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1 (2583) La Raccomanda garantisce comunque la validità della notifica anche quando il destinatario non la Bianca o verde è raccomandata. Con sé porta sempre un avviso Quella ordinaria, garantisce comunque la validità della notifica anche quando il destinatario non la preleva. Questi, infatti, viene avvertito del deposito nell ufficio postale del 19/12/2011 La compiuta giacenza della raccomandata inviata dall ufficio tributario e non ritirata dal contribuente non è ipotesi equiparabile al mancato ricevimento della raccomandata stessa. Si tratta, infatti, di una situazione che produce effetti giuridici nella sfera del destinatario e, a differenza del mancato ricevimento dell atto, costituisce circostanza in positivo ai fini della regolare notifica dell atto. Così ha concluso la Commissione tributaria regionale di Firenze, con la sentenza 69 del 17 ottobre 2011, in una fattispecie in cui si discuteva degli effetti riconducibili al mancato ritiro della raccomandata con la quale l ufficio aveva invitato il contribuente a comparire, ai fini dell attivazione della procedura di accertamento con adesione. Il giudizio della Ctp di Firenze Un contribuente ricorreva in Commissione tributaria provinciale avverso l avviso con il quale venivano accertate a suo carico maggiori imposte, sul presupposto di un rilevante scostamento dagli studi di settore per l anno di imposta L ufficio dell Agenzia delle Entrate precisava che il contribuente, pur formalmente invitato a comparire per prospettare le proprie ragioni, non si era presentato e che l invito in questione, inviato all interessato a mezzo raccomandata del 5 aprile 2008, era stato restituito al mittente a seguito della compiuta giacenza che si era realizzata il successivo 10 maggio. Di conseguenza, il 14 luglio 2008 era stato notificato l atto di accertamento, impugnato con ricorso del 22 dicembre dello stesso anno, quando cioè era ormai spirato il termine utile di sessanta giorni dalla notificazione fissato, a pena di decadenza, dall articolo 21 del decreto legislativo 546/1992. La Commissione dichiarava inammissibile l impugnazione, per tardività. Il giudizio della Ctr della Toscana A questo punto, l interessato proponeva appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale sostenendo di aver presentato istanza di accertamento con adesione il 14 ottobre 2008, che peraltro era stata respinta dall ufficio, e denunciando l illegittimità delle modalità attraverso le quali l ufficio aveva tentato di portare a sua conoscenza l invito a comparire. Nello specifico, l appellante affermava che l avviso in questione avrebbe dovuto essere notificato secondo le ordinarie modalità di notificazione e, in particolare che, stante la sua momentanea assenza al momento del tentativo di recapito dell atto, si sarebbe dovuto applicare il procedimento di cui all articolo 140 del codice di procedura civile. Dal mancato rispetto di tali modalità, asseritamente indispensabili nella fattispecie, l istante faceva discendere la nullità dell invito a comparire, con conseguente invalidità derivata di qualsiasi atto discendente e connesso, ivi compresa la respinta istanza di accertamento con adesione. 1 / 6

2 L ufficio controdeduceva difendendo il proprio operato e, in particolare, eccepiva che l invio della raccomandata, restituita per compiuta giacenza, doveva far ritenere perfezionata la procedura di invito a comparire e quindi legittima l emanazione dell accertamento, poi tardivamente impugnato e dunque dichiarato inammissibile. La Commissione regionale di Firenze, con sentenza 69 del 17 ottobre, ha confermato la pronuncia di primo grado, ribadendo la già riconosciuta tardività dell originaria impugnazione. Il giudice d appello dopo aver ricordato, in generale, che il mancato ricevimento da parte del contribuente dell invito a comparire comporta un pregiudizio al diritto di questi di avvalersi della procedura di accertamento con adesione si pone l interrogativo se la compiuta giacenza della raccomandata inviata dall ufficio, a tali fini, possa configurare una ipotesi di mancato ricevimento dell invito. La risposta a tale domanda, secondo i giudici toscani, deve essere negativa in quanto, si legge nella pronuncia L ipotesi di mancato ricevimento non può rinvenirsi nella compiuta giacenza che invece è situazione, anche di rilevanza processuale, in grado di produrre effetti giuridici nella sfera del destinatario (qui, il contribuente). A sostegno di tale affermazione, la Ctr richiama la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza 3/2010 vedi Fiscooggi del 22 gennaio 2010) che ha fissato il principio secondo il quale la notifica effettuata ai sensi dell articolo 140 cpc (nei confronti, cioè di soggetti temporaneamente assenti al momento del tentativo di consegna dell atto) si perfeziona, per il destinatario, o col ricevimento della raccomandata informativa della giacenza, se anteriore al suo maturarsi (Cassazione, 4748/2011), ovvero, in caso contrario, col decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione (e, quindi, con la compiuta giacenza dell atto). Ciò significa che la compiuta giacenza non può aver supplenza del mancato ricevimento, ma deve, al contrario, considerarsi circostanza in positivo ai fini della regolare notifica nelle ridette ipotesi. Di conseguenza, rispetto al caso in esame nel quale come detto la giacenza della raccomandata inviata dall ufficio il 5 aprile 2008 si era compiuta il successivo 10 maggio correttamente era stato dato seguito all iter amministrativo che aveva portato alla successiva notificazione dell atto di accertamento e alla reiezione dell istanza di accertamento con adesione, dovendo considerarsi perfezionata l attività con la quale l ufficio aveva tentato di portare l invito a comparire a conoscenza dell interessato. Osservazioni La sentenza della Ctr ha espresso un importante principio di diritto, con riguardo a una ipotesi di notificazione di un atto del procedimento amministrativo tributario (l invito a comparire) eseguita a mezzo del servizio postale, mediante invio di raccomandata. Nel caso, l atto era stato spedito a mezzo di raccomandata ordinaria, vale a dire, per meglio intendersi, la normale raccomandata bianca disciplinata dalla normativa postale di cui al Dpr 655/1982 e al decreto del ministro delle Comunicazioni del 9 aprile 2001; diversa, quindi, dalla raccomandata verde, cosiddetta atti giudiziari, di cui alla legge 890/1982. Per quanto d interesse, l articolo 40 del Dpr 655/1982 prevede che il piego spedito a mezzo raccomandata ordinaria che non abbia potuto essere distribuito rimane in giacenza per un 2 / 6

3 periodo di trenta giorni nell ufficio postale di destinazione, ove può essere ritirato dall interessato (al quale deve essere dato avviso della giacenza dell atto). A sua volta, il citato Dm del 9 aprile 2001 prevede per gli invii raccomandati che, in caso di assenza all indirizzo indicato, il destinatario e altre persone abilitate a ricevere l invio possono ritirarli presso l ufficio postale di distribuzione, entro i termini di giacenza previsti dall art. 49 (articolo 32, secondo comma). Detto articolo 49 fissa in trenta giorni a decorrere dal mancato recapito il termine di giacenza degli invii raccomandati. Nel caso esaminato dalla sentenza, dunque, i giudici tributari hanno espresso il parere che, laddove l atto spedito con raccomandata ordinaria sia pervenuto nella sfera di conoscibilità dell interessato, nessun addebito può muoversi al notificante qualora l atto stesso non venga ritirato dal destinatario. In queste situazioni, piuttosto, una volta che siano inutilmente decorsi i termini di giacenza fissati dalla legge per il ritiro del piego presso l ufficio postale, il procedimento notificatorio deve intendersi completato anche nei confronti del destinatario, che non potrà quindi dolersi della sua inerzia per non avere provveduto al ritiro. La statuizione dei giudici toscani risulta coerente con quanto previsto in analoghe fattispecie ad esempio, per le raccomandate verdi, dall articolo 8 della legge 890/1982; per la raccomandata informativa del deposito dell atto presso la casa comunale, dall articolo 140 cpc nelle quali la compiuta giacenza dell atto non ritirato determina il perfezionamento della notificazione nei confronti dall interessato. Massimo Cancedda pubblicato Lunedì 19 Dicembre Consulta: in caso di irreperibilità tempi più lunghi per la difesa 22/1/2010 I termini per l'impugnazione dell'atto decorrono dal momento in cui il destinatario ne ha avuto conoscenza Con la sentenza n. 3 del 14 gennaio 2010, la Corte costituzionale è intervenuta in modo deciso sulla disciplina recata dall'articolo 140 del codice di procedura civile, dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma, nella parte in cui prevede che la notifica ivi regolamentata si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. 3 / 6

4 L'arresto è di particolare importanza, perché impatta su una disposizione che trova applicazione in materia tributaria, tanto per la notificazione degli atti di accertamento (in virtù del richiamo generale operato dall'articolo 60 del Dpr 600/1973 alle norme del codice di rito in tema di notificazione), tanto per la notificazione di atti del processo tributario (che, a norma del comma 2 dell'articolo 16 del Dlgs 546/1992, sono fatte secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del cpc). Gli atti di promovimento del giudizio davanti alla Consulta Le questioni di legittimità costituzionale che hanno condotto all'odierna pronuncia sono state sollevate dal Tribunale ordinario di Bologna e dalla Corte d'appello di Milano, in relazione alla disposizione di cui al citato articolo 140 cpc, il quale, sotto la rubrica "Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia", prevede che, se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità momentanea del destinatario ovvero per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nel precedente articolo 139, l'agente notificatore "deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento ". Entrambi i giudici rimettenti hanno rilevato che, secondo il diritto vivente - quale risultante dalla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, anche a Sezioni unite - nel caso di utilizzo del procedimento di cui all'articolo 140 cpc, la decorrenza degli effetti della notifica, nei confronti del destinatario della stessa, viene fatta coincidere con il momento in cui l'agente notificatore, dopo aver eseguito il deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale e aver affisso il prescritto avviso alla porta dell'abitazione del destinatario, completa l'iter notificatorio inviando al destinatario medesimo una raccomandata con avviso di ricevimento contenente notizia dell'avvenuto deposito. In questo modo, secondo i giudici a quibus, la disposizione denunciata - non prevedendo che il contraddittorio si instauri all'atto della consegna al destinatario o a chi per esso della raccomandata informativa o, qualora la consegna non sia ancora avvenuta, al verificarsi della compiuta giacenza della suddetta raccomandata - violerebbe, in particolare, gli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, per irragionevolezza, ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, lesione del diritto di difesa nonché dei principi costituzionali in materia di giusto processo (contraddittorio e parità delle parti). Più precisamente, poi, nelle ordinanze di rimessione al Giudice delle leggi è stato evidenziato il contrasto tra il sistema di notificazione di cui all'articolo 140 cpc e quello della notificazione di atti a mezzo del servizio postale di cui al quarto comma dell'articolo 8 della legge 890/1982, norma quest'ultima che fa coincidere il compimento della notificazione dal lato del destinatario con il decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata ovvero con la data del ritiro della copia dell'atto, se anteriore. La decisione della Corte costituzionale La Consulta, previa riunione dei giudizi, contenenti profili di censura comuni, ha da un lato dichiarato l'inammissibilità della questione sollevata dal Tribunale di Bologna (per mancata motivazione sulla rilevanza della questione); dall'altro, invece, ha ritenuto la fondatezza della 4 / 6

5 questione rimessa dalla Corte d'appello di Milano, concludendo con la declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 140 del codice di rito civile, laddove appunto prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. La Corte, pur prendendo atto dei propri precedenti in cui analoghe questioni di legittimità costituzionale aventi a oggetto l'articolo 140 cpc erano state dichiarate infondate (sentenza 213/1975; ordinanze 76 e 148 del 1976, 57/1978 e 192/1980; sentenza 250/1986), ha tuttavia ritenuto che i successivi sviluppi della giurisprudenza costituzionale impongano una rimeditazione delle conclusioni finora raggiunte in materia. In particolare, nell'excursus argomentativo della pronuncia in commento, viene richiamata la sentenza 477/2002, che ha solennizzato il principio della scissione del momento perfezionativo della notifica, secondo il quale il momento in cui quest'ultima si deve considerare perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario. Tale regola iuris (ribadita dalla sentenza 28/2004 e dall'ordinanza 97/2004) comporta che, mentre il notificante ex articolo 140 cpc, sia pure subordinatamente al buon esito della notifica, evita ogni decadenza a suo carico con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, "il destinatario - in un contesto che, dal punto di vista del perfezionamento della notifica, continua ad essere ancorato alla spedizione della raccomandata informativa, trascurando la ricezione della stessa (o gli altri modi considerati dal sistema equipollenti) - soffre di una riduzione dei termini per lo svolgimento delle successive attività difensive, giacché questi cominciano a decorrere da un momento anteriore rispetto a quello dell'effettiva conoscibilità dell'atto ". In tale quadro interpretativo, puntualizza la Consulta, si è inserita anche la modifica normativa della notificazione a mezzo posta, dettata dall'articolo 8 della legge 890/1982, ove le esigenze di certezza nella individuazione della data di perfezionamento del procedimento notificatorio e di effettività delle garanzie di difesa e di contraddittorio sono assicurate dalla previsione che la notificazione, in caso di impossibilità di consegna del plico per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza dei possibili consegnatari, si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata informativa ovvero dalla data di ritiro del piego, se anteriore. A fronte di una siffatta situazione, l'interpretazione dell'articolo 140 cpc offerta dal diritto vivente, facendo decorrere i termini per la tutela in giudizio del destinatario da un momento anteriore alla concreta conoscibilità dell'atto a lui notificato, viola i parametri costituzionali sia sotto il profilo delle garanzie di difesa e di tutela del contraddittorio, che devono essere improntate a canoni di effettività e di parità, sia per l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla fattispecie, normativamente assimilabile, della notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, disciplinata dall'articolo 8 della legge 890/1982. Come logica conseguenza di tale ragionamento ermeneutica, si è giunti alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 140 cpc nella parte in cui, come detto, prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa 5 / 6

6 spedizione. Considerazioni L'arresto giurisprudenziale in commento fornisce lo spunto per alcune considerazioni finali. Innanzitutto, appare opportuno ricordare che, secondo unanime giurisprudenza di legittimità, la notificazione ex articolo 140 cpc postula che sia stato esattamente individuato il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario dell'atto e che la copia da notificare non sia stata consegnata per mere difficoltà di ordine materiale (momentanea assenza del destinatario; incapacità o rifiuto di ricevere l'atto da parte dei possibili consegnatari). Di contro, il procedimento in questione non è consentito nelle ipotesi in cui l'agente notificatore non reperisca il contribuente che, dalle notizie acquisite all'atto della notifica, risulti trasferito in luogo sconosciuto (nel qual caso, trovano applicazione, per gli atti tributari sostanziali, le regole di cui all'articolo 60, primo comma, lettera e), del Dpr 600/1973). La regola sancita dalla Corte costituzionale con la sentenza 3/2010 implica dunque il superamento della giurisprudenza tradizionale secondo la quale il procedimento notificatorio disciplinato dall'articolo in esame si perfezionava, anche per il destinatario, con la spedizione della raccomandata, con avviso di ricevimento, con la quale si dà notizia all'interessato dell'avvenuto deposito della copia dell'atto nella casa del comune dove la notificazione è stata eseguita. In virtù della pronuncia della Consulta, occorrerà ora accertare in quale momento il destinatario ha avuto conoscenza dell'atto a lui indirizzato, anche e soprattutto, ai fini del calcolo dei termini (uno per tutti, quello per l'impugnazione dell'atto tributario, fissato dall'articolo 21 del Dlgs 546 in "sessanta giorni dalla data di notificazione") il cui rispetto incombe sul destinatario della notifica stessa. Tale momento coinciderà, di regola, con il giorno di ricezione della raccomandata informativa; in mancanza, la notifica si intenderà comunque perfezionata anche nei confronti del destinatario decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata stessa. Ciò, all'evidente fine di assicurare comunque la certezza dei rapporti giuridici e di non frustrare le legittime aspettative del notificante di considerare comunque perfezionato il procedimento notificatorio. Massimo Cancedda Romina Morrone pubblicato Venerdì 22 Gennaio / 6

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