REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA
|
|
- Lucia Franceschini
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Pubblicata il 11/10/2016 N /2016REG.PROV.COLL. N /2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA ai sensi degli artt. 38 e 60 c.p.a. sul ricorso numero di registro generale 4838 del 2016, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall Avvocato Tiziana Sangiovanni (C.F. SNGTZN64P55G702H), domiciliato ai sensi dell art. 25 c.p.a. presso la Segreteria della III Sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13; contro Ministero dell Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall Avvocatura Generale dello
2 Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; per la riforma della sentenza breve del T.A.R. LAZIO ROMA, Sez. II quater, n /2015, resa tra le parti, concernente il trasferimento in Norvegia quale Stato competente a esaminare istanza di protezione internazionale visti il ricorso in appello e i relativi allegati; visto l atto di costituzione in giudizio del Ministero dell Interno; viste le memorie difensive; visti tutti gli atti della causa; relatore nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2016 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi per l odierno appellante l Avvocato Tiziana Sangiovanni e per il Ministero dell Interno l Avvocato dello Stato Maria Vittoria Lumetti; sentite le stesse parti ai sensi dell art. 60 c.p.a.; 1. L odierno appellante -OMISSIS-, nato in Pakistan, ha impugnato avanti al T.A.R. per il Lazio il provvedimento n. IT A del 9 aprile 2015, emesso dal Ministero dell Interno Dipartimento per le Libertà Civili e l Immigrazione Direzione Centrale dei Servizi Civili e l Immigrazione e l Asilo Unità di Dublino, notificato il 14 luglio 2015, con il quale è stato disposto il suo trasferimento in Norvegia, quale Stato competente
3 a pronunciarsi sulla sua domanda di protezione internazionale, e ne ha chiesto, previa sospensione, l annullamento Si è costituito in giudizio il Ministero dell Interno, per resistere al ricorso Con sentenza n del 27 novembre 2015, il T.A.R. per il Lazio ha respinto il ricorso, compensando le spese di lite. 2. Avverso tale sentenza l interessato ha proposto appello, chiedendone, previa sospensione, la riforma, con conseguente accoglimento del ricorso proposto in primo grado, anche in relazione ai motivi di ricorso non esaminati dal primo giudice Si è costituito il Ministero dell Interno per resistere all avversario gravame Nella camera di consiglio del 30 agosto 2016, fissata per l esame della domanda sospensiva, il Collegio, ritenuto di poter decidere la controversia anche nel merito, ai sensi dell art. 60 c.p.a., e sentite sul punto le parti, che nulla hanno eccepito, ha trattenuto la causa in decisione. 3. L appello è infondato e deve essere respinto. 4. Con un primo motivo (pp. 4-9 del ricorso), l odierno appellante lamenta che l accettazione della richiesta, da parte della Norvegia, è avvenuta il 3 marzo 2015 e che, in applicazione dell art. 29, par. 1, del Regolamento UE n. 604/2013 il suo trasferimento sarebbe dovuto avvenire entro sei mesi dall accettazione e, cioè, entro il 3 settembre 2015, mentre il verbale di notifica allegato al provvedimento n. IT del Ministero dell Interno lo ha obbligato a presentarsi alla
4 Questura di Bari il 15 settembre 2015 per l avvio delle procedure relative al trasferimento Sarebbe stato così violato, ad avviso dell appellante, il termine perentorio di sei mesi decorrente dall accettazione di altro Stato, sicché la competenza ad esaminare la domanda di protezione internazionale si sarebbe radicata in capo allo Stato italiano Il motivo è destituito di fondamento Il provvedimento n. IT , emesso dal Ministero dell Interno e qui impugnato, ha disposto, espressamente, il trasferimento dell appellante in Norvegia entro sei mesi dall accettazione della richiesta, rispettando il termine perentorio di sei mesi previsto dall art. 29, par. 1, del Regolamento UE n. 604/ Come ha correttamente osservato il T.A.R. nella sentenza qui impugnata, la diversa circostanza dell obbligo di presentazione per il 15 settembre 2015 presso la Questura di Bari è estranea al provvedimento impugnato, essendo contenuta nel successivo verbale di notifica, sicché circostanze estranee e successive al suo contenuto non possono trasformarsi in altrettanti motivi di illegittimità di questo Né può ritenersi, come deduce l appellante (p. 4 del ricorso), che in tale modo fissando, cioè, l obbligo di presentazione al 15 settembre 2015 l Amministrazione abbia inteso rinunciare implicitamente all esecutività del provvedimento qui contestato né, ancor meno, al rispetto del termine perentorio da esso fissato.
5 4.6. Peraltro, l appellante aveva comunque impugnato il provvedimento adottato dal Ministero dell Interno, chiedendone la sospensione, poi decisa dal T.A.R. Lazio, ai sensi dell art. 60 c.p.a., unitamente al merito con la sentenza qui gravata, sicché il termine di sei mesi non poteva ritenersi decorso nelle more della decisione cautelare, ai sensi dell art. 29, par. 2, del Regolamento UE n. 604/ Ne segue, quindi, l infondatezza, anche per le ragioni esposte, della censura qui proposta. 5. Non risulta fondata nemmeno la seconda censura (pp. 9-10), secondo cui la Norvegia non sarebbe un «Paese sicuro», perché «sarebbe noto che il nuovo Governo norvegese, per non deludere l elettorato, avrebbe iniziato a prendere provvedimenti per il programma politico presentato contro l immigrazione» La censura è infondata perché, come pure ha osservato il T.A.R. nella sentenza impugnata, il livello di protezione nei confronti degli aspiranti al riconoscimento alla protezione internazionale in Norvegia si può considerare elevato, non essendo state adottate dalle competenti autorità europee alcuna determinazione sul punto La censura, dunque, deve essere respinta. 6. Quanto alla terza censura (pp del ricorso), con la quale l appellante, lamentando la violazione dell art. 112 c.p.c., deduce che il primo giudice non si sarebbe pronunciato sugli altri motivi di censura dedotti in primo grado, rileva il Collegio che effettivamente il T.A.R. non si è pronunciato espressamente su tutti i motivi del ricorso di primo grado.
6 6.1. Pertanto, essi vanno esaminati in questa sede, in quanto riproposti con l atto d appello Deve infatti rilevarsi, quanto a ciascuno di essi, che: - il primo (pp del ricorso) è infondato, perché non vi sono presupposti per applicare la clausola di sovranità, rimessa, del resto, al discrezionale apprezzamento delle autorità nazionali, non emergendo elementi tali da far ritenere che il trasferimento dell appellante in Norvegia lo esporrebbe a gravi violazioni dei suoi diritti per l applicazione, da parte di tale Stato, di trattamenti inumani o degradanti, né essendovi prova che in Norvegia la condizione dei richiedenti asilo sia pari a quella carceraria; - il secondo (pp del ricorso) è pure infondato, perché da notizie di stampa riportate sul web e selezionate dall appellante - non è possibile desumere obiettivi elementi circa le effettive condizioni dei richiedenti asilo in Norvegia, né giungere alla conclusione che queste sarebbero analoghe a quelle della popolazione carceraria; - il terzo (pp del ricorso) è parimenti infondato, essendo stato il provvedimento regolarmente tradotto al richiedente asilo, perché il verbale di notifica attesta che esso «è stato redatto alla costante presenza dell interprete di lingua - OMISSIS- [ ]in servizio presso questo Ufficio, il quale ha provveduto oralmente all intera traduzione del provvedimento, e che l interessato ha ben compreso il contenuto» e detto verbale, contenente tale affermazione, è stato sottoscritto dallo straniero, dal traduttore e dall ufficiale di pubblica sicurezza,
7 facendo prova dell avvenuta traduzione e comprensione del testo sino a querela di falso; - il quarto (pp del ricorso) è infondato perché, per le ragioni sin qui esposte, non vi sono ragioni né elementi per ritenere che la Norvegia sottoponga i richiedenti asilo a condizioni di restrizione analoghe a quelle dei detenuti, integranti un trattamento inumano o degradante, né è suffragata da alcuna prova l asserzione secondo cui l appellante avrebbe subito in Norvegia una sorta di detenzione, «subendo violenze fisiche e psicologiche» (p. 16 del ricorso); - anche il quinto (pp del ricorso) va respinto, perché la lunga permanenza del richiedente in Italia un anno non può costituire ragione per non applicare le rigorose procedure previste in materia, le quali comportano un ragionevole tempo di attesa per il richiedente stesso, a lui del resto ben noto. 7. In conclusione l appello deve essere respinto, con conferma, anche per le ragioni esposte, del dispositivo della sentenza qui impugnata. 8. Le spese del presente grado di giudizio, considerata la situazione del richiedente asilo sin qui esaminata, possono essere interamente compensate tra le parti Rimane comunque definitivamente a carico dell odierno appellante, per la sua soccombenza, il contributo unificato corrisposto per la proposizione del gravame. P.Q.M.
8 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull appello n del 2016, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l effetto, conferma anche ai sensi di cui in motivazione la sentenza impugnata. Compensa interamente tra la parti le spese del presente grado di giudizio. Pone definitivamente a carico del signor -OMISSIS- il contributo unificato corrisposto per la proposizione dell appello. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all art. 52, comma 1, del d. lgs. n. 196 del 2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l appellante. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2016, con l intervento dei magistrati: Luigi Maruotti, Presidente Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere Giulio Veltri, Consigliere Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore Stefania Santoleri, Consigliere L'ESTENSORE Massimiliano Noccelli IL PRESIDENTE Luigi Maruotti IL SEGRETARIO
ha pronunciato la presente
Pubblicato il 15/05/2017 N. 02272/2017REG.PROV.COLL. N. 00200/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
Dettagliha pronunciato la presente
Pubblicato il 10/10/2017 N. 04695/2017REG.PROV.COLL. N. 09433/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA
Pubblicata il 20/10/2016 N. 04386/2016REG.PROV.COLL. N. 03195/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA
N. 03089/2016REG.PROV.COLL. N. 02915/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt.
Dettaglicontro per la riforma
N. 01235/2013REG.PROV.COLL. N. 04573/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO n. 3456 /2006 Reg.dec. n. 7501/2005 Reg.Ric. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso
Dettagliha pronunciato la presente
Torna alla pagina precedente N. 00032/2016REG.PROV.COLL. N. 09950/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato
Dettaglisul ricorso numero di registro generale 7401 del 2015, proposto da:
N. 03380/2016REG.PROV.COLL. N. 07401/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
N. 01072/2015REG.PROV.COLL. N. 00922/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
Dettagliha pronunciato la presente
N. 05110/2015REG.PROV.COLL. N. 07937/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt.
Dettaglidella sentenza del T.A.R. per la Toscana, Sez. II, n. 1895/2014, resa tra le parti, concernente un diniego di emersione dal lavoro irregolare;
Pubblicato il 24/11/2016 N. 04933/2016REG.PROV.COLL. N. 05591/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA
Pubblicata il 11/10/2016 N. 04192/2016REG.PROV.COLL. N. 04870/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato
Dettagliha pronunciato la presente
N. 10846/2015 REG.PROV.COLL. N. 06501/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato
DettagliFNOMCeO. Valore legale della certificazione medica. Marcello Fontana-Ufficio Legislativo FNOMCeO
FNOMCeO Valore legale della certificazione medica Consiglio di Stato Sentenza n. 4933/16 Valore legale della certificazione medica - Una certificazione medica proveniente da un professionista privato,
DettagliSentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.
N. 02675/2012 REG.PROV.COLL. N. 02171/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
N. 00730/2016 REG.PROV.COLL. N. 00132/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettagliha pronunciato la presente ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
N. / REG.PROV.COLL. ha pronunciato la presente ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
DettagliSentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.
N. 02623/2012 REG.PROV.COLL. N. 00111/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA
Pubblicata il 18/10/2016 N. 04352/2016REG.PROV.COLL. N. 04247/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
N. 00835/2016 REG.PROV.COLL. N. 00662/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria.
N. 00510/2015 REG.PROV.COLL. N. 00912/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA
N. 09455/2009 REG.SEN. N. 07207/2007 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la
DettagliEsame avvocato, plagio, annullamento prove
Esame avvocato, plagio, annullamento prove Autore: Matranga Alfredo In: Magistratura amministrativa Non va annullato il compito che riporta brani presi da testi dei quali non era ammessa la consultazione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA
N. 04863/2015REG.PROV.COLL. N. 01743/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA ex
Dettagliha pronunciato la presente
1 di 5 N. 04341/2015REG.PROV.COLL. N. 02746/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
N. 00727/2016 REG.PROV.COLL. N. 00251/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) contro
N. 01037/2011REG.PROV.COLL. N. 00505/2006 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
DettagliAutore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative
Trattativa privata dopo un gara pubblica andata deserta: il fatto che sia pervenuta una sola offerta, è motivo sufficiente per legittimare la sospensione della procedura da parte dell amministrazione e
DettagliISSN Pubblicato dal 12/01/2016
ISSN 1127-8579 Pubblicato dal 12/01/2016 All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/37691-consiglio-di-stato-iii-sezione-pres-lignani-estungari-ordinanza-23-dicembre-2015-n-5725-avv-contro-ministero-dell-interno-avvocaturastato
Dettagliha pronunciato la presente
N. 01777/2013REG.PROV.COLL. N. 06079/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
Dettagliha pronunciato la presente
Pubblicato il 20/09/2017 N. 09838/2017 REG.PROV.COLL. N. 00064/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
N. 00164/2016 REG.PROV.COLL. N. 00231/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) ha
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
N. 00982/2016 REG.PROV.COLL. N. 01472/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00696/2012 N. 03142/2010 REG.PROV.COLL. REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha pronunciato la presente (Sezione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
Pubblicata il 15/12/2016 N. 00719/2016 REG.PROV.COLL. N. 00594/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliStranieri e permesso di soggiorno
Stranieri e permesso di soggiorno Autore: sentenza In: Tanto il rilascio, quanto il rinnovo, del premesso di soggiorno in favore del cittadino straniero richiedono la verificabile sussistenza di precisi
Dettagliha pronunciato la presente
1 di 7 N. 02139/2013 REG.PROV.COLL. N. 02702/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00543/2010 REG.DEC. N. 10618/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente DECISIONE Sul ricorso
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
Pubblicata il 27/09/2016 N. 01259/2016 REG.PROV.COLL. N. 00273/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
Pubblicata il 27/09/2016 N. 01176/2016 REG.PROV.COLL. N. 00746/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)
N. 00026/2016 REG.PROV.COLL. N. 10892/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente
Dettagliha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;
Pubblicato il 27/09/2016 N. 01397/2016 REG.PROV.COLL. N. 00815/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA
Pubblicato il 29/08/2017 N. 04104/2017REG.PROV.COLL. N. 09443/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)
N. 00434/2016 REG.PROV.COLL. N. 00658/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA. in sede giurisdizionale SENTENZA
Pubblicato il 26/09/2016 N. 00329/2016REG.PROV.COLL. N. 00290/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.
N. 00723/2015REG.PROV.COLL. N. 09652/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
Dettagliha pronunciato la presente
Giustizia Amministrativa (https: /www.giustizia-amministrativa.it/) Indietro Pubblicato il 20/07/2018 N. 03424/2018 REG.PROV.CAU. N. 07879/2017 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Consiglio di Stato in sede
DettagliPubblico impiego e irrilevanza delle mansioni superiori
Pubblico impiego e irrilevanza delle mansioni superiori Autore: Redazione In: Nel pubblico impiego le mansioni svolte dal dipendente che siano superiori rispetto a quelle dovute sulla base del provvedimento
Dettagliha pronunciato la presente
N. 01417/2010 06108/2006 REG.SEN. REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha pronunciato la presente (Sezione Seconda
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) DECISIONE
N. 04538/2010 REG.DEC. N. 00469/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente DECISIONE
Dettagliha pronunciato la presente
N. 07094/2011 REG.PROV.COLL. N. 04328/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente
DettagliPubblicato il 13/12/2016 N. 05229/2016REG.PROV.COLL. N. 07769/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 01284/2015 REG.PROV.COLL. N. 01077/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
Pubblicata il 16/12/2016 N. 03003/2016 REG.PROV.COLL. N. 03536/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) ha pronunciato
Dettagliha pronunciato la presente
Pubblicato il 19/09/2016 N. 09831/2016 REG.PROV.COLL. N. 08425/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA.
N. 02718/2015REG.PROV.COLL. N. 05950/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
DettagliSentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.
N. 02818/2012 REG.PROV.COLL. N. 00326/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia. Giulia.
N. 00195/2016 REG.PROV.COLL. N. 00157/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) ha pronunciato la
DettagliConcessione della cittadinanza italiana e vaglio del giudice amministrativo
Concessione della cittadinanza italiana e vaglio del giudice amministrativo Autore: sentenza In: Fermo restando che ai sensi dell art. 9 legge n. 91 del 1992 il provvedimento di concessione della cittadinanza
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA
N. 00734/2017REG.PROV.COLL. N. 05817/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
N. 00688/2015 REG.PROV.COLL. N. 00735/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettagliha pronunciato la presente
Torna alla pagina precedente N. 02681/2016REG.PROV.COLL. N. 02838/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato
Dettagliha pronunciato la presente SENTENZA
N. 01752/2016REG.PROV.COLL. N. 00667/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt.
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
N. 01575/2015 REG.PROV.COLL. N. 01011/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliRevoca attestazione SOA
Revoca attestazione SOA CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 28 ottobre 2010, Sentenza n. 7646 APPALTI Revoca attestazione SOA Possesso dei requisiti False attestazione Non imputabilità della falsità all impresa
DettagliLe Tre Province Soc. Coop. Edilizia, non costituita in giudizio;
Pubblicato il 26/04/2017 N. 00679/2017 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)
N. 00382/2016 REG.PROV.COLL. N. 00067/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA. contro. per la riforma
N. 06560/2012REG.PROV.COLL. N. 07961/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
DettagliScritto da Valentina Magnano Sabato 07 Maggio :51 - Ultimo aggiornamento Lunedì 09 Maggio :57
N. 01679/2016REG.PROV.COLL. N. 07743/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
N. 00733/2016 REG.PROV.COLL. N. 00348/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettagliha pronunciato la presente
N. 06131/2016 REG.PROV.COLL. N. 00857/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato
DettagliPermesso di soggiorno - ricorso gerarchico - silenzio rigetto - legittimità. (T.A.R. Lazio - Roma, sez. I ter, , n. 7453)
Permesso di soggiorno - ricorso gerarchico - silenzio rigetto - legittimità. (T.A.R. Lazio - Roma, sez. I ter, 7.6.2019, n. 7453) Il rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, motivato
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) SENTENZA.
Consiglio di Stato, Sez. IV, 05.02.2015 n. 558 Materia: indennità trasferimento - prescrizione R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Dettaglicontro per l annullamento, ha pronunciato la presente
N. 04039/2012 REG.PROV.COLL. N. 02955/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha pronunciato
DettagliDecurtazione dei punti della patente e tutela giurisdizionale
Decurtazione dei punti della patente e tutela giurisdizionale Autore: sentenza In: La decurtazione dei punti della patente rappresenta una sanzione amministrativa conseguente alla violazione di norme sulla
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA.
N. 06786/2011REG.PROV.COLL. N. 07595/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
N. 00430/2016 REG.PROV.COLL. N. 00368/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 00827/2013 REG.PROV.COLL. N. 00695/2001 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) DECISIONE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A N.2183/2009 Reg. Dec. N. 7147 Reg. Ric. Anno 2000 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA
N. 05248/2015REG.PROV.COLL. N. 03822/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
Pubblicato il 08/11/2016 N. 01245/2016 REG.PROV.COLL. N. 00769/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 09036/2013 REG.PROV.COLL. N. 06925/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
N. 00277/2016 REG.PROV.COLL. N. 00089/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
Pubblicato il 08/11/2016 N. 01612/2016 REG.PROV.COLL. N. 01931/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliInteresse a ricorrere ad una procedura pubblica
Interesse a ricorrere ad una procedura pubblica Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative L'esclusione, debitamente motivata costituisce di per sé lesione indipendentemente dall'esito della gara
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
N. 00001/2016 REG.PROV.COLL. N. 00740/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente ORDINANZA
N. 01965/2017 REG.PROV.COLL. N. 03683/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso in opposizione proposto
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA
N. 01408/2016 REG.PROV.COLL. N. 01168/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha pronunciato la presente ex
DettagliN /2016REG.PROV.COLL. N /2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato
N. 03347/2016REG.PROV.COLL. N. 00988/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
DettagliN /2016REG.PROV.COLL. N /2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato
N. 03347/2016REG.PROV.COLL. N. 00988/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
N. 00233/2016 REG.PROV.COLL. N. 05959/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliN /2015 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00427/2015 REG.PROV.COLL. N. 00809/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliN. 01002/2013REG.PROV.COLL. N. 09835/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) SENTENZA ha pronunciato
DettagliVisto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor ; Visti tutti gli atti della causa;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente DECISIONE Sul ricorso numero di registro generale
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA
Pubblicata il 10/10/2016 N. 04168/2016REG.PROV.COLL. N. 04113/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 6 N. 00049/2014 REG.PROV.COLL. N. 01759/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha
Dettagliha pronunciato la presente
1 di 5 24/01/2013 8.20 N. 00086/2013REG.PROV.COLL. N. 02095/2008 REG.RIC. ha pronunciato la presente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
Dettagli