dott. Claudio Marangoni dott. Anna Bellesi ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "dott. Claudio Marangoni dott. Anna Bellesi ha pronunciato la seguente SENTENZA"

Transcript

1 SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A N. R.G /2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO - Sezione specializzata in materia di impresa A - Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Claudio Marangoni Presidente dott. Alessandra Dal Moro Giudice Relatore dott. Anna Bellesi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g /2015 promossa da: ELISDEVID S.R.L. (C.F ), con il patrocinio dell avv. PETRACCA ANGELO, elettivamente domiciliata in VIA ALDO MORO, BRESCIA attore contro BANCO POPOLARE SOCIETA COOPERATIVA (C.F ), ora Banco BPM s.p.a. con il patrocinio dell avv. DE CRESCENZO ENRICO, elettivamente domiciliato in C.SO ITALIA MILANO convenuto CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d udienza di precisazione delle conclusioni. pagina 1 di 5

2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La società Elisdevid s.r.l. (di seguito Elisdevid ) ha proposto atto di citazione in opposizione al d.i. n /2015 emesso dal Tribunale di Milano il 29 settembre 2015 con cui è stato ingiunto alla stessa di pagare a favore del Banco Popolare-Società Cooperativa (di seguito BP ) la somma di euro ,39 (oltre interessi come da domanda), euro per compensi ed euro 870,00 per spese. L opponente ha dedotto di aver stipulato con Banca Italease s.p.a. ( Italease ) 1 due contratti di locazione finanziaria, il n e il n , riguardo ai quali è stato pronunciato il suddetto d.i. per la somma, rispettivamente, di euro ,88 e di euro ,51. Con riguardo alla debenza di euro ,88 di cui al contratto n , l opponente nulla ha eccepito, con la conseguenza che alla prima udienza il giudice ha riconosciuto la provvisoria esecuzione del d.i. limitatamente a detta somma. Per quel che concerne, invece, il contratto n , l opponente ha sostenuto la mancanza e l illegittimità delle pattuizioni nonché delle condizioni economiche applicate allo stesso. A tal riguardo ha depositato una perizia tecnica contabile che evidenzierebbe l assoluta indeterminatezza e indeterminabilità del tasso di riferimento applicato al predetto rapporto nel corso del suo sviluppo temporale Inoltre, il contratto prevedrebbe, come base di riferimento per la determinazione del tasso di interesse da applicare, l utilizzo dell indice Euribor, l inserimento del quale in un contratto di mutuo sarebbe vietato per violazione della normativa sulle intese restrittive della concorrenza di cui all art. 2 della l. n. 278/90. In aggiunta, in punto di soglie d usura e tasso effettivo globale (T.E.G.), il tasso convenzionale (e in particolare quello moratorio) pattuito al momento della stipulazione risulterebbe illegittimo ai sensi dell art 644 c.p. e, quindi, determinerebbe l applicazione della norma di cui all art c.c., con la conseguenza che alcun interesse sarebbe dovuto. BP, infatti, avrebbe indicato nel contratto in oggetto un tasso di interesse differente da quello effettivamente praticato nell allegato piano di ammortamento del medesimo rapporto, incrementando di fatto il costo del piano di rimborso stesso, determinando l incertezza del tasso del negozio e superando anche il tasso soglia di cui alla legge antiusura 2. In conclusione, l opponente ha sostenuto che nulla sarebbe più dovuto dalla stessa in favore della società opposta, in quanto tutte le somme già versate coprirebbero abbondantemente quanto maturato per sorte capitale, nulla essendo dovuto per interessi usurari. * L opposta, ora Banco BPM s.p.a. stante atto di fusione , si è costituita e ha, anzitutto, contestato l eccezione avversaria relativa all illegittimità dell inserimento nel contratto n dell indice Euribor. Con riguardo alla contestazione circa la pretesa verificazione di ipotesi di usura, l opposta ha depositato una propria perizia che chiarirebbe l insussistenza di violazioni della l. n. 108/96; BP ha, in ogni caso, contestato i criteri e il metodo utilizzato da Elisdevid per sostenere la natura usuraria del tasso applicato al contratto in oggetto. L opposta ha, quindi, chiesto l integrale conferma del d.i. opposto e la condanna di Elisdevid al pagamento degli stessi importi ingiunti in sede monitoria. 1 La convenuta è l avente causa di Banca Italease s.p.a., a sua volta avente causa della Leasimpresa s.p.a. a seguito di fusione per incorporazione di quest ultima (cfr. ricorso per d.i. di BP, pp. 1 s.). 2 Così come sarebbe accertato nella perizia di cui al doc. 2, che accerterebbe come il tasso di mora convenuto al momento della sottoscrizione del contratto e al momento della sottoscrizione del contratto definitivo sarebbe stato sempre e comunque superiore al tasso soglia; in particolare, il tasso di mora convenzionale sarebbe stato pari al 15,20% nel mentre il tasso soglia pari al 9,42%. pagina 2 di 5

3 * 1. La competenza della Sezione Impresa. La controversia appartiene alla competenza per materia della Sezione Impresa, che giudica in composizione collegiale, alla luce della prospettata violazione della normativa Antitrust, a prescindere dalla fondatezza della relativa domanda. 2. Nel merito La clausola di calcolo degli interessi di mora. L opponente lamenta anzitutto l indeterminatezza e indeterminabilità della clausola di calcolo degli interessi, che sarebbe in violazione delle norme imperative di cui all art c.c. La censura è infondata. Nel contratto in esame il tasso di mora è pattuito al punto 5.13 delle condizioni generali, che indica un preciso metodo di calcolo di tali interessi: l Utilizzatore, in caso di ritardo nel pagamento di qualsiasi somma dovuta alla Concedente [ ], sarà tenuto, senza necessità di costituzione in mora, a corrispondere gli interessi moratori da calcolarsi in misura pari alla media del trimestre solare precedente del tasso Euribor 3 mesi, maggiorata di 6 punti percentuali. Pertanto il tasso d interesse risulta determinabile, ossia quantificabile secondo criteri indicati o sicuramente identificabili, anche per relationem. L opposta lamenta altresì l illegittimità dell utilizzo del parametro Euribor, poiché frutto di intese tra Banche in violazione dell art. 2 l. n. 287/90, chiedendo di accertare la nullità della stessa clausola di determinazione degli interessi e, conseguentemente, che nulla è dovuto a titolo di interessi ex art c.c. Sul punto si è già espresso questo Ufficio, osservando che: l Euribor rappresenta il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee (44 banche, c.d. banche di riferimento); si tratta di un valore ottenuto mediante una media aritmetica di tassi di interesse comunicati dagli istituti di credito di riferimento operanti nell eurozona; come tale non è, in sé, frutto di un accordo tra imprese bancarie diretto a fissare il prezzo di uno o più servizi e falsare il gioco della concorrenza all interno del mercato (Trib. Milano, ; nello stesso senso si veda anche Trib. Milano, sent. n. 111/2017). Manca dunque alcuna prova dell illecito dedotto, ed anche del fatto che quand anche sussistesse un accordo rilevante agli effetti della disciplina invocata dall opponente, la Banca opposta vi abbia preso parte. Anche tale doglianza di parte opponente risulta, dunque, infondata e da rigettare. 2.2 Il tasso di interesse usurario. L opponente, in veste di utilizzatore del contratto di leasing in oggetto, - alla luce delle clausole contrattuali e della relazione tecnica di parte prodotta in atti - ha sostenuto che sarebbero stati pattuiti tassi usurari. In particolare l opponente ha sostenuto l usurarietà degli interessi pattuiti ritenendo che il TAEG il tasso effettivamente praticato comprendesse, oltre a commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese pattuiti a carico dell Utilizzatore, anche, gli interessi di mora, da sommare a quelli base (v., ad es., atto di citazione in opposizione, pp. 8 ss.). Tale argomentazione è infondata. Come già precisato più volte anche da questo Ufficio, non è corretto verificare l eventuale superamento del tasso soglia sommando il tasso degli interessi corrispettivi a quello degli interessi moratori. pagina 3 di 5

4 L orientamento di legittimità (Cass. n. 350 del 2013 e Cass. n. 603 del 2013) richiamato dall opponente a sostegno di tale ragionamento in realtà sottolinea esclusivamente che l usurarietà è questione che attiene non solo agli interessi corrispettivi, ma anche a quelli moratori. Ognuno di essi va, però, considerato in via autonoma infatti entrambe le tipologie di interessi potrebbero risultare usurarie, ma ciò dovrà essere valutato singolarmente per ciascuna categoria di interessi, dal momento che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi (Trib. Milano, sent. n /2015). Nello stesso senso si veda anche Trib. Milano, , che rileva come: ( ) Mancando qualsiasi rilevazione ufficiale per gli interessi di mora, sarebbe privo di giustificazione logica e giuridica, assumere come parametro il TAEG rilevato per gli interessi corrispettivi, trattandosi di due entità non omogenee. L eventuale nullità del patto relativo agli interessi di mora non si estende alla diversa clausola che determina gli interessi corrispettivi, trattandosi di pattuizioni tra loro distinte, aventi natura e rispondenti a finalità diverse, e quindi, anche nel caso di previsione di interessi moratori oltre il limite della legge 108\1996, da ciò non conseguirebbe la gratuità del contratto ma solo la non debenza di tali accessori. Di recente la CDA di Milano ( sent. n. 2232/16), ha ribadito: - la "ontologica" disomogeneità, tra la categoria concettuale-giuridica degli interessi corrispettivi e quella degli interessi moratori, questi ultimi integrando una forma di sanzione convenzionale a carico della parte che si renda, eventualmente inadempiente ai propri obblighi contrattualmente assunti e che per questo si collocano nella sfera della pura eventualità.. atteso che essi, e la relativa debenza, mai verranno in essere qualora il soggetto ipoteticamente onerato non si renda (mai) inadempiente - gli interessi moratori, per la loro suddetta natura risarcitoria, sono, altresì, (al pari di "imposte e tasse",da escludersi dalla rilevazione del T.E.G. giusta primo comma dell'art. 2 della menzionata L. n. 108/1996), economicamente "neutri", e non lucrativi, rispetto al patrimonio del soggetto al cui favore (si ribadisce, nella eventualità di inadempimento "ex adverso") sono pattuiti, e non possono, dunque, essere sussunti in quella "globalità del costo del finanziamento"; - che anche il legislatore giunge a valutazioni analoghe: Infatti, se è vero che l'art 1 (in quella parte che è divenuta comma 1 a seguito dell'aggiunta dei commi 2 e 3 ad opera della legge di conversione) del suddetto D.L n.394/00 fa riferimento alla promessa o pattuizione " a qualunque titolo", è pure vero che la medesima norma afferma che la presunzione "iuris et de iure" di usurarietà degli interessi entri in gioco soltanto qualora essi superino "il limite stabilito dalla legge"("nel momento in cui essi sono promessi o, comunque convenuti"). Trattasi, cioè, non di un limite qualsivoglia, ma di un limite stabilito dalla legge: l'art. 2, comma 1 della menzionata L 108/1996 stabilisce che il Ministero del Tesoro, sulla base della rilevazione appositamente effettuata su base trimestrale dalla Banca d'italia in ordine al T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio), determini il tasso soglia oltre al quale "scatta", in sede civile così come penale (art. 644 c.p.), la usurarietà del tasso contrattualmente negoziato, ma il successivo secondo comma impone la "classificazione delle operazioni per categorie omogenee". D'altro canto, è pacifico e incontestato tra le parti che dette periodiche rilevazioni prendano in considerazione esclusivamente i tassi corrispettivi, e non quelli moratori. Il "limite stabilito dalla legge" di cui al menzionato art 1 comma 1 del D.L. n. 394/00, da non superare, è dunque il limite riferito a quanto accertato in ordine alla prima di tali categorie di interessi (quelli corrispettivi), dal che consegue che, allo stato della vigente legislazione, non esiste un limite di legge per gli interessi moratori ; Pertanto poiché nella specie la clausola in questione prevede l applicazione in concreto, fin dal momento della sua richiesta, di un saggio di interesse non superiore al tasso-soglia del periodo, anche la relativa eccezione di parte opponente va rigettata. pagina 4 di 5

5 Per le ragioni sopra esposte le pretese dell opponente vanno tutte rigettate Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Elisdevid s.r.l. contro Banco BPM s.p.a, già Banco Popolare-Società cooperativa, ogni altra domanda ed eccezione diversamente disattesa e rigettata, così dispone: a) Respinge l opposizione e per l effetto conferma di decreto ingiuntivo n /2015 emesso dal Tribunale di Milano il 29 settembre 2015 nei confronti di Elisdevid s.r.l.; b) condanna Elisdevid s.r.l. a rimborsare a Banco BPM s.p.a, già Banco Popolare-Società cooperativa le spese di lite, da liquidarsi complessivamente in ,00, di cui ,0o pe compensi euro 870,00 per spese documentate, oltre 15% su compensi per spese generali, e C.P.A. e IVA come per legge. Così deciso nella camera di consiglio del 14 dicembre 2017 Il Giudice Relatore dott. Alessandra Dal Moro Il Presidente dott. Claudio Marangoni pagina 5 di 5

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE N. R.G. 52468/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone

Dettagli

Sentenza n. 685/2017 pubbl. il 17/07/2017 RG n. 75/2015

Sentenza n. 685/2017 pubbl. il 17/07/2017 RG n. 75/2015 N. R.G. 75/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Tommaso Paone ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

Sentenza n. 503/2017 pubbl. il 20/11/2017 RG n. 1171/2015 Repert. n. 971/2017 del 20/11/2017

Sentenza n. 503/2017 pubbl. il 20/11/2017 RG n. 1171/2015 Repert. n. 971/2017 del 20/11/2017 N. 1171/2015 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Sondrio SEZIONE UNICA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Marco Luigi Quatrida, in funzione di giudice unico

Dettagli

Sentenza n. 1386/2018 pubbl. il 20/03/2018 RG n /2017

Sentenza n. 1386/2018 pubbl. il 20/03/2018 RG n /2017 TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO PRIMA SEZIONE CIVILE Nrg 16900/2017 - Serena Pinto e Filomena Iannuzzi (difese dall avv. Elio Michele Gnocato) - Unicredit Spa (difesa dagli avv. Marco Pesenti ed Edoardo

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI FORLI

REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI FORLI REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI FORLI Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Mazzino Barbensi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA N. R.G. 13271/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

Dettagli

Sentenza n /2014 pubbl. il 18/12/2014 RG n /2013 Repert. n /2014 del 18/12/2014

Sentenza n /2014 pubbl. il 18/12/2014 RG n /2013 Repert. n /2014 del 18/12/2014 N. R.G. 57663/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei

Dettagli

SOFTLAB - LABORATORI PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL SOFTWARE - SOCIETA PER AZIONI

SOFTLAB - LABORATORI PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL SOFTWARE - SOCIETA PER AZIONI N. R.G. 65896/2014 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO UNDICESIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 65896/2014 tra SOFTLAB - LABORATORI PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL SOFTWARE - SOCIETA PER AZIONI I.O. S.R.L.

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 8107/2014 tra

TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 8107/2014 tra N. R.G. 8107/2014 M.B. TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 8107/2014 tra e BANCA POPOLARE DI VERONA S.GEMINIANO E SAN PROSPERO SPA ATTORE CONVENUTO Oggi

Dettagli

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile riunito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2015, composto dai Sig.ri

Dettagli

www.expartecreditoris.it REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LANCIANO in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Giovanni Nappi, all udienza del 20 marzo 2018,

Dettagli

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA Tribunale di Verona Sentenza 11.7.2012 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Civile e Penale

Dettagli

www.expartecreditoris.it REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CAGLIARI SEZIONE PRIMA CIVILE nella persona del giudice monocratico dottor Andrea Bernardino ha pronunciato la seguente

Dettagli

* * * * * TRIBUNALE DI PERUGIA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

* * * * * TRIBUNALE DI PERUGIA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Abstract. Il tasso moratorio e quello corrispettivo non possono mai trovarsi ad essere applicati congiuntamente in relazione ad un medesimo periodo temporale: gli interessi corrispettivi si applicano sul

Dettagli

Sentenza n /2014 pubbl. il 10/11/2014 RG n /2012 Repert. n /2014 del 10/11/2014

Sentenza n /2014 pubbl. il 10/11/2014 RG n /2012 Repert. n /2014 del 10/11/2014 N. R.G. 78043/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione Specializzata in materia di impresa Sezione A Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone

Dettagli

conti correnti - Leggi di riferimento Codice Civile L. 385/93 Testo Unico Bancario L. 108/96 e art. 644 c.p. Dlgs 342/99 Delibera C.I.C.R.

conti correnti - Leggi di riferimento Codice Civile L. 385/93 Testo Unico Bancario L. 108/96 e art. 644 c.p. Dlgs 342/99 Delibera C.I.C.R. conti correnti normativa di riferimento conti tecnici e collegati elementi di criticità nei c/c giurisprudenza prevalente controllo di costi consulenza e strumenti per lo sviluppo dell attività conti correnti

Dettagli

N. R.G. 4245/2014. pagina 1! di 6!

N. R.G. 4245/2014. pagina 1! di 6! N. R.G. 4245/2014 TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluigi Morlini ha pronunciato ex art. 190 c.p.c. la seguente SENTENZA nella

Dettagli

La questione assume rilevanza vitale soprattutto all interno di quei procedimenti instaurati dai clienti degli

La questione assume rilevanza vitale soprattutto all interno di quei procedimenti instaurati dai clienti degli BANCARIO APPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA DELL USURA AGLI INTERESSI MORATORI ALLA LUCE DELLA PIU RECENTE GIURISPRUDENZA Alla luce delle recenti pronunce della giurisprudenza di merito e di legittimità si

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Sent. / REPUBBLICA ITALIANA Cont. / Cron. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Rep. Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente:

Dettagli

Sentenza n. 2643/2019 pubbl. il 29/05/2019 RG n /2018

Sentenza n. 2643/2019 pubbl. il 29/05/2019 RG n /2018 TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO PRIMA SEZIONE CIVILE Nrg 20929/2018 -... (difeso dall avv....) -... (difesa dagli avv....) All udienza in data 29/05/2019 ore 11:00, dinanzi al giudice dr. Ludovico Sburlati,

Dettagli

www.expartecreditoris.it REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Cinzia Caleffi ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO - SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE -

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO - SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE - www.expartecreditoris.it REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO - SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE - Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA N. R.G. 4630/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE. Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE. Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai Signori: Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore Dott. Angela Scalise - Consigliere

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA SEZIONE TERZA CIVE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Balduzzi ha pronuncia

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA SEZIONE TERZA CIVE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Balduzzi ha pronuncia N. R.G. 2262/2016 TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA TERZA SEZIONE CIVE VERBALE DI CAUSA Oggi 25 gennaio 2017 ad ore 12.35 innanzi al dott. Pietro Balduzzi, sono comparsi: per SALVATORE l avv. BELLINZONA FABIO

Dettagli

espropriazione - della pignorabilità dei beni, ovvero ancora dedurre solamente fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere sop

espropriazione - della pignorabilità dei beni, ovvero ancora dedurre solamente fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere sop _, *r ;. -.\,_ "'r-. - fl." "w'.' f\ - - '-'-fi.i_ z-' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI COMO Sezione Prima Civile In persona del giudice dott. Alessandro Petronzi, in funzione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A CIVILE N.R.G. 3134/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle

Dettagli

TRIBUNALE DI BARI SECONDA SEZIONE CIVILE - UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI. Il G.E. OSSERVA

TRIBUNALE DI BARI SECONDA SEZIONE CIVILE - UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI. Il G.E. OSSERVA TRIBUNALE DI BARI SECONDA SEZIONE CIVILE - UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI n. 163 / 2017-1 R.G.E. Il G.E. letti gli atti del procedimento; OSSERVA L opposizione all esecuzione è stata proposta dai debitori

Dettagli

CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE La Banca Caripe S.p.a. ha, con ricorso monitorio presentato il , chiesto ed ottenuto S.r.l. e

CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE La Banca Caripe S.p.a. ha, con ricorso monitorio presentato il , chiesto ed ottenuto S.r.l. e REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Pescara SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmine Di Fulvio pronuncia c.p.c., dandone lettura in udienza,

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Abstract: Si lamenta la violazione di norme di condotta attratte nella sfera dell esecuzione del contratto; viene tuttavia rigettata la domanda risarcitoria proposta, in quanto non supportata da precisa

Dettagli

Verifichefinanziamenti.it

Verifichefinanziamenti.it N. R.G. 2262/2016 TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA TERZA SEZIONE CIVILE VERBALE DI CAUSA Oggi 25 gennaio 2017 ad ore 12.35 innanzi al dott. Pietro Balduzzi, sono comparsi: per SALVATORE l avv. BELLINZONA FABIO

Dettagli

Accoglimento totale del 21/11/2018 RG n /2018

Accoglimento totale del 21/11/2018 RG n /2018 Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati: Antonio Ruffino Presidente Assunta Napoliello Giudice Carlotta Soria Giudice rel. sentite le parti

Dettagli

IL REATO DI USURA NEI RAPPORTI BANCARI:GLI ASPETTI TECNICI

IL REATO DI USURA NEI RAPPORTI BANCARI:GLI ASPETTI TECNICI IL REATO DI USURA NEI RAPPORTI BANCARI:GLI ASPETTI TECNICI LEGGE. N. 108/1996 - ISTRUZIONI BANCA D ITALIA D - GIURISPRUDENZA ART. 644 c.p. Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare

Dettagli

COND. DI MILANO VIA...

COND. DI MILANO VIA... REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano TREDICESIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell art. 281 sexies c.p.c., la seguente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Tribunale di Milano

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Tribunale di Milano REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano SESTA Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Adriana Cassano Cicuto ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile

Dettagli

Sentenza n. 164/2017 pubbl. il 23/01/2017 RG n. 104/2014

Sentenza n. 164/2017 pubbl. il 23/01/2017 RG n. 104/2014 N. 104/14 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Andrea Carli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 6534/2013 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI - UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE XVII nella persona del giudice Andrea Postiglione ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta

Dettagli

Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali

Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del 17.6.09 in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali Autore: Vingiani Luigi In: Magistratura ordinaria In particolare

Dettagli

Sentenza n. 620/2018 pubbl. il 06/03/2018 RG n. 6935/2014

Sentenza n. 620/2018 pubbl. il 06/03/2018 RG n. 6935/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Taranto, II sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice d.ssa Claudia Calabrese, ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

Tribunale di Como SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DI CAUSA. Oggi 22 novembre 2017, innanzi al dr. Nicoletta Sommazzi, sono comparsi:

Tribunale di Como SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DI CAUSA. Oggi 22 novembre 2017, innanzi al dr. Nicoletta Sommazzi, sono comparsi: N. R.G. 1254/2016 Tribunale di Como SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DI CAUSA Oggi 22 novembre 2017, innanzi al dr. Nicoletta Sommazzi, sono comparsi: per FRANCESCO NESA SNC l avv. Micaela Veronese, in sostituzione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CAGLIARI Sezione Prima Civile

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CAGLIARI Sezione Prima Civile www.expartecreditoris.it REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CAGLIARI Sezione Prima Civile nella persona del giudice monocratico dottor Andrea Bernardino ha pronunciato la seguente

Dettagli

Sentenza n. 604/2018 pubbl. il 13/12/2018 RG n. 4468/2015

Sentenza n. 604/2018 pubbl. il 13/12/2018 RG n. 4468/2015 N. R.G. 4468/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Grazia Roca, ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA - Sezione Terza Civile - Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Andrea Tinelli, ha

Dettagli

Decisione N del 25 febbraio 2015

Decisione N del 25 febbraio 2015 COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) SIRENA (RM) MELI (RM) SILVETTI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) CARATELLI Membro designato da Associazione

Dettagli

COOP. E. SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA IN LIQUIDAZIONE

COOP. E. SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA IN LIQUIDAZIONE N. R.G. omissis TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluigi Morlini ha pronunciato ex art. 190 c.p.c. la seguente SENTENZA nella

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Verbale di udienza nella causa civile iscritta al, promossa da - (A s.r.l.), con l avvocato, contro - (B s.p.a.) con l avvocato, avente ad oggetto: locazione di immobile

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Milano DODICESIMA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossella Milone ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa

Dettagli

Sentenza n. 4575/2017 pubbl. il 02/10/2017 RG n /2015

Sentenza n. 4575/2017 pubbl. il 02/10/2017 RG n /2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO PRIMA SEZIONE CIVILE Il giudice dr. Ludovico Sburlati ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa civile Nrg. 31405/2015

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI RAVENNA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI RAVENNA N. R.G. 4962/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI RAVENNA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella

Dettagli

IL TASSO CONVENZIONALE DEGLI INTERESSI MORATORI

IL TASSO CONVENZIONALE DEGLI INTERESSI MORATORI Convegno telematico Nuova Direttiva UE sui mutui ipotecari Roma, 10 dicembre 2014 IL TASSO CONVENZIONALE DEGLI INTERESSI MORATORI Pietro Sirena Ordinario di Istituzioni di diritto privato Università degli

Dettagli

TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE. Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE. Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: N. R.G. 67233/2014 TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marina Tavassi Presidente dott.

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Interessi relativi a prestazioni previdenziali o assistenziali: competenza del Giudice di Pace. Prescrizione L'art. 7 c.p.c., come novellato dalla legge 69/2009, prevede la competenza del Giudice di Pace

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO VERBALE D UDIENZA CON SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO VERBALE D UDIENZA CON SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TREVISO TERZA SEZIONE CIVILE VERBALE D UDIENZA CON SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC nel procedimento iscritto al n 130 del ruolo generale dell

Dettagli

Sentenza n. 1443/2016 pubbl. il 16/12/2016 RG n. 3975/2013

Sentenza n. 1443/2016 pubbl. il 16/12/2016 RG n. 3975/2013 N. R.G. 3975/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI S2 CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmen Giraldi ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo

Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Con sentenza del 31 gennaio 2018 il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione

Dettagli

Si è costituita la Banca Nazionale del Lavoro spa, la quale ha eccepito l infondatezza delle deduzioni avversarie, chiedendo il rigetto dell istanza d

Si è costituita la Banca Nazionale del Lavoro spa, la quale ha eccepito l infondatezza delle deduzioni avversarie, chiedendo il rigetto dell istanza d Tribunale di Vibo Valentia - Sezione Civile - Il giudice, dott.ssa Emanuela Rizzi, a scioglimento della riserva assunta all udienza del 20.7.2015 ha pronunciato la seguente ORDINANZA nella causa civile

Dettagli

Sezione specializzata in materia di impresa

Sezione specializzata in materia di impresa REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO Sezione specializzata in materia di impresa Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati dott. Vincenzo

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano SENTENZA CONTRO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano SENTENZA CONTRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA in persona del giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, Marianna GALIOTO, ha

Dettagli

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile riunito nella camera di consiglio del 14 novembre 2017, composto dai Sig.ri

Dettagli

www.expartecreditoris.it REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CAGLIARI Sezione Prima Civile nella persona del giudice monocratico dottor Andrea Bernardino ha pronunciato la seguente

Dettagli

www.expartecreditoris.it REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE XVII CIVILE in persona del giudice Laura Centofanti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa

Dettagli

www.expartecreditoris.it REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA In persona del GIUDICE UNICO, dr.ssa Alessandra Ramon ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FROSINONE SEZIONE CIVILE SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FROSINONE SEZIONE CIVILE SENTENZA www.expartecreditoris.it REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FROSINONE SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Frosinone in persona del giudice Dott.ssa Maria Ciccolo ha emesso

Dettagli

nella causa civile di I Grado iscritta al N /2015 R.G. promossa da:

nella causa civile di I Grado iscritta al N /2015 R.G. promossa da: Tribunale di Milano, sentenza n. 843 del 2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano TREDICESIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paola Barbara

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Proc. 727/ 16 R.G.A.C.C. REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI CHIETI rito civile monocratico IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ha emesso la seguente IL GIUDICE dott. Nicola Valletta SENTENZA nella causa civile iscritta

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Sent. / REPUBBLICA ITALIANA Cont. / Cron. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente SENTENZAEXART.281SEXIESC.P.C.

Dettagli

SENTENZA nella causa iscritta al n. 410 R.G. Cont. dell anno 2016 TRA atti C.F., rappresentata e difesa dall avv. ALESSANDRO AQUILI e domiciliata come

SENTENZA nella causa iscritta al n. 410 R.G. Cont. dell anno 2016 TRA atti C.F., rappresentata e difesa dall avv. ALESSANDRO AQUILI e domiciliata come TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA Verbale di udienza All udienza del 19/10/2016 innanzi al Giudice designato dott.ssa Paola Romana Lodolini è stato chiamato il giudizio recante RG n. 410 del 2016 Sono presenti:

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VICENZA PRIMA SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VICENZA PRIMA SEZIONE CIVILE www.expartecreditoris.it REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VICENZA PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del G.O.T., DOTT. MAXIMILIANO

Dettagli

www.expartecreditoris.it REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Padova, in persona del Giudice dott. Giorgio Bertola ha pronunciato,

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 2311 Anno 2018 Presidente: AMENDOLA ADELAIDE Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA Data pubblicazione: 30/01/2018 ORDINANZA sul ricorso 25131-2016 proposto da: BOSCHI FEDERICA, elettivamente

Dettagli

STUDIO LEGALE MELONI DIRITTO BANCARIO

STUDIO LEGALE MELONI DIRITTO BANCARIO Avv. Massimo MELONI Cassazionista Via dei Chiodaroli, 10 01100 Viterbo 0761.228277 r.a.-fax 0761.329562 P.iva 00732800560 C.F. MLNMSM58E14M082V info@avvmelonimassimo.com si riceve solo per appuntamento

Dettagli

Al termine della camera di consiglio il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura

Al termine della camera di consiglio il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura N. R.G. 3189/2014 TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA SECONDA SEZIONE CIVILE Verbale telematico della causa n. R.G. 3189/2014 tra ATTORI contro CASSA DI RISPARMIO S.P.A. CONVENUTA Oggi 12 gennaio 2016 ad ore

Dettagli

Decisione N del 12 dicembre 2013

Decisione N del 12 dicembre 2013 IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Prof. Avv. Pietro Sirena Avv. Alessandro Leproux Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro designato dalla Banca

Dettagli

Giudice dott. Alessandro COCO Sentenza depositata in data 23 aprile 2015

Giudice dott. Alessandro COCO Sentenza depositata in data 23 aprile 2015 1 Giudice dott. Alessandro COCO Sentenza depositata in data 23 aprile 2015 N. 13423/14 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma in persona del dott. Alessandro Coco,

Dettagli

Sentenza n. 262/2014 pubbl. il 12/03/2014 RG n. 4770/2010

Sentenza n. 262/2014 pubbl. il 12/03/2014 RG n. 4770/2010 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI Sezione Unica CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE III CIVILE

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE III CIVILE TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE III CIVILE Giudice dr.ssa Margherita Libri Il Giudice, sciogliendo la riserva in atti; letti gli atti, esaminati i documenti di causa; viste le richieste istruttorie

Dettagli

Sentenza n. 263/2017 pubbl. il 24/05/2017 RG n. 2294/2015

Sentenza n. 263/2017 pubbl. il 24/05/2017 RG n. 2294/2015 N. R.G. 2294/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA Giudice del Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea De Sabbata ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

dott.ssa Lucia Campana

dott.ssa Lucia Campana dott.ssa Lucia Campana Il mutuo Art. 1813 c.c. Nozione - Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all altra una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili, e l altra si obbliga

Dettagli

Riccardo Sarti Dottore Commercialista Revisore Contabile Ordine di Lucca. Anatocismo ed usura nei contratti bancari profili civilistici:

Riccardo Sarti Dottore Commercialista Revisore Contabile Ordine di Lucca. Anatocismo ed usura nei contratti bancari profili civilistici: IL COMPUTO DELLA CMS AI FINI DEL CALCOLO DEL TEG E DELLA VERIFICA USURARIA NEI CONTI CORRENTI ANTE 2010: IL CD CRITERIO DEL MARGINE (Cass.SS.UU. N. 16303/2018) il ruolo del CTU Riccardo Sarti Dottore Commercialista

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LANCIANO in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Giovanni Nappi, all udienza del 7 luglio 2017, al termine della discussione

Dettagli

OGGETTO: ANALISI PRELIMINARE SU CONTRATTO DI MUTUO IPOTECARIO. I finanziamenti vengono analizzati allo scopo di evidenziare:

OGGETTO: ANALISI PRELIMINARE SU CONTRATTO DI MUTUO IPOTECARIO. I finanziamenti vengono analizzati allo scopo di evidenziare: Lanciano, 27-02-2017 Spett. xxxxxxxx OGGETTO: ANALI PRELIMINARE SU CONTRATTO DI MUTUO IPOTECARIO I finanziamenti vengono analizzati allo scopo di evidenziare: eventuali pattuizioni di interessi usurari

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MANTOVA SECONDA CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MANTOVA SECONDA CIVILE www.expartecreditoris.it REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MANTOVA SECONDA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Laura Fioroni ha pronunciato ex art. 281 sexies

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Verona Sentenza 9.4.2013 (Composizione collegiale - Pres. MIRENDA- Est. LANNI) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SEZIONE QUARTA In composizione

Dettagli

www.expartecreditoris.it REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CROTONE Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Alessandra

Dettagli

Decisione N del 11 settembre 2015

Decisione N del 11 settembre 2015 COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) MASSERA (RM) DE CAROLIS (RM) GEMMA Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) CARATELLI Membro designato da

Dettagli

Sentenza n. 651/2016 pubbl. il 11/06/2016 RG n. 621/2014 Repert. n. 1345/2016 del 11/06/2016

Sentenza n. 651/2016 pubbl. il 11/06/2016 RG n. 621/2014 Repert. n. 1345/2016 del 11/06/2016 N. R.G. 621/2014 Sentenza n. 651/2016 pubbl. il 11/06/2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Unica CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO N. R.G. 646/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Silvio Lampus,

Dettagli

pagina 1 di 5 Firmato Da: CAPONETTI BARBARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: d0079c06d5800bfbcd877e204b

pagina 1 di 5 Firmato Da: CAPONETTI BARBARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: d0079c06d5800bfbcd877e204b REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA In persona del Giudice Unico dott.ssa Barbara Caponetti, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1191 del

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale IL COLLEGIO DI ROMA Presidente Avv. Bruno De Carolis Avv. Massimiliano Silvetti Prof. Avv. Diego Corapi Prof. Avv. Maddalena Rabitti Membro designato dalla

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE SENTENZA ALLEGATO n. 3 1) INTESTAZIONE, PARTI PROCESSUALI E OGGETTO DEL GIUDIZIO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE Composta dai magistrati: - Presidente - Consigliere

Dettagli

Sentenza n. 5438/2018 pubbl. il 01/06/2018 RG n. 6283/2013

Sentenza n. 5438/2018 pubbl. il 01/06/2018 RG n. 6283/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI - SECONDA SEZIONE CIVILE Nella persona del giudice monocratico dott. Roberto Notaro ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile

Dettagli