Circolare n. 22. Agevolazioni alle Imprese. Voluntary Disclosure

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1 CIRCOLARE n. 22 del 6 agosto 2015 Circolare n. 22 Agevolazioni alle Imprese Voluntary Disclosure

2 INDICE 1. AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE 1.1 Credito d imposta per attività di ricerca e sviluppo Provvedimento attuativo 1.2 Patent Box 1.3 Contributi a sostegno di progetti di imprenditoria femminile 1.4 Contributi a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile 2. VOLUNTARY DISCLOSURE 2.1 Introduzione della Voluntary Disclosure estera 2.2 Introduzione della Voluntary Disclosure interna 2.3 Profili penali della Voluntary Disclosure estera o interna Introduzione del reato di autoriciclaggio 2

3 1 AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE 1.1 CREDITO D IMPOSTA PER ATTIVITA DI RICERCA E SVILUPPO PROVVEDIMENTO ATTUATIVO Con il DM , pubblicato sulla G.U n. 174, sono state emanate le disposizioni attuative del credito d imposta per attività di ricerca e sviluppo, di cui all art. 3 del DL n. 145 conv. L n. 9, come sostituito dalla L n. 190 (legge di stabilità 2015). SOGGETTI BENEFICIARI Possono beneficiare del credito d imposta tutte le imprese: - indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato; - che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in corso al e fino a quello in corso al (anni , per i soggetti solari ). ATTIVITÀ AGEVOLABILI Sono ammissibili al credito d imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo: - lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti; - ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di seguito indicati; - acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi di fattibilità, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida; - produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. 3

4 ATTIVITÀ ESCLUSE Non si considerano invece attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti. COSTI AMMISSIBILI Ai fini della determinazione del credito d imposta sono ammissibili i costi di competenza, ai sensi dell art. 109 del TUIR, del periodo d imposta di riferimento, direttamente connessi allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili, quali: - i costi relativi al personale altamente qualificato in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, che sia: dipendente dell impresa, impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali; oppure in rapporto di collaborazione con l impresa, impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, compresi gli esercenti arti e professioni, a condizione che svolga la propria attività presso le strutture della medesima impresa; - le quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell importo risultante dall applicazione dei coefficienti stabiliti con il DM , in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000,00 euro al netto dell IVA; - le spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, nonché con altre imprese, comprese le start-up innovative, diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l impresa; - le spese relative a competenze tecniche e privative industriali relative a un invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne. COSTI DEL PERSONALE In relazione ai lavoratori dipendenti o in rapporto di collaborazione in possesso dei titoli richiesti, deve essere preso in considerazione il costo effettivamente sostenuto dall impresa: - costituito dalla retribuzione lorda prima delle imposte e dai contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali obbligatori per legge; in rapporto all effettivo impiego dei medesimi lavoratori nelle attività di ricerca e sviluppo. 4

5 COSTI PER STRUMENTI E ATTREZZATURE DI LABORATORIO Ai fini delle quote di ammortamento, gli strumenti e le attrezzature di laboratorio devono essere acquisiti dall impresa, a titolo di proprietà o di utilizzo. Nel caso di acquisizione degli stessi mediante locazione finanziaria, alla determinazione dei costi ammissibili concorrono le quote capitali dei canoni: - nella misura corrispondente all importo deducibile ai sensi dell art. 102 co. 7 del TUIR; - in rapporto all effettivo impiego per le attività di ricerca e sviluppo. Per gli strumenti e le attrezzature di laboratorio acquisiti mediante locazione non finanziaria, il valore al quale applicare i coefficienti di cui al DM è rappresentato dal costo storico del bene, che deve risultare: - dal relativo contratto di locazione; - ovvero da una specifica dichiarazione del locatore. SPESE RELATIVE A CONTRATTI DI RICERCA STIPULATI CON ALTRE IMPRESE Ai fini dell ammissibilità dei costi, i contratti di ricerca devono essere stipulati con imprese residenti o localizzate in Stati membri dell Unione europea, in Stati aderenti all accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) ovvero in Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni. SPESE PER L ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE CONTABILE Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale sono ammissibili le spese sostenute per l attività di certificazione contabile, entro il limite massimo di 5.000,00 euro. CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEL CREDITO D IMPOSTA Il credito d imposta è riconosciuto a condizione che la spesa complessiva per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, effettuata in ciascun periodo d imposta in relazione al quale si intende fruire dell agevolazione: - ammonti almeno a ,00 euro; - ecceda la media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d imposta precedenti a quello in corso al (anni , per i soggetti solari ), ovvero, per le imprese in attività da meno di tre periodi d imposta, a decorrere dalla data di costituzione. A tali fini, per spesa incrementale complessiva si intende la differenza positiva tra: - l ammontare complessivo delle spese per investimenti in attività di ricerca e sviluppo sostenute nel periodo d imposta in relazione al quale si intende fruire dell agevolazione; - la media annuale delle medesime spese realizzate nei tre periodi d imposta precedenti a quello in corso al (anni , per i soggetti solari ), ovvero nel minor periodo dalla data di costituzione. 5

6 MISURA DEL CREDITO D IMPOSTA Il credito d imposta è riconosciuto nella misura del: - 50% della spesa incrementale relativa ai costi del personale e dei contratti di ricerca; - 25% della spesa incrementale relativa ai costi per strumenti e attrezzature di laboratorio e per le privative industriali. A tali fini, per spesa incrementale si intende l ammontare dei costi del personale e dei contratti di ricerca, ovvero dei costi per strumenti e attrezzature di laboratorio e per le privative industriali, sostenuti nel periodo d imposta per il quale si intende fruire dell agevolazione in eccedenza rispetto alla media annuale riferita ai rispettivi medesimi costi sostenuti: - nei tre periodi d imposta precedenti a quello in corso al (anni , per i soggetti solari ); - ovvero nel minor periodo decorrente dalla data di costituzione. Il credito d imposta è, in ogni caso, calcolato sulla spesa incrementale riferita ai costi del personale e dei contratti di ricerca, ovvero ai costi per strumenti e attrezzature di laboratorio e per le privative industriali, nei limiti della spesa incrementale complessiva. AMMONTARE MASSIMO Il credito d imposta spetta comunque fino ad un importo massimo annuale di 5 milioni di euro per ciascun beneficiario. CUMULABILITÀ Il credito d imposta in esame è cumulabile con il credito d imposta per l assunzione di personale altamente qualificato, di cui all art. 24 del DL 83/2012 conv. L. 134/2012. Si ricorda che, per effetto della citata L. 190/2014, tale agevolazione è cessata alla data del REGIME FISCALE DEL CREDITO D IMPOSTA Il credito d imposta in esame: - deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta nel corso del quale sono stati sostenuti i costi; - non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF/IRES, né della base imponibile IRAP; - non rileva ai fini della determinazione del pro rata di indeducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, ai sensi degli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR. UTILIZZO DEL CREDITO D IMPOSTA Il credito d imposta è utilizzabile: 6

7 - esclusivamente in compensazione nel modello F24; - a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti. In relazione alla compensazione in esame, non si applica: - il limite generale annuale di ,00 euro per le compensazioni nel modello F24 (art. 34 della L. 388/2000); - il limite annuale di ,00 euro per la compensazione dei crediti d imposta derivanti da agevolazioni fiscali, da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (art. 1 co. 53 della L. 244/2007). OBBLIGHI DOCUMENTALI CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE Le imprese beneficiarie sono tenute a conservare, con riferimento ai costi sulla base dei quali è stato determinato il credito d imposta, tutta la documentazione utile a dimostrare l ammissibilità e l effettività degli stessi, in particolare: - per i costi del personale: fogli di presenza nominativi riportanti per ciascun giorno le ore impiegate nell attività di ricerca e sviluppo, firmati dal legale rappresentante dell impresa beneficiaria, ovvero dal responsabile dell attività di ricerca e sviluppo; - per gli strumenti e le attrezzature di laboratorio: la dichiarazione del legale rappresentante dell impresa, ovvero del responsabile dell attività di ricerca e sviluppo, relativa alla misura e al periodo in cui gli stessi sono stati utilizzati per l attività di ricerca e sviluppo; - per i contratti di ricerca: i contratti stessi e una relazione concernente le attività svolte nel periodo d imposta cui il costo sostenuto si riferisce, sottoscritta dall università, dall ente di ricerca od organismo equiparato, oppure da un altra impresa. CERTIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE L Agenzia delle Entrate effettua i controlli sulla base di apposita documentazione contabile certificata: - dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale; - oppure da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, per le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. I suddetti obblighi di certificazione non si applicano alle imprese con bilancio certificato. CONTROLLI L Agenzia delle Entrate effettua controlli finalizzati a verificare: - la sussistenza delle condizioni di accesso al credito d imposta; 7

8 - la conformità delle attività e dei costi di ricerca e sviluppo effettuati a quanto previsto dal DM attuativo. Qualora si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all ammissibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza e congruità dei costi sostenuti, l Agenzia delle Entrate può richiedere il parere del Ministero dello sviluppo economico. RECUPERO DELLE AGEVOLAZIONI NON SPETTANTI Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si accerti l indebita fruizione, anche parziale, del credito d imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l importo fruito, l Agenzia delle Entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni. Sono fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo. 1.2 PATENT BOX E stato firmato dai Ministri dell Economia e dello Sviluppo Economico il decreto interministeriale, attuativo del regime di Patent Box, introdotto dall art. 1, commi da 37 a 45 della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015). Per la piena operatività della disposizione, in attesa della Pubblicazione in G.U., manca solo il Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate che dovrà fissare le modalità e i termini per l opzione al regime agevolativo. In merito, si ricorda che il citato regime prevede la detassazione parziale del reddito derivante dall utilizzo di opere dell ingegno, brevetti industriali, marchi d impresa, disegni, modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale e scientifico, giuridicamente tutelabili. Nel dettaglio, è prevista una deduzione dal reddito pari al 30% nel 2015, al 40% nel 2016 e al 50% nel L applicazione del regime è prevista per tutti i soggetti titolari di reddito d impresa, siano esse persone fisiche, società di persone o società di capitali. Per quanto riguarda i beni immateriali oggetto di agevolazione, è incluso il solo software coperto da copyright e non anche le banche dati, in analogia a quanto avviene negli altri sistemi di Patent Box ed in conformità con le linee guida OCSE. Dal punto di vista applicativo, la norma prevede che i redditi relativi alle citate opere dell ingegno non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per una determinata percentuale, che arriverà al 50% del relativo ammontare nel L agevolazione, secondo anticipazioni, dovrebbe tuttavia sostanziarsi in una variazione in diminuzione da apportare in sede di determinazione del reddito d impresa. 8

9 1.3 CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI DI IMPRENDITORIA FEMMINILE SOGGETTI BENEFICIARI Sono soggetti finanziabili le nuove imprese femminili iscritte al Registro delle Imprese da meno di 36 mesi dalla data di presentazione della domanda, aventi sede legale o unità operativa oggetto dell investimento sul territorio regionale. Per impresa femminile s intende l impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne, ovvero l impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da donne e l impresa individuale il cui titolare è una donna, nonché, la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è donna e la società in nome collettivo il cui socio donna è anche legale rappresentante della società. INIZIATIVE AMMISSIBILI Sono ammissibili le iniziative finalizzate alla realizzazione di progetti di imprenditoria femminile nel territorio regionale, che realizzano un unvestimento minimo di euro. SPESE AMMISSIBILI Sono ammesse: - spese per investimenti, strettamente funzionali all esercizio dell attività economica, relativi all acquisto e locazione finanziaria di: impianti specifici, consistenti nei beni materiali che singolarmente o in virtù della loro aggregazione funzionale costituiscono beni strumentali all attività d impresa; arredi; macchinari, strumenti ed attrezzature; beni immateriali: diritti di licenza e software anche mediante abbonamento, brevetti, know-how; hardware; automezzi, strettamente strumentali all attivtà d imprersa; sistemi di sicurezza per contrastare gli atti criminosi, impianti di alarme, blindature, porte e rafforzamento serrature, telecamere antirapina e sistemi antifurto e antitaccheggio, vetri antisfondamento e antiproiettile, casseforti ed interventi similari; materiali e servizi concernenti la pubblicità ed attività promozionali legate all avvio dell impresa comprese le spese per l evetuale insegna, creazione del logo e dell immagine coordinata dell impresa, nei limiti di spesa massima di euro; - spese per la costituzione, quali: spese notarili legate all avvio dell impresa, con riferimento unicamente all onorario notarile; 9

10 spese connesse ai necessari adempimenti previsti per legge per l avvio dell attività d impresa nonché spese inerenti all eventuale redazione del business plan, nel limite massimo di euro; - spese di primo impianto, quali: adeguamento e ristrutturazione dei locali adibiti o da adibire all esercizio dell attività economica tramite opere edili, realizzazione o adeguamento di impiantistica generale e relative spese di progettazione, nel limite di spesa massima di euro; realizzazione sito internet nei limiti di spesa massima di euro; locazione dei locali adibiti ad esercizio dell attività d impresa per un periodo massimo di 12 mesi e una spesa massima di euro; avvio attività di franchising, limitatamente al diritto d ingresso, nel limite di spesa massima di euro; - solo per le microimprese, spese per operazioni di microcredito quali premio e spese di istruttoria per l ottenimento di garanzie, oneri finanziari ed interessi passivi. I beni devono essere nuovi di fabbrica; nel caso di locazione finanziaria è ammessa la spesa per la quota capitale delle singole rate effettivamente sostenute fino alla data di rendicontazione del progetto. Non sono ammesse quote interessi e spese accessorie. AGEVOLAZIONI L intensità del contributo è pari al 50% della spesa ammissibile e l importo dell agevolazione è compreso tra un minimo di euro ed un masimo di euro. I contributi sono concessi in regime de minimis ai sensi del Regolamento CE n. 1407/2013 del e non sono cumulabili con altri incentivi aventi ad oggetto le stesse spese. SCADENZA Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 9.15 del 15 luglio e fino alle ore del 30 settembre 2015 alla Camera di Commercio sul cui territorio è localizzata la sede o unità operativa dell impresa destinataria dell investimento, esclusivamente tramite PEC, sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante dell impresa. La Camera di Commercio procede all istruttoria delle domande di contributo fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, con procedimento valutativo a sportello su base provinciale, nel rispetto dell ordine cronologico di presentazione delle domande stesse. 10

11 1.4 CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI DI IMPRENDITORIA GIOVANILE SOGGETTI BENEFICIARI Sono soggetti finanziabili le nuove imprese giovanili iscritte al Registro delle Imprese da meno di 36 mesi dalla data di presentazione della domanda, aventi sede legale o unità operativa oggetto dell investimento sul territorio regionale, che non versano in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali. Sono altresì beneficiarie dei contributi le imprese giovanili da costituire, che presentano in allegato alla domanda di contributo, un impegno a costitutire ed iscrivere l impresa entro tre mesi dalla scadenza del termine per la presenatzione della domanda. Per impresa giovanile s intende l impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di gioavni (età compresa tra i 14 e i 35 anni), ovvero l impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da giovani e l impresa individuale il cui titolare è un giovane, nonché, la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è un giovane e la società in nome collettivo il cui socio giovane è anche legale rappresentante della società. INIZIATIVE AMMISSIBILI Sono ammissibili le iniziative finalizzate alla realizzazione di progetti di imprenditoria giovanile nel territorio regionale; le spese sono ammissibili sia se sostenute prima che dopo la presentazione della domanda. SPESE AMMISSIBILI Sono ammesse: - spese per investimenti, strettamente funzionali all esercizio dell attività economica, relativi all acquisto e locazione finanziaria di: impianti specifici, consistenti nei beni materiali che singolarmente o in virtù della loro aggregazione funzionale costituiscono beni strumentali all attività d impresa; arredi; macchinari, strumenti ed attrezzature; beni immateriali: diritti di licenza e software anche mediante abbonamento, brevetti, know-how; hardware; automezzi, strettamente strumentali all attivtà d imprersa; sistemi di sicurezza per contrastare gli atti criminosi, impianti di alarme, blindature, porte e rafforzamento serrature, telecamere antirapina e sistemi antifurto e antitaccheggio, vetri antisfondamento e antiproiettile, casseforti ed interventi similari; materiali e servizi concernenti la pubblicità ed attività promozionali legate all avvio dell impresa comprese le spese per l evetuale insegna, creazione del logo e dell immagine coordinata dell impresa, nei limiti di spesa massima di euro; 11

12 - spese per la costituzione, quali: spese notarili legate all avvio dell impresa, con riferimento unicamente all onorario notarile; spese connesse ai necessari adempimenti previsti per legge per l avvio dell attività d impresa nonché spese inerenti all eventuale redazione del business plan, nel limite massimo di euro; - spese di primo impianto, quali: adeguamento e ristrutturazione dei locali adibiti o da adibire all esercizio dell attività economica tramite opere edili, realizzazione o adeguamento di impiantistica generale e relative spese di progettazione, nel limite di spesa massima di euro; realizzazione sito internet nei limiti di spesa massima di euro; locazione dei locali adibiti ad esercizio dell attività d impresa per un periodo massimo di 12 mesi e una spesa massima di euro; avvio attività di franchising, limitatamente al diritto d ingresso, nel limite di spesa massima di euro; - solo per le microimprese, spese per operazioni di microcredito quali premio e spese di istruttoria per l ottenimento di garanzie, oneri finanziari ed interessi passivi. I beni devono essere nuovi di fabbrica; nel caso di locazione finanziaria è ammessa la spesa per la quota capitale delle singole rate effettivamente sostenute fino alla data di rendicontazione del progetto. Non sono ammesse quote interessi e spese accessorie. AGEVOLAZIONI L intensità del contributo è pari al 50% della spesa ammissibile e l importo dell agevolazione è compreso tra un minimo di euro ed un masimo di euro;nel caso di società con almeno tre soci tale importo è compreso tra i e i euro. SCADENZA Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 9.15 del 25 agosto e fino alle ore del 2 ottobre 2015 alla Camera di Commercio sul cui territorio è localizzata la sede o unità operativa dell impresa destinataria dell investimento, esclusivamente tramite PEC, sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante dell impresa. La Camera di Commercio procede all istruttoria delle domande di contributo fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, con procedimento valutativo a bando ai sensi dell articolo 36, comma 1, 3 e 6della L.R. 7/2000. Ulteriori richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica: area.fiscale@finpronet.com. 12

13 2 VOLUNTARY DISCLOSURE 2.1 INTRODUZIONE DELLA VOLUNTARY DISCLOSURE ESTERA L art. 1 della L n. 186 ha introdotto la c.d. voluntary disclosure, con la quale si intende la procedura di collaborazione volontaria tra contribuente e Amministrazione finanziaria finalizzata alla emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all estero in violazione degli obblighi di monitoraggio. Si tratta di un autodenuncia del contribuente che presuppone la totale trasparenza nei confronti del Fisco della propria posizione fiscale estera e che non prevede sconti sulle imposte dovute. In applicazione di questa procedura, il contribuente deve: - indicare spontaneamente, mediante presentazione di un apposita istanza, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all estero, anche indirettamente o per interposta persona; - fornire i documenti relativi a tali investimenti e attività e le informazioni per la ricostruzione dei redditi serviti per costituirli, acquistarli o che derivano dalla loro dismissione o utilizzo a qualunque titolo, relativamente a tutti i periodi d imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l accertamento. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA La procedura di Voluntary Disclosure per la regolarizzazione degli investimenti illecitamente detenuti all estero riguarda i soggetti residenti tenuti alla compilazione del modulo RW, ossia: - le persone fisiche; - le società semplici e i soggetti ad esse equiparati; - gli enti non commerciali, compresi i trust residenti. VIOLAZIONI OGGETTO DI REGOLARIZZAZIONE La procedura di collaborazione volontaria si applica alle violazioni degli obblighi dichiarativi ed in materia di monitoraggio fiscale commessi fino al Si tratta, quindi, delle omissioni relative ai periodi d imposta 2013 e precedenti, per i quali non siano scaduti i termini di accertamento o di contestazione delle violazioni relative al modulo RW. Inoltre, in sede di Voluntary Disclosure, è consentito regolarizzare le violazioni ancora accertabili in materia di: - imposte sui redditi e relative addizionali; - imposte sostitutive; - IRAP; - IVA; - dichiarazione dei sostituti d imposta. In relazione a tali violazioni, sarà necessario versare la totalità delle imposte dovute, gli interessi e le sanzioni che potranno beneficiare di una specifica riduzione prevista. 13

14 PRESENTAZIONE DELL ISTANZA PER ADERIRE ALLA VOLUNTARY DISCLOSURE La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al Tuttavia, la richiesta di accesso alla procedura non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona. Le modalità di presentazione dell istanza e di pagamento dei relativi debiti tributari, nonché di ogni altra modalità applicativa, saranno disciplinate con un successivo provvedimento dell Agenzia delle Entrate. Si segnala che vi è un reato collegato alla procedura di collaborazione volontaria. In particolare, è previsto che chiunque esibisca o trasmetta, nell ambito della procedura, atti o documenti falsi in tutto o in parte, ovvero fornisca dati e notizie non rispondenti al vero, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. APPLICAZIONE DELLA TASSAZIONE FORFETARIA In deroga alla determinazione analitica dei redditi oggetto di regolarizzazione, nei casi in cui la media delle consistenze risultanti al termine di ciascun periodo d imposta non ecceda i ,00 di euro, su istanza del contribuente, gli uffici potranno applicare un coefficiente di redditività nella misura del 5% al valore complessivo della consistenza di fine anno. Sul reddito forfetario così calcolato si dovrà applicare l aliquota del 27%. ATTESTAZIONE DA RILASCIARE AL PROFESSIONISTA Il contribuente che intende avvalersi della procedura deve rilasciare al professionista una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la quale attesta che gli atti o documenti consegnati per l espletamento dell incarico non sono falsi e che i dati e le notizie forniti sono rispondenti al vero. ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VOLUNTARY DISCLOSURE La procedura di collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta viene presentata dopo che l autore della violazione degli obblighi in materia di monitoraggio fiscale ha avuto formale conoscenza: di accessi, ispezioni o verifiche o dell inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, o di procedimenti penali per violazioni di norme tributarie, relativi alle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all estero. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza dell inizio dell attività di controllo o dell avvio del procedimento penale sia stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. 14

15 RIDUZIONE DELLE SANZIONI Per gli aderenti alla Voluntary Disclosure, è prevista la riduzione nella misura pari alla metà del minimo edittale delle sanzioni dovute per la mancata compilazione del modulo RW, se: - le attività estere vengono trasferite in Italia o in Stati dell Unione europea o in Stati aderenti all Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l Italia inclusi nella white list di cui al DM ; - ovvero le attività trasferite in Italia o negli Stati richiamati alla precedente lett. a) erano o sono ivi detenute; - ovvero l autore delle violazioni degli obblighi in materia di monitoraggio fiscale rilascia all intermediario finanziario estero presso cui sono detenute le attività un autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. Nei casi diversi da quelli di cui alle precedenti lett. a), b) e c), la sanzione è determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto. Inoltre, per le violazioni previste dall art. 1 del DLgs. 472/97, le sanzioni minime relative ad omessa o infedele dichiarazione sono ridotte di 1/4. VERSAMENTI Le somme derivanti dall adesione alla procedura devono essere versate in un unica soluzione, nei quindici giorni antecedenti alla data di comparizione (indicata nell invito) oppure entro i venti giorni successivi alla stipula dell accertamento con adesione. Tuttavia, è possibile, senza prestare alcuna garanzia, il pagamento in tre rate mensili di pari importo, nel qual caso è la prima rata a dover essere versata entro i termini sopra indicati. Comunque, la procedura si perfeziona soltanto se tutte e tre le rate vengono pagate. I pagamenti in esame non possono essere compensati nel modello F INTRODUZIONE DELLA VOLUNTARY DISCLOSURE INTERNA L art. 1 della L n. 186 ha introdotto anche la possibilità, per tutti i contribuenti, di sanare eventuali violazioni tributarie connesse alla presentazione delle dichiarazioni fiscali, tramite la c.d. voluntary disclosure interna. Detta procedura può essere attivata da ogni tipologia di contribuente, quindi sia da persone fisiche che da società di persone, di capitali o cooperative. 15

16 La definizione in esame è preclusa se nei confronti del contribuente (oppure di un coobbligato o di un concorrente nel reato) sono stati attivati controlli fiscali dei quali egli ne abbia avuto formale conoscenza, e lo stesso dicasi per l inizio di eventuali procedimenti penali. VIOLAZIONI SANABILI In base a tale procedura, i contribuenti possono sanare: - le violazioni dichiarative inerenti le imposte sui redditi e relative addizionali, le imposte sostitutive, l IVA, l IRAP e le ritenute fiscali, commesse fino al ; - presentando la domanda entro il , utilizzando il modello che verrà approvato dall Agenzia delle Entrate. Sul versante operativo, il contribuente deve mettere a disposizione dell Agenzia delle Entrate, mediante una vera e propria autodenuncia, tutti i documenti e le informazioni utili per la ricostruzione degli imponibili relativi ai tributi richiamati nonché ai contributi previdenziali, in merito a tutti i periodi d imposta accertabili alla data di presentazione della domanda. BENEFICI Dal lato sanzionatorio, le sanzioni minime relative alle infedeltà dichiarative (ad esempio, la sanzione dal 100% al 200% dell imposta, prevista per la dichiarazione dei redditi infedele) sono ridotte di un quarto (nell esempio descritto, la sanzione diviene quindi pari al 75% dell imposta). In un momento successivo, l Agenzia delle Entrate liquida le imposte dovute per effetto della Voluntary Disclosure interna, mediante apposito invito. A questo punto: - se il contribuente accetta integralmente gli importi quantificati nell invito, può aderire al medesimo fruendo della riduzione delle sanzioni a 1/6 del minimo (tale riduzione si aggiunge alla precedente di un quarto); - se il contribuente ritiene, può presentarsi alla data, già fissata nell invito, per tentare di definire la vertenza tramite accertamento con adesione (in detta eventualità, da un lato, è possibile negoziare la pretesa confidando in una riduzione dell accertato, dall altro, le sanzioni sono ridotte a 1/3 del minimo, in aggiunta alla precedente riduzione di un quarto). VERSAMENTI Le somme devono essere versate in un unica soluzione, nei quindici giorni antecedenti alla data di comparizione (indicata nell invito) oppure entro i venti giorni successivi alla stipula dell accertamento con adesione. 16

17 Tuttavia, è possibile, senza prestare alcuna garanzia, il pagamento in tre rate mensili di pari importo, nel qual caso è la prima rata a dover essere versata entro i termini sopra indicati. Comunque, la procedura si perfeziona e gli effetti della voluntary disclosure interna si producono solo se tutte e tre le rate sono pagate. I pagamenti in esame non possono essere compensati nel modello F PROFILI PENALI DELLA VOLUNTARY DISCLOSURE ESTERA O INTERNA INTRODUZIONE DEL REATO DI AUTORICICLAGGIO L adesione alla Voluntary Disclosure c.d. estera determina l esclusione dalla punibilità per i seguenti reati tributari di cui al DLgs. 74/2000: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o documenti per operazioni inesistenti (art. 2); dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3); dichiarazione infedele (art. 4); dichiarazione omessa (art. 5); omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis); omesso versamento dell IVA (art. 10-ter). Se commesse in relazione ai delitti tributari coperti, inoltre, è altresì esclusa la punibilità delle condotte previste dagli articoli: 648-bis c.p. (riciclaggio); 648-ter c.p. (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). Le disposizioni in tema di non punibilità si applicano limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alle imposte ed alle ritenute oggetto di collaborazione volontaria. AUTORICICLAGGIO La L. 186/2014, inoltre, ha introdotto nell ordinamento giuridico a decorrere dall il reato di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.). La norma distingue due ipotesi: la prima, più grave, punisce con la reclusione da due a otto anni e con la multa da 5.000,00 a ,00 euro chiunque avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo punito con la reclusione pari o superiore nel massimo a cinque anni impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l identificazione della loro provenienza delittuosa; la seconda, attenuata, punisce con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 2.500,00 a ,00 euro, le medesime attività ove poste in essere in relazione ad utilità provenienti da delitti non colposi puniti con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Non sono, comunque, punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. 17

18 La pena per l autoriciclaggio: è aumentata quando i fatti sono commessi nell esercizio di un attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale; è diminuita, fino alla metà, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. AUTORICICLAGGIO E RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI La commissione del reato di autoriciclaggio nell interesse o a vantaggio di un ente rileva ai fini della responsabilità di cui al DLgs. 231/2001. Si applica all ente la sanzione pecuniaria: - da 400 a quote (il cui importo va da un minimo di 258,00 ad un massimo di 1.549,00 euro), nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione pari o superiore nel massimo a cinque anni; - da 200 a 800 quote, nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Per una durata non superiore a due anni, inoltre, si applicano all ente anche gravose sanzioni interdittive (ad esempio, l interdizione dall esercizio dell attività e la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell illecito). A tali fini è comunque necessaria la sussistenza di specifiche condizioni (l ente deve aver tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato deve essere stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; oppure in caso di reiterazione degli illeciti). NON PUNIBILITÀ DELLA FATTISPECIE DI AUTORICICLAGGIO In conseguenza di tale rilevante novità, peraltro, è anche previsto che, limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria, le condotte contemplate dall art. 648-ter.1 c.p. non sono punibili se commesse, in relazione ai delitti tributari coperti, sino al (data entro la quale può essere attivata la procedura di collaborazione volontaria). FORMALE CONOSCENZA DEL PROCEDIMENTO E PRECLUSIONE ALL ACCES- SO ALLA PROCEDURA La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l autore della violazione degli obblighi in materia di monitoraggio fiscale abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per 18

19 violazione di norme tributarie, relativi all ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria. COMUNICAZIONE ALL AUTORITÀ GIUDIZIARIA Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti necessari, l Agenzia delle Entrate comunica all Autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria, per l utilizzo dell informazione ai fini dell applicazione delle cause di non punibilità. ESIBIZIONE DI ATTI FALSI E COMUNICAZIONE DATI NON RISPONDENTI AL VERO L autore delle violazioni in tema di monitoraggio fiscale che, nell ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusine da un anno e sei mesi a sei anni. VOLUNTARY DISCLOSURE INTERNA Gli effetti penali sopra esaminati sono previsti anche in relazione alla procedura di Voluntary Disclosure c.d. interna. Qualora vi sia interesse ad approfondire la tematica al fine di valutare la possibilità di presentazione dell istanza potete contattare lo Studio nelle persone del dott. Luca Tirelli e della dott.ssa Valentina Petrello. 19

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