Tassazione dividendi, canoni e interessi
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- Geraldo Ferrari
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1 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N Accordo UE Svizzera del 2004 Tassazione dividendi, canoni e interessi Categoria: Imposte Sottocategoria: Varie Nell accordo tra UE e Svizzera del 26 ottobre 2004, entrato in vigore il 1 gennaio 2015, sono state recepite, con alcuni adattamenti, la Direttiva n. 49 del 3 giugno 2003 (Direttiva canoni e interessi) e la Direttiva n. 2011/96/UE (che rifonde la Direttiva 90/435/CEE), meglio nota come Direttiva Madre Figlia. Con l entrata in vigore del suddetto accordo, la Svizzera viene trattata come gli Stati appartenenti all Unione Europea, potendo usufruire delle misure equivalenti a quelle previste dalle Direttive europee in precedenza citate per i soggetti societari (Direttiva Madre-Figlia e Direttiva Interessi e royalties). Premessa Nei rapporti infragruppo tra società residenti nella UE, la corresponsione di canoni, interessi e dividendi è regolata da norme di derivazione comunitaria che prevedono, generalmente, l esclusione da tassazione nel paese della fonte. Più in dettaglio: - la Direttiva n. 49 del 3 giugno 2003 (Direttiva canoni e interessi), efficace dal 2004, nel rispetto di determinati requisiti, prevede per le società consociate residenti nella UE l assenza di applicazione della ritenuta su pagamenti di interessi e canoni. Il legislatore nazionale ha disciplinato il requisito della consociazione con il co.2, art. 26 quater, D.P.R. 600/73; - la Direttiva n. 2011/96/UE (che rifonde la direttiva 90/435/CEE), meglio nota come Direttiva Madre Figlia 1, concerne il regime fiscale applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi in caso di 1 Recepita nel nostro ordinamento nell art. 27 bis, D.P.R. 600/
2 erogazione di dividendi da e verso società residenti all interno dell UE. In sostanza, i dividendi erogati da una società residente in un paese UE alla sua controllante, la quale deve detenere una partecipazione minima del 10%, sono esenti da ritenute in uscita nello Stato membro di residenza della società. Nell accordo tra l UE e la Svizzera del 26 Ottobre 2004, entrato in vigore il 1 gennaio 2015, sono state recepite, con alcuni adattamenti, le Direttive summenzionate, con l impegno della Svizzera ad aderire allo scambio di informazioni, limitatamente alle persone fisiche ed agli interessi da loro percepiti in Svizzera. In base a quanto previsto dal paragrafo 7 dell art. 300 del Trattato CE, tali Trattati hanno valore vincolante per gli Stati membri, a prescindere dall eventuale recepimento con legge statale. Con l entrata in vigore del suddetto accordo, la Svizzera viene trattata come gli Stati appartenenti all Unione Europea, potendo usufruire delle misure equivalenti a quelle previste dalle Direttive europee in precedenza citate per i soggetti societari (Direttiva Madre-Figlia e Direttiva Interessi e royalties). L art. 15 dell Accordo sui dividendi L art. 15 dell Accordo tra UE e Svizzera del 26 Ottobre 2004, prevede specifiche norme per i dividendi. Viene previsto in particolare quanto segue: Fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste in Svizzera e negli Stati membri al fine della prevenzione delle frodi o degli abusi, sulla base delle legislazioni interne o di accordi internazionali, i dividendi corrisposti dalle società figlie alle società madri non sono soggetti a imposizione fiscale nello Stato d'origine allorché: la società madre detiene direttamente almeno il 25 % del capitale della società per un minimo di due anni; una delle due società ha la residenza fiscale in uno Stato membro e l'altra società ha la residenza fiscale in Svizzera; nessuna delle due società ha la residenza fiscale in uno Stato terzo sulla base di un accordo in materia di doppia imposizione con tale Stato terzo; entrambe le società sono assoggettate all'imposta diretta sugli utili delle società senza beneficiare di esenzioni ed entrambe adottano la forma di una società di capitali. 2
3 Accorso UE - Svizzera vs. Direttiva madre almeno il 25 % del almeno il 10 % del Qualificazione società capitale della società capitale della società madre Periodo ininterrotto di possesso 2 anni 2 anni Non beneficiare di Non beneficiare di Condizioni regimi di esenzione regimi di esenzione ai ai fini delle imposte fini delle imposte È evidente che la principale differenza consiste nell individuazione della società madre. Nell Accordo tra Svizzera e UE viene previsto una percentuale di possesso del 25% del capitale della società, contro il 10% previsto nella Direttiva Madre Figlia. Da sottolineare inoltre che l art dell Accordo UE Svizzera tratta solo del regime di tassazione dei dividendi nello Stato di residenza della e non concerne l eliminazione della doppia imposizione. Inoltre, fa riferimento ai dividendi pagati. La Direttiva Madre-Figlia tratta anche il regime di tassazione nello Stato di residenza della madre, tratta l eliminazione della doppia imposizione, e si riferisce alla distribuzione di utili. R.M. 93/E/2007 Una delle condizioni stabilite affinché una società possa avvalersi del regime previsto dell art. 15 dell Accordo è che sia assoggettata nel proprio Stato di residenza all imposta diretta sugli utili senza beneficiare di esenzioni. Con la R.M. 93/E/2007, l Amministrazione Finanziaria si è espressa, in particolare, sulla portata applicativa di tale disposizione, chiarendo che non è possibile usufruire dei benefici dell Accordo se la società svizzera benefici di un regime di esenzione ad almeno uno dei tre livelli di tassazione diretta sul reddito (municipale, cantonale e federale). È stato altresì precisato che in coerenza con la posizione già adottata in diversi altri casi, ogni tipo di esenzione è rilevante a questi fini: non solo le agevolazioni accordate in forza di una legge ma anche quelle concesse in virtù di un provvedimento di natura amministrativa. Sarà pertanto sufficiente un ruling negoziato con le Autorità fiscali (magari circoscritto alle sole imposte municipali o cantonali) per escludere la società svizzera dal regime di esonero. 3
4 Come chiarito nella Risoluzione, oltre alla sussistenza degli altri requisiti formali previsti dall Accordo, il fatto che la società svizzera non goda di particolari benefici fiscali, tali da escluderla dall ambito di applicazione dell Accordo medesimo, dovrà risultare da idonea documentazione. L art. 15 dell Accordo su interessi e canoni Sempre l art. 15 dell Accordo tra UE e Svizzera del 26 Ottobre 2004, prevede specifiche norme per gli interessi e i canoni. Nel paragrafo 2 del suddetto accordo viene previsto che Fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste in Svizzera e negli Stati membri al fine della prevenzione delle frodi o degli abusi, sulla base delle legislazioni interne o di accordi internazionali, i pagamenti di interessi e di canoni effettuati tra società consociate o le loro stabili organizzazioni non sono soggetti a imposizione fiscale nello Stato d'origine allorché: tali società sono collegate da una partecipazione diretta minima pari al 25 % per almeno due anni o sono entrambe detenute da una terza società che detiene direttamente almeno il 25 % del capitale tanto della prima come della seconda società per un minimo di due anni; una delle società che ha la residenza fiscale, o una stabile organizzazione è situata, in uno Stato membro e l'altra società ha la residenza fiscale, o l'altra stabile organizzazione è situata, in Svizzera; e nessuna delle società ha la residenza fiscale e nessuna delle stabili organizzazioni è situata, in uno Stato terzo sulla base di un accordo in materia di doppia imposizione con tale Stato terzo; tutte le società sono assoggettate all'imposta diretta sugli utili delle società senza beneficiare di esenzioni, in particolare con riguardo ai pagamenti di interessi e di canoni e adottano la forma di una società di capitali. Direttiva canoni e interessi vs. Accorso UE - Svizzera almeno il 25 % del almeno il 25 % del capitale della società Qualificazione società capitale della società (criterio che può madre essere sostituito con i diritto di voto) Periodo ininterrotto di possesso 2 anni 1 anno Non beneficiare di Non beneficiare di Condizioni regimi di esenzione regimi di esenzione ai ai fini delle imposte fini delle imposte 4
5 In tale sede si vuole segnalare che rispetto alla Direttiva Canoni e interessi, l Accordo Unione Europea Svizzera prevede quale requisito minimo di detenzione della partecipazione il termine di due anni, mentre la Direttiva Canoni e interessi prevede l ininterrotto possesso della partecipazione per almeno un anno. - Riproduzione riservata - 5
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