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1 Organizzazione del Servizio: le attività di vigilanza ecologica (controlli, accertamenti e segnalazioni) per conto dell'ente organizzatore; le attività di supporto nelle emergenze ambientali e le attività di cooperazione con la Pubblica Amministrazione; esemplificazioni e testimonianze

2 Legge istitutiva del servizio legge regionale n. 9/2005 e s.m.i. Le Gev chi sono e cosa fanno: vigilanza educazione Ambientale rilevamento ambientale protezione civile/aib si assumono l impegno di collaborare, in modo continuativo e regolamentato, con gli enti organizzatori del servizio volontario di vigilanza ecologica, integrando la propria attività volontaristica con quella della pubblica amministrazione. Le Gev rivestono la funzione di pubblico ufficiale e svolgono anche compiti di vigilanza, verificando il rispetto della normativa ambientale, esercitano funzioni educative e sanzionatorie.

3 Si relazionano con le scolaresche e la cittadinanza, informano sulle leggi e sui comportamenti finalizzati alla tutela ambientale, redigono verbali di accertamento o segnalazione riguardanti illeciti amministrativi di natura ambientale, partecipano a monitoraggi e progetti naturalistici, collaborano con le autorità competenti in caso di emergenze di carattere ecologico e per la difesa del territorio.

4 Inoltre, il decreto di incarico può estendere il potere di accertamento a norme contenute nei regolamenti in materia ambientale dell ente organizzatore (parco regionale, provincia, comunità montana o comune capoluogo di provincia) presso il quale il volontario presta servizio. Alle Gev possono essere affidati anche poteri di accertamento in materia di controllo sull'attività venatoria e/o piscatoria, ma soltanto se i volontari hanno frequentato con profitto specifici corsi e previa intesa con le Province competenti.

5 Infine, per quanto riguarda la cooperazione con i servizi di polizia locale, idraulica, forestale e con l ARPA, questa può concretizzarsi soltanto previa intesa tra l ente organizzatore e gli enti responsabili dei servizi di polizia locale e idraulica, l ARPA e il Corpo Forestale dello Stato (ora assorbito dall'arma dei Carabinieri).

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10 L Attività di identificazione del trasgressore nelle infrazioni di competenza delle G.E.V. Aspetti generali Nell ambito dei compiti conferiti alle guardie ecologiche volontarie in materia di accertamento di infrazioni alle leggi di tutela ambientale ed in conseguenza delle indicazioni puntuali delle varie norme su cui esercitare i poteri di Pubblici ufficiali, vi è l accertamento dell illecito amministrativo. L accertamento dell illecito amministrativo comporta che venga preliminarmente identificato l autore di esso ed eventualmente i testimoni che, per aver assistito al fatto, possono riferire sulle circostanze e modalità in cui si è svolto. Perché l identificazione abbia correttamente luogo, occorre che la Guardia Ecologica Volontaria si renda preliminarmente riconoscibile alle persone che vuole identificare. Ciò dovrà avvenire mediante l esibizione della tessera di riconoscimento di cui è dotata. La tessera attesta che il soggetto è una Guardia Giurata con incarico di vigilanza in materia ecologica e come tale riveste la qualifica di Pubblico Ufficiale. Al preciso fine di renderle riconoscibili da parte di chiunque, le Guardie Ecologiche Volontarie sono altresì dotate di un

11 apposta divisa. L atto di riconoscimento della Guardia Ecologica Volontaria ha una particolare rilevanza giuridica perché solo dopo che è avvenuto, il cittadino interpellato acquisisce la consapevolezza di trovarsi dinanzi un Pubblico Ufficiale; da ciò consegue che il cittadino interpellato assume le conseguenze penali derivanti da un suo eventuale rifiuto di declinare le generalità ovvero da più gravi comportamenti che dovesse assumere nei confronti della Guardia Ecologica Volontaria (per esempio: falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità, resistenza a pubblico ufficiale; ecc.). Va in proposito chiarito che ogni cittadino ha l obbligo di fornire, a richiesta della Guardia Ecologica Volontaria, in quanto pubblico ufficiale (ai sensi dell art. 651 C.P. Rifiuto d indicazioni sulla propria identità personale ), le proprie generalità. Laddove vengano declinate le generalità, ma non vengano documentate attraverso l esibizione di un documento, non si concretizza il rifiuto di generalità di cui si è detto. Solo se sussistono fondati motivi per ritenere false le generalità dichiarate, occorre l intervento della Polizia giudiziaria per gli atti conseguenti previsti dal

12 Codice di Procedura Penale. L obbligo di fornire le generalità riguarda non solo il trasgressore ma anche i testimoni ed in genere chiunque ne sia richiesto; l obbligo inoltre deve essere osservato completamente, nel senso che non è sufficiente declinare le generalità in maniera incompleta o generica. L obbligo sussiste anche nei casi in cui la Guardia Ecologica Volontaria conosca già la persona da identificare. Può accadere che l agente accertatore si trovi dinanzi ad una persona che non si rifiuta di fornire le generalità ma che fornisce indicazioni false e mendaci. Come detto, quest ultimo comportamento, per la sua maggiore gravita, è punito dall art. 496 del Codice Penale come un vero e proprio delitto, non soggetto ad oblazione. Costituiscono, peraltro, documenti validi ai fini dell identificazione quelli muniti di fotografia del titolare contrassegnata da un timbro dell Autorità, non scaduto, rilasciato da una Pubblica Amministrazione, ovvero da un Ordine Professionale: la carta d identità, il passaporto, la patente di guida, la tessera rilasciata ai propri iscritti dagli Ordini professionali (Medici, Avvocati, Ingegneri, ecc.), i documenti rilasciati dalle

13 Autorità militari ai propri dipendenti militari. Per converso non consentono la completa identificazione le tessere rilasciate ai soci dai Club ed Associazioni private, né quelle rilasciate ai viaggiatori dalle Aziende Ferroviarie e Tranviarie e dalle Società di trasporti in genere.

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16 1) La collaborazione con gli enti ed organismi pubblici, titolari di funzioni di controllo sull applicazione delle norme poste a salvaguardia dell ambiente. In questo caso, il compito delle G.E.V. si estrinseca nella segnalazione dell illecito con le modalità precisate dal 6 comma dell art. 6 (identificazione del trasgressore, redazione di un rapporto scritto sulla violazione rilevata ed inoltro all organo competente, secondo le direttive ufficialmente impartite dal medesimo). Va rilevato che lo svolgimento delle funzioni di collaborazione sopra descritte offre alle G.E.V. un campo di azione assai ampio che si estende a tutte le ipotesi di reato ambientale (delittuose e contravvenzionali) e non si limita pertanto a quelle fattispecie punite con la sola sanzione amministrativa pecuniaria.

17 2) L accertamento in forma diretta di violazioni che comportano l applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, previste da norme in materia ambientale, di protezione della fauna selvatica, costituisce il più pregnante ed al contempo il più delicato tra i compiti attribuiti alle G.E.V. L esercizio di tali funzioni accertative non è automaticamente correlato al conseguimento della qualifica di Guardia Ecologica Volontaria, ma discende da una precisa investitura che deve essere contenuta nell atto di nomina. Occorre cioè che tale atto (di competenza della Provincia) individui dettagliatamente le singole fattispecie in cui è consentito alle G.E.V. l esercizio del potere d accertamento, con riferimento alle varie

18 disposizioni delle normative statali e regionali interessate. Il predetto potere d accertamento è conferito esclusivamente per quelle fattispecie indicate nell atto di nomina e non è estensibile ad altre. Tali fattispecie sono state definite sulla base di direttive regionali vincolanti.

19 All interno di un area protetta le regole e i divieti sono: la circolazione di mezzi a motore in zone vietate; l abbandono di rifiuti; il taglio indiscriminato di alberi e arbusti; il livellamento di terreni che cancellano la morfologia caratteristica dei suoli; l immissione nel fiume di scarichi inquinanti; la balneazione in acque vietate; le greggi che intralciano l uso dei sentieri e delle piste ciclabili; ecc. ecc., ma è anche l adoperarci a dare informazioni corrette e complete. Questo a partire dalle scuole, dove spesso riscontriamo entusiasmo nella riscoperta dell ambiente che ci circonda. Parliamo di riscoperta, perché la frequentazione del nostro ambiente naturale, non è più una priorità per le nuove generazioni, il che le porta a non avere la benché minima conoscenza minima della flora e della fauna del parco ed in genere delle nostre campagne.

20 Trasmissione verbali e rapporti I processi verbali di accertamento e di segnalazione, ai sensi dall art. 17 della legge 689/81, devono tempestivamente essere trasmessi al Responsabile del Servizio o all Ufficio competente che provvederà all esecuzione delle successive procedure di legge.

21 Organizzazione del servizio: le attività di informazione ed educazione ambientale; esemplificazioni e testimonianze

22 Le G.E.V. sono agenti ed operatori ambientali a tutto campo. I loro compiti, precisamente definiti dalla L.R. 105/1980, sono i seguenti: promuovere e diffondere l informazione in materia ambientale, con particolare riferimento alla legislazione relativa e concorrere ai compiti di protezione dell ambiente;

23 accertare violazioni di disposizioni di leggi o di regolamenti in materia di protezione del patrimonio naturale e dell ambiente, di protezione della fauna selvatica, nonché di provvedimenti istitutivi di parchi e riserve e dei relativi strumenti di pianificazione e attuazione, comportanti l applicazione di sanzioni pecuniarie;

24 collaborare con gli enti e con gli organismi pubblici competenti alla vigilanza in materia di inquinamento idrico, di smaltimento dei rifiuti, di escavazioni di materiali litoidi e di polizia idraulica, di tutela del patrimonio naturale e paesistico, di difesa dagli incendi boschivi e di prescrizioni di polizia forestale, segnalando le infrazioni rilevate, precisando, ove possibile, le generalità del trasgressore;

25 collaborare con le competenti autorità nelle opere di soccorso in caso di pubbliche calamità e di emergenza di carattere ecologico. Quanto alle funzioni di vigilanza ed attività repressiva che si concretizzano negli atti conseguenti all accertamento di un illecito si distinguono nettamente due differenti livelli di intensità dell intervento delle G.E.V.

26 DOVERI Hanno il dovere di prestare almeno 14 ore mensili di servizio. Di rispettare l ambito territoriale di competenza e le norme oggetto del potere di accertamento della guardia ecologica volontaria che sono individuati dal decreto di incarico, rilasciato dall'ente organizzatore in conformità con quanto stabilito dall'apposito decreto del Presidente della Giunta regionale (art. 7, c. 1 l.r. n. 9/2005).

27 Il D.p.g.r. n del 21 aprile 2009, Individuazione degli ambiti normativi di competenza delle guardie ecologiche volontarie, elenca le materie e relative disposizioni normative oggetto del potere di accertamento di tutte le Gev in servizio, cioè: aree regionali protette: l.r. 30 novembre 1983, n. 86 tutela della fauna minore e flora spontanea: l.r. 31 marzo 2008, n. 10 coltivazione sostanze minerali di cava: l.r. 8 agosto 1998, n.14 raccolta, coltivazione e commercializzazione di funghi epigei freschi e conservati: capo I del Titolo VIII della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31; raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi e conservati: capo II del Titolo VIII della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31; disciplina del settore apistico: art. 11 della l.r. 24 marzo 2004, n. 5; tutela e valorizzazione delle superfici del paesaggio e dell economia forestale: titolo IV della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31;

28 disciplina degli scarichi delle acque reflue domestiche e di reti fognarie: artt del regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 3, in attuazione dell art. 52, comma 1, della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 così come sanzionati dall art. 133 comma 2º, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; accertamento degli illeciti amministrativi contro il demanio idrico, ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e del regio decreto 9 dicembre 1937, n (Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica); rifiuti, rifiuti pericolosi, imballaggi e rifiuti da imballaggio: art. 192 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni

29 GRAZIE PER L ATTENZIONE PARCO REGIONALE DELL ADDA SUD

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