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1 RELAZIONE Premessa Con la legge 18 giugno 2015, n. 95, è stato ratificato l Accordo intergovernativo tra l Italia e gli Stati Uniti (sul modello di Intergovernmental Agreement IGA 1) per migliorare la Tax Compliance internazionale e per applicare la normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), firmato a Roma il 10 gennaio In base a tale Accordo (IGA Italia), le istituzioni finanziarie italiane sono tenute ad identificare i titolari dei conti finanziari che risultino aperti presso di esse allo scopo di individuare quelli di pertinenza di investitori statunitensi, nonché a comunicare all Amministrazione finanziaria italiana gli elementi informativi relativi ai conti finanziari ed ai pagamenti effettuati nei confronti di istituzioni finanziarie non partecipanti. In tale contesto, si inquadra l iniziativa dell OCSE che ha redatto un modello di Common Reporting Standard ( CRS ) che è stato reso pubblico il 13 febbraio In considerazione delle suddette previsioni, con la citata legge sono state introdotte le disposizioni concernenti gli adempimenti cui sono tenute le istituzioni finanziarie italiane ai fini dell attuazione dello scambio automatico di informazioni derivante dal predetto Accordo con gli Stati Uniti e da altri Accordi e intese tecniche conclusi dall Italia con i Governi di Paesi esteri secondo lo Standard OCSE. Tali disposizioni consistono in concreto negli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali e di acquisizione di dati sui conti finanziari e su taluni pagamenti (articolo 5), negli obblighi di comunicazione all Agenzia delle entrate degli elementi informativi acquisiti (articolo 4), negli obblighi di prelievo alla fonte da parte degli intermediari qualificati con responsabilità primaria di sostituto d imposta statunitense su pagamenti di fonte statunitense corrisposti ad un istituzione finanziaria non partecipante (articolo 7) ed infine negli obblighi di comunicazione tra istituzioni finanziarie per l applicazione dell indicato prelievo alla fonte (articolo 8). In particolare, gli articoli 4, comma 2, 5, comma 8, 6, comma 3, 7, comma 2, e 8, comma 2, della legge 18 giugno 2015, n. 95, prevedono che con decreti del Ministro dell economia e delle finanze sono stabilite rispettivamente le regole tecniche per la rilevazione, la trasmissione e la comunicazione all Agenzia delle entrate delle informazioni 1

2 relative ai conti finanziari e ai pagamenti corrisposti a ciascuna istituzione finanziaria non partecipante, le procedure relative agli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali ed inoltre le modalità di applicazione delle disposizioni contenute negli indicati articoli 6, commi 1 e 2, 7, comma 1, e 8, comma 1. In attuazione delle suddette disposizioni, si è predisposto l unito schema di decreto ministeriale (di seguito, decreto ), con il quale vengono stabiliti gli aspetti applicativi e le modalità procedurali necessari per dare attuazione alle previsioni contenute nella citata legge ai fini dell attuazione dello scambio automatico di informazioni derivante dal predetto Accordo con gli Stati Uniti. Le disposizioni del decreto ministeriale riguardano un attività di rilevazione, trasmissione e comunicazione di informazioni relative ai titolari di conti finanziari che integra la nozione di trattamento di dati personali rilevante ai sensi dell articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy). Per assicurare la conformità del decreto in esame alle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, sono stati richiamati nel preambolo l intero decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché ulteriori riferimenti normativi, come di seguito evidenziato. L articolo 2, paragrafo 1, dell Accordo FATCA precisa che ciascuna Parte ottiene le informazioni indicate al paragrafo 2 del presente Articolo relative a tutti i conti oggetto di comunicazione e scambia con cadenza annuale tali informazioni con l'altra Parte su base automatica ai sensi delle disposizioni dell'articolo 26 della Convenzione. L articolo 26 della Convenzione tra Italia e Stati Uniti, disciplina lo scambio di informazioni (ivi incluso lo scambio automatico) tra le autorità competenti dei due Paesi, individuandone espressamente le finalità e i limiti di segretezza. In particolare, è previsto che le informazioni siano scambiate esclusivamente a fini fiscali e possano essere comunicate solamente a persone o autorità comunque coinvolte nell attività di accertamento e recupero o nella funzione giusdicente di ricorsi, purché tali attività e funzioni attengano alle imposte coperte dall accordo internazionale. Inoltre il Commentario all articolo 26, approvato in sede OCSE nel , esplicita al paragrafo 10 le 1 of tax information/120718_article%2026 ENG_no%20cover%20(2).pdf 2

3 esigenze relative alla protezione dei dati personali e alla sicurezza della trasmissione delle informazioni. Tali finalità sono state espressamente richiamate nel preambolo al decreto ministeriale. Inoltre, con riferimento alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 196 del 2003, vengono specificamente richiamati gli articoli 24, comma 1, lettera a) (che stabilisce che non è richiesto il consenso quando il trattamento è effettuato per adempiere un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria), 43, comma 1, lettera c) (che ammette il trasferimento di dati personali oggetto di trattamento, anche se diretto verso un Paese non appartenente all'unione europea, quando detto trasferimento è necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento) e 66 (che considera di rilevante interesse pubblico le attività dei soggetti pubblici dirette all applicazione di disposizioni in materia tributaria e doganale). Sui contenuti del decreto ministeriale è stato acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali. Ciò premesso, si illustrano di seguito le disposizioni presenti nello schema di decreto. L articolo 1 ha una specifica rilevanza nel contesto del provvedimento in esame in quanto contiene le definizioni dei termini che sono utilizzati nell'ambito delle disposizioni presenti nel decreto, individuando sia gli elementi soggettivi che quelli oggettivi relativi all attuazione dello scambio di informazioni con gli Stati Uniti. La legge 18 giugno 2015, n. 95, infatti, nell introdurre le norme di attuazione della disciplina contenuta nel predetto Accordo intergovernativo, demanda al decreto la definizione delle regole tecniche necessarie ai fini delle modalità di applicazione della disciplina in esame. Sotto questo profilo, si è posta l esigenza di specificare sia ogni altra istituzione finanziaria tenuta alle comunicazioni nei confronti dell Agenzia delle entrate, in aggiunta a quelle elencate nell articolo 4, comma 1, della legge medesima (banche, società di intermediazione mobiliare, Poste italiane S.p.A., società di gestione del risparmio, società finanziarie e società fiduciarie, residenti nel territorio dello Stato), sia i conti finanziari e i pagamenti corrisposti a ciascuna istituzione finanziaria non partecipante. L approccio utilizzato per individuare gli elementi soggettivi ed oggettivi della procedura finalizzata allo scambio di informazioni tiene conto delle definizioni contenute 3

4 nell Accordo intergovernativo con gli Stati Uniti nonché della facoltà riconosciuta dall articolo 4, paragrafo 7, del suddetto Accordo di utilizzare, ove ritenuto conveniente, le definizioni presenti nei pertinenti Regolamenti del Tesoro degli Stati Uniti in luogo delle corrispondenti definizioni adottate nell indicato IGA Italia. Ciò premesso, sotto il profilo soggettivo, sono state individuate le categorie di intermediari interessate dalla normativa FATCA, definendo i concetti di istituzione finanziaria, istituzione di custodia, istituzione di deposito, entità di investimento, impresa di assicurazione specificata e holding company. In tale contesto, è da evidenziare che la qualificazione dell entità di investimento è stata ripresa dai suddetti Regolamenti statunitensi ed ha un contenuto più articolato rispetto a quello definito dall IGA Italia. In base a tale qualificazione, un entità per configurarsi entità di investimento deve presentare una delle caratteristiche indicate ai punti i), ii) e iii) della lettera c) del numero 5 dell articolo 1, comma 1, del decreto. Ai fini delle previsioni contenute nella suddetta lettera c), viene specificato che un entità svolge principalmente, per conto di un cliente, le attività indicate al punto i) o il reddito lordo dell entità è considerato attribuibile principalmente alle attività di investimento, reinvestimento o negoziazione di attività finanziarie ai sensi del punto ii), se il reddito lordo dell entità attribuibile a tali attività è uguale o superiore al 50 per cento del reddito lordo dell entità rilevato nel triennio che scade il 31 dicembre dell anno precedente a quello in cui viene effettuata la determinazione o, se inferiore, nel periodo di esistenza dell entità. Analogamente, anche la definizione di holding company è stata mutuata dai Regolamenti del Dipartimento del Tesoro statunitense, intendendosi per tale l entità la cui attività principale consiste nella detenzione, diretta o indiretta, di tutte o parte delle quote o azioni di uno o più membri del proprio expanded affiliated group. Viene, inoltre, precisato che una società di persone o altra entità trasparente è considerata holding company se la sua attività principale consiste nella detenzione di oltre il 50 per cento dei diritti di voto e del valore delle quote o azioni di una o più società controllanti uno o più expanded affiliated group. 4

5 Per specificare il perimetro delle istituzioni finanziarie italiane interessate (che comunque ricadono in una delle cinque categorie sopra richiamate), viene delineato il termine istituzione finanziaria italiana, che designa qualsiasi istituzione finanziaria residente in Italia, ad esclusione delle stabili organizzazioni di tale istituzione finanziaria situate al di fuori del territorio dello Stato, e qualsiasi stabile organizzazione di un istituzione finanziaria non residente in Italia, se tale stabile organizzazione è situata in Italia. In relazione alla categoria delle istituzioni finanziarie italiane, si è ritenuto, per ragioni di sistematicità, di distinguere due sottocategorie e, precisamente, le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione ( reporting ) e quelle non tenute alla comunicazione ( non reporting ). Per quanto concerne la categoria delle reporting è stato dato l elenco delle istituzioni finanziarie italiane tenute all obbligo della comunicazione e che, proprio per la specifica individuazione dei soggetti elencati, ha valore tassativo e non esemplificativo. In base a tale elenco, le istituzioni finanziarie italiane reporting sono le seguenti: - le banche; - la società di gestione accentrata di cui all articolo 80 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF); - la società Poste italiane S.p.A., limitatamente all attività di BancoPosta che è assoggettata alla vigilanza della Banca d Italia; - le società di intermediazione mobiliare (SIM); - le società di gestione del risparmio (SGR); - le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (CAP) nonché le holding di tali imprese, che emettono un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato o un contratto di rendita ovvero che, in relazione a tali contratti, sono obbligate ad effettuare dei pagamenti; - gli organismi di investimento collettivo del risparmio che presentano i requisiti indicati, per le entità di investimento, al numero 5), lettera c), dell articolo 1, comma 1; 5

6 - le società fiduciarie di cui all articolo 199 del TUF nonché quelle di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966; - le forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonché gli enti di previdenza obbligatoria; - gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento di cui agli articoli 114- bis e 114-sexies del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n 385 (TUB); - le società veicolo di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130; - i trust che presentano i requisiti di cui al numero 5), lettera c), ii) quando il trust medesimo è residente in Italia o il trustee è una RIFI; - le società holding di cui al numero 5, lettera e), dell articolo 1, comma 1; - i centri di tesoreria che presentano i requisiti indicati, per le entità di investimento, al numero 5), lettera c), dell articolo 1, comma 1; - gli emittenti di carte di credito; - le stabili organizzazioni situate in Italia delle istituzioni finanziarie estere che svolgono le attività svolte dalle istituzioni finanziarie italiane reporting sopra indicate. Nel suddetto elenco sono stati inclusi anche quei soggetti che, in presenza di specifici requisiti, si inquadrano tra i non reporting. Si tratta, in sostanza, di soggetti che rientrano tra le istituzioni finanziarie italiane non tenute alla comunicazione non in virtù della propria identità configurativa ma in base al presupposto della sussistenza di precisi requisiti e che, quindi, proprio in considerazione di ciò, non sempre possono ritenersi obbligati alle comunicazioni. E il caso, ad esempio, dei fondi pensione e degli enti di previdenza obbligatoria che rispettano i limiti di versamento ai contributi volontari indicati nell Allegato II all IGA Italia. Per quanto riguarda i soggetti non reporting, si evidenzia che tale categoria ricomprende le tipologie di istituzioni finanziarie italiane indicate nell Allegato II all IGA Italia, e cioè le istituzioni finanziarie considerate adempienti e i beneficiari effettivi esenti, nonché le altre istituzioni finanziarie italiane considerate adempienti o beneficiari effettivi esenti ai sensi dei pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. A tale ultimo proposito, si evidenzia che l attuale regolamentazione statunitense prevede due 6

7 categorie di soggetti ritenuti conformi: le Registered Deemed-Compliant Foreign Financial Institution e le Certified Deemed-Compliant Foreign Financial Institution. I primi devono registrarsi ed ottenere il GIIN, il codice identificativo rilasciato dalle Autorità fiscali statunitensi ai fini FATCA, i secondi invece non sono tenuti a fare ciò. In considerazione di tale quadro normativo, per ragioni di sistematicità e di coordinamento tra la normativa derivante dalla pattuizione internazionale con gli USA e quella contenuta nei Regolamenti del Tesoro statunitense, cui, come già rilevato, si può fare riferimento ai fini dell applicazione delle norme dell IGA Italia, le istituzioni finanziarie non reporting sono state divise nelle seguenti due sottocategorie. quella delle istituzioni finanziarie italiane registrate considerate adempienti, che comprende i soggetti inclusi in tale sottocategoria dai pertinenti Regolamenti del Tesoro statunitense; quella delle istituzioni finanziarie italiane certificate considerate adempienti, che comprende i soggetti indicati nell Allegato II all IGA Italia e nei suddetti Regolamenti statunitensi, nonché i beneficiari effettivi esenti italiani presenti nell Allegato II all IGA Italia. In particolare, si osserva che le istituzioni finanziarie italiane registrate sono elencate al numero 7.2, lettera a), dell articolo 1, comma 1, del decreto e sono individuate nei seguenti soggetti: membri italiani di gruppi di istituzioni finanziarie partecipanti che rispondono a precisi requisiti indicati alle lettere a), b) e c) della lettera a.1), volti a fare in modo che vengano messe in atto politiche e procedure per assicurare che, in presenza di conti statunitensi o di conti detenuti da una istituzione finanziaria non partecipante, siano prese le misure atte a rendere detti conti oggetto di comunicazione; veicoli di investimento qualificati italiani, i quali designano organismi di investimento collettivo del risparmio che sono considerati vigilati ai sensi delle disposizioni italiane e che soddisfano congiuntamente i successivi requisiti indicati alle lettere da b) a d) della lettera a.2. In particolare, tali veicoli di investimento: - non devono contrarre prestiti eccedenti i dollari statunitensi nei confronti di soggetti diversi da quelli elencati ai numeri da 1) ad 8) della lettera 7

8 b) della lettera a.2), e devono essere partecipati esclusivamente dai medesimi soggetti indicati ai suddetti numeri; - non devono aver emesso alcuna quota al portatore dopo il 31 dicembre 2012, devono adottare politiche e procedure che garantiscano che tali azioni siano riscattate al più presto e in ogni caso, non oltre il 1 gennaio 2017, ed infine devono assolvere, prima di procedere alla distribuzione di proventi o al rimborso delle quote o azioni al portatore, gli obblighi di adeguata verifica e di comunicazione previsti dalla normativa primaria; organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti a restrizioni (italian restricted funds), che sono considerati vigilati ai sensi delle disposizioni italiane e soddisfano congiuntamente i successivi requisiti indicati alle lettere da b) a i) della lettera a.3. Tra detti requisiti figurano anche quello relativo alla previsione della cessazione dell emissione delle quote o azioni al portatore dopo il 31 dicembre 2012, già indicato per i veicoli di investimento qualificati, nonché quello, di particolare rilievo, dell obbligo di implementazione, entro sei mesi dalla data di registrazione presso il portale IRS, delle politiche e delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale; emittenti italiani di carte di credito qualificati che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti: a) sono istituzioni finanziarie italiane in quanto accettano depositi solo in contropartita di pagamenti del cliente eccedenti il saldo dovuto per l utilizzo della carta di credito e tali pagamenti non sono immediatamente restituiti al cliente; b) entro il 30 giugno 2014, ovvero entro la data in cui si registrano presso l IRS come istituzioni finanziarie italiane registrate considerate adempienti, attuano politiche e procedure per prevenire che vi siano depositi di clienti di ammontare superiore a dollari statunitensi e per assicurare che ciascun deposito eccedente il predetto ammontare sia restituito al cliente entro 60 giorni. E da rilevare, in proposito, che l inclusione dei suddetti soggetti italiani tra le istituzioni finanziarie registrate è stata effettuata tenendo conto delle caratteristiche che tali soggetti hanno nel contesto normativo interno e rapportandole ai criteri presenti nei Regolamenti statunitensi. 8

9 Le istituzioni finanziarie italiane certificate considerate adempienti sono elencate alla lettera b) del numero 7.2 dell articolo 1, comma 1, del decreto e sono individuate nei seguenti soggetti: istituzione finanziaria locale italiana, avente i requisiti elencati alle lettere da a) a j), della lettera b.1, che si caratterizza per l operatività essenzialmente locale dell istituzione. Il principale requisito, contenuto nella lettera e), prevede che almeno il 98 per cento del valore complessivo dei conti mantenuti presso l istituzione finanziaria deve essere detenuto da soggetti (persone fisiche ed entità) residenti in Italia o in un altro Stato membro dell Unione europea; taluni veicoli di investimento collettivo italiani che siano organismi di investimento collettivo regolamentati dalla legge italiana che non contraggono prestiti eccedenti i dollari statunitensi con istituzioni finanziarie non partecipanti, le cui quote o azioni siano interamente detenute da o per il tramite di una o più istituzioni finanziarie diverse da istituzioni finanziarie non partecipanti. Viene poi specificato che la sola circostanza che l organismo di investimento collettivo abbia emesso azioni al portatore non è di per sé preclusiva della qualifica di istituzione finanziaria certificata, sempreché siano rispettate le seguenti condizioni: a. che l organismo di investimento collettivo non abbia emesso alcuna quota al portatore dopo il 31 dicembre 2012; b. che l organismo di investimento collettivo adotti politiche e procedure che garantiscano che tali azioni siano riscattate al più presto e, in ogni caso, non oltre il 1 gennaio 2017; c. che quando tali azioni al portatore sono presentate per il riscatto o per altro pagamento, l organismo di investimento collettivo assolva direttamente, o per il tramite di un istituzione finanziaria italiana tenuta ad effettuare le comunicazioni, i previsti obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione; organizzazioni non-profit, e cioè gli enti registrati come Onlus nel registro detenuto dall Agenzia delle entrate ai sensi dell articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; 9

10 società veicolo italiane. Tale termine designa le istituzioni italiane che non sono tenute alla comunicazione in quanto gli investimenti nei prodotti finanziari emessi dalle stesse sono detenuti esclusivamente tramite una istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione. Rientrano in questa categoria le società di cartolarizzazione istituite ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, a condizione che: a. il collocamento dei titoli emessi dalla società di cartolarizzazione sia effettuato da una istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione ovvero i suddetti titoli siano depositati presso una istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione; o b. i titoli emessi dalla società di cartolarizzazione siano venduti da questa a una istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione; o c. i titoli emessi dalla società di cartolarizzazione siano sottoscritti dalla medesima e mantenuti nel proprio attivo patrimoniale; beneficiari effettivi italiani esenti. Tale tipologia di soggetti ricomprende i soggetti presenti nell Allegato II all IGA Italia, nonché i soggetti considerati come beneficiari esenti in base alle norme regolamentari statunitensi. Pertanto i soggetti rientranti in tale tipologia sono i seguenti: a) il Governo Italiano, ogni suddivisione geografica, politica o amministrativa del Governo Italiano, o ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuto da uno qualsiasi o più dei soggetti precedenti; b) un organizzazione internazionale pubblica (o una sede italiana di un organizzazione internazionale pubblica) avente titolo a godere di privilegi, esenzioni e immunità in quanto organizzazione internazionale ai sensi di un trattato o accordo internazionale concluso dall Italia e ogni agenzia dipendente da tale organizzazione o ente strumentale dalla stessa istituito per il perseguimento, anche indiretto, dei propri scopi; c) la Banca d Italia; d) le Poste Italiane SpA, ad eccezione del patrimonio BancoPosta; e) la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.; 10

11 f) i fondi pensione e le istituzioni che si qualificano come forme pensionistiche complementari ai sensi della legislazione italiana, compresi i fondi pensione regolati dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e gli enti di previdenza e sicurezza sociale privatizzati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, o istituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, a condizione che i contributi individuali volontari al conto siano limitati dalla normativa italiana di riferimento oppure non eccedano in alcun anno Euro; g) i fondi pensione e le istituzioni che si qualificano come forme pensionistiche complementari ai sensi della legislazione italiana, compresi i fondi pensione regolati dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 nonché gli enti di previdenza e sicurezza sociale privatizzati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, o istituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che hanno diritto ai benefici previsti dalla Convenzione del 25 agosto 1999 Italia-Stati Uniti per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali in quanto soggetti residenti in Italia ai sensi dell articolo 4 della predetta Convenzione e in possesso dei requisiti di cui all articolo 2, lettera f), del protocollo alla Convenzione stessa; h) i fondi pensione istituiti dal Governo italiano, da un organizzazione internazionale pubblica e dalla Banca d Italia per fornire prestazioni pensionistiche o altri benefici in caso di malattia o morte a partecipanti che sono, o sono stati, dipendenti di tali enti o a persone designate da tali dipendenti ovvero a persone che, pur non essendo state dipendenti di detti enti, hanno diritto a ricevere i summenzionati benefici in ragione di servizi personali resi ai medesimi enti; i) entità di investimento interamente partecipate da beneficiari effettivi esenti le cui quote o azioni siano integralmente e direttamente detenute dai soggetti elencati tra i beneficiari effettivi esenti alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i) del numero 11.1 nonché dai soggetti individuati come beneficiari effettivi esteri esenti al numero 11.2 dell articolo 1, comma 1, del decreto e che assumano 11

12 prestiti esclusivamente e direttamente da istituzioni di deposito o dai suddetti soggetti. banche locali italiane non tenute a registrarsi che sono autorizzate e regolamentate dalla legge italiana ad operare come banca e che soddisfano congiuntamente i requisiti indicati dalle lettere da b) a f) della lettera b.6. Tra i requisiti principali si evidenziano i seguenti: 1. l attività svolta deve consistere essenzialmente nel ricevere depositi ed erogare prestiti a clienti retail e non collegati alla banca; 2. la banca non deve sollecitare clienti o titolari di conti al di fuori dell Italia; 3. la banca non deve detenere attività in bilancio superiori a 175 milioni di dollari statunitensi e, se la stessa è membro di un expanded affiliated group, questo non deve possedere attività superiori a 500 milioni di dollari statunitensi nei bilanci consolidati. le entità di investimento che svolgono per conto di un cliente le attività indicate alla lettera c), punto i) del numero 5) dell articolo 1, comma 1, del decreto, qualora non detengano conti finanziari. Nel contesto dell articolo 1, comma 1, sono stati definiti ai numeri 8, 9, 10, e 13, rispettivamente i concetti di istituzione finanziaria di una giurisdizione partner, istituzione finanziaria partecipante, istituzioni finanziarie estere, registrate e certificate, considerate adempienti e istituzione finanziaria non partecipante. L individuazione di tali concetti si profila infatti necessaria per le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione ai fini dell espletamento degli obblighi derivanti dalle norme contenute nell Accordo intergovernativo con gli Stati Uniti e dalla normativa primaria di attuazione di tale Accordo. Al numero 12 dell articolo 1, comma 1, del decreto viene data la definizione dell entità non finanziaria estera (NFFE). Con questo termine si intende qualunque entità non statunitense che non sia una istituzione finanziaria ai sensi dei pertinenti Regolamenti del Tesoro statunitense ovvero ai sensi delle disposizioni domestiche del Paese di residenza dell entità, semprechè tale Paese abbia in vigore un accordo IGA. 12

13 In relazione alla suddetta figura giuridica, vengono poi definite, ai numeri 12.1) e 12.2) dell articolo 1, comma 1, del decreto, l entità non finanziaria estera attiva e l entità non finanziaria estera passiva. Queste definizioni assumono rilievo ai fini delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale e dei successivi obblighi di comunicazione da parte delle istituzioni finanziarie italiane all Agenzia delle entrate. La definizione dell entità non finanziaria estera, nella sua duplice veste attiva e passiva è ripresa dall Allegato I all IGA Italia. In base a ciò, un'entità non finanziaria estera per potersi configurare come attiva deve soddisfare almeno uno dei criteri indicati nelle lettere da a) a m) dell indicato numero 12.1). Tra questi criteri, già espressamente elencati nel citato Allegato I, è stato aggiunto anche quello in base al quale è da considerare come una NFFE attiva una entità non finanziaria estera che non è residente in Italia e che si qualifica come Excepted NFFE ai sensi dei pertinenti Regolamenti del Tesoro statunitense. Sono stati, inoltre, aggiunti due criteri mutuati dall Allegato I all IGA Messico del 9 aprile Ciò in attuazione dell articolo 7, paragrafo 2, dell IGA Italia, il quale assicura all Italia ogni migliore trattamento contenuto in un Accordo o in un Allegato I che gli Stati Uniti dovessero sottoscrivere con altri Paesi. Tali criteri consistono sostanzialmente: - nel ricomprendere nella categoria in esame una NFFE che è costituita e gestita nel suo Paese di residenza esclusivamente per finalità religiose, caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali, sportive o educative; o è costituita e gestita nel suo Paese di residenza ed è un'organizzazione professionale, un'unione di operatori economici, una camera di commercio, un'organizzazione del lavoro, un'organizzazione agricola o orticola, un'unione civica o un'organizzazione attiva esclusivamente per la promozione dell'assistenza sociale; - nell includere tra le NFFE le entità di cui all articolo 6, comma 1.Per quanto riguarda il profilo oggettivo della normativa in esame, l articolo 1, comma 1, del decreto descrive ai numeri 14), 15), 16), 17), 18), 19) e 20) i tipi di rapporti finanziari da identificare attraverso le definizioni rispettivamente di conto finanziario, conto di deposito, conto 13

14 di custodia, quota nel capitale di rischio, contratto di assicurazione, contratto di rendita, contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato. Le definizioni date riportano il contenuto di quelle presenti nell IGA Italia. In relazione al conto finanziario, nella definizione data al numero 14) viene specificato che il termine conto finanziario non comprende i conti, prodotti o accordi indicati al comma 4 del successivo articolo 6. Per quanto concerne la definizione di contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato è stato specificato che tale termine designa, oltre ai contratti di assicurazione come definiti nella relativa definizione al numero 18), anche i contratti di capitalizzazione indicati all articolo 179 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, aventi un valore maturato superiore a dollari statunitensi, in quanto tipici contratti di rendimento. Sono da ritenersi esclusi, invece, proprio perché non sussiste un valore maturato, i contratti di riassicurazione risarcitori fra due imprese di assicurazione, nonché i contratti di assicurazione stipulati nei rami danni di cui all articolo 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 209 del Anche i concetti di conto statunitense oggetto di comunicazione, titolare di conto, persona statunitense e persona statunitense specificata, indicati rispettivamente ai numeri 22), 23), 24) e 25) dell articolo 1, comma 1, del decreto riprendono il contenuto delle definizioni presenti nell IGA Italia. Al successivo numero 26) viene definito il concetto di pagamento di fonte statunitense sul quale è applicabile il prelievo alla fonte. In concreto, con questo termine viene indicato ogni pagamento di interessi (incluso ogni sconto di emissione), dividendi, rendite e utili di fonte statunitense, nonché i pagamenti di dividendi equivalenti di fonte statunitense, come individuati dalla Sezione 871 (m) dell Internal Revenue Code degli Stati Uniti. A tale riguardo, viene specificato che non costituiscono pagamenti di fonte statunitense sui quali è applicabile il prelievo alla fonte i seguenti pagamenti: 1. i pagamenti relativi a Grandfathered Obligations obbligazioni salvaguardate, intendendosi con questo termine qualunque rapporto contrattuale o strumento finanziario esistente al 1 luglio Sono comunque esclusi da tale 14

15 fattispecie alcuni rapporti contrattuali o strumenti finanziari aventi specifici requisiti; 2. i pagamenti di interessi o sconti di emissione sulle obbligazioni a breve termine come definite nella Sezione 871 (g) (1) (B) (i) dell Internal Revenue Code degli Stati Uniti; 3. i pagamenti di redditi che si considerano effettivamente connessi con lo svolgimento di un attività commerciale o di affari negli Stati Uniti e che vengono inclusi nel reddito lordo del beneficiario effettivo per il pertinente periodo di imposta ai sensi della Sezione 871 (b) (1) o 882 (a) (1) dell Internal Revenue Code degli Stati Uniti. Al numero 27) dell articolo 1, comma 1, del decreto viene poi data la definizione del concetto di pagamenti corrisposti a istituzioni finanziarie non partecipanti che indica in sostanza l importo complessivo dei pagamenti di interessi, dividendi, rendite, utili e dividendi equivalenti, anche di fonte non statunitense, distinto per ciascuna istituzione finanziaria non partecipante percipiente. Sono stati, infine, definiti i concetti di consolidated obligations conti consolidati, di seed capital - capitale iniziale, di expanded affiliated group e di sponsored FFI group. Si è ritenuto di dover specificare i suddetti concetti in quanto gli stessi sono utilizzati ai fini dell espletamento delle procedure di due diligence, nonché per avvalersi delle opzioni cui possono ricorrere le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione nel corso di dette procedure. In particolare, per consolidated obligations si intendono più conti finanziari che un istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione ha scelto di trattare come un unico conto finanziario ai fini degli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale nonché per avvalersi delle opzioni. Per seed capital si intende una contribuzione iniziale di capitale effettuata in favore di un entità di investimento, destinata ad essere un investimento temporaneo e considerata necessaria o appropriata per la costituzione dell entità stessa. Per expanded affiliated group si intende un gruppo di entità in cui una entità controlla le altre entità, ovvero le entità sono soggette a controllo comune. Si evidenzia, in 15

16 proposito, che il concetto di controllo ha un contenuto più restrittivo di quello indicato nell'iga Italia, articolo 1, paragrafo 1, lettera jj), per definire la nozione di entità collegata, poiché l' expanded affiliated group presuppone il possesso, diretto o indiretto, di oltre il 50 per cento sia dei diritti di voto sia del valore di un'entità. Infine, per sponsored FFI group si indica un gruppo che rispetta i requisiti indicati all articolo 8, comma 2, del decreto e che è composto da istituzioni finanziarie sponsorizzate che condividono la medesima entità sponsor. L'articolo 2 stabilisce che le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione devono applicare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale (due diligence) per identificare i conti oggetto di comunicazione, intendendosi per tali i conti statunitensi di pertinenza di US specified person e di entità non finanziarie passive non statunitensi controllate da persone statunitensi specificate, nonché i conti di istituzioni finanziarie non partecipanti. A tal fine, gli intermediari italiani applicano le disposizioni del decreto con particolare riferimento alle procedure di due diligence disciplinate nell'allegato I, alle definizioni dell'articolo 1 e alle esclusioni dell'articolo 6, eventualmente avvalendosi dei regimi indicati nell'articolo 8. L'articolo 3 disciplina l'applicazione del prelievo alla fonte, nella misura del 30 per cento, che le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione devono operare, a partire dal 1 luglio 2014, nel caso di corresponsione di pagamenti di fonte statunitense a istituzioni finanziarie non partecipanti. Riguardo all'ambito oggettivo, si ricorda che non tutti i pagamenti di fonte statunitense sono soggetti a prelievo, ma solamente quelli indicati all'articolo 1, comma 1, numero 26), del decreto. Come precisato al comma 1, l'obbligo di applicare il prelievo alla fonte grava esclusivamente sulle istituzioni finanziarie italiane che, in virtù di apposito accordo concluso con le autorità fiscali statunitensi, hanno assunto la qualità di intermediari qualificati con responsabilità primaria di sostituto d'imposta statunitense (qualified intermediary with primary withholding responsibility). Solo questi ultimi, infatti, provvederanno all'applicazione del prelievo e al relativo versamento, secondo le modalità stabilite nel predetto accordo. 16

17 Il comma 2 chiarisce che le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione, diverse dalle precedenti, devono comunicare all'istituzione finanziaria che immediatamente le precede nella catena degli intermediari i dati necessari per applicare il prelievo alla fonte. Ciò al fine di garantire, in ogni caso, l'applicazione del prelievo, risalendo la catena degli intermediari fino ad arrivare a un qualified intermediary with primary withholding responsibility. Il comma 3 sancisce l'obbligo di applicare il detto prelievo anche nell'ipotesi in cui vengano corrisposti pagamenti a istituzioni finanziarie che, pur essendo tenute all'ottenimento del Global Intermediary Identification Number ( GIIN ), non ne comunichino uno valido al momento della corresponsione soggetta al prelievo alla fonte. Tra queste rientrano, pertanto, anche le istituzioni finanziarie tenute alla registrazione localizzate in una giurisdizione partner, che non abbiano ancora o a cui sia stato revocato il GIIN. È, tuttavia, prevista una disposizione transitoria resa necessaria a seguito dell'announcement , pubblicato il 2 aprile 2014 dall'irs, in cui è stabilito che le istituzioni finanziarie localizzate in un Paese incluso nella lista delle giurisdizioni che hanno in vigore un IGA si presumono dotate di un GIIN valido fino al 31 dicembre La medesima presunzione si applica anche alle istituzioni finanziarie localizzate in giurisdizioni che, pur non avendo ancora concluso un IGA con gli Stati Uniti, sono a un livello di avanzamento delle negoziazioni tale da far considerate l'accordo come sostanzialmente in essere. Tali giurisdizioni sono elencate nella predetta lista delle giurisdizioni che hanno un IGA in vigore. Pertanto, in base al richiamato Announcement , le istituzioni finanziarie italiane tenute alla registrazione, in quanto localizzate in una giurisdizione partner, si presumono dotate di un valido GIIN fino al 31 dicembre Ciò implica che, sino a tale data, nessun prelievo può essere applicato su pagamenti di fonte statunitense corrisposti agli intermediari italiani. L'articolo 4 stabilisce che la registrazione sul portale dell'irs deve avvenire secondo le procedure stabilite dalle competenti Autorità fiscali statunitensi. L'articolo 5 individua i dati che le istituzioni finanziarie italiane tenute alla 17

18 comunicazione devono inoltrare all'agenzia delle entrate per consentire lo scambio di informazioni con la competente autorità finanziaria statunitense. Indipendentemente dalla tipologia di conto finanziario, devono essere in ogni caso fornite le informazioni essenziali per uno scambio efficace, che consentano di individuare il titolare del conto e l eventuale reddito sottratto alla conoscibilità delle autorità statunitensi. Pertanto, sono sempre inviati i dati identificativi del titolare, quali nome, denominazione o ragione sociale, indirizzo e codice fiscale statunitense (TIN Tax Identification Number). Inoltre, nel caso di un entità non statunitense, qualora dall'applicazione delle procedure di identificazione risulti un rapporto di controllo da parte di uno o più soggetti statunitensi, gli elementi da segnalare sono: il nome, l'indirizzo e l eventuale codice fiscale statunitense (TIN) dell entità nonché i medesimi elementi di ciascun soggetto statunitense controllante. Inoltre, devono essere trasmesse informazioni sul numero e sul saldo o valore del conto, nonché i dati identificativi dell istituzione finanziaria italiana che effettua la comunicazione. Alle lettere b), c) e d) del comma 1, sono previste le informazioni aggiuntive alle precedenti, connesse ai pagamenti effettuati sul conto, distinte a seconda che si tratti, rispettivamente, di un conto di custodia, di un conto di deposito, ovvero di un conto diverso dai precedenti. Si tratta, in particolare, dei seguenti dati: - nel caso di un conto di custodia, l'importo totale lordo degli interessi, dei dividendi, degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto, nonché i corrispettivi totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto dei beni patrimoniali, pagati o accreditati sul conto (o in relazione al conto) nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela; - nel caso di un conto di deposito, l'importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela; - nel caso di qualsiasi conto statunitense oggetto di comunicazione diverso dai 18

19 precedenti, l'importo totale lordo pagato o accreditato al titolare del conto con riferimento al quale l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione agisce in qualità di incaricata dal debitore o dal beneficiario effettivo o in nome proprio, compreso l'importo complessivo di pagamenti a titolo di riscatto effettuati al titolare del conto, nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela. La lettera e) riguarda le informazioni che le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione devono trasmettere all Agenzia delle entrate sui pagamenti corrisposti a ciascuna istituzione finanziaria non partecipante di cui all articolo 1, comma 1, numero 13), del decreto. In proposito, si rileva che la nozione di pagamenti corrisposti a istituzioni finanziarie non partecipanti ai fini dell'adempimento degli obblighi di comunicazione è contenuta nell articolo 1, comma 1, numero 27), ed è più ampia rispetto a quella rilevante per l applicazione del prelievo alla fonte di cui all'articolo 3 del decreto. Gli intermediari italiani, infatti, trasmettono l importo complessivo dei pagamenti, anche di fonte non statunitense, richiamando la nozione di pagamento di fonte statunitense sul quale è applicabile il prelievo contenuta nel decreto (articolo 1, comma 1, numero 26), senza tenere conto delle esclusioni ivi previste. Per facilitare la qualificazione e la quantificazione dei pagamenti effettuati sui conti oggetto di comunicazione, il comma 2 stabilisce che le istituzioni finanziarie italiane devono fare riferimento alle disposizioni tributarie italiane per adempiere gli obblighi di reporting. In applicazione del comma 3, le informazioni trasmesse all Agenzia delle entrate contengono la valuta con la quale sono denominati gli importi comunicati. Lo scambio di informazioni tra autorità competenti deve avvenire, sulla base dell IGA Italia, entro il 30 settembre di ciascun anno solare. Pertanto, al fine di consentire all Agenzia delle entrate di provvedere all invio rispettando la tempistica prestabilita, il comma 4 individua nel 30 aprile di ciascun anno il termine entro il quale le istituzioni finanziarie italiane sono tenute a trasmettere i dati riferiti all annualità precedente. Tale data è diretta a garantire all Amministrazione finanziaria italiana la raccolta, il caricamento nelle banche dati preposte e una prima analisi delle informazioni, per trasmettere un dato 19

20 completo e fruibile al partner internazionale. Tuttavia, è previsto che il termine di scadenza per il primo invio dei dati sia stabilito con Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate. L articolo 6 disciplina i casi, soggettivi e oggettivi, di esclusione dall ordinaria applicazione del decreto. Le esclusioni soggettive sono state mutuate dal legislatore italiano direttamente dai pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro statunitense, in virtù della già menzionata possibilità, concessa dall'articolo 4, paragrafo 7, dell'iga Italia, di applicare le disposizioni più favorevoli contenute nei predetti Regolamenti. Come precisato, le esclusioni oggettive, oltre che dai predetti Regolamenti statunitensi, sono state riprese dall'allegato II all'iga Italia ( Prodotti esenti ). I primi due commi escludono dalla definizione di istituzione finanziaria determinate entità la cui attività è essenzialmente rivolta al gruppo di appartenenza, purché si tratti di un gruppo non finanziario o comunque composto esclusivamente da istituzioni finanziarie FATCA compliant. La ratio sottesa a tale esclusione è insita nella dimensione meramente interna al gruppo dell attività svolta, che neutralizza la potenziale pericolosità di tali entità in termini di dislocazione dei redditi di pertinenza di soggetti statunitensi. La prima categoria di escluse, individuata nel comma 1, comprende le entità facenti parte di un gruppo (expanded affiliated group) non finanziario, ossia un gruppo che, nel triennio che precede l anno in cui viene effettuata la determinazione, integri le seguenti condizioni: non più del 25 per cento del reddito lordo del gruppo, fatta eccezione per i redditi derivanti da transazioni infragruppo e per talune altre tipologie di reddito, è costituito da redditi passivi; non più del 5 per cento del reddito lordo del gruppo è attribuibile a membri del gruppo che sono istituzioni finanziarie, senza computare i redditi derivanti da transazioni infragruppo e taluni altri redditi; non più del 25 per cento del valore delle attività del gruppo, ad esclusione di quelle detenute da taluni membri nonché di quelle derivanti da transazioni infragruppo, è 20

21 costituito da attività che producono o che sono detenute per la produzione di redditi passivi; se partecipato da istituzioni finanziarie, esse sono tutte FATCA compliant (ossia, istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione, istituzioni finanziarie italiane considerate adempienti, istituzioni finanziarie estere partecipanti o istituzioni finanziarie estere considerate adempienti). Non tutte le entità facenti parte di un gruppo non finanziario possono accedere a tale esclusione. Si deve trattare di holding,diverse da holding di una impresa di assicurazione di cui all articolo 1, numero 5, lettera d), centri di tesoreria o captive finance company che rispettino le condizioni indicate nell articolo, nonché di istituzioni di deposito o di custodia che si rivolgono esclusivamente a membri dell expanded affiliated group non finanziario. Il secondo comma riguarda quelle entità la cui attività è rivolta solamente a membri dell expanded affiliated group che, seppure di natura finanziaria, si compone esclusivamente di: istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione; istituzioni finanziarie italiane non tenute alla comunicazione; istituzioni finanziarie estere registrate considerate adempienti; istituzioni finanziarie localizzate in Paesi che hanno sottoscritto un IGA 1 o un IGA 2 - diverse dalle istituzioni finanziarie estere registrate considerate adempienti - che sono qualificate come istituzioni finanziarie estere certificate considerate adempienti dalla normativa domestica di tali Paesi; istituzioni finanziarie partecipanti; limited FFI o limited branch come definite dai pertinenti Regolamenti del Tesoro statunitense. Per non essere considerata istituzione finanziaria, l entità non deve; intrattenere alcun conto finanziario, ad eccezione di quelli intrattenuti per i membri del suo expanded affiliated group; detenere un conto presso, o ricevere pagamenti da, qualsiasi istituzione finanziaria che non sia un membro del suo expanded affiliated group; corrispondere pagamenti di fonte statunitense sui quali è applicabile il prelievo alla fonte a qualsiasi soggetto diverso da un membro del suo expanded affiliated group che non sia una limited FFI o una limited branch (come definite nei pertinenti Regolamenti del Tesoro statunitense); essere tenuta a effettuare, per conto proprio o per conto di qualsiasi altra istituzione 21

22 finanziaria - compreso un membro del suo expanded affiliated group - la comunicazione o il prelievo alla fonte sui pagamenti di fonte statunitense. Il terzo comma consente di non considerare membro di un expanded affiliated group un entità di investimento che abbia ricevuto una contribuzione di capitale iniziale da parte di un istituzione finanziaria facente parte del gruppo. Tale condizione si verifica nei casi in cui l attività tipica dell istituzione finanziaria che effettua il conferimento consiste nell attribuzione di capitale iniziale per costituire entità di investimento, la partecipazione nelle quali è destinata a essere ceduta entro il triennio o comunque a essere mantenuta complessivamente entro la soglia del 50 per cento. Il quarto comma introduce un esclusione di tipo oggettivo, disconoscendo il carattere finanziario di determinati conti, ritenuti a basso rischio di evasione in ragione della natura e delle finalità perseguite mediante la costituzione o il mantenimento di tali rapporti. Si tratta, in particolare, di conti di un asse ereditario, dei conti di garanzia costituiti con sentenza o con atto negoziale in relazione a un'obbligazione privatistica, dei conti pensionistici rispondenti alle caratteristiche ivi indicate e dei contratti assicurativi stipulati dai datori di lavoro a beneficio dei lavoratori, che siano già assoggettati a tassazione e a contribuzione previdenziale in Italia. L'articolo 7 individua le opzioni che le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione possono esercitare nell'espletamento delle procedure di adeguata verifica di cui all'articolo 2 del decreto. Tali opzioni sono mutuate dai Regolamenti del Dipartimento del Tesoro statunitense, come consentito dall Allegato I, Sezione I, lettera C), dell IGA Italia. L esercizio delle opzioni è rimesso alla libera scelta dell istituzione finanziaria italiana che ritenga di trarne un vantaggio in termini di alleggerimento degli oneri derivanti dalle procedure di identificazione. La lettera a) attiene alla disapplicazione delle soglie o delle esenzioni previste nelle Sezioni da I a IV dell Allegato I al decreto. Come chiarito a commento del citato Allegato I, in linea generale il conto finanziario non deve essere oggetto delle procedure di adeguata verifica se ha un saldo o valore al di sotto di un determinato ammontare, ovvero, nel caso di un conto preesistente di persona 22

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