Bollettino Ufficiale. Serie Ordinaria n Lunedì 05 dicembre 2016

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1 7 D.g.r. 28 novembre n. X/5874 Determinazioni in merito alla destinazione della quota di riserva delle risorse per ammortizzatori in deroga ex comma 6 bis art. 44 del d.lgs. 148/2015 LA GIUNTA REGIONALE VISTI: il decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183; il decreto legislativo 24 settembre 2016, n.185 che ha apportato modifiche al sopracitato decreto legislativo; il decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e politiche attive ai sensi dell art. 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n.183; Visti: la legge regionale del 28 settembre 2006, n.22»il mercato del lavoro in Lombardia» e successive modifiche e integrazioni; il Programma regionale di sviluppo della X Legislatura, approvato con d.c.r. n. X/78 del 9 luglio 2013; Visti : il programma operativo nazionale della Garanzia Giovani in Italia approvato con decisione C(2014)4969 del 11 luglio 2014; la d.g.r. X/ maggio 2014 «determinazione in merito alla convenzione tra Regione Lombardia e Ministero del lavoro e delle politiche sociali - direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro per l attuazione della iniziativa europea per l occupazione dei giovani - e ss.cc.mm.; la d.g.r. X/1889 del 30 maggio 2014 «Approvazione del piano esecutivo regionale di attuazione della garanzia per i giovani»; la d.g.r. X/1983 del 20 giugno 2014 «Determinazioni in ordine all attuazione della Garanzia per i Giovani e modifiche delle modalità operative di Dote Unica Lavoro di cui alla d.g.r. X/748 del 4 ottobre 2013»; il d.d.g. n del 16 ottobre 2014 «Piano esecutivo regionale di attuazione della garanzia per i giovani in Lombardia - Avviso per i giovani inoccupati e disoccupati di età compresa fra i 15 e 29 anni che non rientrano in un percorso di istruzione o formazione» e successive modifiche; Visto l Accordo Quadro sui criteri per l accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Lombardia - anno 2016 sottoscritto tra Regione Lombardia e Parti Sociali lombarde il 12 gennaio 2016; Richiamato il d.lgs. 14 settembre 2015 n.148 che, all art. 44 comma 6, prevede che le Regioni e le Province autonome possano disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del d.i. 1 agosto 2014, n , in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite (d ora innanzi «quota di riserva»); tale previsione è stata confermata dalla legge 28 dicembre 2015, n.208 anche per il 2016; Vista la modifica al sopracitato decreto legislativo introdotta dal comma 1 lettera f) dell art. 2 del citato d.lgs. 24 settembre 2016, n. 185, il quale innalza il tetto disponibile per la quota di riserva, prevedendo in particolare che: le Regioni e le Province autonome possano disporre, nell anno 2016, in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1 agosto 2014, n , l utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento delle risorse assegnate; nella determinazione di detta quota di riserva possano essere utilizzate le risorse assegnate dallo Stato alla Regione negli anni e 2016, con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione; è prevista la facoltà per le Regioni di destinare tali risorse, oltre che agli ammortizzatori in deroga, anche ad azioni di politica attiva del lavoro; Vista la circolare attuativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 novembre 2016 che specifica i criteri per l utilizzo delle risorse in deroga a seguito a delle modifiche introdotte dal citato d.lgs. n. 185/2016, con riferimento alla decorrenza e ai termini dei trattamenti ammessi al finanziamento e ai tempi di decretazione delle concessioni, in particolare: le aziende interessate potranno beneficiare di ulteriori periodi di cassa integrazione a valere sulle eventuali risorse rese disponibili, anche per periodi del 2017, ma solo per eventi che abbiano avuto inizio nel 2016; per finalizzare tali risorse ad azioni di politica attiva del lavoro è necessario che le stesse abbiano inizio entro il 2016; inoltre, ai fini della determinazione delle risorse disponibili, è previsto che: le Regioni possono disporre delle risorse ad esse assegnate dai provvedimenti emanati per gli anni 2014, 2015 e 2016, con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione, a chiusura di tutte le situazioni ancora pendenti, indipendentemente dall anno di finanziamento di riferimento, seguendo l ordine cronologico degli interventi concessi; l INPS è autorizzato ad erogare i trattamenti solo a seguito dell adozione, da parte delle Regioni, dei decreti di concessione relativi ai periodi anteriori al 2016 da adottarsi entro e non oltre il 30 novembre 2016; Atteso che, dai dati di monitoraggio risultanti dalla banca dati percettori INPS riferiti alle erogazioni, ed effettuata una ricognizione delle erogazioni stimabili riferite ai procedimenti non ancora conclusi o da perfezionare: secondo una stima prudenziale, risultano stimate economie a disposizione della Regione Lombardia per un ammontare di circa 50 milioni;tale importo potrà risultare superiore nel caso di applicazione di una diversa modalità di calcolo; il criterio di calcolo è attualmente oggetto di verifica con il Ministero in sede di tavolo tecnico delle Regioni; al fine di utilizzare tali risorse è comunque necessario completare le decretazioni in sospeso riferite alle annualità 2014 e 2015 fra cui oltre 200 domande già autorizzate, sospese a seguito di controlli successivi operati dal sistema INPS, attualmente in attesa di rettifica per il mancato utilizzo degli strumenti ordinari di flessibilità, per un ammontare di circa 3 milioni; Atteso che il programma di Garanzia Giovani, di cui all avviso di Regione Lombardia, prevede misure di politica attiva rivolte ai giovani fino ai 29 anni; Considerato opportuno dare continuità al Programma di Garanzia Giovani mantenendo attive tutte le misure previste; Atteso che la Regione e le parti sociali, a seguito dell entrata in vigore de d.lgs. 24 settembre 2016, n. 185, in sede di Sottocommissione Ammortizzatori sociali in deroga, hanno condiviso, compatibilmente con i vincoli e i criteri previsti dalla circolare ministeriale, le priorità di intervento rivolte alle aziende per l accesso alla quota di riserva, sottoscrivendo i due documenti (allegato B al presente provvedimento), che costituiscono addendum all Accordo Quadro Ammortizzatori in deroga 2016, nello specifico: addendum sottoscritto il 27 ottobre 2016; addendum sottoscritto il 21 novembre 2016, successivamente alla sopracitata circolare ministeriale; Preso atto delle valutazioni condivise in sede di Sottocommissione Ammortizzatori sociali in deroga, in ordine alle priorità di intervento, le quali comportano una spesa che potrà incidere sulla quota di riserva per un ammontare indicativo di euro 30 milioni; Considerato che è obiettivo prioritario dell Amministrazione sostenere l occupazione attraverso interventi mirati a contenere il generarsi di situazioni di inattività, sia nei contesti di crisi, sia nelle fasi di ingresso nel mercato del lavoro; Considerato altresì, al fine di consentire all INPS di erogare i trattamenti a valere sull intera quota di riserva disponibile, che vi è l interesse pubblico a completare tutte le decretazioni 2014 e 2015 entro il 30 novembre 2016; fra i criteri derogabili nell abito della quota di riserva, possono rientrare anche quelli riferiti all utilizzo preventivo di ferie e permessi; Ritenuto di destinare la quota di riserva ex art.44 comma 6 bis del d.lgs. 148/2015, da determinarsi con i criteri fissati della circolare ministeriale e le modalità di calcolo che saranno confermate dal Ministero: per un importo indicativo quantificabile ad oggi in 30 Milioni per i trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga individuati insieme alle parti sociali parti sociali, descritti negli addendum all Accordo Quadro 2016 allegati al presente provvedimento, fatte salve fin d ora ulteriori integrazioni che potranno derivare a seguito delle successive disposizioni del Ministero e dell INPS;

2 8 Bollettino Ufficiale per la quota rimanente a seguito della determinazione dell ammontare a disposizione, per il finanziamento regionale del programma di Garanzia Giovani, dandone comunicazione al Ministero del lavoro come previsto dalla circolare ministeriale 4 novembre 2016; Ritenuto inoltre: di disporre che le domande riferite ai periodi 2014 e 2015, già autorizzate e attualmente sospese per il mancato utilizzo degli strumenti ordinari di flessibilità, non ancora rettificate, vengano ritrasmesse all INPS entro i termini del 30 novembre 2016, autorizzando il relativo finanziamento in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1 agosto 2014, n ; di dare mandato alla direzione generale competente di comunicare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la quota da destinare al programma di Garanzia Giovani compatibilmente con le disponibilità finanziarie complessive, e di adottare ogni successivo atto che si renderà necessario per attuare il presente provvedimento; per le ragioni espresse in premessa, all unanimità dei voti; DELIBERA 1. di destinare la quota di riserva ex art.44 comma 6 bis del d.lgs. 148/2015, da determinarsi con i criteri fissati della circolare ministeriale e le modalità di calcolo che saranno confermate dal Ministero: per un importo indicativo quantificabile ad oggi in 30 Milioni per i trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga individuati insieme alle parti sociali, descritti negli addendum all Accordo Quadro 2016 allegati al presente provvedimento, fatte salve fin d ora ulteriori integrazioni che potranno derivare a seguito delle successive disposizioni del Ministero e dell INPS; per la quota rimanente a seguito della determinazione dell ammontare a disposizione, per il finanziamento regionale del programma di Garanzia Giovani, dandone comunicazione al Ministero del lavoro come previsto dalla circolare ministeriale 4 novembre 2016; 2. di disporre che le domande riferite ai periodi 2014 e 2015, già autorizzate e attualmente sospese per il mancato utilizzo degli strumenti ordinari di flessibilità, non ancora rettificate, vengano ritrasmesse all INPS entro i termini del 30 novembre 2016, autorizzando il relativo finanziamento in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1 agosto 2014, n ; 3. di dare mandato alla direzione generale competente di comunicare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la quota da destinare al programma di Garanzia Giovani compatibilmente con le disponibilità finanziarie complessive e di adottare ogni successivo atto che si renderà necessario per attuare il presente provvedimento; 4. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul BURL. Il segretario: Fabrizio De Vecchi

3 9 ALLEGATO 1 ADDENDUM ALL ACCORDO QUADRO AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA 2016 SOTTOSCRITTO IL 27 ottobre 2016 Utilizzo della flessibilità del 50% ex art. 44, comma 6, del D.lgs. n. 148/2015 modificato dall art. 2 comma 1 lett. f) punto 1 del D.lgs. 24 settembre 2016, n. 185 VISTI: l Accordo Quadro sui criteri per l accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Lombardia - anno 2016 sottoscritto tra Regione Lombardia e Parti Sociali lombarde il 12 gennaio 2016; l art. 44, comma 6, del D.lgs. 14 settembre 2015 n.148 che prevede, per l anno 2015, che le Regioni e le Province autonome possano disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del D.I. 1 agosto 2014, n , in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite; l art. 1, comma 304, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che, tra l altro, per l anno 2016, prevede che le Regioni e le Province autonome possano disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto n /14, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite; VISTO in particolare l art. 2 comma 1 lett. f) punto 1 del D.lgs. 24 settembre 2016, n. 185, il quale stabilisce che le Regioni e le Province autonome possano disporre, nell anno 2016, l utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento delle risorse assegnate, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1 agosto 2014, n ; CONSIDERATO che: il disposto di legge sopra citato prevede che nella determinazione della quota di riserva possano essere utilizzate le risorse assegnate dallo Stato alla Regione negli anni e 2016 con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione; la possibilità di ampliare la quota di riserva fino ad un massimo del 50% delle risorse assegnate per i trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga 2016 è comunque condizionata alla disponibilità effettiva delle risorse finanziarie residue attribuite alla Regione Lombardia; a tale scopo, INPS e Regione Lombardia stanno elaborando una stima delle risorse finanziarie attualmente disponibili al netto delle domande ancora da decretare e di ogni altro accantonamento necessario al fine di assicurare la copertura finanziaria; l Accordo Quadro 2016, nell ambito della c.d. riserva del 5%, già individua come destinatari i lavoratori dipendenti da datori di lavoro non imprenditori e gli apprendisti che, ai sensi della normativa vigente, siano esclusi da programmi di intervento di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro utilizzati dagli altri lavoratori della stessa unità operativa, prevedendo la cassa in deroga per gli apprendisti stessi oltre i 3 mesi di durata massima nel corso dell anno 2016 e fino al limite dei programmi di cui sopra; Tutto ciò premesso Le parti convengono di ricorrere all utilizzo della quota di riserva prevista dall art. 2 comma 1 lett. f) punto 1 del D.lgs. 24 settembre 2016, n. 185, fino ad un massimo del 50% delle risorse finanziarie che saranno effettivamente disponibili prioritariamente per consentire l accesso ai trattamenti di integrazione salariale in deroga da parte delle seguenti tipologie, ad integrazione di quelle già individuate nel citato Accordo Quadro: a) Aziende che, a seguito dei controlli operati da INPS successivamente alla decretazione, risultano con matricole sospese o cessate; b) Aziende che hanno presentato la domanda oltre il termine dei 20 giorni e oltre il periodo di CIGD richiesto, in presenza di giorni decretabili al netto delle decurtazioni operate in base all art. 2 comma 7 del D.I. n /14; c) Aziende, ivi comprese le aziende in procedura concorsuale o in liquidazione, che non siano in grado di documentare espressamente la certezza della continuità aziendale ed occupazionale, ma per le quali sia evidenziata (e comprovabile) la continuazione di azioni concrete volte a perseguirle, attraverso la cessione, anche parziale, dell azienda o di affitto a terzi dell azienda o di rami di essa. Le aziende di cui alla lett. c) dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità di non essere in condizione di accedere a nessuno degli ammortizzatori sociali previsti in via ordinaria dal D.lgs. n. 148/15 e produrre la documentazione relativa a bandi attivati per la cessione o per l affitto dell azienda condizionati al mantenimento dei rapporti di lavoro con il personale in forza. La decorrenza del periodo di CIGD richiesto e autorizzato non potrà, in alcun caso, essere antecedente alla data di sottoscrizione del presente Addendum né il termine superare la data del 31 dicembre Inoltre, nei casi di istanze di aziende di cui alla lett. c), la consultazione sindacale dovrà concludersi con l esame congiunto in sede pubblica presso l Agenzia Regionale per l Istruzione Formazione e Lavoro (A.R.I.F.L.), ufficio competente individuato dalla Regione Lombardia per l esame congiunto della situazione aziendale. In tal caso, il datore di lavoro potrà procedere alla sospensione dei lavoratori a partire dalla data dell esame congiunto. L esame congiunto andrà chiesto ad A.R.I.F.L. al seguente indirizzo pec: arifl@pec.regione.lombardia.it. Si esclude fin d ora il concorso di risorse regionali per la copertura dei trattamenti per le domande che non potranno essere autorizzate seguendo l ordine di priorità sopra richiamato, nello stanziamento del 50% disposto dall art. 44, comma 6, del D.lgs. n. 148/2015 modificato dall art. 2 comma 1 lett. f) punto 1 del D.lgs. 24 settembre 2016, n. 185.

4 10 Bollettino Ufficiale Le parti concordano che, a seguito della determinazione delle risorse disponibili e della definizione più precisa del contesto normativo in cui è possibile applicare la quota di riserva fino al 50%, verranno esaminate le condizioni per estendere il presente addendum ad ulteriori casistiche. Milano, 27 ottobre 2016 Letto, confermato e sottoscritto Regione Lombardia _ Per ANMIC _ Per ANMIL Per CLAAI - Federazione Regionale Lombarda delle Associazioni Artigiane Per CNA Lombardia Per Compagnia delle Opere _ Per Confagricoltura Lombardia _ Per Confapindustria Lombardia Per Confartigianato Lombardia Per Confcommercio Lombardia Imprese per l Italia Per Confcooperative Lombardia Per Confesercenti Lombardia Per Confindustria Lombardia Per Federazione Regionale Coltivatori diretti Per Legacoop Lombardia Per CGIL Per CISL Per UIL Per UGL Per CISAL Per CONFSAL Consigliera Regionale

5 11 ALLEGATO 2 SECONDO ADDENDUM ALL ACCORDO QUADRO AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA 2016 SOTTOSCRITTO IL 21 NOVEMBRE 2016 Utilizzo della riserva del 50% ex art. 44, comma 6-bis, del D.lgs. n. 148/2015 modificato dall art. 2 comma 1 lett. f) punto 1 del D.lgs. 24 settembre 2016, n. 185 VISTI: l art. 44, comma 6, del D.lgs. 14 settembre 2015 n.148 che prevede, per l anno 2015, che le Regioni e le Province autonome possano disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del D.I. 1 agosto 2014, n.83473, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite; l art. 1, comma 304, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che, tra l altro, per l anno 2016, prevede che le Regioni e le Province autonome possano disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto n /14, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite; l Accordo Quadro sui criteri per l accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Lombardia - anno 2016 sottoscritto tra Regione Lombardia e Parti Sociali lombarde il 12 gennaio 2016; l Addendum all Accordo Quadro ammortizzatori sociali in deroga 2016 sottoscritto il 27 ottobre 2016; VISTI, in particolare: l art. 44, comma 6-bis, del D.lgs. n. 148/2015 modificato dall art. 2 comma 1 lett. f) punto 1 del D.lgs. 24 settembre 2016, n. 185, il quale stabilisce che le Regioni e le Province autonome possano disporre, nell anno 2016, l utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento delle risorse assegnate, con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1 agosto 2014, n e che, in alternativa, abbiano facoltà di destinare le risorse di cui sopra ad azioni di politica attiva del lavoro; la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 34 del 4 novembre 2016; CONSIDERATO che: il disposto di legge sopra citato prevede che nella determinazione della quota di riserva possano essere utilizzate le risorse assegnate dallo Stato alla Regione negli anni 2014, 2015 e 2016 con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione; la possibilità di ampliare la quota di riserva fino ad un massimo del 50% delle risorse assegnate per i trattamenti di integrazione salariale in deroga 2016 è comunque condizionata alla disponibilità effettiva delle risorse finanziarie residue attribuite alla Regione Lombardia; a tale scopo, Regione Lombardia ha elaborato una stima delle risorse finanziarie attualmente disponibili partendo dai dati rilevabili dalla scheda di monitoraggio degli ammortizzatori sociali in deroga presente nella banca dati percettori INPS alla data del 13/11/2016 tenendo in considerazione i seguenti elementi: o le risorse finanziarie complessivamente assegnate alla Regione nel triennio 2014, 2015 e 2016; o l individuazione, riguardo a ciascuna annualità, della quota del 50% quale tetto per la riserva di cui al citato art. 44, comma 6-bis, del D.lgs. n. 148/2015 e succ. mod.; o la decurtazione delle somme relative ai trattamenti già erogati dall INPS o ancora da erogare sulla base delle domande decretate; o l accantonamento di una quota relativa alle istanze per le quali è necessario emanare i provvedimenti concessori; o le risorse necessarie per le azioni di politica attiva; alla data del 13/11/2016 la stima delle risorse destinabili alla riserva del 50% per gli ammortizzatori sociali in deroga di cui al citato art. 44, comma 6-bis, del D.lgs. n. 148/2015 e succ. mod. è di ; l Accordo Quadro 2016, nell ambito della c.d. riserva del 5%, già individua come destinatari i lavoratori dipendenti da datori di lavoro non imprenditori e gli apprendisti che, ai sensi della normativa vigente, siano esclusi da programmi di intervento di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro utilizzati dagli altri lavoratori della stessa unità operativa, prevedendo la cassa in deroga per gli apprendisti stessi oltre i 3 mesi di durata massima nel corso dell anno 2016 e fino al limite dei programmi di cui sopra; l Addendum all Accordo Quadro ammortizzatori sociali in deroga 2016 sottoscritto il 27 ottobre 2016 individua ulteriori tipologie di destinatari; lo stesso è sostituito integralmente dal presente Addendum, fatti salvi gli effetti prodotti alla data odierna; Tutto ciò premesso Le parti convengono di ricorrere all utilizzo della quota di riserva prevista dall art. 44, comma 6-bis, del D.lgs. n. 148/2015 e succ. mod. per un importo non superiore alle risorse finanziarie che saranno effettivamente disponibili, prioritariamente per consentire l accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) da parte delle seguenti tipologie di aziende: a) Aziende che, a seguito dei controlli operati da INPS successivamente alla decretazione, risultano con matricole sospese o cessate; b) Aziende che hanno presentato la domanda oltre il termine dei 20 giorni e oltre il periodo di CIGD richiesto, in presenza di giorni decretabili al netto delle decurtazioni operate in base all art. 2 comma 7 del D.I. n /14; c) Aziende, ivi comprese le aziende in procedura concorsuale o in liquidazione, che non siano in grado di documentare espressamente la certezza della continuità aziendale ed occupazionale, ma per le quali sia evidenziata (e comprovabile) la continuazione di azioni concrete volte a perseguirle, anche attraverso la cessione o l affitto a terzi dell azienda o di rami di essa;

6 12 Bollettino Ufficiale d) Aziende con un numero di addetti non superiore alle 5 unità che siano escluse dalla possibilità di accesso ai trattamenti di CIGO/CIGS; e) Aziende con un numero di addetti superiore alle 5 unità che abbiano già utilizzato un massimo di 91 giorni di CIGD nel 2016 e siano escluse dalla possibilità di accesso ai trattamenti di CIGO/CIGS; Per le tipologie c) e d) il periodo di CIGD autorizzato dovrà avere inizio nell anno 2016, potrà protrarsi nell anno 2017 senza possibilità di frazionamento e non potrà eccedere le seguenti durate complessive: 1. Per la tipologia c) un periodo massimo di 6 mesi (pari a 182 giorni) comprensivo dei periodi richiesti/autorizzati anno 2016; 2. Per la tipologia d) un periodo massimo di 6 mesi (pari a 182 giorni) comprensivo dei periodi richiesti/autorizzati anno 2016; Per la tipologia e) sarà possibile richiedere un periodo aggiuntivo fruibile entro il 30 dicembre Le aziende di cui alla tipologia c) dovranno produrre la documentazione relativa ad azioni attivate per la cessione o per l affitto, anche parziale, dell azienda condizionati al mantenimento dei rapporti di lavoro con il personale in forza. Inoltre, nei casi di istanze di aziende di cui alla tipologia c), la consultazione sindacale dovrà concludersi con l esame congiunto in sede pubblica presso l Agenzia Regionale per l Istruzione Formazione e Lavoro (ARIFL), ufficio competente individuato dalla Regione Lombardia per l esame congiunto della situazione aziendale. In tal caso il datore di lavoro potrà procedere alla sospensione dei lavoratori a partire dalla data dell esame congiunto. Nel caso di aziende di tipologia c) che abbiano precedentemente concluso la consultazione sindacale in sede pubblica prevista nell Addendum sottoscritto il 27 ottobre 2016 ed intendano avvalersi delle nuove possibilità disposte dal presente Addendum dovrà essere richiesto un nuovo esame congiunto in sede pubblica. L esame congiunto andrà chiesto ad ARIFL al seguente indirizzo PEC: arifl@pec.regione.lombardia.it. Gli accordi di CIGD stipulati in sede sindacale ai sensi del presente Addendum non possono essere sottoscritti né prevedere una decorrenza del trattamento in data antecedente alla data di sottoscrizione dell Addendum medesimo. Per quanto non disciplinato dal presente Addendum restano in essere tutti i criteri previsti nell Accordo Quadro ammortizzatori sociali in deroga La Regione comunicherà, attraverso i canali istituzionali, la modalità con cui dovranno essere presentate le domande per i trattamenti finanziabili a seguito del presente Addendum. Non è prevista alcuna estensione delle possibilità di accesso alla mobilità in deroga rispetto a quelle già previste nell Accordo Quadro 2016 sottoscritto tra Regione Lombardia e Parti Sociali lombarde il 12 gennaio Le autorizzazioni inerenti alla concessione della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga saranno emesse nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Si esclude fin d ora il concorso di risorse regionali per la copertura dei trattamenti per le domande che non potranno essere autorizzate nel limite del 50 % delle risorse attribuite dallo Stato secondo quanto disposto dall art. 44, comma 6-bis, del D.lgs. n. 148/2015 e succ. mod. Entro il 16 dicembre 2016 le parti verificheranno la possibilità di utilizzare, anche per il 2017, l opzione fra prestazione dei Fondi di solidarietà e CIGD. Milano, 21 novembre 2016 Letto, confermato e sottoscritto Regione Lombardia _ Per ANMIC _ Per ANMIL Per CLAAI - Federazione Regionale Lombarda delle Associazioni Artigiane Per CNA Lombardia Per Compagnia delle Opere _ Per Confagricoltura Lombardia _ Per Confapindustria Lombardia

7 13 Per Confartigianato Lombardia Per Confcommercio Lombardia Imprese per l Italia Per Confcooperative Lombardia Per Confesercenti Lombardia Per Confindustria Lombardia Per Federazione Regionale Coltivatori diretti Per Legacoop Lombardia Per CGIL Per CISL Per UIL Per UGL Per CISAL Per CONFSAL Consigliera Regionale

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