La tutela della disabilità nel lavoro dipendente

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "La tutela della disabilità nel lavoro dipendente"

Transcript

1 La tutela della disabilità nel lavoro dipendente INDICE Presentazione L accertamento della disabilità in situazioni di gravità Riposi, permessi e congedi Congedi per eventi e cause particolari Altre agevolazioni Lo sportello dell INAS CISL L ACCERTAMENTO DELLA DISABILITÀ IN SITUAZIONI DI GRAVITÀ La domanda volta a valutare lo stato di handicap in situazione di gravità (art. 33, co. 3, L. 104/1992) deve essere presentata all INPS per via telematica. Anche il certificato medico, necessario per la presentazione della domanda, deve essere in versione digitale. Il cittadino dovrà, pertanto, recarsi presso un medico abilitato alla compilazione telematica (cioè un medico accreditato presso l INPS). Dopo aver inviato telematicamente il certificato, il medico rilascerà all assistito una ricevuta contenente un numero che servirà per la presentazione della domanda, e una copia del certificato firmato in originale, che dovrà essere esibito all atto della visita. Il certificato ha una validità massima di novanta giorni. La domanda può essere presentata dai cittadini in possesso del codice di identificazione (PIN) rilasciato dall INPS e dagli Enti di Patronato. A seguito dell invio della domanda, la procedura genera una ricevuta contenente il protocollo della domanda e la data di presentazione a vista. L INPS provvede all invio telematico della stessa all Asl di competenza. La visita medica dovrebbe avvenire entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Per permettere l utilizzo dei permessi mensili e del congedo straordinario, qualora la commissione medica non si pronunci entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, da un medico specialista o da più medici specialisti nella/e patologia/e denunciata/e, in servizio presso la Asl da cui è assistito l interessato. Con riferimento ai soggetti affetti da patologie oncologiche, l accertamento dell handicap è effettuato dalle commissioni mediche entro 15 giorni dalla domanda dell'interessato (art.6 L. 80/2006). E previsto l esonero da ogni visita medica, finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell handicap, per i soggetti portatori di menomazioni o patologie che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione. Con il DM 2 agosto 2007 è stato definito l elenco di tali patologie. Contro i provvedimenti sanitari il ricorso giudiziario deve essere presentato entro 6 mesi dalla data di notifica del verbale. Nel caso di verbali sanitari in cui la Commissione medica abbia previsto la rivedibilità dell accertamento della disabilità, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 90/2014 (conv. in legge 114/2014), i disabili in situazione di gravità, nelle more dell effettuazione delle visite e della conclusione del relativo iter di verifica, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. Sarà l Inps a convocare a visita tali disabili. 1

2 RIPOSI, PERMESSI E CONGEDI R Solo nel caso in cui venga riconosciuto l handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3, Legge 104/1992) è possibile usufruire delle agevolazioni lavorative previste dalla Legge 104/1992 e dal D.Lgs. 151/2001. Dai benefici, sono esclusi i lavoratori domestici ed a domicilio. I riposi, i permessi ed i congedi sono utilizzabili a condizione che il disabile in stato di gravità non sia ricoverato a tempo pieno (per le intere 24 ore) con le seguenti eccezioni introdotte in via amministrativa: il ricovero della persona con disabilità in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine; l interruzione dello stesso per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate; il ricovero a tempo pieno di un familiare disabile grave per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte del familiare che presta assistenza. 1) PER I GENITORI CON FIGLI DISABILI I genitori (anche adottivi o affidatari) con figli disabili in situazione di gravità hanno diritto a scegliere tra il prolungamento del congedo parentale (fino a 8 anni), i riposi orari (fino a 3 anni) e i tre giorni di permesso mensile (senza vincoli di età). In ogni caso, è possibile utilizzare il congedo straordinario indennizzato di due anni nell arco della vita lavorativa. a) IL PROLUNGAMENTO DEL CONGEDO PARENTALE PER I FIGLI DI ETÀ INFERIORE A OTTO ANNI Il diritto al prolungamento del congedo parentale fino agli otto anni del bambino, è riconosciuto alla lavoratrice madre o, in alternativa, al lavoratore padre a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che in tal caso sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore. Il congedo prolungato può iniziare solo dopo il periodo del normale congedo parentale teoricamente fruibile da parte del genitore. E quindi possibile beneficiare del prolungamento anche quando non sia stato in precedenza utilizzato o esaurito il periodo di normale congedo parentale. Il congedo può essere fruito dai genitori, in maniera continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo anche dei periodi di congedo parentale ordinario, non superiore a tre anni. Il prolungamento del congedo spetta indifferentemente alla madre o al padre in condizione lavorativa dipendente, ma non con fruizione contemporanea. Il prolungamento spetta altresì al genitore lavoratore dipendente anche se l altro è titolare di rapporto di lavoro a domicilio oppure domestico o in condizione non lavorativa. Per tutta la durata del congedo, il lavoratore ha diritto ad una indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione, salvo trattamento di miglior favore previsto dalla contrattazione collettiva e sono accreditati, su domanda, i contributi figurativi utili a tutti gli effetti ai fini pensionistici. Trattandosi di un prolungamento del congedo parentale, i periodi di fruizione dell agevolazione in questione sono computati nell anzianità di servizio, ma vengono esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla 13^ mensilità, fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione. Le ferie e le assenze eventualmente spettanti ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo parentale prolungato. Durante tutto il periodo di prolungamento del congedo parentale, si ha diritto all assegno per il nucleo familiare. 2

3 a b) I RIPOSI ORARI GIORNALIERI PER I FIGLI DI ETÀ INFERIORE A TRE ANNI Il secondo tipo di agevolazione consiste nel diritto a due ore di riposo al giorno, in alternativa al prolungamento del congedo parentale, sempre a condizione che il figlio disabile non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. I riposi sono pari a due ore soltanto qualora i beneficiari siano tenuti a prestare attività lavorativa per almeno sei ore. In caso di prestazione di lavoro inferiore a sei ore è concessa una sola ora di riposo. Se entrambi i genitori sono lavoratori dipendenti, i riposi giornalieri sono utilizzabili, in alternativa, o dalla madre o dal padre. L utilizzo dei riposi orari da parte di un genitore non esclude che l altro possa fruire del normale congedo parentale o del congedo per malattia del figlio. I riposi sono coperti da contribuzione figurativa limitata nell importo, salva la facoltà di integrazione con riscatto ovvero con versamenti volontari. Al genitore è dovuta un indennità pari all intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi. I riposi sono computati nell anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità, fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione. In ogni caso, la prassi amministrativa INPS ammette, a tutt oggi, il recupero del rateo relativo alla tredicesima mensilità e alle altre mensilità aggiuntive. c) I PERMESSI GIORNALIERI MENSILI PER FIGLI La lavoratrice madre o, in alternativa il lavoratore padre (anche adottivi o affidatari) di un disabile in situazione di gravità, hanno diritto alla fruizione di un permesso mensile di 3 giorni, a condizione che il disabile non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. I permessi sono sempre retribuiti e sono coperti (a partire dal 28 marzo 2000) da contribuzione figurativa utile a tutti gli effetti ai fini pensionistici. Anche queste astensioni dal lavoro sono computate nell anzianità di servizio, ma vengono esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla 13^ mensilità, fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione. In ogni caso, la prassi amministrativa Inps consente il recupero del rateo relativo alla 13^ mensilità e alle altre mensilità aggiuntive. I giorni di permesso sono da considerare lavorativi a tutti gli effetti ai fini della corresponsione, se spettante, dell assegno per il nucleo familiare. Il lavoratore può chiedere al datore di lavoro di utilizzare i permessi giornalieri frazionandoli in permessi orari. Per calcolare il massimale orario mensile di permessi spettanti ai lavoratori con orario normale di lavoro determinato su base settimanale, si utilizza la seguente formula: orario normale di lavoro settimanale x 3 = ore mensili fruibili numero dei giorni lavorativi settimanali Il permesso spetta al genitore lavoratore dipendente anche se l altro è titolare di rapporto di lavoro a domicilio oppure domestico o in condizione non lavorativa. I giorni di permesso possono essere utilizzati da un genitore anche quando l altro fruisce del normale congedo parentale o del congedo per la malattia del figlio (nel caso di figli minori di otto anni) ma sono alternativi agli altri benefici per la disabilità (riposi orari o prolungamento del congedo parentale). 3

4 d) IL CONGEDO STRAORDINARIO INDENNIZZATO L argomento è trattato al punto b) della parte relativa ai lavoratori che assistono un familiare disabile. 2) PER IL LAVORATORE CHE ASSISTE UN FAMILIARE a) PERMESSI GIORNALIERI Il lavoratore che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il 2 grado (o entro il 3 grado qualora i genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano compiuto i 65 anni di età o siano anch essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti), ha diritto a 3 giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa. I permessi sono utilizzabili, da parte del lavoratore, a condizione che il familiare disabile grave non sia ricoverato a tempo pieno. I permessi giornalieri sono sempre retribuiti e coperti da contribuzione figurativa utile a tutti gli effetti ai fini pensionistici (a partire dal 28 marzo 2000). Le assenze sono computate nell anzianità di servizio, ma vengono esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla 13^ mensilità, fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione. I giorni di permesso sono da considerare lavorativi a tutti gli effetti ai fini della corresponsione, se spettante, dell assegno per il nucleo familiare. Come già specificato nella parte relativa ai genitori, l INPS ha ammesso la possibilità di fruire dei 3 giorni di permesso anche frazionandoli in permessi orari. Il diritto ai permessi giornalieri non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità. Per l assistenza allo stesso figlio il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone disabili in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il 1 grado o entro il 2 qualora i genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano compiuto i 65 anni di età o siano anch essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Nel caso in cui il lavoratore assista un familiare residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 km dal proprio, deve attestare con titolo di viaggio o altra documentazione idonea, il raggiungimento della residenza dell assistito. b) IL CONGEDO STRAORDINARIO INDENNIZZATO Il congedo straordinario per l assistenza alle persone disabili in situazione di gravità (art. 42, co.5 e segg., D.Lgs. 151/2001), può essere fruito in modo continuativo o frazionato, per la durata massima complessiva di 2 anni per ciascuna persona disabile in situazione di gravità e nell arco della vita lavorativa. Si ricorda che i periodi di congedo straordinario rientrano nel limite massimo globale spettante a ciascun lavoratore di 2 anni di congedo non retribuito, per gravi e documentati motivi familiari (art. 4, co. 2, L. 53/2000). Ha diritto al congedo: il coniuge convivente di soggetto disabile per il quale sia stata accertata la situazione di gravità; 4

5 il padre o la madre anche adottivi in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente; uno dei figli conviventi in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del padre o della madre anche adottivi; uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi; uno dei parenti o affini entro il terzo grado conviventi, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri familiari, idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave (Corte Cost. sent. n. 203/2013). Il beneficio in questione non può essere riconosciuto se il disabile è ricoverato a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del familiare che presta assistenza. Il congedo e i permessi giornalieri mensili (art. 33, co. 3, L. 104/1992) non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l assistenza alla stessa persona. Per l assistenza allo stesso figlio disabile in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l altro genitore non può fruire dei permessi giornalieri, dei riposi orari, né del prolungamento del congedo parentale. Il lavoratore, in possesso dei requisiti previsti, ha diritto a fruire del congedo entro 60 giorni dalla richiesta. Durante il congedo il lavoratore non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Sono altresì esclusi gli effetti relativi alle ferie, e alla 13^ mensilità o alla gratifica natalizia e al trattamento di fine rapporto. Al lavoratore spetta una indennità corrispondente all ultima retribuzione, nel limite complessivo comprendente anche la contribuzione (rivalutato annualmente) che, per l anno 2015, è pari a ,00. La retribuzione di riferimento per il calcolo dell indennità, è quella percepita nell ultimo mese di lavoro che precede il congedo con riferimento alle voci fisse e continuative. L indennità è anticipata dal datore di lavoro (anche se non assicurato per le prestazioni di maternità). Il periodo di congedo straordinario è coperto (entro un certo importo) da contribuzione figurativa, utile ai fini del diritto e della misura della pensione. 3) PER IL DISABILE CHE LAVORA a) PERMESSI GIORNALIERI MENSILI O RIPOSI ORARI GIORNALIERI Il lavoratore disabile in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei riposi orari o dei permessi mensili giornalieri (entrambi già trattati nei punti b e c della parte dedicata ai genitori). Il tipo di permesso richiesto (a giorni o ad ore) può essere cambiato da un mese all altro, previa semplice modifica della domanda a suo tempo avanzata. b) IL PART-TIME PER I LAVORATORI AFFETTI DA PATOLOGIE ONCOLOGICHE Ai lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali vi sia una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso la ASL di residenza del lavoratore, la legge riconosce il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in lavoro a tempo parziale. La disposizione è applicabile sia ai lavoratori del settore pubblico sia a quelli del settore privato. Il lavoratore ha altresì diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l espletamento delle stesse mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro part-time. 5

6 C) CONGEDO PER CURE DI 30 GIORNI ALL ANNO Spetta ai Lavoratori mutilati e invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%. Può essere fruito anche in modo frazionato e non rientra nel periodo di comporto. Il trattamento economico spettante è calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. La domanda va inoltrata al datore di lavoro allegando la richiesta della cura relativa all'infermità invalidante riconosciuta rilasciata dal medico del SSN (o convenzionato). CONGEDI PER EVENTI E CAUSE PARTICOLARI L art. 4 della L. 53/2000 ha introdotto due tipologie di agevolazioni: il permesso retribuito per decesso o grave infermità ed il congedo non retribuito per gravi motivi familiari. Il Decreto 21 luglio 2000 n. 278 ha regolato nel dettaglio gli istituti introdotti dalla legge. I contratti collettivi possono prevedere condizioni di maggior favore. Per i permessi ed i congedi previsti allo stesso titolo dalla contrattazione collettiva, si applicano le disposizioni della contrattazione medesima se più favorevoli. 1) IL PERMESSO DI TRE GIORNI PER DECESSO O GRAVE INFERMITÀ Il permesso retribuito di tre giorni lavorativi all anno (art. 4, co. 1, L. 53/2000 e art. 1, DM 278/2000) spetta in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente. La retribuzione del permesso è a carico del datore di lavoro. La «grave infermità» è certificata dal medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico. I giorni di permesso debbono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall accertamento dell insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici. Per usufruire del permesso, è necessario comunicare preventivamente al datore di lavoro l evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali esso sarà utilizzato. La certificazione relativa alla grave infermità o al decesso deve essere presentata al datore di lavoro entro cinque giorni dalla ripresa dell attività lavorativa. Il licenziamento causato dalla domanda di fruizione del permesso è nullo. I permessi retribuiti sono cumulabili con quelli previsti per l assistenza delle persone disabili in situazione di gravità. 2) IL CONGEDO DI DUE ANNI NON RETRIBUITO 2 2 Il congedo non retribuito per gravi e documentati motivi familiari o personali, è disciplinato dall art. 4, co. 2, L. n.53/2000 e dall art. 2 del DM 278/2000. I «gravi motivi» possono riguardare la situazione: a. personale del lavoratore; b. della sua famiglia anagrafica; c. dei soggetti di cui all art. 433 C.C. anche se non conviventi (il coniuge; i figli e, in loro mancanza, i discendenti prossimi; i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle); d. dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi. a 6

7 Il congedo può essere utilizzato per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni nell arco della vita lavorativa. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell anzianità di servizio e non è utile ai fini previdenziali. E possibile, tuttavia, richiedere il riscatto, ovvero procedere al versamento volontario dei relativi contributi. I «gravi motivi» che autorizzano il ricorso al congedo non retribuito sono i seguenti: a. le necessità familiari derivanti dal decesso del familiare; b. le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell assistenza del familiare; c. le situazioni di grave disagio personale (ad esclusione della malattia) nelle quali incorra il dipendente medesimo; d. le situazioni, riferite al familiare (ad esclusione del richiedente) derivanti da patologie acute o croniche che: determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell autonomia personale; richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali; che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario; e. le situazioni derivanti da patologie dell infanzia e dell età evolutiva aventi le caratteristiche delle patologie di cui al punto precedente o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà. Il lavoratore deve allegare alla domanda di congedo, idonea documentazione del medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico. In mancanza di disposizioni contrattuali, il datore di lavoro è tenuto ad esprimersi entro dieci giorni dalla domanda. L eventuale diniego deve essere motivato in relazione alle ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del richiedente. Su richiesta, la domanda deve essere riesaminata nei successivi venti giorni. Qualora non sia stata fissata una durata minima del congedo, il lavoratore ha diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine del congedo. La comunicazione relativa al rientro deve essere presentata con un preavviso di almeno sette giorni nel caso in cui il datore di lavoro abbia provveduto a sostituire il personale in congedo. Il licenziamento causato dalla domanda di fruizione del congedo è nullo. ALTRE AGEVOLAZIONI a) IL DIRITTO A NON ESSERE TRASFERITO Il genitore di un figlio disabile grave non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. Il diritto è riconosciuto anche al familiare lavoratore che assista un parente o un affine entro il 2 grado (o 3 grado qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge) disabile, ed al disabile che lavora. Il diritto di non essere trasferito senza esplicito consenso costituisce un diritto incondizionato e non è pertanto soggetto a verifica di compatibilità con le esigenze organizzative e produttive dell impresa. Ancorché il datore di lavoro possa provare l intervento delle oggettive ragioni legittimanti il trasferimento, è sempre richiesto il consenso del lavoratore. 7

8 b) LA SCELTA DELLA SEDE DI LAVORO Il genitore di un figlio disabile grave ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio del figlio. La medesima agevolazione è riconosciuta al familiare lavoratore che assista un parente o un affine entro il entro il 2 grado (o 3 grado qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge) grado disabile, ed al disabile che lavora. Ai fini dell esercizio del diritto, la legge non richiede più ai familiari la sussistenza della convivenza con il disabile, né l esclusività e la continuità dell assistenza. Il diritto al trasferimento è subordinato alla disponibilità del posto e alle esigenze del datore di lavoro. Il beneficio, infatti, è destinato a divenire operante soltanto ove possibile, nel senso che il datore di lavoro può frapporre un rifiuto solo per motivate esigenze di organizzazione aziendale. Nel settore del pubblico impiego la legge riconosce altresì al lavoratore disabile (anche non grave) con un grado di invalidità superiore ai due terzi e con minorazioni iscritte alla prima, seconda e terza categoria, assunto presso gli Enti pubblici come vincitore di concorso o ad altro titolo, il diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili e la precedenza in sede di trasferimento a domanda. c) TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE c La legge riconosce la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale richiesta dal lavoratore in alcune fattispecie: nel caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice; nel caso in cui il lavoratore assista una persona convivente disabile in stato di gravità con totale e permanente inabilità lavorativa con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita; in caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice con figlio convivente di età non superiore ai 13 anni o con figlio convivente portatore di handicap Il lavoratore ha, altresì, il diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l espletamento delle stesse mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro part-time. d) L'ESONERO DAL LAVORO NOTTURNO Non sono obbligati a prestare lavoro notturno, dalle ore 24 alle ore 6, la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della Legge 104/1992. E da ritenere che la circostanza che il disabile sia a carico ricorra quando il lavoratore o la lavoratrice abbiano compiti di assistenza nei suoi confronti. Il mancato rispetto, da parte del datore di lavoro, della richiesta di esonero comunicata in forma scritta entro le 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione lavorativa è penalmente sanzionato. E) PART TIME: FACOLTÀ DI REVOCA DELLE CLAUSOLE ELASTICHE O FLESSIBILI Il lavoratore part-time ha facoltà di revocare il consenso prestato all inserimento di clausole flessibili o elastiche nelle seguenti situazioni: 8

9 convivenza con figli di età non superiore agli anni tredici; lavoratore affetto da patologie oncologiche con ridotta capacità lavorativa; patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore; persona convivente con invalidità totale, non in grado di compere gli atti quotidiani della vita e con handicap grave lavoratori studenti (art. 10, co. 1, L. 300/1970) PENSIONE ANTICIPATA E PENALIZZAZIONI La legge 214/11 ha introdotto la pensione anticipata, conseguita con riferimento al solo requisito contributivo, per coloro che hanno maturato un requisito pari a 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne. Tali requisiti sono aumentati di un mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dal 2014, fermi restando gli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1 gennaio Il legislatore, tuttavia, ha previsto una forma di disincentivazione per coloro che acquisiscono, dal 2018, il diritto alla pensione anticipata prima dei 62 anni di età. In questo caso, sulle quote di pensione relative alle anzianità contributive maturate anteriormente al 1 gennaio 2012 determinate con il sistema retributivo, vengono applicate le seguenti riduzioni: dell 1% per ogni anno di anticipo nell accesso al pensionamento rispetto all età di 62 anni; del 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Successivamente, il legislatore ha previsto che le riduzioni percentuali indicate non trovavano applicazione nei confronti dei soggetti che maturano il requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017 a condizione che la predetta anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo anche alcuni periodi tra cui i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e i congedi e i permessi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n La legge di stabilità per il 2015 (L. 190/2014), infine, ha previsto che le penalizzazioni non si applichino più alle pensioni liquidate a decorrere dal 1 gennaio 2015 per coloro i quali, accedendo alla pensione con meno di 62 anni di età, maturano i requisiti contributivi entro il Resta, tuttavia, il problema delle penalizzazioni relativamente alle pensioni liquidate entro il 31/12/2014. LO SPORTELLO DELL INAS CISL COSA PUÒ FARE, MATERIALMENTE, IL PATRONATO PER TUTELARE LE LAVORATRICI ED I LAVORATORI? Con lo Sportello Maternità e Paternità e Disabilità l INAS CISL fornisce, gratuitamente, informazioni e consulenza alle mamme ed ai papà per conoscere i permessi e congedi previsti dalla legge in occasione della nascita di un figlio e per l assistenza ad un familiare disabile. Si può entrare in contatto con lo Sportello telefonando al numero 06/ ogni mercoledì dalle 9:30 alle 13,00. 9

1 Patronato Inca Cgil

1 Patronato Inca Cgil 1 la condizione di svantaggio sociale che un dato soggetto presenta nei confronti delle altre persone ritenute normali. L handicap assume carattere di gravità qualora la minorazione, singola o plurima,

Dettagli

ANFFAS Brescia Onlus SERVIZIO ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE

ANFFAS Brescia Onlus SERVIZIO ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE PERMESSI e CONGEDI PARENTALI (art. 33 L. 104/92) solo per genitori, parenti o affini di un disabile grave (certificazione di gravità ex L. 104/92); solo per il lavoratore dipendente (pubblico o privato).

Dettagli

L art. 23 della legge 4/11/2010, n. 183 prevedeva l emanazione di un testo unico di riordino della materia dei congedi, permessi e aspettative.

L art. 23 della legge 4/11/2010, n. 183 prevedeva l emanazione di un testo unico di riordino della materia dei congedi, permessi e aspettative. Congedi e permessi, una riforma che limita gli abusi La riforma mira a superare alcune delle principali e più diffuse difficoltà interpretative ed applicative relative ai congedi ed ai permessi per maternità/paternità,

Dettagli

COSA SPETTA A CHI SPETTA A CHI SPETTA

COSA SPETTA A CHI SPETTA A CHI SPETTA Ai cittadini lavoratori, portatori di handicap grave riconosciuto ai sensi dell art 3, comma 3 Legge 104/92 e ai loro familiari vengono concessi, in presenza di determinate condizioni, dei permessi retribuiti

Dettagli

MODIFICHE ALLA LEGGE 104/1992 INTRODOTTE DAL COLLEGATO LAVORO

MODIFICHE ALLA LEGGE 104/1992 INTRODOTTE DAL COLLEGATO LAVORO MODIFICHE ALLA LEGGE 104/1992 INTRODOTTE DAL COLLEGATO LAVORO Legge 5 febbraio 1992, n. 104 Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate Art. 33. Agevolazioni

Dettagli

INVALIDITA CIVILE E DISABILITA

INVALIDITA CIVILE E DISABILITA INVALIDITA CIVILE E DISABILITA Invalidità civile e disabilità L invalidità civile La legge definisce invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni psico-fisiche congenite o acquisite, non dipendenti

Dettagli

Assistenza ai disabili INPS

Assistenza ai disabili INPS INPS Ai lavoratori dipendenti con disabilità grave riconosciuta ai sensi dell art. 3, comma 3, della Legge 104/92 e ai lavoratori dipendenti che prestano assistenza ai loro familiari con disabilità grave,

Dettagli

CCNL Mobilità A/F Art 45

CCNL Mobilità A/F Art 45 A cura della Segreteria Nazionale Mobilità Gennaio 2018 Legge 104/1992 Art 3 comma3 Art 33 D.Lgs 151/2001 Art 42 E successive modifiche CCNL Mobilità A/F Art 45 v L. 104 art.3 comma 3: definisce l handicap

Dettagli

m_ef.rps-to registro UFFICIALE GIUGNO 2012

m_ef.rps-to registro UFFICIALE GIUGNO 2012 m_ef.rps-to-13-114.registro UFFICIALE.0077198.08-06-2012 08 GIUGNO 2012 DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno

Dettagli

Congedi per eventi e cause particolari

Congedi per eventi e cause particolari Congedi per eventi e cause particolari (D.M. n. 278/2000, pubblicato in G.U. n. 238 dell 11/10/2000; art. 4, L. 53/2000) entrata in vigore : 11 ottobre 2000 Permessi retribuiti per decesso o grave infermità

Dettagli

Congedi e permessi: nuovi cambiamenti in arrivo! Le novità saranno in vigore dal 11 agosto. Facciamo il punto

Congedi e permessi: nuovi cambiamenti in arrivo! Le novità saranno in vigore dal 11 agosto. Facciamo il punto Congedi e permessi: nuovi cambiamenti in arrivo! Le novità saranno in vigore dal 11 agosto. Facciamo il punto A cura dell area comunicazione e politiche sociali Anffas Onlus Il 27 luglio scorso è stato

Dettagli

Legge 104/92 permessi lavorativi ed altri aspetti previdenziali

Legge 104/92 permessi lavorativi ed altri aspetti previdenziali S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO IL SISTEMA FISCALE NELL ATTUALE SCENARIO ITALIANO: RIPERCUSSIONI SULLA VITA DELLE PERSONE CON DISABILITA Legge 104/92 permessi lavorativi ed altri aspetti

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2010, N.183, RECANTE DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI CONGEDI, ASPETTATIVE E PERMESSI.

Dettagli

Riordino Normativa in Materia di Congedi, Aspettative e Permessi

Riordino Normativa in Materia di Congedi, Aspettative e Permessi Roma, 17 giugno 2011 n.53/2011 Riordino Normativa in Materia di Congedi, Aspettative e Permessi La Legge n. 183/10 (c.d. Collegato Lavoro) ha previsto all art. 23 la delega al governo per adottare un Decreto

Dettagli

Elevazione dei limiti temporali di fruibilità e di indennizzo del congedo parentale da 8 a 12 anni

Elevazione dei limiti temporali di fruibilità e di indennizzo del congedo parentale da 8 a 12 anni QUESITO Elevazione dei limiti temporali di fruibilità e di indennizzo del congedo parentale da 8 a 12 anni D.lgs 80 del 15 giugno 2015 in attuazione della legge delega 183 del 2014 ( Jobs Act) 1 Congedo

Dettagli

OGGETTO CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTERE UN DISABILE

OGGETTO CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTERE UN DISABILE OGGETTO CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTERE UN DISABILE QUESITO (posto in data 4 luglio 2018) Sono un medico dipendente con contratto a tempo indeterminato e con rapporto esclusivo dal 1 aprile 1992. Attualmente

Dettagli

COMUNICATO n. 18/2011

COMUNICATO n. 18/2011 e-mail: unsaconfsal@tin.it info@confsal-unsa.it sito COMUNICATO n. 18/2011 del 16 giugno 2011 Ai Componenti la Segreteria Generale Ai Segretari Nazionali dei Coordinamenti Ai Segretari Regionali Ai Segretari

Dettagli

Area del Personale Divisione Personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario

Area del Personale Divisione Personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario Area del Personale Divisione Personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario Disciplina in materia di permessi per l assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità. L art. 24 della L. 183/2010

Dettagli

IL TEMPO DELLA CURA cosa dice la legge. Gianmaria Taiana

IL TEMPO DELLA CURA cosa dice la legge. Gianmaria Taiana IL TEMPO DELLA CURA cosa dice la legge Gianmaria Taiana Storia della malattia Raccontata dalla cartella clinica Raccontata dall ammalato: problemi economici; gestione del tempo dedicato alle terapie; gestione

Dettagli

CONGEDO PER MATERNITA /PATERNITA, CONGEDI PARENTALI

CONGEDO PER MATERNITA /PATERNITA, CONGEDI PARENTALI CONGEDO PER MATERNITA /PATERNITA, CONGEDI PARENTALI CONTROLLI PRENATALI L art. 14 del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2010, N.183, RECANTE DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI CONGEDI, ASPETTATIVE E PERMESSI.

Dettagli

STRUMENTI DI LAVORO. Coordinamento Donne Cisl Lombardia. Tutela della maternità/paternità e congedi parentali

STRUMENTI DI LAVORO. Coordinamento Donne Cisl Lombardia. Tutela della maternità/paternità e congedi parentali Coordinamento Donne Cisl Lombardia STRUMENTI DI LAVORO Tutela della maternità/paternità e congedi parentali La tutela della lavoratrice madre e le agevolazioni per maternità e paternità La materia è stata

Dettagli

Capitolo 15 I permessi per l assistenza a portatori di handicap

Capitolo 15 I permessi per l assistenza a portatori di handicap Capitolo 15 I permessi per l assistenza a portatori di handicap Barbara Minenti La legge 183/2010 interviene nella materia dei permessi per l assistenza ai portatori di handicap, provvedendo, in particolare,

Dettagli

RICHIESTA CONGEDO PER ASSISTENZA FAMILIARE CON HANDICAP GRAVE

RICHIESTA CONGEDO PER ASSISTENZA FAMILIARE CON HANDICAP GRAVE RICHIESTA CONGEDO PER ASSISTENZA FAMILIARE CON HANDICAP GRAVE Data Ultimo Aggiornamento: 28/07/2017 Settore: Ufficio Unico del Personale Unione Bassa Reggiana Referente Ufficio del procedimento: Farina

Dettagli

(L. 104/1992 art. 33, D.lgs 151/2001 artt. 33 e 42, come modificati dalla L. 183/2010 e dal D.lgs. 119/2011)

(L. 104/1992 art. 33, D.lgs 151/2001 artt. 33 e 42, come modificati dalla L. 183/2010 e dal D.lgs. 119/2011) (L. 104/1992 art. 33, D.lgs 151/2001 artt. 33 e 42, come modificati dalla L. 183/2010 e dal D.lgs. 119/2011) I permessi retribuiti. Come già sappiamo con riguardo al minore, dichiarato disabile, e con

Dettagli

Guida ai diritti dei malati oncologici e dei loro familiari. informazioni utili sui diritti del malato affetto da patologie oncologiche e invalidanti

Guida ai diritti dei malati oncologici e dei loro familiari. informazioni utili sui diritti del malato affetto da patologie oncologiche e invalidanti Guida ai diritti dei malati oncologici e dei loro familiari informazioni utili sui diritti del malato affetto da patologie oncologiche e invalidanti Richiesta dell invalidità civile Per poter usufruire

Dettagli

Legge 104 e invalidità: tutte le agevolazioni lavorative

Legge 104 e invalidità: tutte le agevolazioni lavorative Legge 104 e invalidità: tutte le agevolazioni lavorative Handicap e invalidità: tutti i benefici lavorativi, dai permessi ai congedi, al collocamento mirato. Gli invalidi ed i soggetti portatori di handicap,

Dettagli

Dentro la Notizia. 13 Aprile 2012

Dentro la Notizia. 13 Aprile 2012 Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 20/2012 APRILE/3/2012 (*) 13 Aprile 2012 LA CIRCOLARE DELL INPS, N.32

Dettagli

(da presentare, solo la prima volta, per l acquisizione del diritto alla fruizione dei giorni di permesso)

(da presentare, solo la prima volta, per l acquisizione del diritto alla fruizione dei giorni di permesso) (da presentare, solo la prima volta, per l acquisizione del diritto alla fruizione dei giorni di permesso) AL DIRIGENTE SCOLASTICO OGGETTO: DOMANDA DI PERMESSI PER ASSISTENZA AI FAMILIARI DISABILI IN SITUAZIONE

Dettagli

PROLUNGAMENTO DEL CONGEDO PARENTALE

PROLUNGAMENTO DEL CONGEDO PARENTALE DECRETO LEGISLATIVO N. 119 DEL 18 LUGLIO 2011 - MODIFICA ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI CONGEDI E PERMESSI PER L ASSISTENZA A DISABILI IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ CIRCOLARE INPS Come è noto, sulla Gazzetta

Dettagli

Guide operative. Novità su congedi, aspettative e permessi

Guide operative. Novità su congedi, aspettative e permessi Guide operative Schede di sintesi A cura di Stefano Liali - Consulente del lavoro Novità su congedi, aspettative e permessi Il D.Lgs. n. 119/2011 riordina la normativa vigente in materia di congedi, aspettative

Dettagli

Roma, 13/07/2015. Ai Direttori/Dirigenti/Responsabili delle Unità Organiche e Strutture del CNR Loro Sedi USGTEP 653/15

Roma, 13/07/2015. Ai Direttori/Dirigenti/Responsabili delle Unità Organiche e Strutture del CNR Loro Sedi USGTEP 653/15 Roma, 13/07/2015 DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale Ai Direttori/Dirigenti/Responsabili delle Unità Organiche e Strutture del

Dettagli

Legge 104 e Permessi e Congedi parentali

Legge 104 e Permessi e Congedi parentali Legge 104 e Permessi e Congedi parentali I permessi lavorativi Legge 104/1992: gli aventi diritto È necessario comprendere chi siano gli aventi diritto, cioè quali siano quei lavoratori che possono richiedere

Dettagli

OGGETTO RAPPORTO NON ESCLUSIVO E BENEFICI DI CUI ALLA LEGGE 104

OGGETTO RAPPORTO NON ESCLUSIVO E BENEFICI DI CUI ALLA LEGGE 104 1 OGGETTO RAPPORTO NON ESCLUSIVO E BENEFICI DI CUI ALLA LEGGE 104 QUESITO (posto in data 19 gennaio 2015) Vorrei sapere se legge 104 e rapporto di lavoro in extramoenia sono incompatibili? Ovvero un dirigente

Dettagli

UOC Risorse Umane. N del 20/12/2018

UOC Risorse Umane. N del 20/12/2018 UOC Risorse Umane Il dirigente della UOC Risorse Umane in virtù della delega conferita con deliberazione N 232/2015 HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE N. 1016 del 20/12/2018 OGGETTO: Dipendente matricola

Dettagli

Congedo parentale e d.lgs. n. 119/2011

Congedo parentale e d.lgs. n. 119/2011 Congedo parentale e d.lgs. n. 119/2011 Autore: Staiano Rocchina In: Diritto del lavoro 1. D.lgs. 119/2011: premessa Sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2011 è stato pubblicato il Testo del decreto

Dettagli

PATRONATO I.N.C.A. C.G.I.L. PROVINCIALE TORINO - CONGEDI & PERMESSI : NUOVE REGOLE - DI COSA SI TRATTA?

PATRONATO I.N.C.A. C.G.I.L. PROVINCIALE TORINO - CONGEDI & PERMESSI : NUOVE REGOLE - DI COSA SI TRATTA? PATRONATO I.N.C.A. C.G.I.L. PROVINCIALE TORINO - CONGEDI & PERMESSI : NUOVE REGOLE - DI COSA SI TRATTA? Il Decreto legislativo 18 luglio 2011 n.119 Recante delega al Governo per il riordino della normativa

Dettagli

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI SEGRETERIA NAZIONALE 00198 ROMA VIA TEVERE, 46 TEL. 06.84.15.751/2/3/4 FAX 06.85.59.220 06.85.52.275 SITO INTERNET: www.fabi.it E-MAIL: federazione@fabi.it FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI Ai Sindacati

Dettagli

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE 1 OGGETTO ASPETTATIVA E BENEFICI DELLA LEGGE 104 QUESITO (posto in data 26 marzo 2014) Sono un dirigente medico di sessanta anni, con trentacinque anni di anzianità. In seguito a gravi patologie mi è stata

Dettagli

CONGEDO STRAORDINARIO 2 ANNI

CONGEDO STRAORDINARIO 2 ANNI CONGEDO STRAORDINARIO 2 ANNI NORMATIVA: Art. 42/5 D. lgvo 151/2001 BENEFICIARI: Genitori ( anche adottivi ) in caso di loro decesso o totale inabilità i fratelli, le sorelle conviventi di soggetti andicapatti

Dettagli

Testo delle disposizioni vigenti con integrazioni ai sensi del d.lgs. 119/2011

Testo delle disposizioni vigenti con integrazioni ai sensi del d.lgs. 119/2011 1 Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000,

Dettagli

Istituto Nazionale Previdenza Sociale LA TUTELA DELLA DISABILITA EX LEGE 104/1992 I PERMESSI RETRIBUITI

Istituto Nazionale Previdenza Sociale LA TUTELA DELLA DISABILITA EX LEGE 104/1992 I PERMESSI RETRIBUITI LA TUTELA DELLA DISABILITA EX LEGE 104/1992 I PERMESSI RETRIBUITI 1 DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO NORMATIVA CIRCOLARI INPS MESSAGGI INPS - L. 104/1992 - L. 53/2000 - D.Lgs. 151/2001 - L. 183/2010 (Collegato

Dettagli

Permessi Retribuiti NON SPETTANO

Permessi Retribuiti NON SPETTANO Permessi Retribuiti A CHI SPETTANO I permessi retribuiti spettano ai lavoratori dipendenti sotto indicati del settore privato e, dal 1 gennaio 2009, anche ai lavoratori delle imprese dello Stato, degli

Dettagli

Legge 104 del 1992 così come modificata dalla L. 183/2010 in vigore dal 24.11.2010. ( omissis) Art. 33 - (Agevolazioni) [1] [2]

Legge 104 del 1992 così come modificata dalla L. 183/2010 in vigore dal 24.11.2010. ( omissis) Art. 33 - (Agevolazioni) [1] [2] Legge 104 del 1992 così come modificata dalla L. 183/2010 in vigore dal 24.11.2010 ( omissis) Art. 33 - (Agevolazioni) [1] [2] 1. [3] 2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori

Dettagli

Cognome Nome MATR. Nato a il Residente a Prov. Via n. cap. Recapito telefonico Dipendente a tempo indeterminato/determinato in qualità di

Cognome Nome MATR. Nato a il Residente a Prov. Via n. cap. Recapito telefonico Dipendente a tempo indeterminato/determinato in qualità di Richiesta di congedo straordinario per assistenza al coniuge con disabilità grave (art. 42 comma 5 del D. Lgs. n. 151/2001, come modificato dalla Legge n. 350/2003 e dal D.lgs. 18.07.2011, n 119) Richiedente

Dettagli

CONGEDI PARENTALI UNA GUIDA A TUTTE LE AGEVOLAZIONI DELLA NUOVA LEGGE

CONGEDI PARENTALI UNA GUIDA A TUTTE LE AGEVOLAZIONI DELLA NUOVA LEGGE CONGEDI PARENTALI UNA GUIDA A TUTTE LE AGEVOLAZIONI DELLA NUOVA LEGGE * QUALI SONO I NUOVI DIRITTI E LE NUOVE OPPORTUNITA PER I NEO-GENITORI? ASPETTATIVA OBBLIGATORIA: - Resta l aspettativa obbligatoria

Dettagli

MODIFICHE ALLA LEGGE 104/1992

MODIFICHE ALLA LEGGE 104/1992 MODIFICHE ALLA LEGGE 104/1992 Ddl n. 1167-B, approvato definitivamente dal Senato della Repubblica il 3 marzo 2010 Legge 104/92 Art. 24 (Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l assistenza

Dettagli

UOC Risorse Umane. N. 628 del 06/08/2018

UOC Risorse Umane. N. 628 del 06/08/2018 UOC Risorse Umane Il dirigente della UOC Risorse Umane in virtù della delega conferita con deliberazione N 232/2015 HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE N. 628 del 06/08/2018 OGGETTO: Dipendente matricola

Dettagli

Fondazione AVSI. Sostegno a distanza Adozioni a distanza Cooperazione allo sviluppo

Fondazione AVSI. Sostegno a distanza Adozioni a distanza Cooperazione allo sviluppo 1 Fondazione AVSI Sostegno a distanza Adozioni a distanza Cooperazione allo sviluppo Diritti e congedi È prevista una forma di congedo dal lavoro per il periodo di permanenza all estero per tutta la durata

Dettagli

OGGETTO: Conferma dei requisiti per usufruire dei permessi di cui all art.33, commi 3 o 6, della Legge104/1992. Il/La sottoscritto/a...

OGGETTO: Conferma dei requisiti per usufruire dei permessi di cui all art.33, commi 3 o 6, della Legge104/1992. Il/La sottoscritto/a... All. 1 legge 104 Al Dirigente scolastico OGGETTO: Conferma dei requisiti per usufruire dei permessi di cui all art.33, commi 3 o 6, della Legge104/1992. Il/La sottoscritto/a... nato/a... il..., in servizio

Dettagli

DECRETO DEL DIRETTORE

DECRETO DEL DIRETTORE DECRETO DEL DIRETTORE N. 169 DEL 08/09/2017 OGGETTO: Permessi mensili retribuiti ai sensi dell art. 33, c. 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Dipendente B. A. - matricola 56. RICHIAMATO l art. 14,

Dettagli

Il termine caregiver di chiara derivazione anglosassone, indica colui che si prende cura e si riferisce a tutti i familiari che assistono un loro

Il termine caregiver di chiara derivazione anglosassone, indica colui che si prende cura e si riferisce a tutti i familiari che assistono un loro 1 Il termine caregiver di chiara derivazione anglosassone, indica colui che si prende cura e si riferisce a tutti i familiari che assistono un loro congiunto ammalato e/o disabile. 2 Prestazioni pensionistiche

Dettagli

Allegato alla Guida O l t r e l a m alattia a cura di Marilena Mellone e Roberto Scipioni - Inca Nazionale

Allegato alla Guida O l t r e l a m alattia a cura di Marilena Mellone e Roberto Scipioni - Inca Nazionale 1 Allegato alla Guida O l t r e l a m alattia a cura di Marilena Mellone e Roberto Scipioni - Inca Nazionale Ultimo aggiornamento agosto 2016 2 DIRITTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI DEL MALATO ONCOLOGICO

Dettagli

Autocertificazione permesso retribuito motivi familiari. Autore : Noemi Secci. Data: 05/10/2019

Autocertificazione permesso retribuito motivi familiari. Autore : Noemi Secci. Data: 05/10/2019 Autocertificazione permesso retribuito motivi familiari Autore : Noemi Secci Data: 05/10/2019 Permessi retribuiti per decesso o grave infermità dei parenti, per motivi familiari o personali: modello facsimile

Dettagli

Allegato N.1. TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101

Allegato N.1. TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101 Allegato N.1 TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101 Testo del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, coordinato con la legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125, recante: «Disposizioni

Dettagli

Registrazione contabile. Esercizio Conto Importo. Il Dirigente Responsabile

Registrazione contabile. Esercizio Conto Importo. Il Dirigente Responsabile Determinazione del n. del OGGETTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO A Z I E N D A S A N I T A R I A L O C A L E AL Sede legale: Via Venezia 6 15121 Alessandria Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

Dettagli

L'assistenza e la cura di un parente disabile richiede molto impegno e dedizione e adeguate pause dal lavoro.

L'assistenza e la cura di un parente disabile richiede molto impegno e dedizione e adeguate pause dal lavoro. Come chiedere il congedo straordinario 104? Autore : Redazione Data: 04/10/2019 L'assistenza e la cura di un parente disabile richiede molto impegno e dedizione e adeguate pause dal lavoro. Sono molte

Dettagli

Maternità e paternità Diritti e tutele

Maternità e paternità Diritti e tutele Maternità e paternità Diritti e tutele Il congedo di maternità L astensione obbligatoria dal lavoro comprende i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi dopo la data del parto, salva

Dettagli

Riordino in materia di Congedi, Aspettative e permessi. Decreto legislativo del 18 luglio 2011, n. 119

Riordino in materia di Congedi, Aspettative e permessi. Decreto legislativo del 18 luglio 2011, n. 119 UILposte Verona - Newsletter Faxinforma n. 035 del 25 agosto 2011 Riordino in materia di Congedi, Aspettative e permessi Decreto legislativo del 18 luglio 2011, n. 119 E stato pubblicato sulla Gazzetta

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato PRESTIGIACOMO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato PRESTIGIACOMO Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 691 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato PRESTIGIACOMO Modifica dell articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo

Dettagli

TUTELA E AGEVOLAZIONI PER GENITORI DI FIGLI PORTATORI DI HANDICAP

TUTELA E AGEVOLAZIONI PER GENITORI DI FIGLI PORTATORI DI HANDICAP TUTELA E AGEVOLAZIONI PER GENITORI DI FIGLI PORTATORI DI HANDICAP Normativa di riferimento: Legge 5 febbraio 1992, n.104: Legge- quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone

Dettagli

A cura del Coordinamento delle Rappresentanze Sindacali in Banca AntonVeneta CONGEDI PARENTALI. Legge 8 marzo 2000 N. 53

A cura del Coordinamento delle Rappresentanze Sindacali in Banca AntonVeneta CONGEDI PARENTALI. Legge 8 marzo 2000 N. 53 Le schede di A cura del Coordinamento delle Rappresentanze Sindacali in Banca AntonVeneta CONGEDI DEI GENITORI CONGEDI PARENTALI Legge 8 marzo 2000 N. 53 Nei primi otto anni di vita del bambino ciascun

Dettagli

I.C. A. MANZI Modello - Richiesta fruizione permessi L. 104

I.C. A. MANZI Modello - Richiesta fruizione permessi L. 104 AL DIRIGENTE SCOLASTICO ISTITUTO COMPRENSIVO A. MANZI Via Trento,snc - 00012 Villalba di Guidonia OGGETTO: Richiesta fruizione permessi L. 104/92. Il/La sottoscritto/a nato/a il a ( Prov. ) residente a

Dettagli

Scritto da CGIL Ufficio H Giovedì 21 Giugno 2012 12:39 - Ultimo aggiornamento Giovedì 21 Giugno 2012 12:58

Scritto da CGIL Ufficio H Giovedì 21 Giugno 2012 12:39 - Ultimo aggiornamento Giovedì 21 Giugno 2012 12:58 Condizione principale per usufruire dei permessi è che la persona con disabilità sia in possesso della certificazione di handicap in situazione di gravità. CHI HA DIRITTO AI PERMESSI Tutti i lavoratori

Dettagli

CONGEDI PARENTALI IN CASO DI ADOZIONE E AFFIDAMENTO

CONGEDI PARENTALI IN CASO DI ADOZIONE E AFFIDAMENTO CONGEDI PARENTALI IN CASO DI ADOZIONE E AFFIDAMENTO I LE QUADERNI GUIDE DI DI Job Quaderni del delegato/5 INDICE GENITORI ADOTTIVI E AFFIDATARI pag.7 1. CONGEDO DI MATERNITÀ E PATERNITÀ IN CASO DI ADOZIONE

Dettagli

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'abruzzo e del Molise "G. Caporale"

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'abruzzo e del Molise G. Caporale Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'abruzzo e del Molise "G. Caporale" Reparto Risorse Umane DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. L, ~ del G>A5 Allegati: Immediatamente eseguibile D Il giorno t-0 (~~

Dettagli

NOTE SUL CONGEDO STRAORDINARIO EX LEGE

NOTE SUL CONGEDO STRAORDINARIO EX LEGE NOTE SUL CONGEDO STRAORDINARIO EX LEGE 104 (mpe) Il congedo straordinario è un periodo di aspettativa retribuita, riconosciuto ai lavoratori dipendenti che assistono un familiare portatore di handicap

Dettagli

Determina Dirigenziale N. 450 del 08/05/2019

Determina Dirigenziale N. 450 del 08/05/2019 Determina Dirigenziale N. 450 del 08/05/2019 PROPONENTE: S.C. Gestione Risorse Umane OGGETTO: Dipendente D.C.R. (matr. 5888), C.P.S. Infermiere. Riposi e permessi per assistenza figlia, ex art. 42, comma

Dettagli

Determina Dirigenziale N. 560 del 29/05/2019

Determina Dirigenziale N. 560 del 29/05/2019 Determina Dirigenziale N. 560 del 29/05/2019 PROPONENTE: S.C. Gestione Risorse Umane OGGETTO: Dipendente F.F.P. (matr. 5645), Dirigente Amministrativo. Riposi e permessi per assistenza padre, ex art. 42,

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità

DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000,

Dettagli

DECRETO DEL DIRETTORE

DECRETO DEL DIRETTORE DECRETO DEL DIRETTORE N. 127 DEL 10/07/2018 OGGETTO: Permessi mensili retribuiti ai sensi dell art. 33, c. 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Dipendente S. M. - matricola 74. RICHIAMATO l art. 14,

Dettagli

congedi per maternità ed handicap nei contratti del pubblico impiego

congedi per maternità ed handicap nei contratti del pubblico impiego Legge contratti Principi universali condizioni di maggior favore trattamento economico; modalità fruizione congedi e permessi; effetti su alcuni istituti (13^ mensilità e ferie) 2 mesi prima del parto

Dettagli

Domanda di ammissione ai permessi art. 33 L. 104/92

Domanda di ammissione ai permessi art. 33 L. 104/92 Ufficio gestione risorse umane, relazioni sindacali e procedimenti disciplinari Domanda di ammissione ai permessi art. 33 L. 104/92 Al Direttore Generale Università di Siena SEDE Il/La sottoscritto/a (matr.n.

Dettagli

Congedo parentale (astensione facoltativa) (D.Lgs. n. 151/01)

Congedo parentale (astensione facoltativa) (D.Lgs. n. 151/01) Pagina1 Congedo parentale (astensione facoltativa) (D.Lgs. n. 151/01) Lavoratori dipendenti In base agli articoli 2, 32 e seguenti del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 Testo unico delle disposizioni

Dettagli

Registrazione contabile. Il Dirigente Responsabile

Registrazione contabile. Il Dirigente Responsabile Determinazione del n. del OGGETTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO A Z I E N D A S A N I T A R I A L O C A L E AL Sede legale: Via Venezia 6 15121 Alessandria Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

Dettagli

Pag. 1 di 6. OGGETTO: CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO, EX ART. 42, C.5-5quinquies, D.lgs. 151/2001 e s. m. i. AL DIPENDENTE G.M.R. - MATR. N.

Pag. 1 di 6. OGGETTO: CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO, EX ART. 42, C.5-5quinquies, D.lgs. 151/2001 e s. m. i. AL DIPENDENTE G.M.R. - MATR. N. DELIBERAZIONE N. 471 DEL 19/06/2018 OGGETTO: CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO, EX ART. 42, C.5-5quinquies, D.lgs. 151/2001 e s. m. i. AL DIPENDENTE G.M.R. - MATR. N. 1802 Esercizi/o. STRUTTURA PROPONENTE

Dettagli

Direzione centrale delle Prestazioni. Direzione centrale delle Entrate contributive. Coordinamento generale Statistico-attuariale

Direzione centrale delle Prestazioni. Direzione centrale delle Entrate contributive. Coordinamento generale Statistico-attuariale Direzione centrale delle Prestazioni Direzione centrale delle Entrate contributive Coordinamento generale Statistico-attuariale Roma, 28 Febbraio 2008 Circolare n. 26 Allegati 5 Ai Dirigenti centrali e

Dettagli

Registrazione contabile. Il Dirigente Responsabile

Registrazione contabile. Il Dirigente Responsabile Determinazione del n. del OGGETTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO A Z I E N D A S A N I T A R I A L O C A L E AL Sede legale: Viale Giolitti 2 15033 Casale Monferrato (AL) Partita IVA/Codice Fiscale

Dettagli

Registrazione contabile. Il Dirigente Responsabile

Registrazione contabile. Il Dirigente Responsabile Determinazione del n. del OGGETTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO A Z I E N D A S A N I T A R I A L O C A L E AL Sede legale: Via Venezia 6 15121 Alessandria Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

Dettagli

Le modifiche proposte dal ddl n. 1167/2008 alle normative sui permessi per l assistenza e sui trasferimenti

Le modifiche proposte dal ddl n. 1167/2008 alle normative sui permessi per l assistenza e sui trasferimenti Le modifiche proposte dal ddl n. 1167/2008 alle normative sui permessi per l assistenza e sui trasferimenti Il disegno di legge n. 1167/2008 (in materia di lavori usuranti, congedi per aspettative e permessi,

Dettagli

LE TUTELE DELLA GESTANTE: SALUTE E SICUREZZA

LE TUTELE DELLA GESTANTE: SALUTE E SICUREZZA LE TUTELE DELLA GESTANTE: SALUTE E SICUREZZA PERMESSI RETRIBUITI PER ESAMI PRENATALI/VISITE SPECIALISTICHE DIVIETO DI ADIBIRE LE LAVORATRICI A LAVORI PERICOLOSI E INSALUBRI In tali casi, destinare la lavoratrice

Dettagli

Capo I - Princìpi generali. 1. La presente legge promuove un equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione, mediante:

Capo I - Princìpi generali. 1. La presente legge promuove un equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione, mediante: L. 8 marzo 2000, n. 53 Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città. (Pubblicata nella Gazz. Uff.

Dettagli

OGGETTO: DIPENDENTE Z.A. - MATR. N CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO EX ART. 42, C.5-5QUINQUIES, D.lgs. 151/01 e s.m.i.

OGGETTO: DIPENDENTE Z.A. - MATR. N CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO EX ART. 42, C.5-5QUINQUIES, D.lgs. 151/01 e s.m.i. DELIBERAZIONE N. 511 DEL 27/06/2018 OGGETTO: DIPENDENTE Z.A. - MATR. N. 2684 CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO EX ART. 42, C.5-5QUINQUIES, D.lgs. 151/01 e s.m.i. Esercizi/o. STRUTTURA PROPONENTE Centri/o

Dettagli

Tutela della maternità e della paternità. Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (G.U. n. 96 del 26 aprile 2001 S.O. n. 93/L)

Tutela della maternità e della paternità. Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (G.U. n. 96 del 26 aprile 2001 S.O. n. 93/L) Tutela della maternità e della paternità Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (G.U. n. 96 del 26 aprile 2001 S.O. n. 93/L) Lavoratrice/Lavoratore Definizione (art. 2) per «lavoratrice» o «lavoratore»,

Dettagli

D.Lgs. N. 66 del 2003 Orario di lavoro (Art. 1)

D.Lgs. N. 66 del 2003 Orario di lavoro (Art. 1) Orario di lavoro (Art. 1) Definizioni: - Orario di lavoro: qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro a disposizione del datore di lavoro; - Periodo di riposo: qualsiasi periodo che non rientra

Dettagli

D.M n. 278

D.M n. 278 D.M. 21-7-2000 n. 278 Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della L. 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari. Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 ottobre

Dettagli

LE TUTELE DELLA GESTANTE: SALUTE E SICUREZZA

LE TUTELE DELLA GESTANTE: SALUTE E SICUREZZA LE TUTELE DELLA GESTANTE: SALUTE E SICUREZZA PERMESSI RETRIBUITI PER ESAMI PRENATALI/VISITE SPECIALISTICHE DIVIETO DI ADIBIRE LE LAVORATRICI A LAVORI PERICOLOSI E INSALUBRI In tali casi, destinare la lavoratrice

Dettagli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL INSUBRIA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL INSUBRIA Vigente al 23 maggio 2016 DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15

Dettagli

La condizione è tuttavia indicata dalla stessa Corte: i genitori devono essere totalmente inabili.

La condizione è tuttavia indicata dalla stessa Corte: i genitori devono essere totalmente inabili. Alla luce di quesiti formulati a questa struttura si ritiene utile ribadire alcuni aspetti delle modalità di fruizione del congedo biennale retribuito. Soggetti aventi diritto La norma originaria prevede

Dettagli

Capo V - Congedo parentale. Art. 32. Congedo parentale (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3)

Capo V - Congedo parentale. Art. 32. Congedo parentale (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3) Capo V - Congedo parentale Art. 32. Congedo parentale (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3) 1. Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore

Dettagli

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 730 del 10/07/2015

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 730 del 10/07/2015 FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI DETERMINA DIRIGENZIALE N. 730 del 10/07/2015 PROPONENTE: OGGETTO: U.O.C.``Gestione Risorse

Dettagli

Diritti del malato e dei lavoratori CAS BORGOMANERO ASL NO

Diritti del malato e dei lavoratori CAS BORGOMANERO ASL NO Diritti del malato e dei lavoratori CAS BORGOMANERO ASL NO I Diritti dei pazienti Diritto alla qualità delle cure Il paziente ha diritto di ricevere le cure più efficaci oggi disponibili. Diritto all'informazione

Dettagli

DISPOSIZIONI E PRASSI DISABILITA PERMESSI LAVORATIVI. Normativa. Art. 4 del Decreto Legislativo n.119 del 18/7/2011

DISPOSIZIONI E PRASSI DISABILITA PERMESSI LAVORATIVI. Normativa. Art. 4 del Decreto Legislativo n.119 del 18/7/2011 DISPOSIZIONI E PRASSI DISABILITA PERMESSI LAVORATIVI Normativa Art. 4 del Decreto Legislativo n.119 del 18/7/2011 Art.24 della Legge n.183 del 4/11/2010 Artt.33,42 e 43 del Decreto Legislativo n.151 del

Dettagli

Comune di Roveredo in Piano

Comune di Roveredo in Piano Comune di Roveredo in Piano Dich. Congedo parentale DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA (Artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) Il/la sottoscritto/a nato/a a ( )

Dettagli

LAVORO Data ultimo aggiornamento 02/03/2017

LAVORO Data ultimo aggiornamento 02/03/2017 LAVORO Data ultimo aggiornamento 02/03/2017 Permessi lavorativi per genitori e familiari di persone con disabilità grave I lavoratori dipendenti che assistono parenti o affini, a cui è stato riconosciuto

Dettagli