Ordinanza concernente la rilevazione e il trattamento di dati agricoli

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Ordinanza concernente la rilevazione e il trattamento di dati agricoli"

Transcript

1 Ordinanza concernente la rilevazione e il trattamento di dati agricoli (Ordinanza sui dati agricoli) del 7 dicembre 1998 (Stato 1 gennaio 2011) Il onsiglio federale svizzero, visti gli articoli 177 capoverso 1, 181 capoverso 1 bis e 185 capoversi 2 e 3 della legge del 29 aprile sull agricoltura; visto l articolo 25 della legge del 9 ottobre sulla statistica federale, 3 ordina: apitolo 1: Oggetto Art. 1 La presente ordinanza disciplina l armonizzazione e il coordinamento della rilevazione e del trattamento di dati relativi a: a. le aziende agricole; b. 4 supplementi per il latte trasformato in formaggio e per il foraggiamento senza insilati; c. le aziende di trasformazione della frutta; d. 5 contratti d acquisto di latte, produzione lattiera, valorizzazione del latte e vendita diretta di latte; e. le imprese di produzione, di preparazione e d importazione controllate; f. le aziende di produzione, di preparazione e di perfezionamento. RU RS RS Nuovo testo giusta il n. I dell O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1 gen (RU ). 4 Nuovo testo giusta il n. I dell'o del 12 mag. 2010, in vigore dal 1 lug Nuovo testo giusta il n. I dell'o del 12 mag. 2010, in vigore dal 1 lug

2 apitolo 2: Rilevazione, registrazione e trasmissione dei dati Sezione 1: Rilevazione dei dati Art. 2 Organi di rilevazione e dati raccolti 1 I antoni rilevano i dati: a. 6 designati dall Ufficio federale dell agricoltura (Ufficio federale) concernenti la superficie aziendale, l effettivo del bestiame e la manodopera di aziende (dati della struttura aziendale) (all. 2, n. I VI); b. 7 che servono all esecuzione della legge sull agricoltura, in particolare quelli per la concessione di contributi (all. 2, n. I VI e VIII XVII); c. per l attuazione delle rilevazioni conformemente all ordinanza del 30 giugno sull esecuzione di rilevazioni statistiche federali, in virtù del loro obbligo di collaborare; d. 9 che servono per i miglioramenti strutturali e gli aiuti per la conduzione a- ziendale come misura sociale collaterale (all. 2, n. XX e XXI); e. 10 relativi alle aziende detentrici di animali ad unghia fessa, equidi, volatili da cortile, pesci, ad eccezione dei pesci ornamentali o api ai sensi degli articoli 7 e 18a dell ordinanza del 27 giugno sulle epizoozie, che servono per l esecuzione della legge del 1 luglio sulle epizoozie, a condizione che non siano stati già registrati nel quadro del capoverso 1 lettere a e b (all. 2, parte A, n. I e II); f. 13 relativi alle aziende che, conformemente all ordinanza del 23 novembre concernente la produzione primaria, sottostanno all obbligo di notifica, sempre che non siano state già registrate nel quadro del capoverso 1 lettere a, b oppure e (all. 2, n. I V); g. 15 i dati e i risultati relativi ai controlli di singole aziende, rilevati nel quadro dell ordinanza del 14 novembre sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole. D intesa con i antoni e con i servizi direttamente interessati, l Ufficio federale definisce il grado di dettaglio dei dati relativi ai controlli e dei risultati dei controlli di cui nell allegato 2, numero XXII. 2 I dati della struttura aziendale sono rilevati presso i gestori delle aziende. 6 Nuovo testo giusta il n. I dell'o del 12 mag. 2010, in vigore dal 1 lug Nuovo testo giusta il n. I dell'o del 12 mag. 2010, in vigore dal 1 lug RS Introdotta dal n. I dell O del 7 nov. 2001, in vigore dal 1 gen (RU ). 10 Introdotta dal n. I dell O del 1 mar (RU ). Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. all'o del 19 ago. 2009, in vigore dal 1 gen (RU ). 11 RS RS Introdotta dal n. I dell O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1 gen (RU ). 14 RS Introdotta dal n. I dell O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1 gen (RU ). 16 RS

3 Dati agricoli L Ufficio federale rileva i dati concernenti: a. la trasformazione e la contabilità nel settore della frutta (all. 2, n. XVIII e XIX); b. il rendimento delle colture di mele e pere in Svizzera secondo l ordinanza sull esecuzione di rilevazioni statistiche federali (all. 2, n. XVIII) Il Servizio d amministrazione di cui all articolo 12 dell ordinanza del 25 giugno sul sostegno del prezzo del latte (Servizio d amministrazione nel settore lattiero) rileva: a. i dati relativi a supplementi per il latte trasformato in formaggio e per il foraggiamento senza insilati; i dati sono elencati nell allegato 3, numeri I V; b. i dati sui contratti d acquisto di latte e sulla produzione lattiera; i dati sono elencati nell allegato 2, numero VII; c. i dati sulla valorizzazione del latte e sulla vendita diretta di latte; i dati sono elencati nell allegato 3, numeri I V Gli enti di certificazione accreditati (EBIO) secondo l articolo 28 dell ordinanza del 22 settembre sull agricoltura biologica rilevano i dati concernenti le imprese di produzione, di preparazione e d importazione controllate. I dati sono elencati nell allegato 3 (n. VII) Gli enti di certificazione accreditati (EIPG) secondo l articolo 18 dell ordinanza del 28 maggio sulle DOP e le IGP rilevano i dati concernenti le aziende di produzione, preparazione e perfezionamento. Gli articoli 4 e 7 non si applicano agli EIPG. 8 L Ufficio federale può permettere ai competenti servizi cantonali preposti alla registrazione e alla gestione dei contratti sul concime aziendale, alla visualizzazione dei dati aziendali rilevanti correlati, nonché al controllo dei flussi di concime aziendale, di trattare i rispettivi dati nel suo sistema d informazione (all. 2, n. I V) Il gestore della banca dati sul traffico di animali calcola e determina gli effettivi di animali della specie bovina e di bufali conformemente all articolo 12a dell ordinanza del 23 novembre concernente la banca dati sul traffico di animali Abrogato dal n. I dell'o del 12 mag. 2010, con effetto dal 1 lug RS Nuovo testo giusta il n. I dell'o del 12 mag. 2010, in vigore dal 1 lug RS Nuovo testo giusta il n. I dell O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1 gen (RU ). 22 RS Introdotta dal n. I dell O del 1 mar. 2006, in vigore dal 1 mag (RU ). 24 RS Introdotto dal n. I dell O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1 gen (RU ). 3

4 Art Delega I antoni possono delegare le rilevazioni ai omuni o a organizzazioni idonee, nella misura in cui la protezione dei dati sia garantita. Art. 4 Forma delle rilevazioni 1 I dati possono essere rilevati mediante questionari, su supporti elettronici oppure online I seguenti servizi definiscono i cataloghi dei dati e elaborano i questionari per la rilevazione: a. 28 l Ufficio federale e gli Uffici federali di statistica e di veterinaria per i dati di cui all articolo 2 capoverso 1 lettere a f; b. l Ufficio federale per i dati di cui all articolo 2 capoverso 3; c d. 30 il Servizio d amministrazione del settore lattiero in collaborazione con l Ufficio federale per i dati di cui all articolo 2 capoverso 5; e. gli EBIO per i dati di cui all articolo 2 capoverso 6; f. 31 l Ufficio federale e l Ufficio federale di veterinaria per i dati di cui all articolo 2 capoverso 1 lettera g. 3 Se i antoni utilizzano questionari propri o raccolgono i dati su supporti elettronici, i questionari o i cataloghi di dati devono essere approvati dall Ufficio federale e dall Ufficio federale di statistica. 4 Se gli altri organi di rilevazione utilizzano questionari propri o raccolgono i dati su supporti elettronici, i questionari o i cataloghi di dati devono essere approvati dall Ufficio federale. 5 Gli EBIO possono proporre all Ufficio federale la forma più adeguata di rilevazione; l Ufficio deve approvarla. 6 I antoni possono utilizzare registri concernenti le superfici o il bestiame invece dei questionari, sempre che i dati ivi contenuti rispondano in modo completo e aggiornato alle domande poste nei questionari. 26 Nuovo testo giusta il n. I dell'o del 12 mag. 2010, in vigore dal 1 lug Nuovo testo giusta il n. I dell'o del 27 ott. 2010, in vigore dal 1 gen (RU ). 28 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1 gen (RU ). 29 Abrogata dal n. I dell'o del 12 mag. 2010, con effetto dal 1 lug Nuovo testo giusta il n. I dell'o del 12 mag. 2010, in vigore dal 1 lug Introdotta dal n. I dell O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1 gen (RU ). 4

5 Dati agricoli Art. 5 Data e frequenza delle rilevazioni 1 I dati di cui all articolo 2 capoverso 1 lettere a e b sono rilevati ogni anno all inizio di maggio. L Ufficio federale fissa il giorno. 1bis I dati di cui nell allegato 2 numeri I e II vengono continuamente aggiornati sulla base delle notifiche in entrata (art. 14 cpv. 1 dell O del 27 giu sulle epizoozie o art. 3 cpv. 1 dell O del 23 nov concernente la produzione primaria), in particolare anche in caso di cambiamento di detentore di animali I dati di cui all articolo 2 capoversi 1 lettera c e 3 sono rilevati: a. per la contabilità relativa alla frutta a granelli, presso tutte le sidrerie artigianali, due volte all anno; b. per i rapporti relativi ai concentrati di succo di frutti a granelli (aziende che producono concentrati), una volta al mese; c. per le quantità smerciate di succo di frutti a granelli, secondo necessità; d. per i dati relativi alla trasformazione, una volta alla settimana o secondo necessità; e e. per le rilevazioni secondo l ordinanza del 30 giugno sull esecuzione di statistiche federali, una volta all anno I dati di cui all articolo 2 capoverso 5 sono rilevati conformemente alla sezione 3 dell ordinanza del 25 giugno sul sostegno del prezzo del latte I dati di cui all articolo 2 capoverso 6 sono rilevati secondo necessità. 6 I dati di cui all articolo 2 capoverso 1 lettera d sono rilevati per il trattamento delle domande di aiuto agli investimenti e di aiuto per la conduzione aziendale I dati di cui all articolo 2 capoverso 1 lettera g sono registrati dopo ogni controllo. 40 Art. 6 Aziende con più unità di produzione Le aziende che si compongono di più unità di produzione, separate geograficamente e gestite in modo indipendente per quanto concerne la manodopera e l effettivo del bestiame, devono presentare i dati delle singole unità di produzione. 32 RS RS Introdotta dal n. I dell O del 1 mar (RU ). Nuovo testo giusta il n. I dell O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1 gen (RU ). 35 RS Abrogato dal n. I dell'o del 12 mag. 2010, con effetto dal 1 lug RS Nuovo testo giusta il n. I dell'o del 12 mag. 2010, in vigore dal 1 lug Introdotto dal n. I dell O del 7 nov. 2001, in vigore dal 1 gen (RU ). 40 Introdotto dal n. I dell O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1 gen (RU ). 5

6 Sezione 2: Registrazione dei dati raccolti Art. 7 Portata e competenza 1 La registrazione dei dati raccolti comprende il controllo della completezza, la verifica e la correzione dei dati nonché la loro registrazione su supporto elettronico. Su domanda, l Ufficio federale può autorizzare la rinuncia alla registrazione su supporto elettronico per i dati di cui all articolo 2 capoversi 1 lettere c d e Gli organi di rilevazione registrano i dati che hanno raccolto. 3 Le modalità di registrazione dei dati di cui all articolo 2 capoverso 1 lettera c sono fissate dall Ufficio federale di statistica e dal servizio competente in collaborazione con i antoni. 4 In occasione della registrazione dei dati, l Ufficio federale di statistica si mette a disposizione come consulente. Art Registri delle aziende 1 L Ufficio federale, d intesa con i antoni e con gli organi federali direttamente interessati, definisce le strutture vincolanti per i registri delle aziende, una raccolta minima di dati come pure le norme necessarie a rilevare tutte le forme di azienda e di comunità aziendale ai sensi dell ordinanza del 7 dicembre sulla terminologia agricola (art. 6 12) nonché tutte le aziende detentrici di animali ai sensi dell ordinanza del 27 giugno sulle epizoozie (art. 6 lett. o) I antoni aggiornano i registri delle aziende e trasmettono i dati all Ufficio federale nella forma e con la frequenza concordate. Sezione 3: Trasmissione e immissione dei dati Art. 9 Trasmissione dei dati raccolti 1 I dati vanno trasmessi all Ufficio federale osservando le seguenti scadenze: a. dati di cui all articolo 2 capoverso 1 lettera a: annualmente, entro il 30 settembre; b. 46 dati di cui all articolo 8 concernenti le aziende detentrici di animali e i detentori di animali ai sensi degli articoli 6 lettera o, 7 capoverso 1 lettere d-g e 41 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 7 nov. 2001, in vigore dal 1 gen (RU ). 42 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1 gen (RU ). 43 RS RS Nuovo testo giusta il n. I dell O del 1 mar. 2006, in vigore dal 1 mag (RU ). 46 Nuovo testo giusta il n. I dell'o del 12 mag. 2010, in vigore dal 1 lug

7 Dati agricoli a dell ordinanza del 27 giugno sulle epizoozie: entro sette giorni da nuove registrazioni e modifiche dei dati corrispondenti; c. dati di cui all articolo 8 concernenti le forme di azienda e di comunità aziendale ai sensi degli articoli 6 12 dell ordinanza del 7 dicembre sulla terminologia agricola che mettono in commercio latte e latticini: entro un mese da nuove registrazioni e modifiche dei dati corrispondenti. 49 1bis L Ufficio federale di statistica, per lo svolgimento dei propri compiti, ha libero accesso ai dati di cui agli articoli 2 capoversi 1 lettera a e I dati di cui all articolo 2 capoversi 1 lettera b e 5 devono essere trasmessi all Ufficio federale. I dati di cui all articolo 2 capoverso 1 lettera c devono essere trasmessi all Ufficio federale e all Ufficio federale di statistica. Questi fissano i termini di consegna I dati di cui all articolo 2 capoverso 6 devono essere trasmessi all Ufficio federale al più tardi entro il 31 gennaio dell anno successivo. 5 L Ufficio federale e l Ufficio federale di statistica fissano, in collaborazione con gli organi di rilevazione, l impostazione tecnica e organizzativa della ripresa dei dati. Art. 10 onservazione del materiale raccolto Gli organi di rilevazione conservano in un luogo sicuro per un periodo di cinque anni il materiale raccolto. Art. 11 Responsabilità dei sistemi d informazione 1 L Ufficio federale è responsabile dello sviluppo e dell esercizio dei suoi sistemi d informazione. oordina le sue attività con gli organi di rilevazione e i destinatari dei dati Il Servizio d amministrazione del settore lattiero è responsabile dello sviluppo e dell esercizio dei propri sistemi d informazione. oordina le sue attività con i fornitori e i destinatari dei dati RS RS Nuovo testo giusta il n. I dell O del 1 mar. 2006, in vigore dal 1 mag (RU ). 50 Introdotto dal n. I dell O del 1 mar. 2006, in vigore dal 1 mag (RU ). 51 Abrogato dal n. I dell O del 1 mar. 2006, con effetto dal 1 set (RU ). 52 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 1 mar. 2006, in vigore dal 1 mag (RU ). 53 Nuovo testo giusta il n. I dell'o del 12 mag. 2010, in vigore dal 1 lug

8 3 Il fornitore di prestazioni di servizio informatiche del Dipartimento federale dell economia presta all Ufficio federale assistenza tecnica per lo sviluppo e l esercizio dei sistemi d informazione. 54 Art. 12 Immissione e modifica dei dati 1 Dopo averli controllati, l Ufficio federale introduce nei suoi sistemi d informazione i dati raccolti e trasmessi dagli organi di rilevazione. 2 Esso è responsabile delle modifiche dei dati inseriti e ne informa gli organi di rilevazione competenti. 3 Il Servizio d amministrazione del settore lattiero rileva i dati online o, dopo averli controllati, li introduce nel suo sistema d informazione. Esso è responsabile delle modifiche L Ufficio federale stabilisce, d intesa con l Ufficio federale di veterinaria, i termini per la trasmissione dei dati di cui all articolo 2 capoverso 1 lettera g. 56 Art. 13 Dati dei sistemi d informazione 1 I dati dei sistemi d informazione dell Ufficio federale sono elencati negli allegati 2 e 3. 2 I dati del sistema d informazione relativo ai contratti d acquisto di latte e alla produzione lattiera sono elencati nell allegato 2, numero VII, quelli relativi alla valorizzazione del latte nell allegato 3, numeri I V. 57 apitolo 3: Utilizzazione, comunicazione e pubblicazione dei dati Art. 14 Utilizzazione dei dati 1 L Ufficio federale utilizza i dati dei suoi sistemi d informazione per adempiere i seguenti compiti: a. esecuzione e controllo di provvedimenti di politica agraria; b. amministrazione della suddivisione in zone e del riconoscimento delle forme aziendali; c. 58 amministrazione dei supplementi per il latte trasformato in formaggio e dei supplementi per il foraggiamento senza insilati; 54 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 1 mar. 2006, in vigore dal 1 mag (RU ). 55 Nuovo testo giusta il n. I dell'o del 12 mag. 2010, in vigore dal 1 lug Introdotto dal n. I dell O del 14 nov (RU ). Nuovo testo giusta il n. I dell'o del 27 ott. 2010, in vigore dal 1 gen (RU ). 57 Nuovo testo giusta il n. I dell'o del 12 mag. 2010, in vigore dal 1 lug Nuovo testo giusta il n. I dell'o del 12 mag. 2010, in vigore dal 1 lug

9 Dati agricoli d. amministrazione dei provvedimenti di miglioramento strutturale e degli aiuti per la conduzione aziendale; e. amministrazione della valorizzazione della frutta; e f. valutazione dei provvedimenti esistenti e preparazione di nuovi provvedimenti; g. 59 allestimento di valutazioni importanti dal profilo della trasparenza del mercato. 2 Il Servizio d amministrazione del settore lattiero utilizza i dati del sistema d informazione per adempiere i compiti ai sensi dell articolo 12 capoverso 2 dell ordinanza del 25 giugno sul sostegno del prezzo del latte. 61 Art. 15 Trasmissione dei dati 62 1 L Ufficio federale può, conformemente agli allegati 1 3, trasmettere a: 63 a. 64 l Ufficio federale di statistica: tutti i dati dei sistemi d informazione per l esecuzione del programma pluriennale delle attività statistiche e per scopi amministrativi conformemente agli allegati 2 e 3, tuttavia senza dati relativi ai provvedimenti di miglioramento strutturale, agli aiuti per la conduzione aziendale, ai controlli e ai risultati dei controlli (all. 2, n. XX XXII); b. 65 l Ufficio federale per l approvvigionamento economico del Paese: i dati relativi all identificazione dell azienda, all effettivo del bestiame, all estivazione, alle superfici coltivabili e alla manodopera (all. 2, n. I e III VI) nonché i dati sul latte (all. 3, n. I V) e i dati relativi all immagazzinamento della frutta e dei suoi derivati (all. 2, n. XIX) per la pianificazione del fabbisogno alimentare; c. 66 la Regìa federale degli alcool: i dati relativi all identificazione dell azienda, all identificazione delle persone, all effettivo del bestiame, alle superfici coltivabili compresi i vigneti in zone in forte pendenza e in zone terrazzate, gli alberi da frutto ad alto fusto e alla manodopera (all. 2, n. I III, V, VI e IX) per l attribuzione e la sorveglianza del fabbisogno di acquavite esente da imposte; 59 Introdotta dal n. I dell'o del 12 mag. 2010, in vigore dal 1 lug RS Nuovo testo giusta il n. I dell'o del 12 mag. 2010, in vigore dal 1 lug Nuovo testo giusta il n. I dell'o del 12 mag. 2010, in vigore dal 1 lug Nuovo testo giusta il n. I dell O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1 gen (RU ). 64 Nuovo testo giusta il n. I dell'o del 27 ott. 2010, in vigore dal 1 gen (RU ). 65 Nuovo testo giusta il n. I dell'o del 12 mag. 2010, in vigore dal 1 lug Nuovo testo giusta il n. I dell O del 7 nov. 2001, in vigore dal 1 gen (RU ). 9

10 d. 67 la Direzione generale delle dogane: i dati relativi all identificazione dell azienda, all identificazione delle persone, all effettivo del bestiame, all estivazione e alle superfici coltivabili (all. 2, n. I V) per il rimborso dell imposta sugli oli minerali; e. 68 l Ufficio federale dell ambiente e ai servizi cantonali preposti alla protezione dell'ambiente: i dati relativi all identificazione dell azienda, all identificazione delle persone, all effettivo del bestiame, all estivazione, alle superfici coltivabili e ai dati concernenti i versamenti (all. 2 n. I V, IX, XI, XIII XVII), il registro delle emissioni di sostanze inquinanti e dei trasferimenti di rifiuti e di sostanze inquinanti nelle acque di scarico nonché dati dei controlli e risultati dei controlli (all. 2, n. XXII); f. 69 l Ufficio federale di veterinaria, l Istituto svizzero per gli agenti terapeutici, l Unità federale per la filiera alimentare, l Istituto di virologia e d immunoprofilassi, gli Uffici cantonali di veterinaria e i gestori della BDTA: i dati relativi all identificazione dell azienda, all identificazione delle persone, all effettivo del bestiame, all estivazione e i dati relativi alla quantità di latte valorizzato in azienda (all. 2, n. I IV, XVI e XXII; all. 3, n. I IV) per i provvedimenti in base alle norme veterinarie e l aiuto all esecuzione (BDTA) nonché i dati per l esecuzione della legge del 9 ottobre sulle derrate alimentari e dell allegato 11 dell accordo del 21 giugno tra la onfederazione Svizzera e la omunità europea sul commercio di prodotti agricoli (all. 2, n. I V, VII, XVI e XXII; all. 3, n. I VII); g. l Ufficio federale delle assicurazioni sociali: dati relativi all identificazione dell azienda e all identificazione delle persone (all. 2, n. I e II) per l esecuzione della legge federale del 20 giugno sugli assegni familiari nell agricoltura; h. 73 il Servizio d amministrazione del settore lattiero: i dati relativi all identificazione dell azienda e all identificazione delle persone, all effettivo del bestiame, all estivazione e alla superficie agricola utile (all. 2, n. I V) per l esecuzione dell ordinanza del 25 giugno sul sostegno del prezzo del latte; 67 Nuovo testo giusta il n. I dell'o del 12 mag. 2010, in vigore dal 1 lug Nuovo testo giusta il n. I dell'o del 27 ott. 2010, in vigore dal 1 gen (RU ). 69 Nuovo testo giusta il n. I dell'o del 27 ott. 2010, in vigore dal 1 gen (RU ). 70 RS RS RS Nuovo testo giusta il n. I dell'o del 12 mag. 2010, in vigore dal 1 lug RS

11 Dati agricoli i. 75 le Stazioni federali di ricerche e le scuole universitarie svizzere nonché l Unione svizzera dei contadini: i dati dei sistemi d informazione ai sensi degli allegati 2 e 3 in forma anonima, a scopo di ricerca e di studio; j. 76 gli uffici cantonali dell agricoltura: i dati relativi all identificazione dell azienda, all identificazione delle persone e alla valorizzazione del latte (all. 2, n. I, II e VII) per l esecuzione dei pagamenti diretti, i dati relativi all effettivo delle colture frutticole (all. 2, n. XVIII) per l esecuzione dei provvedimenti legati alla frutticoltura, nonché i dati relativi ai controlli e i risultati dei controlli (all. 2, n. XXII); k. 77 gli EBIO: i dati secondo l allegato 2, ad eccezione dei dati dei numeri VI, X, XII, XVIII XXI; l. 78 le organizzazioni di produttori e di categoria indicate dai gestori: i dati relativi all azienda, ai gestori, agli animali e alle superfici secondo l allegato 2; la portata precisa dei dati è definita di volta in volta in funzione dell organizzazione in un accordo con l Ufficio federale; m. 79 l Ufficio federale della sanità pubblica e i servizi cantonali competenti per l esecuzione della legge sulle derrate alimentari: i dati del sistema d informazione per l esecuzione della legge del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e dell allegato 11 dell accordo del 21 giugno 1999 tra la onfederazione Svizzera e la omunità europea sul commercio di prodotti agricoli, nonché per l esecuzione di relative ordinanze di competenza cantonale (all. 2, n. I V, VII, XVI e XXII; all. 3, n. I VII 80 ); n. 81 i competenti servizi cantonali e le organizzazioni di controllo da essi incaricate della vigilanza dei flussi di concime aziendale: i dati di cui all allegato 2, numeri I IV; o. 82 le organizzazioni di controllo: i dati di cui all allegato 2, ad eccezione dei dati dei numeri VI, VII, X, XII e XVIII XXI; p. 83 i titolari dei marchi, o i rispettivi organi di controllo oppure enti di certificazione, indicati dai gestori: i dati di cui all allegato 2 che secondo una convenzione specifica ai marchi e ai prodotti conclusa con l Ufficio federale sono necessari alla loro attività di controllo; 75 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 1 mar. 2006, in vigore dal 1 mag (RU ). 76 Introdotta dal n. I dell O del 12 gen (RU ). Nuovo testo giusta il n. I dell'o del 12 mag. 2010, in vigore dal 1 lug Introdotta dal n. I dell O del 31 mag (RU ). Nuovo testo giusta il n. I dell O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1 gen (RU ). 78 Introdotta dal n. I dell O del 26 nov (RU ). Nuovo testo giusta il n. I dell O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1 gen (RU ). 79 Introdotta dal n. I dell O del 26 nov (RU ). Nuovo testo giusta il n. I dell O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1 gen (RU ). 80 Ora: all. 3, n. I - VI 81 Introdotta dal n. I dell O del 1 mar. 2006, in vigore dal 1 mag (RU ). 82 Introdotta dal n. I dell O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1 gen (RU ). 83 Introdotta dal n. I dell O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1 gen (RU ). 11

12 q. 84 il Servizio di accreditamento svizzero: dati secondo l allegato 2, ad eccezione dei dati dei numeri VI, XVIII XXI. 1bis L Ufficio federale può concedere un accesso online ai dati per i servizi autorizzati di cui all allegato ter Il gestore ha diritti di lettura dei propri dati. In determinati periodi il gestore può acquisire il diritto di elaborare i propri dati L Ufficio federale dell ambiente come pure le stazioni federali di ricerche agronomiche possono utilizzare i dati soltanto per scopi non inerenti alle persone I destinatari dei dati di cui al capoverso 1 sono responsabili della protezione dei dati nel loro settore di competenze. Art Pubblicazione dei dati L Ufficio federale può rendere accessibile a chiunque, in maniera adeguata, l appartenenza territoriale dell azienda fornendo l indirizzo del gestore. Art. 17 Archiviazione I dati dei sistemi d informazione sono conservati dal servizio incaricato della loro elaborazione tecnica durante almeno cinque anni. apitolo 4: Protezione e sicurezza dei dati Art. 18 Rettifica dei dati inesatti Gli organi federali competenti o gli organi di rilevazione sono tenuti a rettificare i dati errati. Art Sicurezza dei dati La sicurezza dei dati è garantita dalle disposizioni dell ordinanza del 14 giugno relativa alla legge federale sulla protezione dei dati e dall ordinanza del 26 settembre sull informatica nell Amministrazione federale. 84 Introdotta dal n. I dell O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1 gen (RU ). 85 Introdotto dal n. I dell O del 1 mar (RU ). Nuovo testo giusta il n. I dell'o del 27 ott. 2010, in vigore dal 1 gen (RU ). 86 Introdotto dal n. I dell'o del 27 ott. 2010, in vigore dal 1 gen (RU ). 87 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 1 mar. 2006, in vigore dal 1 mag (RU ). 88 Nuovo testo giusta il n. I dell'o del 27 ott. 2010, in vigore dal 1 gen (RU ). 89 Nuovo testo giusta il n. II 5 dell all. all O del 26 set sull informatica nell amministrazione federale (RU ). 90 RS RS

13 Dati agricoli apitolo 5: Disposizioni finali Art. 20 Esecuzione 1 L Ufficio federale esegue la presente ordinanza, nella misura in cui altri servizi non siano stati incaricati della sua esecuzione. 2 Esso sorveglia gli organi di rilevazione. 3 Le spese causate da provvedimenti presi in seguito a indicazioni false o mancanti sono a carico del responsabile. Art. 20a 92 Art. 21 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio Introdotto dal n. I dell O del 26 nov (RU ). Abrogato dal n. I dell O del 1 mar. 2006, con effetto dal 1 mag (RU ). 13

14 Allegato Istituzioni partecipanti al sistema d informazione BDTA DGD EBIO EDOP EODMA Istituto L MAR O OP RFA SAL SAS SA SPA SR UA UV UFAE UFAG UFAL UFAM Banca dati sul traffico di animali Direzione generale delle dogane Enti di certificazione accreditati secondo l articolo 28 dell ordinanza del 22 settembre sull agricoltura biologica Enti di certificazione accreditati secondo l articolo 19 dell ordinanza DOP/IGP del 28 maggio Enti di certificazione accreditati secondo l articolo 12 dell ordinanza dell 8 novembre sulle designazioni «montagna» e «alpe» Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic) Istituto di virologia e di immunologia Laboratori cantonali Titolari dei marchi e rispettivi organi di controllo Organizzazioni di controllo (di diritto pubblico) Organizzazioni di produttori e di categoria Regia federale degli alcool Servizio d amministrazione del settore lattiero Servizio di accreditamento svizzero Servizi cantonali per i concimi aziendali Servizi cantonali preposti alla protezione dell ambiente (Ufficio dell ambiente, della protezione della natura ecc.) Stazioni federali di ricerca agronomica (incl. Istituto nazionale svizzero d allevamento equino) Scuole universitarie (università, PF, P) Uffici cantonali dell agricoltura Uffici veterinari cantonali Ufficio federale per l approvvigionamento economico del Paese, Settore alimentazione Ufficio federale dell agricoltura Unità federale per la filiera alimentare Ufficio federale dell ambiente Ufficio federale della sanità pubblica 93 Nuovo testo giusta il n. II dell'o del 27 ott. 2010, in vigore dal 1 gen (RU ). 94 RS RS RS

15 Dati agricoli UFV US UST Ufficio federale di veterinaria Unione svizzera dei contadini Ufficio federale di statistica 2 Trasmissione dei dati ad altri sistemi ensimenti UST ESSA DGD Banca dati dei censimenti per scopi statistici gestita dall UST Strategia in materia di alimentazione per l orientamento dell offerta: sistemi d informazione dell UFAE (SA) Sistema d informazione della Direzione generale delle dogane 3 Autorizzazioni per l accesso A B D L Accesso diretto (visualizzazione, modifica, cancellazione, archiviazione) omunicazione delle modifiche per mezzo della posta elettronica Destinatario dei dati: acquisizione dei dati mediante scambio di supporto dei dati (supporti elettronici dei dati, cassette, elenchi su carta o moduli) o per mezzo della posta elettronica. Fornitore dei dati: comunicazione dei dati mediante scambio di supporto dei dati (supporti elettronici dei dati, cassette, elenchi su carta o moduli) o per mezzo della posta elettronica (include anche la ritrasmissione dei dati da parte del destinatario ai sensi della lettera ) oppure per il tramite di interfacce web (L) Accesso online (include anche la ricezione dei dati ai sensi della lettera ) 4 Abbreviazioni RP ZM UBG Z SAU UID RIS Regione di pianura Zona di montagna Unità di bestiame grosso Zona collinare Superficie agricola utile Numero di identificazione dell azienda Registro delle imprese e degli stabilimenti 15

16 ontenuto e modalità d accesso ai sistemi d informazione (Parte A) Allegato 2 97 (art. 13) N. Descrizione del contenuto Osservazioni Trasmissione ad altri sistemi UFAG SR UV BDTA US UST UFAE RFA UFAM UFV L UA SA SAL DGD EBIO OP O MAR EDOP EODMA SAS I Numero cantonale d azienda A L L L L D,L L L L L L Numero RIS A D,L L L L L L L L L L UID A D,L L L L L L L L L L Ubicazione della tenuta di animali, dell azienda o dell unità di produzione Tipo di azienda e di comunità Appartenenza territoriale (regione di pianura, di montagna o di estivazione) omune d ubicazione, casale, nome della proprietà, via, coordinate ecc. A L L L L D,L L L L L L A L L L L D,L L L L L L A L L L L D,L L L L L L Zona aziendale A L L L L D,L L L L L L Orientamento aziendale Tipologia FAT D L L L L L L L Vendita diretta A L L L L D L L L L L Numeri BDTA A L L D,L L L L L L L L II Numero personale cantonale A L L L L D,L L L L L L Nome, indirizzo e comune di A L L L L D,L L L L L L domicilio della persona o sede della società Numero di telefono, A L L L L D,L L L L L L 97 Nuovo testo giusta il n. II dell'o del 27 ott. 2010, in vigore dal 1 gen (RU ). 16

17 N. Descrizione del contenuto Osservazioni Trasmissione ad altri sistemi UFAG SR UST UFAE RFA UFAM UFV US UV BDTA L UA SA SAL DGD EBIO OP O MAR EDOP EODMA SAS Anno di nascita del gestore o anno di costituzione dell azienda Attività professionale principale A L L L L D,L L L L L A L L L L D,L L Forma giuridica A L L L L D,L L L L L Relazione bancaria o postale A L D con indirizzo di pagamento III Numero di animali delle ategorie di animali, seguenti categorie: forme di detenzione e tipo di utilizzazione conformemente al questionario bovini A L L D,L L D,L L L L L L equini A L L D,L L D,L L L L L ovini A L L L L D,L L L L L L caprini A L L L L D,L L L L L L altri animali che consumano ESSA A L L L L D,L L L L L foraggio grezzo suini A L L L L D,L L L L L pollame da reddito A L L L L D,L L L L L altri animali A L L L L D,L L L L L IV Dati relativi alle aziende gestite tutto l anno: ategorie di animali e durata dell estivazione numero e categorie degli conformemente al A L L D,L L D,L L L L L L animali estivati questionario durata dell estivazione A L L D,L L D,L L L L L L 17

18 N. Descrizione del contenuto Osservazioni Trasmissione ad altri sistemi UFAG SR UST UFAE RFA UFAM UFV US UV BDTA L UA SA SAL DGD EBIO OP O MAR EDOP EODMA SAS tipo di gestione delle superfici (PER, bio) dati relativi a iscrizioni a programmi ecologici ed etologici A A L L L L L L L D,L D,L L L L L L L L V Superficie aziendale A L L L L D,L L L L Bosco A L L L L D,L L L L Superficie improduttiva A L L L L D,L L L L Superfici la cui destinazione principale non è l utilizzazione agricola A L L L L D,L L L L Superficie agricola utile A L L L L D,L L L L L L A L L L L D,L L L L L Terreni aperti, suddivisi secondo le colture Superfici inerbite, suddivise secondo il modo di sfruttamento olture perenni, suddivise secondo le colture olture al coperto, suddivise secondo le colture Altre superfici all interno della SAU, suddivise per colture (superfici da strame, torbiere, siepi e boschetti Dati relativi alle superfici conformemente al questionario Dati relativi alle superfici conformemente al questionario Dati relativi alle superfici conformemente al questionario Dati relativi alle superfici conformemente al questionario ensimenti UST A L L L L D,L L L L L A L L L L D,L L L L L ESSA A L L L L D,L L L L L A L L L L D,L L L L 18

19 N. Descrizione del contenuto Osservazioni Trasmissione ad altri sistemi UFAG SR UST UFAE RFA UFAM UFV US UV BDTA L UA SA SAL DGD EBIO OP O MAR EDOP EODMA SAS campestri) nonché alberi da frutto ad alto fusto nei campi e alberi isolati Terreni in affitto A L D,L L L L Superfici coltivate per A L L L L D,L L L L L tradizione familiare all estero Superfici coltivate non per A L L L L D,L L L L L tradizione familiare all estero Zone declive e zone in forte A L L L L D,L L L L L pendenza nonché vigneti in zone in forte pendenza e in zone terrazzate (a partire da una declività del 30 %) VI Numero di persone impiegate, secondo il grado di occupazione: Manodopera conformemente al modulo di base e alla domanda di contributo ensimenti UST capiazienda (uomini) A L D,L capiazienda (donne) ESSA A L D,L (escl. lavori domestici) coniuge o altri familiari di sesso maschile occupati nell azienda coniuge o altri familiari di sesso femminile occupati nell azienda (escl. lavori domestici) A L D,L A L D,L 19

20 N. Descrizione del contenuto Osservazioni Trasmissione ad altri sistemi UFAG SR UST UFAE RFA UFAM UFV US UV BDTA L UA SA SAL DGD EBIO OP O MAR EDOP EODMA SAS manodopera non familiare di sesso maschile manodopera non familiare di sesso femminile (escl. lavori domestici) A L D,L A L D,L VII Quantitativo contrattuale e durata del contratto A D L L Latte commercializzato in kg A L L L D L L A L L L D L L Latte commercializzato in kg mediante vendita diretta VIII Superficie utile che dà diritto ai contributi, secondo le categorie di superficie Deduzione per superamento del limite di reddito e di sostanza Dati relativi ai versamenti per i contributi di superficie A D,L A D,L ontributo di superficie A D,L IX Superfici di compensazione ecologica che danno diritto ai contributi: prati sfruttati in modo estensivo, suddivisi secondo le categorie di contributo superfici da strame, suddivise secondo le categorie di contributo 20

21 N. Descrizione del contenuto Osservazioni Trasmissione ad altri sistemi UFAG SR UST UFAE RFA UFAM UFV US UV BDTA L UA SA SAL DGD EBIO OP O MAR EDOP EODMA SAS siepi e boschetti campestri, suddivisi secondo le categorie di contributo prati sfruttati in modo poco intensivo, suddivisi secondo le categorie di contributo maggesi fioriti maggesi da rotazione fasce di colture estensive striscia su superfici coltive alberi da frutto ad alto fusto nei campi (1 albero = 1 ara) totale delle superfici con elementi che danno diritto ai contributi (I) Superfici di compensazione ecologica computabili che non danno diritto ai contributi: pascoli sfruttati in modo estensivo Superfici di compensazione ecologica pascoli boschivi alberi da frutto ad alto fusto A D,L nei campi (1 albero = 1 ara) alberi indigeni isolati (1 albero = 1 ara) fossati umidi, pozze, stagni superfici ruderali, cumuli di pietra e affioramenti rocciosi muri a secco 21

22 N. Descrizione del contenuto Osservazioni Trasmissione ad altri sistemi vigneti con elevata biodiversità altre superfici di compensazione ecologica totale delle superfici con elementi che non danno diritto ai contributi (II) totale delle superfici di compensazione ecologica (I + II) X ontributo totale per l agricoltura biologica Dati relativi ai versamenti per i contributi ecologici (agricoltura biologica) XI Numero di animali da reddito della specie bovina che danno diritto ai contributi, in UBG Numero di capre e di conigli che danno diritto ai contributi, in UBG Numero di suini che danno diritto ai contributi, in UBG Numero di esemplari di pollame che danno diritto ai contributi, in UBG ontributo totale per sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali Dati relativi ai versamenti per i contributi etologici: sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali 22 UFAG SR UST UFAE RFA UFAM UFV US UV BDTA L UA SA SAL DGD EBIO OP O MAR EDOP EODMA SAS A D,L A D,L

23 N. Descrizione del contenuto Osservazioni Trasmissione ad altri sistemi UFAG SR UST UFAE RFA UFAM UFV US UV BDTA L UA SA SAL DGD EBIO OP O MAR EDOP EODMA SAS Numero di animali da reddito della specie bovina che danno diritto ai contributi, in UBG Numero di altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo e conigli che danno diritto ai contributi Numero di suini che danno diritto ai contributi, in UBG Numero di esemplari di pollame che danno diritto ai contributi, in UBG ontributo totale per l uscita regolare all aperto Dati relativi ai versamenti per i contributi etologici: uscita regolare all aperto A D,L XII Importo totale versato Importo totale dei contributi ecologici ed etologici A D,L XIII Numero di UBGFG Dati relativi ai versamenti per la tenuta di animali Numero di UBGFG che danno diritto ai contributi, secondo le categorie di contributo da reddito che consumano foraggio grezzo Numero di UBGFG secondo il limite di promozione Numero di UBGFG estivate A D,L Deduzione per superamento del limite di reddito e di sostanza 23

24 N. Descrizione del contenuto Osservazioni Trasmissione ad altri sistemi UFAG SR UST UFAE RFA UFAM UFV US UV BDTA L UA SA SAL DGD EBIO OP O MAR EDOP EODMA SAS Importo versato A D,L XIV Numero di UBGFG Dati relativi ai versamenti per la tenuta di animali in condizioni difficili di produzione Numero di UBGFG che danno diritto ai contributi Importo lordo A D,L A D,L Deduzione per superamento del limite di reddito e di sostanza Importo versato A D,L XV ampicoltura e foraggicoltura in pendenza, secondo le categorie di contributo ampicoltura e foraggicoltura in forte pendenza, secondo le categorie di contributo Viticoltura in zone in pendenza (30 50 %) Viticoltura in zone in forte pendenza (50 % e oltre) Viticoltura in zone terrazzate (dal 30 %) Deduzione per superamento del limite di reddito e di sostanza Dati relativi ai versamenti per i contributi di declività alla campicoltura, alla foraggicoltura e alla viticoltura A D,L 24

25 N. Descrizione del contenuto Osservazioni Trasmissione ad altri sistemi UFAG SR UST UFAE RFA UFAM UFV US UV BDTA L UA SA SAL DGD EBIO OP O MAR EDOP EODMA SAS Importo versato per i contributi di declività alla campicoltura e alla foraggicoltura Importo versato per i contributi di declività alla viticoltura A D,L A D,L XVI Per aziende d estivazione, pastorizie e con pascoli comunitari: numero di animali estivati, per categoria di animali Dati relativi alla struttura e ai versamenti dei contributi d estivazione A L D,L L D,L L L L L durata dell estivazione A L,L L D,L L L L L superficie dei pascoli ESSA A L,L L D,L L L L L d estivazione effettivo di bestiame usuale A L,L L D,L L L L L stabilito mediante decisione effettivo di bestiame attuale A L,L L D,L L L L L riduzioni secondo l art. 25 OEst importo versato per i contributi d estivazione A D,L L L A D,L XVII Superfici coltivate con colza, soia, girasoli, zucche per l estrazione di olio e lino (semi oleosi) Superfici coltivate con fave, lupini e piselli proteici per l alimentazione di animali (leguminose a granelli) Dati relativi ai versamenti dei contributi di coltivazione 25

26 N. Descrizione del contenuto Osservazioni Trasmissione ad altri sistemi UFAG SR UST UFAE RFA UFAM UFV US UV BDTA L UA SA SAL DGD EBIO OP O MAR EDOP EODMA SAS Superfici coltivate con piante da fibra senza lino e canapa, suddivise secondo le colture Superfici coltivate con barbabietole da zucchero destinate alla produzione di zucchero Superfici coltivate con tuberiseme di patate, mais e piante foraggere (produzione di sementi) Importo versato per i semi oleosi Importo versato per le leguminose a granelli Importo versato per le piante da fibra Importo versato per le barbabietole da zucchero destinate alla produzione di zucchero A D,L A D,L A D,L A D,L Quantità di zucchero A D,L Importo versato per la A D,L produzione di sementi Superfici coltivate e colture all estero Importo totale versato per i contributi di coltivazione A D,L A D,L 26

27 N. Descrizione del contenuto Osservazioni Trasmissione ad altri sistemi UFAG SR UST UFAE RFA UFAM UFV US UV BDTA L UA SA XVIII Effettivo di colture frutticole Prova per campionatura sulla produzione per varietà Prova per campionatura sull utilizzazione della produzione Prova per campionatura sul carico e sulla grandezza dei frutti Rilevazione annuale sulla frutticoltura in Svizzera Produzione e utilizzazione delle colture di mele e di pere in Svizzera Stima della produzione delle colture di mele e di pere in Svizzera ensimenti UST A,D A A A XIX ontabilità relativa alla frutta a granelli: provenienza, trasformazione e uscita di mele e pere entrata, valorizzazione, uscita e scorte di prodotti di mele e pere Immagazzinamento di frutta e prodotti di frutta Scopi statistici e dati relativi ai versamenti dei contributi alla valorizzazione della frutta Pianificazione del fabbisogno alimentare A A XX Dati aziendali Dati relativi ai miglioramenti strutturali Descrizione tecnica o genere di miglioramento,d,d osti d investimento totali,d SAL DGD EBIO OP O MAR EDOP EODMA SAS 27

28 N. Descrizione del contenuto Osservazioni Trasmissione ad altri sistemi UFAG SR UST UFAE RFA UFAM UFV US UV BDTA L UA SA SAL DGD EBIO OP O MAR EDOP EODMA SAS osti che danno diritto ai contributi,d Aiuti agli investimenti,d XXI Aiuti per la conduzione aziendale Dati relativi agli aiuti alla conduzione aziendale,d XXII Dati relativi ai controlli: data di controllo L L D,L D,L D,L D,L D,LL organo preposto al controllo L L D,L D,L D,L D,L D,LL categorie di rischio L L D,L D,L D,L D,L D,L tipo di controllo (p.es. con L L D,L D,L D,L D,L D,LL preavviso) ambito del controllo L L D,L D,L D,L D,L D,LL risultato del controllo L L D,L D,L D,L D,L D,LL conseguenze del controllo L L D,L D,L D,L D,L D,L 28

29 ontenuto e modalità d accesso ai sistemi d informazione (Parte B) Allegato 3 98 (art. 15) N. Descrizione del contenuto Osservazioni Trasmissione ad altri sistemi UFAG SR US UST UFAG RFA UFAM UFV UV UFAL L UA SAL DGD EBIO I Numero RIS UID Numero di identificazione Identificazione dell azienda ESSA Nome dell azienda D Indirizzo D Forma giuridica D Relazione bancaria o postale con indirizzo di pagamento D D D D II Nome e indirizzo della persona Identificazione delle persone ESSA D Numero di telefono D Professione D Funzione D Relazione bancaria o postale D con indirizzo di pagamento III Entrata di materie prime Quantità, prodotto 98 Nuovo testo giusta il n. II dell'o del 27 ott. 2010, in vigore dal 1 gen (RU ). 29

30 N. Descrizione del contenuto Osservazioni Trasmissione ad altri sistemi UFAG SR US UST UFAG RFA UFAM UFV UV UFAL L UA SAL DGD EBIO Latte Denominazione del prodotto conformemente all elenco dei prodotti SAL (sito Internet UFAG) Latticini Denominazione del prodotto conformemente all elenco dei prodotti SAL (sito Internet UFAG) D ESSA D IV Uscita di materie prime Quantità, prodotto Latte Denominazione del prodotto conformemente all elenco dei prodotti SAL (sito Internet UFAG) Latticini Denominazione del prodotto conformemente all elenco dei prodotti SAL (sito Internet UFAG) D ESSA D V Valorizzazione del latte Quantità, prodotto Entrata: latte e latticini Denominazione del utilizzati prodotto conformemente all elenco dei prodotti SAL (sito Internet UFAG) ESSA D 30

31 N. Descrizione del contenuto Osservazioni Trasmissione ad altri sistemi UFAG SR US UST UFAG RFA UFAM UFV UV UFAL L UA SAL DGD EBIO Uscita: latticini fabbricati Denominazione del prodotto conformemente all elenco dei prodotti SAL (sito Internet UFAG) Importo dei supplementi versati ESSA D D VI Ordinanza sull agricoltura biologica Nome e indirizzo dell azienda Genere di attività e dei prodotti Insieme delle particelle, data dell ultima utilizzazione di mezzi non autorizzati D D D 31

32 32

Ordinanza concernente la rilevazione e il trattamento di dati agricoli

Ordinanza concernente la rilevazione e il trattamento di dati agricoli Ordinanza concernente la rilevazione e il trattamento di dati agricoli (Ordinanza sui dati agricoli) Modifica del 27 ottobre 2010 Il onsiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 7 dicembre 1998

Dettagli

Ordinanza concernente la rilevazione e il trattamento di dati agricoli

Ordinanza concernente la rilevazione e il trattamento di dati agricoli Ordinanza concernente la rilevazione e il trattamento di dati agricoli (Ordinanza sui dati agricoli) Modifica del 12 maggio 2010 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 7 dicembre 1998

Dettagli

Ordinanza concernente la rilevazione e il trattamento di dati agricoli

Ordinanza concernente la rilevazione e il trattamento di dati agricoli Ordinanza concernente la rilevazione e il trattamento di dati agricoli (Ordinanza sui dati agricoli) del 7 dicembre 1998 (Stato 23 gennaio 2007) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 177 capoverso

Dettagli

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) Modifica del 25 giugno 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 7 dicembre 1998 1 sui

Dettagli

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) 916.404 del 23 novembre 2005 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15a capoverso 4 e 53

Dettagli

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) del 23 novembre 2005 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15a capoverso 4 e 53 capoverso 1 della legge del 1 luglio

Dettagli

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle agricole (OCoC) del 23 ottobre 2013 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 32 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 2005

Dettagli

Ordinanza sui sistemi d informazione nel campo dell agricoltura

Ordinanza sui sistemi d informazione nel campo dell agricoltura Ordinanza sui sistemi d informazione nel campo dell agricoltura (OSIAgr) del 23 ottobre 2013 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 165c capoverso 3 lettera d, 165g,

Dettagli

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) 916.404 del 23 novembre 2005 (Stato 1 agosto 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15a capoverso 4 e 53 capoverso

Dettagli

Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero

Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) del 25 giugno 2008 (Stato 1 gennaio 2014) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) del 23 novembre 2005 (Stato 1 maggio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15a capoverso 4 e 53 capoverso

Dettagli

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (Ordinanza sul coordinamento dei controlli, OCoC) del... (disegno per indagine conoscitiva) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo

Dettagli

Allegato 3: Panoramica delle rubriche di controllo e dei rispettivi gruppi di punti per l agricoltura

Allegato 3: Panoramica delle rubriche di controllo e dei rispettivi gruppi di punti per l agricoltura Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DFER Ufficio federale dell agricoltura Dipartimento federale dell interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

Dettagli

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle agricole (OCoC) del 23 ottobre 2013 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 32 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 2005 1 sulla protezione degli

Dettagli

Ordinanza concernente le tasse dell Ufficio federale dell agricoltura

Ordinanza concernente le tasse dell Ufficio federale dell agricoltura Ordinanza concernente le tasse dell Ufficio federale dell agricoltura (Ordinanza sulle tasse UFAG) del 16 giugno 2006 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 46a della legge

Dettagli

Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero

Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) del 25 giugno 2008 (Stato 1 gennaio 2015) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) Modifica del 18 ottobre 2017 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011 1 è modificata come

Dettagli

Ordinanza dell UFAG concernente la graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti

Ordinanza dell UFAG concernente la graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti Ordinanza dell UFAG concernente la graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti del 7 dicembre 1998 (Stato 28 dicembre 2001) L Ufficio federale dell agricoltura, visti gli articoli

Dettagli

Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda

Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) Modifica del 26 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L

Dettagli

Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero

Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) del 25 giugno 2008 (Stato 1 gennaio 2019) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCoC) del 31 ottobre 2018 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 177 e 181 capoverso 1 bis della legge del 29 aprile 1998 1

Dettagli

Ordinanza concernente le tasse dell Ufficio federale dell agricoltura

Ordinanza concernente le tasse dell Ufficio federale dell agricoltura Ordinanza concernente le tasse dell Ufficio federale dell agricoltura (Ordinanza sulle tasse UFAG) del 16 giugno 2006 (Stato 1 luglio 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 46a della legge

Dettagli

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali 916.404 del 18 agosto 1999 (Stato 15 maggio 2001) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 14 capoverso 2, 15a capoverso 4 e 15b capoverso

Dettagli

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (Ordinanza sul coordinamento dei controlli, OCoC) del 14 novembre 2007 (Stato 1 gennaio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo

Dettagli

Ordinanza sul Registro delle imprese e degli stabilimenti

Ordinanza sul Registro delle imprese e degli stabilimenti Ordinanza sul Registro delle imprese e degli stabilimenti Modifica del 19 agosto 2009 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 30 giugno 1993 1 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti

Dettagli

2.8 Allegato - Utilizzazione delle superfici e diritto ai contributi

2.8 Allegato - Utilizzazione delle superfici e diritto ai contributi 2.8 Allegato - Utilizzazione sufici e diritto ai contributi di di i vigneti base e le - ata e alle I Suficie Fasce di estensive in campicoltura SPB x x - colza Fasce di estensive in campicoltura SPB x

Dettagli

Monitoraggio del sistema dei pagamenti diretti

Monitoraggio del sistema dei pagamenti diretti Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR Ufficio federale dell agricoltura UFAG Monitoraggio del sistema dei pagamenti diretti Tematica Obiettivi PA 14-17 Modifiche principali

Dettagli

Pagamenti diretti alle aziende d'estivazione e con pascoli comunitari

Pagamenti diretti alle aziende d'estivazione e con pascoli comunitari Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR Ufficio federale dell'agricoltura Unità di direzione Pagamenti diretti e sviluppo rurale Berna, gennaio 2015 Sintesi: Pagamenti

Dettagli

Ordinanza sul Registro delle imprese e degli stabilimenti

Ordinanza sul Registro delle imprese e degli stabilimenti Ordinanza sul Registro delle imprese e degli stabilimenti Modifica del 2 luglio 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 30 giugno 1993 1 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti

Dettagli

Ordinanza dell UFAG concernente la graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti

Ordinanza dell UFAG concernente la graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti Ordinanza dell UFAG concernente la graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti del 7 dicembre 1998 L Ufficio federale dell agricoltura, visti gli articoli 19 capoverso 4, 43

Dettagli

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) Modifica del 25 giugno 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza BDTA del 23 novembre 2005 1 è modificata come

Dettagli

Ordinanza concernente le tasse dell Ufficio federale dell agricoltura

Ordinanza concernente le tasse dell Ufficio federale dell agricoltura Ordinanza concernente le tasse dell Ufficio federale dell agricoltura (Ordinanza sulle tasse UFAG) del 16 giugno 2006 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 46a della legge

Dettagli

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) Modifica del 12 maggio 2010 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 23 novembre 2005 1 concernente la banca

Dettagli

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) Modifica del 16 settembre 2016 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011 1 è modificata

Dettagli

Ordinanza sul Registro delle imprese e degli stabilimenti

Ordinanza sul Registro delle imprese e degli stabilimenti Ordinanza sul Registro delle imprese e degli stabilimenti Modifica del 15 giugno 2001 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 30 giugno 1993 1 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti

Dettagli

Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali

Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (OEm-BDTA) 916.404.2 del 16 giugno 2006 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 15b della legge del 1 luglio 1966 1

Dettagli

Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero

Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) del 25 giugno 2008 (Stato 1 gennaio 2009) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Ordinanza concernente le tasse dell Ufficio federale dell agricoltura

Ordinanza concernente le tasse dell Ufficio federale dell agricoltura Ordinanza concernente le tasse dell Ufficio federale dell agricoltura (Ordinanza sulle tasse UFAG) del 16 giugno 2006 (Stato 1 gennaio 2019) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 46a della legge

Dettagli

Ordinanza sul Registro delle imprese e degli stabilimenti

Ordinanza sul Registro delle imprese e degli stabilimenti Ordinanza sul Registro delle imprese e degli stabilimenti 431.903 del 30 giugno 1993 (Stato 16 maggio 2000) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 10 capoverso 3 della legge del 9 ottobre 1992

Dettagli

Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute

Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute (Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», ODMA) del 25 maggio

Dettagli

ordinanza. sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici

ordinanza. sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici (Ordinanza sull agricoltura biologica) Modifica del 7 dicembre 1998 Il Consiglio federale

Dettagli

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) 910.13 del 23 ottobre 2013 (Stato 7 febbraio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 70

Dettagli

Politica agricola Retrospettiva e analisi a un anno dall inizio dell attuazione

Politica agricola Retrospettiva e analisi a un anno dall inizio dell attuazione Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR Ufficio federale dell agricoltura UFAG Politica agricola 2014-2017 Retrospettiva e analisi a un anno dall inizio dell attuazione

Dettagli

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) Modifica del Disegno dell'08.06.2011 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza BDTA del 23 novembre 2005 1 è modificata

Dettagli

Ordinanza sul promovimento regionale della qualità e dell interconnessione delle superfici di compensazione ecologica nell agricoltura

Ordinanza sul promovimento regionale della qualità e dell interconnessione delle superfici di compensazione ecologica nell agricoltura Ordinanza sul promovimento regionale della qualità e dell interconnessione delle superfici di compensazione ecologica nell agricoltura (Ordinanza sulla qualità ecologica, OQE) Modifica del 14 novembre

Dettagli

Ordinanza sul Registro delle imprese e degli stabilimenti

Ordinanza sul Registro delle imprese e degli stabilimenti Ordinanza sul Registro delle imprese e degli stabilimenti Modifica del 23 giugno 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 30 giugno 1993 1 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti

Dettagli

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) del 7 dicembre 1998 (Stato 1 ottobre 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 70 capoversi

Dettagli

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) 916.404.1 del 26 ottobre 2011 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15a capoverso 4, 16

Dettagli

Ordinanza concernente il Sistema d informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria

Ordinanza concernente il Sistema d informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria [Signature] [QR Code] Ordinanza concernente il Sistema d informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria (O-SIAMV) del... Il Consiglio federale svizzero, visti l articolo 64f della legge del

Dettagli

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali del 18 agosto 1999 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 14 capoverso 2, 15a capoverso 4 e 15b capoverso 2 della legge del 1 luglio

Dettagli

Ordinanza sul Registro delle imprese e degli stabilimenti

Ordinanza sul Registro delle imprese e degli stabilimenti Ordinanza sul Registro delle imprese e degli stabilimenti Modifica del 13 giugno 2000 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 30 giugno 1993 1 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti

Dettagli

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) del 23 ottobre 2013 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 70 capoverso 3, 70a capoversi 3 5,

Dettagli

Ordinanza concernente i sistemi d informazione per il servizio veterinario pubblico

Ordinanza concernente i sistemi d informazione per il servizio veterinario pubblico Ordinanza concernente i sistemi d informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet) Modifica del 31 ottobre 2018 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 6 giugno 2014 1 concernente

Dettagli

Analisi del sistema dei pagamenti diretti

Analisi del sistema dei pagamenti diretti Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR Ufficio federale dell agricoltura UFAG Analisi del sistema dei pagamenti diretti Sicurezza dell approvvigionamento Superfici 2010

Dettagli

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) del 7 dicembre 1998 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 70 capoversi 5 e 6, 73 capoversi

Dettagli

Ordinanza concernente i sistemi d informazione per il servizio veterinario pubblico

Ordinanza concernente i sistemi d informazione per il servizio veterinario pubblico [Signature] [QR Code] Ordinanza concernente i sistemi d informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet) Modifica del 31 ottobre 2018 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del

Dettagli

Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura

Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura (OIMSC) Modifica del 18 ottobre 2017 L Ufficio federale dell agricoltura (UFAG) ordina: I L

Dettagli

1. Novità. Sezione dell agricoltura Ufficio dei pagamenti diretti Tel. 091/ / 55 / 58 / 60 / 63

1. Novità. Sezione dell agricoltura Ufficio dei pagamenti diretti Tel. 091/ / 55 / 58 / 60 / 63 Istruzioni per il rilevamento dei dati strutturali delle aziende agricole del 2 maggio 2014 (giorno di riferimento) per le aziende che hanno almeno 0.25 unità standard di manodopera 1. Novità Per permettere

Dettagli

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) del 7 dicembre 1998 (Stato 6 febbraio 2001) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 70 capoversi

Dettagli

Ordinanza sulle epizoozie

Ordinanza sulle epizoozie [Signature] [QR Code] Versione provvisoria - Fa fede solo la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali RU Ordinanza sulle epizoozie (OFE) Modifica del 10 gennaio 2018 Il Consiglio

Dettagli

Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda

Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) 910.91 del 7 dicembre 1998 (Stato 1 luglio 2011) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura

Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura (OIMSC) Modifica del 14 novembre 2007 L Ufficio federale dell agricoltura ordina: I L ordinanza

Dettagli

Ordinanza concernente i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero 1

Ordinanza concernente i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero 1 Ordinanza concernente i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero 1 (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) 916.350.2 del 7 dicembre 1998 (Stato 21 marzo 2006) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Ordinanza concernente il sostegno alla promozione dello smercio di prodotti agricoli

Ordinanza concernente il sostegno alla promozione dello smercio di prodotti agricoli Ordinanza concernente il sostegno alla promozione dello smercio di prodotti agricoli (Ordinanza sulla promozione dello smercio, OPSAgr) del 9 giugno 2006 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Atti legislativi. Atti legislativi. Ufficio federale dell agricoltura UFAG

Atti legislativi. Atti legislativi. Ufficio federale dell agricoltura UFAG 1 2 Leggi LF del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR, RS 211.412.11) LF del 4 ottobre 1985 sull affitto agricolo (LAAgr, RS 221.213.2) LF del 20 marzo 1975 sulla protezione delle novità vegetali

Dettagli

Ordinanza concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale

Ordinanza concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale Ordinanza concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale (Ordinanza sui contributi per singole colture, OCSC) 910.17 del 23 ottobre 2013 (Stato 1 gennaio 2017) Il Consiglio federale

Dettagli

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) del 26 ottobre 2011 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15a capoverso 4, 16 e 53 capoverso

Dettagli

Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda

Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) 910.91 del 7 dicembre 1998 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale

Dettagli

Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda

Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) 910.91 del 7 dicembre 1998 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale

Dettagli

Legge sulle epizoozie

Legge sulle epizoozie [Signature] [QR Code] Legge sulle epizoozie (LFE) Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del..., decreta: I La legge del 1 luglio

Dettagli

Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda

Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) 910.91 del 7 dicembre 1998 (Stato 1 maggio 2007) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Ordinanza concernente le designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e per i prodotti agricoli trasformati

Ordinanza concernente le designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e per i prodotti agricoli trasformati Ordinanza concernente le designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e per i prodotti agricoli trasformati (Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», ODMA) dell 8 novembre 2006 Il

Dettagli

Ordinanza concernente i contributi d estivazione nell agricoltura

Ordinanza concernente i contributi d estivazione nell agricoltura Ordinanza concernente i contributi d estivazione nell agricoltura (Ordinanza sui contributi d estivazione, OCEst) del 7 dicembre 1998 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 77 capoversi 2 e

Dettagli

Ordinanza concernente i contributi di superficie e di trasformazione nella campicoltura

Ordinanza concernente i contributi di superficie e di trasformazione nella campicoltura Ordinanza concernente i contributi di superficie e di trasformazione nella campicoltura (Ordinanza sui contributi nella campicoltura, OCCamp) 910.17 del 7 dicembre 1998 (Stato 1 gennaio 2009) Il Consiglio

Dettagli

Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute

Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute (Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», ODMA) Modifica

Dettagli

Ordinanza del DFE sull agricoltura biologica

Ordinanza del DFE sull agricoltura biologica Ordinanza del DFE sull agricoltura biologica Modifica del 26 novembre 2003 Il Dipartimento federale dell economia, d intesa con il Dipartimento federale dell interno, ordina: I L ordinanza del DFE del

Dettagli

Ordinanza concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale

Ordinanza concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale Ordinanza concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale (Ordinanza sui contributi per singole colture, OCSC) 910.17 del 23 ottobre 2013 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale

Dettagli

Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda

Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) 910.91 del 7 dicembre 1998 (Stato 1 gennaio 2017) Il Consiglio federale

Dettagli

Domanda concernente i contributi nella regione d'estivazione per il 2019

Domanda concernente i contributi nella regione d'estivazione per il 2019 Domanda concernente i contributi nella regione d'estivazione per il 2019 La domanda ai sensi dell articolo 98 dell Ordinanza del 23 ottobre 2013 sui pagamenti diretti, debitamente compilata, va inoltrata

Dettagli

Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti

Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti (OSSPR) 916.405.4 del 13 gennaio 1999 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto

Dettagli

Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda

Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) del 7 dicembre 1998 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 177

Dettagli

Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura

Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura (OIMSC) Modifica del 23 ottobre 2013 I L ordinanza dell UFAG del 26 novembre 2003 1 concernente

Dettagli

Ordinanza concernente provvedimenti a favore del mercato della frutta e della verdura

Ordinanza concernente provvedimenti a favore del mercato della frutta e della verdura Ordinanza concernente provvedimenti a favore del mercato della frutta e della verdura (Ordinanza sulla frutta e la verdura) 1 916.131.11 del 7 dicembre 1998 (Stato 6 dicembre 2005) Il Consiglio federale

Dettagli

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) del 7 dicembre 1998 (Stato 15 luglio 2003) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 70 capoversi

Dettagli

Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda

Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) Modifica del 23 ottobre 2013 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L

Dettagli

Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera

Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera (Ordinanza sulle dichiarazioni agricole, ODAgr) 916.51 del 26 novembre 2003 (Stato 1 luglio 2010)

Dettagli

Ordinanza concernente la valorizzazione, l importazione e l esportazione di patate

Ordinanza concernente la valorizzazione, l importazione e l esportazione di patate Ordinanza concernente la valorizzazione, l importazione e l esportazione di patate (Ordinanza sulle patate) 916.113.11 del 7 dicembre 1998 (Stato 1 luglio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visti gli

Dettagli

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) del 26 ottobre 2011 (Stato 1 giugno 2018) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15a capoverso 4, 16 e 53 capoverso

Dettagli