SOCIETÀ DI CAPITALI ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

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1 SOCIETÀ DI CAPITALI ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE PERIODO D IMPOSTA Le principali novità del modello 2 2. Compilazione del frontespizio 3 3. Quadro RF - Reddito di impresa Quadro RJ - Determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime Quadro FC - Redditi dei soggetti controllati residenti o localizzati e delle stabili organizzazioni localizzate in Stati o territori con regime fiscale privilegiato 46 DETERMINAZIONE DELLE IMPOSTE 6. Quadro RN - Determinazione dell IRES Quadro RM - Redditi derivanti da partecipazioni in imprese estere e dalle stabili organizzazioni localizzate in Stato territori con regime fiscale privilegiato - Rivalutazione del valore dei terreni Quadro RQ - Altre imposte Quadro RI - Imposta sostitutiva per i fondi pensione aperti e interni e per i contratti di assicurazione (art. 13, comma 1 lett. d), d.lgs. n. 252/2005 e art. 13, comma 2-bis, d.lgs. n. 47/2000) Quadro PN - Imputazione del reddito del Trust Quadro TN - Imputazione del reddito e delle perdite per trasparenza Quadro GN - Determinazione del reddito complessivo ai fini del consolidato Quadro GC - Determinazione del reddito complessivo in presenza di operazioni straordinarie Quadro RK - Cessione delle eccedenze dell IRES nell ambito del gruppo Quadro RO - Elenco degli amministratori, dei rappresentanti e dei componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo Quadro RS - Prospetti vari Quadro RZ - Dichiarazione dei sostituti d imposta relativa a interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi Quadro NI - Interruzione della tassazione di gruppo Quadro CE - Credito di imposta per redditi prodotti all estero e per imposte assolte dalle controllate estere Quadro AC - Comunicazione dell amministratore di condominio Quadro TR - Trasferimento della residenza all estero Quadro OP - Comunicazioni per i regimi opzionali Quadro DI - Dichiarazione integrativa Altri quadri - Soggetti non residenti 234 VERSAMENTI 27. Quadro RX - Risultato della dichiarazione 234 TABELLA - Elenco dei Paesi e Territori esteri 237 PROSPETTI VARI 14. Quadro RU - Crediti d imposta Quadro RV - Riconciliazione dati di bilancio e fiscali - Operazioni straordinarie 153 MODELLO REDDITI 2018 SOCIETÀ DI CAPITALI

2 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI, ENTI COMMERCIALI ED EQUIPARATI - REDDITI SC 1. LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL MODELLO FRONTESPIZIO Nel riquadro Altri dati è stata inserita la casella Impresa sociale che deve essere barrata dai soggetti che applicano la disciplina dell impresa sociale (art. 1, comma 3, del d. lgs. 3 luglio 2017, n. 112). Nel riquadro Tipo di dichiarazione è stata aggiunta la casella relativa alla addizionale IRES di 3,5 punti percentuali all aliquota di cui all art. 77 del TUIR per gli enti creditizi e finanziari, escluse le società di gestione e le società di intermediazione mobiliare, e per la Banca d Italia (art. 1, comma 61, legge 28 dicembre 2015, n. 208). REDDITO D IMPRESA QUADRO RF Tra le variazioni in aumento (rigo RF31) e in diminuzione (rigo RF55), sono stati inseriti nuovi codici per tenere conto delle modalità applicative del regime di esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni ( branch exemption ) di imprese residenti di cui all articolo 168-ter del TUIR previste con il provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 28 agosto Tra le variazioni in diminuzione (rigo RF50), sono state inserite due nuove colonne per indicare l agevolazione riguardante gli utili e gli avanzi di gestione delle imprese sociali destinati ad apposita riserva indivisibile in sospensione d imposta o ad aumento gratuito del capitale sociale (art. 18, commi 1 e 2, del d.lgs. n.112 del 3 luglio 2017). Nel rigo RF55, tra le altre variazioni in diminuzione, sono stati previsti nuovi codici per tenere conto della proroga delle disposizioni agevolative riguardanti il super ammortamento e l iper ammortamento (art. 1, commi 29, 30 e 31, della legge 27 dicembre 2017, n. 205). Il Prospetto per la determinazione degli interessi passivi indeducibili non deve essere più compilato dalle società di gestione dei fondi comuni d investimento e dalle società di intermediazione mobiliare di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. DETERMINAZIONE DELL IRES QUADRO RN E stato inserito nel rigo RN4, un nuovo campo dove indicare l importo delle perdite ricevute riferibili a una nuova attività produttiva ai sensi dei commi 76 e 77 dell art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, computabili, dalla società cessionaria, in diminuzione del reddito complessivo dello stesso periodo d imposta della cessione. E stata prevista l aliquota IRES del 24 per cento, in luogo del 27,5 per cento, a seguito della modifica apportata all art. 77, comma 1, del TUIR (art. 1, comma 61, legge 28 dicembre 2015, n. 208). Inoltre è stata prevista l indicazione per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, escluse le società di gestione dei fondi comuni d investimento di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e per la Banca d Italia, della imposta addizionale di 3,5 punti percentuali all aliquota di cui all art. 77 del TUIR (art. 1, comma 61, legge 28 dicembre 2015, n. 208). E stata prevista, ai sensi del comma 355 dell art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la riduzione alla metà dell aliquota IRES nei confronti delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). L agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione, del18 dicembre 2013, relativo all applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell Unione europea agli aiuti «de minimis». ALTRE IMPOSTE - QUADRO RQ Il prospetto Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni accoglie la rivalutazione dei valori delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1 gennaio 2017 (ai sensi del comma 554 dell art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232) e alla data del 1 gennaio 2018 (ai sensi dei commi 997 e 998 dell art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205). Sono stati eliminati, per esaurimento dell efficacia delle disposizioni, il prospetto per la Rivalutazione dei beni d impresa e delle partecipazioni e il prospetto relativo alla Liquidazione del fondo comune d investimento immobiliare. 2

3 PROSPETTI VARI - QUADRO RS Il prospetto Deduzione ACE è utilizzato anche in applicazione del regime di esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni ( branch exemption, provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017). Il prospetto Spese di riqualificazione energetica, è stato aggiornato per tenere conto della proroga delle agevolazioni riguardanti le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, a seguito delle novità previste dalla legge di Bilancio 2018 (art. 1, comma 3, della legge 27 dicembre 2017, n. 205). Il prospetto Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche è stato implementato per tenere conto degli ulteriori interventi agevolati da cui derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1 ai sensi dell ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n del 28 aprile 2006 (art. 46-quater del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96). E stato inserito un nuovo prospetto Comunicazione art. 4 D.M. 4 agosto 2016 per i contribuenti che esercitano le opzioni di cui all art. 1, comma 3, e all art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA), per comunicare, con riguardo al periodo d imposta oggetto della dichiarazione dei redditi, l esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza dell accertamento. E stato inserito un nuovo prospetto Grandfathering Opzione marchi d impresa (Patent Box) per i soggetti che, a partire dal terzo periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, hanno esercitato in dichiarazione l opzione per il regime di Patent box e che devono comunicare per i marchi d impresa i dati previsti dall art. 13 del decreto del Ministro dell economia e delle finanze del 28 novembre Il prospetto Perdite di impresa non compensate è stato modificato al fine di indicare le perdite fiscali oggetto di cessione ai sensi dell art. 1, commi 76 e 77, della legge 11 dicembre 2016, n FONDI PENSIONE APERTI E INTERNI QUADRO RI Nei righi RI2 e RI3 è stata inserita la nuova colonna 7 per indicare i redditi derivanti dagli investimenti qualificati nonché dai piani di risparmio a lungo termine che non concorrono alla formazione della base imponibile dell imposta prevista dall art. 17 del decreto legislativo n. 252 del 2005 (art. 1, commi 89 e 100, legge 11 dicembre 2016, n. 232). COMUNICAZIONI PER I REGIMI OPZIONALI QUADRO OP E stato inserito un nuovo prospetto per i soggetti che, a decorrere dal terzo periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, devono comunicare in dichiarazione l opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall utilizzo di taluni beni immateriali ( Patent box, decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze del 28 novembre 2017). 2. COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO Il frontespizio del modello REDDITI SC si compone di due facciate: la prima facciata contiene l informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell art. 13 del d.lgs. n. 196 del 2003; la seconda facciata contiene le informazioni relative al tipo di dichiarazione, alla società o ente e al rappresentante che sottoscrive la dichiarazione. Inoltre, contiene i riquadri per la sottoscrizione della dichiarazione, l apposizione del visto di conformità, la certificazione tributaria e l impegno dell incaricato alla presentazione telematica della dichiarazione. 2.1 TIPO DI DICHIARAZIONE La casella Quadro VO deve essere barrata esclusivamente dal soggetto esonerato dall obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA per l anno 2017 il quale, al fine di comunicare opzioni o revoche esercitate con riferimento al periodo d imposta 2017 sulla base del comportamento concludente previsto dal d.p.r. 10 novembre 1997, n. 442, deve allegare alla propria dichiarazione dei redditi il quadro VO contenuto nella dichiarazione IVA/2018 relativa al La casella relativa al Quadro AC deve essere barrata dal contribuente obbligato ad effettuare la comunicazione annuale all Anagrafe Tributaria dell importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori, nonché dei dati catastali in caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio. 3

4 I soggetti nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore e i parametri devono: barrare la casella corrispondente; compilare ed allegare gli appositi modelli. Consolidato e trasparenza Nel caso in cui il soggetto dichiarante abbia esercitato l opzione per il consolidato (artt. da 117 a 142 del TUIR) o per la trasparenza fiscale (art. 115 o 116 del TUIR) deve essere barrata la casella corrispondente. Trust Nel caso di soggetto qualificato come Trust (art. 73, comma 1, del TUIR), nella presente casella va indicato uno dei seguenti codici: 1 - per il Trust opaco; 2 - per il Trust trasparente; 3 - per il Trust misto. Addizionale IRES La casella va barrata dagli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 (escluse le società di gestione dei fondi comuni d investimento di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) e dalla Banca d Italia, in quanto assoggettati all addizionale di 3,5 punti percentuali all aliquota di cui all art. 77 del TUIR (art. 1, comma 61, legge 28 dicembre 2015, n. 208). Dichiarazione correttiva nei termini Nell ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella Correttiva nei termini. In tal modo è possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte in quella precedente. I contribuenti che presentano la dichiarazione per integrare la precedente, devono effettuare il versamento della maggiore imposta eventualmente dovuta. Se dal nuovo Modello REDDITI risulta un minor credito dovrà essere versata la differenza rispetto all importo del credito utilizzato a compensazione degli importi a debito risultanti dalla precedente dichiarazione. Se dal nuovo Modello REDDITI risulta, invece, un maggior credito o un minor debito la differenza rispetto all importo del credito o del debito risultante dalla dichiarazione precedente potrà essere indicata a rimborso, ovvero come credito da portare in diminuzione di ulteriori importi a debito. Integrazione della dichiarazione Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le stesse modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d imposta cui si riferisce la dichiarazione. Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l applicazione delle sanzioni. 1) Dichiarazione integrativa (art. 2, commi 8 e 8-bis, DPR n. 322/98) Tale casella va compilata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa indicando: il codice 1, nell ipotesi prevista dall art. 2, comma 8, del d.p.r. n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l indicazione di un maggiore o di un minor reddito o, comunque, di un maggiore o di un minor debito d imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, fatta salva l applicazione delle sanzioni e ferma restando l applicazione dell art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997; il codice 2, nell ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate dall Agenzia delle Entrate, ai sensi dell art. 1, commi , della legge 23 dicembre 2014, n. 190, salva l applicazione delle sanzioni e ferma restando l applicazione dell art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n L Agenzia delle Entrate, infatti, mette a disposizione del contribuente le informazioni che sono in suo possesso (riferibili allo stesso contribuente, acquisite direttamente o pervenute da terzi, relative anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti) dando la possibilità di correggere spontaneamente eventuali errori od omissioni, anche dopo la presentazione della dichiarazione. 4

5 L eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 8 dell art. 2 del d.p.r. n. 322 del 1998 può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell art. 17 del decreto legislativo n. 241 del Ferma restando in ogni caso l applicabilità della disposizione di cui al periodo precedente per i casi di correzione di errori contabili di competenza, nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa. 2) Dichiarazione integrativa (art. 2, comma 8-ter, DPR n. 322/98) Tale casella va barrata unicamente in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa nell ipotesi prevista dall art. 2, comma 8-ter, del d.p.r. n. 322 del 1998, allo scopo di modificare la originaria richiesta di rimborso dell eccedenza d imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte. Tale dichiarazione va presentata entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, secondo le disposizioni di cui all art. 3 del citato d.p.r. n. 322 del 1998, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d imposta cui si riferisce la dichiarazione. In caso di presentazione di dichiarazione integrativa che, oltre alla modifica consentita dal comma 8-ter, contenga anche la correzione di errori od omissioni non va barrata la presente casella ma deve essere barrata la casella Dichiarazione integrativa. La casella Eventi eccezionali deve essere compilata dai soggetti che, essendone legittimati, hanno fruito per il periodo d imposta delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali. Tali soggetti devono indicare nella casella il codice desunto dalla tabella Eventi eccezionali. TABELLA EVENTI ECCEZIONALI I soggetti nei confronti dei quali opera la sospensione dei termini relativi all adempimento degli obblighi di natura tributaria sono identificati dai seguenti codici: CODICE DESCRIZIONE 1 VITTIME DI RICHIESTE ESTORSIVE E DELL USURA Soggetti che, esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive, l articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale; 2 SOGGETTI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO 2016 VERIFICATISI NEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA Per i soggetti che alla data del 24 agosto 2016, avevano la residenza ovvero la sede legale o operativa nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eccezionali eventi sismici del giorno 24 agosto 2016, l articolo 1 del decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze del 1 settembre 2016, ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre I comuni interessati dal provvedimento di sospensione sono riportati nell allegato 1 del citato decreto. Successivamente il comma 10 dell articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n.189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, ha prorogato fino al 30 settembre 2017 il termine della sospensione di cui all articolo 1 del decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze del 1 settembre Tale termine è stato prorogato fino al 30 novembre 2017 dall art. 11, comma 1, lett. d), del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n.45 e successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2017, dall art. 43, comma 1, lett. b) del decreto-legge. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96, solo per i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole di cui all art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal summenzionato decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze, come prorogata dalle citate norme, si applica anche ai soggetti residenti o aventi la sede legale o operativa nei comuni indicati nell allegato 1 del decreto-legge n.189/2016; 3 SOGGETTI INTERESSATI DALL EMERGENZA UMANITARIA LEGATA ALL AFFLUSSO DI MIGRANTI DAL NORD AFRICA Per i soggetti aventi il domicilio fiscale o la sede operativa alla data del 12 febbraio 2011 nel comune di Lampedusa e Linosa, interessati dall emergenza umanitaria legata all afflusso di migranti dal Nord Africa, per i quali l OPCM n del 16 giugno 5

6 2011 ha previsto la sospensione dal 16 giugno 2011 al 16 dicembre 2011 dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo; la sospensione è stata ulteriormente prorogata fino al 15 dicembre 2017; dall art. 21-bis del decreto-legge 17 febbraio 2017, n.13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.46; 4 SOGGETTI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DELL OTTOBRE 2016 VERIFICATISI NEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA Per i soggetti che alla data del 26 ottobre 2016 avevano la residenza ovvero la sede legale o operativa nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria indicati nell allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n.189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, si applica la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari prevista dal decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze del 1 settembre 2016, prorogata (fino al 30 settembre 2017) dal comma 10 dell art. 48 del citato decreto-legge 17 ottobre 2016 n.189 a decorrere dal 26 ottobre Tale termine è stato prorogato fino al 30 novembre 2017 dall art. 11, comma 1, lett. d), del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 e successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2017, dall art. 43, comma 1, lett. b) del decreto-legge. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n.96, solo per i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole di cui all art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n SOGGETTI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 18 GENNAIO 2017 Per i soggetti che alla data del 18 gennaio 2017, avevano la residenza ovvero la sede legale o operativa nei territori dei comuni colpiti dal sisma di gennaio 2017, indicati nell allegato 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229 si applica la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui al decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze del 1 settembre 2016 come prorogata dall art. 11, comma 1, lett. d), del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n.45, fino al 30 novembre Successivamente la sospensione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2017, dall art. 43, comma 1, lett. b) del decreto-legge. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96, solo per i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole di cui all art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; 6 SOGGETTI RESIDENTI NEI COMUNI DI LIVORNO, ROSIGNANO MARITTIMO E DI COLLESALVETTI (PROVINCIA DI LIVORNO) Per i soggetti che, alla data del 9 settembre 2017, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalvetti (provincia di Livorno), l articolo 2, commi 1e 2 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.172 ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 9 settembre 2017 e il 30 settembre La sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che contenga anche la dichiarazione di inagibilità, in tutto o in parte, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell azienda, ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, con trasmissione della richiesta stessa agli uffici dell Agenzia delle entrate territorialmente competenti. I contribuenti che non hanno presentato la summenzionata richiesta usufruiscono della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari dal 9 settembre 2017 al 6 dicembre 2017; l art. 1, comma 756 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha previsto che la sospensione si applichi altresì ai contribuenti che abbiano presentato autocertificazione del danno subìto, resa ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 7 SOGGETTI RESIDENTI NEI COMUNI DI CASAMICCIOLA TERME, LACCO AMENO E FORIO DELL ISOLA DI ISCHIA COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL GIORNO 21 AGOSTO 2017 Per i soggetti che, alla data del 21 agosto 2017, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell isola di Ischia il decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze del 20 ottobre 2017 ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 21 agosto 2017 ed il 18 dicembre 2017; successivamente l art.2, comma 5-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017.n.148 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.172 ha prorogato il periodo di sospensione stabilito dal citato decreto sino al 30 settembre 2018 e ha esteso la sospensione anche al comune di Forio. Pertanto per i contribuenti che alla data del 21 agosto 2017 avevano la residenza, ovvero la sede operativa, nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell isola di Ischia sono sospesi i versamenti e gli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 21 agosto 2017 ed il 30 settembre La sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che contenga anche la dichiarazione di inagibilità, in tutto o in parte della casa di abitazione, dello studio professionale o dell azienda, ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, con trasmissione della richiesta stessa agli uffici dell Agenzia delle entrate territorialmente competenti; 7 SOGGETTI COLPITI DA ALTRI EVENTI ECCEZIONALI I soggetti colpiti da altri eventi eccezionali dovranno indicare nell apposita casella il codice 8. Nella particolare ipotesi in cui un contribuente abbia usufruito di agevolazioni disposte da più provvedimenti di legge dovrà indicare il codice relativo all evento che ha previsto il maggior differimento del termine di presentazione della dichiarazione o dei versamenti. 2.2 SOCIETÀ O ENTE Denominazione Va indicata la denominazione o la ragione sociale risultante dall atto costitutivo; per le società irregolari o di fatto non residenti, la cui denominazione comprende cognomi e nomi dei soci, devono essere indicati, per ogni socio, il cognome e il nome. La denominazione deve essere riportata senza abbreviazioni ad eccezione della natura giuridica che deve essere indicata in forma contratta (esempio: S.p.A. per Società per Azioni). 6

7 Codice fiscale In caso di fusione, di scissione totale o di trasformazione, vanno indicati, rispettivamente, i dati relativi alla società fusa (o incorporata), scissa o trasformata per la quale si presenta la dichiarazione. ATTENZIONE: è necessario che il codice fiscale indicato nel frontespizio sia quello rilasciato dall Amministrazione finanziaria al fine di una corretta presentazione della dichiarazione. Partita IVA Deve essere indicato il numero di partita IVA del soggetto dichiarante. Data di approvazione del bilancio/rendiconto o di efficacia giuridica della fusione/scissione Il presente campo va utilizzato per indicare la data: di approvazione del bilancio o del rendiconto; di efficacia giuridica della fusione o della scissione. Deve essere indicata, nell ultima dichiarazione della società fusa o scissa relativa alla frazione di esercizio compresa tra l inizio del periodo d imposta e la data in cui ha effetto l operazione straordinaria, la data di efficacia giuridica della fusione o della scissione totale, qualora diversa dalla data di decorrenza degli effetti fiscali dell operazione straordinaria. Codici statistici Stato: il relativo codice deve essere desunto dalla tabella A. Natura giuridica: il relativo codice deve essere desunto dalla tabella B. Situazione: il relativo codice deve essere desunto dalla tabella C. TABELLA A CODICE STATO DELLA SOCIETÀ O ENTE ALL ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 1 Soggetto in normale attività 2 Soggetto in liquidazione per cessazione di attività 3 Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa 4 Soggetto estinto La seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello. Pertanto, il soggetto che compila la dichiarazione avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla natura giuridica rivestita. CODICE TABELLA B TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA SOGGETTI RESIDENTI 1 Società in accomandita per azioni 2 Società a responsabilità limitata 3 Società per azioni 4 Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione 5 Altre società cooperative 6 Mutue assicuratrici 7 Consorzi con personalità giuridica 8 Associazioni riconosciute 9 Fondazioni 10 Altri enti ed istituti con personalità giuridica 11 Consorzi senza personalità giuridica 12 Associazioni non riconosciute e comitati 13 Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni) 14 Enti pubblici economici 15 Enti pubblici non economici 16 Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica 17 Opere pie e società di mutuo soccorso 18 Enti ospedalieri 19 Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale 20 Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo 21 Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi 7

8 CODICE TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA 22 Società, organizzazioni ed enti costituiti all estero non altrimenti classificabili con sede dell amministrazione od oggetto principale in Italia 23 Società semplici ed equiparate ai sensi dell art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR 24 Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR 25 Società in accomandita semplice 26 Società di armamento 27 Associazione fra artisti e professionisti 28 Aziende coniugali 29 GEIE (Gruppi europei di interesse economico) 50 Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali) 51 Condomìni 52 Depositi IVA 53 Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro 54 Trust 55 Amministrazioni pubbliche 56 Fondazioni bancarie 57 Società europea 58 Società cooperativa europea 59 Rete di imprese SOGGETTI NON RESIDENTI 30 Società semplici, irregolari e di fatto 31 Società in nome collettivo 32 Società in accomandita semplice 33 Società di armamento 34 Associazioni fra professionisti 35 Società in accomandita per azioni 36 Società a responsabilità limitata 37 Società per azioni 38 Consorzi 39 Altri enti ed istituti 40 Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto 41 Fondazioni 42 Opere pie e società di mutuo soccorso 43 Altre organizzazioni di persone e di beni 44 Trust 45 GEIE (Gruppi europei di interesse economico) CODICE TABELLA C SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ENTE RELATIVAMENTE AL PERIODO DI IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE 1 Periodo d imposta che inizia dalla data di messa in liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa 2 Periodi d imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione 3 Periodo d imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa 4 Periodo d imposta in cui si è verificata l estinzione del soggetto per fusione o incorporazione 5 Periodo d imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRES in società non soggetta ad IRES o viceversa 6 Periodo normale d imposta e periodo compreso tra l inizio del periodo d imposta e la data di messa in liquidazione 7 Periodo d imposta in cui si è verificata l estinzione del soggetto per scissione totale Fusione - Scissione Deve essere indicato il codice fiscale del soggetto risultante dalla fusione o beneficiario della scissione. Numeri telefonici e indirizzo di posta elettronica L indicazione del numero di telefono, del fax e dell indirizzo di posta elettronica è facoltativa. Indicando tali recapiti, si potranno ricevere gratuitamente dall Agenzia delle entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. 8

9 2.3. RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE Nel riquadro devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale e il codice carica, rivestita all atto della presentazione della dichiarazione, del rappresentante della società o dell ente firmatario della dichiarazione. Il codice carica è desumibile dalla tabella generale dei codici di carica. La seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello. Pertanto, il soggetto che compila la dichiarazione avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla carica rivestita. TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA 1 Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore 2 Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito e amministratore di sostegno 3 Curatore fallimentare 4 Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria) 5 Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati 6 Rappresentante fiscale di soggetto non residente 7 Erede 8 Liquidatore (liquidazione volontaria) 9 Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi e/o dell IRAP, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione 10 Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all art. 44, comma 3, del d.l. n. 331/ Soggetto esercente l attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita 12 Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione) 13 Amministratore di condominio 14 Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione 15 Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione La data di decorrenza della carica va indicata solo se il rappresentante è diverso da quello indicato nella dichiarazione relativa al precedente periodo di imposta. Nelle ipotesi in cui il dichiarante sia una società che presenta la dichiarazione per conto di un altro contribuente, deve essere compilato anche il campo denominato Codice fiscale società o ente dichiarante, indicando, in tal caso, nell apposito campo il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società dichiarante e il contribuente. In caso di più rappresentanti, nel frontespizio vanno comunque indicati i dati di un solo soggetto; i dati relativi agli altri rappresentanti vanno indicati nel quadro RO. 2.4 ALTRI DATI Soggetti grandi contribuenti La casella deve essere barrata dall impresa con volume d affari o ricavi non inferiore a 100 milioni di euro come previsto dal Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate del 6 aprile 2009 (comma 10, art. 27 decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2). Canone RAI La casella deve essere compilata dai contribuenti che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radio (indicando il codice 1) o radio televisive (indicando il codice 2) in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto. Va indicato il codice 3 qualora il contribuente non detenga alcun apparecchio di cui sopra. ONLUS Nella casella Tipo soggetto deve essere indicato il codice: 1. dalle società cooperative ONLUS; 2. dalle cooperative sociali. 9

10 Solo i soggetti che hanno indicato il codice 1 devono compilare anche la casella Settore di attività in cui va riportato il codice relativo al settore di attività desunto dalla tabella D. TABELLA D CODICE ELENCO CODICI SETTORE DI ATTIVITÀ 1 Assistenza sociale e socio sanitaria 2 Assistenza sanitaria 3 Beneficenza 4 Istruzione 5 Formazione 6 Sport dilettantistico 7 Tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n Tutela e valorizzazione della natura e dell ambiente, con l esclusione dell attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all art. 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n Promozione della cultura e dell arte 10 Tutela dei diritti civili 11 Ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità stabilite con D.P.R. 20 marzo 2003, n. 135 Impresa sociale La casella deve essere barrata dall impresa sociale di cui al d. lgs. 3 luglio 2017, n Alle imprese sociali non si applicano le disposizioni relative alle società di comodo (art. 30 legge n. 724 del 1994 e art. 2, commi da 36-decies e 36-duodecies del decreto-legge n. 138 del 2011), agli studi di settore e ai parametri (art.62-bis del decreto-legge 331 del 1993 e art. 3, commi da 181 a 189, della legge n. 549 del 1995). L efficacia di tali disposizioni è subordinata, ai sensi dell art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell Unione europea, all autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Pertanto, la presente casella può essere barrata solo in caso di avvenuta autorizzazione. Situazioni particolari Il contribuente ha la possibilità di evidenziare particolari condizioni che riguardano la dichiarazione, indicando un apposito codice nella casella Situazioni particolari. Tale esigenza può emergere con riferimento a fattispecie che si sono definite successivamente alla pubblicazione del presente modello di dichiarazione, ad esempio a seguito di chiarimenti forniti dall Agenzia delle entrate in relazione a quesiti posti dai contribuenti e riferiti a specifiche problematiche. Pertanto, questa casella può essere compilata solo se l Agenzia delle entrate comunica (ad esempio con circolare, risoluzione o comunicato stampa) uno specifico codice da utilizzare per indicare la situazione particolare. 2.5 FIRMA DELLA DICHIARAZIONE Questo riquadro, riservato alla firma, contiene l indicazione: 1. dei quadri che sono stati compilati; 2. dell esercizio dell opzione di cui all art. 2-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n L art. 2-bis del predetto decreto-legge n. 203 del 2005, disciplina le modalità attuative dell art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212) in base al quale l amministrazione finanziaria invita il contribuente a fornire i necessari chiarimenti qualora dal controllo delle dichiarazioni, effettuato ai sensi degli art. 36-bis del d.p.r. n. 600 del 1973, emerga un imposta da versare o un minor rimborso. I chiarimenti sono richiesti dall Agenzia delle Entrate mediante il servizio postale o con mezzi telematici. Il contribuente può richiedere che l invito a fornire chiarimenti sia inviato all intermediario incaricato della trasmissione telematica della propria dichiarazione barrando la casella Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all intermediario. A sua volta, l intermediario accetta di ricevere l avviso telematico, barrando la casella Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione inserita nel riquadro Impegno alla presentazione telematica. 10

11 Se il contribuente non effettua la scelta per l avviso telematico, la richiesta di chiarimenti sarà inviata al suo domicilio fiscale con raccomandata (comunicazione di irregolarità). La sanzione sulle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni pari al 30 per cento delle imposte non versate o versate in ritardo, è ridotta ad un terzo (10 per cento) qualora il contribuente versi le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità. Il citato termine di 30 giorni, in caso di scelta per l invio dell avviso telematico, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell avviso all intermediario. 3. della richiesta del contribuente di inviare all intermediario incaricato della trasmissione telematica della propria dichiarazione le comunicazioni riguardanti possibili anomalie presenti nella dichiarazione (art. 1, commi , della legge n. 190 del 2014) e la comunicazione delle anomalie riscontrate automaticamente nei dati dichiarati ai fini dell applicazione degli studi di settore. Il contribuente effettua tale richiesta barrando la casella. L intermediario, a sua volta, accetta di ricevere le predette comunicazioni telematiche barrando la casella Ricezione altre comunicazioni telematiche, inserita nel riquadro Impegno alla presentazione telematica. Eventuali comunicazioni di anomalie relative alla dichiarazione saranno comunque visualizzabili nel Cassetto fiscale, presente nell area riservata dei servizi telematici dell Agenzia delle entrate, nella quale ciascun utente abilitato a Entratel o a Fisconline può consultare le proprie informazioni fiscali. Firma del dichiarante La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale della società o ente dichiarante e, in mancanza, da chi ne ha l amministrazione anche di fatto o da un rappresentante negoziale. Firma dei soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione La dichiarazione deve essere sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione ossia: dal revisore legale iscritto nel Registro istituito presso il Ministero dell economia e delle finanze (in tal caso va indicato, nella casella Soggetto, il codice 1); dal responsabile della revisione (ad esempio il socio o l amministratore) se trattasi di società di revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero dell economia e delle finanze (in tal caso va indicato nella casella Soggetto, il codice 2). Occorre compilare, inoltre, un distinto campo nel quale indicare il codice fiscale della società di revisione, avendo cura di riportare nella casella Soggetto il codice 3 senza compilare il campo firma; dal collegio sindacale (in tal caso va indicato, nella casella Soggetto per ciascun membro, il codice 4). Il soggetto che effettua il controllo contabile deve, inoltre, indicare il proprio codice fiscale. Firma attestante l esecuzione dei controlli di cui all art. 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999 I contribuenti che, ai sensi dell art. 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali e alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito per importi superiori a euro annui (art. 3 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96), hanno l obbligo di richiedere l apposizione del visto di conformità di cui all art. 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa, la dichiarazione può essere sottoscritta dai soggetti di cui all art. 1, comma 5, del citato decreto n. 322 del 1998, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all art bis del codice civile, attestante l esecuzione dei controlli di cui all art. 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n A tal fine tali soggetti sono tenuti ad apporre la propria firma nella colonna Firma per attestazione in corrispondenza del proprio codice fiscale. Si ricorda che l infedele attestazione dell esecuzione dei controlli comporta l applicazione della sanzione di cui all articolo 39, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l adozione di ulteriori provvedimenti. 2.6 VISTO DI CONFORMITÀ Questo riquadro va compilato dal responsabile del CAF o dal professionista che rilascia il visto di conformità ai sensi dell art. 35 del Decreto legislativo n. 241 del Negli appositi campi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del CAF e quello relativo allo stesso CAF, oppure va riportato il codice fiscale del professionista. Il responsabile dell assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre apporre la propria firma che attesta il rilascio del visto di conformità. 11

12 2.7 CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA L art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, prevede la certificazione tributaria nei confronti dei contribuenti titolari di redditi d impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione. Con decreto ministeriale sono definiti gli adempimenti e i controlli che il soggetto incaricato della certificazione tributaria deve effettuare prima del rilascio del visto. Questo riquadro deve essere compilato per attestare il rilascio della certificazione tributaria ed è riservato al professionista incaricato. Negli spazi appositi deve: riportare il proprio codice fiscale; indicare il codice fiscale del contribuente che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili ovvero la partita IVA della società di servizi o del CAF-imprese di cui all art. 24, comma 2, del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, nel caso in cui le attività di predisposizione della dichiarazione e di tenuta delle scritture contabili siano state effettuate dai predetti soggetti sotto il diretto controllo e responsabilità del professionista che rilascia la certificazione tributaria; apporre la firma che attesta il rilascio della certificazione come previsto dall art. 36 del Decreto legislativo n. 241 del IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall incaricato (intermediari e società del gruppo) che presenta la dichiarazione in via telematica. L incaricato deve: indicare il proprio codice fiscale; riportare nella casella Soggetto che ha predisposto la dichiarazione, il codice 1 se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente ovvero il codice 2 se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l invio; barrare la casella Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione, qualora accetti la scelta del contribuente di fargli pervenire l avviso relativo agli esiti del controllo effettuato sulla dichiarazione; barrare la casella Ricezione altre comunicazioni telematiche qualora accetti la scelta del contribuente di fargli pervenire ogni comunicazione riguardante possibili anomalie presenti nella dichiarazione, nonché l avviso relativo agli esiti del riscontro automatizzato effettuato sulla coerenza dei dati dichiarati nel modello degli studi di settore; riportare la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell impegno a presentare la dichiarazione; apporre la firma. Le caselle Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione e Ricezione altre comunicazioni telematiche possono essere compilate solo dagli intermediari incaricati della trasmissione della dichiarazione di cui all art. 3, comma 3, del DPR n. 322 del ISTRUZIONI COMUNI AI QUADRI RA, RB, RL, RT, RH E AI PROSPETTI DEL MODELLO REDDITI ENC Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali non residenti (di cui alla lettera d) del comma 1 dell art. 73 del TUIR) è dichiarato nel presente modello REDDITI SC. Il predetto reddito è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, di cui all art. 23 del TUIR, ad esclusione di quelli esenti da imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (si veda il paragrafo Società ed enti non residenti nel territorio dello Stato contenuto nelle Istruzioni generali dei modelli Redditi 2017 delle società e degli enti REDDITI SC REDDITI ENC REDDITI SP ). I redditi concorrono a formare il reddito complessivo della società o ente commerciale non residente (indicato nel quadro RN) e sono determinati secondo le disposizioni del Titolo I del TUIR, relative alle categorie nelle quali rientrano (indicate nei quadri RA, RB, RL, RT, nonché RH per i redditi di partecipazione), ad eccezione dei redditi d impresa (indicati nel quadro RF) derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni, di cui all art. 23, comma 1, lett. e) del TUIR, ai quali si applicano le disposizioni previste dall art. 152 del TUIR (art. 151 del TUIR). Per le istruzioni ai quadri RA, RB, RL, RT, RH e ai prospetti contenuti negli altri quadri non riportate nel presente modello REDDITI SC si rinvia alle istruzioni dei corrispondenti quadri o prospetti del modello REDDITI ENC. 12

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