DI POLIZIA MORTUARIA

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1 Comune di BAGNO A RIPOLI Provincia di FIRENZE REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 156 del , modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del

2 REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA pag. 2 S O M M A R I O CAPO I NORME GENERALI Art. 1 - Oggetto del Regolamento Art. 2 - Competenze Art. 3 - Responsabilità Art. 4 - Servizi gratuiti Art. 5 - Scelta dei servizi Art. 6 - Atti a disposizione del pubblico CAPO II DISPOSIZIONI DI POLIZIA MORTUARIA Art. 7 - Dichiarazione di morte, denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi Art. 8 - Atto di morte Art. 9 - Autorizzazione per la sepoltura e per la cremazione Art Riscontro diagnostico, rilascio dei cadaveri a scopo di studio, prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico Autopsie Trattamenti per la conservazione dei cadaveri CAPO III DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, OBITORI, CAMERE MORTUARIE E FERETRI Art Depositi di osservazione, obitori e camere mortuarie Art Deposizione nei feretri Verifica e chiusura dei feretri Art. 14 Caratteristiche tecniche dei contenitori dei resti mortali Art. 15 Piastrina di riconoscimento Art Caratteristiche dei feretri CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI Art Disciplina del trasporto dei cadaveri Art Orario, modalità del trasporto e percorsi consentiti Art Riti religiosi Art Trasporto a mano o a spalla Art Trasporto di salme dal luogo del decesso ad altro luogo Art. 21 Esercizio dei trasporti funebri e relativi oneri Art Vigilanza e controllo Art Trasporto per altro Comune Art Trasporto da altro Comune Art Trasporto a seguito di morte da malattia infettiva-diffusiva Art Trasporto per la cremazione Trasporto delle ceneri Art Trasporto da e per l estero

3 REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA Pagina 3 Art Trasporto di ossa umane e altri resti mortali Art Trasporto dei nati morti, dei feti e dei prodotti abortivi Art Caratteristiche dei carri funebri Art Rimesse dei carri funebri Art Manutenzione dei carri funebri CAPO V IMPRESE DI POMPE FUNEBRI Art Norme generali Art Esercizio dell attività di pompe funebri Art Responsabilità a carico delle imprese Art Continuità del servizio Art Designazione del rappresentante dell impresa Art Trasporto funebre gratuito Art Recupero salme Art Corrispettivo per il servizio Esposizione prezzi Art Consistenza del servizio Art Svolgimento del servizio Art Dotazione di personale e mezzi di servizio Art Personale: requisiti, comportamento CAPO VI CIMITERI NORME GENERALI E POLIZIA INTERNA Art Cimiteri del Comune Art Disposizioni generali Vigilanza Art Responsabilità del Comune Art Organico del personale addetto ai servizi cimiteriali Art Organizzazione dei servizi cimiteriali Controllo Art Obblighi del custode del cimitero Art Sepoltura nei giorni festivi Art Orario di apertura al pubblico dei cimiteri Art Divieti di ingresso nei cimiteri Art Comportamenti vietati all interno dei cimiteri Art Ingressi nei cimiteri per persone disabili Art Riti religiosi all interno dei cimiteri Art Reparti speciali e disposizioni particolari per l inumazione Art Ammissione nei cimiteri Art Ammissione provvisoria nei cimiteri Art Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri Art Ossario comune Art Cinerario comune CAPO VII CIMITERI DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE Art Disposizioni generali Art Piano Regolatore Cimiteriale

4 REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA pag. 4 CAPO VIII INUMAZIONE E TUMULAZIONE Art Normativa e disposizioni generali Art Inumazione Art. 67 Cippo, copritomba, lapidi Art Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni Art Tumulazione Art Introduzione di cassette con resti mortali e urne cinerarie in loculi occupati da feretri d Art. 71 Inumazioni e tumulazioni - Oneri Art. 72 Fiori e piante ornamentali Art. 73 Materiali ornamentali Art. 74 Verifica stato di conservazione e decoro delle sepolture Art. 75 Divieto di riapertura sepolture CAPO IX ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE Art Avvisi di scadenza per esumazioni ed estumulazioni ordinarie Art Esumazioni ordinarie Art Esumazioni straordinarie Art Estumulazioni ordinarie e straordinarie Art Esumazioni ed estumulazioni gratuite ed a pagamento Art Resti mortali Art Raccolta delle ossa Art Oggetti recuperati Art Disponibilità dei materiali Art. 85 Rifiuti cimiteriali CAPO X RIFIUTI CIMITERIALI CAPO XI CONCESSIONI CIMITERIALI Art Disposizioni generali Tipi di concessione Art Durata delle concessioni Art Modalità di concessione Art Aree cimiteriali soggette a concessione Art Limiti alle concessione di aree cimiteriali Art Divieti di concessione di aree cimiteriali Art Diritto d'uso delle sepolture (per famiglie e collettività) Art Manutenzione delle sepolture private Art Progettazione e termini per la costruzione di sepolture private

5 REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA Pagina 5 Art Sepolture concesse prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 803/75 Ristrutturazioni Art Divisioni, rinunce Art Subentri Art Rinuncia a concessione di sepolture individuali Art Rinuncia a concessione di sepolture per famiglie e collettività (concessioni fino a 99 anni) Art Rinuncia a concessione di aree libere Art Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione Art Revoca Art Estinzione Art Decadenza Art Provvedimenti conseguenti la decadenza CAPO XII LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI Art Imprese e lavori privati Accesso al cimitero Art Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri Art Responsabilità Deposito cauzionale Art Recinzione aree Materiale di scavo Art Introduzione e deposito di materiale Art Orario di lavoro Art Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti Art Vigilanza CAPO XIII CREMAZIONE Art Oggetto, finalità Art Cremazione di cadaveri Art Cremazione di resti mortali Art Cremazione di resti ossei Art Luoghi di dispersione delle ceneri Art. 123 Procedura per la concessione dell autorizzazione all affidamento delle ceneri Art Denunce in caso di sospetto di reato Art. 124 Procedura per la concessione Art. 118/bis - Autorizzazione alla dispersione dell autorizzazione alla dispersione delle ceneri delle ceneri. Art. 125 Senso comunitario della morte Art Affidamento e dispersione delle ceneri Art. 126 Informazione ai cittadini Art Modalità di conservazione delle ceneri Art Registri cimiteriali Art. 121 Criteri di accoglienza delle ceneri all interno dei cimiteri comunali Art Deposito provvisorio CAPO XIV DISPOSIZIONI VARIE Art. 129 Mappa Art. 132 Schedario dei defunti

6 REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA pag. 6 Art. 130 Annotazioni in mappa Art. 133 Scadenzario delle concessioni Art. 131 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali CAPO XV SANZIONI Art Sanzioni amministrative Art Dirigente del Servizio di Polizia Mortuaria Art Efficacia delle disposizioni del Regolamento Art Sepolture private a tumulazioni pregresse, anteriori al R.D. 21 di- cembre 1942, n Mutamento CAPO XVI DISPOSIZIONI FINALI Art Cautele del rapporto concessorio. Art Tutela dei dati personali Art Norme abrogate Art Casi non previsti dal presente regolamento. Art Rinvio dinamico Art Pubblicità del regolamento

7 REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA Pagina 7 Art. 1 - Oggetto del regolamento. CAPO I - NORME GENERALI 1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, ed in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme. 2. Le finalità di cui sopra vengono perseguite in osservanza delle disposizioni di cui alle seguenti disposizioni di legge: Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n e successive modificazioni - D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, recante Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria e successive modificazioni - Circolare del Ministero della Sanità n. 24/ Circolare del Ministero della Sanità n D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 recante Regolamento per la revisione e la semplificazione dell ordinamento dello stato civile ai sensi dell art. 2, comma 12, della Legge 15 maggio 1997 n. 127 e successive modificazioni - Legge 30 marzo 2001, n. 130, recante Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri e successive modificazioni ed integrazioni - D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari - D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale - L.R. Toscana n. 18 del 4 aprile Deliberazione Giunta Regionale Toscana n. 612 del 27 agosto Art. 2 - Competenze. 1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale. 2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli artt. 112 e 113 del D.Lgs , n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente A.S.L.. 3. Il Comune di Bagno a Ripoli ad oggi gestisce il servizio in economia; le funzioni e l organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento degli Uffici e dei Servizi di cui all art. 89 del D.Lgs , n. 267.

8 REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA pag. 8 Art. 3 - Responsabilità. 1. Il Comune cura che all interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l uso difforme di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico. Chiunque cagioni danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l illecito non rilevi penalmente. 2. I soggetti privati che operano all interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l attività specifica e la mancata osservanza di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell autorizzazione ad operare all interno dei cimiteri. Art. 4 - Servizi gratuiti. 1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati dalla legge e specificati dal regolamento. 2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi (ove esistenti): a) la visita necroscopica; b) il servizio di osservazione dei cadaveri; c) il recupero e il relativo trasporto di salme di persone decedute sulla pubblica via -o, per accidente, anche in luogo privato - all obitorio o al deposito di osservazione; d) l uso delle celle frigorifere; e) la dispersione delle ceneri in cinerario; f) la raccolta e la deposizione delle ossa in ossario comune; g) la fornitura del feretro, il trasporto, le spese di sepoltura (inumazione o cremazione) e le spese di esumazione ed estumulazione ordinaria in un cimitero del Comune per le salme di persone non abbienti seguite dai servizi sociali del Comune di Bagno a Ripoli e di cui non sia stata riscontrata l esistenza in vita di parenti prossimi, previa richiesta di funerale gratuito da parte dei suddetti servizi, sempre che non vi siano persone od enti che si facciano carico della spesa; (vedi anche Art. 80 Esumazioni ed estumulazioni gratuite ed a pagamento h) tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nelle tabelle approvate con separato atto dell Amministrazione Comunale;

9 REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA Pagina 9 2. Il Comune, con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 267/2000, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l onere per l Amministrazione Comunale; tale procedura sarà attuata per le inumazioni ed esumazioni. Art. 5 - Scelta dei servizi. 1) Sulla scelta dei servizi compresi nel presente regolamento vale la volontà del defunto, ove la stessa sia stata espressa in modo evidente e incontrovertibile. 2) In assenza di elementi che facciano intendere la volontà del defunto, vale la volontà dei seguenti soggetti in ordine di priorità: a) il coniuge; b) i figli; c) i genitori; d) altri eredi legittimi in ordine di asse ereditario. e) Il convivente anagrafico; 3) In caso di dubbi sulla volontà prevalente, si procederà ad inumazione. Art. 6 - Atti a disposizione del pubblico. 1. Presso gli Uffici comunali di Polizia Mortuaria, a seconda dei casi su supporto cartaceo e/o informatico, è a disposizione di chiunque possa averne interesse il registro di cui all art. 52 del D.P.R. n. 285/1990, che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali (vedi articolo 50 Obblighi del custode del cimitero ). 2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell Ufficio comunale di Polizia Mortuaria e nei cimiteri ed inoltre pubblicati sul sito Internet del Comune: a) l orario di apertura e chiusura; b) copia del presente regolamento; c) l elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell anno; d) l elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell anno e in quello successivo; e) l elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;

10 REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA pag. 10 f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico. CAPO II DISPOSIZIONI DI POLIZIA MORTUARIA Art. 7 - Dichiarazione di morte, denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi. 1. La dichiarazione di morte (secondo le disposizioni del D.P.R. n. 396 del , art. 72) è fatta, non oltre le ventiquattro ore dal decesso all ufficiale dello stato civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere è stato deposto. 2. La dichiarazione è fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente del defunto o da un loro delegato (anche impresa di pompe funebri) o, in mancanza, da persona informata del decesso. 3. In caso di morte in ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, il direttore o chi ne è stato delegato dall amministrazione deve trasmettere avviso della morte, nel termine fissato dal comma 1, all ufficiale dello stato civile, con le indicazioni stabilite nell art. 73 del citato D.P.R. n. 396/ I medici debbono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, effettuare la denuncia di morte, entro 24 ore dall accertamento del decesso, su apposita scheda ISTAT. La scheda deve contenere, oltre ai dati anagrafici e l ora non approssimativa della morte, l intero processo morboso che ha condotto al decesso, specificando la causa iniziale, intermedia, terminale e gli altri stati morbosi rilevanti. L Ufficiale di Stato civile completa la scheda con le informazioni anagrafiche e demo-sociali (grado di istruzione, posizione professionale, attività economica per i decessi oltre il primo anno di vita; informazioni relative al parto e ai genitori del deceduto per i decessi nel primo anno di vita). 5. L assistenza medica è da intendersi come conoscenza da parte del medico della patologia che ha portato alla morte e del suo decorso, indipendentemente dal fatto che abbia o meno presenziato al decesso. Pertanto anche un medico diverso dal medico di famiglia può rivestire la qualifica di curante. 6. In caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui al punto 10 del presente articolo.

11 REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA Pagina L obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall autorità giudiziaria o autopsie per riscontri diagnostici. 8. Nel caso di morte per malattia infettiva, il Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, deve darne immediata comunicazione alla A.S.L. dove è avvenuto il decesso. 9. Ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza. 10. Il medico necroscopo è nominato dalla Azienda Sanitaria Locale. Negli ospedali il medico necroscopo è il direttore sanitario o altro medico da lui delegato. 11. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo apposito certificato. 12. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli artt. 8, 9 e 10 del D.P.R. n. 285/1990 (decapitazione, maciullamento, accertamento di morte mediante l ausilio di elettrocardiografo, malattia infettiva-diffusiva) e comunque non dopo le 30 ore. In caso di morte improvvisa o morte apparente, l osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte mediante l ausilio di elettrocardiografo. 13. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all unità sanitaria locale competente per territorio. 14. Salvo diverse disposizioni dell autorità giudiziaria, l A.S.L. incarica dell esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura. Art. 8 - Atto di morte. 1. L atto di morte deve enunciare il luogo, il giorno e l ora della morte, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e la cittadinanza del defunto, il nome e il cognome del coniuge, se il defunto era coniugato, vedovo o divorziato; il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza del dichiarante. Se taluna della anzidette indicazioni non è nota, ma il cadavere è stato tuttavia riconosciuto, l Ufficiale dello stato civile fa di ciò espressa menzione nell atto.

12 REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA pag In qualunque caso di morte violenta o avvenuta in un istituto di prevenzione o di pena non si fa menzione nell atto di tali circostanze. Art. 9 - Autorizzazione per la sepoltura e per la cremazione 1. Non si può far luogo ad inumazione o tumulazione di un cadavere senza la preventiva autorizzazione dell Ufficiale dello stato civile, da rilasciare in carta semplice e senza spesa, rilasciata in base agli atti del medico curante e del medico necroscopo. 2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all art. 7 punto 13 ( Dichiarazione di morte, denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi ). 3. In caso di cremazione si applicano le disposizioni di cui agli artt. 79 e seguenti del D.R.P. n. 285/1990, della Legge n. 130/2001 e della L.R. Toscana n. 29/ L Ufficiale di stato civile non può accordare l autorizzazione se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali e dopo che egli si è accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo o di un altro delegato sanitario; questi deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta (vedi art. 7 punto 11 Dichiarazione di morte, denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi ) nel quale, se del caso, deve indicare l'esistenza di indizi di morte dipendente da reato o di morte violenta. 5. L Ufficiale dello stato civile che, nell accertare la morte di una persona ai fini dell autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione, o il Sindaco che, ai fini dell autorizzazione alla cremazione, rilevi qualche indizio di morte dipendente da reato, o ne abbia comunque conoscenza, deve farne immediata denuncia al Procuratore della Repubblica dando, intanto, se occorre, le disposizioni necessarie affinché il cadavere non sia rimosso dal luogo in cui si trova. In questo caso il permesso di seppellimento è rilasciato a seguito di nulla osta dell Autorità Giudiziaria. 6. Per i prodotti abortivi e feti, di cui all art. 7, comma 2 e 3 del D.P.R. n. 285/1990, il permesso di seppellimento è rilasciato dall Azienda Sanitaria Locale. 7. Le parti anatomiche riconoscibili (arti inferiori, superiori, le parti di essi) possono essere sepolte (tumulate o inumate) o cremate. L autorizzazione al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dall Azienda Sanitaria Locale competente per territorio. 8. I resti mortali (cioè gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi così definiti dalla Circolare n. 24/1993 del Ministero della Sanità e dal D.P.R. n. 254/2003) risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere, decorso il

13 REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA Pagina 13 periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni, possono essere sepolti o cremati. Le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dal competente ufficio del Comune in cui sono esumati o estumulati. 9. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di vita intrauterina e che all Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall Azienda Sanitaria Locale. Gli stessi possono essere altresì cremati (*). L autorizzazione alla cremazione compete anch essa all Azienda Sanitaria Locale. (*) in quanto, pur non disciplinato da alcuna disposizione di legge nazionale e/o regionale, il D.M. 1 luglio 2002 del Ministero dell Interno di concerto con il Ministero della Salute, ne indica la tariffa per la cremazione. 10. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura (o cremati) anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane. 11. Nei casi previsti dai commi 8 e 9, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento o cremazione alla A.S.L. accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto. 12. Per tutti i casi particolari, si rimanda al D.P.R n. 396 Regolamento per la revisione e la semplificazione dell ordinamento dello stato civile a norma dell art. 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n Art Riscontro diagnostico, rilascio dei cadaveri a scopo di studio, prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico Autopsie Trattamenti per la conservazione dei cadaveri. 1. Per il riscontro diagnostico, il rilascio di cadaveri a scopo di studio, il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, le autopsie ed i trattamenti per la conservazione dei cadaveri si fa rinvio agli artt. da 37 a 48 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990. CAPO III DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, OBITORI, CAMERE MORTUARIE E FERETRI

14 REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA pag. 14 Art Depositi di osservazione, obitori, camere mortuarie. 1. Il Comune provvede ad istituire l obitorio ed il deposito per l osservazione dei cadaveri secondo le modalità stabilite negli articoli da 8 a 15 del D.R.P. 285/ Il Deposito di Osservazione è destinato a ricevere e tenere in osservazione le salme di persone: a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione; b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico; c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento. 3. L'Obitorio è il locale destinato all'assolvimento delle seguenti funzioni: a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico di cadaveri di persone decedute senza assistenza medica; b) deposito per un periodo indefinito di cadaveri a disposizione dell'autorità Giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali (da attrezzare con vani refrigerati o celle frigorifere con le relative attrezzature); c) deposito per: - custodia per un periodo definito di cadaveri nel caso si sia prolungata oltre 3 giorni (72 ore) la sosta in camera mortuaria o presso il luogo di decesso (un ospedale, una casa di riposo, un abitazione, ecc.); - custodia per un periodo definito di feretri in attesa di sepoltura, nel caso in cui sia previsto un trasferimento di sito di sepoltura; - riconoscimento; - svolgimento di trattamento igienico-conservativo. 4. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee. 5. Nei casi di morte per malattia infettiva-diffusiva, le salme devono essere tenute in osservazione in separato locale, con divieto di accesso alle persone non autorizzate. 6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale avente tale funzione.

15 REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA Pagina Le Sale Autoptiche, in genere connesse con l'obitorio, sono locali destinati all'esecuzione del riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività. 8. Il Deposito di osservazione è situato presso l Ospedale S. Maria Annunziata di Ponte a Niccheri mentre per l obitorio e le sale autoptiche, il Comune di Bagno a Ripoli si avvale, in base all organizzazione territoriale attuale dell Azienda Sanitaria, delle strutture presenti nel Comune di Firenze (obitorio presso l Ospedale Torregalli e sale autoptiche presso l Ospedale di Careggi). 9. L'ammissione nei locali di cui ai precedenti commi 2 e 3, è autorizzata dal Sindaco o dalla pubblica Autorità (Autorità Giudiziaria - Polizia di Stato - Carabinieri - altre Forze di Polizia) che ha chiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona deceduta sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato. 10. La Camera Mortuaria è destinata all'accoglimento temporaneo delle salme in attesa di sepoltura e può essere organizzata anche in modo da poter essere suddivisa in più salette adeguate anche per la funzione di camera ardente. 11. Le camere mortuarie sono situate nei principali cimiteri comunali. 12. L'eventuale necessità di sosta del feretro può aversi: quando si prolungano i tempi delle esequie e/o seppellimento; a causa dell'ora tarda del suo arrivo rispetto gli orari stabiliti di apertura/chiusura dei cimiteri e quindi delle attività lavorative connesse; quando non è possibile procedere alla sepoltura per avversità metereologiche gravi. La sosta del feretro potrà avvenire nella Camera Mortuaria del Cimitero di S. Maria a Quarto presso cui è d'obbligo fare trasferire il feretro ad onere ed opera dei familiari per il deposito temporaneo idoneo, dal quale sarà obbligo ritirarlo per l'esecuzione della sepoltura prevista; nel caso in cui il feretro non dovesse essere ritirato e destinato alla prevista sepoltura da parte dei familiari, in seguito all'idonea attivazione di tempestivo avviso indirizzato ai familiari/aventi titolo del defunto, entro e non oltre 72 ore dall'arrivo della salma nel cimitero, il Servizio cimiteriale provvederà d'ufficio alla sepoltura in terra nel campo d'inumazione in corso d'uso nelle modalità ordinarie attivando eventuale atto di rimborso delle spese connesse con la diversa sepoltura ovvero delle spese di inumazione. 13. I feretri in transito su autofunebri, nel caso in cui dovessero interrompere il viaggio di trasferimento per breve sosta d'itinerario (max 12 ore) o per sosta connessa al tardo arrivo del feretro dal luogo di decesso (max 12 ore), dovranno (autofunebre con feretro o solo feretro) obbligatoriamente sostare all'interno di

16 REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA pag. 16 idoneo spazio nel Cimitero di S. Maria a Quarto da individuarsi presso la "camera mortuaria", attuando condizioni di decoro e sorveglianza, oppure consentendo la traslazione del feretro all'interno della camera mortuaria stessa, per il solo periodo della sosta breve; nel caso di prolungamento della sosta il feretro dovrà essere condizionato in un vano idoneamente climatizzato o in cella frigorifera; le eventuali tariffe saranno previste con separato atto. Art Deposizione nei feretri. Verifica e chiusura dei feretri. 1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 13 ( Caratteristiche dei feretri ). 2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata dello stesso, possono essere chiusi in uno stesso feretro. 3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti di tessuti naturali, o avvolta in lenzuola. In nessun caso si dovranno utilizzare materiali non biodegradabili. 4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. 5. E consentito rendere al defunto le estreme onoranze osservando le prescrizioni dell autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte. 5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, la A.S.L. competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione della salma sia effettuato osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale. 6. La chiusura del feretro è eseguita a cura dell Impresa Funebre che provvederà, per ciascuna operazione, alla redazione di un apposita Attestazione di chiusura del Feretro ai sensi della L.R.T. n. 18/2007 dalla quale risulti la sua esecuzione a regola d arte con materiali e modalità idonee e previste dal D.P.R. n. 285/1990 e s.m.i. e sue circolari del Ministero della Sanità/Salute; con la verifica si deve accertare la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato ed al trasporto, nonché l identificazione del cadavere. 7. Tale attestazione in originale deve essere allegata ai documenti del defunto da consegnare agli addetti del Cimitero di destinazione al momento dell ingresso del cadavere.

17 REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA Pagina 17 Art Caratteristiche dei feretri. 1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza da percorrere tra il luogo del decesso e quello di seppellimento. In relazione alle diverse tipologie, i feretri dovranno avere, quindi, le caratteristiche previste dagli artt. 30, 31, 75 e 77 del D.P.R. n. 285/ I Servizi cimiteriali comunali hanno il compito di svolgere un controllo periodico a campione sui prezzi dei feretri (forniti da imprese di pompe funebri) tra le varie tipologie più diffuse nell uso locale, al fine di relazionare puntualmente al Sindaco entro il 30 settembre di ogni anno, affinché questi, nel caso, possa provvedere ad attivare azioni di vigilanza e trasparenza sui prezzi/tariffe dei feretri nel mercato locale. Art Caratteristiche tecniche dei contenitori dei resti mortali. 1. I contenitori di resti mortali devono possedere le seguenti caratteristiche per le diverse tipologie di trasporto: a) la procedura per il confezionamento dei resti mortali a seguito di estumulazione viene equiparata, per quanto possibile, a quella a seguito di esumazione; b) ove non sussistano motivi ostativi di natura igienico-sanitaria (sostanzialmente la presenza di parti molli) è sufficiente l uso di contenitore di materiale biodegradabile se destinato ad inumazione o facilmente combustibile per la cremazione. Le caratteristiche del contenitore devono essere capaci, per spessore e forma, di contenere e sostenere il peso oltre che sottrarre alla vista esterna il resto mortale stesso; pertanto è possibile: - l uso dell originario feretro, ove possegga ancora tali caratteristiche; - l uso di contenitore senza le caratteristiche del feretro, ma aventi quelle specificate dal Ministero, e quindi cofani di legno, anche di spessore inferiore a 20 mm, casse di cartone (cellulosa) o altro materiale biodegradabile. 2. E necessario che il contenitore di resti mortali riporti all esterno nome, cognome, data di nascita e di morte, per l identificazione. 3. Per il trasporto dei resti mortali, ove sia stata rilevata la presenza di parti molli, è d obbligo l uso di feretro avente caratteristiche analoghe a quelle per il trasporto di cadavere.

18 REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA pag. 18 Art Piastrina di riconoscimento. 1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica recante impressi in modo indelebile il cognome ed il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte. 2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi. CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI Art Disciplina del trasporto dei cadaveri 1. Per il trasporto dei cadaveri trovano puntuale applicazione le norme di cui al capo IV del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, nonché dalle norme regionali (L.R. n. 18/2007 e successive modifiche). Art Orario, modalità del trasporto e percorsi consentiti. 1. Il Sindaco, in relazione al disposto dell art. 22 del D.P.R. n. 285/1990, con apposito provvedimento, disciplina: - l orario per il trasporto dei cadaveri; - le modalità ed i percorsi consentiti; - il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito. 2. L orario per il trasporto dei cadaveri deve essere compatibile con quello di apertura dei cimiteri. 3. Di norma, nei giorni festivi non hanno luogo trasporti funebri. Per gravi motivi, sentito il coordinatore sanitario dell Azienda Sanitaria Locale, il Dirigente comunale del servizio li può autorizzare. 4. Il Dirigente dell Ufficio comunale fisserà di norma l ora dei funerali secondo l ordine di presentazione delle richieste di trasporto, tenendo conto, se necessario, dell ora del decesso; in caso di pluralità di richieste, terrà conto delle indicazioni dei familiari compatibilmente con il provvedimento del Sindaco di cui al comma 1; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato; 5. Il trasporto, a seconda della richiesta e salve le eccezionali limitazioni di cui all art. 27 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n.

19 REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA Pagina /1931 (il quale dispone che Il Questore può vietare che il trasporto funebre avvenga in forma solenne ovvero può determinare speciali cautele a tutela dell ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini ), comprende: a) il prelievo della salma dal luogo del decesso, dall abitazione o dall istituto ospedaliero, convivenza, deposito di osservazione, obitorio ecc; b) il tragitto alla chiesa o tempio o piazza o comunque al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso; c) il proseguimento al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve e senza ulteriori soste salvo casi di forza maggiore. 6. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione da parte del Sindaco. 7. Al di fuori delle cautele per motivi di pubblico interesse (passaggio di mezzi pubblici quali ad esempio, del servizio pubblico urbano, dei pompieri, dei servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza, ecc..), è fatto divieto di fermare, disturbare od interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre. Lungo il percorso, i cortei funebri, ai sensi dell art. 163 del vigente codice della strada approvato con D.Lgs. n. 285/1992, non possono essere interrotti. 8. Ove i cortei funebri, per l alto numero di partecipanti, fossero di notevole lunghezza, il Sindaco adotterà, in accordo con il Comandante di Polizia Municipale, gli opportuni provvedimenti per la circolazione. Art Riti religiosi. 1. I sacerdoti della Chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all art. 8 della Costituzione, sono richiesti direttamente dai familiari del defunto e possono intervenire all accompagnamento funebre conformandosi alle disposizioni circa lo svolgimento del funerale fissate dal presente regolamento. Art Trasporto a mano o a spalla. 1. Nel rispetto delle disposizioni precedenti, il trasporto può essere effettuato a mano o a spalla, da persone designate dalla famiglia del defunto. 2. Di norma il tratto di percorso da effettuarsi a mano o a spalla non può superare i 500 metri. Art Trasporto di salme dal luogo del decesso ad altro luogo 1. Su richiesta scritta di un familiare, il Dirigente responsabile può autorizzare il trasporto del cadavere di persone residenti in vita nel comune dal locale di osservazione di cui all art. 12 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con

20 REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA pag. 20 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, all interno di abitazioni o, in casi eccezionali, in luoghi di speciali onoranze, affinché, in quei luoghi, siano rese onoranze funebri nel rispetto della normativa regionale. 2. Il trasporto ha luogo dopo la visita necroscopica salvo il diverso parere del coordinatore sanitario dell Azienda Sanitaria Locale 3. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all obitorio, deve essere eseguito, con apposito mezzo, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni in vita avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. n. 285/90, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall esterno. 4. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo. 5. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.., ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici ecc.., sono eseguiti con l impiego del mezzo di cui al terzo comma. Art Esercizio dei trasporti funebri e relativi oneri. 1. Ai sensi di quanto dispone l art. 16 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.R.P. n. 285/1990 e delle disposizioni successive, il trasporto delle salme è: A) ordinariamente a carico dei privati; B) a carico del Comune nei casi previsti dalla legge; a) il servizio funebre a favore di persone indigenti e sole decedute in Bagno a Ripoli (comprendente la fornitura della cassa funebre priva di ornamenti ed il trasporto in forma semplice) che saranno inumate nei cimiteri comunali o da cremarsi presso il Crematorio; b) il servizio di trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, alla sala di autopsia dell Istituto di Anatomia Patologica di Careggi o al cimitero da effettuarsi a mezzo di carro chiuso in una forma che ne garantisca il decoro nonché il trasporto di cadaveri disposto dalla Pubblica autorità in caso di decessi sulla pubblica via per accidente o per altre cause, al deposito di osservazione o all Obitorio dell Istituto di Medicina Legale di Firenze; c) il servizio di rivestimento delle casse per le salme che emettono gas e liquidi maleodoranti provenienti dalla loro decomposizione a causa della

21 REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA Pagina 21 penetrazione di aria nel loculo o per il deterioramento della cassa di zinco a causa degli acidi cadaverici; d) il servizio di trasporto funebre dei prodotti abortivi e dei feti (morti fetali) dall Ospedale S.M. Annunziata al cimitero comunale di S. Maria a Quarto, qualora non sostenuto dall A.S.L.. e) il servizio funebre a favore di persone indigenti per il trasporto dei nati morti dal luogo del decesso ad un campo di inumazione di un cimitero comunale. 2. Il trasporto è comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio. Art Vigilanza e controllo. 1. L Azienda Sanitaria Locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ai sensi dell art. 16, comma 2, del D.P.R. n. 285/ La stessa A.S.L. riferisce annualmente all Amministrazione comunale sull andamento del servizio e propone gli eventuali provvedimenti necessari per assicurarne la regolarità. Art Trasporto per altro Comune. 1. Il trasporto di salme nel cimitero di altro comune è autorizzato dal Sindaco o suo delegato (Dirigente del servizio o suo delegato) ai sensi dell art. 24 e seguenti del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n L autorizzazione è rilasciata su domanda dei familiari del defunto. 3. L autorizzazione è comunicata al comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento. 4. Se è richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale autorizzazione è comunicata anche a questi comuni. Art Trasporto da altro Comune. 1. Le salme provenienti da altro comune, salvo diversa autorizzazione, sono trasportate direttamente al cimitero, ove, da parte del custode, sono accertate sia la regolarità dei documenti che le caratteristiche del feretro in rapporto alla sepoltura cui è destinato.

22 REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA pag Per giustificati motivi, e sempre che si tratti di salme contenute in casse regolamentari, il Dirigente del servizio o suo delegato, sentito il parere del responsabile del competente servizio sanitario della A.S.L., può autorizzare il deposito temporaneo dei feretri presso le abitazioni private o nei templi, da dove seguirà il funerale secondo le modalità indicate nel presente regolamento. Art Trasporto a seguito di morte da malattia infettiva-diffusiva. 1. Per i morti di malattie infettive-diffusive, comprese nell apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l autorizzazione al trasporto è data soltanto quando risulta accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto in cassa regolamentare, seguendo le prescrizioni di cui agli artt. 18 e 32 del D.P.R. 10 settembre 1990, n Art Trasporto per la cremazione - Trasporto delle ceneri. 1. Il trasporto di un cadavere da comune a comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo della loro definitiva dimora, sono autorizzati con unico atto del Sindaco, o suo delegato, del comune ove è avvenuto il decesso. 2. All infuori del caso suddetto, il trasporto delle ceneri di un cadavere da comune a comune, è sottoposto all autorizzazione di cui al precedente art. 25 ( Trasporto a seguito di morte da malattia infettiva-diffusiva ). Art Trasporto da e per l estero. 1. Per i trasporti da e per l estero trovano applicazione le norme di cui all art. 25 e seguenti del D.P.R. n. 285/1990. Art Trasporto di ossa umane e altri resti mortali. 1. Il trasporto di ossa umane e altri resti mortali assimilabili, entro l ambito del comune in luogo diverso dal cimitero, fuori del comune, in Stati esteri, è soggetto alle stesse autorizzazioni necessarie per il trasporto di un cadavere. 2. Detto trasporto non è comunque soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per le morti dovute a malattie infettive-diffusive e il mezzo di trasporto non deve possedere le caratteristiche di cui al successivo art. 30 ( Caratteristiche dei carri funebri ). 3. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili sono in ogni caso raccolti in una cassetta di zinco, recante il nome e il cognome del defunto.

23 REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA Pagina Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non è possibile l identificazione del defunto, la cassetta deve recare l indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti. Art Trasporto dei nati morti, dei feti e dei prodotti abortivi. 1. Il trasporto dei nati morti avviene secondo le norme del presente Regolamento 2. Per il trasporto dei feti e dei prodotti abortivi di cui all art. 7 del regolamento approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, non trovano applicazione le norme del presente regolamento. 3. I detti trasporti sono disciplinati dall Azienda Sanitaria Locale. Art Caratteristiche dei carri funebri. 1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada sono internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile. 2. Detti carri sono posti in servizio solo dopo che sono stati riconosciuti idonei dall Azienda Sanitaria Locale. 3. La dichiarazione di idoneità del carro risulta da apposito registro, da conservarsi sullo stesso in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza. Art Rimesse dei carri funebri. 1. Il Sindaco, con proprio provvedimento ed in osservanza delle norme dei regolamenti comunali vigenti, autorizza le rimesse dei carri funebri. 2. Dette rimesse sono opportunamente attrezzate per i servizi di pulizia e disinfezione, tenuto conto della particolarità del servizio che debbono svolgere. 3. L idoneità dei locali adibiti a rimessa dei carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal coordinatore sanitario dell Azienda Sanitaria Locale competente. 4. Resta salva l osservanza delle disposizioni di competenza dell autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi.

24 REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA pag. 24 Art Manutenzione dei carri funebri. 1. I carri funebri sono tenuti sempre in perfetto stato di funzionamento, decoro e pulizia. Sono disinfettati mensilmente e, comunque, ogni qualvolta si verifichi la perdita di sostanze organiche dalle salme o quando sono state trasportate salme di persone decedute per malattie infettive. 2. L Azienda Sanitaria Locale controlla e certifica, almeno una volta all anno, lo stato di manutenzione dei carri funebri. Art Norme generali. CAPO V IMPRESE DI POMPE FUNEBRI 1. Nel territorio del Comune i trasporti sono svolti da imprese private in regime di libera concorrenza, con rinuncia al diritto di privativa, con le modalità indicate nel capo IV del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. In considerazione delle caratteristiche di pubblico servizio ed in virtù della propria potestà amministrativa e regolamentare, il Comune mantiene il controllo e la disciplina del servizio. 3. L Amministrazione Comunale si riserva, in caso di infrazione alle norme che regolano il servizio, di applicare una penale, da un minimo di 250,00 ad un massimo di 1.000,00, previa contestazione scritta. Nel caso di ripetute infrazioni, si potrà procedere alla diffida ed alla successiva sospensione del servizio di trasporto funebre. 4. La scelta dell Impresa per l esecuzione del servizio in oggetto è una libera ed assoluta prerogativa della famiglia interessata. Art Esercizio dell attività di pompe funebri. 1. Le Imprese che intendono svolgere il servizio di pompe funebri nel territorio del Comune di Bagno a Ripoli devono essere in possesso di certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. 2. Per lo svolgimento delle funzioni di agenzie di affari (disbrigo pratiche amministrative inerenti il servizio svolto presso gli uffici del Comune, gli enti di culto ecc.), le Imprese devono presentare apposita Dichiarazione di Inizio Attività al Comune, dichiarando di accettare le norme previste dal presente Regolamento.

25 REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA Pagina Per l esercizio dell attività di vendita (cofani ed altri articoli funerari), le Imprese devono effettuare, presso lo sportello unico del Comune, la prevista comunicazione di apertura, trasferimento, ampliamento o riduzione della superficie di un esercizio di vicinato per commercio al dettaglio (per gli esercizi con superficie di vendita non superiore a 250 mq.), oppure di una media struttura di vendita (per gli esercizi aventi superficie compresa fra 250 mq e mq) ai sensi del D.Lgs , n Il Dirigente del Servizio, con apposita determinazione, approva l elenco delle imprese abilitate al trasporto funebre nel territorio comunale. 5. A richiesta dei parenti, le imprese di cui al precedente comma possono: a) espletare, a titolo di mediazione, affari o pratiche amministrative sia presso gli uffici del Comune sia presso le parrocchie o enti di culto; b) fornire feretri e accessori relativi; c) occuparsi della salma e/o del trasporto in o da altri Comuni. 6. Le imprese di onoranze funebri non possono: a) offrire i propri servizi e forniture al domicilio dei defunti o presso ospedali, case di cura, ecc., e, comunque, accaparrarsi i servizi in modo molesto ed inopportuno, ricorrendo a sistemi e metodi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura o degli uffici pubblici; b) esigere onorari sproporzionati alla entità del servizio; a tal fine nei negozi di vendita e/o nella sede di agenzie di affari o di trasporti funebri, dovranno essere chiaramente esposti tutti i prezzi di vendita di beni e servizi offerti: di questi ultimi dovrà, inoltre, esporsi la relativa tabella descrittiva; c) sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato; d) esporre, alla vista del pubblico, casse ed accessori nelle vetrine dei locali di attività; e) utilizzare la forma dell'appalto per la gestione delle camere mortuarie o obitori, nonchè per trasferire le salme dai piani dei vari istituti di cura o dalle abitazioni private o dall'ospedale fino al luogo di osservazione; f) utilizzare per i trasporti fuori Comune e per i riti funebri personale non in regola con il Contratto Nazionale di Lavoro. 7. I titolari e i dipendenti delle imprese non possono trattenersi negli uffici, nei locali del Comune e nei cimiteri oltre il tempo necessario per svolgere gli incarichi loro affidati, allo scopo di offrire prestazioni.

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