dell eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell obbligazione o di cattiva esecuzione del servizio da parte del gestore/gestore, ivi compreso il maggior costo che il Comune dovesse sostenere qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione dell area, in caso di risoluzione del contratto per inadempienze del gestore stesso. Il concedente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal gestore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e oneri sociali dovuti nonché sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nel luogo di esecuzione del contratto. In caso di incameramento parziale, l ammontare della cauzione deve essere reintegrato, pena la risoluzione del contratto nei modi e nelle forme previste dalla legge. Art.8 Assicurazioni La gestione dell attività di pubblico esercizio si intende esercitata a completo rischio e pericolo del gestore e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità. Il Concessionario si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, derivanti dalle attività oggetto del presente Bando. Il Concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell Amministrazione Comunale, salvi gli interventi in favore del Il Concessionario da parte delle società assicuratrici. A tale scopo Il Concessionario si impegna a consegnare all Amministrazione Comunale, in sede di stipula del contratto, polizza RCT stipulata con una primaria compagnia di assicurazione, nella quale sia indicato che l Amministrazione Comunale debba essere considerata terza a tutti gli effetti. Tale polizza deve essere appositamente stipulata per la Concessione in argomento. Il sopraccitato contratto assicurativo dovrà prevedere tra l altro la copertura dei rischi: - da intossicazione alimentare e/o avvelenamenti subiti da terzi; - per eventuali danni ai beni di proprietà dell Amministrazione Comunale concessi in comodato al Concessionario; 4 di 7

5 - per eventuali danni a cose di proprietà dell Amministrazione Comunale ulteriori a quelle indicate nella precedente lettera o di proprietà di terzi cagionati dal Concessionario. La polizza assicurativa dovrà essere prestata con massimale per sinistro non inferiore a ,00 e condizioni normative adeguate all attività oggetto dell appalto e a quanto disposto dal presente articolo. L Amministrazione comunale è inoltre esonerata da ogni responsabilità nell ambito degli obblighi derivanti dall applicazione del D.Lgs 81/2008 oltre ad ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale dipendente del Concessionario durante l esecuzione del servizio. A tale riguardo dovrà essere stipulata una polizza RCO con un massimale per sinistro e condizioni normative adeguate all attività oggetto dell appalto. Copia delle polizze dovrà essere consegnata all Amministrazione Comunale prima della firma del contratto. Qualora le polizze, a seguito di verifiche d ufficio, non dovessero risultare adeguate all attività oggetto dell appalto e a quanto disposto dal presente articolo, il Concessionario è tenuto a renderle conformi a quanto richiesto dall Amministrazione Comunale. La mancata presentazione delle polizze nonché il mancato adeguamento entro i termini stabiliti comporta la decadenza dell aggiudicazione. Art.9 Prescrizioni. Il gestore è tenuto alla riparazione di eventuali strutture, attrezzature e manufatti installati nelle aree ludiche di cui alla tavola 1/3 del progetto preliminare fatta oggetto di concessione sollevando il Comune da qualsiasi onere e responsabilità a riguardo. A tal riguardo il Comune prima di autorizzare l installazione di qualsiasi struttura sulla pavimentazione concessa come area ludica, procederà in contraddittorio con il gestore a redigere apposito verbale di constatazione dello stato dei luoghi al fine di constatare le aree nello stato di fatto in cui si trovano prima dell installazione delle strutture. Si precisa altresì che le aree individuate nella tavola 1/3 del progetto preliminare sono costituite da pavimentazione in autobloccanti senza che sotto gli stessi vi siano platee o strutture in cemento armato. Qualsiasi responsabilità circa le strutture ludiche posate sono a totale carico del gestore. Il comune potrà a suo insindacabile giudizio procedere a fare eseguire ispezioni e verifiche da parte dei competenti enti, finalizzate ad accertare la corretta manutenzione delle strutture. Nelle aree ludiche è consentita la collocazione delle seguenti strutture: - giostrine per bambini chiuse; - trenini; - gonfiabili Le attrezzature ludiche dovranno essere poste in essere in modo che le stesse non pregiudichino la sicurezza degli utenti del parco, sia in orari diurni che notturni e pertanto dovranno essere sorvegliate ed eventualmente protette da strutture perimetrale che ne limitino l accesso alle stesse se non sotto la stretta sorveglianza del gestore delle stesse. L approvvigionamento dell energia elettrica, acqua, o altro necessarie per il funzionamento delle strutture ludiche sarà a totale carico del gestore. Non è consentito il sub appalto a terzi delle aree ludiche individuate nella planimetria 1/3 del progetto preliminare. Sarà cura dell aggiudicatario e gestore della struttura fornire, al Comune di Tribiano, contestualmente alla richiesta dell occupazione delle aree, la documentazione necessaria attestante la conformità della struttura alle norme vigenti e le adeguate certificazioni circa la sicurezza degli impianti. Art.10 Penalità. Il Comune di Tribiano applicherà le seguenti sanzioni per l inosservanza di: - Mancata presentazione della pratica edilizia nei tempi stabiliti e/o offerti da concorrente in sede di gara: 50,00 giornaliere; - Mancata ultimazione delle opere nei tempi stabiliti e/o offerti in sede di gara: 100,00 giornaliere; - Mancata apertura del chiosco: 100,00 giornaliere a decorrere dall inosservanza del presente capitolato d oneri; - La mancata pulizia delle aree indicate nell allegato B comporterà l applicazione di una penale di 50,00 giornaliere fatto salvo il sopraggiungere di avverse condizioni meteorologiche. Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del capitolato d oneri e del bando di gara ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune 5 di 7

6 contesterà formalmente gli addebiti assegnando un termine di sette giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni. Qualora il gestore/gestore non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravita dell inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore/gestore, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità, in misura variabile tra 50,00 e 1.000,00 a seconda della gravita di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Il termine di pagamento della penalità da parte del gestore e indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non sia rispettato, l ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionale. Art. 11 Pulizia delle aree. Su tutta l area destinata a parco dovrà essere eseguita con regolarità lo svuotamento dei cestini. Il gestore dovrà fare osservare al proprio personale le norme e i criteri per la raccolta differenziata dei rifiuti e ubicare nelle vicinanze del chiosco e nelle aree ludiche del individuate della planimetria 1/3 del progetto preliminare. I rifiuti raccolti in modo differenziato dovranno essere esposti secondo la tipologia nei giorni previsti per la raccolta porta a porta. L area dove ubicare i sacchi e/o cassonetti dovrà essere concordata con il Comune in modo da agevolare la raccolta da parte della ditta incaricata del servizio di igiene urbana e in modo da non deturpare o rendere poco fruibile o sicura la fruizione delle aree del parco. Il gestore è tenuto a provvedere con regolarità alla pulizia delle aree indicate nella planimetria allegato A provvedendo alla raccolta di qualsiasi rifiuto nei giorni di apertura dell attività commerciale. Tutte le attrezzature occorrenti alla pulizia e alla raccolta del materiale sono a carico del gestore. L'aggiudicatario sarà responsabile penalmente e civilmente di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero derivare alle persone ed alle proprietà per causa delle opere sia già eseguite e sia in corso di esecuzione. Qualora in conseguenza dei danni di cui sopra, sorgessero cause o liti, l'aggiudicatario dovrà sostenerle o sollevare comunque l Amministrazione da ogni responsabilità. Art.12 Manutenzione ordinaria. Il gestore dovrà provvedere all effettuazione di tutte le opere di manutenzione ordinaria che saranno necessarie per mantenere e/o ripristinare il buono stato di conservazione della struttura delle attrezzature, arredi ed impianti previsti ed affidati in concessione, anche in ottemperanza a norme sopravvenute, nonché ad assicurarne l ottimale funzionamento, provvedendo anche alla sostituzione degli stessi. Qualora si renda necessario adeguare la struttura o gli impianti a sopravvenute norme, il gestore ne darà tempestiva comunicazione al Comune di Tribiano, qualora le opere determinassero la chiusura prolungata dell attività. Per interventi di manutenzione ordinaria si intendono anche gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture delle strutture ed opere connesse realizzate e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici. In caso di malfunzionamento delle attrezzature e degli impianti il gestore dovrà provvedere a ripristinarne la funzionalità immediatamente e comunque nei tempi tecnici necessari. In caso di inadempimento circa gli obblighi sopra citati il Comune avrà la facoltà di provvedere direttamente, con rimborso di tutte le spese sostenute, purché ne dia contemporaneamente avviso al gestore e fatta salva l applicazione delle sanzioni e delle penali. Per la conduzione e gli interventi di manutenzione degli eventuali impianti di riscaldamento e degli impianti elettrici il gestore dovrà servirsi di ditta abilitata, che garantisca la certificazione ai sensi del D.M. 37 del 22 gennaio 2008 (Ministero per lo Sviluppo Economico) e s.m. e i. Il gestore può apportare a proprie spese modifiche migliorative agli impianti. Esse dovranno essere preventivamente concordate con l Amministrazione Comunale e subordinate all approvazione della stessa. Art.13 Manutenzione straordinaria. Spetta al Gestore la manutenzione straordinaria della struttura del chiosco-bar e di tutte le sue pertinenze interne ed esterne, degli arredi, attrezzature e impianti da lui installati nell ambito della concessione. Per manutenzione straordinaria si intendono le opere o le modifiche riguardanti il consolidamento, il rinnovamento sostanziale, la sostituzione di parti strutturali del chiosco e di tutte le sue pertinenze, la realizzazione o la sostituzione integrale delle attrezzature, arredi e degli impianti tecnologici. Il Gestore potrà realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria che ritenga necessari, previa autorizzazione dell Amministrazione Comunale e presentazione di idonea pratica edilizia a seconda della tipologia di intervento 6 di 7

7 e della normativa in vigore al momento della richiesta. A tal proposito nessuna richiesta di indennizzo il gestore potrà pretendere al Comune per il periodo di eventuale chiusura dei locali per interventi dallo stesso previsti o di adeguamento imposti da norme di settore. Art.14 Esecuzione dei lavori. Fermo restando quanto già stabilito all articolo 3 del presente capitolato d oneri ossia la presentazione di idonea pratica edilizia a firma di professionista abilitato all esercizio della professione comprensiva degli elaborati grafici previsti dalla normativa, comunicando quanto previsto dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i. nonché quanto previsto dalla L.R. 12/2005 e dai regolamenti comunali. Restano a carico del gestore tutte le comunicazioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia di edilizia, sicurezza su i luoghi di lavoro ecc. Il gestore è tenuto contestualmente alla presentazione della pratica edilizia, a presentare idonea documentazione prevista in materia di sicurezza ex legge 494 e successive modifiche o integrazione in moda definire le possibili interferenze, passaggi dei mezzi ecc. Resta inteso che la fornitura di energia elettrica, acqua e quanto altro necessario per l esecuzione delle opere dovrà essere a totale carico del gestore richiedendo pertanto agli enti gestori i necessari contatori di cantiere e attivando il coordinamento degli stessi per l ottenimento della posizione dei sottoservizi. Art.15 Risoluzione della convenzione L amministrazione comunale ha facoltà di risolvere la convenzione, ai sensi dell articolo 1456 C.C., e fatto salvo l eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi: abituale deficienza e negligenza nell espletamento degli obblighi previsti dal capitolato d oneri e dalla convenzione; eventi di frode, accertati dalla competente autorità giudiziaria; messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario; qualsiasi variazione rispetto alle specifiche di gestione definite dalla Convenzione non preventivamente concordata con l Amministrazione Comunale e da questa non autorizzata; violazione del divieto di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente l area, di conseguenza il chiosco-bar ivi insistente, oggetto della concessione per usi o finalità diverse da quelle convenute; violazione dell obbligo di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture, arredi, attrezzature, impianti, essenze arboree, nonché di tutto quanto oggetto della concessione; mancata realizzazione degli investimenti, interventi ed opere dichiarate nell offerta presentata in sede di gara; mancata messa in opera delle attrezzature e degli arredi dichiarati nell offerta presentata in sede di gara; La facoltà di risoluzione ipso jure e esercitata dall Amministrazione con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che il gestore abbia nulla a pretendere. Con la risoluzione del contratto sorge per l Amministrazione il diritto di affidare l area al secondo classificato nella procedura di gara. La risoluzione per inadempimento e l esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono il gestore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa e eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione. Art.16 DISPOSIZIONI FINALI Per quanto non contemplato nel presente Capitolato D oneri si rinvia alla normativa vigente. Tribiano, aprile 2015 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Abbiati dott. Marco 7 di 7

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