REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

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1 COMUNE DI LEDRO Provincia di Trento REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 di data Entrato in vigore il IL SEGRETARIO GENERALE M.Flavia Brunelli IL SINDACO Giuliano Pellegrini 0

2 ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento contempla e disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio di cui al Capo II, articoli da 38 a 57, del Decreto Legislativo n.507 e successive modificazioni ed integrazioni. ART. 2 GESTIONE DEL SERVIZIO 1. Il Comune può scegliere se gestire direttamente la tassa di cui al presente Regolamento, ovvero affidarla a soggetto esterno (concessionario) ai sensi dell art. 53 del D.Lgs. n. 446/ Il concessionario è scelto tra i soggetti iscritti all Albo di cui all art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997, secondo le modalità di cui al Decreto Ministeriale n. 289/2000. ART. 3 FUNZIONARIO RESPONSABILE 1. Nel caso di gestione diretta il Comune designa un Funzionario cui sono attribuiti i poteri ed i compiti per l esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. 2. Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero dell Economia e delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina. 3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al presente articolo spettano al concessionario. Al concessionario stesso incombono inoltre gli obblighi previsti dal presente Regolamento, nonché la comunicazione al Ministero di cui al quarto comma del presente articolo. ART. 4 SOGGETTI PASSIVI DELLA TASSA 1. La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dell'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente occupata sottratta all'uso pubblico. ART. 5 OCCUPAZIONI SOGGETTE A TASSA 1. Conformemente a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, 1

3 nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune. 2. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi sovrastanti al suolo pubblico di cui al comma precedente con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa. 3. Non sono considerate occupazioni soggette a tassazione le soste inferiori all'ora. 4. La tassa si applica altresì alle occupazioni realizzate sui tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. 5. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune. 6. Per le occupazioni abusive il relativo trattamento tributario verrà stabilito in base alla configurazione oggettiva dell'occupazione stessa. ART. 6 TARIFFA PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA Per ciascuna occupazione la tassa è applicata secondo le tariffe di cui all allegato A) del presente regolamento. ART. 7 OCCUPAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE 1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee. a. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti. b. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno. 1. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggano per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20 per cento. ART. 8 GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA 1. Ai fini della graduazione della tassa a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche di cui al precedente art. 5 sono classificate in n. 2 categorie. La classificazione è quella prevista all allegato B) del presente regolamento ai sensi dell art. 42 comma 3, del D. Lgs , n. 507, e successive modificazioni e integrazioni. 2. La misura della tassa corrispondente alla seconda categoria viene ridotta del 10% rispetto a quella deliberata per la prima. 3. La tassa è comunque commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. 4. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. 2

4 5. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. 6. Le occupazioni temporanee di cui all'articolo 15 del presente regolamento, effettuate nell'ambito della stessa categoria prevista al precedente comma 1) ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato. 7. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati per le occupazioni sia temporanee che permanenti, verranno calcolate in regione del 10 per cento. ART. 9 ESENZIONI DALLA TASSA 1. A norma dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 507 sono esenti dal pagamento della tassa: a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Provincie, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1 - lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; b. le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per la pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza purché privi di qualsiasi messaggio pubblicitario, le aste delle bandiere; c. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati; d. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci; e. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima; f. le occupazioni di aree cimiteriali; 2. Ai sensi dell'articolo 3 comma 63 della L. n. 549/1995, sono parimenti esenti dal pagamento della tassa le occupazioni effettuate a mezzo di passi carrabili. ART. 10 RICHIESTA E RILASCIO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE 1. Le concessioni di occupazioni di cui al presente regolamento, sono subordinate all'osservanza delle norme qui contenute, delle norme e regolamento di polizia locale, di igiene ed edilizia e del codice della strada. 2. Esse sono sempre revocabili. 3. Le occupazioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi. 4. Chiunque intenda occupare in via permanente o temporanea il suolo pubblico, soprassuolo e sottosuolo di una pubblica area, o di area privata soggetta a servitù pubblica, deve farne 3

5 richiesta in carta legale al Sindaco. La domanda deve contenere le generalità complete, la residenza e il codice fiscale del richiedente, l ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell occupazione, le modalità dell uso, nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento, e a tutte le altre norme che l autorità comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà. 5. Qualora l occupazione comporti opere che rivestono carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con le relative misure, atti ad identificarne l opera stessa. Dovranno inoltre essere prodotti tutti i documenti che saranno richiesti ai fini dell esame e della decisione sull istanza. 6. La richiesta, dopo essere stata sottoposta al parere dei competenti uffici comunali, sarà esaminata dall autorità comunale competente, la quale accertata la sussistenza dei requisiti prescritti rilascerà apposito atto di concessione. 7. Nell atto di concessione o autorizzazione sono indicate: la durata dell occupazione, la misura dello spazio concesso e le condizioni alle quali è subordinata. 8. La concessione o autorizzazione non può essere né in parte né in toto ceduta o subconcessa dal titolare richiedente. 9. Può essere consentita la voltura a giudizio insindacabile dell'amministrazione comunale, previa domanda di cambiamento di intestazione. 10. In caso di presentazione di più domande per la stessa area, a parità di condizioni, la priorità di presentazione costituisce preferenza, così come la richiesta di titolari di negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante il negozio stesso, per l'esposizione della merce. 11. L'atto di concessione all'occupazione non implica da solo che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione all'occupazione, dovendo procurarsi a sua cura e responsabilità eventuali licenze ed autorizzazioni prescritte (commerciali, di pubblica sicurezza, edilizia, ecc.) e che a richiesta dovrà esibire. 12. In particolare, qualora richiesto dal tipo di occupazione l'amministrazione comunale potrà prevedere appositi canoni, cauzioni, nonché disciplinari ai sensi e termini di legge. ART. 11 REVOCA DI CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI 1. La revoca di concessioni o autorizzazioni concernente l'utilizzazione del suolo pubblico è sempre possibile e dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi, riferito all'eventuale periodo non usufruito. 2. Il Comune ha la facoltà di revocare le accordate concessioni quando le occupazioni arrechino disturbo alla circolazione dei veicoli o danni a terzi o per motivi di ordine pubblico. 3. In particolare la revoca viene disposta per i seguenti motivi: a. quando il concessionario o i suoi dipendenti tengano contegno offensivo alla decenza o arrechino disturbo alla quiete pubblica; b. quando il concessionario ceda ad altri l'uso dello spazio a lui assegnato senza l'autorizzazione dell'amministrazione comunale; c. quando il concessionario danneggi l'area avuta in concessione; 4. Il mancato pagamento della tassa dovuta per qualunque tipo di occupazione comporta, oltre l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, la revoca della concessione o autorizzazione, trascorsi 5 giorni dalla data di ricevimento della diffida di mancato 4

6 pagamento notificata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al titolare della concessione o autorizzazione. Nel caso di occupazione di aree adibite a pubblico mercato da parte di utenti che non abbiano ottenuto regolare atto autorizzativo, il mancato pagamento comporterà l immediato allontanamento dallo stesso. 5. Comporta altresì la revoca della concessione o autorizzazione il mancato rispetto o adeguamento alle norme previste dai regolamenti comunali vigenti. ART. 12 DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA 1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 4 del presente regolamento, devono presentare apposita denuncia entro trenta giorni dalla data del rilascio dell'atto di concessione e, comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli all'uopo predisposti dagli uffici comunali competenti; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivo dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato del versamento deve essere allegato alla denuncia ed i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa. 2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di conto corrente postale all'uopo predisposto. 3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a messo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero direttamente presso la Tesoreria comunale con modalità che verranno stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario anche mediante conto corrente postale, con arrotondamento all euro per difetto se la frazione non è superiore ai 50 centesimi o per eccesso se è superiore. 4. Per le occupazioni di cui all'art. 15 del presente regolamento, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo. 5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 3 del presente articolo, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione comunale, il pagamento della tassa può essere effettuato senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto. Lo stesso, da parte del soggetto passivo dovrà essere effettuato direttamente al personale incaricato della riscossione, sia dipendente del Comune che incaricato dalla concessionaria in caso di gestione appaltata, il quale provvederà a rilasciare regolare quietanza 5

7 distaccandola da apposito bollettario numerato contenente copia originale e la figlia che rimarrà attaccata al bollettario stesso. 6. Sono escluse dall'obbligo della denuncia e dalla compilazione del previsto modello di versamento, di cui al comma 3 del presente articolo, le occupazioni poste in essere in occasione di fiere, festeggiamento e mercati. Per tali fattispecie la riscossione avverrà in forma diretta ai sensi del comma precedente. ART. 13 OCCUPAZIONI PERMANENTI: COMMISURAZIONE 1. L a tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. 2. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle misure di tariffa stabilite. 3. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta del 50%. 4. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta al 30%. ART. 14 AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati. ART. 15 OCCUPAZIONI DI SOPRASSUOLO E SOTTOSUOLO 1. Le occupazioni del soprassuolo e sottosuolo di cui all art. 46 del D. L.gs. 507/1993 sono tassate con i criteri indicati nei seguenti commi. 2. La tassa per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, è determinata forfettariamente in base al numero di utenze relative a ciascuna azienda, di erogazione del pubblico servizio, per ciascun servizio erogato, così come riportato nell allegato A) del presente regolamento. 3. Per l occupazione permanente con seggiovie e funivie è dovuta nella misura stabilita nell allegato A) del presente regolamento, come da art. 47 comma 3 del D. Lgs. 507/1993. ART. 16 DISTRIBUTORI DI CARBURANTI 1. Per l impianto ed esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo comunale, è dovuta una tassa annua di cui all allegato A) del presente regolamento, con l applicazione dei criteri indicati nell art. 48, commi da 1 a 6, del D. Lgs. n. 507/

8 ART. 17 APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI 1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annua nella misura indicata nell allegato A) del presente regolamento, con l applicazione dei criteri indicati all'art. 48, comma 7, del D. Lgs n. 507/1993. ART. 18 CONCESSIONI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE IN GENERE 1. Per ottenere la concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico o privato soggetto a servitù di pubblico passaggio si osservano le modalità di cui all'articolo n. 10 del presente regolamento. 2. In ogni caso i concessionari sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia municipale e della circolazione stradale, nonché gli ordini del servizio di vigilanza urbana nei riguardi della disciplina del collocamento delle merci, dei materiali e dei banchi di vendita nei pubblici mercati e fiere. 3. Nessun diritto di preferenza può essere invocato dai vari richiedenti, salvo per i negozianti per la concessione dello spazio antistante il proprio esercizio. 4. La concessione si intende ad ogni effetto precaria e come tale sempre revocabile, ne è vietata la subconcessione. ART. 19 OCCUPAZIONI TEMPORANEE: DISCIPLINA E TARIFFE 1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste all'art. 8 del presente regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. 2. L occupazione di durata non inferiore a 15 giorni comporta l applicazione della tariffa ridotta del 50%. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente comporta la stipula di apposita convenzione, con pagamento anticipato, e la riduzione della tariffa del 50 per cento. Le due riduzioni non sono cumulabili tra loro. 3. Per occupazioni di durata inferiore alle dodici ore giornaliere si applica la tariffa giornaliera ridotta del 30%. Per le occupazioni superiori alle dodici ore giornaliere si applica la tariffa intera a giorno a metro quadro. 4. Per le occupazioni di tende e simili, la tariffa è ridotta al 30%. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime. 5. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere o festeggiamenti, la tariffa di cui al precedente comma 3 è aumentata del 50%, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante. 7

9 6. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa di cui al comma 3 del presente articolo è ridotta dell'80%. 7. Per le occupazioni temporanee di cui all articolo 46 del D. Lgs. 507/1993, la tariffa è ridotta del 50%. 8. Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa di cui al comma 3 del presente articolo è ridotta dell'80%. 9. Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate, la tassa va determinata con tariffa ordinaria. 10. Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi o da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, la tariffa è ridotta del 50%. 11. Per le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta del 50%. 12. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia risultano ridotte del 50%. ART. 20 ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONI COATTIVE 1. Gli accertamenti, i rimborso e le riscossioni coattive vengono effettuati seguendo le procedure indicate all'art. 51 del D.Lgs , n ART. 21 SANZIONI E INTERESSI 1. Per i casi di omessa o infedele denuncia si applicano le sanzioni previste dall articolo 53 del D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni. 2. Per i casi di omesso, tardivo o parziale versamento si applicano le sanzioni previste dall articolo 13 del D. Lgs. 471/ Sulle somme dovute a titolo di tassa gli interessi si applicano nella misura e con le modalità previste dalla normativa vignte. ART. 22 RINVIO AD ALTRE DISPOSIZINI 1. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel D. Lgs , n. 507, nonché alle speciali norme vigenti in materia. 8

10 ALLEGATO A) TASSA PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE TARIFFE (Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs , n. 507) OCCUPAZIONI PERMANENTI (Art ) Tariffa base occupazioni suolo Area categoria 1 Area categoria 2 20,00 18,00 - Per le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta del 50%. - Per le occupazioni con tende fisse o retrattili, la tariffa è ridotta al 30% (riduzione del 70%). - Per le occupazioni con condutture cavi e impianti di erogazione di pubblici servi la tariffa è di 0,775.per ciascuna utenza (tariffa annualmente rivalutata in base all indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato al 31 dicembre dell anno precedente), in ogni caso l ammontare complessivo non può essere inferiore ad 516,46. Occupazione con seggiovie o funivie Area categoria 1 Area categoria 2 - fino ad un massimo di 5 km lineari 80,00 72,00 - maggiorazione per ogni km o frazione superiore a km 5 12,00 10,80 Distributori di carburante Tariffa da applicarsi in relazione alla superficie occupata Area categoria 1 Area categoria 2 35,00 31,50 Area categoria 1 Area categoria 2 Apparecchi automatici distribuzione tabacchi Tassa annuale per apparecchio 12,00 10,80 9

11 OCCUPAZIONI TEMPORANEE (Art ) Area categoria 1 Area categoria 2 Tariffa base giornaliera 1,11 1,00 Fascia Oraria: - occupazione di durata inferiore alle 12 ore: riduzione del 30% - occupazione di durata superiore alle 12 ore: tariffa intera - Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta del 50%. - Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30% (riduzione del 70%). - Per le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta del 50%. - Per le occupazioni in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50%. - Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, la tariffa è ridotta del 50%. - Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è ridotta dell 80%. - Le tariffe per le occupazioni per i fini di cui all articolo 46 del D. Lgs. 507/1993 (occupazioni di sottosuolo e soprassuolo) sono ridotte del 50%. - Per le occupazioni realizzate per l esercizio dell attività edilizia, la tariffa è ridotta del 50%. - Per le manifestazioni politiche, culturali, sportive, religiose, la tariffa è ridotta dell 80%. - Per le occupazioni di durata non inferiore a 30 giorni o che si verifichino con carattere ricorrente, per le quali è disposta la riscossione mediante convenzione, la tariffa è ridotta del 50%. Area categoria 1 Area categoria 2 Occupazione di carattere temporaneo di cui all articolo 47 comma 5 (soprassuolo e sottosuolo) Fino a km lineari 1 e di durata 15,00 13,50 non superiore ai 30 giorni a) per le occupazioni superiori al km lineare, la tariffa è aumentata del 50%; b) per le occupazioni di durata superiore ai 30 giorni fino ai 90 giorni la tariffa è maggiorata del 30%; c) per le occupazioni di durata superiore ai 90 giorni fino ai 180 giorni la tariffa è maggiorata del 50%; d) per le occupazioni di durata superiore ai 180 giorni la tariffa è maggiorata del 100%. 10

12 ALLEGATO B) TASSA PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE CLASSIFICAZIONE STRADE E AREE PUBBLICHE 1^ CATEGORIA: Sono classificate in questa categoria le strade e aree pubbliche che si trovano all interno del perimetro del centro storico come definiti dai rispettivi piani regolatori ( in allegato gli estratti dei vari piani regolatori). 2^ CATEGORIA: Sono classificate in questa categoria le strade e aree pubbliche che si trovano al di fuori del perimetro centro storico come definiti dai rispettivi piani regolatori 11

13 INDICE Art. 1 Oggetto del Regolamento pag. 1 Art. 2 Gestione del servizio pag. 1 Art. 3 Funzionario Responsabile pag. 1 Art. 4 Soggetti passivi della tassa pag. 1 Art. 5 Occupazioni soggette a tassa pag. 1 Art. 6 Tariffa per l applicazione della tassa pag. 2 Art. 7 Occupazioni permanenti o temporanee pag. 2 Art. 8 Graduazione e determinazione della tassa pag. 2 Art. 9 Esenzioni dalla tassa pag. 3 Art. 10 Richiesta e rilascio della concessione o dell autorizzazione pag. 3 Art. 11 Revoca di concessione o autorizzazione pag. 4 Art. 12 Denuncia e versamento della tassa pag. 5 Art. 13 Occupazioni permanenti: commisurazione pag. 6 Art. 14 Autovetture per trasporto pubblico pag. 6 Art. 15 Occupazioni di soprassuolo e sottosuolo pag. 6 Art. 16 Distributori di carburanti pag. 6 Art. 17 Apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi pag. 7 Art. 18 Concessioni per occupazioni temporanee in genere pag. 7 Art. 19 Occupazioni temporanee: disciplina e tariffe pag. 7 Art. 20 Accertamenti, rimborsi e riscossioni coattive pag. 8 Art. 21 Sanzioni e interessi pag. 8 Art. 22 Rinvio ad altre disposizioni pag. 8 ALLEGATO A) TOSAP TARIFFE pag. 9 ALLEGATO B) TOSAP CLASSIFICAZIONE STRADE E AREE PUBBLICHE pag

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