LEGGE REGIONALE N. 12 DEL REGIONE BASILICATA. Produzione biologica ed integrata di prodotti agricoli

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1 LEGGE REGIONALE N. 12 DEL REGIONE BASILICATA Produzione biologica ed integrata di prodotti agricoli Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA N. 12 del 22 marzo 1993 Il Consiglio Regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 Finalità La Regione, nell' ambito di una politica tendente alla valorizzazione dei prodotti lucani, alla tutela dell' ambiente e alla difesa della salute dei consumatori, con la presente legge detta norme che disciplinano l' esercizio dell' agricoltura biologica e della produzione integrata nei settori di propria competenza.

2 ARTICOLO 2 Agricoltura biologica L' esercizio dell' agricoltura biologica prevede l' adozione di tecniche agricole biologiche al fine di produrre, trasformare e commercializzare prodotti di origine vegetale ed animale. Le tecniche agricole biologiche si fondano essenzialmente su: a) divieto di impiego delle sostanze chimico - sintetiche; b) adozione di opportunità rotazione colturali; c) riduzione al minimo delle lavorazioni del terreno; d) rispetto dell' etologia specifica di ogni singola specie o razza allevata. Le tecniche agricole biologiche ammesse e vietate ai fini della presente legge, nonchè i relativi prodotti, sono descritti negli allegati A, A1, A2. Per " prodotti biologici" si intendono: a) prodotti vegetali derivanti da coltivazioni nelle quali non si è fatto uso di concimi chimici e di fitofarmaci di sintesi, nè di qualsiasi tipo di fitoregolatore; b) prodotti derivanti da animali allevati con sistemi non intensivi e comunque senza il ricorso a sostanze chimiche o a mangimi che abbiano subito trattamenti chimici. ARTICOLO 3 Indicazioni per la produzione biologica Per la produzione di prodotti biologici di origine vegetale devono essere rispettate le seguenti prescrizioni di carattere generale: a) adozione di avvicendamenti colturali ed eliminazione della monosuccessione; b) adozione di varietà resistenti alle fitopatie ed alle fisiopatie; c) eventuale concimazione effettuata esclusivamente con sostanza organica che non abbia subito trattamenti chimici o con sostanze minerali provenienti da giacimenti naturali che

3 abbiano subito solo trattamenti fisici e meccanici, o con prodotti citati nell' allegato A1 del Regolamento CEE n. 2092/ 91; d) eventuale difesa fitosanitaria effettuata con mezzi esclusivamente agronomici, fisici e biologici (compresa la difesa per confusione sessuale), o con prodotti di cui all' allegato A2 del Regolamento CEE n. 2092/ 91; e) lavorazioni più superficiali rispetto alle normali coltura corrispondenti; f) eventuale pacciamatura effettuata esclusivamente con materiale organico; g) irrigazione effettuata con acqua esente da residui pericolosi; h) protezione della pianta esclusivamente tramite serre non riscaldate, costruite in ferro - vetro o in ferro - carbolux, o tramite tunnel di nylon; i) abolizione di qualsiasi sostanza ormonale o comunque chimica di sintesi per la maturazione, conservazione e preparazione dei prodotti. Per la produzione di prodotti biologici di origine animale devono essere rispettate le seguenti prescrizioni di carattere generale: a) adozione di forme di allevamento libere ed eliminazione della stabulazione fissa; b) proporzionamento rispetto alla superficie in modo da ricorrere all' apporto di mangimi prodotti all' estero solo come fatto occasionale e comunque limitato ai periodi avversi. ARTICOLO 4 Azienda agricola biologica Si intende per azienda agricola biologica l' impresa singola od associata che applica sulla superficie aziendale le tecniche agricole biologiche e i prodotti di cui agli allegati A, A1, A2 da almeno due anni per i seminativi, da almeno tre per le colture perenni diverse dai prati e da almeno un anno per gli allevamenti di bestiame. Tali termini decorrono dall' annata agraria nel corso della quale l' impresa fa istanza all' amministrazione regionale per essere qualificata azienda agricola biologica.

4 L' azienda agricola biologica deve utilizzare le tecniche biologiche su tutta la superficie aziendale disponibile o in corpi di essa nettamente separati e distanti dagli altri coltivati con tecniche convenzionali. ARTICOLO 5 Azienda di trasformazione biologica Si intende per azienda di trasformazione biologica l' impresa che trasforma prodotti provenienti da aziende agricole biologiche di cui all' art. 4 senza ricorrere all' uso di sostanze chimiche di sintesi. Le tecniche di trasformazione biologica e di conservazione ammesse ai fini della presente legge sono descritte nell' allegato B. ARTICOLO 6 Azienda agricola in conversione Si intende per azienda agricola in conversione quell' azienda che intende adottare le tecniche agricole biologiche ed i prodotti di cui agli allegati A, A1, A2 al fine di essere riconosciuta come azienda agricola biologica.

5 ARTICOLO 7 Produzione integrata Nell' esercizio dell' attività agricola la produzione integrata è quella che prevede la riduzione dell' impiego dei fitofarmaci, concimi minerali, sostanze sintetiche; ricorrendo ai vantaggi offerti dalle pratiche agronomiche, biologiche e meccaniche al fine di tutelare l' ambiente, la salute pubblica e di produrre alimenti di buona qualità. ARTICOLO 8 Albo Aziende agricole biologiche, di trasformazione biologica e di Agricoltura integrata Presso il Dipartimento regionale Agricoltura e Foreste è tenuto l' albo regionale suddiviso nelle seguenti sezioni: a) aziende agricole biologiche; b) aziende di trasformazione biologiche; c) aziende in conversione all' agricoltura biologica; d) aziende agricole di produzioni integrate. L' Ufficio difesa e tutela delle produzioni curerà la regolare tenuta dell' albo.

6 ARTICOLO 9 Procedure per l' iscrizione all' albo Le aziende interessate all' iscrizione ad una o più sezioni del suddetto albo possono presentare domanda alla Regione Basilicata - Dipartimento Agricoltura e Alimentazione - Ufficio Difesa e Tutela delle Produzioni. La domanda dovrà essere redatta utilizzando appositi moduli predisposti dall' Ufficio competente. L' Ufficio Difesa e Tutela delle Produzioni dovrà istruire la stessa entro trenta giorni dal suo ricevimento e inoltrarla al Comitato Scientifico di cui al successivo art. 10 per il relativo parere che dovrà essere espresso nei successivi trenta giorni. Il Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto, disporrà l' iscrizione all' albo dell' azienda. Il Dipartimento Agricoltura è autorizzato a rilasciare apposita certificazione alle aziende iscritte all' albo. ARTICOLO 10 Comitato Scientifico Il Presidente della Giunta Regionale nomina, con proprio decreto, il Comitato Scientifico per le produzioni biologiche ed integrate. Il Comitato è presieduto dall' Assessore Regionale all' Agricoltura, o suo delegato, ed è composto: a) da 3 rappresentanti dell' Università di Basilicata esperti in difesa integrata delle colture, scienze dell' alimentazione, agronomia e coltivazioni, genetica vegetale; b) da un esperto del Dipartimento Regionale Sicurezza

7 sociale; c) da un espero indicato dall' ENEA; d) da un esperto indicato dal Metapontum Agrobios. Il comitato è convocato dall' Assessore all' Agricoltura. I compiti di segreteria del Comitato vengono svolti da un dipendente regionale dell' Ufficio Difesa e Tutela delle Produzioni appositamente incaricato. Gli atti del Comitato sono conservati presso l' Ufficio Difesa e tutela delle Produzioni. I pareri del Comitato si intendono espressi qualunque sia il numero dei partecipanti alle sedute. Il Comitato dura in carica cinque anni. ARTICOLO 11 Compiti del Comitato Scientifico Il Comitato Scientifico ha i seguenti compiti: a) esprimere parere circa le richieste di iscrizione all' albo di cui all' art. 8; b) esprimere parere sulla sospensione o la redazione dello stesso albo delle aziende per le quali venga accertata la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge; c) elabora un programma annuale di controlli, campionamenti, analisi ed accertamenti circa la qualità e la sanità delle produzioni messe in commercio come biologiche ed integrate, che l' Ufficio Regionale Difesa e Tutela delle Produzioni dovrà attuare; d) predispone la modulistica e i registri che dovranno essere obbligatoriamente utilizzati dalle aziende.

8 ARTICOLO 12 Controlli In relazione al programma di cui all' art. 11, lettera c) elaborato dal Comitato Scientifico, la Regione può esprimere in qualsiasi momento controllo presso le aziende agricole iscritte all' albo, eventualmente utilizzando a tale scopo, attraverso apposite convenzioni, l' Università di Basilicata, la Società Metapontum Agrobios, l' ENEA ed il CNR. I produttori danno libero accesso al personale incaricato dei controlli ai luoghi di magazzinaggio, di produzione, ai diversi appezzamenti ed ai registri imposti dalla Regione. La Regione può affidare i controlli previsti dal presente articolo alle Associazioni dei produttori biologici costituite secondo le modalità di cui al decreto del Ministro dell' agricoltura e foreste del 25 maggio 1992, n ARTICOLO 13 Etichettatura Il Dipartimento Agricoltura della Regione autorizza le aziende agricole iscritte nelle sezioni dell' albo di cui alla presente legge ad etichettare le loro produzioni nel modo seguente: a) per le produzioni biologiche l' etichettatura dovrà contenere la seguente dicitura iniziale: Regione Basilicata - Dipartimento Agricoltura e Alimentazione - " PRODOTTO BIOLOGICO - LUCANIA"; b) per le produzioni di trasformazione biologica l' etichetta dovrà contenere la dicitura iniziale: Regione Basilicata - Dipartimento Agricoltura e Alimentazione - " PRODOTTO DI TRASFORMAZIONE BIOLOGICA - LUCANIA"; c) per le produzioni integrate l' etichetta dovrà

9 contenere la seguente dicitura iniziale: Regione Basilicata - Dipartimento Agricoltura e Alimentazione - " PRODOTTO DI AGRICOLTURA INTEGRATA - LUCANIA". Le etichette devono essere numerate e devono riportare gli estremi dell' azienda produttrice, il contenuto della confezione, il numero di iscrizione dell' azienda all' albo, la data di confezionamento, la data entro la quale è preferibile il consumo, l' indicazione della data del controllo nonchè dell' organismo che ha effettuato il controllo. ARTICOLO 14 Norme comuni E' vietato su tutto il territorio della Basilicata e su tutte le colture, effettuare trattamenti con prodotti chimici nella fase fenologica della fioritura. La Regione può concedere, con decreto del Presidente della Giunta deroghe per annate particolarmente sfavorevoli esclusivamente per colture frutticole ed industriali da specificare di volta in volta. L' acquisto di fitofarmaci dovrà avvenire esclusivamente presso la rivendita autorizzata ai sensi del DPR n del ARTICOLO 15 Sanzioni

10 Le imprese iscritte all' albo, che commercializzano prodotti non rispondenti alle norme contemplate dalla presente legge, decadono dal diritto di apporre sui prodotti il marchio " PRODOTTO BIOLOGICO - LUCANIA" O " PRODOTTO DI TRASFORMAZIONE BIOLOGICA - LUCANIA" O " PRODOTTO DI AGRICOLTURA INTEGRATA - LUCANIA", e sono radiate dall' albo con decreto del Presidente della Giunta Regionale che sarà pubblicato, a spese dell' azienda satessa, su tre quotidiani di tiratura nazionale. ARTICOLO 16 Promozione dei prodotti biologici La Regione, al fine di valorizzare i prodotti biologici e di produzione integrata, promuove con il coinvolgimento delle Associazioni dei consumatori, e delle Associazioni dei produttori biologici, una volta all' anno, una campagna pubblicitaria e di sensibilizzazione, nonchè la realizzazione di esposizioni, mostre e fiere dei prodotti biologici e di produzione integrata. ARTICOLO 17 Incentivi Gli imprenditori che effettueranno nella propria azienda investimenti o trasformazioni nel rispetto delle norme di cui alla presente legge,

11 avranno priorità di accesso alle agevolazioni, sia in conto capitale che in conto interessi, prevista da regolamenti comunitari, leggi nazionali e regionali di settore. ARTICOLO 18 Riferimenti normativi Sono abrogate le norme regionali incompatibili con la presente legge. Per tutto quanto non previsto in materia nella presente legge si fa riferimento al Regolamento CEE 2092/ 91. ARTICOLO 19 Norma Finanziaria L' onere derivante dall' applicazione della presente legge, valutato in Lire 40 milioni per l' esercizio finanziario 1993, farà carico al Cap denominato " Spese occorrenti all' applicazione della legge sulla produzione biologica e integrata dei prodotti agricoli". Per gli esercizi successivi la spesa, da quantificare con la legge di bilancio, farà carico allo stesso corrispondente capitolo di bilancio e per la relativa copertura finanziaria si provvederà con i proventi derivanti alla Regione Basilicata dal riparto del fondo comune di cui all' art. 8 della legge n. 281.

12 ARTICOLO 20 Pubblicazione La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata. Potenza, lì 16 marzo 1993 ALLEGATO 1 ALLEGATO A Tecniche agricole biologiche ammesse e vietate ai fini del riconoscimento delle aziende agricole biologiche 1. Lavorazione del terreno Sono consigliabili i metodi di lavorazione del terreno che alterino il meno possibile la struttura del terreno. 2. Pacciamatura E' ammessa la sola pacciamatura con materiale organico. 3. Avvicendamento Al fine di mantenere o aumentare la fertilità e l' attività biologica del suolo devono essere adottate opportune rotazioni colturali in cui bisogna prevedere la coltivazione di leguminose, di concimi verdi o di vegetali aventi un apparato radicale

13 profondo. La monosuccessione è proibita. 4. Concimazione La fertilità del terreno va mantenuta o aumentata, oltre che con opportune rotazioni, anche con l' incorporazione nel terreno di materiale organico, compostato o meno, prodotto da aziende che operano nel rispetto delle norme della presente legge. L' integrazione con altri concimi organici o minerali di cui all' allegato A1 è consentita unicamente qualora un nutrimento adeguato dei vegetali in rotazione non sia disponibile in misura accettabile. 5. Difesa fitosanitaria La lotta contro i parassiti, le malattie e le piante infestanti si impernia sul seguente complesso di misure: a) scelta di specie e varietà o cultivar adeguate; b) programma di rotazione appropriato; c) coltivazione meccanica; d) protezione dei nemici naturali dei parassiti, grazie a provvedimenti ad essi favorevoli (ad es. siepi, posti per nidificare, diffusione di predatori). Possono essere utilizzati i prodotti di cui all' allegato A2 soltanto in caso di pericolo immediato che minacci le colture. 6. Disinfezione e disinfestazione del terreno E' vietata la disinfezione e la disinfestazione del terreno. 7. Irrigazione E' ammessa l' irrigazione di soccorso purchè l' acqua impiegata sia conforme alle norme vigenti nazionali. 8. Materiale di propagazione La specie e la varietà o cultivar devono risultare le più adatte alle condizioni pedoclimatiche, nonchè resistenti alle malattie. Sono vietate le colture senza suolo. 9. Potatura e sistemi di allevamento Sono ammesse tutte le tecniche di potatura e di allevamento purchè finalizzate al massimo equilibrio funzionale delle piante. 10. Serre, tunnel e cassoni E' ammessa la coltivazione in serre non riscaldate. E' ammesso l' uso di serre riscaldate solo per la moltiplicazione del materiale di propagazione o per la protezione del gelo. Sono ammesse le serre in ferro - vetro o in ferro - carbolux e i tunnel in nylon. E' vietato l' uso di PVC e di altre materie plastiche. 11. Tecniche di maturazione e conservazione E' ammesso l' utilizzo della camera chiusa naturale, della refrigerazione e dell' essiccazione. E' vietato l' uso di sostanze chimiche di sintesi per anticipare la maturazione, per la conservazione ed i trattamenti post - raccolta. 12. Altre tecniche L' imbianchimento degli ortaggi deve avvenire con mezzi naturali; è escluso l' uso di mezzi ormonali o prodotti di sintesi. E' escluso anche l' uso di ormoni, fitoregolatori e prodotti vari di sintesi

14 per altre operazioni colturali. 13. Tecniche di allevamento e di stabulazione Le tecniche di allevamento devono essere finalizzate al mantenimento in buono stato di salute degli animali. Gli animali devono avere sempre la possibilità di accedere all' aria aperta, anche se allevati all' interno di box. Per l' avicoltura è proibito l' allevamento in gabbia, consentito solo per i conigli, ma in gabbie igienicamente idonee ed in locali spaziosi ed areati. Per l' apicoltura sono ammessi solo alveari e telaini mobili; è consentito il nomadismo. La consistenza di un apiario non deve superare le 50 unità, elevabili a 100 nel periodo invernale e a 200 per i nuclei di fecondazione e gli sciami fino a 5 telaini. Il carico di bestiame consentito non può essere superiore a quello ritenuto ottimale per il tipo di coltura e per l' ambiente di allevamento. L' acquisto di bestiame può avvenire solo da aziende agricole biologiche. 14. Tecniche di alimentazione del bestiame Sono ammessi per l' alimentazione del bestiame i foraggi, i concentrati e i pascoli aziendali. E' ammesso anche l' insilato, purchè non si ricorra all' uso di sostanze chimiche per la conservazione e non superi il 50% della razione alimentare di base. L' acquisto di alimenti al di fuori dell' azienda può avvenire solo in annate deficitarie di produzione foraggera in azienda e soltanto da aziende agricole biologiche, Sono ammessi quali integratori soltanto prodotti naturali, quali sale marmo o di roccia, lieviti, calce di alghe, misture di verdure e preparati biologici. E' vietato l' impiego di latte artificiale per l' allattamento degli animali. 15. Medicina veterinaria E' data priorità ai trattamenti preventivi quali disinfezione dei locali di allevamento e alimentazione equilibrata dagli animali. E' ammesso l' impiego di medicamenti tradizional - convenzionali solo allo scopo di salvare la vita degli animali e curare una malattia quando non esistono altri trattamenti efficaci. 16. Selezione e riproduzione del bestiame Vanno utilizzate specie e razze adatte all' ambiente.

15 ALLEGATO 2 ALLEGATO A1 Prodotti per la concimazione e l'ammendamento del terreno Nome - Concime animale - Liquame o orina - Paglia - Torba - Composti di lettiere esaurite di funghi e lattiere per lombricoltura - Composto di rifiuti domestici organici - Composto di residui vegetali - Sottoprodotti animali trasformati provenienti da macelli e industrie del pesce - Sottoprodotti organici provenienti da industrie alimentari o tessili - Alghe e derivati delle alghe - Segatura, corteccia e residui del legno - Cenere di legno - Fosforite naturale - Fosfato di alluminio calcinato - Scoria basica - Potassio - Solfato di potassio (*) - Calcare - Gesso - Magnesio - Magnesio calcareo - Sale amaro (solfato di magnesio) - Gesso (solfato di calcio) - Oligoelementi (boro, rame, ferro, manganese, molibdeno, zinco) - Zolfo (*) - Polvere di pietra (*) - Argille (bentonite, perlite) (*) Solo se ritenuto necessario dall' organismo di controllo

16 ALLEGATO 3 ALLEGATO A2 Prodotti destinati alla lotta contro i parassiti e le malattie Nome - Preparati a base di piretri estratti da Chrysanthemum cinerariaefolium, contenenti eventualmente un agente sinergico - Preparati di Derris elliprica - Preparati da Quassia amara - Preparati di Ryana speciosa - Propolis - Terra diatomacea - Polvere di pietra - Preparati a base di metaldeide, contenenti un repellente per animali superiori e limitatamente all' uso all' interno di trappole - Zolfo - Poltiglia bordolese - Silicato di sodio - Sapone di potassio (sapone molle) - Preparati di feromoni - Preparati di Bacillus thurigiensis - Oli vegetali e animali - Olio di paraffina ALLEGATO 4

17 ALLEGATO B Tecniche di trasformazione e conservazione ammessa Nella trasformazione e conservazione delle produzioni agricole biologiche sono ammesse le seguenti tecniche: a) pastorizzazione; b) sterilizzazione termica; c) refrigerazione; d) congelamento; e) surgelazione; f) fermentazione; g) essiccazione; h) distillazione; i) macerazione e percolazione; l) metodo ipobarico. E' proibito fare uso di irradiazioni e di trattamenti antigermoglianti.

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