Auto ok Assicurazione Infortuni del conducente e dei trasportati

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1 Tutela Persona Per la famiglia Auto ok Assicurazione Infortuni del conducente e dei trasportati Il presente Fascicolo Informativo contenente: Nota informativa e Glossario Condizioni Generali di assicurazione Informativa trattamento dati personali deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

2 HOME INSURANCE In base a quanto disciplinato dal Provvedimento IVASS n.7/2013, dal 1 novembre 2013 il Contraente ha facoltà di ottenere, mediante processo di auto registrazione, le credenziali di accesso ad apposita area riservata, tramite la quale gli è possibile consultare una serie di informazioni relative alle sue polizze, accedendo dalla home page del sito internet della Società all indirizzo area clienti e seguendo le istruzioni ivi riportate.

3 Nota Informativa

4 NOTA INFORMATIVA Sommario A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 3. Durata e rinnovo del contratto 4. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni 5. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio 6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione 7. Premi 8. Adeguamento del premio, delle somme assicurate e dei massimali 9. Diritto di recesso 10. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto 11. Legge applicabile al contratto 12. Regime fiscale 13. Informazioni in corso di contratto C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 14. Sinistri liquidazione dell indennizzo 15. Reclami 16. Arbitrato GLOSSARIO Fascicolo Informativo Auto ok pag. 2 di 11 Mod. A830 - Ediz. 03/2015 agg. 08/2015

5 NOTA INFORMATIVA Nota Informativa La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Denominazione sociale e forma giuridica L'impresa di assicurazione denominata nel seguito Società è Nationale Suisse S.p.A., società con unico socio, appartenente al Gruppo Helvetia, iscritto all albo dei gruppi assicurativi con il numero 031, e soggetta all attività di direzione e coordinamento da parte di Helvetia Compagnia Svizzera d'assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia. Sede legale La Sede legale e operativa è in Italia in via G.B. Cassinis, Milano. Recapito telefonico, sito internet e indirizzo di posta elettronica ordinaria e certificata tel , info@nationalesuisse.it, nationalesuisse@pec.nationalesuisse.it Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni La Società è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto Ministeriale del 6 ottobre 1972, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 274 del 20 ottobre 1972 ed iscritta all albo delle imprese di assicurazione con il numero Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società (dati relativi al bilancio 2014) Patrimonio netto L ammontare del patrimonio netto della Società è pari a 15,0 milioni di euro, di cui 12,0 milioni di euro relativi al capitale sociale e 3,0 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali. Indice di solvibilità L indice di solvibilità, che rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente (quest ultimo calcolato in funzione dei premi incassati o dell onere dei sinistri), è pari a 1,32. Si precisa che il margine di solvibilità disponibile è rappresentato dal patrimonio netto della Società al netto degli elementi immateriali, libero da qualsiasi impegno prevedibile, e comprende: a) il capitale sociale versato; b) le riserve legali e le riserve statutarie e facoltative, non destinate a copertura di specifici impegni; c) gli utili dell'esercizio e degli esercizi precedenti portati a nuovo, al netto dei dividendi da pagare; d) le perdite dell'esercizio e degli esercizi precedenti portate a nuovo. Si rinvia al sito internet della Società per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni della normativa contrattuale. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni La polizza offre la copertura completa contro le conseguenze economiche degli infortuni subiti in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente di circolazione stradale. Come meglio specificato nell articolo Forme di copertura e somme assicurate, il Contraente può scegliere tra le seguenti forme di copertura: Copertura Forma A: l assicurazione è prestata con somme assicurate e massimali validi per tutti gli occupanti dell autovettura identificata in polizza mediante la relativa targa, somme che vengono ripartite in parti uguali tra di essi (siano essi rimasti infortunati o meno) al momento del sinistro; Copertura Forma B: l assicurazione è prevista con massimali e somme assicurate distinti per il conducente e per ciascun trasportato del veicolo identificato in polizza mediante la relativa targa; Copertura Forma C: l assicurazione vale a favore del contraente quale conducente del tipo di veicolo indicato in polizza. Fascicolo Informativo Auto ok pag. 3 di 11 Mod. A830 - Ediz. 03/2015 agg. 08/2015

6 NOTA INFORMATIVA Le prestazioni garantite dal contratto sono le seguenti: Indennizzo in caso di invalidità permanente (obbligatoria) In caso di infortunio che abbia per conseguenza una invalidità permanente totale o parziale, la Società corrisponde un indennizzo calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente accertato facendo riferimento alle percentuali indicate nella tabella delle Condizioni Generali di Assicurazione (così come specificato nell articolo Caso di invalidità permanente ). L indennizzo (pari alla somma assicurata per la percentuale di invalidità permanente riconosciuta), è liquidato in funzione dell importo della somma assicurata, del grado di invalidità permanente accertato e dell eventuale franchigia (articolo Calcolo dell indennizzo per invalidità permanente ). ESEMPIO n. 1 (senza franchigia) Somma assicurata: Grado d invalidità accertato in % % di indennizzo sulla somma assicurata fino a % 7% da a % 2% Somma liquidata: x 7% + ( ) x 2%= = ESEMPIO n. 2 (franchigia 3% operante solo se espressamente richiamata la relativa condizione particolare) Somma assicurata: Grado d invalidità accertato in % % di indennizzo sulla somma assicurata fino a % 4% da a % 2% Somma liquidata: x 4% + ( ) x 2%= = Indennizzo in caso di morte (obbligatoria) Se l infortunio ha per conseguenza la morte dell Assicurato, la Società corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell Assicurato in parti uguali, così come specificato all articolo Caso di morte ). Indennità giornaliera per il caso di ricovero e convalescenza (facoltativa) Come precisato all articolo Indennità giornaliera per ricovero e convalescenza, la Società: in caso di infortunio corrisponde l indennità giornaliera assicurata per ciascun giorno di degenza ospedaliera e per la durata massima di 120 giorni per infortunio; in caso di convalescenza successiva a ricovero corrisponde un indennità di importo pari al 50% di quella per il ricovero, con il limite massimo di 60 giorni per infortunio e per periodo assicurativo. Indennità giornaliera per il caso di immobilizzazione (facoltativa) La Società liquida un indennità giornaliera se all Assicurato sia stato applicato un mezzo di contenzione, con il limite massimo di 60 giorni per evento e per periodo assicurativo. Rimborso spese di cura (facoltativa) La Società rimborsa, fino a concorrenza del massimale assicurato, le spese sostenute a seguito del verificarsi del sinistro, così come precisate nell articolo Rimborso spese di cura delle Condizioni Generali di Assicurazione. Per alcune spese tra cui quelle relative a: medicinali, trattamenti fisioterapici, cure termali, trasferimenti dell infortunato, acquisto o noleggio di carrozzelle, la Società rimborsa una percentuale del massimale assicurato per le quali si rimanda al sopra indicato articolo. Rimborso spese adeguamento abitazione (facoltativa) In caso di infortunio, indennizzabile a termine di polizza, che comporti una invalidità permanente pari o superiore al 66%, la Società rimborsa, fino a concorrenza del massimale assicurato, le spese sostenute per adeguare l abitazione domicilio dell Assicurato, così come precisate nell articolo Rimborso spese adeguamento abitazione delle Condizioni Generali di Assicurazione AVVERTENZA Sono esclusi dalla copertura assicurativa gli eventi elencati nelle Condizioni Generali di Assicurazione all articolo Rischi esclusi. Si perde inoltre il diritto all indennizzo se, al momento del sinistro, risultano trasportate sul veicolo persone in numero superiore a quello stabilito dalla relativa Carta di Circolazione. Nel caso in cui sia stata scelta la forma di copertura A, si segnala che la Società non corrisponde per o- gni singolo infortunato un indennizzo superiore a euro per il caso di morte o per il caso di invalidità permanente, a euro 100 al giorno per il caso di ricovero ed a euro 50 al giorno per il caso di immobilizzazione, a euro a titolo di rimborso delle spese di cura ed a euro a titolo di rimborso delle spese di adeguamento dell abitazione per grave invalidità. Fascicolo Informativo Auto ok pag. 4 di 11 Mod. A830 - Ediz. 03/2015 agg. 08/2015

7 NOTA INFORMATIVA La Società rinuncia, a favore dell'assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'articolo 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio, fatta eccezione per il caso di rimborso di spese sostenute dall Assicurato stesso in conseguenza dell infortunio subito. 4. Durata e rinnovo del contratto La polizza è di durata annuale (non sono ammesse polizze con durate inferiori a dodici mesi) e prevede il tacito rinnovo a scadenza; pertanto, in assenza di disdetta, si rinnova automaticamente ad ogni scadenza per un anno; in caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall art. 1901, 2 comma, del Codice Civile. Qualora il Contraente decida di non aderire alla proposta di rinnovo relativa alla eventuale polizza di responsabilità civile della circolazione (r.c. auto) stipulata contestualmente alla presente polizza, nella quale pure riveste la figura di Contraente, e comunque in caso di annullamento della polizza r.c.auto di cui sopra, lo stesso Contraente ha facoltà di interrompere il rapporto contrattuale senza alcun preavviso e senza alcuna formalità. AVVERTENZA Il Contraente può dare disdetta alla Società inviando comunicazione a quest ultima almeno 30 giorni prima di ciascuna scadenza del contratto mediante lettera raccomandata, così come espressamente indicato all articolo Durata e proroga dell assicurazione delle Condizioni Generali di Assicurazione. 5. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio È assolutamente necessario che all atto della stipulazione del contratto il Contraente fornisca risposte precise e veritiere alle domande circa i propri precedenti assicurativi. AVVERTENZA Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione come espressamente indicato agli articoli Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e Anticipata risoluzione della assicurazione delle Condizioni Generali di Assicurazione. Particolare rilevanza assumono poi le condizioni d inassicurabilità del Contraente/Assicurato ovvero del conducente del veicolo identificato in polizza, che si esplicano nella presenza di diabete in terapia con insulina, sieropositività al virus HIV, alcolismo, tossicodipendenza, infermità mentali, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell Assicurato stesso. Il manifestarsi nel predetto soggetto di una o più di tali affezioni o malattie nel corso della assicurazione costituisce per la Società aggravamento di rischio per il quale essa non avrebbe consentito l assicurazione ai sensi dell art.1898 del Codice Civile, applicandosi in tal caso la disciplina ivi prevista. 6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazione nella professione Aggravamento del rischio Il Contraente e/o l Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società, mediante lettera raccomandata, di ogni aggravamento del rischio. Si rimanda all articolo Aggravamento del rischio delle Condizioni Generali di Assicurazione per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione di quanto sopra. Eventuali variazioni nella professione in corso di contratto non rilevano ai fini dell assicurazione. Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio l Assicurato ha facoltà di comunicare la variazione intervenuta alla Società e il diritto di vedere ridotto il premio da parte di quest ultima, secondo le modalità indicate al relativo articolo delle Condizioni Generali di Assicurazione. AVVERTENZA Con riferimento alla forma di copertura C, qualora il veicolo guidato al momento dell infortunio rappresenti un rischio maggiore rispetto a quello in base al quale è stata stipulata la polizza, l indennizzo viene corrisposto nella misura riportata nella tabella di cui all articolo Infortuni alla guida di veicolo diverso da quello dichiarato delle Condizioni Generali di Assicurazione, cui si rimanda integralmente. 7. Premi L assicurazione è il contratto con il quale la Società, verso pagamento di un premio, si obbliga a indennizzare l Assicurato, entro i limiti convenuti, per i danni a esso prodotti da un sinistro, ovvero a tenere indenne l Assicurato, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto, di quanto questi deve pagare a un terzo. Il premio, consistente in una somma di denaro, è l oggetto della prestazione del Contraente e costituisce il corrispettivo della prestazione, al verificarsi del sinistro, della Società. Fascicolo Informativo Auto ok pag. 5 di 11 Mod. A830 - Ediz. 03/2015 agg. 08/2015

8 NOTA INFORMATIVA Nel caso in cui la polizza sia collocata a mezzo di fattispecie contrattuali qualificabili come contratti di appalto pubblico di servizi in base al Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (D.Lgs. n. 163/2006), la Società, al fine di non incorrere nella nullità dei contratti stessi, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche, impegnandosi ad effettuare ogni transazione inerente il contratto di appalto attraverso conto corrente dedicato. Si precisa che l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. Periodicità di pagamento del premio Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento. Il pagamento del premio viene effettuato all atto della conclusione del contratto e per tutta la sua durata ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza. Modalità di versamento del premio Il pagamento del premio annuo avviene presso gli uffici della Società ovvero presso l Intermediario cui è assegnata la polizza tramite: bonifico bancario sul conto corrente intestato all Intermediario; assegno non trasferibile intestato all Intermediario; bollettino postale sul conto corrente intestato all Intermediario; contanti, fino ad un massimo di 750 euro annui per polizza. È escluso il pagamento del premio con modalità diverse da quelle sopra riportate. Frazionamento del premio In alternativa al pagamento del premio con periodicità annuale, il Contraente può scegliere una periodicità di pagamento semestrale. In tal caso il pagamento del premio, gravato dall addizionale di frazionamento del 3%, viene effettuato rispettivamente ad ogni ricorrenza semestrale della data di decorrenza. AVVERTENZA L Intermediario ha facoltà di applicare sconti di premio nei limiti dell autonomia riconosciutagli dalla Società. 8. Adeguamento del premio, delle somme assicurate e dei massimali Il Contraente ha facoltà di chiedere che le somme e i massimali assicurati siano adeguati ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza in base all andamento dell indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, elaborato dall'istituto Centrale di Statistica (ISTAT). Contestualmente all aumento delle somme assicurate e dei massimali il premio viene adeguato, in pari misura, dalla Società. Qualora, su base annua, l'importo del premio ricorrente, delle somme assicurate e dei massimali, a seguito delle indicizzazioni intervenute secondo le modalità sopra descritte, superi del 50% gli importi iniziali delle sopra indicate entità, il Contraente e la Società hanno facoltà di rinunciare in via definitiva all adeguamento delle stesse, che rimangono pertanto quelle risultanti dall'ultimo adeguamento effettuato. Esempio valore indice alla decorrenza della polizza: 150 valore indice alla ricorrenza annuale successiva: 159 somma assicurata alla decorrenza: ,00 euro premio annuo dovuto alla decorrenza: 75,00 euro somma assicurata alla ricorrenza annuale successiva: x ( ) = ,00 euro premio annuo dovuto alla ricorrenza annuale successiva: 75 x ( ) = 79,50 euro Per aspetti di dettaglio si rimanda all articolo Indicizzazione delle Condizioni Generali di Assicurazione. 9. Diritto di recesso Le polizze non prevedono il recesso in caso di sinistro. 10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice civile il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto; detto giorno coincide con il momento in cui l Assicurato è in grado di quantificare alla Società i postumi invalidanti che gli sono residuati dall infortunio, come risultante dall ultimo certificato medico di stabilizzazione. Fascicolo Informativo Auto ok pag. 6 di 11 Mod. A830 - Ediz. 03/2015 agg. 08/2015

9 NOTA INFORMATIVA 11. Legge applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa. La Società propone di scegliere la legislazione italiana. Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano. 12. Regime fiscale Imposta sui premi I premi pagati sono soggetti ad imposta nella misura del 2,50%. Detraibilità fiscale dei premi Sui premi pagati per le assicurazioni aventi ad oggetto i rischi di danni alla persona, intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente (in misura non inferiore al 5%), viene riconosciuta annualmente una detrazione d'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti del tetto di detraibilità fissati dalla legge. Qualora soltanto una componente del premio pagato per l'assicurazione risulti destinata alla copertura dei rischi sopra indicati, il diritto alla detrazione d'imposta spetta esclusivamente con riferimento a tale componente, che viene appositamente indicata dalla Società. Tale detrazione fiscale spetta al soggetto che sopporta l'onere economico del pagamento del premio, la detrazione spetta sempreché l'assicurato se persona diversa dal Contraente sia fiscalmente a carico del Contraente stesso. Ai fini della detrazione d'imposta devono essere considerati, oltre ai premi pagati per le assicurazioni sopra indicate, anche eventuali premi pagati dal Contraente per le assicurazioni sulla vita o contro gli infortuni stipulate anteriormente al 1 gennaio 2001 (che conservano il diritto alla detrazione d'imposta). In virtù della detrazione d'imposta, il costo effettivo dell assicurazione risulta inferiore ai premi pagati. Tassazione delle prestazioni Le somme liquidate non soggette ad alcuna imposizione fiscale. 13. Informazioni in corso di contratto Variazioni della Nota Informativa La Società si impegna a pubblicare sul proprio sito internet, all indirizzo le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella Nota Informativa non derivanti da innovazioni normative intervenute anche per effetto di modifiche successive alla conclusione del contratto. Riscontro a richieste di informazioni La Società fornisce riscontro per iscritto alle richieste di informazioni relative al rapporto assicurativo presentate dal Contraente/Assicurato o dagli aventi diritto ed inviate a: Nationale Suisse S.p.A. Via G.B. Cassinis, Milano Fax ; info@nationalesuisse.it; richiesteinformazioni@pec.nationalesuisse.it, qualora la richiesta avvenga tramite casella di posta elettronica certificata. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 14. Sinistri liquidazione dell indennizzo È onere dell Assicurato procedere alla denuncia del sinistro con la massima prontezza, indicando con precisione tutti gli elementi necessari per la definizione del sinistro e allegando alla denuncia il certificato medico (che deve contenere tutti gli elementi utili per la quantificazione dei danni) fermo restando che il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici: una denuncia di sinistro e- seguita in modo chiaro e soprattutto completo consente di ridurre notevolmente i tempi di liquidazione e limita le possibilità di contestazione. AVVERTENZA Premesso che l insorgenza del sinistro coincide con il verificarsi dell infortunio (anche se le conseguenze poste in garanzia si dovessero verificare in tempi successivi), il Contraente e/o l Assicurato deve dare avviso del sinistro all Intermediario cui è assegnata la polizza o alla Società nei tempi e con le modalità previste all articolo Denuncia del sinistro - obblighi dell Assicurato e del Contraente delle Condizioni Generali di Assicurazione. L onere delle spese per accertare il sinistro sono a carico dell Assicurato. La Società si riserva di sottoporre l Assicurato a visita medica ogniqualvolta sia ritenuta necessaria per valutare la sussistenza dei requisiti in ordine all indennizzabilità del sinistro ed alla sua quantificazione. La gestione dei sinistri e la liquidazione degli indennizzi è in carico alla Società. Fascicolo Informativo Auto ok pag. 7 di 11 Mod. A830 - Ediz. 03/2015 agg. 08/2015

10 NOTA INFORMATIVA 15. Reclami Premesso che, ai sensi del Regolamento IVASS n. 24/2008, per reclamo s intende "una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di un'impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto", eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, anche qualora riguardino soggetti coinvolti nel ciclo operativo della Società, devono essere inoltrati per iscritto alla Società stessa presso: Nationale Suisse S.p.A. Ufficio reclami Via G.B. Cassinis Milano (Italia) Fax reclami@nationalesuisse.it La Società invia la relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo da parte della Società, il reclamante potrà rivolgersi all'ivass ed ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie. In particolare: 1. possono essere presentati all IVASS (Via del Quirinale 21, Roma oppure ai fax ) i reclami: - per l accertamento dell osservanza delle disposizioni del D.Lgs n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - già presentati direttamente alle imprese di assicurazione e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di 45 giorni dal ricevimento da parte delle imprese stesse o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente. I reclami indirizzati all IVASS devono contenere: - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; - breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; - copia del reclamo eventualmente presentato all impresa di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze; Per reperire il modello da utilizzare per la presentazione dei reclami all'ivass, si rinvia al sito della Società all'indirizzo nella sezione Reclami. Si precisa che in caso di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET (il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: 2. per la risoluzione delle controversie relative al contratto tramite sistemi alternativi il reclamante ha: a) la facoltà - in prima istanza - di avvalersi della negoziazione assistita prevista ai sensi del D.L. 132/2014, convertito con modifiche dalla L. 162/2014, mediante invito, inoltrato tramite il proprio legale, all'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita; b) l'obbligo - qualora non intendesse avvalersi della negoziazione assistita o il ricorso alla negoziazione stessa non lo abbia pienamente soddisfatto - di attivare, ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e s.m.i., il procedimento di mediazione innanzi ad un Organismo di Mediazione, iscritto in apposito Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia, che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la vertenza; c) la facoltà - solo in seguito alla definitiva conclusione del procedimento di mediazione secondo le modalità di cui al sopra citato D.Lgs. n. 28/2010 e s.m.i. - di adire l'autorità Giudiziaria competente, la quale viene individuata in quella del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto. È in ogni caso facoltà del reclamante ricorrere ad un arbitrato, secondo le modalità qui specificate. 16. Arbitrato In caso di disaccordo sulla quantificazione del danno e sull applicazione dei criteri di indennizzabilità dello stesso è possibile evitare una controversia processuale ricorrendo al cosiddetto arbitrato: la soluzione delle divergenze di natura medica viene demandata ad un collegio di tre medici nominati uno per parte e il terzo di comune accordo, ferma restando la possibilità di adire all Autorità giudiziaria ordinaria qualora una Parte decida di impugnare l esito della procedura arbitrale per dolo o errore manifesto e/o in caso di vertenze che riguardano l insussistenza del diritto all indennizzo. Si ricorda che il luogo di svolgimento dell arbitrato è la città sede dell Istituto di medicina legale più vicina al domicilio dell Assicurato. *** Fascicolo Informativo Auto ok pag. 8 di 11 Mod. A830 - Ediz. 03/2015 agg. 08/2015

11 NOTA INFORMATIVA Nationale Suisse S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza delle notizie e dei dati contenuti nella presente Nota informativa. Michelangelo Avello Amministratore Delegato Nationale Suisse S.p.A. Documento redatto nel mese di agosto 2015, data dell ultimo aggiornamento delle informazioni ivi contenute. Fascicolo Informativo Auto ok pag. 9 di 11 Mod. A830 - Ediz. 03/2015 agg. 08/2015

12 NOTA INFORMATIVA GLOSSARIO Qui di seguito sono riportati i principali termini utilizzati nella documentazione precontrattuale e contrattuale presente nel Fascicolo Informativo con il significato loro attribuito dalla Società. Gli stessi termini sono evidenziati in carattere corsivo nel testo delle Condizioni Generali di Assicurazione. Il glossario è suddiviso nelle seguenti parti: 1. definizioni generali 2. definizioni relative all assicurazione Infortuni Definizioni generali Anno (annuo, annuale): periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno solare bisestile); Assicurato : la persona il cui interesse è protetto dall'assicurazione; Assicurazione : il contratto mediante il quale la Società, dietro pagamento da parte del Contraente del premio pattuito, si obbliga a mantenere indenne l Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno a lui causato da un sinistro; Contraente : il soggetto che stipula l'assicurazione; Disdetta : comunicazione che il Contraente deve inviare all assicuratore, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal contratto, per evitare la tacita proroga dell assicurazione; Mese (mensile): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 28 e 31 giorni in funzione della data iniziale del conteggio; Periodo di assicurazione : nel caso in cui la polizza preveda una durata annuale o pluriennale, s'intende stabilito come il periodo compreso tra la data di decorrenza della polizza e la prima scadenza annua immediatamente successiva e, per gli anni seguenti, come il periodo compreso tra due scadenze annue successive di polizza; nel caso in cui la polizza sia stipulata per una durata inferiore all'anno coincide con quest'ultima; Polizza : il documento che prova l'assicurazione; Premio : la somma dovuta dal Contraente alla Società per l assicurazione; Società : l'impresa assicuratrice, ovvero Nationale Suisse Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.A. Definizioni relative all assicurazione Infortuni Abuso di psicofarmaci : l assunzione di farmaci contenenti sostanze psicoattive, con modalità o posologie diverse da quelle indicate dalle necessarie prescrizioni mediche; Beneficiario : gli eredi dell Assicurato, o le altre persone da questi designate, ai quali la Società corrisponde la somma assicurata per il caso morte; Ebbrezza : la condizione, conseguente all assunzione di bevande alcoliche, nella quale il livello di alcol risulta essere pari o superiore al limite di 0,8 grammi per litro; Franchigia : la parte dell indennizzo che rimane a carico dell Assicurato; Indennizzo : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; Infortunio : l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un invalidità permanente ovvero comportino un ricovero o il pagamento di spese di cura; Intervento chirurgico : l atto medico, avente una diretta finalità terapeutica e praticato in Istituto di Cura o in ambulatorio, perseguibile attraverso una cruentazione dei tessuti o in alternativa mediante l utilizzo di sorgenti di energia meccanica, luminosa o termica. S intende equiparata a intervento chirurgico la riduzione incruenta di fratture e lussazioni; Invalidità permanente : perdita definitiva, a seguito d infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione; Istituto di cura : l ospedale, la clinica universitaria, la casa di cura, l istituto universitario, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge dalle competenti autorità, all erogazione di prestazioni sanitarie e ai ricoveri. Non si considerano istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture di convalescenza, lungodegenza e riabilitazione, le case di cura aventi finalità dietologiche ed estetiche e le case di riposo; Massimale : il massimo esborso a cui è tenuta la Società in caso di sinistro; Fascicolo Informativo Auto ok pag. 10 di 11 Mod. A830 - Ediz. 03/2015 agg. 08/2015

13 NOTA INFORMATIVA Mezzi di contenzione : apparecchi ortopedici, inamovibili per prescrizione medica, costituiti da fasce gessate o altri mezzi comunque immobilizzanti, fissi e rigidi, applicati in Istituti di cura o comunque da medici, atti a favorire il processo di guarigione di fratture ossee, lesioni e/o distorsioni capsulo legamentose causate da infortunio. S intendono esclusi i fissatori esterni e i mezzi di osteosintesi; Ricovero : la degenza ininterrotta che richiede il pernottamento in Istituto di Cura; Sinistro : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Fascicolo Informativo Auto ok pag. 11 di 11 Mod. A830 - Ediz. 03/2015 agg. 08/2015

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15 Condizioni Generali di Assicurazione

16 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE La polizza è composta da: le Condizioni Generali di Assicurazione contenute nel presente fascicolo - modello A830; le definizioni riportate nel Glossario, che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale; la Scheda di Polizza - modello A831 - riportante i dati amministrativi e tecnici della polizza; l Allegato - modello A106 - valido per l eventuale indicazione di condizioni speciali. Al fine di dar loro risalto, sono evidenziate in grigio, per effetto di quanto disposto dal secondo comma dell art.166 del Codice delle Assicurazioni (decreto legislativo 7/9/2005 n.209), quelle Condizioni di Assicurazione che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell Assicurato. Per comodità di consultazione si riporta in sintesi il contenuto del presente documento: SOMMARIO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Norme che regolano l assicurazione in generale... pag. 3 Norme che regolano l assicurazione infortuni Oggetto e delimitazione del rischio... pag. 5 Prestazioni... pag. 6 Norme che regolano i sinistri... pag.12 Fascicolo Informativo Auto ok pag. 2 di 13 Mod. A830 - ediz. 03/2015 agg. 08/2015

17 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Condizioni Generali di Assicurazione NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Art. 2 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio L'assicurazione ha effetto dalle ore (ventiquattro) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore (ventiquattro) del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore (ventiquattro) del 15 (quindicesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore (ventiquattro) del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art del Codice Civile. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di durata inferiore, ed è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due o più rate. Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato dalla Società e dal Contraente. Art. 4 - Aggravamento del rischio Il Contraente e/o l'assicurato deve dare comunicazione alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art del Codice Civile. Art. 5 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'assicurato ai sensi dell'art del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 6 - Anticipata risoluzione dell assicurazione Nei casi di risoluzione anticipata del contratto per le ipotesi previste dagli artt. 1 (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio), 4 (Aggravamento del rischio) delle presenti Norme e 17 (Persone non assicurabili) delle Norme che regolano l'assicurazione Infortuni, spetta alla Società, oltre alle rate di premio scadute e rimaste insoddisfatte, il premio complessivo relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1892, 1894, 1896 e 1898 del Codice Civile. Art. 7 - Durata e proroga dell'assicurazione L assicurazione scade alle ore (ventiquattro) dell ultimo giorno della durata indicata in polizza. In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza contrattuale, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Art. 8 - Altre assicurazioni Ai sensi dell art.1910 del Codice Civile, l'assicurato o il Contraente devono comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni, da chiunque stipulate, per il medesimo rischio e per lo stesso veicolo indicato in polizza sul modello A821. Vi è esonero dalla predetta comunicazione relativamente: alle altre assicurazioni stipulate dal datore di lavoro, se diverso dal Contraente, in adempimento a contratti collettivi nazionali od integrativi aziendali; alle altre assicurazioni operanti in base alla titolarità di carte di credito, di conti correnti bancari o derivanti da acquisti di beni o servizi non assicurativi. Art. 9 - Forma delle comunicazioni Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente o l Assicurato sono tenuti nel corso del contratto, devono essere fatte con lettera raccomandata alla Direzione della Società oppure all Intermediario al quale è assegnata la polizza. Fascicolo Informativo Auto ok pag. 3 di 13 Mod. A830 - ediz. 03/2015 agg. 08/2015

18 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art Oneri fiscali Sono a carico del Contraente, secondo le norme di legge, gli oneri fiscali relativi all'assicurazione. Art Rinvio alle norme di legge L assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dalla polizza, valgono le norme di legge. Art Indicizzazione (da ritenersi operativo se indicato in polizza il numero indice) Le somme assicurate e i massimali riportati in polizza e il relativo premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (già "costo della vita"), elaborato dall'istituto Centrale di Statistica. L'adeguamento si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l'indice indicato in polizza, corrispondente a quello del mese di giugno dell'anno precedente a quello di stipulazione, con quello del mese di giugno successivo. Gli aumenti e le riduzioni sono applicati a decorrere dalla prima scadenza annuale di premio successiva al 31 dicembre dell'anno in cui si è verificata la variazione. Ai successivi adeguamenti si procede analogamente, prendendo per base l'ultimo indice che ha dato luogo a variazioni di somme assicurate e di premio. Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, le somme assicurate, i massimali ed il premio vengono a superare del 50% (cinquanta per cento) gli importi inizialmente stabiliti, è facoltà delle Parti rinunciare all'adeguamento della polizza e le somme assicurate, i massimali ed il premio rimangono quelli risultanti dall'ultimo adeguamento effettuato. Fascicolo Informativo Auto ok pag. 4 di 13 Mod. A830 - ediz. 03/2015 agg. 08/2015

19 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE INFORTUNI OGGETTO E DELIMITAZIONE DEL RISCHIO Art Rischio assicurato L assicurazione, secondo la scelta espressa sul modello A831, vale esclusivamente per gli infortuni che: il legittimo conducente e le persone trasportate - forme A e B, di cui all art. 19 (Somme assicurate) delle presenti Norme - subiscano in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente di circolazione occorso al veicolo indicato sul modello A831; il Contraente (forma C ) subisca in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente di circolazione in qualità di conducente. L assicurazione è valida dal momento in cui l Assicurato sale a bordo del veicolo e si considera conclusa nel momento in cui ne è disceso. Per il conducente l assicurazione vale anche per gli infortuni che egli subisca a terra durante: le riparazioni di emergenza effettuate sulla strada, in caso di fermo forzato del veicolo dovuto a guasto durante la circolazione, strettamente necessarie per la ripresa della marcia di quest ultimo; la segnalazione ai conducenti di altri veicoli sopraggiungenti di una situazione di pericolo venutasi a creare in caso di incidente o di fermo forzato del veicolo dovuto a guasto. L assicurazione è altresì operante per gli infortuni subiti in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente di circolazione causato: a) da stato di malore o di incoscienza, purché non determinati da abuso di psicofarmaci, abuso di alcolici oppure dall uso di allucinogeni o di stupefacenti; b) da atti compiuti dall Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa. Sempreché verificatisi a seguito di incidente di circolazione, sono considerati infortuni anche: c) l annegamento, l assideramento o il congelamento; d) i colpi di sole o di calore; e) le lesioni causate da improvviso contatto con sostanze corrosive o l avvelenamento acuto da ingestione, inalazione o da assorbimento di sostanze tossiche; f) l asfissia non di origine morbosa; g) la folgorazione. Art Infortuni causati da colpa grave A parziale deroga dell art.1900 del Codice Civile, l assicurazione è operante per gli infortuni causati da colpa grave dell'assicurato, del Contraente e del Beneficiario. Art Infortuni causati da tumulti popolari, guerra e insurrezione A parziale deroga dell art.1912 del Codice Civile, l assicurazione è operante, nei limiti indicati dall art.13 (Rischio assicurato) delle presenti Norme, per gli infortuni subiti in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente di circolazione causato da: 1. tumulti popolari ai quali l'assicurato non abbia partecipato in modo volontario; 2. guerra o insurrezione che l Assicurato subisca fuori dal territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino, per un massimo di 14 (quattordici) giorni dall'insorgere di tali eventi, a condizione che l Assicurato già si trovasse nello Stato nel quale insorge la guerra o la insurrezione. Art Rischi esclusi Sono esclusi dall assicurazione gli infortuni causati: a) dalla partecipazione a competizioni non di regolarità pura ed alle relative prove; b) dalla guida di veicoli se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; c) dalla partecipazione dell Assicurato a delitti da lui commessi o tentati e da atti contro la sua persona da lui volontariamente compiuti o consentiti; d) da ebbrezza, da abuso di psicofarmaci e dall uso di stupefacenti o allucinogeni; e) da movimenti tellurici, maremoti, eruzioni vulcaniche ed inondazioni; f) da interventi chirurgici, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio; g) da guerra, insurrezioni, salvo quanto previsto dall art. 15 (Infortuni derivanti da tumulti popolari, guerra e insurrezione) delle presenti Norme; h) da trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x). Sono comunque esclusi gli infarti, da qualsiasi causa determinati, nonché gli avvelenamenti e le infezioni, salvo quanto previsto dall art. 13 (Rischio assicurato) lettera e) delle presenti Norme. Fascicolo Informativo Auto ok pag. 5 di 13 Mod. A830 - ediz. 03/2015 agg. 08/2015

20 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art Persone non assicurate Premesso che non sono assicurabili le persone affette da: diabete in terapia con insulina; sieropositività al virus HIV, alcolismo, tossicodipendenza; sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco depressive, epilessie; l assicurazione non è operante per gli occupanti del veicolo che al momento del sinistro fossero affetti da una o più di tali affezioni o malattie, indipendentemente dalla concreta valutazione del loro stato di salute. Art Delimitazione del rischio (operante esclusivamente per la forme di copertura A e B ) Se al momento del sinistro sul veicolo indicato sul modello A831 risultino trasportate un numero di persone superiore a quello stabilito dalla Carta di Circolazione, l Assicurato perde il diritto all indennizzo. Relativamente ai veicoli adibiti al trasporto di cose, l assicurazione è valida esclusivamente per i trasportati nella cabina di guida. Art Forme di copertura e somme assicurate (secondo la scelta risultante nel modello A831) Copertura Forma A Le somme assicurate, nonché le indennità giornaliere e i massimali, costituiscono gli importi complessivamente assicurati per il conducente e per i trasportati sul veicolo indicato sul modello A831 da dividersi proporzionalmente tra gli occupanti del veicolo al momento del sinistro, siano essi rimasti infortunati o meno, escludendo comunque le persone non assicurate in base all art.17 (Persone non assicurate) delle presenti Norme. In nessun caso la Società corrisponde per ogni singolo infortunato un indennizzo superiore a euro (duecentomila) per il caso di morte o per il caso di invalidità permanente, a euro 100 (cento) al giorno per il caso di ricovero e a euro 50 (cinquanta) al giorno per il caso di immobilizzazione, a euro (dodicimila) a titolo di rimborso delle spese di cura ed a euro (venticinquemila) a titolo di rimborso delle spese di adeguamento dell abitazione per grave invalidità. Copertura Forma B Le somme assicurate, nonché i massimali e le indennità giornaliere, rappresentano gli importi assicurati per il conducente e per ogni persona trasportata sul veicolo indicato sul modello A831. In nessun caso la Società corrisponde un indennizzo superiore a euro (un milione) per il caso di morte o per il caso di invalidità permanente, a euro 500 (cinquecento) a titolo di indennità giornaliera per ricovero e a euro 250 (duecentocinquanta) a titolo di indennità giornaliera per immobilizzazione nel caso di più persone infortunate a seguito del medesimo sinistro. Copertura Forma C Le somme assicurate, nonché i massimali e le indennità giornaliere, rappresentano gli importi assicurati per il Contraente nella sua qualità di conducente. PRESTAZIONI Art Criteri di indennizzabilità La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed obiettivamente constatabili dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. Art Caso di morte Se l infortunio ha come conseguenza la morte, la Società corrisponde la somma assicurata: agli eredi dell Assicurato in parti uguali (forme A e B ); ai Beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell Assicurato in parti uguali (forma C ). L indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello di invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, la Società corrisponde ai beneficiati soltanto la differenza tra l indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per l invalidità permanente. Morte presunta Qualora l Assicurato sia scomparso a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza e, in applicazione dell art.60, comma 3) del Codice Civile, l autorità giudiziaria ne abbia dichiarato la morte presunta e di tale evento sia stata fatta registrazione negli atti dello stato civile, la Società corrisponde ai Beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell Assicurato in parti uguali, la somma assicurata per il caso di morte. Se dopo il pagamento dell indennizzo è provata l esistenza in vita dell Assicurato, la Società ha diritto di agire nei confronti sia dei Beneficiari sia dell Assicurato per la restituzione della somma corrisposta. Fascicolo Informativo Auto ok pag. 6 di 13 Mod. A830 - ediz. 03/2015 agg. 08/2015

21 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art Caso di invalidità permanente Se l infortunio ha come conseguenza l invalidità permanente dell Assicurato, verificatasi anche successivamente alla scadenza della polizza, la Società liquida un indennizzo, calcolato in proporzione al grado di invalidità accertato facendo riferimento ai valori indicati nella Tabella di seguito riportata, sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in base ai criteri di seguito indicati. destro sinistro Perdita, anatomica o funzionale di: un arto superiore 70% 60% una mano o un avambraccio 60% 50% un pollice 18% 16% un indice 14% 12% un medio 8% 6% un anulare 8% 6% un mignolo 12% 10% una falange ungueale del pollice 9% 8% una falange di un altro dito della mano 1/3 del valore del dito Anchilosi di: scapolo omerale con arto in posizione favorevole, con immobilità della scapola 25% 20% gomito in angolazione compresa fra 120 e 70 con prono-supinazione libera 20% 15% polso in estensione rettilinea con prono-supinazione libera 10% 8% Paralisi completa: del nervo radiale 35% 30% del nervo ulnare 20% 17% Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore: al di sopra della metà della coscia 70% al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio 60% al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba 50% un piede 40% ambedue i piedi 100% un alluce 5% un altro dito del piede 1% la falange ungueale dell alluce 2,5% Anchilosi: dell anca in posizione favorevole 35% del ginocchio in estensione 25% della tibio-tarsica ad angolo retto 10% della tibio-tarsica con anchilosi della sotto astragalica 15% Paralisi completa del nervo: sciatico popliteo esterno 15% Esiti di frattura scomposta di una costa 1% Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di: una vertebra cervicale 12% una vertebra dorsale 5% 12 dorsale 10% una vertebra lombare 10% Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo 2% Esiti di frattura del sacro 3% Esiti di frattura del coccige con callo deforme 5% Fascicolo Informativo Auto ok pag. 7 di 13 Mod. A830 - ediz. 03/2015 agg. 08/2015

22 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Perdita totale, anatomica o funzionale di: un occhio 25% ambedue gli occhi 100% Sordità completa di: un orecchio 10% ambedue gli orecchi 40% Stenosi nasale assoluta: monolaterale 4% bilaterale 10% Perdita anatomica: di un rene 15% della milza senza compromissioni significative della crasi ematica 8% Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa; A. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui alla Tabella sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. B. Se l infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, non determinabile sulla base dei valori previsti nella Tabella, si fa riferimento ai criteri qui di seguito indicati: 1. nel caso di minorazioni, anziché di perdita anatomica o funzionale di un arto o di un organo, ovvero di menomazioni non elencate nella Tabella, le percentuali ivi indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta; 2. nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procede a singole valutazioni la cui somma non può superare il valore corrispondente alla perdita totale dell arto stesso; 3. nel caso in cui l invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori indicati nella Tabella ed ai criteri sopra richiamati, la stessa viene determinata tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. C. La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati nella Tabella e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100% (cento per cento). D. Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procede alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto della eventuale applicazione di presidi correttivi. Art Calcolo dell indennizzo per invalidità permanente La liquidazione dell indennizzo per invalidità permanente viene effettuata per ciascun singolo infortunato, con le seguenti modalità: 1. sulla parte di somma assicurata non eccedente euro (centomila), secondo la scelta risultante dal modello A831: a) senza franchigia l indennizzo per invalidità permanente è corrisposto senza applicazione di alcuna franchigia; b) con franchigia 3% assorbibile non si fa luogo ad alcun indennizzo quando l invalidità permanente sia di grado accertato pari o inferiore al 3% (tre per cento) della totale, mentre se risulta di grado accertato superiore a tale percentuale ma inferiore o uguale al 10% (dieci per cento) della totale l'indennizzo viene corrisposto secondo il seguente schema: grado d invalidità permanente accertato % d indennizzo sulla somma assicurata se invece l invalidità permanente risulta di grado accertato superiore al 10% (dieci per cento) ma inferiore o uguale al 50% (cinquanta per cento) della totale, l'indennizzo è corrisposto in misura pari alla invalidità accertata; 2. sull eventuale parte di somma assicurata compresa tra euro (centomila) ed euro (duecentomila) non si fa luogo ad alcun indennizzo quando l invalidità permanente sia di grado accertato pari o inferiore al 5% (cinque per cento) della totale, mentre se risulta di grado accertato superiore a tale percentuale ma inferiore o uguale al 40% (quaranta per cento) della totale l'indennizzo è corrisposto solo per la parte eccedente; se invece l invalidità permanente risulta di grado accertato Fascicolo Informativo Auto ok pag. 8 di 13 Mod. A830 - ediz. 03/2015 agg. 08/2015

23 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE superiore al 40% (quaranta per cento) ma inferiore o uguale al 50% (cinquanta per cento) della totale, l'indennizzo è corrisposto secondo il seguente schema: grado d invalidità permanente accertato % d indennizzo sulla somma assicurata sull eventuale parte di somma assicurata compresa tra euro (duecentomila) ed euro (trecentomila) non si fa luogo ad alcun indennizzo quando l invalidità permanente sia di grado accertato pari o inferiore al 10% (dieci per cento) della totale, mentre se risulta di grado accertato superiore a tale percentuale ma inferiore o uguale al 40% (quaranta per cento) della totale l'indennizzo è corrisposto solo per la parte eccedente; se invece l invalidità permanente risulta di grado accertato superiore al 40% (quaranta per cento) ma inferiore o uguale al 50% (cinquanta per cento) della totale, l'indennizzo è corrisposto secondo il seguente schema: grado d invalidità permanente accertato % d indennizzo sulla somma assicurata sull eventuale parte di somma assicurata eccedente euro (trecentomila) non si fa luogo ad alcun indennizzo per invalidità permanente quando questa è di grado accertato pari o inferiore al 15% (quindici per cento) della totale, mentre se risulta di grado accertato superiore a tale percentuale ma inferiore o uguale al 40% (quaranta per cento) della totale l'indennizzo è corrisposto solo per la parte eccedente; se invece l invalidità permanente risulta di grado accertato superiore al 40% (quaranta per cento) ma inferiore o uguale al 50% (cinquanta per cento) della totale, l'indennizzo è corrisposto secondo il seguente schema: grado d invalidità permanente accertato % d indennizzo sulla somma assicurata A prescindere dall ammontare della somma assicurata, qualora l'invalidità permanente, valutata in base alle percentuali ed ai criteri previsti, sia di grado accertato superiore al 50% (cinquanta per cento) l'indennizzo viene corrisposto secondo il seguente schema: grado d invalidità permanente accertato % d indennizzo sulla somma assicurata Art Inabilità permanente alla guida In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza da cui residui una invalidità permanente di grado non inferiore al 50% (cinquanta per cento), accertato con i criteri di cui all art.22 (Caso di invalidità permanente) delle presenti Norme, che renda definitivamente inabile alla guida l'assicurato (con il conseguente ritiro della patente di guida), la Società corrisponde l indennizzo per invalidità permanente in misura pari al 100% (cento per cento) della relativa somma assicurata. L assicurazione non è operante per gli Assicurati che al momento del sinistro risultino portatori di preesistenti menomazioni o difetti fisici di grado pari o superiore al 20% (venti per cento) accertato con i criteri di cui agli artt. 22 (Caso di invalidità permanente) e 23 (Calcolo dell indennizzo per invalidità permanente). Art Indennità giornaliera per ricovero e convalescenza Ricovero In caso di ricovero a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società corrisponde l indennità giornaliera assicurata per ciascun giorno di degenza, con il limite massimo di 120 (centoventi) giorni per uno o più ricoveri relativi allo stesso infortunio. L indennità pattuita viene corrisposta a partire dal primo giorno di ricovero; la giornata di entrata e quella di uscita dall'istituto di cura sono considerate una sola giornata qualunque sia l'ora del ricovero e della dimissione. Degenza prolungata In caso di ricovero a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza di durata e superiore ai 30 (trenta) giorni consecutivi, l indennità giornaliera per ricovero sarà corrisposta con una maggiorazione del 50% (cinquanta per cento) a partire dal 30 (trentesimo) giorno successivo al ricovero stesso. In ogni caso l indennità giornaliera per ricovero non potrà superare euro 100 (cento) al giorno. Convalescenza In caso di ricovero, indennizzabile a termini di polizza, di durata non inferiore a 3 (tre) giorni, la Società corrisponde per la successiva convalescenza un indennità giornaliera di importo pari al 50% (cinquanta per cento) di quella assicurata per ricovero e per un numero di giorni pari a quello indicato nella prognosi, rilasciata dall Istituto di cura al momento della dimissione dell Assicurato, con il limite massimo di 60 (sessanta) giorni per infortunio e per periodo assicurativo. Art Indennità giornaliera per immobilizzazione In caso di applicazione di un mezzo di contenzione a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società corrisponde l indennità giornaliera assicurata per ciascun giorno di immobilizzazione, con il limite massimo di 60 (sessanta) giorni per evento e per periodo assicurativo. Fascicolo Informativo Auto ok pag. 9 di 13 Mod. A830 - ediz. 03/2015 agg. 08/2015

24 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE È in ogni caso escluso il riconoscimento dell indennità in caso di posizionamento di collare cervicale, se non in presenza di accertata frattura di vertebre cervicali. L indennità decorre dal giorno della dimissione dall Istituto di cura, nel caso in cui l applicazione del mezzo di contenzione sia avvenuta in occasione di ricovero ovvero, in mancanza di ricovero, dal giorno dell applicazione del mezzo di contenzione stesso, e viene corrisposta fino al giorno della rimozione di quest ultimo. La giornata di dimissione e quella di rimozione sono considerate un unica giornata. L indennità giornaliera per immobilizzazione, finché coesistente con l eventuale periodo di convalescenza di cui all art. 25 (Indennità giornaliera per ricovero e convalescenza) delle presenti Norme, non è cumulabile con l indennità per convalescenza e sarà riconosciuta, se di durata maggiore, a partire dalla cessazione di quest ultima. Art Caso rimborso spese di cura La Società rimborsa, entro un anno dal verificarsi dell infortunio indennizzabile a termini di polizza, fino a concorrenza del massimale assicurato, le spese sostenute dall Assicurato per: a) gli accertamenti diagnostici; b) le prestazioni mediche specialistiche (con esclusione della sostituzione di protesi di ogni genere); c) fino a concorrenza del 10% (dieci per cento) del massimale assicurato: i medicinali; i trattamenti fisioterapici e rieducativi nonché le cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), purché prescritti dal medico specialista (con specializzazione relativa al tipo di infortunio denunciato) o dal Pronto Soccorso ed effettuati entro la data di stabilizzazione dei postumi dell infortunio stesso; il trasferimento, effettuato con idoneo mezzo di trasporto sanitario, all'istituto di cura o ambulatorio, o da un Istituto di cura o ambulatorio all altro e, dopo, al domicilio dell Assicurato; nonché, in caso di ricovero e/o di intervento chirurgico ambulatoriale, le spese per: d) le rette di degenza; e) gli onorari dei medici curanti e dell équipe chirurgica; f) i diritti di sala operatoria; g) i materiali d intervento (compresi gli apparecchi protesici e terapeutici applicati durante l intervento con esclusione della sostituzione di protesi posizionate anteriormente al sinistro); h) l acquisto o il noleggio di carrozzelle ortopediche per un periodo massimo di 365 (trecentosessantacinque) giorni e fino a concorrenza del 5% (cinque per cento) del massimale assicurato. Art Rimborso spese di adeguamento abitazione per invalidità permanente grave In caso di infortunio, indennizzabile a termini di polizza, che comporti un invalidità permanente pari o superiore al 66% (sessantasei per cento), accertata secondo i criteri stabiliti nell art.22 (Caso di invalidità permanente) delle presenti Norme, la Società rimborsa, fino a concorrenza del massimale assicurato, le spese sostenute dall Assicurato per l adeguamento dell abitazione ove quest ultimo ha il proprio domicilio: 1) per eliminare le barriere architettoniche in essa presenti; 2) per acquistare: strumentazioni tecnologiche e informatiche per il controllo dell ambiente domestico e lo svolgimento delle attività quotidiane; ausili, attrezzature e arredi personalizzati per migliorare la fruibilità della propria abitazione; attrezzature tecnologiche per svolgere attività di lavoro, studio e riabilitazione nella propria abitazione quando non sia possibile svolgerle all esterno e per tutto ciò che risulti necessario a risolvere problemi di comunicazione, mobilità e autonomia (incluse soluzioni di domotica) dell Assicurato, divenuto disabile. Art Cessazione del rischio Nel caso in cui la presente assicurazione sia stata stipulata in base alla forma di copertura A o B, qualora la polizza R.C.A. in corso con la Società sia annullata per cessazione del rischio causa distruzione, alienazione o furto del veicolo, la Società provvederà, su richiesta del Contraente, ad annullare anche la presente polizza. Inoltre, a parziale deroga dell art. 2 (Decorrenza della garanzia e pagamento del premio), nel caso la presente polizza sia stata emessa con frazionamento del premio semestrale e l annullo venga richiesto prima della scadenza della seconda rata semestrale, quest ultima non si considera più dovuta. Art Validità territoriale dell assicurazione L'assicurazione vale per il mondo intero. Art Rinuncia al diritto di surrogazione La Società rinuncia, a favore dell'assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art.1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio, fatta eccezione per le spese sostenute dall Assicurato stesso in base al disposto degli artt. 27 (Rimborso spese di cura) e 28 (Rimborso spese di adeguamento abitazione per invalidità permanente grave) delle presenti Norme. Fascicolo Informativo Auto ok pag. 10 di 13 Mod. A830 - ediz. 03/2015 agg. 08/2015

25 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art Infortuni alla guida di veicolo diverso da quello dichiarato (operante per la sola forma C ) Premesso che il premio della presente polizza è determinato in base alla tipologia di veicolo che il Contraente dichiara di condurre, qualora il veicolo condotto al momento dell infortunio rappresenti un rischio maggiore rispetto alla tipologia indicata in polizza, l indennizzo viene corrisposto nella misura riportata nella seguente tabella. VEICOLO CONDOTTO AL MOMENTO DEL SINISTRO autovetture o camper/autocaravan a uso proprio autovetture a uso promiscuo, taxi o autocarri sino a 3,5 tonnellate veicoli speciali, autocarri oltre 3,5 tonnellate, autoarticolati, autotreni o trattori stradali motocicli, ciclomotori, quadricicli o altri veicoli diversi da quelli suindicati autovetture a uso proprio, camper/ autocaravan TIPOLOGIA DI VEICOLO DICHIARATA autovetture ad uso promiscuo, taxi, autocarri sino a 3,5 tonnellate veicoli speciali, trattori stradali e autoveicoli oltre 3,5 tonnellate 100% 100% 100% 60% 100% 100% 40% 50% 100% nessun indennizzo nessun indennizzo nessun indennizzo Fascicolo Informativo Auto ok pag. 11 di 13 Mod. A830 - ediz. 03/2015 agg. 08/2015

26 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO I SINISTRI Art Denuncia del sinistro e obblighi dell Assicurato e/o del Contraente In caso di sinistro, l'assicurato, il Contraente o altro soggetto per conto dei medesimi deve darne avviso scritto all'intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 5 (cinque) giorni da quando ne ha avuto la possibilità. La denuncia del sinistro deve: 1. precisare se vi è stato intervento dell Autorità giudiziaria; 2. essere corredata da certificato medico; 3. contenere indicazione del luogo, giorno ed ora dell evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. Il Contraente, l'assicurato o, in caso di morte, i Beneficiari o altro soggetto per conto dei medesimi devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari. L Assicurato deve in particolare sottoporsi ai controlli medici richiesti dalla Società e fornire alla stessa ogni altra informazione, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato. Le valutazioni sulla indennizzabilità dell infortunio che non abbia come conseguenza la morte dell Assicurato e sulla misura dell indennizzo e/o dei rimborsi sono da eseguirsi in ogni caso in Italia. L Assicurato, o in caso di morte, i Beneficiari, devono produrre copia della Carta di Circolazione del veicolo indicato in polizza sul modello A831 in cui si rilevi il numero dei posti per i trasportati per i quali il veicolo è omologato. L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile. Le spese per le visite mediche e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell assicurazione. Qualora la morte dell Assicurato sopravvenga durante il periodo di cura, il Contraente - se diverso dall Assicurato - i Beneficiari designati in polizza o altro soggetto per conto dei medesimi devono dare immediato avviso alla Società. In relazione alle garanzie sotto riportate valgono le seguenti disposizioni, fermo restando che la Società si riserva la facoltà di chiedere ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria per la definizione del sinistro. Morte In caso di morte, la Società può richiedere al Contraente, agli eredi dell Assicurato o ai Beneficiari designati la seguente documentazione, tutta o in parte, in base agli elementi e alle circostanze relative all infortunio: 1. certificato di morte in originale; 2. certificato autoptico, quando disponibile; 3. copia del verbale dell Autorità giudiziaria che ha condotto gli accertamenti (se vi fu intervento); 4. atto di notorietà comprovante gli aventi diritto (eredi legittimi o testamentari) sul quale è indicato se l Assicurato ha lasciato o meno testamento; in caso di esistenza di testamento, deve esserne inviata copia autenticata e l atto di notorietà deve indicare altresì che detto testamento è l ultimo da ritenersi valido ed evidenziando quali sono gli eredi testamentari, loro età e capacità di agire; 5. in presenza di indennizzi spettanti ai minori di anni 18 (diciotto), decreto del Giudice tutelare che autorizzi la riscossione della somma loro spettante, con espresso esonero da ogni responsabilità della Società in ordine al pagamento nonché all eventuale reimpiego della somma stessa. Invalidità permanente In caso di invalidità permanente il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici, compreso quello definitivo attestante i postumi di invalidità residuata. In caso di ricovero, deve essere altresì prodotta copia della cartella clinica dell Assicurato. Inabilità permanente alla guida In caso di invalidità permanente che comporti il ritiro della patente di guida dell'assicurato, deve essere prodotta alla Società idonea documentazione attestante sia l idoneità dell Assicurato a condurre veicoli diversi da quelli adattati per ridotte/impedite capacità motorie prima del sinistro che la perdita dei requisiti per l abilitazione alla guida a seguito del sinistro stesso. Indennità giornaliera per ricovero La Società effettua il pagamento di quanto dovuto a cura ultimata previa presentazione di copia della cartella clinica relativa al ricovero. Indennità giornaliera per convalescenza La Società effettua il pagamento di quanto dovuto al termine della convalescenza previa presentazione di copia del certificato medico attestante la prognosi rilasciata dall Istituto di cura presso il quale è stato ricoverato l Assicurato. Fascicolo Informativo Auto ok pag. 12 di 13 Mod. A830 - ediz. 03/2015 agg. 08/2015

27 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Indennità giornaliera per immobilizzazione La Società effettua il pagamento di quanto dovuto a cura ultimata, previa presentazione di certificati medici attestanti la natura, l entità e la sede delle lesioni (clinicamente diagnosticate e documentate mediante qualsiasi mezzo messo a disposizione dalla moderna diagnostica radiologica) e la data di rimozione del mezzo di contenzione. Rimborso spese di cura La Società effettua il pagamento di quanto dovuto all'assicurato o ai suoi eredi a cura ultimata e previa presentazione, in originale, delle relative notule, distinte e ricevute, fiscalmente valide e debitamente quietanzate. Rimborso spese di adeguamento abitazione per invalidità permanente grave La Società effettua il pagamento di quanto dovuto previa presentazione, in originale, di idonea documentazione, quali fatture, distinte e ricevute degli interventi effettuati (corredate dal progetto di un architetto o di un ingegnere e della relativa notula), fiscalmente valide e debitamente quietanzate. Gestione documentale per le assicurazioni di Rimborso spese Gli originali presentati dall'assicurato per ottenere il rimborso delle spese sostenute sono acquisiti dalla Società. Peraltro, se il rimborso delle spese documentate è liquidato dalla Società soltanto parzialmente, la Società stessa restituisce i predetti originali, se richiesti per iscritto, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato. Qualora l'assicurato abbia presentato a terzi l'originale di fatture, notule, distinte e ricevute per ottenerne il rimborso, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini della presente polizza su dimostrazione delle spese effettivamente sostenute al netto di quanto a carico dei predetti terzi. Nel caso di spese sostenute in Paesi non aderenti al sistema monetario dell euro, i rimborsi sono calcolati al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui sono state sostenute le spese. Art Assicurazione presso diversi assicuratori In caso di sinistro, il Contraente, l'assicurato o altro soggetto per conto dei medesimi deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. Art Controversie Arbitrato irrituale L ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società con l Assicurato o persona da lui designata e il relativo indennizzo è determinato in base a quanto stabilito in polizza. Le eventuali controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente o sulla durata della convalescenza, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art.20 (Criteri di indennizzabilità) delle Norme che regolano l assicurazione Infortuni, possono essere demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell'ordine dei medici avente sede nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo. Art Modalità di pagamento Diritto all indennizzo Il diritto all indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e, quindi, non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l Assicurato muore dopo che l indennizzo sia stato ufficialmente offerto o liquidato, la Società paga agli eredi dell Assicurato il relativo importo. In ogni caso, il pagamento viene effettuato in Italia e in euro. Fascicolo Informativo Auto ok pag. 13 di 13 Mod. A830 - ediz. 03/2015 agg. 08/2015

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29 INFORMATIVA RESA ALL INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI In applicazione della normativa sulla privacy, La/Vi informiamo sull uso dei Suoi/Vostri dati personali e sui Suoi/Vostri diritti (nota 1): 1. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (nota 2) Al fine di fornire i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in Suo/Vostro favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La/Vi riguardano dati raccolti presso di Lei/Voi o presso altri soggetti (nota 3) e/o dati che devono essere forniti da Lei/Voi o da terzi per obblighi di legge (nota 4) e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell assicurazione. Le/Vi chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi/Vostri dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o i prodotti assicurativi. Il consenso che richiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (nota 5) strettamente inerenti alla fornitura di servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (nota 6), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei/Voi e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano in Italia o all estero come autonomi titolari, soggetti così costituenti la c.d. catena assicurativa (nota 7). Il consenso che richiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all interno della catena assicurativa effettuati dai predetti soggetti. Precisiamo inoltre che senza i Suoi/Vostri dati non potremmo fornire, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. 2. Modalità di uso dei dati personali I dati sono trattati (nota 8) dalla nostra Società titolare del trattamento solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornire i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo/Vostro favore previsti, ovvero, qualora vi si abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati in Italia o all estero per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e soltanto per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia operanti anche all estero che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (nota 9); lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa cui i dati vengono comunicati. Il consenso più volte richiesto comprende ovviamente anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati. 3. Diritti dell interessato Lei/Voi ha/avete il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi/Vostri dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha/avete inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (nota 10). Per l esercizio dei Suoi/Vostri diritti nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati ci si può rivolgere al nostro Responsabile per il riscontro con gli interessati scrivendogli presso la nostra Sede o inviando una a privacy@nationalesuisse.it (nota 11). NOTE 1) Come previsto dall'art.13 del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). 2) La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'europa REC(2002), che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche. 3) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La/Vi riguardano (contraenti di assicurazioni in cui Lei/Voi risultate assicurato, beneficiario, ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue/Vostre richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro, ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 7, quarto e quinto trattino); altri soggetti pubblici (v. nota 7, sesto e settimo trattino). 4) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio. 5) Cioè dati di cui all'art. 4, comma l, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose. 6) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini. 7) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: - assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti (indicati nell'invito); autofficine (indicate nell'invito o scelte dall'interessato); centri di demolizione di autoveicoli; - società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); Fascicolo Informativo Auto ok pag. 1 di 2 Mod. A830 - ediz. 03/2015 agg. 08/2015

30 - società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri (indicate nell'invito), tra cui la Struttura Organizzativa di assistenza (indicata nel contratto), la società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), la clinica convenzionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela, indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società d informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti (vedi tuttavia anche nota 9); - ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le stesse imprese, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi; - organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati -, quali (ripartiti secondo i rami assicurativi interessati): assicurazioni incendio: Pool Italiano per l'assicurazione dei Rischi Atomici, per la valutazione dei rischi atomici e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione e/o retrocessione tra le imprese assicuratrici consorziate; assicurazioni r.c. generale: Pool per l'assicurazione R.C. Inquinamento, per la valutazione dei rischi da inquinamento e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate; assicurazioni r.c. auto e natanti: Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto - CID, per la gestione della Convenzione per l'indennizzo diretto, che impegna le imprese assicuratrici aderenti a risarcire, nell'interesse e in nome di ogni altra impresa partecipante, i propri assicurati r.c. auto per sinistri imputabili a soggetti assicurati presso ogni altra impresa aderente, ottenendone successivamente il rimborso da quest'ultima; Ufficio Centrale Italiano - UCI S.c. a r.l., il quale gestisce e liquida i sinistri provocati in Italia da veicoli immatricolati in Stati esteri alle condizioni di cui all'art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dalla legge 7 agosto 1990, n.242, garantisce le "carte verdi" emesse dalle imprese assicuratrici socie, garantisce il rimborso dei sinistri causati all'estero da veicoli immatricolati in Italia non assicurati o assicurati presso imprese assicuratrici poste in liquidazione coatta amministrativa; assicurazioni trasporti: o Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, o Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Roma, o Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell'interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività; assicurazioni vita: Consorzio Italiano per l'assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT, per la valutazione dei rischi vita tarati, per l'acquisizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi e il reciproco scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, per finalità strettamente connesse con l'assunzione dei rischi vita tarati nonché per la riassicurazione in forma consortile dei medesimi rischi, per la tutela dei diritti dell'industria assicurativa nel settore delle assicurazioni vita rispetto alle frodi; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati, per la valutazione dei rischi vita di soggetti handicappati; - CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile r.c. auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita; commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri; IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135; - nonché altri soggetti, quali: UIF Unità di Informazione Finanziaria, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2007; Casellario Centrale Infortuni, ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il quale, in base all'art. 226 cod. strad, gestisce l'archivio nazionale dei veicoli e l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, ai sensi della legge 7 giugno 1974, n.216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ai sensi dell'art.17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali, i quali, in base alle leggi sui rischi agricoli, possono operare come delegatarii delle imprese assicuratrici consorziate per l'assicurazione dei danni prodotti dalla grandine e dal gelo (il consorzio cui aderisce l'assicurato); Magistratura; Forze dell'ordine (Polizia di Stato; Arma dei Carabinieri; Guardia di Finanza; Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; Polizia Municipale); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. L'elenco completo e aggiornato dei soggetti di cui ai trattini precedenti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa. 8) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art.4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati. 9) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (v. nota 7, terzo trattino). 10) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli articoli 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo. 11) L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente richiedendoli per iscritto al Responsabile per il riscontro con gli interessati presso la nostra Sede o inviando una a privacy@nationalesuisse.it. L'elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è conoscibile in modo agevole anche nel sito internet Fascicolo Informativo Auto ok pag. 2 di 2 Mod. A830 - ediz. 03/2015 agg. 08/2015

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32 Nationale Suisse S.p.A. Sede legale: via G.B. Cassinis, Milano tel fax info@nationalesuisse.it nationalesuisse@pec.nationalesuisse.it Società del Gruppo Helvetia Società con unico Socio - Soggetta all attività di direzione e coordinamento da parte di Helvetia Compagnia Svizzera d'assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia Capitale sociale euro i.v. - R.E.A. di Milano n Albo Imprese n Albo Gruppi Assicurativi n 031 Partita IVA e Codice Fiscale n Imp. aut. all esercizio Assic. con D.M (G.U n. 274)

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