184 QS~ - sul ricorso n spedito il 15/09/ awerso INVITO AL PAGAMENTO no CONTR.UNIFICAT contro: CORTE D'APPELLO

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1 SEZIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA... PROVINCIALE DI... BRESCIA SEZIONE UDIENZA DEL 23/02/2016 ore 09:OO l riunita con l'intervento dei Signori: (0 MACCA... BELOTTI... BENEDETTO Presidente... BATTISTA Relatore ANDREOUI GIOVANBATTISTA Giudice DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 184 QS~... i ha emesso la seguente,., C - sul ricorso n spedito il 15/09/2015 SENTENZA. P ' - *-:,.',,.>.,, -'L*. - awerso INVITO AL PAGAMENTO no CONTR.UNIFICAT contro: CORTE D'APPELLO proposto dai ricorrenti: RIVA GIUSEPPE VIA BRIGNANO TREVIGLIO BG difeso da: BALDASSINI ROCCO VIA MATTEOTTI SORA FR RIVA MASSIMO VIA BRIGNANO TREVIGLIO BG difeso da: BALDASSINI ROCCO VIA MATTEOTTI SORA FR

2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO MOTIVI DELLA DECISIONE letto il ricorso depositato nella segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Brescia da Riva Giuseppe nato a Treviglio il ed ivi residente in Via Brignano n. 50 e Riva Massimo nato a Treviglio il ed ivi residente in Via Brignano n. 54, ricorso con cui gli stessi Riva si dolevano del provvedimento con cui la Corte d'appello di Brescia, a seguito del deposito di un ricorso di opposizione alla stima della indennità di esproprio presso la medesima Corte, ai sensi dell'art. 54 d.p.r. n. 327/ 2001 e dell'art. 29 della legge n. 150/ 2011, invitava gli stessi ricorrenti ad integrare il contributo unificato versato nella sola misura di 259,00, col versamento di altri 259,00, negando che gli stessi avessero diritto alla riduzione del contributo unificato alla meta dell'intero importo di 518,00; rilevato che nessuno si è costituito per la Amministrazione resistente; rilevato che la medesima resistente invoca in suo favore due circolari della Direzione Generale della Giustizia Civile presso il Ministero della Giustizia; che, con la prima circolare, la Amministrazione centrale ha ritenuto che la riduzione del contributo unificato previsto dall'art. 13, comrna 3", del Testo Unico Spese di Giustizia, se pure competa ove il processo sia introdotto per mezzo dell'art. 702 ter cpc e cioè con uno dei processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, deve tuttavia essere richiesto per intero

3 ove, ai sensi dell'art. 702-ter, 2" comma, cpc, il processo prosegua col rito ordinario; che, con la seconda circolare, la stessa Amministrazione ha ritenuto che il D.lgs. 150 del 2011, pur introducendo il rito sommario per la decisione delle controversie civili, non avrebbe in nulla modificato Yrart.13 TU Spese di Giustizia, di talché, per Pe controversie in materia di volontaria giuri- sdizione, tale essendo il giudizio di opposizione alla stima, la non applicabilità della riduzione del contributo appariva evidente; che i rilievi svolti dalpa Amministrazione resi- stente non possono essere condivisi; che, invero, in ordine alla prima considerazione, basti rilevare che il giudizio di opposizione alla stima deve necessariamente essere deciso in primo grado dalla Corte d'appello secondo le forme del rito sommario di cognizione non convertibile di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 150 del 2011 ed agli artt. 702-bis e 702-ter del codice di procedura civile e, avverso la decisione, è consentito solo il ricorso per Cassazione; che, pertanto, il richiamo al 2" comma dell'art. 702 ter cpc fatto dalla Amministrazione appare incongruo e inconferente, atteso, come si è visto, detta procedura non potrà mai essere convertita in rito ordinario; che, in ordine al secondo rilievo, destituito di ogni fondamento giuridico e l'assunto per cui, in ordine ai procedimenti di volontaria giurisdizione, non vi sarebbe stata alcuna modificazione nell' impianto previsto dall' art. 13, comma 3", del Testo Unico Spese di Giustizia;

4 che, in proposito, basti richiamare 1' insegnamento della Corte Costituzionale (cfr. sent.10/2013 e 190/2013) la ove la stessa Corte afferma che "la Costituzione non impone un modello vincolante di processo», ribadendo «la piena compatibilità costi - tuzionale della opzione del legislatore processuale, giustificata da comprensibili esigenze di speditezza e semplificazione, per il rito camerale, anche in relazione a controversie coinvolgenti la titolarità di diritti soggettivi"; che, di conseguenza, a nulla rileva che si tratti di materia di volontaria giurisdizione, atteso che la volontà del legislatore di applicare il rito sommario (702 bis cpc) anche al giudizio di opposizione alla stima (sia o non sia il relativo procedimento di volontaria giurisdizione, anche se, all'evidenza, trattandosi di controversia volta a dirimere in via definitiva un conflitto tra diritti soggettivi, assai dubbia appare la natura di volontaria giurisdizione di detto procedimento) rende immediatamente applicabile in via definitiva il beneficio previsto anche a tale procedura; che, pertanto, il ricorso deve essere accolto e deve essere affermato il diritto dei ricorrenti di godere del beneficio di cui allrart. 13,comma 3" del Decreto del Presidente Della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115; che nulla occorre disporre in ordine alle spese, atteso che i ricorrenti si sono costituiti di persona ; PQM LA COMMISSIONE in accoglimento delle domande svolte da Riva Giuseppe e Riva Massimo,

5 dichiara il diritto dei ricorrenti medesimi, per il ricorso proposto il / , avanti la Corte d'appello di Brescia, iscritta al n. 773/2015 R.G. da Riva Giuseppe e Riva Massimo contro Rete Consorzio BBM, Società di Progetti BEBEMI spa ed avente ad oggetto opposizione alla stima della indennità di esproprio ai sensi dell'art. 54 d.p.r. n. 327/ 2001 e dell'art. 29 della legge n. 150/ 2011, a godere del beneficio di cui all'art. 13,comma 3" del Decreto del Presidente Della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e, per l'effetto, indica in 259,00 l' importo del contributo unificato cui sono tenuti i ricorrenti; nulla sulle spese. Brescia 23 febbraio 2016

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