CUMULABILITA TRA NASPI ED ALTRI REDDITI. Centro Studi UILM Piemonte 1. A cura di M. Mascarella
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1 CUMULABILITA TRA NASPI ED ALTRI REDDITI A cura di M. Mascarella Centro Studi UILM Piemonte 1
2 Con la Circolare 174 del 2017 l INPS ha rilasciato chiarimenti e precisazioni sulla compatibilità e cumulabilità della disoccupazione con altri redditi (pensiamo ad esempio alla NASpi in relazione con la partita IVA). In particolare la circolare fa riferimento alla compatibilità e cumulabilità della NASpI con: redditi da nuovo lavoro subordinato; caso di 2 lavori part-time (con cessazione di uno dei due); lavoro autonomo preesistente e nuova attività; lavoro di tipo accessorio (e altre forme di lavoro flessibile). 2
3 La circolare chiarisce la cumulabilità e compatibilità del sussidio di disoccupazione con altri redditi quali: borse di studi; stage e tirocini professionali; attività sportiva dilettantistica; Inoltre la circolare si sofferma sulle situazioni di compatibilità e cumulabilità della indennità di disoccupazione per: gli iscritti ad albi professionali e liberi professionisti; per i possessori di Partita IVA; attività svolte in ambito societario, funzioni di Amministratore, Consigliere e Sindaco. 3
4 Disoccupazione NASpI e viaggi all estero La circolare INPS n. 177 del 28 novembre 2017, l Istituto ha fornito importanti precisazioni sulle situazioni di concomitanza di NASPI e viaggi all estero. L INPS ha esteso la possibilità di percepire la disoccupazione anche a coloro che si trovino all estero, sia che si tratti di viaggi in cerca di nuova occupazione, sia per motivi diversi. A cura di M. Mascarella Centro Studi UILM Piemonte 4
5 Il D. Lgs. 22 del 2015, individua alcune ipotesi in base alle quali il soggetto percettore di NASpI conserva il diritto a detta prestazione, ridotta di un importo pari all'80 % del reddito previsto derivante dall attività di lavoro, ma a condizione che comunichi all'inps entro 30 giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsto. Con la circolare n. 94/15 l INPS aveva diramato le istruzioni operative, confermando, in relazione al concomitante lavoro autonomo, quanto già disciplinato per la indennità ASpI, oltre che al caso dell instaurazione ex novo, anche al caso dello svolgimento di attività lavorativa autonoma preesistente alla cessazione involontaria del rapporto di lavoro di natura subordinata a seguito della quale si è ottenuta l indennità NASpI. 5
6 Con la circolare n.142 sono precisate le situazioni di cui sopra, aggiungendo anche i casi di lavoro accessorio, di lavoro intermittente, di lavoro all estero e di emolumenti derivanti dall espletamento di cariche pubbliche elettive e non elettive. Con la circolare n.174 si esplicita la posizione in tema di fruibilità della NASPI in presenza di altre situazioni soggettive del percettore che esponiamo nei seguenti punti. A cura di M. Mascarella Centro Studi UILM Piemonte 6
7 1) Borsa di studio e/o di assegno, premio e/o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale : L art.50, comma 1 lett. c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 (T.U.I.R.) stabilisce che sono assimilate ai redditi da lavoro dipendente le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato al soggetto erogante da rapporti di lavoro dipendente. 7
8 2) Compensi erogati nell esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall U.N.I.R.E., dagli enti di promozione sportiva : L art.67, lett. m), del T.U.I.R. qualifica come redditi diversi, tra gli altri, i premi ed i compensi erogati nell esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal C.O.N.I., dalle Federazioni sportive nazionali, dall U.N.I.R.E., dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. 8
9 3) Per i casi borse lavoro stage tirocini professionali premi e sussidi per fini di studio e Naspi : Per i soggetti beneficiari di indennità NASpI che siano titolari di borse lavoro, stage e tirocini professionali, premi o sussidi per fini di studio e/o addestramento professionale non ravvisandosi uno svolgimento di attività lavorativa con correlativa remunerazione ordinaria, gli stessi sono interamente cumulabili con l indennità NASpI erogata ed il beneficiario della prestazione non è tenuto ad effettuare all INPS comunicazioni relative all attività ed alle relative remunerazioni. 9
10 4) Per i casi borse studio - assegni di ricerca e Naspi : Nei casi in cui si è titolari di borse di studio e/o di assegni di ricerca, essendo queste attività correlate ad una prestazione lavorativa, trova applicazione la disciplina di cui all art. 9 del D. Lgs. 22 del 2015 in tema di riduzione dell importo della prestazione erogata per l ipotesi di contestuale svolgimento di attività di lavoro subordinato. I compensi derivanti dalle suddette attività non possono superare il limite annuo di 8.000,00. In tale ipotesi il beneficiario deve, pena la decadenza, informare l INPS entro 30 giorni dall inizio dell attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che si prevede anche ove quest ultimo sia pari a zero. 10
11 5) Per i compensi per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e Naspi : Per i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica si precisa che gli stessi sono interamente cumulabili con l indennità NASpI e che il beneficiario della prestazione non è tenuto ad effettuare all INPS alcuna comunicazioni relativa alle attività ed ai relativi compensi e/o premi. 11
12 6) Prestazioni lavoro occasionale e Naspi : Il beneficiario della prestazione NASpI può svolgere prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000,00 per anno civile. Entro tale limiti l indennità NASpI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale ed il beneficiario della prestazione NASpI non è tenuto a comunicare all Inps il compenso derivante dalla predetta attività. 12
13 7) Attività professionali e Naspi Qualora vi siano attività professionali in costanza di percezione di NASpI, non sarebbe possibile dare attuazione alla disposizione di cui al comma 2 dell art.10 del D.Lgs. 22 del 2015 in quanto i professionisti sono iscritti a specifiche casse non gestite dall INPS, e la relativa contribuzione non può pertanto essere riversata alla Gestione prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti. Per le ragioni sopra esposte, non sarebbe ammissibile la compatibilità tra l indennità NASpI ed il reddito derivante dallo svolgimento del attività professionale, ma, è possibile che il professionista percettore di NASpI richieda il pagamento anticipato della prestazione in unica soluzione. 13
14 Per evitare disparità di trattamento è ammessa, in applicazione delle previsioni di cui al comma 1 del citato art.10, la compatibilità tra la NASpI ed il reddito da attività professionale con la riduzione della prestazione nella misura e secondo le modalità legislativamente previste. Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l attività in questione è pari a 4.800,00. Il beneficiario della prestazione deve, pena la decadenza, informare l INPS entro 30 giorni dall inizio dell attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero. 14
15 8) Amministratore Sindaco Consigliere comunale Revisore di società e Naspi Sono assimilate ai redditi da lavoro dipendente le somme percepite a qualunque titolo anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, sempreché gli uffici non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 46, comma 1. Il beneficiario deve informare l INPS entro 30 giorni dall inizio dell attività e/o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede anche ove questa sia pari a zero. Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l attività è pari a 8.000,00. 15
16 9) Redditi da capitale non riconducibili ad attività di lavoro dipendente e Naspi Ove ci si trovi in presenza di percettori di soli redditi da capitale non riconducibili ad attività di lavoro dipendente e/o ad attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale, il beneficiario della NASpI titolare di redditi da capitale può percepire la prestazione per intero. 16
17 10) Reddito prodotto da attività di socio lavoratore e Naspi Invece se fra la società ed il socio si instauri un rapporto di lavoro subordinato, il reddito prodotto dall attività del socio lavoratore è un reddito da lavoro dipendente e pertanto trova la riduzione dell importo della prestazione di disoccupazione percepita nell ipotesi di contestuale svolgimento di attività lavorativa subordinata. Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l attività in questione è pari a 8.000,00. Anche in tal caso, il beneficiario della prestazione deve, pena la decadenza della prestazione, informare l INPS entro 30 giorni dall inizio dell attività cui si riferiscono i compensi e/o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede anche qualora sia pari a zero. 17
18 Per i soci, i familiari e per i soci accomandatari che svolgono la loro attività con carattere di lavoro in forma autonoma e/o di impresa, trova applicazione la disciplina sulla riduzione dell importo della prestazione di disoccupazione percepita nell ipotesi di contestuale svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale. Le stesse disposizioni si applicano anche ai soci accomandanti che svolgono in qualità di coadiutore la loro attività e sono iscritti alla Gestione previdenziale degli Artigiani e/o dei Commercianti. Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l attività in questione è pari a 4.800,00. 18
19 Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l INPS entro 30 giorni dall inizio dell attività cui si riferiscono i compensi e/o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede anche ove sia pari a zero. E iscrivibile alla Gestione previdenziale degli Artigiani o dei Commercianti o per l Agricoltura il socio di SRL che, sebbene non abbia la piena responsabilità giuridica ed indipendentemente dalla qualifica di amministratore, esercita in modo personale, continuativo e prevalente l attività prevista dall oggetto sociale. Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l attività in quest ultimo caso è pari a 4.800,00. 19
20 GRAZIE PER L ATTENZIONE! 20
Roma, 23/11/2017. e, per conoscenza, Circolare n. 174
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi
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