Sicurezza e Salute dei Lavoratori

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1 Segnalazioni Settore Attività amministrative e finanziarie per il Governo del territorio ottobre 2010 Sicurezza e Salute dei Lavoratori (ottobre 2010) Coordinatore per la sicurezza la Corte di giustizia europea, con la sentenzac-224/09 del 7 ottobre 2010, ha stabilito che nei lavori privati il coordinatore in materia di sicurezza e salute debba essere sempre nominato prima dell esecuzione dell intervento, anche quando in cantiere sia prevista una sola impresa e i lavori non sono soggetti al permesso di costruire. La normativa italiana non si basa sui rischi che i lavoratori possono correre, come fa la direttiva Ue, ma sul numero delle imprese, sull entità dei lavori e sul titolo abilitativi. Piani di sicurezza, nomina anticipata del coordinatore dopo la sentenza Ue il ministero ricorda la circolare: scegliere subito il professionista per l esecuzione; dopo la sentenza si è aperto il problema delle corrette procedure da adottare nel caso dei piani di sicurezza dei cantieri privati senza permesso di costruire al di sotto della soglia dei 100mila euro di lavori. Con la circolare 30/2009 si era spiegato come interpretare il comma 11 dell articolo 90 del DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 modificato dal D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106: anticipare la nomina del coordinatore dell esecuzione al momento dell affidamento della progettazione; ma per la Corte una circolare non ha sufficiente cogenza, sarà pertanto necessario modificare la norma.

2 DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Art. 90 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori 1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all articolo 15, in particolare: a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro (1). 1-bis. Per i lavori pubblici l attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista (2). 2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, prende in considerazione i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b) (3). 3. Nei cantieri in cui e' prevista la presenza di piu' imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione (4). 4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 (5). 5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o piu' imprese. 6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facolta' di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori. 7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere (6). 8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facolta' di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad o ad un lavoratore autonomo (7): a) verifica l'idoneita' tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalita' di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di 2

3 regolarita' contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII (8); b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonche' una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarita' contributiva, fatto salvo quanto previsto dall articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato (9); c) trasmette all amministrazione concedente, prima dell inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall articolo 16- bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b) (10) 10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, e' sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente (11). 11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori (12) (13). (1) Comma sostituito dall'articolo 59, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 3 agosto 2009, n (2) Comma inserito dall'articolo 59, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 3 agosto 2009, n (3) Comma modificato dall'articolo 59, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 3 agosto 2009, n (4) Comma modificato dall'articolo 59, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 3 agosto 2009, n (5) Comma modificato dall'articolo 59, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 3 agosto 2009, n (6) Comma modificato dall'articolo 59, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 3 agosto 2009, n (7) Alinea modificato dall'articolo 59, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 3 agosto 2009, n (8) Lettera modificata dall'articolo 59, comma 1, lettere h) ed i), del D.Lgs. 3 agosto 2009, n (9) Lettera modificata dall'articolo 59, comma 1, lettera l), del D.Lgs. 3 agosto 2009, n (10) Lettera sostituita dall'articolo 59, comma 1, lettera m), del D.Lgs. 3 agosto 2009, n (11) Comma modificato dall'articolo 59, comma 1, lettera n), del D.Lgs. 3 agosto 2009, n (12) Comma sostituito dall'articolo 39, comma 1, lettera a), della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008). (13) In riferimento al presente articolo vedi la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 29 ottobre 2009, n

4 (settembre 2009) le modifiche l asseverazione relative all adozione di modelli di organizzazione e gestione della sicurezza è una delle novità del D.lgs. 106/2009, che ha previsto anche la patente a punti (all articolo 27); torna l arresto per chi non valuta i rischi in cantiere, sarà possibile in caso di omessa valutazione nei cantieri con più imprese e con più di 200 uomini giorno i costi della sicurezza non sono assoggettabili a ribasso DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n. 106 Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante: «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», corredato delle relative note. (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 142/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 180 del 5 agosto 2009). (09A11463) (GU n. 226 del Suppl. Ordinario n. 177) DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n. 106 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (09G0119) (GU n. 180 del Suppl. Ordinario n. 142) DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU n. 101 del Suppl. Ordinario n. 108) (maggio 2009) Il coordinatore per l esecuzione è il vero garante del cantiere lo ha chiarito la quarta sezione penale della Cassazione con la sentenza n /2009; giro di vite sulla sicurezza nei cantieri, il coordinatore risponde sempre, in sede penale e civile, degli eventuali incidenti che si verificano. 4

5 (aprile 2009) D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e istruzioni Inail Con la Circolare Inail 12 marzo 2009 chiariti i tempi e modalità per la comunicazione annuale Piani sicurezza, tornano le soglie nello schema approvato in prima lettura l esonero per i cantieri sotto i 200 uomini/giorno il PSC dovrà essere redatto quando vi siano più imprese in cantiere e solo se l entità presunta raggiunge i 200 uomini/giorno, oppure siano previsti rischi particolari. In queste ipotesi non viene nominato il coordinatore per la progettazione e il fascicolo di cantiere viene redatto dal coordinatore per l esecuzione. Le sanzioni aumentano per i progettisti. (settembre 2008) Testo unico della sicurezza Il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, all articolo 304 abroga tutte le principali norme sulla sicurezza, meno il regolamento Dpr 222/2003 sui contenuti dei piani di sicurezza il documento anti-infortuni non sarà più richiesto nei cantieri minori, via l obbligo per chi costruisce con denuncia di inizio attività la nomina del coordinatore per la progettazione e preparazione del piano di sicurezza è coordinamento non è più obbligatoria in tutti i cantieri privati aperti con la Dia (art. 20, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 5

6 Provvedimenti dello Stato: DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n. 106 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (09G0119) (GU n. 180 del Suppl. Ordinario n. 142) DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU n. 101 del Suppl. Ordinario n. 108) DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007, n. 257 Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici). (GU n. 9 del ) LEGGE 24 Dicembre 2007, n. 244 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008). (GU n. 300 del 28 dicembre Suppl. Ordinario n. 285) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 Dicembre 2007 Esecuzione dell'accordo del 1 agosto 2007, recante: "Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro". (GU n. 3 del ) MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 12 Luglio 2007, n. 155 Regolamento attuativo dell'articolo 70, comma 9, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n Registri e cartelle sanitarie dei lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni. (GU n. 217 del ) LEGGE 3 Agosto 2007, n. 123 Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia. (GU n. 185 del 10 agosto 2007 ) DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 2006, n. 195 Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore). (GU n. 124 del ) 6

7 DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro. (GU n. 211 del 11 settembre 2006) CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PROVVEDIMENTO 26 gennaio 2006 Accordo tra il Governo e le regioni e province autonome, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. (Atto n. 2407). (GU n. 37 del ) Legge 18 aprile 2005, n. 62 Disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2004) (G.U. n. 96 del 27 aprile 2005) MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 3 novembre 2004 Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio. (G.U. n. 271 del 18 novembre 2004) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DIRETTIVA 24 marzo 2004 Misure finalizzate al miglioramento del benessere organizzativo nelle pubbliche amministrazioni. (G.U. n. 80 del 5 aprile 2004) LEGGE 29 luglio 2003, n. 229 Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. - Legge di semplificazione 2001 (G.U. n. 196 del 25 agosto 2003) Art. 7, LEGGE 3 febbraio 2003, n.14 Legge comunitaria (G.U. n. 31, del 7 febbraio 2003, Suppl. Ordinario n. 19) MINISTERO DELL'INTERNO, CIRCOLARE 1 marzo 2002, n.4 Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili (G.U. n. 131, del 6 giugno 2002) DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2002, n.25 Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (G.U. n. 57, del 8 marzo 2002) 7

8 Circolare 20 aprile 2001, n. 5/2001 Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, titolo VI, <uso delle attrezzature munite di videoterminali>. Articolo 21, L. 422/2000 D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CEE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro DECRETO 2 ottobre 2000 Linee guida d uso dei videoterminali Provvedimenti della Regione Piemonte: Deliberazione della Giunta Regionale 16 gennaio 2006, n Approvazione di linee guida per la notifica relativa a costruzione, ampliamento o adattamento di locali e di ambienti lavoro ex art. 48 DPR 303/56 (B. U. R. n. 6 del 9 febbraio 2006) 8

9 Sicurezza nei cantieri Provvedimenti dello Stato: DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n. 106 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (09G0119) (GU n. 180 del Suppl. Ordinario n. 142) DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU n. 101 del Suppl. Ordinario n. 108) LEGGE 3 Agosto 2007, n. 123 Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia. (GU n. 185 del 10 agosto 2007 ) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE CIRCOLARE 3 novembre 2006, n Articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 448, recante: «Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro». (GU n. 261 del 9 novembre 2006) LEGGE 4 agosto 2006, n. 248 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilascio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale. (GU n. 186 del 11 agosto Suppl. Ordinario n. 183). DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n. 223 Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale. (GU n. 153 del 4 luglio 2006) Art. 131, DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. (GU n. 100 del 2 maggio Suppl. Ordinario n. 107) 9

10 DECRETO LEGISLATIVO 8 luglio 2003, n. 235 Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori. (G.U. n. 198 del 27 agosto 2003) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 2003, n. 222 Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n (G.U. n. 193 del 21 agosto 2003) D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 e smi Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (G.U , n. 223, Supplemento ordinario) Provvedimenti della Regione Piemonte: Deliberazione della Giunta Regionale 19 febbraio 2007, n Approvazione del progetto sicurezza nei cantieri edili - anni 2007 e 2008 (Bollettino Ufficiale n. 12 del 22 marzo 2007) Deliberazione della Giunta Regionale 27 giugno 2006, n Approvazione del progetto sicurezza nei cantieri edili - anno 2006 (Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 29 del 20 luglio 2006 ) Deliberazione della Giunta Regionale 7 gennaio 2002, n Approvazione del progetto di sicurezza nei cantieri edili anno 2002 e del modello di monitoraggio e controllo nei cantieri edili (B.U.R. n. 4, 24 gennaio 2002) 10

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