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1 Prot. GV/gv/02/2015 Roma, 7/01/2015 CIRCOLARE N. 02/2015 AI PRESIDENTI AIC AMM.RI SOC. SERVIZI AI PROFESSIONISTI CONVENZIONATI e.p.c.: AGLI INCARICATI CAF LORO SEDI OGGETTO: NUOVO ISEE 2015 NORME APPLICATIVE D.Lgs. n. 109/98 DPCM n. 159/2013 DM Con l approvazione del nuovo modello per la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) si è completato il quadro normativo che prevede nuove modalità di determinazione dell Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), richiesto per poter fruire di prestazioni sociali agevolate. Tra le novità si segnalano: l ampliamento delle componenti reddituali e patrimoniali rilevanti per la determinazione dell indicatore; l istituzione dell ISEE corrente, che consente di aggiornare tempestivamente la situazione del nucleo familiare nel caso di variazione della condizione lavorativa che comporti una significativa riduzione (almeno 25%) della situazione reddituale; la riduzione delle informazioni fornite dal contribuente tramite autocertificazione, grazie ad un maggior impiego delle banche dati dell Agenzia delle Entrate, INPS, ecc.; il rafforzamento dell attività di controllo. Il nuovo ISEE è entrato in vigore dall Come noto, l Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è stato introdotto dalla Legge n. 449/97 come strumento per valutare la situazione economica del contribuente, al fine di rapportare alla stessa la concessione di prestazioni sociali agevolate. In ragione di tale funzione, l ISEE rapporta la componente reddituale e patrimoniale con la consistenza / composizione del nucleo familiare, per il quale si utilizza il Parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare. dove:

2 ISE = Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) + 20% Indicatore Situazione Patrimoniale (ISP) il Parametro scala equivalenza nucleo familiare è un valore fissato per norma in base al numero e alla tipologia dei componenti il nucleo familiare. IL NUOVO ISEE Con la pubblicazione del DM sul Supplemento Ordinario n. 87 alla G.U , n. 267 è stato approvato il nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) con le relative istruzioni, necessario per calcolare l ISEE con le nuove modalità contenute nel DPCM n. 159/2013 attuativo dell art. 5, DL n. 201/2011 che così dispone: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri... sono rivisti le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di: adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme anche se esenti da imposizione fiscale e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonché dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico; migliorare la capacità selettiva dell'indicatore, valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale, sita sia in Italia sia all'estero, al netto del debito residuo per l'acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte relative; permettere una differenziazione dell'indicatore per le diverse tipologie di prestazioni. Di seguito si illustrano nel dettaglio le componenti rilevanti per il calcolo dell ISEE in base al citato DPCM n. 159/2013, applicabili per la generalità dei casi. Si evidenzia, tuttavia, che per alcune specifiche prestazioni sono previste eccezioni e variazioni sia per quanto riguarda le componenti reddituali / patrimoniali rilevanti, sia per quanto riguarda l individuazione del nucleo familiare. Si tratta, in particolare, delle fattispecie contemplate dagli artt. 6, 7 e 8 del DPCM che riguardano, ad esempio, le prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, le prestazioni agevolate rivolte a minorenni con genitori non coniugati e non conviventi nonché le prestazioni per il diritto allo studio. DETERMINAZIONE DELL ISE Come sopra accennato, l ISE (Indicatore della Situazione Economica) è così determinato: Indicatore della situazione reddituale (ISR) L Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) è così determinato: dove: il Reddito di ciascun componente il nucleo familiare è dato dalla differenza tra le componenti positive e negative elencate ai commi 2 e 3 dell art. 4 del DPCM; le Specifiche spese e franchigie riferite al nucleo familiare sono individuate dal comma 4 del citato art. 4. Si segnala che, rispetto al passato:

3 è stata ampliata la nozione di reddito, ricomprendendo nello stesso i redditi soggetti ad imposta sostitutiva, i redditi esenti nonché i trasferimenti monetari e i trattamenti assistenziali / previdenziali / indennitari ottenuti dalla Pubblica Amministrazione; sono state introdotte nuove ipotesi di abbattimento del reddito in presenza di redditi da lavoro dipendente / pensione / assimilati, di spese per disabili / non autosufficienti, di canoni di locazione per l abitazione principale e di assegni corrisposti all ex coniuge. Più in particolare, per determinare il Reddito di ciascun componente il nucleo familiare va calcolata la differenza tra le componenti positive e negative di seguito elencate: Componenti positive (comma 2) a) reddito complessivo IRPEF; b) redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d imposta; c) ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all estero tassati esclusivamente nello Stato estero in base alle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni; d) proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo di presentare il mod. IVA; a tal fine va assunto il valore della produzione IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato; e) assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti; f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da Amministrazioni Pubbliche, se non già inclusi nel reddito complessivo IRPEF; g) redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti a IMU non indicati nel reddito complessivo IRPEF. A tal fine, la rendita catastale dei fabbricati va rivalutata del 5% e i redditi dominicale e agrario dei terreni vanno rivalutati, rispettivamente, dell 80% e 70%. In merito si segnala che: il valore degli immobili è determinato sulla base del valore IMU (in luogo dei valori ICI), con un conseguente aumento del peso della componente immobiliare; vanno inclusi anche gli immobili all estero non locati soggetti ad IVIE non indicati nel reddito complessivo IRPEF; h) reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, individuato secondo quanto indicato all art. 5, con l esclusione dei depositi e c/c bancari e postali, il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro ovvero, se inferiore, il tasso di interesse legale vigente all 1.1 maggiorato dell 1%; i) reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nello Stato di residenza da parte degli appartenenti al nucleo familiare iscritti all AIRE, convertito in euro al cambio vigente al dell anno di riferimento del reddito. Componenti negative (comma 3) a) assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge, anche se residente all estero, a seguito di separazione, scioglimento / annullamento / cessazione degli effetti civili del matrimonio, come indicato nel Provvedimento dell Autorità giudiziaria; b) assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l altro genitore, nel caso in cui i genitori non siano coniugati, né legalmente ed effettivamente separati e non vi sia un Provvedimento dell Autorità giudiziaria che ne stabilisca l importo; c) fino ad un massimo di 5.000, le spese sanitarie per disabili, per l acquisto di cani guida e le spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese per le quali spetta la detrazione d imposta, nonché le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo; d) redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art. 2135, C.c., svolte, anche in forma associata, dai produttori agricoli, obbligati alla presentazione del mod. IVA; e) fino ad un massimo di 3.000, il 20% dei redditi da lavoro dipendente e assimilati; f) fino ad un massimo di e in alternativa alla lett. e), il 20% dei redditi da pensione inclusi nel reddito complessivo IRPEF e dei trattamenti assistenziali / previdenziali / indennitari percepiti dalla Pubblica Amministrazione di cui alla lett. f) del comma 2. I redditi e gli importi sopra esaminati sono riferiti al secondo anno precedente quello di presentazione della DSU.

4 Le Specifiche spese e franchigie riferite al nucleo familiare da applicare / sottrarre al Reddito di ciascun componente il nucleo familiare, di cui al comma 4 del citato art. 4 sono così individuate: Specifiche spese e franchigie riferite al nucleo familiare (comma 4) a) per l abitazione principale in locazione, il canone annuo previsto dal contratto per un ammontare massimo, fino a concorrenza di 7.000, incrementato di 500 per ogni figlio convivente successivo al secondo; la detrazione è alternativa a quella prevista in caso di abitazione principale di proprietà; b) in caso di persone non autosufficienti la spesa sostenuta, inclusi i contributi versati, per collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale; c) in alternativa alla lett. b), l'ammontare della retta versata per l ospitalità alberghiera del soggetto non autosufficiente in caso di ricovero presso strutture residenziali nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria; d) nel caso del nucleo facciano parte: persone con disabilità media, è prevista una franchigia pari ad 4.000, incrementata a se minorenni; persone con disabilità grave, è prevista una franchigia pari a 5.500, incrementata a se minorenni; persone non autosufficienti, è prevista una franchigia pari a 7.000, incrementata a se minorenni. Le predette franchigie possono essere alternativamente sottratte, fino a concorrenza, dal valore dell'ise. Le spese e le franchigie sopra elencate sono riferite all anno precedente quello di presentazione della DSU. Indicatore della situazione patrimoniale (ISP) Ai sensi dell art. 5 del DPCM, l Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP), è così determinato: Rispetto al passato si segnala che: il valore degli immobili è determinato sulla base del valore IMU (in luogo dei valori ICI), con un conseguente aumento dello stesso; è stata ridotta la franchigia sulla componente mobiliare, ora articolata in base ai componenti del nucleo familiare; va considerato anche il patrimonio detenuto all estero.

5 Dal valore del patrimonio mobiliare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 6.000, maggiorata di per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di Detta soglia è incrementata di per ogni figlio successivo al secondo. PARAMETRO DELLA SCALA DI EQUIVALENZA DEL NUCLEO FAMILIARE Determinato l ISE, il secondo elemento utilizzato per il calcolo dell ISEE è il Parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare, rappresentato da un valore normativamente fissato di importo crescente all aumentare dei componenti del nucleo familiare e in presenza di specifiche situazioni (ad esempio, nuclei familiari con un solo genitore non lavoratore). Detti valori sono riportati nell Allegato 1 del DPCM in esame e sono fissati nelle seguenti misure:

6 A detti valori vanno altresì applicate le maggiorazioni: + 0,2 in presenza di 3 figli; + 0,35 in presenza di 4 figli; + 0,5 in presenza di almeno 5 figli; + 0,2 in presenza di figli minorenni, ovvero + 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a 3 anni con entrambi i genitori o l unico genitore presente con attività di lavoro o d impresa per almeno 6 mesi nell anno di riferimento dei redditi dichiarati. Tale maggiorazione si applica anche in presenza di un solo genitore non lavoratore con figli minori. ISEE CORRENTE L ISEE corrente costituisce una novità introdotta dal citato DPCM e consente di rideterminare tempestivamente l ISEE in caso di variazione della condizione lavorativa che comporta una variazione (in negativo) superiore al 25% dell Indicatore della Situazione Reddituale corrente rispetto all ISR precedentemente calcolato. In particolare, l art. 9 del DPCM dispone che l ISEE corrente può essere richiesto quando, per almeno un componente del nucleo familiare, nei 18 mesi antecedenti la richiesta della prestazione, si verifica una delle seguenti situazioni: lavoratore dipendente a tempo indeterminato per il quale è intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro ovvero la sospensione / riduzione dell attività lavorativa; lavoratore dipendente a tempo determinato ovvero impiegato con tipologie contrattuali flessibili, non occupato alla data di presentazione della DSU, ma occupato con dette forme contrattuali per almeno 120 giorni nei 12 mesi precedenti la conclusione dell ultimo rapporto di lavoro; lavoratore autonomo, non occupato alla data di presentazione della DSU, che ha cessato l attività, dopo averla svolta in via continuativa per almeno 12 mesi. Come sopra accennato tali situazioni devono comportare un peggioramento della situazione reddituale corrente superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale precedentemente determinata. Il calcolo della situazione reddituale corrente considera parametri diversi rispetto a quello utilizzati per l ISEE ordinario. La stessa contempla, infatti, con riferimento ai 12 mesi precedenti la richiesta, solo i redditi: da lavoro dipendente, pensione ed assimilati; derivanti da attività d impresa o di lavoro autonomo, sia in forma individuale che di partecipazione, individuati secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi / compensi e le spese sostenute; trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari a qualunque titolo percepiti da Amministrazioni Pubbliche, non già inclusi nel reddito complessivo IRPEF. Al ricorrere di dette condizioni, l ISEE viene ricalcolato: considerando l ISR corrente in luogo dell ISR ordinario ; fermo restando il valore delle altre componenti (l ISP e il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare). Ai fini in esame, è necessario presentare, oltre al modulo sostitutivo della DSU contenente i redditi in precedenza riportati, anche la documentazione e certificazione attestante la variazione della condizione lavorativa, nonché le componenti reddituali aggiornate.

7 L ISEE corrente ha una validità di 2 mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU. L INDIVIDUAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE Ai sensi dell art. 3 del DPCM il nucleo familiare è costituito dai componenti della famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU. Ai fini in esame, il citato art. 3 dispone altresì che: i coniugi: fanno parte dello stesso nucleo familiare anche se hanno residenza anagrafica diversa; costituiscono nuclei diversi solo nelle ipotesi espressamente previste (ad esempio, separazione, scioglimento / cessazione degli effetti civili del matrimonio, coniuge escluso dalla patria potestà sui figli ovvero allontanato dalla residenza familiare); i figli maggiorenni fiscalmente a carico sono ricompresi nel nucleo familiare dei genitori anche se non conviventi, purché non coniugati e senza figli; i minori in affidamento preadottivo / temporaneo non fanno parte della famiglia anagrafica di provenienza; il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante. I NUOVI MODELLI DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (DSU) Come accennato, per la determinazione dell ISEE, è necessario presentare la Dichiarazione Sostituiva Unica (DSU) nella quale indicare le informazioni rilevanti del nucleo familiare e dei suoi componenti.

8 LA DSU MINI Come accennato, la DSU MINI è utilizzata per il calcolo dell ISEE ordinario (valevole per la generalità delle prestazioni sociali agevolate) e si compone del Primo Modulo, costituito: dal Modello base (MB.1), contenente le principali informazioni relative al nucleo familiare; dal Foglio Componente (FC.1), contenente le informazioni anagrafiche, reddituali e patrimoniali del singolo componente. Tale modulo non va compilato in presenza di minorenni che non hanno reddito (nel secondo anno solare precedente la presentazione della DSU) e patrimonio (nell anno precedente la presentazione della DSU). Si precisa che anche nelle specifiche situazioni in cui non è sufficiente la compilazione della DSU MINI bisogna comunque compilare i predetti moduli MB.1 e FC.1. MODULO MB.1

9 Il Modulo MB.1 si compone di 2 quadri suddivisi in sezioni come di seguito schematizzato.

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11 DSU E ISEE SPECIFICI Come accennato, la DSU MINI non può essere presentata allorché sia necessario fornire informazioni aggiuntive al ricorrere di determinate situazioni tassativamente individuate per le quali sono previsti specifici moduli. 1. PRESENZA NEL NUCLEO DI PERSONE DISABILI E/O NON AUTOSUFFICIENTI Modulo FC.2 Quadro FC7 DISABILITÀ E NON AUTOSUFFICIENZA Il modulo in esame va compilato per ognuno dei componenti disabili e/o non autosufficienti (anche minorenni) facenti parte del nucleo familiare dichiarato del Quadro A del modulo MB.1. Oltre ai dati relativi al tipo di disabilità, vanno indicate eventuali prestazioni socio sanitarie godute in ambiente residenziale a ciclo continuativo nonché le spese per acquisto di servizi alla persona presso Enti fornitori. Modulo MB.1rid (modello base ridotto)

12 È possibile dichiarare un nucleo familiare ristretto rispetto a quello ordinario (composto dal solo beneficiario, coniuge e figli a carico) in caso di richiesta di prestazioni: socio-sanitarie per persone con disabili e/o non autosufficienti maggiorenni; connesse ai corsi di dottorato di ricerca. Tale modulo si compone di 2 quadri, rispettivamente dedicati all indicazione dei dati relativi al nucleo familiare (Quadro A) e alla casa di abitazione (Quadro B). Modulo MB.3 Tale modulo, composto dal Quadro E, va compilato esclusivamente per la richiesta di prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo (ricovero presso residenze socio-sanitarie assistenziali) da parte di soggetti maggiorenni. 2. PRESTAZIONI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO In caso di richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario, oltre al modulo MB.1 è necessario compilare anche il Quadro C (ed eventualmente il Quadro D) contenuti nel Modulo MB.2. In tale Quadro sono richieste una serie di informazioni relative al soggetto richiedente (studente universitario), in particolare con riguardo al grado di autonomia dello stesso rispetto al nucleo di origine. 3. PRESENZA DI FIGLI CON GENITORI NON CONIUGATI NÉ CONVIVENTI Come accennato il Quadro D, contenuto nel Modulo MB.2, va compilato solo in presenza di un genitore che: abbia riconosciuto il beneficiario della prestazione come figlio; sia non convivente e non coniugato con l altro genitore; per richiedere prestazioni per il diritto allo studio universitario ovvero rivolte ai minorenni. 4. COMPONENTE AGGIUNTIVA È previsto che l ISEE sia integrato con una componente aggiuntiva, da evidenziare nel Modulo FC.4 (Quadro FC9), da parte del soggetto interessato in caso di richiesta di prestazioni: per figli minorenni / diritto allo studio universitario, per cui la componente aggiuntiva è riferita al genitore non convivente e non coniugato con il genitore con cui il beneficiario della prestazione convive; socio-sanitarie residenziali a ciclo continuativo, per cui la componente aggiuntiva è riferita a ciascun figlio non incluso nel nucleo del beneficiario. 5. ESONERO / SOSPENSIONE PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE DEI REDDITI In caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi ovvero di sospensione degli adempimenti tributari per eventi eccezionali, il soggetto interessato dovrà autodichiarare tutte le tipologie di reddito possedute, compilando, unitamente al Modulo FC.1, la sola sezione II del Modulo FC.3 di seguito esaminato. MODULO INTEGRATIVO La compilazione del Modulo FC.3, composto dal Quadro FC8 è necessario al fine di: rettificare eventuali inesattezze nei dati acquisti dall Agenzia delle Entrate e dall INPS tramite le banche dati; integrare la DSU con i dati non autodichiarati allorché, decorsi 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della stessa non sia ricevuta dall INPS l attestazione riportante l ISEE. In tal caso è rilasciata un attestazione ISEE provvisoria. ISEE CORRENTE Ai fini del calcolo dell ISEE corrente è previsto l utilizzo dello specifico Modulo MS che si compone dei seguenti quadri: S1 RICHIESTA DI ISEE CORRENTE ; S2 VARIAZIONE DELLA SITUAZIONE LAVORATIVA ; S3 SITUAZIONE REDDITUALE CORRENTE ; S4 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA.

13 ATTIVITÀ DI CONTROLLO Come noto, il vecchio ISEE si basava esclusivamente sull autodichiarazione, da parte del contribuente, dei dati richiesti, con una evidente sistematica sottodichiarazione sia del reddito (anche rispetto al reddito Irpef) sia del patrimonio. Al fine di migliorare tale situazione, il DPCM dispone: la revisione delle modalità di raccolta delle informazioni; il rafforzamento dei controlli. Con il nuovo sistema i dati fiscali più importanti e i dati relativi alle prestazioni ricevute dall Inps saranno recuperati direttamente dall Amministrazione, utilizzando le banche dati disponibili. Nel caso in cui il dichiarante rilevi inesattezze negli elementi acquisiti alle banche dati dell INPS e dell Agenzia delle Entrate nonché delle componenti non autodichiarate del patrimonio mobiliare, lo stesso può: produrre, osservazioni eventualmente corredate da documenti, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione dell INPS; compilare il modulo integrativo autocertificando le componenti per cui ha rilevato inesattezze. L art. 11 del DPCM prevede inoltre che: l INPS e l Agenzia delle Entrate attuino uno scambio delle informazioni utilizzate per il calcolo dell ISEE al fine di effettuare i possibili controlli automatici, sulla base di quanto risultante nelle banche dati; l INPS provveda altresì alla verifica dei dati autodichiarati in sede di presentazione della DSU mediante la consultazione degli archivi amministrativi delle altre Amministrazioni pubbliche; qualora siano rilevate omissioni o differenze relative ai dati del patrimonio mobiliare gestito da banche, intermediari finanziari o SIM, l Agenzia delle Entrate può formulare richieste di notizie ai suddetti operatori, avvalendosi delle procedure automatizzate; gli Enti erogatori eseguano singolarmente o mediante un apposito servizio comune tutti i controlli necessari, diversi da quelli già effettuati, sulle informazioni autodichiarate. In caso di non veridicità, l Ente erogatore è tenuto a darne comunicazione all INPS e può segnalare all Agenzia la lista dei beneficiari ai fini della programmazione, secondo criteri selettivi, dell attività di accertamento; la Guardia di Finanza destina parte della propria attività di accertamento al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni. ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA DISCIPLINA In merito all entrata in vigore del nuovo ISEE, l art. 14 del DPCM così dispone: Alla decorrenza dei 30 giorni dalla data di entrata in vigore del [DM ] l'isee è rilasciato secondo le modalità del presente decreto [DPCM n. 159/2013]. Le DSU in corso di validità alla data del primo periodo non sono più utilizzabili ai fini della richiesta di nuove prestazioni. Le prestazioni sociali agevolate richieste successivamente alla data di cui al comma 1, sono erogate sulla base dell'isee rivisto. Il nuovo ISEE quindi troverà applicazione a decorrere dall (30 giorni dal data di entrata in vigore del DM ).

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