Aspetti legislativi legati all integrazione

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1 Introduzione alla cultura della disabilità Aspetti legislativi legati all integrazione Dott.ssa Lucia Gnani Struttura della presentazione Permanenza di capacità Inserimento ed integrazione sociale Inserimento scolastico Inserimento lavorativo Diritto di voto Patente di guida Diritto alla mobilità

2 PERMANENZA DI CAPACITA Permanenza di capacità Nell ultimo periodo si è avuto un nuovo approccio alla realtà della disabilità: Valorizzare e dare risalto alle capacità residue Promuovere la piena integrazione sociale, scolastica e lavorativa

3 Intervento della Corte Costituzionale N. 208 del 1987 illegittimita di una precedente legge che non garantiva l inserimento scolastico nella scuola superiore Interventi di importanza storica L. 104 del 1992 : la persona disabile viene inserita in una realtà più ampia Si deve promuovere la sua piena integrazione L. 68 del 1999: collocamento obbligatorio mirato alla promozione delle capacità residue

4 Fino a che punto effettivamente l ordinamento riconosce l esistenza di capacità residue? Indennità di accompagnamento: L. 18/ 80 Chi ha diritto a questa indennità ed è quindi totalmente inabile, ha capacità residue che gli diano il diritto di essere inserito nelle liste di collocamento obbligatorio? Circolare del Ministero del Lavoro del 1989: Stabilisce la possibilità per un invalido al 100% di vedersi riconosciuta la capacità residua lavorativa NON ESISTE UNA PRESUNZIONE IN BASE ALLA QUALE UNA PERSONA DISABILE LA SI RITENGA PRIVA DI CAPACITA RESIDUE ESISTE UNA PRESUNZIONE CONTRARIA CHE DEVE ESSERE APPURATA VOLTA PER VOLTA

5 INSERIMENTO ED INTEGRAZIONE SOCIALE L. 104/92 art. 1 stabilisce le finalità della legge: a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata; d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.

6 L. 104/92 art. 5 tali finalità sono perseguite attraverso i seguenti obiettivi: c) garantire l'intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi, che assicuri il recupero consentito dalle conoscenze scientifiche e dalle tecniche attualmente disponibili, il mantenimento della persona handicappata nell'ambiete familiare e sociale, la sua integrazione e partecipazione alla vita sociale; d) assicurare alla famiglia della persona handicappata un'informazione di carattere sanitario e sociale per facilitare la comprensione dell'evento, anche in relazione alle possibilità di recupero e di integrazione della persona handicappata nella società; i) promuovere, anche attraverso l'apporto di enti e di associazioni, iniziative permanenti di informazione e di partecipazione della popolazione, per la prevenzione e per la cura degli handicap, la riabilitazione e l'inserimento sociale di chi ne è colpito; L. 104/92 art. 8 L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante: c) interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico; d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione e il diritto allo studio della persona handicappata, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità di personale appositamente qualificato, docente e non docente; e) adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali; f) misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro anche attraverso incentivi diversificati; g) provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e la organizzazione di trasporti specifici;

7 INSERIMENTO SCOLASTICO Inserimento scolastico / 1 Assemblea Generale delle Nazioni Unite dicembre 1966 Documento sui diritti economici, sociali e culturali "... il diritto di ogni individuo all'istruzione che deve mirare al pieno sviluppo della personalità umana e del senso della sua dignità e rafforzare il rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali. L' istruzione primaria deve essere obbligatoria e accessibile gratuitamente a tutti...".

8 Inserimento scolastico / 2 Costituzione italiana art. 3 e 34 l'uguaglianza di tutti i cittadini prescindendo dalle loro condizioni personali e sociali il diritto all'istruzione anche per gli invalidi Inserimento scolastico / 3 questi principi si scontravano con una concezione della scuola organizzata sul principio di selezione Da questo l'istituzione di classi o scuole "speciali" per disabili, che fanno apparire il concetto di selezione come l'esatto opposto di quello d'integrazione.

9 Inserimento scolastico / 4 Il cammino dell'integrazione scolastica è segnato da due provvedimenti legislativi: la legge 118/71 ( art. 24) la legge 517/77 che rappresenta il punto di riferimento più importante per la legittimazione del diritto a frequentare le scuole comuni da parte dei disabili. Inserimento scolastico / 5 un provvedimento legislativo non basta a rimuovere ostacoli di ordine culturale e burocratico radicati nel nostro sistema scolastico : Corte Costituzionale (sentenza n 515/87) riafferma il diritto dei disabili a frequentare le scuole superiori, e all'emanazione di diverse circolari da parte del Ministero dell'istruzione

10 Inserimento scolastico / 6 necessità di regolarizzare la materia con una nuova normativa: legge quadro sull' handicap Legge 104/92 dedica ben cinque articoli all'integrazione scolastica Legge 104/92 / 1 L'art. 12: diritto all'educazione e all'istruzione comma 1: viene garantito l'inserimento negli asili nido comma 2: viene ribadito il diritto all'inserimento nelle sezioni di scuola: materna, nelle classi comuni di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie;

11 Legge 104/92 / 2 comma 3: questo comma fissa chiaramente l'obiettivo che si propone e cioè raggiungere l'integrazione scolastica: "...lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione...". comma 4: fissa il diritto all'educazione e all'istruzione per tutti i disabili prescindendo dalle difficoltà di apprendimento e da tutte le altre eventuali difficoltà derivanti dalla disabilità Asili nido L'art. 13 della legge 104/92, comma 2 è compito degli Enti Locali delle Aziende Sanitarie Locali, organizzare gli asili nido per renderli adeguati alle esigenze dei bambini portatori di handicap, onde permettere gli interventi di recupero e socializzazione. E compito degli Enti Locali, fornire operatori e assistenti specializzati.

12 Scuola materna La legge 270/82 istituzionalizza gli interventi di sostegno anche nelle scuole materne e fissa il numero massimo di bambini che ogni sezione deve avere: un numero massimo di 30 bambini ed un numero minimo di 13 bambini, ridotti, rispettivamente a 20 e a 10 per le sezioni che accolgano bambini portatori di handicap. Scuola elementare / 1 L'art. 2 della legge 517/77 introduce il tema della programmazione educativa individualizzata come strumento indispensabile per "...agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità degli alunni, in particolare dei portatori di handicap...".

13 Scuola elementare / 2 L'art. 13 comma 3 della L. 104/92 prevede:"... l'obbligo per gli Enti Locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisico o sensoriale, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati..." Scuola elementare / 3 Il comma 1 punto b prevede la dotazione di attrezzature tecniche e materiale didattico, oltre alla dotazione di ausili personali, per rendere effettivo il diritto allo studio.

14 Scuola media /1 L' art. 7 della legge 517/77 decreta l'integrazione scolastica nelle scuole medie Scuola media / 2 il comma 5 art. 13 della legge 104/92 "...nelle scuole secondarie di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per iniziative sperimentali di cui al comma 1 lettera e, realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico/funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato...".

15 Scuola media / 3 art. 13 comma 1 b - legge 104/92 prevede le stesse disposizioni predisposte nelle scuole elementari (assistenza per l'autonomia della persona e per i supporti e ausili didattici) anche per le scuole superiori di primo, secondo grado e università Scuola media / 4 art legge 104/92 prevede l'aggiornamento del personale e dei programmi di orientamento scolastico e professionale per gli alunni con handicap. Con continuità educativa, garantisce ai disabili l'adempimento dell'obbligo scolastico (18 anno di età), consentendo anche più di una ripetenza

16 Scuole superiori / 1 Corte Costituzionale sentenza n 215/87...l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, terzo comma, della legge 118/71,recante " conversione in legge del D.L. 30/1/71, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili..."- nella parte in cui, in riferimento ai soggetti portatori di handicap, prevede che "sarà facilitata", anziché disporre che "e' assicurata" la frequenza alle scuole medie superiori. Scuole superiori / 2 Il comma 1 punto b prevede la dotazione di attrezzature tecniche e materiale didattico, oltre alla dotazione di ausili personali, per rendere effettivo il diritto allo studio.

17 Scuole superiori / 3 art. 12 comma 2 legge 104/92 "...e' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione delle persone handicappate nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle università...". Scuole superiori / 4 Nota Ministeriale - Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Direzione Generale per l'organizzazione dei Servizi nel Territorio - 17 Settembre 2001 "Integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap Definisce il numero di alunni per classe nei casi in cui è inserito un alunno disabile ponendo il numero massimo di 20 alunni per classe, purchè sia esplicitata la necessità di tale riduzione in relazione ad ogni specifico caso di integrazione, senza superare però il limite massimo di 25 alunni. Qualora inoltre si verifichi la presenza di più alunni disabili nella medesima classe, si ricorda che essa può essere prevista solo in ipotesi residuale e solo in caso di handicap lievi.

18 Scuole superiori / 5 legge 104/92 art. 16 criteri di valutazione valgono per tutti gli ordini scolastici e gradi di scuola e si basano sulla valutazione impostata secondo il piano educativo individuale, piano che può prevedere anche modifiche parziali dei contenuti dei programmi di alcune materie, Scuole superiori / 6 Ai fini della valutazione (nell'ambito della scuola d'obbligo) si deve tenere conto dei progressi realizzati considerando le capacità effettive degli alunni con handicap "...per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione...".

19 Scuole superiori / 7 gli alunni handicappati possono sostenere le prove di esame o la valutazione con l'utilizzo degli ausili loro necessari (comma 4), in caso di esame universitario, le disposizioni del comma 4 vanno concordate con il docente della materia e, occorrendo, con il consiglio di facoltà. Scuole superiori / 8 Circolare Ministeriale Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 20 luglio 2001, n. 125 "Certificazioni per gli alunni in situazione di handicap Le disposizioni vigenti in materia di scrutini nelle scuole secondarie superiori prevedono il rilascio di certificazioni di crediti formativi agli alunni in situazione di handicap che non conseguono il titolo di studio avente valore legale.

20 Scuole superiori / 9 Tali certificazioni sono finalizzate a : descrivere le competenze e le capacità acquisite dall'alunno disabile, indicando anche in quale contesto tali competenze e tali capacità possono realizzarsi; permettere al Servizio informativo per il lavoro (SIL), all'ufficio di collocamento o ai nuovi uffici per l'impiego di leggere le competenze e le capacità conseguite dall'alunno disabile e di avere quindi la possibilità di offrire un lavoro il più rispondente possibile alle reali capacità dell'alunno; fornire al datore di lavoro informazioni chiare e univoche sulle capacità possedute dall'alunno disabile e su come tali capacità possono esplicarsi; essere compilata anche per gli alunni disabili definiti "gravi" perché possono fornire informazioni anche per la scelta e l'inserimento in una situazione protetta. L 104/92 come fare L'integrazione del bambino o ragazzo disabile deve avvenire, dopo la certificazione sanitaria, sulla base di una diagnosi funzionale, stilata dallo staff della Azienda Sanitaria Locale di appartenenza (caso di prima iscrizione) Nel caso il bambino o il ragazzo proveniente da altra scuola si iscriva in una nuova scuola per la prima volta, la scuola di origine è tenuta ad inviare tutta la documentazione alla nuova scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore)

21 Altre disposizioni /1 Disabili temporaneamente ricoverati in ospedale art. 12 commi 9 e 10, della legge 104/92 agli alunni disabili che temporaneamente (minimo 30 giorni), non possono frequentare la scuola dell'obbligo, deve essere garantita la scolarizzazione mediante scuole aperte nei centri di temporaneo ricovero e negli ospedali. Altre disposizioni / 2 Insegnanti di sostegno L'insegnante di sostegno assume la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui opera, partecipando alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di classe, interclasse, e dei collegi dei docenti, (legge 104/92 art. 13 comma 6) l'insegnante titolare di cattedra ha la corresponsabilità sull'attuazione del progetto educativo individualizzato

22 Altre disposizioni / 3 Accordi di programma legge 104/92 articolo 13 comma 1 punto a impone ai vari soggetti coinvolti, (Scuola, Enti Locali, Aziende Sanitarie Locali), una collaborazione e un coordinamento, al fine di un'integrazione più razionale e produttiva. Altre disposizioni / 4 Trasporto scolastico L'art. 28 della legge 118/71 "... ai mutilati ed invalidi che non siano autosufficienti e che frequentino la scuola dell'obbligo o i corsi di addestramento professionale finanziati dallo Stato viene assicurato il trasporto, a titolo gratuito, dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso e viceversa...". l'accesso alla scuola mediante adatti accorgimenti per il superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche che ne impediscono la frequenza.

23 Università L. 104/92 art E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie. Università L. 104/92 art.13 c.1 b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico; c) la programmazione da parte dell'università di interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale; d) l'attribuzione di incarichi professionali ad interpreti da destinare alle università, per facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti

24 Università L. 104/92 art.13 c.6 bis Agli studenti handicappati iscritti all'università sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle università nei limiti del proprio bilancio Università L. 104/92 art.16 Valutazione del rendimento e prove d esame. 4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l'uso degli ausili loro necessari. 5. Il trattamento individualizzato ( prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione. l uso di ausili ) in favore degli studenti handicappati è consentito per il superamento degli esami universitari previa intesa con il docente della materia e con l'ausilio del servizio di tutorato. É consentito, altresì, sia l'impiego di specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia di handicap, sia la possibilità di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato specializzato.

25 Tasse universitarie /1 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 ha per obiettivo di fissare standard minimi omogenei per servizi e prestazioni di grande rilevanza per un buon numero di studenti universitari. Tasse universitarie / 2 Innanzitutto le Università statali esonerano "totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari (...) gli studenti portatori di handicap con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al sessantasei per cento"; per gli stessi soggetti le Università possono prevedere anche ulteriori forme di esonero. (art. 6 comma 3)

26 Tasse universitarie / 3 concessione delle borse di studio il cui importo "può essere incrementato nel caso di studenti portatori di handicap, al fine di consentire l'utilizzo di protesi e supporti, nonché di tutti gli interventi che agevolino la fruizione dell'attività didattica e lo studio". (art. 7 comma 2) non fissa alcuna priorità né attenzione alle evidenti e peculiari difficoltà degli studenti con disabilità che possono necessitare di un supporto abitativo. Assegno di invalidità civile Circolare INPS - Direzione Centrale delle Prestazioni - 22 ottobre 2002, n. 157 "Applicazione sentenza Corte Costituzionale n. 329 del 1-9 luglio La sentenza in oggetto ha riconosciuto l'assegno da invalido civile agli invalidi parziali ultradiciottenni, con frequenza scolastica, atteso che quest'ultima può essere ricompresa nell'accezione dello stato di "incollocazione al lavoro". la Corte ha ritenuto che nei confronti dei soggetti disabili il requisito dell'incollocazione - interpretato alla luce dei principi fondamentali di uguaglianza sostanziale, di tutela della persona e di solidarietà sociale sanciti dalla Carta costituzionale - va letto come comprensivo della ipotesi della frequenza scolastica, che, pertanto, costituisce condizione per l'erogazione dell'assegno mensile, dovendo l'invalido provare la ricorrenza dello stato di incollocazione attraverso il certificato di frequenza scolastica.

27 Legge 9 gennaio 2004, n. 4 "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici." Art.1 c.2. È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione. Art.5 c.2. Le convenzioni stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le associazioni di editori per la fornitura di libri alle biblioteche scolastiche prevedono sempre la fornitura di copie su supporto digitale degli strumenti didattici fondamentali, accessibili agli alunni disabili e agli insegnanti di sostegno, nell'àmbito delle disponibilità di bilancio. Il collaboratore Nota Ministeriale - Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 novembre 2001 "Assistenza di base agli alunni in situazione di handicap La presente nota, nell'obiettivo prioritario di assicurare il diritto allo studio dei soggetti disabili, intende fornire un quadro il più completo possibile della normativa e alcune indicazioni operative, al fine di dare garanzie agli alunni e alle loro famiglie e, nello stesso tempo, finalizzare le iniziative di formazione previste per i collaboratori scolastici.

28 Il collaboratore/2 l'assistenza di base agli alunni disabili è parte fondamentale del processo di integrazione scolastica e la sua concreta attuazione contribuisce a realizzare il diritto allo studio costituzionalmente garantito. L'assistenza di base, di competenza della scuola, va intesa come il primo segmento della più articolata assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale prevista dall'art.13, comma 3, della legge 104/92. il collaboratore scolastico è parte significativa del processo di integrazione scolastica degli alunni disabili, partecipa al progetto educativo individuale dell'alunno e collabora con gli insegnanti e la famiglia per favorirne l'integrazione scolastica. Il collaboratore/3 Formazione specifica degli operatori, per conseguire l'obiettivo della piena integrazione degli alunni disabili. E prevista la partecipazione del personale ad appositi corsi di formazione. Ciò vale per tutto il personale che opera nella scuola a contatto con gli alunni con bisogni speciali. CCNI art Formazione specialistica " Sono attivati a livello provinciale adeguati percorsi di formazione con la previsione di formare, annualmente, almeno una persona per ogni istituzione scolastica per ciascuna delle funzioni descritte nell'allegato 6 (tra cui "l'attività di assistenza qualificata agli alunni portatori di handicap")

29 Il collaboratore/3 bis I fondi per la formazione dei collaboratori scolastici possono essere reperiti attingendo: - alle risorse finanziarie previste dalla Direttiva 143 dell' 1/01/2001 sulla formazione; - alle risorse finanziarie provenienti dalla legge 440/1997 e destinate all'handicap, già ripartite tra gli Uffici Scolastici Regionali in base al numero degli alunni disabili, con nota n del 9/11/2001 e finalizzate appositamente alla formazione dei collaboratori scolastici in relazione all'assistenza agli alunni disabili. Il collaboratore/4 Competenze Il collaboratore scolastico deve garantire all alunno in situazione di handicap il servizio di assistenza di base. Con "assistenza di base" si intende una serie di competenze utili a rendere possibile all'alunno disabile la vita a scuola, in relazione all'autonomia corporea, di movimento, di relazione.

30 Il collaboratore/4 bis Il CCNL 1998/2001 pone, tra le mansioni proprie del profilo di tutti i collaboratori scolastici, l'ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse, in cui è ricompreso lo spostamento nei locali della scuola. Per quanto riguarda le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura alla persona ed ausilio materiale nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale dell'alunno disabile, nelle scuole di ogni ordine e grado, tali mansioni rientrano tra le funzioni aggiuntive, da assegnare prioritariamente per soddisfare tali esigenze e da remunerare con risorse contrattuali. INSERIMENTO LAVORATIVO

31 Inserimento lavorativo legge 104/92 detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata. Garantisce il pieno rispetto della dignità umana, prevedendo e rimuovendo le condizioni invalidanti, mediante il recupero funzionale e sociale della persona e predisponendo interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione della persona handicappata. art. 8, f : misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro e la tutela del posto di lavoro anche attraverso incentivi diversificati Inserimento lavorativo / 2 Legge regionale 41/98 La presente legge disciplina, l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti alla Regione e agli enti locali in materia di mercato del lavoro. Gli interventi previsti dalla presente legge sono finalizzati ad integrare, attraverso i servizi per l'impiego pubblici e privati resi sul territorio, le politiche del lavoro e le politiche formative al fine di sviluppare un mercato del lavoro aperto e trasparente che incentivi l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro.

32 Inserimento lavorativo /3 legge 68/99 Diritto al lavoro dei disabili (12 marzo 1999). La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. estensione dell abbligatorietà di assumere disabili alla maggior parte delle aziende italiane (15/30 dipendenti, un disabile) Nel caso di inabilità grave è previsto un accompagnatore che affianchi il disabile e lo aiuti ad inserirsi nell azienda Inserimento lavorativo /4 legge 68/99 Articolo 16.»(Concorsi presso le pubbliche amministrazioni)»1. I disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi. A tal fine i bandi di concorso prevedono speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri.»3. Salvi i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni, sono abrogate le norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego.

33 DIRITTO DI VOTO Diritto di voto Legge n. 15/91- art. 1 "in attesa che sia data piena applicazione alle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, gli elettori non deambulanti possono esercitare il proprio diritto di voto in altra sezione del comune, che sia ubicata in stabile esente da barriere architettoniche (art.1 comma 1), e dove sia allestita almeno una cabina elettorale accessibile e con le caratteristiche indicate dall'art. 2

34 Diritto di voto / 2 art. 2 : caratteristiche della cabina elettorale: - accessibilità alle carrozzelle; - lista dei candidati posti ad un'altezza tale da permettere un'agevole lettura; - piano di scrittura con un'altezza di circa 80 centimetri; - le sezioni così predisposte debbono essere chiaramente identificate mediante affissione di apposita segnaletica. Diritto di voto /3 cosa fare Esibire al presidente del seggio prescelto, certificato attestante la condizione di non deambulante rilasciato da un medico della Azienda Sanitaria Locale. Detti certificati debbono essere rilasciati gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche (art. 1 comma 5).

35 Diritto si voto /4 La Legge n. 15/91 non si occupa però della mobilità. Ci pensa allora la L. 104/92 art 39 - I comuni debbono organizzare, in occasione di consultazioni elettorali, servizio di trasporto per facilitare ai disabili il raggiungimento del seggio elettorale. - Le Aziende Sanitarie Locali debbono predisporre, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, un servizio nei vari comuni per il rilascio delle attestazioni di cui all'art 1 della Legge 15/91, con un adeguato numero di medici. Questo per rendere agevole l'esercizio del diritto di voto. - Il disabile si può far accompagnare in cabina da un accompagnatore di sua fiducia Diritto al lavoro /5 Farsi assistere Secondo la normativa vigente sono da considerarsi "elettori fisicamente impediti", "i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità". Le persone con queste disabilità, e non con altre, possono esercitare il diritto di voto con l aiuto di un elettore della propria famiglia o di un altro elettore, volontariamente scelto come accompagnatore, purché questi risultino iscritti nelle liste elettorali del Comune.

36 Diritto di voto /6 Qualora la disabilità non sia evidente, oppure non sia nota al presidente di seggio, deve essere richiesto uno specifico certificato rilasciato da medici designati dall'azienda ULS. Tale documento deve precisare che "l infermità fisica impedisce all elettore di esprimere il voto senza l aiuto di altro elettore". Questi certificati devono essere rilasciati immediatamente, gratuitamente e in esenzione a qualsiasi diritto o applicazione di marche. Il certificato viene poi allegato agli atti della sezione elettorale. Diritto di voto /7 Nel caso dell elettore cieco può essere esibito, quale documento probatorio, il cosiddetto "libretto di pensione" dal quale si evince la cecità accertata. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un disabile. Sul certificato elettorale dell'accompagnatore è apportata un apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.

37 Diritto di voto /8 Votare in un'altra sezione Per poter essere ammesso al voto, il disabile deve presentare, assieme al certificato elettorale, un'attestazione medica rilasciata, anche in precedenza per altri scopi, dalla propria Azienda ULS locale o copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione. Diritto di voto /9 Nel caso non si disponga di alcuna certificazione oppure nell ipotesi in cui dalla certificazione non sia possibile evincere con chiarezza che sussiste un'incapacità alla deambulazione, è possibile richiedere - senza alcun costo - una visita all'azienda Usl di competenza. Le Aziende Usl nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, devono garantire in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati e preposti per il rilascio di queste certificazioni.

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