NORME A SOSTEGNO DELLA QUALITÀ DELLE OPERE DI ARCHITETTURA E DI TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO
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1 NORME A SOSTEGNO DELLA QUALITÀ DELLE OPERE DI ARCHITETTURA E DI TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO La casa sulla Cascata Fallingwater a Bear Run di Frank Lloyd Wright fonte immagine: da Perchè Frank Lloid Wright di Giuliano Chelazzi Commissario Prefettizio Dott. Emilio Chiodi Segretario Generale Avv. Giuseppe Locandro Redatto da: Geom. Sergio Milani Settore Programmazione, Pianificazione e Verifica Strategica S.I.T. Collaborazione di: Arch. Elisabetta Ubezio Settore Gestione Territorio Testo definito con la Commissione per il Paesaggio nella seduta n. 08/ /17
2 NORME A SOSTEGNO DELLA QUALITÀ DELLE OPERE DI ARCHITETTURA E DI TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO 2/17
3 PARTE I - PREMESSE ARTICOLO 1 - Principi 1. Il Comune di Arese riconosce il pubblico interesse nell ideazione e nella realizzazione delle opere di architettura e delle trasformazioni del territorio quali strumenti fondamentali per assicurare la qualità dell ambiente urbano, in ossequio alle direttive comunitarie ed alla legislazione nazionale e regionale in materia. 2. La qualità delle opere di architettura, sia che riguardi manufatti pubblici che privati, sia che riguardi interventi di trasformazione del territorio, è un elemento irrinunciabile dello sviluppo sostenibile volto ad assicurare eguali potenzialità di crescita del benessere tra i cittadini e a salvaguardare i diritti delle generazioni future a fruire delle risorse del territorio. 3. L impatto delle opere di architettura, siano esse pubbliche e/o private, rappresenta il prodromo alla crescita culturale e sociale di una comunità, è quindi compito dell amministrazione locale favorire uno sviluppo qualitativo, anche della qualità estetica delle creazioni architettoniche sul territorio. ARTICOLO 2 - Finalità 1. Sono finalità dell architettura e delle opere di trasformazione del territorio: a comprendere e valorizzare le necessità degli individui, dei gruppi sociali e della collettività in materia di assetto dello spazio; b conservare e valorizzare il patrimonio edilizio di qualità esistente e tutelare gli equilibri naturali del territorio; c migliorare la qualità urbana e la bellezza degli insediamenti umani e salvaguardare i paesaggi; d dare risposte alle esigenze di sviluppo e di crescita della città. ARTICOLO 3 - Definizione 1. Ai fini del presente regolamento per qualità architettonica e urbanistica si 3/17
4 intende l esito di uno sviluppo progettuale partecipato nel processo e coerente con esigenze funzionali, estetiche e di armonico inserimento nel contesto dell ambiente urbano, che vengono proposte alla base della progettazione secondo i principi di cui all articolo 1 e nel rispetto dello sviluppo sostenibile. ARTICOLO 4 - Obiettivi 2. In armonia con i principi di cui all articolo 1, il Comune persegue i seguenti obiettivi: a affermare il valore dell architettura e dell urbanistica come fondamentale espressione della cultura e dell identità di una comunità e del suo territorio; b promuovere nella committenza privata la domanda di qualità architettonica e urbanistica, come definita all articolo 3, attraverso procedure concorsuali e incentivi a sostegno del processo; c favorire il rafforzamento e la diffusione in campo architettonico e urbanistico dei principi dello sviluppo sostenibile nel quadro dei riferimenti normativi e regolamentari europei, nazionali e regionali per l ambiente; d promuovere la diffusione della conoscenza dell architettura e dell urbanistica, in modo da aumentare la consapevolezza e il coinvolgimento dei soggetti attori e dei cittadini sui temi della qualità dell ambiente urbano e del territorio; e riconoscere il ruolo dell architettura e dell urbanistica di qualità, nello sviluppo economico del territorio; f promuovere la conoscenza e la diffusione di tutte le forma artistiche contemporanee favorendo l inserimento di opere d arte anche in edifici privati. ARTICOLO 5 - Procedure concorsuali 1. Il Comune riconosce che la competizione sul piano del confronto delle idee è la principale garanzia per conseguire la finalità di qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio di cui all articolo 1 e individua pertanto nel concorso di progettazione gli strumenti fondamentali per perseguire tale fine. 2. Per attuare tale processo l Amministrazione istituisce una procedura, che 4/17
5 attraverso il concorso pubblico, opportunamente incentivato, consenta di individuare con evidenza e trasparenza le migliori soluzioni progettuali che rispondano agli obiettivi di cui ai precedenti articoli. 5/17
6 PARTE II BANDI DI CONCORSI PRIVATI ARTICOLO 6 - Concorsi di progettazione banditi dai privati 1. Gli immobili oggetti della progettazione devono avere i presupposti previsti dall articolo 12 del D.P.R. 380/2001 e s.mi. nonché dall articolo 36 della L.R. 12/2005 e ll. s.m.i.. 2. Possono partecipare al concorso tutti i soggetti a cui, per legge, possono essere affidati incarichi di progettazione. 3. Nel concorso di progettazione devono essere prodotti i documenti richiesti dall articolo 122 del Regolamento Edilizio comunale per l esame dell impatto paesistico dei progetti edilizi, in duplice copia. 4. La valutazione delle proposte di progettazione è effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo quanto disciplinato dal successivo articolo 8. ARTICOLO 7 - Iter procedurale 1. I privati che intendono attivare concorsi di progettazione devono comunicare al Comune, a mezzo di atto unilaterale con firma autenticata nelle forme di legge, tale propria intenzione allegando proposta di bando pubblico con i contenuti di cui al successivo punto Allegata alla comunicazione deve essere trasmessa copia dell avvenuto deposito presso la Tesoreria Comunale di 1.000,00 (euro mille/00) per la causale rimborso spese e diritti bando qualità architettonica. Detta somma verrà restituita entro 60 giorni dal rilascio dell agibilità dell opera da realizzarsi mediante concorso, a seguito dell avvenuto accertamento da parte del Settore Gestione Territorio della conformità dell opera eseguita rispetto al progetto individuato dalla Giunta Comunale, sulla base di quanto disposto dal successivo articolo A seguito della comunicazione della presa d atto dell Amministrazione Comunale, i privati, in qualità di stazione appaltante, procedono alla pubblicazione del bando per il concorso dandone idonea pubblicità sul Sito Web del Comune. 4. Il bando deve contenere: a Denominazione, ragione sociale, sede, recapito telefonico e telefax, indirizzo di posta elettronica della stazione appaltante; b Nominativo del referente della stazione appaltante (Responsabile del 6/17
7 procedimento); c Descrizione delle esigenze della stazione appaltante; d Modalità di presentazione delle proposte secondo quanto indicato al comma 2, del precedente articolo 6; e Richiesta di impegnativa a firma dei progettisti che intendono partecipare al concorso, con cui dichiarino di conoscere ed accettare le condizioni contenute nel presente regolamento e nel bando, che il progetto da loro redatto è conforme agli strumenti urbanistici comunali vigenti ed adottati ed alle norme regolamentari in materia igienico-edilizia e che sono a conoscenza delle disposizioni interpretative attuate in materia urbanisticoedilizia dal Settore Gestione Territorio; f Esplicita nota che la conformità sostanziale del progetto agli strumenti urbanistici comunali vigenti ed adottati ed alle norme regolamentari in materia igienica e/o edilizia costituirà condizione essenziale per la ammissibilità all ottenimento degli incentivi; g Luogo e termine ( non meno di 60 giorni) per la presentazione delle proposte; h Criteri di valutazione delle proposte progettuali; i Importo riconosciuto per la progettazione e modalità di pagamento; j Specifico avviso che a coloro che non risulteranno vincitori non verrà riconosciuto alcun rimborso (fatto salvo quanto disposta dal successivo articolo 9, comma 10) e non verranno restituiti i progetti presentati. 5. Alla scadenza del bando la stazione appaltante (privati) trasmettono con idonea istanza formale al competente Settore del Comune, ancora sigillate, le proposte pervenute da sottoporre all esame della Commissione giudicatrice. ARTICOLO 8 - Commissione giudicatrice 1. La Commissione giudicatrice è composta da cinque membri e nominata annualmente con atto di Giunta Comunale: a dal Responsabile del Settore Gestione Territorio, o dal Responsabile dell'area Territorio e Sviluppo, con funzioni di Presidente; b da due componenti della Commissione per il Paesaggio di cui almeno uno in possesso di laurea in Architettura; c da un esperto esterno all Ente comunale scelto fra una terna indicata 7/17
8 dall Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano; d da un rappresentante indicato dalla stazione appaltante. 2. Le funzioni di segreteria vengono svolte dal personale del Settore Gestione Territorio o del Settore Programmazione, Pianificazione e Verifica Strategica S.I.T.. 3. Nel caso di mancata designazione da parte dell Ordine degli Architetti l esperto esterno verrà sostituito da un componente della Commissione per il Paesaggio iscritto all Ordine degli Architetti. 4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno 3 componenti compreso il Presidente. 5. La Commissione si esprime a maggioranza; a parità di voti prevale quello del Presidente. 6. Nell esame dei progetti che le vengono sottoposti e nella formalizzazione dei relativi pareri, la Commissione valuta la qualità architettonica ed edilizia delle opere, con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano e paesistico-ambientale. 7. In particolare la Commissione, sulla base dei criteri generali contenuti nel bando, valuta: a la compatibilità di massima con le previsioni urbanistiche comunali; b l impatto estetico-visuale dell intervento; c il rapporto con il contesto; d la qualità progettuale; e la compatibilità con strumenti paesistico-ambientali vigenti; f le scelte in materia di contenimento energetico e di architettura biocompatibile. 8. Ai fini della validità della selezione debbono pervenire non meno di tre proposte progettuali. 9. La valutazione dei progetti verrà espressa in sessantesimi (con riferimento ai punti di cui al precedente comma), non saranno considerati ammissibili i progetti con una valutazione inferiore a 60/ La Commissione deve definire la graduatoria di ogni singolo concorso entro e non oltre 60 giorni dalla presentazione al protocollo del Comune della richiesta di esame dei progetti. 11. Ai componenti la Commissione, non dipendenti dell Ente comunale, viene riconosciuta l indennità prevista per i membri della Commissione per il Paesaggio. 8/17
9 ARTICOLO 9 - Graduatoria 1. Al termine dalla valutazione della Commissione giudicatrice viene stilata una graduatoria provvisoria che viene pubblicata sul sito Web del Comune. 2. Entro 30 giorni dall esito favorevole dell istruttoria la Giunta comunale provvede con specifico atto ad approvare la graduatoria definitiva. 3. Con il medesimo atto vengono quantificati anche gli importi del contributo riconosciuti rispetto ai primi tre progetti in conformità ai criteri di cui al successivo articolo Della deliberazione della graduatoria definitiva viene data pubblicità mediante pubblicazione di avviso sul sito Web del Comune. Nel sito informatico del Comune vengono presentati anche gli stralci più significativi del progetto che ha vinto il concorso. 5. Dell esito viene altresì data notizia entro 30 giorni alla stazione appaltante ed al/i professionista/i del progetto vincitore. 6. A partire da tale data l operatore ha 6 mesi per la presentare del progetto. 7. Una copia di tutti i progetti esaminati dalla Commissione è depositata agli atti del Comune mentre la seconda copia restituita alla stazione appaltante. La documentazione depositata è sottratta al diritto di accesso e soggetta alle disposizioni normative relative alla tutela della privacy ed al diritto d autore. 8. I termini e le modalità di istruttoria sono quelli disciplinati dal vigente Regolamento Edilizio per i titoli abilitativi in materia edilizia. 9. Qualora in sede di presentazione del progetto edilizio ovvero nel corso dell istruttoria si siano rese necessarie modifiche alla soluzione architettonica presentata a concorso, questo, entro 15 giorni dal completamento dell istruttoria, verrà sottoposto all esame insindacabile della Commissione giudicatrice al fine di valutare se le modifiche introdotte siano da ritenersi sostanziali. 10. Nel caso di modifiche ritenute dalla Commissione come sostanziali il progetto verrà escluso dalla graduatoria e si procederà all istruttoria del secondo progetto classificato nella graduatoria provvisoria, e così sino al terzo. In tal caso il termine di sei mesi di cui al precedente comma 6. decorre dalla data di esclusione del precedente progetto. 11. La valutazione della Commissione giudicatrice costituisce parere favorevole della Commissione per il Paesaggio ai sensi dall articolo 59, comma 1, lett. b) del Regolamento Edilizio Comunale. 9/17
10 ARTICOLO 10 - Incentivi per i concorsi di progettazione banditi da privati 1. Per le opere da realizzarsi in esito a concorsi di progettazione, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all articolo 16 del D.P.R. 380/01 ed all articolo 43 della L.R. 12/2005, ove dovuti, sono ridotti di una percentuale compresa fra un minimo del 10 per cento ed un massimo del 40 per cento, e, comunque, non oltre ,00 euro centocinquantamila/00) per intervento. Per detti interventi non è altresì dovuto il pagamento dei diritti di segreteria. 2. L importo della riduzione è direttamente proporzionale al punteggio assegnato al progetto dalla Commissione e viene determinato dalla Giunta comunale in sede di approvazione della graduatoria definitiva. 3. Nel caso di concorsi di progettazioni che non abbiano avuto esito positivo, per cause non imputabili ai privati (stazione appaltante), le opere da realizzarsi avranno comunque una riduzione degli oneri di urbanizzazione di una quota pari al 2 per cento, fino ad un massimo di ,00 (euro quindicimila/00) per intervento. In tal caso non trovano applicazione le disposizioni di cui al successivo comma 5 ed ai seguenti articoli 11 e 12 del presente regolamento. 4. La riduzione degli oneri di urbanizzazione ha valenza di contributo ai privati, in considerazione di quanto stabilito negli articoli 1 e 4 del presente documento. 5. Nel caso di mancata presentazione entro i termini di cui al precedente articolo 9, commi 6 e 10, e/o di mancata realizzazione della soluzione progettuale individuata a norma del precedente articolo, non verranno riconosciute le riduzioni di cui al precedente comma 1. e non verranno restituite le somme depositate ai sensi del precedente articolo 7 che verranno introitate dal Comune quale contributo per le spese sostenute. 6. Gli incentivi previsti dal presente articolo non sono cumulabili ad altri contributi/incentivi comunali, quali ad esempio i contributi previsti per gli interventi di riqualificazione degli immobili del Centro storico. ARTICOLO 11 - Varianti ai progetti vincitori dei concorsi 1. Ai progetti edilizi approvati a seguito del concorso pubblico in trattazione non possono essere apportate varianti e/o modifiche sostanziali. 2. Per varianti e/o modifiche sostanziali si devono intendere: a quelle che modificano l impatto estetico-visuale del progetto; b le modifiche alla cromie progettuali e dei materiali delle finiture esterne. 3. Nel rispetto dei criteri di cui al comma precedente, la classificazione della 10/17
11 tipologia di variante viene effettuata dal Settore Gestione Territorio, che, se reputato necessario, potrà avvalersi del parere della Commissione per il Paesaggio. 4. La realizzazione di varianti e/o modifiche sostanziali comporta la revoca dell assegnazione dei contributi di cui ai precedenti articoli 9 e La revoca dei contributi è disposta dalla Giunta comunale su proposta del Settore Gestione Territorio. Con il medesimo atto vengono indicati i termini e le modalità di pagamento degli oneri di urbanizzazione dovuti a conguaglio a seguito della decadenza del diritto ai contributi. ARTICOLO 12 - Garanzie dei privati 1. A garanzia del rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento i privati che intendono bandire concorsi di progettazione devono produrre in sede di ritiro/efficacia del titolo abilitativo garanzia fidejussoria di importo pari a quello del contributo di cui ai precedenti articoli 9 e 10, maggiorato del 40 per cento. 2. La garanzia di cui al comma precedente deve essere prodotta secondo i termini, le modalità e le forma disciplinate negli articolo 23 del Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del Nel caso mancato pagamento degli oneri dovuti a conguaglio a seguito di revoca dei contributi di cui al precedente articolo 11, previa infruttuosa diffida ad adempiere entro 30 giorni, si procederà all escussione della garanzia di cui al presente articolo. ARTICOLO 13 - Targa della qualità 1. A seguito del rilascio del certificato di agibilità gli edifici realizzati sulla base di progetti che sono stati oggetto di procedura concorsuale viene apposta un apposita targa. 2. Le caratteristiche della targa di cui al precedente comma verranno definite dalla Giunta Comunale a seguito di un concorso d idee che verrà bandito dal Comune entro 60 giorni dall approvazione del presente regolamento. 11/17
12 ARTICOLO 14 - Norma Transitoria 1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli trovano applicazione anche nel caso di opere da realizzarsi in ambiti soggetti a Piani Attuativi o Programmi Integrati d Intervento già adottati o approvati, nonché con convenzioni urbanistiche sottoscritte, a condizione che non siano già state presentate istanze di Permesso di costruire o Denunce di Inizio Attività alla data dell entrata in vigore del presente regolamento. 12/17
13 PARTE III - LE OPERE PUBBLICHE A SCOMPUTO ARTICOLO 15 - Concorsi di idee 1. Il Comune al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al precedente articolo 4 si riserva la facoltà di promuovere, per gli interventi relativi alla realizzazione di opere pubbliche a scomputo dei contributi con concessori di particolare rilevanza, comunque denominate, da realizzarsi nell ambito di Piani/Programmi proposti da privati, il concorso di idee, da attuarsi nel rispetto nella normativa vigente in materia. 2. L attuazione degli adempimenti connessi a quanto previsto dal precedente punto e gli oneri conseguenti sarà a carico dei soggetti attuatori delle proposte di Piano/Programma. 3. Possono partecipare al concorso tutti i soggetti che, per legge, possono essere affidati incarichi di progettazione. 4. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione. Nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto preliminare, come definito dall art. 93, comma 3, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n Il tempo di presentazione della proposta viene stabilito in relazione all importanza e complessità dell opera e non può essere inferiore a 45 giorni dalla data di pubblicazione del bando. 5. La valutazione delle proposte presentate al concorso di idee è effettuata da una commissione giudicatrice, costituita seconda le procedure di legge, sulla base di criteri e metodi stabiliti dal bando di gara. 6. Il Comune riconoscerà al soggetto vincitore un premio di importo compreso tra un minimo del 30 per cento ed un massimo del 60 per cento dell importo che sarebbe dovuto per il progetto preliminare secondo la tariffa professionale relativa alla specifica tipologia di opera pubblica. 7. Il Comune potrà affidare al vincitore del concorso di idee, mediante procedura negoziata, la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, nonché direzione lavori e coordinamento della sicurezza, a condizione che detta facoltà e il relativo corrispettivo siano esplicitati nel bando e che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale previsti dal bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare. 8. L idea premiata o le idee premiate sono acquisite in proprietà del Comune e, previa eventuale definizione degli aspetti tecnici, possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione. A detta procedura possono partecipare anche i premiati qualora in possesso dei 13/17
14 relativi requisiti soggettivi. 9. Nell ambito dei Piani/Programmi si dovrà tener conto degli effetti economici e temporali che le disposizioni contenute nel presente articolo richiedono. 14/17
15 PARTE IV VALORIZZAZIONE DELLE OPERE DI ARCHITETTURA ARTICOLO 16 - Tutela e valorizzazione delle opere di architettura 1. Il Comune di Arese si impegna a promuovere lo sviluppo, la conoscenza e la memoria della opere di architettura e di trasformazione del territorio incentivando mostre, pubblicazioni ed altri mezzi di comunicazione idonei a diffondere a ampliare la conoscenza e l interesse della cittadinanza. 2. Nel Piano del Governo del Territorio le normative legate all attuazione delle direttive europee, nazionali e regionali in materia di pianificazione del territorio dovranno comunque garantire la necessaria flessibilità regolamentare atta a consentire lo sviluppo creativo ed innovativo della qualità delle opere di architettura, nonché idonei incentivi per dare piena attuazione alle finalità del presente regolamento. 15/17
16 PARTE V NORME FINALI ARTICOLO 17 - Disposizione finanziaria 1. In sede di bilancio di previsione per l anno 2012 si istituirà idoneo capitolo di spesa al fine di finanziare gli incentivi previsti al precedente articolo 10. ARTICOLO 18 - Ambito di applicazione temporale 1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento hanno carattere sperimentale e, pertanto, salvo diversa determinazione da parte del Consiglio Comunale, trovano applicazione temporanea: nel periodo compreso fra il ed il e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 16/17
17 Indice PARTE I - PREMESSE... 3 ARTICOLO 1 - Principi...3 ARTICOLO 2 - Finalità...3 ARTICOLO 3 - Definizione...3 ARTICOLO 4 - Obiettivi...4 ARTICOLO 5 - Procedure concorsuali...4 PARTE II BANDI DI CONCORSI PRIVATI... 6 ARTICOLO 6 - Concorsi di progettazione banditi dai privati...6 ARTICOLO 7 - Iter procedurale...6 ARTICOLO 8 - Commissione giudicatrice...7 ARTICOLO 9 - Graduatoria...9 ARTICOLO 10 - Incentivi per i concorsi di progettazione banditi da privati...10 ARTICOLO 11 - Varianti ai progetti vincitori dei concorsi...10 ARTICOLO 12 - Garanzie dei privati...11 ARTICOLO 13 - Targa della qualità...11 ARTICOLO 14 - Norma Transitoria...11 PARTE III - LE OPERE PUBBLICHE A SCOMPUTO ARTICOLO 15 - Concorsi di idee...13 PARTE IV VALORIZZAZIONE DELLE OPERE DI ARCHITETTURA ARTICOLO 16 - Tutela e valorizzazione delle opere di architettura...15 PARTE V NORME FINALI ARTICOLO 17 - Disposizione finanziaria...16 ARTICOLO 18 - Ambito di applicazione temporale /17
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