Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Provincia di Pordenone. Comune di SPILIMBERGO R E G OLAMENTO PER LA GESTIONE DEI

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1 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Provincia di Pordenone Comune di SPILIMBERGO R E G OLAMENTO PER LA GESTIONE DEI R I F I U T I U R B A N I E A S S I M I L A T I (Redatto ai sensi dell art. 198 comma 2 del D. Lgs 152/2006) (Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del.) (Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del.) 1

2 INDICE TITOLO I Principi generali Capitolo 1 Disposizioni generali ART. 1. Campo di applicazione ART. 2. Finalità e obiettivi ART. 3. Competenze del Comune ART. 4. Definizioni ART. 5. Disposizioni relative alla raccolta degli imballaggi Capitolo 2 Assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani ART. 6. Criteri di Assimilazione ART. 7. Elenco rifiuti assimilati ai rifiuti urbani per qualità ART. 8. Limiti di assimilabilità per quantità ART. 9. Assimilabilità dei rifiuti sanitari Capitolo 3 Particolari categorie di rifiuti ART. 10. Rifiuti cimiteriali ART. 11. Rifiuti inerti ART. 12. Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e da loro parti ART. 13. Oli e grassi vegetali e animali, esausti TITOLO II Organizzazione del servizio di raccolta ART. 14. Gestione dei rifiuti ART. 15. Raccolta dei rifiuti urbani - generalità Capitolo 4 Raccolta differenziata ART. 16. Oggetto della raccolta differenziata ART. 17. Modalità di attuazione del servizio ART. 18. Raccolte porta a porta ART. 19. Raccolta frazione umida ART. 20. Compostaggio domestico ART. 21. Raccolta frazione secca riciclabile ART. 22. Raccolta frazione secca residua non riciclabile ART. 23. Raccolta porta a porta con sacchi dedicati per utenze deboli o svantaggiate ART. 24. Raccolta degli scarti di giardino ART. 25. Raccolta di rifiuti ingombranti e beni durevoli ART. 26. Diritti di chiamata ART. 27. Raccolta del vetro ART. 28. Raccolte mirate presso utenze non domestiche ART. 29. Raccolta differenziata presso i centri di raccolta ART. 30. Raccolta differenziata dei rifiuti urbani particolari e pericolosi ART. 31. Raccolta degli abiti usati ART. 32. Raccolta di materiali vari provenienti da opere di manutenzione ART. 33. Conservazione dei rifiuti in attesa di raccolta ART. 34. Modalità dello smaltimento ART. 35. Informazione e sensibilizzazione popolazione ART. 36. Cooperative sociali ed Associazioni di Volontariato Capitolo 5 Raccolta dei rifiuti urbani esterni e pulizia del territorio ART. 37. Definizioni ART. 38. Campo di applicazione ART. 39. Modalità del servizio di spazzamento ART. 40. Cestini getta carte e porta rifiuti ART. 41. Pulizia dei mercati ART. 42. Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici, manifestazioni, spettacoli viaggianti e Luna-park ART. 43. Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati ART. 44. Disposizioni diverse 2

3 ART. 45. Volantinaggio ART. 46. Sgombero neve ART. 47. Pulizia delle Caditoie stradali ART. 48. Siringhe abbandonate Capitolo 6 Prescrizioni generali dei produttori e del gestore del servizio ART. 49. Modalità di conferimento e obblighi dei produttori (UD o UND) di rifiuti ART. 50. Caratteristiche degli automezzi e delle attrezzature ART. 51. Regolarità del servizio ART. 52. Trasferimento o trasbordo di rifiuti ART. 53. Pesatura dei rifiuti ART. 54. Aree di sosta ART. 55. Modalità di pagamento dei servizi ART. 56. Accesso nella proprietà privata TITOLO III Regolamento di gestione e conduzione dei centri di raccolta Capitolo 7 Gestione dei centri di raccolta ART. 57. Finalità dei centri di raccolta comunali ART. 58. Modalità di accesso e bacino d utenza al centro di raccolta ART. 59. Tipologie di rifiuti ammesse nel centro di raccolta ART. 60. Tipologie di rifiuti non ammesse nel centro di raccolta ART. 61. Attività ammesse e non ammesse nel centro di raccolta ART. 62. Attrezzature del centro di raccolta ART. 63. Orari di apertura del centro di raccolta ART. 64. Informazioni agli utenti del centro di raccolta ART. 65. Tipo di gestione del centro di raccolta ART. 66. Responsabilità del conduttore del centro di raccolta ART. 67. Controllo e assistenza agli utenti del centro di raccolta ART. 68. Manutenzione del centro di raccolta ART. 69. Obblighi dell utente e divieti previsti TITOLO IV Norme accessorie, sanzionatorie e finali Capitolo 8 Legislazione nazionale e regionale di riferimento ART. 70. Normativa Nazionale di riferimento ART. 71. Normativa Regionale sui rifiuti ART. 72. Normativa Provinciale sui rifiuti Capitolo 9 Controlli e Sanzioni ART. 73. Sanzioni e relativo procedimento Capitolo 10 Principi sulla gestione del servizio ART. 74. Principi fondamentali ART. 75. Standard di qualità e frequenza del servizio Capitolo 11 Norme transitorie e finali ART. 76. Disposizioni transitorie ART. 77. Danno ambientale ART. 78. Abrogazione di norme 3

4 TITOLO I Principi generali CAPITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1. Campo di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell art. 198 comma 2 del D. Lgs 152/2006, e, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, oltre che nel rispetto del Piano provinciale dei rifiuti, stabilisce in particolare: a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi gestione dei rifiuti urbani; b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; c) le modalità del conferimento, raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani e assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi; d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e di rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all art. 184 comma 2 lettera f) del D. Lgs 152/2006; e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare; f) le modalità di esecuzione pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento; g) l assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all art. 195 comma 2 lettera e) del D. Lgs. 152/2006, ferme restando le definizioni di cui all art. 184 comma 2, lettere c) e d) del citato decreto. Per quanto non previsto dal presente regolamento vale quanto previsto dai regolamenti di igiene e polizia municipale vigenti. 2. I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati, sono coperti mediante la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prevista dal D. Lgs 507/93 e successive modifiche ed integrazioni. Le indicazioni generali per la gestione della tassa sono contenute nel relativo regolamento. ART. 2. Finalità e obiettivi 1. Ai sensi del comma 1 dell art 178 del D. Lgs. 152/2006, la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse, ed è disciplinata al fine di assicurare una elevata protezione dell ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi. 2. Il Comune assicura il corretto esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti urbani mediante interventi che garantiscano: a) la tutela igienico-sanitaria collettività e dell ambiente; b) l individuazione dei più efficaci sistemi di raccolta che rispondano alle esigenze e ai modi di vita dei cittadini e alle esigenze e al tipo di organizzazione delle imprese, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dallo Stato; c) il raggiungimento dei migliori risultati possibili nel recupero e nel riciclaggio dei rifiuti, fatte salve le esigenze dei cittadini ed in particolare delle fasce sociali più deboli, anche mediante l integrazione dei sistemi di raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggio, nel rispetto dei criteri generali fissati dallo Stato, della disciplina dettata dalla Regione e delle indicazioni della Provincia di Pordenone; d) il raggiungimento e il superamento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti all art. 205 comma 1 del D. Lgs. 152/2006; e) la promozione di iniziative rivolte a ridurre la produzione dei rifiuti urbani; f) la prevenzione e la repressione di ogni forma di inquinamento ambientale diretto o indiretto, con particolare riguardo alla gestione dei rifiuti urbani pericolosi. 3. Ai sensi dell art. 180 comma 1 del D. Lgs. 152/2006, il Comune di Spilimbergo promuove tutte le forme organizzative di gestione dei servizi pubblici tendenti a limitare la produzione dei rifiuti. 4

5 4. Ai sensi dell art. 181 comma 1 del D. Lgs. 152/2006, il Comune di Spilimbergo favorisce la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso: a. raccolte differenziate finalizzate al recupero, il reimpiego e il riciclaggio; b. altre forme di recupero istituite per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti; c. adozione di misure economiche che favoriscano l impiego di materiali recuperati dai rifiuti; d. l utilizzazione dei rifiuti come mezzo per produrre energia. Ciò potrà avvenire con il coinvolgimento del cittadino-utente anche attraverso forme di incentivazione/disincentivazione economica ed impositiva. ART. 3. Competenze del Comune 1. Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati su tutto il territorio comunale in regime di privativa nelle forme di cui all art. 113 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. delle leggi sull ordinamento degli enti locali ) e successive modifiche ed integrazioni. 2. Ai sensi dell art 184 comma 2 del D. Lgs. 152/2006 sono definiti rifiuti urbani: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell art. 198 comma 2 lettera g) del D. Lgs. 152/2006; c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle rive dei corsi d acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c), ed e). 3. Ai sensi dell art. 21 comma 4 del D. Lgs. 152/2006, i produttori e gli utilizzatori di imballaggi secondari e terziari e di rifiuti di imballaggio secondari e terziari possono conferire i suddetti imballaggi e rifiuti al servizio pubblico, nei limiti dei criteri determinati ai sensi dell art. 195 comma 2 lettera e) del medesimo decreto. 4. Competono inoltre al Comune, che può avvalersi del gestore del servizio: a) il controllo su tutte le operazioni di gestione dei rifiuti urbani: la raccolta, il trasporto, lo smaltimento ed il recupero; b) l organizzazione raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei principi previsti dal Titolo II parte IV del D. Lgs. 152/ Competono al Responsabile del Servizio: a) i provvedimenti, circoscritti al territorio comunale, rivolti alla rimozione, all avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati, nonché al ripristino dei luoghi ai sensi dell art. 192 comma 3 del D. Lgs. 152/2006; b) l adozione di provvedimenti che diffidino il responsabile dell inquinamento dei siti a provvedere alla pulizia e ripristino dei luoghi; 6. Compete al Sindaco l adozione di ordinanze contingibili e urgenti, relative ad interventi circoscritti al territorio comunale, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, ai sensi dell art. 191 comma 1 del D. Lgs. 152/ Il Comune è tenuto a fornire alla regione e alla provincia tutte le informazioni relative alla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste. 5

6 ART. 4. Definizioni 1. Nel presente Regolamento si fa riferimento alle definizioni dell art. 183 comma 1 del D. Lgs. 152/2006, ed in particolare: a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell allegato A alla parte IV del D. Lgs. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l obbligo di disfarsi; b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti; c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene; d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni; e) raccolta: l operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto; f) raccolta differenziata: la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti da imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero. Ai fini del presente Regolamento, la raccolta differenziata può essere svolta secondo due modalità: a. raccolta differenziata monomateriale: la raccolta in un contenitore di un unica frazione recuperabile di rifiuti; b. raccolta differenziata multimateriale: la raccolta idonea a raggruppare nello stesso contenitore rifiuti riciclabili appartenenti a più frazioni merceologiche, da destinarsi ad apposito impianto di selezione. g) smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste dall allegato B alla parte IV del D. Lgs. 152/2006; h) recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell allegato C alla parte IV del D. Lgs. 152/2006; i) frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata; j) frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata; k) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio frazione organica (frazione umida) dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità; l) gestore del servizio: l impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, ricorrendo anche ad altre imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo. L impresa che svolge la gestione dei rifiuti deve essere iscritta nelle categorie di intermediazione dei rifiuti dell albo di cui all art. 212 del D. Lgs. 152/2006 nonché nella categoria delle opere generali di bonifica e protezione ambientale stabilite dall allegato A del regolamento di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34; m) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l attività di spazzamento delle strade, così come definita alla lettera d); n) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada; 2. Ai fini dell attuazione del presente Regolamento si definiscono inoltre: a) utenti domestici (UD): tutti i nuclei familiari residenti o domiciliati nel territorio comunale; 6

7 b) utenti non domestici (UND): tutte le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali e le attività produttive e dei servizi in genere che producono rifiuti assimilati agli urbani; c) conferimento: modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore. Per conferimento è da intendersi anche la consegna del rifiuto al sito o impianto individuato dal Comune, il cui trasporto è effettuato a cura dello stesso produttore (Utente Domestico o UND); d) servizio di raccolta: la raccolta effettuata dal gestore del servizio, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento che genericamente possono essere: mediante conferimento da parte dell utente in appositi contenitori stradali o contenitori posti all interno dei centri di raccolta e svuotati periodicamente dal gestore del servizio; mediante prelievo da parte del gestore del servizio presso il domicilio dell utente, in giornate prestabilite o su chiamata; e) centro di raccolta: si intendono aree presidiate gestite da personale qualificato, aperte in orari prestabiliti, autorizzate ai sensi dell art. 208 del D. Lgs. 152/2006, ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati nei successivi articoli, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, residenti e svolgenti attività produttive nel Comune; 3. Agli effetti del presente Regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l origine, in rifiuti urbani (RU) e rifiuti speciali (RS) e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. 4. I rifiuti urbani possono essere raggruppati, in base alla provenienza, nel seguente modo: a) rifiuti domestici (RD): sono i rifiuti, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione. Per definizione i rifiuti domestici non rientrano nella categoria di rifiuti pericolosi; b) rifiuti esterni: sono costituiti dai rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzamento delle strade e dai rifiuti, di qualsiasi natura e provenienza, giacenti sulle aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade e aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, laghi e canali appartenenti a pubblici demani; c) rifiuti assimilati (RAU = rifiuti assimilati agli urbani): sono costituiti dai rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione assimilati ai Rifiuti Urbani per qualità e quantità ai sensi dell art. 195 comma 2 lettera e) e definiti nel capitolo 2 del presente Regolamento; d) rifiuti cimiteriali: sono i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali inclusi i rifiuti provenienti dall ordinaria attività cimiteriale. 5. I rifiuti urbani possono essere raggruppati, in base alla categoria merceologica, nel seguente modo: a) rifiuti organici: sono i materiali di origine organica ad alto tasso di umidità, che risultino compostabili; a loro volta si suddividono in: verde: comprende scarti vegetali derivanti dai lavori di sfalcio dell erba, della pulizia e della potatura di piante sia pubbliche che private; umido: comprende scarti di cucina di origine domestica o commerciale (ristoranti, mense) e modiche quantità di verde o di pura cellulosa (carta assorbente, fazzoletti di carta e simili); b) rifiuti secchi riciclabili sono costituiti dai materiali a basso tasso di umidità, comprendenti tutte le frazioni passibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo: carta e cartone e imballaggi di carta e cartone; 7

8 imballaggi in plastica: frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica e contenitori in plastica riciclabile di uso domestico; vetro e imballaggi in vetro: bottiglie, oggetti in vetro, lampadine escluse; imballaggi metallici: lattine in alluminio e in banda stagnata ed altri piccoli oggetti metallici; prodotti tessili ed abiti; altre frazioni riciclabili non comprese nei punti precedenti; c) ingombranti: sono costituiti da beni di consumo durevoli quali oggetti di comune uso domestico o d arredamento che per dimensioni e/o peso risultino di impossibile o disagevole conferimento al servizio ordinario di raccolta dei rifiuti destinati allo smaltimento o al parziale recupero (televisori, computers, piccoli elettrodomestici, frigoriferi, ecc.); d) rifiuti secchi non riciclabili o rifiuti non differenziati: tutte le restanti frazioni non più passibili di recupero e che siano quindi destinate a forme di smaltimento (discarica o termovalorizzatore); e) rifiuti urbani particolari e pericolosi: Pile alcaline Medicinali Contenitori identificati con il simbolo T&F (come inchiostri e adesivi vernici o solventi e toner Batterie e accumulatori al Pb e nichel-cadmio Tubi Fluorescenti 6. Sono rifiuti speciali, così come definiti dall art. 184, comma 3, del D.Lgs. 152/2006: a) i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali; b) i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo; c) i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti derivanti da attività commerciali; f) i rifiuti derivanti da attività di servizio; g) i residui derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti provenienti da attività non domestiche; j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; k) il combustibile derivato da rifiuti. Ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. 152/2006 allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati, sono tenuti a provvedere, a propria cura e spese, i produttori e i detentori dei rifiuti stessi con le modalità stabilite dalla normativa vigente. ART. 5. Disposizioni relative alla raccolta degli imballaggi 1. Ai fini della comprensione del presente articolo, si forniscono le seguenti definizioni: a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo; b) imballaggio primario: imballaggio per la vendita, concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un unità di vendita per l utente finale o per il consumatore; c) imballaggio secondario: imballaggio multiplo concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche; 8

9 d) imballaggio terziario: imballaggio per il trasporto, concepito in modo da facilitare la movimentazione e il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei; e) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale da imballaggio rientrante nella definizione di rifiuto di cui al precedente art. 4 comma 1 lettera a), esclusi i residui della produzione; f) produttori: i fornitori di materiali da imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali da imballaggio; g) utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni; h) utente finale: il soggetto che nell esercizio della sua attività professionale acquista, come beni strumentali, articoli o merci imballate; i) consumatore: il soggetto che fuori dall esercizio di una attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate. 2. Il Comune, ai sensi dell art. 222 comma 1 del D. Lgs. 152/2006, organizza sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti da imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti da imballaggi. 3. Il Comune garantisce la copertura omogenea del territorio in ciascun ambito ottimale, tenuto conto del contesto geografico. 4. La gestione della raccolta differenziata dei rifiuti deve essere effettuata secondo criteri che privilegino l efficacia, l efficienza, l economicità del servizio, la tutela delle fasce sociali più deboli, il coordinamento con la gestione di altri rifiuti ed il loro reinserimento nei cicli produttivi e naturali. 5. Il Comune di Spilimbergo, incoraggia l utilizzo di materiali provenienti dalla raccolta differenziata di rifiuti da imballaggio per la fabbricazione di vari oggetti anche acquistando prodotti costituiti a partire da materiali riciclati. 6. Ai sensi dell art. 221 comma 4 del D. Lgs. 152/2006 le attività produttive (utilizzatori) sono tenute a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con gli stessi concordato. Gli utilizzatori possono tuttavia conferire al servizio pubblico i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio nei limiti derivanti dai criteri determinati ai sensi dell art. 195 comma 2 lettera e) del D. Lgs. 152/2006. Fino all adozione dei citati criteri, il conferimento degli imballaggi usati secondari e terziari al servizio pubblico è ammesso per le superfici ivi previste. 7. Gli imballaggi secondari utilizzati dalle attività possono essere reimmessi nel mercato con l attuazione di un regime di vuoto a rendere, purché tali imballaggi rispondano agli standard europei fissati dal Comitato europeo di normalizzazione. 8. Ai sensi dell art. 226 comma 1 del D. Lgs. 152/2006 è vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio. 9. Fermo restando quanto indicato al precedente punto 6, è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi secondari non restituiti all utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata. 9

10 CAPITOLO 2 ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI ART. 6. Criteri di assimilazione 1. Ai sensi dell art. 184 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 152/2006 sono classificati come rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell art. 198 comma 2 lettera g) del medesimo D. Lgs. 152/2006; 2. Il presente Capitolo definisce, ai sensi dell art. 198 comma 2 lettera g) del D. Lgs. 152/2006, fino all emanazione da parte dello Stato delle previste norme attuative di cui all art. 195 comma 2 lettera e) del medesimo decreto, le modalità di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sulla base dei criteri di quantità e qualità, nel rispetto delle disposizioni di cui all art. 195 comma 1 lettera e) del citato decreto; 3. Sempre l art. 198 comma 2 lettera g) del D. Lgs. 152/2006 assegna al Comune il compito di determinare l assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all art. 195 comma 2 lettera e) del medesimo decreto, così definiti: a) Rifiuti da attività agricole e agro-industriali; b) Rifiuti derivanti da attività di demolizione e costruzione; c) Rifiuti da attività commerciali; d) Rifiuti da attività di servizio; e) Rifiuti derivanti dall attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimenti di fumi; f) Rifiuti derivanti da attività sanitarie; g) Macchinari e apparecchiature deteriorati e obsoleti; h) Veicoli a motore, rimorchi e simili, fuori uso e loro parti; i) Combustile derivato da rifiuti; j) Rifiuti derivanti dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani; 4. L assimilazione per qualità e quantità ai sensi dei successivi articoli costituisce presupposto essenziale per il conferimento dei rifiuti di provenienza non domestica al servizio pubblico di gestione dei rifiuti; 5. I rifiuti assimilati destinati a smaltimento sono sottoposti al regime di privativa per tutte le fasi della gestione ai sensi dell art. 198 comma 1 del D. Lgs. 152/2006; 6. Oltre a quanto già specificato, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani ed aventi le caratteristiche qualitative previste dalla normativa. In particolare: a) Non devono essere contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati come pericolosi dalla Direttiva del Ministero dell Ambiente 9 aprile 2002 e successive modificazioni ed integrazioni; b) Devono presentare compatibilità tecnologica ed autorizzativa con gli impianti di recupero/smaltimento previsti dal Contratto di Servizio fra il Comune ed il soggetto gestore del servizio; c) Non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal soggetto Gestore e previste dal Contratto di Servizio; 7. Non possono di norma essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; 10

11 8. Le attività commerciali, artigianali, agricole e terziarie soddisfacenti ai requisiti di cui ai precedenti commi, possono conferire i propri rifiuti speciali al servizio pubblico nei circuiti di raccolta previsti per i rifiuti provenienti da utenze domestiche, nei limiti quantitativi e qualitativi di cui ai successivi artt. 7 e Gli enti pubblici (Comune, Provincia, ASS, ecc.) soddisfano sempre i criteri di cui ai precedenti commi e pertanto possono conferire i propri rifiuti speciali al servizio pubblico nei circuiti di raccolta previsti per i rifiuti provenienti da utenze domestiche, nei limiti quantitativi e qualitativi di cui ai successivi artt. 7 e Il servizio di raccolta e l avviamento al recupero di tali rifiuti sono garantiti senza ulteriori oneri attraverso l'ordinario servizio di raccolta, che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative e gestionali del gestore del servizio. 11. Ai fini dell assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, le diverse tipologie di rifiuto devono essere valutate distintamente. Pertanto la produzione di una tipologia di rifiuto non assimilabile non esclude la produzione di altri rifiuti assimilabili. 12. L utilizzo non corretto dei servizi di raccolta da parte delle succitate attività, fatte salve le più gravi sanzioni previste dalla normativa, comporta l applicazione delle sanzioni amministrative il cui ammontare è determinato all art. 74 del presente regolamento. 13. I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza di quanto previsto nella parte IV del D. Lgs. 152/2006. ART. 7. Elenco rifiuti assimilati ai rifiuti urbani per qualità a) Nelle more dell emanazione da parte dello Stato dei criteri qualitativi e qualiquantitativi per l assimilazione previsti dall art. 195 comma 2 lettera e) del D. Lgs. 152/2006, si ritiene opportuno indicare, in questa fase, come rifiuti speciali assimilati quelli elencati al punto della Delibera interministeriale , (elenco definito nella delibera stessa puramente esemplificativo), provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione e quindi conferibili al servizio pubblico, di seguito riportati: 1. imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili); 2. contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili); 3. sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; 4. cassette, pallet; 5. accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili; 6. frammenti e manufatti di vimini e di sughero; 7. paglia e prodotti di paglia; 8. scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura; 9. fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile; 10. ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; 11. feltri e tessuti non tessuti; 12. pelle e similpelle; 13. gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni; 14. resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali 15. rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982; 11

12 16. imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili; 17. moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; 18. materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili); 19. frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati; 20. manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili; 21. nastri abrasivi; 22. cavi e materiale elettrico in genere; 23. pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate; 24. scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili; 25. scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili); 26. residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi. b) Tale elenco potrà essere sempre integrato con altre tipologie di rifiuti sulla base dell elenco e dei codici CER indicati nell allegato D alla parte IV del D. Lgs. 152/2006, purchè non indicati espressamente come pericolosi sulla base degli allegati G, H e I alla medesima parte IV; ART. 8. Criteri di assimilazione per quantità 1. Nelle more dell emanazione da parte dello Stato dei criteri qualitativi e qualiquantitativi per l assimilazione previsti dall art. 195 comma 2 lettera e) del D. Lgs. 152/2006, le tipologie di rifiuti elencate al precedente art. 7 sono quantitativamente assimilate agli urbani in base alle esigenze delle singole attività industriali, commerciali e artigianali e compatibilmente con le capacità di raccolta e smaltimento da parte del gestore del Servizio. 2. L azienda affidataria deve adeguare il servizio di raccolta in modo da garantire il rispetto dei limiti qualitativi e dei criteri quantitativi in relazione alle volumetrie rese disponibili alle utenze non domestiche ed alle frequenze di raccolta effettuate. Nel caso in cui i rifiuti raccolti nel corso dell anno superino i limiti quantitativi, gli stessi devono essere smaltiti a cura e spese del produttore. In particolare tali rifiuti potranno essere conferiti presso gli impianti della società per il trattamento e recupero attraverso la stipula di apposite convenzioni con la medesima e/o con la società affidataria del servizio. ART. 9. Assimilabilità dei rifiuti sanitari 1. Ai sensi dell art. 4 del presente regolamento, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti sanitari di seguito elencati, ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo: a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie; b) i rifiuti derivanti dall attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui; c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire agli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché i rifiuti non pericolosi che per quantità e qualità siano assimilati agli urbani ai sensi del vigente regolamento; 12

13 d) i rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini a servizio dei reparti e di pulizia della viabilità interna a servizio della struttura; e) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell ambito delle strutture sanitarie; f) gli indumenti e le lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi. CAPITOLO 3 PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI ART. 10. Rifiuti cimiteriali 1. Ai sensi dell art. 184 comma 2 del D. Lgs. 152/2006 i rifiuti cimiteriali sono ricompresi tra i rifiuti urbani. Tali rifiuti, definiti dal Decreto 15 luglio 2003, n. 254, sono raggruppabili nelle seguenti categorie: a) rifiuti da esumazione ed estumulazione: i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione: assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura; simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie); avanzi di indumenti, imbottiture e similari; resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano; resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo); b) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali: i seguenti rifiuti derivanti da attività cimiteriali: materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari; altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione; c) rifiuti derivanti da ordinaria attività cimiteriale costituiti da fiori secchi, il verde, le corone, le carte, i ceri, i rifiuti provenienti dalla pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse. 2. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni di cui alla lettera a) ai sensi dell art. 12 Decreto 254/2003 sono rifiuti che devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani. Tali rifiuti devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni". Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell art. 208 del D. Lgs. 152/2006, per lo smaltimento dei rifiuti urbani. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici. 3. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali costituiti da materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari, possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti. 4. I rifiuti costituiti da altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione possono essere avviati a recupero. 5. Le parti anatomiche riconoscibili e i resti mortali derivanti da attività di esumazione ed estumulazione si definiscono: parti anatomiche riconoscibili: gli arti inferiori, superiori, le parti di essi, di persona o di cadavere a cui sono stati amputati; 13

14 resti mortali: gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni. e sono disciplinati dall art. 3 del Decreto 254/2003. ART. 11. Rifiuti inerti 1. Rientrano nella definizione di rifiuti urbani di cui all art. 184 comma 2 del D. Lgs. 152/2006 i rifiuti inerti di sola provenienza domestica (derivanti, per esempio da piccoli lavori di ristrutturazione eseguiti in proprio). Il Comune promuove il recupero di tali rifiuti mediante la raccolta differenziata con conferimento diretto da parte dell utente nei centri di raccolta, nei limiti quantitativi di cui al successivo art Ai fini del presente Regolamento, per rifiuti inerti si intendono i seguenti materiali: a) i materiali provenienti da demolizioni e scavi b) gli sfridi di materiali da costruzione, c) i materiali ceramici (piastrelle, lavandini, sanitari, ecc.) d) le rocce e i materiali litoidi da costruzione. 3. I rifiuti inerti provenienti da attività produttive, sono definiti come rifiuti speciali ai sensi dell art. 184 comma 3 del D. Lgs. 152/2006, e debbono essere conferiti ad un impianto di recupero autorizzato o allo smaltimento in discariche autorizzate per rifiuti inerti. ART. 12. Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e da loro parti 1. Sono rifiuti speciali e dunque non sono disciplinati dal presente Regolamento, ma debbono essere conferiti dai privati o dalle pubbliche autorità ai centri di raccolta regolarmente autorizzati, i rifiuti costituiti da: a) parti di veicoli a motore; b) carcasse di autoveicoli e motoveicoli; c) carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici dotate di motore e simili. 2. Solamente i pneumatici, le batterie per auto, e i piccoli attrezzi o parti di macchine operatrici, di sola provenienza domestica, possono essere smaltiti tramite il servizio mediante conferimento diretto nei centri di raccolta da parte dell utente, nei limiti quantitativi di cui al successivo art. 59. ART. 13. Oli e grassi vegetali e animali, esausti 1. Sono rifiuti speciali gli oli e grassi vegetali e animali esausti prodotti dalle utenze non domestiche che li detengono in ragione della propria attività. Tali utenze sono obbligate a stoccare gli oli e i grassi vegetali e animali esausti presso il luogo di produzione e in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento in attesa del conferimento al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti (di cui all art. 233 del D. Lgs. 152/2006) che ne deve assicurare la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e il riutilizzo. 2. È fatto divieto di conferire tali rifiuti al servizio pubblico, escluse le utenze domestiche che possono consegnare tali rifiuti in appositi contenitori posti presso i centri di raccolta e/o presso siti opportunamente controllati. 14

15 TITOLO II Organizzazione del servizio di raccolta ART. 14. Gestione dei rifiuti La gestione dei rifiuti è costituita dalle seguenti attività: a) il conferimento in forma differenziata dei rifiuti, secondo le modalità definite dal presente Regolamento e opportunamente comunicate all utenza; b) raccolta e trasporto effettuato con idonei mezzi in osservanza delle norme igienico sanitarie vigenti; c) spazzamento dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, come definito nel capitolo 5 del presente regolamento; d) eventuale deposito temporaneo nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti; e) smaltimento, o conferimento ad un recuperatore, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. ART. 15. Raccolta dei rifiuti urbani - generalità 1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati è svolto in maniera differenziata, ed è garantito su tutto il territorio comunale. 2. Il servizio di raccolta viene svolto con le modalità più idonee alle singole frazioni: porta a porta, campane o cassonetti stradali, prelievo a domicilio su chiamata, conferimento diretto da parte dell utente nei centri di raccolta. 3. Il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti riguarda le seguenti frazioni: a) frazione secca non riciclabile; b) verde e ramaglie c) ingombranti e beni durevoli d) carta e cartone da attività commerciali nel centro storico 4. La raccolta del vetro viene effettuata mediante conferimento diretto da parte dell utenza in appositi bidoncini stradali dislocati su tutto il territorio comunale, e presso il centro di raccolta del capoluogo, ad eccezione degli imballaggi in vetro derivanti da pubblici esercizi, i quali possono avvalersi del servizio di cui al successivo art. 27, previa presentazione di apposita richiesta. 5. Il pubblico servizio può essere esteso anche alle proprietà alle quali si acceda mediante strada ad accesso privato gravato da servitù di pubblico transito, il cui sbocco, comunque, sia in area pubblica soggetta al servizio di raccolta. 6. E obbligatorio il conferimento al servizio pubblico dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, e dei rifiuti assimilati agli urbani prodotti dagli utenti non domestici rispondenti ai requisiti di cui all art. 195 comma 2 lettera e) del D. Lgs. 152/2006 nonché ai criteri di assimilazione di cui al precedente Capitolo 2, fatte salve le forme di autosmaltimento di cui all art. 215 del medesimo decreto e, per quanto riguarda gli imballaggi e i rifiuti da imballaggio, le forme di ritiro e recupero previste dall art. 221 del D. Lgs. 152/ Per le frazioni per le quali è istituito il servizio porta a porta, la raccolta avviene mediante il ritiro dei rifiuti al piano stradale, raccolti in contenitori a rendere o in sacchi collettori di plastica o altro materiale a perdere, merceologicamente omogeneo al rifiuto conferito, purchè robusti e tali da evitare dispersioni del loro contenuto. Potranno essere utilizzati: a) sacchetti in plastica forniti dal gestore del servizio; b) sacchetti in vendita presso gli esercizi commerciali. In particolare per il rifiuto umido, oltre ai sacchetti biodegradabili, potranno essere utilizzati i sacchetti di cui ai precedenti punti a) e b). 8. L utente ha l obbligo di esporre i sacchi o i contenitori con i rifiuti presso l esterno del proprio domicilio in modo ben visibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di 15

16 normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, ovvero in spazi appositamente predisposti e finalizzati al deposito del rifiuto (vani tecnici), i quali dovranno in ogni caso essere situati in prossimità della sede stradale ovvero del confine di proprietà. 9. I sacchi o i contenitori, chiusi in modo da evitare la dispersione dei rifiuti nell ambiente, dovranno essere esposti dopo le ore del giorno precedente la raccolta. 10. Nel caso in cui il giorno stabilito per la raccolta sia festivo, la stessa sarà effettuata il primo giorno feriale successivo; 11. Per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell introduzione nei sacchetti o contenitori. 12. Le utenze multiple che raccolgono i propri rifiuti in appositi contenitori (cassonetti condominiali o simili), dovranno esporre gli stessi all esterno del proprio domicilio o in aree direttamente accessibili dal personale addetto alla raccolta, con le stesse precauzioni descritte ai punti 7 e 8 per l esposizione di sacchi sfusi. CAPITOLO 4 RACCOLTA DIFFERENZIATA ART. 16. Oggetto raccolta differenziata 1. Le norme del presente capitolo si applicano ai servizi di raccolta differenziata, istituiti nel Comune di Spilimbergo, dei rifiuti urbani, dei rifiuti da imballaggio e dei beni durevoli o ingombranti. 2. Sono raccolti in modo differenziato e secondo le indicazioni contenute negli articoli successivi, le seguenti frazioni di rifiuto: vetro, carta, cartone, imballaggi metallici (in alluminio acciaio o banda stagnata), imballaggi in plastica, rifiuti umidi, scarti vegetali o verde, rifiuti ingombranti e beni durevoli, i rifiuti pericolosi o particolari (batterie e pile, farmaci scaduti, prodotti etichettati T&F), olii vegetali domestici, che verranno successivamente avviati ad impianti di recupero o a smaltimento controllato. 3. I rifiuti di cui al presente capitolo e quelli di cui al Titolo III, per i quali venga attuata la raccolta differenziata, non possono essere conferiti tramite i sacchi dei rifiuti indifferenziati, salvo casi particolari o per necessità di carattere sociale o assistenziale. 4. Il gestore del servizio dovrà porre degli avvisi nei punti individuati per la raccolta differenziata dove viene richiamata la norma sanzionatoria per chi effettua gli abbandoni. ART. 17. Modalità di attuazione del servizio 1. In dipendenza dalle caratteristiche merceologiche della singola frazione, le modalità di raccolta differenziata saranno individuate tra una o più delle seguenti: a) conferimento diretto del rifiuto da parte del produttore al centro di raccolta comunale; b) conferimento diretto del rifiuto da parte del produttore nei contenitori (biocontenitori, bidoncini, cassonetti, campane, minibenne, container) per le raccolte differenziate; c) prelievo domiciliare (raccolta porta a porta) con sacchi a perdere o con pattumiere affidate agli utenti in comodato (o altra forma) dal Comune o dal gestore del servizio; 16

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