FRONTESPIZIO ASPETTI GENERALI. Struttura del Quadro GUIDA ALLA COMPILAZIONE. Codice fiscale

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1 FRONTESPIZIO ASPETTI GENERALI Struttura del Quadro La struttura del Frontespizio del Modello IRAP si compone di tre facciate: La prima facciata contiene l informativa relativa al trattamento dei dati personali. La seconda facciata comprende tre riquadri: tipo di dichiarazione; dati riguardanti il contribuente; dati riguardanti il dichiarante diverso dal contribuente. La terza facciata comprende tre riquadri: sottoscrizione della dichiarazione; impegno dell intermediario alla presentazione telematica visto di conformità rilasciato dai centri di assistenza fiscale per le imprese e dai professionisti secondo le disposizioni dell art. 35 del D.Lgs. n. 241 del GUIDA ALLA COMPILAZIONE Codice fiscale Il codice fiscale da indicare in questo spazio è quello del contribuente dichiarante. Al fine di una corretta presentazione della dichiarazione è necessario che il codice fiscale indicato nel Frontespizio sia quello rilasciato dall Amministrazione finanziaria. Operazioni straordinarie In caso di fusione, di scissione totale o di trasformazione, va indicato, rispettivamente, il codice fiscale relativo alla società fusa (o incorporata), scissa o trasformata per la quale si presenta la dichiarazione. DICHIARAZIONI FISCALI IRAP 61

2 Tipo di dichiarazione Sono previste sette caselle la cui compilazione serve a individuare: la regione o la provincia autonoma ove è situato il domicilio fiscale del contribuente; alcuni casi particolari di dichiarazione. Codice regione o provincia autonoma Nel presente campo deve essere riportato il Codice identificativo della regione ovvero della provincia autonoma ove è situato il domicilio fiscale del contribuente. Il Codice deve essere desunto dalla seguente tabella: Codice Descrizione Codice Descrizione 01 Abruzzo 12 Molise 02 Basilicata 13 Piemonte 03 Bolzano 14 Puglia 04 Calabria 15 Sardegna 05 Campania 16 Sicilia 06 Emilia Romagna 17 Toscana 07 Friuli Venezia Giulia 18 Trento 08 Lazio 19 Umbria 09 Liguria 20 Valle d Aosta 10 Lombardia 21 Veneto 11 Marche Regione o provincia autonoma Nel campo REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA va indicato per esteso il nome della regione o provincia autonoma corrispondente al Codice indicato nel precedente campo. Dichiarazione correttiva nei termini Va barrata nell ipotesi in cui il dichiarante, prima della scadenza del termine di presentazione, intenda procedere alla rettifica o all integrazione di un Modello IRAP precedentemente presentato. Dichiarazione integrativa Le caselle relative alle dichiarazioni integrative vanno barrate nel caso in cui, scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente la voglia rettificare o integrare presentandone una nuova su Modello conforme approvato per il periodo d imposta cui si riferisce. 62 DICHIARAZIONI FISCALI IRAP

3 Presupposto per la presentazione della dichiarazione integrativa è che la dichiarazione originaria sia stata validamente presentata (art. 2, comma 8 e 8-bis, del D.P.R. n. 322/1998). In particolare, il contribuente, può integrare la dichiarazione: nelle ipotesi di ravvedimento di cui all art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa l anno successivo, sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche. Resta ferma l applicazione delle sanzioni, anche se in misura ridotta, e degli interessi; per correggere errori od omissioni da cui deriva un maggior debito d imposta, presentando una successiva dichiarazione entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, salva l applicazione delle sanzioni; per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l indicazione di un maggior debito d imposta o di un minor credito, producendo una successiva dichiarazione, non oltre il termine previsto per la presentazione relativa al periodo d imposta successivo. In tale ipotesi l eventuale credito risultante dalla dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997; per modificare la originaria richiesta di rimborso dell eccedenza d imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte. Tale dichiarazione va presentata entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d imposta cui si riferisce la dichiarazione. Più in particolare: A) La casella Dichiarazione integrativa a favore va barrata nei seguenti casi: presentazione di una dichiarazione integrativa, ai sensi dell art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d imposta successivo, per correggere errori od omissioni, che abbiano determinato l indicazione di un maggior valore della produzione o, comunque, di un maggior debito d imposta o di un minor credito. In tal caso l eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, ovvero richiesto a rimborso; presentazione di una dichiarazione integrativa, ai sensi dell art. 2, commi 8 e 8- bis, del D.P.R. n. 322 del 1998, per la correzione di errori od omissioni non rilevanti per la determinazione della base imponibile, dell imposta, né per il versamento del tributo e che non siano di ostacolo all esercizio dell attività di controllo. DICHIARAZIONI FISCALI IRAP 63

4 B) La casella Dichiarazione integrativa va barrata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa: nelle ipotesi di ravvedimento entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo (art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997). Tale dichiarazione può essere presentata sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche e consente l applicazione delle sanzioni in misura ridotta, oltre ovviamente agli interessi; nell ipotesi di presentazione entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l indicazione di un minor valore della produzione o, comunque, di un minor debito d imposta o di un maggior credito e fatta salva l applicazione delle sanzioni (art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322 del 1998). Indicazione dei quadri rettificati Nel caso di presentazione della dichiarazione integrativa è necessario evidenziare nella stessa quali Quadri della dichiarazione originaria sono oggetto di aggiornamento e quali non sono stati invece modificati. A tal fine, nelle caselle relative ai Quadri compilati presenti nel riquadro Firma della dichiarazione del Frontespizio della dichiarazione integrativa, in sostituzione della barratura, dovrà essere indicato uno dei seguenti Codici: 1 Quadro compilato sia nella dichiarazione integrativa che nella dichiarazione originaria senza modifiche; 2 Quadro compilato nella dichiarazione integrativa, ma assente o compilato diversamente nella dichiarazione originaria; 3 Quadro presente nella dichiarazione originaria ma assente nella dichiarazione integrativa. C) La casella Dichiarazione integrativa a favore va barrata unicamente in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa presentata per modificare la originaria richiesta di rimborso dell eccedenza d imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte. Tale dichiarazione va presentata entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione. Eventi eccezionali E richiesta la compilazione della presente casella qualora il contribuente, essendone legittimato, intenda avvalersi della sospensione dei termini di presentazione della dichiarazione o di versamento, in presenza di eventi eccezionali. In particolare, dovrà utilizzare uno dei seguenti Codici: 64 DICHIARAZIONI FISCALI IRAP

5 Vittime di richieste estorsive e dell usura Soggetti colpiti dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 Soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nel comune di Lampedusa e Linosa, interessati dallo stato di emergenza umanitaria conseguente all eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord A- frica Soggetti colpiti da altri e- venti eccezionali Soggetti colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara Soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 4 all 8 novembre 2011 nel territorio della provincia di Genova e di quella di Livorno, nonché nel territorio del comune di Ginosa e nel territorio della provincia di Matera. L art. 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale Soggetti interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 per i quali il decreto 1 dicembre 2010, ha previsto la sospensione, dal 31 ottobre 2010 al 20 dicembre 2010 dei termini relativi ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo. Detti termini sono stati prorogati al 30 giugno 2011 dal D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 Soggetti con domicilio fiscale o sede operativa alla data del 12 febbraio 2011 nel comune di Lampedusa e Linosa, interessati dallo stato di emergenza umanitaria legata all afflusso di migranti dal Nord Africa, per i quali l art. 3, comma 3, dell ordinanza ministeriale n del 16 giugno 2011 ha previsto la sospensione dal 16 giugno 2011 al 30 giugno 2012 dei termini relativi agli a- dempimenti ed ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo Nell ipotesi in cui il soggetto abbia usufruito di agevolazioni non previste nei Codici elencati dovrà indicare nell apposita casella il n. 4 Soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara l art. 29, comma 15 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 ha previsto la proroga al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e versamenti tributari che scadono dal 1 ottobre 2011 al 30 giugno 2012 (il D.L. n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.14, prevede che con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri siano stabiliti i criteri per l individuazione dei soggetti che usufruiscono dell agevolazione) Per i soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 4 all 8 novembre 2011 nel territorio della provincia di Genova e di quella di Livorno, nonché nel territorio del comune di Ginosa e nel territorio della provincia di Matera, l art. 29, comma 15 del Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216 ha previsto la proroga al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e versamenti tributari che scadono dal 4 novembre 2011 al 30 giugno 2012 (il Decreto Legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.14, prevede che con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri siano stabiliti i criteri per l individuazione dei soggetti che usufruiscono dell agevolazione) Si precisa che nel caso in cui ci si trovi in più situazioni riguardanti eventi eccezionali, deve essere indicato il Codice dell evento che prevede, per gli adempimenti fiscali, un periodo di sospensione più ampio. Dati del contribuente La Sezione relativa ai dati del contribuente è suddivisa in 5 parti: DICHIARAZIONI FISCALI IRAP 65

6 La prima parte di carattere generale accoglie: i numero di partita IVA del contribuente; l indicazione della presentazione del Modello UNICO; l indirizzo di posta elettronica; il numero di telefono o cellulare; il numero di fax. La seconda parte è dedicata alle persone fisiche e accoglie: cognome; nome; sesso; data di nascita; comune o stato estero di nascita; provincia di nascita; indirizzo della residenza o del domicilio fiscale; data di variazione della residenza. 66 DICHIARAZIONI FISCALI IRAP

7 La terza parte è dedicata ai soggetti diversi dalle persone fisiche e accoglie: la denominazione o la ragione sociale; l indirizzo della sede legale o del domicilio fiscale; il periodo di variazione della sede legale o del domicilio fiscale; la data di approvazione del bilancio o del rendiconto; il termine legale o statutario per l approvazione del bilancio o del rendiconto; l indicazione della data di inizio e termine del periodo d imposta; lo stato del dichiarante; la natura giuridica del dichiarante; la situazione del dichiarante. La quarta parte è dedicata ai soggetti non residenti e accoglie: Lo Stato estero di residenza; Il Codice dello Stato estero; Il Codice di identificazione fiscale estero. Dichiarazione UNICO Nella casella Dichiarazione UNICO, il contribuente che è tenuto a presentare il Modello UNICO ai fini dell imposta sui redditi per il periodo d imposta oggetto della presente dichiarazione, deve indicare, in relazione alla tipologia di Modello di pertinenza, uno dei seguenti Codici: 1 Modello UNICO PF; 2 Modello UNICO SP; 3 Modello UNICO SC; 4 Modello UNICO ENC. Amministrazioni dello Stato Le Amministrazioni pubbliche e gli enti non assoggettati ad IRES devono in ogni caso indicare il Codice 4. Numeri telefonici e indirizzo di posta elettronica L indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell indirizzo di posta e- lettronica è facoltativa. Indicando tali recapiti il contribuente potrà ricevere gratuitamente dall Agenzia delle Entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. Persone fisiche I dati riguardanti la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale, devono essere riportati con riferimento al momento della presentazione della dichiarazione. DICHIARAZIONI FISCALI IRAP 67

8 In caso di variazione della residenza anagrafica o, se diverso, del domicilio fiscale rispetto alla dichiarazione del precedente periodo d imposta, deve essere indicata nell apposito campo la data di variazione. Contribuente nato all estero Il contribuente nato all estero deve indicare, invece del comune, lo Stato di nascita e lasciare in bianco lo spazio relativo alla provincia. Soggetti diversi dalle persone fisiche In caso di variazione della sede legale o del domicilio fiscale rispetto alla dichiarazione del precedente periodo d imposta, devono essere indicati nelle apposite caselle il mese e l anno di variazione. Soggetti non residenti I soggetto non residenti in Italia che operano attraverso una stabile organizzazione, una base fissa o ufficio, devono indicare: nei campi relativi al domicilio fiscale i dati della sede secondaria in Italia; nei campi relativi alla sede legale i dati relativi alla sede estera, senza compilare i campi relativi alla provincia ed al Codice comune. Tali soggetti devono compilare anche l apposita parte posta al termine della Sezione indicando: lo Stato estero di residenza; il Codice dello Stato estero; il Codice di identificazione fiscale estero. Stato della società o ente all atto della presentazione della dichiarazione Nella casella Stato deve essere riportato uno tra i seguenti Codici 1 Soggetto in normale attività 2 Soggetto in liquidazione per cessazione di attività 3 Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa* Soggetto estinto 4 * Nei casi di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa l obbligo dichiarativo sussiste solo se vi è esercizio provvisorio. 68 DICHIARAZIONI FISCALI IRAP

9 Natura giuridica Indicare uno tra i seguenti Codici. La tabella qui riprodotta, e presente nelle istruzioni, considera la natura giuridica di tutti i soggetti obbligati ad adempiere un obbligo dichiarativo. Di conseguenza essa contiene anche il riferimento a soggetti che potrebbero non rientrare nel novero degli obbligati alla presentazione della dichiarazione IRAP. DICHIARAZIONI FISCALI IRAP 69

10 Situazione della società o ente relativamente al periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione Nella casella relativa alla situazione in cui versa il dichiarante con riferimento al periodo oggetto di dichiarazione, deve essere indicato uno tra i seguenti Codici: 1 Periodo d imposta che inizia dalla data di messa in liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa 2 Periodi d imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione 3 Periodo d imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa* 4 Periodo d imposta in cui si è verificata l estinzione del soggetto per fusione o incorporazione 5 Periodo d imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRES in società non soggetta ad IRES o viceversa 6 Periodo normale d imposta e periodo compreso tra l inizio del periodo d imposta e la data di messa in liquidazione 7 Periodo d imposta in cui si è verificata l estinzione del soggetto per scissione totale * Nei casi di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa l obbligo dichiarativo sussiste solo se vi è esercizio provvisorio. Dichiarante diverso del contribuente Il presente riquadro deve essere compilato soltanto nel caso in cui il dichiarante, cioè la persona fisica che sottoscrive la dichiarazione, sia un soggetto diverso dal contribuente cui si riferisce la dichiarazione. La compilazione prevede l indicazione del codice fiscale della persona fisica che sottoscrive la dichiarazione, del Codice di carica corrispondente desumibile dall apposita tabella sotto riportata nonché dei dati anagrafici richiesti. I dati riguardanti la residenza devono essere compilati esclusivamente dai dichiaranti che risiedono all estero. 70 DICHIARAZIONI FISCALI IRAP

11 TABELLA CODICI CARICA 1 Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, amministratore di sostegno, ovvero curatore 2 dell eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito 3 Curatore fallimentare 4 Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero Amministrazione straordinaria) Custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati ovvero commissario giudiziale (Amministrazione controllata) 5 6 Rappresentante fiscale di soggetto non residente 7 Erede 8 Liquidatore (liquidazione volontaria) Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi e/o dell IRAP, rappresen- 9 tante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all art. 44, comma 3, del D.L. n /1993 Soggetto esercente l attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale periodo ante messa in liquidazione) 13 Amministratore di condominio 14 Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica Amministrazione 15 Commissario liquidatore di una Pubblica Amministrazione Codice fiscale società dichiarante Il campo codice fiscale società dichiarante deve essere compilato nella particolare ipotesi in cui la dichiarazione è presentata, per conto di un altro contribuente, da parte di una società o ente. È il caso, ad esempio della società beneficiaria nelle operazioni di scissione o della società incorporante nelle ipotesi di fusione le quali devono indicare come Codice carica il Codice 9. Firma della dichiarazione DICHIARAZIONI FISCALI IRAP 71

12 In questa Sezione devono essere indicati: a) i Quadri compilati; b) i Codici relativi a situazioni particolari; c) l esercizio dell opzione di cui all art. 2-bis del D.L. 30 settembre 2005, n. 203; d) la sottoscrizione del contribuente o del suo rappresentante; e) la sottoscrizione dei soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione; f) l indicazione del codice fiscale del soggetto che effettua il controllo contabile (ora controllo legale). Situazioni particolari Nella presente casella il contribuente ha la possibilità di evidenziare particolari condizioni che riguardano la dichiarazione, indicando un apposito Codice comunicato (ad esempio, con Circolare, Risoluzione o comunicato) dall Agenzia delle entrate con riferimento a fattispecie che si sono definite successivamente alla pubblicazione del Modello di dichiarazione e delle relative istruzioni ad esempio a seguito di chiarimenti forniti dall Agenzia delle entrate in relazione a quesiti posti dai contribuenti. Al momento della redazione del presente testo non erano note comunicazioni in tal senso. Opzione per l invio all intermediario dell avviso telematico (art. 2-bis del D.L. 30 settembre 2005, n. 203) L art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212) prevede che l Amministrazione finanziaria possa invitare il contribuente a fornire i necessari chiarimenti qualora dal controllo formale delle dichiarazioni, effettuato ai sensi dell art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, emerga una maggiore imposta da versare o un minor rimborso. Tra le modalità con cui l Amministrazione può richiedere chiarimenti sono compresi anche i mezzi telematici. Il contribuente può richiedere che l invito telematico a fornire chiarimenti sia inviato direttamente all intermediario che ha provveduto alla trasmissione telematica della propria dichiarazione barrando l apposita casella. Se il contribuente non effettua la scelta per l avviso telematico, la richiesta di chiarimenti sarà inviata al suo domicilio fiscale con raccomandata. Se il contribuente esercita tale facoltà barrando la casella Invio avviso telematico inserita nel riquadro Firma della dichiarazione, l intermediario, a sua volta, deve manifestare la propria accettazione a ricevere l avviso telematico, barrando la casella Ricezione avviso telematico inserita nel riquadro Impegno alla presentazione telematica. Tale scelta ha effetti sul decorso dei termini concessi al contribuente per fornire i chiarimenti richiesti o per beneficiare della riduzione delle sanzioni qualora si accetti il contenuto della comunicazione e si provveda a pagare quanto richiesto. In particolare: in caso di mancata opzione, il termine di trenta giorni per la presentazione dei chiarimenti o del versamento delle somme dovute con la riduzione al 10% della sanzioni ordinarie (pari al 30% delle somme dovute) decorrono dal ricevimento 72 DICHIARAZIONI FISCALI IRAP

13 della comunicazione di irregolarità inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno; in caso di opzione per l invio telematico dell avviso, il citato termine di trenta giorni decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello della trasmissione telematica all intermediario. In partica, il termine diventa di novanta giorni. La scelta di far recapitare l avviso all intermediario di fiducia consente, inoltre, la verifica da parte di un professionista qualificato degli esiti del controllo effettuato sulla dichiarazione. Firma del contribuente La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, da parte del contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale o da uno degli altri soggetti dichiaranti. La nullità della dichiarazione è sanata se il soggetto tenuto a sottoscriverla vi provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell invito da parte del competente ufficio dell Agenzia delle entrate. Firma del revisore e dell incaricato al controllo contabile La dichiarazione deve essere sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione, ossia: dal revisore contabile (ora legale) iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia (in tal caso va indicato, nella casella Soggetto, il Codice 1); dal responsabile della revisione (ad esempio il socio o l amministratore) se trattasi di società di revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia (in tal caso va indicato, nella casella Soggetto, il Codice 2). In questo caso, inoltre, occorre compilare un distinto campo nel quale indicare il codice fiscale della società di revisione, avendo cura di riportare, nella casella Soggetto, il Codice 3) senza compilare il campo firma; dal collegio sindacale (in tal caso va indicato, nella casella Soggetto, per ciascun membro il Codice 4). Infine, il soggetto che effettua il controllo contabile (ora legale) deve indicare il proprio codice fiscale. Il soggetto che ha sottoscritto la relazione di revisione riferita ad un anno di imposta ancorché cessato dal suo incarico sarà comunque obbligato a sottoscrivere anche la dichiarazione IRAP, riferita alla medesima annualità, pena l applicazione della sanzione di cui all art. 9, comma 5, del D.Lgs. n. 471 del 1997 (cfr. Risoluzione n. 62 dell 8 giugno 2011). Anche in questo caso, la mancata sottoscrizione da parte dei predetti soggetti determina la nullità della dichiarazione che può essere sanata se il soggetto tenuto a sottoscriverla vi provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell invito da parte del competente ufficio dell Agenzia delle Entrate. DICHIARAZIONI FISCALI IRAP 73

14 Occorre osservare che con l avvento della trasmissione telematica, la presenza della firma è attestata dalla presenza di un flag nel file predisposto per l invio telematico. I controlli automatici del file in fase di invio segnalano l assenza della firma e bloccano la trasmissione della dichiarazione. Appare pertanto difficile che si possa oggi parlare ancora di nullità della dichiarazione per assenza della firma sanabile su invito dell ufficio posto che il Modello cartaceo resta nella disponibilità del contribuente e dell intermediario incaricato della trasmissione. Impegno alla trasmissione telematica Il riquadro deve essere compilato dall intermediario che presenta la dichiarazione in via telematica indicando: il proprio codice fiscale; se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all albo; la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell impegno a presentare la dichiarazione. Nella casella relativa all impegno a presentare in via telematica la dichiarazione, deve essere indicato: il Codice 1 se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente; il Codice 2 se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l invio. Qualora l intermediario accetti la scelta del contribuente di fargli pervenire l avviso relativo agli esiti del controllo effettuato sulla dichiarazione, egli deve barrare la casella Ricezione avviso telematico. Anche l intermediario deve apporre la propria firma sul Modello. A tal proposito valgono le stesse considerazioni prima svolte in tema di firma della dichiarazione. Visto di conformità Questo riquadro deve essere compilato per apporre il visto di conformità ai sensi dell art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997 la cui attestazione di rilascio è rappresentata dall apposizione della firma da parte del responsabile dell assistenza fiscale del CAF o del professionista. 74 DICHIARAZIONI FISCALI IRAP

15 Si tratta di una dichiarazione con cui il CAF o il professionista, a seguito dei dovuti controlli, attesta la conformità dei dati delle dichiarazioni predisposte dal centro, alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili. CASI PRATICI COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO DA PARTE DI UNA SOCIETÀ DICHIARAZIONI FISCALI IRAP 75

16 COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO DA PARTE DI UNA SOCIETÀ CON RAPPRESENTANTE LEGALE NON RESIDENTE 76 DICHIARAZIONI FISCALI IRAP

17 COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO DA PARTE DI UN SOGGETTO NON RESIDENTE DICHIARAZIONI FISCALI IRAP 77

18 COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO DI UNA PERSONA FISICA DECEDUTA 78 DICHIARAZIONI FISCALI IRAP

19 COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO DA PARTE DI UNA PERSONA FISICA DICHIARAZIONI FISCALI IRAP 79

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