Fascicolo Informativo. Mod. H073 - Ed. 11/2015. La tua Assicurazione svizzera.

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1 Helvetia Salute Casa e Lavoro Helvetia 0QFSB Fascicolo Informativo Mod. H073 - Ed. 11/2015 La tua Assicurazione svizzera.

2 Il presente Fascicolo Informativo contenente: Nota Informativa, comprensiva del Glossario Condizioni di Assicurazione Modulo di proposta, ove previsto deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione. AVVERTENZA: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Nota Informativa Mod. H074 - Ed. 11/2015 La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP (ora IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza. A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Il contratto è concluso con la sede legale della Società sita in Italia - Via G.B. Cassinis n 21, Milano - Tel. 02/ Fa 02/ Sito Internet: Posta elettronica: marketing@helvetia.it, PEC: helvetia@actaliscertymail.it. La Società Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia è iscritta all Albo Imprese di Assicurazione n ed appartiene al Gruppo Assicurativo Helvetia, iscritto all Albo Gruppi Assicurativi n. d ordine 031. La Società, operante in Italia in regime di stabilimento sotto il controllo dell IVASS, è stata autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con Decreto di ricognizione del Ministero dell Industria, Commercio ed Artigianato del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento n. 2 Gazzetta Ufficiale n. 357 del 31/12/1984 e con Provvedimento ISVAP n del 19/12/1997 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23/12/ Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa I dati relativi all'ultimo bilancio approvato (2014) indicano che la Società ha un patrimonio netto di 84,5 milioni di euro, di cui 25 milioni di euro relativi al fondo di dotazione della Rappresentanza e 13 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali ed un indice di solvibilità riferito alla gestione danni del 150,5% (si precisa che tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) Helvetia Opera Nota Informativa - Edizione 11/2015 Pagina 1/11

3 B. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO Helvetia Opera offre una gamma completa di garanzie a copertura dei rischi relativi allo svolgimento dell attività commerciale che si intende assicurare. AVVERTENZA: Il contratto è emesso con durata annuale nella formula con tacito rinnovo : alla scadenza pattuita, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza del contratto, l Assicurazione di durata non inferiore all anno è prorogata per un anno e così successivamente (art. 8 delle Norme che regolano l Assicurazione in generale). 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Il contratto è strutturato in forma modulare ed è composto da 6 Sezioni, tre delle quali sono definite Principali, acquistabili anche singolarmente: I. Incendio II. Furto IV. Responsabilità Civile Le altre 3 Sezioni sono invece definite Accessorie e possono quindi essere acquistate solo in abbinamento a una o più Sezioni Principali: III. Guasti accidentali alla Macchine Elettroniche V. Tutela Legale VI. Assistenza Il contratto assicurativo prevede, per ogni Sezione sottoscritta, garanzie di base sempre operanti e garanzie accessorie a pagamento da opzionare espressamente. Questo comporta la possibilità di creare un prodotto assicurativo che possa soddisfare le esigenze della specifica attività commerciale che si intende assicurare. Si riportano di seguito le caratteristiche del contratto e le garanzie offerte dalle singole Sezioni. Sezione I - INCENDIO Oggetto della copertura assicurativa è l esercizio commerciale individuato in Polizza. AVVERTENZA: Condizione essenziale per l operatività della copertura è che il fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate sia costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del tetto (senza considerarne le strutture portanti), per almeno 9/10 della propria estensione, in materiali incombustibili, come indicato all art. 15 delle Norme che regolano la Sezione I Incendio. Nel medesimo articolo sono inoltre previste tolleranze per determinate categorie di esplodenti, infiammabili e per merci speciali. Garanzie prestate: La Società indennizza, con modalità e limitazioni per cui si rimanda all art. 12 delle Norme che regolano la Sezione I Incendio, i danni materiali e diretti alle cose assicurate anche di proprietà di terzi causati da: a) incendio; b) fulmine; c) esplosione, implosione, scoppio; d) autocombustione; e) caduta di aeromobili, veicoli spaziali, oggetti orbitanti, loro parti o cose da essi trasportate, nonché di meteoriti; f) onda sonica determinata da oggetti in moto a velocità supersonica; g) fenomeni elettrici e elettronici; h) urto di veicoli stradali e/o natanti non appartenenti né in uso all'assicurato/contraente, in transito sulla pubblica via o su corsi d acqua; i) conseguenti a caduta rovinosa di montacarichi e/o ascensori, compresi i danni agli impianti stessi; l) spargimento di acqua anche piovana o di neve e grandine; m) fuoriuscita di fumo; n) guasti cagionati per impedire o arrestare l incendio o altro rischio assicurato; o) danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi; p) i danni da interruzione o intralcio nell esercizio dell attività dichiarata; q) le spese di demolizione, sgombero, trasporto, trattamento e smaltimento al più vicino scarico o a quello imposto dall Autorità dei residui del sinistro nonché le spese necessariamente sostenute per rimuovere e ricollocare le cose contenute nei fabbricati danneggiati, per consentire la ricostruzione ed il ripristino dei fabbricati stessi; r) gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno alle cose assicurate; s) gli oneri di urbanizzazione; t) le spese per il rimpiazzo del combustibile fuoriuscito da un impianto di riscaldamento o condizionamento. Sono sempre operanti le Condizioni Particolari: Anticipo indennizzi, Contenuto all aperto, Merci trasportate, Decentramento presso terzi, fiere e mostre, Merci vendute, Limiti di indennizzo per il Contenuto, Spese di ricerca e di riparazione della rottura di tubazioni per la distribuzione del gas. Laddove indicata nel frontespizio di Polizza la relativa somma assicurata, sono operanti le seguenti Partite Complementari: Rischio locativo Merci stagionali in aumento Merci in refrigerazione Ricorso terzi Lastre e insegne Spese per il rifacimento di Cose particolari Fenomeni elettrici ed elettronici Spese supplementari Indennità aggiuntiva Sono infine operanti solo se espressamente opzionate nel Prospetto Sezioni Assicurate, le Condizioni Aggiuntive: 1 Eventi atmosferici 2 Allagamenti 3 Danni acque e ricerca guasti 4 Eventi sociopolitici, atti vandalici o dolosi di terzi La clausola di vincolo a favore dell Istituto Bancario è operante solo se sono indicati nel frontespizio di Polizza gli estremi dell Istituto stesso. Per il dettaglio delle prestazioni relative alle garanzie e condizioni di cui sopra, si rimanda alle rispettive discipline riportate nelle Norme che regolano la Sezione I - Incendio. Helvetia Opera Nota Informativa - Edizione 11/2015 Pagina 2/11

4 AVVERTENZA: Si richiama particolare attenzione sulla presenza di esclusioni, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti indicate nel dettaglio negli articoli che disciplinano i rischi assicurati (art. 12), le Condizioni Particolari sempre operanti, le Partite Complementari e le Condizioni Aggiuntive. Le principali esclusioni sono invece disciplinate all art. 13 delle Norme che regolano la Sezione I - Incendio. Al fine di chiarire le modalità di applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo, si riporta il seguente esempio: Tipologia di evento : Fenomeno elettrico ed elettronico Importo del danno : 4.000,00 Importo franchigia : 150,00 Limite di indennizzo : 2.500,00 Importo liquidato : 2.500,00 (così determinato: 4.000,00 150,00 = 3.850,00 che risulta essere maggiore del limite di indennizzo e viene allo stesso ricondotto) AVVERTENZA: È bene ricordare che il diritto all indennizzo può essere limitato o addirittura venire meno anche nei casi di dichiarazioni inesatte o reticenti, di mancata indicazione dell esistenza di pluralità di assicurazioni o di mancato adempimento degli obblighi in caso di sinistro. Per il dettaglio di tali limitazioni si rimanda al disposto degli artt. 1 (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio), 2 (Altre assicurazioni), 5 (Aggravamento del rischio), 6 (Diminuzione del rischio), 29 (Obblighi del Contraente in caso di sinistro) e 34 (Esagerazione dolosa del danno). AVVERTENZA: Relativamente ai limiti di indennizzo infine si segnala che, salvo il caso previsto dall art del Codice Civile (spese di salvataggio), per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somme maggiori di quelle assicurate (art Limite massimo dell indennizzo). AVVERTENZA: Assicurazione parziale regola proporzionale: l Assicurazione, salvo ove specificatamente indicato, è stipulata a valore intero, pertanto, per ottenere un indennizzo completo contro i danni da incendio, è necessario assicurare correttamente il valore del fabbricato, in quanto in caso di assicurazione parziale si potrebbe ricevere un indennizzo ridotto rispetto all ammontare totale del danno, incorrendo nella regola proporzionale (art del Codice Civile). Al fine di chiarire le modalità di applicazione di tale regola si riporta il seguente esempio: Valore fabbricato oggetto della copertura al momento del sinistro : ,00 Valore assicurato in Polizza : ,00 Importo del danno : ,00 Importo liquidato : ,00 (pari al rapporto esistente tra il valore del fabbricato al momento del sinistro e la somma assicurata). Sono previste delle attenuanti alla applicazione della regola di cui sopra, nel caso in cui i valori di esistenza stimati al momento del sinistro partita per partita, non superano di oltre il 10% le somme assicurate e nel caso in cui l ammontare del danno accertato, limitatamente alle sole cose danneggiate o distrutte al lordo di eventuali franchigie o scoperti, risultasse uguale o inferiore a ,00. Si rimanda, per i dettagli, all art. 14 delle Norme che regolano la Sezione I Incendio. Sezione II - FURTO Oggetto della copertura assicurativa sono i danni materiali e diretti derivanti dalla perdita del Contenuto dell esercizio commerciale, anche se di proprietà di terzi. L Assicurazione opera a Primo Rischio Assoluto: l indennizzo viene corrisposto fino alla concorrenza della somma assicurata senza effettuare indagini sul valore reale dei beni colpiti dal sinistro. AVVERTENZA: Condizioni essenziali per l operatività della copertura sono che tutte le aperture verso l esterno dei locali contenenti le cose assicurate siano costruite rispettando dei requisiti minimi di protezione e che le cose assicurate siano riposte in locali dotati di specifiche caratteristiche, per le quali si rimanda all art. 18 delle Norme che regolano la Sezione II - Furto, in cui sono indicati anche i limiti di indennizzo e i danni esclusi nel caso in cui il sinistro avvenga violando chiusure non protette. Garanzie prestate: La Società indennizza, con modalità e limitazioni per cui si rimanda all art. 16 delle Norme che regolano la Sezione II - Furto, i danni causati da: a) Furto b) Rapina o estorsione. Nel caso in cui le cose rubate vengano recuperate, opera l art. 19 delle Norme che regolano la Sezione II - Furto: l Assicurato deve informare per iscritto la Società che, laddove sia stato già indennizzato il danno, ne assume la proprietà. Se invece le cose rubate sono recuperate prima del pagamento dell indennizzo, la Società è tenuta a pagare i solo danni eventualmente subiti dalle stesse in conseguenza del sinistro. Sono sempre operanti le Condizioni Particolari: Atti vandalici, Concomitanza scoperti, Cose particolari, Decentramento presso terzi, fiere e mostre, Furto commesso fuori dall orario di lavoro da persone dipendenti del Contraente o dell Assicurato, Guasti cagionati da terzi, Limiti di indennizzo per la Partita Contenuto, Merci trasportate, Parificazione danni di furto, Portavalori, Prezzo di vendita, Sostituzione serrature, Spese di miglioramento, Utilizzo di veicoli posti nei locali per compiere il furto, Vetrinette esterne. Laddove indicata nel frontespizio di Polizza la relativa somma assicurata, sono operanti le seguenti Partite Complementari: Valori in cassaforte o armadi forti Portavalori integrativa Sono infine operanti solo se espressamente opzionate nel Prospetto Sezioni Assicurate, le Condizioni Aggiuntive: 1 Impianto d allarme 2 Impianto d allarme volumetrico e/o perimetrale con caratteristiche vincolanti 3 Franchigia 4 Furto con destrezza 5 Concessionaria 6 Distributore automatico di merci Per il dettaglio delle prestazioni relative alle garanzie e condizioni di cui sopra, si rimanda alle rispettive discipline riportate nelle Norme che regolano la Sezione II - Furto. Helvetia Opera Nota Informativa - Edizione 11/2015 Pagina 3/11

5 AVVERTENZA: Si richiama particolare attenzione sulla presenza di esclusioni, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti negli articoli che disciplinano i rischi assicurati (art. 16), le Condizioni Particolari sempre operanti, le Partite Complementari e le Condizioni Aggiuntive. Le principali delimitazioni dell Assicurazione e esclusioni sono invece disciplinate all art. 17 delle Norme che regolano la Sezione II - Furto. A titolo di esempio, nel caso in cui il Contenuto dell esercizio commerciale assicurato sia collocato presso terzi, fiere e mostre e comunque in ubicazioni diverse da quella dichiarata, la Condizione Particolare Decentramento presso terzi fiere e mostre specifica che l Assicurazione opera con il limite del 10% della somma assicurata e con un limite di indennizzo di 2.500,00 per singola ubicazione. In tal caso, in caso di sinistro, l importo indennizzabile da parte della Società si calcola come segue: Tipologia di evento : Furto Somma Assicurata Contenuto: ,00 Importo del danno : 5.000,00 Limite Somma Assicurata Contenuto presso terzi : 3.000,00 (10% Somma Assicurata Contenuto) Limite di indennizzo : 2.500,00 Importo liquidato : 2.500,00 (il danno è di 5.000,00 ma essendo maggiore del limite di indennizzo, viene allo stesso ricondotto) AVVERTENZA: È bene ricordare che il diritto all indennizzo può essere limitato o addirittura venire meno anche nei casi di dichiarazioni inesatte o reticenti, di mancata indicazione dell esistenza di pluralità di assicurazioni o di mancato adempimento degli obblighi in caso di sinistro. Per il dettaglio di tali limitazioni si rimanda al disposto degli artt. 1 (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio), 2 (Altre assicurazioni), 5 (Aggravamento del rischio), 6 (Diminuzione del rischio), 29 (Obblighi del Contraente in caso di sinistro) e 34 (Esagerazione dolosa del danno). AVVERTENZA: Relativamente ai limiti di indennizzo si segnala infine che, salvo il caso previsto dall art del Codice Civile (spese di salvataggio), per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somme maggiori di quelle assicurate (art Limite massimo dell indennizzo). Sezione III GUASTI ACCIDENTALI ALLE MACCHINE ELETTRONICHE Oggetto della copertura assicurativa sono i danni materiali e diretti alle macchine elettroniche strumentali all attività dichiarata in Polizza o al servizio del Fabbricato, anche se di proprietà di terzi. L Assicurazione opera a Primo Rischio Assoluto: l indennizzo viene corrisposto fino alla concorrenza della somma assicurata, senza effettuare indagini sul valore reale dei beni colpiti dal sinistro. AVVERTENZA: Condizione essenziale per l operatività della copertura è che le macchine elettroniche siano collaudate, installate, pronte per l uso a cui sono destinate e poste all interno dei locali adibiti all attività commerciale assicurata (art. 21 delle Norme che regolano la Sezione III - Guasti accidentali alle macchine elettroniche). Garanzie prestate: La Società indennizza, con modalità e limitazioni per cui si rimanda all art. 21 delle Norme che regolano la Sezione III - Guasti accidentali alle Macchine Elettroniche, i danni causati da: a) Correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici b) Imperizia, imprudenza, negligenza e errata manovra c) Qualunque altro evento accidentale non espressamente escluso. Sono inoltre rimborsate, in caso di sinistro indennizzabile a termini di Polizza: - Le spese di demolizione, sgombero, trasporto, trattamento e smaltimento dei residui del sinistro, nonché le spese di rimozione e ricollocamento delle macchine non danneggiate; - Le spese supplementari per lavoro straordinario sostenute dall Assicurato; - I costi per la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti distrutti o danneggiati; - I costi sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d uso distrutti o danneggiati. AVVERTENZA: Si richiama particolare attenzione sulla presenza, nell art. 21 delle Norme che regolano la Sezione III - Guasti accidentali alle Macchine Elettroniche che disciplina rischi assicurati, esclusioni, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti. Le principali delimitazioni dell assicurazione e esclusioni sono invece disciplinate all art. 22. AVVERTENZA: La Sezione III - Guasti accidentali alle Macchine Elettroniche opera previa detrazione, per ogni sinistro, di una franchigia di 250,00 (art. 23 delle Norme che regolano la Sezione III - Guasti accidentali alle Macchine Elettroniche). A titolo di esempio, nel caso in cui, a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione III, l Assicurato abbia sostenuto spese supplementari per lavoro straordinario, la garanzia opera fino a concorrenza del 20% della somma assicurata con il massimo di 3.000,00. L importo indennizzabile da parte della Società si calcola come segue: Tipologia di evento: Scarica elettrica Somma Assicurata Sezione III: ,00 Importo del danno: 3.000,00 Limite Somma Assicurata : 2.000,00 (20% della somma assicurata per Sezione III) Limite di indennizzo: 3.000,00 Franchigia: 250,00 Importo liquidato: 2.750,00 (il danno è di 3.000,00 ma essendo maggiore della somma assicurata per la specifica garanzia in questione, si riconduce a quest ultima, a cui viene sottratto l importo della franchigia) AVVERTENZA: È bene ricordare che il diritto all indennizzo può essere limitato o addirittura venire meno anche nei casi di dichiarazioni inesatte o reticenti, di mancata indicazione dell esistenza di pluralità di assicurazioni o di mancato adempimento degli obblighi in caso di sinistro. Per il dettaglio di tali limitazioni si rimanda al disposto degli artt. 1 (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio), 2 (Altre assicurazioni), 5 (Aggravamento del rischio), 6 (Diminuzione del rischio), 29 (Obblighi del Contraente in caso di sinistro) e 34 (Esagerazione dolosa del danno). AVVERTENZA: Relativamente ai limiti di indennizzo infine si segnala che, salvo il caso previsto dall art del Codice Civile (spese di salvataggio), per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somme maggiori di quelle assicurate (art Limite massimo dell indennizzo). Helvetia Opera Nota Informativa - Edizione 11/2015 Pagina 4/11

6 Sezione IV RESPONSABILITÀ CIVILE La Sezione IV Responsabilità Civile tiene indenne l Assicurato, nei limiti del massimale concordato, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento per danni cagionati a terzi nell esercizio dell attività indicata in Polizza, compresi i danni cagionati a terzi da fatto anche doloso delle persone di cui lo stesso debba rispondere, da fatto non doloso di fornitori e i danni cagionati da prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti, dai soci e dai familiari coadiuvanti. AVVERTENZA: Condizione essenziale per l operatività della garanzia è che il Contraente o l Assicurato diano avviso scritto del sinistro alla Società o all intermediario entro cinque giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, con le modalità previste all art. 40 delle Norme che regolano la Sezione IV Responsabilità Civile. Garanzie prestate: L Assicurazione comprende i danni causati a terzi: a) da proprietà e/o conduzione dei locali dell esercizio b) da proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari, striscioni e arredi c) da partecipazione a fiere, mostre, esposizioni e mercati d) da operazioni di prelievo, consegna e rifornimento merci e) da operazioni di carico e scarico per danni ai mezzi dei clienti e/o fornitori f) da proprietà e/o conduzione di distributori automatici di cibi e bevande, videogiochi, flippers e simili g) da servizio di sorveglianza h) da proprietà e uso di velocipedi i) da parcheggio di pertinenza dell esercizio j) da incendio di cose dell Assicurato o da lui detenute k) da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi l) avvenuti in conseguenza di contaminazione dell acqua, del suolo e dell aria m) nella sua qualità di committente, ai sensi dell art del Codice Civile n) da responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) Se l Assicurazione è riferita a una o più delle tipologie di rischio richiamate, sono operanti le Condizioni Particolari: - Bar, Pasticcerie e Gelaterie Ristoranti, Pizzerie, Tavole calde Mense aziendali Birrerie Esercizi affini - Ristoranti, pizzerie ed esercizi affini - Farmacie - Lavanderie, tintorie, stirerie - Trattamenti di bellezza e applicazione prodotti cosmetici che non richiedano controllo medico - Commercio ambulante - Animali vivi (escluso allevamento) e articoli per animali, compresa toelettatura - Trasloco delle cose assicurate (sempre operante) Sono infine operanti solo se espressamente opzionate nel Prospetto Sezioni Assicurate, le Condizioni Aggiuntive: 1. Merci installate presso terzi 2. R.C. Fabbricato 3. Estensione ad altre figure professionali 4. Addetti stagionali AVVERTENZA: Per il dettaglio delle prestazioni relative alle garanzie base si rimanda all art. 38 delle Norme che regolano la Sezione IV - Responsabilità Civile mentre le Condizioni Particolari, le Partite Complementari e le Condizioni Aggiuntive sono disciplinate specificatamente nelle relative disposizioni presenti sempre nelle Norme che regolano la Sezione IV - Responsabilità Civile. AVVERTENZA: Si richiama particolare attenzione sulla presenza, negli articoli di cui sopra, di esclusioni, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti. Le principali delimitazioni dell assicurazione e esclusioni sono invece disciplinate all art. 39 delle Norme che regolano la Sezione IV - Responsabilità Civile. AVVERTENZA: Importanti limitazioni sono inoltre dettagliatamente disciplinate agli artt. 41 (Validità territoriale), 44 (Pluralità di Assicurati), 45 (Responsabilità solidale) delle Norme che regolano la Sezione IV - Responsabilità Civile. A titolo di esempio, in caso di danno cagionato in una fattispecie di responsabilità solidale, l Assicurazione opera esclusivamente per la quota di danno imputabile direttamente e personalmente all Assicurato, rimanendo quindi esclusa la copertura di quella parte di responsabilità derivante da vincolo di solidarietà con altri soggetti. AVVERTENZA: Il premio è determinato sulla base del numero di Addetti dichiarato dal Contraente nel Prospetto Moduli Assicurati. In caso di variazione, al momento del sinistro, di tale numero, sono ammesse tolleranze di una o due unità, a seconda che il numero di addetti dichiarato nel contratto di polizza sia inferiore, pari o superiore a cinque. Laddove vengano superate tali tolleranze o si procede a adeguamento del premio oppure il risarcimento viene proporzionalmente ridotto sulla base di quanto disposto all art. 46 delle Norme che regolano la Sezione IV Responsabilità Civile (il citato articolo non opera nel caso sia richiamata la Condizione Aggiuntiva n. 2 RC Fabbricato ). AVVERTENZA: Le spese legali e di gestione delle vertenze di danno sono a carico della Società nei limiti e con modalità di cui all art. 42. Sezione V TUTELA LEGALE Le prestazioni offerte dalla Sezione V Tutela Legale riguardano la tutela legale, compresi gli oneri non ripetibili dalla controparte occorrenti all Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale e etragiudiziale, per fatti inerenti all esercizio dell attività indicata in Polizza. La Società ha affidato la gestione dei sinistri Tutela Legale a un impresa terza (ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'italia) come indicato nella premessa delle Norme che regolano la Sezione V - Tutela Legale delle condizioni di Assicurazione, a cui si rimanda per gli aspetti di dettaglio. Gli oneri assicurati sono elencati all art Oggetto dell Assicurazione delle Norme che regolano la Sezione V - Tutela Legale e, più precisamente, riguardano le spese: - per intervento del legale incaricato della gestione del Caso assicurativo; - per intervento del legale di controparte; - per intervento di Consulente Tecnico d Ufficio, Consulente Tecnico di Parte e Periti; Helvetia Opera Nota Informativa - Edizione 11/2015 Pagina 5/11

7 - processuali nel processo penale; - di giustizia; - per contributo unificato; - per registrazione degli atti giudiziari; - per indagini per la ricerca di prove a difesa; - per costituzione di parte civile; - di domiciliazione; - le indennità spettanti all Organismo di Mediazione; - dell arbitro incaricato per la decisione di controversie previste dalla polizza. Prestazioni garantite: - Difesa Penale; - Pacchetto sicurezza; - Spese di resistenza; Condizione Aggiuntiva (valida solo se richiamata): Assicurati stagionali Per il dettaglio delle prestazioni di cui sopra si rimanda alle Norme che regolano la Sezione V - Tutela Legale (artt Oggetto dell Assicurazione e seguenti). AVVERTENZA: Relativamente alle garanzie di cui alla Sezione V - Tutela Legale, si richiama particolare attenzione sulla presenza di: 1. Esclusioni/Delimitazioni; 2. Limiti di indennizzo; 3. Sospensioni di garanzia. In particolare, con riferimento a esclusioni e delimitazioni, si segnala che la presente Sezione prevede: 1. Delimitazioni dell oggetto dell Assicurazione (art Delimitazioni dell oggetto dell Assicurazione) 2. Esclusioni (art Esclusioni) 3. Delimitazioni sull operatività della garanzia (art Insorgenza del caso assicurativo, art Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale, art Gestione del caso assicurativo) 4. Delimitazioni sull estensione territoriale della garanzia (art Estensione territoriale) A titolo di esempio, l Assicurato non può concordare direttamente con la controparte alcuna transazione della vertenza, né in sede giudiziaria né in sede etragiudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società, pena la decadenza della garanzia. AVVERTENZA: In ogni caso, il contratto di Assicurazione si risolve di diritto in caso di fallimento, inabilitazione o interdizione del Contraente o qualora questi venga ammesso a concordato preventivo o venga sottoposto a amministrazione controllata (art Fallimento- concordato preventivo- amministrazione controllata- inabilitazione o interdizione del Contraente- alienazione o liquidazione dell'azienda/attività. Sezione VI - ASSISTENZA Le prestazioni offerte dalla Sezione VI - Assistenza riguardano l Assistenza per fatti inerenti all esercizio dell attività indicata in Polizza. La Società ha affidato la gestione dei sinistri Assistenza a un impresa terza (Europ Assistance Service S.p.A.) alla cui Struttura Organizzativa l Assicurato dovrà rivolgersi telefonando direttamente e esclusivamente, come indicato nelle Definizioni specifiche all espressione Struttura Organizzativa ed all art Istruzioni per la richiesta di Assistenza delle Norme che regolano la Sezione VI - Assistenza, cui si rimanda per gli aspetti di dettaglio. Le Garanzie prestate sono elencate all art Prestazioni e riportate qui di seguito: 1. invio di un idraulico per interventi di emergenza; 2. interventi di emergenza per danni da acqua; 3. invio di un elettricista per interventi di emergenza; 4. invio di un fabbro per interventi di emergenza; 5. invio di un serrandista per interventi di emergenza; 6. invio di un sorvegliante; 7. invio di un frigorista per interventi di emergenza; 8. recupero dati; 9. rientro anticipato; 10. trasloco. AVVERTENZA: Per quanto riguarda le prestazioni di cui sopra, si richiama l attenzione sulla presenza di delimitazioni all operatività della garanzia, limiti di indennizzo ed esclusioni, per i quali si rimanda all art Esclusioni e effetti giuridici delle norme che regolano la Sezione VI - Assistenza. Ad esempio: Ciascuna prestazione non è fornita più di tre volte per anno assicurativo. AVVERTENZA: Come indicato all art Istruzioni per la richiesta di Assistenza, si segnala che: - le spese telefoniche successive alla prima chiamata e sostenute per la gestione dell assistenza sono a carico della Struttura Organizzativa di cui sopra; - la stessa Struttura Organizzativa potrà richiedere all Assicurato -e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente- ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli originali (non le fotocopie) di giustificativi, fatture, ricevute delle spese sostenute; - l intervento deve essere sempre richiesto alla Struttura Organizzativa di Europ Assistance Service S.p.A. che interviene direttamente o ne autorizza esplicitamente l effettuazione, pena la mancata attivazione della garanzia assistenza. 4. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità Al fine di poter effettuare una corretta valutazione, l Assicuratore deve necessariamente conoscere tutte le circostanze che possono avere influenza sul rischio. AVVERTENZA: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile (art. 1 delle Norme che regolano l Assicurazione in generale). Helvetia Opera Nota Informativa - Edizione 11/2015 Pagina 6/11

8 AVVERTENZA: È infine previsto, alla voce Dichiarazioni che, ai fini della validità della garanzia il Contraente dichiari di non aver avuto in corso, nell ultimo triennio, polizze annullate in seguito a sinistri implicanti la sua responsabilità. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio L Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio come previsto all art. 5 - Aggravamento del rischio delle Norme che regolano l Assicurazione in generale. Gli aggravamenti di rischio non comunicati alla Società o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell Assicurazione (art Codice Civile). Si ha aggravamento del rischio quando, dopo che è stato stipulato un contratto di Assicurazione, avvengono mutamenti che modificano il rischio assicurato (ad esempio, l ampliamento o variazione delle tipologie merceologiche vendute nell esercizio assicurato che possa comportare una modifica alla propria attività). Poiché l'aggravamento del rischio determina una situazione nuova e più rischiosa per la Società, quest'ultima può chiedere un adeguamento del premio e delle condizioni o può recedere dal contratto. Nel caso di diminuzione del rischio comunicato dal Contraente/Assicurato, la Società, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione dell Assicurato/Contraente, è tenuta, come indicato all art. 6 Diminuzione del rischio, a ridurre il premio (art Codice Civile). In questa ipotesi, la Società rinuncia al diritto di recesso previsto dalla legge per il caso di diminuzione del rischio. 6. Premi Il premio è determinato per periodi di Assicurazione di un anno ed è quindi interamente dovuto anche se ne è stato concesso il frazionamento in più rate. L importo indicato in Polizza è già comprensivo delle tasse e delle provvigioni riconosciute all intermediario. E prevista la possibilità di corrispondere l ammontare dovuto in rate semestrali, mediante un aumento del 3% o quadrimestrali, con aumento del 4% del premio annuo lordo. Il pagamento del premio per contratti vincolati di durata poliennale è previsto anche in via anticipata in unica soluzione. I mezzi di pagamento del premio accettati dalla Società, ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio D.Lgs. n 231 del 21 novembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, sono: assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico e denaro contante, con i limiti e le modalità previsti dalle citate norme. È previsto, infine, a norma dell art del Codice Civile, che, qualora il Contraente non provveda al pagamento del premio o delle rate di premio successive, l Assicurazione resti sospesa dalle ore 24 del 30 giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento. AVVERTENZA: Qualsiasi decisione sull applicazione di sconti di premio è di esclusiva facoltà della Società. 7. Rivalse AVVERTENZA: L'assicuratore che ha pagato l indennità é surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili (art del codice civile). Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se la responsabilità per il danno è imputabile ai figli, agli affiliati, agli ascendenti, agli altri parenti o affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'Assicurato e` responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Relativamente alle Sezioni I - Incendio e III - Guasti accidentali alle macchine elettroniche e salvo il caso di dolo, la Società rinuncia al diritto di surroga di cui sopra purché l Assicurato non eserciti egli stesso l azione di regresso verso il responsabile del sinistro (art. 25 delle Norme comuni alle Sezioni I - Incendio e III - Guasti accidentali alle macchine elettroniche). 8. Diritto di recesso AVVERTENZA: Nel caso di durata poliennale, se il contratto supera i cinque anni, il Contraente, trascorso il quinquennio, può esercitare la facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata (Art del Codice Civile). AVVERTENZA: Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, le Parti possono recedere dall Assicurazione dandone comunicazione mediante lettera raccomandata. Il recesso richiesto dal Contraente ha effetto dalla data di invio della comunicazione alla Società. Il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Contraente. La Società, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di Assicurazione intercorrente tra la data di efficacia del recesso e l originaria scadenza del contratto (art. 7 - Recesso in caso di sinistro). 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art del Codice Civile come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008 n Il diritto dell Assicuratore alla riscossione del pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno. Nell Assicurazione per la Responsabilità Civile verso terzi, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all Assicurato o ha promosso contro questo l azione. 10. Legge applicabile al contratto Al contratto che verrà stipulato sarà applicata la legge italiana. Le Parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall ordinamento italiano. 11. Regime fiscale Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della Legge 29 ottobre 1961 n e successive modifiche ed integrazioni. 12. Informativa in corso di contratto In relazione ad eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo, intervenute dopo la stipula del contratto, se le stesse derivassero da innovazioni normative, la Società provvederà a comunicarle per iscritto al Contraente. Negli altri casi sul sito internet è prevista una sezione per la consultazione dei successivi aggiornamenti del Fascicolo Informativo. La Società ha l'obbligo di fornire riscontro per iscritto ad ogni richiesta di informazione presentata dal Contraente o dagli aventi diritto in merito al rapporto assicurativo, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Helvetia Opera Nota Informativa - Edizione 11/2015 Pagina 7/11

9 C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 13. Sinistri Liquidazione dell indennizzo In caso di sinistro, gli obblighi a carico del Contraente/Assicurato e le procedure valutative del danno variano a seconda delle Sezioni di Polizza coinvolte. AVVERTENZA: Si richiama particolare attenzione sulle disposizioni di seguito citate in quanto il loro inadempimento può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo. AVVERTENZA: In caso di sinistro relativo alle Sezioni Incendio, Furto, Guasti accidentali alle macchine elettroniche Il Contraente/Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, per recuperare le cose eventualmente rubate e conservare e custodire quelle rimaste (le relative spese sono a carico della Società), deve avvisare l Intermediario o la Società per iscritto entro sei giorni - ridotti a quarantotto ore relativamente alla Sezione Furto- e, per le fattispecie per cui è richiesto, deve effettuare denuncia presso le competenti autorità nei dieci giorni successivi, ridotti alle ventiquattro ore successive all accadimento per la Condizione Aggiuntiva 4. Furto con destrezza). Deve inoltre conservare tracce e residui del sinistro e predisporre un elenco accurato dei danni subiti, facilitare le indagini da parte della Società e dei periti (per il dettaglio degli adempimenti e dei relativi termini si rimanda all art. 29 delle Norme comuni alle Sezioni Incendio, Furto, Guasti accidentali alle macchine elettroniche). Le disposizioni relative a valutazione e quantificazione del danno, periti liquidatori, riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro, titolarità di diritti, pagamento dell indennizzo, sono contenute negli artt delle Norme di cui sopra. Il diritto all indennizzo viene meno in caso di esagerazione dolosa del danno e comunque in tutti i casi di comportamento fraudolento del Contraente/Assicurato (art. 34). AVVERTENZA: In caso di sinistro relativo alla Sezione Responsabilità Civile L Assicurato/Contraente deve dare avviso scritto del sinistro all Agenzia che ha emesso la Polizza o alla Società entro cinque giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza (art. 40 delle Norme che regolano la Sezione IV Responsabilità Civile). L Assicurato o il Contraente devono inoltre fornire tempestivamente tutte le informazioni ulteriori in merito alle circostanze del fatto oggetto di richiesta di risarcimento, segnalare la presenza di altri contratti di Assicurazione per la responsabilità civile, i nominativi dei testimoni e trasmettere la documentazione rilevante, anche in copia, nonché gli originali degli atti giudiziari eventualmente notificati e/o pervenuti. AVVERTENZA: In caso di sinistro relativo alla Sezione Tutela Legale o alla Sezione Assistenza La Sezione Tutela Legale e la Sezione Assistenza sono caratterizzate dal fatto che la gestione dei sinistri è affidata a imprese terze, rispettivamente ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'italia e Europ Assistance Service S.p.A.. Per i dettagli si rimanda alle specifiche norme che regolano le due Sezioni. 14. Reclami Ai sensi del Regolamento IVASS n. 24/2008, per Reclamo si intende "una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di un'impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto". Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, anche qualora riguardino soggetti coinvolti nel ciclo operativo dell Impresa, devono essere inoltrati per iscritto alla Società presso: Helvetia Compagnia Svizzera d'assicurazioni SA Rappresentanza Generale per l'italia - Ufficio Reclami - Via G.B. Cassinis 21, Milano Fa reclami@helvetia.it. La Compagnia invia la relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo da parte della Compagnia, il reclamante potrà rivolgersi all'ivass ed ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie. In particolare: 1. Possono essere presentati all IVASS per iscritto (in Via del Quirinale 21, Roma oppure ai fa ): - i reclami per l accertamento dell osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e delle relative norme di attuazione, nonché del D.Lgs. n. 206/2005 Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - i reclami già presentati direttamente alle imprese di assicurazione e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte delle imprese stesse o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente. I reclami indirizzati all IVASS devono contenere : - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato ; - breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; - copia del reclamo eventualmente presentato all impresa di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Per reperire il modello da utilizzare per la presentazione dei reclami all'ivass, si rinvia alla sezione Reclami del sito della Compagnia Si precisa che in caso di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET (il sistema competente è indivi-duabile accedendo al sito internet: 2. Per la risoluzione delle controversie relative al contratto tramite sistemi alternativi il reclamante ha: la facoltà di avvalersi della negoziazione assistita prevista ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132, come convertita con modifiche dalla Legge n. 162/2014, mediante invito, tramite il proprio legale, all'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita; l'obbligo qualora non intendesse avvalersi della negoziazione assistita o il ricorso alla negoziazione stessa non lo abbia pienamente soddisfatto di attivare, ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i., le controversie relative al presente contratto devono essere preliminarmente sottoposte a procedimento di mediazione innanzi ad un Organismo di Mediazione, iscritto in apposito Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia, che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la vertenza; la facoltà solo in seguito alla definiva conclusione del procedimento di mediazione secondo le modalità di cui al sopra citato D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i., di adire l'autorità Giudiziaria competente, la quale viene individuata in quella del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto; è in ogni caso facoltà del reclamante ricorrere ad un arbitrato, secondo le modalità di seguito specificate. Helvetia Opera Nota Informativa - Edizione 11/2015 Pagina 8/11

10 Si ricorda che in relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità permane la competenza esclusiva dell'autorità Giudiziaria. 15. Arbitrato L ammontare del danno (escluso quello derivante da Responsabilità Civile) è concordato con le seguenti modalità: a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, in accordo fra le Parti: b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Quanto sopra è regolato all art Procedura per la liquidazione del danno delle Norme comuni alle Sezioni I - Incendio, II - Furto e III - Guasti accidentali alle macchine Elettroniche. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. AVVERTENZA: Si ricorda che è fatta salva la possibilità di rivolgersi in ogni caso all Autorità Giudiziaria. D. GLOSSARIO E DEFINIZIONI DI POLIZZA Di seguito si riportano le DEFINIZIONI dei termini assicurativi utilizzati nel presente Fascicolo Informativo: Addetti I prestatori di lavoro, i titolari, i soci ed i familiari. Armadi forti Assicurato Assicurazione Atto di sabotaggio Atto di terrorismo Atto vandalico Autocombustione Mobili metallici dotati almeno delle seguenti caratteristiche: - pareti e battenti in acciaio dello spessore minimo di 3 millimetri con sagomatura Antistrappo dal lato delle cerniere e protezione antitrapano almeno su una delle serrature; - catenacci mobili ad espansione su tre lati di ciascun battente; - serratura di sicurezza (a chiave od a combinazione) per la riferma dei catenacci; - peso minimo 200 Kg. Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Il contratto di assicurazione. Qualsiasi atto di chi distrugge, danneggia o rende inservibili le cose assicurate al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell attività. Un atto inclusivo ma non limitato all uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa. Atto doloso, fine a sé stesso, rivolto a danneggiare o distruggere una cosa. Combustione spontanea senza fiamma delle cose assicurate. Contenitore non smontabile dotato almeno delle seguenti caratteristiche: - pareti e battente caratterizzati da un grado di sicurezza crescente in funzione dei tipi di attacco (meccanici o termici) cui devono opporsi; Cassaforte - chiusure con catenacci ad espansione, almeno sui due lati verticali del battente, rifermati da serrature di sicurezza (a chiave od a combinazione); - peso minimo 200 Kg. (tranne per le casseforti a muro, dotate di corpo in acciaio, dello spessore di almeno due millimetri, nel quale è ricavato un dispositivo di ancoraggio tale che, dopo aver incassato e cementato il contenitore nel muro, non sia possibile estrarlo senza la demolizione dello stesso). Caso assicurativo Nella Sezione V Tutela Legale, il sinistro ovvero la controversia per la quale è prestata l Assicurazione e che comporta spese legali e/o peritali. Colpo d ariete L urto violento provocato in una conduttura dall immissione d acqua o dalla sua interruzione. Committente Il soggetto che affida a terzi lo studio e/o la realizzazione di opere o servizi di qualsiasi natura. L insieme dei beni contenuti in un unico locale o in più locali fra loro direttamente comunicanti e non (intendendosi per tali dipendenze e/o depositi accessori all attività dichiarata, purché posti entro unica area delimitata) ed in particolare: Macchine elettroniche (escluse quelle eventualmente poste in vendita) per ufficio, registratori di cassa, personal computer, elaboratori e relative unità periferiche di ricezione e trasmissione dati, macchine e impianti di telecomunicazione, sistemi elettronici di segnalazione e di allarme, elaboratori di processo e di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine, bilance elettroniche ed ogni altra macchina od apparecchiatura elettronica impiegata per lo svolgimento dell attività; Merci inerenti l attività esercitata, scorte e materiali di consumo, imballaggi, comprese le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali se dovuti, il tutto anche se riposto all aperto purché nell area di pertinenza dell esercizio assicurato; Merci di natura diversa rispetto a quelle relative all attività dichiarata sino ad un massimo del 10% della somma Contenuto assicurata alla relativa partita; Mobilio, attrezzatura e arredamento, impianti mobili in genere (a titolo esemplificativo ma non limitativo: apparecchi di condizionamento, riscaldamento, sollevamento e trasporto con l esclusione dei veicoli iscritti a relativi pubblici registri); tende parasole esterne stabilmente fissate al fabbricato, lastre e insegne anche esterne; indumenti e effetti personali dell assicurato o dei suoi dipendenti esclusi denaro, gioielli, preziosi e simili; Opere di abbellimento, utilità nonché migliorie apportate ai locali, quali rivestimenti, installazioni supplementari e simili, siano esse di natura mobile e/o immobile; Ricette farmaceutiche (esclusivamente per l attività di Farmacia); Stupefacenti (esclusivamente per l attività di Farmacia): sostanze che agiscono sul sistema nervoso provocando uno stato di ebbrezza, di estasi e simili; Tappeti, arazzi, quadri, sculture, argenteria, oggetti d arte, collezioni e raccolte in genere, il tutto costituente arredamento dell esercizio; Helvetia Opera Nota Informativa - Edizione 11/2015 Pagina 9/11

11 Contraente Cose Cose particolari Esercizio commerciale Esplodenti Esplosione Estorsione Fabbricato Fissi Franchigia Furto Furto con destrezza Impianto idrico Implosione Incendio Incombustibilità Indennizzo Inferriata Infissi Inondazioni e alluvioni Intermediario ISVAP ora IVASS Massimale Merci speciali Occlusione /Ingorgo Pannelli Solari o Impianti Fotovoltaici: Valori. Il soggetto che stipula l Assicurazione nell interesse proprio e/o di altri. Sia gli oggetti materiali sia gli animali (definizione valida solo per la Sez. Responsabilità Civile). Archivi, documenti, registri, disegni, microfilm, fotocolor, schede, dischi, supporti magnetici in genere, nastri e fili per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici. L esercizio adibito alla vendita e/o al deposito di merci e/o di prodotti e/o alla somministrazione di bevande, cibi freschi e cucinati prodotti in proprio e non. Sono assicurate - salvo ove diversamente indicato - le operazioni e/o attività secondarie di: Misurazione, pesatura, sollevamento, trasporto, confezionamento ed imballaggio (senza fabbricazione degli imballaggi); Cernita, calibratura e pulitura purché effettuate manualmente o con macchine non azionate da motore; Manutenzione, riparazione, conservazione, trattamento, disinfestazione delle merci oggetto di vendita; Il tutto purché complementare, inerente ed accessorio all attività dichiarata e a condizione che la superficie occupata da tali attività non superi nell insieme 1/5 della superficie complessiva del fabbricato o della porzione dello stesso nel quale è ubicato l esercizio commerciale assicurato. Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: a) A contatto con aria o acqua, a condizioni normali danno luogo a esplosione; b) Per azione meccanica o termica esplodono; E comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del r.d. N. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato a. Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. Il reato, previsto dall art. 629 del Codice Penale, commesso da chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Tutte le opere murarie e di finitura, fissi ed infissi, opere di fondazione od interrate, tappezzerie, tinteggiature e simili, nonché affreschi e statue di pertinenza del fabbricato (non aventi valore artistico), compresi: Impianti fissi idrici, igienici, sanitari, termici, telefonici, elettrici, ascensori, montacarichi e simili, in quanto considerati immobili per natura o destinazione, compresi pannelli solari o impianti fotovoltaici; Recinzioni, dipendenze, giardini (compresi alberi e piante escluse quelle eventualmente poste in vendita) e quant altro esistente negli spazi adiacenti anche attrezzati, di pertinenza del fabbricato. Qualora l Assicurazione sia riferita a porzione di fabbricato, questa comprende le opere precitate, anche se facenti parte di un condominio, per le rispettive quote di pertinenza. Non rientra in questa definizione quanto compreso alla voce Contenuto. Quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione. L importo prestabilito che, in caso di sinistro, l Assicurato tiene a suo carico. Il reato, previsto dall art. 624 del Codice Penale, commesso da chi si impossessa di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiustificato profitto per sé o per gli altri. Furto commesso con abilità tale da eludere l attenzione del derubato o delle persone vicine. Insieme di tubazioni, condutture ed apparecchiature in dotazione permanente al fabbricato, destinate alla distribuzione dell acqua, al convogliamento nei sistemi di scarico esterni al fabbricato, allo smaltimento delle acque anche piovane. Il repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi. La combustione con fiamma di cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi. Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal centro studi del Ministero dell interno. La somma dovuta dalla Società, in caso di sinistro, per i danni direttamente subiti dall assicurato. Manufatto in barre o tondi di ferro, posto a chiusura dei vani di illuminazione, aerazione e comunicazione. L inferriata può essere: - ancorata nel muro, ossia installata nel relativo vano in modo tale che le barre ricavate nella inferriata stessa siano murate in profondità nella struttura muraria del vano medesimo; - fissata nel muro, ossia installata nel relativo vano con appositi perni, chiodi o viti saldati. Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni. Fenomeno naturale provocato da masse d'acqua che straripano dal loro bacino abituale (argini e/o invasi di fiumi, canali, corsi d acqua, laghi, bacini naturali e/o artificiali). La persona fisica o la società, iscritte nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l attività di intermediazione assicurativa. Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, cui spetta il controllo sulle Imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker). La massima esposizione convenuta in Polizza fino alla quale la Società è impegnata a prestare la garanzia assicurativa. Polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio; - celluloide (grezza e oggetti di); - espansite e sughero grezzo; - schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa; - materie plastiche espanse o alveolari; - imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili. Non si considerano merci speciali: quelle entrate a far parte del prodotto finito; imballaggi di materia plastica espansa o alveolare racchiusi nella confezione delle merci. La chiusura o la riduzione dello spazio interno di una conduttura determinata da corpi estranei. Pannello solare: dispositivo per la conversione della radiazione solare in energia termica e per il trasferimento di quest ultima verso un accumulatore; Helvetia Opera Nota Informativa - Edizione 11/2015 Pagina 10/11

12 Parti Polizza Premio Prestatori di lavoro Preziosi Primo rischio assoluto (P.R.A) Programmi in licenza d uso Rapina Responsabilità Civile Risarcimento Rischio Scippo Scoperto Sinistro Società Somma assicurata Terremoto Tutela Legale Valore a nuovo Valore allo stato d uso Valore Intero (V.I.) Impianto fotovoltaico: insieme di pannelli a celle fotovoltaiche, inverter e contatori per la produzione di energia elettrica mediante effetto fotovoltaico. Ciò premesso, gli enti sopradescritti si intendono compresi nel Fabbricato a condizione che siano stabilmente fissati alla costruzione edile oggetto della copertura. Il Contraente/Assicurato e la Società. Il documento che prova l Assicurazione. La somma dovuta dal Contraente alla Società. Tutte le persone fisiche di cui l Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge e nell esercizio dell attività descritta in Polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell art del Codice Civile. Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad es. Contratto d opera, contratto d appalto). Gioielli, oggetti d oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura. Forma di assicurazione in base alla quale l indennizzo è dovuto dalla Società sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale prevista dell art Codice Civile. Sequenze di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall elaboratore che il Contraente o l Assicurato utilizza in base a un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti. Il reato, previsto dall art. 628 del Codice Penale, commesso da chi si impossessa di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, mediante violenza alla persona o minaccia, allo scopo di procurare a sé o altri un ingiusto profitto. Responsabilità patrimoniale che deriva all assicurato per aver cagionato la lesione colposa di un diritto altrui. L importo dovuto dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro. La probabilità che si verifichi il sinistro e l entità dei danni che possono derivarne. Il furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona che la detiene. La quota di danno, espressa in percentuale, dedotta dall ammontare dell indennizzo o del risarcimento, che rimane a carico dell assicurato. Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Helvetia compagnia svizzera d assicurazioni sa Rappresentanza generale e direzione per l italia La somma indicata a tale titolo alle singole partite di Polizza. Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. L Assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. N. 209/2005, artt. 163/4 e 173/4 e correlati. Per il fabbricato: la spesa necessaria per l integrale costruzione a nuovo escludendo soltanto il valore dell area. Per il contenuto: (salvo quanto diversamente previsto dall art. 32) il costo di rimpiazzo delle cose danneggiate od asportate con altre nuove, uguali, oppure equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali. La spesa necessaria per ricostruire o rimpiazzare le cose assicurate con altre uguali od equivalenti per il rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione all età, uso, tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante. Forma di assicurazione che copre la totalità delle cose; la somma assicurata deve corrispondere al reale valore delle cose stesse e, se l Assicurazione è stipulata per un importo inferiore, l Assicurato sopporta l applicazione della regola proporzionale così come previsto dall art Codice Civile. Di seguito si riporta il GLOSSARIO dei termini utilizzati nel presente Fascicolo Informativo, quali indicazioni aggiuntive tese a garantire la riconducibilità alle Unità di misura previste dal Sistema Internazionale SI, definite dal DPR 802/1982 e successive modifiche: Anno (annuo - annuale): Periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno solare bisestile) Bimestre (bimestrale): Età assicurativa: Mese (mensile): Poliennale (durata): Quadrimestre (quadrimestrale): Quinquennio (quinquennale): Semestre (semestrale): Settimana (settimanale): Trimestre (trimestrale): Periodo di tempo la cui durata è compresa tra 59 e 62 giorni in funzione della data iniziale del conteggio. Età in anni interi, determinata trascurando le frazioni di anno. Periodo di tempo la cui durata è compresa tra 28 e 31 giorni in funzione della data iniziale del conteggio. Periodo di tempo la cui durata minima è pari a 730 giorni (731 in caso di un anno solare bisestile compreso nel periodo). Periodo di tempo la cui durata è compresa tra 120 e 123 giorni in funzione della data iniziale del conteggio. Periodo di tempo la cui durata è pari a 1826 giorni (1827 in caso di due anni solari bisestili compresi nel periodo). Periodo di tempo la cui durata è compresa tra 181 e 184 giorni in funzione della data iniziale del conteggio. Periodo di tempo la cui durata è pari a 7 giorni. Periodo di tempo la cui durata è compresa tra 89 e 92 giorni in funzione della data iniziale del conteggio. Si richiama l attenzione del contraente sulla necessità di leggere attentamente Il contratto prima di sottoscriverlo. Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. Il Rappresentante Generale e Direttore per l Italia Francesco La Gioia Helvetia Opera Nota Informativa - Edizione 11/2015 Pagina 11/11

13 Helvetia Salute Casa e Lavoro Helvetia 0QFSB $POEJ[JPOJEJ"TTJDVSB[JPOF.PE)&EJ[JPOF La tua Assicurazione svizzera.

14 INDICE DEFINIZIONI CONTRATTUALI... 1 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE... 5 NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE I INCENDIO... 6 NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE II FURTO NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE III - GUASTI ACCIDENTALI ALLE MACCHINE ELETTRONICHE NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE IV RESPONSABILITÀ CIVILE NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE V - TUTELA LEGALE PREMESSA TERMINI GIURIDICI NORME COMUNI ALLE SEZIONI I INCENDIO II FURTO III GUASTI ACCIDENTALI ALLE MACCHINE ELETTRONICHE IV RESPONSABILITÀ CIVILE V TUTELA LEGALE NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE VI - ASSISTENZA ARTICOLI DEL CODICE CIVILE CITATI NEL TESTO... 40

15 DEFINIZIONI CONTRATTUALI Alle seguenti espressioni viene convenzionalmente attribuito il significato qui precisato: Addetti Armadi forti Assicurato Assicurazione Atto di sabotaggio Atto di terrorismo Atto vandalico Autocombustione Cassaforte Caso assicurativo Colpo d ariete Committente Contenuto I prestatori di lavoro, i titolari, i soci ed i familiari. Mobili metallici dotati almeno delle seguenti caratteristiche: - pareti e battenti in acciaio dello spessore minimo di 3 millimetri con sagomatura Antistrappo dal lato delle cerniere e protezione antitrapano almeno su una delle serrature; - catenacci mobili ad espansione su tre lati di ciascun battente; - serratura di sicurezza (a chiave od a combinazione) per la riferma dei catenacci; - peso minimo 200 Kg. Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Il contratto di assicurazione. Qualsiasi atto di chi distrugge, danneggia o rende inservibili le cose assicurate al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell attività. Un atto inclusivo ma non limitato all uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa. Atto doloso, fine a sé stesso, rivolto a danneggiare o distruggere una cosa. Combustione spontanea senza fiamma delle cose assicurate. Contenitore non smontabile dotato almeno delle seguenti caratteristiche: - pareti e battente caratterizzati da un grado di sicurezza crescente in funzione dei tipi di attacco (meccanici o termici) cui devono opporsi; - chiusure con catenacci ad espansione, almeno sui due lati verticali del battente, rifermati da serrature di sicurezza (a chiave od a combinazione); - peso minimo 200 Kg. (tranne per le casseforti a muro, dotate di corpo in acciaio, dello spessore di almeno due millimetri, nel quale è ricavato un dispositivo di ancoraggio tale che, dopo aver incassato e cementato il contenitore nel muro, non sia possibile estrarlo senza la demolizione dello stesso). Nella Sezione V Tutela Legale, il sinistro ovvero la controversia per la quale è prestata l Assicurazione e che comporta spese legali e/o peritali. L urto violento provocato in una conduttura dall immissione d acqua o dalla sua interruzione. Il soggetto che affida a terzi lo studio e/o la realizzazione di opere o servizi di qualsiasi natura. L insieme dei beni contenuti in un unico locale o in più locali fra loro direttamente comunicanti e non (intendendosi per tali dipendenze e/o depositi accessori all attività dichiarata, purché posti entro unica area delimitata) ed in particolare: macchine elettroniche (escluse quelle eventualmente poste in vendita) per ufficio, registratori di cassa, personal computer, elaboratori e relative unità periferiche di ricezione e trasmissione dati, macchine e impianti di telecomunicazione, sistemi elettronici di segnalazione e di allarme, elaboratori di processo e di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine, bilance elettroniche ed ogni altra macchina od apparecchiatura elettronica impiegata per lo svolgimento dell attività; merci inerenti l attività esercitata, scorte e materiali di consumo, imballaggi, comprese le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali se dovuti, il tutto anche se riposto all aperto purché nell area di pertinenza dell esercizio assicurato; merci di natura diversa rispetto a quelle relative all attività dichiarata sino ad un massimo del 10% della somma assicurata alla relativa partita; Mobilio, attrezzatura e arredamento, impianti mobili in genere (a titolo esemplificativo ma non limitativo: apparecchi di condizionamento, riscaldamento, sollevamento e trasporto con l esclusione dei veicoli iscritti a relativi pubblici registri); tende parasole esterne stabilmente fissate al fabbricato, lastre e insegne anche esterne; indumenti e effetti personali dell assicurato o dei suoi dipendenti esclusi denaro, gioielli, preziosi e simili; opere di abbellimento, utilità nonché migliorie apportate ai locali, quali rivestimenti, installazioni supplementari e simili, siano esse di natura mobile e/o immobile; ricette farmaceutiche (esclusivamente per l attività di Farmacia); stupefacenti (esclusivamente per l attività di Farmacia): sostanze che agiscono sul sistema nervoso Helvetia Opera Condizioni di Assicurazione - Edizione Pagina 1 di 43

16 Contraente Cose Cose particolari Esercizio commerciale Esplodenti Esplosione Estorsione Fabbricato Fissi Franchigia Furto Furto con destrezza Impianto idrico Implosione Incendio Incombustibilità Indennizzo provocando uno stato di ebbrezza, di estasi e simili; tappeti, arazzi, quadri, sculture, argenteria, oggetti d arte, collezioni e raccolte in genere, il tutto costituente arredamento dell esercizio; valori. Il soggetto che stipula l Assicurazione nell interesse proprio e/o di altri. Sia gli oggetti materiali sia gli animali (definizione valida solo per la Sez. Responsabilità Civile). Archivi, documenti, registri, disegni, microfilm, fotocolor, schede, dischi, supporti magnetici in genere, nastri e fili per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici. L esercizio adibito alla vendita e/o al deposito di merci e/o di prodotti e/o alla somministrazione di bevande, cibi freschi e cucinati prodotti in proprio e non. Sono assicurate - salvo ove diversamente indicato - le operazioni e/o attività secondarie di: misurazione, pesatura, sollevamento, trasporto, confezionamento ed imballaggio (senza fabbricazione degli imballaggi); cernita, calibratura e pulitura purché effettuate manualmente o con macchine non azionate da motore; manutenzione, riparazione, conservazione, trattamento, disinfestazione delle merci oggetto di vendita; Il tutto purché complementare, inerente ed accessorio all attività dichiarata e a condizione che la superficie occupata da tali attività non superi nell insieme 1/5 della superficie complessiva del fabbricato o della porzione dello stesso nel quale è ubicato l esercizio commerciale assicurato. Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: a) a contatto con aria o acqua, a condizioni normali danno luogo a esplosione; b) per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del r.d. N. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato a. Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. Il reato, previsto dall art. 629 del Codice Penale, commesso da chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Tutte le opere murarie e di finitura, fissi ed infissi, opere di fondazione od interrate, tappezzerie, tinteggiature e simili, nonché affreschi e statue di pertinenza del fabbricato (non aventi valore artistico), compresi: impianti fissi idrici, igienici, sanitari, termici, telefonici, elettrici, ascensori, montacarichi e simili, in quanto considerati immobili per natura o destinazione, compresi pannelli solari o impianti fotovoltaici; recinzioni, dipendenze, giardini (compresi alberi e piante escluse quelle eventualmente poste in vendita) e quant altro esistente negli spazi adiacenti anche attrezzati, di pertinenza del fabbricato. Qualora l Assicurazione sia riferita a porzione di fabbricato, questa comprende le opere precitate, anche se facenti parte di un condominio, per le rispettive quote di pertinenza. Non rientra in questa definizione quanto compreso alla voce Contenuto. Quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione. L importo prestabilito che, in caso di sinistro, l Assicurato tiene a suo carico. Il reato, previsto dall art. 624 del Codice Penale, commesso da chi si impossessa di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiustificato profitto per sé o per gli altri. Furto commesso con abilità tale da eludere l attenzione del derubato o delle persone vicine. Insieme di tubazioni, condutture ed apparecchiature in dotazione permanente al fabbricato, destinate alla distribuzione dell acqua, al convogliamento nei sistemi di scarico esterni al fabbricato, allo smaltimento delle acque anche piovane. Il repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi. La combustione con fiamma di cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi. Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal centro studi del Ministero dell interno. La somma dovuta dalla Società, in caso di sinistro, per i danni direttamente subiti dall assicurato. Helvetia Opera Condizioni di Assicurazione - Edizione Pagina 2 di 43

17 Inferriata Infissi Inondazioni e alluvioni Intermediario ISVAP ora IVASS Massimale Merci speciali Occlusione /Ingorgo Pannelli solari o Impianti fotovoltaici: Parti Polizza Premio Prestatori di lavoro Preziosi Primo rischio assoluto (P.R.A) Programmi in licenza d uso Rapina Responsabilità Civile Risarcimento Rischio Scippo Scoperto Manufatto in barre o tondi di ferro, posto a chiusura dei vani di illuminazione, aerazione e comunicazione. L inferriata può essere: - ancorata nel muro, ossia installata nel relativo vano in modo tale che le barre ricavate nella inferriata stessa siano murate in profondità nella struttura muraria del vano medesimo; - fissata nel muro, ossia installata nel relativo vano con appositi perni, chiodi o viti saldati. Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni. Fenomeno naturale provocato da masse d'acqua che straripano dal loro bacino abituale (argini e/o invasi di fiumi, canali, corsi d acqua, laghi, bacini naturali e/o artificiali). La persona fisica o la società, iscritte nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l attività di intermediazione assicurativa. Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, cui spetta il controllo sulle Imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker). La massima esposizione convenuta in Polizza fino alla quale la Società è impegnata a prestare la garanzia assicurativa. Polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio; - celluloide (grezza e oggetti di); - espansite e sughero grezzo; - schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa; - materie plastiche espanse o alveolari; - imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili. Non si considerano merci speciali: quelle entrate a far parte del prodotto finito; imballaggi di materia plastica espansa o alveolare racchiusi nella confezione delle merci. La chiusura o la riduzione dello spazio interno di una conduttura determinata da corpi estranei. Pannello solare: dispositivo per la conversione della radiazione solare in energia termica e per il trasferimento di quest ultima verso un accumulatore; Impianto fotovoltaico: insieme di pannelli a celle fotovoltaiche, inverter e contatori per la produzione di energia elettrica mediante effetto fotovoltaico. Ciò premesso, gli enti sopradescritti si intendono compresi nel Fabbricato a condizione che siano stabilmente fissati alla costruzione edile oggetto della copertura. Il Contraente/Assicurato e la Società. Il documento che prova l Assicurazione. La somma dovuta dal Contraente alla Società. Tutte le persone fisiche di cui l Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge e nell esercizio dell attività descritta in Polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell art del Codice Civile. Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad es. Contratto d opera, contratto d appalto). Gioielli, oggetti d oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura. Forma di assicurazione in base alla quale l indennizzo è dovuto dalla Società sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale prevista dell art Codice Civile. Sequenze di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall elaboratore che il Contraente o l Assicurato utilizza in base a un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti. Il reato, previsto dall art. 628 del Codice Penale, commesso da chi si impossessa di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, mediante violenza alla persona o minaccia, allo scopo di procurare a sé o altri un ingiusto profitto. Responsabilità patrimoniale che deriva all assicurato per aver cagionato la lesione colposa di un diritto altrui. L importo dovuto dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro. La probabilità che si verifichi il sinistro e l entità dei danni che possono derivarne. Il furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona che la detiene. La quota di danno, espressa in percentuale, dedotta dall ammontare dell indennizzo o del risarcimento, che rimane a carico dell assicurato. Helvetia Opera Condizioni di Assicurazione - Edizione Pagina 3 di 43

18 Sinistro Società Somma assicurata Terremoto Tutela Legale Valore a nuovo Valore allo stato d uso Valore Intero (V.I.) Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Helvetia compagnia svizzera d assicurazioni sa Rappresentanza generale e direzione per l italia. La somma indicata a tale titolo alle singole partite di Polizza. Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. L Assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. N. 209/2005, artt. 163/4 e 173/4 e correlati. Per il fabbricato: la spesa necessaria per l integrale costruzione a nuovo escludendo soltanto il valore dell area. Per il contenuto: (salvo quanto diversamente previsto dall art. 32) il costo di rimpiazzo delle cose danneggiate od asportate con altre nuove, uguali, oppure equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali. La spesa necessaria per ricostruire o rimpiazzare le cose assicurate con altre uguali od equivalenti per il rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione all età, uso, tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante. Forma di assicurazione che copre la totalità delle cose; la somma assicurata deve corrispondere al reale valore delle cose stesse e, se l Assicurazione è stipulata per un importo inferiore, l Assicurato sopporta l applicazione della regola proporzionale così come previsto dall art Codice Civile. Helvetia Opera Condizioni di Assicurazione - Edizione Pagina 4 di 43

19 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). Art. 2. Altre assicurazioni L Assicurato/Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altri contratti di assicurazione per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente/ Assicurato deve darne tempestivamente avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art Codice Civile) ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, senza tener conto di eventuali scoperti e/o franchigie che, se operanti, verranno detratti successivamente dall importo così calcolato. Qualora la somma di tali indennizzi superi l ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. Art. 3. Pagamento del premio L Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art Codice Civile). I premi devono essere pagati all Intermediario alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Art. 4. Modifiche dell Assicurazione Le eventuali modifiche dell Assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 5. Aggravamento del rischio L Assicurato/Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell Assicurazione (art Codice Civile). Art. 6. Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell Assicurato (art Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 7. Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro, e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, le Parti possono recedere dall Assicurazione dandone comunicazione mediante lettera raccomandata. Il recesso richiesto dal Contraente ha effetto dalla data di invio della comunicazione alla Società. Il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Contraente. La Società, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di assicurazione intercorrente tra la data di efficacia del recesso e la scadenza del periodo stesso. Art. 8. Durata del contratto In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del contratto, quest ultimo è prorogato per un anno e così successivamente. Nel caso di durata poliennale, se il contratto supera i cinque anni, il Contraente, trascorso il quinquennio, può esercitare la facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata (Art del Codice Civile). Art. 9. Oneri fiscali Sono a carico del Contraente. Art. 10. Rinvio alle norme di legge L Assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal contratto, valgono le norme di legge. Art. 11. Ispezione delle cose assicurate La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l Assicurato hanno l obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Helvetia Opera Condizioni di Assicurazione - Edizione Pagina 5 di 43

20 NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE I INCENDIO Art. 12. Rischi assicurati. La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate - anche se di proprietà di terzi - causati dai rischi assicurati di seguito indicati: a) incendio; b) fulmine; c) esplosione, implosione, scoppio; d) autocombustione; e) caduta di aeromobili, veicoli spaziali, oggetti orbitanti, loro parti o cose da essi trasportate, nonché di meteoriti; f) onda sonica determinata da oggetti in moto a velocità supersonica; g) fenomeni elettrici e elettronici determinati per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici a qualunque causa dovuti, a macchine, apparecchiature ed impianti elettrici o elettronici, nonché ad impianti fotovoltaici e pannelli solari, compreso il rimborso delle spese sostenute per demolire o ripristinare eventuali parti del fabbricato. La Società non risponde dei danni: provocati in occasione di collaudi, prove e sperimentazioni; causati da usura o da carenza di manutenzione; dovuti a difetti preesistenti rispetto alla stipula della Polizza e già noti all Assicurato, nonché quelli per i quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore e/o fornitore. La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto fino alla concorrenza di 2.500,00, per evento e per periodo assicurativo annuo e previa detrazione di una franchigia di 150,00 per singolo sinistro; h) urto di veicoli stradali e/o natanti non appartenenti né in uso all Assicurato/Contraente, in transito sulla pubblica via o su corsi d acqua; i) conseguenti a caduta rovinosa di montacarichi e/o ascensori, compresi i danni agli impianti stessi; j) spargimento di acqua anche piovana o di neve e grandine in fase di scioglimento, a seguito di rottura accidentale di pluviali e grondaie, di impianti idrici, igienici o termici, di esclusiva pertinenza del fabbricato. La garanzia è prestata previa detrazione di una franchigia di 150,00 che rimane a carico dell Assicurato. Sono esclusi i danni da: gelo, rigurgiti di fogna, infiltrazioni, occlusioni o ingorghi, allagamenti dall esterno, stillicidio o insalubrità dei locali, le spese per la riparazione o sostituzione di tubazioni, condutture, canalizzazioni e serbatoi, nei quali si è verificata la rottura accidentale, le spese necessarie sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato nonché i danni avvenuti in fabbricati vuoti ed inoccupati, in stato di inattività o in corso di costruzione, riparazione o ristrutturazione. m) fuoriuscita di fumo a seguito di guasto improvviso ed accidentale degli impianti per la produzione del calore purché collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini; n) guasti cagionati per impedire o arrestare l incendio o altro rischio assicurato dalla presente Sezione; o) danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché tali danni siano conseguenti a eventi garantiti che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell ambito di 50 metri da esse; La Società, fermo quanto previsto dall art Limite massimo dell indennizzo, indennizza altresì: p) fino alla concorrenza del 10% dell indennizzo dovuto i danni da interruzione o intralcio nell esercizio dell attività dichiarata, a seguito di evento indennizzabile a termini della presente Sezione. In caso di sinistro, l indennizzo verrà calcolato - partita per partita - applicando all importo dell indennizzo medesimo la percentuale sopraindicata; q) le spese di demolizione, sgombero, trasporto, trattamento e smaltimento al più vicino scarico o a quello imposto dall Autorità dei residui del sinistro nonché le spese necessariamente sostenute per rimuovere e ricollocare le cose contenute nei fabbricati danneggiati, per consentire la ricostruzione ed il ripristino dei fabbricati stessi; la garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di ,00 per sinistro o, qualora risultasse un importo maggiore, fino alla concorrenza del 15% del danno indennizzabile a termini di Polizza con il massimo di ,00 per sinistro; r) gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno alle cose assicurate, in base alle tabelle dei rispettivi ordini professionali; la garanzia si intende prestata con un limite del 10% dell indennizzo dovuto con il massimo di ,00 per sinistro e per anno assicurativo; s) gli oneri di urbanizzazione che dovessero gravare sull Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione; la garanzia si intende prestata: a condizione che sia assicurata la Partita Fabbricato; con un limite di indennizzo pari al 10% dell indennizzo dovuto a termini di Polizza con il massimo di ,00; t) le spese per il rimpiazzo del combustibile fuoriuscito da un impianto di riscaldamento o condizionamento, perduto in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione o conseguente a rottura accidentale dell impianto Helvetia Opera Condizioni di Assicurazione - Edizione Pagina 6 di 43

21 stesso; la garanzia si intende prestata nella forma a primo rischio assoluto e fino a concorrenza di 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo. Art. 13. Esclusioni Sono in ogni caso esclusi i danni: a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupazione militare, invasione, confische, requisizioni, serrate, per ordine di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, salvo che l Assicurato provi che non vi è stato rapporto causale tra tali eventi ed il sinistro; b) verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, atti vandalici o dolosi, salvo che l Assicurato provi che non vi è stato rapporto causale tra tali eventi ed il sinistro; c) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi, ecc,) salvo che l Assicurato provi che non vi è stato rapporto causale tra tali eventi ed il sinistro; d) causati con dolo dell Assicurato o del Contraente, o, se questi sono persone giuridiche, con dolo dei relativi Rappresentanti Legali o Soci a responsabilità illimitata; e) causati da terremoti, maremoti, mareggiate, eruzioni vulcaniche, valanghe, slavine, cedimento o franamento del terreno, alluvioni, inondazioni; f) di smarrimento, di furto e di rapina delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l Assicurazione; g) alla macchina od all impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se il sinistro è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l Assicurazione; i) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell acqua, dell aria e del suolo. Art. 14. Assicurazione parziale Salvo ove specificatamente indicato, le garanzie di cui alla presente Sezione si intendono prestate a valore intero. Se al momento del sinistro la somma assicurata per il Fabbricato, per il Contenuto, per le Garanzie Complementari Rischio Locativo e Merci stagionali in aumento risulta inferiore al costo di ricostruzione a nuovo o al valore di rimpiazzo, così come definiti all art Valore delle cose assicurate e determinazione del danno, la Società risponde dei danni in proporzione come disposto dall art del Codice Civile. Tuttavia: se i valori di esistenza stimati al momento del sinistro partita per partita, non superano di oltre il 10% le somme assicurate, non si darà luogo all applicazione della regola proporzionale. Se tale limite risulta superato, la regola proporzionale verrà applicata per la sola eccedenza. se l ammontare del danno accertato, limitatamente alle sole cose danneggiate o distrutte al lordo di eventuali franchigie o scoperti, risultasse uguale o inferiore a ,00, la Società indennizza tale danno come se la Polizza fosse stata stipulata nella forma a primo rischio assoluto. Art. 15. Caratteristiche costruttive del fabbricato - Tolleranze Condizione essenziale per l operatività della copertura è che il fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate sia costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del tetto (senza considerarne le strutture portanti), per almeno 9/10 della propria estensione, in materiali incombustibili. Non richiedono esplicita dichiarazione e sono quindi tollerati: esplodenti con una giacenza massima di Kg 1; infiammabili con una giacenza massima di Kg 100 compresi quelli utilizzati per pulizia e/o manutenzione; infiammabili posti in serbatoi interrati o in serbatoi fissi incombustibili; merci speciali con una giacenza massima di Kg 100. CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI Anticipo indennizzi L Assicurato ha diritto di ottenere prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 60% dell importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull indennizzabilità del sinistro stesso e che l indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno ,00, determinati sulla base del Valore allo stato d uso (v. definizioni). L obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 (novanta) giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 (trenta) giorni dalla data di richiesta dell anticipo. L acconto non potrà comunque essere superiore a ,00, qualunque sia l ammontare stimato dell indennizzo complessivamente dovuto per il sinistro. Trascorsi 90 (novanta) giorni dal pagamento dell indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l Assicurato Helvetia Opera Condizioni di Assicurazione - Edizione Pagina 7 di 43

22 potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta. L importo corrisposto in anticipo viene detratto da quanto complessivamente dovuto in sede di liquidazione definitiva. Contenuto all aperto La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Contenuto posto all aperto nelle aree delimitate di competenza dell esercizio assicurato indicato in Polizza. La presente estensione non è operante agli effetti delle Condizioni Aggiuntive 1 - Eventi atmosferici e 2 - Allagamenti. Merci trasportate La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti, durante il trasporto comprese eventuali soste, dalle merci assicurate poste su autoveicoli di proprietà o in uso all Assicurato, guidati dagli Addetti all esercizio, causati da: a) incendio, fulmine, esplosione e scoppio; b) eventi atmosferici (qualora sia richiamata ed operante la Condizione Aggiuntiva n.1); c) eventi socio politici, atti vandalici o dolosi di terzi (qualora sia richiamata ed operante la Condizione Aggiuntiva n. 4); d) urto durante la circolazione stradale con veicolo di terzi identificato mediante numero di targa nonché contro corpi fissi, ribaltamento, uscita di strada a condizione che la merce sia opportunamente imballata e stivata e che il danno alle merci sia avvenuto contestualmente al danno subito dal veicolo utilizzato per il trasporto, il tutto dimostrato da appropriata documentazione trasmessa alla Società. La presente estensione opera per i danni avvenuti nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. La presente estensione di garanzia si intende prestata con un limite di indennizzo di 5.000,00 per evento e per periodo assicurativo annuo e previa detrazione per singolo sinistro relativo alle garanzie previste dai punti b), c) e d) di uno scoperto del 20% con il minimo di 250,00. Se al momento del sinistro le merci trasportate risultassero assicurate per gli stessi rischi mediante polizze di assicurazione contro i rischi di trasporto, la Società risponderà solo per la parte di danno eventualmente non coperta dalle stesse. Tale condizione non sarà tuttavia invocata dalla Società nel caso in cui fosse svolta azione di regresso in base all art del Codice Civile nei confronti dell Assicurato in conseguenza di danno risarcito per effetto della citata polizza trasporti. L Assicurato si obbliga, in caso di sinistro, a trasmettere alla Società le polizze di assicurazione contro i rischi di trasporto concernenti le merci colpite. Decentramento presso terzi - fiere e mostre Il Contenuto dell esercizio può essere assicurato, per gli stessi rischi per i quali è prestata la copertura di cui alla presente Sezione e per un valore non superiore al 10% con il massimo di ,00 per singola ubicazione, presso terzi, comprese fiere e mostre, in ubicazioni diverse da quella dichiarata. L Assicurato, in caso di sinistro, si impegna a dimostrare con regolari registrazioni, la natura, la quantità ed i valori del Contenuto decentrato con particolare riguardo al nominativo ed alla ubicazione dei depositari. La presente estensione è limitata al territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano. Merci vendute Se a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, risultano danneggiate merci vendute ed in attesa di consegna, che non siano già assicurate dall acquirente e che non sia possibile sostituire con altre equivalenti rimaste indenni, l indennizzo verrà calcolato in base al prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate in ragione della mancata consegna. L avvenuta vendita dovrà essere comprovata da adeguata documentazione trasmessa alla Società. Limiti di indennizzo per il Contenuto La Società, in caso di sinistro indennizzabile, non pagherà più del 10% della somma assicurata alla Partita Contenuto, con il massimo di ,00 per ciascuna delle seguenti voci: Valori ; effetti personali degli Addetti compresi i Preziosi ; Ricette farmaceutiche (tale limite è operante esclusivamente per l attività di Farmacia ); stupefacenti (tale limite è operante esclusivamente per l attività di Farmacia ). Spese di ricerca e riparazione della rottura di tubazioni per la distribuzione del gas La Società, in caso di dispersione di gas dagli impianti di distribuzione di competenza dell Assicurato, dovuta a rottura delle tubazioni degli impianti stessi, che sia accertata dall azienda erogatrice e che comporti la sospensione dell erogazione da parte di quest ultima, indennizza le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi che hanno originato la dispersione di gas, comprese le spese per la ricerca e ripristino di parti del fabbricato e le spese di demolizione, sgombero e trasporto al più vicino scarico dei residui del sinistro. La garanzia è prestata con il limite di indennizzo di 2.000,00, per sinistro e per anno assicurativo. Helvetia Opera Condizioni di Assicurazione - Edizione Pagina 8 di 43

23 PARTITE COMPLEMENTARI (OPERANTI SOLO SE INDICATA LA SOMMA ASSICURATA ALLA RELATIVA PARTITA) Rischio locativo La Società, nei casi di responsabilità dell Assicurato e delle persone di cui deve rispondere a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Norme che regolano la Sezione I - Incendio e le relative norme di liquidazione, dei danni materiali e diretti causati da incendio o altro sinistro garantito dalla presente Sezione anche se causati con colpa grave dell Assicurato medesimo ai locali tenuti in locazione dall Assicurato. In caso di sinistro indennizzabile, qualora la somma assicurata per il Rischio locativo risultasse inferiore al valore a nuovo calcolato a termini di Polizza, troverà applicazione il disposto di cui all Art 14 - Assicurazione parziale. Merci stagionali in aumento L Assicurazione della partita Merci stagionali in aumento si intende stipulata in aumento alle Merci assicurate con la Partita Contenuto per i soli mesi indicati in Polizza. Per la presente Garanzia Complementare valgono tutte le garanzie operanti e/o richiamate per la Sezione I - Incendio. Merci in refrigerazione A parziale deroga dell art. 13 lettera h), la Società risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione riposte in apposite attrezzature frigorifere, causati da: 1. mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo; 2. fuoriuscita del fluido frigorigeno; conseguenti: a) ad incendio, fulmine, scoppio, caduta aerei e agli altri eventi per i quali è prestata l Assicurazione con la presente Sezione; b) all accidentale verificarsi di guasti o rotture nell impianto frigorigeno o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell acqua e di produzione o distribuzione dell energia elettrica, direttamente pertinenti all impianto stesso. La Società non sarà tenuta ad indennizzare i danni alle merci assicurate causati da mancata erogazione di energia preavvisata o programmata da parte dell ente fornitore dell energia stessa. La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa Partita e previa applicazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 15% con il minimo di 100,00. Ricorso terzi La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato,fino alla concorrenza del massimale convenuto alla relativa Partita, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell Assicurato. L Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso. L Assicurazione non opera per i danni: a cose che l Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell acqua, dell aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: il coniuge, il convivente more uorio, i genitori, i figli dell Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; quando l Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; le Società le quali rispetto all Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell art Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime. L Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell Assicurato. L Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso scritto della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l art del Codice Civile. Lastre e insegne La Società assicura nella forma a primo rischio assoluto, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita e con un limite di indennizzo per singola lastra di 1.500,00 tutte le lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro, specchio, marmo e simili, insegne anche luminose stabilmente installate, comprese le opere di rimozione e posa in opera, contro i danni materiali e diretti da rottura: dovuta a causa accidentale o a fatto involontario di terzi o del Contraente o dell Assicurato; avvenuta in occasione di furto o di tentativo di furto. Helvetia Opera Condizioni di Assicurazione - Edizione Pagina 9 di 43

24 La Società indennizza altresì i danni materiali e diretti ad attrezzature e merci dell esercizio, conseguenti a rottura delle cose assicurate, fino alla concorrenza del 20% dell indennizzo dovuto. La presente garanzia, fatto salvo quanto già previsto dall art. 13 delle Norme che regolano la Sezione I - Incendio, non opera per i danni: a) derivati dal crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, restauro dei locali e/o del fabbricato, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sugli accessori stessi o sui relativi supporti, sostegni, cornici, da operazioni di trasloco o rimozione dei mobili su cui gli stessi sono collocati; b) derivanti da atti vandalici o dolosi di terzi; c) avvenuti in occasioni di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio; d) avvenuti in occasione di uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d aria, determinati dalla caduta di alberi o di altri oggetti in genere, abbattuti o trasportati dal vento; e) determinati da vizio di costruzione o difetto di installazione degli oggetti assicurati; f) da rigature, screpolature o scheggiature; g) alle cose aventi valore artistico o affettivo; h) ai bordi delle lastre scorrevoli nonché alle cornici; i) alle apparecchiature elettriche delle insegne luminose, nonché ai tubi luminescenti. Spese per il rifacimento di Cose particolari In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, la Società rimborsa all Assicurato le spese effettivamente sostenute per: il rimpiazzo delle Cose particolari distrutte con altre uguali od equivalenti; le operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento delle Cose particolari, sempreché effettuate entro il termine di 12 (dodici) mesi dal sinistro. Rimane in ogni caso escluso il risarcimento di ogni valore artistico o scientifico. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa Partita di Polizza. Fenomeni elettrici ed elettronici Ad integrazione di quanto indicato all articolo 12 lett. g) e ferme le esclusioni ivi previste, la Società indennizza un ulteriore importo, fino alla concorrenza della somma assicurata, per i danni materiali e diretti causati dall effetto di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici a qualunque causa dovuti, a macchine, apparecchiature ed impianti elettrici o elettronici, nonché ad impianti fotovoltaici e pannelli solari. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa Partita e la franchigia prevista all articolo 12 lett. g) si intende elevata a 250,00 per singolo sinistro. Spese supplementari La Società rimborsa, nella forma a primo rischio assoluto, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita e in eccedenza a quanto previsto all art. 12 delle Norme che regolano la Sezione I Incendio, le spese sostenute a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi della presente Sezione, per: demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire, al più vicino scarico o a quello imposto dall Autorità, i residui del sinistro; rimuovere e ricollocare le cose contenute nei fabbricati danneggiati, per consentire la ricostruzione ed il ripristino dei fabbricati stessi. Nessun indennizzo spetterà all Assicurato per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di occupazione dei locali ripristinati; gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti per stime e piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno alle cose assicurate, in base alle tabelle dei rispettivi ordini professionali; i danni derivanti dalla perdita delle pigioni relative al fabbricato rimasto danneggiato per il periodo necessario al suo ripristino, per il periodo massimo di un anno. La presente estensione opera solo se il fabbricato assicurato è di proprietà del Contraente e da questi locato; mancato godimento dei locali contenenti le cose assicurate, in ragione del canone di locazione ad essi relativo che l Assicurato locatario debba corrispondere al locatore, per il tempo necessario al ripristino dei locali e comunque non oltre il periodo massimo di un anno; gli oneri di urbanizzazione che dovessero gravare sull Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 (dodici) mesi dalla data dell atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. La Società rimborsa inoltre le maggiori spese debitamente documentate, sostenute: per la riparazione o la ricostruzione del fabbricato secondo caratteristiche costruttive diverse da quelle che aveva al momento del sinistro, qualora l Autorità lo imponga, in quanto tali precedenti caratteristiche non sono ammesse da leggi o regolamenti entrati in vigore successivamente alla data di costruzione del fabbricato stesso; nel caso di sinistro che provochi l interruzione parziale o totale dell attività dell esercizio assicurato, le spese necessarie per il proseguimento dell attività, sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di interruzione totale o parziale dell attività e comunque per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni dalla data di avvenimento del sinistro e riguardino, a titolo esemplificativo e non esaustivo, salari, stipendi, canoni di locazione, canoni fissi per servizi e/o manutenzione. Helvetia Opera Condizioni di Assicurazione - Edizione Pagina 10 di 43

25 La Società non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell inattività causati da: 1) difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine o impianti imputabili ad eventi eccezionali esterni quali disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra, di forza maggiore, da provvedimenti di governo o di altra Autorità; 2) mancata disponibilità da parte dell Assicurato dei mezzi finanziari per la riparazione o il riacquisto dei beni distrutti o danneggiati. Indennità aggiuntiva In deroga a quanto previsto dall art. 12 lettera p), che si intende abrogato ed inoperante, la Società risponde dei danni indiretti per interruzione o intralcio nell esercizio dell attività dichiarata, derivanti da danni materiali e diretti alle cose assicurate indennizzabili a termini della presente Sezione. In caso di sinistro, l indennizzo per l assicurazione dei danni d interruzione di esercizio verrà calcolato - partita per partita - applicando all importo dell indennizzo medesimo la percentuale indicata sul Prospetto Sezioni Assicurate. CONDIZIONI AGGIUNTIVE (operanti solo se espressamente convenute mediante crocettatura nel Prospetto Sezioni Assicurate ) 1. Eventi atmosferici Si assicurano i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate determinati da: uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d aria; caduta di alberi o di altri oggetti in genere, abbattuti o trasportati dal vento; sovraccarico di neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto; bagnamenti che si verificassero all interno del fabbricato, purché direttamente conseguenti alla rottura e/o ingorghi di opere ed impianti, causati da uno degli eventi suindicati; Sono esclusi i danni: causati da inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate e penetrazione di acqua marina, cedimento o franamento del terreno, valanghe o slavine; da gelo (ancorché conseguente a sinistro coperto dalla presente garanzia), umidità e stillicidio; subiti da costruzioni aperte o incomplete, in corso di costruzione o rifacimento nonché capannoni pressostatici e tensostrutture; subiti da enti posti all aperto, alberi, piante, coltivazioni floreali e agricole in genere; limitatamente ai danni da sovraccarico neve: o ai fabbricati (e al relativo contenuto) causati dal peso della neve qualora gli stessi non siano conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione del fabbricato; o ai lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, in seguito al sovraccarico di neve. La presente Condizione Aggiuntiva è prestata previa applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 250,00 e con i limiti di indennizzo di seguito indicati: 10% della somma assicurata alla Partita Fabbricato con il massimo di ,00 per sinistro e per anno assicurativo, per i danni causati da grandine a materiali leggeri o fragili quali lucernari, vetrate, serramenti, vetrine, lastre di fibrocemento, cemento amianto e manufatti di materia plastica nonché pannelli solari e fotovoltaici e tende parasole esterne stabilmente fissate al fabbricato; 50% della somma assicurata per sinistro e per periodo assicurativo annuo per i danni causati da sovraccarico neve; 80% delle somme assicurate per tutti gli altri eventi garantiti. 2. Allagamenti La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da allagamento verificatosi all interno dei fabbricati assicurati a seguito di: 1. formazione di ruscelli od accumuli esterni di acqua; 2. fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici di pertinenza del fabbricato assicurato. La Società non indennizza i danni: a) causati da fuoriuscita d acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d acqua naturali o artificiali, nonché da inondazioni e alluvioni; b) causati da mareggiata, marea, maremoto, e penetrazione di acqua marina; c) avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine; d) causati dalla fuoriuscita d acqua da impianti automatici di estinzione; e) causati da acqua penetrata attraverso porte, finestre, lucernari o altre aperture non efficacemente chiuse; f) provocati da rubinetti o altri interruttori di flussi d acqua, lasciati aperti; Helvetia Opera Condizioni di Assicurazione - Edizione Pagina 11 di 43

26 g) causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti a sinistro coperto dalla presente garanzia; h) causati da franamento, cedimento, smottamento del terreno; i) a tutto quanto è posto in locali interrati o seminterrati, nonché alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento dei locali. La garanzia è prestata: relativamente al punto 1 con un limite di indennizzo per sinistro e per anno di un importo pari al 40% delle somme assicurate alle Partite Fabbricato e Contenuto e previa detrazione, per ogni singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di 2.500,00; relativamente al punto 2 con un limite di indennizzo per sinistro e per anno di 5.000,00 e previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di 500, Danni acque e ricerca guasti L art. 12 lettera l) si intende abrogato e sostituito come segue: La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da spargimenti ed eventuali infiltrazioni di acqua anche piovana, nonché da neve o grandine in fase di scioglimento, verificatisi: 1. a seguito di ingorghi, traboccamenti e/o rotture accidentali, anche causati da gelo o da eventi atmosferici, di tubazioni, condutture, canalizzazioni, serbatoi e rubinetti, relativi impianti idrici, igienici e tecnici, esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, o ad elettrodomestici ivi esistenti; 2. attraverso rotture, brecce o lesioni accidentali, verificatisi nel tetto o nelle pareti esterne dei fabbricati esclusi lucernari e serramenti. Qualora risulti assicurata la Partita Fabbricato, sono altresì comprese, fino alla concorrenza di 3.000,00 per singolo sinistro e per periodo assicurativo annuo, le spese per la riparazione o sostituzione di tubazioni, condutture, canalizzazioni e serbatoi, nei quali si è verificato l ingorgo, il traboccamento o la rottura accidentale, nonché le spese necessarie sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato. La Società non risponde dei danni : a) causati da umidità, stillicidio, rigurgito e/o traboccamento di fognature pubbliche, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione; b) avvenuti in fabbricati in stato di inattività, in corso di costruzione, riparazione, ristrutturazione o demolizione. La presente Condizione Aggiuntiva è prestata previa applicazione, per singolo sinistro, di una franchigia di 150,00. Nel caso in cui il fabbricato assicurato sia vuoto, inoccupato e/o in stato di inattività relativamente agli eventi previsti dai succitati punti 1 e 2 - la presente estensione di garanzia si intende prestata: con un limite di indennizzo di ,00 qualora tale condizione sia stata dichiarata in Polizza in fase di sottoscrizione della Polizza; con un limite di indennizzo di ,00 qualora tale condizione si verifichi nel corso del periodo di validità della Polizza a seguito di cessazione dell attività dichiarata; previa applicazione, per singolo sinistro, di una franchigia di 250, Eventi socio politici, atti vandalici o dolosi di terzi A deroga dell art. 13 lettera b) si assicurano i danni verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, atti vandalici o dolosi di terzi, purché l Assicurato/Contraente non vi abbia preso parte attiva. Restano esclusi i danni: di imbrattamento o deturpamento alle parti esterne del fabbricato e delle recinzioni; di furto, rapina, smarrimento, estorsione, di saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; causati da interruzione di processi di lavorazione, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre; verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata; avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate, qualora l occupazione medesima si protragga per oltre cinque giorni consecutivi. La presente Condizione Aggiuntiva è prestata previa applicazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di 500,00 ed un limite di indennizzo pari all 80% delle somme assicurate. CLAUSOLA DI VINCOLO (operante se indicati i relativi estremi sul Frontespizio di Polizza) Vincolo a favore dell Istituto Bancario indicato sul frontespizio di Polizza La presente Polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore dell Istituto Bancario e per la Partita indicata sul Frontespizio di Polizza. Pertanto la Società Assicuratrice si obbliga a: Helvetia Opera Condizioni di Assicurazione - Edizione Pagina 12 di 43

27 1. riconoscere detto vincolo come l unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto al momento dell apposizione del vincolo stesso; 2. conservarlo inalterato, nonché a riportarlo sulle nuove polizze che sostituiscono le originarie; 3. notificare tempestivamente l avvenuto sinistro all Istituto Bancario; 4. riconoscere, nel caso si debba procedere a perizia, quale perito di parte, quello designato dall Istituto Bancario di concerto con il Contraente; 5. pagare esclusivamente all Istituto Bancario, sino alla concorrenza del suo credito, l importo della liquidazione del sinistro, salvo diversa disposizione scritta dell Istituto stesso; la quietanza che questo ultimo rilascerà per l importo versatogli sarà pienamente liberatoria per la Società anche nei confronti del Contraente; 6. notificare tempestivamente all Istituto Bancario, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l eventuale mancato pagamento del premio, l eventuale mancato rinnovo della Polizza ed a considerare valida l Assicurazione, nei soli confronti dell Istituto Bancario e fino a concorrenza del suo credito, limitatamente al periodo intercorrente tra la data di scadenza della rata di premio ed il trentesimo giorno dalla data in cui la lettera raccomandata sia stata consegnata dall Ufficio Postale all Istituto, fermo l obbligo per quest ultimo di pagare il premio relativo a tale periodo; l Istituto Bancario ha comunque la facoltà di provvedere al pagamento dell intero premio dovuto; 7. notificare all Istituto Bancario tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell Assicurazione; 8. non apportare alla Polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell Istituto Bancario, salvo il diritto di recesso per sinistro a sensi delle Norme che regolano l Assicurazione in generale e delle presenti Condizioni di Polizza e fatti salvi i diritti derivanti alla Società dall applicazione dell art del Codice Civile. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE II FURTO Art. 16. Rischi assicurati La Società indennizza all Assicurato i danni materiali e diretti derivanti dalla perdita del Contenuto, anche se di proprietà di terzi, a seguito di: 1. Furto, quando l autore del furto si sia introdotto all interno dei locali contenenti le cose assicurate: violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili; per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; in modo clandestino, purché l asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi; attraverso le maglie delle saracinesche ed inferriate con rottura del vetro retrostante; con rottura dei vetri delle vetrine durante l orario di apertura al pubblico e con presenza di Addetti all esercizio; durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso. Per le cose custodite in casseforti o armadi forti, l Assicurazione è operante a condizione che l autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali mezzi di custodia attraverso rottura, scasso o uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili. 2. Rapina o estorsione avvenuta nei locali indicati in Polizza anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi. Art. 17. Delimitazione dell Assicurazione Esclusioni I. Mancanza di custodia: se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 (quarantacinque) giorni consecutivi incustoditi, l Assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del 45 giorno; per valori in genere la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 del 15 giorno. II. Sono in ogni caso esclusi i danni: a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l Assicurato provi che non vi è stato rapporto causale tra tali eventi ed il sinistro; b) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall autore del sinistro; c) commessi o agevolati dall Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave: da persone che abitano con l Assicurato o con il Contraente od occupino i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; da persone del fatto delle quali l Assicurato od il Contraente devono rispondere; da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; Helvetia Opera Condizioni di Assicurazione - Edizione Pagina 13 di 43

28 -da persone legate all Assicurato od al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2 e 3) anche se non conviventi; d) indiretti, quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi. III. Ad integrazione di quanto previsto dall art. 2 - Altre Assicurazioni delle Norme che regolano l Assicurazione in generale, in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, l applicazione di una o più detrazioni a carico dell Assicurato non può essere assicurata da quest ultimo con altra/e Impresa/e d Assicurazione, pena la decadenza da ogni diritto all indennizzo. Art. 18. Difese esterne La garanzia furto è prestata alla condizione essenziale per l operatività della copertura che: a) ogni apertura verso l esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa per tutta la sua estensione da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura: robusti serramenti di legno, di materia plastica rigida, cristallo o vetro antisfondamento, metallo o simili materiali, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall interno; inferriate validamente ancorate o fissate nel muro con avvertenza che sono ammesse luci purché di ampiezza tale da rendere impraticabile l accesso. Analoghi sistemi protettivi debbono essere operanti per eventuali serbatoi esterni o interrati, se contenenti cose assicurate; b) le cose assicurate siano riposte sottotetto in uno o più locali anche non comunicanti (a condizione che gli stessi facciano parte di uno o più fabbricati, uniti o separati, posti entro il recinto aziendale o nel medesimo indirizzo e numero civico), aventi pareti perimetrali, solai e copertura in vivo, cotto, calcestruzzo, cemento armato o no, vetrocemento armato, vetro antisfondamento. Se la linea di gronda si trova a meno di quattro metri dal suolo, il tetto deve essere in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari (o con lucernari protetti da inferriate) o in vetrocemento armato totalmente fisso. Si conviene che i danni perpetrati violando chiusure non protette come sopra indicato, verranno indennizzati - a termini della presente Sezione - fino alla concorrenza dell 80% delle somme assicurate, con il massimo di ,00. Detto limite non verrà applicato quando le difformità riguardino mezzi di protezione e chiusura diversi da quelli utilizzati dall autore del furto per introdursi nei locali. Restano comunque esclusi i danni perpetrati senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura. Art. 19. Recupero delle cose rubate Se le cose rubate vengono recuperate, l Assicurato deve darne avviso scritto alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha già pagato il danno; resta ferma la facoltà dell Assicurato di rientrare in possesso delle cose recuperate previa restituzione in tutto o in parte dell indennizzo riscosso. Se le cose rubate sono recuperate prima del pagamento, la Società è obbligata a corrispondere l indennizzo soltanto per i danni eventualmente subiti in conseguenza del sinistro. Art. 20. Primo Rischio Assoluto La garanzia di cui alla presente Sezione è prestata a primo rischio assoluto cioè sino a concorrenza delle somme assicurate alla Sezione Furto e senza indagine sul valore della preesistenza. CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI Atti vandalici La Società indennizza gli atti vandalici alle cose assicurate commessi da terzi in occasione di eventi garantiti a termine della presente Sezione, siano essi consumati o tentati. Concomitanza scoperti Qualora, in caso di sinistro, vi sia applicazione di più scoperti previsti dalla presente Sezione, la Società provvederà al pagamento dell indennizzo previa detrazione dello scoperto unico del: 25% se coesistono due scoperti; 30% se coesistono più di due scoperti; se è operante anche una franchigia assoluta, la stessa verrà considerata, fermi i predetti scoperti, come minimo assoluto. Cose Particolari In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, la Società rimborsa all Assicurato le spese effettivamente sostenute per: il rimpiazzo delle Cose Particolari distrutte con altre uguali od equivalenti; le operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento delle Cose Particolari, sempreché effettuate entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dal sinistro. Rimane in ogni caso escluso il risarcimento di ogni valore affettivo, artistico o scientifico. L indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose danneggiate o rubate saranno state riparate o ricostruite. La garanzia è prestata sino a concorrenza del 20% della somma assicurata per il Contenuto, fermo quanto previsto dall art Limite massimo dell indennizzo. Helvetia Opera Condizioni di Assicurazione - Edizione Pagina 14 di 43

29 Decentramento presso terzi - fiere e mostre Il Contenuto dell esercizio si intende assicurato, per gli stessi rischi per i quali è prestata la copertura di cui alla presente Sezione e per un valore non superiore al 10% della somma assicurata, presso terzi, nonché fiere e mostre, in ubicazioni diverse da quella dichiarata. L Assicurato, in caso di sinistro, si impegna a dimostrare con regolari registrazioni, la natura, la quantità ed i valori del Contenuto decentrato con particolare riguardo al nominativo ed alla ubicazione dei depositari. La presente estensione è limitata al territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città Stato del Vaticano. In nessun caso la Società indennizzerà un importo superiore a 2.500,00 per singola ubicazione. Furto commesso fuori dall orario di lavoro da persone dipendenti del Contraente o dell Assicurato A parziale deroga dell art. 17, II lettera c), l Assicurazione è estesa al furto avvenuto nei modi previsti dall art. 16 quand anche l autore del furto sia un dipendente del Contraente o dell Assicurato e sempreché si verifichino le seguenti circostanze: 1. l autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni o dei contenitori di sicurezza o della sorveglianza dei locali stessi; 2. il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell interno dei locali stessi. Guasti cagionati da terzi La Società indennizza i guasti cagionati da terzi ai locali contenenti le cose assicurate ed ai relativi fissi ed infissi, in occasione degli eventi garantiti, consumati o tentati. La presente estensione di garanzia è prestata - nei limiti della somma assicurata - fino a concorrenza di 2.500,00 per ogni sinistro consumato o tentato. Limiti di indennizzo per la Partita Contenuto Della somma assicurata alla Partita Contenuto la Società, in caso di sinistro indennizzabile, non pagherà più: a) di 6.000,00 per singolo oggetto costituente arredamento dell esercizio assicurato, per tappeti, arazzi, quadri, sculture, argenteria, oggetti d arte (esclusi preziosi), collezioni e raccolte in genere; b) del 15%, con il massimo di 3.500,00 per i Valori ; c) del 10% con il massimo di 5.000,00 per Ricette farmaceutiche e stupefacenti per la sola attività di Farmacia ; d) del 5% della somma assicurata con il massimo di 500,00 per effetti personali di prestatori di lavoro e clienti, compresi preziosi, non costituenti Merci inerenti l attività esercitata. Merci trasportate La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti, durante il trasporto comprese eventuali soste, dalle merci assicurate poste su autoveicoli di proprietà o in uso all Assicurato, guidati dagli Addetti all esercizio, a seguito di furto e rapina. L Assicurazione è operante esclusivamente durante i trasporti effettuati mediante autoveicoli completamente chiusi e non telonati per operazioni di consegne e/o prelievi tra le ore 5 e le ore 21; la garanzia opera anche nel caso in cui il veicolo venga lasciato momentaneamente incustodito purché completamente chiuso e con le portiere bloccate. L Assicurazione opera per i danni avvenuti nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. La presente estensione di garanzia si intende prestata con un limite di indennizzo pari al 10% della somma assicurata alla Partita Contenuto con il massimo di 2.500,00 per evento e per periodo assicurativo annuo e previa detrazione - per singolo sinistro - di uno scoperto del 20% con il minimo di 250,00. Se al momento del sinistro le merci trasportate risultassero assicurate per gli stessi rischi mediante polizze di assicurazione contro i rischi di trasporto, la Società risponderà solo per la parte di danno eventualmente non coperta dalle stesse polizze di assicurazione e sino alla concorrenza delle somme assicurate con la presente Polizza. Tale condizione non sarà tuttavia invocata dalla Società nel caso in cui fosse svolta azione di regresso in base all art del Codice Civile nei confronti dell Assicurato in conseguenza di danno risarcito per effetto dalla citata polizza trasporti. L Assicurato si obbliga, in caso di sinistro, a trasmettere alla Società le polizze di assicurazione contro i rischi di trasporto concernenti le merci colpite. Parificazione danni di furto Sono parificati ai danni del furto anche i guasti causati alle cose assicurate per commettere o tentare il furto, la rapina o l estorsione. Portavalori Limitatamente ai Valori (esclusi i Preziosi), fermo il limite del 15% della somma assicurata alla Partita Contenuto e con il massimo di 3.500,00 per sinistro, l Assicurazione è prestata per: il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei Valori; il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i Valori stessi; il furto effettuato strappando di mano o di dosso alla persona i Valori medesimi; Helvetia Opera Condizioni di Assicurazione - Edizione Pagina 15 di 43

30 la rapina e/o l estorsione; commessi sulla persona dell Assicurato, di Addetti all attività esercitata o persone di fiducia mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i Valori stessi durante il loro trasporto al domicilio dell Assicurato, alle Banche, ai Fornitori e/o Clienti e viceversa, comunque nell ambito del territorio dello Stato Italiano, San Marino e Città del Vaticano. La garanzia si intende prestata: senza applicazione di eventuali scoperti e franchigie; durante l orario di servizio, tra le ore 5 e le ore 24. Prezzo di vendita Se a seguito di sinistro indennizzabile con la presente Polizza, risultano danneggiate merci vendute in attesa di consegna, che non siano già assicurate dall acquirente e che non sia possibile sostituire con altre equivalenti rimaste indenni, l indennizzo verrà calcolato in base al prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate in ragione della mancata consegna. L avvenuta vendita dovrà essere comprovata da adeguata documentazione trasmessa alla Società. Sostituzione serrature La Società rimborsa le spese documentate per la sostituzione delle serrature con altre uguali od equivalenti a seguito di smarrimento e/o sottrazione delle chiavi dell Esercizio Commerciale indicato in Polizza. La garanzia è operante solo a seguito di presentazione di denuncia all Autorità Giudiziaria e fino alla concorrenza di 500,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo, fermo quanto previsto dall art Limite massimo dell indennizzo. Spese di miglioramento In caso di furto indennizzabile a termini di Polizza - avvenuto nell ubicazione del rischio indicato in Polizza - la Società rimborsa le spese sostenute dall Assicurato allo scopo di rafforzare le difese esterne dei locali contenenti le cose assicurate nonché qualora operante una delle due Condizioni Aggiuntive relative all impianto di allarme le spese per migliorare l impianto di prevenzione o di allarme esistente. Tali spese dovranno essere sostenute entro 30 (trenta) giorni dalla data di accadimento del sinistro e documentate ai fini della loro definizione. La presente estensione di garanzia è prestata con un limite di indennizzo di 1.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo, fermo quanto previsto dall art Limite massimo dell indennizzo. Utilizzo di veicoli posti nei locali per compiere il furto Qualora il furto o la rapina siano commessi utilizzando, per l asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in Polizza o nell area in uso all Assicurato/Contraente, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini della presente Sezione, previa detrazione dello scoperto del 20% che rimarrà a carico dell Assicurato. Vetrinette esterne L Assicurazione è estesa al furto delle vetrinette, nonché delle cose ivi contenute, collocate all esterno dell esercizio assicurato indicato in Polizza e non comunicanti con i locali. Ai fini della validità della garanzia, le vetrinette esterne devono essere: stabilmente ancorate al fabbricato; chiuse con idonei congegni di chiusura; protette da vetro antisfondamento. La presente estensione di garanzia si intende prestata fino a concorrenza di 1.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo e previa detrazione di una franchigia di 250,00 per ogni evento. PARTITE COMPLEMENTARI (operanti solo se indicata la somma assicurata alla relativa partita) Valori in Cassaforte o Armadi forti La garanzia è prestata per il Furto, la Rapina e l Estorsione dei Valori (esclusi i Preziosi) custoditi in Cassaforte e/o Armadi forti fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa Partita. In caso di Furto, la Società è obbligata soltanto se l autore del Furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi previsti dal punto 1 dell art. 16 delle Norme che regolano la Sezione II, abbia violato tali mezzi di custodia mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o di arnesi simili. In caso di Rapina o Estorsione, la Società corrisponderà all Assicurato il 90% dell importo liquidato a termini di Polizza, restando il 10% rimanente a carico dell Assicurato stesso. Portavalori integrativa La Società assicura - in eccedenza a quanto previsto dalla Condizione Particolare sempre operante Portavalori - fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa Partita, la perdita di valori (esclusi i preziosi) derivante da: Helvetia Opera Condizioni di Assicurazione - Edizione Pagina 16 di 43

31 furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori; furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi; furto effettuato strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi; rapina e/o estorsione, commessi sulla persona dell Assicurato, degli Addetti all attività esercitata o di persone di fiducia, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio dell Assicurato, alle Banche, ai Fornitori e/o Clienti e viceversa. Si conviene che la garanzia è prestata: a) nell ambito del territorio dello Stato Italiano, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano; b) a condizione che gli incaricati del trasporto siano di età compresa tra i 18 e i 70 anni ed esenti da minorazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio di portavalori. Il trasporto dei Valori deve essere effettuato, pena la decadenza della garanzia, nei seguenti modi: dalla persona incaricata al servizio di portavalori con qualsiasi mezzo di locomozione fino a ,00; dalla persona incaricata al servizio di portavalori accompagnata da almeno un altro collaboratore di fiducia aventi i medesimi requisiti, con qualsiasi mezzo di locomozione da ,00 fino a ,00. Sono in ogni caso esclusi i trasporti di Valori superiori ad ,00. In caso di sinistro la Società corrisponderà all Assicurato la somma liquidata a termini di Polizza previa detrazione di uno scoperto del 20% che rimarrà sempre a carico esclusivo dell Assicurato stesso e che sarà applicato solo sull eccedenza assicurata con la presente Garanzia Complementare. CONDIZIONI AGGIUNTIVE (operanti solo se espressamente convenute mediante crocettatura nel Prospetto Sezioni Assicurate ) 1. Impianto d allarme Il Contraente/Assicurato dichiara che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da un valido impianto automatico di allarme antifurto, e si obbliga a mantenere detto impianto in perfetta efficienza nonché ad attivarlo quando nei locali non vi sia presenza di persone. È espressamente convenuto che qualora si verificasse un sinistro e venisse riscontrata l inefficienza o il mancato funzionamento dell impianto, la Società corrisponderà l 80% dell importo indennizzabile a termini di Polizza, restando il rimanente 20% a carico del Contraente/Assicurato. 2. Impianto d allarme volumetrico e/o perimetrale con caratteristiche vincolanti Il Contraente/Assicurato dichiara che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto volumetrico e/o perimetrale, avente le seguenti caratteristiche: a) centralina dotata di sistema per la trasmissione a distanza dell allarme alle Forze dell Ordine e/o a Istituto di Vigilanza; b) registratore di eventi; c) alimentazione secondaria che, in mancanza della rete pubblica, abbia una autonomia di almeno 12 (dodici) ore consecutive. Il Contraente/Assicurato si impegna: 1) a mantenere in perfetta efficienza l impianto di allarme sopra descritto e ad attivarlo ogni qualvolta nei locali non vi sia presenza di persone; 2) a far effettuare la manutenzione a ditta specializzata - con regolare contratto di manutenzione almeno una volta all anno e a presentare, su richiesta della Società, il relativo certificato di manutenzione; 3) a far effettuare esclusivamente alla ditta specializzata a cui è affidata la manutenzione tutte le operazioni relative a sostituzioni e/o modifiche; 4) a prendere tutti i provvedimenti che si rendessero necessari, in caso di guasto, per ripristinare l efficienza dell impianto nel più breve tempo possibile. In caso di mancata attivazione o funzionamento del suddetto impianto nonché di mancata corrispondenza dello stesso ai requisiti sopra indicati, la Società corrisponderà all Assicurato l 80% dell importo liquidato a termini di Polizza, restando il 20% rimanente a carico dell Assicurato stesso. 3. Franchigia In caso di sinistro, i danni liquidabili a termini della presente Sezione, verranno indennizzati previa detrazione di una franchigia assoluta del 10% della somma assicurata, con il massimo di 2.500,00. Detta franchigia, se operante in concomitanza con uno o più scoperti, verrà considerata minimo assoluto. 4. Furto con destrezza L Assicurazione è estesa al furto: Helvetia Opera Condizioni di Assicurazione - Edizione Pagina 17 di 43

32 a) delle merci assicurate (esclusi Preziosi); b) degli effetti personali compresi valori e preziosi dei clienti e dei prestatori di lavoro, commesso con destrezza all interno dei locali indicati in Polizza, durante le ore di apertura degli stessi, purché constatato e denunciato alle Forze dell Ordine nelle ventiquattro ore successive all accadimento. La presente estensione di garanzia è prestata fino a concorrenza di 1.500,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo, con un sottolimite di 500,00 per sinistro relativamente agli effetti personali dei clienti e dei dipendenti prestatori di lavoro. 5. Concessionaria L Assicurazione degli autoveicoli, oggetto di commercio dell attività dichiarata, è estesa al furto avvenuto nei locali dell esercizio assicurato indicato in Polizza (esclusi i veicoli posti all aperto anche se in area di pertinenza delimitata) commesso in qualsiasi modo durante le ore di apertura dell esercizio con presenza delle persone addette al servizio. Il furto delle parti accessorie, dei pezzi di ricambio o di singole parti dei veicoli assicurati, commesso durante le ore di apertura dell autorimessa, è compreso nell Assicurazione solo se avvenuto congiuntamente al furto dei veicoli stessi. È escluso dall Assicurazione quanto contenuto nei veicoli. In caso di furto commesso durante le ore di apertura dell esercizio con presenza delle persone addette al servizio, la Società corrisponderà all Assicurato la somma liquidata a termini di Polizza previa deduzione di uno scoperto del 20% con il minimo di 2.500,00 che rimarrà sempre a carico esclusivo dell Assicurato stesso. 6. Distributore automatico di merci La garanzia di cui alla presente Sezione si intende estesa al furto del distributore automatico e delle merci in esso contenute. Ai fini della validità della garanzia, il distributore automatico deve essere: chiuso con idonei congegni di sicurezza; stabilmente fissato all interno dei locali dell esercizio e con accesso dall esterno oppure, se posto all esterno dell esercizio assicurato indicato in Polizza, stabilmente fissato al suolo e/o al muro tramite apposite zanche murate. La presente estensione di garanzia si intende prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il massimo di 3.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo con il limite di 1.000,00 per denaro. La garanzia comprende i danni cagionati dai ladri al distributore automatico durante il furto o nel tentativo di commetterlo entro il limite previsto dalla presente Sezione. Resta convenuto che, in caso di sinistro, l indennizzo verrà effettuato previa detrazione di una franchigia fissa di 500,00 che resterà a carico dell Assicurato. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE III - GUASTI ACCIDENTALI ALLE MACCHINE ELETTRONICHE Art. 21. Rischi assicurati La Società, nella forma a primo rischio assoluto e fino alla concorrenza della somma assicurata, indennizza i danni materiali e diretti alle macchine elettroniche strumentali all esercizio dell attività dichiarata in Polizza o al servizio del fabbricato, anche se di proprietà di terzi collaudate, installate e pronte per l uso a cui sono destinate poste all interno dei locali adibiti all attività, cagionati da: a) correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici a qualunque causa dovuti in eccedenza a quanto previsto dalla Sezione I Incendio; b) imperizia, imprudenza, negligenza ed errata manovra; c) da qualunque altro evento accidentale non espressamente escluso. Inoltre, la Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di Polizza, rimborsa: a) fino a concorrenza del 15% dell indennizzo dovuto, le spese di demolizione, sgombero, trasporto, trattamento e smaltimento al più vicino scarico o a quello imposto dall Autorità dei residui del sinistro, nonché le spese di rimozione e ricollocamento delle macchine elettroniche non danneggiate; b) fino a concorrenza del 20% della somma assicurata con il massimo di 3.000,00 le spese supplementari per lavoro straordinario sostenute dall Assicurato; c) fino a concorrenza del 20% della somma assicurata con il massimo di 3.000,00: i costi per la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti distrutti o danneggiati in caso di danno materiale direttamente causato a nastri o dischi magnetici o altri supporti dati; i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione e per il riacquisto dei programmi in licenza d uso distrutti e danneggiati in caso di danno materiale ai supporti dei programmi medesimi direttamente causato da sinistro, a condizione che la ricostruzione o la duplicazione avvengano entro un anno dal sinistro. Art. 22. Esclusioni Sono esclusi i guasti e i danni: a) assicurati o assicurabili con altre Sezione della presente Polizza salvo quanto previsto dall art.21 lettera a); b) causati con dolo dell Assicurato o del Contraente, o, se questi ultimi sono persone giuridiche, con dolo dei relativi rappresentanti legali o Soci a responsabilità illimitata; Helvetia Opera Condizioni di Assicurazione - Edizione Pagina 18 di 43

33 c) derivanti da deperimento, logoramento, ossidazione, corrosione ed usura in genere, verificatisi in conseguenza di campi di energia e/o magnetici o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici; d) verificatisi in conseguenza di montaggi, smontaggi, collaudi, prove, sperimentazioni, manutenzione e revisione, nonché in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico; e) dovuti a cause delle quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il fornitore, il venditore o locatore delle Macchine elettroniche; f) dovuti all inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate; g) dovuti a difetti preesistenti alla stipula della Polizza già noti all Assicurato; h) di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate; i) a tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che i guasti o i danni siano connessi a eventi indennizzabili che abbiano colpito anche altre parti delle cose assicurate; j) per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche; m) verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, di insurrezione, di serrate, di sequestri, di scioperi, di sommosse, di tumulti popolari, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare o non, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo anche locale di diritto o di fatto; n) causati da terremoto, da maremoto, eruzioni vulcanica, tromba marina e d aria, uragano, bufera, grandine ed ogni altra perturbazione atmosferica, neve, inondazione, alluvione, allagamento, mareggiata, cedimento e/o franamento del terreno e/o delle fondazioni, valanga, slavina; o) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi, ecc.), salvo che l Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; p) diretti ed indiretti -comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici causati o risultanti da: virus informatici di qualsiasi tipo; accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti (dipendenti e non), non autorizzati dall Assicurato stesso; cancellazione, cestinatura per svista, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti; q) inerenti a spese per eventuali riparazioni provvisorie, aggiunte, modifiche, revisioni o miglioramenti; r) conseguenti a difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici delle cose assicurate (ivi compresi i costi della ricerca e dell identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè: 1) controlli di funzionalità; 2) manutenzione preventiva; 3) eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura; 4) eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di mano d opera) verificatisi durante l esercizio senza concorso di cause esterne. Art. 23. Franchigia per sinistro In caso di sinistro, l indennizzo verrà effettuato previa detrazione di una franchigia fissa di 250,00 che resterà a carico dell Assicurato. In caso di danni da correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici a qualunque causa dovuti che coinvolgano sia la Sezione I che la presente Sezione si conviene l applicazione di un unica franchigia per l importo sopra indicato. Art. 24. Colpa grave I danni derivanti dagli eventi garantiti a termini delle suindicate Sezioni sono indennizzabili anche se determinati da colpa grave del Contraente e/o dell Assicurato e/o delle persone delle quali devono rispondere a norma di legge. Art. 25. Rinuncia alla rivalsa La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall art del Codice Civile, purché l Assicurato non eserciti egli stesso l azione di regresso verso il responsabile del sinistro. Art. 26. Buona fede Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all atto della stipulazione della Polizza, così come la mancata comunicazione da parte dell Assicurato/Contraente di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno, agli effetti degli artt e 1898 del Codice Civile, decadenza dal diritto al risarcimento né riduzioni dello stesso, sempre che tali inesattezze od omissioni non siano frutto di dolo. La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Art. 27. Trasloco delle cose assicurate In caso di trasloco delle cose assicurate, la Polizza, ferme le norme previste per l eventuale aggravamento del rischio, vale sia per il vecchio indirizzo che per quello nuovo a condizione che il Contraente o l Assicurato abbiano dato avviso alla Società - in forma scritta e a Helvetia Opera Condizioni di Assicurazione - Edizione Pagina 19 di 43

34 mezzo comunicazione avente data di invio accertabile - dell inizio delle operazioni di trasferimento. La garanzia decorre dalle ore del giorno indicato nella suddetta comunicazione o, qualora la stessa pervenga in ritardo, dalle ore del giorno di ricezione della stessa. Si conviene che, qualunque sia la durata del trasloco, la presente estensione di garanzia opera per una durata massima di 10 (dieci) giorni. Trascorso tale termine, le garanzie di Polizza saranno operanti per il solo nuovo indirizzo. Art. 28. Onorari dei Periti La Società rimborsa gli importi corrisposti per gli onorari e le spese dei Periti nominati dal Contraente per l adempimento di quanto previsto dall art Mandato dei Periti: relativamente alla Sezione I - Incendio fino a concorrenza del 10% dell indennizzo dovuto con il massimo di ,00; relativamente alla Sezione II - Furto fino a concorrenza del 10% dell indennizzo dovuto con il massimo di 2.500,00; relativamente alla Sezione III - Guasti accidentali alle Macchine Elettroniche fino a concorrenza del 10% dell indennizzo dovuto con il massimo di 2.500,00. Art. 29. Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro il Contraente o l Assicurato devono: a) fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno, nonché, limitatamente alla Sezione II - Furto, adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose eventualmente rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate; le spese relative sono a carico della Società, secondo quanto previsto dall art del Codice Civile; b) darne avviso all Intermediario al quale è assegnata la Polizza o alla Società entro 6 (sei) giorni - ridotti a 48 (quarantotto) ore relativamente alla Sezione II - Furto - da quando ne hanno avuto conoscenza; c) per i danni causati da incendio, esplosione e scoppio presumibilmente dolosi, furto, estorsione, scippo, rapina, atti vandalici e dolosi, fare, nei 10 (dieci) giorni successivi, ridotti alle 24 (ventiquattro) ore successive all accadimento per la Condizione Aggiuntiva 4 - Furto con destrezza - denuncia scritta all Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento e la causa presunta del sinistro e l entità approssimativa del danno. Copia di tale denuncia deve essere tempestivamente trasmessa alla Società; d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla avvenuta liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto alla corresponsione di alcuna indennità; e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte e/o danneggiate, presenza di eventuali testimoni, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle cose assicurate esistenti al momento del sinistro con l indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i propri registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. Per i soli danni relativi alla Sezione II - Furto, il Contraente o l Assicurato devono altresì: f) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento; g) conservare, fino ad avvenuta liquidazione del danno, tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere per questo, diritto alla corresponsione di alcuna indennità; h) facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi e presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere dalle Autorità competenti in relazione al sinistro. L inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a), b), c), d) e g) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo ai sensi dell art del Codice Civile. Art. 30. Procedura per la valutazione del danno L ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure a richiesta di una delle Parti: b) tra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominare un terzo Perito quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà tra le Parti. Art. 31. Mandato dei Periti liquidatori I Periti devono: 1) indagare su circostanze, natura, cause e modalità di accadimento del sinistro; Helvetia Opera Condizioni di Assicurazione - Edizione Pagina 20 di 43

35 2) verificare l esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l Assicurato o il Contraente hanno adempiuto agli obblighi di cui all art. 29 della presente Polizza; 3) verificare l esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone il valore al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all art. 32 della presente Polizza; 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell art. 30 b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall osservanza di ogni formalità giudiziaria. Art. 32. Valore delle cose assicurate e determinazione del danno Premesso che la presente Polizza è stipulata sulla base del Valore a nuovo, la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della Polizza, e l attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri: I. Fabbricati - si stima la spesa necessaria per l integrale costruzione a nuovo dei fabbricati, con analoghe caratteristiche costruttive o equivalenti per funzionalità, escludendo soltanto il valore dell area; II. Contenuto (eccetto Preziosi, merci e stupefacenti, Cose particolari, Valori, titoli di credito e Ricette farmaceutiche) a. si stima il costo di rimpiazzo delle cose danneggiate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e gli oneri fiscali; III. Merci e stupefacenti - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. IV. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza, aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi. L ammontare del danno si determina: per i Fabbricati: stimando la spesa necessaria per l integrale costruzione a nuovo di essi, con analoghe caratteristiche costruttive o equivalenti per funzionalità, escludendo il valore dell area e deducendo da tale risultato il valore dei recuperi. Si conviene inoltre che: se la ricostruzione o il ripristino dei Fabbricati dovrà rispettare le Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche vigenti al momento del sinistro, verranno inclusi nell ammontare del danno anche tali maggiori costi; nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore del fabbricato, la Società pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerando il fabbricato come in condizioni di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l Assicurato abbiano documentato alla Società l avvenuta ricostruzione o riparazione e sempreché le stesse siano state ultimate entro un anno dalla data di accettazione dell accordo di indennizzo. Per il caso di cui sopra non si applica il disposto della Condizione Particolare Anticipo indennizzi. per il Contenuto (eccetto Preziosi, merci e stupefacenti, Cose particolari, Valori e titoli di credito e Ricette farmaceutiche) e le lastre: stimando il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento e funzionalità anche estetica, deducendo da tale risultato il valore di quanto determinato con lo stesso criterio rimane dopo il sinistro. Per le cose danneggiate, fuori uso od inservibili prima del sinistro, l Assicurazione è prestata per il loro valore allo stato d uso. Nel caso di garanzia prestata a primo rischio assoluto in ogni caso non potrà essere indennizzato, per ciascuna cosa assicurata, importo superiore: al quadruplo relativamente alla Sezione I - Incendio e III - Guasti accidentali alle Macchine Elettroniche; al doppio relativamente alla Sezione II - Furto, del valore allo stato d uso della cosa assicurata stessa al momento del sinistro. Relativamente a Fabbricati, Contenuto (esclusi Preziosi, merci e stupefacenti, Cose particolari, Valori, titoli di credito e Ricette farmaceutiche) e Lastre, l Assicurato acquisisce il diritto al pagamento integrale dell indennizzo determinato come sopra, solo se dà garanzia che gli enti danneggiati verranno ripristinati a nuovo e con l obbligo di documentare nel più breve tempo possibile tale ripristino. Se ciò non avviene, l Assicurato dovrà restituire l importo percepito in eccedenza rispetto al valore allo stato d uso che le cose danneggiate avevano al momento del sinistro. per i Preziosi, le merci e gli stupefacenti: deducendo dal valore allo stato d uso delle cose danneggiate, sottratte o distrutte: Helvetia Opera Condizioni di Assicurazione - Edizione Pagina 21 di 43

36 i. il valore allo stato d uso delle cose illese; ii. il valore dei residui; iii. gli oneri fiscali non dovuti all Erario; per i Valori e titoli di credito: il Contraente o l Assicurato devono essere in grado di fornire in qualsiasi momento la dimostrazione della qualità, quantità e valore dei valori e dei titoli di credito assicurati. Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, in caso di sinistro la Società rimborserà le spese sostenute per la procedura stabilita dalla legge per l ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti, danneggiati o sottratti. Per quanto riguarda gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che : l Assicurazione opera soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l esercizio dell azione cambiaria; il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi portata; la Società non è obbligata a pagare l importo liquidato prima della loro scadenza; l Assicurato deve restituire alla Società l indennizzo per essi riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci. per quanto riguarda i valori, i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e le carte valori, la Società indennizza il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli stessi possano esse- re duplicati, l indennizzo verrà effettuato soltanto dopo che l Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile. per le Ricette Farmaceutiche (esclusivamente per l attività di Farmacia): premesso che il valore delle Ricette Farmaceutiche è rappresentato dal prezzo indicato sulla fustella di ciascun prodotto e/o specialità medicinale, ovvero dai prezzi di tariffazione nazionalmente convenuti per i prodotti galenici officinali e le preparazioni magistrali (al netto dell eventuale valore del ticket a carico dell acquirente), resta convenuto fra le Parti che, ove al momento del sinistro l Assicurato non fosse in grado di produrre la documentazione specifica atta a provare il valore delle ricette danneggiate o sottratte, la liquidazione dell indennizzo avverrà rilevando l ammontare della spesa farmaceutica desunta dalle distinte contabili sotto la voce Importo Netto Ricette presentata al Servizio Sanitario Nazionale per il pagamento convenzionale, nel mese precedente e nel mese successivo al sinistro. Tale ammontare (sommatoria dei mesi considerati), diviso i giorni lavorativi effettuati nei due mesi presi in considerazione, costituirà il valore medio convenzionale. Detto valore, moltiplicato per il numero dei giorni lavorativi intercorrenti tra il giorno successivo alla distinta contabile di cui sopra e il giorno del sinistro, costituirà il valore dell indennizzo. Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di Polizza. Art. 33. Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro In caso di sinistro, le somme assicurate nella forma a primo rischio assoluto ed i relativi limiti di indennizzo (comprese le prestazioni di cui alle Condizioni Aggiuntive), s intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione annuo in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e/o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere. Art. 34. Esagerazione dolosa del danno Il Contraente o l Assicurato che esagera dolosamente l ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente gli indizi materiali del reato, le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all indennizzo. Art. 35. Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitate che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all accertamento ed alla liquidazione dei danni. L accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell interesse assicurato. Art. 36. Pagamento dell indennizzo Verificata l operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data dell atto di liquidazione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento verrà effettuato solo quando l Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dagli articoli: Helvetia Opera Condizioni di Assicurazione - Edizione Pagina 22 di 43

37 13 lettera d) per la Sezione I Incendio; 17 lettera c) per la Sezione II Furto; 22 lettera b) per la Sezione III Guasti accidentali alle Macchine Elettroniche. Art. 37. Limite massimo dell indennizzo Salvo il caso previsto dall art del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somme maggiori di quelle assicurate ad ogni singola Sezione espressamente richiamata. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE IV RESPONSABILITÀ CIVILE Art. 38. Rischio Assicurato A) Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) La Società si obbliga nei limiti dei massimali previsti alla Sezione IV a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per distruzione, danneggiamento o deterioramento di cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all attività indicata in Polizza. L Assicurazione opera per: 1. la responsabilità civile derivante all Assicurato: da fatto anche doloso di persone delle quali debba rispondere a norma di legge; da fatto non doloso di fornitori e loro prestatori di lavoro che in via occasionale possono partecipare all attività nell ambito dell attività assicurata; 2. la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro subordinato dipendenti dall Assicurato, dei soci, del convivente more uorio e familiari coadiuvanti dell Assicurato per: i danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l Assicurato, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, comprese quelle previste ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; i danni derivanti da morte o lesioni personali gravi o gravissime, come definite dal Codice Penale, cagionati agli altri prestatori di lavoro subordinato dipendenti dall Assicurato, ai soci di quest ultimo e ai suoi familiari coadiuvanti, ai lavoratori a progetto, somministrati, distaccati da altre aziende nonché agli eventuali tirocinanti o stagisti regolarmente utilizzati a norma di legge. L Assicurazione comprende i danni causati a terzi: a) da proprietà e/o conduzione dei locali dell esercizio, comprese le parti comuni e pertinenze, nonché gli impianti fissi destinati alla loro conduzione; relativamente alla proprietà di fabbricati la garanzia comprende i danni derivanti da spargimento d acqua o da rigurgito di fogne conseguenti a rottura accidentale di tubazioni o condutture pertinenti il fabbricato o porzione di esso. Sono in ogni caso esclusi i danni da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali. I danni da spargimento d acqua sono in ogni caso risarcibili con l applicazione di una franchigia di 150,00 per sinistro e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di ,00; b) da proprietà e manutenzione d insegne, cartelli pubblicitari, striscioni ed arredi anche se situati in spazi esterni all esercizio. Sono comunque esclusi i danni alle opere sulle quali sono installati; qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia è operante nei confronti dell Assicurato nella sua qualità di committente; c) da partecipazione a fiere, mostre, esposizioni e mercati, compresi allestimento e smontaggio degli stands; d) da operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merci, esclusi i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e quelli alle cose trasportate; e) da operazioni di carico e scarico per danni ai mezzi dei clienti e/o fornitori, anche se in sosta nell ambito d esecuzione delle anzidette operazioni, con franchigia assoluta di 150,00 per ogni sinistro; sono esclusi i danni alle cose caricate e/o scaricate nonché i danni conseguenti al mancato uso; f) da proprietà e/o conduzione di distributori automatici di cibi e bevande, videogiochi, flippers e simili; g) in occasione dello svolgimento del servizio di sorveglianza effettuato con guardiani, anche armati, purché muniti di regolare licenza e dal possesso di cani. Limitatamente al possesso di cani la garanzia è prestata con una franchigia di 150,00 per ogni sinistro; h) da proprietà ed uso di velocipedi, anche da parte dei dipendenti; i) da parcheggio di pertinenza dell esercizio. L Assicurazione comprende i danni ai veicoli dei clienti in sosta nel parcheggio di pertinenza dell esercizio, con l applicazione di una franchigia assoluta di 150,00 per sinistro. Sono compresi i veicoli dei dipendenti che, a quest effetto, assumono la qualifica di terzi. Sono in ogni caso esclusi i danni da furto, incendio e mancato uso; j) da incendio di cose dell Assicurato o da lui detenute, con un limite di risarcimento per i danni alle cose di terzi di ,00 per sinistro e per anno assicurativo, ferma l esclusione dei danni alle cose in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione. Qualora esista altra copertura di responsabilità civile prevista dalla Sezione I o da altra polizza Incendio, la presente estensione di garanzia varrà in eccedenza al massimale ivi previsto; k) da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di Polizza; questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di 1.500,00, con un massimo risarcimento per sinistro e per periodo assicurativo annuo di ,00; Helvetia Opera Condizioni di Assicurazione - Edizione Pagina 23 di 43

38 l) avvenuti in conseguenza di contaminazione dell acqua, del suolo e dell aria, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o in ogni modo fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e/o condutture. La garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con un massimo risarcimento di ,00 per sinistro e per anno assicurativo anche nel caso in cui vi siano più richieste di risarcimento, anche se presentate in tempi diversi ma originate da una stessa causa di inquinamento. La garanzia opera per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all Assicurato, nel corso del periodo di efficacia della polizza, per fatti avvenuti durante il periodo di efficacia della polizza stessa, ed è subordinata al rispetto, da parte dello stesso, di norme, leggi e regolamenti vigenti in materia. Rimane a carico dell Assicurato il 10% di ciascun sinistro con il minimo di 1.500,00; m) nella sua qualità di committente, ai sensi dell art del Codice Civile: da lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/08 relativi all ubicazione del rischio indicata in Polizza; la garanzia opera a condizione che l Assicurato abbia designato, ove previsto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal precitato Decreto. Questa estensione di garanzia è prestata con un limite di risarcimento di ,00 per sinistro e per anno, previa detrazione di una franchigia di 500,00 per ogni sinistro; dai suoi Addetti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto all Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia opera anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Compagnia nei confronti dei responsabili. Ai fini della garanzia R.C.T. sono esclusi i danni subiti dal conducente e dal veicolo oggetto della presente estensione di garanzia. La garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o conducente del veicolo che abbia cagionato il danno e opera nei limiti territoriali previsti nella presente Sezione, in quanto, per i Paesi ove sia richiesta, sia stata rilasciata regolare Carta Verde. La validità della presente estensione è subordinata all operatività al momento del sinistro dell assicurazione contro il rischio della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o navigazione dei natanti e sempre che risulti provato che al momento del sinistro il veicolo fosse guidato da un Addetto dell Assicurato munito di regolare patente di abilitazione. Questa estensione di garanzia è prestata previa detrazione di una franchigia di 250,00 per ogni sinistro; delle persone addette al servizio di pulizia e/o manutenzione presso l Azienda. B) Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (valida se nel Prospetto Sezioni Assicurate risultano indicati i relativi massimali) 1. Responsabilità civile verso Prestatori di Lavoro soggetti all obbligo di assicurazione I.N.A.I.L. (R.C.O.) La Società si obbliga, nei limiti del massimale previsto alla Sezione IV, a tenere indenne l Assicurato, purché in regola al momento del sinistro con gli obblighi dell assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile: a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. del 30 giugno 1965 n e dell art.13 del D.lgs. 23 febbraio 2000 n.38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti; b) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 1124/65 e D.Lgs. 38/2000, cagionati ai suddetti prestatori di lavoro, per morte o per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base della Tabella delle menomazioni ai sensi di legge. Qualora l Assicurato al momento del sinistro non risulti in regola ai fini dell assicurazione obbligatoria I.N.A.I.L. relativamente ai prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti nonché ai lavoratori a progetto che abbiano subito infortunio sul lavoro, tale circostanza non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia a condizione che l irregolarità derivi esclusivamente da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia, escluso il dolo dell Assicurato. 2. Prestatori di Lavoro non soggetti all obbligo di assicurazione I.N.A.I.L. La Società si obbliga, nei limiti del massimale previsto alla Sezione IV, a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni cagionati ai prestatori di lavoro non soggetti all obbligo di assicurazione I.N.A.I.L. addetti alle attività per le quali è prestata l Assicurazione, per morte o per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base della Tabella delle menomazioni ai sensi del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n.38. L Assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall INPS ai sensi dell art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n Limitatamente alla rivalsa dell INAIL, i titolari, i soci ed i loro familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti. Sono comunque escluse le malattie professionali. Art. 39. Delimitazione dell Assicurazione Esclusioni I. Non sono considerati terzi ai fini dell Assicurazione R.C.T.: a) il coniuge, il convivente more uorio, i genitori, i figli dell Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; Helvetia Opera Condizioni di Assicurazione - Edizione Pagina 24 di 43

39 b) quando l Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a); c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione all attività dichiarata. II. L Assicurazione R.C.T. non comprende altresì i danni: d) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell esercizio della propria attività; e) da furto; f) da circolazione su strade ad uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego d aeromobili; g) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, in ogni caso, non abbia compiuto il 16 anno d età; h) alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà dell Assicurato o da lui detenuti; i) a cose che l Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; j) provocati da acqua piovana o da agenti atmosferici in genere, in occasione di manutenzione di fabbricati; k) alle opere sulle quali si esplicano i lavori e alle cose trovantisi nell ambito d esecuzione dei lavori stessi; l) cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; m) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali d attività industriali commerciali, agricole o di servizi ad eccezione di quanto previsto dall art.38 - Rischio assicurato lettera k); m) di cui l Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile; n) conseguenti ad inquinamento dell aria, dell acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento ad eccezione di quanto previsto dall art.38 - Rischio assicurato lettera l); o) derivanti da: perdita, alterazione, distruzione di dati, programmi di codifica o software; indisponibilità o malfunzionamento di hardware, software e chips impressi; ogni interruzione d attività conseguente a quanto indicato ai due precedenti punti. III. L Assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni: p) da detenzione o impiego di esplosivi; q) verificatisi in connessione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi, ecc.), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; r) direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente, in qualunque forma o misura, l amianto; s) direttamente o indirettamente derivanti da campi elettromagnetici; t) direttamente o indirettamente derivanti da organismi geneticamente modificati; u) derivanti da malattie professionali. Art. 40. Obblighi in caso di sinistro Il Contraente o l Assicurato devono dare avviso scritto del sinistro all Intermediario al quale è assegnata la Polizza o alla Società entro 5 (cinque) giorni da quando è venuto a conoscenza dell evento. Nel caso di infortunio sul lavoro subito da Prestatori di Lavoro dipendenti soggetti all obbligo di assicurazione INAIL, il Contraente o l Assicurato devono denunciare i sinistri per i quali ha luogo l inchiesta svolta dalla Direzione Provinciale del Lavoro a norma di legge, nonché quelli per i quali, anche se non ha avuto luogo l inchiesta svolta dalla Direzione Provinciale del Lavoro, è pervenuta al Contraente o all Assicurato una richiesta scritta di risarcimento. L inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo (art del Codice Civile). L Assicurato o il Contraente devono inoltre fornire tempestivamente tutte le informazioni ulteriori in merito alle circostanze del fatto oggetto di richiesta di risarcimento, segnalare la presenza di altri contratti di assicurazione per la responsabilità civile, i nominativi dei testimoni e trasmettere la documentazione rilevante, anche in copia, nonché gli originali degli atti giudiziari eventualmente notificati e/o pervenuti. Art. 41. Validità territoriale L Assicurazione R.C.T. si intende operante per i danni verificatisi nel territorio di tutti i paesi dell Europa; l Assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero. Art. 42. Gestione delle vertenze di danno - Spese legali La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, in nome dell Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Assicurato stesso. Helvetia Opera Condizioni di Assicurazione - Edizione Pagina 25 di 43

40 L Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere alla Società la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito nella presente Sezione per il danno cui si riferisce la domanda, in aggiunta al massimale stesso. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite fra la Società e l Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce peraltro spese incontrate dall Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende nonché delle spese di giustizia penale. Art. 43. Qualifica di terzi A parziale deroga dell art. 39 della presente Polizza, sono considerati terzi per le lesioni personali, escluse le malattie professionali: a) i tirocinanti o stagisti; b) i liberi professionisti, i consulenti, i clienti ed i fornitori e loro prestatori di lavoro che in via occasionale partecipino all attività nell ambito dell azienda; c) i titolari delle Ditte appaltatrici, subappaltatrici e loro prestatori di lavoro, limitatamente agli infortuni subiti in occasione di lavoro e sempreché il contratto di appalto o subappalto sia stato regolarmente concluso ai sensi di legge; d) qualora l Assicurato condivida i locali dove svolge l attività assicurata con altra azienda collegata, i dipendenti e i collaboratori dell azienda collegata, purché il danno non sia conseguenza della loro partecipazione all attività dichiarata. Relativamente alle persone di cui alle lettere: a) e b) la garanzia è operante sempreché dall infortunio sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base della Tabella delle menomazioni ai sensi di legge; c) la garanzia è operante sempreché dall evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dal Codice Penale. Art. 44. Pluralità di Assicurati Il massimale stabilito in Polizza sia per la garanzia R.C.T. sia per la garanzia R.C.O. per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro. Art. 45. Responsabilità solidale Nel caso di responsabilità solidale l Assicurazione opera esclusivamente per la sola quota di danno direttamente e personalmente imputabile all Assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare dal vincolo di solidarietà con altre imprese e/o persone. Art. 46. Tolleranza numero Addetti - Riduzione del risarcimento Il premio della Sezione IV Responsabilità Civile, è convenuto in base alla dichiarazione del Contraente che il numero degli Addetti è quello riportato sul Prospetto Sezioni Assicurate. Al momento del sinistro, la Società rinuncia all applicazione del disposto dell ultimo comma dell Art C.C., a condizione che il numero di Addetti, rispetto a quello dichiarato alla Sezione IV, sia entro le tolleranze di seguito indicate: a) di una sola unità, nel caso in cui il numero dichiarato di Addetti sia inferiore o pari a 5 (cinque); b) due unità, nel caso in cui il numero dichiarato di Addetti sia superiore a 5 (cinque). In caso di applicazione del disposto dell ultimo comma dell art C.C., la somma dovuta dalla Società è ridotta proporzionalmente tenendo conto del rapporto tra il premio stabilito sulla base del numero di Addetti dichiarati e quello che sarebbe stato applicato in relazione al numero reale di essi. Qualora nel corso del periodo assicurativo annuo, il numero degli Addetti dichiarati dovesse variare: in aumento, il Contraente si obbliga a darne immediata comunicazione scritta alla Società (entro 15 giorni) che provvederà all adeguamento del premio; in diminuzione, la Società provvederà all adeguamento del premio a decorrere dalla prima scadenza annua utile di Polizza. Qualora richiamata la Condizione Aggiuntiva n. 2 R.C. Fabbricato, il presente articolo si intende nullo e privo di effetto. CONDIZIONI PARTICOLARI (valide se l Assicurazione è riferita ad una o più delle tipologie di rischio sotto indicate) Bar, Pasticcerie e Gelaterie - Ristoranti, Pizzerie, Tavole calde - Mense aziendali - Birrerie - Esercizi affini L Assicurazione comprende i danni cagionati dai generi previsti dalla licenza d esercizio somministrati o smerciati sempreché la somministrazione o la vendita e il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della garanzia ed entro un anno dalla vendita o dalla somministrazione; per i generi alimentari di produzione propria venduti e/o somministrati nello stesso esercizio, l Assicurazione si intende prestata anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto. La garanzia non opera se l Assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l esercizio della sua attività. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo. Helvetia Opera Condizioni di Assicurazione - Edizione Pagina 26 di 43

41 Ristoranti, pizzerie ed esercizi affini L Assicurazione comprende i danni, dei quali l Assicurato debba rispondere ai sensi, se ed in quanto applicabili, degli artt e segg. Codice Civile come modificati dalla legge 10/6/1978 n. 316 e cioè per la sottrazione, perdita, distruzione o deterioramento delle cose portate dai clienti nell esercizio e consegnate al servizio di custodia con rilascio della relativa ricevuta. La presente garanzia opera con un limite di indennizzo di 500,00 per cliente e di 2.500,00 per sinistro e con l applicazione di una franchigia di 100,00 per ogni sinistro. L Assicurazione non opera per: Preziosi, Valori, veicoli, natanti e cose negli stessi contenute, cose non consegnate. Farmacie La validità della garanzia è subordinata al possesso, da parte del titolare e delle persone addette alla farmacia, dei requisiti richiesti dalla normativa che disciplina l esercizio dell attività da loro svolta. L Assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e, comunque, durante il periodo di validità della garanzia, da prodotti e specialità smerciati, con esclusione dei danni dovuti a vizio originario del prodotto. Relativamente ai prodotti galenici di produzione propria e venduti nello stesso esercizio, l Assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario dei prodotti stessi. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo. Lavanderie, tintorie, stirerie A parziale deroga all art. 39 i), la garanzia comprende i danni alle cose di terzi in consegna all Assicurato per i danni che dovessero subire durante le fasi di lavaggio e/o stiratura, ferma l esclusione dei danni da furto, da smarrimento, da errata consegna, da incendio, da mancato uso o disponibilità. La presente estensione di garanzia è prestata nei limiti del massimale per danni a cose e in ogni caso con il massimo di 2.500,00 per ciascun sinistro e di ,00 per anno assicurativo e con l applicazione di una franchigia di 250,00 per ogni sinistro. Sono in ogni caso esclusi i danni cagionati ai capi in pelle, pellicce e tappeti. Trattamenti di bellezza ed applicazione di prodotti cosmetici che non richiedano controllo medico (valida soltanto per estetisti, visagisti, centri di estetica e parrucchieri per uomo e signora, con servizio di manicure, pedicure e cosmesi del viso). L Assicurazione comprende i danni fisici derivanti direttamente dall applicazione di prodotti cosmetici e dalla pratica di trattamenti di bellezza che non richiedano preventivo controllo medico. La garanzia opera a condizione che l applicazione od il trattamento siano stati effettuati durante il periodo di validità della Polizza ed il danno si sia manifestato entro 30 (trenta) giorni dalla data di applicazione o del trattamento e comunque non oltre la data di scadenza della Polizza. L efficacia dell Assicurazione è subordinata al possesso, da parte delle persone che causano il danno, dei requisiti richiesti dalla normativa che disciplina l attività da essi svolta. Commercio Ambulante Premesso che l Assicurato è titolare di una licenza per la vendita ambulante relativa all attività ed alle merci descritte nel frontespizio di Polizza, la garanzia si intende operante anche per la responsabilità civile derivante all Assicurato dalla proprietà e dalla conduzione del banco vendita e della relativa struttura accessoria nei luoghi in cui è autorizzato ad esercitare tale attività. La garanzia si intende estesa, con applicazione di una franchigia di 150,00 per i danni a cose, alle operazioni di montaggio e smontaggio. Sono esclusi dalla garanzia i danni derivanti dalla proprietà e dall utilizzo di bombole di gas metano e/o GPL anche se utilizzate dall Assicurato nello svolgimento della sua attività. Animali vivi (escluso allevamento) e articoli per animali, compresa toelettatura Sono compresi i danni per lesioni e morte degli animali in consegna e custodia all Assicurato nei locali ove si esercita l attività assicurata, sottoposti a lavaggio e/o toelettatura. Sono esclusi dalla garanzia i danni derivanti da: incendio, furto, smarrimento, errori nella consegna dell animale all effettivo proprietario, trasmissione di malattie. Trasloco delle cose assicurate (sempre operante) In caso di trasloco delle cose assicurate, la Polizza, ferme le norme previste per l eventuale aggravamento del rischio, vale sia per il vecchio indirizzo che per quello nuovo a condizione che il Contraente o l Assicurato abbiano dato avviso alla Società - in forma scritta e a mezzo comunicazione avente data di invio accertabile - dell inizio delle operazioni di trasferimento. La garanzia decorre dalle ore del giorno indicato nella suddetta comunicazione o, qualora la stessa pervenga in ritardo, dalle ore del giorno di ricezione della stessa. Si conviene che, qualunque sia la durata del trasloco, la presente estensione di garanzia opera per una durata massima di 10 (dieci) giorni. Trascorso tale termine, le garanzie di Polizza saranno operanti per il solo nuovo indirizzo. Helvetia Opera Condizioni di Assicurazione - Edizione Pagina 27 di 43

42 CONDIZIONI AGGIUNTIVE (operanti solo se espressamente convenute mediante l apposizione di crocetta nel Prospetto Sezioni Assicurate) 1. Merci installate presso terzi La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all Assicurato per i danni cagionati a terzi avvenuti: a) durante i lavori di installazione e/o montaggio presso i clienti della merce venduta dall Assicurato, nonché per danni derivanti da lavori di rimozione resi necessari per l installazione eseguiti dall Assicurato stesso o da persone delle quali deve rispondere ai sensi di legge, compresi: a.1) i danni a cose di terzi derivanti da incendio; a.2) i danni alle cose trovantesi nell ambito dell esecuzione dei lavori stessi, che, per volume o peso, non possono essere rimosse. Sono esclusi i danni: alle cose a qualsiasi titolo detenute dall Assicurato, comprese le cose di terzi che costituiscono beni strumentali all attività assicurata; alle sole parti delle cose direttamente interessate dall esecuzione dei lavori; dopo l ultimazione dei lavori e comunque quelli non avvenuti durante l esecuzione dei lavori stessi. La presente estensione di garanzia è prestata con un limite di risarcimento per i danni alle cose di terzi di ,00 per sinistro e per anno assicurativo, con applicazione di una franchigia assoluta di 250,00 per ogni sinistro. b) dopo il compimento dei lavori di installazione e/o montaggio presso i clienti della merce venduta dall Assicurato, eseguiti dallo stesso o da persone delle quali deve rispondere ai sensi di legge. Sono escluse le attività ed i lavori riconducibili a quelli previsti dal D.M. 37/2008 (Regolamento Impianti). L Assicurazione è prestata per lavori eseguiti e per danni verificatisi durante il periodo di validità dell Assicurazione, purché la denuncia alla Società sia effettuata non oltre 180 (centottanta) giorni dal termine dell installazione e/o del montaggio. Sono esclusi i danni: alle merci installate e/o montate, nonché qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle merci stesse; cagionati da vizio o difetto originario delle merci da chiunque fabbricate; derivanti da inidoneità delle merci installate e/o montate nonché dalla loro mancata rispondenza all uso cui sono destinate; cagionati da mancato od intempestivo intervento manutentivo; derivanti da interruzione o sospensione di attività. La presente estensione di garanzia è prestata con un limite di risarcimento per i danni alle cose di terzi di ,00 per sinistro e per anno assicurativo, con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 250,00 per ogni sinistro. 2. R.C. Fabbricato L art Rischio Assicurato si intende abrogato e sostituito come di seguito indicato: A. Responsabilità Civile verso Terzi La Società si obbliga - fino alla concorrenza dei relativi massimali indicati alla Sezione IV a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e distruzione o deteriora- mento di cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del Fabbricato descritto in Polizza, degli impianti fissi destinati alla conduzione dello stesso, compresi ascensori e montacarichi. L assicurazione comprende inoltre la responsabilità civile derivante all assicurato dalla proprietà degli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato stesso, di recinzioni comunque costruite, di parchi e giardini, di alberi anche di alto fusto, di cancelli comunque azionati e di antenne radio televisive. L Assicurazione comprende i danni causati a terzi: a) nella sua qualità di committente, ai sensi dell art del Codice Civile, da lavori rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. 81/2008 relativi a fabbricati pertinenti l attività dichiarata in Polizza (la garanzia opera a condizione che l Assicurato abbia designato, ove previsto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal citato Decreto). Questa estensione di garanzia è prestata con un limite di risarcimento di ,00 per sinistro e per anno, previa detrazione di una franchigia di 500,00 per ogni sinistro; b) da spargimento d acqua o da rigurgito di fogne, purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture pertinenti il fabbricato o porzione di esso; questa estensione è prestata previa detrazione, per ogni sinistro, di una franchigia di 150,00 e con un massimo risarcimento per sinistro e per periodo assicurativo annuo di ,00; c) da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività (di terzi) industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di Polizza; questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di 1.500,00, nel limite del massimale per danni a cose, con un massimo risarcimento per sinistro e per periodo assicurativo annuo di ,00; d) da incendio di cose dell Assicurato o da lui detenute, con un limite di risarcimento, per i danni alle cose di terzi, di ,00 per sinistro e per anno assicurativo, ferma l esclusione dei danni alle cose in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione. Helvetia Opera Condizioni di Assicurazione - Edizione Pagina 28 di 43

43 Qualora esista altra copertura di responsabilità civile prevista dalla Sezione I o da altra polizza Incendio, la presente estensione di garanzia varrà in eccedenza al massimale ivi previsto. Restano ferme le esclusioni di cui all art. 39 Delimitazione dell Assicurazione - Esclusioni - delle Norme che regolano la Sezione IV Responsabilità Civile in quanto non espressamente derogate. Il valore del fabbricato indicato nella Sezione IV deve corrispondere al valore a nuovo (escluso il valore dell area). Se al momento del sinistro il valore determinato a norma del precedente comma supera di oltre il 10% il valore dichiarato dall Assicurato sul frontespizio di Polizza, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato, maggiorato della percentuale di cui sopra, e quello risultante al momento del sinistro ed in ogni caso nel limite del massimale ridotto in eguale proporzione. 3. Estensione ad altre figure professionali Premesso che l Assicurato - nel rispetto e come disciplinato dal decreto legislativo n. 276/2003 di attuazione della delega di cui alla Legge 30/2003 (c.d. Legge BIAGI) - può avvalersi, nello svolgimento della propria attività, di personale non qualificabile come dipendente, la garanzia comprende: a) Relativamente all art Rischio Assicurato A) Responsabilità Civile verso Terzi: la responsabilità civile personale dei lavoratori a progetto, somministrati, distaccati da altre aziende nonché degli eventuali tirocinanti o stagisti di cui l Assicurato si avvalga per: i danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l Assicurato, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali; i danni derivanti da morte o lesioni personali gravi o gravissime, come definite dal Codice Penale, cagionati agli altri prestatori di lavoro, ai soci e familiari coadiuvanti, ad altri lavoratori a progetto, somministrati, distaccati da altre aziende nonché agli eventuali tirocinanti o stagisti regolarmente utilizzati a norma di legge. b) Relativamente all art Rischio Assicurato B) Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro: purché l Assicurato sia in regola al momento del sinistro con gli obblighi dell assicurazione di legge, il risarcimento, nei limiti del massimale previsto per la garanzia R.C.O. di cui alla Sezione IV, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile: ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. del 30 giugno 1965 n e dell art.13 del D.lgs. 23 febbraio 2000 n.38, per gli infortuni sofferti da lavoratori a progetto ai sensi del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, addetti alle attività per le quali è prestata l Assicurazione; ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 1124/65 e D.Lgs. 38/2000, cagionati ai suddetti prestatori di lavoro, anche se non soggetti all obbligo di assicurazione I.N.A.I.L., ai lavoratori distaccati da altre aziende o somministrati, per morte o per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base della Tabella delle menomazioni ai sensi di legge. La garanzia opera a condizione che i prestatori di lavoro per i quali vale la presente siano forniti ed utilizzati nel rispetto delle norme del D. Lgs. 10 settembre 2003 n La garanzia opera anche per le eventuali azioni di rivalsa esperite dall impresa fornitrice o distaccante o dall I.N.A.I.L. ai sensi del Codice Civile. Restano comunque escluse le malattie professionali. Qualora l Assicurato al momento del sinistro non risulti in regola ai fini dell assicurazione obbligatoria I.N.A.I.L. relativamente ai prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti nonché ai lavoratori a progetto che abbiano subito infortunio sul lavoro, tale circostanza non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia a condizione che l irregolarità derivi esclusivamente da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia, escluso il dolo dell Assicurato. Tanto l Assicurazione R.C.T. quanto l Assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall INPS ai sensi dell art. 14 della legge 12 giugno 1984 n La presente estensione s intende prestata alle condizioni tutte previste per la garanzia di Responsabilità Civile verso Prestatori Lavoro (R.C.O.). La presente estensione di garanzia: si intende prestata per un numero massimo di altre figure professionali pari al numero di Addetti dichiarati in Polizza, in eccedenza ad essi; la tolleranza di cui all art. 46 si intende valida per il totale del numero di Addetti dichiarati in Polizza sommato alle altre figure professionali. 4. Addetti stagionali Il numero di Addetti previsto in Polizza s intende incrementato, fino ad un massimo di ulteriori 10 (dieci) unità, limitatamente ai soli mesi dell anno indicati in Polizza e per un periodo complessivo non superiore a 180 (centottanta) giorni. Tali Addetti stagionali devono essere regolarmente iscritti su Libro unico del lavoro. La tolleranza di cui al succitato art Tolleranza numero Addetti - Riduzione del risarcimento non è applicabile per gli Addetti stagionali di cui sopra. Helvetia Opera Condizioni di Assicurazione - Edizione Pagina 29 di 43

44 NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE V - TUTELA LEGALE PREMESSA La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società ad ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia, sita in Viale del Commercio, VERONA VR (ITALIA), in seguito denominata ARAG, cui l Assicurato può rivolgersi direttamente, tramite i seguenti principali riferimenti: telefono centralino: , fa per invio denunce di sinistro: , per invio denunce di sinistro: denunce@arag.it fa per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro Art. 47. Oggetto dell Assicurazione La Società, alle condizioni previste dalla presente Sezione V e nei limiti del massimale di ,00 per caso assicurativo, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede etragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati dalla presente Sezione V. Tali oneri sono: le spese per l intervento del legale incaricato della gestione del Caso assicurativo anche quando la vertenza è trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione; le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi dell art Gestione del Caso assicurativo; le spese per l intervento del Consulente Tecnico d Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Arag ai sensi dell art Gestione del Caso assicurativo; le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale); le spese di giustizia; il contributo unificato (D.L n. 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest ultima; le spese per la registrazione degli atti giudiziari; le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa; le spese sostenute dal Contraente/Assicurato per la costituzione di parte civile, nell ambito del procedimento penale a carico della controparte; le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari e i compensi per la trasferta; le indennità a carico dell Assicurato spettanti all Organismo di Mediazione, costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalle tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo per le controversie riguardanti le seguenti materie, laddove elencate nelle prestazioni garantite e in relazione all ambito di operatività della presente polizza: condominio; diritti reali; divisione; successioni ereditarie; patti di famiglia; locazione; comodato; affitto di azienda; risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti; risarcimento del danno derivante da responsabilità medica; risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità; contratti assicurativi, bancari e finanziari; le spese dell arbitro sostenute dall Assicurato qualora sia incaricato un arbitro per la decisione di controversie previste dalla polizza. È garantito l intervento di un unico legale territorialmente competente ai sensi dell art Denuncia del Caso assicurativo e libera scelta del Legale, per ogni grado di giudizio. Art. 48. Delimitazioni dell oggetto dell Assicurazione L Assicurato è tenuto: a regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme, i documenti necessari per la gestione del Caso assicurativo; ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa. La Società non si assume il pagamento di multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di 2 (due) esiti negativi. Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra il Contraente e/o l Assicurato ed il legale che stabiliscano compensi professionali. Helvetia Opera Condizioni di Assicurazione - Edizione Pagina 30 di 43

45 Art. 49. Insorgenza del Caso assicurativo (compreso Pacchetto Sicurezza ) Ai fini della presente Sezione, per insorgenza del Caso assicurativo si intende: per l esercizio di pretese al risarcimento di danni etracontrattuali e per le spese di resistenza alle pretese di risarcimento di natura etracontrattuale avanzate da terzi - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento; per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del Caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti: durante il periodo di efficacia della Polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni etracontrattuali, di resistenza alle pretese di risarcimento di natura etracontrattuale avanzate da terzi, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative; trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della Polizza, in tutte le restanti ipotesi. Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale. La garanzia si estende ai Casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di efficacia del contratto di assicurazione e che siano stati denunciati alla Società o ad Arag, nei modi e nei termini dell art Denuncia del Caso assicurativo e libera scelta del legale, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso. La garanzia non è operante nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell Assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione, annullamento o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei Contraenti. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo: vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all evento coperto in garanzia; indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto. In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. Con riferimento al punto 2) dell art Prestazioni garantite, relativamente alle garanzie previste dal Pacchetto Sicurezza, per insorgenza del Caso assicurativo si intende: il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale; il momento in cui l Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose. La garanzia assicurativa viene prestata per i Casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di efficacia del presente contratto. La garanzia si estende ai Casi assicurativi conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di efficacia del contratto di assicurazione ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dello stesso dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nel suddetto art punto 2) - Pacchetto Sicurezza, o loro dimissioni dall Esercizio commerciale assicurato. Art. 50. Denuncia del Caso assicurativo e libera scelta del Legale L Assicurato, rendendosi parte diligente del contratto, deve immediatamente denunciare alla Società o ad Arag qualsiasi Caso assicurativo nel momento in cui si è verificato o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società o ad Arag notizia di ogni atto a lui notificato, entro 9 (nove) giorni dalla data della notifica stessa. L Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il Legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del Caso assicurativo. Se l Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio Legale; nel caso in cui l Assicurato non vi provveda, la Società può scegliere direttamente il Legale, al quale l Assicurato deve conferire mandato. L Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di confitto di interessi con la Società. Art. 51. Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa Se l Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a: informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione della Società stessa anche in originale; conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informare quest ultimo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari. Art. 52. Gestione del caso assicurativo Ricevuta la denuncia del Caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede Helvetia Opera Condizioni di Assicurazione - Edizione Pagina 31 di 43

46 penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell art Denuncia del Caso assicurativo e libera scelta del Legale. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale, se l impugnazione presenta possibilità di successo. L Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede etragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione scritta della Società, pena la decadenza della garanzia. L eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con la Società. La Società non è responsabile dell operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti. In caso di conàitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l esito dell arbitrato. La Società avverte l Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. Art. 53. Recupero di somme Spettano integralmente all Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi. Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidati in sede giudiziaria o concordati transattivamente o stragiudizialmente. Art. 54. Estensione territoriale Nell ipotesi di diritto al risarcimento di danni etracontrattuali da fatti illeciti di terzi, di resistenza alle pretese di risarcimento di natura etracontrattuale avanzate da terzi, nonché di procedimento penale, l Assicurazione opera per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli Stati Etra- europei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori. In tutte le altre ipotesi la garanzia opera per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino. Art. 55. Assicurati Le garanzie previste all art Oggetto dell Assicurazione vengono prestate a tutela dei diritti dei soggetti assicurati di seguito identificati: per le Società di persone: il Contraente, i Soci, i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, i familiari del titolare d Impresa che collaborano nell attività e tutti gli altri collaboratori della Società con contratto di lavoro a progetto. per le Società di capitali: il Contraente il Legale rappresentante, i soci lavoratori, i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, e tutti gli altri collaboratori della Società con contratto di lavoro a progetto. per le Ditte individuali e le Imprese familiari: il Contraente, il Titolare, i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro ed i familiari del titolare che collaborano nell attività. Art. 56. Ambito di operatività Le garanzie previste all Art Oggetto dell assicurazione, vengono prestate per i casi assicurativi previsti dall Art. 57 Prestazioni garantite e dalle condizioni aggiuntive acquistate a tutela dei diritti del Contraente per fatti inerenti all esercizio dell attività indicata in polizza. Vengono, inoltre, garantiti i casi assicurativi relativi alle sedi/immobile strumentali all esercizio dell attività, previsti dalla linea di prodotto e dalle condizioni aggiuntive acquistate, purché espressamente indicate in polizza e corrisposto il relativo premio. Art. 57. Prestazioni garantite 1. Difesa penale. Le garanzie previste all art Oggetto dell Assicurazione operano per: a) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; b) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi commessi dagli Assicurati nello svolgimento dell attività descritta in Polizza, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (Art. 530 comma 1, Cod. Proc. Pen.) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l obbligo per gli Assicurati di denunciare il Caso assicurativo, ai sensi dell art. 50 del presente contratto, nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società anticiperà al Contraente le spese legali fino ad un massimo di 5.000,00, in attesa della definizione del giudizio. Nei casi in cui il giudizio si concluda definitivamente con sentenza diversa da assoluzione, proscioglimento e/o derubricazione del reato da doloso a colposo, la Società richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio. Ad integrazione dell art Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa, Helvetia Opera Condizioni di Assicurazione - Edizione Pagina 32 di 43

47 l Assicurato è obbligato ad informare la Società circa l esito del procedimento entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della pubblicazione della sentenza. La prestazione opera in deroga all art Esclusioni lett. b) e f). 2. Pacchetto sicurezza. Le garanzie previste all art Oggetto dell Assicurazione vengono prestate agli Assicurati per: a) sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni; b) sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (artt Codice Penale); c) proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a 250,00. Le presenti prestazioni operano in parziale deroga all art Esclusioni lett. b) per la materia amministrativa. Ad accezione dei Legali Rappresentanti, gli Assicurati sono garantiti se e in quanto dipendenti del Contraente. Tali garanzie valgono nei casi di contestazione d inosservanza degli obblighi e adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative e/o regolamentari: 2.1 D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 106/2009 e successive disposizioni normative o regolamentari, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Le prestazioni garantite operano a tutela dei diritti degli assicurati, in qualità di: Responsabile dei lavori Coordinatore per la progettazione Coordinatore per l esecuzione dei lavori Legali Rappresentanti Dirigenti Preposti Medico Competente Responsabili dei Servizi di Prevenzione Lavoratori Dipendenti. Tali soggetti sono assicurati esclusivamente per le attività svolte presso il Contraente. Le garanzie valgono anche qualora il Contraente, in relazione all attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/08 e diposizioni integrative e correttive contenute nel D.Lgs. 106/ D.Lgs. 193/07 e successive disposizioni normative o regolamentari, in materia di sicurezza alimentare. 2.3 D.Lgs. 152/06 e successive disposizioni normative o regolamentari in materia di tutela dell ambiente. La presente garanzia opera in parziale deroga all art Esclusioni lett. g). 2.4 D.Lgs. 196/03 e successive disposizioni normative o regolamentari in materia di tutela della Privacy. Assicurati: il Titolare al trattamento dei dati, ai sensi dell art. 28 del D.Lgs. 196/03; i Responsabili e gli Incaricati del trattamento dipendenti del Contraente designati per iscritto ai sensi degli art. 29 e 30 del D.Lgs. 196/03. Le garanzie vengono prestate a condizione che siano adempiuti, quando previsti, gli obblighi relativi alla notificazione del trattamento all Autorità Garante ai sensi dell art. 37 e ss. del D.Lgs. 196/03 e valgono per: DIFESA PENALE - sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi, dolosi e per contravvenzioni previsti dal D. Lgs. 196/03. Le spese per la difesa penale a seguito di imputazione per delitto doloso verranno rimborsate da ARAG nel solo caso di assoluzione, esclusi i casi di estinzione del reato, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza. La presente garanzia opera in deroga all art. 59 lett. f); DIFESA AMMINISTRATIVA - sostenere la difesa dinanzi al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi; DIFESA CIVILE - sostenere la difesa dinanzi alle competenti Autorità giurisdizionali nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell Assicuratore di responsabilità civile ai sensi dell art Codice Civile. 2.5 D.Lgs. 231/2001 e successive disposizioni normative o regolamentari. Le garanzie vengono prestate, ad integrazione dell art Assicurati, per le spese sostenute: - dal Contraente per la difesa nei procedimenti di accertamento di illeciti amministrativi derivanti da reato di cui al D.Lgs. 231/01; - dai soggetti di cui all art. 5 del D.Lgs. 231/01, anche se non dipendenti del Contraente, per la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi previsti dal D.Lgs. 231/01. Per i delitti dolosi le garanzie valgono nelle modalità previste al punto 2 del presente articolo. 3. Spese di resistenza. Le garanzie previste all art Oggetto dell Assicurazione vengono prestate agli Assicurati per sostenere controversie per resistere alle pretese di risarcimento di natura etracontrattuale avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati in ragione di fatti illeciti di questi ultimi. La prestazione opera: a) dopo l esaurimento di ciò che è dovuto dall assicuratore di Responsabilità Civile per spese di resistenza e soccombenza su fattispecie coperte dalla polizza di Responsabilità Civile; Helvetia Opera Condizioni di Assicurazione - Edizione Pagina 33 di 43

48 b) in primo rischio qualora, dopo aver attivato la polizza di Responsabilità Civile, la stessa non sia operante sulla fattispecie in esame o in quanto venga rigettata la chiamata in causa. c) in primo rischio qualora la polizza di Responsabilità Civile non esista. Art. 58. Fallimento - concordato preventivo - amministrazione controllata - inabilitazione o interdizione del Contraente - alienazione o liquidazione dell azienda o dell attività indicata in Polizza Il contratto si risolve di diritto in caso di fallimento, inabilitazione o interdizione del Contraente o qualora questi venga ammesso a concordato preventivo o venga sottoposto ad amministrazione controllata. Dalla risoluzione del contratto stesso consegue inoltre che le azioni in corso si interrompono con liberazione della Società da ogni ulteriore prestazione e con obbligo della stessa al rimborso del premio pagato e non goduto. Il Contraente che non dia comunicazione alla Società dell alienazione a titolo oneroso o gratuito, di trasformazione dell azienda o di modifica dell attività indicata in Polizza, rimane obbligato al pagamento del premio. I diritti e gli obblighi del Contraente si trasferiscono all acquirente o al successore se questi, avuta notizia dell esistenza del presente contratto, entro dieci giorni dalla scadenza del premio successivo alla alienazione o alla trasformazione non dichiara alla Società, mediante lettera raccomandata, che non intende subentrare nel contratto. Spettano, in tal caso, alla Società i premi relativi al periodo di assicurazione in corso. Art. 59. Esclusioni Le garanzie non operano: a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni; b) in materia fiscale ed amministrativa, salvo laddove previsto dalle Norme che regolano la Sezione V Tutela Legale; c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti vandalici, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive; d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, controversie tra soci e/o amministratori o tra questi e la società; e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili; f) per fatti dolosi delle persone assicurate salvo quanto previsto all art Prestazioni garantite punto 1) comma b); g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell ambiente; h) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli; i) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie; j) per controversie contrattuali per inadempienze proprie o di controparte; k) per compravendita e permuta di immobili; l) per controversie relative all affitto e cessione d azienda; m) per controversie relative a contratti di leasing immobiliare; n) per vertenze nei confronti dei propri agenti o rappresentanti; o) per controversie derivanti dall esercizio della professione medica, paramedica e di operatore sanitario; p) per vertenze con le Società mandanti. Art. 60. Tolleranza numero Assicurati Il premio della presente Sezione, è convenuto in base alla dichiarazione del Contraente che il numero degli Assicurati è quello riportato sul Prospetto Sezioni Assicurate. Al momento del sinistro, la Società rinuncia all applicazione del disposto dell ultimo comma dell art C.C., a condizione che il numero di Assicurati, rispetto a quelli dichiarati, sia entro le tolleranze di seguito indicate: a) di una sola unità, nel caso in cui il numero dichiarato di Assicurati sia inferiore o pari a 5 (cinque); b) due unità, nel caso in cui il numero dichiarato di Assicurati sia superiore a 5 (cinque). In caso di applicazione del disposto dell ultimo comma dell art C.C., la somma dovuta dalla Società è ridotta proporzionalmente tenendo conto del rapporto tra il premio stabilito sulla base del numero di Assicurati dichiarati e quello che sarebbe stato applicato in relazione al numero reale di essi. Qualora nel corso del periodo assicurativo annuo, il numero di Assicurati dichiarati dovesse variare: in aumento, il Contraente si obbliga a darne immediata comunicazione scritta alla Società solo se il numero di Assicurati è superiore alla tolleranza consentita ed indicata ai punti a) e b) di cui sopra; in questo caso la Società provvederà mediante sostituzione della Polizza all adeguamento del premio entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui sopra. in diminuzione, la Società provvederà mediante sostituzione della Polizza all adeguamento del premio a decorrere dalla prima scadenza annua utile della Polizza. CONDIZIONE AGGIUNTIVA (operante solo se espressamente convenuta mediante l apposizione di crocetta nella Sezione) 1. Assicurati stagionali Il numero di Assicurati previsto in Polizza si intende incrementato, fino ad un massimo di ulteriori 10 (dieci) unità, limitatamente ai soli mesi Helvetia Opera Condizioni di Assicurazione - Edizione Pagina 34 di 43

49 dell anno indicati in Polizza e per un periodo complessivo non superiore a 180 (centottanta) giorni. Tali assicurati stagionali devono essere regolarmente iscritti su Libro Unico del Lavoro. La tolleranza di cui al succitato art. 60 non è applicabile per gli Assicurati stagionali di cui sopra. TERMINI GIURIDICI Arbitrato Istituto con il quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l Autorità Giudiziaria ordinaria per la risoluzione di controversie concernenti l interpretazione o l esecuzione del contratto. Esso può essere: rituale: quando gli arbitri esplicano una vera e propria funzione giurisdizionale in quanto la decisione (lodo) ha efficacia pari alla sentenza di un giudice; irrituale: quando gli arbitri, su mandato delle parti, regolano senza particolare formalità un rapporto controverso e la loro decisione è vincolante. Assistenza giudiziale Attività di patrocinio che ha inizio quando si attribuisce al giudice la decisione sull oggetto della controversia. Assistenza stragiudiziale Attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo. Caso assicurativo Sinistro ovvero la controversia per la quale è prestata l Assicurazione e che comporta spese legali e/o peritali. Danno etracontrattuale Danno ingiusto conseguente al fatto illecito: quello del derubato, del truffato, del diffamato o, tipicamente, i danni da incidenti stradali. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale. Delitto colposo Danno espressamente previsto come tale ( e a tale titolo contestato ) dalla legge penale commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l evento lesivo. Delitto doloso Si considera doloso, o secondo l intenzione, qualsiasi delitto all infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali. Delitto preterintenzionale Si ha questo reato quando l evento dannoso risulta più grave di quello voluto. Diritto Amministrativo Complesso delle norme che regolano l attività della Pubblica Amministrazione per il consegui- mento dei propri fini e i conseguenti rapporti giuridici tra la medesima e gli altri soggetti. Esecutorietà provvisoria Concessione alla parte vittoriosa in una causa civile di far eseguire la sentenza a suo favore prima che scada il termine concesso all avversario per l appello o l opposizione. Esecuzione o espropriazione forzata Si intraprende quando si è in possesso di un titolo esecutivo (assegno o cambiale protestati, decreto ingiuntivo o sentenza definitiva). Preceduta dalla notifica del precetto, inizia col pignoramento mobiliare o immobiliare, presso il debitore o presso terzi. Fatto illecito Qualunque fatto dell uomo diverso dall inadempimento di una obbligazione contrattuale, con violazione di specifiche norme previste dall ordinamento giuridico. Insorgenza del caso assicurativo Coincide con il momento in cui viene violata la norma di legge o si verifica la lesione del diritto che dà origine alla controversia. Tale momento deve essere successivo a quello di decorrenza della Polizza: nel penale (garanzia immediata): giorno in cui è stato commesso il reato; si ricava dalla informazione di garanzia e non ha nulla a che fare con la data di notificazione di quest ultima; nell etracontrattuale (garanzia immediata): giorno in cui si verifica l evento dannoso, indipendentemente dalla data di richiesta del risarcimento; negli altri casi (carenza 90 giorni): momento in cui una delle Parti ha posto in essere il primo comportamento non conforme alle norme o ai patti concordati. Oblazione Pagamento di somme dovute all Erario. Può estinguere un reato: esempio nelle contravvenzioni per le quali è stabilita la sola pena dell ammenda. Procedimento penale Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia. Helvetia Opera Condizioni di Assicurazione - Edizione Pagina 35 di 43

50 Processo civile Viene promosso su domanda della parte interessata (attore) nei confronti di parte convenuta. La competenza, in base al valore della lite, spetta al Giudice Conciliatore o Giudice di Pace, al Tribunale. Reato Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: ergastolo, reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all elemento soggettivo, in dolosi, preterintenzionali e colposi. Responsabilità contrattuale Attiene alla violazione di diritti relativi, in quanto fanno capo solo a coloro che hanno stipulato un contratto. Responsabilità etracontrattuale Riguarda la violazione di diritti assoluti, cioè di quelli validi erga omnes e come tali tutelati dall ordinamento giuridico. Riconvenzionale Domanda che il convenuto, cioè colui che viene citato in un giudizio civile, contrappone a quella dell attore, cioè di chi promuove la causa, per ottenere una prestazione o il riconoscimento di un diritto. Ricorso amministrativo Ricorso presentato non alla magistratura ordinaria ma agli organi amministrativi: Prefetto, Ministero, superiore gerarchico, Tribunale Amministrativo Regionale, Consiglio di Stato, ecc. Sanzioni amministrative Da non confondere con le contravvenzioni. Le contravvenzioni sono reati e quindi violazioni di norme penali. La sanzione amministrativa è prevista per la violazione di disposizioni di natura non penale, ad esempio il divieto di sosta. Spese di giustizia Spese del processo che, in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifonderle. Spese per l intervento di un legale Spese esposte nella parcella del patrocinatore, definite competenze e spese, con esclusione di quelle attinenti ad oneri fiscali (bollatura, registrazione, di sentenze e atti, ecc.). Spese peritali Spese spettanti ai periti nominati dal Giudice (consulenti tecnici d ufficio, C.T.U.) o dalla parte (consulenti tecnici di parte). Transazione Accordo col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono. Tutela attiva Quando è l Assicurato che attiva l azione legale nei confronti di altri che lo hanno danneggiato, in questo caso l Assicurato è Attore. Tutela passiva Quando sono altri che, ritenendo di essere stati danneggiati dall Assicurato, promuovono nei confronti dello stesso l azione legale, in questo caso l Assicurato è Convenuto. Vertenza contrattuale Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle due parti, di una obbligazione derivante da accordi, patti, contratti. NORME COMUNI ALLE SEZIONI I INCENDIO II FURTO III GUASTI ACCIDENTALI ALLE MACCHINE ELETTRONICHE IV RESPONSABILITÀ CIVILE V TUTELA LEGALE Art. 61. Indicizzazione (valida se richiamata sul frontespizio di Polizza) Le somme assicurate ed il premio, qualora convenuti nel presente contratto, sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, c.d. costo della vita, pubblicato nel bollettino mensile dell Istituto Nazionale di Statistica (Istat). L adeguamento si effettua, per la prima volta, confrontando l indice del mese di settembre dell anno anteriore alla data di stipulazione del contratto, con quello del mese di settembre anteriore alla data di scadenza del premio, e tenendo conto dell eventuale mutamento alla base di calcolo. Gli aumenti o le riduzioni sono applicati a decorrere dalla prima scadenza annuale di premio successiva al 31 dicembre dell anno di pubblicazione dell indice da mettere a raffronto. Ai successivi adeguamenti si procede analogamente, prendendo per base l ultimo indice che ha dato luogo a variazioni. Qualora, in conseguenza di uno o più adeguamenti, l indice venisse a superare del 100% quello iniziale, è in facoltà delle Parti di rinunciare ad ulteriori indicizzazioni, per cui somme assicurate e premio rimangono quelli risultanti dopo l ultimo adeguamento. Sono soggetti ad Helvetia Opera Condizioni di Assicurazione - Edizione Pagina 36 di 43

51 adeguamento anche i massimali e gli altri limiti di garanzia non espressi in percentuale mentre le franchigie in cifra assoluta rimangono ferme. Limitatamente alla Sezione IV - Responsabilità Civile, qualora operante, si conviene che, qualora l esposizione della Società per effetto delle variazioni superi il limite di ,00 non si effettueranno ulteriori adeguamenti, perciò i massimali e il premio rimarranno quelli risultanti dall ultimo adeguamento. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE VI - ASSISTENZA Definizioni specifiche per la presente Sezione: Alle seguenti espressioni viene convenzionalmente attribuito il significato qui precisato: Struttura Organizzativa: La struttura di Europ Assistance Service S.p.A. - Piazza Trento, Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) - in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto - che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia provvede, per incarico di quest ultima, al contatto telefonico con l Assicurato, all organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in Polizza, con costi a carico di Helvetia stessa. Decorrenza e durata: dalla data di decorrenza dell Assicurazione indicata in Polizza ed il periodo intercorrente tra questa data e la data di cessazione indicata nella stessa. Estensione Territoriale: Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano. Prestazioni: L assistenza da erogarsi in natura e cioè le prestazioni che devono essere fornite all Assicurato, in caso di sinistro, tramite la Struttura Organizzativa di Europ Assistance Service S.p.A. Sinistro: il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità della Polizza e che determina la richiesta di assistenza dell Assicurato. Art. 62. Istruzioni per la richiesta di Assistenza Per usufruire delle prestazioni previste, l Assicurato dovrà rivolgersi direttamente e esclusivamente alla Struttura Organizzativa di Europ Assistance Service S.p.A., in funzione 24 ore su 24, nei seguenti modi: telefonando dall Italia: numero verde telefonando dall estero: numero di Milano Se impossibilitato a telefonare, potrà inviare un telegramma o una raccomandata a: EUROP ASSISTANCE SERVICE S.p.A. Piazza Trento, MILANO oppure inviare un fa al numero L Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa: il tipo di assistenza di cui necessita; il proprio nome, cognome e domicilio; il numero della polizza preceduto dalla sigla HECO; indirizzo del luogo in cui è ubicato il rischio; il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa può richiamarlo nel corso dell assistenza. Le spese telefoniche successive alla prima chiamata e sostenute per la gestione dell assistenza sono a carico della Struttura Organizzativa. L Assicurato è tenuto a fornire integralmente ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell assistenza, anche su richiesta della Struttura Organizzativa; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese sostenute. In ogni caso l intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l effettuazione. Helvetia Opera Condizioni di Assicurazione - Edizione Pagina 37 di 43

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