Verbale n. 4/2013 Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 17/05/2013

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1 Pagina 1 di 288 Oggi in Urbino alle ore 15,00, si è riunito, presso l Aula Magna del Rettorato dell Università Palazzo Bonaventura, Via Saffi, 2 -, il Consiglio di Amministrazione legalmente convocato, per discutere il seguente 1. Comunicazioni Ordine del giorno Approvazione verbali delle sedute del 22 marzo 2013 e del 14 aprile Retribuzione ai ricercatori per compiti didattici. 2. Statuto, Regolamenti, Ordinamento didattico 1. Regolamento in materia di corsi di master universitari e di corsi di alta formazione, corsi di formazione permanente e Summer/Winter School. Parere. 2. Modifiche al Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli artt.li 18 e 24 della legge 240/2012. Parere. 3. Regolamento per attività fuori sede del personale. Modifiche. 3. Atti negoziali connessi allo svolgimento di compiti istituzionali 1. Ratifica del Decreto Rettorale d'urgenza n. 19/2013 del 28 marzo 2013 avente ad oggetto nomina del Direttore generale Dott. Luigi Botteghi quale Responsabile della prevenzione della corruzione di Ateneo. 2. Adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione Nomina del Direttore generale Dott. Luigi Botteghi a Responsabile della trasparenza di Ateneo, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n Ratifica del Decreto Rettorale d urgenza n. 25/2013 del 6 maggio 2013 avente ad oggetto la stipula dell accordo quadro tra l Università Dipartimento di Giurisprudenza (Di- Giur), la Provincia di Pesaro e Urbino, l INPS di Pesaro e la Direzione Territoriale Lavoro di Pesaro per lo sviluppo di un Osservatorio Provinciale (OP) e tavolo di Confronto (TdC) per le Politiche attive del Lavoro, in attuazione delle indicazioni della Legge 92/ Protocollo d intesa tra l Università Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP) e la società Websolute s.r.l. di Pesaro per la realizzazione di un rapporto di collaborazione finalizzato alla promozione e allo sviluppo di attività culturali, formative, di ricerca e di consulenza in particolare nel settore scientifico e tecnologico. 6. Accordo quadro tra l Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP), Confartigianato Imprese di Pesaro e Urbino Associazione degli Artigiani della Provincia di Pesaro e Urbino e Astranet s.r.l. Società di formazione e servizi di Confartigianato Imprese Pesaro e Urbino per realizzare un rapporto di collaborazione finalizzato ad intraprendere e realizzare progetti ed a- zioni formative tra i quali l organizzazione di una Scuola di Confartigianato Imprese di Pesaro e Urbino (S.I.D.) rivolta ad imprenditori e dirigenti.

2 Pagina 2 di Rinnovo dell accordo di cooperazione tra l Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Scienze dell Uomo e il Teatro Universitario Aenigma di Urbino per la realizzazione di un più stretto rapporto di collaborazione e al fine di agevolare la partecipazione degli studenti ad iniziative teatrali promosse nel campo educativo e sociale, anche di livello internazionale. 8. Accordo di cooperazione tra Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti: Matematica, Informatica, Fisica, Chimica, Epistemologia e Storia della Scienza e l Università di Pisa Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale per la realizzazione di un più stretto rapporto di collaborazione rendendo reciprocamente disponibile le strutture e le specifiche competenze del personale di entrambi i Dipartimenti. 9. Approvazione del testo definitivo dello Statuto dell Associazione Massimo Vannucci. 10. Accordo di cooperazione tra l'università degli Studi di Urbino Carlo Bo e LaPolis - Associazione - Laboratorio di Studi Politici e Sociali. 4. Personale 1. Procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, a tempo definito, per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale presso il Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP). 2. Protocollo d intesa finalizzato alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. 3. Ratifica del Decreto Rettorale d urgenza n. 24/2013 del 2 maggio 2013 relativo all integrazione della programmazione del fabbisogno di personale a tempo indeterminato per l anno Quantificazione del Fondo per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato del personale dirigenziale ex art. 22 CCNL 2006/2007 e art. 7 CCNL 2008/ Anno Convenzione Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro. Determinazioni. 5. Strutture didattiche, di ricerca e di servizio 1. Proposta di attivazione del Centro di Ricerca in Formazione e Intervento in Psicologia Clinica (CERPSIC) presso il DIPSUM. 2. Proposta di attivazione del "Centro di pedagogia montessoriana (CEPEM) presso il DIPSUM. 3. Attivazione del Centro di studi sul problematicismo pedagogico (CESPP) presso il DIPSUM. 4. Attivazione del Centro Universitario per la Ricerca Avanzata nella Metodologia storicoartistica (C.U.R.A.M.) presso il Dipartimento di Scienze della Comunicazione e Discipline Umanistiche (DiSCUm). 6. Ricerca

3 Pagina 3 di Richiesta di riconoscimento dello status di spin-off da parte della società Enersol s.c.a.r.l. 2. Proposta di approvazione dell appendice all accordo di partenariato inerente il progetto LIFE + ECO-DESIGN PER LA NAUTICA Life 09 ENV it Proposte di integrazione al tariffario del Dipartimento di Scienze della Terra, della Vita e dell Ambiente (DiSTeVA) per prestazioni conto terzi. 4. Recesso dell Università degli Studi di Urbino Carlo Bo dal Consorzio Interuniversitario Nazionale La Chimica per l Ambiente (INCA) e annullamento deliberazione C.d.A. nr. 173/2012 del 2 ottobre Convenzione quadro tra il Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare CoNiSMa e l Università - Dipartimento di Scienze della Terra, della Vita e dell Ambiente (DiSTeVA) per l'esecuzione congiunta di progetti di ricerca e di formazione nel settore marino. 7. Didattica 1. Attivazione offerta formativa per l'a.a. 2013/ Attivazione del I ciclo dei corsi di dottorato di ricerca per l a.a. 2013/ Provvedimenti concernenti la contribuzione per l iscrizione e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca. 4. Ratifica del Decreto Rettorale d urgenza n.22 del 24 aprile 2013 avente ad oggetto la sottoscrizione della convenzione con la Società D SIGN per il cofinanziamento di una borsa di studio per il corso di Dottorato di ricerca in Scienze della Terra, Scienza della Complessità 29 ciclo. 5. Ratifica del Decreto Rettorale d'urgenza n. 21/2013 del 24 aprile Assegnazione ai Dipartimenti del budget necessario a coprire le esigenze della didattica per l anno accademico (esercizio finanziario 2014). 6. Sottoscrizione della convenzione di co-tutela di tesi di dottorato con l'università di Alicante (Spagna). 7. Proposta di sottoscrizione della convenzione tra l Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, l Università di Modena e Reggio Emilia e l Università degli Studi di San Marino per l attivazione ed il rilascio del titolo congiunto del corso di Master di primo livello in Tecniche per la riabilitazione dei disturbi specifici dell apprendimento a.a. 2012/ Proposta di sottoscrizione della convenzione tra l Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, l Università di Modena e Reggio Emilia e l Università degli Studi di San Marino per l attivazione ed il rilascio del titolo congiunto del corso di Master di secondo livello in Neuropsicologia dei disturbi specifici dell apprendimento a.a.2012/ Studenti, dottorandi e specializzandi 1. Corsi estivi 2013 (a.a. 2012/2013). 2. Convenzione di tirocinio con la Corte Costituzionale.

4 9. Rapporti internazionali Pagina 4 di Ratifica del Decreto Rettorale d urgenza n. 20/2013 del 16 aprile 2013: Convenzione quadro di partenariato per l'istituzione del Centro di informazione Europe Direct 2013/ Contratto per l affidamento alla società Lingua ideale s.r.l. spin-off accademico dell Ateneo, di servizi organizzativi e di assistenza logistica agli studenti frequentanti il 55 Séminaire de droit comparé et européen. 3. Protocollo d intesa con LLP Foundation di Utrecht (Olanda), avente ad oggetto cooperazione scientifica e didattica nel settore della paleoclimatologia. 13. Lavori 1. Progetto Wisp - Sistema WiFi per le strutture universitarie e Collegi universitari. 14. Forniture e servizi 1. Convenzione per l attivazione di piccoli servizi vari a supporto del Sistema Bibliotecario di Ateneo tra l Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e l Associazione AUSER di Urbino. 2. Integrazione e modifica alla delibera n. 194/2012 del 02/10/ Servizi attivi vari. Il Consiglio è stato convocato con lettera del Rettore prot. N in data 14 maggio 2013 e integrato con lettera del Rettore prot. n del 16 maggio La documentazione relativa agli assenti giustificati è agli atti dell Amministrazione. Sono presenti i sottoindicati componenti: Nominativo Ruolo P Ag A Stefano PIVATO Rettore della Università Massimo BERLONI membro non appartenente ai ruoli dell'ateneo Vittorio LIVI membro non appartenente ai ruoli dell'ateneo Tiziana PRIMORI membro non appartenente ai ruoli dell'ateneo Massimo BALDACCI membro appartenente al personale docente dell'ateneo Bonita CLERI membro appartenente al personale docente dell'ateneo Tonino PENCARELLI membro appartenente al personale docente dell'ateneo Vilberto STOCCHI membro appartenente al personale docente dell'ateneo Mary Cruz BRAGA rappresentante del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo Roberto MERLO rappresentante degli studenti Antonio ASTOLFI rappresentante degli studenti Legenda: (P - Presente) - (Ag - Assente giustificato) - (A - Assente)

5 Pagina 5 di 288 Collegio dei Revisori Nome Pres. Ass.g. Ass. Dott. Federico LORENZINI, Presidente Dott. Vincenzo GALASSO Dott.ssa Gerardina MAIORANO Presiede la seduta il Rettore Prof. Stefano Pivato. Partecipano senza diritto di voto alla seduta il Prof. Giancarlo Ferrero, Pro-Rettore Vicario e il Dott. Luigi Botteghi, Direttore Generale, con funzioni di Segretario verbalizzante. Partecipano alla riunione la Dott.ssa Antonella Bonifazi e la dott.ssa Lucia Grossi dell Ufficio Studi e Segreteria Organi Istituzionali Organi Collegiali che coadiuvano il Segretario verbalizzante. Riconosciuto legale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta e valida la seduta. Il Rettore Presidente ritira le seguenti proposte di delibera: 2. Statuto, Regolamenti, Ordinamento didattico 2. Modifiche al Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli artt.li 18 e 24 della legge 240/2012. Parere. 6. Ricerca 1. Richiesta di riconoscimento dello status di spin-off da parte della società Enersol s.c.a.r.l. 7. Didattica 2. Attivazione del I ciclo dei corsi di dottorato di ricerca per l a.a. 2013/2014. Con il consenso unanime dei Consiglieri presenti, l'ordine di discussione delle pratiche è così modificato: 2.1, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 9.3, 13.1, 14.1, 14.2, 3.10, 4.5. Oggetto: Approvazione Verbali delle sedute del 22/03/2013 e del 12/4/2013 Il Rettore-Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare i verbali delle seguenti sedute: verbale n. 2 del 22 marzo 2013; verbale n. 3 del 12 aprile 2013; Il Consiglio di Amministrazione Visti i testi dei verbali n. 2 del 22 marzo 2013 e n. 3 del 12 aprile 2013, di approvarli nella loro integralità. delibera

6 OMISSIS Pagina 6 di Comunicazioni OMISSIS OGGETTO: Regolamento in materia di corsi di master universitari e di corsi di alta formazione, corsi di formazione permanente e Summer/Winter School. Parere. N. o.d.g.: 02/01 Rep. n. 78/2013 Prot. n UOR: Ufficio Alta formazione, Post Laurea, pergamene Nominativo F C A As Nominativo F C A As Stefano PIVATO Tonino PENCARELLI Massimo BERLONI Vilberto STOCCHI Vittorio LIVI Mary Cruz BRAGA Tiziana PRIMORI Roberto MERLO Massimo BALDACCI Antonio ASTOLFI Bonita CLERI Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) Partecipano alla seduta il Pro-Rettore Vicario, Prof. Giancarlo Ferrero e il Direttore Generale, Dott. Luigi Botteghi. Collegio dei Revisori Nome Pres. Ass. g. Ass. Dott. Federico LORENZINI, Presidente Dott. Vincenzo GALASSO Dott.ssa Gerardina MAIORANO In ottemperanza a quanto stabilito dall art. 18 dello Statuto, si presenta il Regolamento in materia di corsi di master universitari e dei corsi di alta formazione, corsi di formazione permanente e Summer / Winter school. Il presente Regolamento sostituisce il precedente (che era stato approvato in data 24 aprile 2012). REGOLAMENTO IN MATERIA DI CORSI DI MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI ALTA FORMAZIONE, CORSI DI FORMAZIONE PERMANENTE E SUMMER / WINTER SCHOOL Art.1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento, emanato in attuazione della normativa vigente ed in conformità a quanto previsto dall articolo 1 dello Statuto e dagli articoli 2 e 5 del Regolamento didattico dell Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (di seguito Ateneo o Università ), disciplina l attivazione e l organizzazione di:

7 Pagina 7 di 288 a) corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente di cui all articolo 3, comma 9 e all articolo 7, comma 4 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e secondo livello; b) corsi di Alta Formazione di cui agli articoli 16 e 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e all articolo 6, comma 2, lettera c) della legge 19 novembre 1990, n. 341; c) corsi di Formazione permanente di cui all articolo 6, comma 2, lettere b) e c) della legge 19 novembre 1990, n. 341; d) corsi intensivi denominati Summer /Winter School. 2. L Ateneo può attivare corsi di Master in apprendistato con istituzioni esterne ed imprese ai sensi del D.Lgs. 14 settembre 2011, n I Corsi possono essere organizzati anche in forma consorziata, previe convenzioni ed accordi con enti e soggetti esterni, anche stranieri. 4. L Ateneo può rilasciare i titoli e gli attestati di partecipazione dei corsi di cui al presente articolo, congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri, sulla base di apposite convenzioni, da stipularsi nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti e di quanto stabilito nel presente regolamento. TITOLO I MASTER UNIVERSITARI DI PRIMO E SECONDO LIVELLO Art.2 Definizione e struttura 1. I master universitari di primo e secondo livello (di seguito master universitari ) di cui all articolo 1, comma 1, lettera a) sono corsi post-lauream, di perfezionamento scientifico e di alta qualificazione formativa finalizzati allo sviluppo e all addestramento di competenze e capacità di livello superiore, che hanno l obiettivo di: a) preparare i laureati al mondo del lavoro, fornendo loro competenze e approfondimenti utili all inserimento in ambito professionale e lavorativo; b) fornire gli strumenti necessari a chi già lavora e ha necessità di aggiornamento e approfondimento. 2. I master universitari sono corsi a numero programmato, secondo le esigenze specifiche di ogni corso e la disponibilità di strutture e di attrezzature. 3. Le attività formative previste nei master universitari, di livello adeguato al grado di perfezionamento e di formazione che si intende perseguire, sono comprensive di attività didattica frontale e di altre forme di addestramento (esercitazioni, laboratori), di studio guidato e di didattica interattiva e danno luogo all'acquisizione di crediti formativi universitari (di seguito crediti), ai sensi della normativa vigente e del Regolamento didattico di Ateneo. I master universitari prevedono altresì un periodo di stage che dà luogo all'acquisizione di crediti e la cui durata è definita in relazione agli obiettivi del corso. 4. I master universitari hanno di norma durata annuale e prevedono l acquisizione di almeno sessanta crediti, corrispondenti a 1500 ore, oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea magistrale. 5. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività del corso è obbligatoria per almeno i 2/3 in ciascuna delle singole attività didattiche. 6. Il conseguimento del master universitario è subordinato al rispetto degli obblighi di frequenza, al superamento delle prove di verifica previste ed al superamento di una o più prove finali volte all accertamento delle competenze complessivamente acquisite.

8 Pagina 8 di Alla fine del corso di Master viene rilasciato, a firma del Rettore, del Direttore Generale e del Direttore del Corso, il Diploma di Master. Art. 3 Istituzione di Corsi di Master 1. La proposta di istituzione dei corsi è presentata da uno o più docenti proponenti- docente o ricercatore- di uno o più Dipartimenti interessati. 2. Le proposte di istituzione dei Corsi di Master sono avanzate dai Dipartimenti all ufficio competente, di norma, entro il 31 marzo di ogni anno e devono contenere la data di inizio dei corsi. I corsi devono essere attivati entro e non oltre il mese di marzo dell anno accademico di riferimento 3. Le proposte di istituzione sono sottoposte al parere di una apposita commissione che valuterà la sostenibilità economica dell iniziativa, la coerenza della proposta rispetto alle competenze riconosciute dei proponenti, la possibilità di sovrapposizione con iniziative simili trasmesse da altri Dipartimenti, il suo posizionamento rispetto ad altre analoghe offerte del sistema universitario, le forme di promozione previste. 4. La Commissione di cui sopra è costituita con Decreto Rettorale ed è formata da un componente per ogni area indicato dai Direttori dei rispettivi Dipartimenti, da un componente indicato dal Direttore Generale e da un presidente nominato dal Rettore. 5. La Commissione dura in carica un triennio. 6. Le proposte sono approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per le rispettive competenze, su parere dell apposita Commissione, di norma entro il mese di aprile. Art. 4 Il Direttore ed il Comitato scientifico 1. La responsabilità del coordinamento di ciascun Corso di Master è assunta da un Direttore, coadiuvato da un Comitato scientifico, composto da un numero non inferiore a 4 membri, almeno la metà dei quali docenti dell Ateneo. Possono fare parte del Comitato scientifico docenti in servizio presso altre Università, anche estere, ed esperti esterni. Il Direttore del Corso, che deve essere un docente o ricercatore dell Ateneo, ed il Comitato scientifico vengono proposti dal Consiglio di Dipartimento. Nel caso di Corsi di Master interdipartimentali il Direttore ed il Comitato scientifico vengono proposti con delibere concordate tra i Dipartimenti proponenti. 2. Nel caso dei Master organizzati congiuntamente con altri Atenei italiani e stranieri, qualora il numero complessivo degli Atenei consorziati sia uguale o superiore a tre, la composizione del Comitato Scientifico è demandata ad accordi tra gli Atenei partecipanti. 3. Le eventuali variazioni nella composizione del Comitato Scientifico sono deliberate dai Dipartimenti che hanno proposto l attivazione del corso. 4. Il Direttore su proposta del Comitato scientifico nomina le Commissioni di verifica per le prove intermedie, composte da non meno di due membri, di cui almeno un docente o ricercatore dell Ateneo del settore scientifico-disciplinare di competenza. 5. Il Direttore su proposta del Comitato scientifico nomina la Commissione per la prova finale ed è composta da non meno di tre membri individuati tra docenti o ricercatori dell Ateneo, compreso il Presidente. Alla Commissione possono essere aggiunti altri docenti in qualità di esperti. Art.5 Requisiti per l ammissione

9 Pagina 9 di I Master universitari di primo livello sono aperti a coloro che risultino in possesso di: - laurea o laurea specialistica o magistrale a ciclo unico conseguite ai sensi del D.M. 270/2004; - qualsiasi laurea quadriennale o quinquennale; - altro titolo di studio universitario di durata almeno triennale dichiarato equivalente ai fini accademici; - titolo rilasciato all estero, riconosciuto idoneo dal Comitato Scientifico del corso ai soli limitati fini dell iscrizione al corso, secondo la normativa vigente. 2. I Master universitari di secondo livello sono aperti ai possessori di: - laurea specialistica o magistrale a ciclo unico conseguita ai sensi del D.M. 270/2004; - laurea conseguita secondo gli ordinamenti precedenti al D.M. 270/2004; - titolo rilasciato all estero, riconosciuto idoneo dal Comitato Scientifico del corso ai soli limitati fini dell iscrizione al corso, secondo la normativa vigente. 3. Non sono ammessi ai corsi di Master coloro che sono contemporaneamente iscritti, all avvio delle attività del Master stesso, ad un corso di laurea o di laurea magistrale, ad un dottorato di ricerca, o al TFA. Art.6 Insegnamenti singoli 1. Il Comitato Scientifico può prevedere l iscrizione a singoli insegnamenti da parte di persone aventi il titolo necessario per l accesso a un master universitario dello stesso livello. 2. Il numero degli iscritti a singoli insegnamenti non può eccedere il 20 % del numero massimo di allievi previsto per il master universitario. 3. Ciascun interessato può iscriversi a un numero massimo di insegnamenti pari al conseguimento di trenta crediti. 4. La quota di iscrizione e le modalità di selezione sono stabilite dal Comitato Scientifico del master. TITOLO II CORSI DI ALTA FORMAZIONE, FORMAZIONE PERMANENTE, SUMMER/WINTER SCHOOL Art. 7 Definizione e struttura 1. Per corso di Alta Formazione si intende un corso post-lauream professionalizzante da 10 a 30 crediti formativi universitari che si prefigge un perfezionamento o un approfondimento specialistico; per corso di Formazione permanente un corso post-lauream relativo a temi di attualità che può conferire da 4 a 15 crediti formativi universitari; per Summer School / Winter School, un corso intensivo, che di norma è residenziale, della durata da una a quattro settimane, e che conferisce da 2 a 6 crediti formativi universitari. Le Summer/Winter School possono non rilasciare crediti formativi universitari. 2. I corsi sono a numero programmato, secondo le esigenze specifiche di ogni corso e la disponibilità di strutture e di attrezzature. Di norma i corsi hanno durata non superiore a un anno. 3. Le attività formative previste sono comprensive di attività didattica frontale e di altre forme di addestramento (esercitazioni, laboratori), di studio guidato e di didattica interattiva. 4. La frequenza ai corsi è obbligatoria per almeno i 2/3 in ciascuna delle singole attività didattiche e si conclude con il rilascio di un attestato di partecipazione a firma del Direttore del Corso, corredato dell attribuzione dei crediti universitari acquisiti in seguito al superamento di e- sami o di altra forma di verifica del profitto.

10 Pagina 10 di Le proposte di istituzione dei Corsi di cui al comma 1 sono presentate da un docente o ricercatore dell Ateneo docente proponente al Dipartimento di riferimento, che dovrà valutare la proposta in tutte le sue parti nonché la coerenza della medesima con l offerta didattica dei corsi di studio del Dipartimento stesso e dei Dipartimenti interessati nel caso in cui la proposta sia presentata in collaborazione con docenti o ricercatori afferenti ad altri Dipartimenti. Le proposte dei corsi sono avanzate dai Dipartimenti all ufficio competente con le seguenti scadenze: entro il 31 ottobre ( avvio del corso entro il mese di marzo), entro il 31 marzo (avvio del corso entro il mese di ottobre). Le proposte sono approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per le rispettive competenze. 6.Le delibere del Dipartimento per l istituzione e l attivazione di Summer/Winter School che non rilasciano crediti, non sono sottoposte all approvazione degli Organi Accademici. Art. 8 Il Direttore 1.L organo dei Corsi e delle Summer/Winter School è il Direttore. Il Direttore è un docente o ricercatore dell Università degli Studi di Urbino. Il Direttore è il responsabile dell organizzazione complessiva del corso, del regolare svolgimento delle attività didattiche, inclusa la tenuta dei registri e della conservazione dei documenti, nonché dell assicurazione di qualità. 2.Nel caso di Corsi interdipartimentali il Direttore è nominato con delibere concordate tra i Dipartimenti proponenti. Art. 9 Requisiti per l ammissione 1. I corsi di Alta Formazione sono aperti a coloro che siano in possesso di un diploma universitario o di un titolo di laurea. 2. I corsi di Formazione permanente e le Summer /Winter School sono aperti a coloro che siano in possesso di un diploma universitario o di un titolo di laurea o ai possessori di diploma di scuola media secondaria superiore. 3.L iscrizione ai corsi di Alta Formazione di Formazione permanente ed alle Summer /Winter School è compatibile con la contemporanea iscrizione ad un master, ad un corso di laurea o di laurea magistrale, ad un dottorato di ricerca, o al TFA. TITOLO III DISPOSIZIONI COMUNI Art. 10 Modalità di presentazione delle proposte 1.Le proposte di istituzione dei corsi sono deliberate dai Dipartimenti, presentate da un docente o ricercatore di uno o più Dipartimenti e redatte secondo lo schema predisposto dagli uffici competenti. Sono presentate per l approvazione al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione secondo le rispettive competenze. 2.Le proposte di corsi devono illustrarne gli obiettivi formativi specifici e le funzioni anche in relazione al particolare settore occupazionale al quale si riferiscono. Ciascuna proposta deve altresì indicare: -la tipologia ed il titolo del corso; - per i corsi di master il Direttore ed i componenti del Comitato Scientifico;

11 Pagina 11 di per i corsi di Alta Formazione di Formazione permanente ed alle Summer /Winter School il Direttore; - l indirizzo completo della sede amministrativa del corso, nonché la sede o le sedi di svolgimento dello stesso; - il progetto generale di articolazione delle attività formative e di perfezionamento e delle attività pratiche e la suddivisione dei relativi crediti con l indicazione dei settori scientifico disciplinari nonché le modalità di svolgimento delle verifiche e della prova o delle prove finali; -la copertura delle attività formative previste: di norma le attività formative svolte da docenti u- niversitari o da esperti di enti convenzionati con l Ateneo devono essere prevalenti, salvo per quanto riguarda le attività di stage; il ricorso a docenti non universitari deve essere specificamente motivato con riferimento alle particolari competenze richieste dagli obiettivi formativi del corso; - il numero massimo dei posti disponibili e il numero minimo di iscritti senza i quali il corso non viene attivato; - l eventuale ammissione di uditori o di iscrizioni a singoli insegnamenti, dove previsti; - i titoli di ammissione e requisiti d accesso; - le modalità di ammissione; - l importo della contribuzione per l iscrizione, con le modalità di pagamento; - le eventuali agevolazioni previste per i partecipanti meritevoli; - il periodo di svolgimento; - gli eventuali enti e soggetti esterni disposti a collaborare a vario titolo allo svolgimento del corso; - il piano finanziario di cui all art. 12 del presente regolamento che evidenzi le entrate e le spese afferenti al corso. Un corso fa parte dell offerta formativa dell anno accademico in cui viene attivato. Il periodo di attivazione termina con la conclusione di tutte le attività didattiche. 3.Per i corsi finanziati da enti esterni che non autorizzano la rendicontazione di spese generali, l importo e le modalità del prelievo a favore dell Ateneo sono fissati da uno specifico Decreto Rettorale. Art. 11 Finanziamenti e contribuzioni 1. I corsi si autofinanziano con le quote di iscrizione e con altri contributi pubblici e privati. 2. La copertura finanziaria delle spese necessarie all attivazione e allo svolgimento del corso è assicurata: a) dalla contribuzione studentesca; b) da eventuali finanziamenti da parte di enti e soggetti esterni pubblici o privati, anche finalizzati a premi di studio a copertura del contributo di iscrizione o a borse di studio finalizzate al sostegno alla frequenza; c) da eventuali stanziamenti messi eccezionalmente a disposizione dal Dipartimento proponente o nel caso di più Dipartimenti proponenti; dal dipartimento indicato come sede amministrativa; 3. L importo della contribuzione studentesca può essere differenziato per i diversi Corsi sulla base della specificità del percorso formativo e degli obiettivi. L importo della contribuzione studentesca è onnicomprensivo per lo studente e, quando dovuto, deve essere versato per il 50% all atto dell iscrizione.

12 Pagina 12 di 288 Nel caso di uditori sono previste quote di contribuzione ridotte fino a un massimo del 50% per i master e fino al massimo del 25% per gli altri corsi. Le somme di cui sopra costituiscono un capitolo di bilancio specifico per le spese di gestione dei corsi. Di norma la gestione amministrativo-contabile del corso è affidata al Dipartimento proponente. Il piano finanziario deve garantire la copertura delle spese necessarie all attivazione e allo svolgimento del corso. 4. Il piano finanziario prevede una quota di spese generali spettanti all Ateneo pari al 15% delle entrate realizzate a qualsiasi titolo dal corso nel caso di corsi di master di corsi di Alta Formazione, di Formazione permanente e di Summer/Winter School. Nel caso di Summer/Winter School che non rilasciano crediti la quota spettante è pari al 10%. Il Piano deve dimostrare l equilibrio finanziario dell iniziativa anche nel caso del solo raggiungimento del numero minimo degli iscritti previsti. 5. Su proposta del Direttore, il corso di master potrà essere attivato anche senza raggiungere il numero minimo, purché la quota finanziaria a favore dell Ateneo resti invariata. Art.12 Incarichi di insegnamento 1. Gli incarichi di insegnamento vengono attribuiti sulla base delle procedure regolamentate agli artt. 3 e 4 del Regolamento di Conferimento degli incarichi di insegnamento di Ateneo. 2. Ai docenti in servizio presso l Ateneo verranno riconosciuti compensi aggiuntivi, a condizione che abbiano assolto pienamente gli impegni didattici assegnati dai Dipartimenti nei vari corsi di studio. 3. I compensi saranno fissati nel rispetto delle compatibilità finanziarie previste nel piano finanziario approvato del corso. La liquidazione dei compensi, ove previsti, ai collaboratori esterni, ai docenti e agli esperti esterni coinvolti nei corsi ha seguito previo accertamento da parte del Direttore del corso della erogazione della prestazione. Art.13 Uditori 1.Sono ammessi a frequentare i corsi di master in qualità di uditori anche coloro che non siano in possesso del titolo di studio richiesto. Essi possono essere ammessi nella percentuale massima del 20% dei partecipanti. Gli uditori non sostengono esami e verifiche, non conseguono crediti, ed al termine del corso viene ad essi rilasciato un attestato di partecipazione. 2.La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività del corso è obbligatoria per almeno i 2/3 in ciascuna delle singole attività didattiche. 3. Per gli uditori sono previste quote di contribuzione ridotte. Art. 14 Bando di attivazione e iscrizione ai corsi 1.Il bando deve contenere la denominazione, gli obiettivi e la durata del corso, il numero minimo e massimo di allievi previsti, i requisiti di accesso, i termini e le modalità di svolgimento della selezione, gli eventuali titoli valutabili, il contributo da versarsi per l iscrizione, le eventuali agevolazioni economiche, i termini e le modalità di iscrizione. 2. Il titolo di accesso deve essere acquisito entro il termine fissato per il perfezionamento dell iscrizione e in ogni caso entro l inizio delle attività didattiche, l ammissione è subordinata ai requisiti indicati nel bando o nell avviso di selezione.

13 Pagina 13 di L iscrizione si perfeziona tramite la consegna dell apposito modulo di immatricolazione e della ricevuta del contributo di iscrizione, se dovuto. 4. Le iscrizioni ai corsi possono essere accettate entro 30 giorni dall inizio delle attività. 5. La gestione delle carriere degli iscritti è affidata all Ufficio Alta formazione Post laurea e pergamene secondo le procedure previste dal Regolamento didattico d Ateneo. TITOLO IV CONVENZIONI Art.15 Convenzioni con altre università 1. L attivazione dei corsi interuniversitari è regolata da apposite convenzioni che disciplinano tutti gli aspetti della collaborazione, in compatibilità con il piano finanziario approvato e senza oneri per il bilancio dell Ateneo. Esse definiscono in particolare: a) la tipologia del titolo o dell attestato rilasciato, che può essere doppio o congiunto, e le modalità di rilascio; b) la responsabilità della gestione amministrativa delle carriere degli studenti; c) la responsabilità della gestione amministrativa e la definizione tra le parti degli aspetti finanziari, compresa l eventuale quota spettante all Ateneo per la copertura dei costi generali di gestione; d) la sede o le sedi didattiche; e) i responsabili scientifici per ciascuna delle sedi coinvolte; f) ogni altra utile regolamentazione relativa alla gestione del corso. 2. Alla convenzione è allegata la proposta di cui al precedente articolo 11. Art. 16 Convenzioni con altri soggetti pubblici o privati 1. Sono regolate con apposite convenzioni anche le collaborazioni con altri soggetti pubblici e privati che concorrano, a vario titolo, alla realizzazione dei corsi oggetto del presente regolamento. 2. Le collaborazioni da parte dei soggetti esterni possono prevedere: a) contributi per l istituzione di premi e/o borse di studio, finalizzati ad agevolare l iscrizione e la frequenza dei corsi; b) contributi per sostenere finanziariamente lo svolgimento dei corsi, secondo le voci di spesa previste dal relativo piano finanziario; c) risorse strutturali e/o strumentali e/o umane, sia a titolo gratuito, sia a fronte di pagamento da imputare sul piano finanziario dei corsi; d) altre tipologie, secondo quanto stabilito dalla specifica convenzione. 3. L offerta di collaborazione da parte dei soggetti esterni viene comunicata con lettera di intenti, alla quale segue la stipula della relativa convenzione. 4. Nei casi previsti alle lettere a), c) e d) del comma 2, l Ateneo e il soggetto esterno stipulano una convenzione redatta sulla base di uno schema predisposto dagli uffici competenti o comunque concordato tra le parti. La convenzione viene stipulata successivamente all approvazione della proposta del corso da parte degli organi competenti. Nel caso previsto alla lettera c) del comma 2, la proposta di collaborazione del soggetto esterno deve essere motivata dal proponente del corso e approvata da Dipartimento sulla base

14 Pagina 14 di 288 dell indisponibilità delle risorse strutturali e/o strumentali e/o umane interne all Ateneo e delle specifiche e comprovate competenze. Art. 17 Diritti e doveri degli studenti Per quanto riguarda diritti e doveri degli iscritti ai corsi, nonché i provvedimenti disciplinari, si applica quanto previsto nel Regolamento didattico d Ateneo e nella Carta dei diritti e dei doveri degli studenti. Art.18 Norme finali 1.Il presente regolamento entra in vigore all atto della sua pubblicazione sull Albo Ufficiale d Ateneo. 2.Il presente regolamento a partire dalla sua entrata in vigore abroga il Regolamento per la Disciplina dei Corsi di Master Universitari e dei Corsi di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale emanato con Decreto Rettorale n. 160 del 2 maggio 2012, che continua ad applicarsi unicamente ai corsi istituiti sino all anno accademico 2012/2013. OMISSIS Il Consiglio di Amministrazione Visto lo Statuto dell Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n.138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.89 del 16 aprile 2012; Visto il Decreto 22 ottobre 2004, n.270; Vista la Legge del 30 dicembre 2010 n. 240; Visto il Regolamento per la Disciplina dei Corsi di Master Universitari e dei Corsi di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale emanato con Decreto Rettorale n.160 del 2 maggio 2012; Sentita la Commissione d Ateneo per la Valutazione delle proposte di istituzione dei corsi di Master; Considerato che nel corso della discussione è stata rilevata la necessità di intervenire sull art. 7 aumentando il numero di cfu conferiti dai Corsi denominati Summer/Winter School; delibera di esprimere parere favorevole sul testo del Regolamento in materia di corsi di master universitari e dei corsi di alta formazione, corsi di formazione permanente e Summer / Winter school nel testo sopra riportato, ad eccezione dell art. 7 che andrà modificato secondo le indicazioni emerse nel corso della discussione e successivamente trasmesso al Senato Accademico per l approvazione. OMISSIS OGGETTO: Regolamento per attività fuori sede del personale. Modifiche.

15 Pagina 15 di 288 N. o.d.g.: 02/03 Rep. n. 79/2013 Prot. n UOR: Ufficio compensi e stipendi - Personale esterno e rimborsi spese di missione Nominativo F C A As Nominativo F C A As Stefano PIVATO Tonino PENCARELLI Massimo BERLONI Vilberto STOCCHI Vittorio LIVI Mary Cruz BRAGA Tiziana PRIMORI Roberto MERLO Massimo BALDACCI Antonio ASTOLFI Bonita CLERI Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) Partecipano alla seduta il Pro-Rettore Vicario, Prof. Giancarlo Ferrero e il Direttore Generale, Dott. Luigi Botteghi. Collegio dei Revisori Nome Pres. Ass. g. Ass. Dott. Federico LORENZINI, Presidente Dott. Vincenzo GALASSO Dott.ssa Gerardina MAIORANO Si presenta al Consiglio di Amministrazione il Regolamento per attività fuori sede del personale modificato in base alle innovazioni introdotte dalla Legge 240/2010. Il testo è stato sottoposto al Senato Accademico nella seduta del 14 maggio 2013 per il prescritto parere; il suddetto organo ha espresso parare favorevole suggerendo alcune integrazioni che vengono evidenziate in grassetto,corsivo e sottolineato. Il Testo sotto riportato illustra sia le modifiche apportate rispetto alla versione del Regolamento attualmente in vigore (con carattere barrato e frasi scritte in grassetto) che le modifiche suggerite dal Senato Accademico. REGOLAMENTO PER ATTIVITA FUORI SEDE DEL PERSONALE Titolo I - Generalità Art. 1 - Oggetto Titolo II - Disciplina dell'attività fuori sede Art. 2 - Definizione Art. 3 - Sede di servizio Art. 4 - Durata dell'attività fuori sede Art. 5 - Procedure dell'attività fuori sede Art. 6 - Incarico Art. 7 - Autorizzazione alla spesa Titolo III - Trattamento di trasferta Art. 8 - Esclusione dal trattamento di trasferta Art. 9 - Spese ammesse al rimborso Art Rimborso analitico Art. 11 Prescrizione Art.11- Trattamento alternativo di missione all estero Art Anticipazioni Art. 12 Prescrizione

16 Art.13- Trattamento alternativo di missione all estero Art Anticipazioni Titolo IV - Norme finali e transitorie Art Periodi di congedo, aspettativa o esclusiva attività scientifica Art Richiamo alla normativa vigente Art Disposizioni transitorie Art Natura del presente regolamento Art Entrata in vigore TITOLO I GENERALITA Pagina 16 di 288 ART. 1 OGGETTO 1. Il presente Regolamento disciplina le attività fuori sede, le procedure di incarico e di autorizzazione e le modalità del rimborso delle relative spese sostenute dal personale dipendente e non dipendente dell Università degli studi di Urbino Carlo Bo e assimilato. 2. Per personale universitario dipendente dell Università degli Studi di Urbino Carlo Bo si intende il personale docente di ruolo, i ricercatori, nonché il personale dirigente e, il personale tecnico-amministrativo e i collaboratori linguistici con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato presso l'università. 3. Per personale assimilato a quello universitario non dipendente dell Università degli Studi di Urbino Carlo Bo si intende l'insieme dei soggetti che svolgono attività per conto o interesse dell'università dell Ateneo ed in particolare: a) il personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso l'università; b) il personale con rapporti con l'università, diversi da quello di lavoro, quali i dottorandi, gli assegnisti, i titolari di borse di studio per la ricerca e la formazione avanzata; c) il personale dipendente da altri Enti, temporaneamente operante presso l'università, secondo rapporti di comando, distacco, partecipazione a commissioni di concorso, convegni e simili; d) i membri di organi di governo dell'università diversi da quelli di cui al precedente comma secondo; e) i soggetti a cui, da organi di governo, sia stata attribuita la rappresentanza permanente o temporanea dell'università in enti o per iniziative particolari. a) personale membro di organi di governo dell Università degli Studi di Urbino Carlo Bo diversi da cui al precedente punto 2) b) soggetti a cui, da organi di governo sia stata attribuita la rappresentanza permanente o temporanea dell Università in Enti o per iniziative particolari diversi da cui al punto 2) c) dottorandi d) assegnisti; e) borsisti; f) co.co.co (qualora previsto nell atto contrattuale) g) personale titolare di contratti di insegnamento (Legge 240/2010) con l Università degli Studi di Urbino Carlo Bo; h) personale membro di commissioni giudicatrici o di concorso nominato con decreto; i) personale formalmente inserito in progetti di ricerca approvati dalle strutture competenti;

17 Pagina 17 di 288 j) personale dipendente di altre Università, anche straniere, e di altre Amministrazioni pubbliche inserito in programmi di ricerca, di mobilità o altre attività nell interesse dell Ateneo. 4. Per il personale assimilato di cui al precedente comma 3 lett. a) e b) l attività fuori sede deve essere prevista nell atto contrattuale. TITOLO II DISCIPLINA DELL ATTIVITA FUORI SEDE ART. 2 - DEFINIZIONE 1. Per attività fuori sede si intendono le prestazioni che: a) si svolgano al di fuori della sede di servizio, tenuto conto di quanto stabilito nel successivo art. 3 comma 4; b) siano effettuate per conto o nell'interesse dell'università; c) siano limitate nel tempo. 2. Le attività fuori sede danno diritto al rimborso delle spese sostenute che è denominato trattamento di trasferta. ART. 3 - SEDE DI SERVIZIO 1. Per sede di servizio del personale universitario e assimilato dipendente e non dipendente dell Università degli Studi di Urbino Carlo Bo si intende il territorio del comune in cui è compresa la sede della struttura di appartenenza oppure ove lo stesso opera, in forza di assegnazione da parte degli organi di governo, di afferenza volontaria, di vincolo contrattuale o di svolgimento delle attività di formazione, di ricerca o di servizio da cui deriva la qualifica di soggetto appartenente al personale universitario e assimilato. 2. Nel caso di struttura dotata di più sedi, per sede di servizio si intende quella che viene stabilita con il provvedimento di assegnazione. 3. Ai fini del presente Regolamento, non si considera attività fuori sede quella svolta entro 10 chilometri dal confine del comune ove sia ubicata la sede di servizio. ART. 4 - DURATA DELL'ATTIVITÀ FUORI SEDE 1. La durata del periodo di attività fuori sede sul territorio nazionale non può, in ogni caso, eccedere la durata complessiva di 240 giorni lavorativi nell arco dell anno. Tale limite è ridotto a 180 giorni per le missioni effettuate all estero. 2. Il soggetto è tenuto a rientrare giornalmente in sede qualora la distanza con la sede di servizio sia percorribile con un servizio di trasporto di linea in un tempo inferiore ai 90 minuti negli specifici orari previsti per l'inizio e la conclusione dell'attività fuori sede. La deroga a tale limite può essere autorizzata qualora sussistano particolari esigenze adeguatamente motivate. 3. La durata del periodo di attività fuori sede è strettamente limitata a quella richiesta dalla prestazione e dai tempi necessari per la trasferta. Possono essere altresì autorizzati periodi di interruzione delle attività fuori sede nonché partenze anticipate e rientri posticipati purché questo non determini aggravio di spesa per l Università. 4. Agli effetti del calcolo dell orario di lavoro effettuato dal personale tecnico-amministrativo dipendente dell Ateneo in attività fuori sede valgono le norme definite dal Regolamento vigente in materia. ART. 5 - PROCEDURE DELL'ATTIVITÀ FUORI SEDE

18 Pagina 18 di Il personale universitario e assimilato dipendente e non dipendente dell Università degli studi di Urbino Carlo Bo può prestare la propria attività al di fuori della sede di servizio sulla base di un provvedimento formale di: a) incarico; b) autorizzazione. 2. L'incarico e l'autorizzazione possono riguardare anche ripetute trasferte nello stesso luogo, oppure, ancorché in luogo diverso, dovute allo stesso motivo. ART. 6 - INCARICO 1. L'incarico di trasferta è affidato al personale in rapporto di dipendenza funzionale. 2. L'incarico è affidato: a) dal dirigente o dal responsabile della struttura relativamente al personale tecnicoamministrativo; b) dal responsabile della struttura. 3. Nel caso di cui al precedente comma 2 lett. b), la copertura finanziaria è autorizzata dal responsabile della struttura o dal responsabile del fondo di ricerca. ART. 7 - AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA 1. L'autorizzazione alla trasferta è rilasciata, ai soli fini della copertura della spesa, al: a) personale docente di ruolo; b) personale dirigente; c) personale tecnico-amministrativo; d) personale assimilato non dipendente dell Ateneo di cui al comma 3 del precedente art L'autorizzazione alla spesa è rilasciata dal responsabile della struttura. 3. I docenti, i ricercatori, i dirigenti, il personale tecnico-amministrativo, i collaboratori linguistici ed il personale assimilato non dipendente dell Ateneo sono tenuti a presentare relazioni o attestati sull attività svolta fuori sede. TITOLO III TRATTAMENTO DI TRASFERTA ART. 8 - ESCLUSIONE DAL TRATTAMENTO DI TRASFERTA 1. Il trattamento di trasferta non è dovuto per attività svolta, oltre che nel comune sede di servizio, anche in quello di residenza o di abituale dimora. ART. 9 - SPESE AMMESSE AL RIMBORSO 1. Le spese sostenute per le attività fuori sede ammesse a rimborso sono le seguenti: a) trasporto; b) vitto; c) alloggio; d) spese per partecipazione a convegni ed a iniziative formative e scientifiche; 2. Le spese di cui al precedente comma 1 possono essere rimborsate secondo la modalità del rimborso analitico Il rimborso della trasferta viene effettuato, salvo ritardi imputabili a cause di forza maggiore, entro novanta giorni dalla presentazione della documentazione completa e corretta. ART RIMBORSO ANALITICO

19 Pagina 19 di Il rimborso analitico, o a piè di lista, consiste nella rifusione delle singole voci di spesa sulla base di idonea documentazione costituita da fatture, ricevute fiscali, o scontrini fiscali parlanti e titoli di viaggio. 2. Le spese di trasporto contemplano l'uso di mezzi pubblici, costituiti da mezzi di trasporto di linea o da mezzi dell'amministrazione universitaria, o l uso di mezzi straordinari, quali il taxi, il mezzo proprio o noleggiato, ivi comprese le spese di parcheggio e pedaggio. Il rimborso delle spese per l uso dei mezzi straordinari è subordinato a preventiva autorizzazione ed alla sussistenza di una o più delle seguenti condizioni attestate da autocertificazione dell interessato: a) economicità riferita al rapporto tra tempi e costi; b) trasporto di materiali e strumenti scientifici e tecnici delicati, pesanti o ingombranti indispensabili per il disimpegno del servizio; c) urgenza comprovata particolare esigenza di servizio; d) luogo non servito da mezzi di linea; e) indisponibilità temporanea di mezzi ordinari. 3. Le spese relative all utilizzo del mezzo proprio sostenute da professori e ricercatori dell Università degli Studi di Urbino Carlo Bo sono rimborsate nella misura di 1/5 del costo corrente di un litro di benzina senza piombo moltiplicato per il numero dei Km percorsi. Al personale contrattualizzato di cui al D. lgs. n. 165 del 2001 dipendente dell Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, se autorizzato per motivi di economicità a servirsi del mezzo proprio, compete l esclusivo riconoscimento di un rimborso pari all equivalente del biglietto a fascia chilometrica di I classe per i viaggi in treno previsto da Trenitalia per la Regione Marche. Non sono ammesse a rimborso le spese sostenute per l utilizzo del mezzo proprio per missioni all estero. Nel caso di utilizzo del mezzo dell amministrazione universitaria si rimanda ad apposite disposizioni. 4. L'uso dei mezzi straordinari quando non si verifichino le condizioni indicate al precedente comma 2 comporterà il rimborso delle spese solo nella misura pari al costo del mero biglietto di trasporto ferroviario o di autolinea Le spese per il vitto riguardano i pasti nei limiti giornalieri consentiti dalle vigenti disposizioni Le spese per l'alloggio, comprensive della prima colazione con esclusione delle piccole consumazioni, sono rimborsabili nei limiti delle categorie previste dalle vigenti disposizioni Le spese per la partecipazione a convegni seminari o riunioni e a iniziative formative e scientifiche sono rimborsate sulla base di idonea documentazione di spesa. 7. Il rimborso delle spese sostenute avviene sulla base di documentazione di spesa in originale (fatture e ricevute fiscali intestate all Università, scontrini fiscali parlanti e titoli di viaggio), inclusa quella rilasciata da agenzie di viaggio Le spese di missione all estero sono rimborsabili nelle misure e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia. ART.11 TRATTAMENTO ALTERNATIVO DI MISSIONE ALL ESTERO 1. Su richiesta del personale dipendente e previa autorizzazione è consentito avvalersi del trattamento alternativo di missione all estero. 2. Il metodo di rimborso alternativo prevede il riconoscimento al dipendente di una somma forfettaria giornaliera e il rimborso analitico delle sole spese di viaggio secondo le vigenti disposizioni normative. ART PRESCRIZIONE

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