Museo Storico della Fisica e Centro di Studi e Ricerche Enrico Fermi

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1 Museo Storico della Fisica e Centro di Studi e Ricerche Enrico Fermi REGOLAMENTO CONCERNENTE IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO PER LA FORMAZIONE TECNICA E DI RICERCA E PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA DI ECCELLENZA. (approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 57(14) in data ) Articolo 1 (Oggetto, finalità) 1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento di borse di studio attribuite, a seguito di pubbliche selezioni, dal Museo Storico della Fisica e Centro di Studi e Ricerche Enrico Fermi, d'ora in poi nominato "Centro", ai sensi dell'art. 1, comma 5, del proprio Statuto. 2. In accordo con l Art. 1, comma 3, lettera b. e con l Art. 13, comma 2, lettera c. dello Statuto, il Centro sostiene l alta formazione tecnica e scientifica mediante il conferimento di borse di studio di tre tipologie: a) Borse di studio di formazione tecnica, a sostegno di attività di ricerca; b) Borse di studio per l avviamento di giovani alle attività di ricerca; c) Borse di studio per lo svolgimento di attività di ricerca di eccellenza. 3. Le borse di studio sono finanziate: - con i fondi all uopo destinati dal Consiglio di Amministrazione (nel seguito: Consiglio) del Centro nel Bilancio di previsione dell Ente, in accordo con il Piano Triennale e nel rispetto dei vincoli finanziari esistenti in materia; - con i fondi a carico di progetti di ricerca, anche cofinanziati dal Centro, ovvero derivanti da convenzioni con aziende, Enti pubblici e privati, o da contratti di ricerca con Enti esterni che prevedano stanziamenti finalizzati all attivazione di borse di studio. Articolo 2 (Durata e importo) Le borse di studio hanno lo scopo di dare la possibilità a giovani diplomati, laureati, dottori di ricerca e ricercatori senior di svolgere, presso Istituti, Laboratori e Università italiani o esteri, un periodo di formazione e/o di ricerca avanzata, nell ambito di progetti di ricerca di interesse del Centro. Le borse sono conferite a seguito di selezioni pubbliche per titoli, eventualmente integrate da prove pratiche e/o colloqui. Le procedure selettive devono assicurare la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. I bandi di selezione stabiliscono la durata e l eventuale modalità di rinnovo delle borse, la cui durata non può essere inferiore a tre mesi e essere superiore a due anni. L importo annuo della borsa è determinato dal Consiglio tra un minimo di e un massimo di , salvo casi eccezionali adeguatamente motivati. Articolo 3 (Destinatari, incompatibilità) Le borse di studio sono destinate a cittadini italiani o stranieri, di età non superiore ad anni 35 alla data di scadenza del bando di concorso (non superiore a 42 anni nel caso delle borse di eccellenza), che siano in possesso del titolo di studio richiesto dallo specifico bando. Nel caso di diploma di laurea, laurea magistrale o dottorato di ricerca conseguiti all estero (BSc, MSc, PhD o equivalenti), l equipollenza viene valutata dalla commissione giudicatrice di cui al successivo art. 7. E preclusa la partecipazione alle procedure per il conferimento di borse di studio a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, o relazione di 1/5

2 coniugio, con un dipendente del Centro o un componente del Consiglio di Amministrazione del Centro. La borsa è incompatibile con attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e non può essere cumulata con altre borse, assegni o sovvenzioni di natura analoga. I titolari di borsa possono svolgere attività di lavoro autonomo, previa autorizzazione del Presidente ed a condizione che: l impegno temporale sia limitato e sia compatibile con lo svolgimento delle attività previste dalla borsa; non comporti conflitto di interessi con la specifica attività svolta dal titolare della borsa nell ambito dei progetti del Centro; non rechi alcun pregiudizio al Centro. Articolo 4 (Proposta di istituzione) La proposta di istituzione di una borsa di studio può essere avanzata, oltre che direttamente dal Consiglio, da un responsabile di progetto del Centro, da un associato al Centro o da un membro dell Albo degli Scienziati e degli Esperti del Centro, e deve comunque essere approvata dal Consiglio. Per le tipologie di borsa di cui ai punti 2.a e 2.b del precedente Art. 1, la proposta deve indicare: 1. il programma di attività e/o di ricerca che il candidato deve svolgere e il relativo responsabile scientifico; 2. il numero delle borse di studio da mettere a concorso, la loro durata e il loro importo; 3. il titolo di studio richiesto; 4. eventuali requisiti o competenze specifiche richiesti ai candidati. Per la tipologia di borsa di cui al punto 2.c del precedente Art. 1, la proposta deve indicare: 1c. l area scientifica, 2c. il numero delle borse di studio da mettere a concorso, la loro durata e il loro importo; 3c. l esperienza professionale richiesta ai candidati. In questo secondo caso il programma di ricerca sarà presentato dal candidato, con l unico vincolo di essere attinente all area scientifica indicata nel bando. L istituzione di una borsa di studio può anche essere proposta da soggetti esterni al Centro, che la finanziano attraverso una apposita convenzione. Articolo 5 (Bando di selezione) I bandi di selezione per l istituzione delle borse di studio sono emanati con decreto del Presidente del Centro, previa verifica dell effettiva disponibilità dei fondi sul Capitolo 11 (Assegni di ricerca/borse di studio) del bilancio del Centro, e vengono pubblicati sul sito Internet del Centro per un periodo di tempo non inferiore a venticinque giorni. Il bando di selezione dovrà indicare espressamente: a) il titolo di studio richiesto, quale requisito di partecipazione alla selezione, secondo quanto indicato nella proposta di cui al precedente articolo 4; b) eventuali altri requisiti richiesti al candidato; c) l area scientifica o il programma di ricerca cui si riferisce la borsa; d) la struttura scientifica presso cui si svolgerà l'attività del borsista; e) l'importo e la durata della borsa, nonché le modalità di erogazione della stessa; f) le modalità di presentazione della domanda e la documentazione da produrre; g) la data di scadenza per la presentazione delle domande; h) gli obblighi del borsista e le eventuali incompatibilità previste con il godimento della borsa; i) ogni altro elemento utile alla selezione. Articolo 6 (Tipologie di borsa di studio) Le borse di studio conferite dal Centro possono essere di tre tipi: 2/5

3 a) Borse di studio di formazione tecnica, a sostegno di attività di ricerca. Queste borse sono destinate a diplomati di scuola secondaria superiore e con anzianità di diploma non superiore a otto anni rispetto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. La durata può essere compresa tra tre mesi e un anno, rinnovabile solo una volta per la stessa durata. b) Borse di studio per l avviamento di giovani alle attività di ricerca. Queste borse sono destinate a giovani in possesso di laurea e con anzianità di laurea non superiore a sei anni rispetto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. Il possesso di laurea magistrale costituisce titolo preferenziale; il titolo di dottore magistrale deve essere stato conseguito da non più di quattro anni rispetto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. La durata può essere compresa tra sei mesi e due anni. c) Borse di studio per lo svolgimento di attività di ricerca di eccellenza. Queste borse sono destinate a eccellenti giovani ricercatori (età massima 42 anni) in possesso di dottorato di ricerca e con esperienza post-doc superiore a cinque anni, a cui viene richiesto di presentare un programma di ricerca caratterizzato da originalità e interdisciplinarità. La durata può essere compresa tra sei mesi e due anni. I requisiti specifici di ammissione alle selezioni pubbliche per il conferimento delle borse sono indicati nei relativi bandi in conformità alle disposizioni contenute nel presente regolamento. Articolo 7 (Commissione giudicatrice) 1. La Commissione giudicatrice è stabilita con delibera del Consiglio, su proposta del Presidente. 2. Nel caso delle borse di tipo a) e b), la Commissione giudicatrice è composta dal responsabile scientifico e da altri due componenti, più un membro supplente, tutti con profilo accademico o professionale adeguato all oggetto della borsa. Salvo motivata impossibilità, almeno uno dei membri della commissione deve essere una donna. Di norma, il responsabile scientifico funge da Presidente, ed uno dei componenti da Segretario verbalizzante. 3. In caso di borsa finanziata da soggetto esterno al Centro, su richiesta di quest'ultimo, la Commissione potrà essere integrata da una persona di indiscussa competenza nel settore tecnico-scientifico al quale inerisce il programma della borsa, eventualmente designata dal soggetto stesso. 4. Non possono far parte della Commissione soggetti che siano con i candidati in rapporto di parentela ed affinità fino al quarto grado. 5. Dopo il controllo degli atti da parte dell amministrazione del Centro, la graduatoria è pubblicata sul sito internet del Centro. Articolo 8 (Assegnazione della borsa) Le borse di studio sono conferite mediante stipula di appositi contratti di diritto privato. Il godimento della borsa non si configura come un rapporto di lavoro. L attività avrà inizio il primo giorno del mese successivo alla stipula del contratto. Eventuali differimenti della data di inizio o sospensione nel periodo di godimento della borsa verranno consentiti ai borsisti che si trovino nelle condizioni previste dall art. 16 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, e s.m.i., o che si trovino nella condizione di malattia grave e prolungata superiore a trenta giorni. Altre eventuali richieste di differimento o sospensione (fino ad un massimo di trenta giorni in un anno), adeguatamente motivate e approvate dal responsabile scientifico, devono essere autorizzate dal Direttore della struttura di ricerca. I periodi di sospensione dovranno essere interamente recuperati. Al termine del periodo di fruizione della borsa, i borsisti sono tenuti a presentare al responsabile scientifico una relazione scientifica sull'attività svolta, che deve essere trasmessa, dopo l'approvazione da parte del responsabile scientifico, al Direttore della struttura di ricerca. 3/5

4 Al titolare della borsa può essere consentita, previa autorizzazione del Presidente del Centro, la frequenza di corsi di dottorato di ricerca che non diano luogo a corresponsione di borse di studio. Nei confronti del titolare di borsa, che, dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma non la prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente, per l'intera durata della borsa, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, è avviata la procedura per dichiarare la risoluzione del contratto. Nei casi di gravi inadempienze, il contratto può essere risolto dal Presidente, su proposta motivata del responsabile scientifico e sentito il Consiglio. Tra le cause di risoluzione automatica del rapporto vi sono: ingiustificato mancato inizio o ritardo dell'attività; ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo che rechi pregiudizio al programma di ricerca; grave violazione del regime delle incompatibilità di cui all'art. 3. Articolo 9 (Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo) Il conferimento della borsa non dà luogo alla costituzione di alcun rapporto di lavoro. Ai sensi della normativa vigente, le borse di studio non danno luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali, né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali; gli importi erogati costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (Art. 50, lett. c, DPR 917/86 TUIR - Testo Unico Imposte sul reddito, e successive modificazioni). Per quanto riguarda gli infortuni eventualmente patiti e/o la responsabilità civile derivante da danni a persone e cose eventualmente provocati nello svolgimento del programma previsto dalla borsa, il borsista è coperto dalla apposita polizza assicurativa stipulata dal Centro. Articolo 10 (Rinnovi) Le borse possono essere rinnovate, su proposta del responsabile scientifico e nel rispetto dei limiti di cui ai precedenti Art. 2 e Art. 6, a seguito di valutazione della relazione presentata dal borsista sull attività svolta e approvazione da parte del Consiglio. Articolo 11 (Trattamento dei dati personali) 1. Ai sensi dell art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Centro per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti devono comunque essere conservati per un periodo di almeno cinque anni. 2. Il conferimento di tali dati al Centro è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l esclusione dalla selezione. 3. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato. 4. L interessato gode dei diritti di cui all art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali figurano il diritto di accesso ai dati che lo riguardano ed alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Responsabile del procedimento e titolare del trattamento dei dati stessi. Articolo 11 (Disposizioni finali) Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia. 4/5

5 Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione della relativa deliberazione del Consiglio di Amministrazione. 5/5

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