MISURE A SOSTEGNO DELL INNOVAZIONE CREDITO D IMPOSTA PER SPESE DI RICERCA E SVILUPPO & PATENT BOX

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1 MISURE A SOSTEGNO DELL INNOVAZIONE CREDITO D IMPOSTA PER SPESE DI RICERCA E SVILUPPO & PATENT BOX ROMA PADOVA Flavio Notari MILANO VERONA VENEZIA

2 Elementi per la crescita Startup innovative PMI innovative PMI Equity crowdfunding PIR Industria 4.0 Strumenti per il finanziamento delle imprese 2

3 Misure a sostegno dell innovazione INDUSTRIA 4.0 Patent Box Credito d imposta per attività R&S Nuova Sabatini Super e Iper ammortam enti 3

4 CREDITO D IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA & SVILUPPO 4

5 Credito d imposta per attività di R&S Il Decreto Destinazione Italia ha introdotto un credito d imposta in favore delle imprese che, senza limiti di fatturato e indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo ( Credito R&S ). Art.3 del dl 23 dicembre 2013, n.145 ( Decreto Destinazione Italia ), così come modificato dall art.1, commi della legge 23 dicembre 2014, n.190 ( Legge di Stabilità per il 2015 ), introdotte con il decreto del Ministro dell economia e delle finanze del 27 maggio 2015 (il Decreto Attuativo ) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.174, del 29 luglio

6 Credito d imposta per attività di R&S Investimenti agevolabili Le disposizioni normative prevedono che gli investimenti agevolabili siano quelli effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre Per le imprese con esercizio corrispondente all anno solare, pertanto, sono agevolabili gli investimenti effettuati dal 2015 al

7 Credito d imposta per attività di R&S Investimenti agevolabili Sono ammissibili al credito d imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo: lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette; ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale; acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; 7

8 Credito d imposta per attività di R&S Investimenti agevolabili realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili; produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. 8

9 Credito d imposta per attività di R&S Investimenti agevolabili Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti. 9

10 Credito d imposta per attività di R&S Soggetti beneficiari Il credito d imposta è riconosciuto a tutte le imprese, fino ad un importo massimo annuale di 20 milioni di euro per ciascun beneficiario. Sono esclusi dall ambito applicativo del beneficio le persone fisiche, le società semplici esercenti attività agricole (entro i limiti previsti dall art.32 del Tuir), gli enti commerciali, se non titolari di un reddito d impresa, i titolari di reddito di lavoro autonomo e le imprese che svolgono attività di ricerca per conto di terzi. 10

11 Credito d imposta per attività di R&S Soggetti beneficiari Per i periodi d imposta sino al , il Credito R&S spetta per ciascun beneficiario, nella misura: del 50% della spesa incrementale relativa ai costi del personale altamente qualificato e dei costi per spese concernenti i contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, comprese le startup innovative; del 25% della spesa incrementale relativa ai costi delle quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio e relativa ai costi per le competenze tecniche e privative industriali. A decorrere dal il Credito R&S è pari al 50% con riferimento a tutte le spese, senza più alcuna distinzione in base alla tipologia di costi. 11

12 Credito d imposta per attività di R&S Determinazione del credito Il Credito R&S va determinato sulla spesa incrementale complessiva, data dalla differenza tra: l ammontare dei costi per investimenti di ricerca e sviluppo sostenuti nel periodo d imposta in relazione al quale si intende fruire dell agevolazione; e la media annuale dei medesimi costi sostenuti nei tre periodi d imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 (o del minor periodo d imposta decorrente dalla data di costituzione). Considerato il riferimento ai tre periodi d imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 si tratta di una media fissa. L art.3, comma 2 del Decreto Destinazione Italia dispone che per le imprese in attività da meno di tra periodi d imposta, la media degli investimenti da considerare per il calcolo della spesa incrementale è quella risultante dagli investimenti realizzati nel minor periodo decorrente dalla data di costituzione delle stesse. 12

13 Credito d imposta per attività di R&S Costi ammissibili Ai fini della determinazione del Credito R&S, il Decreto Attuativo chiarisce che sono ammissibili i seguenti costi di competenza (cfr.: art.109 del Tuir) del periodo di imposta di riferimento, quali: costi relativi al personale, dipendente dell impresa o assunto con contratti di collaborazione, altamente qualificato in possesso di un titolo di dottore di ricerca ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato, ovvero il possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico scientifico. È escluso il personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali. Sono, tuttavia, compresi nell agevolazione i costi degli esercenti arti e professioni, a condizione che svolgano la propria attività presso le strutture dell impresa (cfr.: lett.a) Le lauree magistrali in discipline tecnico scientifiche sono identificabili sulla base della classificazione UNESCO Isced (International Standard Classification of Education), ovvero dell Allegato 1 di cui al Decreto Destinazione Italia, contenente una elencazione tassativa. 13

14 Credito d imposta per attività di R&S Costi ammissibili Con riferimento alle spese relative al personale altamente qualificato, il Decreto Attuativo ha chiarito che deve essere preso in considerazione il costo effettivamente sostenuto dall impresa per i lavoratori dipendenti, o in rapporto di collaborazione, intendendo come tale l importo costituito dalla retribuzione lorda prima delle imposte e dai contributi obbligatori (quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali obbligatori per legge) in rapporto all effettivo impiego dei medesimi lavoratori nell attività di ricerca e sviluppo. 14

15 Credito d imposta per attività di R&S Costi ammissibili quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio. Secondo quanto chiarito dal Decreto Attuativo, nel caso di acquisizione di tale strumentazione mediante contratti di leasing, concorre alla determinazione del costo ammissibile la quota capitale del canone, nella misura corrispondente all importo deducibile ai sensi dell art.102, comma 7 del Tuir ed in base all effettivo impiego per le attività di R&S. In caso di acquisizione della strumentazione mediante contratti di locazione non finanziaria, il valore al quale applicare i coefficienti di ammortamento è rappresentato dal costo storico del bene risultante dal relativo contratto di locazione, ovvero da una specifica dichiarazione del locatore (cfr.: lett.b) Tale costi sono ammissibili nei limiti dell importo risultante dall applicazione dei coefficienti di ammortamento di cui al dm 31dicembre 1988, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l attività di ricerca e sviluppo e, comunque, con un costo unitario non inferiore a 2.000,00 euro, al netto dell Iva. 15

16 Credito d imposta per attività di R&S Costi ammissibili spese relative a contratti di ricerca stipulati tra le università, enti pubblici di ricerca e startup innovative con imprese residenti o localizzate in Stati membri dell Unione Europea, in Stati aderenti allo SEE ovvero in Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni (cfr.: lett.c); know how e privative industriali relative a un invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne (cfr.: lett.d). 16

17 Credito d imposta per attività di R&S Modalità di verifica e di controllo per la corretta fruizione del credito d imposta Per la corretta fruizione del Credito R&S, il Decreto Attuativo ha chiarito che l Agenzia delle entrate effettuerà controlli finalizzati a verificare: la sussistenza delle condizioni di accesso al beneficio; la conformità delle attività e dei costi di ricerca e sviluppo svolti. Nel caso in cui l Amministrazione finanziaria accerti l indebita fruizione, anche parziale, del Credito R&S per il mancato rispetto delle condizioni richieste, l Agenzia delle entrate provvederà al recupero dell importo di cui l impresa ha beneficiato, maggiorato di interessi e sanzioni (ai sensi dell art.13 del dlgs 18 dicembre 1997, n.471 (pari al 30 per cento del credito indebitamente fruito). 17

18 Credito d imposta per attività di R&S Modalità di verifica e di controllo per la corretta fruizione del credito d imposta A tal proposito, si ricorda che le imprese dovranno conservare la documentazione attestante il Credito R&S, quale: con riferimento al personale impiegato nell attività di R&S: fogli di presenza nominativi riportanti per ciascun giorno le ore impiegate firmati dal legale rappresentante dell impresa (ovvero dal responsabile dell attività i R&S); con riferimento all acquisto di strumentazione: la dichiarazione del rappresentante legale dell impresa (o del responsabile dell attività di R&S) relativa alla misura e al periodo in cui la stessa è stata utilizzata per l attività di R&S; con riferimento ai contratti di ricerca: i contratti e una relazione sottoscritta dal legale rappresentante (o dal responsabile dell attività di R&S) concernente le attività svolte nel periodo d imposta cui il costo sostenuto si riferisce. 18

19 Credito d imposta per attività di R&S Modalità di verifica e di controllo per la corretta fruizione del credito d imposta Inoltre, le imprese dovranno conservare l apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale, o dal collegio sindacale, o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, al fine di dimostrare l ammissibilità e l effettività degli stessi. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale, devono, comunque, avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale. Le spese sostenute per l attività di certificazione contabile, entro i limite massimo di euro, sono, peraltro, considerati costi ammissibili Le imprese con bilancio certificato sono esenti dagli obblighi di certificazione della specifica documentazione e dall obbligo di allegare tale materiale al bilancio. 19

20 Credito d imposta per attività di R&S Fruizione e Cumulabilità Il credito non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell imposta regionale sulle attività produttive ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell art.17 del dl 9 luglio 1997, n.241. Il Decreto Attuativo prevede la possibilità di cumulare il Credito R&S con l agevolazione per l assunzione del personale altamente qualificato di cui all art.24 del dl 22 giugno 2012, n

21 PATENT BOX 21

22 Patent Box Definizione Nell ambito delle novità normative introdotte con la Legge di Stabilità per il 2015, è senz altro interessante quanto disposto relativamente al cd Patent Box, ossia il regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall utilizzazione diretta o dalla concessione in uso di alcune tipologie di beni immateriali, quali: opere dell ingegno brevetti industriali disegni e modelli processi formule e informazioni giuridicamente tutelabili. Gazzetta Ufficiale, serie generale n.244 del 20 ottobre Decreto interministeriale 30 luglio 2015 ( Decreto Attuativo ) recante le disposizioni di attuazione del regime di cui all art.1, commi della legge 23 dicembre 2014, n.190 ( Legge di Stabilità per il 2015 ), come modificato dall art.5, comma 1 del dl 24 gennaio 2015, n.3 (cd. Investment Compact ). Art.1, commi della Legge di Stabilità per il 2015, ha introdotto un regime opzionale di tassazione agevolata (cd. Patent box ). 22

23 Patent Box Scopo del regime agevolativo Incentivare la collocazione in Italia dei beni immateriali attualmente detenuti all estero da imprese italiane o estere; Incentivare il mantenimento dei beni immateriali in Italia evitandone la ricollocazione all estero; e Favorire l investimento in attività di ricerca e sviluppo. 23

24 Patent Box Ambito soggettivo di applicazione Artt.2 e 3 Soggetti beneficiari Soggetti esclusi - tutti i soggetti residenti in Italia titolari di reddito d impresa ai sensi dell art.73, comma 1 del Tuir e dell art.5, comma 1 del Tuir; - i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia possono esercitare l opzione, a condizione che siano residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo; - da chi ha diritto allo sfruttamento dei beni immateriali. Sono invece espressamente escluse dall accesso al regime le società assoggettate alle procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. 24

25 Patent Box Condizioni Il regime di tassazione agevolata è consentito a condizione che i soggetti che esercitano l opzione svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l impresa ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla produzione di beni immateriali oggetto del beneficio fiscale in oggetto. Ai sensi dell art.1, comma 41 della Legge di Stabilità per il 2015 IL PATENT BOX PUÒ ESSERE UTILIZZATO NON SOLO DA CHI DETIENE LA PROPRIETÀ DEI BENI IMMATERIALI MA ANCHE DA CHI HA DIRITTO ALLO SFRUTTAMENTO ECONOMICO DEI BENI IMMATERIALI 25

26 Patent Box Ambito oggettivo di applicazione Definizione di bene immateriale L'opzione ha ad oggetto i redditi derivanti dall'utilizzo di: - software protetto da copyright; - brevetti industriali siano essi concessi o in corso di concessione, ivi inclusi i brevetti per invenzione, ivi comprese le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello d'utilità, nonché i brevetti e certificati per vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori; - disegni e modelli, giuridicamente tutelabili; - informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche proteggibili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili. 26

27 Patent Box Durata dell agevolazione e modalità applicative L opzione, esperibile dai soggetti che esercitano attività di ricerca e sviluppo, ha durata per 5 periodi d imposta ed ha carattere irrevocabile. Al termine del periodo di durata, l opzione è rinnovabile. L opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta a decorrere dal quale il contribuente fruisce del regime agevolato. 27

28 Patent Box In cosa consiste L opzione, in particolare, consiste nell esclusione dal reddito complessivo di una percentuale pari al 50% dei redditi derivanti dalla concessione in uso o utilizzo diretto dei beni immateriali. 28

29 Patent Box Tipologie di utilizzo agevolabili Sono previste 2 tipologie di utilizzo degli intagibles: 1) In caso di concessione in uso a terzi dei beni, il reddito da considerare è costituito dalle royalty determinate su base contrattuale come corrispettivo per la concessione stessa; 2) in caso di uso diretto dei beni immateriali nell ambito della propria attività, invece, è necessario determinare il contributo che l immobilizzazione apporta alla formazione del reddito complessivo in accordo preventivo con l Amministrazione finanziaria applicando le linee guida OCSE per la determinazione del contributo economico che ha concorso a formare il reddito d impresa. La medesima procedura preventiva può essere applicata nella determinazione dei redditi realizzati nell ambito di operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla medesima società che controlla l impresa. 29

30 Patent Box Procedura di ruling internazionale Attenzione! L art.1 del dlgs 14 settembre 2015, n.147 (cd. «Decreto internazionalizzazione»), ha abrogato l art.8 del dl 30 settembre 2003, n.269, in tema di ruling internazionale ed ha inserito l art.31-ter del dpr 29 settembre 1973, n.600, che definisce i principali ambiti rispetto ai quali le imprese con attività internazionale hanno accesso alla procedura finalizzata alla stipula di accordi preventivi. Pertanto, in caso di uso diretto dei beni immateriali nell ambito della propria attività, le imprese dovranno determinare, con un accordo preventivo ai sensi dell art.31-ter del dpr n.600 cit. il contributo economico apportato dai beni immateriali alla produzione del reddito complessivo. 30

31 Patent Box Determinazione delle quota di reddito agevolabile Ai sensi dell art.9 del Decreto attuativo, la quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra: i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale aumentati di un importo corrispondente ai costi sostenuti per l acquisizione del relativo bene per contratti di ricerca, relativi allo stesso bene, stipulati con società che direttamente o indirettamente controllano l impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l impresa fino a concorrenza del 30% del medesimo ammontare; i costi complessivi sostenuti per produrre il bene immateriale. 31

32 Patent Box Determinazione delle quota di reddito agevolabile Quota di reddito agevolabile = (costi qualificati) / (costi complessivi) * (reddito derivante dal bene immateriale) 32

33 Patent Box Definizione di attività di Ricerca & Sviluppo L accesso al regime di tassazione agevolata è consentita anche qualora le imprese svolgano le attività di ricerca e sviluppo, mediante contratti di ricerca stipulati con università o enti di ricerca e organismi equiparati finalizzate alla produzione di beni immateriali oggetto del regime agevolato. L art.8 del Decreto attuativo, stabilisce che rientrano nell ambito delle attività di R&S le seguenti attività: la ricerca applicata; lo sviluppo sperimentale e competitivo; il design; l ideazione e la realizzazione del software protetto da copyright; le ricerche preventive, i test e le ricerche di mercato e gli altri studi e interventi anche finalizzati all adozione di sistemi anticontraffazione, il deposito, l ottenimento e il mantenimento dei relativi diritti, il rinnovo e la protezione degli stessi. 33

34 Patent Box Definizione di attività di Ricerca & Sviluppo La norma prevede, inoltre, una detassazione integrale delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali, a condizione che almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla cessione stessa sia reinvestito: prima della chiusura del secondo periodo d imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione; per attività di manutenzione o sviluppo di altri beni immateriali agevolabili. Anche in questo caso trovano applicazione le disposizioni relative al ruling. 34

35 Patent Box Definizione di attività di Ricerca & Sviluppo L opzione rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta Irap di cui al dl 15 dicembre 1997, n

36 Prof. Dott. Flavio Notari Roma Via Flaminia, 135 Tel ROMA - PADOVA - MILANO - VERONA

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