P TIB I ILE L,, CON O N PA P RTICOL O AR A E E RIFE F RIMENT N O O ALLE LAMPA P DE D A LED. ANNUALITA
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- Beatrice Caputo
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1 CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PIANO DI VIGILANZA SULL APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE ETICHETTATURA ENERGETICA E PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE LAMPADE A LED. ANNUALITA
2 TRA L Unione Italiana delle Camere di commercio in seguito denominata "Unioncamere", avente sede legale in P.zza Sallustio n 21 Roma, P.I , rappresentata dal Segretario Generale Dr. Giuseppe Tripoli, nato a Randazzo (CT) il 30/11/1959, cod. fis. TRPGPP59S30H175T E da una parte La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Molise, in seguito denominata Camera di commercio, avente sede legale in Piazza della Vittoria, 1 - Campobasso, rappresentata dal Segretario Generale, Dr.ssa Lorella Palladino, nata a Campobasso (CB) il 24 Febbraio 1961, cod. fis. PLLLLL61B64B519H dall'altra parte VISTO il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93; la decisione (CE) n. 768/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio, relativa ad un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti, che abroga la decisione 93/465/CEE; la direttiva 2010/30/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 concernente relativa l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relativa ai prodotti; il decreto legislativo 28 giugno 2012 n. 104, attuazione della direttiva 2010/30/UE, relativa all'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relativa ai prodotti; il regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione del 12 luglio 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l etichettatura indicante il consumo dell energia delle lampade elettriche e delle apparecchiature di illuminazione; la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia; il decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 15, attuazione della direttiva 2009/125/CE, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia; il regolamento delegato (CE) n. 244/2009 della Commissione del 18 marzo 2009 recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico; 2
3 il regolamento delegato (UE) 2015/1428 della Commissione del 25 agosto 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico e il regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, e che abroga la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1194/2012 della Commissione in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade direzionali, delle lampade con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature; CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito Ministero), con il supporto tecnico dell ENEA, esercita le funzioni di vigilanza sulla conformità dei prodotti connessi all energia ai sensi dei decreti legislativi 28 giugno 2012, n. 104 e 16 febbraio 2011, n. 15; che il Ministero si avvale della collaborazione delle Camere di commercio per lo svolgimento delle suddette funzioni di vigilanza, ai sensi dell art. 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e dell art. 2, comma 2, lettera l), della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. nonché delle richiamate normative settoriali; che l Unioncamere ha il compito di curare e rappresentare gli interessi generali delle Camere di commercio e degli altri organismi del sistema camerale italiano ai sensi dell art. 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i.; che il regolamento (CE) n. 765/2008 impone agli Stati Membri di istituire, applicare ed aggiornare programmi generali e settoriali specifici di vigilanza del mercato, dal 2009 il Ministero stipula con l Unioncamere protocolli d intesa e convenzioni per definire ed attuare piani integrati di vigilanza del mercato. Tali piani comprendo sia lo svolgimento di attività di controllo - a cura delle Camere di commercio che attività generali e di supporto, a cura dell Unioncamere e dirette a fornire strumenti operativi che agevolino gli Enti Camerali nello svolgimento delle funzioni di vigilanza del mercato nonché a favorire una maggiore competenza del personale camerale ed l uniformità di comportamenti ispettivi e sanzionatori; che la duratura collaborazione tra il Ministero ed il sistema camerale sul tema della vigilanza del mercato è risultata efficace sia in termini di innalzamento della tutela della salute e sicurezza consumatori e di garanzia di un mercato più trasparente e concorrenziale per le imprese, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2015 è stato confermato che, per la realizzazione di iniziative in materia di vigilanza del mercato e tutela dei consumatori con particolare riferimento alla sicurezza dei prodotti, il Ministero può stipulare convenzioni con enti ed organismi pubblici tra cui l Unioncamere al fine di disciplinare i reciproci rapporti, definire il piano delle attività, le modalità di rendicontazione delle spese e di liquidazione delle risorse assegnate; che al fine di dare attuazione a quanto previsto nel richiamato decreto ministeriale, il 3 novembre 2015 il Ministero e l Unioncamere hanno stipulato un apposita convenzione. L accordo prevede una durata biennale e sino al 31 dicembre 2017 ed un impiego di risorse pari ad Euro ,00; 3
4 che allo scopo di attuare quanto previsto nella suddetta convenzione, il 20 aprile 2016 il Ministero e l Unioncamere hanno siglato un piano esecutivo, che prevede la realizzazione un programma settoriale di vigilanza per l applicazione delle Direttive progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica sui prodotti connessi all energia, tra cui le lampade a LED e a cui sono destinate risorse non superiori ad Euro ,00; sulla base di quanto previsto nel richiamato piano esecutivo si rende necessario coinvolgere un numero sperimentale di Camere di commercio, l Unioncamere ha prontamente elaborato il presente modello di convenzione, approvato il 23 settembre 2016 dal comitato tecnico Mise- Unioncamere di monitoraggio progettuale previsto dall art. 6 della convenzione del 3 novembre ART. 1 OGGETTO. Con la presente convenzione le Parti definiscono i rispettivi impegni, le modalità di rendicontazione e la liquidazione delle spese sostenute per la realizzazione di un piano nazionale di vigilanza finalizzato ad accertare la conformità delle lampade a LED alle direttive "etichettatura energetica" e "progettazione ecocompatibile" e ai pertinenti regolamenti applicabili richiamati in premessa. Il piano settoriale di vigilanza del mercato prevede la realizzazione di due tipologie di attività: generali e di supporto, a cura di Unioncamere e con l ausilio delle proprie società in house providing e di soggetti specializzati del Sistema camerale; ispettive, a cura della Camera di commercio. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione. ART. 2 ATTIVITA GENERALI E DI SUPPORTO. Le attività generali e di supporto sono dirette a fornire strumenti operativi che agevolino la Camera di commercio nello svolgimento delle funzioni di vigilanza del mercato nonché a favorire una maggiore competenza del personale camerale ed un uniformità di comportamenti ispettivi e sanzionatori. Tali attività sono pianificate dall Unioncamere con l ausilio di Dintec, la propria società in house providing specializzata nei temi della regolazione del mercato, e consistono nella realizzazione delle seguenti azioni di supporto tecnico giuridico. a) Procedura ispettiva Unioncamere, di concerto con il Ministero e l ENEA, predispone una procedura operativa per consentire lo svolgimento uniforme della vigilanza sulle lampade a LED. b) Campionamento Unioncamere, su specifiche indicazioni del Ministero in collaborazione con Enea e per il tramite di Dintec, identifica il campione di modelli di lampade a LED e le tipologie di operatori economici da sottoporre a controllo. c) Convenzione con Laboratori Unioncamere con il supporto tecnico di ENEA e per il tramite di Dintec elabora e pubblica un avviso di selezione dei Laboratori che eseguono le analisi di campione sulle lampade a LED nonché stipula con essi apposite convenzioni. 4
5 d) Piano di vigilanza del mercato Unioncamere, d intesa con il Ministero, predispone il piano settoriale di vigilanza e definisce i correlati piani locali di vigilanza del mercato. e) Assistenza tecnico-giuridica Unioncamere mette a disposizione della Camera di commercio un servizio di assistenza in back office attraverso personale esperto ed un servizio di posta elettronica dedicato vigilanzamercato@unioncamere.it f) Formazione Unioncamere, d intesa con il Ministero, pianifica momenti formativi - in modalità webconference - destinati al personale camerale coinvolto nell iniziativa. Il materiale formativo è costituito dalla procedura operativa e dalla normativa vigente. g) Erogazione delle risorse economiche Unioncamere eroga alla Camera di commercio il rimborso dei costi sostenuti, secondo quanto previsto negli artt. 4 e 5 della presente convenzione. h) Aggiornamento del sistema informativo VIMER Unioncamere aggiorna il sistema informativo VIMER per la gestione delle attività di controllo concordate. La Camera di commercio realizza le seguenti attività generali. a) Procedura operativa La Camera di commercio segue scrupolosamente la procedura operativa per lo svolgimento omogeneo dei controlli. b) Campionamento La Camera di commercio acquisisce dall Unioncamere il campione di modelli e di tipologie di operatori economici (data base) da sottoporre a controllo e procede con l attività di estrazione casuale. c) Convenzione con i Laboratori La Camera di commercio affida l analisi di campione ai Laboratori di cui all art. 2 comma 2 lett. c) della presente convenzione, che abbiano siglato apposita convenzione con Dintec. d) Piano di vigilanza del mercato La Camera di commercio attua il piano di vigilanza locale secondo quanto previsto nella presente convenzione e nella procedura operativa. e) Formazione La Camera di commercio partecipa gratuitamente ai momenti formativi in modalità webconference. f) Sistema informativo VIMER La Camera di commercio registra tempestivamente i controlli svolti nel sistema informativo VIMER, anche allo scopo di consentire all Unioncamere e al Ministero di monitorare le attività progettuali e predisporre report periodici. 5
6 ART. 3 ATTIVITA DI VIGILANZA DEL MERCATO La Camera di commercio realizza complessivamente n. 6 ispezioni, di cui: n. 4 al fine di accertare la conformità delle lampade a LED non direzionali ai requisiti di etichettatura energetica e di progettazione ecocompatibile; n. 2 al fine di accertare la conformità delle lampade a LED direzionali ai requisiti di etichettatura energetica e di progettazione ecocompatibile. Nell ambito della presente convenzione ogni ispezione si compone tassativamente delle seguenti tipologie di controlli: controllo visivo/formale controllo documentale analisi di campione. Il controllo visivo/formale e documentale viene svolto direttamente dalla Camera di commercio. Le analisi di campione sono svolte dai Laboratori di cui all art. 2, comma 2, lett. c) della presente convenzione. La Camera di commercio, per quanto possibile, garantisce un prelievo di diverse tipologie di lampade a LED nell ambito di ogni ispezione. La Camera di commercio svolge le ispezioni concordate con le modalità indicate nella procedura ispettiva di cui all art. 2, comma 2, lett. a) della presente convenzione. ART. 4 CRITERI DI RIMBORSO DELLE ATTIVITA DI VIGILANZA DEL MERCATO. Ogni ispezione è rimborsata secondo i parametri economici declinati nel piano esecutivo tra l Unioncamere e il Ministero e di seguito indicati. Tab. 1 Vigilanza sulle lampade a LED non direzionali Rimborso forfetario per il controllo visivo/formale e documentale Euro 500,00 Rimborso massimo per l acquisto delle lampade a LED e spese di spedizione (IVA inclusa) Euro 200,00 Rimborso massimo per l analisi di campione delle lampade a LED non direzionali (IVA inclusa) Euro 2.440,00 Totale rimborso massimo previsto per ogni ispezione (IVA inclusa) Euro 3.140,00 Tab. 2 Vigilanza sulle lampade a LED direzionali Rimborso forfetario per il controllo visivo/formale e documentale Euro 500,00 Rimborso massimo per l acquisto delle lampade a LED e spese di spedizione (IVA inclusa) Euro 200,00 Rimborso massimo per l analisi di campione delle lampade a LED direzionali (IVA inclusa) Euro 4.880,00 Totale rimborso massimo previsto per ogni ispezione (IVA inclusa) Euro 5.580,00 Il controllo visivo/formale e documentale è rimborsato nella misura forfetaria di Euro 500,00 per ogni ispezione svolta. Se nell ambito di una stessa ispezione la Camera di commercio effettua più prelievi di diverse tipologie di lampade a LED, sarà riconosciuto un rimborso di Euro 352,00 per ispezione svolta ed Euro 148,00 per ogni controllo documentale effettuato nell ambito della medesima ispezione. 6
7 I costi relativi all analisi di campione, all acquisto dei modelli di lampade a LED e alle spese di spedizione dei prodotti sono rimborsate, al costo effettivo rendicontato, nei limiti massimi previsti nelle tabelle sopraindicate. ART. 5 CRITERI DI RIMBORSO DELLE ATTIVITA DI VIGILANZA DEL MERCATO. Il rimborso massimo complessivo previsto a beneficio della Camera di commercio nell ambito della presente convenzione è pari ad Euro ,00, articolato come segue. Tab. 1 Vigilanza sulle lampade a LED non direzionali Rimborso forfetario per il controllo visivo/formale e documentale di n. 20 lampade a LED Euro 2.000,00 Rimborso massimo per l acquisto di n. 20 lampade a LED e spese di spedizione (IVA inclusa) Euro 800,00 Rimborso massimo per l analisi di campione di n. 20 lampade a LED non direzionali (IVA inclusa) Euro 9.760,00 Totale rimborso massimo previsto per ogni ispezione (IVA inclusa) Euro ,00 Tab. 2 Vigilanza sulle lampade a LED direzionali Rimborso forfetario per il controllo visivo/formale e documentale di n. 20 lampade a LED Euro 1.000,00 Rimborso massimo per l acquisto di n. 20 lampade a LED e spese di spedizione (IVA inclusa) Euro 400,00 Rimborso massimo per l analisi di campione di n. 20 lampade a LED direzionali (IVA inclusa) Euro ,00 Totale rimborso massimo previsto per ogni ispezione (IVA inclusa) Euro ,00 Sono considerate ammissibili le sole spese inerenti al piano di vigilanza concordato ed attuato a partire dalla sottoscrizione della presente convenzione e a seguito della approvazione e diffusione di apposita procedura operativa. Pertanto non formano oggetto della presente convenzione le spese connesse ad attività di vigilanza concordate ma svolte prima della divulgazione della procedura operativa per lo svolgimento omogeneo del controlli. ART. 6 MODALITA DI TRASFERIMENTO DELLE RISORSE. Il versamento delle somme dall Unioncamere alla Camera di commercio avviene con le seguenti modalità: 30% alla sottoscrizione della convenzione 70% a saldo alla conclusione delle attività. I trasferimenti delle risorse alla Camera di commercio sono effettuati sulla base della disponibilità delle relative somme erogate dal Ministero dello Sviluppo Economico all Unioncamere. ART. 7 RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA. Entro il 30 giugno 2017 la Camera di commercio trasmette, all indirizzo pec unioncamere@cert.legalmail.it, la relazione finale delle attività e la rendicontazione delle spese sostenute ed adeguatamente documentate, secondo le indicazioni operative fornite da Unioncamere. 7
8 ART. 8 MODIFICHE ALLA CONVENZIONE TRA L UNIONCAMERE E LA CAMERA. Eventuali scostamenti rispetto agli obbiettivi concordati devono essere motivati e tempestivamente comunicati all Unioncamere allo scopo di consentire la modifica della pianificazione nazionale delle attività. Eventuali modifiche e/o integrazioni apportate alla convenzione tra l Unioncamere e il Ministero potranno comportare modifiche alla convenzione tra l Unioncamere e la Camera di commercio. ART. 9 DURATA. La presente Convenzione decorre dalla sua sottoscrizione e sino al 30 giugno 2017, salvo proroga proposta dall Unioncamere. ART. 10 RESPONSABILI. La Camera di commercio individua Dott. Giovanni Berardini - Responsabile dell area Regolazione del Mercato (tel. 0874/471504, giovanni.berardini@molise.camcom.it quale responsabile per l attuazione della convenzione. Per UNIONCAMERE Il Segretario generale (Giuseppe Tripoli) F.to digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. Per la CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA Il Segretario generale (Dott.ssa Lorella Palladino) F.to digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 8
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