Dipartimento Istruzione Cultura-Assistenza-Sport-Tempo libero

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1 Dipartimento Istruzione Cultura-Assistenza-Sport-Tempo libero ALLEGATO 1 MODALITA DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL CALCIO STADIO COMUNALE PIERO GASCO E CENTRO SPORTIVO MONREGALE PER IL QUINQUENNIO 2018/2023 CIG: CPV: Servizi di gestione di impianti sportivi 1

2 1) Descrizione tecnico-illustrativa degli impianti oggetto di affidamento La Città di Mondovì dispone dei seguenti impianti per la pratica della disciplina calcistica, dislocati sul territorio cittadino. Stadio comunale Piero Gasco Nel quartiere Altipiano è ubicato lo stadio comunale Piero Gasco, utilizzato principalmente per le partite delle squadre di serie maggiore (Juniores e Prima Squadra); catastalmente l impianto è individuato al Foglio 64, particella 886 sub. 1 (parte). L impianto sportivo oggetto di affidamento è costituito dagli spazi e dai locali di seguito illustrati e rappresentato graficamente nella planimetria allegata al presente elaborato sotto la lettera A1. I beni mobili presenti nell impianto sono quelli dettagliati nell allegato A2. La struttura, con accesso da Via Borzini n. 14, si trova nell area ricompresa tra Via Borzini, Via Risorgimento e via Piemonte, ed è delimitata sul lato nord dai plessi scolastici dell Istituto Comprensivo Mondovì 2. L impianto occupa un area complessiva di mq ,56, dei quali mq ,50 occupati dal campo di gioco e mq. 726 dal blocco servizi principale. Interamente recintato (in muratura su tre lati ed in recinzione metallica lungo il lato di delimitazione con l Istituto Comprensivo Mondovì 2), lo stadio comunale si compone di n. 1 campo da gioco in erba naturale, delle dimensioni di mt 62,50 x 105,00, n.1 tribuna coperta da n. 374 posti e gradinata scoperta da n. 880 posti, n. 1 blocco servizi di dimensioni di mt. 16,50 x 44 (n. 2 servizi igienici riservati al pubblico, n. 3 spogliatoi con relativi servizi igienici, segreteria, infermeria, n. 2 magazzini, sala riunioni, locale centrale termica), locale vendita biglietti; alcuni spazi verdi con alberature completano l area. A margine della proprietà, all angolo tra Via Borzini e Via Risorgimento, insiste una vetusta costruzione, pressoché inutilizzata, adibita un tempo a biglietteria ed annessi spazi igienici. Tale impianto ha ospitato il ritiro della prima squadra del Torino F.C. S.p.A. nel biennio estivo 2012/2014 e la disputa di una partita amichevole nell agosto Attualmente l impianto viene utilizzato in alternanza settimanale, con la disputa di n. 1 partita ogni quindici giorni, a pieno regime del mese di settembre a quello di maggio e sosta a cavallo dei mesi invernali di dicembre e gennaio. La struttura è stata oggetto di lavori di adeguamento e ristrutturazione nel corso dell anno 2013, consistenti nella ristrutturazione degli spogliatoi, messa in sicurezza delle tribune e compartimentazione delle aree destinate al pubblico ed agli atleti. I quadri di comando degli impianti elettrici del complesso sportivo sono ubicati nel porticato retrostante l edificio scolastico facente parte dell Istituto Comprensivo Mondovì 2. A tal proposito, il concessionario avrà diritto di passaggio nello spazio di pertinenza delle scuole, per accedere agli apparati di distribuzione dell energia elettrica, così come all accesso ed allo stazionamento delle ambulanze all interno dell area recintata. Centro sportivo Monregale Nella zona industriale, nell area un tempo di proprietà dello stabilimento industriale Valeo, trova ubicazione il complesso polivalente ora denominato Centro sportivo Monregale. L impianto, oggetto di recenti lavori di riqualificazione ed ammodernamento, è accessibile da Corso Francia n. 10 ed è catastalmente individuato al Foglio 70, particella 332 sub. 1. Si compone di: n. 1 campo ad 11 giocatori in manto sintetico avente dimensioni area di gioco di mt. 60,00 x 100,00; n. 1 campo ad 11 giocatori in erba naturale avente dimensioni area di gioco di mt. 55,00 x 100,00 n. 1 campo a 7 giocatori in manto sintetico avente dimensioni area di gioco di mt. 40 x 60,00 2

3 n. 1 campetto d allenamento in erba naturale avente dimensioni area di gioco di mt. 40,00 x 52,00; n. 1 campo polivalente per il gioco della pallacanestro e del calcio/tennis; n. 1 blocco in muratura, di recente costruzione, ad uso servizi (n. 4 spogliatoi atleti e n. 2 spogliatoi arbitri con rispettivi servizi igienici, infermeria, centrale termica, ufficio, ingresso, magazzino) delle dimensioni esterne di mt. 24,00 x 13,00; n. 1 blocco ad uso servizi di tipo prefabbricato (spogliatoi e relativi servizi igienici, centrale termica, ufficio) delle dimensioni esterne di mt. 12,00 x 16,00; n. 1 costruzione in muratura ad uso area ristoro con annesso disimpegno delle dimensioni esterne di mt. 3,00 x 5,00; n. 1 tribuna coperta in struttura metallica e muratura con sottostante locali deposito attrezzi delle dimensioni esterne di mt. 43,50 x 4,30 ( margini campo sintetico ad 11) n. 1 tribuna coperta margini campo in erba ad 11); n. 1 fabbricato adibito un tempo a biglietteria (corso Francia, lato parcheggio dipendenti industria Valeo). Il complesso è stato interessato da lavori di potenziamento e riqualificazione nel corso del 2013/2014, con la realizzazione del nuovo blocco spogliatoi, del campo polivalente per la pallacanestro e calcio/tennis e del campo in sintetico a 7. Nell ultimo biennio è stato realizzato il nuovo campo ad 11 in erba sintetica, omologato dalla Lega Nazionale Dilettanti per l attività agonistica della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile Scolastico. Le strutture in argomento fanno parte del patrimonio indisponibile del Comune, in quanto destinate all uso pubblico per fini sportivi, oppure, qualora compatibile, anche a finalità di promozione sociale ed educativa. Sulla base delle risultanze delle gestioni pregresse e delle caratteristiche tipologiche degli impianti sportivi, la gestione dei suddetti impianti sportivi è risultata non economicamente rilevante, in quanto l utilizzo dei suindicati complessi ad uso sportivo ha avuto luogo, in via pressoché esclusiva, da parte dei medesimi soggetti affidatari della gestione, per la pratica dell attività calcistica mediante proprie squadre iscritte ai relativi campionati di categoria e da parte di utilizzatori terzi. Gli impianti sono stati gestiti attraverso associazioni sportive, che hanno incassato i proventi derivanti dall utilizzo degli impianti, a fronte dell onere dell assunzione degli oneri concernenti le opere di manutenzione ordinaria, le utenze ed il servizio di guardiana e pulizia, nonché ogni altra attività finalizzata all utilizzo dei campi. A fronte di tali impegni e prestazioni, il Comune ha riconosciuto ai gestori un contributo economico, finalizzato al raggiungimento del pareggio di bilancio del concessionario. La Giunta comunale, con deliberazioni n. 24 del 8/02/2018 ed 84 del 10/05/2018 ha stabilito le linee di indirizzo per l affidamento in gestione del campo sportivo in argomento, confermandone l affidamento in concessione nei termini suindicati. 3

4 2) Quadro riepilogativo dei costi della gestione degli impianti sportivi su base annuale Si riporta di seguito un prospetto riepilogativo dei presunti costi annuali di gestione degli impianti sportivi in oggetto. IMPORTO stimato Opere di manutenzione ordinaria IVA esclusa GASCO MONREGALE Acqua potabile (*) 410,00 Energia elettrica (*) 3.250,00 Combustibile per riscaldamento (gasolio) (*) 1.230,00 Tari 1.076,00 Materiale di consumo (materiale per tracciatura, 2.020,00 prodotti di pulizia, vernici..) Personale per manutenzioni e servizio di guardiania (***) Taglio del tappeto erboso in aree di pregio, con raccolta immediata del materiale di risulta ed escluso onere di smaltimento (**) 4.732, ,00 Rigenerazione di tappeti ad uso sportivo con mezzi meccanici (**) ,00 Taglio delle zone a verde, con raccolta immediata del materiale di risulta (**) 2.140,00 Manutenzione siepi ed alberature lato Via Risorgimento e Via Piemonte (**) 780,00 Manutenzione impianto antincendio 340,00 Complessivo GASCO ,80 Acqua potabile (*) 1.250,00 Energia elettrica (*) 9.015,00 Combustibile per riscaldamento (gas) (*) ,00 Tari 380,00 Tasi 317,00 Personale per manutenzioni e servizio di guardiania (***) Taglio del tappeto erboso in aree di pregio, con raccolta immediata del materiale di risulta ed escluso onere di smaltimento (**) , ,00 Rigenerazione di tappeti ad uso sportivo con mezzi meccanici (**) ,00 Taglio meccanico delle zone a verde (**) ,40 Manutenzione siepi ed alberature (**) 390,00 Potatura alberi (**) 878,00 Materiale di consumo (materiale per tracciatura, prodotti di pulizia, vernici..) Manutenzione del campo sintetico a 11 (comprensivo di opere di dissodamento, controllo, operazioni di integrazioni del materiale di intaso) 2.150, ,00 Manutenzione del campo sintetico a ,00 Manutenzione impianto antincendio 500,00 Complessivo VALEO ,40 TOTALE GENERALE IVA ESCLUSA ,20 (*) desunti da rendiconto gestore (**) desunti da prezzario assoverde voci TE3 TE4 TE14- M2 -MA2 (***) desunti da CCNL contratto Multiservizi 4

5 Le utenze sono state desunte dai dati storici forniti dal precedente concessionario; per quanto attiene le opere di manutenzione del verde, è stato utilizzato il prezziario Assoverde Edizione 2001, senza adeguare i prezzi per tenere conto del possibile ribasso praticato dall operatore economico qualora il concessionario dovesse avvalersi di prestatori esterni; i prezzi della manodopera sono stati desunti dal CCNL settore multi servizi (personale con profilo professionale 2 livello costo medio orario 14,79), calcolando: - n.1 addetto in servizio per 40 settimane/anno per 40 ore a settimana (centro sportivo Monregale) - n. 1 addetto in servizio per 40 settimane/anno per 8 ore a settimana (Gasco). 3) Quadro riepilogativo dei ricavi derivanti della gestione degli impianti sportivi su base annuale Si ipotizza un utilizzo medio dei campi sportivi in oggetto, così suddiviso: - Centro sportivo Monregale, ex Complesso Valeo; Campo ad 11 sintetico: 22 ore di allenamento da parte del gestore e n. 2 ore di allenamento ed 1 partita in affitto a terzi; Campo ad 11 erba : 2 partite a settimana da parte del gestore; Campo a 7 sintetico: 12 ore di allenamento ed 1 partita a settimana da parte del gestore; Campo polivalente: 1 ora a settimana in affitto a terzi; - Stadio comunale Piero Gasco: n. 1 partita a settimana da parte del gestore (28 settimane pausa dicembre e gennaio) L importo delle tariffe orarie di utilizzo, comprensivo di IVA è quello risultante dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 assunta in data 22/02/2018. Nella tabella seguente è riportata la stima complessiva dei ricavi annuali derivanti dall utilizzo dei campi per attività sportiva; si precisa che l ammontare complessivo dei proventi - stimato in base al computo degli utilizzi diretti da parte della società sportiva concessionaria secondo gli orari anzi indicati - viene abbattuta di una percentuale pari al 10%, per tenere conto del costo delle utenze e delle pulizie, che incidono sul valore tariffario, ma fanno già parte di costi calcolati nelle spese di gestione. Monregale Sintetico 11 Monregale Sintetico 7 Monregale Sintetico 7 Monregale Erba 11 Utilizzi settimanali Tariffa Settimane/stagione sportiva Utilizzo per attività gestore ,00/ora , ,00/ora , ,00/partita , ,00/partita ,00 Affitto a terzi 5

6 Monregale Sintetico 11 Monregale Sintetico 11 Monregale polivalente Stadio Gasco Utilizzi settimanali Tariffa Settimane/stagione sportiva Utilizzo per attività gestore Affitto a terzi 1 200,00/partita , ,00/ora , ,00/ora , ,00/partita ,00 SOMMANO , ,00 (abbattimento tariffe derivanti da usi societari del 10%) ,00 TOTALE COMPLESSIVO (IVA INCLUSA) ,00 Valori iva esclusa , ,25 TOTALE COMPLESSIVO (IVA ESCLUSA) ,21 4) Calcolo del valore stimato della concessione L affidamento della gestione degli impianti sportivi in parola non si configura quale concessione di servizi, come disciplinata dagli artt. 164 e ss. del D. Lgs. 50/2016 e s.m,.i. recante il codice dei contratti pubblici, in quanto non risulta soddisfatta la disposizione dell art. 165 comma 1 del predetto codice, che prevede che nei contratti di concessione la maggior parte dei ricavi di gestione del concessionario proviene dalla vendita dei servizi resi al mercato. L affidamento in gestione degli impianti sportivi in parola sarà effettuato, pertanto, ai sensi del Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali, approvato con deliberazione C.C. n. 30 del 30/06/2005, con particolare riferimento all art. 4, parte B, disciplinante gli impianti senza rilevanza economica. Per valorizzare il corrispettivo della concessione per il decennio di affidamento, si è proceduto a sottrarre alle voci di costo relative ad utenze e manutenzioni a carico del gestore, calcolate nel precedente paragrafo 2, tutti gli introiti derivanti dall utilizzo dei campi per attività sportiva, ivi inclusi quelli imputabili all attività svolta dalle squadre del soggetto gestore, calcolati nel precedente paragrafo 3, di seguito riepilogati. Al fine di garantire al concessionario l equilibrio economico-finanziario della gestione, come previsto dall art. 4 del citato regolamento, il corrispettivo così calcolato viene assunto quale corrispettivo massimo del contributo a carico del Comune che sarà attribuito al concessionario. Voce di uscita Importo annuale Importo complessivo per il quinquennio 2018/2023 Costi di manutenzione/gestione impianti , ,00 Voce di entrata Importo annuale Importo complessivo per il quinquennio 2018/2023 Proventi utilizzo campi sportivi da terzi 8.485, ,25 Utilizzo campi sportivi per attività propria , ,85 Saldo , ,90 Contributo massimo a carico del Comune per garantire l equilibrio economico-finanziario della gestione , ,00 6

7 Il valore complessivo della concessione, come dettagliato nel seguente prospetto, è stato stimato sommando le seguenti voci di entrata (al netto dell IVA, ove dovuta): - totale dei ricavi presunti nel quinquennio 2018/2023; - contributo massimo comunale erogato dal Comune per il quinquennio 2018/2023: Voce di entrata Importo complessivo per il quinquennio 2018/2023 Ricavi quinquennio 2018/2023 (utilizzi attività propria e di terzi) ,05 Contributo comunale ,00 Valore complessivo della concessione ,05 L importo posto a base di gara ammonta a complessivi ,00, corrispondenti al contributo annuale massimo assegnato dal Comune al fine di garantire l equilibrio economico-finanziario della gestione. In sede di offerta, il concorrente dovrà praticare un ribasso percentuale su detto importo. Trattandosi di importo da corrispondere ad un impresa, il contributo sarà soggetto alla ritenuta a titolo di acconto del 4% prevista dall art. 28 comma 2 D.P.R. 600/1973. Il prezzo, quale risultante sulla base dell offerta presentata dall aggiudicatario in sede di gara, è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto. 5) Modalità di gestione La gestione dell impianto in oggetto comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività: - l apertura, la chiusura, la pulizia e sorveglianza del complesso sportivo, ivi compresi gli impianti e le attrezzature esistenti; - la conduzione e la gestione degli impianti tecnologici; - il funzionamento degli impianti sportivi, delle attrezzature e dei servizi annessi; - la manutenzione ordinaria dei complessi sportivi e delle aree di pertinenza, ivi incluso lo sgombero neve dai marciapiedi perimetrali. A fronte delle attività di cui sopra, il concessionario ha diritto di incassare direttamente le tariffe ed i proventi derivanti dall uso del complesso sportivo da parte di terzi nonché da altre attività eventualmente previste dal progetto gestionale (es.gestione attività pubblicitaria/sponsorizzazioni). Il concessionario, inoltre, ha diritto ad utilizzare il campo per lo svolgimento delle proprie attività sportive, agonistiche e non agonistiche. Il concessionario dovrà assicurare l apertura al pubblico dell impianto sportivo con il rispetto dei seguenti standard minini: CENTRO SPORTIVO MONREGALE Orari minimi di apertura dell impianto: 28 ore settimanali di apertura al pubblico; è prevista la facoltà di osservare n. 1 giorno di chiusura al pubblico alla settimana. stadio comunale PIERO GASCO ALTIPIANO Deve essere garantita la massima apertura al pubblico in funzione delle richieste dell utenza Le tariffe per l utilizzo dell impianto sportivo non potranno eccedere i seguenti importi (comprensivi di I.V.A.), fatte salve le migliori condizioni che il concessionario deciderà di applicare e che saranno inserite nel contratto di gestione: 7

8 STADIO COMUNALE PIERO GASCO ALTIPIANO PARTITE Utilizzo diurno Spogliatoi, docce calde,tracciatura del campo Tariffa per partita conteggiata in n. 2 ore 160,00 Utilizzo notturno (maggio-settembre dopo le ore ottobre aprile dopo le ore 17.00) Illuminazione, spogliatoi, docce calde,tracciatura del campo Tariffa per partita conteggiata in n. 2 ore 200,00 Utilizzo diurno Spogliatoi, docce calde Utilizzo notturno (maggio-settembre dopo le ore ottobre aprile dopo le ore 17.00) Illuminazione, spogliatoi, docce calde Utilizzo diurno Spogliatoi, docce calde Utilizzo notturno (maggio-settembre dopo le ore ottobre aprile dopo le ore 17.00) Illuminazione, spogliatoi, docce calde Utilizzo diurno Spogliatoi, docce calde Utilizzo notturno (maggio-settembre dopo le ore ottobre aprile dopo le ore 17.00) Spogliatoi, docce calde, illuminazione CENTRO SPORTIVO MONREGALE (EX VALEO) CAMPO SINTETICO A 7 GIOCATORI ALLENAMENTI E PARTITE Tariffa oraria 55,00 Tariffa oraria 65,00 CAMPO SINTETICO A 11 GIOCATORI ALLENAMENTI Tariffa oraria 100,00 Tariffa oraria 125,00 PARTITE Tariffa per partita conteggiata in n. 2 ore 200,00 Tariffa per partita conteggiata in n. 2 ore 250,00 CAMPO IN ERBA A 11 GIOCATORI PARTITE Utilizzo diurno Spogliatoi, docce calde,tracciatura del campo Tariffa per partita conteggiata in n. 2 ore 100,00 Utilizzo notturno (maggio-settembre dopo le ore ottobre aprile dopo le ore 17.00) Illuminazione, spogliatoi, docce calde,tracciatura del campo Tariffa per partita conteggiata in n. 2 ore 120,00 CAMPO POLIVALENTE (Basket, Calcio tennis) Utilizzo diurno Tariffa oraria 12,00 Il piano tariffario potrà essere aggiornato con frequenza annualmente, a richiesta del concessionario e previa autorizzazione del Comune, in misura non superiore alla variazione dell indice ISTAT FOI annuale relativo al periodo intercorso dall ultimo aggiornamento. E fatto assoluto divieto al concessionario di praticare tariffe diverse da quelle approvate dal Comune di Mondovì o che comunque non rientrino nel piano tariffario offerto in sede di gara. All interno dell impianto il concessionario dovrà indicare, esponendoli ben in vista, gli orari di apertura al pubblico, le tariffe e le agevolazioni praticate. 8

9 Nella gestione degli impianti, il concessionario dovrà assicurare il rigoroso rispetto del D.M. 18 marzo 1996 Norme di sicurezza per la costruzione e l esercizio di impianti sportivi, per quanto applicabile. L impianto potrà essere adibito, in via eccezionale e previa autorizzazione del Comune, anche per lo svolgimenti di manifestazioni a carattere ricreativo e analoghe, sempre che sia stata ottenuta l agibilità per tali usi. Resta inteso che l uso degli impianti è concesso secondo la capienza ammessa dalla Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo; pertanto il concessionario dovrà diligentemente controllare che il numero degli spettatori e degli atleti non superi quello previsto e, per le manifestazioni extrasportive, quello fissato dalle autorità competenti al rilascio dell autorizzazione. Al Comune è riservato l uso gratuito delle strutture per ogni manifestazione ufficialmente organizzata e gestita o patrocinata dal Comune stesso, fino ad un massimo di 15 (quindici) giornate l anno per ciascun impianto sportivo in concessione, ed inoltre per lo svolgimento di attività di promozione sportiva in ambito scolastico (ex Giochi Sportivi Studenteschi), purché questi non siano concomitanti con eventuali gare sportive calendarizzate nell impianto e siano richiesti al concessionario con un preavviso minimo di 30 (trenta) giorni. Per tali manifestazioni il concessionario si obbliga a mettere a disposizione il personale di servizio e quanto necessario alla realizzazione delle stesse. Qualora l utilizzo comporti un considerevole aumento dei consumi relativi alle utenze e/o impiego straordinario del personale addetto alla custodia, alla sorveglianza e alla manutenzione dell impianto, il Comune di Mondovì può concordare con il concessionario le modalità ed i termini di un eventuale rimborso delle relative spese. Il concessionario potrà introitare, oltre alle tariffe di utilizzo dell impianto da parte di terzi e dei ricavi dei servizi eventuali sopra indicati, anche: - i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d ingresso agli impianti sportivi Gasco e Monregale in occasione di eventuali gare agonistiche e di altre manifestazioni sportive organizzate dallo stesso; - i proventi derivanti dalle sponsorizzazioni e/o pubblicità commerciali esposte all interno degli impianti in concessione. Al concessionario è consentito, nell ambito dei due impianti sportivi in concessione, gestire direttamente o subconcedere a terzi: - l eventuale servizio di bar e ristoro, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dalle vigenti norme in materia; il servizio di somministrazione di alimenti e bevande dovrà comunque essere riservato ai frequentatori dell impianto, ai sensi dell art. 8 comma 6 lett. i) della Legge Regionale 29 Dicembre 2006 n. 38; - attività di vendita e/o noleggio di attrezzatura sportiva attinente alla pratica di discipline calcistiche. Il concessionario potrà appaltare a terzi i servizi finalizzati alla manutenzione ordinaria dell impianto (taglio erba, ecc). 6) Durata della concessione La concessione avrà una durata di cinque anni, decorrenti dall 1/10/ ) Obblighi del concessionario Il concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria dell impianto, alla pulizia dei locali ed a quant altro si renda necessario per garantire la 9

10 funzionalità degli impianti che non rientri tra gli oneri di manutenzione straordinaria a carico del Comune di Mondovì. La manutenzione ordinaria è l'insieme delle azioni manutentive che, ai sensi dell art. 3 del D.Lgs. 380/2001, riguardano opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti in modo tale da garantire la funzionalità dell immobile e degli impianti ad esso connessi ed evitarne il possibile degrado. Le attività da intendersi ricomprese nella definizione di manutenzione ordinaria, nonché le modalità di riscontro sulla corretta esecuzione delle stesse e di verifica periodica degli impianti tecnologici presenti sono dettagliate nell Allegato A3, facente parte integrante del presente elaborato. Il concessionario è tenuto a dotarsi delle attrezzature e dei prodotti necessari al corretto svolgimento del servizio. L attività di pulizia e di manutenzione dovrà essere svolta in modo da non arrecare disturbo agli utenti ed intralcio al regolare andamento delle attività sportive. Fa carico al concessionario la sorveglianza e custodia dell impianto e delle attrezzature, l apertura e chiusura dello stesso mediante proprio personale, anche nel caso in cui l impianto venga temporaneamente concesso in uso dal Comune ad altri Enti, Associazioni ed organizzazioni sportive. Il concessionario si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile derivante dall operato, anche omissivo, del proprio personale e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia stato causa di danno alla funzionalità dell impianto e/o delle attrezzature. Il personale impiegato presso gli impianti sportivi dovrà risultare in regola con le normative vigenti. Il Comune potrà chiedere la consegna dell elenco dei lavoratori occupati e/o avviati al lavoro negli impianti, nonché della documentazione comprovante l assolvimento degli obblighi in materia previdenziale ed assistenziale. Le spese relative alle varie utenze sono a carico del concessionario che, prima dell inizio della gestione, dovrà provvedere alla voltura dei relativi contratti. Per quanto riguarda le utenze afferenti il centro sportivo Monregale, si precisa quanto segue. ENERGIA ELETTRICA Sono presenti dei contatori a defalco nel fabbricato ubicato nel vicino impianto del porto aerostatico (locale posto a lato della sala polifunzionale/briefing, con accesso dall esterno del edificio). L utenza viene pagata dal concessionario degli impianti sportivi per il gioco del calcio, al quale l affidatario del porto aerostatico dovrà corrispondere la quota di competenza, con le modalità concordate direttamente tra le due Associazioni. Prima dell inizio dell affidamento, in contradditorio tra i due gestori dei limitrofi impianti sportivi andrà effettuata lettura dei contatori a defalco. GAS - CENTRALE TERMICA ACQUA CALDA SANITARIA Sono presenti dei contawatt ore a defalco nel fabbricato ubicato nel vicino impianto del porto aerostatico (locale centrale termica posto a lato dei servizi igienici, con accesso dall esterno dell edificio). L utenza viene pagata dal concessionario degli impianti sportivi per il gioco del calcio, al quale l affidatario del porto Aerostatico dovrà corrispondere la quota di competenza, con le modalità concordate direttamente tra le due Associazioni. Prima dell inizio dell affidamento, in contradditorio tra i due gestori dei limitrofi impianti sportivi andrà effettuata lettura dei contatori a defalco. Il concessionario potrà realizzare interventi di miglioramento tecnico-strutturali al fine di ottimizzare la gestione del campo sportivo. L esecuzione delle opere suddette dovrà essere preventivamente autorizzata dal Dipartimento Tecnico del Comune. In tale eventualità dovranno essere previste, nell atto di autorizzazione, le modalità, le tempistiche e l eventuale partecipazione del Comune alla realizzazione degli interventi. Per tali opere trovano applicazione le disposizioni del codice dei contratti pubblici. 10

11 Al termine dei lavori, previa verifica da parte dei tecnici comunali, le opere saranno acquisite in proprietà del Comune senza che all affidatario competa alcuna indennità o compenso di sorta. Per l esecuzione di tali opere potrà essere accordata la chiusura al pubblico dell impianto in concessione per un periodo complessivo sul quinquennio di durata del contratto non superiore a cinque mesi. Il concessionario dovrà inoltre: - dare comunicazione immediata di ogni sospensione dell attività o chiusura dei complessi sportivi avuti in concessione o di alcune sue parti; - dare comunicazione immediata di eventuali guasti o danneggiamenti che possano pregiudicare l utilizzo in sicurezza delle strutture; - provvedere all ottenimento di tutte le autorizzazioni e licenze necessarie alla realizzazione delle eventuali manifestazioni proposte. 8) Spese a carico del concessionario Sono a carico dell affidatario tutte le spese connesse alla realizzazione dei servizi oggetti di affidamento e all assunzione degli obblighi di cui al precedente punto 7), incluse le spese contrattuali (vedi punto11. Aggiudicazione, stipula contratto, spese contrattuali dell Allegato 2 modalità di svolgimento della procedura). 9) Spese a carico del Comune Sono a carico del Comune di Mondovì le spese riconducibili ad interventi di manutenzione straordinaria, non incluse pertanto nell allegato A3, salvo i casi in cui la manutenzione straordinaria si renda necessaria in ragione dell omessa effettuazione delle operazioni di manutenzione ordinaria e/o di comprovata incuria della gestione dell impianto da parte del concessionario. La necessità di interventi di manutenzione straordinaria dovrà essere comunicata al Comune per iscritto a cura del concessionario del servizio, precisando i dettagli tecnici delle riparazioni e sostituzioni necessarie. Sono parimenti a carico del Comune di Mondovì le spese necessarie per l adeguamento del complesso sportivo ovvero delle strutture ivi presenti alla normativa in materia di sicurezza degli impianti sportivi. In caso di necessità di svolgimento di interventi di manutenzione straordinaria di carattere urgente, non differibili in quanto finalizzati alla tutela della sicurezza e della salute degli utenti, il Comune, con un preavviso di almeno sette giorni naturali e consecutivi, potrà richiedere al concessionario di sospendere l utilizzo dell impianto per il periodo necessario al completamento dei lavori. Qualora detto periodo di sospensione ecceda i 30 giorni lavorativi nel corso dell anno solare, il Comune, su richiesta del concessionario, potrà riconoscere un contributo aggiuntivo a quello stabilito contrattualmente finalizzato a compensare i minori introiti connessi al mancato utilizzo del campo. 10) Modalità di rendicontazione e verifica dei servizi svolti Il concessionario dovrà comprovare l assolvimento delle prestazioni in conformità a quanto indicato dal presente elaborato, presentando al Comune, entro il 30 settembre di ciascun anno: - l elenco degli interventi di manutenzione ordinaria (di cui all allegato A3, corredato dalla documentazione tecnica e giustificativa indicata nello stesso), effettuati nell anno precedente, i 11

12 cui costi dovranno essere chiaramente valorizzati in apposita voce di spesa del bilancio di gestione di cui al punto successivo; - il bilancio consuntivo di gestione dell anno precedente, redatto secondo le indicazioni di seguito riportate. Fatta salva la tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti norme in relazione alla forma societaria del concessionario, delle quali il concedente potrà prendere visione, lo stesso concessionario deve tenere per l impianto oggetto di affidamento una contabilità di ogni movimento in entrata ed in uscita, valorizzato al netto dell IVA, al fine di permettere adeguata attività di controllo da parte del Comune, secondo le seguenti principali voci: a) entrate: - contributo comunale per il raggiungimento dell equilibrio economico-finanziario; - proventi per attività formative e corsi; - proventi per utilizzi degli impianti da parte di terzi; - proventi derivanti dalla eventuale gestione delle attività economiche collaterali (locazione di spazi pubblicitari, attività di somministrazione alimenti e bevande, punto vendita, ecc.); - altri eventuali introiti; b) uscite: - organizzazione e gestione (suddiviso in: personale addetto all impianto, cancelleria, attrezzature d'ufficio, contratti di manutenzione impianti tecnologici, materiale di consumo, spese tenuta conto corrente dedicato, ecc.); - utenze (suddivise in suddivise in energia elettrica, acqua, gas.); - manutenzioni; - spese per attrezzature sportive sostituite; - spese derivanti dalla gestione delle eventuali attività economiche collaterali; - imposte e tasse (tassa rifiuti, tassa servizi indivisibili); - altre (da indicare). La documentazione di cui sopra dovrà essere corredata da una relazione che illustri: - l andamento degli impianti affidati in gestione; - le modifiche eventualmente intervenute in corso d anno rispetto alla consistenza dei beni immobili; - i risultati ottenuti nelle varie attività rispetto alle finalità sportive del concessionario. Parimenti, il concessionario dovrà presentare al Comune la seguente documentazione, con cadenza semestrale posticipata, entro la fine del mese successivo al semestre di riferimento: - un prospetto analitico recante i dati di utilizzo mensile di ciascun impianto, suddiviso per tipologia di utenza (uso da parte del concessionario per pratica sportiva con proprie squadre ovvero utilizzo da parte di terzi) e tipologia di tariffa (allenamento, partita); - l elenco delle iniziative e manifestazioni eventualmente effettuate all interno di ciascun impianto con l indicazione del numero di partecipanti; - fatture e/o altra documentazione atte a comprovare l avvenuto pagamento delle spese sostenute per le utenze (energia elettrica, acqua potabile, combustibile per il riscaldamento). Tutti i documenti da presentare al Comune dovranno essere debitamente datati e sottoscritti dal legale rappresentante. 12

13 11) Cauzione definitiva A garanzia dell esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto il concessionario dovrà costituire una garanzia definitiva pari al 3 (tre) per cento dell importo contrattuale (valore della concessione quinquennale dell impianto aggiudicato). La cauzione è prestata a garanzia dell adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l appaltatore. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, emessa da istituto autorizzato o rilasciata da intermediari finanziari inscritti nell elenco speciale di cui all art. 107 del D.Lgs.n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell Economia e delle Finanze, e secondo gli schemi di cui al Decreto 19 gennaio 2018, n. 31 del Ministero dello Sviluppo Economico, recante "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Essa è presentata in originale al Comune prima della formale sottoscrizione del contratto. Essa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla eccezione di cui all art.1957 comma 2 del Cod.Civ., nonché l operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall Amministrazione. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell avanzamento dell esecuzione, nel limite massimo dell 80 per cento dell iniziale importo garantito. L ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all istituto garante, da parte dell appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell impresa per la quale la garanzia è prestata. 12) Pagamenti e obblighi di tracciabilità Il contributo comunale risultante dagli esiti della gara sarà pagato in rate semestrali posticipate, a decorrere dalla data di stipulazione del contratto, previa verifica della rendicontazione di cui al precedente punto 10) e della corretta gestione (assenza di contestazioni di inadempienze), di cui al successivo punto 15). Il concessionario dovrà presentare formale richiesta di pagamento del contributo, Il concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13/08/2010 n. 136; in particolare, dovrà comunicare al Comune di Mondovì gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica di cui all oggetto, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso e ogni modifica relativa ai dati trasmessi. L accertamento di transazioni eseguite senza avvalersi di conti correnti bancari o postali ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. 13

14 13) Subappalto e divieto di cessione del contratto È vietata al concessionario la cessione, anche parziale, del contratto, a pena di nullità. È fatto divieto di subconcedere l impianto oggetto di affidamento o di modificarne la destinazione d uso, pena la revoca della concessione stessa. In deroga al divieto di cui al comma che precede, è consentito al concessionario di sub concedere i servizi collaterali all attività sportiva eventualmente attivati, quali le attività commerciali ai sensi del precedente punto 5), per un periodo non superiore alla durata del contratto in essere con il Comune di Mondovì. 14) Responsabilità Il concessionario assumerà, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile derivante dall operato, anche omissivo, delle persone incaricate della vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia stato causa di danno alla funzionalità dell impianto e/o delle attrezzature. Il concessionario risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale e degli eventuali soci, obbligandosi a tenere indenne il Comune da qualsivoglia responsabilità per danni di ogni genere, anche nei confronti di terzi, comunque derivanti dall attività oggetto della concessione. A tal fine, il concessionario dovrà stipulare, con primaria compagnia di assicurazione, contratto di assicurazione a copertura della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d opera (qualora presenti), con massimale non inferiore a ,00 per sinistro, fermo restando che, qualora il danno da risarcire ecceda i massimali stabiliti, l onere relativo sarà comunque a carico del concessionario. Rimane a carico del Comune la sola responsabilità civile derivante dalla proprietà della struttura. Copia del contratto di assicurazione R.C.T./R.C.O. dovrà essere depositato in Comune prima della stipula del contratto e, annualmente, il concessionario dovrà inviare al Comune copia della quietanza comprovante il pagamento del premio. Eventuali danni che venissero arrecati all impianto e alle relative attrezzature, imputabili a dolo, imprudenza, negligenza e/o imperizia della gestione (da verificarsi comunque di volta in volta da parte del Comune), dovranno essere riparati a cura e spese del concessionario; in caso di inottemperanza a detto obbligo, il Comune di Mondovì si riserva di provvedere direttamente, sostituendosi al concessionario e prelevando l importo della relativa spesa dalla cauzione definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata. 15) Vigilanza, controlli e penali Il Comune di Mondovì ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante la durata della concessione, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni. A tal fine potrà eseguire sopralluoghi e ispezioni in loco in qualsiasi momento e circostanza e procedere alla verifica della gestione e del rispetto della concessione. L inadempimento agli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato comporta, nel caso di mancato adeguamento entro i termini assegnati nella diffida ad adempiere, l applicazione delle seguenti penali, oltre alle eventuali sanzioni di legge: a) per ogni giorno di ingiustificata chiusura dell impianto: 200,00 per ogni giorno; b) per negligenze, ritardi, omissioni e/o per mancata effettuazione di interventi di manutenzione che causino interruzioni anche brevi dell attività della struttura, dal giorno di accertamento della violazione e sino a ripristino della regolarità: 200,00 per ogni giorno di chiusura; 14

15 c) per mancata fruizione, imputabile al concessionario, delle giornate messe a disposizione del Comune di Mondovì: 150,00 per ogni singola giornata; d) per inosservanza accertata agli obblighi connessi alla manutenzione ordinaria, rispetto al piano delle manutenzioni di cui all Allegato A3, documentata da verbale redatto in contradditorio: 200,00 per ciascuna inosservanza accertata, salvo motivi di forza maggiore, debitamente documentati, che hanno comportato l impossibilità di provvedere alla specifica manutenzione oggetto di contestazione; e) per ogni altro inadempimento agli obblighi di legge e/o contrattuali non previsto ai punti precedenti: 500,00. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui il concessionario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dal Comune di Mondovì. In caso di mancata presentazione o rigetto motivato delle controdeduzioni, il Comune di Mondovì procederà all'applicazione delle citate penali. La sanzione sarà applicata con provvedimento amministrativo. In caso di mancato pagamento nei termini assegnati, il Comune potrà rivalersi sull importo del contributo erogato ai sensi del precedente punto 4) ovvero detrarre l importo della sanzione dalla cauzione definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata. 16) Vicende soggettive del concessionario La stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del concessionario, o di risoluzione del contratto ovvero di recesso dal contratto, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto di concessione. Si procede all interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l originario affidatario. La concessione avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, possono: a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subconcessione; b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale. L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può eseguire i contratti già stipulati, su autorizzazione del giudice delegato. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione. 17) Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Per le modifiche del contratto nel periodo di efficacia si fa riferimento alla disciplina prevista dall art. 175 del D. Lgs. 50/2016 recante il codice dei contratti pubblici. 15

16 18) Risoluzione del contratto e revoca della concessione Il Comune di Mondovì potrà risolvere il contratto prima della sua naturale scadenza, nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla normativa vigente abbiano accertato e sanzionato definitivamente irregolarità direttamente imputabili al concessionario, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica sull impiego degli addetti all impianto in argomento (soci, dipendenti, collaboratori od operanti ad altro titolo). In tali casi, il Comune provvederà a notificare al concessionario la volontà di risolvere il contratto, assegnandogli un termine non inferiore a 20 giorni per fare pervenire eventuali osservazioni. Il provvedimento conseguentemente adottato dovrà dar conto dell esame delle osservazioni formulate. Costituirà causa di risoluzione espressa del contratto ex art C.C.: - l applicazione di oltre tre penali di cui al precedente punto 15) nell arco di un anno; - il fatto che la gestione si renda colpevole di frodi o applichi orari inferiori e/o tariffe superiori a quelli approvati dalla Giunta Comunale; - l apertura di una procedura concorsuale a carico del concessionario; - la sub concessione/subappalto in violazione di quanto previsto dal precedente punto 13 e/o dichiarato in sede di offerta; - l accertamento di transazioni bancarie eseguite senza avvalersi di conti correnti bancari e/o postali in violazione di quanto stabilito dall art. 3 della legge 136/2010; - la violazione degli obblighi di cui al punto 21); - il mancato rispetto del crono programma di realizzazione delle opere di miglioria indicate a carico del concessionario in fase di gara, fatte salve eventuali cause di forza maggiore. Nei casi sopraelencati, la risoluzione si verifica di diritto nel momento in cui il Comune di Mondovì dichiara al concessionario l intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa. Il concessionario ha facoltà di recedere dalla concessione, dando un preavviso di almeno mesi 6 (sei). L esercizio di tale facoltà è soggetto al pagamento di una penale, il cui importo è così definito: - entro il primo anno della concessione, pari al contributo annuale definito in sede contrattuale; - dal primo al secondo anno della concessione, pari all 80% del contributo annuale definito in sede contrattuale; - dal secondo al terzo anno della concessione, pari al 60% del contributo annuale definito in sede contrattuale; - dal terzo al quarto anno della concessione, pari al 40% del contributo annuale definito in sede contrattuale; - a partire dal quarto anno della concessione, pari al 20% del contributo annuale definito in sede contrattuale. Per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, il Comune potrà revocare la concessione con preavviso di mesi 6 (sei); in tal caso, le eventuali opere di miglioria apportate all impianto e non ancora ammortizzate saranno riscattate dal Comune attraverso il riconoscimento di una somma pari ai costi non già ammortizzati. Nelle ipotesi sopra descritte trova comunque applicazione l art. 176 del D. Lgs. 50/ ) Presa in consegna e restituzione dell impianto All atto della presa in consegna dell impianto da parte del concessionario, sarà sottoscritto apposito verbale che dovrà riportare la descrizione e lo stato di conservazione degli eventuali beni mobili esistenti, nonché le condizioni della struttura. Analogo verbale dovrà essere redatto al termine del rapporto contrattuale. 16

17 Al termine della gestione, ovvero in caso di risoluzione anticipata, di recesso o di revoca della concessione, l impianto dovrà essere riconsegnato al Comune in normale stato d uso di manutenzione, libero da cose non di proprietà comunale, entro i successivi 30 giorni. All atto della presa in consegna dell impianto il concessionario si impegna a non far eseguire alcuna copia delle chiavi, a restituirle al termine della concessione ed a non consentire l accesso alla struttura ad alcun utente non autorizzato. 20) Foro competente Eventuali controversie derivanti dall interpretazione ed esecuzione del contratto saranno di esclusiva competenza dell Autorità Giudiziaria Ordinaria del foro di Cuneo. 21) Norme di comportamento Il concessionario si impegna a rispettare e si obbliga ad estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell art. 54 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 di cui al D.P.R. 16/04/2013 n. 62, nonché dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 16/01/2014, di cui riceverà copia contestualmente alla sottoscrizione del contratto. Il contratto sarà automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell art. 2 comma 3 del codice. 22) Obblighi in tema di Legge Anticorruzione In sede di sottoscrizione del contratto il concessionario dovrà dichiarare, ai sensi dell articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Mondovì che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, nonchè di essere a conoscenza che, in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo, dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni. 23) Duvri In riferimento al disposto dell art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 s s.m.i. concernente l elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) per l affidamento di appalti di forniture e servizi, si precisa per la concessione sopra descritta non sussistono rischi da interferenze con il personale della stazione appaltante e, conseguentemente, non si rilevano costi relativi a misure correlate da attuare. Mondovì,. giugno 2018 IL DIRIGENTE dott. Germano Gola 17

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