ALLEGATO 1 MODALITA DI GESTIONE DELL IMPIANTO SPORTIVO PER IL GIOCO DEL CALCIO COMPENDIO EX PADRI PASSIONISTI PER IL QUINQUENNIO 2018/2023

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1 Dipartimento Istruzione Cultura-Assistenza-Sport-Tempo libero ALLEGATO 1 MODALITA DI GESTIONE DELL IMPIANTO SPORTIVO PER IL GIOCO DEL CALCIO COMPENDIO EX PADRI PASSIONISTI PER IL QUINQUENNIO 2018/2023 CIG: Z9622AB476 CPV: Servizi di gestione di impianti sportivi 1

2 1) Descrizione tecnico-illustrativa dell impianto oggetto di affidamento La Città di Mondovì dispone di un impianto per la pratica del calcio sito nel rione Altipiano, nei pressi del compendio Ex Padri Passionisti, in Via Nino Manera n. 28. Trattasi di complesso accessibile da Via San Rocchetto e situato in prossimità della locale sede della Croce Rossa Italiana, dell Istituto di Istruzione Superiore Bellisario ed adiacente al vicino impianto sportivo comunale per il gioco del baseball, con il quale condivide l utilizzo degli spogliatoi, dei servizi igienici e l adduzione dell acqua potabile. Si compone di un campo per il gioco del calcio completamente recintato ed un blocco spogliatoi/servizi igienici in struttura prefabbricata, situato ad una quindicina di metri di distanza dal terreno di gioco, sul lato sud-ovest del medesimo. Il campo da gioco, in erba naturale e dimensioni pari a circa 60 metri di larghezza per 90 metri di lunghezza, è dotato di impianto per l illuminazione notturna, porte regolamentari e due panchine da 8 posti ciascuna, con sottostante platea in calcestruzzo. L intero campo è recintato con rete metallica e pali zincati ed il terreno di gioco si presenta in discreto stato di conservazione, opportunamente livellato. Si precisa che i pali per l illuminazione elettrica del campo da calcio insistono all esterno della rete di recinzione dell impianto stesso e, seppur non ricompresi graficamente nella planimetria delle aree affidate in concessione, sono da considerarsi facenti parte del complesso sportivo in toto e soggetti alle opere di manutenzione ordinaria da parte del gestore. Nella costruzione prefabbricata, sul fronte prospettante il campo da gioco trovano sistemazione: - il locale ufficio, accessibile mediante uno scivolo in lamiera; - un servizio igienico; - il locale ad utilizzo degli arbitri, con annesso spogliatoio e servizio igienico; - il locale ad uso spogliatoio per la squadra locale, con relativi box doccia e servizi igienici,; - il locale ad uso spogliatoio per la squadra ospite, con relativi box doccia e servizi igienici. Sul lato retrostante della costruzione prefabbricata, è presente il locale in cui è ubicata la caldaietta a gas ed un piccolo ricovero delle attrezzature sportive in uso alla Società concessionaria. A lato della strada asfaltata, in aderenza ad una cabina Enel (dove trova spazio il locale contatore e quadro elettrico) è ubicata una seconda costruzione, anch essa in struttura prefabbricata e con copertura in lamiera, attualmente destinata al ricovero del trattorino taglia erba di proprietà del concessionario uscente, dei macchinari e delle attrezzature necessarie per la tracciatura e la manutenzione del campo da calcio. A confine dell area pertinenziale circostante il blocco spogliatoi, è presente un cancello carraio, quale accesso secondario all impianto sportivo per il baseball anzi indicato. Tale varco è necessario e funzionale al passaggio dei mezzi operativi per la manutenzione ordinaria del campo da baseball e deve essere mantenuto libero ed accessibile, su richiesta del gestore, al transito dei mezzi. Le strutture in argomento fanno parte del patrimonio indisponibile del Comune, in quanto destinate all uso pubblico per fini sportivi, oppure, qualora compatibile, anche a finalità di promozione sociale ed educativa. Sulla base delle risultanze delle gestioni pregresse e delle caratteristiche tipologiche dell impianto, la gestione è risultata non economicamente rilevante: l utilizzo dello stesso ad uso sportivo ha avuto luogo da parte del medesimo soggetto affidatario della gestione, per la pratica dell attività 2

3 calcistica mediante proprie squadre iscritte ai relativi campionati di categoria e da parte di utilizzatori terzi. L impianto è stato sempre gestito attraverso associazioni sportive, che hanno incassato i proventi derivanti dall utilizzo dello stesso da parte di terzi, a fronte dell onere dell assunzione delle spese concernenti le opere di manutenzione ordinaria, le utenze ed il servizio di guardiana e pulizia, nonché ogni altra attività finalizzata all utilizzo del campo. A fronte di tali impegni e prestazioni, il Comune ha riconosciuto al gestore un contributo economico, finalizzato al raggiungimento del pareggio di bilancio del concessionario. La Giunta comunale, con deliberazione n. 22, assunta in data 8/02/2018, ha stabilito le linee di indirizzo per l affidamento in gestione del campo sportivo in argomento, confermandone l affidamento in concessione nei termini suindicati. 2) Quadro riepilogativo dei costi della gestione dell impianto sportivo su base annuale Si riporta di seguito un prospetto riepilogativo dei presunti costi annuali di gestione dell impianto sportivo in oggetto. IMPORTO stimato Spese IVA esclusa Acqua potabile (*) 250,00 Energia elettrica (*) 1.600,00 Combustibile per riscaldamento (gas) (*) 410,00 Personale per manutenzioni e servizio di guardiania (***) 6.555,50 Taglio del tappeto erboso, con raccolta immediata del materiale di risulta ed escluso onere di smaltimento (calcolati su 25 tagli all anno) (**) ,00 Rigenerazione di tappeti ad uso sportivo con mezzi meccanici (**) ,00 Taglio meccanico delle zone a verde (**) 290,00 Materiale di consumo (materiale per tracciatura, prodotti di pulizia, vernici..) (*) Incarico terzo responsabile, comprensiva manutenzione conduzione impianto riscaldamento ed incarichi vari per verifiche incluse nella manutenzione ordinaria (*) (*) desunti da rendiconto concessionario uscente (**) desunti da prezzario assoverde voci TE3 TE4 TE14 (***) desunti da CCNL contratto Multiservizi 500,00 650,00 TOTALE ,50 Le utenze sono state desunte dai dati storici forniti dal precedente concessionario; per quanto attiene le opere di manutenzione del verde, è stato utilizzato il prezziario Assoverde Edizione 2001, senza adeguare i prezzi per tenere conto del possibile ribasso praticato dall operatore economico qualora il concessionario dovesse avvalersi di prestatori esterni; i prezzi della manodopera sono stati desunti dal CCNL settore multi servizi (personale con profilo professionale 2 livello costo medio orario 14,79), calcolando n. 1 addetto in servizio per 30 settimane/anno per 15 ore a settimana. 3

4 3) Quadro riepilogativo estimativo dei ricavi derivanti della gestione dell impianto sportivo Si ipotizza un utilizzo medio del campo sportivo in oggetto, così suddiviso: - n. 12 allenamenti a settimana da parte del concessionario; - n. 12 allenamenti a settimana da parte di terzi - n. 2 partite a settimana. L importo delle tariffe orarie di utilizzo, comprensivo di IVA è quello risultante dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 assunta in data 08/02/2018. Nella tabella seguente è riportata la stima complessiva dei ricavi annuali derivanti dall utilizzo del campo per attività sportiva; si precisa che l ammontare complessivo dei proventi - stimato in base al computo degli utilizzi diretti da parte della società sportiva concessionaria secondo gli orari anzi indicati - viene abbattuta di una percentuale pari al 10%, per tenere conto del costo delle utenze e delle pulizie, che incidono sul valore tariffario, ma fanno già parte di costi calcolati nelle spese di gestione. Utilizzi settimanali Tariffa Settimane/stagione Utilizzo per Affitto a sportiva attività gestore terzi 1 100,00/ partita , ,00/ partita , ,00/ allenamento , ,00/h all.to , ,00/ allenamento , ,00/h all.to ,00 SOMMANO , ,00 (abbattimento tariffe derivanti da usi societari del 10%) ,00 TOTALE COMPLESSIVO (IVA INCLUSA) ,00 Valori iva esclusa , ,39 TOTALE COMPLESSIVO (IVA ESCLUSA) ,41 4) Calcolo del valore stimato della concessione L affidamento della gestione dell impianto sportivo in parola non si configura quale concessione di servizi, come disciplinata dagli artt. 164 e ss. del D. Lgs. 50/2016 e s.m,.i. recante il codice dei contratti pubblici, in quanto non risulta soddisfatta la disposizione dell art. 165 comma 1 del predetto codice, che prevede che nei contratti di concessione la maggior parte dei ricavi di gestione del concessionario proviene dalla vendita dei servizi resi al mercato. L affidamento in gestione dell impianto sportivo in parola sarà effettuato, pertanto, ai sensi del Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali, approvato con deliberazione C.C. n. 30 del 30/06/2005, con particolare riferimento all art. 4, parte B, disciplinante gli impianti senza rilevanza economica. Per valorizzare il corrispettivo della concessione per il quinquennio di affidamento, si è proceduto a sottrarre alle voci di costo relative ad utenze e manutenzioni a carico del gestore, calcolate nel precedente punto 2), tutti gli introiti derivanti dall utilizzo del campo per attività sportiva, ivi inclusi quelli imputabili all attività svolta dalle squadre del soggetto gestore, calcolati nel precedente punto 3), di seguito riepilogati. Al fine di garantire al concessionario l equilibrio economico-finanziario della gestione, come previsto dall art. 4 del citato regolamento, il corrispettivo così calcolato viene assunto quale 4

5 corrispettivo massimo del contributo a carico del Comune che sarà attribuito al concessionario. In sede di offerta, il concorrente dovrà praticare un ribasso percentuale su detto importo. Il contributo sarà soggetto alla ritenuta a titolo di acconto del 4% nelle ipotesi previste dall art. 28 comma 2 D.P.R. 600/1973. Il prezzo, quale risultante sulla base dell offerta presentata dall aggiudicatario in sede di gara, è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto. Importo complessivo Importo Voce di uscita per il quinquennio annuale 2018/2023 Costi di manutenzione/gestione impianti , ,50 Voce di entrata Importo annuale Importo complessivo per il quinquennio 2018/2023 Proventi utilizzo campi sportivi da terzi , ,95 Utilizzo campi sportivi per attività propria , ,10 Saldo , ,45 Contributo massimo a carico del Comune per garantire l equilibrio economico-finanziario della gestione 6.550, ,00 Il valore complessivo della concessione, come dettagliato nel seguente prospetto, è stato stimato sommando le seguenti voci di entrata (al netto dell IVA, ove dovuta): - totale dei ricavi presunti nel quinquennio 2018/2023; - contributo massimo comunale erogato dal Comune per il quinquennio 2018/2023: Voce di entrata Importo complessivo per il quinquennio 2018/2023 Ricavi quinquennio 2018/2023 (utilizzi attività propria e di terzi) ,05 Contributo comunale ,00 Valore complessivo della concessione ,05 L importo posto a base di gara ammonta a complessivi 6.550,00, corrispondenti al contributo annuale massimo assegnato dal Comune al fine di garantire l equilibrio economico-finanziario della gestione. In sede di offerta, il concorrente dovrà praticare un ribasso percentuale su detto importo. Trattandosi di importo da corrispondere ad un impresa, il contributo sarà soggetto alla ritenuta a titolo di acconto del 4% prevista dall art. 28 comma 2 D.P.R. 600/1973. Il prezzo, quale risultante sulla base dell offerta presentata dall aggiudicatario in sede di gara, è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto. 5) Modalità di gestione La gestione dell impianto in oggetto comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività: - l apertura, la chiusura, la pulizia e sorveglianza del complesso sportivo, ivi compresi gli impianti e le attrezzature esistenti; - la conduzione e la gestione degli impianti tecnologici; - il funzionamento degli impianti sportivi, delle attrezzature e dei servizi annessi; - la manutenzione ordinaria dei complessi sportivi e delle aree di pertinenza, ivi incluso lo sgombero neve dai marciapiedi perimetrali. 5

6 A fronte delle attività di cui sopra, il concessionario ha diritto di incassare direttamente le tariffe ed i proventi derivanti dall uso del complesso sportivo da parte di terzi nonché da altre attività eventualmente previste dal progetto gestionale (es. gestione attività pubblicitaria/sponsorizzazioni). Il concessionario, inoltre, ha diritto ad utilizzare il campo per lo svolgimento delle proprie attività sportive, agonistiche e non agonistiche. Il concessionario dovrà assicurare i seguenti standard minimi di qualità del servizio: a) apertura al pubblico: deve essere garantita l apertura al pubblico in funzione delle richieste dell utenza nella fascia oraria 10,00-23,00, fatte salve le seguenti festività: 1 gennaio - 6 gennaio - Pasqua - Lunedì dell Angelo - 25 aprile - 1 maggio - 2 giugno -15 agosto - 8 settembre (Festa patronale) - 1 novembre - 8 dicembre - Natale - S. Stefano; b) tariffe da applicarsi agli utenti (la proposta presentata in sede di gara dovrà prevedere il piano complessivo delle tariffe che si intendono applicare; l importo massimo delle tariffe base non potrà essere superiore a quello indicato nel prospetto seguente - espresse in Euro e comprensive di I.V.A.): ALLENAMENTI Utilizzo diurno Spogliatoi, docce calde Utilizzo notturno maggio-settembre dopo le ore ottobre-aprile dopo le ore illuminazioni, spogliatoi, docce calde Tariffa oraria 35,00 Tariffa oraria 45,00 Utilizzo diurno Spogliatoi, docce calde, tracciatura del campo Utilizzo notturno maggio-settembre dopo le ore ottobre-aprile dopo le ore illuminazioni, spogliatoi, docce calde, tracciatura del campo PARTITE Tariffa per partita conteggiata in n. ro 2 ore Tariffa per partita conteggiata in n. ro 2 ore 100,00 120,00 Riduzioni per attività sportiva giovanile extra scolastica: riduzione del 50% delle tariffe per fruitori fino a 18 anni di età Il piano tariffario potrà essere aggiornato con frequenza biennale, a richiesta del concessionario e previa autorizzazione del Comune, in misura non superiore alla variazione dell indice ISTAT FOI annuale relativo al periodo intercorso dall ultimo aggiornamento. E fatto assoluto divieto al concessionario di praticare tariffe diverse da quelle approvate dal Comune di Mondovì o che comunque non rientrino nel piano tariffario offerto in sede di gara. All interno dell impianto il concessionario dovrà indicare, esponendoli ben in vista, gli orari di apertura al pubblico, le tariffe e le agevolazioni praticate. 6

7 Nella gestione degli impianti, il concessionario dovrà assicurare il rigoroso rispetto del D.M. 18 marzo 1996 Norme di sicurezza per la costruzione e l esercizio di impianti sportivi, per quanto applicabile. L impianto potrà essere adibito, in via eccezionale e previa autorizzazione del Comune, anche per lo svolgimenti di manifestazioni a carattere ricreativo e analoghe, sempre che sia stata ottenuta l agibilità per tali usi. Al Comune è riservato l uso gratuito delle strutture per ogni manifestazione ufficialmente organizzata e gestita o patrocinata dal Comune stesso, fino ad un massimo di 15 (quindici) giornate l anno per ciascun impianto sportivo in concessione, ed inoltre per lo svolgimento di attività di promozione sportiva in ambito scolastico (ex Giochi Sportivi Studenteschi), purché questi non siano concomitanti con eventuali gare sportive calendarizzate nell impianto e siano richiesti al concessionario con un preavviso minimo di 30 (trenta) giorni. Per tali manifestazioni il concessionario si obbliga a mettere a disposizione il personale di servizio e quanto necessario alla realizzazione delle stesse. Qualora l utilizzo comporti un considerevole aumento dei consumi relativi alle utenze e/o impiego straordinario del personale addetto alla custodia, alla sorveglianza e alla manutenzione dell impianto, il Comune di Mondovì può concordare con il concessionario le modalità ed i termini di un eventuale rimborso delle relative spese. Il concessionario potrà introitare, oltre alle tariffe di utilizzo dell impianto da parte di terzi, anche i proventi derivanti dalle sponsorizzazioni e/o pubblicità commerciali esposte all interno dell impianto in concessione. 6) Durata della concessione La concessione avrà una durata di cinque anni, decorrenti dal 1/7/ ) Obblighi del concessionario Il concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria dell impianto, alla pulizia dei locali ed a quant altro si renda necessario per garantire la funzionalità degli impianti che non rientri tra gli oneri di manutenzione straordinaria a carico del Comune di Mondovì. La manutenzione ordinaria è l'insieme delle azioni manutentive che, ai sensi dell art. 3 del D.Lgs. 380/2001, riguardano opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti in modo tale da garantire la funzionalità dell immobile e degli impianti ad esso connessi ed evitarne il possibile degrado. Le attività da intendersi ricomprese nella definizione di manutenzione ordinaria, nonché le modalità di riscontro sulla corretta esecuzione delle stesse e di verifica periodica degli impianti tecnologici presenti sono dettagliate nell Allegato A2, facente parte integrante del presente elaborato. Il concessionario è tenuto a dotarsi delle attrezzature e dei prodotti necessari al corretto svolgimento del servizio. L attività di pulizia e di manutenzione dovrà essere svolta in modo da non arrecare disturbo agli utenti ed intralcio al regolare andamento delle attività sportive. Fa carico al concessionario la sorveglianza e custodia dell impianto e delle attrezzature, l apertura e chiusura dello stesso mediante proprio personale, anche nel caso in cui l impianto venga temporaneamente concesso in uso dal Comune ad altri Enti, Associazioni ed organizzazioni sportive. 7

8 Il concessionario si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile derivante dall operato, anche omissivo, del proprio personale e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia stato causa di danno alla funzionalità dell impianto e/o delle attrezzature. Il personale impiegato presso gli impianti sportivi dovrà risultare in regola con le normative vigenti. Il Comune potrà chiedere la consegna dell elenco dei lavoratori occupati e/o avviati al lavoro negli impianti, nonché della documentazione comprovante l assolvimento degli obblighi in materia previdenziale ed assistenziale. Le spese relative alle varie utenze sono a carico del concessionario che, prima dell inizio della gestione, dovrà provvedere alla voltura dei relativi contratti. Per quanto riguarda l utenza afferente l adduzione dell acqua potabile, si precisa quanto di seguito. Il contatore per la lettura dei consumi dell acqua è intestato al concessionario del vicino impianto sportivo per il gioco del baseball e del beach volley, che ne sostiene i costi. E presente un contatore a defalco che registra i consumi effettuati dall impianto da baseball, rendendo così possibile la quantificazione degli utilizzi a carico dell impianto da calcio. Il concessionario dell impianto per il gioco del calcio dovrà corrispondere la quota di competenza al gestore del vicino impianto, con le modalità concordate direttamente tra le due Associazioni. Prima dell inizio dell affidamento, in contradditorio tra i due gestori dei limitrofi impianti sportivi, andrà effettuata lettura dei contatori a defalco. Il concessionario potrà realizzare interventi di miglioramento tecnico-strutturali al fine di ottimizzare la gestione del campo sportivo. L esecuzione delle opere suddette dovrà essere preventivamente autorizzata dal Dipartimento Tecnico del Comune. In tale eventualità dovranno essere previste, nell atto di autorizzazione, le modalità, le tempistiche e l eventuale partecipazione del Comune alla realizzazione degli interventi. Per tali opere trovano applicazione le disposizioni del codice dei contratti pubblici. Al termine dei lavori, previa verifica da parte dei tecnici comunali, le opere saranno acquisite in proprietà del Comune senza che all affidatario competa alcuna indennità o compenso di sorta. Per l esecuzione di tali opere potrà essere accordata la chiusura al pubblico dell impianto in concessione per un periodo complessivo sul decennio di durata del contratto non superiore a dieci mesi. Il concessionario dovrà inoltre: - dare comunicazione immediata di ogni sospensione dell attività o chiusura dei complessi sportivi avuti in concessione o di alcune sue parti; - dare comunicazione immediata di eventuali guasti o danneggiamenti che possano pregiudicare l utilizzo in sicurezza delle strutture; - provvedere all ottenimento di tutte le autorizzazioni e licenze necessarie alla realizzazione delle eventuali manifestazioni proposte. 8) Spese a carico del concessionario Sono a carico dell affidatario tutte le spese connesse alla realizzazione dei servizi oggetti di affidamento e all assunzione degli obblighi di cui al precedente punto 7), incluse le spese contrattuali (vedi punto11. Aggiudicazione, stipula contratto, spese contrattuali dell Allegato 2 modalità di svolgimento della procedura). 8

9 9) Spese a carico del Comune Sono a carico del Comune di Mondovì le spese riconducibili ad interventi di manutenzione straordinaria, non incluse pertanto nell allegato A2, salvo i casi in cui la manutenzione straordinaria si renda necessaria in ragione dell omessa effettuazione delle operazioni di manutenzione ordinaria e/o di comprovata incuria della gestione dell impianto da parte del concessionario. La necessità di interventi di manutenzione straordinaria dovrà essere comunicata al Comune per iscritto a cura del concessionario del servizio, precisando i dettagli tecnici delle riparazioni e sostituzioni necessarie. Sono parimenti a carico del Comune di Mondovì le spese necessarie per l adeguamento del complesso sportivo ovvero delle strutture ivi presenti alla normativa in materia di sicurezza degli impianti sportivi. In caso di necessità di svolgimento di interventi di manutenzione straordinaria di carattere urgente, non differibili in quanto finalizzati alla tutela della sicurezza e della salute degli utenti, il Comune, con un preavviso di almeno sette giorni naturali e consecutivi, potrà richiedere al concessionario di sospendere l utilizzo dell impianto per il periodo necessario al completamento dei lavori. Qualora detto periodo di sospensione ecceda i 30 giorni lavorativi nel corso dell anno solare, il Comune, su richiesta del concessionario, potrà riconoscere un contributo aggiuntivo a quello stabilito contrattualmente finalizzato a compensare i minori introiti connessi al mancato utilizzo del campo. 10) Modalità di rendicontazione e verifica dei servizi svolti Il concessionario dovrà comprovare l assolvimento delle prestazioni in conformità a quanto indicato dal presente elaborato, presentando al Comune, entro il 30 marzo di ciascun anno: - l elenco degli interventi di manutenzione ordinaria (di cui all allegato A2, corredato dalla documentazione tecnica e giustificativa indicata nello stesso), effettuati nell anno precedente, i cui costi dovranno essere chiaramente valorizzati in apposita voce di spesa del bilancio di gestione di cui al punto successivo; - il bilancio consuntivo di gestione dell anno precedente, redatto secondo le indicazioni di seguito riportate. Fatta salva la tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti norme in relazione alla forma societaria del concessionario, delle quali il concedente potrà prendere visione, lo stesso concessionario deve tenere per l impianto oggetto di affidamento una contabilità di ogni movimento in entrata ed in uscita, valorizzato al netto dell IVA, al fine di permettere adeguata attività di controllo da parte del Comune, secondo le seguenti principali voci: a) entrate: - contributo comunale per il raggiungimento dell equilibrio economico-finanziario; - proventi per attività formative e corsi; - proventi per utilizzi degli impianti da parte di terzi; - altri eventuali introiti; b) uscite: - organizzazione e gestione; - utenze (suddivise in energia elettrica, acqua, gas.); - manutenzioni; - spese per attrezzature sportive sostituite; - altre (da indicare). 9

10 La documentazione di cui sopra dovrà essere corredata da una relazione che illustri: - l andamento dell impianto affidato in gestione; - le modifiche eventualmente intervenute in corso d anno rispetto alla consistenza dei beni immobili; - i risultati ottenuti nelle varie attività rispetto alle finalità sportive del concessionario. Parimenti, il concessionario dovrà presentare al Comune la seguente documentazione, con cadenza semestrale posticipata, entro la fine del mese successivo al semestre di riferimento: - un prospetto analitico recante i dati di utilizzo mensile dell impianto, suddiviso per tipologia di utenza (uso da parte del concessionario per pratica sportiva con proprie squadre ovvero utilizzo da parte di terzi) e tipologia di tariffa (allenamento, partita); - l elenco delle iniziative e manifestazioni eventualmente effettuate all interno dell impianto con l indicazione del numero di partecipanti. Tutti i documenti da presentare al Comune dovranno essere debitamente datati e sottoscritti dal legale rappresentante. 11) Cauzione definitiva A garanzia dell esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto il concessionario dovrà costituire una garanzia definitiva pari al 3 (tre) per cento dell importo contrattuale (valore della concessione quinquennale dell impianto aggiudicato). La cauzione è prestata a garanzia dell adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l appaltatore. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, emessa da istituto autorizzato o rilasciata da intermediari finanziari inscritti nell elenco speciale di cui all art.107 del D.Lgs.n.385/1993, che svolgono in via esclusiva attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell Economia e delle Finanze, e secondo gli schemi di cui al DM 12 marzo 2004, n Essa è presentata in originale al Comune prima della formale sottoscrizione del contratto. Essa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla eccezione di cui all art.1957 comma 2 del Cod.Civ., nonché l operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall Amministrazione. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell avanzamento dell esecuzione, nel limite massimo dell 80 per cento dell iniziale importo garantito. L ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all istituto garante, da parte dell appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell impresa per la quale la garanzia è prestata. 10

11 12) Pagamenti e obblighi di tracciabilità Il contributo comunale risultante dagli esiti della gara sarà pagato in rate semestrali posticipate, a decorrere dalla data di stipulazione del contratto, previa verifica della rendicontazione di cui al precedente punto 10) e della corretta gestione (assenza di contestazioni di inadempienze), di cui al successivo punto 15). Il concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13/08/2010 n. 136; in particolare, dovrà comunicare al Comune di Mondovì gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica di cui all oggetto, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso e ogni modifica relativa ai dati trasmessi. L accertamento di transazioni eseguite senza avvalersi di conti correnti bancari o postali ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. 13) Subappalto e divieto di cessione del contratto È vietata al concessionario la cessione, anche parziale, del contratto, a pena di nullità. E fatto divieto di subconcedere l impianto oggetto di affidamento o di modificarne la destinazione d uso, pena la revoca della concessione stessa. 14) Responsabilità Il concessionario assumerà, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile derivante dall operato, anche omissivo, delle persone incaricate della vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia stato causa di danno alla funzionalità dell impianto e/o delle attrezzature. Il concessionario risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale e degli eventuali soci, obbligandosi a tenere indenne il Comune da qualsivoglia responsabilità per danni di ogni genere, anche nei confronti di terzi, comunque derivanti dall attività oggetto della concessione. A tal fine, il concessionario dovrà stipulare, con primaria compagnia di assicurazione, contratto di assicurazione a copertura della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d opera (qualora presenti), con massimale non inferiore a ,00 per sinistro, fermo restando che, qualora il danno da risarcire ecceda i massimali stabiliti, l onere relativo sarà comunque a carico del concessionario. Rimane a carico del Comune la sola responsabilità civile derivante dalla proprietà della struttura. Copia del contratto di assicurazione R.C.T./R.C.O. dovrà essere depositato in Comune prima della stipula del contratto e, annualmente, il concessionario dovrà inviare al Comune copia della quietanza comprovante il pagamento del premio. Eventuali danni che venissero arrecati all impianto e alle relative attrezzature, imputabili a dolo, imprudenza, negligenza e/o imperizia della gestione (da verificarsi comunque di volta in volta da parte del Comune), dovranno essere riparati a cura e spese del concessionario; in caso di inottemperanza a detto obbligo, il Comune di Mondovì si riserva di provvedere direttamente, sostituendosi al concessionario e prelevando l importo della relativa spesa dalla cauzione definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata. 11

12 15) Vigilanza, controlli e penali Il Comune di Mondovì ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante la durata della concessione, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni. A tal fine potrà eseguire sopralluoghi e ispezioni in loco in qualsiasi momento e circostanza e procedere alla verifica della gestione e del rispetto della concessione. L inadempimento agli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato comporta, nel caso di mancato adeguamento entro i termini assegnati nella diffida ad adempiere, l applicazione delle seguenti penali, oltre alle eventuali sanzioni di legge: a) per ogni giorno di ingiustificata chiusura dell impianto: 100,00 per ogni giorno; b) per negligenze, ritardi, omissioni e/o per mancata effettuazione di interventi di manutenzione che causino interruzioni anche brevi dell attività della struttura, dal giorno di accertamento della violazione e sino a ripristino della regolarità: 150,00 per ogni giorno di chiusura; c) per mancata fruizione, imputabile al concessionario, delle giornate messe a disposizione del Comune di Mondovì: 100,00 per ogni singola giornata; d) per inosservanza accertata agli obblighi connessi alla manutenzione ordinaria, rispetto al piano delle manutenzioni di cui all Allegato A2, documentata da verbale redatto in contradditorio: 300,00 per ciascuna inosservanza accertata, salvo motivi di forza maggiore, debitamente documentati, che hanno comportato l impossibilità di provvedere alla specifica manutenzione oggetto di contestazione; e) per ogni altro inadempimento agli obblighi di legge e/o contrattuali non previsto ai punti precedenti: 500,00. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui il concessionario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dal Comune di Mondovì. In caso di mancata presentazione o rigetto motivato delle controdeduzioni, il Comune di Mondovì procederà all'applicazione delle citate penali. La sanzione sarà applicata con provvedimento amministrativo. In caso di mancato pagamento nei termini assegnati, il Comune potrà rivalersi sull importo del contributo erogato ai sensi del precedente punto 4) ovvero detrarre l importo della sanzione dalla cauzione definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata. 16) Vicende soggettive del concessionario La stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del concessionario, o di risoluzione del contratto ovvero di recesso dal contratto, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto di concessione. Si procede all interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l originario affidatario. La concessione avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, possono: a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subconcessione; b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale. 12

13 L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può eseguire i contratti già stipulati, su autorizzazione del giudice delegato. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione. 17) Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Per le modifiche del contratto nel periodo di efficacia si fa riferimento alla disciplina prevista dall art. 175 del D. Lgs. 50/2016 recante il codice dei contratti pubblici. 18) Risoluzione del contratto e revoca della concessione Il Comune di Mondovì potrà risolvere il contratto prima della sua naturale scadenza, nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla normativa vigente abbiano accertato e sanzionato definitivamente irregolarità direttamente imputabili al concessionario, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica sull impiego degli addetti all impianto in argomento (soci, dipendenti, collaboratori od operanti ad altro titolo). In tali casi, il Comune provvederà a notificare al concessionario la volontà di risolvere il contratto, assegnandogli un termine non inferiore a 20 giorni per fare pervenire eventuali osservazioni. Il provvedimento conseguentemente adottato dovrà dar conto dell esame delle osservazioni formulate. Costituirà causa di risoluzione espressa del contratto ex art C.C.: - l applicazione di oltre tre penali di cui al precedente punto 15) nell arco di un anno; - il fatto che la gestione si renda colpevole di frodi o applichi orari inferiori e/o tariffe superiori a quelli approvati dalla Giunta Comunale; - l apertura di una procedura concorsuale a carico del concessionario; - la sub concessione/subappalto in violazione di quanto previsto dal precedente punto 13 e/o dichiarato in sede di offerta; - l accertamento di transazioni bancarie eseguite senza avvalersi di conti correnti bancari e/o postali in violazione di quanto stabilito dall art. 3 della legge 136/2010; - la violazione degli obblighi di cui al punto 21). Nei casi sopraelencati, la risoluzione si verifica di diritto nel momento in cui il Comune di Mondovì dichiara al concessionario l intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa. Il concessionario ha facoltà di recedere dalla concessione, dando un preavviso di almeno mesi 6 (sei). L esercizio di tale facoltà è soggetto al pagamento di una penale, il cui importo è così definito: - entro il primo anno della concessione, pari al contributo annuale definito in sede contrattuale; - dal primo al secondo anno della concessione, pari all 80% del contributo annuale definito in sede contrattuale; - dal secondo al terzo anno della concessione, pari al 60% del contributo annuale definito in sede contrattuale; - dal terzo al quarto anno della concessione, pari al 40% del contributo annuale definito in sede contrattuale; - a partire dal quarto anno della concessione, pari al 20% del contributo annuale definito in sede contrattuale. Per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, il Comune potrà revocare la concessione con preavviso di mesi 6 (sei); in tal caso, le eventuali opere di miglioria apportate all impianto e non 13

14 ancora ammortizzate saranno riscattate dal Comune attraverso il riconoscimento di una somma pari ai costi non già ammortizzati. Nelle ipotesi sopra descritte trova comunque applicazione l art. 176 del D. Lgs. 50/ ) Presa in consegna e restituzione dell impianto All atto della presa in consegna dell impianto da parte del concessionario, sarà sottoscritto apposito verbale che dovrà riportare la descrizione e lo stato di conservazione degli eventuali beni mobili esistenti, nonché le condizioni della struttura. Analogo verbale dovrà essere redatto al termine del rapporto contrattuale. Al termine della gestione, ovvero in caso di risoluzione anticipata, di recesso o di revoca della concessione, l impianto dovrà essere riconsegnato al Comune in normale stato d uso di manutenzione, libero da cose non di proprietà comunale, entro i successivi 30 giorni. All atto della presa in consegna dell impianto il concessionario si impegna a non far eseguire alcuna copia delle chiavi, a restituirle al termine della concessione ed a non consentire l accesso alla struttura ad alcun utente non autorizzato. 20) Foro competente Eventuali controversie derivanti dall interpretazione ed esecuzione del contratto saranno di esclusiva competenza dell Autorità Giudiziaria Ordinaria del foro di Cuneo. 21) Norme di comportamento Il concessionario si impegna a rispettare e si obbliga ad estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell art. 54 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 di cui al D.P.R. 16/04/2013 n. 62, nonché dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 16/01/2014, di cui riceverà copia contestualmente alla sottoscrizione del contratto. Il contratto sarà automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell art. 2 comma 3 del codice. 22) Obblighi in tema di Legge Anticorruzione In sede di sottoscrizione del contratto il concessionario dovrà dichiarare, ai sensi dell articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Mondovì che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, nonchè di essere a conoscenza che, in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo, dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni. 14

15 23) Duvri In riferimento al disposto dell art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 s s.m.i. concernente l elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) per l affidamento di appalti di forniture e servizi, si precisa per la concessione sopra descritta non sussistono rischi da interferenze con il personale della stazione appaltante e, conseguentemente, non si rilevano costi relativi a misure correlate da attuare. Mondovì, 12 marzo 2018 IL DIRIGENTE dott. Germano Gola firmato in originale 15

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