ANALISI REGOLAMENTI DERIVATI OTC, TRADE REPOSITORY E CCP

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1 ANALISI REGOLAMENTI DERIVATI OTC, TRADE REPOSITORY E CCP A seguire, suddiviso per numero regolamento, l analisi di sintesi dei regolamenti pubblicati sulla gazzetta ufficiale dell Unione Europea. Regolamento 148/2013/UE (gazzetta ufficiale 052 del ) Norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni, con particolare riguardo a: 1. Viene estesa la possibilità che le due controparti di un contratto Otc possano delegare (entrambe o solo una delle due) ad un terzo, ovvero anche alla controparte centrale (CCP), la segnalazione al repertorio dei dati (trade repository) a conclusione del contratto 1 ; 2. Vengono integrate le tabelle 1 e 2, rispettivamente identificative dei Dati della controparte e Dati Comuni, al fine di precisare le modalità ed il contenuto segnaletico necessario per identificare correttamente: a. L identificativo unico dell operazione b. Chi effettua la segnalazione per conto di chi (dati da comunicare) 3. Effettuare una sola segnalazione, al fine di evitare duplicazioni, relative all operazione delle due controparti verso il repertorio dei dati; 4. Le garanzie collaterali devono essere segnalate per ogni singola operazione, nel caso di garanzie poste in essere a copertura di posizioni nette (quindi definite coperture di portafoglio ), è necessario che venga identificato il portafoglio come un unico insieme (codice identificativo unico) come aggregato dei singoli contratti derivati. In altri termini è quindi necessario attribuire ad ogni collaterale o una singola transazione oppure un aggregato di operazioni al fine di rendere univoca l attribuzione del valore delle transazione al valore delle coperture date dalla garanzia 5. Nel caso di derivati strutturati, al cui interno siano presenti differenti tipologie di sottostanti (conformemente a quanto indicato nella Tabella 2) deve comunque essere identificata la natura primaria del sottostante mediante accordo tra le due controparti (articolo 1 comma 6) 6. Nel caso in cui la compensazione di un derivato è eseguita dalla controparte centrale per cui una controparte non è a conoscenza dell identità dell altra controparte, la controparte segnalante indica come sua controparte la CCP (articolo 2 comma 2); 7. Le controparti non finanziarie che non superano la soglia segnaletica dell obbligo di compensazione non sono tenute a segnalare le garanzie collaterali e le valutazioni a prezzi correnti di mercato o di modello (articolo 3 comma 4). 1 L articolo 1 del presente regolamento prevede che con il termine conclusione del contratto si intende quanto stabilito nella direttiva 2004/39/CE all articolo 25 par. 3 qui integralmente riportato: 3. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento che effettuano operazioni riguardanti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato comunichino i dettagli di tali operazioni all'autorità competente il più rapidamente possibile e, al più tardi, entro la fine del giorno lavorativo seguente. Questo obbligo si applica a prescindere dal fatto che tali operazioni siano state effettuate in un mercato regolamentato o no.

2 Regolamento 149/2013/UE (gazzetta ufficiale 052 del ) Pagina 2 Norme tecniche di regolamentazione su accordi di compensazione indiretti, obbligo di compensazione, registro pubblico, accesso alla sede di negoziazione, controparti non finanziarie, tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale con particolare riguardo a: 1. Definizione di un quadro normativo che racchiuda le disposizioni relative all obbligo di compensazione, alla relativa applicazione, alle possibili esenzioni e alle tecniche di attenuazione del rischio che devono essere previste per i casi in cui la compensazione mediante controparte centrale (CCP) non risulti possibile; 2. Identificazione delle principali tematiche e delle date di inizio analisi a. Cliente Indiretto: il cliente di un soggetto che a sua volta è cliente di un partecipante diretto b. Accordo di compensazione indiretto: l insieme dei rapporti contrattuali tra la CCP e il suo partecipante diretto, il cliente del partecipante diretto e il cliente indiretto che consente al cliente del partecipante diretto di offrire servizi di compensazione al cliente indiretto. Esemplificando: Entità A = CCP Entità B = Partecipante diretto al sistema di compensazione con la CCP Entità C = Cliente di B Entità D = Cliente di C, ovvero cliente indiretto Accordo di compensazione indiretto: Entità C offre servizi di compensazione a Entità D 3. Definizione degli accordi di compensazione indiretti Nel caso in cui un partecipante diretto è disposto ad agire come intermediario per la compensazione indiretta, il suo cliente (nel nostro esempio il soggetto B ) è autorizzato a prestare servizi di compensazione indiretta a uno più propri clienti (nel nostro esempio il soggetto D ), purché il cliente del partecipante diretto (B) sia un ente creditizio o un impresa di investimento. Detti accordi, a richiesta del partecipante diretto (B), fanno aprire dei libri (book) separati da parte della CCP per consentire a ciascun cliente di distinguere, nei conti presso la CCP, le attività e posizioni proprie da quelle detenute per conto dei suoi clienti indiretti. La CCP individua, sorveglia e gestisce i rischi concreti derivanti da accordi di compensazione indiretti che possano influire sulla sua resilienza. Quando agisce come intermediario di accordi di compensazione indiretti, il partecipante diretto (B) gestisce su conti separati le attività e le posizioni proprie, quelle del suo cliente (C) e del cliente del suo cliente (D). Inoltre il partecipante diretto predispone procedure solide per gestire l inadempimento del cliente che presta servizi di compensazione indiretta, il partecipante diretto è tenuto ad accettare tali posizioni soltanto se ha preliminarmente sottoscritto un accordo contrattuale. Sono inoltre previsti analoghi obblighi a carico del cliente (C) 4. Notifica all AESFEM dei contratti ai fini del rispetto degli obblighi di compensazione, anche ai fini della tenuta del registro pubblico 5. Frammentazione della liquidità 6. Controparti non finanziarie

3 Pagina 3 I contratti derivati di copertura, conformi a quanto indicato anche nei principi IFRS, debbono coerentemente essere sottoposti al regime di compensazione indipendentemente dal fatto che la controparte che abbia acquistato la copertura sia un soggetto non finanziario. La compensazione deve essere applicata solo in determinate circostanze: a) Se l ammontare complessivo delle operazioni in derivati superi le seguenti soglie: i. 1 miliardo di EUR in valore nozionale lordo per i contratti derivati OTC su crediti; ii. 1 miliardo di EUR in valore nozionale lordo per i contratti derivati OTC su azioni; iii. 3 miliardi di EUR in valore nozionale lordo per i contratti derivati OTC su tassi d interesse; iv. 3 miliardi di EUR in valore nozionale lordo per i contratti derivati OTC su tassi di cambio; v. 3 miliardi di EUR in valore nozionale lordo per i contratti derivati OTC su materie prime e per altri contratti derivati OTC non contemplati alle lettere da i) a iv). b) Se la media mobile a trenta giorni lavorativi delle sue posizioni resti sopra la soglia di compensazione; c) Che le posizioni siano relative a coperture per come specificato (!) La conferma delle suddette posizioni, non compensate mediante CCP, avviene secondo la seguente tabella: Tipo Derivato Conclusi entro Notifica entro Credit Default Swap e Swap su tassi d interesse 28/02/14 2 gg lavorativi Credit Default Swap e Swap su tassi d interesse Dopo 28/02/14 1 gg lavorativo Swap su azioni e altri derivati 31/08/13 3 gg lavorativi Swap su azioni e altri derivati Dopo 31/08/13 entro 31/08/14 2 gg lavorativi Swap su azioni e altri derivati Dopo 31/08/14 1 gg lavorativo Nel caso di controparti non finanziarie non rientranti nelle soglie di compensazione di cui sopra le tempistiche sono: Tipo Derivato Conclusi entro Notifica entro Credit Default Swap e Swap su tassi d interesse 31/08/13 5 gg lavorativi Credit Default Swap e Swap su tassi d interesse Dopo 31/02/13 entro 31/08/14 3 gg lavorativi Credit Default Swap e Swap su tassi d interesse Dopo 31/08/14 2 gg lavorativi Swap su azioni e altri derivati 31/08/13 7 gg lavorativi Swap su azioni e altri derivati Dopo 31/08/13 entro 31/08/14 4 gg lavorativi Swap su azioni e altri derivati Dopo 31/08/14 2 gg lavorativi 7. Sono state previste le tempistiche di riconciliazione dei contratti in essere (o portafoglio) suddivise: Se le controparti non finanziarie rientrano nelle soglie di compensazione Numero Contratti in essere Riconciliazione Note Da 500 contratti in poi Giornaliera Da 51 a 499 contratti Settimanale Scelta libera del giorno della settimana Meno di 50 contratti Trimestrale Scelta libera del giorno nel trimestre Se le controparti non finanziarie non rientrano nelle soglie di compensazione Numero Contratti in essere Riconciliazione Note Oltre 100 contratti Trimestrale Scelta libera del giorno nel trimestre Meno di 100 contratti Annuale

4 Pagina 4 8. Vengono identificate le ipotesi di compressione del portafoglio (derivati), sulla base di una valutazione da effettuarsi almeno due volte all anno nel caso di presenza di un numero di contratti superiore a 500. Qualora tale compressione (ovvero la tecnica per cui si effettua una novazione giuridica dei precedenti contratti in nuovi contratti giuridicamente validi e vincolanti) non avvenga è necessario poter giustificare, all autorità competente, le motivazioni della mancata compressione. 9. Identificazione delle modalità con cui gestire le controversie 10. Identificazione delle modalità per poter definire che un mercato non dispone di valutazioni attive in una delle due situazioni seguenti: a) quando il mercato è inattivo; b) laddove la gamma delle stime ragionevoli del fair value (valore equo) è ampia e le probabilità delle diverse stime non possono essere valutate ragionevolmente. Il mercato del contratto derivato OTC è considerato inattivo quando le quotazioni non sono disponibili facilmente e sistematicamente e le quotazioni disponibili non sono riconducibili a operazioni effettuate realmente e regolarmente sul mercato alle normali condizioni ivi vigenti. 11. Identificazione dei criteri per effettuare la valutazione dei contratti in base a un modello Ai fini della valutazione in base a un modello, le controparti finanziarie e non finanziarie ricorrono a un modello che: a) ingloba tutti i fattori che le controparti prenderebbero in considerazione nella fissazione del prezzo, utilizzando anche, per quanto possibile, le informazioni utili per la valutazione a prezzi correnti di mercato; b) è conforme alle metodologie economiche di fissazione del prezzo degli strumenti finanziari accettate; c) è calibrato e testato, quanto a validità, in base ai prezzi riscontrati nelle operazioni correnti osservabili sul mercato riguardo allo stesso strumento finanziario ovvero è fondato sui dati di mercato osservabili a disposizione; d) è convalidato e monitorato in maniera indipendente da un servizio diverso da quello che assume il rischio; e) è debitamente documentato e approvato dal consiglio di amministrazione con la frequenza necessaria, dopo qualsiasi modifica sostanziale e almeno una volta l anno. L approvazione può essere delegata ad un comitato. 12. Modalità riguardanti le operazioni infragruppo, che sostanzialmente disciplinano: i. le notifiche, all autorità competente, delle operazioni effettuate; ii. le notifiche che l autorità competente deve inoltrare all Aesfem (incluso il parere positivo o negativo dell esenzione ) iii. la informazioni, relative all esenzione, da rendere pubbliche Si precisa inoltre che i punti 7, 8 e 9 si applicano sei mesi dopo l entrata in vigore del presente regolamento, ovvero da fine agosto 2013.

5 Pagina 5 Norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni con particolare riguardo a: Identificazione, status giuridico e categorie di derivati Regolamento 150/2013/UE (gazzetta ufficiale 052 del ) Politiche e procedure Proprietà del repertorio di dati sulle negoziazioni Prospetto della struttura societaria Organigramma Governo societario Controlli interni Conformità alla normativa Alta dirigenza e membri del consiglio Politiche e procedure in materia di personale Idoneità e onorabilità Documenti finanziari e piani aziendali Gestione dei conflitti di interesse Riservatezza Inventario dei conflitti di interesse e loro attenuazione Risorse informatiche ed esternalizzazione Servizi accessori Trasparenza delle regole di accesso Trasparenza sui meccanismi di controllo della conformità e sull accuratezza dei dati Trasparenza sulle politiche tariffarie Rischio operativo Politica in materia di conservazione dei dati Meccanismi per assicurare la disponibilità dei dati Verifica dell accuratezza e completezza della domanda

6 Pagina 6 Regolamento 151/2013/UE (gazzetta ufficiale 052 del ) Norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da pubblicare e mettere a disposizione nei repertori e gli standard operativi richiesti per aggregare e comparare i dati tra i repertori e accedervi, con particolare riguardo a: 1. Il repertorio dati deve pubblicare almeno le seguenti informazioni, con cadenza almeno settimanale sul proprio sito web, o altro portale online Posizioni aperte per natura derivato Volumi Valori Merci Crediti Valute Azioni Tassi di interesse Altro 2. Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà alle seguenti Autorità l accesso a tutte le informazioni sulle operazioni secondo il seguente schema: Autorità Aesfem (Autorità europea strumenti finanziari e mercati) Acer (Agenzia cooperazione regolatori energia) Autorità di vigilanza competente su CCP Autorità secondo direttiva 2004/25 CE (Consob) Cers (Comitato europeo rischio sistemico) Membro Sebec locale (Banca d Italia) Autorità competente paese terzo, con accordo internazionale Fine e natura dell informazione Vigilanza Controllo derivati con s/stante energia Operazioni segnalate e compensate da CCP Vigilanza sui derivati con s/stante titolo Contratti derivati e controparti Controllo - Derivati Controllo informazioni definite dal perimetro dell accordo 3. Il repertorio definisce inoltre degli standard operativi per l aggregazione e l inoltro dei dati nonché per il relativo accesso.

7 Pagina 7 Regolamento 152/2013/UE (gazzetta ufficiale 052 del ) Norme tecniche di regolamentazione sui requisiti patrimoniali delle controparti centrali (CCP). Lo schema a seguire determina i criteri patrimoniali indicati Tipo di rischio Fonte Nota - criterio Rischio liquidazione/ristrutturazione attività Articolo 2 Spese esercizio lorde/ 12 * Nr. mesi necessari alla liquidazione/ristrutturazione Rischi operativi/giuridici Articolo 3 Conteggio analogo al rischio operativo di Basilea (direttiva 2006/48) Rischio di credito, controparte e mercato Articolo 4 Conteggio analogo a Basilea 2 (Rwa * 8% + rischi mercato, al netto dei margini di garanzia ricevuti, più mitigazione Crm secondo il metodo integrale con rettifiche di volatilità). In caso di accordi di interoperabilità tra CCP, se non sono rispettate le clausole previste (art.52/53 direttiva Emir) le esposizioni su fondi di garanzia sono ponderate al 1250% e al 2% per le esposizioni commerciali Rischio commerciale Articolo 5 Stime della CCP da approvare dalla competente Autorità, con un limite minimo del 25% delle spese di esercizio lorde annue TOTALE REQUISTI PATRIMONIALI La soglia minima di capitale detenuto dalla CCP deve rispondere alla seguente formula: CAPITALE DETENUTO > = 110% DEL TOTALE DEI REQUISITI PATRIMONIALI Oppure a 8,25 /milioni (pari al 110% di 7,5 /milioni) Nel caso detta soglia non scenda ad un livello inferiore, la CCP informa tempestivamente l Autorità competente, aggiornandola settimanalmente sino al rientro nei parametri previsti.

8 Pagina 8 Regolamento 153/2013/UE (gazzetta ufficiale 052 del ) Norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti per le controparti centrali. In pratica vengono illustrate le norme operative di regolamentazione necessarie alla costituzione, gestione e corretto funzionamento della CCP. Trattando analiticamente le funzioni si è preferito, in questa sede, sintetizzarle per i principali capi di analisi esposti nel regolamento. Capo Sezione Articolo Descrizione CAPO I 1 Definizioni CAPO II 2 Informazioni da fornire all Aesfem per il riconoscimento delle CCP CAPO III 3 ~ 11 Requisiti Organizzativi CAPO IV 12 ~ 16 Conservazione dei dati CAPO V 17 ~ 23 Continuità Operativa CAPO VI 24 ~ 28 Margini CAPO VII 29 ~ 31 Fondo di garanzia in caso di inadempimento CAPO VIII 32 ~ 34 Controlli relativi al rischio di liquidità (e concentrazione) CAPO IX 35 ~ 36 Linee di difesa in caso di inadempimento CAPO X 37 ~ 42 Garanzie (confronta anche Allegato I) CAPO XI 43 ~ 46 Politica di investimento (confronta anche Allegato II) CAPO XII Sez ~ 48 Modelli e programmi di prove CAPO XII Sez Prove a posteriori CAPO XII Sez Prove e analisi di sensitività CAPO XII Sez ~ 54 Prove di stress CAPO XII Sez ~ 56 Copertura e utilizzo dei risultati delle prove CAPO XII Sez Prove di reverse stress CAPO XII Sez Procedure in caso di inadempimento CAPO XII Sez Frequenza delle convalide e delle prove CAPO XII Sez Orizzonti temporali utilizzati nello svolgimento delle prove CAPO XII Sez Informativa al pubblico ALLEGATO I Sez. 1 Strumenti finanziari ALLEGATO I Sez. 2 Garanzie bancarie ALLEGATO I Sez. 3 Oro ALLEGATO II Condizioni applicabili agli strumenti finanziari altamente liquidi

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