1. Premessa. 2. In generale

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "1. Premessa. 2. In generale"

Transcript

1 Istruzioni per il rilevamento dei dati strutturali 2018 delle aziende agricole che richiedono i pagamenti diretti tramite i moduli cartacei 1. Premessa Il rilevamento dei dati per la richiesta dei contributi agricoli in forma cartacea è un'eccezione, si prega di portare particolare attenzione ai dati prestampati e voler apportare le correzioni in modo chiaro e leggibile. 2. In generale Con l entrata in vigore definitiva della politica agricola ricordiamo le seguenti informazioni: il giorno di riferimento per i/le gestori/trici è il 31 gennaio (chi gestisce l azienda in questo giorno ottiene i pagamenti diretti); il giorno di riferimento per gli animali è il 1 gennaio, ma dev'essere indicato anche l'effettivo medio tenuto dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017; quest'ultimo fa stato per il calcolo dei contributi; le superfici come pure gli altri dati aziendali e strutturali devono essere indicati in base alla situazione presumibile al 1 maggio 2018; il rinvio dei formulari va fatto al più tardi entro il 12 maggio 2018; dal 2017 è entrata in vigore la nuova classe di pendenza maggiore del 50 % e il versamento di contributi di declività per superfici nella regione di pianura; dal 2017 i dati sulle superfici sono stati rilevati con il sistema agrigis (escluso il distretto di Lugano, salvo i comuni di Arogno, Rovio, Melano e Maroggia che sono già in agrigis). Le pendenze sono calcolate automaticamente sulla base del modello federale relativo. Nel caso in cui vengano riscontrate delle grandi differenze tra la superficie annunciata fino al 2017 e quella ritenuta come SAU con agrigis, siete pregati di contattare l Ufficio dei pagamenti diretti. Si ricorda che i dati strutturali delle aziende agricole sono usati per le misure di politica agricola, in particolare per: la corretta assegnazione dei pagamenti diretti e dei contributi per singole colture; tutte le altre misure dipendenti dai dati strutturali, come bilanci di concimazione, le informazioni per i miglioramenti strutturali e i crediti agricoli, ; il calcolo dei contributi alle condotte veterinarie, il calcolo di tasse comunali e delle condotte veterinarie, il calcolo dei contributi alle organizzazioni di categoria; i dati sono pure utilizzati dalle seguenti istanze: amministrazioni cantonali di statistica e di veterinaria, Uffici federali dell agricoltura, di statistica, di veterinaria, dell ambiente, Regia federale degli alcool, Ufficio federale dell approvvigionamento economico del Paese, Amministrazione federale delle dogane, federazioni lattiere, laboratori cantonali, Banca dati sul traffico di animali. Se necessario, possono essere utilizzati per il monitoraggio agricolo.

2 3. Ritorno dei formulari I formulari sono prestampati con i tipi di contributo ottenuti l anno scorso. Per i progetti Qualità paesaggio e Interconnessione va crociata la richiesta del relativo contributo nel formulario A al punto 4 e verificata la domanda degli altri contributi. NOVITÀ: Annunciarsi eventualmente per i nuovi contributi: Riduzione dei prodotti fitosanitari (per viticoltura, frutticoltura e barbabietole da zucchero) Foraggiamento scaglionato a tenore ridotto di azoto per i suini. I formulari in forma cartacea devono essere rispediti alla,, al più tardi il 12 maggio dell anno corrente; la domanda tardiva comporta una riduzione di fr È vivamente consigliato tenere una copia dei formulari. 4. Aziende per le quali si devono rilevare i dati strutturali Il/la gestore/gestrice è responsabile per la corretta dichiarazione dei dati concernenti tutte le categorie animali giusta il formulario B e tutte le superfici gestite con il corretto tipo di utilizzo come da lista dei codici allegata. Dati incompleti o sbagliati possono portare alla riduzione dei contributi o a richieste di rimborso. In casi gravi possono essere negati i contributi per più anni. Se non sono più detenuti animali, si prega di ritornare i moduli con una chiara indicazione in tal senso per far disattivare il numero BDTA. 4.1 Obbligo di fornire i dati: Chiunque tiene animali della specie bovina, suina, caprina, ovina, compresi i bufali e i camelidi del nuovo mondo (lama e alpaca), selvaggina dell'ordine degli artiodattili tenuta in parchi ad eccezione degli animali da zoo, equini, volatili da cortile, api nonché pesci in piscicolture è tenuto in ogni caso a compilare i moduli di rilevamento. 4.2 Le aziende registrate devono riempire i seguenti formulari: formulario A: indicazioni generali; formulario B: rilevamento degli effettivi animali; formulario C: elenco delle particelle (annuncio / cambio del tipo di gestione, aggiornamento mappali e utilizzo). 4.3 Nuove aziende risp. nuovi centri aziendali: le nuove aziende devono indicare l ubicazione esatta della sede principale dell azienda. Ciò vale pure per le aziende esistenti se hanno cambiato sede.

3 5. Spiegazione dei formulari I dati prestampati devono essere controllati, corretti e aggiornati! 5.1. Formulario A (dati generali) Cambio di gestore, cessazione dell'attività, diritto ai contributi Nel caso di cambiamenti nella gestione si devono aggiornare tutti i dati generali sul formulario A (nominativi, attività principale, anno di nascita, conto bancario, ecc.), redigere una lettera in cui si conferma il cambio gestore firmata sia dal vecchio che dal nuovo gestore e allegare i certificati o gli attestati federali di capacità professionale del nuovo gestore. Se vi è una riduzione dell'attività (riduzione degli animali e/o abbandono di superfici) si prega di correggere i dati nei rispettivi moduli. Segnalare la cessazione dell'attività solo se non si tiene più nessun animale delle specie citate al punto 4.1. Le persone che hanno compiuto i 65 anni prima del 1 gennaio 2017, non hanno più diritto ai pagamenti diretti (anno di nascita 1952) ma sono comunque tenute a fornire i dati riguardanti la loro attività; non beneficiando più dei pagamenti diretti, queste persone non sottostanno agli obblighi della PER. Nel caso di società di persone, i pagamenti diretti di un azienda sono ridotti proporzionalmente per ogni persona che prima del 1 gennaio dell anno di contribuzione ha compiuto 65 anni. Dati generali Attività principale del gestore (codice 0106) Come attività principale si deve riportare quella che occupa per il maggior tempo il gestore / tenitore degli animali. In casi dubbi va riportata l attività che genera maggiori entrate. Forme giuridiche (codice 0037) 01 Persona naturale 10 Fondazione 02 Società semplice 24 Ente di diritto pubblico (amministrazione) 03 Società collettiva 25 Chiesa riconosciuta dallo Stato 04 Società in accomandita semplice 30 Confederazione (azienda) 05 Società in accomandita per azioni 31 Cantone (azienda) 06 Società per azioni 32 Distretto (azienda) 07 SAGL 33 Comune (azienda) 08 Cooperativa 34 Società di diritto pubblico (azienda) 09 Associazione 99 non classificato Conto Bancario - IBAN In caso di più gestori il conto deve essere intestato a tutti i gestori. Per il pagamento dei contributi è necessario l'iban del relativo conto bancario. Verificate per favore i dati prestampati. Chi ottiene un credito agricolo d investimento deve aprire un conto d appoggio presso la Banca dello Stato a Bellinzona e indicarlo per l accredito dei pagamenti diretti. Forza lavorativa propria (codice 0080) Alla domanda se almeno il 50% dei lavori necessari alla gestione dell azienda sono svolti con manodopera propria dell azienda deve essere data risposta obbligatoriamente con un sì o un no. La manodopera propria dell azienda è composta da familiari e da dipendenti dell azienda con contratto di lavoro ordinario. Cottimisti e lavoratori su chiamata non contano come manodopera propria. Numero di persone occupate nell azienda

4 Per la manodopera vanno indicate le persone attive in azienda nella settimana prima del censimento (secondo l Ufficio federale di statistica corrispondono alle persone occupate nel mese di gennaio dell anno corrente). Richiesta dei contributi (formulario A punto 4) I pagamenti diretti e i contributi per singole colture in campicoltura vanno richiesti esplicitamente. Si deve mettere una crocetta per i contributi di cui si fa richiesta. Le crocette per la richiesta dei contributi per l URA e i SSRA (formulario B) sono già state registrate sulla base delle notifiche fatte entro il 1 settembre In caso di rinuncia o disdetta a un programma è necessaria una comunicazione scritta separata. Per la produzione estensiva in campicoltura al punto 5 del formulario A sono riportate le colture presenti l anno scorso che vanno se del caso aggiornate Formulario B (effettivo degli animali) Ad eccezione del bestiame bovino ed equino, nel 2018 gli effettivi determinanti per gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo sono calcolati sulla base degli animali tenuti mediamente nell azienda dal 1 o gennaio 2017 al 31 dicembre Nel formulario B va pertanto annunciato l effettivo medio dell'anno precedente e quello detenuto il 1 o gennaio 2018! L effettivo bovino ed equino (dal al ) non è rilevato con questo formulario. L UPD ha già ricevuto i dati definitivi dalla BDTA. Siete invitati a voler verificare i dati che vi concernono al sito segnatamente controllare: l effettivo medio della BDTA, i giorni non calcolati nel periodo di riferimento (ultima colonna a destra nella lista degli animali singolo animale) e in caso di bovini il tipo di utilizzo del bestiame (vacche da latte o altre vacche!). in caso di equini la classificazione a dipendenza dell altezza del garrese. Per il contributo d alpeggio fa stato l estivazione dell anno precedente. Esclusi bovini e yak, per i quali sono usati i dati della BDTA, va riportata la durata d estivazione (alpeggio e/o pascoli comunitari) solo per animali caricati su aziende d estivazione che ottengono i relativi contributi. Non possono essere riportati animali che hanno pascolato sulla SAU o che sono stati estivati all estero. Sono computabili 180 giorni al massimo. Il/la gestore/gestrice deve informarsi se l azienda in cui vengono estivati gli animali è riconosciuta quale azienda d estivazione. In caso di dubbio si possono richiedere informazioni all UPD. Capre e pecore munte (codice 1461, 2461 e 3461 risp. 1351, 2351 e 3351) Possono essere annunciate solo capre e pecore effettivamente munte per tutto il periodo normale di lattazione (circa 200 giorni). Rilevamento degli animali (codici risp ) In queste posizioni deve essere riportato l effettivo degli animali al giorno di riferimento (1 o gennaio 2018) e l effettivo medio durante i 12 mesi precedenti il giorno di riferimento ( ).

5 È molto importante riportare l effettivo medio visto che è il dato determinante per il calcolo dei pagamenti diretti. Indicare pure la forma di detenzione per suini e pollame da reddito che va riportata come indicato nella spiegazione sul formulario B. URA / SSRA Se non si possono rispettare le condizioni previste per l'uscita Regolare all Aperto (URA) e i Sistemi di Stabulazione Rispettosi degli Animali (SSRA), si devono cancellare le rispettive categorie Formulario C (rilevamento delle superfici) Il formulario prestampato per il rilevamento delle superfici deve essere controllato, corretto e aggiornato. Per il calcolo dei pagamenti diretti fanno stato le superfici agricole utili (SAU) a disposizione tutto l anno e gestite dall'azienda. Sul geoportale agricolo è possibile misurare e/o disegnare le superfici oppure stampare le foto aeree eventuali perimetri delle superfici gestite. È considerata SAU la superficie in proprietà, quella gestita con un contratto d affitto oppure in comodato (IMPORTANTE: per i nuovi fondi allegare copia del contratto o dichiarazione del proprietario). È considerata superficie per la promozione della biodiversità (SPB) solo quella in proprietà o in affitto. Nel caso si gestisca una o più particelle da diversi anni e non fosse possibile stipulare contratti d affitto scritti con i proprietari è possibile richiedere in Comune una dichiarazione di gestione dei relativi fondi. I terreni edificabili urbanizzati delimitati definitivamente entro il 31 dicembre 2013 e le zone delimitate da linee ferroviarie e strade pubbliche sono considerate SAU solo se il gestore/la gestrice può dimostrare che: 1. il loro utilizzo è principalmente agricolo; 2. si tratta di superfici in proprietà o con contratto d affitto agricolo scritto; 3. la totalità della superficie gestita supera le 25 are. Sul formulario delle particelle le superfici nella zona edificabile urbanizzata che non adempiono i tre criteri sopraccitati devono essere annunciate con il codice Queste non appartengono quindi alla SAU, ma fanno parte della superficie concimabile a meno che non esistano limitazioni in tal senso. Le superfici non più gestite sono da stralciate dall elenco delle particelle. Nella richiesta di contributi di qualità biologica (biodiversità livello II) e interconnessione le nuove superfici e i cambiamenti nel tipo di gestione devono essere riportate nelle rispettive colonne. Per le nuove SPB si deve allegare copia del contratto di affitto e un piano catastale con l'indicazione dell esatta ubicazione delle medesime; a tale fine è possibile stampare le foto aeree dal sito e evidenziarvi il perimetro delle SPB.

6 Tutti i tipi di gestione e le SPB di una particella e corrispondenti superfici devono essere registrati con il rispettivo codice; vedasi in materia Elenco dei codici per il rilevamento delle superfici allegato. Con il codice 0616 si devono annunciare le superfici che sono solo pascolate (lo sfalcio di pulizia non vale come utilizzo a sfalcio). Con il codice 0613 si annunciano le superfici che sono falciate almeno una volta all anno prima di fine agosto e il cui raccolto è utilizzato come foraggio (primo taglio e successivi, insilato). In caso contrario la superficie sarà esclusa dalla SAU. Ciò vale pure per i prati SPB. Con il codice 0923 si devono annunciare tutti i castagni sia in selve che isolati (fino al 2016 quest'ultimi erano annunciati quali alberi indigeni - cod. 0924). Vi preghiamo pertanto, se del caso, di apportare le opportune correzioni. I pascoli sfruttati in modo estensivo (senza altre concimazioni oltre le deiezioni degli animali al pascolo) annunciati con il codice 0617 devono essere utilizzati in questo modo per almeno 8 anni. I prati estensivi (0611) o poco intensivi (0612) possono essere pascolati solo fra il 1 settembre e il 30 novembre. Rendiamo attenti al fatto che ora i pascoli a più di 15 km di distanza dal centro aziendale possono essere annunciati quale SAU, a condizione che non si trovino in zona d'estivazione (61). Per i prati con sfalcio alternato (progetti di interconnessione di Dötra) si deve aggiornare la superficie gestita nell anno corrente, inserendo un sì o un no nella casella della colonna Sfalcio Alterno nel I mappali con sfalcio alternato sono contrassegnati con la data di sfalcio e una A come evidenziato qua sotto (un asterisco indica la data di sfalcio stabilita secondo le modalità di gestione del progetto d interconnessione): Prova del rispetto delle esigenze ecologiche (PER) Tutte le aziende che fanno richiesta dei pagamenti diretti devono fornire la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER). Le aziende che non soddisfano i requisiti della PER non ricevono i pagamenti diretti. La PER richiede: il rispetto delle prescrizioni in merito alla protezione degli animali; un bilancio di concimazione equilibrato; una SPB di almeno il 7% della SAU o del 3.5% delle colture speciali. Al massimo il 50% della SPB necessaria può essere fornita da alberi da frutta ad alto fusto (codice: 0921), noci (codice 0922), castagni (codice 0923) e alberi indigeni isolati (codice 0924); Le aziende con diverse unità di produzione ubicate oltre la distanza massima di 15 chilometri rispetto al centro aziendale, devono presentare la quota di SPB in ogni unità di produzione; la gestione conforme alle prescrizioni di oggetti in inventari d importanza nazionale (legge sulla protezione della natura e del paesaggio, LPN); un avvicendamento disciplinato delle colture; un adeguata protezione del suolo; la selezione e applicazione mirata dei prodotti fitosanitari;

7 il rispetto delle esigenze relative alla produzione di sementi e tuberi-seme; la predisposizione di fasce tampone lungo corsi d acqua superficiali, margini del bosco, sentieri, siepi, boschetti campestri e rivieraschi nonché superfici di inventari. Le colture secondarie con una superficie complessiva inferiore a 20 are per azienda non devono essere gestite secondo le norme della PER. Il rispetto delle prescrizioni rilevanti per l agricoltura previste dalla legge sulla protezione delle acque, sulla protezione dell ambiente o sulla protezione della natura e del paesaggio sono una condizione di base. Un infrazione constatata con una decisione formale dell autorità competente porta a delle riduzioni dei pagamenti diretti. Le piccole strutture improduttive su prati e pascoli sfruttati in modo estensivo (art. 55 cpv. 1 lett. a risp. c), terreni da strame (art. 55 cpv. 1 lett. e) e prati rivieraschi lungo i corsi d acqua (art. 55 cpv. 1 lett. g) danno diritto a contributi fino a concorrenza di una quota del 20 per cento al massimo della superficie (cfr. art. 35 cpv. 2 e 2bis OPD). LPN - biotopi d importanza nazionale: si tratta di superfici sotto contratto con l Ufficio della natura e del paesaggio (UNP). Per domande o modifiche del tipo di sfruttamento, ci si deve mettere in contatto con l UNP (Anya Rossi-Pedruzzi per i prati secchi, tel. 091/ o Mirko Sulmoni per i terreni da strame, tel. 091/ ). Contributi per il livello qualitativo II di biodiversità e per l interconnessione Le superfici riconosciute per il contributo del livello II di biodiversità e/o interconnessione sono riportate sul formulario delle superfici. Coloro che vogliono annunciare per la prima volta nel 2018 superfici con qualità biologica e/o interconnessione, le devono annunciare sul formulario delle particelle nelle rispettive colonne a destra. L impegno minimo per queste superfici è di 8 anni, dopo i primi 8 anni il periodo di impegno si rinnova per ulteriori 8 anni, se non viene annunciata la disdetta alla fine del periodo. Per i contributi del livello II di qualità biologica e/o interconnessione possono essere annunciate le seguenti superfici: Tipo SPB Livello II Interconnessione Prati estensivi (0611) Prati poco intensivi (0612) Terreni da strame (0851) Siepi e boschetti campestri e rivieraschi (0852) Pascoli estensivi e pascoli boschivi 1 (0617 e 0618) Prati rivieraschi lungo corsi d acqua (0634) Alberi da frutta ad alto fusto (0921) Noci (0922) Castagni (0923) Alberi indigeni isolati adatti al luogo e viali alberati (924) Vigneti con elevata biodiversità (0717) Fasce di colture estensive in campicoltura, semi oleosi (colza, girasole, lino) (0564) Fasce di colture estensive in campicoltura, cereali (0565) Fasce di colture estensive in campicoltura, leguminose a granelli (favette, piselli proteici, lupini e miscele con codice 0569) (0571) Maggesi fioriti (0556)

8 Maggesi da rotazione (0557) Striscia su superficie coltiva (0559) Prati da sfalcio nella regione d estivazione, tipo sfruttati in modo estensivo (0622) Prati da sfalcio nella regione d estivazione, tipo sfruttati in modo poco intensivo (0623) 1 I pascoli boschivi (0618) si trovano su superfici che giusta la legge forestale sono considerate bosco. È necessaria un autorizzazione della sezione forestale. 6. Modifiche successive Eventuali cambiamenti della struttura aziendale e gestione di superfici devono essere annunciate all UPD in forma scritta entro 10 giorni.

9 7. Distretti e persone di riferimento Bellinzona, aprile 2018

1. Novità. Sezione dell agricoltura Ufficio dei pagamenti diretti Tel. 091/ / 55 / 58 / 60 / 63

1. Novità. Sezione dell agricoltura Ufficio dei pagamenti diretti Tel. 091/ / 55 / 58 / 60 / 63 Istruzioni per il rilevamento dei dati strutturali delle aziende agricole del 2 maggio 2014 (giorno di riferimento) per le aziende che hanno almeno 0.25 unità standard di manodopera 1. Novità Per permettere

Dettagli

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) Modifica del 25 giugno 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 7 dicembre 1998 1 sui

Dettagli

Allegato 3: Panoramica delle rubriche di controllo e dei rispettivi gruppi di punti per l agricoltura

Allegato 3: Panoramica delle rubriche di controllo e dei rispettivi gruppi di punti per l agricoltura Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DFER Ufficio federale dell agricoltura Dipartimento federale dell interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

Dettagli

Istruzioni per il rilevamento dei dati strutturali delle aziende agricole 2015, per le aziende che richiedono i pagamenti diretti

Istruzioni per il rilevamento dei dati strutturali delle aziende agricole 2015, per le aziende che richiedono i pagamenti diretti Istruzioni per il rilevamento dei dati strutturali delle aziende agricole 2015, per le aziende che richiedono i pagamenti diretti 1. Novità Con l entrata in vigore definitiva della politica agricola 2014-2017

Dettagli

Istruzioni agriportal 2019

Istruzioni agriportal 2019 Istruzioni agriportal 2019 Il rilevamento dei dati avviene allo stesso modo di quello manuale con i moduli A, B e C (incl. agrigis). Di seguito viene spiegato come utilizzare il programma e quali campi

Dettagli

Pagamenti diretti 2017 Sintesi dei cambiamenti più importanti

Pagamenti diretti 2017 Sintesi dei cambiamenti più importanti Pagamenti diretti 2017 Sintesi dei cambiamenti più importanti 1 Effettivi animali Equini 2017 Fase di transizione doppio annuncio Agriportal- Formulari cartacei BDTA Annunciare gli effettivi al 1 gennaio

Dettagli

Domanda concernente i contributi nella regione d'estivazione per il 2019

Domanda concernente i contributi nella regione d'estivazione per il 2019 Domanda concernente i contributi nella regione d'estivazione per il 2019 La domanda ai sensi dell articolo 98 dell Ordinanza del 23 ottobre 2013 sui pagamenti diretti, debitamente compilata, va inoltrata

Dettagli

Istruzioni agriportal 2018

Istruzioni agriportal 2018 Istruzioni agriportal 2018 Il rilevamento dei dati avviene allo stesso modo di quello manuale con i moduli A, B e C (incl. agrigis). Di seguito viene spiegato come utilizzare il programma e quali campi

Dettagli

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCoC) del 31 ottobre 2018 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 177 e 181 capoverso 1 bis della legge del 29 aprile 1998 1

Dettagli

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle agricole (OCoC) del 23 ottobre 2013 (Stato 1 gennaio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 32 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 2005

Dettagli

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle agricole (OCoC) del 23 ottobre 2013 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 32 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 2005

Dettagli

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle agricole (OCoC) del 23 ottobre 2013 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 32 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 2005 1 sulla protezione degli

Dettagli

Ordinanza sul promovimento regionale della qualità e dell interconnessione delle superfici di compensazione ecologica nell agricoltura

Ordinanza sul promovimento regionale della qualità e dell interconnessione delle superfici di compensazione ecologica nell agricoltura Ordinanza sul promovimento regionale della qualità e dell interconnessione delle superfici di compensazione ecologica nell agricoltura (Ordinanza sulla qualità ecologica, OQE) Modifica del 14 novembre

Dettagli

Monitoraggio del sistema dei pagamenti diretti

Monitoraggio del sistema dei pagamenti diretti Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR Ufficio federale dell agricoltura UFAG Monitoraggio del sistema dei pagamenti diretti Tematica Obiettivi PA 14-17 Modifiche principali

Dettagli

2.8 Allegato - Utilizzazione delle superfici e diritto ai contributi

2.8 Allegato - Utilizzazione delle superfici e diritto ai contributi 2.8 Allegato - Utilizzazione sufici e diritto ai contributi di di i vigneti base e le - ata e alle I Suficie Fasce di estensive in campicoltura SPB x x - colza Fasce di estensive in campicoltura SPB x

Dettagli

Analisi del sistema dei pagamenti diretti

Analisi del sistema dei pagamenti diretti Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR Ufficio federale dell agricoltura UFAG Analisi del sistema dei pagamenti diretti Sicurezza dell approvvigionamento Superfici 2010

Dettagli

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) Modifica del 10 gennaio 2001 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 7 dicembre 1998 1

Dettagli

Ordinanza concernente la rilevazione e il trattamento di dati agricoli

Ordinanza concernente la rilevazione e il trattamento di dati agricoli Ordinanza concernente la rilevazione e il trattamento di dati agricoli (Ordinanza sui dati agricoli) Modifica del 12 maggio 2010 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 7 dicembre 1998

Dettagli

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) del 23 ottobre 2013 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 70 capoverso 3, 70a capoversi 3 5,

Dettagli

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) 910.13 del 23 ottobre 2013 (Stato 7 febbraio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 70

Dettagli

Sezione dell'agricoltura 6501 Bellinzona

Sezione dell'agricoltura 6501 Bellinzona telefono fax e-mail Ufficio dei pagamenti diretti Viale S. Franscini 17 091 814 35 32 / 63 091 814 44 64 dfe-sa@ti.ch Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento delle finanze e dell'economia Divisione dell'economia

Dettagli

Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda

Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) Modifica del 26 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L

Dettagli

Ordinanza sul promovimento regionale della qualità e dell interconnessione delle superfici di compensazione ecologica nell agricoltura

Ordinanza sul promovimento regionale della qualità e dell interconnessione delle superfici di compensazione ecologica nell agricoltura Ordinanza sul promovimento regionale della qualità e dell interconnessione delle superfici di compensazione ecologica nell agricoltura (Ordinanza sulla qualità ecologica, OQE) del 4 aprile 2001 (Stato

Dettagli

Sezione dell'agricoltura 6501 Bellinzona

Sezione dell'agricoltura 6501 Bellinzona telefono fax e-mail Ufficio dei pagamenti diretti Viale S. Franscini 17 091 814 35 32 / 63 091 814 44 64 dfe-sa@ti.ch Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento delle finanze e dell'economia Divisione dell'economia

Dettagli

Ordinanza concernente la rilevazione e il trattamento di dati agricoli

Ordinanza concernente la rilevazione e il trattamento di dati agricoli Ordinanza concernente la rilevazione e il trattamento di dati agricoli (Ordinanza sui dati agricoli) Modifica del 27 ottobre 2010 Il onsiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 7 dicembre 1998

Dettagli

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) Modifica del 16 settembre 2016 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011 1 è modificata

Dettagli

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) del 7 dicembre 1998 (Stato 6 febbraio 2001) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 70 capoversi

Dettagli

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) del 7 dicembre 1998 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 70 capoversi 5 e 6, 73 capoversi

Dettagli

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) Modifica del 28 ottobre 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 23 ottobre 2013 1

Dettagli

Politica agricola Retrospettiva e analisi a un anno dall inizio dell attuazione

Politica agricola Retrospettiva e analisi a un anno dall inizio dell attuazione Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR Ufficio federale dell agricoltura UFAG Politica agricola 2014-2017 Retrospettiva e analisi a un anno dall inizio dell attuazione

Dettagli

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) Modifica del 18 ottobre 2017 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011 1 è modificata come

Dettagli

Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda

Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) Modifica del 23 ottobre 2013 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L

Dettagli

Pagamenti diretti alle aziende d'estivazione e con pascoli comunitari

Pagamenti diretti alle aziende d'estivazione e con pascoli comunitari Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR Ufficio federale dell'agricoltura Unità di direzione Pagamenti diretti e sviluppo rurale Berna, gennaio 2015 Sintesi: Pagamenti

Dettagli

concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale

concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale Ordinanza concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale (Ordinanza sui contributi per singole colture, OCSC) Modifica del 21 settembre 2018 Il Consiglio federale svizzero ordina:

Dettagli

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) Modifica del 25 giugno 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza BDTA del 23 novembre 2005 1 è modificata come

Dettagli

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) del 7 dicembre 1998 (Stato 1 ottobre 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 70 capoversi

Dettagli

Aggiornamento delle superfici utili con agrigis BREVI ISTRUZIONI per agricoltori

Aggiornamento delle superfici utili con agrigis BREVI ISTRUZIONI per agricoltori Sezione dell agricoltura Ufficio dei pagamenti diretti Viale S. Franscini 17, 6500 Bellinzona Telefono: 091/ 8143 563/ 532/ 558/ 595/ 695 / 655/ 660 Fax: 091 091 814 44 64 E-mail: agriportal@ti.ch www.agriportal.ti.ch

Dettagli

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) del 7 dicembre 1998 (Stato 15 luglio 2003) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 70 capoversi

Dettagli

Ordinanza concernente i contributi d estivazione nell agricoltura

Ordinanza concernente i contributi d estivazione nell agricoltura Ordinanza concernente i contributi d estivazione nell agricoltura (Ordinanza sui contributi d estivazione, OCEst) del 7 dicembre 1998 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 77 capoversi 2 e

Dettagli

Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda

Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) del 7 dicembre 1998 (Stato 1 gennaio 2019) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Aggiornamento delle superfici utili con agrigis BREVI ISTRUZIONI per agricoltori

Aggiornamento delle superfici utili con agrigis BREVI ISTRUZIONI per agricoltori Sezione dell agricoltura Ufficio dei pagamenti diretti Viale S. Franscini 17, 6500 Bellinzona Telefono: 091/ 8143 563/ 532/ 558/ 595/ 695 / 655/ 660 Fax: 091 091 814 44 64 E-mail: agriportal@ti.ch www.agriportal.ti.ch

Dettagli

Pagamenti diretti alle aziende svizzere gestite tutto l'anno

Pagamenti diretti alle aziende svizzere gestite tutto l'anno Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR Ufficio federale dell'agricoltura UFAG Unità di direzione Pagamenti diretti e sviluppo rurale Berna, novembre 2017 Sintesi: Pagamenti

Dettagli

Ordinanza dell UFAG concernente la graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti

Ordinanza dell UFAG concernente la graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti Ordinanza dell UFAG concernente la graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti del 7 dicembre 1998 (Stato 28 dicembre 2001) L Ufficio federale dell agricoltura, visti gli articoli

Dettagli

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (Ordinanza sul coordinamento dei controlli, OCoC) del... (disegno per indagine conoscitiva) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo

Dettagli

Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda

Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) del 7 dicembre 1998 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 177

Dettagli

Ordinanza concernente la rilevazione e il trattamento di dati agricoli

Ordinanza concernente la rilevazione e il trattamento di dati agricoli Ordinanza concernente la rilevazione e il trattamento di dati agricoli (Ordinanza sui dati agricoli) del 7 dicembre 1998 (Stato 23 gennaio 2007) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 177 capoverso

Dettagli

Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda

Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) 910.91 del 7 dicembre 1998 (Stato 1 luglio 2011) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda

Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) 910.91 del 7 dicembre 1998 (Stato 1 maggio 2007) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

DOMANDA DATI DELL'AZIENDA

DOMANDA DATI DELL'AZIENDA DOMANDA di riconoscimento di un'azienda agricola ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e il riconoscimento delle forme di azienda (OTerm). 1.0 Dati generali

Dettagli

Sintesi: Pagamenti diretti alle aziende svizzere gestite tutto l'anno. Berna, Gennaio 2015

Sintesi: Pagamenti diretti alle aziende svizzere gestite tutto l'anno. Berna, Gennaio 2015 Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR Ufficio federale dell'agricoltura Unità di direzione Pagamenti diretti e sviluppo rurale Berna, Gennaio 2015 Sintesi: Pagamenti

Dettagli

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali del 18 agosto 1999 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 14 capoverso 2, 15a capoverso 4 e 15b capoverso 2 della legge del 1 luglio

Dettagli

Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda

Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) 910.91 del 7 dicembre 1998 (Stato 1 gennaio 2017) Il Consiglio federale

Dettagli

Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda

Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) 910.91 del 7 dicembre 1998 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale

Dettagli

Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda

Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) 910.91 del 7 dicembre 1998 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale

Dettagli

Ordinanza dell UFAG concernente la graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti

Ordinanza dell UFAG concernente la graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti Ordinanza dell UFAG concernente la graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti del 7 dicembre 1998 L Ufficio federale dell agricoltura, visti gli articoli 19 capoverso 4, 43

Dettagli

Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell agricoltura

Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell agricoltura Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) Modifica del 25 maggio 2011 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 7 dicembre

Dettagli

Ordinanza concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale

Ordinanza concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale Ordinanza concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale (Ordinanza sui contributi per singole colture, OCSC) del 23 ottobre 2013 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli

Dettagli

Ordinanza concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale

Ordinanza concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale Ordinanza concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale (Ordinanza sui contributi per singole colture, OCSC) 910.17 del 23 ottobre 2013 (Stato 1 gennaio 2017) Il Consiglio federale

Dettagli

Rilevamento obbligatorio dei dati del settore agricolo (tenute amatoriali e hobbisti compresi)

Rilevamento obbligatorio dei dati del settore agricolo (tenute amatoriali e hobbisti compresi) A1 Indicazioni generali Giorno : 1 gennaio 2017 Si prega di controllare i dati prestampati e, se necessario, di correggerli Comune / sezione di ubicazione X-Coordinata 0101 Comune domicilio gestore Y-Coordinata

Dettagli

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) Modifica del 29 ottobre 2014 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 23 ottobre 2013 1

Dettagli

Servizio Cantonale d Ispezione e Controllo SCIC

Servizio Cantonale d Ispezione e Controllo SCIC Servizio Cantonale d Ispezione e Controllo SCIC Fasce tampone 18 ottobre 2016 Centro Agroscope, Cadenazzo Responsabile SCIC Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento delle finanze e dell economia Divisione

Dettagli

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (Ordinanza sul coordinamento dei controlli, OCoC) del 14 novembre 2007 (Stato 1 gennaio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo

Dettagli

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) del 23 novembre 2005 (Stato 1 maggio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15a capoverso 4 e 53 capoverso

Dettagli

Ordinanza sui sistemi d informazione nel campo dell agricoltura

Ordinanza sui sistemi d informazione nel campo dell agricoltura Ordinanza sui sistemi d informazione nel campo dell agricoltura (OSIAgr) del 23 ottobre 2013 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 165c capoverso 3 lettera d, 165g,

Dettagli

Aziende agricole meno numerose e più grandi

Aziende agricole meno numerose e più grandi Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale di statistica UST Comunicato stampa Embargo: 11.05.2017, 9.15 7 Agricoltura e selvicoltura N. 2017-0455-I Rilevazione della struttura delle aziende

Dettagli

Riduzione dei pagamenti diretti

Riduzione dei pagamenti diretti Allegato 8 (art. 105 cpv. 1) Una descrizione dettagliata dei punti di controllo e delle lacune è riportata nel documento "Acontrol Punti di controllo, lacune e riduzioni datato 1 settembre 2014 2017".

Dettagli

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) Modifica del 12 maggio 2010 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 23 novembre 2005 1 concernente la banca

Dettagli

Decisione generale concernente l iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione

Decisione generale concernente l iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione Decisione generale concernente l iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione del 6 ottobre 009 L Ufficio federale dell agricoltura, visto l articolo

Dettagli

Ordinanza concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale

Ordinanza concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale Ordinanza concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale (Ordinanza sui contributi per singole colture, OCSC) 910.17 del 23 ottobre 2013 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale

Dettagli

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) 916.404 del 23 novembre 2005 (Stato 1 agosto 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15a capoverso 4 e 53 capoverso

Dettagli

Ordinanza concernente la rilevazione e il trattamento di dati agricoli

Ordinanza concernente la rilevazione e il trattamento di dati agricoli Ordinanza concernente la rilevazione e il trattamento di dati agricoli (Ordinanza sui dati agricoli) 919.117.71 del 7 dicembre 1998 (Stato 1 gennaio 2011) Il onsiglio federale svizzero, visti gli articoli

Dettagli

Decisione generale concernente l iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione

Decisione generale concernente l iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione Decisione generale concernente l iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione del 0 marzo 009 L Ufficio federale dell agricoltura, visto l articolo

Dettagli

Modello di rappresentazione concernente i modelli di geodati minimi Gestione agricola

Modello di rappresentazione concernente i modelli di geodati minimi Gestione agricola Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR Ufficio federale dell agricoltura UFAG Settore Sistema d informazione sull agricoltura Modello di rappresentazione concernente

Dettagli

/V4 dinata dei dati delle Indicazioni generali Anno 2017 aziende agricole

/V4 dinata dei dati delle Indicazioni generali Anno 2017 aziende agricole Rilevazione coor-...» * /V4 dinata dei dati delle Indicazioni generali Anno 2017 aziende agricole Si prega di controllare i dati prestampati e, se necessario, di correggerli Ubicazione indirizzo dell"azienda

Dettagli

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) Modifica del... Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 26 ottobre 2011 1 concernente la banca dati sul traffico

Dettagli

Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura

Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura (OIMSC) Modifica del 14 novembre 2007 L Ufficio federale dell agricoltura ordina: I L ordinanza

Dettagli

Ordinanza del DFE concernente l uscita regolare all aperto degli animali da reddito

Ordinanza del DFE concernente l uscita regolare all aperto degli animali da reddito Ordinanza del DFE concernente l uscita regolare all aperto degli animali da reddito (Ordinanza URA) Modifica del 15 dicembre 2004 Il Dipartimento federale dell economia ordina: I L ordinanza URA del 7

Dettagli

L allegato 8 è stato totalmente rivisto con effetto all Riduzione dei pagamenti diretti

L allegato 8 è stato totalmente rivisto con effetto all Riduzione dei pagamenti diretti L allegato 8 è stato totalmente rivisto con effetto all 1.1.2015 Allegato 8 (art. 105 cpv. 1) Una descrizione dettagliata dei punti di controllo e delle lacune è riportata nel documento "Acontrol Punti

Dettagli

Primo insediamento giovani agricoltori Piano aziendale. Capo dell azienda. Codice del maso. Codice fiscale. Partita IVA n.

Primo insediamento giovani agricoltori Piano aziendale. Capo dell azienda. Codice del maso. Codice fiscale. Partita IVA n. Primo insediamento giovani agricoltori 2007-2013 Piano aziendale Capo dell azienda Codice del maso Codice fiscale Partita IVA n. Nome del maso Proprietario Via / Frazione, n. Comune Telefono/Cellulare

Dettagli

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) del 23 novembre 2005 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15a capoverso 4 e 53 capoverso 1 della legge del 1 luglio

Dettagli

Ricapitolazione concernente il pacchetto di ordinanze agricole 2017

Ricapitolazione concernente il pacchetto di ordinanze agricole 2017 Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR Ufficio federale dell'agricoltura UFAG Ricapitolazione concernente il pacchetto di ordinanze agricole 2017 Il pacchetto di ordinanze

Dettagli

Versione provvisoria - Fa fede solo la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali RU

Versione provvisoria - Fa fede solo la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali RU [Signature] [QR Code] Versione provvisoria - Fa fede solo la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali RU Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza

Dettagli

Ordinanza sull allevamento di animali

Ordinanza sull allevamento di animali Ordinanza sull allevamento di animali (OAlle) Modifica del 12 novembre 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 14 novembre 2007 1 sull allevamento di animali è modificata come segue:

Dettagli

jjys A dinata dei dati delle Indicazioni generali Anno 2017 I aziende agricole

jjys A dinata dei dati delle Indicazioni generali Anno 2017 I aziende agricole IH Rilevazione coor-.... jjys A dinata dei dati delle Indicazioni generali Anno 2017 I aziende agricole Si prega di controllare i dati prestampati e, se necessario, di correggerli Pagina 1 di 2 Ubicazione

Dettagli

(Cambiamenti rispetto al 2018 evidenziati)

(Cambiamenti rispetto al 2018 evidenziati) Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR Ufficio federale dell agricoltura UFAG Unità di direzione Pagamenti diretti e sviluppo rurale Istruzioni e spiegazioni 2019 Dicembre

Dettagli

Ordinanza concernente contributi d estivazione

Ordinanza concernente contributi d estivazione Ordinanza concernente contributi d estivazione (Ordinanza sui contributi d estivazione, OCEst) del 29 marzo 2000 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 77 capoversi 2 e 3, 168 e 177 della legge

Dettagli

Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura

Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura (OIMSC) Modifica del 23 ottobre 2013 I L ordinanza dell UFAG del 26 novembre 2003 1 concernente

Dettagli

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) 916.404 del 23 novembre 2005 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15a capoverso 4 e 53

Dettagli

Politica agricola Correzione delle indennità

Politica agricola Correzione delle indennità Il Consiglio federale Berna, 18 ottobre 2017 Politica agricola 2014 2017. Correzione delle indennità Rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato 15.4180 von Siebenthal del 17 dicembre

Dettagli

Comune di Mesocco Regolamento per la gestione del suolo agricolo

Comune di Mesocco Regolamento per la gestione del suolo agricolo Comune di Mesocco Regolamento per la gestione del suolo agricolo 1 I. DISPOSIZIONI GENERALI...3 Art. 1 Scopo...3 Art. 2 Applicazione...3 Art. 3 Diritto subordinato...3 Art. 4 Parificazione dei sessi...3

Dettagli

eleminti di controllo, possibile lacune e misure proposte

eleminti di controllo, possibile lacune e misure proposte Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra ACONTROL eleminti di controllo, possibile lacune e misure proposte 01.1_2018 Ufficio federale dell'agricoltura

Dettagli

Decisione generale concernente l iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione

Decisione generale concernente l iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione Decisione generale concernente l iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione del novembre 006 L Ufficio federale dell agricoltura, visto l articolo

Dettagli

Ordinanza concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale (Ordinanza sui contributi per singole colture, OCSC)

Ordinanza concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale (Ordinanza sui contributi per singole colture, OCSC) Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR Ufficio federale dell agricoltura UFAG Unità di direzione Pagamenti diretti e sviluppo rurale Istruzioni e spiegazioni 2018 Novembre

Dettagli

Ordinanza concernente le tasse dell Ufficio federale dell agricoltura

Ordinanza concernente le tasse dell Ufficio federale dell agricoltura Ordinanza concernente le tasse dell Ufficio federale dell agricoltura (Ordinanza sulle tasse UFAG) del 16 giugno 2006 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 46a della legge

Dettagli

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR Ufficio federale dell'agricoltura UFAG Unità di direzione Pagamenti diretti e sviluppo rurale Istruzioni e spiegazioni 2015 Maggio

Dettagli