AllegatoA MODALITA DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI DEL FONDO DI ROTAZIONE DEL POLESINE (ex Misura 5.2 Obiettivo /1999).
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- Nicola Mele
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1 AllegatoA MODALITA DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI DEL FONDO DI ROTAZIONE DEL POLESINE (ex Misura 5.2 Obiettivo /1999). PREMESSA L agevolazione si concretizza con l erogazione di finanziamenti agevolati, concessi anche mediante locazione finanziaria ai sensi della norma n. 10 del Regolamento CE n. 448 del 10 marzo Per la disciplina delle domande e dell istruttoria di ammissibilità delle medesime ai fini dell accesso alle agevolazioni del Fondo di Rotazione si seguono i criteri sotto esposti. Art. 1 LOCALIZZAZIONE Sono finanziabili gli investimenti realizzati nei territori dei Comuni della provincia di Rovigo situati nelle aree ammissibili all Obiettivo 2 per il periodo (Decisione C (2000) n del ) (allegato A1 Zonizzazione ). Sono escluse le aree a sostegno transitorio. Art. 2 DESTINATARI Sono ammesse ai benefici le piccole e medie imprese, come previsto dalla Raccomandazione della Commissione CE 2003/361 del 6 maggio 2003, recepita con decreto ministeriale del 18 aprile 2005 ( G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005) operanti nei settori dell industria, dell artigianato o nel settore del turismo, o ad esso collegato, o che esercitano servizi annessi, come definite dal testo unico delle leggi regionali in materia di turismo (l.r , n. 33 allegato U). Art. 3 REQUISITI SOGGETTIVI Al momento della presentazione delle domande le imprese devono essere iscritte agli appositi registri delle imprese presso la Camera di Commercio, essere in regola con le posizioni contributive assistenziali e previdenziali obbligatorie ed operare nei settori di attività ammessi in base al regime di aiuto applicato, come precisato nel successivo art. 5. Art. 4 INVESTIMENTI AMMISSIBILI Sono ammissibili agli interventi del Fondo le spese relative ad operazioni avviate successivamente alla data di presentazione della domanda aventi per oggetto: a) acquisto, costruzione ampliamento e ristrutturazione di fabbricati funzionali allo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 2, nonché acquisto di terreni a tali attività funzionali (1); b) adeguamenti tecnologici degli impianti e realizzazione di strutture ed impianti finalizzati alla salvaguardia dell ambiente, in connessione con l attività delle imprese, nonché al rispetto delle politiche comunitarie sull igiene e la sicurezza del lavoro; c) acquisto di macchinari, sistemi produttivi, attrezzature di elevato contenuto tecnologico nonché programmi e tecnologie per l innovazione e per l informatizzazione dell attività di impresa o ampliamento delle attività esistenti (2). L acquisto di beni usati è ammesso se soddisfatte le condizioni di cui alla norma n. 4 del Reg. CE n. 448/2004 (3). d) avvio di nuove iniziative turistiche e di servizio alle imprese, comprese le forniture di servizi e attrezzature complementari alla capacità ricettiva locale (2); e) ampliamento delle attività esistenti nei diversi settori sopraindicati; f) le spese per le consulenze legali, le consulenze tecniche e le spese notarili, se direttamente collegate all esecuzione dell investimento e se necessarie alla corretta preparazione ed esecuzione dello stesso, sono finanziabili nel limite del 5% dell investimento complessivamente considerato ammissibile, salvo quanto contemplato per le spese di consulenza dall art. 5 del Reg. CE n. 70/2001 e successive modificazioni e integrazioni (v. art. 8).
2 I finanziamenti a favore delle imprese turistiche e per le imprese che forniscono servizi ed attrezzature complementari direttamente correlati al settore del turismo sono altresì ammessi per: a) opere edili e impianti per adeguamento, ristrutturazione, riqualificazione e realizzazione delle strutture ricettive (4), anche in ordine agli interventi di adeguamento alle normative di sicurezza e all abbattimento di barriere architettoniche; b) realizzazione o ammodernamento dei servizi pertinenti e complementari direttamente correlati al settore del turismo (tipologie di attività previste: all. U della l.r. n. 33/2002) c) fornitura di arredi e dotazioni, ivi compresa l attrezzatura da cucina (con esclusione di posate, stoviglie, biancheria, ecc.) strettamente funzionali all attività dell impresa e consistenti in beni di uso durevole suscettibili di essere inventariati nella contabilità di impresa, nonché connessi al mantenimento o al passaggio di classificazione, nel limite massimo del 25% della spesa ammissibile per quanto previsto al punto a). Le opere realizzate sub. a) b) e c) dovranno essere aperte al pubblico e fruibili alla loro ultimazione (2). Art. 5 LIMITAZIONI Le spese sono ammissibili nei limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti alle imprese. In particolare non sono ammessi ai benefici del Fondo: 1. in applicazione del Regolamento CE n. 70/2001 e successive modificazioni e integrazioni: (1) Per l acquisto di immobili: ai sensi del Reg. CE n. 448/2004, norma 6 alla domanda deve essere allegata una specifica perizia giurata-asseverata, rilasciata da un professionista qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato attestante che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato e che l immobile è conforme alla normativa nazionale. L immobile non deve aver fruito, nel corso dei 10 anni precedenti, di un finanziamento regionale, nazionale o comunitario. L acquisto di terreni direttamente funzionali all utilizzo dei fabbricati è ammissibile nel limite massimo del 10% dell investimento riconoscibile; ai sensi del Reg. CE n. 448/2004, norma 5, alla domanda deve essere allegata una specifica perizia giurata-asseverata, rilasciata da un professionista qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato attestante che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato. (2) Il costo minimo delle attrezzature è stabilito in 500,00 per singola voce. (3) Le condizioni sono tre: a) il venditore deve rilasciare una dichiarazione attestante l origine esatta del materiale e che confermi che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha mai beneficiato di un contributo nazionale o comunitario; b) il prezzo del materiale usato non deve essere superiore al suo valore di mercato e deve essere inferiore al costo di materiale simile nuovo; c) le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito devono risultare adeguate alle esigenze dell operazione ed essere conformi alle norme e agli standard pertinenti. (4) Per le tipologie di strutture ammissibili: v. l.r , n. 33, titolo II, capo I. aiuti a favore di attività connesse alla produzione, alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti elencati nell allegato 1 del Trattato istitutivo della Comunità Europea (agroindustria), ad eccezione degli investimenti non direttamente connessi con il ciclo produttivo aiuti a favore di attività connesse all esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all attività di esportazione aiuti condizionati all impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d importazione nel settore dei trasporti i costi relativi ai mezzi e le attrezzature di trasporto, ad eccezione del materiale rotabile ferroviario 2. in applicazione del Regolamento CE n. 69/2001: aiuti a favore di attività connesse alla produzione, alla trasformazione o alla commercializzazione dei prodotti elencati nell allegato 1 del Trattato istitutivo della Comunità Europea (agroindustria) 2
3 aiuti a favore di attività connesse all esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all attività di esportazione gli aiuti condizionati all impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d importazione. aiuti al settore dei trasporti 3. IVA e imposte in genere; 4. spese per presentazioni di garanzie bancarie. La spesa per l acquisto del terreno è ammissibile alle condizioni e nei limiti di cui alla norma n. 5 del Reg. CE n. 448/2004 (1); la spesa per l acquisto di edifici è ammissibile alle condizioni e nei limiti di cui alla norma n. 6 del Reg. CE n. 448/2004 (1). I beni oggetto delle agevolazioni non possono essere ceduti o distolti dalla destinazione d uso per tutta la durata del finanziamento e comunque per la durata di 5 anni nel caso di beni mobili e di 10 anni nel caso di immobili dall erogazione del finanziamento, pena il decadimento della agevolazione. I beni oggetto delle agevolazioni devono essere utilizzati esclusivamente all interno delle aree di cui all articolo 1. Art. 6 TIPOLOGIA DEI FINANZIAMENTI I finanziamenti concessi sono erogabili, nell ambito dell investimento ammissibile, da un minimo di Euro ,00= a un massimo di Euro ,00=. Detti finanziamenti potranno essere chirografari o ipotecari o assistiti da altre garanzie reali o personali, anche prestate da Consorzi Fidi delle Associazioni di Categoria e/o da Veneto Sviluppo S.p.A. nell ambito delle sue attività statutarie. La durata massima dei finanziamenti è stabilita in: - 5 anni, più dodici mesi di eventuale preammortamento, per opere immobiliari e per acquisto di macchinari impianti, attrezzature e tecnologie se l importo del piano finanziario complessivo è inferiore a Euro ,00; - 7 anni, più dodici mesi di eventuale preammortamento, per le opere immobiliari e per l acquisto di macchinari impianti attrezzature e tecnologie se l importo del piano finanziario è superiore a Euro ,00. In caso di investimento misto il limite di durata è stabilito con riferimento alla tipologia di investimento prevalente. Art. 7 TASSI DI INTERESSE APPLICATI Il finanziamento viene così erogato: - per la quota erogata con le disponibilità del Fondo di rotazione (non superiore al 50% dell importo complessivo del prestito), al saggio di interesse dello 0,60% annuo fisso; - per la quota restante, erogata con risorse della banca, ad un tasso variabile pari all Euribor a 3 o 6 mesi, tempo per tempo in vigore, aumentato di uno spread massimo di 2,00 punti annui. In termini indicativi, l onere complessivo per interessi, corrisponde sostanzialmente al 50% del tasso praticato dagli Istituti di credito convenzionati. Art. 8 RISPETTO DELLA DISCIPLINA EUROPEA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO I benefici per le imprese a valere sul Fondo di rotazione sono concessi in conformità alle normative settoriali in vigore in materia di aiuti di stato, con particolare riferimento ai Regolamenti CE n. 69/2001, n. 70/2001 e n. 448/2004 e successive modificazioni e integrazioni. Il Regolamento CE n. 69/2001 (Regime de minimis) prevede che non possano essere concessi ad un medesimo soggetto aiuti pubblici superiori a ,00 Euro in un triennio. 3
4 I richiedenti sono obbligati a fornire a Veneto Sviluppo S.p.A. informazioni esaurienti su eventuali altri aiuti rientranti nel regime de minimis ricevuti nei tre anni precedenti la presentazione della domanda (vedasi autocertificazione reperibile nel sito al fine di consentire l accertamento che il nuovo aiuto richiesto non fa salire l importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nel periodo di riferimento a un livello eccedente il massimale di cui sopra. Il Regolamento CE n. 70/2001 (Regime esentato) prevede che per il medesimo intervento gli aiuti pubblici concessi non possano superare il: - 15% degli investimenti ammessi per le Piccole Imprese; - 7,5% degli investimenti ammessi per le Medie Imprese. Le intensità di aiuto verranno calcolate, in termini di Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) (*) con le modalità previste dalle vigenti disposizioni della Commissione Europea e della competente Direzione Generale per la Concorrenza. Art. 9 MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Le domande vanno presentate in bollo al Consorzio per lo Sviluppo del Polesine, redatte sui moduli predisposti dal Consorzio medesimo e sottoscritte in conformità a quanto previsto dal DPR n. 445/2000. Le domande possono essere presentate al Consorzio medesimo per il tramite degli Istituti bancari convenzionati o attraverso le strutture delle Associazioni di categoria. La domanda conterrà il consenso al trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 (privacy) e le specifiche attestazioni circa il rispetto delle politiche comunitarie e dei requisiti soggettivi. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: copia della visura camerale aggiornata (non anteriore a 3 mesi dalla data di presentazione della domanda) copia dell ultimo bilancio approvato completo di relazioni e, se utile, situazione / budget dell esercizio in corso breve relazione descrittiva dell impresa contenente notizie sull attività e lo sviluppo, con specifica indicazione del piano di investimento, dettagliato in ogni singola spesa con il relativo costo o preventivo, accompagnato dal piano di copertura dell investimento consenso al trattamento dei dati personali (decr. legisl. n. 196 del 2003 privacy) copia di un documento d identità del sottoscrittore in corso di validità copia della delibera bancaria di concessione del finanziamento (o documento equivalente) per la costruzione, ampliamento, ristrutturazione di fabbricati deve essere presentato il computo metrico preventivo sottoscritto dal tecnico incaricato. * = L ESL viene calcolata valutando la differenza tra il tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione ed il tasso effettivo dell operazione agevolata risultante al momento dell erogazione. Art. 10 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Le domande possono essere presentate a partire dalla data di pubblicazione delle presenti modalità di accesso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Ai fini della presentazione fa fede solo ed esclusivamente il timbro di protocollo posto dal Consorzio sulla ricevuta. L istruttoria delle domande presentate è completata da Veneto Sviluppo S.p.A. entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione da parte del Consorzio. 4
5 Art 11 MODALITA ISTRUTTORIE PER L AMMISSIONE E L EROGAZIONE Le domande vengono istruite e ammesse secondo l ordine cronologico di presentazione, complete della documentazione prevista dalle presenti modalità di accesso. Le domande di finanziamento, verificata la loro completezza da parte del Consorzio per lo Sviluppo del Polesine, vengono inviate entro 10 giorni dal ricevimento a Veneto Sviluppo S.p.A. per l istruttoria e la delibera di ammissione. Ove fosse necessario provvedere all integrazione documentale, entro il medesimo termine il Consorzio chiede all impresa documenti necessari fissando il termine per la produzione richiesta. Completato il ricevimento il Consorzio trasmette l intera pratica a Veneto Sviluppo S.p.A. L istruttoria delle domande presentate è completata da Veneto Sviluppo S.p.A. entro 30 giorni dalla presentazione della domanda al Consorzio. Le domande sono ritenute valide ed ammissibili a seguito di un giudizio tecnico di ammissibilità formale e di congruità dell investimento nonché della valutazione della validità tecnico-economica dell iniziativa, anche avuto riguardo al piano finanziario di copertura dell investimento. L esame di merito delle domande e della documentazione presentata per l erogazione del finanziamento viene effettuato da Veneto Sviluppo S.p.A. responsabile dell esame istruttorio e iscritta al n S nell elenco speciale degli intermediari operanti nel settore finanziario, la quale si può avvalere del supporto del Consorzio per lo Sviluppo del Polesine, anche per le eventuali verifiche e sopralluoghi. A fine istruttoria la comunicazione dell ammissione viene data all impresa dal Consorzio per lo Sviluppo del Polesine o da Veneto Sviluppo S.p.A. su autorizzazione del Consorzio medesimo. Art. 12 REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE ED EROGAZIONI Le iniziative ammesse devono essere realizzate e le operazioni di finanziamento devono essere erogate entro il termine massimo di 12 mesi dalla data di ammissione ai benefici del Fondo, salvo proroga che il Consorzio per lo Sviluppo del Polesine può concedere su preventiva richiesta motivata esclusivamente per comprovate cause di forza maggiore. Per poter beneficiare dell agevolazione concessa l impresa ammessa deve preventivamente dare prova della realizzazione del piano di investimenti ammesso, presentando la necessaria documentazione di spesa all intermediario finanziario convenzionato prescelto. In particolare: 1) atti di compravendita in caso di acquisto di aree o fabbricati; 2) fatture quietanzate per: - costruzione, ampliamento e ristrutturazione di fabbricati, accompagnate da computo metrico consuntivo; - adeguamenti tecnologici degli impianti e realizzazione di struttura e impianti finalizzati alla salvaguardia dell ambiente nonché al rispetto delle normative sull igiene e la sicurezza del lavoro; - acquisti di macchinari, impianti, sistemi produttivi, attrezzature di elevato contenuto tecnologico nonché programmi e tecnologie per l innovazione, l informatizzazione delle attività di impresa; 3) per le iniziative relative al turismo e relative agli arredi e alle dotazioni, oltre alle fatture è necessario presentare un estratto del libro degli inventari o del registro dei cespiti ammortizzabili che documenti l avvenuto inserimento di arredi, dotazioni ed attrezzature. Sono ammesse varianti agli interventi ammessi ai benefici del Fondo, purché non alterino la funzionalità e la destinazione originarie dell intervento. Un nuovo beneficiario può subentrare ad un beneficiario precedentemente ammesso, purché dimostri di possedere tutti i necessari requisiti, presentando apposita richiesta a Veneto Sviluppo S.p.A. Verificata la sussistenza di tutti i requisiti prescritti, Veneto Sviluppo S.p.A. delibera l ammissione del nuovo beneficiario, che subentra in tutti i diritti e gli obblighi del precedente. 5
6 Art. 13 REVOCHE E DECADENZE I benefici concessi con l intervento del Fondo sono soggetti a disposizione di revoca o decadenza nei seguenti casi: agevolazione concessa sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatti e/o reticenti; sopravvenuta mancanza dei requisiti soggettivi ovvero oggettivi di ammissibilità all agevolazione nel periodo di durata dell intervento del Fondo; cessione, alienazione, distrazione dei beni oggetto di agevolazione prima dei termini previsti al punto 5; cessazione dell attività dell impresa beneficiaria nel periodo di durata dell intervento del Fondo; cessione d azienda, o di ramo d azienda, qualora siano ceduti beni oggetto di agevolazione e qualora l impresa cessionaria, intenzionata a subentrare nell agevolazione, non dimostri di possedere i requisiti soggettivi di ammissibilità; qualora, a seguito dell attività di controllo, si riscontri la non corrispondenza del piano d investimenti ammesso all agevolazione con quanto effettivamente realizzato, ovvero l utilizzo dei beni al di fuori delle aree di cui all articolo 1. Ai sensi dell art. 11, comma 4, della legge regionale 28 gennaio 2000 n. 5, alla revoca dell agevolazione consegue: la restituzione degli importi già erogati maggiorati dell interesse pari al tasso di partecipazione alle operazioni di rifinanziamento principali (ex tasso ufficiale di riferimento) aumentato di 3 punti percentuali; il pagamento di una sanzione amministrativa almeno pari al minimo di quanto previsto dall art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni; la possibilità, a fronte di garanzia fidejussoria, di concedere forme rateali di versamento. Nel caso di rinuncia all agevolazione, comunicata tempestivamente dal beneficiario, non si applica la sanzione amministrativa e l obbligo di restituzione ha per oggetto gli importi dell agevolazione già erogati e i relativi interessi senza maggiorazioni. Il Consorzio per lo Sviluppo del Polesine e Veneto Sviluppo S.p.A. si riservano la possibilità di eseguire controlli di primo livello, anche a campione, per accertare la veridicità delle dichiarazioni presentate, oltre che la corretta e regolare realizzazione dell iniziativa. Art. 14 BANCHE CONVENZIONATE L elenco delle banche convenzionate è reperibile sui siti Internet del Consorzio per lo Sviluppo del Polesine e di Veneto Sviluppo S.p.A. INFORMAZIONI Struttura organizzativa responsabile Consorzio per lo Sviluppo del Polesine Viale della Pace, Rovigo Tel. 0425/ Fax 0425/ e.mail: consvipo@consvipo.it Intermediario finanziario gestore del Fondo Veneto Sviluppo SpA - Via delle Industrie, 19/D Marghera Venezia Tel Fax e.mail: veneto_sviluppo@venetosviluppo.it Struttura amministrativa responsabile Giunta regionale del Veneto Direzione Artigianato Corso del Popolo, MESTRE/Venezia 6
7 Tel Fax e.mail: Per qualsiasi chiarimento le imprese interessate possono rivolgersi al Consorzio per lo Sviluppo del Polesine Viale della Pace, Rovigo Tel. 0425/ Fax 0425/ e alle Associazioni di categoria dell Industria, dell Artigianato e del Turismo, dei Servizi e agli Istituti di Credito interessati al presente provvedimento. 7
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